Il regime del margine - Scuola di Formazione Ipsoa

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Il regime del margine - Scuola di Formazione Ipsoa
Il fisco nella circolazione di opere d’arte:
dal regime del margine al redditometro
Il regime del margine
A cura di
Giancarlo Falco
Presidente Commissione Processo Tributario UNGDCEC
I regimi speciali
Regimi speciali Iva
 Regime Iva dell’editoria
 Regime del margine
 Regime degli intrattenimenti
 Regime agricolo
UNGDCEC – Mantova 2 ottobre 2015
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Il regime del margine
 Settima Direttiva comunitaria n. 94/5/CE
Sistema di deduzione «imposta da imposta»
Sistema deduttivo «base da base»
 Decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41 artt. 36 - 40
Convertito dalla Legge 22 marzo 1995 n. 85
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Il regime del margine
Applicazione dell’Iva sul margine netto di guadagno
Art. 36 D.L. n. 41/1995
L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita dei beni e quello
di acquisto maggiorato dei costi di riparazione ed accessori.
La base imponibile è commisurata non all’intero prezzo di vendita, ma solo
all’utile che risulta a favore dell’operatore economico dopo la rivendita di un bene
che aveva già scontato l’Iva in via definitiva.
Regime agevolativo
Cassazione sentenza 12.07.2013 n. 17230
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I soggetti interessati
Sono interessati al regime del margine:
a) i soggetti cd. passivi-rivenditori che abitualmente esercitano il commercio, in qualsiasi forma
(ingrosso, dettaglio, ambulante), di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione;
b) i soggetti passivi d’imposta, in possesso di partita Iva, che esercitano qualsiasi attività di
impresa, o di arti e professioni, e non esercitano abitualmente un’attività di commercio dei
beni interessati;
- coinvolgimento marginale ed occasionale -
c) le agenzie di vendita all’asta per le cessioni effettuate anche in esecuzione di rapporti di
commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell’esercizio di impresa (o di arte e
professione).
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I beni interessati
Beni oggetto del regime
I beni mobili usati, suscettibili di reimpiego, nello stato in cui si trovano o previa riparazione.
Gli oggetti d’arte (quadri – codice NC 9701, incisioni, stampe e litografie – cod. NC 9702 00 00, statue –
cod. NC 9703 00 00, arazzi – cod. NC 5805 00 00 e tappeti murali – cod. NC 6304 00 00, ceramiche
artistiche, smalti, fotografie artistiche), d’antiquariato (beni diversi dagli oggetti d’arte e da collezione,
aventi più di 100 anni – cod. NC 9706 00 00) e da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali,
buste – cod. NC 9704 00 00, collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia o di int. storico-artistico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico – cod. NC
9705 00 00), individuati dal D.L. n. 41/95 nella tabella allegata al decreto.
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I beni interessati
 I beni oggetto delle cessioni devono essere stati acquistati senza Iva o con Iva indetraibile
Tale condizione è soddisfatta qualora si tratti di beni provenienti dai soggetti di seguito indicati:
 Privati (residenti in Italia o in altro Stato membro UE);
 Soggetti passivi che non hanno potuto detrarre totalmente l’imposta relativa
all’acquisto per motivi oggettivi o soggettivi;
 Soggetti passivi (residenti in Italia o in altro Stato membro) che abbiano
assoggettato l’operazione al regime del margine;
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Le metodologie di calcolo
Sono previste tre modalità di determinazione del margine:
 Sistema ordinario (analitico)
 Sistema forfetario (percentuale)
 Sistema globale (per masse)
applicabili a seconda del tipo di bene, oggetto dell’operazione, e
del tipo di soggetto che la pone in essere.
In tutti e tre i casi il margine positivo che si genera va scorporato dall’Iva a debito
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Le metodologie di calcolo
Metodo
Descrizione
Analitico
È quello, per così dire, normale. Esso si applica in generale al commercio di tutti i tipi di
beni ad esclusione dei casi che la legge riserva espressamente all’applicazione del regime
forfetario o globale. In ogni caso è consentita l’opzione, anche per singole cessioni, per
l’applicazione del regime ordinario dell’Iva.
Forfetario
È il regime naturale per coloro che effettuano commercio al dettaglio in forma
esclusivamente ambulante e, indipendentemente dalle modalità di esercizio, per alcuni
tipi di beni.
Prevede che l’ammontare del margine venga calcolato in misura percentuale rispetto al
prezzo di vendita, cosi come stabilito dalla legge.
Globale
È applicabile esclusivamente ai soggetti che svolgono attività di commercio, diverse da
quelle precedentemente elencate, di monete e altri oggetti da collezione.
Mentre è consentita l’opzione per il regime analitico, non è ammessa l’opzione per la
determinazione ordinaria dell’Iva.
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Il metodo ordinario
Detrazione base da base
Art. 36 comma 1
L’imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza – cd. margine – tra il
prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo al suo acquisto, aumentato delle
spese di riparazione e accessorie imputabili al bene medesimo.
 Se il margine è positivo la differenza costituisce la base imponibile sulla quale va prima
scorporata l’imposta e poi calcolata l’Iva relativa;
 Se il margine è negativo non si realizza alcun guadagno e sulla singola vendita nessuna
imposta è dovuta.
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Il metodo ordinario
Esempio
Un commerciante vende un bene acquistato da un privato e per il quale ha sostenuto
spese di riparazione
Prezzo di vendita Iva compresa (A)
1.000 (+)
Costo del bene senza addebito di Iva (in quanto acquistato da privato) (B)
200 (-)
Costo riparazione (200 + Iva 44 al 22%) (C)
244 (-)
Differenza positiva sulla quale calcolare l’imposta (A - B - C)
556
Scorporando l’Iva del 22% sul corrispettivo di euro 556 si ha un’imposta dovuta di 100
euro.
Se invece il costo del bene (B) e delle spese di riparazione e accessorie (C) fosse
superiore a 1.000 euro, ad esempio 1.100 euro, non si deve versare l’Iva in quanto
sull’operazione non si realizza alcun utile o margine positivo.
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Il metodo forfetario
Art. 36 comma 5
L’ammontare del margine viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita:
 60 per cento per le cessioni di oggetti d’arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza,
ovvero non è determinabile;
 50 per cento per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma
ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di
antiquariato;
 50 per cento per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezione
di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di
trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.
 25 per cento per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato.
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Il metodo forfetario
Esempio
Un commerciante di oggetti d’arte vende un quadro eseguito interamente a
mano da un artista di cui non conosce il costo perché acquistato alla rinfusa con
altri beni
- Prezzo di vendita (Iva compresa)
1000
- Base imponibile forfetaria (Iva compresa)
600 (60% su 1000)
Sulla base imponibile forfetaria di 600 euro va scorporata l’imposta (600 : 122 x
100) e si avrà la base imponibile di 491,80 euro sulla quale va calcolata l’Iva del
22%, con un’imposta dovuta di 108,19 euro.
Con tale sistema, a differenza del regime del margine ordinario, si avrà sempre
un margine positivo e quindi l’imposta sarà sempre e soltanto «a debito».
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Il metodo globale
Rientrano in tale metodo:
a) Le attività di commercio abituale esercitato da «soggetti passivi – rivenditori», diverso da
quello esercitato in forma ambulante, di: a) veicoli usati; b) francobolli, monete o altri
oggetti da collezione;
b) Le cessioni di: a) parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione dei
mezzi di trasporto, o di apparecchiature elettromeccaniche; b) confezioni di materie tessili
e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori; c) beni, anche di genere diversi,
acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo distinto; d) prodotti editoriali
di antiquariato; e) qualsiasi altro bene di costo inferiore a 516,46 euro.
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Il metodo globale
Per la determinazione della base imponibile:
 il margine è determinato globalmente in relazione all’ammontare complessivo
delle cessioni e degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e accessorie,
effettuati nel periodo mensile o trimestrale di riferimento (a seconda della
periodicità di liquidazione Iva adottata);
 si ha imposta dovuta sempreché la differenza tra la massa delle vendite (con segno
positivo) e degli acquisti (con segno negativo) sia positiva;
 se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza degli
acquisti può essere computata in detrazione nel periodo successivo.
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Le opzioni previste
Margine globale
Margine analitico
Se si adotta un comportamento concludente e si comunica nel quadro VO, è possibile passare al regime
analitico per tre anni minimo fino a revoca. Se si sceglie il sistema analitico, è possibile optare per l’Iva
ordinaria in ogni singola cessione.
Margine analitico
Regime Iva ordinario
Se si emette fattura (sia o meno privato il cliente) e si comunica nel quadro VO, è possibile dal regime
analitico o forfetario optare per l’Iva ordinaria in ogni singola cessione e detrarre l’Iva a credito relativa
al bene ceduto.
Regime Iva ordinario
Margine analitico
I commercianti di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione possono, adottando un comportamento
concludente e comunicandolo nel quadro VO, optare per il sistema analitico in ogni singola cessione,
per un minimo di tre anni, fino a revoca.
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Le operazioni con l’estero
Importazioni
I beni che vengono importati perché acquistati in paesi fuori dall’Unione Europea pagano l’imposta
in dogana e pertanto restano fuori dal regime del margine.
Eccezione fatta per gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione importati da soggetti
rivenditori, i quali possono optare per l’applicazione dell’imposta con il regime del margine, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, D.L. n. 41/95, per la successiva rivendita. In questo caso essi scontano l’aliquota
Iva all’importazione con l’aliquota ridotta del 10 per cento, mentre per la rivendita devono
calcolare il margine con l’aliquota ordinaria.
Il regime del margine non è in ogni caso applicabile alle cessioni che il soggetto passivo ha
importato in regime normale.
- Corte di giustizia UE (sentenza 3 marzo 2011, causa C-203/10)
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Le operazioni con l’estero
Esportazioni
Per le esportazioni di beni rientranti nel regime del margine, l’art. 37 D.L. n. 41/1995 prevede che il
margine è assoggettato al regime di non imponibilità ad Iva e, quindi, non sconta l’imposta. In ogni
caso il margine relativo a tali operazioni va determinato solo con il metodo analitico e non si può
mai applicare il margine globale né quello forfetario.
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L’aliquota
Art. 39 D.L. n. 41/1995
A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da
collezione indicati nella tabella allegata al decreto, chiunque sia l’importatore (privato,
rivenditore di mobili d’arte, casa d’asta, ecc.), nonché per le cessioni di oggetti d’arte
effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
Circolare 22 giugno 1995 n. 177
Circolare 17 maggio 2010 n. 24/E
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Il regime speciale per case d’asta
Il regime per le case d’asta
Art. 40-bis D.L. n. 41/1995
Le agenzie di vendita all’asta applicando il regime del margine quando
effettuano cessioni di beni sulla base di contratti di commissione, ossia,
quando agiscono in nome proprio e per conto di privati o di altri soggetti che
non hanno detratto l’imposta.
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Regime speciale per case d’asta
 L’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il
prezzo dovuto dall’acquirente (comprensivo della commissione e delle altre spese
accessorie addebitategli dalla casa d’sta) e l’importo che l’organizzatore corrisponde al
committente. Quest’ultimo è pari al prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto
della commissione spettante alla casa d’asta.
 Non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle sole spese accessorie alla vendita.
 Le cessioni di beni alle case d’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni
stessi da parte del commissionario.
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