Filiera Moda - Polo Universitario "Città di Prato"

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Filiera Moda - Polo Universitario "Città di Prato"
Filiera Moda:
la «sicurezza chimica» ed il controllo qualità
approcci nazionali ed internazionali
Istituto Superiore di Sanità
Roma 15 aprile 2013
Giuseppe Bartolini - Riccardo Dall’Anese
Introduzione
L’insieme dei prodotti che si riferiscono al Sistema Moda, come gli
articoli provenienti dai sistemi manifatturieri dell’industria tessile,
dell’abbigliamento, dell’arredamento, conciaria, della pelletteria,
calzature, degli accessori tessili, metallici, plastici, etc.,
costituiscono uno dei principali fattori economici dei sistemi
industriali dei paesi avanzati e di quelli in via di sviluppo.
La varietà e la complessità degli articoli riferibili al Sistema Moda
prevedono sistemi di approvvigionamento delle materie prime e dei
semilavorati e filiere manifatturiere ormai delocalizzate in tutti i
continenti. Ovviamente, anche la commercializzazione dei prodotti
finiti coinvolge, in maniera massiva e con sempre maggiore
intensità di scambi, la totalità dei sistemi commerciali globali.
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Introduzione
In questo scenario “globalizzato” di scambi commerciali
internazionali, un’attenzione sempre maggiore viene posta dalle
singole nazioni e dai vari raggruppamenti politico-economico di
stati (es. Unione Europea), nei confronti della sicurezza chimica
dei prodotti che vengono messi a disposizione degli utenti.
Per “Sicurezza Chimica” generalmente si intende descrivere i
requisiti che le materie prime, i processi produttivi e,
conseguentemente, i prodotti finiti devono possedere allo scopo di
garantire la salute dei lavoratori e dei consumatori ed anche la
diminuzione dell’impatto ambientale sia nei processi produttivi,
che nell’intero ciclo di vita dei prodotti commercializzati.
La conoscenza da parte dei sistemi manifatturieri e delle filiere
commerciali del Sistema Moda dei requisiti di Sicurezza Chimica
presenti nelle legislazioni esistenti nei diversi Paesi, costituisce un
elemento fondamentale per la corretta progettazione,
realizzazione e commercializzazione degli articoli in oggetto.
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I Prodotti della Filiera Moda
Le aziende manifatturiere europee attuali leader nel panorama
della moda globale in quest’ultimo decennio si sono trovate a dover
produrre e commercializzare prodotti che devono risultare
conformi, dal punto di vista della sicurezza chimica, alle
normative sempre più dettagliate e stringenti presenti nei mercati
globali.
Purtroppo, il continuo proliferare di normative non armonizzate
tra i vari Paesi ha innescato situazioni dove, frequentemente, un
unico manufatto può risultare conforme ai requisiti di
sicurezza chimica di una serie di nazioni, mentre risulta non
compatibile alla commercializzazione in altri mercati; questa
situazione produce notevoli ricadute negative in termini di libera
circolazione delle merci e di rischi e penalizzazioni, sia di tipo
civilistico sia penale, che vengono a porsi a carico delle aziende
produttrici.
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Le etichette «ecologiche» volontarie
Un’ulteriore complicazione nella gestione dei prodotti della filiera
moda negli scenari internazionali è innescato dalla presenza di
numerose etichette eco-tossicologiche di tipo “volontario” che,
a loro volta, descrivono nei propri disciplinari, ulteriori parametri di
sicurezza chimica e/o, a parità di parametri descritti dalle normative
“cogenti”, limiti molto più severi talvolta difficilmente raggiungibili
con le tecniche di produzione normalmente utilizzate.
Il proliferare di queste etichette volontarie si riferisce non solo ai
criteri di sicurezza chimica dei processi e dei prodotti, ma
anche a:
ü fattori di sostenibilità ambientale del ciclo di vita degli
articoli commercializzati (es. utilizzazione di prodotti riciclati e
riciclabilità dei prodotti stessi a fine vita);
ü criteri di responsabilità sociale delle lavorazioni e degli
addetti;
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Le etichette «ecologiche» volontarie
ü all’adeguamento delle migliori tecnologie produttive
disponibili nelle prospettive dell’ottimizzazione dei consumi
energetici e delle risorse utilizzabili (es. progettazione e
realizzazione di impianti ad apparecchiature caratterizzate da
riduzioni dei consumi di acqua, di prodotti chimici e di risorse
energetiche);
ü ai sistemi di controllo finalizzati alla certificazione dei
prodotti tessili ottenuti con fibre di natura biologica
“Organic Textile”.
L’offerta di «etichette volontarie» è talmente vasta e variegata da
far nascere l’esigenza di pubblicazioni che ne elencano le
caratteristiche, le finalità ed i loro campi di applicazione.
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Le etichette «ecologiche» volontarie
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Le etichette «ecologiche» volontarie
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Le etichette «ecologiche»: ECOLABEL
Marchio Comunitario: ECOLABEL
Il marchio di qualità ambientale Ecolabel ha come obiettivo
quello di promuovere prodotti e servizi che nel corso
dell’intero ciclo di vita presentano un ridotto impatto
sull’ambiente, orientando i consumatori verso scelte di
consumo sostenibili.
Si tratta di uno strumento volontario: nel momento in cui ne fanno
richiesta, i produttori e i distributori possono garantire
qualitativamente e distinguere i loro prodotti e servizi tramite
l’etichetta ecologica che i consumatori riconosceranno come
segnale del rispetto dell’ambiente.
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Le etichette «ecologiche»: ECOLABEL
Tra i gruppi di prodotti del sistema moda, etichettabili
ECOLABEL sono compresi:
§ Prodotti tessili
§ Calzature
§ Materassi
I criteri per l’assegnazione del marchio comunitario a tali
prodotti sono stati stabiliti da Decisioni della Commissione:
§ Prodotti tessili: 2009/567/CE del 9 luglio 2009
§ Calzature: 2009/563/CE del 9 luglio 2009
§ Materassi: 2009/598/CE del 9 luglio 2009
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Le etichette «ecologiche»: ECOLABEL
§ L’uso del marchio Ecolabel viene concesso, in Italia,
dall’Organismo Competente; Comitato Ecolabel-Ecoaudit –
Sezione Ecolabel Italia.
§ La concessione dell’etichetta passa attraverso la verifica
della rispondenza ai criteri previsti, la delibera
dell’Organismo Competente, che viene notificata alla
Commissione europea, e la stipula di un contratto sulle
condizioni d’uso.
§ L’etichetta è assegnata per una periodo di produzione
determinato che non può comunque superare il periodo di
validità di tre anni, salvo proroga.
§ Gli oneri per il richiedente consistono nei costi per le
analisi, che debbono essere eseguite presso laboratori
abilitati, nel pagamento del diritto di istruttoria e, una volta
concessa l’etichetta, nel pagamento dei diritti d’uso (0.15 %
del fatturato) e dei costi per le verifiche.
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Le etichette «ecologiche»: ECOLABEL
Le principali caratteristiche del marchio sono:
§ la non adozione non comporta l’esclusione dal mercato (carattere
volontario);
§ ha lo scopo di promuovere un minore impatto ambientale;
§ sono esclusi dall’etichetta i prodotti alimentari, farmaceutici,
bevande, sostanze pericolose o fabbricati con processi che
possono nuocere all’uomo o all’ambiente;
§ è attribuibile solo a beni di consumo destinati al consumatore
finale e non a prodotti intermedi;
§ esprime un giudizio positivo sull’intero ciclo di vita del prodotto,
con riferimento alla quantità di rifiuti, all’inquinamento e al
degrado del suolo, alla contaminazione dell’atmosfera, ai rumori,
al consumo di energia, al consumo di risorse naturali e agli effetti
sugli ecosistemi.
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Le etichette «ecologiche»: Marchi Nazionali
Marchi Ecologici Nazionali
In
periodi
precedenti,
o
contemporaneamente
alla
divulgazione dell’Ecolabel comunitaria, numerosi paesi
europei ed extra-europei hanno imboccato la strada
dell’istituzione “nazionale” di marchi di qualità ecotossicologica.
Ricordando che soltanto un ristrettissimo numero di questi ha
avuto una certa “notorietà” commerciale (Nordic White Swan,
Blu Angel), si riportano di seguito, a titolo informativo, le
caratteristiche e le peculiarità di alcuni dei marchi ecologici
nazionali.
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Le etichette «ecologiche»: Marchi Nazionali
§ Nordic White Swan: scandinavo creato nel 1989. È il
solo marchio, insieme a quello Europeo, ad essere
multinazionale. Un ente coordina i quattro consigli
nazionali. Il marchio ha definito i criteri per 52 gruppi di
prodotti e ha assegnato circa 600 licenze.
§ Blauer Engel: tedesco creato nel 1977. Tre membri
istituzionali sono coinvolti nel sistema operativo di
assegnazione del marchio: le autorità federali ambientali,
l’Istituto Tedesco per ’Applicazione della Qualità e
dell’Etichettatura e il Giurì per l’etichetta. Lo schema
tedesco ha definito i criteri per circa 140 categorie di
prodotti e rilasciato licenze a ca 4000 prodotti. Da notare
la buona espansione geografica conosciuta dal marchio:
più del 15% delle imprese a cui sono state rilasciate le
licenze e il 16 % circa dei prodotti etichettati non sono
tedeschi.
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Le etichette «ecologiche»: Marchi di Prodotto
Altri marchi si applicano soltanto a gruppi di prodotti
omogenei:
§ Germania: moquette - tappeti – (Marchio GUT)
§ Australia: tappeti 100% lana
§ Ungheria: lenzuola e altri tessuti per letti in lana e lino
§ Giappone: abiti non sottoposti a candeggi, tessuti da fibre
riciclate, tessuti domestici da PET riciclato
§ Nuova Zelanda: tappeti 100% lana e 80% lana
§ Paesi Bassi: calzature, asciugamani
§ Taiwan: asciugamani non sottoposti a candeggi, prodotti da
tessili rigenerati.
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Il “fenomeno” – OEKO – TEX
§ Verso la fine degli anni ’80 l’Istituto di ricerca tessile austriaco OTI
preparò uno schema di prove da eseguire sui prodotti tessili
relativamente alle sostanze tossiche che possono contenere: tale
schema era noto con il nome di “OTN 100”.
§ Nel 1992, basandosi su questa esperienza ed unendola a quella
dell’ “Oko -Check” sviluppato in Germania, l’istituto austriaco e
quello tedesco si sono uniti per costituire la “International
Association for Research and Testing in the Field of Textile
Ecology”, il cui primo obiettivo è stata l’elaborazione dell’Oeko-Tex
Standard 100 (www.oeko-tex.com).
Si
tratta
di
uno
standard
volto
finalizzato
alla
sicurezzadell’utilizzatore;
restringe
l’uso
di
sostanze
potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nel
prodotto finale e quindi venire a contatto con il consumatore. Lo
standard riporta anche riferimenti analitici da applicare per la
determinazione dei parametri e specifica inoltre i limiti di
accettabilità basandosi su criteri sperimentali e di bibliografia
scientifica.
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Il “fenomeno” – OEKO – TEX
§ All’inizio del 1993 altri Istituti di ricerca in campo tessile si sono
uniti all’Associazione Internazionale come membri. Tutti i membri
testano le sostanze pericolose elencate nello standard utilizzando
le stesse metodiche analitiche e gli stessi valori limite e
certificando i prodotti con l’utilizzo del marchio registrato
“Confidence in Textiles. Tested for Harmful Substances according
Oeko-Tex Standard 100”.
§ Nel 1995 compare la prima versione di Oeko-Tex standard 1000, con
la quale sono fissati i presupposti per una produzione favorevole
all’ambiente: sono infatti elaborati una serie di parametri che
etichettano i luoghi di produzione e così pure le tecnologie e le
sostanze chimiche utilizzate.
§ Nel 1999, infine, viene data per la prima volta ad un prodotto tessile
l’etichetta “Oeko-Tex standard 100 plus”: tale etichetta indica che il
manufatto è conforme alle specifiche di Oeko-Standard 100 e che
viene prodotto in siti produttivi conformi all’Oeko-Standard 1000.
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Norme e leggi “cogenti”
I DISPOSITIVI NORMATIVI COGENTI NAZIONALI E
COMUNITARI che inquadrano le attività di controllo della
sicurezza chimica degli articoli della Filiera Moda possono
essere suddivisi in due categorie:
A) Norme relative al l'IMMISSIONE e USO di SOSTANZE E
PREPARATI PERICOLOSI. Allo stato attuale, si tratta
sostanzialmente dell’applicazione del Regolamento (CE) n.
1907/2006 - (REACh);
B) Norme relative alla SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
e alla tutela del consumatore. Norme generali applicabili a
tutti i prodotti immessi sul mercato che devono risultare
“sicuri” per il consumatore e utilizzatore finale.
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Normativa EU – sostanze pericolose
Impatto del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh) nella produzione e commercializzazione
degli articoli della Filiera Moda
Le filiere manifatturiere tessili-abbigliamento, del cuoio e pelli
e degli accessori (metallici e plastici), impiegando a vari livelli
un elevato numero di sostanze e preparati chimici, hanno
dovuto adeguare i processi produttivi e
le scelte di
commercializzazione (importazione) in funzione delle
restrizioni ed indicazioni dettate da:
• Allegato XVII - Restrizioni in materia di
fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune
sostanze, preparati e articoli pericolosi
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Normativa EU – sostanze pericolose
Impatto del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACh) nella produzione e commercializzazione
degli articoli della Filiera Moda
• Sostanze Candidate (Candidate List) –
•
•
•
•
Elenco che identifica le
sostanze con caratteristiche che destano serie preoccupazioni. Tra queste
figurano:
le sostanze CMR (sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il
sistema riproduttivo);
le sostanze PBT (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche);
le sostanze vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili);
talune sostanze problematiche aventi effetti gravi irreversibili sull’essere
umano e sull’ambiente, come i perturbatori endocrini.
L’inclusione delle sostanze candidate nell’elenco comporta, a talune
condizioni, un obbligo d’informazione circa la presenza di questa
sostanza negli articoli.
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Norme UE: Sicurezza prodotto
Legislazione Europea sulla sicurezza generale del prodotto
I produttori possono immettere sul mercato soltanto prodotti
sicuri:
qualsiasi prodotto fornito nell’ambito di un’attività commerciale e
destinato ai consumatori o che possa essere utilizzato dai
consumatori non deve presentare alcun rischio oppure soltanto
rischi ridotti compatibili con l’utilizzazione del prodotto in
condizioni normali e ragionevolmente prevedibili
§ Direttiva 87/357/CEE: ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
§ Direttiva 85/374/CEE: responsabilità per danno da prodotti difettosi
§ Direttiva 2001/95/CE: relativa alla sicurezza generale dei prodotti
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Italia: Sicurezza prodotto
Legislazione ITALIANA sicurezza generale del prodotto
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 –
«Codice del consumo», a norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229“ (Abroga il D.Lvo n. 172).
Art. 1. (Finalità ed oggetto)
Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea,
nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati
internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative
concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un
elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
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Europa: Sicurezza prodotto
Mancanza di «omogeneità» delle norme cogenti nei paesi
europei sul tema della sicurezza degli articoli della Filiera
Moda
PACCHETTO "SICUREZZA
REZ
DEI PRODOTTI E
VIGILANZA DEL MERCATO"
Proposta (13/02/2013) di
REGOLAMENTO del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla
SICUREZZA DEI PRODOTTI DI CONSUMO
che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva
2001/95/CE
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Europa: Sicurezza prodotto
RELAZIONE - CONTESTO DELLA PROPOSTA
[…] La presente proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei
prodotti di consumo, che sostituirà la direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti1 (direttiva "sicurezza generale dei prodotti" o
"DSGP"), riguarda i prodotti di consumo non alimentari. Come la DSGP, il
regolamento proposto dispone che i prodotti di consumo siano "sicuri",
impone determinati obblighi agli operatori economici e reca disposizioni
relative allo sviluppo di norme a supporto del requisito generale di
sicurezza.
[…] L'Atto per il mercato unico II, adottato nel 2012, conferma il "Pacchetto
sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato" tra le azioni chiave per
"migliorare la sicurezza dei prodotti che circolano nell'UE accrescendo
l'uniformità delle norme in materia di sicurezza dei prodotti e di
sorveglianza del mercato e migliorando il controllo della loro osservanza".
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Contesti normativi internazionali
Il fenomeno «CINA»
La Repubblica Popolare Cinese rappresenta ormai per l’industria della Filiera
Moda internazionale il principale mercato per la collocazione dei propri
articoli.
Nell’ultimo decennio le autorità cinesi hanno focalizzato la loro attenzione
sulla salubrità dei prodotti per abbigliamento, calzature ed accessori
commercializzati nel mercato interno, siano essi prodotti nel territorio cinese
o importati.
La proliferazione di norme tecniche cogenti è risultata importante ed ha
coinvolto in pratica tutte le filiere produttive del sistema moda.
Tra le principali norme tecniche (Norme GB) utilizzate dall’ente di controllo
cinese (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine)
che descrivono i requisiti di sicurezza chimica «obbligatori» per le diverse
tipologie di prodotti, si ricordano:
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Contesti normativi internazionali: CINA
•
GB 18401:2010: “Technical specification of National Safety for
Textile Products”
•
GB 20400:2006: “Leather and fur: Limits for hazardous substances”
•
GB 28480:2012 : “Adornment : Provision for limit of baneful
elements”
•
GB 21550:2008: “Restriction of hazardous materials in Polyvinyl
chloride artificial leather”
•
GB 25038:2010: “Healt safety and Tecnology Specifications for
Rubber Shoes”
•
GB 25036:2010: “Children's Canvas Rubber Footwear”
•
FZ/T 81014-2008: “Infant’s wear”
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Contesti normativi internazionali: CINA
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Contesti normativi internazionali: USA
Il «mondo» USA
Nel sistema legislativo statunitense la sicurezza degli articoli per uso «non
food», come ad esempio i prodotti della Filiera Moda sono regolamentati da
«leggi federali» e da dispositivi dei singoli stati, che spesso presentano
requisiti più severi rispetto ai dispositivi federali (es. California: Proposition
65).
Le regolamentazioni federali: Consumer Product Safety Commision
(CPSC)
• 16 CFR 1303 : Lead in surface coating
• CPSIA: Lead in substrate
• CPSIA: Phthalates
• 16 CFR 1500: Sharp points and sharpedge
• 16 CFR 1501: Small parts
• 16 CFR 1610/11: Flammability of chlothing textile
• 16 CFR 1615/16: Flammability of children’s sleepwear
• CPSC Guide: Drawstrings
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Contesti normativi internazionali: COREA
La Corea del Sud
Nel sistema legislativo della Corea del Sud, fino al 2009, si trovavano
13 marchi che descrivevano la qualità dei prodotti.
Il governo coreano, nel Gennaio 2010, ha reso operativo un unico
marchio
denominato
KC
MARK
la
cui
applicabilità
è
fondamentalmente descritta in 2 leggi:
KC MARK FOR : SELF REGULATORY
SAFETY CONFIRMATION ACT
• Nel settore del tessile-abbigliamento questa legge si riferisce agli
indumenti ed accessori destinati ai bambini sotto i 3 anni ed a vari
indumenti di sicurezza
• Il KC MARK è rilasciato da enti governativi sulla base di test
effettivamente condotti sul prodotto da laboratori autorizzati.
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Contesti normativi internazionali: COREA
KC MARK FOR: SAFETY QUALITY
MARK ACT
•
Nel tessile-abbigliamento questa legge si riferisce agli indumenti
ed accessori destinati agli adulti anche a contatto con la pelle,
indumenti in pelle, tappeti etc
•
In questo caso il KC MARK
è rilasciato sulla base
di autocertificazioni del produttore che conferma l'idoneità del
prodotto sulla base dei parametri contenuti nella successiva
tabella che rappresenta i requisiti minimi che il prodotto deve
avere.
Il produttore dovrà supportare la autocertificazione sulla base di
un ragionevole programma di prove e controlli effettuati da un
laboratorio competente.
•
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Contesti normativi internazionali: COREA
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Esame comparativo normative cogenti internazionali
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Esame comparativo normative cogenti internazionali
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Esame comparativo normative cogenti internazionali
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Esame comparativo normative cogenti internazionali
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Esame comparativo normative cogenti internazionali
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Conclusioni
L’esame comparativo degli approcci legislativi e normativi
cogenti, relativi alla gestione della sicurezza chimica degli
articoli della filiera moda dell’Unione europea e dei principali
mercati extra-europei, evidenzia la presenza di numerose e
rilevanti asimmetrie.
In particolare si rileva che i dispositivi legislativi
comunitari tendono a porre sotto restrizione l’impiego di
sostanze pericolose per la salute dei lavoratori e dei
consumatori, inserendo limitazioni all’utilizzazione di
sostanze chimiche pericolose nei processi produttivi; non
frequentemente sono invece poste restrizioni legate alla
eventuale presenza di residui di sostanze pericolose nei
prodotti finiti.
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Questo approccio viene “superato” in alcune legislazioni
di singoli Stati comunitari che, allo scopo di proteggere
la salute dei consumatori ed a tutela dell’ambiente,
tendono a porre restrizioni specifiche dei residui di
sostanze pericolose su specifici prodotti (tessili, pellami,
accessori metallici e plastici).
Verificando la situazione extra-comunitaria appare
evidente che le restrizioni specifiche presenti nelle
legislazioni dei principali mercati asiatici (Cina, Corea
del Sud, Giappone), frequentemente risultano le più
estese e severe, con particolare attenzione ai prodotti
per la prima infanzia (≤ 36 mesi) ed ai prodotti destinati
ad avere un prolungato contatto con la pelle.
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Tenendo conto di quanto sopra, appare evidente che le asimmetrie
e le non omogeneità presenti nella gestione dei parametri di
sicurezza chimica dei prodotti della filiera moda, generano
distorsioni che possono essere così sintetizzate:
a) Le imprese europee del Sistema Moda vedono aumentare
sempre più l’importanza dei mercati asiatici (es. Cina e Corea
del Sud) come sbocco alle proprie produzioni, soprattutto per i
prodotti di alta ed altissima gamma. Questa situazioni obbliga le
imprese ad imporre ai propri fornitori di semilavorati e prodotti
finiti (aziende manifatturiere) complessi capitolati di sicurezza
chimica (RSL: Restricted Substances List), dove viene inserita
la globalità dei parametri trattati dalle varie legislazioni
internazionali, accompagnata dall’applicazione dei limiti previsti
dalle nazioni maggiormente restrittive. Questa specie di “scudo”
realizzato da alcune normative asiatiche produce costi aggiuntivi
e difficoltà crescenti alle imprese esportatrici europee.
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b) importanti asimmetrie si evidenziano anche nei
termini di libera circolazione delle merci quando, ad
esempio, siamo in presenza di prodotti cinesi
destinati all’esportazione: questi articoli possono
avere caratteristiche di sicurezza chimica tali da
renderli commercializzabili in Europa, ma non in
Cina. Tutto ciò, evidentemente, con rilevanti
ripercussioni a livello dei cicli produttivi, dei costi di
produzione e di conseguenza della competitività.
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c) La carenza nella legislazione comunitaria dei limiti di
accettabilità dei residui di sostanze pericolose nei
prodotti finiti, può permettere alle filiere produttive extraeuropee l’utilizzazione di sostanze vietate in Europa.
Questa situazione, di fatto, non rende possibile
l’intercettazione ed il blocco delle importazioni di questi
prodotti nei mercati comunitari. A conferma di quanto
sopra, è nota la problematica sollevata dall’associazione
ambientalista “Greenpeace” in merito dell’utilizzazione
di tensioattivi vietati in Europa per la loro pericolosità
ambientale (alchilfenoli etossilati), nella produzione di
articoli tessili e di calzature fabbricati in Cina e destinati
al mercato europeo
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Laboratorio Istituto Buzzi
Accreditamenti
Sezione sperimentale: influenze normative
Influenza norma GB 18401 (Cina)
Influenza «campagne Greenpeace»
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Sezione sperimentale: influenze normative
Influenza Regolamento REACh
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Sezione sperimentale
Sezi
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Sezione sperimentale
sper
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Sezione sperimentale
Riferimenti: 68.742 prove
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Sezione sperimentale
Coloranti azoici vietati
È una specifica classe di coloranti utilizzati nei processi tintoriali e si contraddistingue per la presenza
di uno o più gruppi azoici all’interno della struttura molecolare. Alcuni coloranti azoici, per scissione
riduttiva, possono liberare una o più ammine aromatiche cancerogene e/o potenzialmente
cancerogene per l’uomo; le ammine sono sostanze organiche caratterizzate dalla presenza di
uno più gruppi amminici (-NH2, -NH-) legati ad anelli aromatici.
Unità di
misura
Unione Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
22 ammine
≤ 30 mg/kg
←
←
24 ammine
≤ 20 mg/kg
22 ammine
≤ 30 mg/kg
Giappone:
22 ammine
≤3 0 mg/kg
Non conformi
> 20 ppm
0,9%
Non conformità
4Amminobifeni
le
2,5%
2Naftilammina
10,0%
Benzidina
16,7%
o-Anisidina
28,3%
Conformi
99,1%
4Amminoazob
enzene
13,3%
3,3'Dimetilbenzid
ina
5,8%
3,3'Dimetossiben
zidina
10,0%
5-Nitro-otoluidina
3,3'- 5,8%
Diclorobenzidi
na
7,5%
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Sezione sperimentale
Coloranti dispersi allergenici
La classe tintoriale dei dispersi, cui appartengono la maggior parte dei coloranti per i quali sono stati
oggettivamente dimostrati gli effetti allergenici, è costituita da molecole prive di gruppi polari in grado
di portare il colorante in soluzione acquosa, nella quale quindi si disperdono ma non si sciolgono. Tale
caratteristica rende questi coloranti affini alle strutture lipofile come può essere considerata la
pelle. Sono utilizzati principalmente nella tintura di poliestere e acetato ma anche di
poliammide.
Unità di
misura
Unione Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
2 Coloranti
Non Rilevabili
←
Germania
8 Coloranti
Non Rilevabili
No restrizioni
8 Coloranti
Non Rilevabili
No restrizioni
Non conformità
Non conforme
> 5 mg/kg
5,8%
Rosso 1
20,7%
Rosso 11 Arancio 37
Blu 1
8,6%
3,4%
3,4% Blu 35
3,4%
Giallo 23
15,5%
Conforme
94,2%
13/03/2006
Giallo 3
44,8%
50
Sezione sperimentale
Formaldeide
La formaldeide è l’aldeide più semplice. Viene utilizzata in moltissimi settori, come ad
esempio nella produzione di resine che possono conferire proprietà antipiega in prodotti
per il finissaggio della pelle e pellicce. La degradazione di queste resine porta alla
formazione di formaldeide: agente irritante delle mucose delle vie respiratorie e
cancerogeno.
Tessili
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
No restrizioni
No restrizioni
Francia:
Baby ≤ 20
Cont. Pelle ≤ 200
No Cont. Pelle ≤ 400
Baby ≤ 20
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Baby ≤ 20
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Giappone
Baby ≤ 16
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
No restrizioni
No restrizioni
Polonia, Finlandia:
≤ 75
Baby ≤ 20
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Baby ≤ 20
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Giappone
Baby ≤ 16
Cont. Pelle ≤ 75
No Cont. Pelle ≤ 300
Pelli
13/03/2006
51
Formaldeide tessili
Non conforme Baby
16 - 75 mg/kg
3,9%
Sezione sperimentale
Non conforme adulto
> 75 mg/kg
1,7%
Conforme
94,4%
Formaldeide pelli
Non conforme
adulto
> 75 mg/kg
5,9%
Non conforme
Baby
16 - 75 mg/kg
28,4%
Conforme
65,7%
13/03/2006
52
Sezione sperimentale
pH – Estratto acquoso
Il pH è una scala di misura dell’acidità o dell’alcalinità di una soluzione acquosa. La scala
ha valori che vanno da 0 (estremamente acido) a 14 (estremamente alcalino), mentre 7
indica il valore di neutralità. L’intervallo di accettabilità si assesta attorno a pH 5,5 che
identifica il pH dell’epidermide umana.
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
Unità pH
No
restrizioni
No
restrizioni
No
restrizioni
Baby 4 - 7,5
Cont. Pelle 4 - 8,5
No Cont. Pelle 4 - 9,5
Baby 4 - 7,5
Cont. Pelle 4 - 7,5
No Cont. Pelle 4 - 9,0
No
restrizioni
pH > 7,5 (10,2)
6,4%
pH < 4 (2,1)
2,3%
4 < pH > 7,5
91,2%
13/03/2006
53
Sezione sperimentale
Derivati organici dello stagno
I derivati organici dello stagno sono dei prodotti impiegati come conservanti del legno e
come prodotti anti-alga per le loro proprietà antibatteriche e fungicide. Nei prodotti della
filiera moda possono essere impiegati come antimuffa nelle paste di stampa e nelle
resne di spalmatura. Le caratteristiche di impiego e la tossicità variano a seconda della
loro struttura chimica.
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
≤ 1000
←
←
No
restrizioni
Stampati, spalmati
Baby ≤ 0,5
Adulto ≤ 1,0
Giappone
≤ 0,5
Non
conforme
> 0,5 mg/kg
(DBT, 16)
0,4%
Conforme
99,6%
13/03/2006
54
Sezione sperimentale
Pentaclorofenolo (PCP) e Tetraclorofenoli (TeCP) (Pellami)
Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sostituti (tetraclorofenoli (TeCP) e i loro sali idrosolubili)
in passato erano utilizzati come erbicidi, fungicidi, insetticidi, agenti anti-alga, prodotti
anti-vegetativi nelle vernici e battericidi nei tannini. Attualmente alcune applicazioni del
PCP e del TeCP prevedono l’utilizzo nell’industria della carta (polpe di legno) e come
conservanti nelle pelli.
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
No
restrizioni
No restrizioni
Germania, Svizzera ≤ 0,5
No restrizioni
≤5
No
restrizioni
Tetraclorofenoli
Pentaclorofenolo
Non conforme
> 0,5 mg/kg
0,9%
Non conforme
> 0,5 mg/kg
0,2%
Conforme
99,8%
Conforme
99,1%
55
13/03/2006
Sezione sperimentale
Alchilfenoli etossilati (APEOS)
Gli alchilfenoli etossilati (APEOS) sono dei tensioattivi non ionici contraddistinti da un
ottimo potere emulsionante e detergente. Per quanto concerne gli APEOS, i due prodotti
maggioritari sono l’ottile e il nonile fenolo etossilato. Vista la ridotta biodegradabilità, si
accumulano negli ecosistemi acquatici e, data la loro somiglianza strutturale con un
ormone femminile, causano fenomeni di femminilizzazione nella fauna acquatica.
Unità di
misura
Unione
Europea
(UE)
Italia
Altri paesi
UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
mg/kg
≤ 1000
←
←
No restrizioni
No restrizioni
No restrizioni
Nonilfenolo etossilato
> 1000 mg/kg
2,4%
NR
28,4%
< 1000 mg/kg
69,2%
Nota:
non sono stati riscontrati campioni positivi all’ottilfenolo etossilato
13/03/2006
56
Sezione sperimentale
Cromo Esavalente (Cr VI) (Pellami)
Il cromo esavalente è il più alto stato di ossidazione del cromo e costituisce la forma più
tossica per l’uomo e per l’ambiente. Può essere riscontrato nelle pelli a causa del
processo di concia o, molto raramente, nei prodotti tessili lanieri, tinti con coloranti al
cromo. In questo stato di ossidazione il cromo è un potente cancerogeno ed agente
allergenico.
Unità di
misura
mg/kg
Unione
Europea
(UE)
Italia
No restrizioni No restrizioni
Altri paesi UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
Germania ≤ 3,0
No restrizioni
≤ 3,0
Giappone ≤ 3,0
> 3 mg/kg
8,4%
NR
91,6%
13/03/2006
57
Sezione sperimentale
Nichel
Il nichel è un metallo dotato di elevata durezza e duttilità e pertanto viene impiegato nei
trattamenti superficiali di accessori metallici. Il prolungato contatto cutaneo tra il metallo e
la pelle umana può provocare in alcuni soggetti delle dermatiti allergiche e pertanto si
monitora la cessione di nichel dall’accessorio metallico.
Unità di
misura
µg/cm2/sett
Unione
Europea
(UE)
≤ 0,5
Italia
Altri paes iUE
Cina
Sud Corea
Altri paesi
extra-UE
←
←
≤ 0,5
≤ 0,5
Giappone ≤ 0,5
Non conforme
> 0,5 g/cm2/sett
22,6%
Conforme
< 0,5
µg/cm2/sett
77,4%
13/03/2006
58
Sezione sperimentale
Piombo e Cadmio
Piombo e Cadmio sono dei metalli pesanti estremamente tossici per l’organismo umano.
Il piombo si può riscontrare in molti settori industriali, come ad esempio nella produzione
di leghe metalliche, cristalli e di vernici; è un potente neurotossico.
Il cadmio può essere utilizzato nella produzione di leghe metalliche, pigmenti, e può
essere presenti nelle «bacchette per saldatura». È un potente agente cancerogeno.
Accessori metallici
Unità di misura Unione Europea (UE)
Italia
Altri paesi UE
Cina
Sud Corea
Altri paesi extra-UE
Piombo
mg/kg
≤ 500
←
Danimarca ≤ 100
≤ 1000
≤ 300
No restrizioni
Cadmio
mg/kg
≤ 100
←
Paesi Bassi ≤ 100
≤ 1000
Baby ≤ 75
No restrizioni
Piombo accessori metallici - Reach
Cadmio accessori metallici - Reach
Non conforme
> 500 mg/kg
6,9%
Non conforme
> 100 mg/kg
4,1%
Conforme
93,1%
Conforme
95,9%
13/03/2006
59
Grazie per l’attenzione
I.T.S. "T. Buzzi"
Giuseppe Bartolini
Laboratorio di Analisi, Prove e
Ricerche Industriali - ITIS T. Buzzi
[email protected]
59100 - PRATO - V.le della Repubblica,9
Riccardo Dall’Anese
[email protected]
13/03/2006
Tel + 39 (0)574 - 58.98.87
fax + 39 (0) 574 - 58.98.90:
www.buzzilab.it
Giuseppe Bartolini
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