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Studio Sarragioto
Dottori commercialisti * Revisori legali
Gianni Sarragioto
Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova
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Riccardo Gavassini
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Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 12 del 21/09/2016
IL NUOVO ELENCO “WHITE LIST”
Riferimenti normativi:
- DM 04/09/1996, DM 09/08/2016
- D.lgs 239/96
Si ricorda che il DM 04/09/1996 era stato emanato per indicare una serie di Paesi collaborativi
inclusi nella c.d. “white list”. Il fine era di escludere dall’imposizione sostitutiva alcuni proventi
finanziari percepiti da soggetti residenti “in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni”. Essa è stata utilizzata in seguito anche per altre disposizioni fiscali.
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 09/08/2016 sono stati individuati una
serie di nuovi paesi “collaborativi”, con cui è attuabile lo scambio di informazioni secondo le
convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.
SOGGETTI INTERESSATI
Tra i paesi compresi nella “white list” rientrano:
-
quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione
per evitare la doppia imposizione sul reddito o uno specifico accordo internazionale;
-
quelli con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza
amministrativa.
Nella nuova lista di cui il DM 09/08/2016 sono stati inseriti 51 nuovi Stati (tra cui Hong Kong,
Liechtenstein, Svizzera e gli stati dell’ex URSS che avevano dichiarato di non riconoscere la
Convenzione tra l’Italia e l’Unione delle Repubbliche sovietiche) e il riferimento alla Jugoslavia è
stato sostituito con i paesi che sono derivati dal suo dissolvimento.
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Si riporta di seguito la tabella aggiornata:
NUOVA “WHITE LIST” DEGLI STATI COLLABORATIVI (DM 04/09/1996)
Albania
Ecuador
Kazakistan
San Marino
Alderney
Egitto
Kirghizistan
Senegal
Algeria
Emirati Arabi Uniti
Kuwait
Serbia
Anguilla
Estonia
Lettonia
Seychelles
Arabia Saudita
Etiopia
Libano
Singapore
Argentina
Federazione Russa
Liechtenstein
Sint Maarten
Armenia
Filippine
Lituania
Siria
Aruba
Finlandia
Lussemburgo
Slovenia
Australia
Francia
Macedonia
Spagna
Austria
Georgia
Malaysia
Sri Lanka
Azerbaijan
Germania
Malta
Stati Uniti
Bangladesh
Giappone
Marocco
Sud Africa
Belgio
Gibilterra
Mauritius
Svezia
Belize
Giordania
Messico
Svizzera
Bermuda
Grecia
Moldova
Tagikistan
Bielorussia
Groenlandia
Montenegro
Taiwan
Bosnia Erzegovina
Guernsey
Montserrat
Tanzania
Brasile
Herm
Mozambico
Thailandia
Bulgaria
Hong Kong
Nigeria
Trinidad e Tobago
Camerun
India
Norvegia
Tunisia
Canada
Indonesia
Nuova Zelanda
Turchia
Cina
Irlanda
Oman
Turkmenistan
Cipro
Islanda
Paesi Bassi
Ucraina
Colombia
Isola di Man
Pakistan
Uganda
Repubblica del Congo Isole Cayman
Polonia
Ungheria
Corea del Sud
Isole Cook
Portogallo
Uzbekistan
Costa d’Avorio
Isole Faroe
Qatar
Ungheria
Costa Rica
Isole Turks e Caicos
Regno Unito
Venezuela
Croazia
Isole Vergini Britanniche Repubblica Ceca
Vietnam
Curacao
Israele
Repubblica Slovacca
Zambia
Danimarca
Jersey
Romania
Attenzione: alcuni degli Stati (es. Svizzera) contenuti nella nuova “white list” sono però presenti
anche nella “black list” del DM 04/05/99: è dunque probabile che in un prossimo futuro,
probabilmente attraverso la stesura della black list unica dell’Ue che sarà pronta entro fine 2017
ed ha lo scopo di superare la frammentazione dovuta alle molteplici black list nazionali, questa
incongruenza verrà risolta tenendo conto di quelli Stati che hanno concluso con la Ue accordi
volti a garantire la “Tax Transparency”.
CHE COSA COMPORTA
L’aggiornamento della “white list” comporta innanzitutto una modifica dei criteri di
compilazione del quadro RW per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Tale
quadro è stato istituito al fine di monitorare le attività detenute all’estero dai residenti in Italia
e deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero ed attività estere
di natura finanziaria, sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque diritto reale.
Non è ancora chiaro se i nuovi criteri di redazione del quadro possano essere adottati già per la
predisposizione di Unico 2016, da presentare entro il giorno 30/09/2016.
In ambito ACE (agevolazione Aiuto per la Crescita Economica) è disposto poi che non rilevano
nei conteggi i conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi che non
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consentono lo scambio di informazioni fiscali (art. 10 c. 3 lett. D) DM 14/03/2012), in
quanto vi è l’impossibilità di ricostruire l’origine dei flussi di denaro.
In presenza di corresponsione di interessi derivanti da un finanziamento, nel caso in cui il
percipiente sia residente in un paese White list non viene applicata alcuna ritenuta (in luogo
della ritenuta del 26% che verrebbe applicata nel caso in cui lo Stato non sia iscritto nella lista).
Le conseguenze dell’inclusione nella “white list” di uno Stato sono descritte nella
seguente tabella riepilogativa.
Quadro RW
Nessun obbligo di indicare nel quadro RW le attività detenute da società e
trust localizzati in Paesi diventati collaborativi di cui si sia titolari effettivi.
Nessun obbligo di indicare nel quadro RW i saldi massimi dei conti correnti
detenuti presso le banche localizzate in Stati diventati collaborativi.
Presunzione di Non opera la presunzione di residenza in Italia, a determinate condizioni,
residenza
dei trust istituiti in Stati non white list.
Reddito
d'impresa
Redditi di
natura
finanziaria
Transazioni
finanziarie
Fondi
immobiliari
Determinazione al valore normale del valore fiscale delle attività detenute
da soggetti che trasferiscono la sede in Italia da Paesi white list.
Perdite su crediti: deducibilità delle perdite verso debitori residenti in Stati
white list assoggettati a procedure (concorsuali o di ristrutturazione dei
debiti) assimilabili a quelle applicate in Italia.
Fondi di dotazione delle stabili organizzazioni di banche estere. Applicabile
il modello dell'allocazione del capitale se la giurisdizione di residenza
dell'impresa cui la stabile organizzazione appartiene consente un adeguato
scambio di informazioni ai fini fiscali.
Applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli
similari emessi da Stati white list e relativi enti territoriali.
Esenzione da imposta sostitutiva degli interessi di titoli di Stato italiani e
assimilati e di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche italiane e altri
soggetti residenti (Dlgs 239/96) percepiti da residenti in Stati white list.
Esenzione: dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari
e postali (che sono sempre esclusi per i non residenti) e dai prestiti di
denaro; delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue di cui agli
artt. 1861 e 1869 del C.c.; dei compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia; dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli.
Esenzione dei proventi degli Oicr (organismi di investimento collettivo del
risparmio) italiani.
Esonero di ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a
fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri,
istituiti in Stati o territori White list.
Esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non
qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati white list.
Esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati
regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati white list.
Esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e
organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti
in Stati o territori inclusi nella White list.
Applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e
patrimoni costituiti all'estero, in Paesi o territori che consentano uno
scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione, sempreché siano indicati nella White
list.
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DECORRENZA
Il DM non precisa la data di entrata in vigore, in attesa di chiarimenti ufficiali a conferma o
smentita si ritiene che valga quindi il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il
giorno 22/08/2016.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Arsego, 21 settembre 2016.
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