Tribunale di Roma, sentenza del 15/09/2014 N. 8199
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Tribunale di Roma, sentenza del 15/09/2014 N. 8199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma - SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Daniela Bracci Alla udienza del 15/09/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Daniela Bracci, all'udienza del 15/9/2014, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32412 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2013 e vertente TRA L.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via T., presso lo studio degli avv.ti Carmine Ciofani e Nicoletta Di Giovanni, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via M.P., presso lo studio dell'avv. Giovarmi Costantino, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. M.P. e all'avv. N. L. del foro di Perugia, per procura in calce al ricorso notificato RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.9.2013, L.V. conveniva in giudizio la Casa di Cura Ancelle Francescane del Buon Pastore rappresentando: di essere dipendente della convenuta con qualifica di infermiere; di aver ricevuto in data 19.6.2013 una contestazione disciplinare per non aver effettuato l'assistenza alla paziente S.R. durante il turno di lavoro dalle ore 21.00 del 16.6.2013 alle ore 7.00 del 17.6.2013; di aver chiesto ed ottenuto un'audizione per rendere le proprie giustificazioni; che in data 10.9.2013 la Casa di Cura gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di 7 giorni; che tale sanzione era nulla perché infondata nel merito; che in particolare durante il turno notturno del 16.6.2013 la paziente S.R. aveva chiesto che le venissero cambiati gli indumenti intimi, che asseriva sporchi di secrezioni organiche; che all'incombenza aveva provveduto l'infermiera P., anch'essa di turno, riscontrando la sola presenza di lievi perdite urinane; che per tutta la notte la S.R. non aveva domandato ulteriore assistenza, pur avendo alla sua portata l'apposito campanello di chiamata; che alle ore 6.20 della mattina successiva, la donna aveva nuovamente chiesto di essere cambiata; che era intervenuta l'infermiera P. che non aveva riscontrato la presenza di feci; che la sanzione disciplinare applicata rispondeva alla volontà ritorsiva dell'ente per l'attività sindacale effettuata dal dipendente. In ragione di quanto esposto il L.V. chiedeva: 1) l'accertamento del carattere persecutorio dell'attività posta in essere dalla Casa di Cura nei suoi confronti in violazione della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.; 2) la dichiarazione di nullità della sanzione disciplinare irrogata per contrarietà ai diritti contrattualmente stabiliti nonché al diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost. e dagli artt. 6, 9, 10 e 11 della CEDU; 3) la condanna generica della convenuta al risarcimento dei danni. Si costituiva la Casa di Cura contestando tutto quanto ex adverso articolato e chiedendo il rigetto del ricorso. Fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentite in libero interrogatorio le parti e venivano escussi i testi. Indi, all'udienza del 15.9.2014, il giudice, esaminate le note autorizzate, decideva la causa dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ex art. 429 comma 1 c.p.c. Il ricorso menta parziale accoglimento. Sull'accertamento del carattere persecutorio della condotta dell'ente. Il ricorrente non ha offerto alcun elemento circa la presunta attività persecutoria posta in essere nei suoi confronti dalla convenuta. Mette conto osservare che la Casa di Cura ha contestato al L.V. l'addebito disciplinare all'esito delle lamentele espresse dal figlio della sig.ra S.R. alla Direzione della clinica, sostenendo la mancata assistenza infermieristica alla di lui madre la notte tra il 16 e il 17 giugno 2013. A fronte di tale reclamo, relativo ad una presunta grave mancanza di assistenza, la resistente ha avviato un'istruttoria interna al termine della quale ha quindi contestato al ricorrente la violazione del dovere di effettuare le cure igieniche richieste dalla paziente ricoverata. Giova osservare che rientra nei poteri della parte datoriale contestare al lavoratore il mancato adempimento degli obblighi contrattuali; nella specie non è invece ravvisabile alcun intento vessatorio che presuppone un disegno persecutorio, che nel caso di specie l'istante non ha in alcun modo allegato. Il ricorrente si è limitato a produrre documenti dai quali risulta l'attività sindacale dal medesimo posta in essere nel periodo antecedente l'irrogazione della sanzione (denuncia di inefficienze organizzative e carenze strutturali della Casa di Cura in contrasto con le prescrizioni della l. 90/2010, proclamazione dello stato di agitazione e promozione di uno sciopero del personale infermieristico - cfr. all. al ricorso), ma non ha dedotto alcun episodio diverso e ulteriore rispetto alla contestazione disciplinare sopra menzionata, volto ad ostacolare o vessare la sua attività sindacale. Sull'accertamento della nullità della sanzione, merita osservare che l'ente ha espletato il procedimento disciplinare osservando le forme previste dalla legge (contestazione dell'addebito al dipendente e audizione dello stesso, istruttoria, comunicazioni successive - art. 7 l. 300/70). Pertanto, la sanzione non appare violativa dell'art. 7 legge n. 300/70. Dall'espletata istruttoria non sono peraltro emersi elementi di prova circa l'asserito inadempimento posto in essere dal L.V. La teste P. ha infatti dichiarato: "Infermiera dipendente della coop. Sma. Ho lavorato per la coop. PerTe quando ero in servizio presso la resistente. Ricordo che presso la resistente ho fatto il turno dalle 21.00 del giorno 16.6.2013 alle 7.00 del giorno successivo; adr. Oltre a me era di turno il sig. L.. Confermo il cap. i) del ricorso. Confermo il cap. J) del ricorso. Confermo il cap. K) del ricorso salvo che per la presenza del supporto triangolare (cd. capra) che non era presente sul letto della paziente S.R. Adr. La paziente S.R. per chiamare noi infermieri poteva utilizzare il campanello di chiamata che era posizionato alla destra del letto all'altezza della mano. Confermo il cap. l) del ricorso, ricordo che sia io che il ricorrente ci siamo recati più volte presso il paziente M. posto nella stanza di fronte a quella della ricorrente. Adr. Sicuramente due volte io e due volte il ricorrente, con intervalli di circa un'ora o un'ora e mezza. Voglio precisare che in tali occasioni siamo entrati anche nella stanza della sig.ra S.R. che ricordo discuteva con la sua compagna di stanza perché faceva caldo e non erano ancora accesi i condizionatori d'aria; una voleva la finestra aperta e l'altra la voleva chiusa. Ricordo che in tali occasioni la paziente S.R. non ci ha mai detto nulla sulla necessità di essere cambiata. Confermo il cap. n). Sul cap. O) preciso che io e il ricorrente abbiamo provveduto alle pulizie igieniche dei pazienti dal letto 201 al letto 211, insieme abbiamo preso i parametri vitali di questi pazienti, poi il ricorrente ha rifornito il carrello della biancheria ed ha scritto la cartella infermieristica; nel frattempo io sono andata a prendere i parametri vitali dei pazienti dei letti dal 212 al 226. Sul cap. p) ricordo che mentre stavo prendendo i parametri vitali della paziente S.R. ho notato che la stessa aveva le mani sporche di feci, allora sono andata a prendere un pannolino nuovo e quando l'ho cambiata ho visto che la paziente non aveva evacuato nel pannolino e c'erano solo urine. Adr. Ciò è avvenuto verso le ore 6.20 circa, nell'ultima fase del turno. Adr Preciso che anche in tale occasione la paziente S.R. non mi aveva chiamato per essere pulita...". La deposizione del teste M.D., figlio della paziente S.R., appare scarsamente attendibile, perché resa de relato sulla base di quando dichiarato al medesimo dalla S.R. la mattina del 17.6.2013. Peraltro il teste M., che pure riferisce di essersi recato il giorno 17.6.2013 al capezzale della S.R. (trovandola sporca di feci), nulla precisa circa l'orario in cui ciò sarebbe avvenuto (mattina, pomeriggio, prima mattina, tarda mattinata? Non è dato sapere). Peraltro dall'esame dell'estratto della cartella clinica della sig.ra S.R. (sub doc. 13 allegato ricorso) risulta che nella mattinata del 17.6.2013 (h. 11.30), la paziente aveva effettivamente evacuato. All'esito dell'istruttoria non è quindi emersa alcuna negligenza del dipendente nel prestare assistenza alla sig.ra S.R. durante il suo turno infermieristico. La teste P. ha interamente confermato il resoconto dell'accaduto effettuato dal L.V. rendendo una testimonianza circostanziata e coerente. Sul punto deve peraltro osservarsi la particolare attendibilità della teste P. che non è, e non era all'epoca dei fatti, dipendente della resistente. La mancata prova del fatto contestato al lavoratore comporta l'illegittimità della sanzione comminata che quindi deve essere annullata; per l'effetto la società resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni pari alla retribuzione non corrisposta nei giorni dal 19 al 26 settembre 2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Nel resto la domanda di risarcimento danni deve essere respinta perché infondata. Invero il L.V. non ha allegato né provato alcun pregiudizio ulteriore rispetto a quello patrimoniale conseguente alla sospensione della retribuzione. In considerazione della parziale soccombenza di ambedue le parti, le spese devono essere compensate ex art. 92 c.p.c. P.Q.M. definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: Dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 7 inflitta al ricorrente con provvedimento del 30.7.2013 relativo alla contestazione prot. 64/2013 del 19.6.2013; Per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a L.V. la retribuzione relativa ai giorni dal 19 al 26 settembre 2013, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo. Rigetta i residui profili del ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 15.9.2014. Il Giudice del Lavoro Daniela Bracci