l`insinuazione al passivo dei crediti da lavoro
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l`insinuazione al passivo dei crediti da lavoro
L’insinuazione al passivo dei crediti da lavoro Fabio Zuliani Dottore commercialista e revisore contabile in Udine Consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Udine e Gorizia 1 Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile Fabio Zuliani - dottore commercialista e revisore contabile PARTE TERZA LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO CONCORSUALE Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 2 L’ACCERTAMENTO La formazione del passivo concorsuale si basa sull’esame delle domande di ammissione e la loro verifica nel corso dell’UDIENZA di VERIFICA dei CREDITI Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 3 Novità in tema di accertamento Introduzione del PROGETTO di STATO PASSIVO art. 95 L.F. Offre la possibilità di presentare osservazioni da parte dei creditori sino al giorno dell’udienza (strumento deflattivo delle opposizioni); Possibilità di presentare DOMANDE TARDIVE senza il patrocinio di un legale (vedi sentenza dichiarativa 12 o 18 mesi); Possibilità di domiciliazione nel circondario del Tribunale; Comunicazioni successive del curatore (modalità innovative) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 4 I crediti da lavoro In materia di ammissione al passivo dei crediti di lavoro dipendente, nel corso degli anni si è formata una giurisprudenza ed una dottrina sufficientemente stabili, in base alle quali si può affermare che nella vecchia disciplina fallimentare, la verifica dei crediti di lavoro dipendente avveniva in una quadro di sufficiente certezza Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 5 I crediti da lavoro In genere comunque, vengono ammessi al passivo tutti i crediti che il lavoratore dipendente può dimostrare essere dovuti in base ad una stretta applicazione del contratto di lavoro. Devono invece formare oggetto di accertamento in via contenziosa una serie di altre richieste che il lavoratore ritenesse di dovere fare valere quali, ad esempio, le differenze retributive relative a mansioni ricoperte che rientrano in un diverso inquadramento contrattuale. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 6 Privilegi dei crediti da lavoro Rientrano nell'area del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1: lo stipendio base (c.d. minimo salariale) e le supplementari; l'indennità di contingenza; le ferie non godute; gli scatti di anzianità; la gratifica natalizia; i premi di produzione; il compenso per il lavoro straordinario e notturno; le indennità per infortunio, gravidanza e puerpero (spetta il privilegio sull'indennizzo da infortunio a carico del datore di lavoro anche per la parte non coperta dagli istituti di sicurezza e assicurazione sul lavoro); l'indennità di mancato preavviso; gli incentivi all'esodo e le altre indennità o somme dovute in base a convenzione di allontanamento dal lavoro; danni ed indennità da demansionamento; in generale ogni somma, anche stabilità avanti ad autorità giudiziaria, che sia connessa e discenda direttamente dal contratto di lavoro; il T.F.R. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 7 Mancata estensione del privilegio Somme per le quali non spetta il privilegio le indennità per le spese sostenute a causa del lavoro, come le indennità di trasferta e di trasferimento; i compensi erogati per spirito di liberalità ed una tantum; il corrispettivo per il patto di non concorrenza; altri rimborsi spese ed indennità non connesse al rapporto di lavoro Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 8 Operatività del privilegio generale ex art. 2751bis n.1) compendio mobiliare Il privilegio stabilito dall'art. 2751 bis è il più alto fra i privilegi di tipo generale mobiliare. Il privilegio generale mobiliare opera su tutti i beni mobili del debitore, e quindi praticamente su tutto ciò che nel nostro ordinamento ha natura mobiliare. Per ciò che concerne l'ordine rispetto agli altri privilegi, l'art. 2777 c.c. lo colloca subito dopo le spese di giustizia e dopo i crediti garantiti dal pegno. L'ultimo comma del citato articolo tutela ulteriormente l'art. art. 2751 bis affermando in via "pre-interpretativa", che i privilegi che altre leggi speciali collocano come preferiti ad ogni altro credito, devono collocarsi sempre dopo le spese di giustizia e i crediti di cui all'art. 2751 bis. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 9 Operatività del privilegio generale ex art. 2751bis n.1) compendio immobiliare L'art. 2776 c.c. colloca in via sussidiaria i crediti di cui all'art. 2751 bis sul ricavato della vendita dei beni immobili. Ovviamente, "collocazione sussidiaria" vuole dire due cose: la prima che sono salvi i diritti dei creditori ipotecari e degli gli altri creditori portatori di privilegi immobiliari; la seconda è che sia non sufficientemente fruttuosa l'esecuzione sui beni mobili del debitore. Inoltre, i crediti per TFR e per l'indennità di mancato preavviso, sono anteposti a tutti gli altri crediti di lavoro dipendente, i quali vengono ulteriormente anteposti ai crediti contributivi di cui all'art. 2753 c.c.. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 10 Spettanza degli interessi e della rivalutazione Come è noto, la querelle sulla disparità di trattamento che si creava nella vigenza della vecchia Legge fallimentare sulla spettanza degli interessi postfallimentari ai soli crediti privilegiati muniti di pegno e di ipoteca, fu risolta con l'intervento della Corte Costituzionale, che sancì la spettanza degli interessi post-fallimentari ai crediti di lavoro dipendente. Per cui il quadro che si delineò in base alla su richiamata sentenza fu il seguente: Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 11 Spettanze: spettanza della rivalutazione (tfr) dal dovuto fino all'esecutività dello stato passivo, per gli interessi fino alla data del fallimento; degli interessi post-fallimentari al tasso legale, se nel contratto di lavoro non fosse stato previsto un tasso diverso; applicazione dei suddetti interessi dalla data di fallimento fino alla data di vendita dei beni cui si riferiva il privilegio, sulle somme rivalutate di anno in anno. riconoscimento dello stesso grado di privilegio agli interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 12 Interessi non enunciati nella domanda di insinuazione al passivo Gli interessi e la rivalutazione non richiesti nella domanda di insinuazione al passivo non possono essere calcolati e pagati autonomamente dal fallimento in sede di riparto. Essi non possono nemmeno essere richiesti con domanda tardiva di insinuazione. Ciò in base al noto criterio della cristallizzazione nello stato passivo della domanda e dei suoi accessori. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 13 NOVITA' APPORTATE DALLA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE In gran parte la logica precedente viene confermata dalla nuova Legge fallimentare, che accoglie e sistematizza in un quadro più coerente una serie di principi direttamente derivanti dalle sentenze interpretative della Corte Costituzionale. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 14 Art. 54 L.F. Il nuovo art. 54 regola in modo preciso il diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo, sancendo la spettanza degli interessi successivi al fallimento. L'ultimo comma dell'art. 54 infatti, richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. ed afferma che il fallimento è equiparato alla data del pignoramento. Per i privilegi generali, quali sono quelli di lavoro dipendente, gli interessi spettano fino alla data del riparto parziale per la parte parzialmente soddisfatta. Quindi con maggiore coerenza rispetto al quadro di riferimento della vecchia Legge fallimentare, la data finale di computo degli interessi viene spostata in avanti, in considerazione del fatto che fra il realizzo del bene, e la distribuzione del prezzo, può intercorrere anche un notevole lasso temporale. Così facendo gli interessi decorreranno fino all'effettivo pagamento. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 15 Art. 93 4) co. Per ciò che concerne il processo di formazione dello stato passivo, di notevole impatto per i crediti privilegiati sono le disposizioni del nuovo art. 93. Il numero 4) del suddetto articolo prevede che nella domanda di ammissione al passivo, debba essere obbligatoriamente indicato il titolo di prelazione anche in relazione alla graduazione del credito, nonché l'identificazione del bene sul quale la prelazione si esercita se questa ha carattere speciale. La mancata indicazione o incertezza del titolo di privilegio declassa la domanda al chirografo. Non appartenendo il privilegio in commento al novero di quelli speciali, basterà richiamare la norma di legge senza ulteriori specificazioni sulla graduazione. Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 16 La domanda di ammissione al passivo Riferimento: art. 93 L.F. elementi essenziali: 1) Generalità del creditore e indicazione della procedura; 2) Indicazione della somma o descrizione del bene; 3) Descrizione dei fatti; 4) Titoli di prelazione; 5) Indicazione dei recapiti del creditore e domiciliazione (novità) Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 17 1° STEP – il progetto di stato passivo Art. 95 L.F. – offre la possibilità ai creditori istanti di proporre osservazioni prima del provvedimento definitivo del Giudice Delegato; Fino al giorno dell’udienza possono essere presentate osservazioni scritte e documenti integrativi. FINALITA’: ridurre il numero di opposizioni e garantire maggiore speditezza nella procedura Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 18 2° STEP – l’udienza Nel corso dell’udienza il G.D. decide sulle domande dei creditori partendo dalla proposta del curatore e valutate le eventuali osservazioni dei creditori. Terminata la verifica il G.D. forma lo stato passivo e lo rende esecutivo. Art. 97 – comunicazione del provvedimento ai creditori Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 19 3° STEP – impugnazione del provvedimento L’art. 98 L.F. disciplina: l’OPPOSIZIONE, l’IMPUGNAZIONE e la REVOCAZIONE. opposizione: creditore escluso in tutto o in parte contro provvedimento del G.D.; impugnazione: creditore escluso in tutto o in parte contro l’ammissione di un altro creditore; revocazione: atto del curatore contro i crediti falsi ammessi al passivo, dolo o errore essenziale Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile 20 ESERCITAZIONE PREDISPORRE INSINUAZIONE AL PASSIVO FALL.RE Un lavoratore dipendente della ditta Mosaico S.r.l. si presenta da voi con la sentenza dichiarativa di fallimento e con le ultime due buste paga dalle quali si evince: a) b) c) d) e) Retribuzione ordinaria Ferie non godute Premio una tantum TFR Contr. INPS Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile € 1.454,12 € 153,11 € 300,00 € 5.433,15 € 346,77 21