Obiettivo della Ricerca Innovazione rispetto allo stato dell`arte nel

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Obiettivo della Ricerca Innovazione rispetto allo stato dell`arte nel
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
PROGRAMMI DI RICERCA - ANNO 2005
COMPITI E SUDDIVISIONE FONDI TRA LE UNITÀ DI RICERCA
prot. 2005128394
Coordinatore Scientifico
Gaetano LO CASTRO
Ateneo
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Titolo della Ricerca
Dinamiche delle relazioni tra pluralismo religioso e stato di diritto: contesto attuale, storico e sociale.
Finanziamento assegnato
Euro 25.000
Durata
24 Mesi
Obiettivo della Ricerca
La ricerca si propone di verificare se, e secondo quali modalità, la religione, e in particolar modo il diritto di matrice religiosa,
abbiano contribuito e tuttora contribuiscano alla costruzione di un ordinamento democratico, con particolare riferimento a quelli
dell'Unione Europea.Specificamente, seguendo il paradigma formulato da Tocqueville nel suo "La democrazia in America", la
ricerca si propone di dimostrare che la religione può costituire un elemento positivo di sviluppo della democrazia se, in quanto e
allorché è in grado di sviluppare una società civile nella quale vi sia differenziazione fra potere politico e potere religioso, e in cui la
religione abbia la possibilità di influire sul sistema politico con le sue iniziative.
Questo significa e implica che nella religione bisogna saper distinguere, o per meglio dire, che le religioni devono saper distinguere
fra gli elementi costitutivi interni alla religione stessa, la loro dogmatica, e lo spazio del dialogo necessario con le altre religioni e
culture. Una distinzione che implica anche relazione, essendo evidente che quanto più una religione sviluppa i motivi e i fondamenti
del proprio messaggio, tanto più sia in grado di entrare in dialogo con le altre confessioni, e anche con chi non crede, e quindi di
partecipare alla deliberazione pubblica. Le unità di ricerca, inquadrata la tematica nella necessaria prospettiva storica, studieranno
a tal fine istituti ed esperienze giuridiche e politiche che paiono particolarmente significativi al riguardo. La libertà religiosa e il
principio costituzionale di uguaglianza, per verificare se gli attuali problemi di libertà e discriminazione religiosa si esprimono in
termini di aggressioni dirette, oppure in sede di aggressioni indirette, tali da richiedere specifici interventi giurisprudenziali con una
accentuata funzione nomopoietica. Il rapporto fra libertà religiosa e rappresentanza politica, con riferimento specifico ai c.d. partiti
antisistema di matrice religiosa, problema che si sta ponendo soprattutto ora in ambito europea in prospettiva della ormai prossima
entrata della Turchia nell'UE. Una tematica questa che si inserisce nel quadro più ampio, pure oggetto di ricerca, della libertà
religiosa nel processo di integrazione europea.Si studieranno poi due aspetti fondamentali dei diritti di libertà: la libertà di religione
del singolo all'interno della stessa confessione religiosa, in quanto il sentimento religioso deve essere efficacemente tutelato
ancorché sia espressione di forme non tradizionali o non istituzionalizzate; e, infine, la libertà istituzionale base di un vero
pluralismo. Un pluralismo effettivo che pone al centro la persona umana in relazione ai suoi simili, e che trova la sua espressione
giuridica nel principio di sussidiarietà, il quale a sua volta rimanda a una società fondata sul pluralismo dei corpi sociali e sul
principio di solidarietà, tali per cui lo Stato non deve e non può intervenire a limitare e regolare l'autonomia dei privati, sin quando
essi possano agire da soli. Ossia una sussidiarietà che, con riferimento agli enti sociali, si può sintetizzare nell'idea che nei rapporti
tra entità istituzionali e sociali di diversa dimensione, la preferenza sia da accordare a quelle minori. Pertanto gli interventi dello
Stato trovano una loro giustificazione solamente se rivolti a supplire eventuali carenze delle prime, ovvero se rivolti a realizzare il
bene comune che di certo non esclude, ma anzi ricomprende il bene privato.
Innovazione rispetto allo stato dell'arte nel campo
Nella sua prima fase della ricerca si pone come obiettivo l'analisi dello stato dell'arte del suo oggetto specifico. E' invero noto come
la moderna società civile abbia creato una sua religione civile basata su una tolleranza negativa, intesa quale mera indifferenza
innanzi a diverse scelte valoriali, e quindi fondando un concetto di laicità che significa indifferenza quando non ostilità al fatto
religioso, considerato contraddittorio con la moderna democrazia.
Il risultato è una sorta di neo-giurisdizionalismo che con modi sempre nuovi si sta insinuando nei nostri ordinamenti ad opera di
una legislazione e di una interpretazione legislativa che, con poco clamore, ma con grandi effetti, stanno in fatto modificando
l'assetto degli equilibri (e delle relative competenze) fra ordine temporale e ordine spirituale. Intendendo con quest'ultimo non solo
l'ambito (tradizionale) di autonomia della Chiesa cattolica; ma altresì quello di azione delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica e, più in generale, quello della religione quale dimensione della persona umana, astrazion fatta dal suo inserimento in una
struttura confessionale (organicamente articolata, o incipiente che sia).
Un primo obiettivo di ricerca consiste nell'individuare i momenti del processo di spostamento di quel delicato confine tra libertà di
coscienza e di religione, e il diritto e la possibilità di intervento dello Stato o comunque del potere politico in quest'ambito. Si
analizzerà in particolare quel principio dualista introdotto in modo fondamentale dal pensiero cristiano che è stato di fatto sempre
presente all'interno dell'orizzonte culturale europeo, seppur l'equilibrio sia stato non di rado travisato e compromesso. Per poter
così comprendere quanto l'ideologia abbia esercitato uno specifico influsso sulla costruzione della realtà ordinamentale, e non sia
pertanto un qualcosa disgiunto da essa.
Si potranno così identificare, alla luce dell'esperienza storico-costituzionale, i principali problemi attinenti alle relazioni fra
religione e democrazia in un regime pluralista e tendenzialmente multietnico, con particolare riferimento sia alla libertà individuale
religiosa, sia a quella istituzionale, nel pieno rispetto dell'identità della confessione religiosa stessa e della laicità dello Stato, cioè
della non ingerenza dello Stato negli interna corpora della confessione o comunità, come previsto dalla Dichiarazione n. 11 annessa
all'Atto finale del Trattato di Amsterdam, ora riportato nell'art. I-52 della Costituzione europea, che assicura il rispetto dello status
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delle Chiese e delle comunità religiose come è previsto da ciascun Stato membro.
Sulla base dei risultati presumibilmente conseguiti, i gruppi di lavoro verificheranno, ognuno nel proprio ambito di ricerca, se sia
possibile transitare da un sistema che vede il rapporto religione-ordinamento politico pensato in termini di identità-opposizione; a
un sistema imperniato sul principio di differenza-complementarietà, tale per cui un riconoscimento politico esige che anche le
ragioni per cui si crede siano ammesse al dibattito pubblico, perché anch'esse fanno corpo unico con l'identità culturale. E' questo
un indice di come la religione e le formazioni sociali religiosamente caratterizzate possano ottenere piena "cittadinanza" negli
ordinamenti civili, secondo un corretto e positivo principio di sussidiarietà, per cui lo Stato non può sostituirsi all'iniziativa e alla
responsabilità delle comunità minori, ma sua funzione è facilitare l'assolvimento dei compiti di queste. Nella certezza che è solo
nella prospettiva fondamentale e fondante di un vero personalismo sociale che può essere abbandonata una logica meramente
utilitaristica, e che si fa assumere all'uomo una propria pienezza assiologico-normativa, in cui acquistano rilievo sia il valore
individuale di questi, sia la sua valenza socio-relazionale.
Si tratta cioè di transitare da quello che in terminologia imprenditoriale si denominerebbe modello shareholder a un modello
stakeholder. Da un modello cioè proprio di uno Stato monopolista di talune poche funzioni, e che per le rimanenti si limita ad
osservare gli agenti che operano nella più piena libertà; a un modello solidaristico in cui lo Stato si riserva un ruolo di garante
dell'equilibrio del sistema, e la pace sociale è garantita dal contributo e dalle istanze di tutti coloro che contribuiscono alla
generazione del valore, che si configura pertanto come obiettivo prevalente del loro agire.
Fuor di metafora. Se sinora nelle moderne democrazie i singoli e le formazioni sociali hanno svolto talune complementari ma ben
distinte funzioni e compiti, così creandosi uno iato fra Stato e società civile, ora si tratta di capovolgere tale rapporto secondo una
logica di sussidiarietà orizzontale, tale per cui devono essere le strutture pubbliche a divenire complementari a quelle sociali, come
le associazioni o le istituzioni anche a carattere religioso, nel perseguire determinate finalità comuni, dando così valore a una
soggettività e responsabilità sociali sinora troppo trascurate. Allo stesso tempo deve operare un principio che a quello di
sussidiarietà è complementare, ossia il principio di solidarietà, in virtù del quale l'autorità politica deve garantire che le iniziative
degli agenti sociali siano rivolte al bene della società nel suo insieme, evitando gretti particolarismi. L'una e l'altra azione dei poteri
politici convergono, al pari del modello shareholder, verso un unico effetto, la valorizzazione e la garanzia della posizione della
singola persona, e il consolidamento della forza di coesione interna della società.
In questo modo si potrà perlomeno parzialmente comprendere se gli ordinamenti politici, mediando fra esigenze di certezza
dell'ordinamento e tutela della coscienza religiosa, abbiano contribuito a edificare un ordinamento pluralista e liberale, e se la
religione possa divenire la spinta per una società civile più umana e rispettosa di un reale pluralismo multiculturale, che si opponga
in modo costruttivo a un assetto istituzionale che opera esclusivamente in una prospettiva di mercato economico globalizzato,
spersonalizzando l'esistenza quotidiana.
E quindi comprendere se la religione possa acquistare una nuova rilevanza come qualificazione spirituale ed etica di un progetto di
civilizzazione che si vuole comunque opporre alla crescente disumanizzazione della vita sociale, economica, culturale, e dar così
vita a un umanesimo democratico in cui il rispetto dei diritti, la solidarietà, la creatività permettano ad ogni persona di realizzare le
sue più nobili aspirazioni.
Criteri di verificabilità
Posta la non omogeneità dei due ordinamenti che precipuamente si studieranno (Stato e Chiesa cattolica) risulta delicata una
valutazione. Invero, bisogna evitare di "leggere" il diritto della Chiesa e le sue esigenze come mera struttura impositiva, espressione
di puro volere e non di "ratio". Al diritto della Chiesa si impongono riferimenti obiettivi e razionali, fondati sulla relazionalità del
soggetto e sul diritto divino. Alla luce di ciò si potrà valutare una ricerca che avrà ad oggetto i caratteri peculiari dell'ordinamento
ecclesiale (e non di rado di altre confessioni), e che, riflettendo sugli assetti istituzionali delle società secolari e di quella religiosa,
analizzerà le reciproche relazioni in un rapporto interordinamentale.
Diviene inoltre necessario definire sia la posizione degli appartenenti a confessioni religiose di minore consistenza numerica o
minore tradizione rispetto alla possibilità di accedere a pieno titolo al sistema democratico, senza dover rinunziare, in tutto o alle
proprie convinzioni ed al proprio stile di vita; sia la posizione delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica rispetto alla
possibilità di partecipare con le proprie istituzioni alla rete del sistema costituzionale.
Elenco delle Unità di Ricerca
Sede dell'Unità
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"
Responsabile Scientifico
Gaetano LO CASTRO
Finanziamento assegnato
Euro 8.400
Compito dell'Unità
La ricerca ha ad oggetto una riconsiderazione complessiva della disciplina degli enti esponenziali delle confessioni religiose nello
stato di sviluppo che essa ha attualmente raggiunto. Specificamente, si analizzeranno i riflessi derivanti dai processi di evoluzione
del diritto comune in materia di persone giuridiche private sulla vita concreta degli enti confessionali (prima ancora che sulla loro
disciplina giuridica positiva, la quale resta ovviamente ancorata alla normativa concordata, non modificabile unilateralmente dal
legislatore ordinario), con peculiare riferimento ai profili attinenti il rispetto dell'uguaglianza e della libertà religiosa degli enti in
questione.
Il programma di ricerca si propone quindi:
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a) la disamina del rapporto tra enti confessionali e fenomeno non profit complessivamente inteso, con peculiare riguardo ai riflessi
della normativa introdotta per gli enti non lucrativi sulla disciplina delle attività degli enti in questione;
b) l'analisi dell'incidenza del principio di sussidiarietà sui processi di riforma dell'ordinamento amministrativo dello Stato in atto;
c) lo studio delle problematiche connesse alla esclusione degli enti confessionali dall'ambito di applicabilità del d.P.R 361 del 2000,
con conseguente lesione del diritto di libertà religiosa delle confessioni interessate;
d) la verifica della tendenza in atto verso un'estensione esaustiva del diritto comune agli enti confessionali, con conseguente
possibile svuotamento della specialità delle discipline concordate e, soprattutto, con il rischio di uno smarrimento della identità
specifica di tali enti.
Sede dell'Unità
Università degli Studi di CATANIA
Responsabile Scientifico
Andrea BETTETINI
Finanziamento assegnato
Euro 8.300
Compito dell'Unità
Il programma di ricerca si propone di mostrare come la religione possa costituire un elemento positivo di sviluppo della
democrazia, se ed in quanto sia in grado di sviluppare una società civile nella quale - ferma la differenziazione fra ordine politico e
ordine religioso - essa abbia la possibilità di influire sul sistema politico attraverso le sue iniziative. Ciò vuol dire che in materia di
libertà religiosa e di istituzioni confessionali bisogna distinguere fra gli elementi costitutivi interni alla religione stessa e, dunque,
fra i profili attinenti alla corrispondente dogmatica, e lo spazio del necessario dialogo con le altre religioni e culture. Una
distinzione che implica anche relazione, essendo evidente che quanto più una religione sviluppa i motivi e i fondamenti del proprio
messaggio, tanto più sarà in grado di dialogare con le altre confessioni, ed anche con chi non crede, e quindi di partecipare alla
deliberazione pubblica. Il tema, del resto, risulta di particolare attualità, atteso che alcune recenti pronunzie giurisdizionali, che
hanno trovato il loro epilogo in una attesa pronunzia della Corte costituzionale, hanno posto in discussione la compatibilità di
alcune norme dell'ordinamento italiano che prevedono un particolare riconoscimento per i simboli religiosi della confessione
Cattolica ed i principi pluralista, di eguaglianza e di laicità dello Stato.
Sulla base di questa premessa, sembra necessario indirizzare un filone del più ampio e complessivo piano di indagine verso
l'approfondimento dei rapporti che in un ordinamento pluralista devono intercorrere tanto tra i singoli credenti, le corrispondenti
confessioni e le istituzioni pubbliche, quanto tra gli stessi appartenenti a diverse confessioni religiose, nel quadro di una società che
per molteplici ragioni vede attenuata la sua tradizionale omogeneità storico-culturale e che si apre a prospettive fino ad oggi assai
minoritarie.
La definizione dei parametri che devono presiedere le relazioni a cui si è fatto cenno sembra essenziale per l'ulteriore sviluppo dei
rapporti tra l'ordinamento statale e gli ordinamenti delle confessioni religiose in termini diversi rispetto a quelli che sino ad oggi si
sono storicamente succeduti e talvolta sovrapposti. In particolare, se il quadro costituzionale repubblicano esclude qualsiasi forma
di confessionismo e, a maggior ragione, di giurisdizionalismo, esso tuttavia non appare omogeneo rispetto a soluzioni
corrispondenti ad un modello di "separazione ostile" di impronta francese, né al diverso separatismo caratteristico dell'esperienza
costituzionale degli Stati Uniti d'America. Il disegno costituzionale del 1946-47, dopo aver rappresentato il presupposto normativo
per il lento superamento del confessionismo, sembra offrire molteplici spunti per affermare un originale modello di relazioni tra
ordinamento statale ed ordinamenti religiosi. Il nuovo quadro, tuttavia, non si presenta scevro da nodi problematici. Infatti, il pieno
coinvolgimento delle formazioni religiose tra i soggetti protagonisti della sfera pubblica comporta la messa a punto di parametri
relazionali tali da garantire il rispetto del principio di eguaglianza tra i soggetti appartenenti alla diverse confessioni
religiose.Diviene necessario definire sia la posizione degli appartenenti a confessioni religiose di minore consistenza numerica o
minore tradizione rispetto alla possibilità di accedere a pieno titolo al sistema integrato di Welfare, senza dover rinunziare, in tutto
o alle proprie convinzioni ed al proprio stile di vita; sia la posizione delle confessioni religiose diverse da quella Cattolica rispetto
alla possibilità di partecipare con le proprie istituzioni alla rete del sistema integrato di Welfare.
Sede dell'Unità
Università degli Studi di TRENTO
Responsabile Scientifico
Ruggero MACERATINI
Finanziamento assegnato
Euro 8.300
Compito dell'Unità
L'obiettivo essenziale della ricerca si incentra sull'approfondimento delle tematiche relative ai delitti contro la fede nella loro
espressione storico-dogmaticha e nelle connessioni con gli altri istituti del diritto penale canonico, attraverso il ricorso alla
letteratura moderna così come all'accesso alle fonti antiche manoscritte. Il primo anno il progetto si dipanerà su due distinti piani: il
primo di ordine esegetico-sistematico che, individuati alcuni temi cardinali del diritto penale canonico, sfocerà nella redazione di
contributi in riviste della materia, segnatamente si attarderà sopra il problema della responsabilità delle persone giuridiche giusta
le teorie della personalità, sopra la sistematica delle circostanze aggravanti e la discrezionalità del giudice e sull'aberratio delicti,
infine, ma in special misura, sopra l'attuale disciplina dei delitti contra religionem et Ecclesiae unitatem. L'esame di questi
argomenti non si arresterà al diritto vigente, ma muoverà da un approfondimento delle radici storiche degli istituti, grazie alle quali
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si potrà con più contezza dare ragione della disciplina moderna. Un contributo di ampio momento avrà ad oggetto uno studio sulle
fonti del diritto penale nel CCEO, con un'ampia introduzione storica sul diritto penale canonico nelle fonti di lingua greca e nella
patristica greca. Questi lavori serviranno soprattutto al fine di tracciare chiaramente una base dogmatica per le successive opere a
carattere monografico, che già nel primo anno (data la vastità del tema, soprattutto se proiettato nella diacronia storica)
cominceranno ad essere estese e la redazione occuperà anche tutto il secondo anno.
Nel metodo si partirà dalle idee e massimamente dagli istituti giuridici e si vedrà come essi siano apparsi ed immutati nel divenire
storico, non omettendo però di delinearne costantemente una costruzione dogmatica, tenuto conto della particolarità
dell'ordinamento e dei periodi storici oggetto dello studio; particolare attenzione sarà sempre riservata al diritto canonico orientale.
L'importanza dell'argomento trattato, non unicamente per la Storia del Diritto canonico, ma altresì per la Storia del diritto in
generale, comporta l'adozione di un metodo non meramente filologico-esegetico, ma una peculiare attenzione alla visione
compenetrativa che sussiste tra diritto e società, senza mai pretermettere, ed anzi tenendo sempre quale sestante nell'indirizzo del
lavoro, gli strumenti propri del diritto. Sotto un profilo pratico si procederà alla cernita ed al rinvenimento del materiale
manoscritto nelle principali biblioteche italiane e straniere (in parte già posseduto e trascritto dai componenti dell'Unità di Ricerca,
ed ictu oculi molto promettente; tra le biblioteche presso le quali si è già operato e che si contatteranno potranno essere ricordate a
titolo meramente indicativo la Staatsbibliothek di Bamberg, la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze, quella del Max-Plank-Institut di Francoforte, con la quale già sussiste una costante frequentazione) di ogni testo verrà
redatta una trascrizione in base alle più moderne acquisizioni filologiche, di talché possa servire anche nella eventuale opera di
edizione delle opere antiche. Con cadenza trimestrale si procederà all'organizzazione di seminari o lezioni magistrali in sede locale,
per l'approfondimento dei temi soggetti all'indagine, si prenderà parte ai convegni ed ai seminari organizzati in Italia ed all'estero.
Si organizzerà infine un convegno nel secondo anno, nel quale verranno resi pubblici i principali risultati della ricerca; tanto
nell'organizzazione dei seminari e delle lezioni magistrali, quanto nel convengo verrà sempre fatto riferimento al coordinatore
scientifico ed ai componenti delle altre Unità di Ricerca.
L'obiettivo di questa Unità di ricerca sarà dunque di natura prettamente storico-giuridica e si armonizzerà tanto nei contenuti
quanto nel metodo con quello delle altre unità.
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