Newsletter n.42 Ottobre 2013

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Newsletter n.42 Ottobre 2013
Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale
ottobre 2013 – n. 42
In questo numero:
Svizzera: Lo sponsoring – Inquadramento
giuridico e cenni di fiscalità diretta
U.A.E.: Novità dal gruppo – Nuovo ufficio a Dubai
U.A.E.: Convenzione contro
le doppie imposizioni
tra Emirati Arabi e Svizzera
Argentina:Assoggettate a tassazione
le plusvalenze e le distribuzioni di dividendi
Cina: Firmato il “Free Trade Agreement”
tra Svizzera e Repubblica Popolare Cinese
Russia: Fidinam sostiene
il business Ticino–Russia
Innovazione , flessibilità
e competenza
SVIZZERA: LO SPONSORING – INQUADRAMENTO
GIURIDICO E CENNI DI FISCALITÀ DIRETTA
Sponsorizzare qualcosa o qualcuno (dal latino “sponsor, sponsoris” ossia “garante, manlevatore” e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia un’attività sportiva, artistica
o culturale con lo scopo di ricavarne pubblicità) significa sostenere, finanziariamente
oppure attraverso la fornitura di prodotti o
servizi, un evento, un’attività, una persona o
un’organizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione é definito
come contratto atipico, sinallagmatico (prevede, infatti, prestazioni corrispettive), valido
anche in forma libera, in forza del quale lo
sponsee si obbliga a consentire ad altri l’uso
della propria immagine e del proprio nome,
per promuovere un marchio o un prodotto
specificamente marcato,dietro corrispettivo
(sotto forma di denaro, beni e/o servizi) erogato da parte dello sponsor. Il contratto di
sponsor non é codificato né tipizzato nel
Codice delle Obbligazioni svizzero (“CO”),
né può essere facilmente sussunto in alcuno
dei generi contrattuali stabiliti dalla parte
speciale del CO (per questo motivo é anche
detto “Innominatvertrag”); infatti, l’eterogeneità delle prestazioni e degli interessi disciplinati dagli accordi di sponsorizzazione sono tali da rendere molto difficoltosa la
stesura di una norma a carattere positivo
volta a comprenderne tutte le varianti.
Lo sponsor si obbliga, generalmente, al pagamento di una somma di denaro. Oltre al
corrispettivo in denaro, possono essere trasferiti allo sponsee in proprietà o in godimento temporaneo altri beni. Lo sponsee,
invece, si obbliga a pubblicizzare più o meno
direttamente il marchio o il prodotto dello
sponsor, oppure ad indossare determinati
capi di abbigliamento o ad utilizzare determinate attrezzature artistiche e/o sportive;
in ogni modo, si tratta di un’obbligazione di
mezzi e non di risultato (lo sponsee non ha
l’obbligo di garantire un ritorno pubblicitario, ma unicamente quello di svolgere le attività previste contrattualmente). La Dottrina svizzera non si é, sinora, occupata molto
del contratto di sponsoring; questo perché,
in caso di controversie, le parti tendono a
cercare un accordo extragiudiziale per evitare l’iter processuale e le conseguenti ripercussioni sull’immagine dell’artista/sportivo.
Artisti e sportivi sono dei contribuenti molto “mobili”, poiché si spostano frequentemente (spesso in tutto il mondo) per prendere parte a tornei, spettacoli ed eventi
simili. Lo speciale regime impositivo applicabile ad artisti e sportivi attivi a livello internazionale comparve, per la prima volta, nel
1963 nel Modello di Convenzione fiscale sui
redditi e sul patrimonio (“Mod.OCSE”).L’art.
17 1 allocava (anche se non in maniera esclusiva) il diritto di imporre il reddito della
performance al Paese nel quale questa si svolgeva, escludendo e costituendo un’eccezione
all’applicazione degli articoli 7 (relativo agli
utili delle imprese) e 15 (relativo ai redditi da
lavoro subordinato). Sulla scorta di tale normativa, sempre più Stati hanno iniziato a introdurre delle normative specifiche che permettessero loro di imporre alla fonte i redditi
percepiti a seguito di una performance effettuata sul proprio territorio. In questo quadro
internazionale, la Svizzera non fa eccezione.
Infatti, gli articoli 35 cpv. 1 lettera b della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 di-
1
L’art. 17 Mod. OCSE recita:“Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae
dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. Quando il
reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di
spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, é attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito
può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 15.”
cembre 1990 (“LAID”) e 92 della Legge federale sull’imposta diretta del 14 dicembre
1990 (“LIFD”) prevedono un regime di imposizione alla fonte applicabile ai redditi percepiti a seguito dell’attività personale in Svizzera di artisti, sportivi e conferenzieri
domiciliati all’estero (la Legge Tributaria cantonale ticinese, o “LT”, segue specularmente
con l’art. 115). Colpite dall’imposta alla fonte
svizzera sono tutte le indennità versate direttamente o indirettamente, indipendentemente da quale tipo esse siano (redditi principali e accessori, indennità di altro tipo come
spese di viaggio e simili, nonché redditi in natura), al performer a seguito della propria attività personale. Di fondamentale importanza
é che esista una connessione diretta tra la remunerazione e l’attività personale svolta in
Svizzera. A contrario, le remunerazioni ricevute che non sono direttamente collegate con
l’esibizione pubblica dello sportivo o dell’artista, sottostanno a regole differenti. Artisti,
sportivi e conferenzieri domiciliati o con dimora fiscale in Svizzera sono, invece, imposti illimitatamente (su tutti i redditi e su tutto il patrimonio, c.d. “worldwide taxation
principle”) in virtù della propria appartenenza personale; i redditi che, invece, sono
tratti all’estero e, sulla base della legislazione interna o di una CDI conclusa dalla Svizzera, non sono imponibili qui, sono presi in
considerazione ai fini della determinazione
dell’aliquota, aliquota che sarà applicata unicamente ai redditi effettivamente imponibili
nella Confederazione.
Sportivi e artisti percepiscono anche redditi
che non sono forzatamente legati alle loro
performances personali. È questo il caso, solitamente, dei redditi ottenuti con i contratti
di sponsoring. L’art. 17 Mod. OCSE deroga ai
principi statuiti dagli artt. 7 e 15 Mod. OCSE
(l’art.17 é,in questo senso,da considerarsi lex
specialis), stabilendo che i redditi percepiti a
seguito dell’attività personale in uno Stato diverso da quello della residenza sono imposti
dove é svolta personalmente la performance,
indipendentemente dal fatto che si tratti di
attività commerciale, attività di lavoro dipendente o indipendente. Quindi, come principio
generale, in assenza di un nesso diretto con
la prestazione personale durante una pubblica apparizione o spettacolo, la remunerazione non é imposta ai sensi dell’art. 17, ma é imposta come reddito da attività indipendente
(art. 7 Mod. OCSE), come reddito da attività
subordinata (art. 15 Mod. OCSE), oppure come canone (art. 12 Mod. OCSE) e, come tale, é generalmente imposto nello Stato di residenza dell’artista o dello sportivo.
In ambito internazionale e ai fini di una corretta applicazione, da parte dello Stato della
fonte del reddito, dei principi impositivi previsti dall’art. 17 Mod. OCSE, risulta quindi di
fondamentale importanza stabilire in modo
assai restrittivo quando il genere di attività
concordate attraverso il contratto di sponsorship abbiano un nesso diretto con la
performance personale dell’atleta o dell’artista e quando questo nesso, invece, non vi
sia. Questo onde evitare il rischio di incorrere in una doppia imposizione del reddito
percepito con il contratto di sponsoring:
dapprima nel Paese in cui é eseguita la
performance (ai sensi dell’art. 17 Mod. OCSE) e, in seguito, nello Stato di residenza del
contribuente (se questi deciderà di far rientrare il reddito percepito con il contratto di
sponsorizzazione, o parte di esso, sotto l’egida degli artt. 7, 12 oppure 15 Mod. OCSE).
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U.A.E.: NOVITÀ
DAL GRUPPO – NUOVO
UFFICIO A DUBAI
Il Gruppo Fidinam ha acquisito lo scorso febbraio una partecipazione in Alpha Management Limited, Dubai, con un’opzione per
l’acquisto dell’intero capitale nei prossimi
tre anni.Alpha Management Limited ha i propri uffici in DIFC (“Dubai International Financial Centre”) una Free Zone di Dubai in
cui la lingua ufficiale è l’inglese e che ha un
proprio sistema giuridico (civile e commerciale) fondato sulla Common Law e propri tribunali distinti da quelli del rimanente territorio degli Emirati Arabi.
Dubai e gli Emirati Arabi sono oggi una delle aree geografiche a più alto sviluppo e concentrazione di ricchezza e grazie alla loro
collocazione geografica, ad infrastrutture
moderne ed efficienti ed alla quasi totale assenza d’imposizione sia a livello di societario
che individuale, rappresentano una piazza di
rilevanza internazionale negli scambi economici e commerciali tra i Paesi occidentali e
quelli orientali ed un punto di accesso privilegiato ai mercati del Medio Oriente e dell’Africa. Gli Emirati Arabi inoltre hanno firmato, ad oggi, più di settanta Convenzioni
contro la Doppia imposizione (tra cui quasi
tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea) che consentono di ottimizzare la fiscalità degli investimenti e delle operazioni
commerciali internazionali concluse da so-
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cietà con sede negli Emirati Arabi.Alpha Management Limited è diretta da Shaukat Murad, chartered accountant londinese con più
di trent’anni di esperienza nel settore bancario e della fiscalità internazionale, con l’ausilio del dott. Matteo Pozzetti, commercialista italiano, con alcuni anni di esperienza
professionale negli Emirati Arabi.
Alpha Management Limited è in grado di assistere i propri clienti, individui e società, nella
costituzione di società locali, sia in Free Zone
che in mainland, di fornire assistenza amministrativa e gestionale, consulenza fiscale, nonché di assistere e consigliare gli investitori
esteri nell’acquisto di proprietà immobiliari.
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U.A.E.: CONVENZIONE
CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI TRA EMIRATI
ARABI E SVIZZERA
Il 21 ottobre 2012 è entrata in vigore la Convenzione Contro le Doppie Imposizioni tra
Svizzera ed Emirati Arabi Uniti (UAE). Tale
Convenzione, ratificata dagli UAE in data 22
gennaio 2012 e successivamente dal Parlamento Svizzero in data 15 giugno 2012 si applica alle ritenute alla fonte su importi pagati o accreditati a partire dal 1. gennaio 2012
ed agli altri tipi d’imposta relativi all’anno fiscale iniziato il 1. gennaio 2013.
La convenzione segue sostanzialmente il modello OCSE e si applica a qualsiasi società o
persona residente in uno dei due Stati contraenti. In merito alle singole tipologie di reddito essa prevede quanto segue:
Dividendi: lo Stato dove ha sede la società
che paga i dividendi può applicare una ritenuta alla fonte sugli stessi, che però non può
eccedere:
• il 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene una partecipazione diretta di almeno il 10% nel capitale della società che paga il dividendo;
• il 15% negli altri casi.
Interessi: nessuna ritenuta alla fonte è applicata ad interessi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad un soggetto residente nell’altro Stato.
Royalties: nessuna ritenuta alla fonte è applicata a royalties pagate da una società residente in uno Stato contraente ad un sogget-
to residente nell’altro Stato. La definizione di
royalties include, tra gli altri, i pagamenti effettuati per l’utilizzo o la concessione dell’utilizzo di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche; di un brevetto;
di un marchio di fabbrica o commerciale.
Capital gains: essi sono unicamente imponibili nello Stato di residenza dell’alienante,
con le seguenti eccezioni:
• utili derivanti dalla cessione di beni immobili;
• utili derivanti dalla cessione di navi e aeromobili;
• utili derivanti dalla cessione di beni mobili appartenenti all’attivo di una stabile organizzazione che l’alienante ha nell’altro
Stato contraente;
• utili derivanti dalla cessione di azioni di società il cui patrimonio sia costituito (direttamente o indirettamente) principalmente da beni immobili situati nello Stato
in cui hanno sede le società stesse.
Per poter beneficiare dell’applicazione delle
ridotte ritenute alla fonte previste dalla Convenzione è comunque necessario verificare
che siano rispettate le norme anti-abuso di
ciascuno Stato contraente.
L’art. 25 della Convenzione prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della stessa e per l’applicazione o esecuzione del diritto interno
relativo alle imposte considerate dalla Convenzione, escludendo espressamente la ricerca generalizzata ed indiscriminata di informazioni (c.d.“fishing expedition”).
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ARGENTINA:
ASSOGGETTATE A TASSAZIONE LE PLUSVALENZE
E LE DISTRIBUZIONI
DI DIVIDENDI
Il 12 settembre 2013 è stato approvato dal
parlamento argentino il disegno di legge presentato alla fine del mese di agosto dal Governo di Cristina Kirchner che introduce importanti modifiche al sistema di tassazione in
Argentina. Il disegno di legge presentato e
recentemente approvato dal legislativo, prevede l’assoggettamento a tassazione delle
plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni
ed altri titoli (diversi da quelle tassate in borsa) e dei dividendi ed altri redditi, in precedenza esenti da tassazione.
Le principali novità sono riportate di seguito:
• Plusvalenze derivate dalla vendita di
azioni, obbligazioni e altri titoli (diverse da
quelle quotate in borsa) saranno assoggettate a tassazione ad un’aliquota d’imposta pari al 15%.
• Dividendi e rimesse di utili, saranno assoggettate ad una ritenuta alla fonte del
10%.
Con questa iniziativa del Potere Esecutivo di
Cristina Kirchner si sono volute compensare le minori entrate fiscali risultanti dall’incremento dell’esenzione fiscale a 15’000 pesos argentini. Questa misura inizierà dal 1.
settembre 2013 e si presume che ne beneficeranno circa 1.5 milioni di dipendenti e
pensionati. Al momento si è in attesa della
pubblicazione del testo definitivo del disegno di legge per ottenere chiarificazioni in
merito ad alcuni punti controversi.
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CINA: FIRMATO
IL “FREE TRADE AGREEMENT”
TRA SVIZZERA
E REPUBBLICA POPOLARE
CINESE
Come anticipato nella nostra ultima edizione di Fidinam News, in data 6 luglio 2013 è
avventa la sottoscrizione dell’accordo bilaterale di libero scambio fra la Svizzera e la
Repubblica Popolare Cinese nel corso di una
visita ufficiale in Cina del consigliere federale Schneider-Ammann. L’accordo dovrà ora
essere ratificato dai due paesi e la sua entrata in vigore potrebbe avvenire già nel corso del 2014.
Molteplici sono i settori economici che saranno investiti da tali intese e, conseguentemente,si prevedono nuove opportunità d’affari sia per le aziende elvetiche che per
quelle cinesi. Ricordiamo che l’accordo disciplina lo scambio di merci e di servizi e la
protezione della proprietà intellettuale oltre
a contenere precise disposizioni sulla concorrenza, sulla promozione degli investimenti, sulla trasparenza nei settori degli appalti pubblici, sulle questioni ambientali e del
lavoro inerenti al commercio ed infine sulla
cooperazione economica e tecnica.
Uno degli effetti principali dell’accordo sarà
il miglioramento dell’accesso reciproco al
mercato grazie ad una considerevole ridu-
zione rispettivamente dei dazi doganali elvetici su merci e servizi esportati nella Repubblica cinese e dei dazi doganali cinesi sui prodotti e servizi elvetici.
Si ritiene che l’industria svizzera nei settori
della meccanica, dell’orologeria, della farmaceutica e dell’agro-alimentare potrebbe agevolmente raddoppiare entro due o tre anni
il proprio volume di esportazioni e trarre
importanti vantaggi dall’apertura dell’enorme mercato cinese. Altresì i servizi bancari, assicurativi e finanziari, dovrebbe poter
beneficiare di nuove opportunità di collaborazione.
Ci riserviamo di fornire indicazioni analitiche in merito alle novità che saranno introdotte negli scambi economici non appena il
testo dell’accordo sarà a disposizione nella
sua integralità.
La presenza degli uffici di Fidinam a Hong
Kong consentirà di offrire ai nostri clienti,
operatori commerciali e non, un pregevole
contributo nell’ambito delle nuove opportunità che si andranno a delineare grazie all’entrata in vigore del citato accordo di libero scambio.
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RUSSIA: FIDINAM
SOSTIENE IL BUSINESS
TICINO–RUSSIA
L’interesse degli imprenditori russi per la
Svizzera ed il Ticino è sempre crescente, te-
stimoniato da una presenza oramai massiccia sul territorio,dal business ai resorts.
Il Ticino, in virtù dei tradizionali punti di
forza della Svizzera (competitività e innovazione, qualità delle infrastrutture e stabilità politica, spesa per R&S e deregolamentazione del mercato del lavoro) può
inoltre far leva sulla sua vicinanza e continuità con l’Italia, il cui livello d’interscambio commerciale e culturale con la Russia
è notoriamente tra i più elevati al mondo.
Ciò ha portato numerosi imprenditori
russi a valutare positivamente la possibilità di stabilire in Ticino il loro Headquartier per fare business con l’Italia e l’Europa centrale e mediterranea.
di nuove imprese russe nel Canton Ticino,
fornendo tutte le competenze tecniche
necessarie per agevolare e supportare l’iniziativa imprenditoriale.
Il gruppo Fidinam, attraverso il Desk Russo diretto dall’avvocato Marco Compagnino, prosegue pertanto con la sua strategia di penetrazione ed espansione sul
mercato russo, incrementando la propria
azione e la portata delle iniziative che lo
vedono protagonista.
Ciò anche attraverso il sostegno alle attività istituzionali dell’Ambasciata Svizzera a
Mosca per la promozione economica della Svizzera quale business location (i prossimi eventi saranno a Mosca il 24/9, a San
Pietroburgo il 25/9 e a Kazan il 26/9). Inoltre il 30/9 e il 01/10 il gruppo Fidinam e
l’Avv. Marco Compagnino, quale delegato
della Camera di Commercio del Canton
Ticino per la CIS Area, faranno parte della missione economica della Cc-ti a Mosca, in collaborazione con TPP (Federazione delle Camere di Commercio Russe), in
modo da promuovere il matching tra imprenditori ed imprese presenti dei due
Paesi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
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Sicuri della centralità del Ticino in questo
triangolo ideale con Russia e Italia, il gruppo Fidinam, con il sostegno della Cc-ti e
del Canton Ticino, intende promuovere
l’economia ticinese e l’attività delle sue
imprese in Russia, favorire l’insediamento
@ via E-Mail
Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS
in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere
l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.
Ogni sforzo è stato fatto per garantire
l’accuratezza delle informazioni contenute
nella presente pubblicazione.
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di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso
concreto. Le informazioni contenute non sono
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pertanto ogni responsabilità.
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