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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 1998
AGS Assedic Pas-de-Calais contro François Dumon e Froment, liquidatore degli Établissements Pierre
Gilson
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Douai – Francia
Politica sociale - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva
80/987/CEE - Art. 4 - Effetto diretto - Opponibilità ai singoli, in mancanza d'informazione della
Commissione, delle disposizioni nazionali che fissano il massimale per la garanzia di pagamento
Causa C-235/95
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04531
Nel procedimento C-235/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato
CE, dalla Cour d'appel di Douai (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
AGS Assedic Pas-de-Calais
e
François Dumon,
Froment, liquidatore degli Établissements Pierre Gilson,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'AGS Assedic Pas-de-Calais, dall'avv. R. Lamoril, del foro di Arras;
- per il signor Dumon, dall'avv. B. Meurice, del foro di Lille;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del
ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in
qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, e dal
signor H. Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata con sentenza 31 maggio 1995 e pervenuta in cancelleria il 6 luglio
1995, la Cour d'appel di Douai ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni
vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra il signor Dumon, ex dipendente degli Établissements
Pierre Gilson (in prosieguo: la «Gilson»), e l'AGS Assedic Pas-de-Calais, in qualità di rappresentante
dell'associazione per la gestione del regime di assicurazione dei crediti dei lavoratori subordinati (in prosieguo:
l'«AGS»), in merito al massimale di garanzia che è stato applicato ai crediti del signor Dumon nel corso della
liquidazione giudiziaria della Gilson.
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Il diritto comunitario
3 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di
lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza.
La nozione di stato d'insolvenza è definita dall'art. 2, n. 1.
4 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia
assicurino, fatto salvo l'art. 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti
di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
5 Conformemente all'art. 4, n. 1, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli
organismi di garanzia, di cui all'art. 3. In particolare, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, gli Stati membri
possono, per evitare di versare somme che vanno oltre il fine sociale della direttiva, fissare un massimale per la
garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli
Stati membri comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.
6 L'art. 11, n. 1, dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne
informano immediatamente la Commissione. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, gli Stati membri comunicano
inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel
settore disciplinato dalla direttiva.
Il diritto nazionale
7 In diritto francese, il code du travail contiene una serie di disposizioni, anteriori alla direttiva, volte a garantire
il pagamento degli stipendi in caso di crisi aziendale a seguito di un provvedimento giudiziario di amministrazione
controllata (redressement judiciaire) o di liquidazione, nonché a limitare la garanzia prestata dagli organismi
istituiti per la copertura dell'insolvenza dei datori di lavoro (legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973, modificata e
completata dalla legge n. 85/98 del 25 gennaio 1985, e legge n. 75-1251 del 27 dicembre 1975).
8 Ai sensi dell'art. L 143-11-1 del code du travail, il datore di lavoro che abbia la qualità di commerciante o di
persona giuridica di diritto privato, pur se non commerciante, e che occupi uno o più lavoratori subordinati, deve
assicurare questi ultimi contro il rischio del mancato pagamento, in caso di procedimento di amministrazione
controllata, degli importi loro dovuti in esecuzione del contratto di lavoro.
9 L'art. L 143-11-4 dispone che il regime assicurativo previsto dall'art. L 143-11-1 è gestito da un'associazione
creata dalle organizzazioni nazionali professionali dei datori di lavoro più rappresentative e autorizzate dal
ministero del lavoro.
10 A tal fine è stata istituita l'AGS, che raggruppa il Consiglio nazionale francese dei datori di lavoro, la
Confederazione delle piccole e medie imprese e la Confederazione nazionale della mutualità della cooperazione e
del credito agricolo. Il ministero del Lavoro ha approvato una convenzione di gestione, stipulata tra tali
associazioni e l'Unione nazionale interprofessionale per l'impiego nell'industria e nel commercio (in prosieguo:
l'«Unedic»). L'Unedic e le associazioni per l'impiego nell'industria e nel commercio, dette «Assedics», sono
incaricate dall'AGS di riscuotere i contributi destinati a finanziare tale regime di garanzia e di mettere i fondi
necessari a disposizione dei curatori e degli amministratori giudiziari.
11 Ai sensi dell'art. L 143-11-8, la garanzia prestata dagli organismi di cui all'art. L 143-11-4 è limitata, per
quanto riguarda il totale dei crediti del lavoratore subordinato, a uno o agli importi fissati con decreto, con
riferimento al massimale mensile adottato per il calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la
disoccupazione previsto al libro III, titolo V, capitolo 1_, sezione II, del code du travail.
12 Ai sensi dell'art. D 143-2 del code du travail, il massimale di garanzia previsto all'art. L 143-11-8 del code du
travail ammonta a tredici volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di
assicurazione contro la disoccupazione allorché i crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o
dalle clausole di un contratto collettivo e sono sorti nell'ambito di un contratto di lavoro la cui data di stipulazione
sia anteriore di almeno sei mesi al provvedimento che dichiara l'apertura del procedimento di amministrazione
controllata (in prosieguo: il «massimale 13»). Questo massimale, che, il 1_ luglio 1995, corrispondeva a 679 120
FF, si calcola alla data in cui il credito del lavoratore è esigibile, e al più tardi alla data del provvedimento
giudiziale che adotta il piano di risanamento o che dispone la liquidazione giudiziaria. Negli altri casi, il massimale
della garanzia è limitato a quattro volte il massimale mensile utilizzato per il calcolo dei contributi al regime di
assicurazione contro la disoccupazione (in prosieguo: il «massimale 4»). Il 1_ luglio 1995, tale massimale era
pari a 208 960 FF.
La causa principale
13 In forza di un contratto di lavoro stipulato il 1_ aprile 1977, il signor Dumon è stato assunto dalla Gilson come
commesso viaggiatore (voyageur représentant et placier; in prosieguo: «VRP») esclusivo.
14 Con provvedimento del 22 agosto 1989, il Tribunal de commerce di Lille ha disposto la liquidazione giudiziaria
della Gilson, nominando come liquidatore l'avv. Froment. Il 15 settembre 1989, il signor Dumon è stato licenziato
per ragioni economiche, con effetto dall'8 dicembre 1989.
15 Il signor Dumon ha chiesto al Conseil de prud'hommes di Tourcoing sia di fissare l'importo esatto dei suoi
crediti, sia di disporre la loro presa in carico da parte dell'AGS, rappresentata dall'Assedic del Pas-de-Calais. Più
precisamente, il signor Dumon ha contestato la decisione con cui l'AGS aveva limitato la sua garanzia al
massimale 4, laddove a suo parere gli era dovuto il massimale 13 previsto dallo stesso articolo. I suoi crediti
risultavano secondo lui, in conformità all'art. D 143-2, da disposizioni legislative o da un contratto collettivo, e
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traevano origine da un contratto di lavoro stipulato più di sei mesi prima della decisione che aveva disposto la
liquidazione giudiziaria.
16 Fondandosi sull'art. D 143-2 del code du travail, l'AGS sosteneva invece che il credito del signor Dumon non
dipendeva né da disposizioni legislative o regolamentari né da un contratto collettivo, bensì da un contratto di
lavoro. Trovava applicazione, di conseguenza, il massimale 4.
17 Con decisione 27 gennaio 1992, il Conseil de prud'hommes di Tourcoing ha dichiarato che il credito del signor
Dumon risultava da disposizioni legislative, e in particolare dall'art. L 751-1 del code du travail, che fissa i
presupposti per lo svolgimento della professione di VRP, nonché da disposizioni convenzionali, segnatamente
dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale dei VRP, cosicché tale credito era opponibile all'AGS nel limite del
massimale 13, e non in quello del massimale 4. Ha quindi fissato a 470 522 FF il credito del signor Dumon nei
confronti della Gilson e, tenuto conto degli importi già pagati dall'AGS, ha stabilito a 380 840 FF l'importo di cui
egli era tuttora creditore.
18 Il 13 marzo 1993 l'AGS, rappresentata dall'Assedic del Pas-de-Calais, ha proposto appello avverso tale
decisione dinanzi alla Cour d'appel di Douai, affermando che nel caso del signor Dumon era applicabile il
massimale 4 e non il massimale 13, e che, tenuto conto degli anticipi già versati, l'appellato non aveva più nulla
a pretendere nei suoi confronti.
19 Il signor Dumon, da parte sua, ha chiesto alla Cour d'appel di confermare la pronuncia del Conseil de
prud'hommes di Tourcoing. In subordine, ha sostenuto l'incompatibilità dell'art. D 143-2 del code du travail
francese con l'art. 4, n. 3, della direttiva, il quale, essendo preciso e incondizionato, avrebbe dovuto avere effetto
diretto.
Le questioni pregiudiziali
20 La Cour d'appel di Douai ha confermato la decisione del Conseil de prud'hommes in ordine alla sussistenza e
all'importo dei crediti spettanti al signor Dumon nell'ambito della liquidazione giudiziaria della Gilson. Tuttavia,
nutrendo dubbi sull'interpretazione della direttiva con riferimento ai limiti di garanzia previsti dal diritto
nazionale, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l'art. 4 della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, abbia portata
generale e obbligatoria e debba quindi avere effetto diretto nell'ordinamento nazionale.
2) Se, in mancanza di comunicazione alla Commissione, alle condizioni prescritte dall'art. 11 della direttiva 20
ottobre 1980, l'art. D 143-2 del code du travail (ai sensi del quale l'importo massimo della garanzia prevista
all'art. L 143-11-8 del code du travail è fissato a tredici volte il massimale mensile preso in considerazione per il
calcolo dei contributi al regime di assicurazione contro la disoccupazione, qualora i crediti risultino da disposizioni
di legge o di regolamento o dalle clausole di un contratto collettivo e siano sorti da un contratto di lavoro la cui
data di stipulazione sia anteriore di almeno sei mesi alla decisione che dispone l'amministrazione controllata,
mentre negli altri casi l'importo di tale garanzia è limitato a quattro volte il massimale sopra indicato) sia
compatibile con tale direttiva».
Sulla seconda questione
21 Con la sua seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice nazionale domanda in
sostanza se gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva ostino all'applicazione di disposizioni quali l'art. D 143-2 del code
du travail francese, che fissa un massimale per la garanzia di pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori
subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla Commissione i metodi in base ai quali tale
massimale è stato fissato.
22 Occorre rilevare in proposito, preliminarmente, che nelle osservazioni presentate alla Corte il governo
francese ha affermato che due relazioni, vertenti sull'adeguamento delle disposizioni nazionali alla direttiva, sono
state trasmesse alla Commissione nel 1984 e nel 1986 per il tramite del segretariato generale del Comitato
interministeriale per le questioni di cooperazione economica europea, nonché della rappresentanza permanente
della Francia presso le Comunità europee. Tali documenti avrebbero specificato dettagliatamente i metodi di
fissazione del massimale generale di garanzia degli stipendi previsto dal regime francese, facendo specifico
riferimento alle disposizioni che limitano la garanzia da parte dell'AGS e precisando le modalità di fissazione dei
relativi massimali. In particolare, la facoltà offerta agli Stati membri dall'art. 4 della direttiva sarebbe
corrispondente a un meccanismo esistente in diritto francese fin dal 1976, cosicché le autorità francesi si
sarebbero limitate a comunicare alla Commissione le tabelle di equivalenza tra le disposizioni comunitarie e le
disposizioni francesi.
23 Alla luce di quanto sopra, il governo francese invita la Corte a dichiarare che l'obbligo di comunicazione
imposto dalla direttiva è stato pienamente assolto.
24 La Commissione, da parte sua, sostiene che la legislazione francese è servita da esempio per l'elaborazione
della direttiva, e che essa ha potuto prendere atto dei metodi di fissazione del massimale fin dal 1979, nella
documentazione inviata al Consiglio dalla delegazione francese. La Commissione ritiene pertanto di aver ricevuto
dalla Repubblica francese le informazioni di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva, pur non essendo stata effettuata,
dopo l'adozione di quest'ultima, alcuna notificazione formale.
25 Si deve ricordare in proposito che, nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 177 del Trattato, basato
sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella
competenza del giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1978, causa 104/77, Oehlschläger, Racc.
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pag. 791, punto 4, e 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit Futtermittel, Racc. pag. 3439, punto 12). La
Corte, quindi, può pronunciarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base
dei fatti indicati dal giudice nazionale (sentenze 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs,
Racc. pag. I-2305, punto 16, e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc. pag. I-1729,
punto 11).
26 Inoltre, come la Corte ha dichiarato al punto 14 della citata sentenza Phytheron International, una modifica
della sostanza delle questioni pregiudiziali sarebbe incompatibile con il ruolo assegnato alla Corte dall'art. 177 del
Trattato nonché con il suo obbligo di dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità
di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte, tenuto conto del fatto che, a norma
della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.
27 Alla luce di quanto sopra, spetta al giudice nazionale verificare se nuovi elementi presentati nel corso del
procedimento dinanzi alla Corte siano utili, ovvero necessari, ai fini della decisione della causa principale.
28 Quanto alla soluzione da dare alla seconda questione, occorre ricordare anzitutto che l'art. 4, n. 3, secondo
comma, della direttiva impone agli Stati membri i quali, così come li autorizza il comma precedente, abbiano
fissato un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, l'obbligo di
comunicare alla Commissione i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.
29 Tuttavia, non risulta dalla disposizione in oggetto che l'obbligo di comunicazione dia luogo a un procedimento
di controllo comunitario dei metodi scelti dallo Stato membro, né che l'esercizio da parte degli Stati membri della
facoltà di fissare il massimale sia subordinato all'accordo, espresso o tacito, della Commissione.
30 D'altro canto, né il testo né la finalità della disposizione in esame consentono di ritenere che l'inosservanza
dell'obbligo di previa comunicazione imposto agli Stati membri determini di per sé l'illegittimità dei massimali così
adottati (v., per una disposizione analoga, sentenza 13 luglio 1989, causa 380/87, Enichem Base e a., Racc. pag.
2491, punto 22).
31 Risulta pertanto che l'obiettivo dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 4, n. 3, secondo comma, è
soltanto quello di render noto alla Commissione se gli Stati membri si siano avvalsi della facoltà prevista dal
comma precedente e, eventualmente, in quale maniera.
32 Quanto all'art. 11, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore da essa disciplinato, appare
chiaro che esso riguarda i rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, e che non genera alcun diritto in capo
ai singoli che possa essere leso in caso di violazione, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo di previa
comunicazione alla Commissione dei metodi in base ai quali esso fissa il massimale di cui all'art. 4, n. 3.
33 La seconda questione dev'essere pertanto risolta nel senso che gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva non ostano
all'applicazione di disposizioni quali l'art. D 143-2 del code du travail francese, che fissa un massimale per la
garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di
comunicare alla Commissione i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.
Sulla prima questione
34 Con la sua prima questione, il giudice nazionale intende sapere se l'art. 4 della direttiva abbia portata
generale e obbligatoria, cosicché i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice nazionale.
35 Alla luce della soluzione fornita alla seconda questione, non occorre statuire sulla prima questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte,
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Douai con sentenza 27 gennaio 1995, rettificata
con sentenza 31 maggio 1995, dichiara:
Gli artt. 4, n. 3, e 11 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
di lavoro, non ostano all'applicazione di disposizioni che fissano un massimale per la garanzia di pagamento dei
diritti non pagati dei lavoratori subordinati, qualora lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla
Commissione i metodi in base ai quali tale massimale è stato fissato.
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