l`insinuazione al passivo dei crediti da lavoro

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l`insinuazione al passivo dei crediti da lavoro
L’insinuazione al passivo dei crediti da lavoro
Fabio Zuliani
Dottore commercialista e revisore contabile in Udine
Consulente tecnico del Giudice presso i Tribunali di Udine e Gorizia
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Fabio Zuliani – Dottore commercialista e revisore contabile
Fabio Zuliani - dottore
commercialista e revisore
contabile
PARTE TERZA
LA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PASSIVO CONCORSUALE
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L’ACCERTAMENTO
La formazione del passivo concorsuale si basa sull’esame
delle domande di ammissione e la loro verifica nel corso
dell’UDIENZA di VERIFICA dei CREDITI
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Novità in tema di accertamento

Introduzione del PROGETTO di STATO PASSIVO art. 95 L.F.

Offre la possibilità di presentare osservazioni da parte dei
creditori sino al giorno dell’udienza (strumento deflattivo delle
opposizioni);

Possibilità di presentare DOMANDE TARDIVE senza il
patrocinio di un legale (vedi sentenza dichiarativa 12 o 18 mesi);

Possibilità di domiciliazione nel circondario del Tribunale;

Comunicazioni successive del curatore (modalità innovative)
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I crediti da lavoro
In materia di ammissione al passivo dei crediti di
lavoro dipendente, nel corso degli anni si è formata
una giurisprudenza ed una dottrina sufficientemente
stabili, in base alle quali si può affermare che nella
vecchia disciplina fallimentare, la verifica dei crediti
di lavoro dipendente avveniva in una quadro di
sufficiente certezza
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I crediti da lavoro
In genere comunque, vengono ammessi al passivo
tutti i crediti che il lavoratore dipendente può
dimostrare essere dovuti in base ad una stretta
applicazione del contratto di lavoro. Devono invece
formare oggetto di accertamento in via contenziosa
una serie di altre richieste che il lavoratore ritenesse
di dovere fare valere quali, ad esempio, le differenze
retributive relative a mansioni ricoperte che rientrano
in un diverso inquadramento contrattuale.
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Privilegi dei crediti da lavoro
Rientrano nell'area del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1:
 lo stipendio base (c.d. minimo salariale) e le supplementari;
 l'indennità di contingenza;
 le ferie non godute;
 gli scatti di anzianità;
 la gratifica natalizia;
 i premi di produzione;
 il compenso per il lavoro straordinario e notturno;
 le indennità per infortunio, gravidanza e puerpero (spetta il privilegio sull'indennizzo
da infortunio a carico del datore di lavoro anche per la parte non coperta dagli istituti di
sicurezza e assicurazione sul lavoro);
 l'indennità di mancato preavviso;
 gli incentivi all'esodo e le altre indennità o somme dovute in base a convenzione di
allontanamento dal lavoro;
 danni ed indennità da demansionamento;
 in generale ogni somma, anche stabilità avanti ad autorità giudiziaria, che sia connessa
e discenda direttamente dal contratto di lavoro;
 il T.F.R.
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Mancata estensione del privilegio
Somme per le quali non spetta il privilegio
 le indennità per le spese sostenute a causa del
lavoro, come le indennità di trasferta e di
trasferimento;
 i compensi erogati per spirito di liberalità ed una
tantum;
 il corrispettivo per il patto di non concorrenza;
 altri rimborsi spese ed indennità non connesse al
rapporto di lavoro
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Operatività del privilegio generale ex art. 2751bis n.1) compendio mobiliare
Il privilegio stabilito dall'art. 2751 bis è il più alto fra i
privilegi di tipo generale mobiliare.
Il privilegio generale mobiliare opera su tutti i beni
mobili del debitore, e quindi praticamente su tutto ciò
che nel nostro ordinamento ha natura mobiliare.
Per ciò che concerne l'ordine rispetto agli altri
privilegi, l'art. 2777 c.c. lo colloca subito dopo le spese
di giustizia e dopo i crediti garantiti dal pegno.
L'ultimo comma del citato articolo tutela ulteriormente l'art. art. 2751 bis
affermando in via "pre-interpretativa", che i privilegi che altre leggi speciali
collocano come preferiti ad ogni altro credito, devono collocarsi sempre dopo
le spese di giustizia e i crediti di cui all'art. 2751 bis.
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Operatività del privilegio generale ex art. 2751bis n.1) compendio immobiliare
L'art. 2776 c.c. colloca in via sussidiaria i crediti di cui
all'art. 2751 bis sul ricavato della vendita dei beni
immobili. Ovviamente, "collocazione sussidiaria"
vuole dire due cose: la prima che sono salvi i diritti
dei creditori ipotecari e degli gli altri creditori
portatori di privilegi immobiliari; la seconda è che sia
non sufficientemente fruttuosa l'esecuzione sui beni
mobili del debitore. Inoltre, i crediti per TFR e per
l'indennità di mancato preavviso, sono anteposti a
tutti gli altri crediti di lavoro dipendente, i quali
vengono
ulteriormente
anteposti
ai
crediti
contributivi di cui all'art. 2753 c.c..
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Spettanza degli interessi e della rivalutazione
Come è noto, la querelle sulla disparità di trattamento
che si creava nella vigenza della vecchia Legge
fallimentare sulla spettanza degli interessi postfallimentari ai soli crediti privilegiati muniti di pegno
e di ipoteca, fu risolta con l'intervento della Corte
Costituzionale, che sancì la spettanza degli interessi
post-fallimentari ai crediti di lavoro dipendente. Per
cui il quadro che si delineò in base alla su richiamata
sentenza fu il seguente:
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Spettanze:
spettanza della rivalutazione (tfr) dal dovuto fino
all'esecutività dello stato passivo, per gli interessi fino alla
data del fallimento;
 degli interessi post-fallimentari al tasso legale, se nel
contratto di lavoro non fosse stato previsto un tasso
diverso;
 applicazione dei suddetti interessi dalla data di
fallimento fino alla data di vendita dei beni cui si riferiva
il privilegio, sulle somme rivalutate di anno in anno.
 riconoscimento dello stesso grado di privilegio agli
interessi maturati prima della dichiarazione di
fallimento. 
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Interessi non enunciati nella domanda di
insinuazione al passivo
Gli interessi e la rivalutazione non richiesti nella
domanda di insinuazione al passivo non possono
essere
calcolati
e
pagati
autonomamente
dal
fallimento in sede di riparto. Essi non possono
nemmeno essere richiesti con domanda tardiva di
insinuazione. Ciò in base al noto criterio della
cristallizzazione nello stato passivo della domanda e
dei suoi accessori.
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NOVITA' APPORTATE DALLA NUOVA
LEGGE FALLIMENTARE
In gran parte la logica precedente viene confermata
dalla nuova Legge fallimentare, che accoglie e
sistematizza in un quadro più coerente una serie di
principi
direttamente
derivanti
dalle
sentenze
interpretative della Corte Costituzionale.
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Art. 54 L.F.
Il nuovo art. 54 regola in modo preciso il diritto dei creditori
privilegiati nella ripartizione dell'attivo, sancendo la spettanza
degli interessi successivi al fallimento. L'ultimo comma dell'art.
54 infatti, richiama gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. ed afferma
che il fallimento è equiparato alla data del pignoramento. Per i
privilegi generali, quali sono quelli di lavoro dipendente, gli
interessi spettano fino alla data del riparto parziale per la parte
parzialmente soddisfatta. Quindi con maggiore coerenza rispetto
al quadro di riferimento della vecchia Legge fallimentare, la data
finale di computo degli interessi viene spostata in avanti, in
considerazione del fatto che fra il realizzo del bene, e la
distribuzione del prezzo, può intercorrere anche un notevole
lasso temporale. Così facendo gli interessi decorreranno fino
all'effettivo pagamento.
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Art. 93 4) co.
Per ciò che concerne il processo di formazione dello
stato passivo, di notevole impatto per i crediti
privilegiati sono le disposizioni del nuovo art. 93. Il
numero 4) del suddetto articolo prevede che nella
domanda di ammissione al passivo, debba essere
obbligatoriamente indicato il titolo di prelazione
anche in relazione alla graduazione del credito,
nonché l'identificazione del bene sul quale la
prelazione si esercita se questa ha carattere speciale.
La mancata indicazione o incertezza del titolo di
privilegio declassa la domanda al chirografo.
Non appartenendo il privilegio in commento al
novero di quelli speciali, basterà richiamare la norma
di legge senza ulteriori specificazioni sulla
graduazione.
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La domanda di ammissione al passivo
Riferimento: art. 93 L.F. elementi essenziali:
1) Generalità del creditore e indicazione della procedura;
2) Indicazione della somma o descrizione del bene;
3) Descrizione dei fatti;
4) Titoli di prelazione;
5) Indicazione dei recapiti del creditore e domiciliazione (novità)
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1° STEP – il progetto di stato passivo
Art. 95 L.F. – offre la possibilità ai creditori istanti di
proporre osservazioni prima del provvedimento
definitivo del Giudice Delegato;
Fino al giorno dell’udienza possono essere presentate
osservazioni scritte e documenti integrativi.
FINALITA’: ridurre il numero di opposizioni e garantire
maggiore speditezza nella procedura
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2° STEP – l’udienza
Nel corso dell’udienza il G.D. decide sulle domande dei
creditori partendo dalla proposta del curatore e valutate le
eventuali osservazioni dei creditori.
Terminata la verifica il G.D. forma lo stato passivo e lo
rende esecutivo.
Art. 97 – comunicazione del provvedimento ai creditori
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3° STEP – impugnazione del provvedimento
L’art. 98 L.F. disciplina:
l’OPPOSIZIONE,
l’IMPUGNAZIONE
e
la
REVOCAZIONE.
opposizione: creditore escluso in tutto o in parte contro
provvedimento del G.D.;
impugnazione: creditore escluso in tutto o in parte
contro l’ammissione di un altro creditore;
revocazione: atto del curatore contro i crediti falsi
ammessi al passivo, dolo o errore essenziale
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ESERCITAZIONE
PREDISPORRE INSINUAZIONE AL PASSIVO FALL.RE
Un lavoratore dipendente della ditta Mosaico S.r.l. si
presenta da voi con la sentenza dichiarativa di fallimento
e con le ultime due buste paga dalle quali si evince:
a)
b)
c)
d)
e)
Retribuzione ordinaria
Ferie non godute
Premio una tantum
TFR
Contr. INPS
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€ 1.454,12
€ 153,11
€ 300,00
€ 5.433,15
€ 346,77
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