contratto di locazione finanziaria di beni strumentali
Transcript
contratto di locazione finanziaria di beni strumentali
CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI STRUMENTALI CONDIZIONI GENERALI Articolo 1 - Premesse re, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione. A) Biella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Biella via Monte Grappa 18, capitale sociale € 20.000.000,00 Articolo 5 – Corrispettivo e canoni interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00528570021, 1.L’Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo della lo- iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 TUB (D.Lgs. 385/1993) al cazione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione n. 19142, appartenente al Gruppo Banca Sella, soggetta all’attività di finanziaria e ai costi complessivi sostenuti per l’acquisto del bene direzione e coordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In (di seguito denominato anche imponibile contrattuale). Detto im- particolare Biella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche “Con- porto verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla cedente”) svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (lea- firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni perio- sing). dici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e all’art. 9 del B) L’Utilizzatore (il Cliente), nell’ambito della Sua attività imprenditoriale presente contratto. I canoni saranno assoggettati all’I.V.A. secondo o professionale, dopo aver scelto il bene e/o le attrezzature (di seguito l’aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale denominati “bene”) descritti nelle Condizioni Particolari, individuato i dovuto. Fornitori e pattuito direttamente con questi prezzi, tempi, condizioni e 2.Qualora l’esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il ca- modalità di consegna, si è rivolto al Concedente per ottenere in loca- none alla firma corrisposto dall’Utilizzatore gli sarà restituito al valo- zione finanziaria il bene. re nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri C) Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrative, econo- accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per miche, patrimoniali e giuridiche dell’Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in locazione finanziaria per un determinato canone danni. 3.L’obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termi- il bene sopra citato. ne indicato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere D) L’Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive oggetto della locazione finanziaria e riconosce che detto bene è stato scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari. da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all’uso 4.Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra som- per cui viene preso in locazione nonché di aver verificato preventiva- ma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato con le modali- mente le condizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce tà indicate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti inoltre, assumendosene la responsabilità, la congruità del prezzo fis- verranno effettuati sulla base di un ordine di addebito permanente sato con i Fornitori, la rispondenza alle vigenti normative in materia (R.I.D.) che l’Utilizzatore si impegna a sottoscrivere ed a conferire antinquinamento e direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni alla propria Banca contestualmente alla firma del presente contrat- e sicurezza del lavoro, nonché l’inesistenza di disposizioni normative to. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene. in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle E) Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale. modalità di pagamento utilizzate. 5.Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per alcun Articolo 2 – Oggetto della locazione motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di 1.Biella Leasing S.p.A. concede in locazione finanziaria all’Utilizzato- utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualunque re, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qual- contestazione fosse sostenuta dall’Utilizzatore o dovesse comun- siasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni que sorgere, non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e Particolari. Resta inteso che per una migliore identificazione del integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui bene oggetto della locazione finanziaria si dovrà fare riferimento all’atto del pagamento sussistano più debiti dell’Utilizzatore verso alla descrizione contenuta nella fattura di acquisto del bene. il Concedente, spetterà esclusivamente a quest’ultimo decidere a 2.Sul bene che verrà acquistato dal Concedente e che diverrà quindi quale debito imputare il pagamento. di sua esclusiva proprietà, l’Utilizzatore non potrà vantare altri diritti Articolo 6 - Termine della locazione finanziaria e Diritto d’opzione che quelli derivanti dal presente contratto. La scadenza del contratto di locazione finanziaria determinerà alternaArticolo 3 - Durata tivamente quanto segue. La locazione finanziaria decorrerà dalla data indicata nel documento A) Obbligo dell’Utilizzatore di restituire. denominato “verbale di collaudo del bene” sottoscritto dall’Utilizzatore e Alla scadenza della locazione finanziaria l’Utilizzatore, senza necessità avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari. Resta esclusa qual- di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie siasi ipotesi di proroga tacita del contratto. spese, il bene in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, Articolo 4 – Acquisto del bene a qualunque titolo, nel corso della locazione finanziaria. Il bene dovrà In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all’adempimento essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento del la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l’ordine lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, ai fornitori utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento deri- dall’Utilizzatore. vante dall’uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costrut- nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. tore e/o dal Fornitore, che l’Utilizzatore dichiara di conoscere e accetta- L’Utilizzatore si obbliga a firmare all’atto della restituzione un verbale Pag. in cui si fa constatare lo stato d’uso del bene ed a pagare al Conce- 5.L’Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso dente, contestualmente alla restituzione, i canoni ed ogni altra even- in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragio- tuale somma pregressa dovuta, nonché i danni riscontrati sul bene e/o, ne. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del in caso di sinistri gravi rilevanti ai fini del valore del bene, l’eventuale Concedente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui deprezzamento dello stesso. Nel caso di disaccordo sull’ammontare alle lettere C) e D) delle premesse e di cui al precedente comma 3 dei danni o del deprezzamento, i medesimi saranno risarciti in base del presente articolo, l’Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all’eser- ai valori risultanti da relazione tecnica, effettuata da perito nominato cizio di qualsiasi azione, pretesa o eccezione nei confronti del Con- dal Concedente, iscritto all’apposito albo tenuto presso il Tribunale di cedente, dovrà rimborsare immediatamente a quest’ultimo tutte le Biella, i cui costi saranno a carico dell’Utilizzatore. somme da questi pagate o che fosse tenuto a pagare, a qualsiasi L’Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che, qualora alla titolo ed a chicchessia in relazione ed in previsione dell’acquisto del scadenza del periodo di locazione finanziaria il bene non venisse resti- bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio tuito, la sua detenzione o l’uso saranno da considerarsi abusivi. In caso sofferto. di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richie- 6.L’Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza dere all’Utilizzatore un’indennità di importo corrispondente al rateo del connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse eventuali ulteriori danni. subire. In questo caso l’Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al B) Diritto di opzione a favore dell’Utilizzatore. Concedente quanto previsto al successivo articolo 16 in caso di L’Utilizzatore, qualora abbia regolarmente adempiuto ad ogni suo ob- risoluzione contrattuale. bligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti del Concedente 7.L’Utilizzatore garantisce che all’atto della consegna il bene sarà do- anche per altri rapporti contrattuali, avrà il diritto di acquistare il bene tato delle necessarie certificazioni di legge e che è rispondente alle oggetto del contratto a scadenza della locazione finanziaria. Il bene vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento nonché verrà acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con alle disposizioni delle direttive CE emanate in materia di prevenzio- esclusione di qualsiasi responsabilità del Concedente, corrispondendo ne degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, con la modalità stabilita da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione dal Concedente ed i termini di pagamento stabiliti dal presente con- o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate tratto. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore tutte le spese, imposte, direttive CE. L’Utilizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istru- oneri e rischi connessi alla vendita e/o al trasferimento di proprietà, zioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata apposta unitamente alle spese per l’esercizio del diritto d’opzione riportate nelle la marchiatura CE del fabbricante. Detta documentazione dovrà es- Condizioni Particolari e nel documento di sintesi; per quanto concerne sere consegnata in originale dal Fornitore all’Utilizzatore alla con- i beni iscritti nei Pubblici Registri il Concedente si riserva la facoltà di segna del bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà scegliere uno Studio di Consulenza di suo gradimento. essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non per- L’Utilizzatore dovrà comunicare la sua intenzione di esercitare il diritto venisse al Concedente, unitamente alla fattura e al verbale di presa d’opzione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviarsi al Conceden- in consegna e di accettazione del bene e al verbale di collaudo, il te almeno 30 giorni prima della scadenza della locazione finanziaria. contratto potrà essere risolto dal Concedente ai sensi dell’art. 16. La facoltà di acquisto del bene potrà essere esercitata soltanto a con- Resta inteso che l’Utilizzatore non dovrà utilizzare il bene, fintanto dizione che l’Utilizzatore abbia fornito al Concedente la documentazio- che non avrà a sue mani tutta la documentazione prevista dalle ne necessaria per il perfezionamento del trasferimento di proprietà. In normative vigenti. caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, l’Utilizzatore dovrà 8.Nel caso il bene o parte di esso sia importato dall’estero e con fattu- restituire il bene secondo quanto previsto nel precedente punto A) del razione espressa in valuta estera, saranno a carico dell’Utilizzatore presente articolo. tutte le spese e i costi sostenuti dal Concedente (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano quelli bancari e i dazi doganali) Articolo 7 - Obblighi e garanzie dell’Utilizzatore oltre le eventuali differenze di cambio, calcolate quale differenza tra 1.L’Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Par- il cambio utilizzato per la determinazione del valore imponibile del ticolari sono esatti e che avvertirà il Concedente a mezzo lettera bene previsto dal contratto e quello risultante dalla documentazio- raccomandata A/R in caso di mutamento della sede dell’impresa, ne doganale. Saranno altresì a carico dell’Utilizzatore le differenze della compagine sociale, delle persone e organi che hanno il potere di cambio risultanti tra la differenza del cambio doganale e quello di rappresentarlo o del numero del Codice Fiscale e/o Partita IVA. che è stato applicato al Concedente all’atto del/dei pagamento/i al In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto Fornitore. A titolo di rimborso spese verrà forfetariamente addebi- sopra, l’Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le tato l’importo indicato nel documento di sintesi. conseguenze che quest’ultimo potrà risentire. 2.L’Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni re- Articolo 8 -Corrispettivi di prelocazione sponsabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, 1.Su tutte le somme pagate dal Concedente (imponibile + IVA), prima da ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l’acquisto della sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, saranno dovu- e la successiva concessione in locazione finanziaria del bene. ti dall’Utilizzatore corrispettivi di prelocazione. 3.L’Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità dei 2.Detti corrispettivi, il cui calcolo sarà eseguito a cura del Conce- Fornitori, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente per dente, saranno di valore pari agli interessi calcolati con i seguenti ogni evento che possa incidere sul buon fine della compravendita e/o sulle garanzie dei Fornitori. parametri (per un esempio vedere il Foglio Informativo): -Tasso: EURIBOR tre mesi (/365) del trimestre di pagamento 4.L’iscrizione del bene nei Pubblici Registri, a favore del Concedente, delle somma (comma 1) e rilevato giornalmente, maggiorato del qualora prevista, sarà effettuata a spese e sotto la responsabilità risultato derivante, in caso di contratto indicizzato, dalla differen- dell’Utilizzatore. za tra il tasso leasing e il tasso di riferimento indicati nelle Con- Pag. dizioni Particolari; in caso di contratto a tasso fisso la differenza a credito, il Concedente provvederà all’emissione di nota di credito sarà tra il tasso leasing e il tasso IRS di durata pari o più prossi- e, qualora l’Utilizzatore non sia debitore per altri importi, rimetterà ma a quella del contratto, rilevato alla data di sottoscrizione del entro trenta giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto cor- contratto; rente dell’Utilizzatore o a mezzo assegno bancario. -Capitale: ogni singola somma erogata in relazione all’acquisto 3.Qualora per un certo periodo non vi fosse la pubblicazione del pa- del bene (imponibile + IVA); rametro relativo al tasso storico, lo stesso verrà determinato come -Tempo: giorni effettivamente trascorsi dalla data di ogni singolo comunicato a Biella Leasing S.p.A. da un istituto di credito scelto a pagamento alla data di sottoscrizione dell’ultimo verbale di col- insindacabile giudizio dalla stessa. laudo del bene, maggiorati di cinque giorni. I corrispettivi di prelocazione verranno calcolati sugli importi erogati Articolo 10 – Consegna e collaudo dal Concedente eccedenti l’importo del canone alla firma. Al fine 1.L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto della determinazione del tempo sopra indicato si farà riferimento del Concedente. Il bene verrà consegnato all’Utilizzatore diretta- alle valute di pagamento. mente dal Fornitore in conformità all’ordine emesso dal Conceden- 3.I corrispettivi, come sopra determinati, saranno fatturati alla fine di te. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da ogni trimestre solare dal Concedente all’Utilizzatore con addebito parte dell’Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accetta- a mezzo R.I.D. con scadenza a trenta giorni dall’emissione della zione del bene. La consegna e l’installazione del bene da parte del fattura. Il giorno di sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, Fornitore sarà curata dall’Utilizzatore che si impegna a conseguirle, unitamente al conteggio dell’ultimo periodo di prelocazione, il Con- anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria cedente fatturerà le spese amministrative per la gestione di tale responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel servizio, nella misura prevista nel foglio informativo e nel documento di sintesi. ritiro del bene saranno a carico dell’Utilizzatore. 2.Nel periodo intercorrente tra la data di consegna del bene da parte del Fornitore e la data di sottoscrizione del verbale di collaudo, l’Uti- Articolo 9 - Adeguamento canoni lizzatore assume la custodia del bene, senza con questo acquisire 1.Le parti si danno reciprocamente atto che il canone del presente 3.A seguito della consegna ed installazione del bene, l’Utilizzatore mento, valido per l’intera durata della locazione, indicato nelle Con- dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all’ordine. L’Uti- dizioni Particolari (di seguito denominato anche “tasso storico”). In lizzatore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà altresì caso di tasso indicizzato, le parti espressamente convengono che il verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e canone di locazione indicato nelle Condizioni Particolari sia sogget- che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento to a conguaglio durante il periodo della locazione a seconda della prescritto per legge, come indicato all’articolo 7 comma 7 del pre- variazione del tasso storico. Alla fine di ciascun trimestre solare sente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, determi- ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito nando l’imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con verbale di collaudo del bene predisposto dal Concedente e sotto- la seguente formula (vedere per un esempio il Foglio Informativo): scritto dall’Utilizzatore. alcun titolo per l’utilizzo dello stesso. contratto è stato calcolato utilizzando il parametro e il tasso di riferi- AT (adeguamento tasso) = QCR x (TM – TS) x GG 4.L’Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e ________________________ rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Con- 36.500 cedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, dove: QCR = quota capitale residuo *, TM = tasso medio (calcolato o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme rilevando quotidianamente i tassi pubblicati su “Il Sole 24 Ore”), TS “antinfortunistiche”, ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. = tasso storico, GG = periodo di indicizzazione. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obbli- *ai soli fini del calcolo dell’adeguamento del corrispettivo viene defi- ghi posti a carico dell’Utilizzatore nel presente contratto. nito “capitale residuo” il capitale residuo, calcolato secondo il cosid- 5.Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore detto “metodo francese”, di un prestito avente la stessa durata del entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presente contratto, con rimborsi di importi e scadenze identiche ai oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da corrispettivi periodici previsti nel presente contratto (a tal fine l’op- parte dell’Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà zione d’acquisto viene considerata equivalente ad un corrispettivo), essere risolto ai sensi dell’articolo 16 comma 7. ed avente quale capitale erogato la differenza tra il valore del bene Articolo 11 – Uso, godimento e vizi del bene oggetto del presente contratto ed il corrispettivo alla firma. Non verranno rilevate le variazioni in diminuzione del tasso storico 1.Il Concedente garantisce all’Utilizzatore, per la durata della locazio- eccedenti il limite indicato nelle Condizioni Particolari. ne finanziaria e a condizione che l’Utilizzatore rispetti quanto previ- 2.Non si darà luogo all’emissione di addebiti o accrediti per importi sto dal presente contratto, l’utilizzo del bene. Le parti convengono inferiori a Euro 26,00 + IVA o alla diversa somma che stabilirà il che il Concedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento Concedente, previa comunicazione all’Utilizzatore con lettera sem- nel corso della durata del contratto e comunque finché ne sia pro- plice oppure mediante tecniche di comunicazione a distanza. prietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità. Tali importi verranno fatturati solo quando venga superato comples- 2.L’Utilizzatore assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la sivamente il limite di cui sopra, oppure a fine contratto. Gli adegua- durata del contratto, la manutenzione ordinaria e straordinaria del menti verranno fatturati alla fine di ogni trimestre solare e addebitati bene secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore o del Forni- sul conto corrente dell’Utilizzatore a mezzo R.I.D. o con rimessa di- tore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il retta da parte dello stesso entro trenta giorni dalla data della fattura. perfetto funzionamento. Ove occorresse, il Concedente potrà far Scaduto tale termine, si darà luogo all’applicazione degli interessi eseguire le opere di manutenzione necessarie a spese dell’Utilizza- di mora nella misura prevista dall’articolo 15. In caso di conguaglio tore e a tal fine potrà far verificare lo stato del bene e degli impianti Pag. da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell’Utilizzatore. pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 2.L’Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublocazione o 3.L’Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a mu- in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o nirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie e ad usare o far oneroso, salvo preventivo consenso del Concedente. Qualora l’Uti- usare il bene da personale munito delle abilitazioni necessarie e lizzatore si rendesse inadempiente anche di uno solo degli obblighi custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, convenzioni e contrattuali, si impegna fin da ora a riconoscere al Concedente i disposizioni anche locali di qualsiasi specie e quindi anche quelle proventi derivanti dal contratto di sublocazione stipulato. Resta in- riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, anche se teso che, anche in caso di sublocazione o comodato, l’Utilizzatore previste a carico del Concedente in quanto proprietario; continuerà ad essere l’unico responsabile nei confronti del Conce- 4.Conformemente a quanto previsto all’articolo 6 lettera A), i miglio- dente per le obbligazioni assunte con il presente contratto. ramenti e le aggiunte che venissero fatti dall’Utilizzatore, anche relativamente agli impianti, resteranno al Concedente alla cessa- Articolo 13 – Assicurazioni zione del presente contratto, senza che questi debba corrispondere 1.Il bene e le sue apparecchiature addizionali e ausiliarie dovranno all’Utilizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali aggiunte essere assicurati dall’Utilizzatore, con vincolo a favore del Conce- o miglioramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. dente, per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere scadenza, presso una primaria Impresa di assicurazione di gradi- la restituzione del bene nello stato originario a spese dell’Utilizza- mento del Concedente: tore, qualora le modifiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte a) per il valore a nuovo, rivalutato annualmente, contro i danni di apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene altrimenti autorizzate dal Concedente. (polizza leasing ALL RISK); 5.L’Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a b) contro rischi di responsabilità civile per danni procurati a ter- privilegi o vincoli di sorta ed avvertire immediatamente con lettera zi che assicuri con adeguata copertura ogni responsabilità del raccomandata A/R il Concedente di ogni atto o fatto che possa re- Concedente e dell’Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle care pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque cose e ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, pregiudicare i diritti del Concedente su di esso e così, in via esem- messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento del bene. plificativa, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizione, 2.Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall’Utilizzatore ecc. L’Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiun- e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di que, quindi anche all’Ufficiale Giudiziario, che la proprietà del bene sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del è del Concedente. bene. Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare det- 6.Qualora, durante il periodo della locazione finanziaria, il bene fosse te polizze né ad avvisare l’Utilizzatore qualora le stesse non fos- ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione per- sero conformi a quanto sopra previsto. Fermo restando che ogni ché non rispondente alle norme di sicurezza, nonostante il bene attività posta in essere dal Concedente per sollecitare l’invio di co- fosse stato munito di marchiatura CE al momento dell’acquisto, il pia delle polizze sarà a spese dell’Utilizzatore, il Concedente avrà presente contratto si risolverà con le modalità di cui all’art. 16. facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l’Utilizzatore non inoltri 7.Fermo quanto previsto dall’articolo 10 comma 3, l’Utilizzatore rico- copia delle polizze assicurative, di provvedere direttamente alla co- nosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Conce- pertura addebitando all’Utilizzatore il costo unitamente al rimborso dente per vizi palesi od occulti del bene, anche se sopravvenuti du- spese nella misura prevista, a norma di legge, nel documento di rante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare sintesi. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Uti- ai Fornitori, mediante lettera raccomandata A/R, i vizi riscontrati lizzatore dei premi dovuti all’Impresa Assicuratrice, potrà provve- entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall’art. dere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato 1495 c.c. L’Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Fornitore o dall’Utilizzatore. 3.In alternativa alla polizza di cui al comma 1 lettera a), l’Utilizzatore di terzi. avrà la facoltà di richiedere di aderire alla polizza stipulata dal Con- 8.Saranno comunque a completo carico dell’Utilizzatore qualunque cedente, come convenuto nelle Condizioni Particolari, contro i rischi danneggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non im- riportate sulla polizza, che l’Utilizzatore dichiara di aver esaminato putabili all’Utilizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di con attenzione e di accettare senza riserve autorizzando sin d’ora il licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pub- Concedente all’addebito del relativo premio unitamente al rimborso blica Autorità. spese nella misura prevista nel documento di sintesi. 9.L’Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità nel caso 4.L’Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se fosse necessario, all’Im- in cui non potesse disporre tempestivamente del bene e/o nel pro- presa Assicuratrice per i rischi assicurati nell’eventualità di man- sieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, cato risarcimento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il fatti e pretese di terzi, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o Am- Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espres- ministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore. samente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assi- Articolo 12- Cessione del contratto e Sublocazione del bene curazione saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore. 1.L’Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto a terzi senza la 5.In caso di sinistro, l’Utilizzatore dovrà darne tempestivamente co- preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Il Con- municazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. cedente, invece, avrà facoltà in qualsiasi tempo di cedere il contrat- unitamente a copia della denuncia di sinistro inviata all’Impresa As- to, compresa la proprietà del bene, ovvero parte o tutti i diritti che sicuratrice nonché dell’eventuale denuncia presentata all’autorità ne derivano e l’Utilizzatore si impegna sin da ora ad accettarlo; tale competente nella quale sia dato atto che la proprietà del bene è del cessione sarà dal Concedente notificata all’Utilizzatore mediante Concedente. Pag. 6.In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbligo di pagare 2.L’Utilizzatore autorizza fin d’ora il Concedente ad emettere fattura regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Conceden- per l’importo calcolato con i criteri di cui al comma 1 ed il pagamen- te, dovrà provvedere a ripristinare il bene danneggiato a sue spese to dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal ricevimento della ed a documentare al Concedente l’avvenuta riparazione. fattura. In caso di mancato rispetto di tale termine il Concedente 7.In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto man- avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto terrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita termine determinati come previsto dal successivo articolo 15. dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i ca- Articolo 15 - Ritardo nei pagamenti noni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall’even- 1.In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del to. presente contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento 8.In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il degli interessi di mora che decorrono di pieno diritto, senza bi- bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipo- sogno di alcuna costituzione in mora, dalla data di scadenza dei tesi di perdita del bene, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 rimborsi spese indicati nel documento di sintesi. Gli interessi ver- comma 3. ranno computati utilizzando il tasso EURIBOR TRE MESI (/365) a. In caso di furto o perdita del bene l’Utilizzatore dovrà corrispon- media mese precedente, quale pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 dere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si Ore”, tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di sei punti. è verificato l’evento, l’indennizzo di cui al successivo articolo 14. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue succes- dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale sive modificazioni e integrazioni, il tasso di mora non supererà il periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e “tasso soglia” stabilito per gli interessi moratori ai sensi della ridetta le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi Legge 108/96 e sue successive modifiche e integrazioni. per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del 2.Il Concedente avrà altresì la facoltà di ottenere dall’Utilizzatore il ri- bene successivamente a tale periodo, nell’ipotesi in cui nel frat- lascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora tempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corri- risoluzione del contratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per spondenti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in alcun il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utiliz- caso novazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni zatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la già esistenti. risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il 3.Al fine di ottenere l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’Utilizzatore i costi parte dell’Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrati- agenzie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell’Utiliz- ve da svolgersi per ottenere il recupero del bene zatore, come indicato nel documento di sintesi. b. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore dovrà acquistare il rottame ad un prezzo corrispondente all’indennizzo di cui al suc- Articolo 16 - Risoluzione cessivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali matu- 1.Nell’ipotesi in cui l’Utilizzatore si renda inadempiente anche parzial- rati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento mente agli obblighi indicati nei seguenti articoli: - art. 5 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5; -art. 6 (Termine della locazione finanziaria e diritto d’opzione), dell’Impresa Assicuratrice, sommerà tutto quanto l’Utilizzatore gli deve - art. 7 (Obblighi e Garanzie dell’Utilizzatore), co. 2, 3, 5, 6, 7, 8; gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’artico- - art. 8 (Corrispettivi di prelocazione), co. 1; lo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie pre- - art. 10 (Consegna e collaudo), co. 3; viste nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dall’Impresa - art. 11 (Uso, godimento e vizi del bene), co. 2, 3, 5, 6; Assicuratrice a decurtazione del debito dell’Utilizzatore. Nel caso in cui - art. 12 (Cessione del contratto e sublocazione del bene), co. 2; l’importo liquidato non coprisse integralmente il debito, la differenza - art. 13 (Assicurazioni), co. 1, 5, 6, 8; sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo liquidato fosse invece supe- - art. 18 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3; riore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore. e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Cen- Nel caso l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto sopra esposto, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da parte lettera A); trale dei Rischi di Banca d’Italia, faccia comunque venir meno i reArticolo 14 – Indennizzo quisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera C dell’articolo 1.In tutti i casi in cui nel presente contratto si faccia riferimento ad un 1, oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, indennizzo dovuto al Concedente, detto indennizzo dovrà essere provvedimenti cautelativi od esecutivi sia prima che dopo la stipula calcolato come la somma di: del contratto, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudi- - canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto; zio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 - prezzo per il diritto d’opzione previsto alle Condizioni Particolari; c.c. entrambi attualizzati al tasso EURIBOR TRE MESI (/365) in vigore 2.La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell’Utilizzatore alla data di stipula del contratto diminuito di un punto percentuale darà diritto al Concedente di avvalersi del disposto dell’art. 1461 in caso di contratti a tasso fisso; per i contratti a tasso indicizzato c.c.. l’attualizzazione verrà effettuata con il tasso storico di riferimento 3.La distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dalla indicato alle Condizioni Particolari diminuito di un punto percen- responsabilità dell’Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso tuale; in caso di contratti stipulati in valuta estera, all’indennizzo si per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o di esproprio dovrà sommare l’eventuale differenza di cambio. per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto. Pag. 4.La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito in ogni caso di trasferimento di proprietà a suo favore, nonché della comunicazione del Concedente all’Utilizzatore a mezzo lettera un concorso spese forfettario indicato alle Condizioni Partico- raccomandata A/R. L’Utilizzatore dovrà restituire immediatamente lari, anche nel caso che il contratto stesso non abbia seguito, il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nonché tutti gli oneri, anche di cui le parti al momento non ab- nelle condizioni previste dall’articolo 6 lettera A) del presente con- biano la possibilità di quantificare l’ammontare o prevedere l’esi- tratto. stenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all’ esecuzione, 5.Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di ot- conclusione e risoluzione del contratto nonché all’acquisto, alla tenere dall’Utilizzatore il pagamento dell’indennizzo, quantificato proprietà o all’uso del bene. Resta inteso che l’importo del cor- come previsto nell’articolo 14 del presente contratto, fatto salvo il rispettivo della locazione finanziaria dovuto al Concedente deve risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni pe- in ogni caso essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta riodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo stabilito fra le parti che qualunque onere dipendente da spese, dall’Utilizzatore resteranno acquisiti per l’intero ammontare al Con- tasse, imposte, ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vi- cedente. L’Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto genti, saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, il quale do- per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commis- vrà in ogni momento tenere indenne e sollevato il Concedente. sioni, spese e quant’altro maturato alla data di risoluzione. Saranno inoltre a carico dell’Utilizzatore le imposte e le spese 6.Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclu- di registrazione del presente contratto determinate in base alle sa e quindi ivi compreso anche l’indennizzo di cui sopra, l’Utilizza- vigenti leggi in materia, anche se anticipate dalla società Conce- tore avrà diritto di ricevere dal Concedente medesimo il pagamento dente. di una somma a titolo di risarcimento pari al corrispettivo imponibile 2.L’Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventual- che questi avrà ricavato dalla vendita del bene. Il Concedente avrà mente richiestegli salva la facoltà di svolgere, a proprie spese, facoltà di procedere alla compensazione tra il ricavato della vendita le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del bene già oggetto del contratto e quanto dovuto dall’Utilizzatore. del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza Resta comunque esclusa la facoltà dell’Utilizzatore di eccepire la pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del Con- operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Conce- cedente. dente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le 7.Verificandosi una delle ipotesi di cui all’articolo 10 comma 5 ciascu- parti che, a titolo di rimborso spese, verranno trattenute le spese na delle parti avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute. 3.L’Utilizzatore risponderà in proprio anche per le eventuali in- A.R. frazioni a norme di legge accollandosi pertanto tutte le conse- Qualora una delle due parti eserciti la risoluzione come sopra pre- guenze civili, penali e patrimoniali relative. L’Utilizzatore sarà visto, il Concedente potrà provvedere alla vendita del bene. Even- obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi tuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la fornendo in via anticipata le somme necessarie salva la facoltà somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi de- del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro rivanti dai corrispettivi di prelocazione, delle eventuali altre spese recupero. L’Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all’1% dell’imponibile contrattuale, saranno a carico dell’Utilizzatore. Concedente qualora questi ne avesse anticipato il pagamento. 4.Il Concedente dichiara inoltre, e l’Utilizzatore ne prende atto, 8.Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra che per tutte le commissioni, anche per servizi accessori, spese precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’adem- ed oneri non specificatamente indicate nel presente contratto pimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche comunque necessari e/o opportuni per l’attuazione dello stesso all’esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto fa fede quanto riportato dal Concedente nel documento di sintesi del Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso allegato al presente contratto. Le spese, oneri e commissioni di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato. si intendono al netto dei costi vivi sostenuti da Biella Leasing 9.Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall’articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi S.p.A., che potranno essere addebitati separatamente. 5.Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno assog- dell’articolo 1469 c.c. gettati all’aliquota I.V.A. in vigore al momento della fatturazione. Articolo 17 - Recesso L’Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente con- Articolo 19 - Cessione azioni tratto solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Concedente. 1.Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell’Utilizza- Non appena l’Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali tore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal maturati alla data del recesso e che ha fornito tutta la documentazione Concedente all’Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di richiesta dal Concedente, quest’ultimo trasferirà all’Utilizzatore la pro- esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costan- prietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell’indennizzo temente il Concedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare previsto all’articolo 14. Saranno a carico dell’Utilizzatore anche le spe- all’Utilizzatore le spese eventualmente sostenute per il reperimento se indicate nel documento di sintesi. delle informazioni, come riportate sul documento di sintesi. È fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intra- Articolo 18 - Spese, commissioni, oneri ed imposte presa dall’Utilizzatore, a spese dello stesso. 1.Sono a carico dell’Utilizzatore le spese vive del contratto, le even- 2.Le parti concordano che l’azione di risoluzione del contratto di com- tuali spese di perizia relative all’acquisto, all’esercizio del diritto di pravendita del bene potrà essere esercitata soltanto dal Conceden- opzione, al recesso di cui all’articolo 17 del presente contratto ed te. Pag. Articolo 20 - Clausola sospensiva competenza è pattuito nel solo interesse della Biella Leasing S.p.A.. Le parti espressamente convengono che gli effetti del presente contratto di locazione finanziaria resteranno sospesi fino a che l’Utilizzatore Articolo 23 – Reclami non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali richie- Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo ste dal Concedente. contratto, l’Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all’Ufficio Reclami della società all’indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Articolo 21 – Modifica delle condizioni contrattuali Monte Grappa 18 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all’indirizzo re- Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, [email protected]. L’Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste ricevimento. un giustificato motivo. Il Concedente comunica all’Utilizzatore le modifi- Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 gior- che unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità pre- ni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: viste dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Ar- Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da bitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere computarsi come giorni fissi di calendario. Le parti convengono che nel presso le Filiali della Banca d’Italia oppure direttamente alla società; presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventua- - Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), Via li variazioni normative e regolamentari che interverranno successiva- delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma. mente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che Articolo 24 – Comunicazioni alla clientela il Concedente invia all’Utilizzatore, oppure dell’entrata in vigore della Il cliente ha il diritto di ricevere, almeno una volta all’anno ed alla sca- norma o disposizione dell’Autorità di vigilanza, quando l’entrata in vi- denza del contratto, una comunicazione periodica chiara e completa gore è successiva alla comunicazione. Il presente contratto costituisce costituita da: un rendiconto analitico sull’andamento del rapporto e sul- l’unico accordo vigente tra le parti e pertanto annulla e sostituisce ogni le condizioni economiche applicate e dal Documento di Sintesi datato precedente accordo di pari oggetto. Eventuali integrazioni o variazioni e progressivamente numerato. Il cliente può scegliere fra le seguenti al presente contratto, concordate tra le parti, dovranno essere redatte modalità di invio: esclusivamente in forma scritta. - forma cartacea; - forma elettronica, attraverso il portale di servizi messo a disposizione Articolo 22 – Legge applicabile, elezione di domicilio e Foro con- della clientela il cui accesso è vincolato ad un percorso autorizzativo venzionale. cui il cliente deve sottoporsi. Nel caso di indisponibilità momentanea 1.Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. del portale di servizi, la società si impegna, a sue spese, ad inviare tale 2.Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi in- comunicazione periodica in forma cartacea all’indirizzo del cliente di cui dicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto. Tutte le co- alle Condizioni Particolari. municazioni tra le parti dovranno essere effettuate a tale domicilio, È facoltà del cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante ri- con le modalità previste nel presente contratto. chiesta scritta alla società. 3.Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta dal cliente, in man- al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di canza di opposizione scritta del cliente entro 60 giorni dal ricevimento, Biella. Le parti dichiarano che il presente accordo di deroga della la comunicazione si intende approvata. Pag. PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE Questo documento contiene i principali diritti del Cliente e se ne consiglia una lettura attenta prima di sottoscrivere il contratto di leasing. È relativo alle operazioni di leasing, sia in caso di offerta presso lo sportello della società, sia di offerta fuori sede, ossia fuori dei locali della società o con collaboratori esterni convenzionati. PRIMA DI SCEGLIERE IL PRODOTTO ▪Il Cliente ha il diritto di avere a disposizione per la consultazione e potere prendere una copia di tutta la documentazione utile a comprendere fino in fondo tutte le caratteristiche dei prodotti, quindi in particolare, copia di questo documento, del foglio informativo, del contratto e del documento di sintesi. Ovviamente questo a titolo totalmente gratuito. Nel caso di offerta fuori sede, la stessa documentazione deve essere consegnata al Cliente. ▪ Nel caso di leasing al consumo, il Cliente ha il diritto di conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). AL MOMENTO DI FIRMARE ▪Insieme al contratto, il Cliente deve prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche. Stipulato il contratto, il Cliente ne riceve una copia firmata dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare. ▪Al momento della sottoscrizione le condizioni concordate devono essere non peggiorative rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo, che riporta quelle massime applicabili, e uguali a quelle indicate nel documento di sintesi. ▪Il Cliente può scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni periodiche. DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE ▪Il Cliente deve ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto contrattuale almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi. ▪In caso di modifica delle condizioni economiche e contrattuali riceve la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario. La proposta deve pervenire al Cliente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla decorrenza della variazione e deve indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. ▪Il Cliente può richiedere ed ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura del rapporto, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. ALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE ▪I contratti di leasing al consumo prevedono che il Cliente possa estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità restituendo il bene oggetto del contratto, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all1% del capitale residuo se prevista in fase di sottoscrizione. ▪L’estinzione del contratto deve essere effettuata nei tempi indicati nel foglio informativo. ▪Il Cliente riceve il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate dalla data di stipula. RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE Il Cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Monte Grappa 18 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all’indirizzo [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a: ▪ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla società con la quale si è sottoscritto il contratto; ▪oppure, nel caso scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it), via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma. Pag. INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03 Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogando la Legge 31 dei servizi resi e sull’attività svolta, eseguita direttamente o per il dicembre 1996, n. 675, ha introdotto il nuovo Codice in materia di pro- tramite di terzi; tezione dei dati personali, che stabilisce, in particolare, che il soggetto ●promozione e vendita di prodotti e servizi della Società, del interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utiliz- gruppo bancario di appartenenza o di terzi, effettuate mediante zo dei dati che lo riguardano. lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di A tal fine, Biella Leasing S.p.A., con sede in Biella, Via Montegrappa n. 18, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati, con la presente comunicazione, ecc; ●elaborazione di studi, indagini di mercato ed elaborazioni sta- informa relativamente a: tistiche, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.; a) Fonte dei dati personali I dati personali oggetto di trattamento da parte della nostra Società I dati personali trattati sono quelli della clientela propria o potenziale, sono raccolti direttamente presso la clientela, i suoi garanti e/o coobbli- nonché dei garanti e/o coobbligati a qualsiasi titolo, dei segnalatori del- gati a qualsiasi titolo, ovvero presso i terzi, sia a seguito di acquisizione le operazioni e dei fornitori dei beni oggetto della locazione finanziaria. di dati presso società del gruppo bancario di nostra appartenenza, sia I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel contratto di presso società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di locazione finanziaria, nella fideiussione (o altre garanzie), nell’ordine di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi, sia infine presso banche acquisto o in altro atto o contratto intercorrente con la nostra Società, dati per il monitoraggio dei rischi finanziari e/o commerciali. e possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, In caso di dati personali acquisiti presso terzi, l’informativa all’interes- scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall’assoggetta- sato sarà fornita all’atto della loro registrazione ovvero non oltre la loro mento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro. prima eventuale comunicazione. In ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte della nostra So- c) Modalità del trattamento – Requisiti di sicurezza e riservatezza cietà avverrà nel totale rispetto del citato “Codice” e delle sue successi- In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene me- ve modificazioni ed integrazioni. diante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo b) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, i quali saran- Biella Leasing S.p.A. informa che i dati personali in suo possesso sono no altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante trattati nell’ambito della normale attività della Società e potranno esse- controllo. In particolare i sistemi informativi ed i programmi informatici re trattati anche da società terze nominate Responsabili, secondo le sono configurati in modo tale di limitare allo stretto necessario e nel- seguenti finalità: l’ambito delle predette finalità i trattamenti dei dati personali, mediante b1) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rap- l’utilizzazione di dati identificativi degli incaricati ai trattamenti e secon- porti con la clientela (ad esempio: acquisizione di informazioni preli- do profili di autorizzazione predefiniti. In ogni caso, i dati personali sono minari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non di pagamento o incasso, recupero del credito o dei beni, contenimento consentito o non conforme alla finalità della raccolta. dei rischi, ecc.); alla gestione dei rapporti con i garanti (ad esempio: Ai fini di una migliore prestazione dei servizi nei confronti della cliente- informativa ai garanti sull’andamento del rapporto con il debitore princi- la, dei garanti, dei segnalatori delle operazioni (ad esempio, gli agenti pale); alla gestione dei rapporti con terzi (ad esempio: agenti in attività in attività finanziaria) e dei fornitori, i dati personali relativi allo stretto finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari) incaricati di pro- ambito dei rapporti con gli stessi intercorrenti o dagli stessi intermediati muovere l’attività della società limitatamente alle operazioni proposte possono essere messi a loro disposizione in apposite aree riservate e (ad esempio: informativa su durata, scadenza ed altri elementi, anche protette del sito internet della Società, sempre nel rispetto delle dispo- relativi a morosità e/o inadempimento del contratto intermediato) ed sizioni del Codice volte ad assicurare la massima sicurezza e riserva- alla gestione dei rapporti con i fornitori dei beni oggetto dei contratti e tezza. per l’esecuzione dei medesimi (ad esempio: trasmissione ai fornitori di dati della clientela, di dati sulla documentazione richiesta per il paga- d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e mento delle fatture). conseguenze di un eventuale rifiuto b2) adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla Con riguardo alle finalità individuate nella precedente lettera b) si in- normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a forma che: ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esem- ●il conferimento dei dati personali non è obbligatorio per i trat- pio: Centrale dei Rischi Banca d’Italia, Centrale dei Rischi di Importo tamenti connessi e strumentali alla gestione ed esecuzione dei Contenuto – C.R.I.C. gestita dalla S.I.A. Società Interbancaria per l’Au- rapporti con la clientela di cui allla lettera b1);un eventuale rifiuto tomazione, Archivio Unico Informatico previsto dalla Legge Antiriciclag- al loro conferimento può comportare l’impossibilità per la Società gio 197/91 , registrazioni contabili e fiscali, ecc.); di instaurare il rapporto stesso ovvero potrebbe essere valutato b3) finalità funzionali all’attività della Società, quali: negativamente ai fini del merito del credito; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato; ●conservazione della cronistoria delle attività precontrattuali, che andranno ad alimentare una base dati composta da nominativi di ● il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti con- potenziali clienti, accessibile a tutte le società del Gruppo Banca nessi all’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti Sella, anche laddove il contratto non si concluda; e dalla normativa comunitaria di cui alla lettera b2);un eventuale ●rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità Pag. rifiuto al loro conferimento impedisce l’instaurarsi di ogni rappor- to; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interes- imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni alla sato. clientela (a titolo esemplificativo per l’invio delle fatture o di altra ● il conferimento dei dati non è obbligatorio per i trattamenti comunicazione), gli istituti di credito con i quali la nostra società funzionali all’attività della società di cui alla lettera b3);un even- intrattiene rapporti per l’appoggio delle disposizioni di addebito tuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfeziona- (R.I.D.) e per le disposizioni di bonifico, mento del rapporto contrattuale; il relativo trattamento richiede zione, eccetera.3) il consenso dell’interessato. la, ovvero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che le società di archivia- società appartenenti al Gruppo Banca Sel- potranno procedere ai trattamenti che perseguono le medesime e) Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere finalità per le quali i dati sono stati raccolti. comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati B)La Società, inoltre, può comunicare, con il consenso del soggetto interessato, dati relativi ai propri clienti a società, enti o consorzi Per l’esercizio della propria attività nonché per l’esecuzione di oneri ed obblighi strettamente correlati alla medesima, i dati personali vengono raccolti in banche dati informatiche di cui è titolare la nostra Società. esterni che svolgono per suo conto trattamenti: -per le finalità di cui alla lettera b3) della sezione “Finalità di trat- A)La Società può comunicare, senza che sia necessario il consenso del soggetto interessato, i dati personali in suo possesso a: tamento cui sono destinati i dati”; - per le finalità di revisione contabile, controllo delle frodi e recu- 1)quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in pero del credito. adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare essa deve L’elenco completo e dettagliato di tali soggetti o categorie di soggetti è comunicare alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero disponibile presso ogni locale della Società aperto al pubblico. garanti: a.per esposizioni creditizie il cui importo sia superiore al limite mas- C)Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili del simo stabilito per le operazioni di credito al consumo (attualmen- trattamento le persone fisiche e giuridiche di cui all’elenco richia- te di Euro 31.246,00) e inferiore al limite minimo di censimento mato al successivo punto “Titolare e Responsabile”, ed in qualità previsto per la Centrale Rischi della Banca d’Italia (attualmente di incaricati, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle di Euro 75.000,00), alla Centrale Rischi di Importo Contenuto mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti gestita da SIA S.p.A. categorie: -Estremi identificativi del gestore: Società Interbancaria per l’Au- - lavoratori dipendenti della Società o presso di essa distaccati; tomazione S.p.A. (S.I.A.) – Via Taramelli n. 26, 20124 Milano- - lavoratori interinali o temporanei; Fax 02/60842543 – 2601, tel. 02/60841, e-mail siainforma@sia. - stagisti; it; - collaboratori esterni (agenti in attività finanziaria, mediatori credi- - Categorie di partecipanti: banche, società finanziarie apparte- tizi, altri collaboratori); nenti a gruppi creditizi (art. 65 Testo Unico delle leggi in materia - consulenti; bancaria e creditizia), intermediari finanziari che svolgono la pro- - dipendenti delle società esterne eventualmente nominate re- pria attività nei confronti del pubblico (art. 107 Testo Unico delle sponsabili. leggi in materia bancaria e creditizia); sono esonerati gli intermediari finanziari per i quali il credito al consumo rappresenti oltre D) Trasferimento dei dati il 50% dell’attività di finanziamento; Per le finalità di cui al punto b1) della sezione “Finalità del trattamento -Modalità per esercizio diritti previsti: l’interessato ha diritto di ac- cui sono destinati i dati” la Società potrà trasferire con qualsiasi for- cedere in ogni momento ai dati registrati a suo nome inviando ma, mezzo e senza acquisire il relativo consenso, dati personali an- una richiesta al soggetto gestore ai recapiti sopra indicati, utiliz- che verso un paese non appartenente all’Unione Europea comunque zando il modulo disponibile al seguente indirizzo internet www. a favore di Società facenti parte del Gruppo Banca Sella. Tale trasferi- sia.it/allegati/modulo CRIC.doc; mento avverrà nel pieno e completo rispetto delle garanzie e dei diritti -Tempi di conservazione dei dati: le informazioni anagrafiche sono conservate presso SIA S.p.A. per un periodo di dieci anni dell’interessato, diritti che potrà esercitare rivolgendosi direttamente al Titolare. a decorrere dall’ultima segnalazione di rischio pervenuta a nome del soggetto interessato ovvero dalla data di censimento; le se- f) Titolare e Responsabile gnalazioni relative alle posizioni di rischio sono conservate per Con riguardo ai dati trattati direttamente dalla nostra Società, si informa dodici mesi. che: b.per importi superiori al limite di cui al punto a), alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Titolare del trattamento è la Biella Leasing S.p.A., con sede in Biella, Via Monte Grappa n. 18; Responsabile del trattamento e per il riscontro all’interessato che eser- I gestori dei suddetti archivi tratteranno i dati al solo fine di rile- citi i diritti di cui all’art. 7 del Codice è il Rag. Piero Tropeano, domiciliato vazione del rischio creditizio e, a loro volta, li comunicheranno in per la carica in Biella, Via Monte Grappa n. 18. forma aggregata agli intermediari partecipanti al sistema che ab- Nei confronti del Responsabile ciascun interessato potrà esercitare biano effettuato segnalazioni della specie, i quali li tratteranno per i diritti di cui all’art. 7 del Codice, anche se riguardanti dati trattati in le medesime finalità; via autonoma da terzi titolari, ma comunicati dalla nostra Società; in quest’ultimo caso, il Responsabile di cui sopra inoltrerà la richiesta al 2)altri soggetti il cui intervento è strettamente funzionale all’ese- Titolare o, se designato, al Responsabile del relativo trattamento au- cuzione del rapporto contrattuale, non comportando un autono- tonomo, il quale invierà la propria risposta direttamente all’interessato mo trattamento, come, ad esempio, le società di trasmissione, richiedente. Pag. 10 g) Diritti dell’interessato sono stati raccolti o successivamente trattati; L’art. 7 del Codice attribuisce all’interessato specifici diritti: c.l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono sta- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti te portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenu- 1.L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o to, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora re- il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un gistrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: tutelato. a.dell’origine dei dati personali; 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a.per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguar- b.delle finalità e modalità del trattamento; c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; dano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b.al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio d.degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rap- di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di presentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, l’interessato può conferire, per in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di Re- iscritto, una delega o una procura a persone fisiche, enti, associazioni od sponsabili o Incaricati. organismi e può farsi assistere da una persona di fiducia. 3. L’interessato ha il diritto di ottenere: Per ciascuna richiesta di conoscenza dei dati personali come previsto al- a.l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’art. 7, commi 1 e 2 lettere a), b) e c), qualora non risulti confermata l’esi- l’integrazione dei dati; stenza di dati che lo riguardano, può essere chiesto un contributo spese, b.la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è nel caso specifico. Il contributo non può comunque superare l’importo necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale. INFORMATIVA SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE PRIVATE Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie) Gentile Cliente, Per concederLe il finanziamento richiesto e valutare la Sua affidabilità, utilizziamo alcuni dati che La riguardano; si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso, salvo che lo abbia già prestato sulla base di una nostra precedente informativa; qualora invece Lei abbia pagato alcune volte con ritardo o abbia omesso alcuni pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.) Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla ns. società: Via Monte Grappa, 18 – 13900 Biella (BI) BIELLA LEASING S.p.A. Tel.01525288.1 – Fax 015.3580499 - e-mail: [email protected] sito internet: www.biellaleasing.it e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: - Associazione Italiana Leasing per la BDCR Assilea; - Experian Information Services S.p.A. Troverà sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del novembre 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web: www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposi- zione debitoria residuale; stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione stret- Pag. 11 tamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: dati anagrafici; numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: 1)ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING – ASSILEA, Piazzale Ezio Tarantelli 100 – 00144 ROMA tel. 06/9970361 - fax 06.45440739; www.assilea.it e-mail [email protected]; RESPONSABILE PER IL RISCONTRO DELLE ISTANZE DI CUI ALL’ART. 7 DEL CODICE è ASSILEA SERVIZI Surl, con sede in Piazzale Ezio Tarantelli 100 – 00144 ROMA – tel. 06/9970361 – fax 06.45440739 e-mail: [email protected]; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sono sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria – leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. 2) E xperian Information Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U. Quintavalle n.68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via U. Quintavalle n.68, 00173 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, esercitando i diritti di cui all’Art. 7 del codice deontologico. Può rivolgersi alla nostra società: Titolare del trattamento è la Biella Leasing S.p.A. con sede in Biella via Monte Grappa 18 - Responsabile del trattamento è il Rag. Piero Tropeano domiciliato per la carica presso Biella Leasing S.p.A. in Biella via Monte Grappa 18, oppure può rivolgersi ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa morosità di due rate o mesi poi sanate 12 mesi dalla regolarizzazione ritardi superiori sanati anche su transazione 24 mesi dalla regolarizzazione e venti negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) n on sanati 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). 3 6 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei re- rapporti che si sono svolti positivamente stanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine (senza ritardi o altri eventi negativi) sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Mod. 42 - Ediz. 12/2009 - Olivares S.r.l. Pag. 12