DOMENICO GENTILE
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DOMENICO GENTILE
Le presenti slides hanno arattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA NEL NUOVO CODICE DI CUI AL D.LGS N. 50/2016 Roma, 10 novembre 2016 Domenico Gentile L’ANOMALIA DELL’OFFERTA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006 ART. 86-CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE In caso di procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e il cui numero di offerte sia pari o superiore a 5 «le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media». In caso di procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006 ART. 87 – CRITERI DI VERIFICA Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante chiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta. Le giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo: L’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; Le soluzioni tecniche adottate; Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente […] L’originalità del progetto L’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di stato Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza […] Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006 ART. 88 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA - La stazione appaltante chiede la presentazione per iscritto delle giustificazioni le quali devono essere fornite dall’offerente entro 15 giorni. - Ove ritenga che le giustificazioni fornite non siano idonee ad escludere l’anomalia dell’offerta chiede ulteriori precisazioni, che l’offerente deve presentare entro 5 giorni. - Prima di escludere l’offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente. - La stazione appaltante può istituire una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte sospette di anomalia. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006 ART. 86 Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA LEGGE DELEGA LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE Nel criterio ff) il legislatore richiede che vengano indicate «le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria» Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ART. 97 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO In attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff) della legge n. 11 del 2016, il legislatore ha previsto che, qualora la procedura sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, si proceda al sorteggio di uno dei seguenti metodi di calcolo: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento; media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento; media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La relazione specifica quale siano le finalità del sistema di estrazione delle modalità di calcolo dell’anomalia: il forte contenimento delle possibilità di accordi collusivi mirati a pilotare la determinazione della soglia di anomalia delle offerte e, quindi, l'aggiudicazione; la ponderazione dei ribassi, dovuta al fatto che, non essendo prevedibile il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia, ed essendo i metodi fortemente differenti l'uno dall'altro, le imprese non possono utilizzare dati statistici ai fini dell'indicazione del ribasso ma dovranno formulare l'offerta sulla base di un'attenta analisi del progetto e dei costi sostenibili in base alla propria organizzazione imprenditoriale. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA Supponendo la presentazione di n. 22 offerte, con ribassi tra il 16,3% e il 32% Criterio lett. a): soglia pari al 31,2% Criterio lett. b): soglia pari al 27,2% Criterio lett. c): soglia pari al 34,8% Criterio lett. d): soglia pari al 26,1% Criterio lett. e): variabile tra il 18% e il 43% Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA ART. 97 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Il CdS nel parere allo schema di decreto ha rimesso alla valutazione del Governo se «sia sufficiente aver previsto una sola metodologia (quella di cui al comma 1, lett. b) per il caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (più correttamente da intendere come criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo)». Dalla lettura del comma 3 dell’art. 97 emerge che il legislatore abbia scelto di confermare il metodo previsto nel codice previgente «Quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara». Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA ART. 97 La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: NON RISPETTA GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 3 (OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO) NON RISPETTA GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 105 (SUBAPPALTO) SONO INCONGRUI GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 9 (rectius comma 10) RISPETTO ALL’ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IL COSTO DEL PERSONALE É INFERIORE AI MINIMI SALARIALI RETRIBUTIVI INDICATI NELLE APPOSITE TABELLE DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 14 … (rectius comma 16) Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA LE GIUSTIFICAZIONI La stazione appaltante richiede agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte qualora queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Le spiegazioni possono riferirsi a: L’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; L’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente. In ogni caso non sono ammesse giustificazioni relative ai trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza di cui al d.lgs n. 81/2008 Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8 La stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, qualora si tratti di: Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso Procedure sotto soglia Procedure con un numero di offerte ammesse superiore a dieci Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8 Per completare il quadro è tuttavia necessario richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia emessa il 15 maggio 2008 (C-147/06 e C-148/06), con la quale è stata affermata, in linea di massima, la contrarietà del meccanismo di esclusione automatica rispetto ai principi comunitari, quali quello della massima partecipazione. Difatti, tale meccanismo non consente agli operatori economici di dimostrare che le offerte presentate sono affidabili e serie nonostante il superamento delle soglie di presunzione dell’anomalia. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione L’ANOMALIA DELL’OFFERTA L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8 Secondo la Corte di Giustizia l’unica ipotesi in cui l’esclusione automatica potrebbe considerarsi legittima è quella in cui: a) l’appalto non abbia rilevanza transfrontaliera; b) ci sia un numero talmente elevato di offerte (si pensi ad alcune procedure aperte in cui vengono presentate centinaia di offerte) che l’avvio del sub-procedimento per la valutazione dell’anomalia rischierebbe di compromettere l’esito della procedura. Le presenti slides hanno carattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione