Tribunale di Roma, sentenza del 15/09/2014 N. 8199

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Tribunale di Roma, sentenza del 15/09/2014 N. 8199
Tribunale di Roma, sentenza del 15/09/2014 N. 8199
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Daniela Bracci
Alla udienza del 15/09/2014 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Daniela Bracci,
all'udienza del 15/9/2014, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32412 R.G. degli Affari Civili Contenziosi,
dell'anno 2013 e vertente
TRA
L.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via T., presso lo studio degli avv.ti Carmine Ciofani
e Nicoletta Di Giovanni, che lo rappresentano e difendono per procura a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
E
CASA DI CURA ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via M.P., presso lo studio
dell'avv. Giovarmi Costantino, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente
all'avv.
M.P. e all'avv. N. L. del foro di Perugia, per procura in calce al ricorso notificato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.9.2013, L.V. conveniva in giudizio la Casa di Cura Ancelle
Francescane del Buon Pastore rappresentando: di essere dipendente della convenuta con
qualifica di infermiere; di aver ricevuto in data 19.6.2013 una contestazione disciplinare per non
aver effettuato l'assistenza alla paziente S.R. durante il turno di lavoro dalle ore 21.00 del
16.6.2013 alle ore 7.00 del 17.6.2013; di aver chiesto ed ottenuto un'audizione per rendere le
proprie giustificazioni; che in data 10.9.2013 la Casa di Cura gli aveva irrogato la sanzione della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di 7 giorni; che tale sanzione era
nulla perché infondata nel merito; che in particolare durante il turno notturno del 16.6.2013 la
paziente S.R. aveva chiesto che le venissero cambiati gli indumenti intimi, che asseriva sporchi
di secrezioni organiche; che all'incombenza aveva provveduto l'infermiera P., anch'essa di turno,
riscontrando la sola presenza di lievi perdite urinane; che per tutta la notte la S.R. non aveva
domandato ulteriore assistenza, pur avendo alla sua portata l'apposito campanello di chiamata;
che alle ore 6.20 della mattina successiva, la donna aveva nuovamente chiesto di essere
cambiata; che era intervenuta l'infermiera P. che non aveva riscontrato la presenza di feci; che
la sanzione disciplinare applicata rispondeva alla volontà ritorsiva dell'ente per l'attività sindacale
effettuata dal dipendente.
In ragione di quanto esposto il L.V. chiedeva: 1) l'accertamento del carattere persecutorio
dell'attività posta in essere dalla Casa di Cura nei suoi confronti in violazione della libertà
sindacale di cui all'art. 39 Cost.; 2) la dichiarazione di nullità della sanzione disciplinare irrogata
per contrarietà ai diritti contrattualmente stabiliti nonché al diritto di difesa presidiato dall'art.
24 Cost. e dagli artt. 6, 9, 10 e 11 della CEDU; 3) la condanna generica della convenuta al
risarcimento dei danni.
Si costituiva la Casa di Cura contestando tutto quanto ex adverso articolato e chiedendo il rigetto
del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, venivano sentite in libero interrogatorio le parti e venivano
escussi i testi.
Indi, all'udienza del 15.9.2014, il giudice, esaminate le note autorizzate, decideva la causa dando
lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso menta parziale accoglimento.
Sull'accertamento del carattere persecutorio della condotta dell'ente.
Il ricorrente non ha offerto alcun elemento circa la presunta attività persecutoria posta in essere
nei suoi confronti dalla convenuta.
Mette conto osservare che la Casa di Cura ha contestato al L.V. l'addebito disciplinare all'esito
delle lamentele espresse dal figlio della sig.ra S.R. alla Direzione della clinica, sostenendo la
mancata assistenza infermieristica alla di lui madre la notte tra il 16 e il 17 giugno 2013.
A fronte di tale reclamo, relativo ad una presunta grave mancanza di assistenza, la resistente
ha avviato un'istruttoria interna al termine della quale ha quindi contestato al ricorrente la
violazione del dovere di effettuare le cure igieniche richieste dalla paziente ricoverata.
Giova osservare che rientra nei poteri della parte datoriale contestare al lavoratore il mancato
adempimento degli obblighi contrattuali; nella specie non è invece ravvisabile alcun intento
vessatorio che presuppone un disegno persecutorio, che nel caso di specie l'istante non ha in
alcun modo allegato.
Il ricorrente si è limitato a produrre documenti dai quali risulta l'attività sindacale dal medesimo
posta in essere nel periodo antecedente l'irrogazione della sanzione (denuncia di inefficienze
organizzative e carenze strutturali della Casa di Cura in contrasto con le prescrizioni della l.
90/2010, proclamazione dello stato di agitazione e promozione di uno sciopero del personale
infermieristico - cfr. all. al ricorso), ma non ha dedotto alcun episodio diverso e ulteriore rispetto
alla contestazione disciplinare sopra menzionata, volto ad ostacolare o vessare la sua attività
sindacale.
Sull'accertamento della nullità della sanzione, merita osservare che l'ente ha espletato il
procedimento disciplinare osservando le forme previste dalla legge (contestazione dell'addebito
al dipendente e audizione dello stesso, istruttoria, comunicazioni successive - art. 7 l. 300/70).
Pertanto, la sanzione non appare violativa dell'art. 7 legge n. 300/70.
Dall'espletata istruttoria non sono peraltro emersi elementi di prova circa l'asserito
inadempimento posto in essere dal L.V.
La teste P. ha infatti dichiarato: "Infermiera dipendente della coop. Sma. Ho lavorato per la coop.
PerTe quando ero in servizio presso la resistente. Ricordo che presso la resistente ho fatto il
turno dalle 21.00 del giorno 16.6.2013 alle 7.00 del giorno successivo; adr. Oltre a me era di
turno il sig. L.. Confermo il cap. i) del ricorso. Confermo il cap. J) del ricorso. Confermo il cap.
K) del ricorso salvo che per la presenza del supporto triangolare (cd. capra) che non era presente
sul letto della paziente S.R. Adr. La paziente S.R. per chiamare noi infermieri poteva utilizzare il
campanello di chiamata che era posizionato alla destra del letto all'altezza della mano. Confermo
il cap. l) del ricorso, ricordo che sia io che il ricorrente ci siamo recati più volte presso il paziente
M. posto nella stanza di fronte a quella della ricorrente. Adr. Sicuramente due volte io e due
volte il ricorrente, con intervalli di circa un'ora o un'ora e mezza. Voglio precisare che in tali
occasioni siamo entrati anche nella stanza della sig.ra S.R. che ricordo discuteva con la sua
compagna di stanza perché faceva caldo e non erano ancora accesi i condizionatori d'aria; una
voleva la finestra aperta e l'altra la voleva chiusa. Ricordo che in tali occasioni la paziente S.R.
non ci ha mai detto nulla sulla necessità di essere cambiata. Confermo il cap. n). Sul cap. O)
preciso che io e il ricorrente abbiamo provveduto alle pulizie igieniche dei pazienti dal letto 201
al letto 211, insieme abbiamo preso i parametri vitali di questi pazienti, poi il ricorrente ha
rifornito il carrello della biancheria ed ha scritto la cartella infermieristica; nel frattempo io sono
andata a prendere i parametri vitali dei pazienti dei letti dal 212 al 226. Sul cap. p) ricordo che
mentre stavo prendendo i parametri vitali della paziente S.R. ho notato che la stessa aveva le
mani sporche di feci, allora sono andata a prendere un pannolino nuovo e quando l'ho cambiata
ho visto che la paziente non aveva evacuato nel pannolino e c'erano solo urine. Adr. Ciò è
avvenuto verso le ore 6.20 circa, nell'ultima fase del turno. Adr Preciso che anche in tale
occasione la paziente S.R. non mi aveva chiamato per essere pulita...". La deposizione del teste
M.D., figlio della paziente S.R., appare scarsamente attendibile, perché resa de relato sulla base
di quando dichiarato al medesimo dalla S.R. la mattina del 17.6.2013. Peraltro il teste M., che
pure riferisce di essersi recato il giorno 17.6.2013 al capezzale della S.R. (trovandola sporca di
feci), nulla precisa circa l'orario in cui ciò sarebbe avvenuto (mattina, pomeriggio, prima mattina,
tarda mattinata? Non è dato sapere). Peraltro dall'esame dell'estratto della cartella clinica della
sig.ra S.R. (sub doc. 13 allegato ricorso) risulta che nella mattinata del 17.6.2013 (h. 11.30), la
paziente aveva effettivamente evacuato.
All'esito dell'istruttoria non è quindi emersa alcuna negligenza del dipendente nel prestare
assistenza alla sig.ra S.R. durante il suo turno infermieristico.
La teste P. ha interamente confermato il resoconto dell'accaduto effettuato dal L.V. rendendo
una testimonianza circostanziata e coerente. Sul punto deve peraltro osservarsi la particolare
attendibilità della teste P. che non è, e non era all'epoca dei fatti, dipendente della resistente.
La mancata prova del fatto contestato al lavoratore comporta l'illegittimità della sanzione
comminata che quindi deve essere annullata; per l'effetto la società resistente deve essere
condannata al risarcimento dei danni pari alla retribuzione non corrisposta nei giorni dal 19 al
26 settembre 2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nel resto la domanda di risarcimento danni deve essere respinta perché infondata.
Invero il L.V. non ha allegato né provato alcun pregiudizio ulteriore rispetto a quello patrimoniale
conseguente alla sospensione della retribuzione.
In considerazione della parziale soccombenza di ambedue le parti, le spese devono essere
compensate ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così
provvede:
Dichiara illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
giorni 7 inflitta al ricorrente con provvedimento del 30.7.2013 relativo alla contestazione prot.
64/2013 del 19.6.2013;
Per l'effetto condanna la resistente a corrispondere a L.V. la retribuzione relativa ai giorni dal 19
al 26 settembre 2013, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Rigetta i residui profili del ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 15.9.2014.
Il Giudice del Lavoro Daniela Bracci