La pena capitale fra diritti civili e politici

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La pena capitale fra diritti civili e politici
Amnesty International
Gruppo Italia 115 Collegno – Grugliasco – Rivoli
CLUB D‟IMPEGNO CIVILE E SOLIDARIETA‟ SOCIALE - ONLUS
GRU CLUB ADB
Progetto di educazione ai Diritti Umani – 4º Percorso
Edizione 2005
Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
INDICE
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Patti Internazionali sui diritti umani
6
14
19
26
La pena di morte nel mondo
Scheda Arabia Saudita
Scheda Cina
Scheda Stati Uniti
34
37
43
La tortura nel mondo
Scheda Turchia
Scheda Myanmar
47
50
54
Il tribunale Penale Internazionale
Scheda Rwanda
Scheda Yugoslavia
60
70
72
Appendici
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Protocollo facoltativo relativo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Secondo Protocollo facoltativo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici
Iniziativa gratuita realizzata insieme al
Centro Servizi V.S.S.P.
Per promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà
Numero verde 800 590000
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
PATTI
INTERNAZIONALI
UMANI
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La pena capitale tra diritti civili e politici
SUI
DIRITTI
Allorché la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo fu proclamata nel 1948 dall'Assemblea
Generale, essa fu considerata come il primo passo nella formulazione di una futura “carta
internazionale dei diritti dell'uomo”, il cui valore fosse sia giuridico che morale. Nel 1976 - a tre
decenni di distanza dall'impegno assunto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in questa vasta
impresa - la “carta internazionale dei diritti dell'uomo” diventava una realtà grazie all'entrata in
vigore di tre importantissimi strumenti:
Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
Il Patto internazionale sui diritti civili e politici,
Il Protocollo facoltativo relativo a quest'ultimo Patto.
I Patti obbligano gli Stati che li abbiano ratificati a riconoscere e progettare un'ampia gamma di
diritti umani, mentre le disposizioni facoltative stabiliscono le procedure in base a cui i privati
nonché gli stati possono presentare delle denuncie in merito a violazioni dei diritti dell'uomo.
L'incoraggiamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti figura nello
Statuto - documento storico che ha dato origine all'Organizzazione delle Nazioni Unite - tra i grandi
fini dell'Organizzazione Poco dopo la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il
Consiglio economico e sociale e la sua Commissione dei diritti dell'uomo decisero che la prevista
carta internazionale si sarebbe dovuta comporre di una dichiarazione di principi generali, di valore
morale, di un patto distinto, che avrebbe dovuto avere forza vincolante per gli stati che l'avessero
ratificato, e di disposizioni di attuazione. La Commissione, in un lasso di tempo assai breve,
provvide alla redazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, documento storico
che stabilisce i principi generali che regolano il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Dalla sua adozione da parte dell'Assemblea generale, il 10 dicembre 1948, la
Dichiarazione ha esercitato una vasta influenza nel mondo intero ed è stata fonte d'ispirazione per
costituzioni e leggi nazionali, nonché per convenzioni relative a diversi diritti particolari. La
Dichiarazione non aveva forza di legge al momento della sua adozione, ma, da allora, ha esercitato
una notevole influenza sull'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo.
Dopo la proclamazione della Dichiarazione Universale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si
cimentò in un compito ancora più arduo: tradurre i suddetti principi in disposizioni pattizie destinate
ad imporre obblighi giuridici agli Stati che li avessero ratificati Successivamente emerse che due
Patti, anziché uno solo, risultavano necessari: uno sui diritti civili e politici e l'altro sui diritti
economici, sociali e culturali
Non fu facile raggiungere un accordo sull'enunciato di diritti che risultassero accettabili a tutti i
popoli, a tutte le religioni, a tutte le culture e a tutte le ideologie rappresentate in seno
all'organizzazione delle Nazioni Unite. I due Patti furono elaborati articolo per articolo dapprima in
seno alla Commissione dei diritti dell'uomo, e successivamente alla Terza Commissione
dell'Assemblea generale. Il 16 dicembre 1966, l'Assemblea adottava i Patti internazionali ed il
Protocollo facoltativo. Doveva passare un altro decennio prima che i Patti venissero ratificati da un
numero sufficiente di stati per la loro entrata in vigore. In effetti occorrevano per ciascuno di essi,
35 ratifiche (o adesioni). Essendo stato raggiunto tale numero, il Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali entrava in vigore il 3 gennaio 1976. Il Patto internazionale sui diritti
civili e politici, nonché il Protocollo facoltativo ad esso connesso (già ratificato da 10 paesi, ossia il
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numero minimo di ratifiche richieste per la sua entrata in vigore) entravano in vigore il 23 marzo
1976.
Ogni paese che abbia ratificato il Patto relativo ai diritti civili e politici s'impegna a far sì che i suoi
abitanti siano protetti per legge contro ogni trattamento crudele, inumano o degradante. Esso
riconosce il diritto di ogni essere umano alla vita, alla libertà, alla sicurezza della sua persona e al
rispetto della sua vita privata. Il Patto vieta la schiavitù, garantisce il diritto ad un processo equo e
protegge gli individui contro ogni arresto o detenzione arbitraria. Esso riconosce la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di opinione, di espressione e di associazione, il diritto
di riunione pacifica e di emigrazione.
Ogni paese che ratifichi il Patto sui diritti economici, sociali e culturali riconosce che ha il dovere di
favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti. Esso riconosce il diritto di ogni
persona al lavoro, ad un equo salario, alla sicurezza sociale, ad un livello di vita adeguato mettendolo in particolare al riparo dalla fame - nonché alla salute e all'istruzione. Esso si impegna
altresì a garantire ad ogni persona il diritto di costituire con altri dei sindacati e di aderire a sindacati
di sua scelta.
Le disposizioni dei Patti ricalcano, in linea generale, i diritti enunciati nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo. Tuttavia, i due Patti contengono un'importante disposizione che
non figurava nella Dichiarazione: quella che enuncia il diritto che hanno tutti i popoli
all'autodeterminazione ed al pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse naturali.
Misure di attuazione
I Patti prevedono due serie distinte di misure di attuazione.
Gli Stati che abbiano ratificato il Patto relativo ai diritti civili e politici provvedono alla nomina di
un Comitato per i diritti dell'uomo composto di 18 membri. Questi ultimi ricoprono la loro carica a
titolo individuale e debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel
campo dei diritti dell'uomo.
In conformità alle disposizioni facoltative di questo Patto, il Comitato per i diritti dell'uomo può
esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato Parte non adempie
agli obblighi derivanti dal Patto. Il Comitato esercita le funzioni di organo d'inchiesta e può
designare, col preliminare consenso degli Stati interessati, commissioni di conciliazione ad hoc che
mettono i loro buoni uffici a disposizione degli Stati allo scopo di giungere ad una soluzione
amichevole della questione fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo, quali sono riconosciuti dal
Patto. (Queste disposizioni facoltative sono entrate in vigore il 28 marzo 1979 allorché si è
verificata la decima dichiarazione di accettazione di esse).
Il Protocollo facoltativo, che è entrato in vigore nel marzo 1976, abilita il Comitato per i diritti
dell'uomo ad esaminare comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di
violazioni, commesse da uno degli Stati parte del succitato Protocollo, di un qualsiasi diritto
enunciato nel Patto. (I privati devono aver esaurito tutti i ricorsi interni disponibili). Il Comitato
deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea Generale dell'ONU.
Gli Stati che abbiano ratificato il Patto sui diritti economici, sociali e culturali s'impegnano e
presentano periodicamente al Consiglio economico e sociale rapporti sulle misure da essi adottate e
sui progressi registrati nella promozione del rispetto di tali diritti. Il Consiglio può formulare
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raccomandazioni di carattere generale e può promuovere l'adozione di misure internazionali intese a
coadiuvare gli stati parte nella effettiva e graduale attuazione dei diritti enunciati nel Patto.
L'Assemblea Generale ha invitato tutti gli Stati a divenire parti dei Patti e del Protocollo facoltativo,
il che, a suo avviso, contribuirà ad accrescere considerevolmente il ruolo dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite nel campo della promozione del rispetto dei diritti dell'uomo
Il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Il Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici avente lo scopo
di promuovere l'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite nel 1989, è un trattato che riguarda tutti i paesi. Il Protocollo richiede l'abolizione totale della
pena di morte da parte degli stati aderenti pur permettendo di mantenerla in tempo di guerra agli
stati che hanno posto una riserva specifica al momento della ratifica. Ogni Stato che è parte del
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici può aderire al Protocollo.
Il testo del Patto sui diritti Civili e politici e dei relativi Protocolli sono riprodotti in Appendice.
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LA PENA DI
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MORTE NEL MONDO
Introduzione
“Un‟esecuzione non è semplicemente morte.
E‟ diversa dalla privazione della vita almeno quanto un campo di concentramento è diverso da una
prigione. Aggiungere alla morte una legge, una pubblica premeditazione conosciuta dalla futura
vittima, un‟organizzazione che è essa stessa una fonte di sofferenze morali più terribile della morte.
La pena capitale è il più premeditato degli assassinii con cui nessuna impresa criminale può essere
paragonata … “
(Albert Camus, Riflessioni sulla pena di morte)
Più della metà dei paesi del mondo hanno abolito la pena di morte dalle proprie leggi oppure
non la applicano più. Secondo i dati più recenti a disposizione di Amnesty International, 76 paesi
hanno abolito la pena di morte per ogni reato; 15 paesi l‟hanno abolita salvo che per reati
eccezionali, quali quelli commessi in tempo di guerra; 20 paesi sono abolizionisti “di fatto” poiché
non vi si registrano esecuzioni da almeno dieci anni oppure hanno assunto un impegno a livello
internazionale a non eseguire condanne a morte. In sintesi la pena di morte non viene attualmente
praticata in 111 paesi. Sono 85, invece, i paesi che prevedono, ricorrendovi in maggiore o minore
misura, la pena capitale.
Una vera e propria “emergenza pena di morte” sussiste tuttavia in una manciata di paesi: la
Cina, alcuni stati del Medio Oriente (tra cui Arabia Saudita e Iran) e gli Stati Uniti d‟America
(USA).
In Cina tra aprile e giugno 2001 sono state eseguite 1.781 condanne a morte: ciò significa
che questo paese da solo ha compiuto più esecuzioni in un trimestre di quanto abbia fatto il resto del
mondo nell‟ultimo triennio.
La tendenza mondiale verso l‟abolizione della pena di morte ha conosciuto negli anni ‟90
una decisa accelerazione: dal 1990 i paesi che anno abolito la pena di morte sono più di trenta e, tra
il gennaio 1999 e il gennaio 2002, il loro numero è salito da 63 a 76.
Pena di morte e diritti umani
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”
(art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani)
Il problema della pena di morte non ha a che vedere solamente con il problema del controllo
e della repressione della criminalità; né tanto meno può essere ricondotto soltanto alla sfera di
applicazione della giustizia. La pena di morte attiene anzitutto alla sfera dei diritti umani, quindi ai
fondamenti stessi della nostra società.
Quando le Nazioni di tutto il mondo si riunirono al termine della Seconda Guerra mondiale,
per fondare le Nazioni Unite, era molto chiaro nella mente di tutti cosa può accadere quando uno
Stato ritiene che non vi sia alcun limite a ciò che può compiere nei confronti di un essere umano.
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Era ancora vivo il triste ricordo
Paesi Abolizionisti: 85
dell‟indescrivibile
livello
di
brutalità e di terrore cui si era
Andorra,
Angola, Armenia,
Australia, Austria,
giunti durante la guerra; la
Azerbaijan, Belgio, Bhutan , Bosnia-Herzegovina ,
comunità
internazionale
volle
Bulgaria , Cambogia, Canada, Capo Verde, Cipro, Città
impegnarsi affinché tutto ciò non
del Vaticano, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio,
potesse ripetersi mai più. Tale
Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia,
impegno si concretizzò nella
Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea Bissau, Haiti,
approvazione della Dichiarazione
Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Marshall, Isole
Universale dei Diritti dell‟Uomo, il
Salomone, Italia, Kiribati, Liechtenstein, Lituania,
10
dicembre
1948.
La
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Mauritius, Messico,
dichiarazione intende rappresentare
Micronesia, Moldavia, Monaco, Mozambico, Namibia,
un impegno per tutte le nazioni
Nepal, Nicaragua, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi
perché promuovano e tutelino i
Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo,
diritti
umani
visti
come
Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Dominicana, Rep.
fondamento della libertà, della
Slovacca, Romania, Samoa, San Marino, Sao Tomè e
giustizia e della pace. I diritti in
Principe, Senegal, Serbia e Montenegro, Seychelles,
essa sanciti riguardano ogni essere
Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Timorumano in quanto tale. Non si tratta
Leste, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria,
di privilegi che possono essere
Uruguay, Vanuatu, Venezuela
concessi e revocati dai governi
(Dati aggiornati al marzo 2005)
come premio o punizione. Anzi, i
diritti umani fondamentali sono un limite a ciò che uno Stato, per qualsiasi motivo ed in ogni
circostanza, può compiere nei confronti di un uomo, di una donna, di un bambino.
L‟articolo 3 della Dichiarazione Universale riconosce ad ogni persona il diritto alla vita;
l‟articolo 5 sancisce che: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a
punizioni crudeli, disumani o degradanti”. Dunque alla luce di quanto ivi sancito, non vi potrà mai
essere giustificazione alla pena di morte, la cui crudeltà e disumanità sono evidenti. Come la tortura
un‟esecuzione costituisce un estremo insulto a una persona già resa inerme dall‟intervento dello
Stato. Così come le uccisioni che avvengono al di fuori della legge, la pena di morte nega il valore
della vita e della dignità umana; in tal modo, viene cancellata la base per la realizzazione di tutti gli
altri diritti incorporati nella Dichiarazione Universale. Che senso avrebbe parlare di diritto alla
libertà di espressione, di associazione, o di diritto al lavoro, quando il fondamento di tutto ciò – il
valore della vita umana – non fosse rispettato ?
In alcuni casi, a giustificazione dell‟eliminazione di vite umane da parte di autorità statali,
viene invocata l‟autodifesa (come, ad esempio, in casi di invasione di un pa ese dall‟esterno),
adducendo a scusante la situazione di emergenza in cui si trovano ad operare coloro che debbono
far rispettare la legge. Persino in tali casi estremi, tuttavia, l‟uso della forza è regolamentato da
norme giuridiche concordate a livello internazionale al fine di prevenire eventuali abusi. In ogni
caso la pena di morte non rientra tra gli atti di autodifesa contro una minaccia immediata: si tratta
piuttosto dell‟uccisione premeditata di una persona già resa inoffensiva dall‟intervento dell‟autorità
statale.
Riassumendo, si può affermare che esiste una solida principale argomentazione a favore
dell‟abolizione della pena di morte: essa viola il diritto alla vita, che è sancito dalla Dichiarazione
universale dei Diritti dell‟Uomo ( e anche da altri Patti e Convenzioni internazionali in materia di
diritti umani): quindi la pena capitale è giuridicamente illegittima.
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La semplicità e la perentorietà di tale affermazione si scontra però con un modo di pensare
ancora presente a tutt‟oggi: quello secondo cui è possibile, in certi casi, derogare a tale principio, e
ritenere quindi eticamente accettabile sopprimere la vita di un individuo.
E‟ chiaro che sul principio di fondo –
quello al diritto alla vita – tutti dovrebbero
essere d‟accordo; eventuali eccezioni
dovrebbero
trovare
motivazioni
e
giustificazioni valide ed inequivocabili. Da
questo punto di vista, il dibattito sulla pena di
morte è sempre molto acceso. Due sono i
principali filoni ai quali tale dibattito può essere ricondotto : il primo, che potremmo definire “etico
– retributivo” ruota intorno alla domanda se sia eticamente accettabile che uno Stato possa
sopprimere la vita di un essere umano colpevole di particolari reati; il secondo, che potremmo
definire “utilitaristico – preventivo” riguarda il problema dell‟efficacia di una tale punizione al fine
di controllare la criminalità: in sostanza non ci si chiede in astratto se la pena capitale sia giusta o
meno, ma semplicemente se possa essere utile come esempio per scoraggiare altre persone dal
delinquere.
Paesi mantenitori per reati eccezionali: 11
Albania, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, El
Salvador, Fiji, Isole Cook, Israele, Lettonia,
Peru'
(Dati aggiornati al marzo 2005)
Una punizione inutile
“Lo stato, nel volto e nella persona dei suoi funzionari, si arroga il diritto di commettere il delitto
più terribile ed irreparabile: togliere la vita. Questo Stato non può attendersi il miglioramento
dell‟atmosfera morale del paese. Respingo la tesi che individua nella pena di morte una reale
capacità di deterrenza sui potenziali criminali. E‟ vero piuttosto il contrario: ferocia genera
fercocia.”
(Andrei Sacharov)
L‟unico risultato che certo ottiene una esecuzione è di impedire al reo di compiere nuovamente il
reato. Ma al fatto che essa dissuada altre persone dal farlo, anche i più convinti sostenitori della
pena di morte credono sempre di meno.
Tutti gli studi e le ricerche disponibili mostrano che la pena di morte non possiede alcun
effetto deterrente nei confronti della criminalità: essa è dunque una punizione inutile che oltretutto,
a causa degli altissimi costi dei processi capitali, assorbe preziose risorse economiche che
potrebbero essere, invece, destinate a rispondere in maniera seria e più efficace alle giuste richieste
di protezione e sicurezza provenienti dalla società.
Gli USA forniscono numerosi esempi in questo senso: il tasso di omicidi negli Stati che
hanno la pena di morte è da 50 a 100 volte più alto di quello degli Stati abolizionisti; in 12 dei 12
Stati che non hanno la pena di morte, il tasso di omicidi è inferiore alla media nazionale; dei sette
Stati che hanno il più basso tasso di omicidi, cinque non hanno la pena capitale; lo stato che ha il
più basso tasso di omicidi, lo Iowa, ha abolito la pena di morte nel 1965. Per contrasto, dei 27 stati
col più alto tasso di omicidi, 25 hanno la pena di morte. (Dati marzo 2002)
Confrontando Stati tra loro omogenei o simili, il North Dakota, che non ha la pena di morte,
ha un tasso di omicidi inferiore a quello del South Dakota, mantenitore; il Massachusetts, dove
l‟ultima esecuzione ha avuto luogo nel 1947, ha un tasso di omicidi inferiore a quello del
Connecticut, mantenitore; quello del West Virginia, che non ha la pena di morte, è inferiore del
30% a quello della Virginia, che ha uno dei più ali livelli di esecuzioni negli USA.
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La mancata deterrenza della pena di morte si osserva anche in altri contesti: in Arabia
Saudita le esecuzioni per reati di droga sono in costante aumento e ciò non può che significare che
la pena di morte non serve a scoraggiare chi ha
Paesi abolizionisti 'de facto': 24
intenzione di compierli;in molti paesi sconvolti dalla
violenza politica, la pena di morte non viene usata, se
Algeria, Benin, Brunei Darussalam, non in casi rarissimi, poiché essa non farebbe altro che
Burkina Faso, Congo, Federazione creare dei “martiri”. Per quanto riguarda la Cina, sono
Russa, Gambia, Grenada, Kenya, sufficienti le parole di Hu Yunteng, direttore
Madagascar,
Maldive,
Mali, dell‟Istituto di Legge dell‟Accademia delle Scienze
Marocco, Mauritania, Myanmar, Sociali, intervistato da Liberation il 12 maggio 2001:
Nauru,
Niger,
Papua
Nuova “In venti anni abbiamo usato parecchio la pena di
Guinea,Rep. Centro Africana, Sri morte [nel solo decennio 1990-99, almeno 27.599
Lanka, Suriname, Togo, Tonga, condanne e 18.194 esecuzioni, Ndr], ma il tasso di
Tunisia
criminalità continua a rimanere alto”.
(Dati aggiornati al marzo 2005)
In Canada, nel 1975 il tasso di omicidi era del
3,09 ogni 100.000 abitanti. Dopo l‟abolizione della
pena di morte, avvenuta nel 1976, il tasso è sceso costantemente : da 2.41 nel 1980 a 2,19 nel 1983.
Il Ministro della giustizia di Taiwan, annunciando l‟ingresso del suo paese nel gruppo degli
abolizionisti entro i prossimi tre anni, ha ammesso che “non siamo riusciti a scoraggiare il crimine
neanche con la più severa delle pene”.
L‟inutilità della pena di morte è dimostrata anche dal fatto che degli oltre trenta Stati che
l‟hanno abolita dall‟inizio degli anni ‟90, solo quattro hanno deciso di reintrodurla: di questi, uno
l‟ha poi nuovamente abolita, in un secondo è stata promossa una moratoria e negli altri due non vi
sono mai state esecuzioni.
Vittime Innocenti
“Forse il lato più spaventoso della pena di morte è che viene imposta non solo in maniera
discriminatoria ed arbitraria, ma in alcuni casi anche nei confronti di persone innocenti”
(William J. Brennan, ex giudice della Corte suprema federale degli USA)
Ovunque la pena di morte sia applicata, il rischio di “giustiziare” persone innocenti è elevatissima .
nessun sistema penale è immune dal commettere errori, che diventano irrimediabili quando le
condanne a morte vengono eseguite. Capita spesso che un errore giudiziario venga scoperto durante
le fasi di revisione dei processi, ma non sono affatto rari i casi in cui la sommarietà e la rapidità
delle procedure o la volontà politica e i pregiudizi delle autorità conducono degli innocenti
all‟esecuzione.
Un caso celebre è quello di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, “giustiziati” nel
Massachussets nel 1927 e riabilitati cinquant‟anni dopo. Nel febbraio 1994, le autorità della Russia
hanno fucilato un uomo estraneo ad ogni reato, Alexander Kravchenko, al posto di un pluriomicida,
spinte dalla pressione dell‟opinione pubblica e dal desiderio di porre fine ad una impressionante
catena di omicidi.
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Il giurista cinese Hu Yunteng (vedi paragrafo precedente) ha ammesso che, a causa delle
“procedure accelerate” seguite nel corso delle campagne anti-crimine chiamate “Colpire duro”, il
rischio di mandare a morte degli innocenti “effettivamente esiste”.
Nell‟ultimo decennio molti paesi mantenitori (tra cui Filippine, Malaysia, Belize, Cina,
Pakistan, Trinidad e Tobago, Malati, Turchia e Giappone) hanno scarcerato condannati a morte
risultati innocenti. Il fenomeno è in crescita negli USA, dove dalla reintroduzione della pena
capitale sono stati rilasciati un centinaio di condannati a morte. Ciò dipende in parte dall‟uso di
moderne tecniche di analisi del DNA, ma soprattutto dalla consapevolezza che il “sistema-pena di
morte” è dominato dagli errori giudiziari: da una ricerca effettuata da James Liebman, della
Columbia University School of Law, su 5.760 sentenze capitali e 4.578 appelli riguardanti gli anni
dal 1973 al 1995, è risultato che le corti d‟appello hanno trovato errori gravi, con conseguente
annullamento della sentenza, in quasi 7 condanne a morte su 10. L‟82% delle condanne a morte
annullate sono state mutate in pene più lievi, mentre in 7 casi su 100 l‟imputato è stato addirittura
scagionato. A parere dell‟autore della ricerca sugli errori giudiziari, vi sono “fortissimi dubbi che si
riesca a scoprirli tutti”.
Secondo alcuni studi sarebbero almeno 23 i prigionieri “giustiziati” negli USA negli ultimi
20 anni nonostante seri dubbi sulla loro colpevolezza.
Iniqua, arbitraria, sproporzionata, razzista: la pena di morte nella pratica
In tutti i paesi che mantengono la pena di morte, uno dei reati capitali è l‟omicidio. Ma in molti casi,
la pena di morte punisce anche azioni e comportamenti che non costituiscono reato oppure condotte
illegali che non comprendono l‟uso della violenza.
In diversi paesi, tra cui la Cina, la pena di morte è prevista per reati politici formulati in
modo vago,come l‟appartenenza a un‟organizzazione illegale, le attività separatiste, il sabotaggio o
l‟attentato alla sicurezza dello stato. Spesso, allo scopo di suscitare minori proteste a livello
internazionale, gli oppositori vengono condannati a morte per presunti atti di criminalità comune: è
il caso dell‟ambientalista Ken Saro Wiwa, impiccato nel 1995 in Nigeria per essersi pacificamente
opposto allo sfruttamento del suo territorio da parte delle compagnie petrolifere.
La Cina è il paese con il più alto numero di reati capitali, quasi 70, diversi dei quali privi di
natura violenta: ad esempio, falsa fatturazione, corruzione, frode, furto di cavi elettrici. In diversi
paesi del Sud-est asiatico, la pena di morte è obbligatoria per reati di droga, compreso il possesso di
minime quantità. In Iran, nel corso del 2001, una donna è stata lapidata perché identificata come
attrice di un film pornografico.
In decine di paesi, la condotta omosessuale è considerata un reato da punire con la morte. In
molti paesi dove le leggi penali sono di derivazione islamica, sono puniti con la morte l‟adulterio,
l‟apostasia (l‟abbandono dell‟Islam per un‟altra religione) e la blasfemia.
Alla sproporzione della pena di morte rispetto ai “reati” commessi si accompagnano spesso
procedure giudiziarie che non tengono in minimo conto il diritto degli imputati a un processo equo e
al ricorso in appello. In Cina, i processi sono sommari e i verdetti prefabbricati: le esecuzioni si
svolgono sovente in luoghi di massa, dopo che i condannati sono stati costretti a girare a bordo di
camion con un cartello al collo che indica il reato commesso. Nei territori dell‟Autorità Palestinese,
gli imputati sono processati da tribunali militari, difesi da avvocati d‟ufficio e condannati al termine
di udienze brevissime, senza la possibilità di fare appello se non alla grazia presidenziale. In Arabia
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Saudita, le uniche prove su cui si basano le condanne a morte sono costituite da dichiarazioni di
colpevolezza estorte con la tortura.
Negli USA è spesso la razza (della vittima di omicidio, ancor più che dell‟imputato: mentre
bianchi e neri vengono assassinati in ugual misura a livello nazionale, oltre l‟80% dei condannati a
morte ha ucciso un bianco) a determinare la condanna a morte, condizionando l‟intero iter
giudiziario, dalla composizione della giuria fino all‟emissione del verdetto e al suo riesame in
appello. Nei bracci della morte le minoranze etniche sono sovra-rappresentate, anche perché
all‟origine etnica minoritaria corrisponde di frequente una condizione economica che preclude
l‟accesso a una difesa efficace.
La campagna permanente di Amnesty International per l‟abolizione della pena di morte
“Non so come ringraziarvi. Avete salvato la vita di mio fratello. Se non fosse stato per voi,
l‟avrebbero fucilato già da tempo!”
(Mayra Rakhmanova, sorella di Marat Rakhmanov, uzbeko, salvato dalla pena di morte nel giugno
2001 dopo un appello di Amnesty International)
All‟inizio degli anni ‟80, 122 paesi mantenevano la pena di morte e solo 40 l‟avevano
abolita per legge o “di fatto”. A venti anni di distanza, come abbiamo visto, i paesi mantenitori si
sono ridotti a 84 e quelli abolizionisti per legge o “di fatto” sono saliti a 111. L‟azione di Amnesty
International è stata spesso decisiva per ottenere questo importante progresso.
La campagna permanente di Amnesty International per l‟abolizione della pena di morte si
sviluppa a livello mondiale attraverso una seria di attività tra loro collegate, coordinate in ogni
paese da strutture specializzate (i Coordinamenti pena di morte) e alle quali prendono parte soci
individuali e gruppi locali così come - in casi particolari - l‟intera associazione nel suo complesso.
L‟azione quotidiana è diretta a salvare vite umane, a scongiurare cioè il maggior numero
possibile di esecuzioni. Quando viene a sapere che una condanna a morte sta per essere eseguita,
l‟organizzazione mobilita i suoi soci nel mondo affinché inviino fax, telegrammi o e-mail alle
autorità cui spetta il “via libera” all‟esecuzione, chiedendo la sospensione ed un atto umanitario di
clemenza in favore del condannato. Gli appelli si basano sempre sull‟opposizione in via di principio
alla pena capitale e possono anche fare riferimento ad irregolarità giudiziarie oppure a circostanze
attenuanti relative alla storia personale del condannato o ancora allo svolgimento del crimine,
qualora sia stato effettivamente commesso, che ha determinato la sentenza.
Anche se non sempre questo tipo di intervento è possibile ed efficace (non in tutti i paesi,
infatti, è semplice reperire notizie sulle esecuzioni in tempo utile) in molti casi Amnesty
International è riuscita a impedire esecuzioni: accanto a quello famoso di Paula Cooper, gli archivi
dell‟associazione conservano migliaia di altri nomi di persone salvate dall‟esecuzione. Inoltre, in
diversi paesi gli appelli di Amnesty International sono riusciti a creare una “consuetudine verso la
commutazione”, rendendo così meno probabile l‟esecuzione delle successive condanne a morte.
La campagna abolizionista di Amnesty International,consiste inoltre nella diffusione diu
informazioni sulla pena di morte. In molti paesi è proprio la segretezza che circonda la pena capitale
a favorirne l‟uso massiccio. L‟associazione fornisce alla stampa, alle altre associazioni
abolizioniste, alle università, agli istituti di ricerca e alle associazioni internazionali informazioni
utili per sensibilizzare i lettori, lanciare campagne di opinione, adottare risoluzioni a livello
nazionale o internazionale, etc.
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Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
L‟informazione è anche alla base di un‟azione di “educazione ai diritti umani” che i soci e i
gruppi di Amnesty International svolgono nei confronti dell‟opinione pubblica, per convincerla
della giustezza e della forza delle ragioni abolizioniste. Lo scopo è quello di abolire la pena di
morte, oltre che dalle leggi, anche dalla coscienza umana: è necessario, in altre parole, che ciascun
cittadino consideri la pena di morte non più come una possibile sanzione con cui punire un delitto
bensì come una violazione dei fondamentali diritti umani e una sanzione irreversibile, ingiusta,
iniqua e crudele.
Infine, Amnesty International preme sui parlamenti, sui governi e sulle organizzazioni
internazionali affinché adottino misure (leggi, risoluzioni, direttive, etc.) per abolire la pena di
morte o, almeno inizialmente, ridurre il numero dei reati capital, commutare le condanne a morte e
introdurre una moratoria sulle esecuzioni.
L‟Italia, un paese totalmente abolizionista
“Art. 1.1: Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra,
la pena di morte è abolita e sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
Art. 1.2: Sono abrogati l‟art. 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello
stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte”
(Legge n. 589 del 13 ottobre 1994)
Con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994 (“Abolizione della pena di morte nel codice militare
penale di guerra”) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1994, l‟Italia è diventato un
paese totalmente abolizionista. Questo risultato è stato ampiamente determinato da una campagna
lanciata dalla Sezione italiana di Amnesty International nel 1989, cui hanno aderito esponenti delle
istituzioni, singole personalità ed organizzazioni abolizioniste laiche e religiose.
L‟Italia era già stato un paese abolizionista per quasi 40 anni, dal 1889 (adozione del codice
Zanardelli) al 1926 (reintroduzione della pena di morte per alcuni reati contro lo Stato). Il codice
penale del 1931 estese l‟applicazione della pena capitale a una serie di reati comuni.
Nel 1944, il decreto legge 159 del 27 luglio introdusse la pena di morte per i reati di
fascismo e collaborazione con i nazifascismi, mentre il decreto legge 224 del 10 agosto la abolì per
tutti i reati previsti dal codice penale del 1931. Il 10 maggio 1945 , col decreto legge 234, la pena di
morte entrò in vigore quale misura eccezionale e temporanea di mantenimento dell‟ordine pubblico.
Dal 25 aprile 1945 al 5 marzo 1947 vi furono 88 esecuzioni di collaborazionisti. Le ultime
esecuzioni (tre fucilazioni) ebbero luogo nel marzo 1947.
La pena di morte venne abolita per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di
pace dalla Costituzione del 27 dicembre 1947, il cui art. 27 recitava: “Non è ammessa la pena di
morte tranne che per i casi indicati dalle leggi militari in tempo di guerra”, “casi che non sono più
previsti a seguito della legge 589 del 13 ottobre 1994.
A partire dalla fine del 1994, l‟Italia ha svolto un ruolo di primo piano a livello
internazionale, sollevando il problema della pena di morte nell‟ambito delle relazioni bilaterali e
proponendo a più riprese, in varie sedi intergovernative, l‟adozione di politiche e misure
abolizioniste.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Paesi mantenitori: 76
AFRICA 27 paesi
Botswana, Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Guinea,
Guinea Equatoriale, Lesotho, Liberia, Libia, Malawi, Nigeria, Rep. Democratica del Congo,
Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia , Zimbawe
AMERICA 14 paesi
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Guatemala,
Guyana, St. Christopher e Nevis, St. Lucia, St. Vincent e Grenadines, Stati Uniti d'America,
Trinidad e Tobago
ASIA 21 paesi
Afghanistan, Bangladesh, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India,
Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Singapore, Taiwan,
Tajikistan, Thailandia, Uzbekistan, Vietnam,
EUROPA 1 paese
Bielorussia
MEDIO ORIENTE 13 paesi e territori
Arabia Saudita, Autorità Palestinese, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq,
Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen
(Dati aggiornati al marzo 2005)
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Saudi Arabia (the Kingdom of)
Regno dell'Arabia Saudita
Capo di stato e del governo: re Fahd Bin Abdul Aziz Al-Saud
Pena di morte: mantenitore
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: non firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata con riserve
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: non firmato
Le uccisioni da parte delle forze di sicurezza e di gruppi armati si sono intensificate, inasprendo la
già spaventosa situazione dei diritti umani nel Paese. Decine di persone, tra cui critici pacifici dello
Stato, sono state arrestate e oltre una ventina sospettate in relazione alla “guerra al terrorismo” sono
state detenute dopo essere state rimpatriate forzatamente da altri Paesi. Almeno cinque possibili
prigionieri di coscienza sono stati processati in udienze che non hanno rispettato gli standard
internazionali, ma lo status di altri, compresi centinaia trattenuti da anni, è rimasto oscuro. Il
dibattito sulla discriminazione contro donne, che era iniziato negli anni precedenti, ha conosciuto un
ulteriore slancio focalizzando l‟attenzione sulla violenza domestica e attirando la partecipazione
politica. Sono stati segnalati casi di tortura e la fustigazione, che costituisce una pena crudele,
inumana e degradante e che equivale a tortura, è rimasta una pratica di routine. Almeno 33 persone
sono state messe a morte. Approssimativamente 600 rifugiati iracheni del campo militare di Rafha
hanno continuato a vivere di fatto come prigionieri. Tra gli operai stranieri si è diffuso un certo
ottimismo dopo che il governo ha annunciato misure per proteggere i loro diritti economici e sociali
e il Paese si stava avviando ad alleviare la situazione di povertà. Ad AI continua a essere negato
l‟accesso al Paese.
Contesto
Il governo ha continuato a sostenere riforme politiche in un clima di crescente violenza e di
situazione spaventosa dei diritti umani. A marzo ha creato la prima Associazione nazionale per i
diritti umani (NHRA) che sia mai stata autorizzata ufficialmente. Tale associazione è composta da
41 membri, di cui 10 donne. Tra gli obiettivi dichiarati dall‟NHRA figurano la protezione dei diritti
umani e la cooperazione con altre organizzazioni internazionali.
È stato completato l‟iter di preparazione alle prime elezioni nazionali comunali (anche se parziali)
che erano state annunciate nel 2003. Le elezioni erano previste in tre fasi e i comuni sono stati
suddivisi in raggruppamenti regionali. La prima fase prevedeva l‟iscrizione degli elettori della zona
di Riyadh, dove il voto era previsto per febbraio 2005. Le altre due fasi dovevano concludersi entro
l‟aprile 2005. Il regolamento elettorale pubblicato ad agosto prevede l‟elezione di metà dei
candidati di ogni comune e la nomina dell‟altra metà da parte del governo. Alle donne non è stato
concesso né il diritto di voto né quello di candidarsi (vedi di seguito).
Uccisioni
È aumentato il numero di uccisioni da parte delle forze di sicurezza e di gruppi armati determinando
decine di vittime. La maggior parte delle uccisioni da parte delle forze di sicurezza sono avvenute a
Riyadh, La Mecca e Jeddah. Alcune sono avvenute durante scontri con gruppi armati e banditi
ricercati dalle autorità, come nel caso di Abdul Aziz Muqrin, presunto leader di al-Qaeda in Arabia
Saudita, che è stato ucciso a giugno a Riyadh. Tuttavia, la maggior parte delle uccisioni è avvenuta
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durante inseguimenti in auto oppure durante irruzioni in case da parte delle forze di sicurezza. Il
governo ha immancabilmente annunciato che i morti sarebbero stati dei criminali armati, ma per
motivi di segretezza non è stato possibile valutare l‟accuratezza di queste informazioni.
Decine di persone sono state uccise da gruppi armati e da banditi in varie parti del Paese. Le
uccisioni si sono verificate durante attacchi armati o nel corso di concitate operazioni a seguito della
cattura di ostaggi.

A maggio tre persone armate sono entrate negli uffici e in complessi residenziali di impiegati di
compagnie petrolifere ad al-Khobar, nella Provincia Orientale, prendendo in ostaggio decine di
persone, soprattutto lavoratori stranieri. Hanno ucciso alcuni degli ostaggi, pare soprattutto
persone di religione non musulmana. Forze di sicurezza hanno preso d‟assalto l‟edificio nel
quale venivano trattenuti gli ostaggi. Secondo quanto riferito, alla fine dell‟operazione
sarebbero rimasti uccisi 22 civili, sette membri delle forze di sicurezza e un bandito.

A giugno Frank Gardner, un giornalista di una televisione britannica e il suo cameraman, Simon
Cumbers, sono stati attaccati da persone armate, mentre filmavano un servizio giornalistico a
Riyadh. Simon Cumbers è morto in ospedale. Frank Gardner è stato ferito gravemente.
Prigionieri politici e possibili prigionieri di coscienza
Durante tutto l‟anno sono avvenuti arresti di sospetti membri e simpatizzanti di gruppi armati e, in
alcuni casi, di critici pacifici dello Stato.
Decine di persone sono state arrestate perché sospettate di essere in contatto con gruppi armati. Tra
di loro figurano alcuni il cui il nome era apparso su una lista pubblicata dal governo nel dicembre
2003. Gli arresti sono stati eseguiti durante scontri armati, inseguimenti stradali, irruzioni in
abitazioni, rimpatri forzati da altri Paesi, o dopo la resa del sospettato durante l‟amnistia della
durata di un mese che era stata annunciata dal governo il 23 giugno. Lo status legale, i luoghi di
detenzione e le condizioni della maggior parte dei detenuti sono rimasti avvolti in segretezza, in
violazione degli standard internazionali che proibiscono prolungate detenzioni in incommunicado e
“sparizioni”.
Alcuni degli arrestati in quanto critici dello Stato sono stati rilasciati dopo un breve periodo di
detenzione. Almeno 5 di loro sono stati processati. Lo status legale dei restanti, a decine nel corso
dell‟anno e a centinaia negli anni precedenti, è rimasto oscuro.

Cinque presunti critici dello Stato sono stati processati in tre casi distinti. Uno di questi ha visto
coinvolti due professori universitari, il dottor Matrouk al-Falih e il dottor Abdullah al-Hamid, e
uno scrittore, Ali al-Damayni. I tre erano tra gli undici accademici e intellettuali arrestati a
marzo perché avevano chiesto riforme politiche e criticato il governo. Otto di loro sarebbero
stati rilasciati dopo aver firmato una dichiarazione con la quale s‟impegnavano a non ripetere
mai più tali richieste e critiche. Gli altri tre si sarebbero rifiutati di firmare l‟impegno e sono
rimasti in detenzione. In una rara apertura alla solita situazione di segretezza, ai tre è stato
concesso di ricevere la visita dei familiari e degli avvocati. Ad agosto è iniziato il loro processo
che si sarebbe tenuto a porte aperte. AI aveva intenzione di inviare un osservatore al processo,
ma ai delegati non è stato concesso il visto. La prima sessione del processo si è tenuta a porte
aperte, ma è stata aggiornata a metà del dibattimento in quanto una parte del pubblico avrebbe
disturbato. Le successive udienze si sarebbero svolte a porte chiuse. Gli altri due casi hanno
visto coinvolti il dottor Said bin Zu‟air e suo figlio Mubarak, entrambi arrestati nel corso
dell‟anno. Il dottor Said bin Zu‟air è stato dichiarato colpevole di accuse vaghe come
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La pena capitale tra diritti civili e politici
disobbedienza al sovrano del suo Paese ed è stato condannato a 5 anni di carcere. Suo figlio
Mubarak è stato condannato in un processo separato a 10 mesi di detenzione per analoghe
accuse. Lo status legale di un altro figlio, Sa‟d, che era stato arrestato nel 2002, è rimasto
incerto. Il dottor Said bin Zu‟air era già stato detenuto senza accusa né processo per 8 anni per il
fatto di essere un critico dello Stato.

Ahmed Abu „Ali, un cittadino statunitense di 24 anni, era stato arrestato nel giugno 2003
all‟Università di Medina, dove studiava. La statunitense FBI (Federal Bureau of Investigation)
l‟avrebbe interrogato o avrebbe collegato il suo interrogatorio a un altro caso in corso negli Stati
Uniti – Stati Uniti contro Royer – relativo a 11 persone accusate di reati collegati al
“terrorismo”. Ahmed Abu „Ali aveva collegamenti con uno degli imputati, ma quest‟imputato è
stato assolto. Ahmed Abu „Ali è rimasto trattenuto in Arabia Saudita senza accusa né processo e
senza poter accedere a un avvocato.
Diritti delle donne
Durante l‟anno è proseguito il dibattito sui diritti delle donne il quale è stato focalizzato sulla
violenza domestica e sul diritto alla partecipazione politica. Il tema della violenza domestica ha
riscosso una forte attenzione nazionale e internazionale quando ad aprile Rania al-Baz, che era stata
picchiata dal marito, ha reso pubblico il suo caso per sensibilizzare l‟opinione pubblica sulla
violenza che subiscono le donne all‟interno delle mura domestiche in Arabia Saudita. La
presentatrice televisiva e madre di due figli Rania al-Baz è stata aggredita da suo marito il 4 aprile
nella loro abitazione di Jeddah, apparentemente dopo che lei aveva risposto al telefono. La donna ha
riportato 13 fratture facciali. Suo marito l‟ha caricata nel suo furgone e l‟ha scaricata in stato di
incoscienza all‟ospedale di Jeddah sostenendo che la moglie era stata vittima di un incidente
stradale. L‟uomo è rimasto latitante fino a consegnarsi alla polizia il 19 aprile. Secondo quanto
riferito, è stato accusato di tentato omicidio, ma l‟accusa è stata in seguito ridotta a lesioni personali
aggravate delle quali è stato ritenuto colpevole a maggio. È stato condannato a 6 mesi di reclusione
e a 300 frustate. Rania al-Baz aveva di fronte a sé l‟opzione di una causa civile con la quale poteva
chiedere un risarcimento (qisas) nelle forma di un indennizzo o di una punizione fisica in
proporzione al danno che aveva subito, ma ha apparentemente scelto di perdonare il marito in
cambio del divorzio e della custodia dei suoi due figli. Suo marito ha scontato più della metà della
pena. Non è noto se abbia subito le frustate.
Quando la faccia sfigurata di Rania al-Baz è apparsa sulle prime pagine dei giornali, l‟evento ha
posto in primo piano le gravi forme di discriminazione che facilitano e perpetuano la violenza
contro donne in Arabia Saudita, così come il tema della impunità. Si tratta del primo caso del
genere nel Paese che si è concluso in un tribunale con condanna e pena sotto gli occhi dell‟opinione
pubblica. Rania al-Baz ha rivelato di aver subito per anni la violenza del marito, ma che non poteva
lasciarlo per la preoccupazione di perdere l‟affidamento dei figli. Nel momento in cui aveva cercato
di lasciarlo, lui le aveva impedito di vedere i figli per due mesi. In Arabia Saudita il divorzio è
principalmente prerogativa dell‟uomo. I diritti delle donne in questo campo sono talmente limitati
che diventa pressoché impossibile per loro esercitarli. Per ottenere il divorzio, a differenza
dell‟uomo, la donna deve provare di aver subito danni o il torto del marito, essere in grado di pagare
un risarcimento, affrontare il rischio di perdere l‟affidamento dei figli ed essere in grado di
convincere una magistratura esclusivamente maschile. I problemi sono aggravati dalle pesanti
restrizioni che le donne subiscono nei loro movimenti, dalla totale dipendenza dai parenti maschi e
dallo stigma sociale che accompagna il divorzio. Attiviste per i diritti delle donne, scrittrici,
giornaliste e avvocate hanno chiesto cambiamenti legali e giudiziari per porre fine a questo tipo di
discriminazione e per combattere l‟impunità di cui godono le persone che commettono atti di
violenza contro donne. Fonti hanno riferito che a novembre il ministro per gli Affari Sociali ha
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La pena capitale tra diritti civili e politici
proposto misure per combattere la violenza domestica che erano in attesa di essere approvate dal
Consiglio dei ministri.
A ottobre il governo ha annunciato che le donne sarebbero state escluse dalla partecipazione alle
elezioni comunali del 2005, anche se il regolamento elettorale introdotto ad agosto non escludeva in
maniera esplicita la partecipazione femminile. Tale decisione è in contrasto con i passi intrapresi dal
governo per il miglioramento delle opportunità di lavoro delle donne e per ridurre le aree di
discriminazione contro le donne.
Tortura e maltrattamenti
La rigida segretezza che circonda arresti e detenzioni rende difficile la valutazione delle forme di
tortura e maltrattamenti che subiscono le persone arrestate durante o dopo scontri violenti oppure
nell‟ambito della “guerra al terrorismo”. Tuttavia, hanno destato preoccupazione le “confessioni” di
alcuni detenuti trasmesse alla televisione. Sono stati inoltre segnalati casi di tortura.

A settembre tre detenuti sono stati mostrati alla televisione di Stato come membri di un gruppo
armato. I tre hanno “confessato” dettagli relativi al gruppo, compreso l‟uso di fotografie che
ritraevano detenuti torturati dalle forze di sicurezza, allo scopo di reclutare nuovi membri e di
incutere loro timore affinché non si arrendessero alla polizia. Confessioni di sospetti che erano
state teletrasmesse in passato erano state ottenute sotto tortura o maltrattamenti o con l‟inganno.

Secondo quanto riferito, sei yemeniti avrebbero sostenuto di essere stati sottoposti a percosse,
privazione del sonno e tenuti incatenati uno all‟altro per la maggior parte del tempo. Tutti
sarebbero stati arrestati durante una visita preso l‟abitazione del loro datore di lavoro a Jeddah
dove la polizia avrebbe trovato armi. Sarebbero stati rilasciati dopo 18 giorni di interrogatorio e
rimpatriati nello Yemen senza essere incriminati o processati.

Brian O‟Connor, un indiano di religione cristiana di 36 anni, sarebbe stato picchiato duramente
dalla polizia religiosa in seguito al suo arresto a marzo a Riyadh, secondo quanto riferito perché
era in possesso di una Bibbia o di altra letteratura cristiana. È stato accusato di aver venduto
alcol e condannato a 10 mesi di reclusione e a 300 frustate. Tuttavia, a novembre è stato
rimpatriato in India.

A maggio un gruppo di cittadini britannici che aveva denunciato di aver subito torture in Arabia
Saudita nel 2001 hanno presentato ricorso nel loro Paese contro una sentenza dell‟Alta Corte del
Regno Unito in una causa intentata da Ron Jones contro i suoi presunti torturatori in Arabia
Saudita. L‟Alta Corte aveva archiviato il caso per motivi di sovranità ai sensi della legge UK
1978 Act. A ottobre la Corte d‟Appello ha deciso che i querelanti potevano citare in giudizio i
singoli funzionari che li avevano torturati ma non il governo.
***Fustigazione
La fustigazione è rimasta una punizione corporale applicata di routine dai tribunali, sia come pena
principale sia accessoria.

Secondo quanto riferito, ad agosto, 42 giovani sono stati fustigati per teppismo, distruzione di
macchine e molestie contro donne a La Mecca. In questo caso la fustigazione è stata una pena
accessoria alla carcerazione e a un‟ammenda.
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Rifugiati
Secondo quanto riferito, il rimpatrio spontaneo di circa 3.500 rifugiati iracheni della guerra del
Golfo del 1991 è stato sospeso a maggio in seguito al deterioramento della situazione di sicurezza in
Iraq. Circa 600 rifugiati sarebbero rimasti di fatto prigionieri nel campo militare di Rafha nel
deserto settentrionale al confine con l‟Iraq. A loro è stata negata la possibilità di chiedere asilo in
Arabia Saudita.
Pena di morte ed esecuzioni
Almeno 33 persone, tra cui una cittadina dello Sri Lanka e 13 uomini stranieri, sono state messe a
morte. Secondo il governo le persone erano state condannate per omicidio, furto o reati di droga. Il
numero dei prigionieri in attesa di esecuzione non è noto ad AI, ma tra questi figura Sara Jane
Dematera, una cittadina filippina condannata nel 1993 al termine di un processo segreto e sommario
per l‟omicidio del suo datore di lavoro. Ad aprile le è stato concesso di ricevere una visita della
madre.
Diritti economici e sociali
Tra gli oltre sette milioni di lavoratori stranieri si è diffuso un certo ottimismo riguardo ai loro diritti
economici e sociali e le Nazioni Unite hanno indicato che l‟Arabia Saudita aveva compiuto
progressi nella lotta contro la povertà. Il governo ha annunciato progetti di riforma del diritto del
lavoro che migliorerebbero la protezione dei diritti dei lavoratori stranieri. Ha inoltre annunciato
che avrebbe intrapreso misure punitive nei confronti di agenzie di collocamento e datori di lavoro
che avrebbero maltrattato i lavoratori. Il governo ha altresì dichiarato di aver rafforzato i
meccanismi di reclamo dei lavoratori e ha chiesto ai lavoratori maltrattati di sporgere denuncia.
Alcuni lavoratori stranieri avrebbero dato vita ad associazioni di assistenza per i loro connazionali
nella presentazione dei reclami. In un caso i lavoratori avrebbero creato una struttura di accoglienza
per le lavoratrici che avevano subito violenza domestica.
Rapporti di AI
The Gulf and the Arabian Peninsula: Human rights fall victim to the “war on terror” (AI Index:
MDE 04/002/2004)
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China (the People's Republic of)
Repubblica popolare cinese
Capo di stato: Hu Jintao
Capo del governo: Wen Jiabao
Pena di morte: mantenitore
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: non firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata con riserve
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: non firmato
Si sono registrati progressi nell‟introduzione di riforme in alcune aree, ma ciò non ha avuto effetti
significativi sulle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani perpetrate in tutto il Paese. Decine di
migliaia di persone hanno continuato a essere detenute arbitrariamente o incarcerate per aver
esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e associazione, esposte a grave rischio di tortura o
maltrattamenti. Migliaia di persone sono state condannate a morte e molte delle sentenze sono state
eseguite, spesso in seguito a processi iniqui. Sono aumentate le proteste pubbliche contro gli sfratti
espropriativi e la requisizione di terre senza ricompenso adeguato. Nella regione dello Xinjiang, la
Cina ha continuato a servirsi del pretesto della “guerra al terrorismo” internazionale per giustificare
la repressione contro gli uighuri. In Tibet, e in altre zone abitate da etnie tibetane, le libertà di
espressione e religione hanno continuato a essere fortemente limitate.
Contesto
La nuova amministrazione, in carica dal marzo 2003, ha consolidato la propria autorità, in
particolare in seguito alle dimissioni a settembre del presidente uscente Jiang Zemin dal ruolo di
presidente della Commissione militare centrale. Sono state introdotte alcune riforme legali, tra cui
nuovi regolamenti per la prevenzione della tortura nei casi di custodia da parte della polizia e un
emendamento alla Costituzione varato a marzo che stabilisce che «lo Stato rispetta e protegge i
diritti umani». Tuttavia, la mancata introduzione delle necessarie riforme istituzionali ha
gravemente compromesso l‟attuazione di tali riforme.
Le autorità hanno dimostrato un atteggiamento più attivo riguardo alla gestione dell‟epidemia di
HIV/AIDS nel Paese, incluso il varo di una nuova legge ad agosto che intende incrementare le
misure per la prevenzione dell‟AIDS e rendere illegale la discriminazione contro le persone affette
da AIDS o altre malattie infettive. Tuttavia, attivisti locali impegnati nella richiesta di migliori
condizioni di vita per i malati hanno continuato a essere arbitrariamente detenuti.
Sono continuate le repressioni politiche contro determinati gruppi, tra cui il movimento spirituale
Falun Gong, gruppi cristiani non ufficiali, e i cosiddetti “separatisti ed estremisti religiosi” nella
regione dello Xinjiang e in Tibet.
Le autorità hanno continuato a “dialogare sui diritti umani” con altri Paesi, ma hanno sospeso
qualsiasi colloquio con gli Stati Uniti in seguito alla proposta da parte di questi ultimi di una
risoluzione sulla Cina alla sessione di marzo della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti
umani. La Cina ha richiesto all‟Unione Europea (UE) di rimuovere l‟embargo sulle armi imposto in
seguito alle repressione, attuata dalla Cina nel giugno 1989, contro il movimento per la democrazia
e ha ottenuto il supporto di alcuni Stati dell‟EU. Tuttavia, a fine anno l‟embargo era ancora in
vigore.
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La Cina ha posticipato la visita del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, previsto per
giugno, mentre il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (WGAD) si è
recato in visita in Cina a settembre. Le autorità hanno continuato a negare l‟accesso al Paese a
organizzazioni non governative (ONG) internazionali di tutela dei diritti umani per svolgere
ricerche indipendenti.
Difensori dei diritti umani
Le autorità hanno continuato ad avvalersi di articoli del codice penale in riferimento ai reati di
“sovversione” o “divulgazione di segreti di Stato” e altre accuse relative a reati non ben definiti in
materia di sicurezza nazionale per perseguire pacifici attivisti e riformisti. Avvocati, giornalisti,
attivisti per i diritti delle persone affette da HIV/AIDS e attivisti per i diritti contro gli sfratti
espropriativi sono stati tra coloro che hanno dovuto subire vessazioni, detenzioni o incarcerazioni
per aver documentato casi di abusi dei diritti umani, richiesto riforme, o per aver tentato di ottenere
risarcimenti in favore di vittime di violazioni.

A marzo, Ding Zilin, fondatrice del gruppo “Madri di Tienanmen”, impegnata nella
realizzazione della giustizia in seguito all‟uccisione del figlio a Pechino il 4 giugno 1989, è stata
detenuta dalla polizia che intendeva impedirle di esprimere le sue motivazioni. È stata inoltre
posta sotto una forma particolare di arresto domiciliare per alcuni giorni alla vigilia del 15°
anniversario della repressione allo scopo di impedirle di presentare ricorso legale per conto di
altre 126 persone che avevano perso un congiunto negli eventi del 1989.

Ad agosto, Li Dan, attivista per i diritti delle persone affette da AIDS, è stato detenuto dalla
polizia nella provincia di Henan nell‟apparente tentativo di impedirgli di protestare contro le
misure adottate dal governo per fronteggiare l‟epidemia di AIDS. Sebbene sia stato rilasciato
dopo un giorno, Li Dan è stato in seguito percosso da due assalitori sconosciuti. Li Dan aveva
fondato una scuola per orfani da AIDS nella provincia, dove si stima che un milione di persone
circa siano diventate sieropositive all‟HIV dopo che avevano venduto il loro plasma sanguigno
a stazioni di raccolta del sangue statali prive di precauzioni igienico-sanitarie. A luglio, la scuola
è stata chiusa dalle autorità locali.
Violazioni nel contesto della riforma economica
Non sono cessate le pesanti restrizioni al diritto alle libertà di espressione e di associazione dei
rappresentanti dei lavoratori, mentre i sindacati indipendenti hanno continuato a essere considerati
illegali. Secondo alcune fonti, nel contesto della riforma economica, alle numerose vittime di sfratti
espropriativi, espropriazioni terriere e licenziamenti sono state negate congrue indennità. Sono
aumentate le proteste pubbliche e per la maggior parte pacifiche contro tali prassi, il che
determinato ha in risposta numerose detenzioni e ad altri tipi di abusi.
Pechino è stata spesso al centro delle proteste, dovute in parte all‟attività di demolizione degli
edifici in vista dei giochi olimpici che la città ospiterà nel 2008. Le vittime degli sfratti provenienti
da altre parti del Paese si sono inoltre recate a Pechino per richiedere alle autorità centrali
l‟indennità negata dalle autorità locali. Secondo quanto riferito, decine di migliaia di richiedenti
sono stati tratti in stato di fermo dalla polizia di Pechino nel corso di operazioni di sicurezza alla
vigilia degli incontri ufficiali tenutesi a marzo e a settembre.

20
Ad agosto, Ye Guozhu è stato arrestato perché sospettato di “disturbo dell‟ordine sociale” in
seguito alla sua richiesta di autorizzazione per una manifestazione di protesta di massa contro
gli sfratti espropriativi a Pechino. A dicembre è stato condannato a 4 anni di carcere. Ye Guozhu
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e la sua famiglia erano stati espropriati della loro casa a Pechino lo scorso anno, con ogni
probabilità per spianare la strada alle opere di costruzione in vista delle Olimpiadi del 2008.
Violenza sulle donne
Numerosi articoli sulla violenza domestica sono apparsi sui media nazionali, riflettendo il diffuso
timore che tali abusi non fossero realmente affrontati. Fonti hanno continuato a riportare gravi
violazioni contro donne e ragazze, dovute all‟applicazione della politica di pianificazione familiare
che comprende aborti e sterilizzazioni forzate. A luglio, le autorità hanno dato pubblicamente
maggior spinta al divieto di aborto selettivo di feti femminili, nel tentativo di invertire il divario
crescente del rapporto fra maschi e femmine.
Le donne in detenzione, comprese numerose seguaci del movimento Falun Gong, sono rimaste
esposte al rischio di tortura, inclusi stupri e abusi sessuali.
A gennaio sono state varate nuove normative che impediscono alla polizia di comminare ammende
immediate alle prostitute. Tuttavia, la politica di “custodia ed educazione” ha continuato a essere
utilizzata per detenere presunte prostitute e i loro clienti senza accuse né processo.

Ad aprile, Mao Hengfeng è stata condannata a 18 mesi di lavori forzati nel programma di
“rieducazione attraverso il lavoro” per aver incessantemente presentato istanze alle autorità
riguardo a un aborto forzato subito 15 anni prima, quando rimase incinta in violazione della
politica di pianificazione familiare cinese. Secondo quanto riferito, nel campo di lavoro è stata
tenuta legata, appesa al soffitto e percossa violentemente. In precedenza, Mao Hengfeng è stata
detenuta diverse volte in unità psichiatriche, dove le era stato imposto l‟elettroshock.
Attivisti politici e utenti di Internet
Attivisti politici, compresi sostenitori di gruppi politici illegali, sostenitori di cambiamenti politici o
fautori di una maggiore democrazia hanno continuato a subire arresti arbitrari. Alcuni di loro sono
stati condannati e incarcerati. Nel corso dell‟anno, AI ha ricevuto conferma che oltre 50 persone
erano detenute o imprigionate per aver letto o fatto circolare via Internet informazioni politiche
delicate.

A settembre, Kong Youping, membro di spicco del Partito democratico cinese ed ex sindacalista
della provincia di Liaoning, è stato condannato a 15 anni di reclusione per “sovversione”. Era
stato arrestato alla fine del 2003 dopo aver pubblicato articoli su Internet in cui denunciava la
corruzione ufficiale e richiedeva una rivalutazione del movimento per la democrazia del 1989.
Repressione di gruppi spirituali e religiosi
Il movimento spirituale Falun Gong è rimasto al centro della repressione, che non avrebbe escluso
numerose detenzioni arbitrarie. La maggior parte delle persone detenute sono state assoggettate a
periodi di “rieducazione attraverso il lavoro” senza accuse né processo, nel corso della quale sono
state gravemente esposte a rischio di torture o maltrattamenti, soprattutto nel caso in cui si fossero
rifiutate di abiurare il proprio credo. Altri seguaci sono stati incarcerati o rinchiusi in ospedali
psichiatrici. Secondo fonti straniere riconducibili al Falun Gong, dal 1999 sono morte oltre 1.000
persone che erano state arrestate in relazione al movimento, la maggior parte in seguito a torture e
maltrattamenti.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Altre cosiddette “organizzazioni eretiche” e gruppi religiosi non ufficiali hanno subito attacchi.
Sono aumentate le segnalazioni di arresti e detenzioni di seguaci di cattolici non autorizzati e
seguaci di “chiese domestiche” protestanti non riconosciute. Le persone che hanno cercato di
documentare tali violazioni e di trasmetterne notizia all‟estero hanno rischiato a loro volta l‟arresto.

Ad agosto, Zhang Shengqi, Xu Yonghai e Liu Fenggang, tre attivisti protestanti indipendenti,
sono stati condannati rispettivamente a uno, due e tre anni di reclusione dal Tribunale popolare
intermediario di Hangzhou, per “divulgazione di segreti di Stato”. Le accuse riguardavano la
diffusione di informazioni all‟estero sulla repressione nei confronti dei protestanti e la chiusura
di chiese non ufficiali nella regione.
Pena di morte
La pena di morte ha continuato a essere applicata in modo esteso e arbitrario, ed è stata spesso
determinata da interferenze politiche. Sono state eseguite condanne a morte per reati non violenti,
come la frode fiscale e l‟appropriazione indebita, ma anche per reati di droga e crimini violenti. Le
autorità hanno continuato a mantenere segrete le statistiche nazionali sulle condanne a morte e sulle
esecuzioni. A fine anno, in base ai rapporti pubblici disponibili, AI ha stimato almeno 3.400
esecuzioni e almeno 6.000 condanne a morte, sebbene si ritenga che le cifre reali siano molto più
alte. A marzo, un alto esponente del Congresso nazionale del popolo ha dichiarato che la Cina
esegue circa 10.000 condanne a morte all‟anno.
La mancanza di garanzie di tutela fondamentali dei diritti degli imputati ha continuato a concorrere
alla condanna a morte e all‟esecuzione di un numero elevato di persone in seguito a processi iniqui.
A ottobre, le autorità hanno annunciato l‟intenzione di reintrodurre la revisione da parte della Corte
Suprema dei casi capitali e di varare nuove riforme legali per la tutela dei diritti dei sospetti
criminali e degli imputati. Non sono stati tuttavia chiariti i tempi di introduzione di tali misure.

Secondo quanto riferito, a febbraio, Ma Weihua, una donna condannata alla pena di morte per
reati di droga, è stata obbligata ad abortire mentre era in custodia di polizia, al fine di consentire
che la condanna fosse eseguita “legalmente”, in quanto la legge cinese impedisce l‟esecuzione
di donne in gravidanza. Ma Weihua era stata arrestata a gennaio perché trovata in possesso di
1,6 kg di eroina. Il suo processo, iniziato a luglio, è stato sospeso dopo che il suo avvocato
aveva fornito dettagli riguardo alla forzata interruzione di gravidanza. A novembre la donna è
stata infine condannata all‟ergastolo.
Tortura, detenzione amministrativa e processi iniqui
Torture e maltrattamenti continuano a essere pratiche diffuse in molte istituzioni statali, nonostante
l‟entrata in vigore di diversi nuovi regolamenti per la prevenzione di tali fenomeni. I metodi di
tortura più comuni comprendono calci, percosse, scosse elettriche, sospensioni per gli arti superiori,
incatenamenti in posizioni dolorose e privazione del cibo e del sonno. Interferenze politiche
nell‟esercizio della giustizia, limitazioni all‟accesso al mondo esterno per i detenuti, e incapacità di
instaurare efficaci meccanismi di ricorso e d‟inchiesta hanno continuato a essere fattori determinanti
per il proliferare di tali pratiche.
Le autorità hanno annunciato ufficialmente l‟intenzione di riformare il sistema di detenzione
amministrativa denominato “rieducazione attraverso il lavoro”, impiegato per detenere centinaia di
migliaia di persone fino a 4 anni senza accusa né processo. Tuttavia l‟esatta natura e il campo di
applicazione della riforma restano oscuri.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Le persone accusate di reati politici e penali continuano a veder loro negato il diritto a un processo.
Il diritto dei detenuti di accedere ai propri avvocati e familiari continua a essere gravemente
limitato. I processi politici restano molto al di sotto degli standard internazionali che definiscono un
equo processo. Gli imputati di reati relativi a “segreti di Stato” e “terrorismo” hanno subito
limitazioni dei loro diritti legali e sono stati giudicati a porte chiuse.

A ottobre, seguaci stranieri del Falun Gong hanno distribuito un filmato relativo a Wang Xia,
una donna rilasciata di recente dal carcere di Hohhot, nella regione interna della Mongolia, dove
aveva scontato due anni di una sentenza di sette per aver distribuito materiale divulgativo sul
Falun Gong. La donna appariva deperita e il suo corpo era ricoperto di cicatrici. Secondo quanto
riferito, la donna era stata legata a un letto, appesa e percossa. Inoltre le erano state iniettate
sostanze sconosciute ed era stata colpita con manganelli elettrici dopo che aveva intrapreso lo
sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione.
Richiedenti asilo nordcoreani
Durante l‟anno, nelle regioni nord orientali della Cina, centinaia, forse migliaia, di richiedenti asilo
provenienti dalla Corea del Nord sono stati arrestati e rimpatriati forzatamente. La Cina ha
continuato a negare ai nordcoreani qualsiasi tipo di procedura per la determinazione dello status di
rifugiato, anche in presenza di prove evidenti che dimostravano come molti avessero motivi
concreti per presentare richiesta di asilo, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
rifugiati, di cui la Cina è Stato parte.
Le persone sospettate di aiutare i richiedenti asilo nordcoreani, tra cui membri di organizzazioni di
cooperazione internazionali e religiose, cittadini cinesi di etnia coreana, e giornalisti che cercavano
di documentare tale situazione, sono state trattenute per essere interrogate, e alcune di loro sono
state incriminate e condannate a periodi di detenzione.

Ad agosto, Noguchi Takashi, un attivista giapponese appartenente a una ONG che aiuta i
nordcoreani in Cina a cercare asilo in un Paese terzo, è stato deportato dopo essere stato
detenuto nella regione autonoma dello Guangxi Zhuang. Era stato condannato a otto mesi di
reclusione e al pagamento di un‟ammenda di 20.000 yuan (2.400 dollari americani) per l‟accusa
di “tratta di esseri umani”.
Regione autonoma dello Xinjiang Uighur
Le autorità hanno continuato a richiamarsi alla “guerra al terrorismo” internazionale come pretesto
per le dure repressioni attuate nella regione dello Xinjiang, che hanno determinato gravi violazioni
dei diritti umani contro la comunità degli uighuri. Le autorità hanno continuato a non distinguere
quanti commettono atti di violenza da quanti esercitano una resistenza passiva. La repressione si è
manifestata con la chiusura di moschee non riconosciute, l‟arresto di imam, restrizioni all‟uso della
lingua uighura e il divieto di diffondere determinati libri e giornali uighuri.
Sono continuati gli arresti di persone sospettate di essere “separatisti, terroristi ed estremisti
religiosi”, e migliaia di prigionieri politici, compresi prigionieri di coscienza, sono rimasti in
carcere. Fonti riferiscono che molte delle persone accusate di essere “separatisti” o “terroristi” sono
state condannate a morte e “giustiziate”. Attivisti di etnia uighura che avevano cercato di divulgare
informazioni all‟estero sull‟entità della repressione sono stati esposti al rischio di detenzione
arbitraria e incarcerazione.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
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La pena capitale tra diritti civili e politici
La Cina ha continuato a utilizzare il pretesto della “guerra al terrorismo” internazionale per
rafforzare i propri legami politici ed economici con i Paesi confinanti. Persone di etnia uighura che
erano fuggiti in Asia centrale, Pakistan, Nepal e altri Paesi, fra cui richiedenti asilo e rifugiati,
hanno continuato a rischiare di essere rimpatriati forzatamente in Cina. La Cina ha continuato a
esercitare pressioni sugli Stati Uniti affinché le 22 persone di etnia uighura detenute nel campo di
detenzione statunitense di Guantánamo Bay, a Cuba, venissero rimpatriate. A giugno le autorità
statunitensi hanno dichiarato che gli uighuri non sarebbero rientrati in Cina per il timore che
potessero essere sottoposti a tortura o condannati a morte.

Abdulghani Memetimin, un insegnante e giornalista di 40 anni, ha continuato a scontare una
pena detentiva di nove anni a Kashgar. Era stato condannato per aver “fornito segreti di Stato a
entità straniere” nel giugno 2003, quando aveva inviato informazioni in Germania a una ONG
fondata da uighuri riguardo alle violazioni dei diritti umani contro persone di etnia uighura
perpetrati nella provincia dello XUAR e per aver effettuato traduzioni di discorsi ufficiali.
Regione autonoma del Tibet e altre zone etniche tibetane
Le libertà di religione, di associazione e di espressione hanno continuato a essere pesantemente
limitate e non sono cessati gli arresti arbitrari e i processi iniqui. Oltre un centinaio di prigionieri di
coscienza tibetani, principalmente monaci e suore buddisti, sono rimasti nelle carceri. I colloqui fra
le autorità cinesi e i rappresentanti in esilio del governo tibetano sono proseguiti, dimostrando
qualche segnale di progresso. Tuttavia, ciò non ha portato ad alcun mutamento significativo
nell‟atteggiamento politico verso una maggiore tutela dei diritti umani fondamentali dei tibetani.

Secondo alcune fonti, ad agosto, Topden e Dzokar, due monaci provenienti dal monastero di
Chogri, situato nella contea di Drakgo (Luhuo), nella provincia di Sichuan, assieme a Lobsang
Tsering, un laico, sono stati condannati a tre anni di reclusione per aver affisso manifesti in
favore dell‟indipendenza del Tibet. I tre erano stati fermati a luglio assieme a numerose altre
persone, in seguito rilasciate dopo diversi giorni di detenzione. Testimoni hanno riferito che
sarebbero stati percossi durante la detenzione.
Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong
Non è stato compiuto alcun tentativo per reintrodurre la legislazione proposta dall‟art.23 della Basic
Law (legge fondamentale), che proibisce atti di tradimento, secessione, tumulto o sovversione,
proposta contro la quale si era innescata la protesta dell‟opinione pubblica nel 2003. Tuttavia, una
sentenza formulata in Cina continentale ad aprile, che limita la libertà di Hong Kong di perseguire
proprie riforme politiche, ha incrementato i timori riguardo l‟erosione dei diritti umani nella regione
ad amministrazione speciale.
A maggio, le dimissioni rassegnate da tre conduttori di trasmissioni radiofoniche hanno acceso i
timori di possibili restrizioni alla libertà di espressione, in quanto essi avrebbero ricevuto
intimidazioni per aver richiesto una maggiore democrazia ad Hong Kong. La detenzione
amministrativa in Cina di un candidato del Partito democratico di Hong Kong in vista delle elezioni
di settembre è stata considerata da molti dettata da motivi politici. A novembre, un corte d‟appello
ha ribaltato le condanne per “ostruzione pubblica” emesse contro 16 seguaci del movimento Falun
Gong, che erano stati arrestati dopo che avevano organizzato una dimostrazione nel marzo 2002.
Altre condanne per ostruzione e aggressione nei confronti della polizia sono state confermate.
Residenti di Hong Kong hanno continuato a essere condannati a morte in altre regioni della Cina,
mentre non è stato ancora raggiunto un accordo formale di interpretazione tra Hong Kong e la Cina.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
A giugno, la Corte Suprema d‟appello di Hong Kong ha stabilito che le autorità della regione
devono valutare singolarmente le dichiarazioni di ciascun richiedente asilo politico che stia
fuggendo dalla tortura, prima di emettere un ordine di rimpatrio. Tuttavia, i richiedenti asilo politico
e altri gruppi, tra cui lavoratori migranti, vittime di violenza domestica, omosessuali e lesbiche,
rimangono suscettibili di discriminazione. A settembre si è registrato un passo positivo in questa
direzione, grazie alla pubblicazione di un documento a consultazione pubblica riguardo a una
proposta di legge contro la discriminazione razziale.
Rapporti di AI
Executed “according to law”? – the death penalty in China (AI Index: ASA 17/003/2004)
Uighurs fleeing persecution as China wages its “war on terror” (AI Index: ASA 17/021/2004)
People‟ Republic o China: Human rights defenders at risk (AI Index: ASA 17/045/2004)
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La pena capitale tra diritti civili e politici
United States of America (the)
Stati Uniti d'America
Capo di stato e del governo: George W. Bush
Pena di morte: mantenitore
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: firmata
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: non firmato
Centinaia di detenuti hanno continuato a essere trattenuti senza accusa né processo presso la base
navale di Guantánamo Bay, a Cuba. Migliaia di persone sono state arrestate nel corso di operazioni
militari e di sicurezza in Iraq e Afghanistan senza che fosse loro assicurato il diritto di avere accesso
a un legale o ai familiari. Sono state condotte indagini sulle denunce di torture e maltrattamenti ai
danni di detenuti perpetrate da personale statunitense ad Abu Ghraib in Iraq e sono state aperte
inchieste sui casi di maltrattamenti e di decessi in custodia avvenute in Iraq, Afghanistan e a
Guantánamo. Sono venute alla luce prove che dimostrerebbero come l‟amministrazione statunitense
avesse autorizzato tecniche di interrogatorio proibite dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro
la tortura. A Guantánamo sono iniziate le udienze preliminari di fronte alla commissione militare,
ma sono poi state sospese in attesa della sentenza di una corte federale statunitense. Negli Stati
Uniti, più di quaranta persone sono decedute dopo che erano state colpite con un taser dalla polizia,
sollevando preoccupazioni sulla reale sicurezza di queste armi. La pena di morte ha continuato a
essere comminata e vi sono state esecuzioni.
Corte penale internazionale
Il governo statunitense ha intensificato i propri sforzi per limitare le prerogative della Corte penale
internazionale. A dicembre il Congresso ha approvato una disposizione nel bilancio di spesa che
permetterebbe all‟esecutivo di negare aiuti economici ai Paesi che si rifiutassero di garantire a i
cittadini statunitensi l‟immunità nei confronti della Corte.
Guantánamo Bay
A fine anno, più di 500 persone provenienti da circa 35 Paesi rimanevano detenute senza accusa né
processo nella base navale di Guantánamo Bay in quanto sospettate di avere legami con al-Qaeda o
il regime dei Taliban. Almeno 10 detenuti sono stati trasferiti a Cuba dall‟Afghanistan e più di
cento sono stati rimpatriati nei Paesi di origine per continuare la detenzione o essere rilasciati.
Almeno tre minorenni sono stati rilasciati, ma si ritiene che a fine anno altri due minorenni al
momento dell‟arresto si trovassero ancora a Guantánamo. Il Dipartimento della difesa ha continuato
a non diffondere i nomi e il numero dei detenuti a Guantánamo, alimentando la preoccupazione che
alcuni di loro potessero essere stati trasferiti nella base senza comparire nelle statistiche ufficiali.
Nel mese di giugno, con una sentenza storica, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che le
corti federali degli Stati Uniti hanno giurisdizione sui detenuti di Guantánamo. Tuttavia il governo
ha cercato di tenere qualsiasi revisione sui casi dei detenuti il più lontano possibile dalle aule di
tribunale. A questo scopo è stato creato il Tribunale di revisione dello status dei combattenti
(Combatant Status Review Tribunal – CSRT), un organismo amministrativo di revisione articolato
in commissioni composte da tre militari che dovrebbero stabilire se i detenuti siano “combattenti
nemici”. I detenuti compaiono di fronte al CSRT senza avere l‟assistenza di un legale e rischiando
che contro di loro possano essere utilizzate prove tenute segrete. Molti reclusi hanno boicottato le
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udienze, ciononostante a fine anno il CSRT aveva stabilito che oltre 200 detenuti erano
“combattenti nemici”, mentre altri due non lo erano e nei loro confronti si poteva procedere al
rilascio. Le autorità hanno anche annunciato che a tutti i detenuti riconosciuti come “combattenti
nemici” sarebbe stata garantita una revisione annuale del loro status di fronte al Comitato di
revisione amministrativa (Administrative Review Board – ARB) al fine di determinare se essi
debbano rimanere in carcere o meno. Anche in questo caso i detenuti subirebbero l‟inchiesta senza
accesso a una consulenza legale e con la possibilità di essere accusati sulla base di prove segrete.
Sia il CSRT sia l‟ARB potranno avvalersi di testimonianze e confessioni estorte sotto tortura o
coercizione. A dicembre, il Pentagono ha reso noto di aver istruito la prima udienza di fronte
all‟ARB.
Il governo ha informato i detenuti del fatto che essi potevano intentare cause di habeas corpus
presso le corti federali – avendo quindi la possibilità di comparire di fronte a un giudice, essere
pienamente informati delle accuse e contestarle in un regolare processo – e ha provveduto a fornire
loro l‟indirizzo della Corte distrettuale federale di Washington DC. Tuttavia, il governo ha aggiunto
che in quella sede i detenuti di Guantánamo non avrebbero il diritto di contestare sulla base della
Costituzione degli Stati Uniti o del diritto internazionale la legittimità della propria detenzione. A
fine anno, sei mesi dopo la sentenza della Corte Suprema, nessun detenuto aveva goduto di alcuna
revisione giuridicamente legale sulla legittimità delle propria detenzione.
Detenzioni in Afghanistan e in Iraq
Ad agosto, in seguito alla pubblicazione delle foto riguardanti le torture e i maltrattamenti compiuti
da personale statunitense nella prigione di Abu Ghraib in Iraq (vedi oltre), la Commissione
indipendente per la revisione delle procedure detentive del Dipartimento della difesa, nominata dal
segretario alla Difesa Donald Rumsfeld, ha reso noto che dall‟inizio dell‟invasione dell‟Iraq e
dell‟Afghanistan circa 50.000 persone erano state arrestate durante le operazioni militari e di
sicurezza condotte dalle forze statunitensi.
I militari statunitensi hanno operato in 25 strutture detentive in Afghanistan e in 17 in Iraq (vedi
oltre). In ognuna di esse, ai detenuti è stato usualmente negato l‟accesso ad avvocati e familiari. In
Afghanistan, il Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha potuto visitare solo alcuni
detenuti delle basi aeree di Bagram e Kandahar.
Detenzioni in località segrete
Un certo numero di detenuti, quelli giudicati dalle autorità statunitensi più interessanti dal punto di
vista dell‟intelligence, si troverebbero rinchiusi in località segrete. In alcuni casi le modalità del loro
arresto e della loro reclusione sono ascrivibili a vere e proprie “sparizioni”. Si ritiene cha alcuni di
loro siano detenuti in queste condizioni da circa tre anni. Il rifiuto o l‟incapacità delle autorità
statunitensi di chiarire la situazione di questi reclusi, lasciandoli al di fuori della protezione della
legge per periodi così prolungati, costituisce chiaramente una violazione degli standard sanciti nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate.
Si è continuato a nutrire il sospetto che le autorità statunitensi siano coinvolte nel trasferimento
segreto di detenuti da un Paese all‟altro, esponendoli così al rischio di subire torture e
maltrattamenti.
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Commissioni militari
A fine anno, 15 detenuti erano soggetti alle disposizioni del 2001 sulla detenzione, il trattamento e il
processo di cittadini stranieri durante la guerra al terrorismo, che vanno sotto il nome di Military
Order. I detenuti ai quali si applica il Military Order possono essere rinchiusi senza accusa né
processo oppure giudicati da commissioni militari. Tali commissioni sono organi esecutivi, non
tribunali indipendenti e imparziali, con il potere di comminare la pena di morte e contro le cui
sentenze non è possibile appellarsi.
Nel corso di alcune udienze preliminari iniziate ad agosto, quattro dei 15, gli yemeniti Ali Hamza
Ahmed Sulayman al Bahlul e Salim Ahmed Hamdan, l‟australiano David Hicks e il sudanese
Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi, sono stati accusati di cospirazione finalizzata a commettere
crimini di guerra e altri reati.
L‟8 novembre, il giudice distrettuale James Robertson, chiamato a presiedere all‟istanza di habeas
corpus presentata da Salim Hamdan, ha stabilito che l‟uomo non poteva essere processato da una
commissione militare. Il giudice Robertson ha disposto che a meno che e fino a quando un
«tribunale competente» – così come richiesto dall‟art.5 della Terza Convenzione di Ginevra – non
avesse determinato che Hamdan non aveva diritto allo status di prigioniero di guerra, egli poteva
essere giudicato unicamente da una corte marziale in conformità al codice penale militare
statunitense.
Il magistrato ha affermato che, anche nel caso in cui a Salim Hamdan non fosse riconosciuto lo
status di prigioniero di guerra da parte di un «tribunale competente» (sicuramente non per ordine
presidenziale o del CSRT), un eventuale processo di fronte a una commissione militare sarebbe
comunque illegale in quanto tale organismo prevede l‟esclusione dell‟imputato da determinate fasi
del dibattimento e l‟utilizzo di prove “riservate” non rivelabili alla difesa. A fine anno, i
procedimenti presso la commissione militare restavano sospesi in attesa dell‟esito dell‟appello
presentato dal governo contro la sentenza del giudice Robertson.
Torture e maltrattamenti di detenuti reclusi al di fuori degli Stati Uniti
Le prove fotografiche delle torture e dei maltrattamenti subiti dai detenuti di Abu Ghraib in Iraq
sono diventate di dominio pubblico verso la fine di aprile, suscitando profonda preoccupazione
negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Il presidente Bush e altri membri dell‟amministrazione si
sono affrettati ad affermare che il problema era limitato ad Abu Ghraib e a pochi soldati indegni.
Il 22 giugno, dopo la diffusione di precedenti documenti del governo relativi alla “guerra al
terrorismo” secondo i quali in un tale contesto eventuali torture e maltrattamenti erano da
considerarsi prevedibili, l‟amministrazione statunitense ha deciso di rendere noti alcuni documenti
riservati allo scopo di “fare chiarezza sulla questione”. Tuttavia, il contenuto della documentazione
ha mostrato come il governo avesse autorizzato tecniche di interrogatorio che violavano la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e che lo stesso presidente, in un memorandum
datato 7 febbraio 2002, aveva affermato che nonostante i valori degli Stati Uniti «richiedessero di
trattare i prigionieri umanamente» non tutti «avevano diritto legale a un tale trattamento». I
documenti, tra l‟altro, riguardavano i modi in cui gli agenti statunitensi avrebbero potuto aggirare il
divieto internazionale a ricorrere alla tortura e ad altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti,
avvalendosi anche del fatto che il presidente avrebbe potuto travalicare le leggi nazionali e
internazionali in materia. Gli incartamenti hanno portato alla luce la decisione del presidente Bush
di non applicare le Convenzioni di Ginevra alle persone catturate in Afghanistan su suggerimento
del proprio consigliere legale, Alberto Gonzales. In tal modo i funzionari statunitensi preposti agli
interrogatori avrebbero avuto mano libera nella “guerra al terrorismo” e i procedimenti giudiziari
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per crimini di guerra contro agenti statunitensi sarebbero stati meno probabili. All‟indomani delle
elezioni presidenziali di novembre, il presidente Bush ha nominato Alberto Gonzales quale
Procuratore Generale della nuova amministrazione.
Il 30 dicembre, poco prima dello svolgimento delle udienze di fronte al Senato per la ratifica della
nomina di Gonzales, il Dipartimento di giustizia ha aggiornato uno dei memorandum sull‟uso della
tortura più controversi, datato agosto 2002. Nonostante il nuovo memorandum costituisse un
miglioramento del precedente, molti aspetti della versione originale potevano essere ritrovati in un
altro documento governativo, il Rapporto del Gruppo di lavoro del Pentagono sugli interrogatori dei
detenuti nella guerra globale al terrorismo, redatto il 4 aprile 2003, che a fine anno era ancora
operativo.
A febbraio, sono trapelati alcuni passi di un rapporto dell‟ICRC sugli abusi perpetrati dalle forze
della Coalizione in Iraq, in alcuni casi definiti «equivalenti a torture», e il resoconto delle indagini
condotte dal generale dell‟esercito statunitense Antonio Taguba. Il rapporto Taguba aveva
riscontrato «numerosi casi di abusi criminali sadici, manifesti e perversi» ai danni dei detenuti di
Abu Ghraib tra l‟ottobre e il dicembre 2003. Secondo il rapporto inoltre, nella prigione, gli agenti
degli Stati Uniti avevano tenuto nascosto agli occhi dei funzionari dell‟ICRC un certo numero di
detenuti, definiti “detenuti fantasma”. In seguito è stato reso noto che uno dei prigionieri era
deceduto in detenzione, uno dei vari casi di decesso rivelati nel corso dell‟anno in cui si ritiene che
torture e maltrattamenti abbiano avuto un ruolo determinante.
Nel corso dell‟anno, le autorità hanno intrapreso diverse indagini, hanno aperto procedimenti
giudiziari contro soldati ritenuti responsabili di abusi e parimenti hanno svolto revisioni sui metodi
e le pratiche di interrogatorio e detenzione. Le varie inchieste hanno registrato
«approssimativamente 300 casi di denunce di abusi in Afghanistan, Iraq e a Guantánamo». Il 9
settembre, il maggiore Paul Kern, supervisore di una delle inchieste militari, ha riferito alla
Commissione del Senato sulle Forze armate che in Iraq sarebbero stati presenti circa 100 “detenuti
fantasma”. Il segretario alla Difesa Rumsfeld ha ammesso di aver autorizzato almeno in un caso la
CIA (Central Intelligence Agency) a tenere un detenuto al di fuori da qualsiasi registro carcerario.
In ogni caso ha destato preoccupazione il fatto che gran parte delle inchieste fossero esclusivamente
militari, pertanto non in grado di indagare ai più alti livelli di comando. Le attività della CIA in Iraq
e altrove, ad esempio, sono rimaste largamente circondate dal più stretto riserbo. Non sono state
aperte inchieste sul coinvolgimento degli Stati Uniti in trasferimenti segreti di detenuti tra Paesi e
sulle torture e maltrattamenti conseguenti. Molti documenti sono rimasti riservati. AI ha chiesto
l‟istituzione di una commissione d‟inchiesta su tutti gli aspetti della “guerra al terrorismo” condotta
dagli Stati Uniti, sui metodi e sulle pratiche di detenzione e interrogatorio.
Nel corso dell‟anno, diversi detenuti rilasciati da Guantánamo hanno raccontato di aver subito
torture e maltrattamenti mentre si trovavano nelle mani delle autorità statunitensi in Afghanistan e a
Guantánamo. Sono emerse prove secondo cui qualcuno, compresi agenti dell‟FBI (Federal Bureau
of Investigation) e funzionari dell‟ICRC, avevano scoperto che tali abusi erano stati perpetrati
contro i detenuti.
Detenzione negli Stati Uniti di “combattenti nemici”
Nel mese di giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Yaser Esam Hamdi, un
cittadino statunitense tenuto in custodia delle autorità militari da oltre due anni senza accusa né
processo in qualità di “combattente nemico”, aveva diritto a un processo e alla revisione di habeas
corpus della sua detenzione di fronte a una corte degli Stati Uniti. Il suo caso è stato poi rinviato a
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
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La pena capitale tra diritti civili e politici
tribunali di grado inferiore per ulteriori procedimenti. Quando l‟ultimo di questi era ancora in corso,
in ottobre, Hamdi è stato rilasciato dagli Stati Uniti ed estradato in Arabia Saudita, in base a
condizioni concordate dai suoi avvocati con il governo degli Stati Uniti. Questi comprendevano la
rinuncia alla cittadinanza statunitense, l‟obbligo di non lasciare l‟Arabia Saudita per cinque anni e il
divieto di recarsi in Afghanistan, Iraq, Israele, Pakistan e Siria.
José Padilla, cittadino statunitense, e Ali-Saleh Kahlah Al-Marri, cittadino del Qatar, sono rimasti
reclusi senza accusa né processo in qualità di “combattenti nemici”. José Padilla ha presentato un
richiesta d‟appello di fronte alla Corte Suprema analogamente a Yaser Esam Hamdi, ma la Corte ha
rigettato la sua richiesta in quanto presentata alla giurisdizione sbagliata. A fine anno, il suo caso
era ancora sotto esame nella Carolina del Sud, lo Stato in cui si trovava detenuto in un carcere
militare.
Prigionieri di coscienza
Due obiettori di coscienza, il sergente Camilo Mejía Castillo e il sergente Abdullah Willia m
Webster sono stati incarcerati e pertanto considerati prigionieri di coscienza. A fine anno si
trovavano ancora in prigione.
Il sergente Camilo Mejía Castello è stato condannato a una anno di reclusione per diserzione dopo
che si era rifiutato di ritornare alla sua unità di stanza in Iraq per motivi morali in relazione ai suoi
dubbi sulla legittimità della guerra e per la condotta delle truppe statunitensi nei confronti della
popolazione civile irachena e dei prigionieri. Il processo è avvenuto nel mese di maggio nonostante
si fosse ancora in attesa della decisione dell‟esercito in merito alla sua richiesta per l‟ottenimento
dello status di obiettore di coscienza.
A giugno, il sergente Abdullah William Webster, in servizio presso l‟esercito dal 1985, è stato
condannato a 14 mesi di reclusione e alla perdita della paga e delle indennità per essersi rifiutato di
partecipare al conflitto in Iraq a causa del suo credo religioso. Webster aveva ricevuto l‟ordine di
recarsi in Iraq nonostante avesse presentato una richiesta per essere rassegnato a incarichi che non
prevedessero il servizio attivo. La sua domanda per ottenere lo status di obiettore di coscienza è
stata rifiutata in quanto la sua opposizione sarebbe stata rivolta a un conflitto specifico e non alla
guerra in generale.
Rifugiati, migranti e richiedenti asilo
A novembre, l‟emittente radiofonica National Public Radio ha riportato una serie di denunce di
abusi commessi ai danni di immigrati rinchiusi in tre prigioni del New Jersey, tra cui la prigione di
Passaic e il centro correzionale della contea di Hudson. Due detenuti sarebbero stati picchiati
mentre erano in manette e altri sarebbero stati morsicati dai cani da guardia. AI aveva registrato
maltrattamenti simili nel 2003. Molte delle presunte vittime sono state deportate prima che le
indagini fossero completate. Il Dipartimento per la sicurezza della patria ha reso noto di aver
avviato una revisione di diverse strutture carcerarie a gestione privata, ma non ha fornito conferme
su quali carceri fossero oggetto del provvedimento.
Maltrattamenti e uso eccessivo della forza da parte delle forze dell‟ordine
Sono giunte notizie di maltrattamenti e decessi in custodia in cui sarebbero coinvolti taser della
“nuova generazione”, vale a dire potenti armi a scossa elettrica in grado di sparare dardi metallici
utilizzati da più di 5.000 tra dipartimenti di polizia e strutture detentive. Più di 40 persone hanno
perso la vita dopo essere stati colpiti da queste armi, portando a più di 70 il numero totale di morti
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dal 2001. Mentre in genere i coroner attribuiscono le cause della morte a fattori come
l‟intossicazione da droghe, in almeno 5 casi i taser sono stati considerati tra i fattori direttamente
responsabili del decesso.
La maggioranza delle vittime erano disarmate e non sembravano costituire una seria minaccia
quando sono state colpite. Molti hanno subito scosse a più riprese, ed alcuni sono stati anche irrorati
con spray al pepe o incatenati in modo pericoloso, come nel caso della tecnica detta del hogtying
(con le mani e i piedi legati assieme dietro la schiena).
Secondo alcune testimonianze, i taser sarebbero abitualmente utilizzati dagli agenti per stordire
persone mentalmente disturbate o che semplicemente non obbediscono agli ordini. Anche
minorenni e anziani sono stati oggetto di simili trattamenti. In molti dipartimenti i taser sono
diventati gli strumenti di lavoro più largamente utilizzati.
AI ha reiterato la propria richiesta alle autorità statunitensi affinché sospendano l‟utilizzo e la
vendita di taser e di altre armi a scossa elettrica fino a quando non venga condotta un‟inchiesta
indipendente e rigorosa sul loro utilizzo e sui loro effetti.
Pena di morte
Nel corso dell‟anno, sono state eseguite 59 sentenze capitali, portando a 944 il numero di prigionieri
messi a morte da quando la Corte Suprema pose fine a una moratoria nel 1976. Lo Stato del Texas
ha ucciso 23 condannati assommando complessivamente 336 esecuzioni dal 1976. Cinque persone
sono state liberate dal braccio della morte in quanto riconosciute innocenti, portando dal 1973 a 117
il numero dei rilasci di persone innocenti.
Otto persone condannate in Texas nella contea di Harris sono state messe a morte durante l‟anno,
nonostante le preoccupazioni riguardanti l‟attendibilità delle perizie legali esaminate dal laboratorio
del dipartimento di polizia di Houston (HPD), dove si erano palesati gravi problemi nel 2003. A
ottobre, un giudice della Corte d‟Appello del Texas ha affermato che si sarebbe dovuto stabilire
«una moratoria su tutte le esecuzioni nei casi in cui le condanne erano state basate su prove
provenienti dalla polizia di Houston fino a quando l‟attendibilità delle prove non fosse verificata».
Si tratta dell‟unica opinione contraria quando la stessa corte ha negato l‟istanza di sospensione
presentata da Dominique Green sulla base dei dubbi riguardanti l‟accuratezza della perizia balistica
condotta dall‟HPD e sulla scoperta di 280 scatole contenenti prove catalogate malamente che
potrebbero aver inficiato migliaia di casi. Dominique Green è stato messo a morte il 26 ottobre.
Gli Stati Uniti hanno continuato a violare il diritto internazionale ricorrendo alla pena di morte nei
confronti di persone minorenni al momento del crimine. Durante l‟anno il braccio della morte
contava circa 70 persone in questa situazione, oltre un terzo delle quali in Texas.

A gennaio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di prendere in considerazione un
appello presentato dallo Stato del Missouri riguardante il caso di Christopher Simmons, che
aveva 17 anni all‟epoca del reato. La Corte Suprema del Missouri aveva revocato la sua
condanna a morte nel 2003 in quanto avrebbe incontrato l‟ostilità dell‟opinione pubblica,
contraria alla pena capitale nei confronti dei minorenni. Le esecuzioni di un certo numero di
minorenni al momento del reato sono state sospese in attesa della sentenza della Corte Suprema
attesa all‟inizio del 2005.
Il 31 marzo, la Corte Internazionale di Giustizia si è espressa in merito a una causa intentata dal
Messico riguardo ai propri cittadini arrestati, privati dei diritti consolari e condannati a morte negli
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Stati Uniti. La Corte ha riscontrato come gli Stati Uniti avessero violato gli obblighi assunti con la
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e li ha invitati a riconsiderare gli effetti di tali
violazioni nei casi che vedono coinvolti cittadini stranieri. La stessa Corte di Giustizia ha ribadito la
propria «forte preoccupazione» riguardo al fatto che era stata fissata la data dell‟esecuzione di
Osvaldo Torres Aguilera, uno dei cittadini messicani citati nella causa. La condanna di Aguilera è
stata in seguito commutata dal governatore dell‟Oklahoma dopo che il presidente messicano aveva
presentato una richiesta di clemenza e la commissione statale incaricata di esaminare tali richieste
aveva emesso una raccomandazione in tal senso. Il 10 dicembre, la Corte Suprema degli Stati Uniti
ha accettato di esaminare la domanda di appello di José Medellin, un cittadino messicano rinchiuso
nel braccio della morte in Texas, allo scopo di determinare quali debbano essere gli effetti della
sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sui tribunali degli Stati Uniti. La sentenza era
prevista nel 2005.
Prigionieri affetti da gravi malattie mentali hanno continuato a essere condannati a morte e le loro
sentenze sono state eseguite.

Charles Singleton è stato messo a morte in Arkansas il 6 gennaio. Durante il periodo trascorso
nel braccio della morte, la sua malattia mentale si era manifestata in modo talmente acuto da
spingere i medici a sottoporlo a trattamento sanitario obbligatorio.

Kelsey Patterson, al quale era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide, è stato messo a
morte in Texas il 18 maggio. Il governatore dello Stato aveva rigettato una raccomandazione per
la clemenza presentata dalla Commissione sulla libertà sulla parola e la clemenza del Texas.

Il 5 agosto James Hubbard, di 74 anni, è stato messo a morte in Alabama. Si tratta della persona
più anziana messa a morte negli Stati Uniti dal 1977 ed era rimasto nel braccio della morte per
oltre un quarto di secolo. James Hubbard soffriva di demenza che talvolta lo portava a
dimenticare chi era e perché si trovasse nel braccio della morte.
Rapporti e missioni di AI
USA: Dead wrong – The case of Nanon Williams, child offender facing execution on flawed
evidence (AI Index: AMR 51/002/2004)
USA: “Where is the compassion?” – The imminent execution of Scott Panetti, mentally ill
offender(AI Index: AMR 51/011/2004)
USA: Another Texas injustice – The case of Kelsey Patterson, mentally ill man facing execution (AI
Index: AMR 51/047/2004)
USA: Osvaldo Torres, Mexican national denied consular rights, scheduled to die (AI Index: AMR
51/057/2004)
USA: Undermining security -- violations of human dignity, the rule of law and the National Security
Strategy in „war on terror‟ detentions (AI Index: AMR 51/061/2004)
USA: An open letter to President George W. Bush on the question of torture and cruel, inhuman or
degrading treatment (AI Index: AMR 51/078/2004)
USA: Appealing for justice – Supreme Court hears arguments against the detention of Yaser Esam
Hamdi and José Padilla (AI Index: AMR 51/065/2004)
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USA: Restoring the rule of law – The right of Guantánamo detainees to judicial review of the
lawfulness of their detention (AI Index: AMR 51/093/2004)
USA: A deepening stain on US justice (AI Index: AMR 51/130/2004)
USA: Human dignity denied – Torture and accountability in the „war on terror‟ (AI Index: AMR
51/145/2004)
USA: Guantánamo: Military commissions – Amnesty International observer‟s notes, No. 3 –
Proceedings suspended following order by US federal judge (AI Index: AMR 51/157/2004)
USA: Excessive and lethal force? Amnesty International‟s concerns about deaths and ill-treatment
involving police use of tasers (AI Index: AMR 51/139/2004)
USA: Proclamations are not enough, double standards must end – More than words needed this
Human Rights Day (AI Index: AMR 51/171/2004)
Nel mese di aprile delegati di AI si sono recati nello Yemen e hanno avuto colloqui con i familiari
dei detenuti di Guantánamo provenienti dalla regione del Golfo. Un delegato di AI ha assistito alle
udienze preliminari di fronte alla commissione militare tenutesi a Guantánamo Bay nei mesi di
agosto e novembre.
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LA TORTURA NEL
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MONDO
La tortura è diffusa in tutto il mondo. Viene attuata e negata al tempo stesso dai governi e dalle
forze di opposizione armata. La geografia del fenomeno non risparmia nessun continente e nessun
tipo di regime politico (non è limitata a dittature militari o a regimi autoritari, ma è inflitta anche in
stati democratici). Nel sistema carcerario di molti paesi i maltrattamenti fisici sono molto frequenti,
mentre le situazioni più gravi di abusi e torture fisiche e psicologiche hanno luogo nelle zone di
conflitto tra stati, e tra governi e forze di opposizione all‟interno di singole nazioni.
Secondo le ricerche svolte da Amnesty International dal 1997 a metà 2000 in 195 tra territori e
paesi, torture e maltrattamenti inflitti da agenti di stato sono stati riscontrati in oltre 150 paesi; in più
di 70 sono assai diffusi. In oltre 80 paesi queste torture hanno provocato morti.
Vittime della tortura
La moderna tortura non è più solo uno strumento di repressione politica: per produrre paura, deve
colpire chiunque, l‟oppositore politico come il criminale comune come il cittadino qualunque.
Ovviamente, alcune categorie sono più a rischio di tortura: in primo luogo coloro che la
denunciano, poiché contrastano con la loro azione pubblica il “dogma” della clandestinità della
tortura. E poi i più inermi, come le donne e i bambini, spesso utilizzati come elementi di una
strategia militare: torturati, cioè, nel corso delle guerre civili, per costringere alla resa gli insorti, per
fiaccarne il morale, per abbatterne la resistenza.
Governi che violano regolarmente i diritti umani mostrano di solito un accanimento particolare nei
confronti delle donne, specialmente di quelle che guidano movimenti di opposizione, organismi di
volontariato, associazioni di solidarietà e per i diritti umani.
La tortura nei confronti delle donne assume quasi sempre la forma dello stupro. In altri casi è la
tradizione che impone forme estreme di trattamenti inumani e degradanti, come le mutilazioni
genitali femminili, la più diffusa e sistematica violazione dei diritti umani a cui sono sottoposte le
donne del mondo. Soltanto in Africa si stima che siano oltre 135 milioni le bambine e le ragazze
mutilate in questo modo. Anche i bambini sono vittime di tortura: dal punto di vista di chi detiene il
potere, costituiscono preziose “risorse” per ottenere la resa o la cattura di un adulto, o convincere
intere comunità della mancanza di scrupoli di chi sta combattendo. Intere generazioni di bambini
sono rimaste coinvolte in varie guerre come, ad esempio, quella che ha insanguinato la Serra Leone
tra il 1991 e il 1998: migliaia di bambini sono stati sequestrati, costretti ad arruolarsi, o uccisi e
mutilati. Di oltre 2400 catturati dai ribelli, non si è più avuta notizia. Anche in tempo di pace i
bambini non hanno vita facile: sono le vittime più vulnerabili, più indifese, quelle contro cui è più
comodo accanirsi. In Guatemala, nel corso del 1999, le forze dell‟ordine si sono rese responsabili di
diversi abusi nei confronti di “bambini di strada” della capitale.
Metodi di tortura
In molti paesi del mondo la tortura ricorda per certi versi le forme medievali del supplizio. Si tortura
con strumenti e macchinari rudimentali, con ciò che si trova a portata di mano, con percosse e calci.
Lo stupro rappresenta “la” forma di tortura riservata alle donne. Ma recentemente la tecnologia è
venuta in soccorso alla tortura con la produzione di sistemi “hi-tech” che addirittura non rendono
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più necessario il contatto diretto tra il torturatore e la sua vittima: basta azionare un telecomando per
scaricare corrente elettrica sul corpo del malcapitato.
La tortura moderna, tuttavia, tende sempre di più a provocare un male difficile da scoprire, doloroso
da raccontare: ci riferiamo alle innumerevoli forme di deprivazione sensoriale (l‟uso di bende e
cappucci, l‟isolamento fisico e acustico) ed alle perverse manifestazioni di dominio psicologico
(costringere un prigioniero a stare in piedi per ore, privarlo del sonno, del cibo o dell‟acqua,
inscenare una finta fucilazione, minacciare di stupro sua moglie o sua figlia).
Sistema dell‟impunità
Se la tortura continua è perché rimane impunita. Esiste un vero e proprio “sistema di impunità”, che
ha come obiettivo quello di proteggere i torturatori anziché le loro vittime, impedendo che i primi
siano condannati per i loro atti criminali, e che alle seconde sia resa giustizia.
Spesso l‟impunità è un vero e proprio “programma di governo”: si basa su elementi come la
creazione di uno stato di terrore nelle vittime, intimidazione dei testimoni, connivenza del personale
medico, complicità dei giudici, collaborazione del potere legislativo. Il sistema dell‟impunità si
attiva nel momento stesso in cui viene praticata la tortura: chi la attua sa con certezza che i suoi
superiori lo proteggeranno nei confronti di chiunque cercherà di perseguirlo penalmente. Il sistema
dell‟impunità si rafforza anche grazie al contesto internazionale: un paese ricco di risorse naturali,
considerato un importante mercato commerciale e un partner strategico in un blocco militare o in
un‟unione politica ha maggiori possibilità di sfuggire a critiche e condanne dalla comunità
internazionale.
Strumenti di tutela giuridica
La tortura è proibita pressoché ovunque dalle legislazioni nazionali e dal diritto internazionale;
eppure in oltre la metà dei paesi del mondo si registrano casi di vittime di papriche atroci ed efferate
da parte delle forze di sicurezza, di polizia o di altre autorità statali ed il rito accomuna tutti e cinque
i continenti. Ma la tortura non è “solo” un reato: è un crimine contro la persona, contro l‟umanità.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (proclamata il 10 dicembre 1948 dall‟Assemblea
Generale delle Nazioni Unite), all‟articolo 5 recita: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti”. Lo stesso principio, valido in
tempo di guerra, è stato ribadito un anno dopo dalla Convenzione di Ginevra e sempre contro la
tortura nel 1966 si esprimeva anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Esiste un
panorama normativo internazionale già in grado di eliminare questa pratica odiosa ma
evidentemente la volontà degli stati manca o è inadeguata. Tutti i governi nazionali si dichiarano
contro la tortura, non ne mettono in discussione il divieto; tuttavia, in moltissime realtà, gravissime
violazioni dei diritti umani sono punite al massimo alla stregua di fattispecie di reato più lieve.
Ma cos‟è la tortura?
E‟ sulla definizione giuridica internazionalmente riconosciuta che si giocano le possibilità di
inchiodare i torturatori alle loro responsabilità, di chiudere gli spazi di impunità, di chiedere
giustizia per le centinaia di migliaia di donne e uomini, e di bambini, vittime di atti barbarici che
offendono la coscienza dell‟umanità.
Secondo l‟articolo 1.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti (1984): “Per tortura si intende ogni atto mediante il quale
siano inflitti intenzionalmente a una persona dolore o sofferenza gravi, sia fisici che mentali, allo
scopo di ottenere da essa o da un‟altra persona informazioni o una confessione, di punirla per un
atto che essa o un‟altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, per intimidirla o
sottoporla a coercizione o intimidire o sottoporre a coercizione un‟altra persona o per qualunque
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ragione che sia basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore o la
sofferenza siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l‟acquiescenza di un pubblico
ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale. Non comprende il dolore o la sofferenza
che risultano esclusivamente da, o siano inerenti o incidentali rispetto a sanzioni lecite”, mentre
all‟articolo 2.1 prescrive che “Ogni Stato membro della Convenzione deve prendere efficaci misure
legislative, amministrative, giudiziarie o altro, per prevenire atti di tortura nel territorio di propria
giurisdizione”.
Gli articoli 2.2 “Nessuna circostanza eccezionale, neppure la minaccia o lo stato di guerra,
l‟instabilità politica interna o altra pubblica emergenza, può essere invocata come giustificazione
della tortura” e 2.3 “Un ordine di un ufficiale o pubblica autorità superiore non può essere
invocato come giustificazione della tortura” tolgono alibi alla pratica della tortura. E in caso di
richiesta di estradizione, gli accordi internazionali impegnano gli stati aderenti a negare l‟assenso a
quei paesi nei quali esista un rischio oggettivo di tortura.
A livello europeo è importante ricordare la Convenzione europea per la prevenzione della tortura, la
quale prevede l‟istituzione di un Comitato europeo che, pur non essendo di natura giudiziaria
(composto da persone di alta moralità, competenti ed esperte in materia di diritti umani elette dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d‟Europa) per mezzo di sopralluoghi, esamina il trattamento
delle persone private di libertà allo scopo di “rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla
tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti” (articolo 11).
Il Comitato organizza visite periodiche di controllo presso i luoghi di detenzione dei Paesi europei
al termine delle quali elabora dei rapporti sulle situazione accertate in tali occasioni e ne trasmette la
documentazione (che può contenere anche delle raccomandazioni) alle autorità governative al fine
di garantire eventuali miglioramenti per la protezione delle persone detenute.
La tortura „legale‟: le punizioni corporali.
La punizione corporale come provvedimento giudiziario è una delle poche torture che i
governi accusati di commettere tali pratiche non negano di aver inflitto. Le punizioni sono
imposte dalle corti come sanzione penale o come ordine amministrativo per misure
disciplinari. Sono eseguite da funzionari di stato, qualche volta in pubblico, e sono
mascherate come pratiche „legali‟.
Dal 1997 al 2000 Amnesty International ha documentato casi di fustigazione legale in 14
paesi e amputazioni in 7: queste punizioni sono negli statuti di legge di almeno 35 paesi.
Le più comuni di queste punizioni ancora in uso sono l‟amputazione, i marchi a fuoco e
varie forme di fustigazione, incluse la flagellazione, le frustate e le bastonature. In alcuni
paesi la condanna arriva a 100 frustate, che possono causare menomazione permanenti o
la morte.
Le vittime delle mutilazioni e delle marchiature a fuoco non sono soltanto minorate o
sfregiate a vita, ma sono anche stigmatizzate come criminali per il resto della loro vita. In
Iraq ad esempio, dopo la guerra del Golfo, le persone condannate per diserzione sono state
marchiate a fuoco con una „x‟ sulla fronte.
Nel 1992 il Comitato per i diritti umani ha stabilito che il divieto di tortura “deve essere
esteso alle punizioni corporali” e in una risoluzione adottata nell‟aprile 2000, la
Commissione delle Nazioni Unite ha stabilito che “le punizioni corporali, inclusa quella
dei bambini, può diventare una punizione crudele, inumana o degradante o anche tortura”.
Legalizzare dunque tale pratica a livello nazionale non può cambiare in „legale‟, qualcosa
contraria alla legge internazionale.
Alcuni giustificano la punizione corporale basandola sulla cultura e la religione, che però
non sono statiche: molte punizioni largamente accettate in passato, appaiono oggi crudeli
e degradanti.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Turkey (the Republic of)
Repubblica di Turchia
Capo di stato: Ahmet Necdet Sezer
Capo del governo: : Recep Tayyip Erdoğan
Pena di morte: abolizionista per tutti i reati
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: non
firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata con riserve
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificato
Il governo ha introdotto ulteriori riforme giuridiche e di altra natura, allo scopo di adeguare la
legislazione turca agli standard internazionali. Tuttavia, la messa in atto di tali riforme è stata
frammentaria e nel diritto sono rimaste ampie restrizioni all‟esercizio dei diritti fondamentali.
Nonostante positive modifiche alle norme sulla detenzione, non sono cessati tortura e
maltrattamenti commessi dalle forze di sicurezza. L‟uso di forza eccessiva contro i manifestanti ha
continuato a essere motivo di grave preoccupazione. I responsabili di tali violazioni raramente sono
stati condotti dinanzi alla giustizia. Chi ha cercato di esercitare il proprio diritto a manifestare
pacificamente o a esprimere dissenso su certi argomenti ha continuato a rischiare l‟incriminazione
penale o altre sanzioni. Funzionari statali non sono stati in grado di adottare misure adeguate per
prevenire e punire la violenza sulle donne.
Contesto
Il governo ha proseguito nell‟introduzione di riforme costituzionali e giuridiche al fine di soddisfare
i criteri richiesti per l‟avvio dei negoziati di adesione all‟Unione Europea. Il 17 dicembre, il
Consiglio d‟Europa ha dichiarato l‟intenzione di iniziare i negoziati con la Turchia nell‟ottobre
2005.
A gennaio la Turchia ha firmato il Protocollo n.13 alla Convenzione europea sui diritti umani e ad
aprile ha firmato il secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici,
relativo all‟abolizione della pena di morte.
Nel mese di giugno, il Congresso del popolo curdo (Kongra Gel), successore del Partito dei
lavoratori del Kurdistan (PKK), ha annunciato che avrebbe posto fine al suo cessate il fuoco
unilaterale. Nella seconda metà dell‟anno sono stati segnalati molti scontri tra esponenti del gruppo
armato ed esercito e forze di sicurezza nel sud-est del Paese.
Nel corso dell‟anno almeno 33 persone, di cui 13 minorenni, sono state uccise da mine antipersona
o da armi e munizioni abbandonate. I feriti sono stati molti di più.
Riforme legislative
L‟anno ha visto l‟introduzione di molti significativi cambiamenti nel sistema giuridico turco. Le
corti per la sicurezza di Stato sono state abolite e sostituite da speciali tribunali per reati gravi. È
stata data precedenza al diritto internazionale sulla legislazione interna. Tutti i richiami alla pena di
morte sono stati cancellati dalla Costituzione e dal codice penale. Gli esponenti dell‟esercito sono
stati allontanati dal Consiglio d‟istruzione superiore (YÖK) e dal Consiglio superiore per le
trasmissioni radio-televisive (RTÜK).
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Tra la legislazione introdotta vi sono una nuova legge sulla stampa, una nuova legge sulle
associazioni e i nuovi codici penale e di procedura penale. Tutte queste norme hanno incluso
sviluppi positivi e spesso si sono rivelate meno restrittive delle leggi precedenti. Ad esempio, dal
nuovo codice penale sono stati cancellati molti articoli discriminatori in base al genere ed è stata
introdotta una definizione di tortura più vicina a quella stabilita dal diritto internazionale. Ciò
nonostante, molte di queste nuove leggi hanno mutuato dal vecchio ordinamento norme che erano
state impiegate per limitare senza necessità i diritti fondamentali. Inoltre, la messa in atto delle
riforme è stata spesso irregolare e in alcuni casi sembra aver incontrato la resistenza di funzionari
pubblici.
È stata approvata anche una legge per l‟indennizzo delle perdite causate da terrorismo e dalla lotta
contro il terrorismo, il cui obiettivo era il risarcimento delle persone sfollate forzatamente nel corso
degli anni Novanta, durante il conflitto tra le forze governative e il PKK. Le associazioni per i diritti
umani hanno espresso preoccupazione per la bassa entità dei risarcimenti previsti e hanno lasciato
intendere che la legge fosse stata studiata per impedire la presentazione di istanze presso la Corte
europea dei diritti umani.
Tortura e maltrattamenti
Le norme sulla detenzione che hanno dotato i detenuti di miglior protezione hanno portato a una
apparente riduzione dell‟uso di alcune tecniche di tortura come la sospensione per le braccia e la
falaka (percosse sotto le piante dei piedi). Tuttavia, la nuova regolamentazione spesso non è stata
messa in atto. La tortura e i maltrattamenti durante il fermo nelle stazioni di polizia e gendarmeria
hanno continuato ad essere motivo di grave preoccupazione e sono pervenute denunce di percosse,
scosse elettriche, detenuti costretti a restare nudi e minacce di morte.
Sono state ampiamente segnalate anche torture che non lasciano segni durevoli sul corpo della
vittima. La privazione di cibo, acqua e sonno e l‟essere costretti a mantenere per lungo tempo
posizioni scomode sono i metodi che hanno continuato ad essere oggetto di denuncia, nonostante
una circolare del ministro degli Interni avesse proibito l‟uso di tali tecniche. Inoltre, le persone sono
state percosse durante l‟arresto, mentre venivano portate in giro in auto o dopo essere state condotte
in un luogo deserto per l‟interrogatorio.

Derya Aksakal ha denunciato di essere stata trascinata in un minibus il 3 marzo mentre stava
camminando per le strade di Istanbul. Quindi è stata bendata e interrogata sulle sue attività
politiche da tre uomini a volto coperto; la donna ha riconosciuto tra questi un agente di polizia.
Secondo quanto riferito, i tre uomini le hanno spento sigarette sul corpo, hanno minacciato di
stuprarla e l‟hanno sottoposta a una finta esecuzione prima di rilasciarla circa due ore dopo.

Il 27 ottobre Aydın Ay è stato fermato e trattenuto alla stazione di polizia di Carşı a Trabzon
perché sospettato di furto. Ha dichiarato di essere stato spogliato completamente, sottoposto a
scosse elettriche e a schiacciamento dei testicoli per costringerlo a firmare documenti di cui non
conosceva il contenuto.
Un alto numero di denunce di maltrattamenti si riferivano all‟eccessivo uso della forza da parte
delle forze di sicurezza durante le manifestazioni. Nonostante il ministro degli Interni abbia emesso
una circolare in cui dava istruzioni agli agenti di non utilizzare forza sproporzionata, vi sono state
continue segnalazioni di dimostranti picchiati e spruzzati con gas irritante al pepe anche dopo
l‟arresto.
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Impunità
Non sono stati posti in essere meccanismi efficaci per controllare l‟applicazione delle norme sulla
detenzione e per investigare sui modelli di abuso da parte delle forze di sicurezza. I consigli
provinciali e regionali per i diritti umani non sono stati in grado di indagare efficacemente le
denunce di episodi di tortura o maltrattamenti, né hanno dimostrato la necessaria imparzialità o
indipendenza.
Le inchieste sulle denunce di tortura e maltrattamenti condotte dalle procure raramente sono
risultate adeguate e solitamente si sono concluse con il non luogo a procedere. La mancanza di
completezza di tali inchieste ne ha messo in questione l‟imparzialità. Spesso le decisioni sono state
basate su insufficienti visite mediche dei detenuti, il più delle volte effettuate alla presenza di agenti
delle forze di sicurezza, nonostante i regolamenti proibissero tale pratica. Le indagini e i processi
che ne sono conseguiti generalmente non hanno preso in esame la catena di comando e gli agenti
accusati spesso non sono stati sospesi dal servizio attivo durante tali procedimenti.
I procedimenti giudiziari contro persone accusate di tortura e maltrattamenti sono stati abitualmente
prolungati in modo eccessivo e, in alcuni casi, la decorrenza dei termini di prescrizione ne ha
bloccato il proseguimento.

Il 10 novembre la Corte d‟Appello ha confermato la sentenza a carico di un agente di polizia
coinvolto nel decesso del sindacalista Süleyman Yeter, morto a causa delle torture subite
durante il fermo di polizia, nel marzo 1999. Il tribunale di prima istanza aveva ridotto la sua
pena da 10 anni di reclusione a 4 anni e due mesi per «buona condotta», di cui dovrà scontare
soltanto 20 mesi. Nel frattempo, per decorrenza dei termini di prescrizione, l‟11 novembre sono
stati abbandonati i procedimenti legali contro 9 agenti di polizia accusati di aver torturato
Süleyman Yeter e altri 14 detenuti in un altro episodio nel 1997.

Nonostante l‟esistenza di referti medici a sostegno dell‟accusa, il 2 dicembre è stato rinviato per
la 30ª volta il processo di quattro agenti di polizia accusati di aver torturato, anche sessualmente,
due studentesse di scuola superiore a Iskendurun nel marzo 1999. Nel frattempo una delle due
ragazze, Fatma Deniz Polattaş, è rimasta in carcere perché accusata di appartenere al PKK sulla
base di dichiarazioni presumibilmente estorte sotto tortura.
Chi ha querelato la polizia per uso eccessivo della forza durante l‟arresto o nel corso di
manifestazioni spesso è stato accusato di “resistenza aggravata a pubblico ufficiale e violenza o
minacce” o di aver violato la legge n.2911 su riunioni e manifestazioni.

Secondo le segnalazioni pervenute, studenti dimostranti arrestati ad Ankara il 12 aprile sono
stati maltrattati dalla polizia antisommossa che è ricorsa a un uso eccessivo della forza per
disperdere e arrestare i manifestanti. Gli studenti sarebbero stati maltrattati anche alla stazione
di polizia e in tribunale. Il giudice incaricato del caso ha ignorato le denunce di maltrattamenti e
gli studenti sono stati accusati di violazione della legge su riunioni e manifestazioni e rilasciati
in attesa del processo.
Uccisioni in circostanze controverse
Secondo quanto riferito, almeno 21 civili sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza, soprattutto
nelle province sud-orientali e orientali del Paese. Nella maggioranza dei casi le forze di sicurezza
hanno dichiarato che le vittime non avevano osservato l‟ordine di fermarsi.
39
Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici

Il 28 maggio, ad Adana, un presunto appartenente a Kongra Gel, Şiyar Perinçek, è stato colpito
da un agente di polizia in borghese dopo essere stato fatto cadere da una motocicletta. I
testimoni hanno affermato che l‟uomo non era armato e che non era stato pronunciato alcun
avvertimento. Egli è morto in ospedale due giorni più tardi. L‟autista della motocicletta,
Nurettin Başçı, è stato arrestato e, a quanto risulta, torturato. Il 4 ottobre tre agenti di polizia
sono stati processati per i “maltrattamenti” ai danni di Nurettin Başçı; un agente è stato
incriminato anche per l‟ “omicidio involontario” di Şiyar Perinçek che, secondo l‟atto di accusa,
era avvenuto dopo che Şiyar Perinçek aveva sparato all‟agente. A fine anno il processo era
ancora in corso.

Il 21 novembre alcuni agenti di polizia hanno ucciso Mehmet Kaymaz e suo figlio dodicenne
Uğur dinanzi alla loro abitazione a Kızıltepe. Le autorità hanno affermato che essi erano
membri del Kongra Gel, che erano armati e che avevano sparato per primi in direzione degli
agenti, i quali avevano quindi risposto al fuoco. I testimoni hanno denunciato che si era trattato
di una esecuzione extragiudiziale e che le armi erano state messe addosso alle due vittime
quando erano già morte.
Libertà di espressione e difensori dei diritti umani
Sebbene la Corte d‟Appello e alcuni tribunali di grado inferiore abbiano emesso sentenze senza
precedenti che confermano il diritto alla libertà di espressione, numerose persone sono state
incriminate per la pacifica espressione delle proprie opinioni. Sono state avviate cause e inchieste a
carico di persone per via delle loro opinioni o attività pacifiche. Tali procedimenti hanno
rappresentato una forma di vessazione giudiziaria; raramente sono approdati a sentenze di
condanna, ma spesso hanno comportato il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie. I processi sono
stati istruiti ai sensi di vari articoli del codice penale: è il caso, per esempio, di quelli che
stabiliscono punizioni per “ingiuria” a vari organi dello Stato o “incitamento all‟ostilità e all‟odio”.
Nondimeno, sono stati aperti procedimenti anche per violazione di molte altre norme, in particolare
della legge anti-terrorismo, la legge su riunioni e manifestazioni e altre leggi sull‟ordine pubblico e
sulle associazioni e fondazioni. Esponenti politici sono stati incriminati per aver utilizzato nella
propaganda elettorale lingue diverse dal turco. Quotidiani e giornalisti sono stati condannati al
pagamento di pesanti ammende sia ai sensi della precedente legge sulla stampa sia della nuova.

Nel mese di novembre il giornalista Hakan Albayrak è stato rilasciato da un carcere nella
provincia di Ankara dopo aver scontato 6 mesi di una condanna a 15 mesi di reclusione per un
articolo in cui aveva espresso alcune critiche sul funerale di Mustafa Kemal Atatürk, il
fondatore della Repubblica turca.

Il 30 dicembre un tribunale di Ankara ha proseguito le udienze del procedimento aperto nei
confronti dello scrittore Fikret Başkaya per aver intenzionalmente “insultato o deriso lo Stato
turco” nel suo libro Contro corrente. Se ritenuto colpevole, egli rischia una condanna fino a tre
anni di reclusione.
Queste leggi sono state utilizzate anche contro difensori dei diritti umani, tra cui avvocati, medici,
ambientalisti e sindacalisti, che hanno continuato a essere oggetto di vessazioni nonostante una
maggior volontà da parte del governo di consultare i rappresentanti della società civile. Le
vessazioni sono state diverse a seconda delle province. In alcuni casi sono stati vietati
l‟organizzazione di petizioni, la lettura di comunicati stampa o lo svolgimento di manifestazioni. Il
Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani ha compiuto una visita in
Turchia a ottobre, esprimendo preoccupazione per l‟apertura di un gran numero di azioni giudiziarie
e raccomandando la revisione di tutti i casi ancora aperti contro difensori dei diritti umani. Persone
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
che avevano preso parte ad attività legate ai diritti umani spesso sono anche state soggette a
sanzioni di natura professionale come licenziamento, sospensione o trasferimento in località lontane
dal luogo di residenza.

A giugno è stata avviata un‟azione giudiziaria finalizzata alla chiusura del maggiore sindacato
turco, il sindacato degli insegnanti Eğitim Sen. Il caso è stato fondato su un‟affermazione
contenuta nello statuto del sindacato secondo la quale esso avrebbe «difeso i diritti dei singoli
all‟istruzione nella loro lingua madre», dichiarazione che la pubblica accusa riteneva
incostituzionale. La sentenza di assoluzione di Eğitim Sen emessa a settembre è stata ribaltata a
novembre dalla Corte d‟Appello.

Sempre a giugno, la professoressa Şebnem Korur Fincancı e il suo collega Sermet Koç sono
stati rimossi dalla carica di presidi delle due facoltà di medicina legale negli ospedali annessi
all‟Università di Istanbul. Essi avevano espresso alla stampa preoccupazione per la mancanza di
indipendenza dell‟Istituto di medicina legale. Şebnem Korur Fincancı era stata precedentemente
allontanata dall‟incarico che svolgeva all‟Istituto per aver redatto una relazione in cui
concludeva che una persona era deceduta in custodia a causa delle torture subite.
Rilascio di prigionieri di coscienza
Il 21 aprile, il Tribunale per la sicurezza di Stato n.1 di Ankara ha confermato le condanne a
quindici anni di reclusione comminate a quattro ex parlamentari del Partito della democrazia (DEP):
Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan e Selim Sadak. Il nuovo processo era stato celebrato grazie a
una legge che autorizzava nuovi procedimenti giudiziari laddove una sentenza della Corte europea
dei diritti umani avesse giudicato il verdetto originale contrario alla Convenzione europea sui diritti
umani. Tuttavia, agli inizi di giugno il procuratore capo della Corte d‟Appello ha richiesto il
capovolgimento della condanna, sottolineando che anche il nuovo processo si era svolto in
violazione degli standard internazionali di equità processuale e che gli imputati avrebbero dovuto
sostenere un nuovo processo ma essere rilasciati in attesa di giudizio. Il 9 giugno i quattro ex
parlamentari sono stati rilasciati dal carcere Ulucanlar di Ankara. Il nuovo processo è iniziato il 21
ottobre presso il Tribunale speciale per reati gravi n.11 di Ankara.
Violenza sulle donne
I diritti umani di centinaia di migliaia di donne in Turchia hanno continuato a essere violati a causa
del fenomeno della violenza domestica. Sono pervenute segnalazioni di percosse, stupri, omicidi o
induzione al suicidio. Le autorità si sono dimostrate incapaci di adottare misure per proteggere le
donne in modo appropriato. Le indagini nei casi di violenza familiare spesso non sono risultate
adeguate e raramente i responsabili delle violenze sono stati condotti dinnanzi alla giustizia. In tutto
il Paese il numero delle strutture di accoglienza per le donne a rischio di violenza è risultato
davvero esiguo.
A seguito delle congiunte attività di lobby esercitate dalle organizzazioni femminili, dal nuovo
codice penale sono state eliminate molte norme discriminatorie in base al genere. Tra le misure
positive introdotte vi sono l‟abolizione dell‟opportunità per il responsabile di uno stupro di vedersi
ridurre, rimandare o annullare la condanna nel caso in cui questi accetti di sposare la vittima;
l‟esplicito riconoscimento dello stupro coniugale quale reato; e la definizione di violenza familiare
prolungata e sistematica quale tortura.
41
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Rapporti e missioni di AI
Turkey: From paper to practice – making change real, Memorandum to the Turkish Prime Minister
on the occasion of the visit to Turkey of a delegation led by Irene Khan, Amnesty International‟s
Secretary General (AI Index: EUR 44/001/2004)
Turkey: Restrictive laws, arbitrary application – the pressure on human rights defenders (AI Index:
EUR 44/002/2004)
Turkey: Women confronting family violence (AI Index: EUR 44/013/2004)
Europe and Central Asia – Summary of Amnesty International‟s concerns in the region, JanuaryJune 2004: Turkey (AI Index: EUR 01/005/2004)
Delegati di AI si sono recati in Turchia nei mesi di febbraio, giugno e dicembre. A febbraio la
Segretaria generale di AI ha incontrato importanti esponenti del governo, compreso il primo
ministro Recep Tayyip Erdoğan.
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Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Myanmar (the Union of)
Capo di Stato: generale Than Shwe
Capo del governo: generale Soe Win (subentrato al generale Khin
Nyunt a ottobre)
Pena di morte: mantenitore
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: non firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata con riserve
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: non firmato
A ottobre il primo ministro è stato posto agli arresti domiciliari e sostituito da un altro generale
dell‟esercito. Nonostante a novembre sia stato annunciato il rilascio di un gran numero di
prigionieri, più di 1.300 prigionieri politici sono rimasti detenuti, mentre sono proseguiti gli arresti e
la carcerazione di attivisti impegnati in pacifiche attività di opposizione politica. L‟esercito ha
continuato a commettere gravi violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile appartenente
a minoranze etniche, nel contesto di operazioni di contro-insurrezione negli Stati di Mon, Shan e
Kayin, e nella divisione amministrativa di Tanintharyi. Le restrizioni alla libertà di movimento in
Stati popolati soprattutto da minoranze etniche hanno continuato a ostacolare attività quali
l‟agricoltura, il commercio e i servizi. Ciò ha avuto un impatto particolare sui rohingya nello Stato
di Rakhine. I civili appartenenti a minoranze etniche che vivono nelle suddette zone hanno
continuato a essere obbligati ai lavori forzati dai militari.
Contesto
A maggio, il governo ha convocato la Convenzione nazionale con il compito di redigere una bozza
per la nuova Costituzione. La Convenzione non ha visto la partecipazione della maggior parte dei
partiti politici, compresa la Lega nazionale per la democrazia (NLD). Vi hanno preso parte 28
gruppi che avevano aderito al cessate il fuoco, 13 dei quali hanno richiesto una maggiore autonomia
locale. La Convenzione è stata aggiornata a luglio e a fine anno non si era ancora riunita.
A ottobre, il primo ministro, generale Khin Nyunt, che era stato anche capo dei servizi segreti
militari, è stato deposto e posto agli arresti domiciliari e sostituito dal generale Soe Win, segretario
del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC, la giunta militare). Altri ministri del
gabinetto, ritenuti alleati del generale Khin Nyunt, tra cui il ministro degli Interni, colonnello Tin
Hlaing, sono stati deposti e posti agli arresti domiciliari. Durante lo stesso mese, l‟SPCD ha
dichiarato che avrebbe proseguito sulla via della “road map” verso la democrazia articolata in sette
tappe, annunciata dal generale Khin Nyunt nell‟agosto 2003.
Nel corso dell‟anno sono continuate in maniera sporadica le trattative per il cessate il fuoco tra
l‟Unione nazionale Karen (KNU), un gruppo di opposizione armata karen, e l‟SPDC, ma non è stato
raggiunto alcun accordo. Sono continuate le schermaglie tra il KNU e l‟esercito, nello Stato del
Kayin e nella divisione amministrativa di Tanintharyi. Nella regione sud-orientale dello Stato di
Shan, sono continuati i combattimenti tra l‟esercito e il gruppo di opposizione armata Shan, Esercito
dello Stato di Shan-Sud (SSA-Sud). L‟esercito ha esteso la sua presenza nella giurisdizione
meridionale di Ye, nello Stato di Mon, dove il partito Hongsawati, una fazione secessionista del
gruppo del cessate il fuoco, il partito del Nuovo Stato di Mon (NMSP), aveva combattuto contro il
governo centrale.
43
Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Nonostante le sedi dell‟NLD siano state riaperte a maggio, tutte gli altri uffici sono rimasti chiusi,
tra le segnalazioni che indicavano la repressione da parte dell‟SPDC di membri dell‟NLD. Questa
strategia comprendeva il ritiro di licenze commerciali, detenzioni a breve termine, e restrizioni di
viaggio per le attività di pacifica opposizione politica dei suoi membri.
Arresti e carcerazioni di natura politica
Oltre 1.300 prigionieri politici continuano a restare in carcere in tutto il Paese, molti dei quali pur
avendo già scontato la loro condanna. La segretaria generale dell‟NLD, Daw Aung San Suu Kyi, è
stata posta agli arresti domiciliari per tutto l‟anno. A febbraio, il vice presidente dell‟NLD, U Tin
Oo, è stato trasferito dalla Prigione di Kalay agli arresti domiciliari. Alcuni prigionieri sono stati
rilasciati dopo aver scontato le loro condanne.
Sono state emesse almeno 33 sentenze di carcerazione per ragioni politiche. Tra i condannati
figuravano funzionari distrettuali dell‟NLD, provenienti dalle divisioni amministrative di Mandalay
e Ayeyarwaddy e dallo Stato di Shan, ex prigionieri politici e attivisti studenteschi. Tra aprile e a
maggio, per almeno due gruppi di attivisti politici, sono state emesse condanne dai sette ai 22 anni
di reclusione, per aver avuto, secondo quanto riferito, contatti con gruppi politici di opposizione in
esilio.

U Ohn Than, un ex prigioniero politico, è stato arrestato a settembre e condannato a ottobre a
due anni di detenzione per disturbo dell‟ordine pubblico. Avrebbe inscenato, da solo, una
pacifica manifestazione di protesta, richiedendo libertà politiche, davanti al Municipio di
Yangon.

Almeno 24 prigionieri politici sono rimasti detenuti dopo aver scontato la loro condanna. Fra
questi, sei leader studenteschi e circa 10 presunti membri del Partito comunista della Birmania,
in maggioranza detenuti sin dal 1989 o dal 1991. Fra questi figurano anche due prigionieri di
coscienza, Daw May Win Myint e Than Nyein, entrambi parlamentari dell‟NLD che nel corso
dell‟anno hanno sofferto di problemi di salute gravi e cronici.
Almeno tre persone sono decedute in custodia o subito dopo il rilascio dal carcere.

Il prigioniero di coscienza e avvocato Min Thu, arrestato nel 1998 in relazione alla preparazione
di un saggio sul movimento studentesco, è morto a giugno nella prigione di Insein. Secondo
quanto riferito, nel 2001, aveva subito maltrattamenti in carcere, quando le autorità trattenevano
i prigionieri in celle normalmente usate per cani dell‟esercito, durante le indagini relative a uno
sciopero della fame nella prigione.
Un numero imprecisato del personale dei servizi segreti militari e di altri funzionari governativi
sono stati arrestati, tra segnalazioni di diffusa corruzione. Il colonnello Hla Min, della Divisione
informazioni del ministero della Difesa, e diversi altri a fine anno erano detenuti nella prigione di
Insein.
***Rilasci
Circa 40 prigionieri politici, compresi prigionieri di coscienza effettivi e possibili, erano tra i 9.248
prigionieri rilasciati verso la fine di novembre. L‟SPDC ha dichiarato che erano stati arrestati
ingiustamente dall‟Ufficio nazionale di intelligence (NIB), abolito dall‟SPDC il 22 ottobre.
Tuttavia, l‟SPDC non ha chiarito se i rilasciati fossero criminali o prigionieri politici.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali

Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Il prigioniero di coscienza e noto leader studentesco Paw U Tun, alias Min Ko Naing, è stato
rilasciato il 19 ottobre dopo oltre 15 anni di carcere.
Violazioni dei diritti umani contro minoranze etniche
Alla stragrande maggioranza dei rohingya continua a essere negato il diritto a una nazionalità ai
sensi della legge sulla cittadinanza birmana promulgata nel 1982. I rohingya, nello Stato del
Rakhine settentrionale, per lasciare i loro villaggi devono, di prassi, ricevere un permesso e pagare
una tassa, il che complica notevolmente le loro attività di commercio e d‟impiego. I rohingya sono
frequentemente obbligati ai lavori forzati.

A gennaio, alcune giovani donne nubili provenienti dal villaggio di Kyong Kanya, distretto del
villaggio Khaw Za, giurisdizione dello Ye meridionale, Stato del Mon, sono state obbligate a
servire e intrattenere ufficiali dell'esercito. Abitanti del villaggio di sesso maschile sono stati
obbligati all‟acquisto di alcol per l‟esercito. Questi sistemi sono stati nuovamente adottati
dall‟esercito in altre zone della giurisdizione dello Ye meridionale, nelle quali era attivo il
partito Hongsawaty.

Un agricoltore shan, proveniente dal villaggio Murngkhun, distretto del villaggio Non Laew,
giurisdizione di Laikha, Stato di Shan, è stato obbligato a trasportare delle truppe con il suo
trattore con tale frequenza da non lasciargli abbastanza tempo da dedicare alla coltivazione. A
gennaio, le truppe lo hanno accusato di non volerli trasportare, lo hanno gettato fuori dal suo
trattore a calci e gli hanno poi fratturato un braccio calpestandolo.

Un uomo rohingya proveniente dalla giurisdizione del Maungdaw settentrionale ha riferito che,
a partire da febbraio, gli abitanti dei villaggi di nove distretti, erano stati obbligati a costruire
strade per le forze di sicurezza.
Impunità
Nessuno è stato portato in giudizio per gli attacchi effettuati da sostenitori del governo contro
l‟NLD il 30 maggio 2003 a Depeyin, divisione di Sagaing, nel corso dei quali erano rimaste uccise
o ferite un numero imprecisato di persone né è stata avviata alcuna inchiesta indipendente.
Pena di morte
Nel corso dell‟anno, nove persone condannate a morte per alto tradimento nel novembre 2003,
accusate di cospirazione al fine di assassinare funzionari del governo e di aver compiuto attentati a
edifici governativi, hanno avuto la loro sentenza commutata. Tra questi figurano i prigionieri di
coscienza Thet Zaw, direttore della rivista sportiva First Eleven; U Aye Myint, avvocato, e Min
Kyi, anch‟egli avvocato. A maggio le sentenze dei tre sono state commutate a tre anni di reclusione.
Nello stesso mese, Shwe Mann, un quarto prigioniero di coscienza collegato allo stesso caso
giudiziario, ha avuto la sua sentenza di morte commutata in “relegazione a vita”. U Aye Myint, Min
Kyi e Shwe Mann sono stati accusati, tra le altre cose, di aver passato informazioni sul lavoro
forzato all‟Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). A marzo, dopo averli ascoltati nella
prigione di Insein, l‟ILO ha sollevato i casi dei tre uomini presso l‟SPDC. Questi hanno riferito di
essere stati torturati nel corso dell‟interrogatorio iniziale, avvenuto in seguito al loro arresto nel
luglio 2003. A ottobre, i quattro uomini hanno avuto le loro sentenze ridotte ulteriormente a due
anni di reclusione. Altri cinque uomini condannati alla pena di morte nello stesso caso, hanno avuto
le loro sentenze commutate all‟ergastolo a maggio, e a ottobre, uno dei cinque ha avuto la propria
sentenza ulteriormente ridotta a cinque anni di carcere. Non sono note esecuzioni.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Iniziative internazionali
A marzo, l‟Inviato speciale delle Nazioni Unite per Myanmar ha ricevuto il permesso di effettuare
una visita nel Paese, durante la quale ha incontrato la leader dell‟NLD, Daw Aung San Suu Kyi, la
quale ha dato indicazioni di voler collaborare con il governo del generale Khin Nyunt. Al Relatore
Speciale delle Nazioni Unite per Myanmar non è stato concesso il permesso di effettuare una visita
nel Paese.
Ad aprile la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani ha esteso il mandato del Relatore
Speciale per Myanmar per un altro anno. A dicembre l‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
adottato una risoluzione, con la quale si esprime «grave preoccupazione [...] riguardo alla continua e
sistematica violazione dei diritti umani nel Myanmar».
In seguito al meeting Asia-Europa (ASEM) di ottobre, cui per la prima volta l‟SPDC ha partecipato
in qualità di membro, la Posizione comune dell‟Unione Europea, che prevede alcune sanzioni
contro il Myanmar, è stata rafforzata, a causa del mancato avanzamento nell‟abolizione delle
restrizioni alle attività politiche nel Paese.
A marzo, la dirigenza dell‟ILO ha posticipato l‟attuazione del Piano d‟azione per Myanmar, che
prevedeva un negoziatore incaricato di raccogliere i ricorsi relativi ai lavori forzati e di trovare una
soluzione. La decisione è stata adottata alla luce delle sentenze di morte emesse contro tre uomini
che avevano passato informazioni all‟ILO (vedi sopra). A novembre la dirigenza dell‟ILO ha
annunciato il ripristino delle misure originariamente adottate alla Conferenza internazionale sul
lavoro del giugno 2000, con le quali si faceva appello a tutti i membri dell‟ILO e alle organizzazioni
internazionali affinché prendessero in esame le loro relazioni con l‟SPDC e le loro operazioni nel
Myanmar, in modo da garantire che queste non avessero come conseguenza il lavoro forzato.
Rapporti di AI
Myanmar: The Administration of Justice – Grave and Abiding Concerns (AI Index: ASA
16/001/2004)
Myanmar: The Rohingya Minority – Fundamental Rights Denied (AI Index: ASA 16/005/2004)
Myanmar: Facing political imprisonment – Prisoners of concern to Amnesty International (AI
Index: ASA 16/007/2004)
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE
Il ventesimo secolo è stato sicuramente uno dei più sanguinosi della storia. Milioni di persone sono
state vittime di genocidi, crimini contro l‟umanità, crimini di guerra, torture, esecuzioni
extragiudiziali e “sparizioni”. Questi crimini sono stati commessi in tutto il mondo durante guerre
civili e internazionali e in condizioni di “pace”. Nonostante la dimensione e la natura orribile dei
crimini di cui il ventesimo secolo è stato testimone, solamente una manciata di persone è stata
portata di fronte alla giustizia. La maggioranza delle persecuzioni legali sono state portate avanti
per i crimini commessi nella seconda guerra mondiale e, più recentemente, nella ex Yugoslavia e
Ruanda per mezzo di tribunali ad-hoc. Purtroppo la maggior parte dei responsabili ha potuto
perpetrare i loro crimini nella consapevolezza che era molto improbabile essere portati di fronte alla
giustizia.
Oggi esiste un nuovo strumento, fortemente
voluto da Amnesty International e da
La Corte penale internazionale avrà la
centinaia di altre organizzazioni per i diritti
facoltà di investigare e perseguire
umani che hanno lavorato incessantemente
persone accusate di genocidi, crimini
contro l'umanità e crimini di guerra
per ottenerne l‟adozione: la Corte Penale
commessi a partire dal 1° luglio 2002.
Internazionale (CPI) il cui statuto, a seguito
della sessantesima ratifica, depositata l‟11
aprile 2002 presso l'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, è entrato in vigore il 1°
luglio 2002.
Il lungo processo che ha portato alla creazione della CPI ha avuto inizio a partire dagli anni 50 con
ciò che viene definita l‟internazionalizzazione dei diritti umani. Dopo la seconda guerra
mondiale, la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 è stato il primo fondamentale passo
a partire dal quale si sono sviluppate una serie impressionante di convenzioni internazionali,
dichiarazioni, risoluzioni - a livello
universale o regionale – in materia di
Crimini contro l’umanità sono gravi fatti
diritti umani. Gli strumenti previsti mirano
di violenza commessi su larga scala a
essenzialmente a porre sotto controllo gli
scopo politico, ideologico, razziale,
stati – i loro governi – sia attraverso il
religioso o etnico, da individui o da
vaglio indipendente sulle politiche interne
organi di uno stato. La gravità e la
commissione su larga scala sono i
dei governi nazionali, sia consentendo in
caratteri che li distinguono dalle altre
alcuni casi ai singoli cittadini di
violazioni dei diritti umani; possono
denunciare l‟inadempienza del proprio
essere commessi sia in tempo di guerra
stato presso organismi internazionali (che
che in tempo di pace; possono essere
sono talvolta dei veri tribunali, come nel
commessi anche contro cittadini dello
caso della Corte europea dei diritti umani
stesso stato del responsabile. Sono
di Strasburgo).
crimini contro l’umanità sterminio,
Ma queste procedure, pur importantissime
omicidio volontario, riduzione in
perché hanno consentito di superare, nella
schiavitù, deportazione ed altri atti
materia dei diritti umani, l‟antico principio
inumani commessi ai danni delle
che impediva ogni intromissione
popolazioni civili.
dall‟esterno nelle politiche interne degli
stati, servono ad accertare violazioni dei
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
diritti umani commesse da istituzioni di governo: non vanno ad individuare e sanzionare le persone
responsabili degli atti che hanno prodotto quelle violazioni. Non sono previste, insomma, procedure
e sanzioni penali – ossia rivolte a far valere la responsabilità personale degli autori di atti
considerati criminali.
Per vincere le gelosie degli stati, che non intendono cedere ad un organo fuori del loro diretto
controllo il potere di processare degli
I crimini di guerra prevedono e
individui autori di gravi violazioni di beni
puniscono atti commessi dopo l’avvio del
essenziali (quali la vita di un individuo o di
conflitto e possono riguardare sia i
interi gruppi, l‟integrità e la dignità della
rapporti tra combattenti che tra
persona …), la comunità internazionale ha
combattenti e non combattenti. La
storicamente battuto due strade. Da un lato
codificazione dei crimini di guerra e del
ci si è sforzati di identificare un nucleo di
diritto dei conflitti armati internazionali,
regole di protezione della persona che tutti
le cui definizioni si basavano
gli stati fossero disposti ad accettare: un
ampiamente sulla consuetudine, ha
“pacchetto” di crimini di diritto
avuto inizio nel XIX secolo con la
internazionale (crimini internazionali).
Convenzione di Ginevra del 1864 sulla
Dall‟altro, si sono studiati meccanismi per
protezione dei feriti, dei malati e del
facilitare l‟iniziativa di un giudice di
personale sanitario ed è poi proseguito
qualunque stato intenzionato a procedere
con la Convenzione dell’Aja del 1899
contro autori di crimini internazionali.
(per adattare alla guerra marittima i
Fra i crimini più gravi soggetti alla
principi della Convenzione di Ginevra del
giurisdizione universale rientrano le
1864), la Convenzione di Ginevra per il
violazioni gravi del diritto e delle
miglioramento della sorte dei feriti e dei
consuetudini di guerra, i crimini di guerra, i
malati in battaglia del 1906, le 13
crimini contro l‟umanità, le violazioni del
Convenzioni dell’Aja sulla prevenzione
Trattato contro la schiavitù, quello contro il
della guerra, sulla condotta delle ostilità
crimine di apartheid, la serie di
e sul regime della neutralità del 1907 e
Convenzioni contro la pirateria aerea, la
le due Convenzioni di Ginevra del 1929,
Convenzione contro la tortura.
una relativa alle materie già disciplinate
dalle convenzioni del 1864 e del 1906, la
seconda relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra.
Tra gli esempi più recenti e più noti di
tribunali nazionali che hanno esercitato
giurisdizione universale rientrano il caso
Habré: nel 2000 il Senegal arrestò l‟ex presidente del Ciad, Hissein Habré, con l‟accusa di “tortura e
crimini contro l‟umanità”, il caso Augusto Pinochet, ex presidente del Cile, arrestato a Londra nel
1998 in esecuzione di un mandato della magistratura spagnola e il caso Ariel Sharon, attuale primo
ministro israeliano denunciato in Belgio, nel 2001, da 23 vittime e familiari di vittime con l‟accusa
di “crimini contro l‟umanità, genocidio e crimini di guerra”, relativamente alle “responsabilità di
comando” nel massacro di Sabra e Shatila.
La Corte Penale Internazionale (CPI) è un organo giudiziario permanente, indipendente, creato dalla
comunità internazionale degli stati al fine di perseguire i più gravi crimini riconosciuti dal diritto
internazionale: il genocidio, altri crimini contro l‟umanità e i crimini di guerra.
Il 17 luglio 1998, con 120 voti favorevoli, 7 contrari (tra i quali Cina, Libia, Iraq e Stati Uniti) e 21
astensioni, la Conferenza Diplomatica delle Nazioni Unite, convocata a Roma cinque settimane
prima, istituiva la Corte Penale Internazionale (CPI) adottandone lo statuto (Statuto di Roma). Lo
statuto definisce i crimini, le modalità operative della corte e ciò che gli stati devono intraprendere
per collaborare con essa. Fissa in 60 il numero minimo di ratifiche necessario affinché la CPI possa
entrare in vigore. A seguito della sessantesima ratifica, depositata l‟11 aprile 2002 presso l'Ufficio
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
del Segretario Generale delle Nazioni Unite, la CPI è entrata in vigore il 1° luglio 2002. A quella
data, risultavano 73 i paesi che ne avevano ratificato lo statuto. Tra i paesi che non hanno ratificato
lo statuto paesi: Stati Uniti, Israele, Cina, Federazione Russa.
I tribunali nazionali continueranno in ogni caso ad avere giurisdizione sui crimini di competenza
della CPI. In base al principio di “complementarietà”, la CPI agirà unicamente nel caso in cui i
tribunali nazionali non avranno una autentica “volontà” o la “capacità” di farlo. Il suo statuto
istitutivo non ha inoltre conferito alla CPI la stessa giurisdizione universale che gli stati nazionali,
come abbiamo già visto in precedenza, già oggi possono esercitare sui crimini in questione.
La CPI potrà perseguire individui accusati di crimini ricadenti nella sua giurisdizione solo nel caso
in cui:
 i crimini siano stati commessi nel territorio di uno stato che abbia ratificato lo statuto di
Roma;
 i crimini siano stati commessi da un cittadino di uno stato che abbia ratificato lo statuto di
Roma;
 pur non essendo coinvolto uno stato che abbia ratificato lo statuto di Roma, questo stesso
stato abbia dichiarato di accettare la giurisdizione della CPI nel caso del crimine in
questione;
 i crimini siano stati commessi in una situazione che, in conformità al capitolo 7 della Carta
delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza giudichi costituisca minaccia o rottura della
pace e della sicurezza internazionali e come tale venga riferita alla CPI.
Nel giugno 2003, ha prestato giuramento, come Procuratore capo della CPI, Luis Moreno-Ocampo,
noto per il suo ruolo di sostituto procuratore durante i processi a membri della ex giunta militare
argentina.
Crimini contro la pace sono “il supremo crimine
Andando a
internazionale, che è diverso dagli altri crimini di guerra
raggiungere i 17
perché contiene in sé il male di tutti gli altri”. “la
giudici
pianificazione, la preparazione, l’avvio o la conduzione di
precedentemente
una guerra d’aggressione, ovvero di una guerra in
nominati ed il
violazione dei trattati, degli accordi e delle intese
presidente, il
internazionali, ovvero la partecipazione a un piano o un
canadese
complotto comune a tal fine”.
Philippe Kirsch,
( definizione del Tribunale Militare Internazionale di
ha reso così
Norimberga)
possibile l‟avvio
concreto dell‟attività della CPI. Secondo quanto annunciato dallo stesso Moreno-Ocampo, il primo
procedimento dovrebbe riguardare i crimini perpetrati nella Repubblica Democratica del Congo,
nella provincia di Ituri, tra luglio 2002 e inizio 2003. Peraltro, le denunce pervenute, a luglio 2003,
risultavano già 499 (in maggioranza provenienti da paesi europei, ma anche dagli Stati Uniti; ad
opera di singoli individui e di organizzazioni non governative complessivamente appartenenti a 66
diversi paesi, 27 dei quali non riconoscono la CPI).
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Rwanda (the Rwandese Republic)
Repubblica del Rwanda
Capo di Stato: Paul Kagame
Capo del governo: Bernard Makuza
Pena di morte: mantenitore
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: non firmato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne:
non firmato
Sono proseguiti i processi delle persone sospettate di coinvolgimento nel genocidio del 1994, sia in
Rwanda sia innanzi al Tribunale penale internazionale per il Rwanda (Tribunale), ad Arusha, in
Tanzania. Nel corso dell‟anno i tribunali rwandesi hanno concluso meno di 200 processi a carico di
persone sospettate di genocidio. Non sono state eseguite condanne a morte. Circa 80.000 persone
sono rimaste in detenzione, molte delle quali sospettate di aver partecipato al genocidio. Membri
delle forze politiche di opposizione, media indipendenti ed esponenti della società civile sono stati
oggetto di vessazioni, arrestati e detenuti illegalmente.
Contesto
Le relazioni del Rwanda con i Paesi vicini Burundi, Uganda e Repubblica Democratica del Congo
(RDC) non sono migliorate, a causa dell‟insistenza del Rwanda nel rivendicare il diritto di dare la
caccia ai gruppi armati rwandesi con base nella RDC. Il 22 aprile le forze di difesa rwandesi (RDF)
sono entrate in Burundi con l‟intento dichiarato di cercare questi gruppi. Sono giunte inoltre notizie
secondo cui burundesi sarebbero stati addestrati in Rwanda allo scopo di destabilizzare il Paese
confinante (vedi Burundi). Verso la fine di novembre i governi del Rwanda e dell‟Uga nda hanno
espulso due diplomatici dalle rispettive ambasciate. Funzionari del governo ugandese hanno
sostenuto che un membro di un gruppo armato attivo nel nord dell‟Uganda, l‟Esercito di redenzione
del popolo (PRA) era stato addestrato in Rwanda (vedi Uganda). Il 2 dicembre le truppe ugandesi si
sono scontrate con soldati sospettati di appartenere alle RDF in transito verso la RDC orientale. Il
Rwanda ha continuato a sostenere gruppi armati che, nell‟est della RDC, si oppongono al governo
centrale di Kinshasa (vedi RDC). Le relazioni tra il Rwanda e la RDC sono peggiorate a giugno,
novembre e dicembre quando il Rwanda ha minacciato di rientrare nella RDC per combattere i
gruppi armati rwandesi ivi operanti. Secondo numerose segnalazioni le RDF sono state impegnate
in operazioni militari nella RDC.
Soppressione dell‟opposizione politica
Il governo ha continuato a sopprimere l‟opposizione politica, coloro che criticano le politiche di
governo o funzionari dello stesso. Membri del Movimento democratico repubblicano (Mouvement
démocratique républicain – MDR), un partito messo al bando, hanno continuato a essere arrestati e
detenuti. Almeno un esponente dell‟MDR è stato vittima di esecuzione extragiudiziale. A familiari
di alcuni presunti membri o sostenitori dell‟MDR le autorità locali hanno confiscato le terre o
impedito l‟accesso ai servizi sociali. Alcuni alti funzionari che avevano lavorato per Faustin
Twagiramungu durante la campagna presidenziale del 2003 sono stati arrestati e detenuti
illegalmente.

50
Il 6 ottobre David Habimana e suo fratello sono stati arrestati. Sono stati rinchiusi in diverse
stazioni di polizia, per poi, il 21 ottobre, essere trasferiti nelle strutture del Dipartimento
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d‟intelligence militare (DMI). Non sono stati portati davanti a un tribunale nei tempi previsti, e
pertanto erano detenuti illegalmente e clandestinamente dal DIM. David Habimana era un alto
funzionario durante la campagna presidenziale di Faustin Twagiramungu.
Soppressione della società civile
Il 30 giugno il parlamento rwandese ha accolto la raccomandazione di una commissione
parlamentare creata a seguito dell‟uccisione di almeno quattro sopravvissuti al genocidio, avvenuta
tra l‟aprile e il novembre 2003, per indagare sull‟esistenza e la diffusione di “un‟ideologia
genocida” in Rwanda. Diverse istituzioni, incluse istituzioni religiose, scuole, organizzazioni non
governative (ONG) nazionali e internazionali, sono state accusate nel rapporto della commissione di
aver sostenuto il genocidio o di aver disseminato i principi della dottrina genocida. Tra le ONG
citate nel rapporto vi sono organizzazioni per lo sviluppo rurale, un gruppo di sopravvissuti al
conflitto nel nordovest tra il 1997 e il 1998 e una delle poche organizzazioni per i diritti umani
credibili operative in Rwanda. Le accuse contro queste organizzazioni e alcuni dei loro operatori
sono risultate prive di riscontro e politicamente motivate. Gli incriminati stavano lavorando con
popolazioni percepite come ostili verso il governo o, nel caso delle organizzazioni per i diritti
umani, avevano accusato il governo di violazioni dei diritti umani. A settembre il governo ha
ufficialmente riconosciuto il rapporto e chiesto alle autorità giudiziarie di avviare con urgenza
provvedimenti legali.
Nessuna delle menzionate organizzazioni è stata sciolta, come raccomandato dall‟Assemblea
Nazionale, ma loro possibilità di raccogliere fondi, assumere personale qualificato e svolgere il
proprio lavoro è risultata seriamente danneggiata. Alcuni soggetti citati nel rapporto della
commissione sono stati arrestati e molti hanno perso il loro impiego. Diversi di loro hanno chiesto
asilo all‟estero.
A ottobre tra 14 e 17 persone sono state arrestate dopo che il ministro dell‟Istruzione aveva
licenziato 37 funzionari scolastici e insegnanti e temporaneamente sospeso 27 studenti. Secondo
quanto riferito, il governo avrebbe costruito prove false contro alcuni di loro e le presunte vittime
avrebbero accusato falsamente altri.
Libertà di stampa
Alcuni giornalisti hanno continuato a subire intimidazioni e maltrattamenti per aver scritto articoli
in cui criticavano le politiche del governo o per aver documentato misfatti di funzionari governativi.
È stato riportato che all‟inizio dell‟anno diversi giornalisti sono stati ripetutamente detenuti e
interrogati. Tre di loro sono fuggiti dal Rwanda a marzo dopo aver ricevuto minacce di morte,
mentre un altro è fuggito in settembre dopo essere stato oggetto di intimidazioni.

Charles Kabonero, direttore del giornale indipendente Umuseso, è stato processato a novembre
per “divisionismo” e attacco alla dignità di alte cariche politiche. Il tribunale distrettuale l‟ha
prosciolto dell‟accusa di “divisionismo” e l‟ha condannato al pagamento di un‟ammnenda
simbolica di un franco rwandese.
Abusi nel sistema di giustizia penale
Molte delle proposte per affrontare gli abusi nel sistema di giustizia penale sono diventate legge
nella prima metà dell‟anno. I risultati di queste riforme giudiziarie ancora non sono chiari. Processi
celebrati nella prima metà dell‟anno non hanno soddisfatto gli standard internazionali di equità.
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Esisteva la presunzione di colpevolezza e gli standard delle prove a carico erano stati abbassati.
L‟interferenza del governo nelle decisioni giudiziarie ha costituito una minaccia costante.

Pasteur Bizimungu è stato condannato a giugno a 15 anni di carcere per incitamento alla
disobbedienza civile, per associazione con elementi criminali e appropriazione indebita di fondi
statali. Durante i 12 giorni di processo i testimoni dell‟accusa si sono contraddetti e hanno
ammesso di aver fornito falsa testimonianza sotto pesante coercizione. Il reale motivo alla base
del processo è riconducibile al lancio, da parte di Pasteur Bizimungu, di un partito di
opposizione politica, nel maggio 2001.
Processi per genocidio
Il 7 aprile il Rwanda ha commemorato il decennale del genocidio del 1994. Nel Paese 80.000
detenuti sono in attesa di essere processati per la loro presunta partecipazione al genocidio e sono
rinchiusi in dure condizioni. Altri rwandesi, tra 500.000 e 600.000, sono stati implicati nel
genocidio, in massima parte attraverso le confessioni preprocessuali dei detenuti. Verso la metà
dell‟anno è stata varata una riforma giudiziaria.
L‟insediamento su scala nazionale delle 8.140 giurisdizioni gacaca, un sistema di giustizia di tipo
tradizionale gestito a livello comunitario con cui si intende processare la maggior parte di sospetti
genocidi, è stato rinviato al 2005. Similarmente è stata rinviata anche la fase processuale dei 746
processi gacaca avviati nell‟ambito di un progetto pilota del 2002. Alla fine dell‟anno non tutti i
suddetti processi avevano completato la fase preprocessuale.
Tribunale penale internazionale per il Rwanda
Presso il Tribunale sono continuati i processi dei maggiori presunti responsabili del genocidio. A
fine anno ad Arusha erano detenuti 63 imputati. Oltre 14 indiziati di alto livello erano ancora in
libertà.
Nel corso dell‟anno sono proseguiti quattro processi a carico di 18 imputati avviati negli anni
precedenti. Altri quattro sono stati avviati nei confronti di 7 imputati. Sono state emanate sei
sentenze: due imputati sono stati rilasciati con la condizionale; due hanno ricevuto pesanti condanne
al carcere e due sono stati condannati all‟ergastolo.
Tre nuovi sospetti sono stati arrestati in Olanda, nella RDC e in Sudafrica. Altri 40 sospetti sono
stati individuati per essere indagati.
Il Tribunale sta operando entro una scadenza stabilita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite che fissa alla fine del 2008 il termine dei processi e al 2010 quello degli appelli. Il procuratore
capo del Tribunale ha indicato che 40 casi ancora da indagare sarebbero stati trasferiti ad altre
giurisdizioni.
Avvocati della difesa hanno scioperato per due giorni, a gennaio, per protestare contro il taglio dei
costi che, secondo la loro opinione, danneggerebbe la capacità di difendere i loro assistiti. Il
Tribunale ha replicato che aveva dovuto attuare misure di risparmio in risposta alla richiesta
dell‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite di controllare la spesa.
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Violenza sessuale
Dieci anni dopo il genocidio del 1994, centinaia di migliaia di donne rwandesi che avevano subito
violenza sessuale erano ancora in attesa di risarcimento legale. Quasi il 70% di loro ha contratto il
virus dell‟HIV in conseguenza dello stupro e non aveva ricevuto cure mediche o altre forme di
assistenza. Nel Paese il fenomeno della violenza sessuale contro donne e ragazze continua. Secondo
fonti ufficiali, nel corso dell‟anno sono stati registrati oltre 2.000 casi di stupro e contagio. L‟80%
delle vittime erano minorenni.
Rifugiati
Sessantamila rifugiati vivono ancora fuori dal Rwanda, la maggior parte in situazione di incertezza
circa il loro ritorno e nel timore di essere rimpatriati forzatamente.
Secondo l‟Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nella prima metà
dell‟anno sono stati rimpatriati 8.457 rwandesi provenienti da Paesi africani che hanno firmato un
accordo tripartito con il Rwanda e l‟ACNUR. Nonostante la vigorosa promozione del rimpatrio
spontaneo, il numero di rwandesi che si è registrato per il rimpatrio è rimasto esiguo. L‟ACNUR ha
posticipato alla metà del 2006 l‟applicazione della “clausola di cessazione” che porrebbe fine alla
protezione internazionale per i rifugiati rwandesi.
Fonti hanno riferito che centinaia di rwandesi rimpatriati hanno nuovamente lasciato il Paese in
cerca di asilo. Sono giunte inoltre notizie di giovani rimpatriati costretti a seguire un addestramento
militare e successivamente trasferiti a prestare il servizio militare nella regione orientale della RDC.
Nei mesi di marzo, aprile e maggio funzionari del governo, membri delle forze di sicurezza e leader
del Raggruppamento congolese per la democrazia (Rassemblement congolais pour la démocratie –
RCD-Goma), sostenuto dal Rwanda, sarebbero entrati nei campi in Rwanda che ospitano rifugiati
congolesi per reclutare soldati da impiegare nella RDC. Secondo quanto riferito, funzionari
rwandesi avrebbero fatto pressione sui rifugiati affinché si arruolassero rifiutandosi di fornire loro
l‟appropriata documentazione attestante lo status di rifugiati e minacciando di far loro perdere la
cittadinanza congolese.
Rapporti e missioni di AI
Rwanda: “Marked for Death” – rape survivors living with HIV/AIDS in Rwanda (AI Index:
AFR47/007/2004)
Rwanda: The enduring legacy of the genocide and war (AI Index: AFR 47/008/2004)
Rwanda: Protecting their rights – Rwandese refugees in the Great Lakes region (AI Index:
AFR47/016/2004)
Delegati di AI si sono recati in Rwanda a gennaio. Un delegato di AI ha partecipato, in maggio, al
convegno della regione dei Grandi Laghi organizzato nell‟ambito dell‟Iniziativa europea per la
democrazia e i diritti umani.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Serbia and Montenegro (formerly Federal Republic of Yugoslavia)
Serbia e Montenegro
Capo di Stato: Svetozar Maroviš
Capo del governo: Vojislav Koštunica (subentrato a Zoran Živkoviš
per la Serbia a marzo), Milo Đukanoviš (Montenegro)
Pena di morte: abolizionista per tutti i reati
Statuto di Roma della Corte penale internazionale: ratificato
Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificata
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne: ratificato
La cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l‟ex Jugoslavia (Tribunale) dell‟Aja si è
deteriorata nel momento in cui le autorità non sono riuscite a trasferire quasi tutti gli imputati dal
Tribunale ritenuti presenti in territorio serbo. Vi sono state denunce di esecuzioni extragiudiziali e
sono proseguiti i processi a carico di ex ufficiali accusati di complicità in passati reati politici.
Torture e maltrattamenti da parte della polizia non sono cessati. La violenza domestica e la tratta di
donne e ragazze a scopo di prostituzione forzata restano fenomeni largamente diffusi. La comunità
rom ha continuato a essere privata di numerosi diritti fondamentali. Nel Kosovo sono state
denunciate complicità militari in offensive interetniche avvenute a marzo e le autorità non hanno
saputo garantire la protezione delle minoranze. Sempre nel Kosovo testimoni chiamati a deporre in
processi per crimini di guerra hanno subito intimidazioni.
Contesto
Serbia e Montenegro hanno continuato a muoversi in un contesto di unione non ben definita
laddove gran parte delle responsabilità ricadevano sulle due singole repubbliche. La missione ad
interim delle Nazioni Unite (UNMIK) ha continuato ad amministrare il Kosovo attraverso i poteri
esecutivi esercitati dal Rappresentante speciale del Segretariato Generale delle Nazioni Unite
(SRSG). A giugno, l‟SRSG in carica Harri Holkeri è stato sostituito da Søren Jessen-Petersen.
Crimini di guerra
Il processo a carico dell‟ex presidente Slobodan Miloševiš, accusato di crimini di guerra in Croazia,
Bosnia ed Erzegovina e Kosovo, è continuato di fronte al Tribunale. L‟accusa ha concluso la
propria requisitoria. A giugno, il Tribunale ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di
archiviazione dell‟accusa di genocidio. Lo stesso ha stabilito l‟esistenza di una «associazione
criminale» responsabile del crimine di genocidio a Brčko, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica,
Bijeljina, Kljuš e Bosanski Novi e che le prove presentate avevano evidenziato il coinvolgimento di
Slobodan Miloševiš in tale «associazione criminale».
Le autorità serbe hanno rifiutato di tarsferire al Tribunale diverse persone accusate di crimini contro
l‟umanità e crimini di guerra in Kosovo nel 1999 tra cui: il sottosegretario agli Interni serbo
(deposto a marzo) e l‟ex capo della polizia in Kosovo Sreten Lukiš; l‟ex capo dell‟esercit o
jugoslavo Nebojša Pavkoviš; e l‟ex comandante delle unità di Priština Vladimir Lazareviš. A luglio,
Goran Hadžiš, ex capo dei serbi di Krajina in Croazia, ha abbandonato la sua abitazione
immediatamente dopo che il Tribunale aveva inoltrato un‟incriminazione sigillata contro di lui e
prima dell‟emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti. A ottobre, un altro accusato,
Ljubiša Beara, è stato trasferito al Tribunale, l‟unico trasferimento avvenuto in tutto l‟anno. Circa
20 sospetti, accusati dal Tribunale, sono ritenuti latitanti in Serbia e Montenegro.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
A novembre, il presidente del Tribunale Theodor Meron ha riferito all‟Assemblea Generale delle
Nazioni Unite che, eccetto che nel caso di Ljubiša Beara, la collaborazione di Serbia e Montenegro
con il Tribunale era risultata essere pressoché nulla. Allo stesso modo, Carla del Ponte, pubblico
ministero del Tribunale, ha evidenziato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la non volontà
della Serbia di arrestare gli accusati e come il potere esercitato dai mezzi d‟informazione vicini agli
stessi indagati stessero interferendo con i procedimenti giudiziari e che sia in Serbia che in
Montenegro fosse in atto una forte campagna di retorica nazionalistica, utilizzata contro il Tribunale
e contro lei stessa.

A giugno, il Tribunale ha disposto la scarcerazione di Vladimir “Rambo” Kovačeviš, imputato
in relazione al bombardamento di Dubrovnik, per un periodo provvisorio di sei mesi a causa di
un disturbo mentale per essere trasferito presso l‟Accademia medica militare di Belgrado.

A marzo la giuria speciale per i crimini di guerra, operante all‟interno del Tribunale distrettuale
di Belgrado, ha avviato il processo a carico di sei persone accusate dal procuratore speciale in
Serbia per i crimini di guerra del massacro di Ovčara avvenuto nei pressi di Vukovar, in Croazia
nel 1991. A marzo, un altro degli accusati è deceduto dopo che si era lanciato da una finestra
dell‟ospedale in gennaio. A maggio sono stati incriminati altri 12 sospetti. Tuttavia, sono state
espresse preoccupazioni riguardo alla manifesta natura automatica dei capi d‟imputazione, in
quanto non erano mai citate le responsabilità personali degli ufficiali dell‟ex esercito nazionale
jugoslavo (JNA), a dispetto delle numerose dichiarazioni di testimoni che confermavano
l‟effettivo coinvolgimento degli stessi.

A marzo Saša Cvjetan, membro della tristemente nota unità di polizia serba “Scorpioni antiterrorismo” è stato condannato a Belgrado, a 20 anni di carcere per l‟uccisione di 19 persone di
etnia albanese avvenuta a Podujevo nel 1999.
Esumazioni
La Serbia ha continuato a consegnare all‟UNMIK i corpi di persone di etnia albanese uccisi nel
Kosovo e sepolti in fosse comuni a Batajnica vicino a Belgrado, a Petrovo Selo, e a Bajina Bašta
vicino al lago Perušac. A fine anno erano stati fatti rientrare un totale di 378 corpi degli 836 esumati
in queste località. A marzo il procuratore speciale serbo per i crimini di guerra ha affermato che
erano in corso «indagini incessanti» nelle fosse di Batajnica e Petrovo Selo, entrambe di
competenza del ministero degli Interni, ma a fine anno non erano ancora state formulate
incriminazioni. A maggio, 55 corpi sepolti dopo la guerra del 1991-1992 con la Croazia sono stati
esumati dai cimiteri di Belgrado e Obrenovac.
Possibili esecuzioni extragiudiziali
Sono state denunciate esecuzioni extragiudiziali.

A ottobre 2 guardie, Dražen Milovanoviš e Dragan Jakovljeviš, sono state uccise a colpi d‟arma
da fuoco all‟interno di una struttura militare di Belgrado. Fonti militari hanno dichiarato che si
erano sparati a vicenda e che si erano poi suicidati ma secondo altre fonti entrambi sarebbero
stati uccisi da terze parti. A novembre una commissione militare d‟inchiesta ha riaffermato che i
2 si erano sparati a vicenda al termine di una lite. Tuttavia, una commissione non militare di
Stato, creata dal presidente Maroviš per investigare sul caso, ha concluso, nel mese di dicembre,
che erano senza dubbi coinvolte terze parti. A fine anno, le contraddizioni tra i risultati delle
inchieste militare e civile erano ancora irrisolte
55
Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali

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La pena capitale tra diritti civili e politici
A maggio Duško Jovanoviš, capo redattore del quotidiano montenegrino Dan e critico nei
confronti di esponenti di governo, è stato ucciso a Podgorica. L‟unico sospetto, poi arrestato, ha
rivendicato un collegamento con i servizi di sicurezza, ed è stato avanzato un possibile
coinvolgimento delle autorità nell‟omicidio.
Passati omicidi politici
A febbraio è iniziato il processo a carico di Radomir Markoviš, ex capo della sicurezza di Stato
della Serbia, e di altri funzionari della sicurezza accusati di essere coinvolti nell‟attentato contro il
leader politico Vuk Draškoviš, nel quale erano rimaste uccise 4 persone, e nell‟omicidio dell‟ex
presidente serbo Ivan Stamboliš avvenuto nell‟agosto 2000.
È proseguito il processo a carico delle persone accusate di coinvolgimento nell‟omicidio del primo
ministro Zoran Đinđiš, avvenuto nel marzo 2003. Il 1° marzo, un testimone oculare dell‟omicidio,
Kujo Kriještorac, è stato ucciso a colpi d‟arma da fuoco. A maggio, il principale sospettato, Milorad
“Legija” Ulemek-Lukoviš, si è consegnato alle forze dell‟ordine a Belgrado.
Ad aprile, il ministro serbo degli Affari Interni, Dragan Jočiš, ha annunciato la creazione di una
speciale task-force per far luce sugli omicidi irrisolti tra cui quelli dei giornalisti Slavko Šuruvija e
Milan Pantiš avvenuti rispettivamente nell‟aprile 1999 e nel giugno 2001, e quello dell‟ex agente
segreto Momir Gavriloviš avvenuto nel mese di marzo. Il ministro ha inoltre richiesto l‟istituzione
di una nuova indagine in relazione all‟assassinio di Zoran Đinđiš e ha espresso dubbi riguardo alla
morte di due sospettati dell‟assassinio, Dušan Spasojeviš e Mile Lukoviš, avvenuta nel marzo 2003.
La polizia ha dichiarato che i due uomini erano stati uccisi nel corso di uno scontro a fuoco mentre
tentavano di resistere all‟arresto. Il 30 aprile il settimanale di Belgrado NIN ha pubblicato i risultati
ufficiali delle autopsie eseguite sui corpi dei due uomini dalle quali risulterebbe che Dušan
Spasojeviš era stato colpito alla schiena mentre giaceva a terra e che Mile Lukoviš era stato colpito
alla testa da distanza ravvicinata. A maggio è stata annunciata un‟inchiesta sulle morti, ma a fine
anno questa non aveva sortito alcun esito.
Torture e maltrattamenti da parte della polizia
Il numero di casi riportati riguardanti torture o maltrattamenti da parte della polizia è apparso in
diminuzione. Tuttavia le accuse sono continuate e in alcuni processi è stato riconosciuto davanti alla
corte che le testimonianze erano state ottenute sotto tortura. Le indagini relative a casi precedenti
non hanno cessato di essere gravemente inficiate.
Ad aprile Dragan Jočiš ha riconosciuto che vi erano state violazioni dei diritti umani durante
“l‟Operazione Sciabola” (la repressione contro il crimine organizzato in seguito all‟assassinio di
Zoran Đinđiš). A maggio il sottosegretario agli Affari Interni, riferendosi a un rapporto pubblicato
da AI nel settembre 2003 in relazione “all‟Operazione Sciabola”, ha affermato che vi erano stati sei
casi di tortura durante l‟operazione. A luglio, delegati provenienti da Serbia e Montenegro sentiti a
Ginevra dal Comitato diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che erano state aperte
inchieste su 16 casi evidenziati da AI, ribadendo che in 6 di questi vi erano stati maltrattamenti o
torture. Tuttavia, non sono state rese note informazioni sulle inchieste, e la presunzione che questi
fossero gli unici casi verificatisi si è dimostrata falsa. Non sono stati avviati procedimenti contro
agenti di polizia sospettati di essere ricorsi a mezzi di tortura durante “l‟Operazione Sciabola”, e in
alcuni processi è stato riconosciuto davanti alla corte che le testimonianze sarebbero state ottenute
sotto tortura.
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Attacchi alle minoranze
A marzo, in risposta ai diffusi attacchi nei confronti delle comunità serbe avvenuti nel Kosovo da
parte di albanesi, si sono verificati attacchi contro minoranze in Serbia e nelle moschee di Belgrado
e Niš. A marzo le autorità hanno annunciato un numero di arresti: 88 per un attacco alla polizia a
Belgrado, 53 per disordini a Belgrado; 9 (divenuti poi 11) a Niš per l‟incendio della moschea di
Hadroviš, e, a maggio, 24 per l‟attacco a complessi commerciali albanesi e gorani avvenuto nella
regione di Vojvodina.
Nella regione multi-etnica di Vojvodina vi è stato un incremento dei casi di attacchi nei confronti di
minoranze. A giugno, l‟organizzazione non governativa Comitato di Helsinki per i diritti umani in
Serbia ha riportato che, da quando il partito nazionalista radicale serbo aveva vinto la maggioranza
dei seggi alle elezioni generali serbe nel dicembre 2003, si erano verificati 40 attacchi di quest o
tipo.
Violenza sulle donne
La violenza domestica continua a essere largamente diffusa. Malgrado in Serbia ci sia stato un
aumento dei procedimenti nei confronti dei responsabili di questi crimini dopo il varo di una
legislazione anti-crimine nel 2002, la maggior parte dei casi sono rimasti esclusi dalla nuova
legislazione a causa di una restrittiva definizione legale di “familiare”.
Serbia e Montenegro resta un Paese di partenza, transito e arrivo per donne e ragazze costrette alla
prostituzione. Nei casi in cui le persone coinvolte nella tratta sono state condannate, i tribunali
hanno emesso sentenze benevole.

Il 5 marzo il tribunale distrettuale di Belgrado ha condannato Milovoje Zarubica e 12 altre
persone per coinvolgimento nella tratta di donne e ragazze provenienti dalla Moldova. Essi sono
stati condannati a pene che vanno dai 5 mesi ai 3 anni e mezzo di reclusione con accuse a loro
carico che comprendono il rapimento. Sono stati poi rilasciati dallo stato di custodia in attesa
dell‟appello.
A giugno il rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla tratta di donne e ragazze ha
evidenziato il continuo coinvolgimento di funzionari corrotti in Serbia, e in alcuni casi, agenti di
polizia fuori servizio sono stati colti mentre svolgevano servizio di sorveglianza nei luoghi dove le
vittime destinate alla tratta venivano tenute nascoste. È stato evidenziato come solamente in un caso
era stata formulata l‟accusa di reato penale. In Montenegro il rapporto ha stabilito che, malgrado dal
2002 fossero stati istruiti 15 casi penali, non era stata emessa alcuna condanna. A novembre la
missione in Kosovo dell‟Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha espresso
preoccupazione in merito ai risultati ottenuti da una commissione designata dal governo
montenegrino ad aprile per indagare sul comportamento della polizia del Montenegro in un caso
riguardante una donna moldova. La donna era stata trafficata in Montenegro a scopo di sfruttamento
sessuale e le sue dichiarazioni chiamavano in causa alcuni alti funzionari di governo. Il rapporto
della commissione ha denigrato il comportamento della vittima.
Discriminazioni contro rom
Difficoltà economiche e disoccupazione hanno colpito diversi settori della società, ma molti rom
continuano ad essere particolarmente svantaggiati. La maggior parte di loro vive in insediamenti in
carenti condizioni igieniche ed esposti a fenomeni di discriminazione nei settori dell‟istruzione, del
lavoro e dei servizi medico-sanitari.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
La maggior parte dei rom che lasciarono il Kosovo dopo il luglio 1999 continuano ad affrontare
diversi problemi, inaspriti dalle difficoltà nell‟ottenimento delle registrazioni necessarie per poter
accedere ai servizi sociali e sanitari. In Montenegro essi continuano ad essere trattati come rifugiati
senza poter accedere ai benefici di cittadinanza. Molti rom provenienti da Serbia e Montenegro
hanno subito analoghe privazioni a causa della loro mancata registrazione all‟anagrafe.
In Serbia le autorità hanno intrapreso nuove iniziative per migliore la condizione dei rom ma con
scarsi risultati, mentre in Montenegro non è stata adottata alcuna iniziativa di questo tipo.
Kosovo
***Crimini di guerra, arresti, processi e nuovi processi
Sono proseguiti gli arresti, i processi e i nuovi procedimenti per crimini di guerra e contro
l‟umanità, e hanno coinvolto sia kosovari che serbi e albanesi. Decine di migliaia di kosovari di
etnia albanese hanno proseguito nella protesta contro il procedimento giudiziario a carico di ex
appartenenti all‟Esercito per la liberazione del Kosovo (KLA).

La pubblica accusa del Tribunale ha stabilito che alcuni testimoni nel caso degli ex membri del
KLA Fatmir Limaj, Isak Musliu e Haradinaj Bala, il cui processo ha avuto inizio a novembre,
erano stati oggetto di sistematiche e organizzate intimidazioni. Beqa Beqaj, un parente di Isak
Musliu, è stato indagato per aver tentato di interferire con i testimoni ed è stato arrestato e
consegnato al Tribunale dell‟Aja a novembre.
***Responsabilità della KFOR
Le truppe della KFOR, la forza internazionale guidata dalla NATO in Kosovo, sono state chiamate
in giudizio soltanto nei rispettivi Paesi di appartenenza.

Il 7 aprile, nel primo caso che ha visto coinvolte truppe della KFOR in un caso di presunta
violazione dei diritti umani, la Corte Suprema britannica ha stabilito, in un procedimento civile,
che il governo britannico doveva risarcire Mohamet e Skender Bici per i danni subiti nel 1999
quando truppe britanniche della KFOR aprirono il fuoco contro la loro auto. Altri due
passeggeri, Fahri Bici e Avni Dudi, rimasero uccisi. Un‟inchiesta aperta dalla Reale polizia
militare del Regno Unito aveva scagionato i tre soldati ma il giudice che presiedeva la corte ha
stabilito che i soldati avevano causato il danno deliberatamente e indebitamente.
***Mancata risoluzione dei reati di natura inter-etnica
L‟UNMIK non è stata in grado di compiere progressi nell‟assicurare alla giustizia i responsabili di
omicidi e attacchi di natura etnica compiuti a partire dal 1999.
***Violenze del 17-19 marzo
Dal 17 al 19 marzo, violenze di natura etnica sono scoppiate in tutto il Kosovo. Le autorità hanno
valutato che circa 51.000 persone erano state coinvolte in 33 episodi di violenza. La maggior parte
di questi hanno visto albanesi attaccare enclave e comunità serbe.
Il Segretariato delle Nazioni Unite ha riferito la morte di 19 persone, 11 albanesi e 8 serbi, il
ferimento di altre 954, oltre a 65 agenti di polizia internazionale, 58 agenti di polizia kosovara
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
(KPS) e 61 del personale della KFOR. Circa 730 case e 36 chiese ortodosse, monasteri e altri luoghi
religiosi e culturali erano stati danneggiati o distrutti. In meno di 48 ore, 4.100 persone, appartenenti
a minoranze, per lo più serbe, erano state nuovamente dislocate. Le altre erano rom, ashkali e
albanesi dell‟area a maggioranza serba di Mitrovica/Mitrovicë e Leposaviš/Leposaviq.
In alcune zone le forze di sicurezza, compresa la KFOR, non sono state in grado di proteggere le
minoranze.

Circa 200 abitanti appartenenti allo storico insediamento di comunità serbe di Svinjare/Frashër
sono state allontanate dalle loro abitazioni, le quali sono state in seguito date alle fiamme da una
folla di circa 500 albanesi. Svinjare/Frashër dista circa 500 metri da una base francese della
KFOR. La KFOR ha fatto evacuare gli abitanti ma non ha fatto nulla per fermare gli incendiari.
Ci sono state anche gravi accuse di complicità da parte di membri albanesi della KPS in alcune
città, tra cui Vučitrn/Vushtrri, dove l‟intera comunità ashkali è stata costretta ad abbandonare le
proprie abitazioni, le quali sono poi state date alle fiamme da una folla di circa 300 albanesi.
A giugno l‟UNMIK ha annunciato l‟arresto, da parte della polizia, di 270 persone. I procuratori
internazionali hanno trattato 52 gravi casi che hanno visto il coinvolgimento di 26 imputati, di cui
18 in stato di arresto, mentre altri circa 120 casi sono stati trattati da procuratori locali. Alla fine di
ottobre più di 100 processi erano giunti a sentenza. Ottantatre presone sono state condannate, con
sentenze che vanno dall‟ammenda alla reclusione fino a 5 anni di carcere, e a fine anno oltre 200
casi erano ancora in corso di procedimento. Tuttavia, l‟UNMIK non ha fornito dettagli precisi sui
casi di accuse di complicità da parte della KPS.
***Tratta di donne e ragazze a scopo di prostituzione
La tratta di donne e ragazze costrette alla prostituzione continua a destare gravi preoccupazioni. Gli
arresti e i procedimenti giudiziari nei confronti dei trafficanti restano relativamente pochi e le
misure volte a garantire la sicurezza dei testimoni non sono state incrementate. Dopo tre anni di
discussione, non era stato ancora raggiunto un accordo sul varo di una direttiva amministrativa in
grado di applicare la normativa del 2001 sulla tratta di donne e ragazze che dovrebbe assicurare
sostegno, protezione e risarcimento alle vittime. Allo stesso modo, il piano di azione sulla tratta, la
cui definizione era attesa per la fine di luglio, a fine anno non era stato ancora completato.
Rapporti e missioni di AI
Serbia and Montenegro: Amnesty International‟s concerns and Serbia and Montenegro‟s
commitments to the Council of Europe (AI Index: EUR 70/002/2004)Serbia and Montenegro
(Kosovo): The legacy of past human rights abuses (AI Index: EUR 70/009/2004)
Kosovo (Serbia and Montenegro): „So does it mean that we have the rights?‟ – Protecting the
human rights of women and girls trafficked for forced prostitution in Kosovo (AI Index: EUR
70/010/2004)
Serbia and Montenegro (Kosovo/Kosova): The March violence – KFOR and UNMIK‟s failure to
protect the rights of minority communities
(AI Index:
EUR 70/016/2004)
Delegati di AI si sono recati nel Kosovo a maggio e in Serbia e Montenegro a ottobre e novembre.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (* )
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che
goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono
create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti
economici, sociali e culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è
tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
(*) Il Patto, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 23 marzo 1976
PARTE PRIMA
Articolo 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro
statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse
naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un popolo può essere privato dei propri
mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non
autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni
Unite.
PARTE SECONDA
Articolo 2
1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino
sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione
alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra
opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
2. . Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure
costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere
che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le
misure, legislative e d'altro genere, in vigore.
3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:
a) Garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di
effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio
delle loro funzioni ufficiali;
b) Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai
sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di
ricorso in sede giudiziaria:
c) Garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di
tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Articolo 4
1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale,
gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto,
nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi
imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente
sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.
2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.
3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il
Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha
derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso
tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.
Articolo 5
1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato,
gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà
riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del
presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il
presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.
PARTE TERZA
Articolo 6
1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere
arbitrariamente privato della vita.
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i
delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in
contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del
delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale
competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo
articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base
alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la
commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.
5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere
eseguita nei confronti di donne incinte.
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte
ad opera di uno Stato parte del presente Patto.
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare,
nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.
Articolo 8
1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi
forma.
2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.
3. a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;
b) La lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi
delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori
forzati, inflitta da un tribunale competente;
c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:
i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un
individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale
decisione, sia in libertà condizionata;
ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obbiezione di coscienza, qualsiasi
servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;
iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere
della comunità;
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.
Articolo 9
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente
arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura
previsti dalla legge.
2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve
al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui
3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a
un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato
entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la
regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini
del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.
4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché
questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa
ordinare il suo rilascio.
5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.
Articolo 10
1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente
alla persona umana.
2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento
diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente
possibile.
3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro
ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro
accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico
Articolo 11
Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.
Articolo 12
1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di
scelta della residenza in quel territorio.
2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.
3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge,
siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli
altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.
4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.
Articolo 13
Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non
in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza
nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso
all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi
rappresentare innanzi ad esse a tal fine.
Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza
dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la
fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un
giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata
delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari
la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o
civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su
controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.
2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente
3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti
garanzie:
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
4.
5.
6.
7.
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei
motivi dell'accusa a lui rivolta;
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua
scelta;
c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;
d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia
sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo
esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per
compensarlo;
e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;
g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.
La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro
riabilitazione
Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano
riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.
Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata,
ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato
commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere
indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del
fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.
Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o
condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.
Articolo 15
1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non
costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del
reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.
2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od
omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti
dalla comunità delle nazioni.
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica
Articolo 17
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.
2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.
Articolo 18
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o
di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con
altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle
pratiche e nell'insegnamento
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione
o un credo di sua scelta.
3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni
previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità
pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali
4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di
curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni
Articolo 19
1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la
stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
3.
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso
può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed
essere necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche
Articolo 20
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità
o alla violenza deve essere vietato dalla legge.
Articolo 21
E riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne
quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza
nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche. o gli altrui diritti
e libertà.
Articolo 22
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione. che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per
la tutela dei propri interessi
2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano
necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine
pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce
di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.
3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale a adottare misure
legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi
in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 23
1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre
matrimonio.
3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei
coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento In caso di scioglimento,
deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.
Articolo 24
1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine
nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo
stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.
2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.
3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza
Articolo 25
Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e
senza restrizioni irragionevoli:
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
c) di accedere, in condizioni generale di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una
tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la
religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita
o qualsiasi altra condizione
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Articolo 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze
non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o
di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.
Articolo 28
1. E‟ istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato". Esso si
compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.
2. 2.Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta
levatura morale e riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo Sarà tenuto conto dell'opportunità che
facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.
3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.
Articolo 29
1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggono le qualità stabilite
all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.
2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini
dello Stato che le designa.
3. La stessa persona può essere designata più di una volta
Articolo 30
1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.
2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare
una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli
Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del
Comitato.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate,
facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno
un mese prima della data di ogni elezione.
4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata
dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione In tale riunione, per la quale il
quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che
ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e
votanti.
Articolo 31
1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza
sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.
Articolo 32
1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili
Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima
elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4
dell'articolo 30
2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa
parte del Patto
Articolo 33
1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per
qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario
generale delle Nazioni Unite. il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro
2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario
generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui
avranno effetto le dimissioni.
Articolo 34
1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità; all' arti colo 33, e se il mandato del membro da sostituire non
deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne
avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità
all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
2.
3.
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la
comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità
alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.
Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica tino
alla scadenza del mandato del membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.
Articolo 35
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti
prelevati sui tondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza
delle funzioni del Comitato.
Articolo 36
Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il personale e i mezzi materiali necessari
perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.
Articolo 37
1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede
dell'Organizzazione.
2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.
3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni
Unite a Ginevra.
Articolo 38
Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli
eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 39
1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono
rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, tra l'altro, le disposizioni
seguenti:
a) Il quorum è di dodici membri;
b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.
Articolo 40
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare
attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:
a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;
b) Successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato I
rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti
specializzati interessati copia di quel le parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.
4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso tras mette agli Stati parti i propri
rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico
e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.
5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai
sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 41
1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere
la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro
Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo
possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere,
per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione
riguardante uno Stato parte che non abbia tatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al
presente articolo si applica la procedura seguente:
a) Se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto,
esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla
data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la
comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere,
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purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti,
ovvero ancora esperibili;
b) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la
questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il
diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro interessato.
c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi
interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.
d) Quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse.
e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti
interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto.
f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di
fornire qualsiasi informazione pertinente.
g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di tarsi rappresentare quando la questione viene
esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme.
h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla
lettera b):
i) Se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto
ad una breve esposizione dei tatti e della soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trova una soluzione conforme alle
condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle
osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al
rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.
Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la
dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso
il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà
essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà
l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo;
nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica
del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.
Articolo 42
1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli
Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di
conciliazione ad hoc(indicata da qui innanzi come "la Commissione". La Commissione mette i suoi buoni uffici a
disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata
sul rispetto del presente Patto.
b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati
parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa,
i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri,
con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.
2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati
parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia tatto la
dichiarazione prevista all'articolo 11.
3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno
4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle
Nazioni Unite a Ginevra Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito
dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti
interessati.
5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente
articolo
6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione
può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente
7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in
cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli
Stati parti interessati:
a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad
esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;
b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel
presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è
pervenuti;
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c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri
accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie
considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le
osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;
d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi
dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del
rapporto della Commissione
8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'art. 41
9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un
preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione
prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente
articolo.
Articolo 43
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi
dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione
per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità
delle Nazioni Unite.
Articolo 44
Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei
diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti
specializzati. e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una
controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.
Articolo 45
Il Comitato tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un
rapporto sulle sue attività.
PARTE QUINTA
Articolo 46
Nessuna disposizione del presente Patto può; essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle
Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.
Articolo 47
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di
godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
PARTE SESTA
Articolo 48
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro
istituti specializzati di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro
Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite.
3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato tra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite.
5. 5.Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi
abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 49
1. 1.Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
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2.
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Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del
trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito, a parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli
Stati federali.
Articolo 51
1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti
del presente Patto. chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati
parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale
convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del
presente Patto.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati,
mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento
anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni
Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli
strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48 b) della data in cui il presente Patto entrerà in
vigore, in conformità all'articolo 49, e della data hl cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.
Articolo 53
1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato
negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati
all'articolo 48
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PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI
DIRITTI CIVILI E POLITICI
Gli Stati parti del presente Protocollo,
Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei tini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di
qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti
dell'uomo, istituito nella parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il Comitato"potere di ricevere e di
esaminare, secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali
pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed
esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di
violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può
ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 2
Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è
stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato
affinché la esamini.
Articolo 3
Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che
esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto
Articolo 4
1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 2, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo
Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione
del Patto.
2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano
la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 5
1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni
scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.
2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato
che:
a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di
regolamento pacifico;
b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi
subisce ingiustificati ritardi.
3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse
4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo
Articolo 6
Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al
presente Protocollo.
Articolo 7
In attesa che siano raggiunti gli obbiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli
coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi
popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle
Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
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La pena capitale tra diritti civili e politici
Articolo 8
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.
2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.
4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi
abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 9
1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso
il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del
decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione
Articolo 10
Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive
degli Stati federali.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti
del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli ala convocazione di una conferenza degli
Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore
di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del
presente Protocollo.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati,
mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi
emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata
al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario
generale ne avrà ricevuto la notifica.
2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi
comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.
Articolo 13
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario
generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:
a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità
all'articolo 8;
b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in
vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;
c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.
Articolo 14
1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà
depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati
indicati all'articolo 48 del Patto.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
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La pena capitale tra diritti civili e politici
SECONDO PROTOCOLLO FACOLTATIVO AGGIUNTIVO AL PATTO
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
Adottato il 15 dicembre 1989
Articolo 1
Nessuna persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato parte del presente Protocollo sarà giustiziata.
Ogni Stato parte prenderà tutte le misure necessarie per abolire dalla propria giurisdizione la pena di morte.
Articolo 2
Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata al momento della ratifica o
dell‟adesione che preveda l‟applicazione della pena di morte in tempo di guerra in base ad una condanna pronunciata
per un crimine militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.
Lo Stato parte che formula una simile riserva comunicherà al Segretario generale dell‟Organizzazione delle Nazioni
Unite, al momento della ratifica o dell‟adesione, le norme della propria legislazione interna che si applicano in tempo di
guerra.
Lo Stato parte che formula una simile riserva notificherà al Segretario dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite l‟inizio
e la fine dello stato di guerra sul proprio territorio.
Articolo 3
Gli Stati parte del presente Protocollo comunicheranno, nel rapporto che presenteranno al Comitato per i diritti umani in
virtù dell‟articolo 40 del Patto, le misure che avranno preso per dare attuazione al presente Protocollo.
Articolo 4
Per quanto riguarda gli Stati parte del Patto che hanno accettato, in base all‟articolo 41 la competenza del Comitato per i
diritti umani nel ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non
disattenda i suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non
abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell‟adesione.
Articolo 5
Per quanto riguarda gli Stati parte del Primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici
adottato nel 1966, la competenza riconosciuta al Comitato per i diritti umani nel ricevere ed esaminare le comunicazioni
presentate da privati cittadini appartenenti alla loro giurisdizione, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a
meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o
dell‟adesione.
Articolo 6
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano in quanto disposizioni addizionali al Patto.
Senza pregiudicare la possibilità di formulare la riserva prevista dall‟articolo 2 del presente Protocollo, il diritto
garantito dal primo paragrafo dell‟articolo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di alcuna delle deroghe
permesse dall‟articolo 4 del Patto.
Articolo 7
Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato il Patto.
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati che hanno ratificato il Patto o che vi hanno aderito.
Gli strumenti di ratifica vanno depositati presso il Segretariato generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite.
Le adesioni avvengono con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretariato generale dell‟Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente
Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 8
Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale
dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.
Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di
adesione, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione né eccezione a tutti gli Stati membri di
Stati federali.
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Cosa accade nel mondo: alcune situazioni reali
Viaggio nel mondo dei Diritti Umani
La pena capitale tra diritti civili e politici
Articolo 10
Il Segretario generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati considerati dal paragrafo 1
dell‟articolo 48 del Patto:
a) delle riserve, comunicazioni e notificazioni ricevute in base all‟articolo 2 del presente Protocollo;
b) delle dichiarazioni fatte in base agli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;
c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente
all‟articolo 7 del presente Protocollo;
d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all‟articolo 8.
Articolo 11
Il presente Protocollo di cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà
depositato negli archivi dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Segretario generale dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copia conforme del presente Protocollo a
tutti gli Stati considerati dall‟articolo 48 del Patto.
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