Decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40

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Decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40
Decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40
Decreto-legge del 25 marzo 2010 n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,
tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di
un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010 n. 73.
Preambolo
Preambolo
Articolo 1
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro,
nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
Articolo 2
Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del recupero di
imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario
Articolo 3
Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
Articolo 3 bis
Capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi
Articolo 4
Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
Articolo 5
Attivita' edilizia libera
Articolo 5 bis
Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica
Articolo 6
Entrata in vigore
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Preambolo - Preambolo
In vigore dal 26 marzo 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di
contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa
comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della
domanda in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a:
il seguente decreto-legge:
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Articolo 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
In vigore dal 26 maggio 2010
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in
applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione,
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo'
essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari
tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti
residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli
atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' nonche' tutte le comunicazioni relative alle
altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio
1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima il previo accertamento di
cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi pendenti risultanti
dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla
prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data
in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'articolo
2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al
numero 1) del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di
recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione e' autorizzata da
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti,
tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali
generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata
del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti
d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo
appositamente istituiti.
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il
recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche'
dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al
comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono
inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal
1º gennaio 2011.
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Articolo 2 Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte
italiane all'estero e di adeguamento comunitario
In vigore dal 12 agosto 2010
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di
crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo
comma sono inseriti i seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'
articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato
dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In
caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
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La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e,
conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalita' dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i
soggetti gia' appartenenti alle diverse categorie di personale dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi
compreso quello di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di
specifiche esperienze e professionalita', possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell'economia e delle
finanze, con provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione interessata, d'intesa con
l'amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilita' di organico e valutate le esigenze organizzative e
funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle
risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico corrisposto all'atto dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente comma, all'articolo 83,
comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le seguenti: «, nonche' tra le predette
Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio» sono
inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso»
sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in
servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle
dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma
concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con i predetti decreti sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo,
ovvero e' assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e
successive modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche
all'assetto organizzativo interno del Ministero.
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche
statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica
ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa
e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche
se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale
concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte
dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettivita' di clausole idonee a
garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non
automaticita', a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
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l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di decadenza
dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel rispetto
del principio di partecipazione e del contraddittorio.
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a
distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro puo' essere raccolto dai soggetti titolari di valida
concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con
esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; e'
conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi
commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi
efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'
articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano
straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al
costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno 2011 del
regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le
medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento
delle missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento
dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate
a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di cui all'
articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e relative alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro
partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli
83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da
inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di
responsabilita'.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una
percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo
atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli
affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e
sospensioni. Il decreto individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies e' prodotta all'organo amministrativo o
giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attivita' di
riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
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2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno
2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di
17 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di
3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies
del presente articolo. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi e' destinata ad
incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze », missione «comunicazioni»,
programma «sostegno all'editoria», voce «legge n. 67 del 1987». A tal fine, all'articolo 1 comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono
soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato
stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal
presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa
agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite
massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della societa' Poste italiane Spa non puo'
essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui
l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto
adottato con le modalita' indicate al presente comma e' stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,
secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di tale
disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche
di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai
principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per
l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli
autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita' giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi
della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano
stati comunque gia' versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine
di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il
numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste
accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere
fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di
esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a
decorrere dall'anno 2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di
garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e
proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti
del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui
alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di
categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari
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a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al
comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con
vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi
pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre
2005, n. 266»;
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle
concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato».
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall? articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell?economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro
la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all? articolo 21 del medesimo decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme
dovute all?esito dell?aggiudicazione. Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l'anno 2010,
pari a 357.260.772 euro, è iscritta sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta
2009, sulla base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' articolo 10, comma 1, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle
somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del
recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini
dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalita' di rendicontazione e dei controlli
sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal
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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la
disciplina delle modalita' di ammissione al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili
ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di
lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno
2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente
per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e
4-sexiesdecies.
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Articolo 3 Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
In vigore dal 31 luglio 2010
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione
finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne
la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 16» e,
dopo le parole: «dell'originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono
inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente,
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di
tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze
delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai
sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi
iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre
dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio,
sono definite con le seguenti modalita':
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi
ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da
altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria
centrale e' riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza
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della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui all'articolo
1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto
dei predetti carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede
alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio
2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di
un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di
equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita
istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente
lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione
integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace. L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici
dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarita' della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai
sensi del presente decreto.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della
riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore
complessivamente ad 8.000 euro.
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero
appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e
che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del
predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11
settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa' capogruppo, alle
procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette societa' per
le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario e' nominato dal Ministro dello
sviluppo economico, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione alle procedure, fino
all'esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni vigenti
con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara,
nonche' dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano anteriormente alla medesima data di
cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle
convenzioni gia' intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione
delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Su istanza
degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario puo'
certificare, secondo modalita' e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a
favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti
i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonche' del rendiconto. I regolamenti
emanati in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione
all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza
di cause di incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto,
singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in
precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli amministratori delle societa' ammesse, secondo le disposizioni
di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di
revisore di societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.
3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del
debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento
delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;
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b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente
creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati
dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una
dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al
concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis
ed e' approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione
deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la
comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore».
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Articolo 3 bis Capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi
In vigore dal 31 luglio 2010
1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' nei comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino
complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle
di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale
sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o
partecipare a gare indette a tale fine.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.
3. E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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Articolo 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
In vigore dal 12 agosto 2010
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad
obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilita' e di
miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo e'
finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in
conto residui e che a tale fine vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010,
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di cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico (1), da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di
ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di
erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di
contributi e prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia,
previa rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo
e' riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto e'
prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di
biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e'
stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della
Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica
prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e
generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti
fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo,
definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore
degli investimenti in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di
campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20
in relazione all'attivita' di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di
effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti
l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della
Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime di aiuti temporanei
di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate (2).
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
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sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare limitatamente alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'
articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base con
riguardo alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso
costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante
apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., e
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma
18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio
2009, n. 99. All'articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e' soppresso.
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui
laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, e' riconosciuto alle imprese esercenti attivita'
di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto
ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale
contributo e' riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano
contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei
requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con il quale sono altresi' stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere
all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali»,
destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo e' ripartito, previo parere del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto di cui al
comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del
finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore
delle Autorita' portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per
cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, gia'
approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative
funzionali allo sviluppo dei traffici.
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il
sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo 2246
istituito nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare
l'incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le
professionalita' nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata
per la citta' di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati
dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto
a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto
attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le
finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non
sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal comma 8,
primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta
dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali gia' costituiti
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alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di
finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo'
essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri
investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente puo' succedere parzialmente nel
contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento
sono utilizzate per le finalita' del comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e non necessarie
all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non
utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente
obbligo, a carico delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati.
Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto e' disposta la cessione della parte di finanziamento
ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita' portuale, fermo restando che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la
quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori
interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui
al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla base di un indice di capacita' di spesa
per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a
tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonche' sulla base della capacita' di autofinanziamento di
ciascuna Autorita' portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di
registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci delle Autorita' portuali.
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari
a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, a compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di
euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l'anno
2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a
95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui all'ultimo
periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e
dei saldi di finanza pubblica.
----(1) Vedasi il decreto interministeriale 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2010 n. 79.
(2) Vedasi a riguardo il provvedimento 2 aprile 2010, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 2
aprile 2010.
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Articolo 5 - Attivita' edilizia libera
In vigore dal 26 maggio 2010
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
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«Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di
attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di
porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare
al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio
dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti
di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo
2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai
commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo
all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo
fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai
commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione e' ridotta di
due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione.
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8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine
previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e' ridotto a trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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Articolo 5 bis Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica
In vigore dal 26 maggio 2010
1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo l'
articolo 87 e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con
tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di
modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di inizio
attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un
provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia e' priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita'
minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta, salvo che
l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento
dell'atto di cui al comma 4».
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Articolo 6 - Entrata in vigore
In vigore dal 26 marzo 2010
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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