mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo
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mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo
Cendon / Book DIRITTO DEL LAVORO PROFESSIONAL MOBBING E PERDITA DI CHANCE NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFILI GIURISPRUDENZIALI E SPUNTI CRITICI Paolo Garraffa Edizione NOVEMBRE 2014 Copyright © MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-96791-26-4 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Cendon / Book DIRITTO DEL LAVORO Professional MOBBING E PERDITA DI CHANCE NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFILI GIURISPRUDENZIALI E SPUNTI CRITICI Paolo Garraffa L'autore Paolo Garraffa è Dottore di ricerca in “Integrazione Europea, Diritto Sportivo e Globalizzazione Giuridica” presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Palermo. È altresì titolare del Master in Diritto Sportivo Internazionale presso la ISDE (“Instituto Superior de Derecho y Economia”) di Madrid. Ha pubblicato diversi contributi in materia di diritto sportivo, diritto penale e diritto del lavoro presso le seguenti riviste: Nuove Autonomie della Editoriale Scientifica Srl, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport (www.rdes.it) della Sports Law and Policy Centre, Giustizia Sportiva (www.giustiziasportiva.it), “Revista Brasileira de Direito Desportivo” (www.ibdd.com.br) dell’Editora Revista dos Tribunais (Thomson Reuters), “International Sports Law Journal” dell’Asser Press (www.asser.nl, in cooperazione con la Springer-Verlag Editoriale), “Sport Science Research” (www.shtyky.cn), e “LawInSport” (www.lawinsport.com). Avvocato dal 2006 (iscritto nel foro di Palermo), dal 2012 è Sostituto Procuratore presso la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). L’Opera Si intende approfondire - alla luce della più recente giurisprudenza in materia - le problematiche relative al fenomeno del ‘mobbing’ nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al rapporto di lavoro sportivo. Attraverso l’analisi dei profili civilistici, lavoristici e della normativa di settore, si cerca di fornire una rilettura della tematica in oggetto, proposta in chiave pratica (e critica). INDICE Capitolo Primo IL FENOMENO DEL MOBBING NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO 1. Il mobbing: nozione e giurisprudenza rilevante - 1.1. Il danno da c.d. “perdita di chance lavorativa” (cenni) - 1.2. Elementi del mobbing - 1.3. Tipologie di mobbing (secondo la psicologia del lavoro) - 1.4. Il quadro normativo di riferimento. Capitolo Secondo IL MOBBING NEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO 2. Specificità del rapporto di lavoro sportivo - 2.1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei calciatori professionisti - 2.2. Le Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) della FIGC - 2.3. Tipologie di mobbing in ambito sportivo - 2.4. Casistica rilevante. Capitolo Terzo IL RUOLO DELL’ALLENATORE E LA QUESTIONE DEI GIOCATORI “FUORI ROSA” 3. Il ruolo dell’allenatore - 3.1. Quale rapporto con i giocatori? - 3.2. La questione dei giocatori “fuori rosa” - 3.3. Considerazioni conclusive. BIBLIOGRAFIA Capitolo Primo IL FENOMENO DEL MOBBING NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO SOMMARIO 1. Il mobbing: nozione e giurisprudenza rilevante - 1.1. Il danno da c.d. “perdita di chance lavorativa” (cenni) - 1.2. Elementi del mobbing - 1.3. Tipologie di mobbing (secondo la psicologia del lavoro) - 1.4. Il quadro normativo di riferimento. 1. Il mobbing: nozione e giurisprudenza rilevante Legislazione: cc. 2087 Bibliografia: Tiramani 2004 - Cendon 2005 - Meucci 2012 - Staiano 2014 Possiamo definire il mobbing come la ripetizione, prolungata nel tempo, di atti e comportamenti persecutori, ostili o vessatori, esercitati dal datore di lavoro, da un sovraordinato o dagli stessi colleghi, nei confronti di uno o più lavoratori, al fine di eliminare dall’ambiente di lavoro soggetti ritenuti ‘scomodi’ o sgraditi, sia attraverso il loro licenziamento, sia attraverso la loro induzione ‘spontanea’ all’allontanamento. Diverse sono state le pronunce che si sono preoccupate di fornire una definizione del fenomeno, sia da parte della giurisprudenza di merito, sia da parte della giurisprudenza di legittimità, sia da parte della giurisprudenza costituzionale. Per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, particolarmente efficaci sono state le pronunce del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 28 del 28gennaio-10 marzo 2005, secondo cui: “Per definire il ‘mobbing’, in mancanza di dati normativi possiamo riprendere la definizione offerta dallo psicologo del lavoro che nel 1996 introdusse questo concetto nel nostro Paese: “Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell’impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere e percentualizzazione ciò che la corte veneziana, nella specie, ha inteso risarcire è la lesione in sé, che dal comportamento del ricorrente (H. EGE, La valutazione peritale del danno da mobbing, Milano, 2002)”. (Trib. Forlì, Sez. Lav. 28 gennaio-10 marzo 2005, n. 28); 9 nonché quella del Tribunale di Pinerolo, Sezione Lavoro (Giudice monocratico), n. 119 del 3 marzo-2 aprile 2004, che - facendo luce sulle varie tipologie di mobbing - ha evidenziato che: “il (mobbing, ndr.) consiste in una condotta vessatoria e reiterata e duratura, individuale e collettiva, rivolta nei confronti di un lavoratore ad opera dei superiori gerarchici (Mobbing verticale) e/o colleghi (Mobbing orizzontale) oppure anche da parte dei sottoposti nei confronti di un superiore (Mobbing ascendente); in alcuni casi si tratta di una precisa strategia aziendale finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (Bossing)” (Trib. Pinerolo, Sez. Lav. 3 marzo-4 aprile 2005, n. 119). Merito di quest’ultimo orientamento è stato, inoltre, quello di mettere in luce che l’unilaterale recesso dal rapporto effettuato ad opera del datore di lavoro si configura come ultimo atto della fattispecie complessiva di mobbing, che in tal modo si completa e si chiude - sul piano degli elementi costitutivi e tipici della fattispecie descritta dalla psicologia del lavoro - con l’espulsione del lavoratore vessato dal contesto aziendale. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la sentenza n. 359 del 10-19 dicembre 2003 ha fornito la seguente interpretazione: “E' noto che la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.” (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2003, n. 359). Anche la giurisprudenza di legittimità è stata, in diversi casi, chiamata a pronunziarsi sul fenomeno. L’orientamento che ha offerto una definizione particolarmente felice della fattispecie - soprattutto in termini di completezza - è stato il seguente: “per ‘mobbing’.. si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento 10