l`istituto dell`avvalimento: sfera di applicazione e limiti dopo il terzo
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l`istituto dell`avvalimento: sfera di applicazione e limiti dopo il terzo
“L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO: SFERA DI APPLICAZIONE E LIMITI DOPO IL TERZO CORRETTIVO (D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)” di Sara Busnardo e Paolo De Zen SOMMARIO: 1. Origine dell’Istituto. – 2. (Segue): giurisprudenza comunitaria. – 3. (Segue): giurisprudenza nazionale ante Codice. – 4. (Segue): normativa comunitaria. – 5. Avvalimento nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). – 6. (Segue): Disciplina dell’Istituto alla luce del terzo correttivo (D. Lgs. 11 settembre 2008 n. 152). – 7. Limiti nel contratto di avvalimento: problematiche attuali. – 8. Limiti ai requisiti oggettivi di avvalimento: ambito di operatività. – 9. Conclusioni e spunti applicativi. 1. ORIGINE DELL’ISTITUTO. L’Avvalimento è un istituto che trova la sua origine storica all’interno della giurisprudenza comunitaria, sulla scorta della quale sono state emanate due direttive UE che hanno dettato per la prima volta la disciplina positiva dell’istituto, definendone i principi essenziali. Alla giurisprudenza comunitaria é seguita, poi, la giurisprudenza nazionale, e l’avvalimento ha avuto un definitivo riconoscimento all’interno del Codice degli Appalti (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) che, agli art. 49 e 50, prevede la possibilità che una società, al fine di rispettare i requisiti di carattere economico finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA richiesti dal bando di gara, possa far temporaneamente proprie le capacità di un altro soggetto senza il cui ausilio resterebbe esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale. Il presupposto dell’istituto va ricercato nel principio comunitario secondo cui va salvaguardata la più estesa partecipazione delle imprese al mercato delle grandi commesse pubbliche, permettendo alle imprese più piccole l’interscambio dei requisiti, andando oltre i rigidi automatismi dei gruppi imprenditoriali 1. 2. SEGUE: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA. Il principio dell’avvalimento è stato affermato per la prima volta dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella nota sentenza del 14 aprile 1994 n. 389 (Bellast Nedam groep nv c. Regno Belgio), nella quale il Giudice Europeo ha analizzato una questione pregiudiziale relativa ad una controversia sorta tra una holding olandese e lo Stato belga, statuendo che “è consentito interpretare i criteri cui deve soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di gruppo, tenendo conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società necessari per l’esecuzione degli appalti pubblici” 2. In buona sostanza, si era ammesso che la società figlia potesse fare affidamento e quindi avvalersi dei requisiti di capacità tecnica e dell’esperienza dell’impresa Holding alla quale apparteneva, al fine di aggiudicarsi un appalto di servizi assoggettato alla Direttiva n. 92/50/CEE. Veniva, in altre parole, ammesso l’avvalimento “infragruppo”. La medesima Corte ha, successivamente, specificato che quando viene provato che la capogruppo dispone realmente dei mezzi delle società figlie, l’organo giudicante deve tassativamente tenerne conto3. Il tema dell’avvalimento è stato ulteriormente sviluppato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in occasione della successiva sentenza 2 dicembre 1999 n. 176 (Holst Italia s.p.a. contro Comune di Cagliari), nella quale la Corte Europea aveva statuito che “è consentito provare il possesso dei richiesti requisiti tecnici e finanziari avvalendosi 1 Dott. Antonello Floris “L’efficacia integrativa del principio dell’avvalimento sul bando di gara nella giurisprudenza”, pag. 1, www.appaltiecontratti.it. 2 La controversia riguardava la possibilità di utilizzo dei requisiti delle società controllate, partecipate da parte di una holding olandese, ai fini dell’iscrizione all’albo belga. 2 delle referenze di altra impresa qualunque sia la natura giuridica dei vincoli, a condizione che il concorrente sia in grado di disporre effettivamente di tali capacità” 4. Con tale pronuncia, quindi, vi è stato il superamento del cosiddetto avvalimento “infragruppo” ed è stata affermata la possibilità per l’offerente di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti facendo riferimento a quelli di altre imprese, a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli sussistenti tra le stesse e indipendentemente dalla forma giuridica dell’offerente medesimo. 3. SEGUE: GIURISPRUDENZA NAZIONALE ANTE CODICE. La giurisprudenza nazionale ha, in seguito, accolto e fatto proprio l’orientamento comunitario aggiungendo e precisando che la potestà di avvalimento costituisce un principio di portata generale non essendo riferibile solo agli appalti di servizi. Il Consiglio di Stato5, infatti, ha affermato espressamente, a tal riguardo, che “in sede di gara pubblica la potestà di avvalimento, che deve operare anche con riguardo alle attestazioni Soa, costituisce un principio di fonte comunitaria non limitato solo al settore degli appalti ma di portata generale; pertanto l’impresa…. che dichiari di avvalersi delle capacità tecniche o economiche finanziarie di altra impresa, può anche avvalersi, ai fini della partecipazione alla gara e dell’espletamento dei lavori previsti, delle prestazioni di quella stessa impresa da rendersi in forza delle attestazioni Soa di cui essa è dotata”. 4. SEGUE: NORMATIVA COMUNITARIA. Nel corso del tempo gli orientamenti giurisprudenziali e nazionali sono stati recepiti nel testo delle Direttive Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, che hanno dettato per la prima volta la disciplina positiva dell’istituto, anche se in maniera piuttosto scarna. L’art. 47 co. 2 e l’Art. 48 co. 3 della Direttiva 2004/18/CE si limitano infatti a 3 Tale pronuncia nasce proprio dalla richiesta dello Stato belga di interpretazione della sentenza n. C/389/92. Nel merito la Corte riconosce all’aggiudicatario di un servizio di depurazione delle acque la possibilità di avvalersi dei requisiti delle società che ne detengono il capitale. 4 3 stabilire, il primo per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, e il secondo per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, che un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altro soggetto a condizione che dimostri che potrà disporre dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto senza che ricorrano tra loro particolari legami giuridici. Infatti, l’art. 47, dopo aver enunciato gli elementi necessari per attuare la qualificazione dell’impresa da un punto di vista economico finanziario, al comma 2 dispone che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. Egualmente, l’art. 48, dopo aver disciplinato al comma 2 le capacità tecnico professionali che devono possedere le imprese, al comma 3 dispone che “un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. In questo caso l’imprenditore concorrente alla gara che manca dei requisiti tecnico professionali richiesti, in tutto o in parte, può avvalersi di altra impresa per soddisfare quanto richiesto dalla stazione appaltante, legittimando il fatto che il contraente potrebbe essere un operatore che non ha mai svolto quel lavoro, fornitura o servizio e che per l’occasione “prende in prestito” dei requisiti da altro imprenditore6. La disciplina comunitaria non solo non “tipizza” il tipo di prova che l’impresa concorrente deve fornire all’amministrazione aggiudicatrice, ma non specifica nemmeno quali siano i legami giuridici che devono intercorrere tra l’impresa avvalente e l’impresa ausiliaria, lasciando alla normativa di ogni stato membro la scelta su come introdurre nell’ordinamento giuridico la disciplina specifica sul punto, nonché la dimostrazione del 5 6 Consiglio di Sato, Sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194. Dott. Marco Padrini “Il contratto di avvalimento”, www.appaltiecontratti.it. 4 legame esistente 7. 5. AVVALIMENTO NEL CODICE DEGLI APPALTI (D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163). Alle limitate previsioni della disciplina comunitaria, il nuovo Codice degli appalti ha cercato di sopperire prevedendo due specifiche norme ad hoc (gli art. 49 e 50), recependo e disciplinando le due forme di avvalimento comunitarie e, cioè, quella preordinata alla partecipazione alla singola gara e quella intesa a fungere da base per l’accesso dei sistemi di qualificazione SOA 8. Relativamente ai requisiti di cui il concorrente si può avvalere, l’art. 49 del Codice degli Appalti estende tale possibilità a tutti i requisiti richiesti dalla normativa per la partecipazione alle gare d’appalto e precisamente quelli economici, finanziari, tecnici, organizzativi oppure l’attestazione SOA per i lavori pubblici. La possibilità di “prestito” dei requisiti è, in altre parole, limitata a quelli attinenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale (ivi incluse le certificazioni SOA) e non é in alcun modo utilizzabile in relazione ai requisiti di carattere generale, i quali per la loro sensibilità ed importanza devono sussistere sia in capo alla concorrente che in capo all’impresa avvalente. Oltre che per i requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale che sono rispettivamente previsti ed elencati agli artt. 38 e 39 del nuovo Codice degli Appalti e che attengono “personalmente” alla società aspirante aggiudicataria come, ad esempio, l’assenza di condanne penali, l’assenza di fallimento o procedure concorsuali, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa antimafia, ulteriore eccezione a tale principio è rappresentata dai requisiti cd. Personalissimi quali ad esempio il capitale 7 Dott. Marco Padrini “Il contratto di avvalimento”, cit. 8 Riccardo Francalanci e Paola Casaccio “L’istituto dell’avvalimento: definizione ed implicazioni pratiche”, Teme n. 1/09. 5 sociale minimo il quale rappresenta un requisito che non è in alcun modo condivisibile 9. Con riguardo a questo aspetto il T.A.R. Lazio10 ha affermato che (…) “è illegittima l’esclusione di un concorrente per mancanza del capitale sociale minimo richiesto, trattandosi di requisito che per la funzione che riveste nell’ambito della persona giuridica cui perviene, non può essere posseduto da altra società del gruppo (…)”. A questi sono da aggiungere, infine, i requisiti di “carattere morale”. A tal riguardo il Consiglio di Sato11 ha precisato, sul punto, che “i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità….devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti che vi partecipano, a nulla rilevando il rapporto di collaborazione economica fra le ditte raggruppate, posto che si tratta di profili non direttamente connessi alla struttura imprenditoriale del concorrente e alla sua articolazione in una organizzazione temporanea complessa”. Tale limite è stato anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza che, con riferimento alla questione dell’avvalimento dell’iscrizione in albi ufficiali, ha affermato che “l’istituto dell’avvalimento…non può consentire la surroga in toto nei requisiti attinenti allo status dell’imprenditore che partecipa alla gara, ma opera sul piano dell’esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell’integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo”12. 6. (SEGUE): DISCIPLINA DELL’ISTITUTO ALLA LUCE DEL III CORRETTIVO (D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008 N. 152)13. Il D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152, c.d. “terzo correttivo” assesta ulteriormente la disciplina dell’avvalimento, dopo le limitate modifiche apportatevi dal primo correttivo 9 Riccardo Francalanci e Paola Casaccio “L’istituto dell’avvalimento: definizione ed implicazioni pratiche”, cit. 10 TAR Lazio, Sez. III, 17/06/2001 n. 5791. 11 Consiglio di Stato, Sez. V 18/10/2001 n. 5517, a conferma di T.A.R. Toscana Sez. II 08/06/2000 n. 1118. 12 Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626. 6 (D. Lgs. 6/2007). L’input delle modificazioni più rilevanti sul punto è stata quella dell’intervento della Commissione delle Comunità Europee, che proprio all’avvalimento – o meglio alle eccessive restrizioni all’impiego dell’istituto che essa ha ravvisato nella formulazione del Codice dei Contratti- ha dedicato un capitolo del parere di censura emesso nei confronti della Repubblica Italiana ad inizio dell’anno 2008. La Commissione UE aveva, infatti, aperto una procedura di infrazione14 nei confronti dello stato italiano, rilevando che l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in sede di recepimento delle direttive comunitarie, aveva introdotto delle limitazioni all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento del tutto ingiustificate. Lo sfondo al dialogo in esame è rappresentato dallo scontro culturale tra la spinta comunitaria verso un allargamento quasi incondizionato delle possibilità di accesso al mercato degli appalti pubblici da parte delle imprese di minori dimensioni, e la contrastante spinta culturale nazionale estremamente guardinga verso l’istituto15, data da esigenze di lotta alla criminalità organizzata e di garanzia di effettività della verifica da parte delle stazioni appaltanti sull’esatto svolgimento del contratto16. L’immagine che ne deriva è, dunque, quella di un legislatore comunitario che concepisce l’avvalimento quale mezzo per agevolare joint venture tese ad un più efficiente sfruttamento delle energie tecnico-economiche e imprenditoriali, contrapposto ad un legislatore nazionale che teme l’avvalimento quale potenziale strumento di elusione delle norme di seria verifica del possesso dei requisiti di accesso alle gare, anche tramite la mera costruzione cartacea della gamma di requisiti richiesti in capo al soggetto 13 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, www.federalismi.it. 14 Nota della Commissione delle Comunità Europee n. 2007/2309/C (2208). 15 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 16 Dott. Antonello Floris “L’efficacia integrativa del principio di avvilimento sul bando di gara nella giurisprudenza”, cit. 7 offerente che in sé considerato ne sia privo17. E’ opportuno, dunque, utilizzare le censure sollevate quale filo conduttore del discorso, rammentando i rilievi sollevativi per poi verificare quali e quanti di essi abbiano in seguito avuto riscontro nelle modifiche da ultimo sopraggiunte agli art. 49 e 50 del Codice, e trarre alcune conclusioni su queste norme e sulla funzionalità dell’istituto nel nostro ordinamento. A destare le critiche della commissione sono stati gli artt. 49, commi 618 e 719 dell’art. 49 e l’art. 50 (in relazione alla sua applicazione nei settori speciali alla luce del rinvio che a esso effettua l’art. 230) del Codice dei contratti nel testo previgente al terzo correttivo. La prima disposizione – censura20 la commissione- limita l’avvalimento “alle capacità di un solo soggetto terzo per ciascun requisito o categoria. Il ricorso a più soggetti è richiesto solo quando il bando di gara ammette tale possibilità in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni”. In merito al comma 7 dell’art. 49 la Commissione ha invece lamentato che “il bando di gara può limitare la possibilità di avvalersi delle capacità di terzi ai soli requisiti economici o tecnici ovvero esigere che il ricorso alle capacità di terzi sia possibile solo per integrare un precedente requisito già posseduto dal concorrente in misura o percentuale indicata nell’avviso”. Ciò posto, la censura si è legata al fatto che “gli art. 47, par. 2 e 48 par. 3, della Direttiva 2004/18/CE, nonché l’art. 54 par. 5 e par. 6 della Direttiva 2004/17/CE, riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami. Nessuna limitazione è 17 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 18 “Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria”. 19 “Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un 8 prevista, e dunque consentita, da dette direttive, la sola condizione essendo quella di permettere all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disponga delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto”, onde detti due commi dell’art. 49 sono stati giudicati contrastare con il diritto comunitario. Ciò al pari dell’art. 50 del Codice dei contratti, “il quale –osserva la Commissionelimita la possibilità, per le imprese che desiderano ottenere l’attestazione SOA, di avvalersi delle capacità di terzi ai membri del medesimo gruppo” ed è “applicabile altresì ai sistemi di qualificazione di cui all’art. 53 della Direttiva 2004/17/CE”. Il che è reputato illegittimo sotto il profilo comunitario poiché, mentre una restrizione alla possibilità di avvalersi della capacità dei soli soggetti membri dell’identico gruppo dell’impresa che sfrutta l’avvalimento è prevista dall’art. 52 della direttiva 2004/18/CE, nulla del genere è prescritto dalla direttiva 2004/17/CE, l’art. 53 della quale “permette infatti di avvalersi della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi”. Con la conseguenza appunto, che “nell’ambito dei sistemi di qualificazione contemplati dalla Direttiva 2004/17/CE, l’applicazione dell’art. 50 del Codice si traduce in una limitazione delle possibilità di avvalersi della capacità di terzi, contraria a tale direttiva”. In sintesi, la Commissione ha attaccato alcune delle misure con le quali il legislatore del Codice dei Contratti, per le ragioni suddette, aveva cercato di regimentare e razionalizzare l’impiego dell’avvalimento, rendendolo anche di più semplice utilizzo da parte della Stazione appaltante21. Con il decreto correttivo n. 152 del 2008 “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura percentuale indicata nel bando stesso”. 20 Nota della Commissione delle Comunità Europee n. 2007/2309/C (2208), cit. 21 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 9 relativi a lavori, servizi e forniture”, pertanto, sono state apportate delle ulteriori modifiche al Codice degli appalti che hanno contribuito a riformare parzialmente anche l’istituto dell’Avvalimento. In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera n) n. 1 del D.Lgs. n. 152 del 2008 ha eliminato la generica possibilità del bando di limitare il diritto all’avvalimento ai requisiti economico finanziari o tecnico professionali (o di escludere la possibilità di avvalimento per taluni di tali requisiti), o di cumulare i suddetti requisiti tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria. L’art. 1, comma 1, lettera n) n. 2 del D. Lgs. n. 152 del 2008 ha, invece, introdotto limitatamente agli appalti di lavori, la possibilità per il concorrente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione, precisando sul punto che “il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lettera b) che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”. Per quanto riguarda l’art. 50 del Codice dei contratti, esso è sostanzialmente rimasto immutato tranne che per quel che riguarda il comma 4, la cui sfera di applicabilità è stata ampliata dall’art. 1, comma 1, lett o), del D. Lgs. n. 152 del 2008, nel senso che la disciplina che esso detta è ora applicabile anche in relazione a eventuali sistemi di qualificazione rilevanti per l’accesso alle gare nel settore delle forniture, anziché per i soli servizi, come nella formulazione originaria della disposizione. Per quanto attiene al comma 6, a seguito della modifica emerge una riduzione del campo di applicazione della restrizione dettatavi. 10 In origine la restrizione stessa era nel senso che “il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito di categoria”. Ciò implicava che essa operasse sia nel settore dei lavori, sia per i servizi e le forniture. Il testo odierno stabilisce invece che “Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione”. La restrizione all’avvalimento appare, cioè, precisata e ristretta al settore dei lavori. Il che equivale al parziale accoglimento dei rilievi della Commissione che, come visto, avrebbe invece voluto superare del tutto la restrizione complessivamente portata dall’art. 49 comma 6 all’esame. Immutata è la prima parte del secondo periodo di quest’ultima disposizione: “Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni”. Per quanto riguarda il prosieguo, l’originario testo che avvertiva che “in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria” è sostituito dall’odierna formulazione secondo la quale la suddetta facoltà del bando di gara di ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie è data “fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”. Per quanto riguarda le interpretazioni relative alla modifica in esame, è anzitutto confermato che la disciplina ora riprodotta si applica ai (soli) lavori22. La seconda parte del secondo periodo dell’art. 49 comma 6 detta, in effetti, “il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi” ma specifica subito trattarsi non in generale di requisiti economico 22 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 11 -finanziari o tecnico – organizzativi, ma degli specifici “di cui all’art. 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria” di attestazione SOA. Come già si traeva dal primo periodo del comma 6, si ha conferma del fatto che l’originaria restrizione dettata dal comma 6 medesimo è superata per i contratti afferenti servizi e forniture. Per i quali nulla appare più ostare alla generale operatività dei principi comunitari richiamati alla Commissione, con possibilità de plano di frazionare il possesso di un determinato requisito speciale di accesso alla gara fra più imprese ausiliarie23. Inoltre, entro lo stesso settore dei lavori appare attenuata la restrizione al frazionamento dell’avvalimento fra più ausiliari. Ferma la regola generale del ricorso a un solo ausiliario per ogni categoria, una volta che il bando legittimi il ricorso a più imprese ausiliarie il precedente divieto di “cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria” è oggi sostituito da un meno stringente “divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’art. 40, comma 3, lett. b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria”. Vale a dire che, anche in ordine alla singola categoria l’avvalimento è frazionabile fra più ausiliari ciascuno dei quali in possesso in parte qua della relativa qualificazione, in modo che la somma raggiunga il totale complessivo richiesto per la categoria medesima. Diversamente, non è frazionabile invece il complesso dei requisiti sottostanti alle qualificazioni SOA degli ausiliari, ossia l’insieme degli elementi che hanno permesso agli stessi di ottenere la qualificazione vantata. In concreto, il contenuto della qualificazione SOA è visto come sbarramento formale alla possibilità di avvalimento, nel senso che questo non può giungere a smembrare la 12 qualificazione stessa, ma si deve arrestare al livello della medesima. In ciò è evidente la volontà del legislatore nazionale di evitare che la disciplina dell’avvalimento divenga un fattore di scardinamento dello stesso sistema SOA, la cui finalità principale è appunto di identificare il possesso degli opportuni requisiti di accesso a una determinata gara in capo a chi sia corrispondentemente qualificato da parte di una SOA e senza necessità di ulteriori attività di verifica o ponderazione di requisiti influenti sul rilascio della certificazione stessa24. 7. I LIMITI NEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO: PROBLEMATICHE ATTUALI. L’art. 49 co. 2 lett. f) del Codice dei Contratti, ai fini dell’avvalimento, richiede l’allegazione dell’originale o della copia autentica del contratto tra impresa ausiliaria e concorrente, in forza del quale la prima fornisce i requisiti e mette a disposizione le risorse necessarie alla concorrente, per tutta la durata dell’appalto. La disposizione è molto sintetica: non prescrive forme particolari e non individua contratti tipici da utilizzare. Si limita a richiamare l’istituto del contratto e a individuarne il contenuto essenziale. Stante la natura atipica del contratto, con una propria causa, la giurisprudenza si è trovata investita dell’incombenza di circoscrivere i confini della corretta applicazione della disposizione in questione. Esaminando le pronunce più recenti, sembra di poter ricavare un profilo abbastanza definito. Non si pone alcuna particolare questione nel caso in cui vengano utilizzate forme di contratti tipici, più aderenti alla materia (es. cessione o affitto d’azienda o ramo, 23 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 24 Roberto Invernizzi “Le integrazioni apportate all’istituto dell’avvalimento dal Terzo correttivo al Codice dei contratti Pubblici”, cit. 13 subappalto), più impegnativa risulta invece la verifica del presupposto di legge in ipotesi atipiche. 7.A - E' il caso, ad esempio, delle dichiarazioni unilaterali. Emblematica può essere la vicenda affrontata dal TAR Lazio25 che ha considerato idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la compresenza delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria nella busta contenente i documenti dell'impresa concorrente. L'argomento è il seguente: “Nell'ordinamento interno italiano non è previsto uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese. Questo, perciò, peraltro richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 cit. tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto, può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo. (...) Consegue che in presenza di tale circostanza può ritenersi soddisfatto il requisito della verifica della volontà contrattuale di avvalimento tra impresa concorrente e impresa ausiliaria senza che sia necessaria documentazione ulteriore”. Quando la vicenda è passata al vaglio del giudice di appello, ha subìto ben altra valutazione. Il Consiglio di Stato26, infatti, dopo avere ribadito un dato ormai pacifico, e cioè che “per l’utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento (...) occorre che il partecipante alla gara dimostri di disporre effettivamente dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi (V. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1856 del 22 aprile 2008) ...” sul punto ha affermato: “E’ pur vero, come osservato dal TAR, che la relativa normativa non richiede una particolare forma al riguardo ma comunque occorre fornire la prova dell’intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell’art. 1321 c.c.. Nella fattispecie, tale accordo non risulta formato in quanto la 25 26 T.A.R. Lazio, Roma, II-ter, 30 aprile 2008 n. 3637. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2009 n. 743. 14 società SACMIF si è limitata a dichiarare che essa si impegnava a mettere a disposizione del “concorrente” (senza precisarne le generalità) i propri requisiti.” E' evidente che l'attenzione si sta spostando dal problema della necessità o meno di allegazione del contratto di avvalimento (previsto dall'art. 49 co. 2 lettera f) del Codice dei Contratti), al problema della prova dell'esistenza di tale contratto. E vien da chiedersi quanto possa aver pesato il dato letterale del precetto comunitario27, che richiede di provare solo l'impegno tra operatori economici. Tale norma era ben presente al Consiglio di Stato28: “Ciò del resto appare conforme alla normativa comunitaria (artt. 47 e 48 Direttiva n.118/2004/CE ed art 54 Direttiva n.17/2004/CE), la quale prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con quest’ultimi, ma deve provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto a mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.” Sullo stesso percorso interpretativo, si riscontrano numerose pronunce giurisprudenziali. In particolare, una recente sentenza del TAR Lazio29, dopo aver 27 Dir. 31-3-2004 n. 2004/17/CE, Art. 54 co.5 “Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.” Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, Art. 47 co.2 “Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.” Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, Art. 48 co.3 “Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.” 28 Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2009 n. 743, cit. 29 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 dicembre 2009 n. 12455, “3.1 Con riferimento alla configurazione del contratto di in questione, è opportuno rammentare come l'ordinamento non preveda uno schema o un tipo specifico di contratto di avvalimento tra imprese. Come osservato da T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 30 aprile 2008 n. 3637, tale modulo negoziale (peraltro richiesto dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 tra gli atti da presentare a cura dell'impresa concorrente a gara pubblica d'appalto), "può rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale, e la sua esistenza può essere provata in qualunque 15 ribadito l'idoneità di qualunque forma del contratto di avvalimento e la sua atipicità, afferma l'idoneità allo scopo anche del contratto unilaterale, con obbligazioni assunte da una sola delle parti, purché venga soddisfatta la condizione fondamentale, vale a dire che la stazione appaltante possa “... acquisire piena certezza in ordine alla disponibilità dei requisiti tecnici e organizzativi ed economico-finanziari apportati al concorrente mediante l'avvalimento”. Anche TAR Emilia Romagna30, in precedenza si era pronunciato in maniera analoga, quanto alla forma del contratto e alla inequivocità dell'obbligo. Sulla stessa posizione sembra orientata anche l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da sempre molto attenta alle conseguenze di interpretazioni eccessivamente indulgenti, la quale si è recentemente31 espressa in questi termini: “Al riguardo, occorre ricordare che l'istituto dell'avvalimento presuppone non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione, di impegno da parte dell'impresa ausiliaria (T.A.R. Lombardia Milano, modo idoneo, … così come può essere considerata idonea a provare l'esistenza di un contratto di avvalimento la compresenza delle dichiarazioni d'impegno dell'impresa ausiliaria … nella busta contenente i documenti dell'impresa concorrente di partecipazione alla gara”. Più in generale, deve convenirsi con quanto in argomento osservato da T.A.R. Veneto (sez. I, 6 novembre 2008 n. 3451) circa il carattere atipico individuabile nel contratto di avvilimento, per mezzo del quale – e nell'ambito dell'autonomia contrattuale che il nostro ordinamento garantisce alle parti ex art. 1322 c.c. – l’impresa ausiliaria pone a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda (intesa quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività di impresa ex art. 2555 c.c.). Il contratto concluso in tal senso dalle parti ben può quindi essere configurato quale contratto unilaterale con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità può essere superata da una prova contraria, ovvero dalla prassi; alla divisata atipicità del contratto in esame accedendo l’assenza di alcun limite o vincolo in ordine alla causa del negozio e alla previsione di un corrispettivo, dimostrandosi e irrilevante (ai fini della validità del vincolo inter partes) l'avvenuta assunzione, da parte del mandante, dell'obbligo di corrispondere un compenso al mandatario per l'attività da lui svolta (peraltro assistito da presunzione ex art. 1709 c.c.). 3.2 Quanto sopra posto, se è vero che l'art. 49, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 prevede unicamente che il concorrente alleghi un contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di quest’ultimo a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie (gli obblighi interni tra l'avvalente e l'avvalso rivelandosi del tutto irrilevanti ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della gara, come argomentabile dall'art. 47 della direttiva 2004/18/CE, che espressamente consente all’ "operatore economico [di] fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi"), viene allora in considerazione – ai fini della corretta configurazione della fattispecie – unicamente l’esigenza che la Stazione appaltante sia posta in condizione di acquisire piena certezza in ordine alla disponibilità dei requisiti tecnici e organizzativi ed economicofinanziari apportati al concorrente mediante l'avvalimento.” 30 T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 17 dicembre 2008 n. 4653. 31 AVCP Parere n. 124 del 5 novembre 2009. 16 sez. I, 7 aprile 2009 , n. 3227). Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 marzo 2009 , n. 837)”. Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che l'attenzione si focalizza sulla prova dell’esistenza di un accordo, più che sulla forma dello stesso, risultando il disposto di cui all’art. 49, comma 2, lett. f) (il contratto in originale o copia autentica) non vincolante. 7.B – Altra ipotesi problematica deriva dall'avvalimento all'interno di un raggruppamento. L’art. 49 co. 832 pone un limite alla possibilità di avvalersi di imprese ausiliarie in concorrenza. In ipotesi di raggruppamento, dunque, il limite viene rispettato. Sulla ammissibilità dell'avvalimento interno, si è pronunciato anche recentemente il Consiglio di Stato33, affermandone l'applicabilità anche ai servizi di progettazione. Ci si è chiesti, tuttavia, quali formalità debbano essere osservate in riferimento al contratto. Anche in questo caso sembra sostanzialmente affermarsi un orientamento analogo al precedente. TAR Valle d'Aosta34 infatti, conformandosi al Collegio emiliano35, conclude: “... non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione - contenuta nella domanda di partecipazione - dell’intenzione di avvalersi dei requisiti di altre imprese, anche se appartenenti al medesimo raggruppamento: è infatti necessario - ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici – che alla domanda venga allegata la documentazione puntualmente indicata dal comma 2 di tale disposizione (...) Come risulta dagli atti, il 32 Art. 49 co. 8, D.L.vo 163/2006: “In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”. 33 Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009 n. 7054. 34 T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, 23 gennaio 2009 n. 1. 35 T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 14 febbraio 2008, n. 219. 17 raggruppamento ricorrente ha dichiarato espressamente di “volersi riunire in caso di aggiudicazione in ‘Raggruppamento Temporaneo di Imprese’ DI TIPO MISTO di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 …” ma la società capogruppo non ha manifestato la volontà di ricorrere all’avvalimento, né ha allegato la documentazione a tal fine prescritta dalla richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici”. Ancora una volta non viene richiesta la presenza di forme specifiche, bensì la manifestazione di volontà inequivoca e la prova dell’effettiva disponibilità dei mezzi finanziari e organizzativi richiesti. 7.C – Non dissimile da questa tematica è quella dell'avvalimento di una società facente parte di un c.d. Gruppo societario. Di questa ipotesi se ne è occupato anche il legislatore36, stabilendo che in tali casi il contratto, tra impresa partecipante ed impresa ausiliaria, possa essere surrogato da una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia. Anche di fronte a queste ipotesi, l'aspetto più saliente è sempre la prova di disporre effettivamente dei mezzi di soggetti terzi necessari all'esecuzione dell'appalto. Sul punto si è pronunciato, in primo luogo, il Consiglio di Stato37 che, con riferimento a due imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, non ritenenedo sufficiente la sussistenza del legame tra le stesse, richiede la prova di un preciso impegno: “6.1 ..., considerato che la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale, che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, ritiene il Collegio che la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa debba essere fornita in modo rigoroso, mediante la presentazione di un apposito impegno da parte di quest'ultima, riferito allo specifico 36 Art. 49, co. 2, D.L.vo 163/2006: “g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5”. 18 appalto e valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara (in tal senso cfr. Cons. St., IV, 14.2.2005, n. 435) e che non sia sufficiente - a tal fine - la mera allegazione dei legami societari, che avvincono i due soggetti, non fosse altro che per l'autonomia contrattuale di cui godono le singole società del gruppo”. Successivamente si è collocato nella medesima prospettiva il TAR Piemonte38 che ritiene legittima una dichiarazione di partecipazione alla gara come gruppo in luogo della formale dichiarazione di avvalimento, dopo aver premesso che “5.2 ... la ratio della specifica indicazione dei requisiti di avvalimento e dell’impresa ausiliaria risponda sia all’esigenza di agevolare e delimitare l’oggetto dell’accertamento della stazione appaltante, sia all’istanza di auotoresponsabilizzaione dell’impresa partecipante alla gara: quest’ultima, infatti, indicando requisiti e impresa ausiliaria compie un gesto significativo e importante nei confronti dell’Amministrazione, dichiarando che per specifici requisiti utilizzerà la capacità di un altro soggetto, capacità della quale in ultima analisi si assume la responsabilità contrattuale nei confronti dell’ente pubblico committente, ad ogni effetto ...” e aver ribadito che va evitato ogni formalismo giuridico, ritiene che “ ... la formale dichiarazione di avvalimento, là dove alla gara partecipi un soggetto con plurime gemmazioni imprenditoriali sub specie di gruppo di imprese, possa legittimamente essere surrogata da una dichiarazione di partecipazione alla gara come gruppo, purché detta dichiarazione contenga le specificazioni menzionate dalla lettera a) dell’art. 49, ossia i requisiti oggetto di avvalimento e l’impresa ausiliaria”. Lo stesso TAR, attesa la complessità della vicenda e al fine di condurre un accurato esame del caso sub judice, ha disposto con Ordinanza collegiale istruttoria39 la verificazione tecnica sulla documentazione presentata e sulla idoneità della stessa in relazione alla compagine societaria. 37 Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 30 marzo 2009 n. 837. 39 Ordinanza n. 64/2008. 38 19 Meritano particolare attenzione i quesiti posti al perito, utili a ricercare in forma concreta gli elementi essenziali probanti il rapporto di avvalimento. Si riportano di seguito i quesiti di cui sopra: “1.A) se la documentazione versata dalla Stazione Appaltante e dalla controinteressata in ottemperanza dell’Ordinanza n. 651/2008 della Sezione trova già riscontro nella documentazione presentata in sede di gara alla stazione appaltante, in ossequio alla suindicata richiesta della Commissione, entro la data limite del 7.4.2008; 1.B) se la MWH S.p.A. in sede di partecipazione alla gara e, quindi, anteriormente alla produzione effettuata entro il 7.4.2008 a seguito della richiesta di comprova dei requisiti formulata dalla Commissione nella seduta del 26.3.2008, ha presentato alla stazione appaltante, relativamente ai requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica, in luogo della formale dichiarazione di avvalimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 49, d.lgs. n. 163/2006, dichiarazione – o quanto meno un insieme elementi certi, univoci e concordanti dai quali si possa risalire con univocità ad una dichiarazione di possesso dei requisiti come "gruppo"; 2. se alla data del 7.4.2008 la controinteressata MWH S.p.A. con sede in Segrate (MI) quale capogruppo della costituenda ATI, poteva contare in maniera vincolante e a sua semplice richiesta, sulla base di atti giuridici infragruppo vincolanti e preesistenti, sulla messa a disposizione di mezzi, personale, capacità, qualificazione e risorse umane ed economiche promananti dal gruppo societario a cui la controinteressata appartiene; 3. se le dichiarazioni della MWH Globe in data 1.8.2008 e MWH Europe in data 29.7.2008 - versate in atti dalla controinteressata in ottemperanza alla citata Ordinanza della Sezione – originano obbligatoriamente da preesistenti atti giuridici (contrattuali e non) indicandosene gli estremi identificativi, esistenti tra i componenti del gruppo societario ed in forza dei quali le società e i soggetti che hanno dichiarato di mettere a disposizione della controinteressata concorrente alla gara le proprie risorse, erano obbligati a far ciò dai predetti atti giuridici infragruppo vincolanti e preesistenti; 20 4. se la controinteressata MWH S.p.A. aveva il diritto (e in forza di quali atti giuridici preesistenti) di usufruire di risorse finanziarie, tecniche e umane di altre imprese del gruppo de quo, a sua semplice richiesta, in via automatica, diretta e vincolante e senza che residuasse alcun margine di discrezionalità o di scelta in capo ai responsabili delle società o strutture impiegabili o dei loro superiori gerarchici; 5. se la dichiarazione (doc. 6 produzione della controinteressata, Relazione "Referenze della mandataria – Certificazioni e contratti", marzo 2008) a firma dell’Amministratore delegato della MWH Italia S.p.A., secondo la quale, tra l’altro, "tutte le aziende del gruppo, inclusa MWH S.p.A., sono integralmente di proprietà della casa madre e ad essa riportano gerarchicamente. Il gruppo agisce unitariamente con strategie, metodi e mezzi condivisi da tutte le sedi", trova supporto in atti giuridici vincolanti – e da individuare con gli estremi identificativi – preesistenti tra le imprese e i soggetti facenti parte del gruppo a cui appartiene la controinteressata". I quesiti posti meritano considerazione in quanto si prestano a rappresentare una metodologia di indagine che l'interprete dovrebbe seguire nel verificare, di fronte a un caso concreto, quando sussista la prova della effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa, andando oltre talune soluzioni certo sbrigative ma viziate da formalismo. 8. I LIMITI AI REQUISITI OGGETTO DI AVVALIMENTO: AMBITO DI OPERATIVITA’. Altro profilo problematico è costituito dall’esatta individuazione dei requisiti che possono costituire oggetto di avvalimento. La normativa nazionale40 e comunitaria41 fanno riferimento inequivoco ai requisiti di 40 Art. 49, co. 1, D.L.vo 163/2006: “1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”. 21 carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA. Come esposto nella parte introduttiva (punto 5: Avvalimento nel Codice degli Appalti), con riferimento ai requisiti che possono costituire oggetto di avvlimento, a seguito del c.d. Terzo correttivo42 è stata espunta43 dall'ordinamento la possibilità per le stazioni appaltanti di limitare il ricorso all'avvalimento dei requisiti suddetti. Essendo venuto, dunque, a mancare quello che poteva essere uno strumento strategico per circoscrivere la platea dei partecipanti a una procedura di scelta del contraente, che era funzionale alla garanzia di ottime referenze, ma che aveva conseguenze ormai inaccettabili sotto il profilo dei limiti alla concorrenza di mercato, si è posto in maniera evidente il problema di valutare il confine entro cui poter far ricorso all'avvalimento. 41 Dir. 31-3-2004 n. 2004/17/CE, Art. 54 co. 6 “Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari”. Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, Art. 47 commi 1 e 2 “1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili. 2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti”. Dir. 31-3-2004 n. 2004/18/CE, Art. 48 commi 1 e 3: “1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3. 2. (...) 3.Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.” 42 Comma soppresso dal n. 2) della lettera n) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). 43 Art. 49, co. 7, D.L.vo 163/2006: “7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso”. 22 Con riferimento alla recente giurisprudenza che si è espressa sul punto, appare interessante un principio ribadito dal Consiglio di Stato44: “Orbene, in tale cornice, se si concorda sul piano teorico ( ... ) con la recente affermazione giurisprudenziale secondo cui “l'istituto dell'avvalimento, quale disciplinato dall'art. 49, d.l.g. n. 163 del 2006, non può consentire la surroga "in toto" nei requisiti attinenti allo "status" dell'imprenditore che partecipa alla gara, ma opera, sul piano dell'esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell'integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo.”(Consiglio Stato , sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5271) non si può di conseguenza non aderire alla tesi postulante la correttezza dell’operato del seggio di gara, laddove questo, constatato che l’avvalente possedeva ex se tutti i requisiti partecipativi, ha escluso (in quanto contrario alla ratio dell’istituto in oggetto) che si potesse ricorrere all’avvalimento per giovarsene sotto il profilo dell’incremento del punteggio concernente il merito tecnico”. Il Consiglio di Stato ribadisce un punto fermo, cioè che i requisiti attinenti lo status di imprenditore non possono essere oggetto di avvalimento. Nemmeno i requisiti prescritti dall'art. 38 del Codice dei Contratti possono essere oggetto di avvalimento, dato che sono espressamente richiesti dalla legge45 come necessario presupposto per il ricorso all'istituto in questione. La sopra citata sentenza del Consiglio di Stato merita, poi, ulteriore attenzione in quanto (nell'ultimo periodo citato) fissa un ulteriore limite all'applicazione dell'Istituto. Nel caso in esame, un'impresa intendeva far ricorso all'avvalimento al fine di dimostrare la titolarità di un specifica qualificazione (OS 25) richiesta, nel caso di specie, non ai fini 44 Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009 n. 5626. Art. 49, co. 2, D.L.vo 163/2006: “2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria: a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 45 23 della partecipazione alla gara, bensì ai fini della valutazione del merito tecnico. Il Consiglio di Stato conferma l'operato dell'Amministrazione, che non ha ritenuto applicabile l'avvalimento, affermando: “Nell’ammettere il ricorso all’avvalimento tout court, infatti, l’amministrazione non poteva che riferirsi all’istituto nei termini in cui esso è previsto ex art. 49 del d.lvo n. 163/2006, e non certo ipotizzarne (peraltro implicitamente) la predicabilità oltre il perimetro fissato dal Legislatore”. Altro caso di particolare interesse è stato trattato dal TAR Puglia46, relativamente ad ipotesi in cui viene richiesta l'iscrizione in albi speciali. Nel caso di specie si richiedeva l'iscrizione all’Albo nazionale dei gestori in materia ambientale previsto dall’art. 212 D.Lgs. 152/2006. Il TAR, dopo aver esaminato concretamente i requisiti richiesti dalla normativa speciale47, ribadisce il principio che va distinto il ricorso all’avvalimento per i requisiti tecnico professionali e SOA da altri sistemi legali vigenti di attestazione o qualificazione, per i quali va valutata la compatibilità: “Per quanto riguarda la disciplina dei contratti pubblici, d’altro canto, bisogna ricordare che mentre la qualificazione SOA è normalmente oggetto di avvalimento, come risulta dagli articoli 49 e 50 del decretolegislativo 12 aprile 2006 n. 163, altrettanto non può dirsi (nonostante la giurisprudenza parli senza troppi distinguo del carattere generale del meccanismo dell’avvalimento) per gli altri "sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38; (...)” 46 T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 giugno 2009 n. 1379. 47 Lo stesso TAR riporta la disciplina: “L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è regolata dall’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Per la specifica categoria 10, la disciplina contiene una serie di particolarità quanto alle garanzie economiche e di professionalità, giustificate dalla pericolosità di tale tipo di attività. È infatti imposto (v. deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 del Comitato nazionale dell’Albo) alle imprese il possesso (ovvero la “piena ed esclusiva disponibilità”) delle attrezzature minime, specificamente individuate nella tipologia e nel loro valore, e la presenza di responsabili tecnici con precisi requisiti professionali. A norma del terzo comma dell’articolo 59-quaterdecies (“Formazione dei lavoratori”) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 257 (“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro), inoltre, “Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257”. 24 nei servizi e forniture" per i quali le disposizioni dell'articolo 50 “si applicano, in quanto compatibili”. Il TAR passa poi ad esaminare il caso di specie precisando, con particolare riferimento alla dichiarazione della ditta ausiliaria, quanto segue:“Nella fattispecie concreta, non è comunque necessario approfondire la questione della compatibilità o meno tra il regime autorizzatorio in tema di bonifica di siti dall'amianto e l’avvalimento, pur argomentato ex parte actoris, in quanto la dichiarazione resa dalla Nuova Superiride appare inidonea a garantire l’A.Q.P. della serietà della messa a disposizione della Glob. Eco delle risorse corrispondenti ai requisiti non posseduti. A norma dell'articolo 49, secondo comma, lettera d), 12 aprile 2006 n. 163, il partecipante alla gara deve allegare tra l'altro "una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente". È evidente allora, come denunciato dalla società Teorema, che - la dichiarazione sottoscritta dalla Nuova Superiride non contiene assolutamente alcun obbligo verso la stazione appaltante; - con la riportata dichiarazione la Nuova Superiride mette a disposizione della Glob. Eco esclusivamente "... tutti gli automezzi elencati nell'autorizzazione alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti allegata, necessaria per l'espletamento del servizio", mentre non vengono minimamente menzionati gli appositi macchinari, il personale specializzato ovvero all’uopo addestrato e le ulteriori garanzie condizionanti l’iscrivibilità della ditta alla categoria 10 dell'Albo ambientale, che rappresentano d'altra parte le risorse indispensabili per poter svolgere l'attività di bonifica dei siti inquinati dall’amianto”. Anche in questo caso, il metodo di analisi utilizzato mira alla verifica concreta della sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto che portano ad una corretta 25 applicazione dell'Istituto in questione, e in particolare alla effettiva disponibilità degli specifici requisiti richiesti per l’esecuzione dell’Appalto. E sovente accade che, al di là delle questioni dogmatiche, non sussistono in concreto i presupposti richiesti. Certo rimane l'interrogativo di come avrebbe potuto risolversi la vicenda di fronte ad avvalimento costruito a regola d'arte. Normalmente, si ritiene che l'impresa concorrente debba operare stabilmente nel settore economico oggetto dell'appalto. Ma l'approccio motivazionale offerto dal TAR Puglia lascia aperto qualche interrogativo. I dubbi si fanno ancor più insistenti quando ci si imbatte in pronunce come quella del TAR Valle d'Aosta48 che, a fronte del primo motivo di ricorso che deduceva “ ... il mancato possesso – alla data di partecipazione alla gara – del requisito previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara, concernente la certificazione della Qualità ISO EN 9001, la certificazione ambientale ISO EN 14001, e la certificazione della sicurezza OHSAS 18001” in maniera estremamente sommaria si pronuncia come segue: “La censura è infondata. Come già anticipato – e come risulta dal verbale di gara del 31 gennaio 2008 e in particolare dalla tabella ad esso allegata – con riguardo alle certificazioni cui si riferisce il motivo, I. S.p.a. ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento con la società L.B. S.p.a., in possesso di tali certificazioni già alla data di presentazione dell'offerta.”, e tanto basta! Anche se la decisione sul punto avrebbe meritato un approfondimento specifico, a partire dalla valenza delle certificazioni in questione. Anche imponendo limiti restrittivi nei bandi di gara, si può andare incontro a conseguenze censurabili. Così il Consiglio di Stato49 ha confermato la sentenza del TAR Liguria50 che riteneva “ ... illegittimo il bando di gara nella parte in cui impone la dimostrazione, a carico di ogni singolo partecipante, del possesso in proprio del certificato di approvazione per la manutenzione degli elicotteri, vietando che il suddetto 48 49 T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 20 febbraio 2009 n. 8. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1624. 26 requisito tecnico possa essere provato mediante avvalimento o tramite il ricorso all’istituto del raggruppamento verticale”. Assolutamente esaustiva la motivazione sul punto offerta dal Consiglio di Stato,51 che ricalca la valenza comunitaria dell'Istituto, sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale, per arrivare a confermare la censura di clausole che, in ultima analisi, sono limitative del principio della massima partecipazione alle procedure di gara e di par condicio dei concorrenti. 9. CONCLUSIONI E SPUNTI APPLICATIVI. Le considerazioni fin qui svolte portano, innanzi tutto, a valutare positivamente la formale introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un nuovo Istituto che, anche se con valenza sensibilmente differente, era già presente in altri paesi europei e risulta oramai radicato in ambito comunitario. 50 T.A.R. Liguria, Sez. I, 2007 n. 8. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2009 n. 1624 : “ ... 7. Tali argomentazioni della Regione Liguria non vengono condivise. Il bando infatti nella misura in cui limita eccessivamente l’istituto dell’avvalimento, consentendolo solo per due requisiti di ordine tecnico (che devono essere posseduti al 75% in capo all’impresa che partecipa alla gara) ed escludendolo totalmente per i restanti sei requisiti tecnici richiesti nonchè per tutti i requisiti di carattere economico-finanziario, si pone in violazione della normativa comunitaria di massima partecipazione alle gare pubbliche creando una disparità di trattamento tra gli operatori economici del settore circoscrivendo eccessivamente il ventaglio delle imprese partecipanti. E’ pur vero che l’articolo 49 settimo comma del codice degli appalti, (ora soppresso interamente dal d.lgs. 152/2008 con il c.d. terzo decreto correttivo) ammette che il bando di gara possa prevedere, con riguardo ad appalti di particolare natura o importo, che il ricorso all’avvalimento sia limitato solo ai requisiti economici o a quelli tecnici, oppure all’integrazione di un preesistente requisito tecnico o economico già in possesso dell’impresa avvalente in misura o percentuale indicata dal bando. La previsione tuttavia deve essere messa in relazione con la normativa comunitaria di riferimento posta dagli artt. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE, nonché dall’art. 54, par. 5 e 6 della direttiva 2004/17/CE che riconoscono agli operatori economici il diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei loro legami e senza alcuna limitazione. La interpretazione fornita in sede comunitaria infatti è nel senso che poichè "la sola condizione è quella di permettere all’amministrazione aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto", le limitazioni al diritto di avvalersi della capacità di altri soggetti, previste dall’art. 49, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 163/2006, "sono in contrasto con le citate disposizioni delle direttive appalti pubblici" (cfr. nota della Commissione delle Comunità europee n. 2007/2309/C (2208) 0108 in data 30 gennaio 2008, inviata al Ministro degli affari esteri, con cui si è iniziata la procedura di infrazione ai sensi dell’art. 226 del Trattato, richiamata in Cons. Stato, VI, 11.7.2008 n.3499). Su tali premesse deve concludersi che avendo l’istituto dell’avvalimento portata generale nel diritto comunitario, al fine di garantire il principio di libertà di concorrenza e di rimuovere ogni ostacolo alla libera prestazione dei servizi, una lettura restrittiva del codice dei contratti ed in specie dell’art.49, settimo comma (nella formulazione vigente al momento del bando), tale da snaturare l’istituto, comporta una evidente contrarietà alla normativa comunitaria finendo per limitare il principio della massima partecipazione alle procedure di gara e di par condicio dei concorrenti. Nei termini su esposti l’appello deve essere respinto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.”. 51 27 Tale istituto merita approvazione principalmente per il fatto che, avendo la precipua finalità di favorire l’apertura del mercato anche alle imprese più piccole, privilegia un approccio concreto alle esigenze del mercato, non avendo riguardo esclusivamente all’astratto perseguimento dei due principi cardine dell’attività Amministrativa, vale a dire il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 98 Cost.). Molto probabilmente, l’approccio nei confronti di questo nuovo istituto porterà ad ulteriori evoluzioni nel tempo. Frattanto, viene richiesto fin d'ora agli operatori del settore impegno e professionalità tali da poter coordinare in maniera coerente e proficua i principi giuridici tradizionali con nuove aperture sia di carattere normativo che giurisprudenziale, alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma (Art. 10 Cost.). 28