DOMENICO GENTILE

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DOMENICO GENTILE
Le presenti slides hanno arattere meramente orientativo e non esaustivo delle problematiche oggetto di trattazione
L’ANOMALIA DELL’OFFERTA
NEL NUOVO CODICE DI CUI AL D.LGS N. 50/2016
Roma, 10 novembre 2016
Domenico Gentile
L’ANOMALIA DELL’OFFERTA
DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006
ART. 86-CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE
 In caso di procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e il cui
numero di offerte sia pari o superiore a 5 «le stazioni appaltanti valutano la
congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media».
 In caso di procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
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DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006
ART. 87 – CRITERI DI VERIFICA
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante chiede all’offerente le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta.
Le giustificazioni possono riguardare a titolo esemplificativo:
 L’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo
di prestazione del servizio;
 Le soluzioni tecniche adottate;
 Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente […]
 L’originalità del progetto
 L’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di stato
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza […]
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DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006
ART. 88 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA
- La stazione appaltante chiede la presentazione per iscritto delle
giustificazioni le quali devono essere fornite dall’offerente entro 15 giorni.
- Ove ritenga che le giustificazioni fornite non siano idonee ad escludere
l’anomalia dell’offerta chiede ulteriori precisazioni, che l’offerente deve
presentare entro 5 giorni.
- Prima di escludere l’offerta anormalmente bassa, la stazione appaltante
convoca l’offerente.
- La stazione appaltante può istituire una commissione ad hoc per la
valutazione delle offerte sospette di anomalia.
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DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS 163/2006
ART. 86
Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d'asta.
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LEGGE DELEGA
LE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Nel criterio ff) il legislatore richiede che vengano indicate «le
modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che
rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il
calcolo dell’offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria»
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NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
ART. 97 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO
In attuazione del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. ff) della legge
n. 11 del 2016, il legislatore ha previsto che, qualora la procedura sia
aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, si proceda al sorteggio di uno dei
seguenti metodi di calcolo:
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci
per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media;
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 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero
uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la
virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
incrementata del 20 per cento;
 media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse,
decurtata del 20 per cento;
 media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La relazione specifica quale siano le finalità del sistema di estrazione delle
modalità di calcolo dell’anomalia:
 il forte contenimento delle possibilità di accordi collusivi mirati a pilotare la
determinazione della soglia di anomalia delle offerte e, quindi,
l'aggiudicazione;
 la ponderazione dei ribassi, dovuta al fatto che, non essendo prevedibile il
meccanismo di determinazione della soglia di anomalia, ed essendo i metodi
fortemente differenti l'uno dall'altro, le imprese non possono utilizzare dati
statistici ai fini dell'indicazione del ribasso ma dovranno formulare l'offerta
sulla base di un'attenta analisi del progetto e dei costi sostenibili in base alla
propria organizzazione imprenditoriale.
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Supponendo la presentazione di n. 22 offerte,
con ribassi tra il 16,3% e il 32%
Criterio lett. a): soglia pari al 31,2%
Criterio lett. b): soglia pari al 27,2%
Criterio lett. c): soglia pari al 34,8%
Criterio lett. d): soglia pari al 26,1%
Criterio lett. e): variabile tra il 18% e il 43%
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ART. 97 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Il CdS nel parere allo schema di decreto ha rimesso alla valutazione del Governo
se «sia sufficiente aver previsto una sola metodologia (quella di cui al comma 1,
lett. b) per il caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (più correttamente da intendere come criterio
del miglior rapporto qualità/ prezzo)».
Dalla lettura del comma 3 dell’art. 97 emerge che il legislatore abbia scelto di
confermare il metodo previsto nel codice previgente
«Quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara».
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ART. 97
La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo,
che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 NON RISPETTA GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 3 (OBBLIGHI IN MATERIA
AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO)
 NON RISPETTA GLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 105 (SUBAPPALTO)
 SONO INCONGRUI GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 95,
COMMA 9 (rectius comma 10) RISPETTO ALL’ENTITÀ E ALLE CARATTERISTICHE DEI
LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
 IL COSTO DEL PERSONALE É INFERIORE AI MINIMI SALARIALI RETRIBUTIVI INDICATI
NELLE APPOSITE TABELLE DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 14 … (rectius comma 16)
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LE GIUSTIFICAZIONI
La stazione appaltante richiede agli operatori economici spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte qualora queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.
Le spiegazioni possono riferirsi a:
 L’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati
o del metodo di costruzione;
 Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i
servizi o per eseguire i lavori;
 L’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
 In ogni caso non sono ammesse giustificazioni relative ai trattamenti
salariali minimi inderogabili e agli oneri di sicurezza di cui al d.lgs n.
81/2008
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L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8
La stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2,
qualora si tratti di:
 Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio
di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso
 Procedure sotto soglia
 Procedure con un numero di offerte ammesse superiore a dieci
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L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8
Per completare il quadro è tuttavia necessario richiamare la pronuncia della
Corte di Giustizia emessa il 15 maggio 2008 (C-147/06 e C-148/06), con la
quale è stata affermata, in linea di massima, la contrarietà del meccanismo di
esclusione automatica rispetto ai principi comunitari, quali quello della
massima partecipazione.
Difatti, tale meccanismo non consente agli operatori economici di dimostrare
che le offerte presentate sono affidabili e serie nonostante il superamento
delle soglie di presunzione dell’anomalia.
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L’ESCLUSIONE AUTOMATICA – art. 97 comma 8
Secondo la Corte di Giustizia l’unica ipotesi in cui l’esclusione automatica
potrebbe considerarsi legittima è quella in cui:
a) l’appalto non abbia rilevanza transfrontaliera;
b) ci sia un numero talmente elevato di offerte (si pensi ad alcune
procedure aperte in cui vengono presentate centinaia di offerte) che
l’avvio del sub-procedimento per la valutazione dell’anomalia
rischierebbe di compromettere l’esito della procedura.
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