Nr.06/18.02.2013 Le indennità di trasferta e di distacco che

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Nr.06/18.02.2013 Le indennità di trasferta e di distacco che
Nr.06/18.02.2013
Le indennità di trasferta e di distacco che superano il massimale legale
rappresentano redditi salariali?
In conformità alle disposizioni del Codice del Lavoro, il dipendente in trasferta o distaccato ha diritto
al pagamento delle spese di trasporto e alloggio, nonché ad un'indennità di trasferta/distacco, alle
condizioni previste dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro applicabile.
La trasferta e il distacco - definizioni
La trasferta rappresenta lo svolgimento temporaneo, da parte del dipendente e su disposizione del
datore di lavoro, di alcuni lavori o incarichi corrispondenti alle mansioni previste in contratto, ma fuori
dalla sede abituale di lavoro.
La trasferta può essere disposta per un periodo massimo di 60 giorni solari nell’arco di 12 mesi e, in
accordo col dipendente, può essere prolungata per altri 60 giorni. Il rifiuto del dipendente di
prolungare il periodo di trasferta non può esser causa di sanzione disciplinare.
La trasferta comporta una modifica temporanea di un solo elemento contrattuale, la sede di
svolgimento dell’incarico; restano inalterati gli altri elementi del contratto individuale di lavoro (in
primo luogo le mansioni).
Il distacco è l'atto tramite cui si dispone che il lavoratore presterà temporaneamente servizio presso
un’altra sede e per conto di un diverso datore di lavoro. In via eccezionale, tramite il distacco
possono essere modificate le mansioni del lavoratore, ma solo mediante consenso di questo, che va
certificato attraverso un atto scritto del dipendente.
Il distacco può essere disposto per un periodo massimo di 1 anno. Può essere prolungato per ragioni
oggettive che impongono la presenza del dipendente presso il datore di lavoro per cui è stato
disposto il distacco, con l'accordo di entrambe le parti, ogni 6 mesi. Pertanto, per i primi 6 mesi, il
lavoratore non potrà rifiutare il distacco disposto dal datore di lavoro se non per provati e fondati
motivi personali.
Il contratto individuale di lavoro concluso con il datore di lavoro è sospeso per il periodo del distacco,
poichè viene ceduto al datore di lavoro presso cui si svolge il lavoro distaccato.
L’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento europeo n. 883/2004 definisce il distacco internazionale
come la situazione in cui "un dipendente che svolge attività lavorativa in uno stato membro viene
inviato dal proprio datore di lavoro in un altro stato membro, al fine di lavorare nel suo interesse”.
Per il Codice del Lavoro romeno, il dipendente distaccato svolgerà l’attività nell’interesse dell’unità
presso la quale è distaccato, essendo a questa subordinato. Il contratto individuale di lavoro del
dipendente distaccato resterà sospeso per tutto il periodo del distacco, poichè il dipendente risulterà
inquadrato dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato e ciò determina che lo stipendio e
l’indennità di distacco verrà erogata quest’ultimo. Secondo la legislazione europea, invece, il
dipendente distaccato svolgerà il lavoro a favore del datore di lavoro che lo ha distaccato, rimanendo
suo dipendente per tutto il periodo di distacco. In questo caso, il contratto individuale di lavoro non è
sospeso, tutti i diritti salariali e di indennità saranno concessi dall’azienda distaccante e il dipendente
rimarrà subordinato ad essa.
L’indennità di trasferta (diaria): definizione
Rappresenta l’importo giornaliero concesso in lei o in valuta locale (nel caso del personale inviato
all’estero) in vista della copertura delle spese di vitto, delle piccole spese usuali, nonché del costo del
trasporto all’interno della località di trasferta, per la durata della trasferta.
La somma giornaliera, i limiti di deducibilità e il regime fiscale
La Delibera del Governo n. 1.860/2006, riguardante i diritti e gli obblighi del personale delle autorità e
delle istituzioni pubbliche durante la trasferta in altra località o in caso di spostamento all’interno della
stessa località per motivi di lavoro, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti
delle autorità e delle istituzioni pubbliche la somma giornaliera di indennità è pari a 13 lei.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, in base all’Ordinanza del Governo n. 8/2013 per la modifica e
l’integrazione della Legge n. 571/2003, riguardante il Codice Tributario e l’attuazione di talune misure
finanziarie e fiscali, sono stati modificati l’art.55, paragrafo 4, lett. g) e l’art. 296, indice 15, che
prevedono l’esclusione dal computo dei redditi salariali e, quindi, la non imponibilità ai fini
dell’imposta sul reddito, dei seguenti importi:
gli importi ricevuti dai dipendenti per il periodo della trasferta e del distacco in altra località, nel paese
o all’estero, per motivi di lavoro e a titolo di indennità, entro il limite del livello legale stabilito tramite
la Delibera del Governo per il personale delle istituzioni pubbliche moltiplicato per 2,5 volte, nonché
quelle ricevute per la copertura delle spese di trasporto e alloggio
A partire dal 1° febbraio 2013, l’indennità di trasferta/distacco che supera 2,5 volte il livello stabilito
per il personale delle istituzioni pubbliche, indipendentemente dalla forma di organizzazione del
datore di lavoro, è ritenuta reddito salariale.
Altresì, le indennità ricevute durante il periodo della trasferta/distacco (diarie) che superano 2,5 volte
il livello stabilito dalla legge per il personale delle istituzioni pubbliche saranno incluse, a partire dal
1° febbraio, anche nella base di calcolo dei contributi sociali per la parte che supera il valore imposto
dalla legge.
Per esempio: per la diaria interna il livello stabilito dalla Delibera di Governo 1860/2006 è di 13 lei.
La diaria interna concessa sopra il limite dei 32,5 lei (13 lei/giorno x 2,5 = 32,5 lei/ giorno) include i
redditi salariali e rientra nella base di calcolo dei contributi sociali.
Quindi, se un dipendente riceverà 50 lei/giorno per uno spostamento nel paese, l’importo di 17,5
lei/giorno (50 lei – 32,5) sarà incluso nel reddito lordo dello stipendio sul quale sarà calcolata
l’imposta sul reddito e i contributi sociali relativi ai redditi salariali.
Lo stesso trattamento viene applicato anche alle indennità ricevute per gli spostamenti all’estero.
Osservazioni: riteniamo che debbano essere presi in considerazione anche i documenti che
attestano il controvalore degli importi pagati dai dipendenti per i pasti. In altre parole, se il valore dei
documenti che attestano il pagamento dei pasti nella trasferta/distacco supera il limite previsto dalla
legge, la differenza rappresenta reddito salariale e deve essere inclusa nel libro paga.
Prima del 1° febbraio 2013, la normativa prevedeva che fossero percepiti contributi sociali soltanto
per le indennità ricevute durante la trasferta e il distacco in un’altra località, nel paese e all’estero,
per motivi di lavoro, erogate da persone giuridiche senza scopo di lucro e da altre entità non paganti
l’imposta sull’utile, inclusa la Banca Nazionale di Romania, che superassero il limite dell’indennità
concessa ai dipendenti delle istituzioni pubbliche moltiplicate per 2,5 volte.
Bibliografia
CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003
RIPUBBLICATO - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 18 maggio 2011;
"RIVISTA ROMENA DI DIRITTO DEL LAVORO” n. 1 del 31.gennaio 2013;
Delibera n. 1860 del 21 dicembre 2006, riguardante i diritti e gli obblighi del personale delle
autorità e delle istituzioni pubbliche durante il periodo della trasferta/distacco in un’altra
località, nonché in caso di spostamento nella stessa località per motivi di lavoro, con le
successive modifiche e integrazioni;
Delibera n. 518 del 10 luglio 1995, riguardante alcuni diritti e obblighi del personale romeno
inviato all’estero per l’adempimento di alcune missioni a carattere temporaneo, con le
successive modifiche ed integrazioni.
L’ORDINANZA n. 8 del 23 gennaio 2013, per la modifica e l’integrazione della Legge n.
571/2003 relativa al Codice Tributario e alle altre misure finanziarie e fiscali;
Legge n. 571/2003 - Codice Tributario, con ulteriori modifiche e integrazioni;
Regolamento(CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
riguardante il coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale;
Regolamento(CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che sancisce le procedure d’applicazione del Regolamento (CE) 883/2004.
Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni
necessarie.
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