TRASMISSIONI REGIONALI DELL`ACCESSO TELEVISIVO

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TRASMISSIONI REGIONALI DELL`ACCESSO TELEVISIVO
IL CONSIGLIO
TRASMISSIONI REGIONALI
DELL’ACCESSO TELEVISIVO
vademecum
A cura della Struttura di Supporto Specialistico al Corecom
Milano, marzo 2012
Pubblicazione non periodica - distribuzione gratuita
Grafica e Stampa: Centro Stampa del Consiglio regionale della Lombardia
Trasmissioni regionali dell’accesso
PRESENTAZIONE
Dal gennaio 2012 i soggetti collettivi organizzati (ovvero le associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, ecc.;
gli enti locali, i gruppi etnici e linguistici, le confessioni religiose, i
partiti, i sindacati e le altre forme di associazioni rappresentative), possono presentare domanda al Corecom della Lombardia,
così come già avviene in altri Comitati regionali, per partecipare
alle Trasmissioni regionali dell’accesso televisivo.
In ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”, è prevista la
possibilità, per i soggetti sopraelencati, di accedere ai programmi
RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione
attraverso le trasmissioni autogestite. Dette trasmissioni vengono
realizzate in modo autonomo o con il supporto tecnico, gratuito,
della sede regionale della RAI. Le modalità di accesso alle trasmissioni televisive della Rai regionale sono disciplinate dal regolamento approvato dal CORECOM.
Il presente vademecum contiene i documenti utili per la presentazione della domanda e le indicazioni tecniche per la produzione dei programmi autogestiti.
Ogni altra informazione potrà essere acquisita presso gli Uffici del
Corecom (tel. 02.6748.2508)
Fabio Minoli
Presidente del Corecom Lombardia
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Trasmissioni regionali dell’accesso
INDICE
Regolamento per l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
(deliberazione CORECOM n. 34 del 9 settembre 2011)....................... Pag. 5
Norme tecnico organizzative ........................................................... Pag. 11
Fac-simile domanda ...........................................................................Pag. 17
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Trasmissioni regionali dell’accesso
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO RADIOFONICO
E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)
(Approvato con deliberazione CORECOM n. 34 del 9 settembre 2011 e
successive modificazioni.)
Art. 1 - (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 della
legge 14 aprile 1975 n. 103 (“Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva”), dell’articolo 7, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) e dell’art. 9, comma 2, lett. h) della legge regionale
del 28 ottobre 2003, n. 20 (“Istituzione del Comitato Regionale
per le Comunicazioni (CORECOM)”), l’accesso alle trasmissioni
radiotelevisive regionali della Concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per brevità, Concessionaria).
Art. 2 - (Richieste di accesso)
1. I soggetti, indicati nell’articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali
diffuse in Lombardia dalla sede regionale della Concessionaria,
devono presentare richiesta al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
2. La richiesta, compilata in modo distinto per l’accesso alla radio
e per l’accesso alla televisione e redatta in conformità alla modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:
a) copia dello Statuto o dell’atto costitutivo dell’Ente, Istituto o
Associazione;
b) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 6, comma
1, della legge n. 103/1975 e la sottoscrizione, autocertificata dalla
fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;
c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e
penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissio5
CORECOM LOMARDIA
ne, nonché l’accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione autocertificata della fotocopia di un documento valido.
Detto responsabile può coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);
d) la documentazione utile ad illustrare l’attività svolta, nonché
altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza
organizzativa dell’Ente, Istituto o Associazione;
e) l’indicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n.
103/1975, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza
dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di
accesso proposto;
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto, la
sua durata e le modalità di realizzazione;
g) l’impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare, pena l’esclusione, durante la trasmissione del programma ogni
forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell’art. 6 della legge n.
103/1975.
h) il consenso del firmatario del trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante
legale e dagli atri aderenti all’organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta;
3. Per ogni piano trimestrale, di cui all’art. 4, può essere presentata una sola domanda.
Art. 3 - (Esame delle richieste d’accesso)
1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo posta certificata (con firma digitale), fax (0267482724), raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero presentata a mano al protocollo
consiliare (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) entro e non
oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di
inizio del trimestre cui si riferisce la domanda.
2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CORECOM
sono inserite con numerazione progressiva in una pagina dedicata all’accesso, presente nel sito istituzionale del CORECOM, pre6
Trasmissioni regionali dell’accesso
vio riscontro della regolarità delle richieste stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per il Piano trimestrale
delle trasmissioni del trimestre successivo.
3. Il Presidente del CORECOM o suo delegato, di concerto con
gli uffici, procede all’istruttoria delle singole richieste pervenute,
riferendo al CORECOM con relazione motivata. Il CORECOM, ai
sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 103/1975, procede all’esame delle richieste di accesso che sono distribuite ai componenti
del CORECOM, unitamente alla convocazione della riunione.
4. Per ogni richiesta d’accesso viene messo ai voti il testo della
decisione, che deve essere motivata.
5. La decisione del CORECOM sulla richiesta di accesso è comunicata all’interessato a mezzo fax o mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 4 - (Piano trimestrale delle trasmissioni)
1. Il CORECOM delibera i piani trimestrali delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e secondo
i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivo messo a
disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.
2. Il piano trimestrale dell’accesso è pubblicato sul sito Internet del
CORECOM della Lombardia (www.corecomlombardia.it).
3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma, realizzato in
lingua italiana, della durata comunque non inferiore a tre minuti, riferito ad una sola richiesta.
4. Per garantire la più ampia pluralità di accesso, il CORECOM
compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, da
parte dei soggetti di cui all’art. 6 della legge n. 103/1975, secondo
i seguenti criteri:
A) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi, nel
seguente ordine di priorità:
a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e,
in particolare, nei settori: ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, culturale, educativo e formativo, professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/
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CORECOM LOMARDIA
elenchi istituiti da leggi nazionali o regionali;
b) istituzioni o enti pubblici;
c) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
d) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
f) associazioni d’arma;
g) gruppi etnici;
h) associazioni professionali, del commercio, dell’artigianato,
dell’industria a livello territoriale;
i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;
l) movimenti politici;
m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della regione;
B) rilevanza sociale e culturale della tematica proposta;
C) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota.
D) precedenza alle istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, garantendo a queste ultime la prevalenza
rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino
comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo
restando il divieto, ai sensi dell’art. 6, comma sesto della legge 14
aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell’accesso a fini di
pubblicità commerciale.
5. In caso di parità di posizione nella graduatoria si procede per
sorteggio. Il CORECOM si riserva la facoltà di verificare l’appartenenza dichiarata dal soggetto ad uno dei raggruppamenti previsti dai precedenti punti.
6. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
7. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano
trimestrale successivo.
8. Nel caso in cui le domande non siano approvate all’unanimità,
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la delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi
voti.
9. La deliberazione del CORECOM di approvazione dei piani trimestrali è trasmessa, per l’esecuzione, alla Concessionaria, sede
regionale della Lombardia, e alla Sottocommissione permanente
per l’accesso presso la Commissione parlamentare di vigilanza.
Art. 5 - (Ricorsi)
1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso radiofonico e televisivo è ammesso ricorso in opposizione al
Presidente del CORECOM stesso entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CORECOM, indicando
i motivi specifici su cui si fonda.
3. L’esame del ricorso, previa istruttoria curata dal Presidente del
CORECOM, di concerto con gli uffici, deve svolgersi entro venti
giorni dalla sua ricezione.
4. Il Presidente relazione all’Ufficio di Presidenza del CORECOM
che decide in ordine alle risultanze dell’istruttoria.
5. Il ricorso non sospende l’esecuzione del piano trimestrale.
6. La decisione dell’Ufficio di Presidenza del CORECOM sul ricorso
è comunicata al soggetto interessato a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 6 - (Registrazione dei programmi)
1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso può essere
realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni
alla Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per
esigenze minime di base, della Concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la
registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni prima
della data della trasmissione, anche per consentire al CORECOM
la vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna
del programma entro il termine indicato, la Concessionaria può
disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata
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CORECOM LOMARDIA
comunicazione al CORECOM.
3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica
gratuita della Concessionaria quest’ultima concorda le modalità
operative con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre. La Concessionaria può affidare la conduzione della trasmissione a figure professionali del Servizio radiotelevisivo pubblico
(giornalisti o conduttori). È, comunque, garantita la facoltà dei
soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni caso, qualsiasi
coinvolgimento della Concessionaria sul contenuto dei programmi stessi e sulle correlative responsabilità.
4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono
sotto forma di intervista, il CORECOM si riserva la facoltà, sentiti i
soggetti interessati, di proporne l’accorpamento e lo svolgimento,
sempre attraverso intervista, in un’unica trasmissione, nella quale
a ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a
disposizione in caso di trasmissione singola.
Art. 7 - (Esecuzione del Piano trimestrale)
1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi all’accesso, nonché delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 103/1975 anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 8.
2. Il CORECOM pone in essere tutte le azioni atte a garantire l’esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il
CORECOM, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale
derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la Concessionaria, l’attuazione del piano attraverso
la realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate
in modo anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi all’accesso radiofonico o televisivo nei piani
trimestrali possono presentare al CORECOM esposti o osservazioni sull’attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte
nell’esercizio dell’accesso.
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Trasmissioni regionali dell’accesso
5. Il CORECOM provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche, fissando appositi spazi nelle trasmissioni d’accesso.
6. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell’accesso sono
sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto.
Art. 8 - (Sanzioni)
1. Il CORECOM, se ravvisa nel programma una violazione degli
impegni sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente
o dal responsabile, può sospendere la messa in onda del programma e negare, con decisione motivata, il diritto d’accesso al
soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonché
proporre alla Commissione parlamentare di vigilanza l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del
programma per un periodo equivalente.
Art. 9 - (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Il CORECOM ne assicura una adeguata diffusione attraverso
gli strumenti informativi che ritiene più idonei.
PROGRAMMI TELEVISIVI DELL’ACCESSO
NORME TECNICO ORGANIZZATIVE
Domanda Di Accesso e Calendario
I soggetti che presentano la domanda di accesso alla programmazione radiotelevisiva Regionale al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia (CORECOM) devono indicare in sintesi
il contenuto del programma e specificare se intendono i avvalersi:
- esclusivamente di mezzi propri all’esterno della RAI;
- della collaborazione tecnica gratuita della RAI presso la locale
Sede Regionale.
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CORECOM LOMARDIA
La domanda per usufruire degli spazi dell’accesso regionale deve
essere indirizzata esclusivamente al Corecom Lombardia e pervenire entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre in cui è prevista la messa in
onda.
Il Corecom, dopo aver accolto formalmente le domande che presentano i requisiti previsti, redige il calendario trimestrale di messa in onda delle trasmissioni, tenendo conto che la durata minima
di ciascun programma non può essere inferiore a tre minuti e che
la sede Regionale della RAI mette a disposizione i seguenti spazi: il martedì, dalle ore 10.00 – 10.30.
Il Corecom Lombardia dà comunicazione del calendario ai soggetti ammessi e alla sede Regionale della RAI almeno 20 giorni
prima dell’inizio del trimestre, precisando per quali programmi
sia necessaria la collaborazione tecnica della RAI.
Entro 7 giorni dal ricevimento del calendario trimestrale delle
trasmissioni, la RAI fornisce al Corecom un calendario delle registrazioni per i soggetti che si avvalgono della collaborazione
tecnica presso la sede della concessionaria. Il Corecom Lombardia informa ciascun soggetto della data e dell’orario previsti.
La data di registrazione deve essere fissata almeno 10 giorni precedenti la data della messa in onda.
2. MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Nell’ambito delle trasmissioni i soggetti aventi diritto non possono
in alcun modo:
- Citare indirizzi mail che non siano quelli riferiti direttamente
alla propria attività;
- Citare numeri di cellulari;
- Citare numeri di C/C che non siano quelli espressamente riferiti
al soggetto autorizzato;
- Citare altre realtà, anche attraverso la segnalazioni di estremi
quali siti e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici, comunque espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- Citare partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e
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Trasmissioni regionali dell’accesso
organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
- In generale violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all’accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti
istituzionali e non.
a) PROGRAMMA REALIZZATO CON MEZZI PROPRI
Possono essere generati contributi audio e video che siano stati approvati da parte del CORECOM, comunque non eccedenti
rispetto allo spazio consentito.Il soggetto ammesso che produce
il programma esclusivamente con mezzi propri all’esterno della
RAI deve consegnarlo al Corecom 10 giorni prima della data prevista per la messa in onda della prima trasmissione del trimestre
di partecipazione. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, il
Corecom provvede a consegnare alla RAI il supporto per la messa in onda almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista,
per consentire il controllo tecnico e il riversamento su supporto
RAI. Nel caso in cui programma non risulti conforme alle caratteristiche previste per la messa in onda, il Corecom provvede ad
informare il soggetto e valuta l’inserimento del programma, opportunamente modificato, nel calendario del trimestre successivo.
Informa inoltre la RAI almeno 5 giorni prima della data definita
per la messa in onda della relativa trasmissione.
STANDARD TECNICI – ACCESSO TELEVISIVO
Per quanto concerne il rispetto degli standard tecnici che gli interventi autoprodotti devono osservare:
- Ripresa AUDIO intellegibile e realizzata in MONO;
- Ripresa VIDEO in 4:3 che tenga in considerazione una “pulizia”
del prodotto intesa sia come attenzione alle modalità di ripresa (per esempio inquadrature troppo dinamiche e mosse, se non
giustificate in tutto o in parte dall’esposizione del contenuto) che
rendano la fruizione incomprensibile e un SUPPORTO che oltre
ai consueti formati broadcast (beta SP, IMX), sia almeno DVD
FORMATO VIDEO PAL o MINI DV FORMATO VIDEO PAL
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CORECOM LOMARDIA
720x576 interlacciato (no cdrom o DVD dati);
- l’eventuale logo dell’accedente, nel caso di materiale autoprodotto, deve essere collocato in basso a sinistra.
b) PROGRAMMA REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE TECNICA
GRATUITA DELLA RAI
Per gli interventi realizzati in STUDIO, il format è quello di un
intervento/appello autogestito, per la durata indicata dal Corecom, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto
avente diritto. Il soggetto che intenda avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della RAI può avere a disposizione, presso
la Sede regionale, uno studio che consente, oltre ad una limitata
partecipazione di persone alla registrazione (due - tre), l’uso di
dischi o nastri e logo (di proprietà del soggetto) da mixare con le
caratteristiche di cui al punto a). Tale studio, che permette la realizzazione di trasmissioni come conversazioni, interviste ecc., viene
messo a disposizione del soggetto per massimo 30 minuti, secondo
il calendario di registrazione predisposto dalla RAI per ciascun trimestre e comunicato dal Corecom ai soggetti accedenti.
Tutto l’eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere precedentemente fornito al Corecom dal soggetto accedente almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni. Ove il soggetto non si presenti presso gli
impianti RAI all’ora fissata per la loro utilizzazione, la Direzione
del Centro di Produzione può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione il giorno stesso al Corecom per le decisioni del caso.
Al termine dell’ascolto finale, i partecipanti alla trasmissione devono sottoscrivere apposita liberatoria. In assenza di questo nulla
osta, la RAI non darà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso. La RAI, effettuata la
registrazione, fornisce copia del supporto audio al Corecom. Nel
caso in cui il programma non risulti conforme alle caratteristiche
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Trasmissioni regionali dell’accesso
normative previste dal Regolamento per la messa in onda il Corecom informa il soggetto e valuta l’eventuale inserimento del
programma, opportunamente modificato, nel calendario successivo. Informa inoltre la RAI almeno 5 giorni prima della data
prevista per la messa in onda.
3. DURATA DEL PROGRAMMA
Se all’atto dell’accettazione, nel caso di programma realizzato
esclusivamente con mezzi propri, ovvero all’atto dell’ascolto finale - nel caso di programma realizzato con la collaborazione
tecnica della RAI – si riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, il soggetto deve provvedere a
riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario, la RAI
non darà corso alla trasmissione dandone comunicazione al Corecom per le decisioni del caso.
4. RESPONSABILITÀ
La responsabilità civile e penale dei programmi è attribuita dalla legge al soggetto per sottolineare la sua autonomia.Comunque, per memoria, si riporta qui di seguito, il penultimo comma
dell’art. 6 della Legge n.103 del 1975:“I soggetti ammessi all’accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare
i principi dell’ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare
quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della
lealtà e della correttezza del dialogo democratico ed astenersi da
qualsiasi forma di pubblicità commerciale”.
5. DIRITTI D’AUTORE
Il soggetto è impegnato a comunicare per iscritto alla RAI, all’atto della consegna del programma realizzato con mezzi propri, o
all’inizio delle lavorazioni di studio, in caso di programma realizzato con la collaborazione tecnica gratuita della RAI, i dati di identificazione delle composizioni musicali (attore, compositore,
editore, estremi dei dischi, eco.) e delle altre opere protette dalla
legge sul diritto d’autore, utilizzati nel programma, con la speci15
CORECOM LOMARDIA
ficazione delle singole durate, ai fini della denuncia alla SIAE, che
sarà effettuata dalla RAI, salva la responsabilità degli utilizzatori.
Il soggetto è altresì impegnato a far pervenire alla RAI, negli stessi termini sopraindicati, ledichiarazioni liberatorie eventualmente
quietanzate, rilasciate dagli aventi diritto sulle opere summenzionate, sollevando la RAI da ogni responsabilità comunque connessa con l’utilizzazione delle opere stesse. Nel caso contrario, la
RAI non darà corso alla trasmissione, dandone comunicazione al
Corecom per le decisioni del caso.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti
0267482508 - [email protected]
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Trasmissioni regionali dell’accesso
FAC SIMILE DI DOMANDA:
DOMANDA PER L’ACCESSO TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO
AL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
CORECOM
Via Fabio Filzi 22
20124 MILANO
………………………………………………………………………………
(descrizione per esteso e sigla dell’organizzazione richiedente ) facente parte di uno dei
seguenti gruppi elencati dall’articolo 4 del regolamento per l’accesso:
a) gruppi di rilevante interesse sociale, operanti nel non profit e, in particolare, nei settori:
ambientale, artistico, assistenziale, della salute e del benessere, educativo e formativo,
professionale, ricreativo, sportivo, turistico, iscritti nei rispettivi registri/elenchi istituiti da
leggi nazionali o regionali;
b) enti ed associazioni culturali;
c) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
d) confessioni religiose – loro articolazioni regionali;
e) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
f) associazioni d’arma;
g) gruppi etnici;
h) associazioni professionali, del commercio, dell’artigianato, dell’industria a livello
territoriale;
i) sindacati nazionali e di categoria - loro articolazioni regionali;
l) movimenti politici;
m) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli
provinciali e comunali della regione;
con sede in...............................................................................................................
via.............................................................................cap .........................................
recapito telefonico...............................................fax ..........................................
codice fiscale...........................................................................................................
sito web ...................................................................................................................
e-mail ......................................................................................................................
rappresentato da .................................................................................................
( nominativo del legale rappresentante )
nat….. a…………………………………………… il..............................................................
e residente in..........................................................................................................
via………………………………………………………………….cap..........................................
tel...............................................................................................................................
nella sua qualità di...............................................................................................
CHIEDE
ai sensi del primo comma dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell’apposito
Regolamento del CORECOM della Lombardia , di usufruire dell’accesso alla programmazione
televisiva per il trimestre :...................................................................................
Caratteristiche e consistenza organizzativa dell’Ente (sezione da non compilare per gli Enti
pubblici).
Il richiedente comunica le seguenti informazioni:
1. Data di costituzione..........................................................................................
2. Figura giuridica ...............................................................................................
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CORECOM LOMARDIA
( associazione di fatto, Onlus, ecc.)
3. Principali organi statutari .............................................................................
( assemblee di soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, ecc. )
4. L’attività del richiedente si svolge in ambito
 Regionale
 Provinciale
 Comunale
Iscritta nel Registro/Albo (obbligatorio indicare) ………………………………………….
5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni
sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale
(es. sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli,
ecc.)...........................................................................................................................
6. Eventuali attività editoriali
( indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)
...................................................................................................................................
7. Eventuali attività di formazione e di informazione
(corsi, seminari, convegni, ecc. )
...................................................................................................................................
8. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione, ecc.
...................................................................................................................................
9. Eventuali altre attività...................................................................................
Programma proposto
10. Titolo del programma
...................................................................................................................................
11. Contenuto in sintesi
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
12. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del
richiedente:.............................................................................................................
13. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all’argomento
che si vuole trattare
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(indicare l’eventuale data di iniziative collegate)......................................
14. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:
 Il pubblico in generale
 Particolari categorie di pubblico
(indicare quali)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15. Il programma sarà realizzato (indicare una delle modalità sotto indicate):
 con mezzi propri (sarà consegnato il relativo supporto in formato broadcast (beta SP, IMX)
oppure in formato DVD tipo Video e non formato dati, dopo la conferma dell’ammissione
alla trasmissione)
 registrato presso la sede RAI
 registrato presso la sede RAI, presentando un breve video o materiale fotografico di
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Trasmissioni regionali dell’accesso
appoggio (sarà consegnato dopo la conferma dell’ammissione alla trasmissione)
e prevede:
 Conversazione ( numero previsto di persone- massimo tre)
 Interviste
 Inchieste, documentari
 Intervento di una sola persona
 Altre forme espressive
(specificare quali) ………………………….....................................
Se ci sono conversazioni, interviste a richiesta, precisare se si prevede di fare esprimere:
 solo persone interne all’organizzazione richiedente
…………………………………………………………………...........................
 anche persone esterne all’organizzazione richiedente
………………………………………………………………………………............
- Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative (reperibili sul sito
istituzionale del Corecom, pagine relative all’accesso)
- Si impegna a far pervenire (tramite posta elettronica), entro una settimana dalla
presentazione della domanda, il logo istituzionale del soggetto richiedente ed eventuali
foto da utilizzare come sfondo – in caso di registrazione senza video - (in formato Tiff,
Pdf o Jpg)
- Si impegna a far pervenire, unitamente all’eventuale video prodotto, le liberatorie
riguardanti i protagonisti e le musiche o le altre opere utilizzate (si ricorda che le musiche e le
altre opere d’ingegno sono protette dal diritto d’autore).
Firma del legale rappresentante dell’organizzazione richiedente.*
……………………………………….....................
( * allegare fotocopia, sottoscritta, di un documento di riconoscimento valido)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL
PROGRAMMA DELL’ACCESSO RICHIESTO DA:
………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………............
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del Regolamento per l’accesso al Servizio
radiotelevisivo pubblico l’organizzazione richiedente designa quale responsabile, agli
effetti civili e penali del programma di accesso da ammettere alla trasmissione, il/la Sig.
……………………………………............................................................
nat… a………………………………………………il………………...……......
residente in …………………………………………………………………....
via…………………………………………………………………..cap……......
indirizzo mail ……………………………………………………………......
che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabilità.
Dichiara inoltre che durante nel programma non è previsto alcun tipo di pubblicità
commerciale.
Dichiara di avere preso visione delle Norme tecniche e organizzative (reperibili sul sito
istituzionale del Corecom, pagine relative all’accesso)
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche se qualificati
come dati sensibili e dichiara altresì di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante
legale e dagli altri aderenti all’organismo qualora fossero individuabili in base alla
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