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POLITICA: DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA PRIVACY. Un personaggio politico ha diritto alla tutela della propria privacy oppure diversamente dagli altri cittadini per lui le norme a salvaguardia del privato delle persone non valgono? Questa è una domanda a cui molti italiani stanno cercando di dare una risposta che sia la più conforme possibile al diritto. I recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti importanti personaggi politici prima il Presidente Berlusconi circa le sue frequentazioni di giovani ragazze nella villa in Sardegna e agli incontri di presunte escort nel suo palazzo romano ed in ultimo la vicenda che ha visto coinvolto il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo riguardo al suo incontro con un transessuale hanno posto con una certa urgenza la questione dell'applicazione del diritto alla privacy anche nei confronti dei personaggi pubblici ed in particolare dei politici. Sulla materia si sono susseguite nel tempo diverse pronunce giurisprudenziali che hanno cercato di porre in evidenza e spiegare nel modo migliore quali siano i limiti del diritto di cronaca (diritto costituzionalmente tutelato dall'art. 21 della Costituzione). Una pietra miliare da un punto di vista giuridico è, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 18 ottobre 1984 (nota come il c.d. Decalogo del Giornalista). La sentenza sostiene che la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il diritto di stampa, sancito dall'art. 21 della Costituzione è legittimo, e quindi può prevalere sul diritto alla riservatezza qualora concorrano le seguenti condizioni: 1) l’utilità sociale dell’informazione (ossia la necessità dell’esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre quest’ultima condizione quando la critica è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza. E' opportuno a tal proposito ricordare quanto affermato dal Garante della Privacy interpellato sul caso della festa avvenuta nella villa di Sardegna del Presidente del Consiglio Berlusconi. Secondo l'Autority ha sostenuto che: “Le 27 riprese contenute nel compact disk relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all' interno del parco di Villa Certosa, e ancor più all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza e in applicazione dell' articolo 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell' attività giornalistica. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla questione asserendo che: “Si è frugato, usando ogni metodo nel privato del Presidente del Consiglio in omaggio al diritto di cronaca: anche in questo caso la privacy è stata considerata un diritto di serie b. Noi abbiamo sempre considerato uguali e di pari rango tre diritti fondamentali: quello alle indagini, di cronaca e della privacy”. E' indubbio, però, che quanto previsto dal codice in materia di trattamento dei dati personali, della giurisprudenza e delle decisioni del Garante della Privacy debbono valere per tutti i politici e non solo per alcuni. Gianluca Di Natale