repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria

Transcript

repubblica italiana bollettinoufficiale della regione calabria
Poste Italiane - Spedizione in a.p.
Tab. “D” Aut. DCO/DC - CZ/038/2003
valida dal 4 febbraio 2003
Supplemento straordinario n. 5 al n. 10 del 15 giugno 2004
Parti I e II - Anno XXXV
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE CALABRIA
Catanzaro, martedì 15 giugno 2004
DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ● CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 ● (0961) 856628-29
Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono cosı̀ pubblicate:
Il 1o e il 16 di ogni mese:
PARTE PRIMA
●
ATTI DELLA REGIONE
SEZIONE I
◆
◆
◆
Leggi
Regolamenti
Statuti
SEZIONE II
◆
◆
◆
◆
◆
Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale
Deliberazioni del Consiglio regionale
Deliberazioni della Giunta regionale
Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale
Comunicati di altre autorità o uffici regionali
PARTE SECONDA ● ATTI DELLO STATO
E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
SEZIONE I
◆
Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali
che interessano la Regione
◆
Atti di organi statali che interessano la Regione
Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle
leggi e dai regolamenti della Regione
SEZIONE II
◆
Ordinariamente il venerdì di ogni settimana
PARTE TERZA ● ATTI DI TERZI
◆
◆
Annunzi legali
Avvisi di concorso
12406
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
PARTE PRIMA
SEZIONE II
DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA
SOMMARIO
PARTE PRIMA
DECRETO n. 4551 del 21 aprile 2004
Complesso Centrale d’Elaborazione IBM in dotazione al
ced regionale – Contratti di fornitura manutenzione, locazione e licenza d’uso programmi con la ditta produttrice
pag. 12422
SEZIONE II
DECRETO n. 4554 del 21 aprile 2004
DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA
Nomina Commissario Straordinario della Fondazione
«Pio Ospizio Giuseppe De Benedictis e Maria Frega» con
sede in Lungo (CS)
pag. 12424
DECRETO n. 4557 del 21 aprile 2004
Dipartimento
OBIETTIVI STRATEGICI
Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della Casa famiglia per disabili mentali con sede in
Bonifati (CS), via F. Grossi
pag. 12424
DECRETO n. 4345 del 15 aprile 2004
DECRETO n. 4560 del 21 aprile 2004
Liquidazione fatture alle Società Pubblifast SRL, Pubblikompass SpA e Sole 24 Ore SpA per la pubblicazione dell’avviso del bando di gara in tre lotti per la fornitura di servizi di sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico presso il Centro Servizi di Lamezia Terme
pag. 12419
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto
pag. 12425
DECRETO n. 4412 del 20 aprile 2004
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione denominata: Associazione di
Volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza
pag. 12420
DECRETO n. 4545 del 21 aprile 2004
PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Sestante – Strumenti telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale
della Catena Logistica di Porti e Interporti» – IIa liquidazione – Autorità Portuale di Gioia Tauro
pag. 12420
DECRETO n. 4569 del 21 aprile 2004
Impegno di spesa della somma di C 49.920,00 per i rimborsi alle emittenti Radio Televisive per le consultazioni elettorali del 25/26 maggio 2003 e referendum del 15/16 giugno
2003. Legge 22 febbraio 2000 n. 28
pag. 12426
DECRETO n. 4574 del 21 aprile 2004
Impegno di spesa per l’importo di C 1.200.000,00 in favore
della TELCAL. (Consorzio Telematica Calabria) a titolo di
cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi del Piano telematico Calabria. Annualità 2004. Art. 5 Collegato ordinamentale-finanziario al
bilancio di previsione 2003
pag. 12428
DECRETO n. 4765 del 22 aprile 2004
DECRETO n. 4547 del 21 aprile 2004
PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Reports Medocc –
Actions pour le développement du transport maritime dans
les régions de la Méditerranée occidentale» – IIa liquidazione
per Autorità Portuale di Gioia Tauro
pag. 12421
Liquidazione acconto per fornitura, nel corso del 2003, di
servizi di logistica alla «server farm», rinveniente dal Piano
Telematico Calabria, collocata presso il blocco «F1» del complesso Centro di Ricerca Agroalimentare – Area ex SIR di
Lamezia Terme
pag. 12428
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12407
DECRETO n. 5004 del 27 aprile 2004
DECRETO n. 5337 del 30 aprile 2004
Acquisto n. 2 stampanti e accessori. Nomina Commissione
selezione preventivi
pag. 12430
Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali
periodo 1 ottobre 2003/31 dicembre 2003. Liquidazione corrispettivo alla soc. ABRAMOTEL s.r.l.
pag. 12438
DECRETO n. 5005 del 27 aprile 2004
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
signora Belvedere Giovanna presso la Segreteria del Centro
Cartografico Regionale – Liquidazione compenso
pag. 12431
DECRETO n. 5386 del 30 aprile 2004
Liquidazione fattura n. 39035 per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale» per la gestione della procedura di elaborazione modello 770. Ditta
INAZ Srl di Milano
pag. 12439
DECRETO n. 5006 del 27 aprile 2004
DECRETO n. 5389 del 30 aprile 2004
Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla L.R. 5/12/
2003, n. 23: Assunzione impegno spesa 2004
pag. 12431
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto
(KR)
pag. 12439
DECRETO n. 5026 del 27 aprile 2004
Secondo accreditamento fondi anno 2004 – Esercizio finanziario 2004
pag. 12432
DECRETO n. 5391 del 30 aprile 2004
Costituzione Gruppo di lavoro per il Supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – «Monitoraggio sistema ambientale» – Misura 1.9 POR Calabria 2000/2006
pag. 12440
DECRETO n. 5027 del 27 aprile 2004
Erogazione di servizi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: Assunzione impegno
spesa 2004
pag. 12433
DECRETO n. 5393 del 30 aprile 2004
Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello: accettazione cessione di crediti
pag. 12441
DECRETO n. 5028 del 27 aprile 2004
Accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari: impegno spesa
II rata finanziamento Ministero – Liquidazione ad enti e associazioni ammessi a finanziamento
pag. 12434
DECRETO n. 5039 del 27 aprile 2004
Dipartimento
BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO n. 5521 del 4 maggio 2004
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l.
pag. 12443
Programma operativo PON ATAS. Autorizzazione effettuazione missione all’estero
pag. 12436
DECRETO n. 5523 del 4 maggio 2004
DECRETO n. 5167 del 28 aprile 2004
Liquidazione prima rata contributo ordinario ARSSA –
esercizio 2004. Art. 13 lettera «a» – L.R. 15/93
pag. 12436
DECRETO n. 5169 del 28 aprile 2004
Liquidazione cofinanziamento di C 1.200.000,00 al Consorzio TELCAL per l’annualità 2004. Accordo di programma MIUR/Regione Calabria del 30/5/2002. Art. 5 –
comma 4 L.R. n. 8/2003. Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003
pag. 12437
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
sulle concessioni regionali. Rif. Interno 210/Conc. Reg.
pag. 12443
DECRETO n. 5786 del 7 maggio 2004
Rimborso sanzione amministrativa sig.ra Serra Immacolata
pag. 12444
DECRETO n. 5869 del 10 maggio 2004
P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse
short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione integrazione elenco consulenti senior inclusi e non inclusi
pag. 12444
12408
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5871 del 10 maggio 2004
DECRETO n. 4403 del 20 aprile 2004
P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse
short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione elenco
consulenti junior inclusi e non inclusi
pag. 12445
Comando Dott. Alessandria Francesco – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 27 gennaio
2003-31 gennaio 2004 – Comune di Pizzo Calabro (VV)
pag. 12461
DECRETO n. 5951 dell’11 maggio 2004
P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a
supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali
e interazione tra A.P.Q. e P.O.R.
pag. 12454
Dipartimento
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DECRETO n. 4386 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Capellupo Giovanni – Autista
pag. 12457
DECRETO n. 4387 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Ing. Vincenzo De Franco – Affidamento responsabilità Ufficio
pag. 12457
DECRETO n. 4404 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Bertucci Rodolfo – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi ed I.R.A.P. – Periodo 9 luglio 2001-31 luglio 2002 – Amministrazione Provinciale di
Torino
pag. 12461
DECRETO n. 4416 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Musacchio Domenico – Rimborso
anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio
2001-31 dicembre 2003 – Azienda Sanitaria n. 4 – Cosenza
pag. 12462
DECRETO n. 4418 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Dr.ssa Romeo Caterina – Rimborso
anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio
2000-29 febbraio 2000 – Azienda Ospedaliera di Parma
pag. 12463
DECRETO n. 4420 del 20 aprile 2004
DECRETO n. 4389 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Renda Francesco – Assegnazione
pag. 12458
Comando Dipendente Pettè Antonino – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 18 aprile 2000-17
aprile 2002 – Comune di Locri (RC)
pag. 12463
DECRETO n. 4451 del 20 aprile 2004
DECRETO n. 4390 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Sig.ra Strano Giuseppina – Assegnazione
pag. 12458
DECRETO n. 4393 del 16 aprile 2004
D.ssa Gabriella Marcello nata il 7/7/71 matricola 489400 –
Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali
pag. 12459
Avv. Lanfranco Calderazzo, nato il 23/6/1951 – Consulente
c/o Assessorato alla F.P. di cui alla D.G.R. n. 364 del 20/5/
2003 – capitolo 1002108 – Liquidazione periodo: febbraio
2004
pag. 12465
DECRETO n. 4459 del 20 aprile 2004
Avv. Alessandro Pellegrino, nato il 20/9/1972 – Consulente
c/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1069 del
13/11/2002 – Liquidazione rimborso spese periodo: gennaiomarzo 2004 + Rimborso spese
pag. 12466
DECRETO n. 4401 del 20 aprile 2004
DECRETO n. 4460 del 20 aprile 2004
Sig.ra Modafferi Francesca nata il 7/4/47 matricola 552500
– Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – art.
18 comma 16 CCNL Regioni EE.LL.
pag. 12459
DECRETO n. 4402 del 20 aprile 2004
Comando Dott. Silvestro Tassone – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 giugno 1998-10
agosto 1998 – Comunità Montana «Limina» Mammola (RC)
pag. 12460
Dipendente Melchionda Vincenzo nato il 4 marzo 1937.
Collocamento a riposo per superati limiti di età. Decorrenza
1 aprile 2004
pag. 12467
DECRETO n. 4472 del 20 aprile 2004
Dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o
novembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12467
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12409
DECRETO n. 4481 del 20 aprile 2004
DECRETO n. 5362 del 30 aprile 2004
Dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/1939 –
Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o settembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993
pag. 12468
Liquidazione Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n.
4/74 e n. 7/78
pag. 12474
DECRETO n. 5364 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4494 del 21 aprile 2004
Dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal
1o luglio 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12469
Liquidazione Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n.
4/74 e n. 7/78
pag. 12474
DECRETO n. 5366 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4495 del 21 aprile 2004
Liquidazione Comunità Montana Silana – Spese personale
enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78
pag. 12475
Dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o
ottobre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12469
DECRETO n. 5367 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4496 del 21 aprile 2004
Liquidazione Comunità Montana Versante dello Stretto –
Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78
pag. 12475
Sig. Casuscelli Gaetano nato il 24/1/47 matricola 151975 –
Distacco sindacale
pag. 12470
DECRETO n. 5382 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4693 del 22 aprile 2004
Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata il 6/12/54 matricola
56900 – Risoluzione rapporto di lavoro art. 2 comma 12
Legge 335/95
pag. 12476
Dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto – Assegnazione
pag. 12471
DECRETO n. 4710 del 22 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Enrico Meduri – Assegnazione
pag. 12471
DECRETO n. 5383 del 30 aprile 2004
Sig. Costa Rosario nato il 29/4/57 matricola 210600 – Distacco sindacale
pag. 12476
DECRETO n. 5385 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4711 del 22 aprile 2004
Distacco in utilizzo dipendenti regionali presso Amministrazione Provinciale di Cosenza
pag. 12477
Dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione – Assegnazione
pag. 12472
DECRETO n. 5388 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 4963 del 27 aprile 2004
Struttura Ausiliaria Dipartimento «Organizzazione e Personale»
pag. 12472
Dipendente regionale Sig. Scalise Francesco – Assegnazione
pag. 12478
DECRETO n. 5390 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Vero Roberto – Assegnazione
pag. 12478
DECRETO n. 5356 del 30 aprile 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000-01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Pollino
pag. 12473
DECRETO n. 5392 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5360 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5395 del 30 aprile 2004
Liquidazione Comunità Montana Alto Jonio – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78
pag. 12473
Sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49 matricola 999464 –
Collocamento in aspettativa ai sensi della L.R. n. 7/97
pag. 12479
Sig. Barillà Sebastiano nato l’11/6/37 matricola 51125 –
Mantenimento in servizio
pag. 12479
12410
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5397 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5536 del 5 maggio 2004
Dipendente regionale Pasquale Aiello. Concessione nullaosta proroga distacco
pag. 12480
Dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dall’1/8/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12487
DECRETO n. 5398 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Albanese Anna Teresa. Concessione
nulla-osta proroga comando
pag. 12481
DECRETO n. 5400 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5537 del 5 maggio 2004
Dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dall’1/9/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12487
Dipendenti regionali sigg.ri: Strati Antonio e D’Ascola
Matilde − Assegnazione
pag. 12481
DECRETO n. 5538 del 5 maggio 2004
DECRETO n. 5402 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Romolo Marchese – Affidamento responsabilità Ufficio
pag. 12482
Sig. Oliverio Pietro Paolo nato il 7/1/47 matr. 597777 –
Congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001
pag. 12488
DECRETO n. 5561 del 5 maggio 2004
DECRETO n. 5403 del 30 aprile 2004
Corsi di aggiornamento per i Dirigenti della Regione Calabria – Ente attuatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Liquidazione II rata (saldo)
pag. 12483
Iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) personale Settore Strategie Organizzative Formazione
pag. 12489
DECRETO n. 5591 del 6 maggio 2004
DECRETO n. 5407 del 3 maggio 2004
Liquidazione Corso Referenti Formativi – Anticipo 50%
Corso Funzionari P.O. – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
pag. 12483
DECRETO n. 5533 del 5 maggio 2004
Dipendente Buonsanti Michele – nato il 12 gennaio 1946 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004
pag. 12484
Liquidazione a saldo delle fatture n. 6212/02, n. 3000144 e
n. 3000145/03 per fornitura servizio mensa ai dipendenti
della Giunta regionale – Società Ristomat Milano
pag. 12489
DECRETO n. 5593 del 6 maggio 2004
Liquidazione fatture n. 30011692 − n. 30011693 del 28/
11/03 per fornitura di buoni pasto anno 2003 servizio mensa
dipendenti G.R. – Società Ristomat Milano
pag. 12491
DECRETO n. 5634 del 6 maggio 2004
DECRETO n. 5534 del 5 maggio 2004
Dipendente dott. Giacomino Brancati – Riconoscimento
trattamento economico
pag. 12492
Dipendente Trapani Paolo – nato l’11 novembre 1946 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004
pag. 12485
DECRETO n. 5637 del 6 maggio 2004
Dipendente Giorgio Rotella – Riconoscimento trattamento
economico
pag. 12493
DECRETO n. 5535 del 5 maggio 2004
DECRETO n. 5639 del 6 maggio 2004
Dipendente Modafferi Francesca – nata il 7 aprile 1947 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004
pag. 12486
Dipendente Andricciola dr. Pietro – nato l’8/9/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dal 1o ottobre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993
pag. 12493
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5640 del 6 maggio 2004
12411
DECRETO n. 5724 del 7 maggio 2004
Dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal
1o giugno 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993
pag. 12494
Sig. Cipparrone Pasquale – Assegnazione
pag. 12502
DECRETO n. 5728 del 7 maggio 2004
Sig. Fago Pasquale – Assegnazione
pag. 12502
DECRETO n. 5641 del 6 maggio 2004
Dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/1939 –
Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o dicembre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993
pag. 12495
DECRETO n. 5731 del 7 maggio 2004
Sig. Celia Elio – Assegnazione
pag. 12503
DECRETO n. 5734 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5642 del 6 maggio 2004
Fondo nazionale per la montagna 2002 – Piano di riparto
in favore delle Comunità Montane
pag. 12495
Sig. Costa Francesco – Assegnazione
pag. 12503
DECRETO n. 5735 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5690 del 7 maggio 2004
Sig. Gualtieri Ferdinando – Assegnazione
Sig. Pandolfi Raffaele – Assegnazione
pag. 12504
pag. 12497
DECRETO n. 5737 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5694 del 7 maggio 2004
Sig. Muraca Carmine – Assegnazione
Sig. Tassone Salvatore – Assegnazione
pag. 12504
pag. 12497
DECRETO n. 5739 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5695 del 7 maggio 2004
Sig. Stellato Aldo – Assegnazione
Sig.ra Curto Rita – Assegnazione
pag. 12505
pag. 12498
DECRETO n. 5742 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5703 del 7 maggio 2004
Sig. Mangione Salvatore – Assegnazione
Sig.ra Gigliotti Gianfranca – Assegnazione
pag. 12505
pag. 12498
DECRETO n. 5744 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5705 del 7 maggio 2004
Sig. Rizzuto Santo – Assegnazione
Sig.ra Spadea Annamaria – Assegnazione
pag. 12506
pag. 12499
DECRETO n. 5746 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5707 del 7 maggio 2004
Sig. De Filippis Giorgio – Assegnazione
Sig. Lavilla Aurelio – Assegnazione
pag. 12506
pag. 12499
DECRETO n. 5748 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5709 del 7 maggio 2004
Sig. Scarpelli Eduardo – Assegnazione
Sig. Mandaglio Antonino – Assegnazione
pag. 12507
pag. 12500
DECRETO n. 5749 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5712 del 7 maggio 2004
Sig.ra Lamirata Santa – Assegnazione
Sig. Palco Giuseppe – Assegnazione
pag. 12507
pag. 12500
DECRETO n. 5751 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5713 del 7 maggio 2004
Sig.ra Citrigno Raffaella – Assegnazione
Sig. Spinella Antonio – Assegnazione
pag. 12508
pag. 12501
DECRETO n. 5753 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5716 del 7 maggio 2004
Sig. Guzzetti Antonio – Assegnazione
pag. 12501
Sig. De Benedictis Giacomo Nicola – Assegnazione
pag. 12508
12412
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5755 del 7 maggio 2004
Sig. Nocera Pietro – Assegnazione
DECRETO n. 5866 del 10 maggio 2004
pag. 12509
DECRETO n. 5757 del 7 maggio 2004
Dott. Oliva Giuseppe – Proroga comando
pag. 12515
DECRETO n. 5867 del 12 maggio 2004
Sig. Primavera Gianfranco – Assegnazione
Dott. Forte Ernesto – Proroga comando
pag. 12516
pag. 12509
DECRETO n. 5868 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 5758 del 7 maggio 2004
Sig. Scopelliti Antonino – Assegnazione
pag. 12510
pag. 12517
DECRETO n. 5870 del 10 maggio 2004
DECRETO n. 5763 del 7 maggio 2004
Sig.ra Zimbalatti Giuseppina – Assegnazione
pag. 12510
DECRETO n. 5774 del 7 maggio 2004
Sig. Polimeni Pietro – Assegnazione
Sig. Papa Cosimo Nicola – Comando
Legge n. 144/99 – D.M. 28/1/2000. Assenso regionale alla
richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre
mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti
pag. 12518
DECRETO n. 5872 del 10 maggio 2004
pag. 12511
Impegno e liquidazione indennità componenti CORECO –
Mese di aprile 2004
pag. 12518
DECRETO n. 5791 del 7 maggio 2004
Sig.ra Nosdeo Anna – Assegnazione
pag. 12511
DECRETO n. 5796 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 5892 del 10 maggio 2004
Liquidazione fattura n. AD03086 del 29/9/2003 della società Il Sole 24 Ore di Milano – per partecipazione corso
Lemma F. e Pellegrino A.
pag. 12519
Sig.ra Quattromani Grazia Carmela – Assegnazione
pag. 12512
DECRETO n. 5995 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 5845 del 10 maggio 2004
Dipendente regionale sig.ra Russo Vincenza – Assegnazione
pag. 12512
DECRETO n. 5846 del 10 maggio 2004
Dipendente regionale sig. Pasqualino Colosimo – Affidamento responsabilità Ufficio
pag. 12513
DECRETO n. 5850 del 10 maggio 2004
Legge n. 97/94 – Legge regionale n. 4/99 – Fondo nazionale
per la montagna – Saldo 2000 -- Quota 01 – Fondo regionale
02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Fossa
del Lupo
pag. 12513
Dipendente Ricioppo Luigina – Presa d’atto Sentenza n.
653/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro
pag. 12520
DECRETO n. 5996 del 12 maggio 2004
Dipendente Fava Maria Antonia – Presa d’atto – Sentenza
n. 666/04 – Consiglio di Stato – Quinta Sezione
pag. 12524
DECRETO n. 6073 del 12 maggio 2004
Interventi di solidarietà sociale. Liquidazione contributo
ordinario e straordinario
pag. 12527
DECRETO n. 6252 del 14 maggio 2004
DECRETO n. 5855 del 10 maggio 2004
Legge regionale n. 4/99, art. 50. Liquidazione a favore delle
Comunità Montane delle spese funzionamento 03
pag. 12514
Rimborso spese signor Commisso Eugenio – componente
sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia
pag. 12527
DECRETO n. 6265 del 14 maggio 2004
DECRETO n. 5860 del 10 maggio 2004
Rimborso spese viaggi signor Covani Demetrio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia
pag. 12515
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana Limina
pag. 12528
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12413
DECRETO n. 6266 del 14 maggio 2004
DECRETO n. 6306 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre
pag. 12528
Art. 52 D.Lgs. n. 165/01 – Assegnazione di mansioni superiori al Sig. Rocca Sergio
pag. 12534
DECRETO n. 6660 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 6268 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana Alto Mesima
pag. 12529
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità
fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli –
Matr. 751300
pag. 12534
DECRETO n. 6665 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 6272 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01 – Liquidazione a
favore della Comunità Montana Sila Greca
pag. 12529
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione-Partneriato»
alla D.ssa Carmela Fedele – matr. 293750
pag. 12535
DECRETO n. 6669 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 6275 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02 – Liquidazione
a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro
pag. 12530
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100
pag. 12536
DECRETO n. 6672 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 6278 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01. Liquidazione a
favore della Comunità Montana Silana
pag. 12530
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al dott. Greco Pietro, matr. 379300
pag. 12536
DECRETO n. 6285 del 14 maggio 2004
DECRETO n. 6676 del 19 maggio 2004
Dipendente regionale Sig. Donato Luigi – Disposizione di
Servizio
pag. 12531
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi
Oleari – Uma» – al Dott. D’Agostino Nicola – matr. 232600
pag. 12537
DECRETO n. 6287 del 14 maggio 2004
Dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso – Assegnazione
pag. 12531
DECRETO n. 6293 del 14 maggio 2004
Dipendente regionale Arch. Antonino Romeo – Assegnazione presso l’Unità Organizzativa Autonoma – Servizi Ispettivi – 626/94 – R.C.
pag. 12532
DECRETO n. 6300 del 14 maggio 2004
Dipendente Romeo Angela – nata il 18 febbraio 1937. Collocamento a riposo per superati limiti d’età. Decorrenza 1o
marzo 2004
pag. 12532
DECRETO n. 6678 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» –
al Dr. Astone Oderico – matr. 43120
pag. 12537
DECRETO n. 6685 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche − Sperimentazione Agraria» – al Dr. Cardamone Ezio – matr. 135750
pag. 12538
DECRETO n. 6688 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 6301 del 14 maggio 2004
Dipendenti Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo
Maria Concetta, Garofalo Vincenza e Cava Patrizia – L.R.
57/90 – Regolarizzazione posizione economica pag. 12533
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti
Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC)» – al Dott. Marando Domenico – matr. 485850
pag. 12538
12414
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6690 del 19 maggio 2004
DECRETO n. 5927 dell’11 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» –
al Dr. Augello GianCarlo – matr. 45000
pag. 12539
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 22 del 29 giugno 2001 – Ditta: Vincenzi Franca
pag. 12551
DECRETO n. 5932 dell’11 maggio 2004
Dipartimento
URBANISTICA
Ditta: S.r.l. Borgo Nuovo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza di Subingresso)
pag. 12551
DECRETO n. 5910 dell’11 maggio 2004
Ditta: Previte Maria Immacolata – Comune di Gioia Tauro
– Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12540
DECRETO n. 5911 dell’11 maggio 2004
DECRETO n. 5936 dell’11 maggio 2004
Ditta: Caruso Aldo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione
demaniale marittima (Licenza Suppletiva)
pag. 12553
DECRETO n. 5946 dell’11 maggio 2004
Ditta: Patti Pasquale Andrea – Comune di Gioia Tauro –
Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12541
Ditta: Bellantoni Rocco Antonio – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima
pag. 12556
DECRETO n. 5913 dell’11 maggio 2004
DECRETO n. 5947 dell’11 maggio 2004
Ditta: Ozzimo Pasquale – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12542
Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12558
DECRETO n. 5914 dell’11 maggio 2004
DECRETO n. 5949 dell’11 maggio 2004
Ditta: Frachea Francesco – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12544
Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12560
DECRETO n. 5915 dell’11 maggio 2004
DECRETO n. 5956 dell’11 maggio 2004
Ditta: Copelli Concetta – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12545
Ditta: Baggetta Giuseppe – Comune di Roccella Jonica –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12562
DECRETO n. 5917 dell’11 maggio 2004
Ditta: Mattiani Girolamo – Comune di Palmi – Rinnovo
concessione demaniale marittima
pag. 12547
DECRETO n. 5998 del 12 maggio 2004
Società: La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12565
DECRETO n. 5918 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 02 del 30 aprile 2001 – Ditta: Gullo Caterina
pag. 12549
DECRETO n. 6003 del 12 maggio 2004
Ditta: Vadalà Sergio – Comune di Condofuri Marina – Rilascio concessione demaniale marittima
pag. 12567
DECRETO n. 5922 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 06 del 5 giugno 2000 – Ditta: Tedesco Carmine
pag. 12549
DECRETO n. 5925 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 363 del 23 giugno 2003 – Ditta: D’Agostino Giuseppe
pag. 12550
DECRETO n. 6010 del 12 maggio 2004
Ditta: Siciliano Marco – Comune di Paola – Concessione
demaniale marittima
pag. 12569
DECRETO n. 6016 del 12 maggio 2004
Ditta: Niesi Simona – Comune di Bonifati – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12572
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12415
DECRETO n. 6021 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 6094 del 12 maggio 2004
Ditta: Palma Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima
pag. 12574
Ditta: Cordı̀ Sabrina – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima
pag. 12594
DECRETO n. 6025 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 6096 del 12 maggio 2004
Ditta: Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s. – Comune di
Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12576
Ditta: Pugliese Andrea – Comune di Parghelia – Concessione demaniale marittima
pag. 12596
DECRETO n. 6036 del 12 maggio 2004
Ditta: Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra» – Comune
di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12577
DECRETO n. 6449 del 17 maggio 2004
Comune di Rossano – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per lavori di completamento e sistemazione «Largo Toscano», ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e
ss. modif. ed integr.
pag. 12598
DECRETO n. 6042 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 6451 del 17 maggio 2004
Ditta: Congiusta Girolamo – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12579
DECRETO n. 6049 del 12 maggio 2004
Comune di Reggio Calabria – Approvazione Variante al
Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un campo
di calcio e rugby in loc. Ravagnese, ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
327/01 e ss. modif. ed integr.
pag. 12599
Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12581
DECRETO n. 6453 del 17 maggio 2004
DECRETO n. 6057 del 12 maggio 2004
Comune di San Pietro Apostolo – Approvazione Variante
parziale al Programma di Fabbricazione
pag. 12600
Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12583
DECRETO n. 6061 del 12 maggio 2004
Ditta: Messineo Giuseppe – Comune di Bovalino – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12585
DECRETO n. 6454 del 17 maggio 2004
Comune di Marano Marchesato – Approvazione Variante
Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di
attuazione
pag. 12600
DECRETO n. 6467 del 17 maggio 2004
DECRETO n. 6064 del 12 maggio 2004
Ditta: Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12587
Ditta: Farina Vincenzo – Comune di Roseto Capo Spulico
– Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12601
DECRETO n. 6583 del 18 maggio 2004
DECRETO n. 6067 del 12 maggio 2004
Ditta: Piscioneri Barbara – Comune di Caulonia – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12589
Ditta: Nigro Rocco – Comune di Roseto Capo Spulico –
Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12602
DECRETO n. 6080 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 6584 del 18 maggio 2004
Ditta: Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C. – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale
marittima (subingresso)
pag. 12590
Ditta: Rende Battista – Comune di Cassano allo Ionio –
Concessione demaniale marittima
pag. 12603
DECRETO n. 6082 del 12 maggio 2004
DECRETO n. 6585 del 18 maggio 2004
Ditta: Saverino Rosa Maurilia – Comune di Tropea (VV) –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12592
Ditta: Forte Maria – Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima
pag. 12605
12416
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6599 del 18 maggio 2004
DECRETO n. 6626 del 18 maggio 2004
Ditta: Vizza Donatella – Comune di Cassano allo Ionio –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12608
Ditta: Mammı̀ Antonio – Comune di Tortora – Rinnovo
concessione demaniale marittima
pag. 12629
DECRETO n. 6602 del 18 maggio 2004
DECRETO n. 6627 del 18 maggio 2004
Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo
Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso)
pag. 12610
Ditta: Sarica Antonino – Comune di San Lucido – Rinnovo
concessione demaniale marittima
pag. 12631
DECRETO n. 6606 del 18 maggio 2004
Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo
Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12611
Dipartimento
LAVORI PUBBLICI
ED ACQUE
DECRETO n. 6193 del 13 maggio 2004
DECRETO n. 6607 del 18 maggio 2004
Ditta: Natalino Rosalba – Comune di Amantea – Rinnovo
concessione demaniale marittima
pag. 12613
Gara per pubblico incanto per la fornitura di prodotti
hardware, software e apparecchiature topografiche e dei Sistemi gestione documenti e protocollo per gli Uffici dell’Autorità di Bacino Regionale – Esito gare
pag. 12633
DECRETO n. 6609 del 18 maggio 2004
Ditta: Club Nautico Ontario – Comune di Belmonte Calabro – Subingresso Concessione demaniale marittima
pag. 12615
Dipartimento
FORESTE − FORESTAZIONE
PROTEZIONE CIVILE
DECRETO n. 6610 del 18 maggio 2004
DECRETO n. 3572 dell’1 aprile 2004
Ditta: Orlando Pasqualino – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12616
Legge 752/86 – Liquidazione somme reclamata dai creditori – Comunità Montana «Alto Tirreno» – Importo C
43.233,11 (pari a L. 83.710.975)
pag. 12639
DECRETO n. 6613 del 18 maggio 2004
Ditta: Nocera Marianna – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12618
DECRETO n. 3575 dell’1 aprile 2004
Legge 752/86 – Liquidazione somme reclamata dai creditori – Comune di Malvito – Importo C 21.809,42 (pari a L.
42.228.932)
pag. 12639
DECRETO n. 6616 del 18 maggio 2004
Ditta: Canonico Giuseppina – Comune di Praia a Mare –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12620
DECRETO n. 6619 del 18 maggio 2004
Ditta: Zappia Ferdinando – Comune di S. Nicola Arcella –
Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12622
DECRETO n. 6620 del 18 maggio 2004
Ditta: ELLE-EMME sas di Maceri Giuseppe – Comune di
Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12625
DECRETO n. 6623 del 18 maggio 2004
Ditta: Mazzù Giovanni – Comune di Praia a Mare – Rinnovo concessione demaniale marittima
pag. 12627
DECRETO n. 3585 dell’1 aprile 2004
P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Perrone
Antonio – prog. n. 308/b – Erogazione saldo finale
pag. 12640
DECRETO n. 3758 del 5 aprile 2004
Sistema di localizzazione INFO Flotta, per la gestione logistica dei mezzi di soccorso. Liquidazione fatture alla ditta
Vodafone-Omnitel
pag. 12641
DECRETO n. 3792 del 6 aprile 2004
Approvazione progetto di completamento per l’implementazione tecnologica della sala operativa regionale di Protezione Civile -- Tipologia b.1 dell’azione 1.6b della misura 1.6
del POR Calabria 2000/2006. Protezione Civile
pag. 12643
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12417
DECRETO n. 4041
DECRETO n. 4506 del 21 aprile 2004
Approvazione programma di formazione professionale
per l’acquisizione della qualifica di operatore idraulico forestale
pag. 12644
Realizzazione progetto «Giornata mondiale della salute»
finalizzato alla sicurezza stradale realizzato dall’Automobile
Club di Cosenza. Manifestazione del 7 aprile 2004
pag. 12653
DECRETO n. 4139 del 13 aprile 2004
Programma triennale 2002-2005 per l’attività di Forestazione e la gestione del patrimonio forestale. Intervento n. 1 –
Piano Attuativo 2004. Consorzio di Sibari-Valle del Crati –
Cosenza. 2a Anticipazione
pag. 12645
DECRETO n. 4509 del 21 aprile 2004
Delibera Giunta regionale n. 3789 del 29/12/1999 – Realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione
delle foreste calabresi mediante libro e CD rom – Ditta aggiudicataria: Grafiche Ghiani srl – Nomina collaudatore Valente Francesco
pag. 12654
DECRETO n. 4171 del 13 aprile 2004
Contributo per il ripristino dei danni subiti dagli immobili
adibiti a scuole nel Comune di Strongoli (KR). Integrazione
pag. 12646
DECRETO n. 4250 del 13 aprile 2004
Pagamento di parte della fornitura di mezzi ed attrezzature da fornire a sostegno delle attività delle Associazioni di
Volontariato che operano nel Settore della Protezione Civile,
di cui all’azione 1.6b della misura 1.6 del POR Calabria
2000-2006. Protezione Civile
pag. 12647
DECRETO n. 4376 del 16 aprile 2004
Iscrizione Associazione di Volontariato «Ekoclub International Onlus» con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 123 della L.R. n. 34/2002 e Regolamento regionale 29/4/2003, n. 5
pag. 12648
DECRETO n. 4377 del 16 aprile 2004
Approvazione progetto per l’adeguamento sismico sede
COM del Comune di Siderno (RC) e concessione del relativo
finanziamento di C 850.000,00 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006.
Protezione Civile
pag. 12649
DECRETO n. 4579 del 21 aprile 2004
Approvazione progetto per l’adeguamento sismico sede
COM del Comune di Rosarno (RC) e concessione del relativo
finanziamento di C 364.349,18 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006.
Protezione Civile
pag. 12655
DECRETO n. 4581 del 21 aprile 2004
Approvazione progetto per l’adeguamento sismico ponti
fiumi Reazio e Vergari per accesso sede COM del Comune di
Mesoraca (KR) e concessione del relativo finanziamento di C
500.000,00 di cui alla tipologia a.7 dell’azione 1.6a della misura 1.6 del POR Calabria 2000-2006
pag. 12657
DECRETO n. 4705 del 22 aprile 2004
Iniziative promozionali a carattere divulgativo – culturali
interessanti il comparto agro-forestale: Approvazione contributo Enti vari
pag. 12659
DECRETO n. 4721 del 22 aprile 2004
Realizzazione campagna divulgativa contro gli incendi boschivi
pag. 12661
DECRETO n. 4383 del 16 aprile 2004
Campagna divulgativa sul problema incendi boschivi sul
mensile «Tribuna-Sud» per la campagna AIB 2003 – Liquidazione
pag. 12651
DECRETO n. 4723 del 22 aprile 2004
Realizzazione campagna divulgativa contro gli incendi boschivi
pag. 12661
DECRETO n. 4501 del 21 aprile 2004
Conferimento responsabilità dell’Ufficio «Ex n. 687 Affari
Generali, Gestione del Personale, Inventario»
pag. 12651
DECRETO n. 4729 del 22 aprile 2004
Opuscolo divulgativo sul terremoto in Calabria «Terremoto, Calabria terra ballerina» – Klipper sas Cosenza. Liquidazione fattura
pag. 12662
DECRETO n. 4504 del 21 aprile 2004
Iscrizione Associazione di Volontariato «A.N.U.U.» con
sede in Rende (CS) nell’Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 123 della L.R. n.
34/2002 e Regolamento regionale 29/4/2003, n. 5
pag. 12652
DECRETO n. 4735 del 22 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune
di Verzino – Prog. n. 759/c – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12663
12418
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4738 del 22 aprile 2004
DECRETO n. 4805 del 23 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune
di Lungro – Prog. n. 404/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12664
Delibera Giunta Regionale n. 3789 del 29/12/1999 – Realizzazione di un piano di comunicazione per la valorizzazione
delle foreste calabresi mediante libro e CD rom – Ditta aggiudicataria Grafiche Ghiani s.r.l. – Liquidazione del 10% per
la quinta fase d’avanzamento – Saldo
pag. 12672
DECRETO n. 4741 del 22 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune
di Mesoraca – Prog. n. 380/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12665
DECRETO n. 4806 del 23 aprile 2004
Finanziamento manifestazione «Fuochi e Fiamme.... ma
solo d’artificio» – Basilica Cattedrale «Parrocchia San Dionigi» di Crotone
pag. 12673
DECRETO n. 4744 del 22 aprile 2004
DECRETO n. 4807 del 23 aprile 2004
P.O.R. Calabria 1.5 «Sistemi Naturali» – Consorzio di Bonifica Lipuda Fiumenicà – Progetto n. 1425/b – Erogazione
1o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12666
DECRETO n. 4748 del 22 aprile 2004
Sistema di localizzazione INFO Flotta, per la gestione logistica dei mezzi di soccorso. Liquidazione fatture alla Ditta
Vodafone-Omnitel
pag. 12674
DECRETO n. 5149 del 28 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comunità
Montana Alto Crotonese – Prog. n. 235/a – Erogazione 2o
S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12667
P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Zoccali
Paolo – prog. n. 326/b – Erogazione saldo finale
pag. 12675
DECRETO n. 4752 del 22 aprile 2004
DECRETO n. 5150 del 28 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comunità
Montana Alto Crotonese – Prog. n. 233/a – Erogazione 2o
S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12668
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune
di Cropalati – Prog. n. 551/a – Erogazione 3o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12676
DECRETO n. 4759 del 22 aprile 2004
P.O.R. Calabria 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune di Cerchiara di Calabria – Progetto n. 1012/b – Anticipazione 20%
pag. 12669
DECRETO n. 4761 del 22 aprile 2004
P.O.R. Calabria misura 1.5 «Sistemi Naturali» – Comune
di Mendicino – Prog. n. 686/a – Erogazione 1o S.A.L. – Trasferimento fondi
pag. 12670
DECRETO n. 5151 del 28 aprile 2004
P.O.R. Calabria 1.5 – «Sistemi Naturali» – Ditta: Piscioneri Luigi – prog. n. 268/a – Erogazione saldo finale
pag. 12677
Dipartimento
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED ECONOMATO
DECRETO n. 5664 del 7 maggio 2004
DECRETO n. 4768 del 23 aprile 2004
Ente EFEI Calabria – Revoca corsi codice n. 2319 e codice
n. 2330
pag. 12679
Programma triennale 2000-2002 per l’attività di Forestazione e la gestione del patrimonio forestale. Intervento n. 1.
Consorzio Bonifica Poro Mesima – Vibo Valentia. Anticipazione
pag. 12671
DECRETO n. 6188 del 13 maggio 2004
Aggiornamento Tecnologico ed Ampliamento Sistema Telefonico per gli uffici regionali di Corso Mazzini, Catanzaro.
Approvazione preventivo di spesa
pag. 12679
DECRETO n. 4771 del 23 aprile 2004
Iniziative promozionali a carattere divulgativo-culturale
del comparto agro-forestale – beneficiario: Klipper sas di
Mendicino (CS). Acquisto di n. 1500 copie del volume «Terremoti in Calabria» e di n. 1500 copie del volume «Storia
sismica illustrata della Calabria». Liquidazione fattura
pag. 12672
DECRETO n. 6191 del 13 maggio 2004
Ampliamento Centralino telefonico e rete LAN per i nuovi
locali pal. Mauro Via Caserma Borrace Reggio Calabria. Approvazione preventivo di spesa
pag. 12682
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
PARTE PRIMA
SEZIONE II
DECRETI DEI DIRIGENTI
DELLA REGIONE CALABRIA
Dipartimento
OBIETTIVI STRATEGICI
DECRETO n. 4345 del 15 aprile 2004
Liquidazione fatture alle Società Pubblifast srl, Publikompass SpA e Sole 24 Ore SpA per la pubblicazione dell’avviso
del bando di gara in tre lotti per la fornitura di servizi di
sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico
presso il Centro Servizi di Lamezia Terme.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;
12419
CONSIDERATO CHE:
1. al fine di dare la dovuta pubblicità al bando di gara, è stata
richiesta la pubblicazione dell’avviso del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano avente maggiore
diffusione locale, per come prescritto dal decreto legislativo n.
157/95;
2. per la precitata pubblicazione è stato dato incarico alla
Pubblifast Srl che gestisce l’area pubblicitaria per conto del quotidiano «La Repubblica», al quotidiano «Il Sole 24 Ore» ed alla
Pubblikompass SpA che gestisce l’area pubblicitaria per conto
del quotidiano «La Gazzetta del Sud»;
VISTE le fatture n. CO 3000771/2004 della Pubblifast Srl, n.
23071712/2004 del Sole 24 Ore e n. SO2606/2004 della Pubblikompass SpA, inerenti alla pubblicazione dell’avviso del
bando in questione;
ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente reso;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture;
VISTO l’art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996;
ACCERTATO, altresı̀, che sono stati acquisiti i documenti
comprovanti il diritto dei creditori e che, quindi, si sono realizzate le condizioni previste per la liquidazione della spesa (Artt.
43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
DECRETA
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 13
novembre 2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21
giugno 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di conferimento
dell’incarico ai Dirigenti dei Settori del Dipartimento «Obiettivi
Strategici»;
VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore: «Sistema Informatico, Statistico e
New Economy»;
VISTO il proprio decreto n. 1859 dell’1 marzo 2004 con il
quale è stata indetta una gara in tre lotti, ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per la fornitura dei servizi di
sviluppo applicativo e di supporto tecnologico e logistico presso
il Centro Servizi in Lamezia Terme e approvati, nel contempo,
col medesimo decreto il capitolato d’appalto relativi ai tre lotti,
l’avviso, il bando da pubblicare, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 157/95, e avviate le procedure di
gara;
1. È liquidato alle società indicate nel sotto elencato prospetto, l’importo, IVA compresa, a fianco di ciascuna di esse riportato:
Numero
fattura
Importo da
liquidare
Euro
Impegno
di spesa
Capitolo
Pubblifast Srl
Via Rossini, 2
Castrolibero
(CS)
CO
3000771
2.983,80
200/2004
1006102
Il Sole 24 Ore
SpA Via P.
Lomazzo, 52
Milano
23071712
2.451,60
200/2004
1006102
Pubblikompass
SpA Via
Carducci, 29
Milano
SO2606
2.590,20
200/2004
1006102
Società
creditrice
2. Il Settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i
mandati di pagamento a favore della:
— «Pubblifast» Srl – mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su c/c n. 72199 – ABI 08892 – CAB 81060 – CIN I
– presso BBC dei Due Mari, sede Terranova da Sibari (CS);
— «Il Sole 24 Ore» SpA – mediante accreditamento a mezzo
bonifico bancario su c/c n. 24000197 – ABI 03069 – CAB 09557
presso Intesa BCI – Rete Cariplo – Agenzia n. 45 di Milano;
12420
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— Pubblikompass SpA – mediante accreditamento a mezzo
bonifico bancario appoggiato presso (01005-01616) Banca Nazionale del Lavoro SpA, c/c n. 10342, Agenzia n. 16, filiale di
Milano.
Catanzaro, lı̀ 15 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Filippo Mamone
DECRETO n. 4412 del 20 aprile 2004
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione denominata: Associazione di
Volontariato «Centro Città», con sede in Cosenza.
rizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di
sussidiarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n.
328/2000;
RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente
dell’Associazione di volontariato «Centro Città», con sede in
Cosenza, via Caloprese 68, ha avanzato richiesta di iscrizione
della medesima nel Registro del Volontariato;
CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo
Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera
senza scopo di lucro, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con iniziative dirette a migliorare la qualità della vita e a favorire l’autonomia e
la dignità delle persone che vivono in condizione di emarginazione e disagio sociale;
CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2,
3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto
1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995,
per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95);
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del
procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»;
DECRETA
VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura,
Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei
procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili
previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme
disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte
le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto
1991, artt. 2, 3, 4 e 6;
VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante
«Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10
del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95;
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di iscrivere l’Organizzazione Associazione di Volontariato
«Centro Città», con sede in Cosenza, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della
Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 e della Legge 11 agosto
1991 n. 266;
— di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli
adempimenti di propria competenza;
— di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
— di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura
VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95;
VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato
trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23
giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo
scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato;
VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valo-
DECRETO n. 4545 del 21 aprile 2004
PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Sestante – Strumenti telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale
della Catena Logistica di Porti e Interporti» – IIa liquidazione – Autorità Portuale di Gioia Tauro.
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge regionale n. 8 del 4/2/2002 art. 45;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12421
VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare gli articoli 20 e seguenti;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è stata
adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTA la delibera CIPE n. 67 del 22/6/2000 che ha stabilito,
per i programmi della Sezione transnazionale (sezione B) di cui
alla predetta Comunicazione della Commissione, che la quota di
cofinanziamento pubblico nazionale è a totale carico del Fondo
di Rotazione ex legge n. 183/87;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2001) 4069 del 27/12/2001 di approvazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Mediterraneo
Occidentale presentato dagli Stati: Italia, Spagna, Francia che
stabilisce gli obiettivi e le finalità della Cooperazione fra le Regioni dello Spazio interessato ed indica tra le Regioni italiane
partecipanti la Calabria;
VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha
assegnato il programma comunitario INTERREG (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi
Strategici;
VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott.
Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità
Organizzativa Autonoma sopraccitata;
DECRETA
VISTA la Delibera G.R. n. 472 del 10/6/2002 che ha approvato la partecipazione della Regione Calabria, in qualità di capofila e di partner, a progetti comunitari presentati ai bandi di selezioni di maggio e novembre 2002 a valere sul PIC Interreg IIIB –
Medocc tra cui il Progetto denominato «Sestante – Strumenti
telematici per la Sicurezza e l’Efficienza Documentale della Catena Logistica di Porti e Interporti» – Asse 3, Misura 3.4 del P.O.
al quale la Calabria partecipa come partner;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11633 dell’11/8/2003 con il
quale, a seguito dell’approvazione del progetto su menzionato da
parte del Comitato di Programmazione, è stata impegnata la
somma di C 301.455,00, assegnata alla Regione Calabria, istituito il relativo capitolo di bilancio, esercizio finanziario anno
2003, e approvata la convenzione stipulata, in pari data, tra la
Regione Calabria e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, numero di
repertorio n. 789 dell’11/8/2003;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14260 del 3/10/2003 con il
quale si è proceduto, successivamente alla stipula della Convenzione, ex art. 5, II comma, punto 1, a trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro C 9.000,00, pari al 30% del totale del compenso stabilito;
CONSIDERATO che l’Ente attuatore di cui sopra ha presentato, conformemente a quanto previsto in convenzione, il primo
report in progress delle attività e prodotti realizzati, nonché la
rendicontazione della somma sopraindicata che è stata regolarmente certificata dall’Autorità di Gestione del Programma;
VISTO l’art. 5, II comma, punto 2) della convenzione stipulata l’11 agosto 2003, numero di repertorio n. 789 dell’11/8/
2003;
Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente
riportato:
— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare e trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro,
con sede legale in Gioia Tauro – CAP 89013 – C/da Lamia, la
somma di C 15.000,00 pari al 50% del totale dei finanziamenti
ad essa assegnati dalla Regione Calabria per la realizzazione
delle attività progettuali, sul conto di Tesoreria unica, cod. n.
158586, sottoconto infruttifero, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria;
— di fare gravare le somme sopra indicate sul capitolo n.
26040102, impegno di spesa n. 2757 del 6/8/2003, del bilancio
regionale, esercizio finanziario anno 2003, in conto residui, istituito per il progetto «Sestante», che presenta la necessaria disponibilità.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente
Dott. Francesco Simonetti
DECRETO n. 4547 del 21 aprile 2004
PIC Interreg IIIB Medocc – Progetto «Reports Medocc –
Actions pour le développement du transport maritime dans
les régions de la Méditerranée occidentale» – IIa liquidazione
per Autorità Portuale di Gioia Tauro.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale e successive modificazioni»;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante
«Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 4/2/2002 art. 45;
VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare gli articoli 20 e seguenti;
VISTA la delibera CIPE n. 67 del 22/6/2000 che ha stabilito,
per i programmi della Sezione transnazionale (sezione B) di cui
alla predetta Comunicazione della Commissione, che la quota di
cofinanziamento pubblico nazionale è a totale carico del Fondo
di Rotazione ex legge n. 183/87;
VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2001) 4069 del 27/12/2001 di approvazione del Programma d’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB Mediterraneo
Occidentale presentato dagli Stati: Italia, Spagna, Francia che
12422
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
stabilisce gli obiettivi e le finalità della Cooperazione fra le Regioni dello Spazio interessato ed indica tra le Regioni italiane
partecipanti la Calabria;
VISTO il D.D.G. n. 8073 del 16/6/2003, con il quale il dott.
Francesco Simonetti è stato nominato responsabile dell’Unità
Organizzativa Autonoma sopraccitata;
VISTA la Delibera G.R. n. 472 del 10/6/2002 che ha approvato la partecipazione della Regione Calabria, in qualità di capofila e di partner, a progetti comunitari presentati ai bandi di selezioni di maggio e novembre 2002 a valere sul PIC Interreg IIIB –
Medocc tra cui il Progetto denominato «Reports Medocc – Actions pour le développement du transport maritime dans les régions de la Méditerranée occidentale» – Asse 3, Misura 3.3 del
P.O. al quale la Calabria partecipa come partner;
DECRETA
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11635 dell’11/8/2003 con il
quale, a seguito dell’approvazione del progetto su menzionato da
parte del Comitato di Programmazione, è stata impegnata la
somma di C 269.700,00, assegnata alla Regione Calabria, istituito il relativo capitolo di bilancio, esercizio finanziario anno
2003, e approvata la convenzione stipulata, in pari data, tra la
Regione Calabria e l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, numero di
repertorio n. 786 dell’11/8/2003, per la realizzazione di specifiche attività del progetto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14258 del 3/10/2003 con il
quale si è proceduto, successivamente alla stipula della Convenzione, ex art. 5, II comma, punto 1, a trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro C 15.000,00, pari al 30% del totale del compenso stabilito;
CONSIDERATO che l’Ente attuatore di cui sopra ha presentato, conformemente a quanto previsto in convenzione, il primo
report in progress delle attività e prodotti realizzati, nonché la
rendicontazione della somma sopraindicata che è stata regolarmente certificata dall’Autorità di Gestione del Programma;
VISTO l’art. 5, II comma, punto 2) della convenzione stipulata l’11 agosto 2003, numero di repertorio n. 786 dell’11/8/
2003;
Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente
riportato:
— di autorizzare la Ragioneria Generale della Regione Calabria a liquidare e trasferire all’Autorità Portuale di Gioia Tauro,
con sede legale in Gioia Tauro – CAP 89013 – C/da Lamia, la
somma di C 25.000,00 pari al 50% del totale dei finanziamenti
ad essa assegnati dalla Regione Calabria per la realizzazione
delle attività progettuali, sul conto di Tesoreria unica, cod. n.
158586, sottoconto infruttifero, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Calabria;
— di fare gravare la somma sopra indicata sul capitolo n.
26040104, impegno di spesa n. 2760 del 6/8/2003, del bilancio
regionale, esercizio finanziario anno 2003, in conto residui, istituito per il progetto «Reports Medocc», che presenta la necessaria disponibilità.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente
Dott. Francesco Simonetti
DECRETO n. 4551 del 21 aprile 2004
Complesso Centrale d’Elaborazione IBM in dotazione al
ced regionale – Contratti di fornitura manutenzione, locazione e licenza d’uso programmi con la ditta produttrice.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale e successive modificazioni»;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante
«Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore
per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è stata
adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la delibera G.R. n. 212 dell’11 marzo 2003, che ha
assegnato il programma comunitario INTERREG (PIC) all’Unità Organizzativa Autonoma del Dipartimento Obiettivi
Strategici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3390 del 26
ottobre 1999;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.R. 1058 del 13/11/2002;
VISTO il decreto dirigenziale n. 15895 del 28/11/2002;
VISTO il decreto dirigenziale n. 4261 del 7 aprile 2003;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 7397 del 4 novembre
1996;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 6488 del 15 dicembre
1997;
VISTA la deliberazione n. 7243 del 14 dicembre 1998;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12423
VISTO il decreto del 3o Dipartimento n. 80 del 18 ottobre
1999;
— un canone di locazione trimestrale pari ad C 152.305,64,
per i primi due trimestri;
VISTO il decreto del 3° Dipartimento n. 76 del 13 marzo 2000;
— un canone trimestrale pari ad C 66.879,66 dopo i primi
due trimestri;
VISTO il decreto del 3o Dipartimento n. 187 dell’11 ottobre
2000;
VISTI i decreti n. 695 del 20 febbraio 2001, n. 813 del 23
febbraio 2001, n. 3223 del 5 aprile 2001, n. 15036 del 31 dicembre 2001, n. 3059 del 26 marzo 2002 e nn. 1125 e 1126 del
13/2/2003;
PRESO ATTO CHE il complesso centrale di elaborazione
IBM in dotazione al ced regionale continua ad essere indispensabile per i seguenti motivi:
1. costituisce ancora l’unica piattaforma unica affidabile del
repository delle banche dati relazionali contenenti tutte le informazioni di natura contabile-amministrativa dell’Ente;
2. non esistono soluzioni adeguate, aggiornate ed alternative
basate sui prodotti tecnologici rinvenienti dal Piano Telematico
Calabria per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto;
3. il piano di migrazione graduale delle «legacy applications» a piattaforme software alternative a quella IBM OS/390,
sebbene in avanzata fase di realizzazione, non è prevedibile si
concluda prima della fine del 2004 in quanto alcune procedure
informatiche di carattere vitale per il supporto ai procedimenti
amministrativi sono ancora da convertire a piattaforme meno costose e di più recente implementazione ovvero da sostituire, tramite gara, con prodotti alternativi che consentano la continuità
del servizio ed il mantenimento del patrimonio informativo;
VISTO l’articolo 7, comma secondo lettera b), del Decreto
Legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal Decreto
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
RICONOSCIUTA, a termini delle vigenti norme che regolano
l’uso di brevetti ed i diritti d’autore, la necessità di provvedere
alla stipula dei contratti di fornitura dei prodotti e dei relativi
servizi di manutenzione occorrenti al funzionamento del complesso centrale di elaborazione IBM con stessa ditta produttrice;
VISTE le proposte pervenute in data 23/10/03 con protocollo
n. 1565 avente per oggetto «rinnovo licenza SW n. 9400052333/
0011360227», in data 29/10/03 con protocollo n. 1596 avente
per oggetto «proposta manutenzione macchine IBM n. 343600/
AM3M0252» ed in data 5/12/2003 con protocollo n. 1824 avente
per oggetto «Adeguamento tecnologico» tutte allegate per far
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la conferma della summenzionata proposta acquisita al
protocollo n. 1824/2004, pervenuta con nota protocollo n. 135 in
data 6/2/2004;
TENUTO CONTO CHE:
1. la proposta di manutenzione tiene conto nell’elenco macchine da mantenere di n. 18 unità del tipo IBM 9910, di n. 1 unità
del tipo IBM 3745 e di n. 1 unità del tipo IBM 4039 non più in
uso e che pertanto il totale dei canoni da corrispondere per tale
servizio è pari ad C 67.040,21 (5586,68x12);
2. la proposta di licenza d’uso comprende tutti e soli i prodotti indispensabili al funzionamento su piattaforma IBM
OS/390 del complesso centrale di elaborazione è pari ad C
487.034,93 (40.586,24x12);
3. la proposta di adeguamento tecnologico prevede:
— l’acquisto «una tantum» delle licenze d’uso di una piattaforma software e relativa a prodotti già utilizzati su piattaforma
OS/390 da utilizzare su piattaforma Linux pari ad C 80.607,89;
producendo complessivamente un risparmio nell’anno in
corso pari ad C 100.908,32, qualora applicata entro il secondo
trimestre, ma a regime, cioè nei successivi due anni, una economia di C 336.795,04 per ciascun anno;
4. la proposta di adeguamento tecnologico consente inoltre
di ricondurre tutte le applicazioni attualmente utilizzate su piattaforma proprietaria IBM OS/390 alla piattaforma Linux Open
Source, soddisfacendo alla esigenza di poter adire a regime alla
più ampia gamma di soluzioni e fornitori;
5. l’adeguamento tecnologico proposto è l’unico che allo
stato consenta anche di garantire la continuità dei servizi e delle
funzioni erogate attraverso il complesso centrale d’elaborazione;
6. l’applicazione della proposta di adeguamento tecnologico
è tuttavia condizionata dai tempi occorrenti a rendere agibile per
tale soluzione la server farm di Lamezia o, in alternativa, il CED
di Catanzaro, dove non è più disponibile un adeguato gruppo di
continuità;
PRESO ATTO CHE fintanto che l’adeguamento tecnologico
non sarà efficace comunque occorre mantenere e garantire la soluzione in essere, più costosa, per cui prudenzialmente si deve
prevedere un impegno di spesa pari a quello occorrente qualora
tale adeguamento non avesse luogo, con successiva determinazione dell’economia reale in ragione del mese di effettiva fruibilità delle nuove soluzioni;
VISTI gli articoli 43 e 45 della Legge regionale 4 febbraio
2002 n. 8;
VISTO l’art. 30 della Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
DECRETA
Per quanto in premessa:
1. sono approvati gli schemi contrattuali e la proposta di
adeguamento tecnologico che sono allegati per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l’onere per il funzionamento del complesso centrale di
elaborazione IBM in dotazione al ced regionale, comprendente
tutti i costi di locazione e manutenzione di prodotti forniti dalla
IBM, determinato in C 554.075,14 grava sul capitolo 1006101
del bilancio regionale, Unità Previsionale di Base 1.2.03.01.01,
del Bilancio regionale per l’esercizio provvisorio 2004, che offre
sufficiente disponibilità;
3. di liquidare a fronte delle forniture erogate la somma de
quo con successivi atti ed a presentazione di regolare fattura sulla
base dei relativi contratti regolarmente stipulati.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi F. Mamone
12424
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4554 del 21 aprile 2004
Nomina Commissario Straordinario della Fondazione
«Pio Ospizio Giuseppe De Benedictis e Maria Frega» con
sede in Lungo (CS).
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente recante
«Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»;
DI CONFERIRE allo stesso i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
DI STABILIRE la durata dell’incarico commissariale in giorni
novanta (90) dalla data di insediamento, termine entro il quale
dovrà provvedere, previa ricognizione e verifica dei presupposti
che consentano la prosecuzione dell’attività del Pio Ospizio de
Benedictis e Maria Frega, ad avviare le procedure per la trasformazione dell’Istituto in Fondazione di diritto privato;
DI DARE MANDATO al Dipartimento Obiettivi Strategici –
Settore Politiche Sociali – per l’esecuzione del presente decreto.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/02, con la quale è stata
adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
Il Dirigente Generale
Morelli
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale il Dott.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
DECRETO n. 4557 del 21 aprile 2004
CONSIDERATO che nel Comune di Lungo (CS) insiste la
Fondazione «Pio Ospizio Giuseppe de Benedictis e Maria Frega»
eretto in Ente Morale con D.P.R. del 30 agosto 1956;
Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione all’Albo regionale della Casa famiglia per disabili mentali con sede in
Bonifati (CS), via F. Grossi.
CONSIDERATO che esistono nel patrimonio della Fondazione beni immobili produttivi di reddito certo;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSIDERATO che il Sindaco pro-tempore del Comune di
Lungo ha rappresentato la necessità di attivare i servizi che il Pio
Ospizio può offrire al fine di soddisfare i bisogni di categorie di
persone disagiate;
CONSIDERATO che il Sindaco pro-tempore ha inoltre provveduto ad inoltrare le richieste agli Enti, che secondo quanto previsto nell’articolo 20 dello Statuto, sono tenuti alle designazioni
dei membri del Consiglio di Amministrazione;
CONSIDERATO che gli Enti richiesti hanno provveduto ad
effettuare le designazioni ad eccezione della Cassa di Risparmio
di Calabria e di Lucania, in quanto, la stessa, con nota del 17/11/
2003 e del 20/11/2003 n. 254 ha comunicato al Comune di
Lungro di non poter provvedere alla nomina del proprio rappresentante in seno al costituendo C.d.A. in quanto le vicende societarie degli ultimi anni hanno mutato le originarie finalità dell’Istituto;
CONSIDERATO che, per le osservazioni sopra esposte, appare opportuno provvedere alla nomina di un Commissario
Straordinario che, entro novanta (90) giorni, previa ricognizione
e verifica dei presupposti che consentano la prosecuzione dell’attività del Pio Ospizio provveda all’insediamento del C.d.A.
ed avvii le procedure per la trasformazione dell’Istituto in Fondazione di Diritto Privato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
VISTA la L.R. 23/2003;
VISTO il D.L.vo 207/2001;
DECRETA
DI NOMINARE Commissario Straordinario del Pio Ospizio
De Benedictis e Maria Frega con sede in Lungo (CS) l’Avvocato
Angelo Paravati nato a Reggio Calabria il 9/7/1958 e residente a
Scalea (CS) in Via Laterra n. 4;
VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999 n. 2661 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93
e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto del 7/4/2003 n. 4260, del Dirigente Generale
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1
del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali,
Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del
Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti
dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le
norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTE le deliberazioni di G.R. n. 1057, del 28/2/1991, n.
5759, del 14/10/1991 e n. 8303, del 9/12/1996, esecutive ai sensi
di legge, mediante le quali è stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa per l’accertamento dei requisiti richiesti per
l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’albo
regionale delle strutture socio-assistenziali operanti nella Regione;
VISTO il D.D.G. n. 1643 del 26/2/2003 con il quale è stata
concessa alla Casa famiglia per disabili mentali, con sede in Bonifati (CS), via F. Grossi, di cui è legale rappresentante il Sindaco
pro tempore del Comune di Bonifati, l’autorizzazione al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale in via provvisoria, per l’ospitalità di n. 12 (dodici) utenti;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CHE la concessione dell’autorizzazione definitiva al funzionamento è stata subordinata al completamento dei lavori per
l’eliminazione dei rilievi riscontrati dalla Commissione di cui
sopra durante il sopralluogo;
VISTA la nota del Comune di Bonifati acquisita al protocollo
il 17/11/2003, n. 13968, con la quale il sindaco ha comunicato il
completamento di tutti i lavori secondo le indicazioni della Commissione ed in conformità agli elaborati progettuali già acquisiti
in atti;
CHE pertanto si può procedere alla concessione dell’autorizzazione definitiva al funzionamento nonché all’iscrizione all’Albo regionale della struttura di che trattasi;
VISTA la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000);
VISTA la D.G.R. n. 78 del 17/2/2004;
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di concedere alla Casa famiglia per disabili mentali, con
sede in Bonifati (CS), via F. Grossi, di cui è legale rappresentante
il Sindaco pro tempore del Comune di Bonifati, l’autorizzazione
al funzionamento e la relativa iscrizione all’Albo regionale in via
definitiva, per l’ospitalità di n. 12 (dodici) utenti;
— di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed
in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta
regionale;
— di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.;
— di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il
presente decreto.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Bonura
DECRETO n. 4560 del 21 aprile 2004
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato dell’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»;
12425
VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura,
Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei
procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili
previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme
disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte
le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto
1991, artt. 2, 3, 4 e 6;
VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante
«Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10
del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95;
VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95;
VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato
trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23
giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo
scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato;
VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di
sussidarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n.
328/2000;
RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente
della Organizzazione «Insieme», con sede in Mileto, presso Caritas Diocesana, via Episcopio, ha avanzato richiesta di iscrizione
della medesima nel Registro del Volontariato;
CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo
Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera
senza scopo di lucro, in conformità ai principi espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con iniziative specificamente orientate al mondo carcerario, in particolare, con attività di assistenza morale e materiale ai detenuti e alle rispettive
famiglie, nonché con iniziative dirette a favorire l’inserimento
degli ex detenuti nella società civile;
CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95;
CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2,
3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto
1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995,
per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95);
SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del
procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente;
12426
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di iscrivere l’Organizzazione «Insieme» con sede in Mileto, citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19
aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
— di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli
adempimenti di propria competenza;
— di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
— di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura
DECRETO n. 4569 del 21 aprile 2004
Impegno di spesa della somma di C 49.920,00 per i rimborsi alle emittenti Radio Televisive per le consultazioni elettorali del 25/26 maggio 2003 e referendum del 15/16 giugno
2003. Legge 22 febbraio 2000 n. 28.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
— che la legge 22/2/2000 n. 28 ed il D.M. 6 maggio 2003
prevedono la concessione di rimborsi a favore delle emittenti
radiotelevisive che hanno trasmesso messaggi elettorali autogestiti in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25/26 maggio 2003, nonché, per il referendum del
15/16 giugno 2003;
— che il CORECOM Calabria ha trasmesso alla Giunta regionale con note n. 2771 e 2772 del 19/11/2003 l’elenco delle
emittenti ed il calcolo dei rimborsi ad esse dovuti per le tornate
elettorali sopra citate;
ACCERTATO:
— che il Ministero delle Comunicazioni ha accreditato in favore della Regione Calabria le somme necessarie per il pagamento dei rimborsi alle emittenti aventi diritto per le consultazioni elettorali dell’anno 2003;
— che il bilancio regionale 2004, esercizio 2004, sul capitolo
1008109 reca uno stanziamento finalizzato al pagamento dei
rimborsi di che trattasi;
— che le emittenti radiofoniche e televisive hanno presentato
formale richiesta per ricevere il rimborso ad ognuno spettante;
RITENUTO:
Di doversi procedere all’impegno della somma di C
49.920,00, in favore delle emittenti radio televisive che hanno
trasmesso i messaggi autogestiti in occasione delle campagne
elettorali sopra citate, come da comunicazione del CO.RE.COM., per la successiva liquidazione alle singole emittenti,
come da elenco allegato;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/
2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre
servizi;
VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott.
Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»;
VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott.
Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma
di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002;
SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo
DECRETA
Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati:
— di impegnare la somma complessiva di C 49.920,00 in favore delle emittenti Radiotelevisive elencate nell’allegato «A» al
presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, sul
capitolo 1008109 del bilancio regionale – esercizio 2004;
— di riservarsi con successivo atto alla liquidazione dei rimborsi alle singole emittenti radio televisive;
— di attestare che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 8/2002.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Bulotta
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12427
12428
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4574 del 21 aprile 2004
Impegno di spesa per l’importo di C 1.200.000,00 in favore
della TELCAL. (Consorzio Telematica Calabria) a titolo di
cofinanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi del Piano telematico Calabria. Annualità 2004. Art. 5 Collegato ordinamentale-finanziario al
bilancio di previsione 2003.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott.
Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»;
VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott.
Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma
di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002;
PREMESSO:
VISTO l’art. 43 della L.R. 8/2002;
— che, con l’art. 5 – comma 3 del «Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003, è stata autorizzata la spesa di C 2.400.000,00 divisa in due annualità nel
biennio 2003/2004, a titolo di quota cofinanziamento a carico del
bilancio regionale per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto in data
30 maggio 2002 con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal
Piano Telematico Calabria (TELCAL);
— che con DDR n. 12436 del 9/9/2003 è stata liquidata in
favore del Consorzio TELCAL la prima annualità 2003 pari ad C
1.200.000,00;
— che sul capitolo 12030106 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale 2004 è stata allocata la somma di C
1.200.000,00 pari al 50% della spesa autorizzata per la seconda
annualità 2004;
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni»;
SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo;
DECRETA
La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;
— di impegnare la somma di C 1.200.000,00 sul capitolo
12030106 del bilancio regionale 2004 – UPB 1.2.03.01 in favore
della TELCAL (Consorzio Telematica Calabria), a titolo di quota
cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l’annualità
2004, per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria
con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002
con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, relativi alla
realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei
prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL);
— di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite
dall’art. 43 della L.R. n. 8/2002.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Bianco
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/
2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre
servizi;
DECRETO n. 4765 del 22 aprile 2004
Liquidazione acconto per fornitura, nel corso del 2003, di
servizi di logistica alla «server farm», rinveniente dal Piano
Telematico Calabria, collocata presso il blocco «F1» del complesso Centro di Ricerca Agroalimentare – Area ex SIR di
Lamezia Terme.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 1058 del 13 novembre 2002;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici» di conferimento
dell’incarico ai Dirigenti dei Settori facenti parte del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi inerenti al Settore «Informatico, Statistico e New Economy»;
PREMESSO CHE:
— Ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 8 luglio 1991, n.
10 alla Regione sono rinvenuti i beni e le infrastrutture realizzate
dal Piano Telematico Calabria, affidato per l’esecuzione dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica al Consorzio
Telcal;
— Il Consorzio Telcal ha realizzato il Centro Consortile nel
blocco «F1» del Centro Agroalimentare di Lamezia – Area ex
SIR;
— Per consentire l’utilizzazione degli apparati informatici
del suddetto centro il Consorzio Telcal si è avvalso dei servizi di
logistica forniti dal Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo
Agroalimentare della Calabria S.p.A., a capitale interamente
pubblico detenuto da AFOR, ARSSA, Fincalabra, stipulando all’uopo opportuna convenzione;
— I servizi di cui sopra sono specificatamente quelli inerenti
vigilanza, locazione di mobilio, pulizie, riscaldamento/condizionamento per i locali adibiti ad uso antropico, manutenzione ordinaria dei locali occupati, fornitura di energia per alimentazione
di apparati di illuminazione e ad altri apparati, ad esclusione di
quelli specifici previsti per il funzionamento dei sistemi per l’elaborazione dei dati della «server farm»;
— Con deliberazione della G.R. n. 661 del 26/8/2003 sono
stati presi formalmente in carico i beni rinvenienti dall’esecuzione del predetto Piano;
— In data 4/9/2003 è stata indetta riunione presso il Settore
Sistema Informativo Informatico e Statistico al quale sono stati
invitati tutti i centri di responsabilità dell’Ente coinvolti ed i rappresentanti del Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A. allo scopo di pervenire alla identificazione della più opportuna soluzione, anche di tipo contrattuale, per proseguire nella fruizione dei servizi de quo,
garantendo in tal modo il funzionamento degli impianti senza
soluzione di continuità con la pregressa gestione effettuata dal
citato Consorzio Telcal;
— Alla suddetta riunione non è stato presente il Settore Provveditorato – Economato, sebbene invitato, cui tuttavia è stato
inviato regolare verbale della riunione e delle proposte avanzate
dal menzionato Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA, protocollo n. 1353/10.9.03;
— Nella suddetta riunione si evidenziava che:
1. non esisteva soluzione alternativa alla fornitura dei suddetti servizi da parte del Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A., dovendosi garantire
il prosieguo delle attività del Centro Regionale di Cartografia e
delle attività supportate dalle infrastrutture rinvenienti dal Piano
Telematico Calabria svolte dal settore Sistema Informativo e dall’Autorità di Bacino Regionale;
12429
2. andava opportunamente effettuata una ripartizione dei
costi tra i diversi utilizzatori dei servizi erogati dal Centro, non
essendo gli stessi riconducibili ad un unico centro di responsabilità e di costo;
3. la suddivisione dei costi andava rapportata alla tipologia
d’uso dei locali occupati per le attività in essi svolte utilizzando il
criterio che i locali adibiti ad esclusivo uso antropico godevano
dei servizi erogati dal Centro in misura maggiore rispetto ai locali destinati ad altri scopi («server farm» e magazzini per materiali di consumo, pezzi di ricambio, ecc.);
VISTO CHE la deliberazione della G.R. n. 972 del 2/12/2003,
nelle more del perfezionamento di un apposito contratto da stipularsi sulla base di una ricongruitazione dei costi già sopportati
per le stesse finalità dal Consorzio Telcal, che corrispondeva per
gli stessi servizi un canone di C 28.000,00 mensili, pur avendo
nel frattempo il Centro di Ricerca Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA continuato a fornire i servizi de quo
consentendo l’uso produttivo dei locali e delle infrastrutture ed
apparati per la elaborazione elettronica dei dati in essi allocati, ha
disposto il pagamento di C 50.000 a titolo di acconto, a carico
del capitolo 1006102 del bilancio regionale esercizio 2003, assegnato alle «Spese per garantire la continuità della gestione provvisoria delle sole attività ordinarie inerenti ai prodotti, di esclusivo interesse della Regione, rinvenienti a seguito del completamento, al 31/12/2001, del Piano Telematico Calabria, da parte
del Consorzio Telematica Calabria (TELCAL) (art. 2 bis Legge
regionale 10/12/2001, n. 36);
PRESO ATTO CHE nota prot. n. 353 del 4/3/2004 il Settore
Sistema Informativo, Informatico e Statistico ha inviato al competente dipartimento «Formazione Professionale, Provveditorato
Economato ed Affari Tecnici» un elenco dei servizi necessari per
la fruizione dei locali adibiti a Centro Cartografico e «server
farm», rinvenienti dal Piano Telematico Calabria, onde agevolarne la congruitazione dei costi per la stipula di un appropriato
contratto;
TENUTO CONTO CHE il Centro di Ricerca Formazione e
Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA in assenza della
contrattualizzazione del rapporto e dell’introito dei relativi canoni, senza la corresponsione dell’acconto stabilito con la predetta deliberazione non è più in grado di garantire i servizi di
logistica in argomento, senza i quali si determina l’inagibilità dei
locali utilizzati per il funzionamento della «server farm»;
ATTESO CHE l’impossibilità di utilizzare la «server farm»
produrrebbe il fermo della gestione di applicazioni vitali per la
vita amministrativa dell’Ente, potendo tra l’altro determinare
gravi condizioni anche per l’ordine pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione
del summenzionato acconto;
VISTO l’articolo 30 della Legge regionale 13 maggio 1996;
VISTI l’articolo 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
DECRETA
1. di liquidare alla società Centro di Ricerca Formazione e
Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA con sede legale in
Lamezia Terme (CZ), Zona industriale area ex SIR – P.I.
00984550798 – la somma di C 50.000,00, IVA inclusa, per
quanto specificato in premessa;
2. la predetta spesa è a valere sull’impegno n. 3801/2003,
gestione residui, all’uopo assunto con deliberazione della G.R. n.
972 del 2 dicembre 2003;
12430
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
3. il Settore Ragioneria Generale è autorizzato all’emissione
dell’ordinativo di pagamento a favore della società di Ricerca
Formazione e Sviluppo Agroalimentare della Calabria SpA, mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su Banco di
Napoli – Filiale 1 via Adige Lamezia Terme (CZ) – su c/c 274900
– ABI 1010 – CAB 42840 – CIN N.
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/02, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Filippo Mamone
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Obiettivi Strategici
Settore Informativo, Informatico e Statistico
SCHEDA CONTABILE
relativa alla
Liquidazione numero 4413 del 15/4/2004
Capitolo: 1006102
Impegno: 2003-3801
Fondi perenti: No
Importo: C 50.000,00
Beneficiario: Centro Servizi Regionali di Ricerca FORM
Oggetto: Utilizzazione dei servizi erogati dal Centro di ricerca
formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria SpA per
garantire il prosieguo dell’utilizzo delle infrastrutture e dei prodotti rinvenienti dal PTC da parte della Regione – Liquidazione
quota parte.
DECRETO n. 5004 del 27 aprile 2004
Acquisto n. 2 stampanti e accessori. Nomina Commissione
selezione preventivi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza
Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente ad oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/03»,
con la quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il
Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre servizi;
VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», con il quale il Dr.
Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»;
VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dr. Luigi
Bulotta, viene attribuita la delega all’adozione, sotto forma di
decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra nominato Settore;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 15752 del 4/11/2003 con il
quale è stata impegnata la somma di C 370.000,00 sul capitolo
12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/2003)
anche al fine di dotare il Settore Comunicazione Istituzione delle
strumentazioni informatiche necessarie per l’espletamento delle
funzioni inerenti alla Legge n. 150/2000;
CONSIDERATO necessario dotare il Settore di alcune stampanti a colori, indispensabili per l’attività di comunicazione e di
produzione di documentazione per il pubblico;
RITENUTO attivare una procedura ristretta per l’acquisto di
n. 2 stampanti e relative cartucce di inchiostro, in relazione alle
caratteristiche tecniche rispondenti alle necessità del Settore;
CONSIDERATO che è stata inviata a n. 11 ditte, individuate
attraverso le Pagine Gialle, la richiesta di voler far pervenire la
loro migliore offerta con indicazione delle caratteristiche tecniche relative al modello richiesto;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare una Commissione
interna composta dal Dott. G. Bianco, Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, dal Sig. Mario Felicetta, funzionario
e dalla Dott.ssa Sabrina Scappatura, responsabile del procedimento amministrativo, per l’esame dei preventivi e l’individuazione della ditta che ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo,
DECRETA
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano e si
approvano per intero di:
VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. 354/99»;
— acquistare con procedura ristretta n. 2 stampanti e relative
cartucce di inchiostro;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con
D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
— nominare una commissione interna composta dal Dott. G.
Bianco, Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, dal
Sig. Mario Felicetta, funzionario e dalla Dott.ssa Sabrina Scap-
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12431
patura, responsabile del procedimento amministrativo, per
l’esame dei preventivi e l’individuazione della ditta che ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
mato, la redazione e diffusione di reports in materia ai diversi
livelli via e-mail e attraverso il web agli interlocutori interessati»;
— rinviare l’approvazione del verbale di gara e la relativa
aggiudicazione, nonché la definitiva determinazione della spesa,
con successivo decreto, tenendo presente che graverà sul capitolo 12040211 del bilancio 2003 (impegno n. 4190 del 3/11/
2003, approvato con Decreto Dirigenziale n. 15752 del 4/11/
2003).
VISTO il decreto n. 77 del 15/10/1999 di costituzione della
segreteria tecnica di progetto che prevede, tra l’altro, l’utilizzazione di due consulenti esterni;
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Bulotta
DECRETO n. 5005 del 27 aprile 2004
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla
signora Belvedere Giovanna presso la Segreteria del Centro
Cartografico Regionale – Liquidazione compenso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 4
dicembre 2000 con la quale è stata costituita una unità di gestione per il coordinamento degli apporti dei progetti «P.S.M.
Villa Margherita» – «Inventario Forestale» – «Piano Telematico
Calabria, Sistema Informativo territoriale» affidandone la direzione al Dirigente del Settore Informatico Informativo e Statistico.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 26
febbraio 2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4
novembre 1998;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1745 del 3
giugno 1999;
CONSIDERATO che, in seguito all’istituzione del Centro
Cartografico Regionale è necessario dotare tale centro di una
opportuna segreteria amministrativa per far fronte alle innumerevoli richieste provenienti dagli interlocutori interessati alle attività svolte;
VISTO il decreto dirigenziale n. 10333 del 24 luglio 2003 con
il quale è stato approvato lo schema di contratto stipulato con la
sig.ra Belvedere Giovanna, incaricata di svolgere compiti di segreteria presso il Centro Cartografico Regionale ubicato presso il
Centro Servizi di Lamezia Terme;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione
delle competenze spettanti alla medesima relativamente ai mesi
di novembre e dicembre 2003;
VISTO l’articolo 45 della Legge regionale 4 febbraio 2002 n.
8;
DECRETA
1. liquidare a favore della signora Belvedere Giovanna il
compenso alla medesima spettante e relativo ai mesi di novembre e dicembre 2003 ammontanti ad C 2.083,90;
2. il complessivo importo di C 2.400,00, comprensivo di
oneri riflessi, è imputato sul capitolo 12030105 giusta impegno
di spesa n. 2278 del 22/7/2003;
3. di inviare il presente atto alla competente struttura del Dipartimento «Organizzazione e Personale» per l’istruttoria di
competenza;
4. di autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione dei
relativi mandati di pagamento sulla base dell’istruttoria effettuata dalla competente struttura del Dipartimento «Organizzazione e Personale»;
4. il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R. Calabria.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21
giugno 1999;
ATTESO che il P.O.P. 1994/99 della Regione Calabria, approvato con decisione CE n. C(94)3767 del 16/12/94 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 520 del 6/3/95 prevede, all’interno della misura 4.5 – Servizi avanzati multiassiali –, il Progetto Speciale Multiassiale «Villa Margherita» per la
realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 6608 del 23
novembre 1998, n. 6608, esecutiva, con la quale è stato approvato il «Progetto Speciale Multiassiale – Villa Margherita» –
POP 94/99 – Misura 4.5;
ATTESO che il punto 2.3.1. del citato P.S.M. Villa Margherita
prevede l’attivazione di una segreteria di progetto che «dovrà
supportare, con l’impiego di personale con consolidata esperienza in materia di gestione per progetto e di gestione e rendicontazione di progetti europei, la gestione delle attività, il monitoraggio dello stato di avanzamento rispetto a quello program-
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Filippo Mamone
DECRETO n. 5006 del 27 aprile 2004
Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla L.R. 5/12/
2003, n. 23: Assunzione impegno spesa 2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
12432
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTO l’art. 36 della L.R. n. 23/2003;
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate;
DECRETA
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260 del Dirigente Generale
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1
del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali,
Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del
Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti
dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le
norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
— di impegnare la somma di C 17.425.000,00 disponibile sul
capitolo 4331103 del bilancio 2004, ai fini del pagamento per il
mantenimento dei minori nei servizi aperti residenziali e semiresidenziali, a favore di minori in affido etero familiare, ospiti di
case famiglie, istituti educativo assistenziali, di donne e adulti in
difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case
di riposo, comunità alloggio, case protette, handicappati e disabili mentali, per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, nonché eventuali saldi;
VISTA la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)»;
— di provvedere con successivi atti, ai sensi dell’art. 45 della
L.R. n. 8, del 4/2/2002, a liquidare ai soggetti pubblici e privati,
gestori dei servizi sopra detti i contributi retta per il periodo 1/1/
2004-31/12/2004;
VISTO in particolare l’art. 36 della citata Legge;
PREMESSO che la L.R. 31/3/1994, n. 13, prevede che, nel
rispetto dell’art. 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di
assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi già in atto e
per snellire le procedure di erogazione, possono essere effettuati
pagamenti dovuti per servizi aperti, residenziali e semiresidenziali, direttamente ai soggetti pubblici e privati di cui all’art. 34,
primo comma;
CONSIDERATO che per l’anno 2004 risultano assunti in carico oneri di spesa per garantire soprattutto la continuità per la
gestione dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali a favore
di minori in affido etero familiare, ospiti di case famiglie, istituti
educativo assistenziali, di donne e adulti in difficoltà in centri di
accoglienza temporanea, di anziani in case di riposo, comunità
alloggio, case protette, handicappati e disabili mentali;
— di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed
in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta
regionale;
— di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.;
— di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il
presente decreto.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Bonura
DECRETO n. 5026 del 27 aprile 2004
CHE occorre, pertanto, impegnare le risorse finanziarie necessarie per poter corrispondere i pagamenti dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali per l’anno in corso;
Secondo accreditamento fondi anno 2004 – Esercizio finanziario 2004.
CHE la somma di cui si chiede l’impegno è di C
17.425.000,00 e graverà sul capitolo 4331103 del bilancio 2004;
VISTO la D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
VISTA la Legge di bilancio n. 9 del 16/3/2004;
CHE al relativo pagamento si provvederà con successivi atti ai
sensi dell’art. 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
VISTO l’art. 43 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
CHE i destinatari delle somme impegnate sono i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi aperti residenziali e semiresidenziali a favore di minori in affido etero familiare, ospiti di case
famiglie, istituti educativo assistenziali, di donne e adulti in difficoltà in centri di accoglienza temporanea, di anziani in case di
riposo, comunità alloggio, case protette, handicappati e disabili
mentali;
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96;
IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
VISTO il D.P.G.R. del 24 giugno, n. 354, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. del 15/12/2000, n. 206 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto n. 13564 del 23/10/2002, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che a norma dell’art. 1, punto 2, del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dirigente Dott.
Antonino Bonura le funzioni di Dirigente Generale Vicario,
nonché l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il Decreto n. 2600 del 19/3/2002, con il quale, il Dr.
Antonino Bonura è stato nominato Funzionario Delegato e il Sig.
Raffaele Ascrizzi è stato nominato Responsabile dell’Ufficio
Contabile, del Dipartimento Obiettivi Strategici Settore «Delegazione di Roma – Relazioni Istituzionali»;
CONSIDERATO che il Dipartimento «Obiettivi Strategici»
con il Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali»
con sede a Roma, deve curare i rapporti con i corrispondenti
Uffici delle altre Regioni, Conferenza dei Presidenti, Conferenza
Stato-Regioni ed Unificata, Ministeri ed altri organismi centrali,
oltre che, dare assistenza tecnica al Presidente, Vice Presidente e
agli Assessori, in occasione della loro permanenza a Roma per
esigenze operative;
CONSIDERATO che deve provvedere, anche, alle spese per
l’organizzazione di alcuni Settori del Dipartimento, ed in particolare al funzionamento e gestione dei servizi della sede di Via
Sardegna n. 50 – Roma. Tra gli altri in generale: fornitura energia
elettrica, gas, acqua, telefono, spese postali e telegrafiche, acquisto pubblicazioni, riviste e atti parlamentari, spese condominiali, spese di pulizia locali, spese per acquisto e manutenzione
di macchine elettroniche, spese di acquisto mobili ed arredi dell’Ufficio, acquisto di cancelleria e varie spese di rappresentanza
(acquisto di bevande ed altro, in occasione di manifestazioni,
riunioni, assemblee, ecc.), spese per manifestazioni, spese di manutenzione ordinaria e spese relative alla gestione dell’autovettura assegnata (garage, autolavaggio, parcheggi, riparazioni
meccaniche); esclusi il carburante, pedaggio autostradale forniti
dall’autoparco cosı̀ come previsto dal regolamento regionale;
VISTO il Decreto n. 1118 del 10 febbraio 2004 con il quale
sono stati impegnati sul capitolo 1002105 del bilancio regionale
2004, ed accreditati C 18.750,00;
RITENUTO necessario accreditare al Dipartimento la somma
di C 25.000,00 (venticinquemila/00) per le attività prima descritte;
VISTO gli art. 43, 45 e 50 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di autorizzare l’accredito della somma di C 25.000,00
(venticinquemila/00) sul c/c intestato al Dipartimento Obiettivi
Strategici – Settore «Delegazione di Roma e Relazioni Istituzionali»;
12433
DECRETO n. 5027 del 27 aprile 2004
Erogazione di servizi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: Assunzione impegno
spesa 2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260 del Dirigente Generale
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art. 1
del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali,
Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del
Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti
dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le
norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTA la L.R. n. 21, dell’8 agosto 1996, recante norme in
materia di minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
VISTA la L.R. n. 23, del 5 dicembre 2003, recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)»;
PREMESSO che la L.R. 31/3/1994, n. 13, prevede che, nel
rispetto dell’art. 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al fine di
assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi già in atto e
per snellire le procedure di erogazione, possono essere effettuati
pagamenti dovuti per servizi aperti, residenziali e semiresidenziali, direttamente ai soggetti pubblici e privati di cui all’art. 34,
primo comma;
2. di impegnare il predetto importo di C 25.000,00 (venticinquemila/00) sul capitolo 1002105 del bilancio regionale
2004, che presenta la necessaria copertura;
CONSIDERATO che per l’anno 2004 risultano assunti in carico oneri di spesa per garantire soprattutto la continuità per la
gestione dei servizi residenziali a favore di minori sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Gruppi appartamenti);
3. di autorizzare il FF.DD. Dr. Antonino Bonura, che opererà
compiutamente al Responsabile dell’Ufficio contabile Sig. Raffaele Ascrizzi, ad effettuare pagamenti, mediante buoni di prelievo, intestati allo stesso, fino alla concorrenza di C 2.000,00;
CHE occorre, pertanto, impegnare le risorse finanziarie necessarie per poter corrispondere i pagamenti dei servizi residenziali
per il periodo 1/1-31/12/2004 o per eventuali saldi sugli stessi
servizi;
4. di trasmettere il presente decreto al Servizio Bilancio e
Ragioneria per il controllo formale di competenza, per la registrazione dell’impegno e per l’emissione del relativo mandato di
accredito;
CHE la somma di cui si chiede l’impegno è di C 3.375.000,00
e graverà sul capitolo 62010/203 del bilancio 2004;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURC.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente Generale Vicario
Dr. Antonino Bonura
VISTA la Legge di bilancio n. 9 del 16/3/2004;
CHE al relativo pagamento si provvederà con successivi atti ai
sensi dell’art. 45 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
VISTO l’art. 43 della L.R. 4/2/2002, n. 8;
CHE i destinatari delle somme impegnate sono i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi residenziali a favore di minori
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
12434
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96;
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di impegnare la somma di C 3.375.000,00 disponibile sul
capitolo 62010/203 del bilancio 2004, ai fini del pagamento per
il mantenimento dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (Gruppi appartamenti) nei servizi residenziali,
per il periodo 1/1/2004-31/12/2004, nonché eventuali saldi;
— di provvedere con successivi atti, ai sensi dell’art. 45 della
L.R. n. 8, del 4/2/2002, a liquidare ai soggetti pubblici e privati,
gestori dei servizi sopra detti i contributi retta per il periodo 1/1/
2004-31/12/2004;
— di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed
in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta
regionale;
— di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.;
— di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il
presente decreto.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Bonura
DECRETO n. 5028 del 27 aprile 2004
Accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo per la realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari: impegno spesa
II rata finanziamento Ministero – Liquidazione ad enti e associazioni ammessi a finanziamento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la L.R. 17/90 recante «Interventi regionali nel settore
della emigrazione e della immigrazione»;
VISTO il D.Lgs. del 25/7/1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero»;
VISTO il D.P.R. 31/8/1999 n. 394 «Regolamento di attuazione»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il Decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura,
Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei
procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili
previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme
disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte
le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTA la D.G.R. del 27/12/2001, n. 1110, con la quale è stato
approvato un Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e Regione Calabria, rappresentata dal
Dott. Antonino Bonura, per favorire in ambito regionale l’integrazione degli stranieri extracomunitari con un finanziamento,
previsto in tre tranche di liquidazione, per un totale di C
338.178,04;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’UPB di entrata 2.1.09 è
stato istituito il capitolo 21090012 con la denominazione «Assegnazione di fondi dallo Stato per l’attuazione dell’Accordo di
Programma sottoscritto tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari (legge 6 marzo 1998, n. 40 – Decreto Legislativo 25 luglio
1998, n. 286 – Deliberazione della G.R. n. 1110 del 27/12/2001)
e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di C
101.453,41», pari all’accredito della prima tranche del finanziamento;
CHE nell’ambito dell’UPB di spesa 6.2.01.06 è stato istituito
il capitolo 62010604 con la denominazione «Spese per l’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un
progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari (Legge 6 marzo 1998, n. 40 − Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 − Deliberazione della G.R. n.
1110 del 27/12/2001) e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa di Euro 101.453,41»;
VISTO il D.D.G. n. 18799 del 27/12/2002 con il quale è stata
impegnata la spesa di C 101.453,41 sul capitolo 62010604 del
bilancio 2002, pari alla prima tranche del finanziamento erogato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione delle azioni previste dall’Accordo di Programma;
VISTA la D.G.R. n. 528 del 21/7/2003 con la quale sono stati
approvati i criteri per l’attuazione dei progetti del suddetto Accordo di programma ed è stato demandato al Dipartimento Obiettivi Strategici la realizzazione degli atti conseguenti compresa la
nomina di una Commissione tecnica per l’esame dei progetti;
VISTO il D.D.G. n. 15670 del 3/11/2003, con il quale è stato
preso atto dei lavori della Commissione tecnico-amministrativa
ed è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;
VISTO il D.D.G. n. 18259 del 5/12/2003 con il quale è stata
liquidata agli enti e associazioni ammesse a finanziamento la
prima tranche del 30% dell’importo loro assegnato con imputazione della spesa di C 101.453,41, pari alla disponibilità finanziaria accreditata dal Ministero, sul capitolo 62010604 del bilancio 2002;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 13395 del 4/11/2003, con la quale è stata comunicata l’erogazione della seconda rata del finanziamento di C
135.271,22 in ottemperanza all’Accordo di Programma in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 1092 del 29/12/2003, ad oggetto «Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2003 – Assegnazione
da parte dello Stato di fondi con vincolo di destinazione da iscriversi su capitoli già esistenti», con la quale è stata iscritta all’UPB di entrata 2.1.09, capitolo 21090012, la somma di C
135.271,22 corrispondente alla seconda rata del finanziamento
ministeriale;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 16/3/2004, ad oggetto «Bilancio annuale di previsione della Regione Calabria per l’anno
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006
pubblicata sul BURC Supplemento straordinario n. 2 al n. 5 del
16/3/2004;
CHE quindi si può impegnare la somma di C 135.271,22 disponibile sul capitolo 62010604, istituito nell’ambito dell’UPB
di spesa 6.2.01.06, esercizio finanziario 2004, per dare corso all’Accordo di programma di cui trattasi;
RILEVATO che occorre, altresı̀, completare la liquidazione
della prima tranche di finanziamento stabilita nella misura del
50% dell’importo assegnato agli Enti e Associazioni ammessi a
finanziamento, accreditando loro il restante 20% dell’importo
totale in aggiunta al 30% già liquidato con D.D.G. n. 18259 del
5/12/2003;
CHE la somma totale da liquidare ai nove enti e associazioni a
completamento della prima tranche del finanziamento già erogata, ammonta ad C 67.620,00;
CHE la suddetta somma trova la necessaria disponibilità sul
capitolo 62010604, esercizio finanziario 2004;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 28, 30 e 31 della L. n. 7/96;
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di impegnare la somma di C 135.271,22, disponibile sul
capitolo 62010604, esercizio finanziario 2004 ai fini dell’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla realizzazione di un
progetto sperimentale per l’inserimento socio-lavorativo dei lavoratori extracomunitari»;
— di liquidare ai soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento nell’ambito dell’Accordo di cui sopra, parte del suddetto importo nella misura totale di C 67.620,00 a completamento della prima tranche del finanziamento concesso, secondo
il prospetto allegato al presente atto;
— di imputare la spesa di C 67.620,00 sul capitolo 62010604,
esercizio finanziario 2004;
— di provvedere all’invio del presente decreto in originale ed
in duplice copia al Dipartimento della Segreteria della Giunta
regionale;
— di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul
B.U.R.C.;
— di autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il
presente Decreto.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Bonura
12435
12436
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5039 del 27 aprile 2004
DECRETA
Programma operativo PON ATAS. Autorizzazione effettuazione missione all’estero.
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati;
IL DIRIGENTE GENERALE
— di autorizzare il Dott. Francesco Simonetti, Dirigente dell’Unità Operativa Autonoma – Dipartimento Obiettivi Strategici,
a recarsi a Toronto (Canada) con partenza giorno 22 aprile e
rientro in Calabria giorno 28;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
— di dare atto che le spese di missione, determinate come per
legge, graveranno nei competenti capitoli di bilancio regionale
anno 2004;
VISTA la D.G.R. n. 795 del 3 settembre 2002 e successiva
deliberazione n. 921 dell’11 ottobre 2002;
— di dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.P.R. 31/3/94;
PREMESSO che la Regione Calabria è partner, nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e
Azioni di Sistema (PON ATAS) QCS Ob. 1, 2000-2006, dei programmi operativi per l’internazionalizzazione economica e culturale del Mezzogiorno, di concerto con il Ministero degli Affari
Esteri ed il Ministero delle Attività Produttive;
CHE nell’ambito dell’Azione D «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l’economia del Mezzogiorno e gli Italiani all’Estero», della Misura II.1 del PON
ATAS, si è svolto a Rende (CS), dal 21 al 24 di gennaio c.a., un
Workshop Internazionale che ha registrato la conclusione di quarantasei accordi di partenariato tra le Istituzioni calabresi ed
estere, di cui 12 con l’Health Canada National Microbiology Laboratory di Winnipeg, il Centre Richardsomn Hospitale di Montreal, le Camere di Commercio di Toronto e Montreal, e Agenzie
di sviluppo canadesi;
CHE l’Associazione Culturale Sant’Onofrio Tradizioni Onlus,
con nota del 4/2/04, ha richiesto il patrocinio ed un contributo
per organizzare, dal 21 al 28 aprile c.a., la rappresentazione dell’Affruntata con la comunità calabrese di Toronto;
CHE con nota di pari data, indirizzata al Dipartimento Obiettivi Strategici, l’Associazione sopramenzionata propone l’incontro con i partners canadesi che hanno sottoscritto gli accordi
progettuali con la Calabria in occasione della manifestazione
prevista;
CHE con nota acquisita agli atti d’ufficio in data 15/3/04 con
prot. n. 191, è pervenuta richiesta da parte del consultore Basilio
Policaro di attuare un gemellaggio tra la Regione Calabria e la
provincia dell’Ontario, che rappresenta un grande potenziale di
riferimento per i programmi culturali, economici e turistici in
Calabria;
CHE il Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 489
del 14/4/04 ha proposto al Premier dell’Ontario Hon. Dalton McGuinty il gemellaggio tra la Calabria e la provincia dell’Ontario;
RILEVATO che l’iniziativa è di grande importanza per avviare dei rapporti stabili attraverso la comunità calabrese con le
Istituzioni canadesi;
VISTA la delibera G.R. n. 944 del 15/10/2002 con la quale è
stata adeguata la Struttura Regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il Decreto n. 8073 del 16/6/03 del Dirigente Generale
del Dipartimento Obiettivi Strategici;
— di trasmettere il presente atto al B.U.R.C. per la pubblicazione in conformità al D.P.G.R. n. 354/99.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
Il Dirigente Generale
Francesco Morelli
DECRETO n. 5167 del 28 aprile 2004
Liquidazione prima rata contributo ordinario ARSSA –
esercizio 2004. Art. 13 lettera «a» – L.R. 15/93.
IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»;
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. 354/99»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con
D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219/2003» con la
quale è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici, istituendo, in particolare, il Settore
«Enti Strumentali e Politiche Sociali» articolato in cinque Servizi, comprendenti i servizi «Enti di Bonifica ed Infrastrutture
Rurali» e «Enti Strumentali e Partecipati»;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il Decreto n. 18360 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott.
Bianco Giuseppe Antonio è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio «Enti Strumentali e Partecipati», nonché viene attribuita la delega all’adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Servizio, compresi i
conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002;
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha accertato:
— che con D.D.R. n. 3734 del 2/4/2004 è stata impegnata la
somma di C 7.617.499,66 con impegno n. 675/2004 sul capitolo
n. 5122206/2004 quale Io acconto sul contributo ordinario per
l’anno 2004;
— che l’ARSSA con note n. 928 del 27/2/2004 e n. 1207 del
15/3/2004, agli atti con prot. n. 262 del 3/3/2004 e n. 338 del
22/3/2004, ha richiesto e sollecitato l’erogazione della prima rata
del contributo ordinario per l’esercizio 2004, come previsto dall’art. 13, 2o comma della L.R. 15/93;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione in favore
dell’A.R.S.S.A. della somma di C 7.617.499,66 quale Io acconto
del contributo ordinario – esercizio 2004;
VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002;
SU PROPOSTA eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente del competente servizio;
DECRETA
La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;
— di liquidare in favore dell’ARSSA la somma di C
7.617.499,66 quale prima rata del contributo ordinario esercizio
2004 di cui alla L.R. 15/93;
— di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite
dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002;
— di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere il relativo mandato.
Catanzaro, lı̀ 28 aprile 2004
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Bianco
DECRETO n. 5169 del 28 aprile 2004
Liquidazione cofinanziamento di C 1.200.000,00 al Consorzio TELCAL per l’annualità 2004. Accordo di programma MIUR/Regione Calabria del 30/5/2002. Art. 5 –
comma 4 L.R. n. 8/2003. Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003.
IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e s.m.i.»;
12437
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. 354/99»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con
D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera di G.R. n. 219/2003» con la quale
è stata modificata la struttura organizzativa del Dipartimento
Obiettivi Strategici, istituendo, in particolare, il Settore «Enti
Strumentali e Politiche Sociali» articolato in cinque Servizi,
comprendenti i servizi «Enti di Bonifica ed Infrastrutture Rurali»
e «Enti Strumentali e Partecipati»;
VISTO il Decreto n. 18360 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott.
Bianco Giuseppe Antonio è stato conferito l’incarico di Dirigente
del Servizio «Enti Strumentali e Partecipati», nonché viene attribuita la delega all’adozione sotto forma di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Servizio, compresi i
conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002;
PREMESSO:
— che con L.R. n. 9 del 16/3/2004 è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2004;
— che, con l’art. 5 – comma 3 del «Collegato ordinamentalefinanziario allegato al bilancio di previsione 2003, è stata autorizzata la spesa di C 2.400.000,00 per il biennio 2003/2004, a
titolo di quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale
per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con
il Ministero della Istruzione Università e Ricerca, MIUR, relativi
alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione
dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico
Calabria (TELCAL);
— che sul capitolo 12030106 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale 2004, è stata allocata la somma di C
1.200.000,00 pari al 50% della spesa autorizzata per la seconda
annualità 2004;
VISTO il D.D.R. n. 4574 del 21/4/2004 con il quale è stata
impegnata la somma di C 1.200.000,00 sul capitolo 12030106
del bilancio 2004, impegno n. 1104 del 20/4/2004, per la corrente annualità 2004;
VISTA la nota prot. n. 1317 del 3/9/2003, acquisita agli atti
con prot. n. 1009 del 4/9/2003, con la quale il Dirigene del Settore «Sistema Informatico e Statistico New Economy» ha trasmesso la fattura del Consorzio TELCAL n. 6/03 del 12/3/2003
dell’importo di C 2.398.371,82 per le attività svolte dallo stesso
Consorzio per il summenzionato accordo di programma MIUR/
Regione Calabria del 30/5/2002;
12438
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA altresı̀ la nota n. 8739 del 12/3/2003, con la quale
l’Amministratore Unico del Consorzio TELCAL attesta il completamento di tutti gli adempimenti di competenza in attuazione
del succitato Accordo di Programma, precisando che la rendicontazione dei costi sostenuti è stata effettuata secondo le modalità stabilite con il MIUR, tenuto conto di quanto stabilito con
i decreti MIUR n. 1071 del 28/3/2002 e n. 1111 del 24/10/2002;
VISTA la L.R. n. 9/2004;
VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002;
SU PROPOSTA eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente del competente Servizio;
DECRETA
La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta;
— di liquidare al Consorzio TELCAL la somma di C
1.199.185,91, pari al 50% dei costi fatturati, quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale per l’annualità 2004,
per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con
l’Accordo di Programma sottoscritto con il MIUR in data 30/5/
2002;
— di far gravare la spesa sul capitolo 12030106 del bilancio
regionale 2004 – UPB 1.2.03.01, impegno n. 1104 del 20/4/2004,
giusto DDR n. 4574 del 21/4/2004;
— di attestare che si sono verificate le condizioni stabilite
dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002;
— di autorizzare la Ragioneria regionale ad emettere il relativo mandato.
Catanzaro, lı̀ 28 aprile 2004
Il Dirigente
Dr. Giuseppe Bianco
DECRETO n. 5337 del 30 aprile 2004
Servizio di informazione in tempo reale agli Enti Locali
periodo 1 ottobre 2003/31 dicembre 2003. Liquidazione corrispettivo alla soc. ABRAMOTEL s.r.l..
IL DIRIGENTE
— che con D.D.R. n. 20585 del 30/12/2003, è stata impegnata la somma di C 193.642,98 in favore della ditta ABRAMOTEL s.r.l., sul capitolo 1008104 del bilancio 2003, impegno
n. 6245 del 23/12/2003, per le attività di informazione in tempo
reale agli Enti locali, per il periodo 1 ottobre 2003-31 dicembre
2003, dando atto che il rapporto con la stessa ditta ABRAMOTEL s.r.l. resta disciplinato agli stessi patti e condizioni convenuti nelle convenzioni già intercorse;
— che con nota prot. A.T.092/2003 del 30/12/2003, la
ABRAMOTEL s.r.l. ha trasmesso la fattura n. 18 del 30/12/2003
per il servizio di informazione in tempo reale reso agli EE.LL.
nel periodo ottobre-novembre e dicembre 2003, per l’importo di
C 193.671,34 compreso IVA;
RITENUTO dover liquidare il corrispettivo dovuto per il servizio reso;
VISTA la L.R. 7/96 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni»;
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con delibera della G.R. n. 9/2003, con la quale è stata adeguata la struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 945 del 15/10/2002, con la quale è stato
indicato il Dr. Francesco Morelli quale Dirigente Generale del
Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/02, con il quale il Dr. Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la D.G.R. n. 884 del 17/11/2003 avente per oggetto
«Struttura organizzativa del Dipartimento Obiettivi Strategici.
Parziale rettifica della delibera della G.R. n. 219 dell’11/3/
2003», con la quale è stata modificata la struttura organizzativa
del Dipartimento «Obiettivi Strategici», istituendo, in particolare, il Settore «Comunicazione Istituzionale» articolato in tre
servizi;
VISTO il Decreto n. 16848 del 19/11/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale il Dott.
Luigi Bulotta è stato nominato Dirigente del Settore «Comunicazione Istituzionale»;
PREMESSO:
— che nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2003,
fra le spese correnti allocate all’UPB 1.2.04.02 – capitolo
1008104, si prevedeva uno stanziamento di C 775.000,00 con la
specifica destinazione «spese per la realizzazione del progetto di
informazioni in tempo reale per gli Enti Locali attraverso anche
l’utilizzazione del servizio “Videotel-SIP”»;
— che il servizio di cui sopra, con la convenzione stipulata in
data 13 ottobre 1998 – rep. 2395 registrata a Catanzaro il 16/10/
1998 al n. 4981/1 serie 3a, è stato affidato, a suo tempo, alla
ABRAMOTEL s.r.l. con sede in Roma, che ne ha l’esclusiva in
Calabria, per un corrispettivo di L. 1.500.000 annue IVA compresa, oggi pari ad C 774.685,34;
VISTO il Decreto n. 18358 del 9/12/2003 del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici con il quale al Dott.
Luigi Bulotta, viene attribuita la delega alla adozione sotto forma
di decreto, dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del sopra richiamato Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti dalla L.R. n. 8/2002;
VISTO l’art. 45 della L.R. 8/2002;
SU PROPOSTA del Dirigente del competente servizio, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Dirigente medesimo;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETA
Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati;
— di liquidare in favore della società ABRAMOTEL s.r.l.,
con sede legale in Roma, il corrispettivo pari ad C 193.642,98
compreso IVA, per le attività di informazione in tempo reale agli
Enti locali nel periodo 1 ottobre 2003-31 dicembre 2003;
— di gravare la spesa complessiva di C 193.642,98 sul capitolo 1008104/2003 – impegno n. 6245 del 23/12/2003, giusto
DDR n. 20585 del 30/12/2003;
— di autorizzare la Ragioneria Regionale ad emettere il relativo mandato di pagamento;
— di attestare che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della L.R. n. 8/2002.
12439
VISTO il decreto n. 4373/2001 di acquisizione della licenza
d’uso della procedura paghe e della procedura di elaborazione
del modello 770 dalla società INAZ Srl via G. Sartori, n. 5 –
20129 Milano;
CONSIDERATO che a corredo dell’offerta di rinnovo della
licenza d’uso la medesima società ha offerto anche l’assistenza
operativa per 18 ore al canone orario di C 70,00, oltre IVA;
CONSIDERATA la validità dell’assistenza tecnica operativa e
la congruità del canone offerto;
VISTA la nota presentata dal Settore «Ragioneria Generale»
con la quale richiede di autorizzare la società INAZ Srl a prestare
l’assistenza operativa per il numero di ore offerte;
VISTA la fattura n. 39035 dell’11 dicembre 2003 della società
INAZ Srl di C 1.512,00, IVA compresa;
ACCERTATO che tale servizio è stato effettivamente prestato,
per come dichiarato dal competente Settore «Ragioneria Generale»;
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Bulotta
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura;
VISTO l’art. 30 della legge regionale 13 maggio 1996;
DECRETO n. 5386 del 30 aprile 2004
Liquidazione fattura n. 39035 per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale» per la gestione della procedura di elaborazione modello 770. Ditta
INAZ Srl di Milano.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante
«Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5761 del 4
novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 13
novembre 2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2661 del 21
giugno 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il decreto n. 4263 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di conferimento
dell’incarico ai Dirigenti dei Settori del Dipartimento «Obiettivi
Strategici»;
VISTO il decreto n. 4261 del 7 aprile 2003 del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», di delega dell’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti il Settore: «Sistema Informatico, Statistico e
New Economy»;
VISTI gli artt. 43 e 45 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8;
DECRETA
— di liquidare alla società INAZ Srl, con sede legale in via G.
Sirtori, 5 – 20129 Milano – C.F. 00903920155, la somma di C
1.512,00, IVA compresa, per l’assistenza tecnica operativa prestata al Settore «Ragioneria Generale», per la gestione della procedura del modello 770;
— l’onere di C 1.512,00, IVA compresa, è posto a carico del
capitolo 1006101, dell’Unità Previsionale di Base 1.2.03.01, del
bilancio regionale, esercizio 2004;
— Il Settore «Ragioneria Generale» è autorizzato all’emissione dell’ordinativo di pagamento a favore della società INAZ
Srl di Milano, mediante accreditamento a mezzo bonifico bancario su Banca Popolare di Milano, agenzia n. 23 – c/c 4425 -ABI 05584 – CAB 01623 – CIN Z.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Filippo Mamone
DECRETO n. 5389 del 30 aprile 2004
L.R. n. 18/95. Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto
(KR).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e
successive integrazioni e modificazioni»;
12440
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto
4 del D.P.G.R. del 24/6/1999 n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944, del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura,
Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali, Politiche Sociali», l’adozione dei provvedimenti finali dei
procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del Settore, compresi i conseguenti adempimenti contabili
previsti dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme
disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte
le norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
VISTA la Legge Quadro sul Volontariato n. 266 dell’11 agosto
1991, artt. 2, 3, 4 e 6;
VISTA la legge regionale n. 18 del 19 aprile 1995 recante
«Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato», artt. 1, 2, 3 e 4 e la Legge regionale n. 10
del 17 maggio 1996 che modifica la suddetta L.R. n. 18/95;
VISTA la deliberazione n. 204 del 9 febbraio 1998, che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
ai sensi della predetta legge regionale n. 18/95;
VISTE le «indicazioni interpretative» contenute nel Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato
trasmesso a tutte le Regioni con nota n. 200/2576/110237 del 23
giugno 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo
scopo di agevolare il lavoro degli uffici regionali preposti all’istruttoria delle domande di iscrizione al Registro del Volontariato;
VISTA la Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 che prevede, all’art. 1, commi 1, 2, 3, 6 e 7, il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale in conformità al principio di
sussidarietà sancito dalla Legge Quadro per i Servizi Sociali n.
328/2000;
RILEVATO CHE con istanza acquisita agli atti del Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici il Presidente
della Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale
Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto (KR) Via G. Marconi, ha avanzato richiesta di iscrizione della medesima nel Registro del Volontariato;
CHE l’associazione medesima, come si può evidenziare dallo
Statuto, e dalla documentazione allegata alla domanda, opera
senza scopo di lucro e gratuitamente, in conformità ai principi
espressi dalla legislazione vigente in materia di volontariato, con
l’obiettivo di promuovere i principi democratici e la cultura della
legalità e della dignità umana, mediante l’attivazione di varie
iniziative di tipo educativo e formativo, svolte nell’ambito delle
istituzioni scolastiche, e con varie altre attività in favore di minori a rischio di devianza (animazione teatrale, musicale, ambientale, ecc.), nonché con la realizzazione di progetti sulla mediazione penale, ecc.;
CHE le predette attività sono realizzate con la partecipazione
di propri volontari particolarmente qualificati ed esperti (docenti
universitari, magistrati, sociologi, psicologi, giornalisti, ecc.);
CHE le iniziative suddette sono aderenti alle «finalità» indicate nell’art. 1 della citata L.R. n. 18/95;
CHE sussistono, pertanto le condizioni previste agli articoli 2,
3 e 4 della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 dell’11 agosto
1991 e agli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 18 del 19 aprile 1995,
per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato (art. 4, Legge regionale n. 18/95);
SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente responsabile del
procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalle strutture interessate, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità e legittimità dell’atto resa dallo stesso Dirigente;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
— di iscrivere l’Organizzazione «Riferimenti» – Coordinamento Nazionale Antimafia – con sede in Isola Capo Rizzuto
(KR), citata in premessa, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19
aprile 1995 e della Legge 11 agosto 1991 n. 266;
— di provvedere all’invio del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale della Giunta regionale per gli
adempimenti di propria competenza;
— di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
— di dare mandato al Settore Politiche Sociali del Dipartimento Obiettivi Strategici per l’esecuzione del presente provvedimento.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura
DECRETO n. 5391 del 30 aprile 2004
Costituzione Gruppo di lavoro per il Supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – «Monitoraggio sistema ambientale» – Misura 1.9 POR Calabria 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 7/96 recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza
Regionale ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. 21/6/99, n. 2661 «Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.»;
VISTO il D.P.G.R. del 24/6/99, n. 354, relativo alla «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. 354/99»;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, modificata con
D.G.R. n. 9/2003 con la quale è stata adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
12441
− D.ssa Mariateresa Santopolo – Program Manager Settoriale «Ambiente ed Energia» della SOG;
− Dott. Pietro Ligato – Dirigente Settore Sanità.
VISTO il D.P.G.R. n. 173 del 4/11/2002, con il quale il Dr.
Francesco Morelli è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici»;
VISTA la Legge 21 gennaio 1994, n. 61 di conversione del
D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 avente ad oggetto: «Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente»,
ed in particolare l’art. 3, in esecuzione del quale le Regioni istituiscono Agenzie Regionali, poste sotto la diretta vigilanza dell’Amministrazione Regionale, dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile;
VISTA la Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di recepimento
della normativa nazionale, avente ad oggetto: «Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria» denominata A.R.P.A.CAL.;
VISTO il D.P.G.R. n. 25 del 20 marzo 2000, con il quale è
stata istituita l’A.R.P.A.CAL.;
Gli esperti previsti dall’art. 12 della convenzione richiamata,
saranno individuati e comunicati dal Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici all’A.R.P.A.CAL., Ente attuatore
della Misura 1.9 del POR Calabria 2000/2006, che procederà
alla formalizzazione degli incarichi, ed all’impegno della spesa
relativa al funzionamento del gruppo di lavoro sul bilancio di
competenza, a valere sulla Misura 1.9 del POR Calabria 2000/
2006.
Il competente Servizio del Dipartimento Obiettivi Strategici,
provvederà ai successivi adempimenti ed a trasmettere il presente decreto all’A.R.P.A.CAL. per tutti gli atti conseguenti,
compresa la designazione di un segretario verbalizzante per le
sedute del «gruppo di lavoro».
Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente Generale
Dott. Franco Morelli
VISTO il D.D.G. n. 3787 del 5/4/2004 con il quale è stato
approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e
l’ARPACAL per l’attuazione della misura 1.9 – «monitoraggio
ambientale – azione 1.9.a. – monitoraggio sistema ambientale –
asse I – risorse naturali – POR Calabria 2000/2006;
VISTO l’art. 12 della convenzione sottoscritta dalla Regione
Calabria e dall’ARPACAL, con il quale si conviene e si stipula la
nomina di un gruppo di lavoro, a supporto delle attività inerenti
all’azione 1.9.a, da costituirsi con apposito decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici;
RITENUTO di dover provvedere in merito adottando il necessario decreto;
SU PROPOSTA del Dirigente del competente Servizio del Dipartimento, eseguita alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla
struttura interessata, con l’espressa dichiarazione di regolarità
dell’atto resa dal Dirigente medesimo;
DECRETA
La narrativa che precede si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta:
— di costituire il Gruppo di Lavoro per il supporto ed il monitoraggio dell’Azione 1.9.a – Monitoraggio del sistema ambientale che, oltre alla partecipazione del Dirigente Generale del Dipartimento Obiettivi Strategici nella qualità di coordinatore o suo
delegato e dal rappresentante legale dell’A.R.P.A.CAL. o suo
delegato ed esperti da esso individuati, in questa prima fase di
immediato avvio dell’Azione 1.9.a, viene cosı̀ composto:
− Dott. Bianco Giuseppe – Dirigente di Servizio del Dipartimento Obiettivi Strategici;
− Dott. Bulotta Luigi – Dirigente del Settore del Dipartimento Obiettivi Strategici;
− Dott. Mauro Pantaleo – Dirigente di Settore del Dipartimento Bilancio, Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico;
− Geom. Mario Felicetta – Responsabile della Misura 1.9 –
Monitoraggio ambientale del POR Calabria 2000/2006;
DECRETO n. 5393 del 30 aprile 2004
Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D’Aiello: accettazione cessione di crediti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.G.R. del 21 giugno 1999, n. 2661 «Adeguamento
delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione
delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.L.vo n. 29/93
e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTO il D.P.G.R. 206 del 15/12/2000 «Rettifica del punto 4
del D.P.G.R. del 24/6/1999, n. 354»;
VISTA la D.G.R. n. 944 del 15/10/2002, con la quale è stata
adeguata la Struttura regionale, istituendo il Dipartimento
«Obiettivi Strategici»;
VISTO il Decreto del 7/4/2003, n. 4260, del Dirigente Generale del Dipartimento «Obiettivi Strategici», che ai sensi dell’art.
1 del D.P.G.R. n. 354/99, delega al Dott. Antonino Bonura, Dirigente del Settore «Delegazione di Roma, Relazioni Istituzionali,
Politiche Sociali» l’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi concernenti le attività di competenza del
Settore compresi i conseguenti adempimenti contabili previsti
dalla L.R. n. 8 del 4/2/2002, nel rispetto di tutte le norme disciplinanti l’attività della Pubblica Amministrazione e di tutte le
norme concernenti le materie attribuite allo stesso Settore;
CONSIDERATO che sul territorio della Regione Calabria esistono alcune strutture pubbliche e private che provvedono alla
ospitalità di anziani e disabili non autosufficienti;
12442
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CHE per la struttura protetta «Istituto Papa Giovanni XXIII»
di Serra D’Aiello è stata liquidata tramite l’Asl n. 1 di Paola, con
D.D.S. n. 12176 dell’1/9/2003, la somma complessiva di C
1.569.495,84, salvo conguaglio attivo o passivo, quale quota sociale maturata e verificata dalla stessa Asl per il periodo 1/1/
2003-31/5/2003;
CHE con varie note acquisite in atti l’Asl n. 1 di Paola ha
trasmesso per il suddetto Istituto la relativa contabilità, quota
sociale, fino al 31/12/2003 per un ammontare complessivo di C
2.158.624,07, salvo conguaglio attivo o passivo;
CHE con atto notarile n. 16085 di repertorio e n. 5589 di Raccolta il legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni
XXIII» di Serra D’Aiello ha ceduto i crediti vantati nei confronti
della Regione Calabria alla Società Butan Gas per complessivi C
230.917,24;
CHE con altro atto notarile n. 16086, di repertorio e n. 5590 di
Raccolta del 17/10/2003 il legale rappresentante dell’«Istituto
Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello, ha ceduto i crediti vantati nei confronti della Regione Calabria alle imprese fornitrici
secondo la seguente ripartizione: Frigo Carni di Viscomi Armando e figli e Domenico Pietro & C. sas per C 80.000,00; Fratelli Magnone snc per C 28.175,15; Impresa Longo Vincenzo per
C 10.000,00; Società Fiorelli & C. sas di Fiorino Macchione per
C 20.000,00; Azienda agricola Magnone snc per C 39.000,00;
Società Elios Carni Mileto srl per C 80.000,00; Impresa Star Tek
di Orrico Emilia per C 20.000,00; Società Pellegrini Antonio &
C. sas per C 80.000,00; Panificio Gagliardi snc per C 25.000,00;
CHE con atto notarile n. 86705 di repertorio del 12/12/2003, il
legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di
Serra D’Aiello ha ceduto i crediti vantati nei confronti della Regione Calabria all’impresa G. Marafioti Antonio per C
933.733,14;
CHE i crediti complessivi ceduti dal legale rappresentante dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII» di Serra D’Aiello ammontano
ad C 1.545.150,71, a fronte della somma complessiva maturata
nei confronti della Regione Calabria di C 2.158.624,07, come da
conteggi dell’Asl n. 1 di Paola riferita alle rette quota sociale per
il periodo 1/6/2003-31/12/2003;
CHE i creditori di cui sopra hanno chiesto a questo Dipartimento il pagamento delle cessioni loro spettanti avvertendo di
adire le vie legali in caso di inadempienza;
CHE conseguentemente a quanto sopra esposto è necessario
da parte di questo Settore ed in virtù di quanto previsto dalla L.R.
4 febbraio 2002, n. 80, prendere atto dell’avvenuta cessione di
crediti per un ammontare complessivo di C 1.545.150,71 in favore dei creditori meglio specificati in premessa;
CHE la rimanente somma di C 613.473,36 maturata come
retta quota sociale da parte dell’«Istituto Papa Giovanni XXIII»
di Serra D’Aiello, sarà liquidata all’Asl n. 1 di Paola a saldo del
periodo 1/6/2003-31/12/2003, salvo conguaglio attivo o passivo;
SU conforme proposta del Funzionario responsabile del procedimento, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle
strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente:
DI prendere atto dell’avvenuta cessione dei crediti, tramite gli
atti notarili regolarmente in atti, effettuata dal legale rappresentante a favore di vari soggetti meglio descritti nella premessa per
un ammontare complessivo di C 1.545.150,71;
DI provvedere, con successivi atti amministrativi, al pagamento delle somme vantate dai creditori di cui sopra e richiesti a
questo settore;
DI provvedere all’invio in duplice copia di cui una in originale
del presente decreto al Dipartimento della Segreteria Generale
della Giunta Regionale;
DI autorizzare la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente
provvedimento;
DI autorizzare il Settore Politiche Sociali ad eseguire il presente decreto.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Antonino Bonura
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Dipartimento
BILANCIO − FINANZE − PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO n. 5521 del 4 maggio 2004
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte dell’Impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio
1996.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000.
VISTO l’art. 17, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che, a decorrere dall’1 gennaio 1999, demanda alle Regioni a statuto ordinario la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni e del contenzioso
amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali,
prevedendo, altresì, che le Regioni possano affidare a terzi l’attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche.
VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre
1998 n. 418, concernente: «regolamento recante norme per il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relativi alle tasse automobilistiche non erariali».
VISTO l’art. 31, comma 42, della Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il quale riconosce ai soggetti autorizzati, ai sensi della
Legge 8 agosto 1991, n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse
automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo
prevista dal comma 11 del citato art. 17.
VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 13 settembre
1999, che approva la convenzione tipo tra i soggetti autorizzati,
ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, e le amministrazioni
destinatarie delle tasse automobilistiche.
VISTE l’istanza, presentata dalla sopraccitata società tramite
l’UNASCA.
CONSIDERATO che il polo telematico utilizzato risulta rispettare i requisiti di cui al Decreto del Ministro delle Finanze
del 27 settembre 1999 come da comunicazione del Ministero
stesso in data dicembre 1999, prot. n. 1999/201042.
DATO ATTO che l’agenzia, a garanzia degli obblighi connessi
allo svolgimento del servizio, ha sottoscritto, a favore della Regione Calabria, con la Società Italiana Cauzioni la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 3 del decreto 13 settembre 1999.
CONSTATATO altresì che le modalità di riversamento delle
somme riscosse sono quelle previste dell’art. 4 del D.P.C.M.
n. 11 del 25/1/1999, procedura bancaria di addebito automatico.
RITENUTO opportuno, pertanto, autorizzare l’impresa −
Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l., con sede a
Acri, alla Via Alcide de Gasperi − a riscuotere le tasse automobilistiche regionali.
12443
DECRETA
L’impresa Centro Revisione degli Autoriparatori Acresi s.r.l.,
con sede a Acri, alla Via Alcide de Gasperi n. 26 P. IVA
02266990783, − Cod. ACS 1220, è autorizzata a riscuotere, per
conto della Regione, le tasse automobilistiche regionali.
L’Impresa è tenuta alla puntuale osservanza dei decreti del 13
e del 27 settembre 1999 del Ministero delle Finanze e, in particolare, i riversamenti alla Regione delle somme riscosse saranno
effettuate tramite procedura bancaria d’addebito automatico
(RID).
L’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche
sarà revocata qualora le somme riscosse non saranno riversate
nei termini di cui all’art. 6 del decreto del 13 settembre 1999.
L’Impresa autorizzata con il presente atto a riscuotere le tasse
automobilistiche è nominata responsabile del trattamento dei dati
ai sensi della Legge n. 675/96.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 4 maggio 2004
Francesco Nucaro
DECRETO n. 5523 del 4 maggio 2004
Rimborso di somme erroneamente versate a titolo di tassa
sulle concessioni regionali. Rif. Interno 210/Conc. Reg.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della Legge regionale del 13 maggio 1996,
n. 7.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la Legge regionale n. 11 del 10/4/1995 e successive
modificazioni.
CONSIDERATO che i soggetti, di cui all’allegato elenco,
hanno prodotto istanza per il rimborso di pagamenti non dovuti
per tassa di concessione regionale.
RITENUTO che, dall’esame delle istanze e dall’istruttoria
espletata dal Servizio Contenzioso Tributario, sussiste il diritto
dei richiedenti al rimborso della somma a fianco di ciascuno di
essi indicata.
PRESO ATTO che il rimborso si riferisce a somme erroneamente versate alla Regione Calabria e di dover liquidare contestualmente gli interessi ai sensi dell’art. 5 della Legge 15 maggio
1997, n. 127.
DECRETA
È liquidata, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/2002,
per le motivazioni espresse in premessa, ai soggetti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto, la somma a fianco ciascuno di essi segnata per tassa di concessione regionale erroneamente versata, comprensiva di interessi.
12444
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
La spesa complessiva di Euro 624,35 graverà sul capitolo
1011108 del Bilancio, esercizio finanziario 2004.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad emettere a favore dei
creditori titoli di pagamento per l’importo a fianco di ciascuno di
essi segnato.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
DECRETO n. 5786 del 7 maggio 2004
Rimborso sanzione amministrativa sig.ra Serra Immacolata.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 30 della L.R. 13 maggio 1966, n. 7.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999.
Catanzaro, lì 4 maggio 2004
Il Dirigente
Francesco Nucaro
1) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Isabella Patrizia
(SBLPRZ77E50Z700R) nata a Sydney il 10/5/1977 − Resid. Lamezia Terme − Indir. Contrada Pane s.n.c.;
2) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Ottobre Enzo
(TTNZE82D05C710E) nato a Cinquefrondi il 5/4/1982 − Resid.
Delianuova − Indir. Via A. Gramsci, 73;
3) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Strano Arcangelo
(STRRNG80T23C710P) nato a Cinquefrondi il 23/12/1980 −
Resid. Delianuova − Indir. Via Algeri, 14;
4) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Pagano Giuseppina
(PGNGPP83A60C710A) nata a Cinquefrondi il 20/1/1983 −
Resid. Soriano Calabro − Indir. Via Giardinieri, n. 47;
5) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Cimellaro Deborah
(CMLDRH78R70M208M) nata a Lamezia Terme il 30/10/1978
− Resid. Lamezia Terme − Indir. Via Aldo Moro, n. 18;
6) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Mari Nicola
(MRANCL81H29C352O) nato a Catanzaro il 29/6/1981 −
Resid. Catanzaro − Indir. Via V. Ciaccio, n. 43;
7) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Colosimo Roberta
(CLSRRT77A70C352U) nata a Catanzaro il 30/1/1977 − Resid.
Catanzaro − Indir. Via F. Crispi, n. 151;
8) Euro 66,62 (sessantasei/62) di cui Euro 66,62 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Papaleo Vincenzo
(PPLVCN66A20A542E) nato a Badolato il 20/1/1966 − Resid.
Badolato − Indir. Via Spasari, 109;
9) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Levato Emanuela
(LVTMNL80E52C352J) nata a Catanzaro il 12/5/1980 − Resid.
Catanzaro − Indir. Via Mons. Armando Fares, 64/B;
10) Euro 61,97 (sessantuno/97) di cui Euro 61,97 per rimborso e Euro 0,00 per interessi a fav. Nicastro Francesco
(NCSFNC72L07D086) nato a Cosenza il 7/7/1972 − Resid. San
Giovanni in Fiore − Indir. Via Bovio, 8.
Il Dirigente del Settore
Francesco Nucaro
VISTI gli art. 44 e 45 della L.R. n. 8 del 28/2/2002.
VISTO il Decreto Dirigente Generale Bilancio n. 1752 del 27
febbraio 2004 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Ragioneria Generale al Rag. Beniamino Tenuta.
PREMESSO che in data 1/4/2004 prot. n. 7433 il Dirigente
del Servizio «Prevenzione e Epidemiologia» del Dipartimento
della Sanità, inviava nota per provvedere a rimborsare Euro
519,46 alla sig.ra Serra Immacolata nata a Cosenza il 7/12/1954
e residente a San Lucido (CS) in Via Lungomare Sud − Trav. C,
la quale avendo pagato una 1a volta in data 26/1/2000 la somma
di Lire 508.000 e una 2a volta l’importo di Euro 519,46 per la
stessa sanzione amministrativa n. 236/2 del 7/6/1995, la stessa
chiede il rimborso del 2° pagamento non dovuto.
ACCERTATO che dalla documentazione, agli atti di questo
Settore, il rimborso è dovuto.
CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso di Euro
519,46 a favore della sig.ra Serra Immacolata da imputare sul
capitolo 1011108 del Bilancio corrente esercizio Finanziario.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendano integralmente riportate, di impegnare la somma di Euro 519,46 sul
capitolo 1011108/2004 e di liquidare detta somma a favore della
sig.ra Serra Immacolata nata il 7/12/1954.
Catanzaro, lì 7 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Rag. Beniamino Tenuta
DECRETO n. 5869 del 10 maggio 2004
P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse
short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione integrazione elenco consulenti senior inclusi e non inclusi.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 3
settembre 2002 e successiva deliberazione n. 921 dell’11 ottobre
2002.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione
delle Comunità Europee C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale
n. 407 del 27 maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di
interesse per la formazione di una short-list di consulenti senior e
junior a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale
impegnate nell’attuazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, per
come previsto dal Programma Operativo medesimo e dal relativo Complemento di Programmazione.
CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003
succitata è stata costituita, altresì, la Commissione permanente
per l’esame delle candidature ai fini della formazione della shortlist in parola e per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi di consulenza di cui trattasi.
CHE, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione
succitata e per come disposto dal precedente decreto n. 720 del
28 gennaio 2004, è stato pubblicato sul B.U.R.C. − Supplemento
straordinario n. 7 del 27 febbraio 2004 − l’elenco dei consulenti
senior inclusi e non inclusi nella relativa short-list.
PRESO ATTO del verbale della nominata Commissione n. 5
della seduta del 17 marzo 2004.
TENUTO CONTO, in particolare, di quanto riportato nel richiamato verbale n. 5 del 17 marzo 2004, circa l’integrazione
della short-list senior, di cui al richiamato decreto n. 720 del 28
gennaio 2004, con tre domande di partecipazione alla relativa
manifestazione di interesse che risultavano comprese tra le candidature junior pervenute.
SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente,
12445
Allegato «A»
P.O.R. Calabria 2000-2006 − Integrazione elenco delle candidature per la formazione di una short-list di consulenti «Senior» (Decreto n. 720 del 28 gennaio 2004)
Cognome nome
Inclusione nella
short-list
Note
Bisonti Angelita
No
No esperienza
Di Francesco Monica
No
No esperienza
Macrì Antonio
Si
Maio Fabrizio
No
No esperienza
DECRETO n. 5871 del 10 maggio 2004
P.O.R. Calabria, Misura 7.1. Manifestazione di interesse
short-list consulenti senior e junior. Pubblicazione elenco
consulenti junior inclusi e non inclusi.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 3
settembre 2002 e successiva deliberazione n. 921 dell’11 ottobre
2002.
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione
delle Comunità Europee C (2000) 2345 dell’8 agosto 2000.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono
tutte espressamente confermate:
1. È approvato l’elenco dei candidati che hanno partecipato
alla manifestazione di interesse per la formazione della short-list
di consulenti senior, come da precedente decreto n. 720 del 28
gennaio 2004, pubblicato sul B.U.R.C. − Supplemento straordinario n. 7 del 27 febbraio 2004 − con le integrazioni riportate
nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui è disposta la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 10 maggio 2004
Dott. Renzo Turatto
PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale
n. 407 del 27 maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di
interesse per la formazione di una short-list di consulenti senior e
junior a supporto delle strutture dell’Amministrazione regionale
impegnate nell’attuazione del P.O.R. Calabria 2000-2006, per
come previsto dal Programma Operativo medesimo e dal relativo Complemento di Programmazione.
CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003
succitata è stata costituita, altresì, la Commissione permanente
per l’esame delle candidature ai fini della formazione della shortlist in parola e per l’individuazione dei candidati idonei a ricoprire gli incarichi di consulenza di cui trattasi.
PRESO ATTO dei verbali della suddetta Commissione permanente nn. 5 e 6, rispettivamente delle sedute del 17 marzo 2004 e
dell’8 aprile 2004.
PRESO ATTO, in particolare, dell’elenco dei consulenti junior inclusi e non inclusi nella relativa short-list, per come risultante dal verbale n. 6 dell’8 aprile 2004 succitato.
12446
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
RITENUTO, pertanto, di procedere, alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione in parola, alla pubblicazione
dell’elenco dei consulenti junior inclusi e non inclusi nella relativa short-list.
Voto
Manifestazione
Aquino Simona
110
lode
Junior
Si
Arcidiaco Lorenzo
110
lode
Junior
Si
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono
tutte espressamente confermate,
Ardiri Luana
108
Junior
Si
Arena Domenico
108
Junior
Si
1. È approvato l’elenco dei candidati che hanno partecipato
alla manifestazione di interesse per la formazione della short-list
di consulenti junior, con l’indicazione degli inclusi e non inclusi
nella short-list medesima, per come risultante dall’allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, di
cui è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Arena Giuseppe
Junior
No
Junior
Si
Junior
No
SULLA BASE dell’istruttoria tecnica compiuta dall’unità organizzativa competente,
DECRETA
Catanzaro, lì 10 maggio 2004
Cognome nome
Arnone Tiziana
110
lode
Arnone Aurelio
Inclusione
nella
shortlist
Aspro Domenico
Giovanni
107
Junior
Si
Assunto Pierpaolo
105
Junior
Si
Junior
No
Note
Votazione inf.
105
No laurea
Dr. Renzo Turatto
Astorino Ciriaco
Votazione inf.
105
Bacciarelli Elena
110
Junior
Si
Allegato «A»
Barbalace Carmela
110
lode
Junior
Si
2000-2006 − Elenco delle candidature per la formazione di
una short-list di consulenti «Junior» − (Delibera G.R. n. 407
del 27/5/2003)
Barbieri Giuseppe
110
lode
Junior
Si
Barletta Anna
Junior
No
Votazione inf.
105
Battelli Barbara Giulia
Junior
No
Votazione inf.
105
Battigagli Loredana
Junior
No
Votazione inf.
105
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Inclusione
nella
shortlist
Abbate Pierpaolo
110
Junior
Si
Aceti Pasquale
105
Junior
Si
Adamo Massimiliano
107
Junior
Si
Agostino Rocco
108
Junior
Si
Aiello Carla
105
Junior
Si
Aiello Francesco
110 e
lode
Junior
Albano Domenico
106
Junior
No
Albino Luca
110
Junior
Si
Alessandria Francesco
110
Junior
Si
Alessi Piergiorgio
107
Junior
Si
Aloi Virginia
107
Junior
Si
Alvaro Teresa
109
Junior
Si
Amato Salvatore
Fernando
110 e
lode
Junior
No
Amendola Domenico
110
Junior
Si
Anili Maria Francesca
110
Junior
Si
Ansani Mariano
108
Junior
Si
Antonaci Cosimo
105
Junior
Si
Note
Bavasso Elisabetta
110
lode
Junior
Si
Belcastro Caterina
107
Junior
Si
Junior
No
Benedetti Francesca
No esperienza
Benincasa Teresa
110
Junior
Si
Benintende Valeria
108
Junior
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
Votazione inf.
105
Bernardini Maddalena
Biamonte Rosa
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Votazione inf.
105
108
Bianco Francesco
Saverio
Junior
Biasi Maurizio
108
Junior
Si
Biondi Daniela
110
lode
Junior
Si
Bisignano Stefano
110
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Boemi Matteo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Bombace Letizia
Bonofiglio Mariateresa
Voto
Manifestazione
107
Junior
107
Junior
Inclusione
nella
shortlist
Note
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
110
Junior
Si
Brancaccio Valeria
110
lode
Junior
Si
Broccone Maria
110
Brugnano Lucia
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Bruno Michelangelo
110
Junior
Si
Buffa Teresa
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Calabrese Luigi
Valentino
Votazione inf.
105
Calabrò Tommaso
107
Junior
Si
Calendino Rosanna
110
Junior
No
No esperienza
Callisti Lorena
108
Junior
No
No esperienza
Calvano Andrea
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Campisano Giuseppe
Canale Pietro
Voto
Manifestazione
Caruso Francesco
110
lode
Junior
Si
Caruso Domenico
106
Junior
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Caruso Emanuela
110
Junior
No
No esperienza
Casciano Tiziana
107
Junior
Si
Castellotti Tatiana
106
Junior
Si
Cataldi Salvatore
107
Junior
No
Catanese Antonietta
110
lode
Junior
Si
Catrambone Graziella
105
Junior
Si
Cavaliere Attilio
110
Junior
Si
Cefalà Franca
110
lode
Junior
Si
Cefalà Lucia
110
lode
Junior
No
Centurelli Giorgio
108
Junior
Si
Junior
No
Junior
Si
Chiappetta Giuseppe
Junior
No
Votazione inf.
105
Chiaravalloti Maurizio
Junior
No
Votazione inf.
105
Cesareo Valeria Maria
Isabella
Chiappetta Gianfranco
Votazione inf.
105
110
lode
Junior
Cannata Rosina
110 e
lode
Junior
Si
Cannataro Sergio
108
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Chiriaco Irene
No esperienza
Cannataro Mariagabriella
Junior
No
Capone Felice
110 e
lode
Junior
Si
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Note
No esperienza
No esperienza
Votazione inf.
105
Chiarello Giuseppina
108
Junior
Si
Chiellino Francesco
107
Junior
Si
Junior
No
110
lode
Junior
Si
Chirillo Mariagiovanna
110
lode
Junior
Si
Ciaccio Adriana
105
Junior
Si
Ciacco Antonio
108
Junior
No
Non specifica
livello conoscenza lingua
straniera
Junior
No
Votazione inf.
105
Chillà Francesco
108
Carbone Marco
108
Si
Cannavò Giuseppina
Caracciolo Gregorio
Inclusione
nella
shortlist
Si
Borello Domenico
Bretti Lucia
Cognome nome
12447
Votazione inf.
105
Carbone Alessandro
110
Junior
Si
Cicciù Giuseppe
Consolato
Cardamone Anna Maria
110
lode
Junior
Si
Ciciaro Rita
105
Junior
No
Caridi Giovanna
110
lode
Junior
Si
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Carioti Salvatore
105
Junior
Si
Cicione Rosa
107
Junior
No
No esperienza
Carioti Gianluigi
105
Junior
Si
Citrigno Pasquale
105
Junior
Si
Carpino Melissa
110
lode
Junior
Si
Citriniti Francesco
106
Junior
Si
Clausi Giuseppe
110
Junior
Si
110
lode
Junior
Cogliandro Antonia
Giovanna
110
Junior
Si
Carroppolo Salvatore
Si
12448
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Colao Rosanna
110
Junior
Si
Colella Luigi
108
Junior
Si
Colloca Mariagrazia
106
Junior
Si
Comi Antonio
110
lode
Junior
Si
110
lode
Junior
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Junior
Si
Compostella Giuseppe
Condello Giovanna
Conforti Federica
Conforti Patrizia
110
Inclusione
nella
shortlist
Note
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Dardano Rosa Maria
110
lode
Junior
Si
Davoli Monia
110
Junior
Si
De Filippis Francesco
110
Junior
Si
De Filpo Maria
110
lode
Junior
Si
De Luca Claudio
108
Junior
Si
Junior
No
Si
De Marco Francesca
Votazione inf.
105
Inclusione
nella
shortlist
Note
Votazione inf.
105
De Nardo Isabella
110
Junior
Si
De Paoli Rosa Grazia
110
lode
Junior
Si
De Rose Francesco
110 e
lode
Junior
Si
De Santis Domenico
110
Junior
Si
110
lode
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Corrado Maria Pia
110
Junior
Si
Corrado Giovanna
110 e
lode
Junior
Si
Cosentini Sonia
110
lode
Junior
Si
De Simone Marilena
Cosentino Maria Teresa
105
Junior
Si
Cosimo Eloisa Denia
110
lode
Junior
Si
De Simone Ernesto
Franco
De Sossi Alessandra
108
Junior
Si
Costanzo Luigi
110
lode
Junior
Si
De Tullio Gianfranco
110
lode
Junior
No
No esperienza
Cotroneo Vincenzo
110
lode
Junior
Si
Del Grande Anna
110
lode
Junior
No
No esperienza
Cozza Francesca
110
lode
Junior
No
No esperienza
Del Grande Daniela
110
lode
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Demasi Maria
105
Junior
Si
Junior
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Junior
No
Cozza Ida
Cozza D’Onofrio
Massimiliano
110
lode
Cozzupoli Fortunato
108
Junior
No
Crea Anna
110
lode
Junior
Si
Creazzo Antonietta
110
lode
Junior
Si
Crocè Cinzia Domenica
110
lode
Junior
Si
Crucitti Giulia
109
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Cuiuli Maria Teresa
Currà Maria Francesca
110
lode
Junior
Si
Cuzzocrea Leandro
110
lode
Junior
Si
110
lode
Junior
105
Junior
D’Alessio Enrico
D’Amico Raffaele
No esperienza
Demasi Antonino
D’Ettoris Salvatore
106
Junior
Si
Di Leone Vincenzo
105
Junior
Si
Junior
No
Di Marco Massimo
108
Junior
Si
Di Renzo Rosario
106
Junior
Si
Esposito Concetta
107
Junior
Si
Esposito Sabrina
110
Junior
Si
Falbo Maria Teresa
110
lode
Junior
No
Falcomatà Vincenzo
106
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
No esperienza
Falcone Antonio
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
No laurea
Di Renzo Anna Maria
Falcone Rosamaria
110
Junior
No
Falcone Domenico
110
lode
Junior
Si
Falsetta Daniela
110
Junior
Si
Falvo Miriana
110
Junior
Si
Farace Giuseppe
105
Junior
Si
Ferraiuolo Felice
110
Junior
Si
Si
No
Votazione inf.
105
No esperienza
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Ferrari Emilio
105
Junior
Si
Ferraro Maria Gabriella
107
Junior
No
No esperienza
Ferrazzo Pierluca
108
Junior
No
No esperienza
Figliuzzi Massimiliano
108
Junior
Si
Junior
No
Filardi Giuseppe
Inclusione
nella
shortlist
Filardo Marcella
107
Junior
Si
Fimmanò Felice
110
lode
Junior
Si
Fiocca Matarese
Giampiero
105
Junior
Si
Junior
No
Fotia Roberto
Note
Votazione inf.
105
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Giordano Santino
Alessandro
110
Giordano Pasquale
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
No esperienza
107
Junior
Si
Giordano Annalisa
110
Junior
No
Giordano Angela Vania
110
lode
Junior
Si
Giovine Laura
110
lode
Junior
Si
Giuliani Paola
108
Junior
Si
Graceffa Ileana Rosaria
108
Junior
Si
Junior
No
Greco Giuseppe
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
107
Junior
Si
Greco Maria
110
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
108
Junior
Si
Froio Rosario
105
Junior
Si
Fulciniti Vincenza
105
Junior
Si
Funaro Maurizio
110
lode
Junior
Si
Fusto Francesco
108
Junior
No
Galletta Paolo
110
lode
Junior
Si
Galli Ivana
110
lode
Junior
Si
Gallo Angela
110
lode
Junior
Si
Gallo Concetta
110
Junior
Si
Gallo Alessandra
110
lode
Junior
Si
Gangemi Salvatore
108
Junior
Si
Gareri Stefania
107
Junior
Si
Guglielmello
Immacolata
Garofalo Carmela
106
Junior
Si
Junior
No
Grillo Nicola
Grillo Maurizio
Francesco Irish
108
Junior
No
Guagliardi Giovanni
110
lode
Junior
Si
Gualtieri Miriam
110
lode
Junior
Si
Guaragna Girolamo
110 e
lode
Junior
No
Guerci Giada
Annamaria
110 e
lode
Junior
Si
Junior
No
110
lode
Junior
Si
Iannello Marisa
110
lode
Junior
Si
Iaquinta Rosa Maria
110
lode
Junior
No
No esperienza
Guerci Goffredo
Votazione
equipollente
inf. a 105
No esperienza
Greco Nicola
Frangella Alessandra
Garofalo Stefania
12449
No esperienza
Votazione inf.
105
No esperienza
Gazzotti Maria Elena
108
Junior
Si
Idone Alessandro
106
Junior
Si
Genise Ferdinando
Francesco
110 e
lode
Junior
Si
Iencarelli Marcello
110
Junior
Si
Iiritano Vincenza
Si
105
Junior
Si
110
lode
Junior
Genovese Vincenzo
Gensini Mario
108
Junior
Si
Iiritano Vittorio
106
Junior
Si
Junior
No
Iiritano Vincenzo
105
Junior
Si
Ingemi Paolo
108
Junior
Si
Isabella Carla
105
Junior
No
No esperienza
Isabella Sonia
110
Junior
No
No esperienza
Italiano Leo
107
Junior
Si
La Deda Massimo
110
Junior
Si
Laganà Mariangela
108
Junior
Si
Lanza Giuseppe
105
Junior
Si
Gentile Andrea
Gervasi Roberta
110
lode
Junior
Si
Gianni Attilio
110
lode
Junior
Si
Giannotta Fiorentina
106
Junior
Si
Giordano Antonietta
110
lode
Junior
Si
Votazione inf.
105
12450
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Lapenna Giovanna
105
Junior
Si
Laratta Nicola
107
Junior
Si
Larosa Antonio
110
lode
Junior
Si
Laurendi Filippo
Lazzaro Francesco
Junior
105
Le Piane Annarita
Le Preti Giampiero
Lento Virgilio
No
Junior
Si
Junior
No
110
lode
Junior
105
Junior
Leo Caterina
Inclusione
nella
shortlist
No
Junior
No
110
Junior
Si
Lettieri Elisa
110 e
lode
Junior
Si
Leuzzi Giovanni
110
Junior
Si
Licandro Maria
105
Junior
Si
Liguori Caterina
110
Junior
Si
Liotti Francesco
105
Junior
No
Lizzi Michele
110
lode
Junior
Si
Loberto Flavia
105
Junior
No
105
Junior
No
Longo Aida Maria
Francesca
108
Junior
Si
Lopardo Cataldo
110
Junior
Si
Junior
No
Lopez Teresa
Lucchetta Menotti
110
lode
Junior
Si
Ludovico Giuseppina
110
Junior
Si
Lupacchini Raffaele
106
Junior
Si
Macchini Patrizia
106
Junior
Si
Macrì Antonio
106
Junior
Si
Maida Rosalba
105
Junior
Si
Junior
No
Junior
Si
Junior
No
Maida Domenico
Antonio
Malara Angela Gabriella
Managò Angela
105
Cognome nome
Voto
Mancuso Giuseppe
Vincenzo
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
Votazione inf.
105
Manifestazione
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
Votazione inf.
105
Mandanici Maria
110
Junior
Si
Manes Maria Teresa
110 e
lode
Junior
Si
Manfredi Francesco
105
Junior
Si
Mangiola Pantaleone
Maurizio
105
Junior
Si
Mangone Lidia
110
lode
Junior
Si
Manna Pietro
110
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
Si
Junior
No
Si
Leonforte Filippina
Longo Vincenzo
Note
Mantella Francesco
Marascio Francesco
110
lode
Marcello Mariarosa
Marchese Mariano
107
Marchio Camillo
Votazione inf.
105
Margiotta Emmanuele
110
Junior
Si
Marino Concettina
110
Junior
Si
Marino Pietro
Junior
No
Votazione inf.
105
Marsico Gaetanino
Junior
No
Votazione inf.
105
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Marsico Claudio
Junior
No
Votazione inf.
105
Martino Mario
108
Junior
Si
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Martino Fabio
110
lode
Junior
Si
Mazza Saverio
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
No esperienza
No esperienza
Mazza Enrico
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Mazza Carmela
110
Junior
No
Mazza Francesca
Marcella
110
lode
Junior
Si
Mazzei Teresa
105
Junior
Si
Mazzitello Raffaella
110
lode
Junior
Si
Mazzotta Giuseppe
107
Junior
Si
Mazzuca Luigi
108
Junior
Si
Meduri Saveria
110
lode
Junior
No
Megali Giuseppe Natale
110
Junior
Si
Mendicino Vittoria
110
Junior
Si
Merante Nicola
110
Junior
Si
Mercuri Francesco
107
Junior
No
No esperienza
No esperienza
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Inclusione
nella
shortlist
Messina Rosa Maria
105
Junior
Si
Middonno Nicola
106
Junior
Si
Migliorato Alessandra
110
lode
Junior
Si
Miliano Falcone
Francesca
110
lode
Junior
Si
Miliè Katiuscia
110
Junior
Si
Minervino Ivana
110
lode
Junior
Si
Mirabelli Ricciolini
Anna
110
lode
Junior
No
Mirarchi Mario
106
Junior
Si
Mirarchi Giovanni
108
Junior
Si
Mirarchi Vincenzo
110
lode
Junior
Si
Misasi Maurizio
110
Junior
Si
Misitano Caterina
108
Junior
Si
Misuraca Anna
110
Junior
Si
Mobilio Antonio
105
Junior
No
Modafferi Francesco
105
Junior
Si
Modesti Genesio
106
Junior
Si
Molfese Silvano
110
Junior
Si
Molinaro Palma
106
Junior
Si
Mollo Aurora
105
Junior
Si
Morabito Stefano
110
lode
Junior
Si
Morabito Francesco
Maria
Junior
No
Morimanno Antonio
Junior
No
Moscato Antonio
Junior
Moscia Monica
Note
No esperienza
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Nava Stefania
110
lode
Junior
Si
Nava Cinzia
110
lode
Junior
Si
Nesci Cosimo
106
Junior
Si
Niaty Kitsj
110
Junior
No
Nicolaci Antonino
110
lode
Junior
Si
Nicosia Antonino
108
Junior
No
Nucera Gaetana
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Nudi Pier Paolo
Occhiuto Gianfranco
110
lode
Junior
Si
Oceano Leo Giuseppe
110
lode
Junior
Si
Oliverio Serafina
107
Junior
Si
Junior
No
Orlando Salvatore
No esperienza
− non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
Inclusione
nella
shortlist
Paciola Giuliana
110
lode
Junior
Si
Pallaria Antonio
106
Junior
Si
Junior
No
Pallini Dario
12451
Note
No esperienza
No esperienza
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Palmieri Amedeo
108
Junior
Si
Panagia Rosa
110
Junior
Si
Pandullo Giovanni
110
Junior
Si
Pandullo Nicola
110
lode
Junior
Si
Pascuzzo Maria Teresa
106
Junior
Si
Pata Angela
Junior
No
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Pecoraro Giorgio
Junior
No
No
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Pecoraro Luisa
105
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Pedullà Valentina
105
Junior
Si
Junior
Si
Pedullà Francesca
110
Junior
No
Mungo Ivan Antonio
Junior
No
Votazione inf.
105
Munizza Aldo
Junior
No
Votazione inf.
105
Pellegrino Tiziana
110
lode
Junior
Si
Mottola Pierpaolo
107
Votazione inf.
105
Muzzì Gregorio
106
Junior
Si
Pellegrino Annamaria
107
Junior
Si
Naimo Ernesto
110
Junior
Si
Pellicanò Francesca
Si
105
Junior
Si
110
lode
Junior
Napoli Ivana
Nardi Giuseppe
105
Junior
No
Perri Simona
100
Junior
No
Nardo Sabina, Giorgina
110
lode
Junior
Si
Perri Massimiliano
105
Junior
Si
Perrone Anna
106
Junior
Si
Non si evince
esperienza
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
Votazione inf.
105
12452
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Piccione Paola
108
Pietrantonio Rinaldo
107
Pilegi Francesco
Pino Italia Maria
Donatella
110
lode
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
No esperienza
Reale Pietro
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Renda Emanuela
Junior
No
No esperienza
Junior
Si
Pisano Anna Maria
Junior
No
Junior
Si
Junior
No
110
Politelli Nicoletta
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
No esperienza
Votazione inf.
105
Votazione inf.
105
Voto
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
Si
Rende Raffaella
Junior
No
Votazione inf.
105
Rescia Alessandro
Junior
No
Votazione inf.
105
108
Rende Sante Francesco
Rende Alfonso
Piraro Emanuele
Salvatore
Policaro Caterina
Cognome nome
109
Manifestazione
Ritorto Nicola
110
Junior
Si
Rizzo Salvatore
108
Junior
Si
Rizzo Giovanna
110
Junior
Si
Rizzuto Paola
110
lode
Junior
Si
Robortaccio Egidio
Domenico
Junior
Si
Rocca Letizia
Junior
No
Pompò Roberto
105
Junior
Si
Porcino Daniela
Dominica
110
lode
Junior
Si
Porco Francesco
110
Junior
Si
Postorino Antonia
110
Junior
Si
Presta Francesco
110
Junior
Si
Previti Andrea
105
Junior
Si
Rocca Francesco
105
Junior
Si
Priolo Elisabetta Luisa
Maria
106
Junior
Si
Rocca Sabrina
110
lode
Junior
Si
Procopio Giuseppe
105
Junior
Si
Rocchi Marta
105
Junior
Si
Procopio Marco
110
Junior
Si
Rocchino Saverio
Junior
No
Provenzano Annalisa
105
Junior
Si
Prunestì Cristina
108
Junior
Si
Rocchino Nadia
105
Junior
Si
Puccio Claudia Valeria
110
lode
Junior
Si
Romano Michele
110
Junior
Si
Romanò Stefania
105
Junior
No
Puccio Marcella Elena
110 e
lode
Junior
Si
Romeo Mariarita
106
Junior
Si
Romeo Roberto
110
lode
Junior
Si
Rotondaro Simona
107
Junior
Si
Rubino Franco Ernesto
110
lode
Junior
Si
Rubino Franco Ernesto
110
lode
Junior
Si
Ruga Alessandra
106
Junior
No
No esperienza
Russo Alessandro
110
lode
Junior
No
No esperienza
Rutella Stefania
108
Junior
Si
Salerno Domenico
Antonio
105
Junior
Si
Salerno Mariangela
107
Junior
No
Salerno Rosa
110
lode
Junior
Si
Sansalone Giuseppe
105
Junior
Si
Santacaterina
Rosamaria
108
Junior
Si
Pultrone Francesco
Giovanni
Puntillo Stefania
Junior
110
lode
Junior
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
Puntillo Sabrina
108
Junior
Si
Pupo Valeria
110
lode
Junior
Si
Puteri Giovambattista
105
Junior
Si
Quattrone Silvana
Donatella
110
lode
Junior
No
Non dichiara
esperienza
Quattrone Saveria
Daniela
110
lode
Junior
No
Non dichiara
esperienza
Raffaele Francesco
110
Junior
Si
Rania Simona
105
Junior
No
Ranieri Antonella
108
Junior
Si
Ranieri Annamaria
110
Junior
Si
Raso Giorgina
110
Junior
Si
No esperienza
Votazione inf.
105
Non dichiara
voto di laurea
No esperienza
No esperienza
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Santagati Sabrina Maria
Rita
110
lode
Junior
Si
Santini Alfredo
108
Junior
Si
Saraceno Antonino
110
Junior
Si
Junior
No
Sarlo Giuseppe
Inclusione
nella
shortlist
Note
Votazione inf.
105
Savaro Carmela
110
lode
Junior
Si
Scalera Sabrina
110
lode
Junior
Si
Scannapieco Fatima
105
Junior
No
No esperienza
Scarfone Antonino
110
lode
Junior
No
No esperienza
Scarola Luigi
110
Junior
Si
Scarola Luigi
110
Junior
Si
Schiava Elisabetta
110
Junior
Si
Scicchitano Antonella
105
Junior
No
Scicchitano Carolina
107
Junior
Si
Sconza Testa Giuseppe
105
Junior
Si
Scordino Valentino
110
lode
Junior
No
Scorza Emanuele
105
Junior
Sergi Domenico
110
lode
Junior
110 e
lode
Junior
Serra Simona
Cognome nome
Voto
Manifestazione
Talarico Antonio
110
Talarico Marco
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
No esperienza
107
Junior
No
No esperienza
Tallarico Mirella
110
Junior
Si
Tallarico Maria Felicia
110
Junior
Si
Tarsia Francesco
110
lode
Junior
Si
Tarsia Francesco
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Tesoriere Antonio
Votazione inf.
105
Tevernese Alessandra
109
Junior
Si
Timpano Mariateresa
110
lode
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
No esperienza
Tortello Cannata Maria
Luisa
Tradii Costantino
No esperienza
12453
110
Trapasso Emanuele
Trapasso Raffaele
105
Junior
No
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
Traversari Stefania
110
Junior
Si
Tripodi Mariaconcetta
110
lode
Junior
Si
No
No esperienza
Tripodi Stefania
Junior
Si
No
Conoscenza
lingua straniera non approfondita
110
lode
Tropea Valeria
110
lode
Junior
Si
Tucci Nicola
105
Junior
No
No esperienza
Tucci Nicola
105
Junior
No
No esperienza
Junior
No
Votazione inf.
105
No
Non dichiara
livello conoscenza lingua
straniera
Vaccaro Rosina
Servidio Giovanni
110
Junior
Si
Vadalà Paolo
105
Junior
Si
Sicari Sabrina
110
lode
Junior
Si
Vasapollo Antonio
110
lode
Junior
Si
Sicoli Alessandra
108
Junior
Si
Vatrano Angela
110
Junior
No
Sità Corrado
110
lode
Junior
Si
Veronese Simone
Antonio
110
lode
Junior
Si
Smorto Fabrizio
110
lode
Junior
Si
Viceconte Rosa
105
Junior
Si
Sottile Alessandro
Vincenzo
110
lode
Junior
No
Vinci Vincenza
105
Junior
Si
Junior
No
Votazione inf.
105
Junior
No
No esperienza
Spagnolo Francesca
No esperienza
Virardi Daniele
Junior
No
Votazione inf.
105
Visani Luca Ernesto
108
No esperienza
Spagnolo Marcello
110
lode
Junior
Si
Viscomi Domenico
Junior
No
Votazione inf.
105
Squillace Vincenzo
110
Junior
Si
Viscomi Antonio
Junior
No
Statti Giuseppina
110
lode
Junior
Si
Votazione inf.
105
Vizza Carmine
Junior
No
Straface Maria
105
Junior
Si
Votazione inf.
105
Surgonà Maria
110
Junior
Si
Junior
Si
Volpe Giuseppe
105
12454
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Cognome nome
Voto
Volpe Maria Teresa
Manifestazione
Inclusione
nella
shortlist
Note
Junior
No
Votazione inf.
105
Vuono Maria
110
lode
Junior
Si
Zagari Maria Elena
105
Junior
Si
Zangara Isabella
106
Junior
Si
Zappalà Rosa Maria
108
Junior
Si
Zito Bruno
107
Junior
Si
Zizzi Caterina
110
lode
Junior
Si
Zuccaro Paola
107
Junior
Si
Zumbo Loredana
108
Junior
Si
DECRETO n. 5951 dell’11 maggio 2004
P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a
supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali
e interazione tra A.P.Q. e P.O.R.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1062 del 13/
11/2002 ed il contratto repertoriato al n. 257 in data 28/2/2003,
nonché la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 949
del 2/12/2003.
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con decisione della Commissione
delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000) 2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA, in particolare, la Misura 7.1 del P.O.R. Calabria 2000/
2006 succitato che prevede, tra l’altro, la possibilità di assicurare
assistenza tecnica alle strutture dell’Amministrazione regionale
impegnate nell’attuazione del Programma medesimo.
VISTO l’art. 7 del richiamato decreto legislativo n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della prestazione.
PREMESSO
CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 27
maggio 2003, è stata indetta la manifestazione di interesse per la
formazione di un short-list di consulenti senior e junior per il
conferimento di incarichi professionali a supporto delle strutture
dell’Amministrazione regionale impegnate nell’attuazione del
P.O.R. Calabria 2000-2006.
CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 407/2003
succitata è stata, altresì, costituita la Commissione permanente
per la verifica della corrispondenza tra le esigenze manifestate
dall’Amministrazione ed i profili professionali dei candidati.
CHE nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 27
febbraio 2004 − Supplemento straordinario n. 7 al n. 3 del 16
febbraio 2004 − è stato pubblicato l’elenco dei consulenti senior
inclusi e non inclusi nella relativa short-list.
CHE con nota n. 691 dell’1 aprile 2004 la competente struttura
ha trasmesso ai Dipartimenti regionali impegnati nell’attuazione
del P.O.R. Calabria, il documento relativo alle procedure per il
conferimento degli incarichi di consulenti senior, elaborato sulla
base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 10 settembre 2003.
CHE con nota n. 704 del 6 aprile 2004, il Dipartimento «Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico» ha
richiesto alla suddetta Commissione permanente di voler individuare tra i consulenti senior utilmente inseriti nella relativa shortlist un esperto per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riferimento all’intereazione tra A.P.Q.
e P.O.R., e per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei processi di
cui sopra.
PRESO ATTO delle determinazioni assunte a riguardo dalla
più volte citata Commissione permanente, riportate nel verbale
n. 6 dell’8 aprile 2004.
RITENUTO, pertanto, di conferire il suddetto incarico di consulenza professionale al Dott. Pasqualino Biafora, secondo termini e modalità di cui alla nota n. 704 del 6 aprile 2004 e al
verbale n. 6 dell’8 aprile 2004 succitati.
ATTESO che l’incarico da affidare al summenzionato professionista rientra nella fattispecie di cui al citato decreto legislativo
n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
STABILITO, per quanto sopra, di definire la durata dell’incarico di consulenza in mesi 6 (sei), con un impegno mensile di 20
gg/uomo, e di quantizzare il compenso lordo complessivo giornaliero in 180,00 Euro, da corrispondere mensilmente nel rispetto delle vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.
STABILITO, altresì, di definire i rapporti giuridico-economici
con il professionista incaricato con apposito contratto di consulenza professionale, il cui schema si allega al presente decreto
per farne parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO che all’onere scaturente dal presente decreto, ammontante complessivamente a Euro 21.600,00 si farà
fronte mediante impegno della anzidetta somma sull’apposito
capitolo 6421101 del bilancio regionale, esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilità.
VISTI gli articoli 25, 43, 44 della Legge regionale 4 febbraio
2002, n. 8.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2004.
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 37/bis, comma 3 della
Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, e dall’art. 44 della Legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Sulla base dell’istruttoria tecnica compiuta dall’Unità Organizzativa competente,
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono tutti
confermati,
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
1. È conferito al Dott. Pasqualino Biafora l’incarico di consulenza professionale a supporto del Dipartimento 3 per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare
riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e, per curare, nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni
centrali coinvolte nei relativi processi;
2. La durata dell’incarico di consulenza professionale di cui
trattasi è stabilita in mesi 6 (sei), con un impegno mensile di 20
gg/uomo;
3. È determinato il compenso lordo complessivo giornaliero
in 180,00 Euro, da corrispondere mensilmente nel rispetto delle
vigenti disposizioni previste in materia fiscale, previdenziale ed
assicurativa al nominato professionista, a fronte dell’attività di
consulenza professionale affidata;
4. La somma complessiva occorrente, ammontante a Euro
21.600,00 è impegnata sull’apposito capitolo 6421101 del bilancio regionale, esercizio provvisorio anno 2004, relativo alla
Misura 7.1 del P.O.R. Calabria 2000-2006, sufficientemente dotato;
5. È approvato lo schema di contratto di consulenza professionale che disciplina i rapporti giuridico-economici tra la Regione Calabria e il nominato professionista, che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;
6. Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 11 maggio 2004
Dott. Renzo Turatto
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze,
Programmazione e Sviluppo Economico
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la proposta di decreto avente ad oggetto: «P.O.R. Calabria 2000-2006. Consulenza professionale a supporto del Dipartimento n. 3 per iniziative infrastrutturali e interazione tra
A.P.Q. e P.O.R.».
VISTA la delibera G.R. n. 795 del 3/9/2002 e n. 921 dell’11/
10/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 218 del 9/12/2002.
VISTO il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 20002006 della Calabria, approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C(2000)
2345.
VISTO il relativo Complemento di Programmazione, adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 735 del 2 agosto
2001.
VISTA la Misura 7.1.
VISTO il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21/6/1999.
VISTO il Reg. (CE) n. 1685/2000 del Consiglio del 28/7/2000.
VISTO l’art. 37/bis, comma 3 della Legge regionale 2 maggio
2001, n. 7.
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 8/2002.
VISTO l’art. 43, 44 e 45 L.R. n. 8/2002.
VISTA la L.R. 16/3/2004, n. 9, concernente l’approvazione
del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2004.
12455
Esprime il seguente parere sull’atto in esame: Favorevole circa
la regolarità amministrativa.
Favorevole circa la coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e delle decisioni comunitari.
Dr. Renzo Turatto
SCHEMA
REGIONE CALABRIA
Dipartimento 3 − Bilancio, Finanze,
Programmazione e Sviluppo Economico
Repertorio n.
del
Contratto di consulenza professionale a supporto del Dipartimento 3 per attività inerenti alle iniziative infrastrutturali, con riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R.
L’anno duemilaquattro il giorno
del mese
di
presso la sede della Giunta regionale,
Via Massara, 2 − Catanzaro, si sono costituiti:
DA UNA PARTE
La Regione Calabria C.F. 02205340793, in persona del
,
Dott.
nato a
il
,
C.F.
, in qualità di Dirigente
, domiciliato per la
carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale, Via
Massara, 2 − Catanzaro.
DALL’ALTRA
,
Il professionista
nato a
C.F.
il
, residente a
in Via
.
PREMESSO
CHE il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni prevede la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.
CHE a seguito di manifestazione d’interesse, indetta dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 407 del 27/5/2003, l’apposita Commissione permanente ha redatto una Short-List di consulenti Senior, alla quale l’Amministrazione possa attingere per
l’individuazione del professionista cui conferire l’incarico di
consulenza professionale specifica, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 27/2/2004 − SS n. 7 al n. 3
del 16/2/2004.
CHE con nota n. 704 del 6/4/2004, il Dipartimento Bilancio e
Finanze Programmazione e Sviluppo Economico ha richiesto
alla Commissione permanente di selezionare tra i consulenti utilmente inseriti nella relativa Short-List un esperto per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riferimento all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R. cui affidare l’incarico concernente lo svolgimento delle attività connesse.
CHE con Verbale n. 6 dell’8/4/2004 la Commissione permanente ha espresso le proprie determinazioni al riguardo.
CHE con decreto del Dirigente del Dipartimento Bilancio Finanze Programmazione e Sviluppo Economico n.
del
, è stato individuato il professionista Dr.
Pasqualino Biafora per il conferimento dell’incarico di consulenza professionale a supporto della struttura Dipartimentale per
attività inerenti alle iniziative infrastrutturali, con riferimento al-
12456
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
l’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e per curare, nell’ambito delle
attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei relativi processi.
TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come sopra costituite,
con il presente contratto, redatto in quattro originali di cui una
per ciascuna delle parti contraenti, una per l’Ufficio Contratti
della Regione Calabria, una per l’eventuale registrazione, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Individuazione dell’incarico
La Regione Calabria si avvale delle prestazioni professionali
del Dr. Pasqualino Biafora, in qualità di consulente esperto per le
problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali, con particolare riguardo all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., e per curare,
nell’ambito delle attività affidate, i rapporti con le Amministrazioni Centrali coinvolte nei relativi processi.
Art. 2
Oggetto dell’incarico
L’attività affidata al professionista incaricato riguarda la consulenza professionale al Dipartimento Bilancio Finanze Programmazione e Sviluppo Economico, per le problematiche inerenti alle iniziative infrastrutturali con particolare riguardo all’interazione tra A.P.Q. e P.O.R., nonché il mantenimento dei
rapporti con le Amministrazioni centrali coinvolte nei relativi
processi.
Le attività di cui sopra saranno definite nel dettaglio nel piano
di lavoro che sarà predisposto dal Settore competente e sottoscritto dalle parti.
Art. 3
Natura del rapporto
L’incarico affidato dalla Regione Calabria al nominato professionista assume la forma di consulenza professionale, non instaura con lo stesso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato. È personale e non potrà essere affidato ad altri professionisti. Le prestazioni assumono carattere
di fiduciarietà e di durata limitata. La Regione provvederà a fornire al professionista quanto necessario per lo svolgimento delle
sue attività.
Art. 4
Durata dell’incarico
L’incarico ha durata di mesi 6 (sei), con decorrenza dalla data
di stipula del presente contratto, ritenendosi risoluto, senza ulteriore avviso, alla scadenza prevista.
Art. 5
Riserva di recesso
La Regione si riserva, con motivazione, il diritto di rescindere
il rapporto di consulenza scaturente dal presente contratto. In tal
caso sarà dovuto al professionista incaricato il compenso maturato fino alla rescissione del rapporto medesimo.
Art. 6
Compenso e rimborsi
Il compenso per l’attività viene quantificato in Euro 180,00
gg/uomo, con un massimo di 20 gg/uomo al mese al lordo e
comprensivo di ogni onere scaturente, da corrispondere mensilmente in via posticipata − nel rispetto delle vigenti disposizioni
previste in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa −, sulla
base di report mensile, redatto dal professionista incaricato, sull’attività svolta e da allegare alla richiesta di pagamento. La verifica sull’attività svolta è affidata al Dipartimento competente
sulla base dei report mensili previsti.
Art. 7
Legittimazione finanziaria
Gli oneri derivanti dai compensi da corrispondere al professionista incaricato, sono a carico delle risorse del P.O.R. 2000/
2006 della Calabria, Misura 7.1.
Art. 8
Verifica adempimenti
La Regione Calabria si riserva il diritto di verificare in ogni
momento l’adeguatezza della consulenza prestata dal nominato
professionista. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza della
prestazione offerta sarà intimato al professionista, a mezzo di
raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 30 giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
Nel caso che il professionista non dovesse provvedere, sarà avviata la procedura di rescissione del contratto. Il professionista
incaricato ha, inoltre, l’obbligo del segreto professionale e di ufficio per quanto venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento del presente incarico. Qualora il professionista stesso assuma comportamenti contrari agli obblighi assunti, o comunque
sussistano circostanze obiettive idonee a far venire meno il rapporto fiduciario instaurato, la Regione si riserva il diritto di revoca dell’incarico. La rescissione del contratto non esimerà il
professionista inadempiente dalle responsabilità civili e penali
nelle quali lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti
che avessero motivato la risoluzione del contratto.
Art. 9
Malleva
Il professionista incaricato solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all’attività di consulenza ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della
Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 10
Foro competente − Registrazione − Rinvio normativo
Per le controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto, è competente il Foro di Catanzaro. Se non espressamente previsto per legge, le parti concordano di procedere alla registrazione del presente contratto, in
caso d’uso, nell’intesa che le relative spese saranno, in tal caso, a
carico della parte che ne chieda la produzione in giudizio. Per
quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare
riferimento alle norme del codice civile ed a quelle in vigore che
disciplinano la materia.
Letto, approvato e sottoscritto da entrambe le parti senza riserva alcuna.
Il Professionista
Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del codice civile si approvano espressamente le clausole di cui agli
articoli 3, 4, 5, 8, 9, del presente Contratto.
Il Professionista
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Dipartimento
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
DECRETO n. 4386 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Capellupo Giovanni – Autista.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con nota n. 1169 del 23/3/2004, pervenuta al protocollo in
pari data, acquisita al n. 8953, il Dirigente del Servizio Autoparco, ha comunicato che il sig. Capellupo Giovanni, matricola
128360, è stato sostituito per il periodo dal 16 maggio al 3 giugno
2003, per le mansioni di Responsabile Capo Officina, dal dipendente Ardimentoso Francesco, matricola 38070, trasferito al Dipartimento Formazione Professionale. In tale periodo, il sig. Capellupo Giovanni (dal 20 al 28/5/2003) ha sostituito l’autista Cerullo Antonio, alla conduzione dell’autovettura assegnata
all’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione. Tale situazione
si è protratta fino al 3 giugno 2003, quando su espressa richiesta
del sig. Ardimentoso, il Dirigente Generale della Formazione
Professionale, con nota n. 3924 ha comunicato l’annullamento
del dispositivo dirigenziale n. 2914/03, restituendo, in pari data,
il ruolo di Responsabile Capo Officina del Servizio Autoparco,
al dipendente Capellupo Giovanni;
— RITENUTO prendere atto di quanto sopra rappresentato
dal Dirigente del Servizio Autoparco, dott. Conte Romano e riconoscere al sig. Capellupo Giovanni, l’attività svolta in qualità
di Autista, per il periodo 20 maggio 2003-3 giugno 2003;
— VISTA la L.R. n. 7/96;
— VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, per
come modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
— VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
— VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
— VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del
15/1/2002;
12457
— il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare
il costo per ora, del lavoro straordinario, nonché l’indennità di
Struttura, tenendo conto del livello retributivo dell’interessato,
di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 47 del 15/1/
2002 e n. 837 del 24/9/2002;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
— notificare il presente decreto all’interessato e a tutte le
Strutture competenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4387 del 16 aprile 2004
Dipendente regionale Ing. Vincenzo De Franco – Affidamento responsabilità Ufficio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTO di dover provvedere ad una più razionale ed organica ristrutturazione interna dei Settori, con l’attribuzione
delle relative responsabilità a funzionari di comprovata capacità
professionale ed organizzativa;
VISTO il Dispositivo n. 1 del 20/2/2004, con il quale il Dirigente del Settore «Protezione Civile» propone alla responsabilità
dell’Ufficio n. 60 «Volontariato – Formazione – Addestramento
Pianificazione», con sede a Catanzaro, il dipendente regionale
Ing. Vincenzo De Franco, nato a Botricello il 21/8/1965 ed ivi
residente in via G. Cesare n. 3, matricola 244350, Categoria D;
CONSTATATO che l’Ing. Vincenzo De Franco, è in possesso
dei prescritti requisiti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la L.R. n. 7/96 art. 30;
— VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 837 del
24/9/2002;
— VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
— SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:
— prendere atto della nota n. 1169 del 23/3/2004, del Dirigente del Servizio Autoparco;
SU CONFORME proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— riconoscere al dipendente regionale, Capellupo Giovanni,
nato a Petronà il 24/6/1953 ed ivi residente in Via Cona 100,
matricola 128360, Cat. B, l’attività svolta in qualità di Autista,
per la guida dell’autovettura in dotazione all’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, per il periodo 20 maggio 2003-3
giugno 2003;
— prendere atto del Dispositivo del Dirigente del Settore
«Protezione Civile» n. 1 del 20/2/2004;
— conferire, all’Ing. Vincenzo De Franco, nato a Botricello il
21/8/1965 ed ivi residente in via G. Cesare n. 3, matricola
12458
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
244350, Categoria D, la responsabilità dell’Ufficio n. 60 «Volontariato – Formazione – Addestramento Pianificazione», con sede
a Catanzaro;
— statuire che il presente atto con decorrenza immediata, ha
efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il
presente;
— autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle
funzioni affidate;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il
Settore Economico del Personale per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— notificare il presente provvedimento all’Ing. Vincenzo De
Franco, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito
in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare il dipendente regionale Sig. Francesco Renda,
nato a Cosenza il 20/2/1942 ed ivi residente in via N. Serra n.
123/I, matricola n. 690750, Categoria D, al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici Locali» – Servizio
«A.P.T. di Cosenza»;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Servizio, all’assegnazione dello stesso in uno
degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore;
— notificare il presente decreto al Sig. Francesco Renda, alla
Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004
DECRETO n. 4389 del 16 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Dipendente regionale Sig. Renda Francesco – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DECRETO n. 4390 del 16 aprile 2004
PREMESSO CHE:
— con istanza dell’11/3/2004, pervenuta al protocollo il 23/
3/2004 ed acquisita al n. 8723, con la quale il dipendente regionale Sig. Francesco Renda, nato a Cosenza il 20/2/1942 ed ivi
residente in via N. Serra n. 123/I, matricola n. 690750, Categoria
D, in servizio presso il Dipartimento «Obiettivi Strategici» – Settore «Politiche Sociali ed Enti sub regionali», ha chiesto di essere
trasferito al Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi
Turistici Locali» – Servizio «A.P.T. di Cosenza»;
— nella succitata istanza il Dirigente Generale del Dipartimento «Attività Produttive» ha concesso il nulla-osta al trasferimento del dipendente di che trattasi;
— con nota prot. n. 3430/3723/DG del 23/3/2003, il Dirigente
Generale Vicario del Dipartimento «Obiettivi Strategici», ha
espresso parere favorevole al trasferimento in argomento;
Dipendente regionale Sig.ra Strano Giuseppina – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA l’istanza del 16/6/2003, con la quale la dipendente regionale Sig.ra Giuseppina Strano, nata a Delianuova il 2/9/1956
e residente a Reggio Calabria in via Palamollla n. 20, matricola
n. 792750, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco» – Ufficio
Ispettivo di Reggio Calabria, ha chiesto di essere trasferita al
Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici
Locali» – Servizio «A.P.T. di Reggio Calabria»;
VISTA la nota n. 292 del 16/1/2004, pervenuta al protocollo in
data 22/1/2004 ed acquisita al n. 1673, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento «Attività Produttive» ha concesso il
nulla-osta al trasferimento della dipendente di che trattasi;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
VISTA la nota n. 5317/Dip. del 7/4/2004, pervenuta al protocollo in pari data ed acquisita al n. 10366, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale,
Economato ed Autoparco», ha espresso parere favorevole al trasferimento in argomento;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare la dipendente regionale Sig.ra Giuseppina
Strano, nata a Delianuova il 2/9/1956 e residente a Reggio Calabria in via Palamolla n. 20, matricola n. 792750, Categoria D, al
Dipartimento «Attività Produttive», Settore «Sistemi Turistici
Locali» – Servizio «A.P.T. di Reggio Calabria»;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Servizio, all’assegnazione dello stesso in uno
degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore;
— notificare il presente decreto alla Sig.ra Giuseppina
Strano, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in
via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4393 del 16 aprile 2004
D.ssa Gabriella Marcello nata il 7/7/71 matricola 489400 –
Concessione aspettativa non retribuita per motivi personali.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che la dipendente Marcello Gabriella nata a Catanzaro il 7/7/71, con istanza del 5/4/04, acquisita in pari data al
protocollo del Settore Giuridico con il n. 10827, ha chiesto la
concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi
personali, con decorrenza 28/3/2004 per mesi 8 e gg. 15;
CONSIDERATO che la stessa dipendente nell’anno 2002, ha
già fruito di tre mesi e gg. 15 di aspettativa non retribuita;
12459
RILEVATO che il periodo di aspettativa non retribuita comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande
e non è utile ai fini giuridici ed economici;
DATO ATTO CHE il dipendente collocato in aspettativa può,
in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi alla Regione;
RITENUTO dover provvedere a riguardo;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente confermate:
— accogliere l’istanza della dipendente d.ssa Marcello Gabriella, nata a Catanzaro il 7/7/71 matricola 489400, e di collocarla in aspettativa non retribuita, con decorrenza 28/3/2004 per
un periodo di mesi 8 e gg. 15;
— dare mandato al Settore Gestione Economica del Personale, di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di
competenza;
— dare atto che l’aspettativa di che trattasi, comporta la riduzione proporzionale delle ferie maturate o maturande, nonché la
non utilità ai fini giuridici ed economici;
— dare atto altresı̀ che, il dipendente collocato in aspettativa
può in qualsiasi momento riassumere servizio attivo, previo adeguato preavviso da rendersi all’Ente;
— notificare il presente decreto, al Servizio 52 e Servizio 53
del Settore Gestione Economica del Personale, all’interessata
d.ssa Gabriella Marcello residente in Via M. Greco n. 40 – Catanzaro -- e al Dirigente/responsabile dell’Assessorato al Turismo Via S. Nicola n. 8 Catanzaro, ove la medesima risulta funzionalmente assegnata;
— provvedere alla pubblicazione in formato integrale sul
BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 16 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4401 del 20 aprile 2004
Sig.ra Modafferi Francesca nata il 7/4/47 matricola 552500
– Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute – art.
18 comma 16 CCNL Regioni EE.LL..
VISTO l’art. 27 della L.R. n. 9 del 28/3/1975;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 11 del CCNL del 14/9/2000;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella di gestione»;
VISTO l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla G.R. con provvedimento n.
1513 del 14/5/99;
PREMESSO CHE, la sig.ra Modafferi Francesca, nata il
7/4/47, ex dipendente regionale, matricola 291500 veniva collocata a riposo con decorrenza 1/4/2004 ai sensi della L.R. 7/02;
VISTA l’istanza con la quale la sig.ra Modafferi Francesca,
chiede la liquidazione delle ferie non godute nell’anno 2003 per
indifferibili esigenze di servizio e del rateo maturato nell’anno
2004;
12460
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
ACCERTATO CHE, la stessa dipendente all’1/4/2004, data di
collocamento a riposo, non ha goduto per indifferibili esigenze
di servizio, giorni 19 di ferie relative all’anno 2003, e di gg. 7
relativi all’anno 2004, cosı̀ come si evince dall’attestazione prot.
1564 del 29/3/04, rilasciata dal Dirigente del Settore Economato
– Provveditorato di Catanzaro;
ficio 159 «Segreteria C.R.T.A.» del Servizio n. 50, del Dott. Silvestro Tassone nato l’1 gennaio 1951 a Camini già dipendente di
ruolo della Comunità Montana della Limina Mammola (RC),
con la qualifica «Funzionario» ex livello VIII Cat. D, residente a
Monasterace in Via Lambrosi – per un periodo di un anno, a
decorrere dall’1 giugno 1998;
VISTO l’art. 18 comma 16 del vigente CCNL Regioni Enti
Locali – che prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, qualora
le stesse, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non
siano state fruite per esigenze di servizio;
VISTA la D.G.R. n. 3138 del 12 giugno 1998 che revoca il
comando del dipendente in epigrafe nominato;
VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002;
RITENUTO dover provvedere a riguardo;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 268 dell’11 ottobre 1999 che
trasferisce il Dott. Silvestro Tassone nel ruolo organico della Regione Calabria a decorrere dalla esecutività del suddetto decreto;
VISTA la nota n. 1619 del 12 settembre 2003 con cui la Comunità Montana della Limina Mammola (RC) sollecita il rimborso della somma complessiva di C 5.369,24 per stipendi e
oneri riflessi anticipati al dipendente Sig. Silvestro Tassone per il
periodo di comando dall’1/6/1998 al 10/8/1998;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
— liquidare alla sig.ra Modafferi Francesca, già dipendente
regionale matricola 552500 Categoria D, collocata a riposo l’1/
4/2004 ai sensi della L.R. 7/02, una somma pari alla retribuzione
complessiva per gg. 19 di congedo ordinario non goduto nell’anno 2003 e gg. 7 nell’anno 2004, per indifferibili esigenze di
servizio, cosı̀ come previsto dall’art. 18 comma 16 del vigente
CCNL Regioni Enti Locali;
— dare mandato al Settore Economico di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di competenza;
— notificare il presente Decreto al Servizio 52 e Servizio 53
del Settore Gestione Economica del Personale, e all’interessata
sig.ra Modafferi Francesca, residente in Via Sbarre Centrali Vico
Vitetta n. 5 – 89133 Reggio Calabria;
— pubblicare il presente decreto in formato integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO, altresı̀, di dover provvedere alla liquidazione
della somma complessiva di C 5.369,24 cosı̀ come richiesto con
la nota – sollecito n. 1619 del 12/9/2003;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
DECRETO n. 4402 del 20 aprile 2004
Comando Dott. Silvestro Tassone – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 giugno 1998-10
agosto 1998 – Comunità Montana «Limina» Mammola (RC).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— di prendere atto della nota-sollecito della Comunità Montana della Limina – Mammola;
— di rimborsare la somma complessiva di C 5.369,24, relativa alle retribuzioni anticipate a favore del Dott. Silvestro Tassone – Categoria D – nonché agli oneri riflessi e I.R.A.P. sostenuti per il periodo 1 giugno 1998-10 agosto 1998;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
— di imputare la somma complessiva di C 5.369,24 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso giusto impegno n. 6 del
14 gennaio 2004;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
PREMESSO:
— che con D.G.R. n. 2061 del 24 aprile 1998, è stato disposto
il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze dell’Uf-
— di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale
di pertinenza della Comunità Montana della Limina Mammola
(RC) – C.F. 81004530804;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— di notificare il presente atto alla Comunità Montana della
«Limina» – Mammola – Via Stazione – CAP 89045 (Reggio Calabria), nonché all’interessato.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Longo
DECRETO n. 4403 del 20 aprile 2004
Comando Dott. Alessandria Francesco – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 27 gennaio
2003-31 gennaio 2004 – Comune di Pizzo Calabro (VV).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
12461
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— di prendere atto della nota in epigrafe citata con cui il Comune di Pizzo chiede il rimborso delle somme anticipate a favore dell’Arch. Alessandria Francesco;
— di rimborsare la somma complessiva di C 32.293,02, relativa alle retribuzioni anticipate a favore del dipendente in parola
nonché agli oneri riflessi e I.R.A.P. per il periodo intercorso dal
27/1/2003 al 31/1/2004;
— di imputare, pertanto, la somma complessiva di C
32.293,02 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso giusto
impegno n. 6 del 14 gennaio 2004;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
— di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale
di pertinenza del Comune di Pizzo – P.I. 00327770798;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
PREMESSO:
— che con D.P.G.R. n. 13 del 31 gennaio 2003 l’Architetto
Alessandria Francesco, nato il 25 agosto 1965 a Vibo Valentia,
ivi residente alla Via D.A. Basile 3a trav. n. 28, dipendente dell’Amministrazione Comunale di Pizzo Calabro (VV) è stato assegnato, in qualità di componente, alla struttura speciale dell’Assessore ai Trasporti, Dott. Francescantonio Stillitani, con decorrenza 27 gennaio 2003;
VISTA la documentazione agli atti del fascicolo, in particolare
la nota n. 3537 del 16 febbraio 2004 con cui il Comune di Pizzo
chiede il rimborso delle somme anticipate dal 27 gennaio 2003 al
31 gennaio 2004, per stipendi, arretrati, a seguito dell’applicazione del nuovo C.C.N.L.-Enti Locali –, nonché ad oneri riflessi
ed I.R.A.P., ammontanti complessivamente ad C 32.293,02;
— di notificare il presente atto all’Amministrazione Comunale di Pizzo Provincia di Vibo Valentia – Ufficio Finanziario.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4404 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Bertucci Rodolfo – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi ed I.R.A.P. – Periodo 9 luglio 2001-31 luglio 2002 – Amministrazione Provinciale di
Torino.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
PREMESSO:
— che con Decreto dirigenziale n. 6618 del 6 luglio 2001
l’Ing. Bertucci Rodolfo nato a Torino il 24 maggio 1969 e residente a Montepaone Lido in Viale delle Regioni n. 57, già dipendente della Provincia di Torino, con profilo professionale di Funzionario Tecnico di Ruolo – Cat. D, posizione economica D3, è
stato comandato presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed
Acque con sede a Catanzaro a decorrere dal 9 luglio 2001;
— che è stata disposta la proroga del comando dell’Ing. Bertucci Rodolfo per il periodo 9/7/2002-31/7/2002 nonché il trasferimento dello stesso nel ruolo organico della Regione Calabria
con la medesima qualifica, a decorrere dall’1 agosto 2002 giusto
decreto n. 9632 del 30 luglio 2002 del Dirigente Generale del
Dipartimento n. 4 «Organizzazione e Personale»;
12462
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la documentazione agli atti del fascicolo in particolare
la nota n. 236568/2002 del 14 ottobre 2002 e la n. 286839 del 5
novembre 2003 con le quali l’Amministrazione Provinciale di
Torino richiede il rimborso delle somme anticipate, per stipendi
ed oneri riflessi, dal 9/7/2001 al 31/12/2001 e dall’1/1/2002 al
9/7/2002 ammontanti complessivamente ad C 33.125,07;
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
DECRETO n. 4416 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Musacchio Domenico – Rimborso
anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio
2001-31 dicembre 2003 – Azienda Sanitaria n. 4 – Cosenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 62 con il quale il Sig. Domenico
Musacchio, dipendente dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza è stato assegnato alla Segreteria Particolare dell’On.le Giuseppe Gentile,
Assessorato al Bilancio e Finanze a decorrere dal 26/9/97;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore «Gestione
Economica e Previdenziale del Personale»;
VISTO il D.P.G.R. 473 del 7/9/98 con cui il dipendente è stato
riconfermato responsabile della Segreteria Particolare del suddetto Assessore dal 26/9/97 al 22/1/99;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
VISTI i D.P.G.R. nn. 62, 138 e 125 rispettivamente del 6
giugno 2000, del 4 ottobre 2001 e del 3 settembre 2002, dai quali
si rileva che il Sig. Musacchio Domenico viene riconfermato
componente della Segreteria Particolare dell’Assessorato regionale alle Attività Produttive fino a revoca o cessazione del mandato coperto dall’On.le Giuseppe Gentile;
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— di prendere atto della nota n. 236568/2002 del 14 ottobre
2002 e di quella del 5 novembre 2003 prot. n. 286839 con le
quali la Provincia di Torino chiede il rimborso delle somme anticipate a favore dell’Ing. Bertucci Rodolfo ad esclusione dell’I.R.A.P. che sarà versata direttamente da questa Regione, a seguito del comando dello stesso presso questa Regione e per i
periodi in premessa indicati;
— di imputare, pertanto, la somma complessiva di C
35.324,30 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto
impegno n. 6 del 14 gennaio 2004;
— di rimborsare di conseguenza all’Amministrazione Provinciale di Torino – relativamente al periodo 9 luglio 2001-31
luglio 2002 l’importo complessivo di C 33.125,07, accreditandolo sulla contabilità speciale di pertinenza della suddetta Amministrazione;
— di versare l’importo di C 2.199,23 per l’I.R.A.P. a seguito
del rimborso nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di
Torino;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi
ordinativi di pagamento;
— di notificare il presente atto all’Amministrazione Provinciale di Torino – Servizio Bilancio, Trattamento Economico e
Servizi Sociali ai dipendenti – Via Maria Vittoria n. 12 Torino.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Longo
VISTA la documentazione agli atti del fascicolo con cui
l’A.S.L. n. 4 di Cosenza con nota n. 29821 del 19 novembre 2003
e con nota n. 7279 del 10/3/2004 chiede la rifusione della somma
di C 43.117,38 e di C 27.956,25 per un totale complessivo di C
71.073,63 per stipendi, oneri riflessi ed IRAP anticipati a favore
del dipendente in epigrafe nominato e relativi al periodo di comando dall’1/1/2001 al 31/12/2003;
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— di prendere atto delle note n. 29821 del 19/11/2003 e n.
7279 del 10/3/2004 dell’ASL n. 4 di Cosenza;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12463
— di rimborsare la somma complessiva di C 71.073,63, relativa a competenze stipendiali nonché agli oneri riflessi ed
I.R.A.P. anticipati a favore del dipendente citato in epigrafe durante il periodo 1/1/2001-31/12/2003;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
— di imputare, pertanto, la relativa spesa di C 71.073,63 sul
capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6
del 14 gennaio 2004;
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore «Gestione
Economica e Previdenziale del Personale»;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
— di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale
dell’ASL n. 4 di Cosenza – C.F. 01987710785;
— di notificare il presente atto all’ASL n. 4 di Cosenza
nonché, all’interessato.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Longo
DECRETO n. 4418 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Dr.ssa Romeo Caterina – Rimborso
anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 1 gennaio
2000-29 febbraio 2000 – Azienda Ospedaliera di Parma.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
PREMESSO:
— Che con decreto del Dirigente Generale n. 158 del 27 settembre 1999 la Sig.ra Romeo Caterina, già dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Parma è stata comandata presso gli Uffici della Giunta regionale, per un periodo di mesi sei a decorrere
dall’8 settembre 1999;
— che con decreto n. 172 dell’8 febbraio 2000 del Dirigente
del Settore Organizzazione e Personale la dipendente Sig.ra
Romeo Caterina nata il 27 giugno 1968 a Reggio Calabria ed ivi
residente in via Paolo Pellicano n. 39/A è stata trasferita nel ruolo
organico della Regione Calabria a decorrere dall’1 marzo 2000;
VISTA la documentazione agli atti del fascicolo in particolare
la nota del 2 aprile 2004 con cui l’Azienda Ospedaliera di Parma
chiede, in dettaglio, il rimborso delle somme anticipate dall’1
gennaio 2000 al 29 febbraio 2000 per stipendi, oneri riflessi ed
IRAP, ammontanti complessivamente ad C 4.985,05;
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— di prendere atto della nota in epigrafe citata con cui
l’Azienda Ospedaliera di Parma chiede il rimborso delle somme
anticipate a favore della Dr.ssa Romeo Caterina;
— di rimborsare, pertanto, la somma complessiva di C
4.985,05 relativa alle retribuzioni anticipate a favore della dipendente in parola nonché agli oneri riflessi ed all’I.R.A.P. per il
periodo intercorso dall’1/1/2000 al 29/2/2000;
— di imputare la somma complessiva di C 4.985,05 sul capitolo 1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del
14 gennaio 2004;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
— di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale
di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di Parma – P.I.
01874240342;
— di notificare il presente atto all’Azienda Ospedaliera di
Parma -- Ambito Risorse Umane – Via Gramsci, 14 – Parma.
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Longo
DECRETO n. 4420 del 20 aprile 2004
Comando Dipendente Pettè Antonino – Rimborso anticipazioni stipendi ed oneri riflessi – Periodo 18 aprile 2000-17
aprile 2002 – Comune di Locri (RC).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
VISTA la L.R. 7/96, recante norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta regionale;
VISTI gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 7058/14 del 20 luglio 2001,
con cui è stato disposto la proroga del comando presso la Re-
12464
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
gione Calabria, del Dott. Pettè Antonino, nato l’1 gennaio 1959 a
Laureana di Borrello, residente a Locri in via Napoli n. 40, dipendente del Comune di Locri, Cat. C – posizione economica
C2, per le esigenze dell’Assessorato alla Sanità – per ulteriori
dodici mesi, fino al 17/4/2002;
ACCERTATO che sono state rimborsate le anticipazioni relative al periodo 18/4/2000-31/12/2000 e che si deve procedere ad
un ulteriore rimborso sia per differenze stipendiali derivanti dall’applicazione della P.E.O. per il suddetto periodo e per quello
successivo compreso fra l’anno 2001 e 2002;
VISTA la documentazione agli atti del fascicolo con cui il Comune di Locri chiede la rifusione della somma complessiva di C
1.682,59 per stipendi ed oneri riflessi anticipati a favore del dipendente in epigrafe nominato e relativi al periodo di comando
dal 18/4/2000 al 17/4/2002;
RILEVATO che le spese devono essere poste a carico della
Regione Calabria cosı̀ come previsto dal D.P.R. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni;
DECRETA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— di prendere atto della nota n. 613 del 15/1/2004 della Città
di Locri;
— di rimborsare la somma complessiva di C 1.682,59 relativa alle differenze stipendiali derivanti dall’applicazione 2o
P.O.E. nonché agli oneri riflessi ed I.R.A.P. per il periodo 18/4/
2000-17/4/2002 anticipati a favore del Sig. Pettè Antonino;
— di imputare la relativa spesa di C 1.682,59 sul capitolo
1003125 del bilancio anno in corso, giusto impegno n. 6 del 14
gennaio 2004;
— di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999, avente per oggetto «Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione»;
— di accreditare la somma in parola sulla contabilità speciale
del Comune di Locri – C.F. 81000410803;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 17114 del 21 novembre 2003, avente per oggetto il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore «Gestione Economica e Previdenziale del
Personale» del Dipartimento Personale;
— di notificare il presente atto al Comune di Locri, nonché
all’interessato.
CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento
rientra nelle competenze del Responsabile del Settore n. 15 «Gestione Economica e Previdenziale del Personale»;
TENUTO CONTO che sono stati acquisiti tutti i documenti
che comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa (art.
45 L.R. 8/2002);
Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Giuseppe Longo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4451 del 20 aprile 2004
Avv. Lanfranco Calderazzo, nato il 23/6/1951 – Consulente
c/o Assessorato alla F.P. di cui alla D.G.R. n. 364 del 20/5/
2003 – capitolo 1002108 – Liquidazione periodo: febbraio
2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996 e successive modificazioni;
VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15 dicembre 2002;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto
dalla L.R. n. 7/96;
12465
VISTE le fatture emesse dall’Avv. Lanfranco Calderazzo per
la liquidazione riguardante il periodo: febbraio 2004, in cui lo
stesso ha svolto le prestazioni previste dal contratto;
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all’Avv. Lanfranco
Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, la somma lorda
di C 3.855,60 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso
spettante allo stesso per il periodo: febbraio 2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente
ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al Personale e
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul
capitolo 1002108, n. 91 del 4/2/2004 – D.G.R. n. 1094 del 9/2/
2004;
VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi;
ATTESTATO che si sono verificate le condizioni dettate dall’art. 43 e 45 della L.R. n. 8/2002 e che sono stati acquisiti i
documenti che comprovano il diritto del creditore;
VISTA la L.R. n. 13/96;
DECRETA
VISTA la D.G.R. n. 364 del 20/5/2003, con la quale l’Avv.
Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, è
stato nominato consulente esterno dell’Assessore Pietro Aiello;
CONSIDERATO che nella stessa D.G.R. è stato stabilito che
le prestazioni professionali degli esperti restano regolate nei termini ed alle condizioni di cui ai relativi contratti;
1. di liquidare all’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a Lamezia Terme il 23/6/1951, la somma lorda di C 3.855,60 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo
stesso per il periodo: febbraio 2004, per come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal competente ufficio del
Settore Economico dell’Assessorato al Personale e che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il contratto di che trattasi sottoscritto in data 24/6/2003
dove è stato stabilito che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di mesi dodici e, in ogni
caso, termine con la cessazione dalla carica dell’Assessore Pietro
Aiello e di corrispondere all’Avv. Lanfranco Calderazzo, nato a
Lamezia Terme il 23/6/1951, per l’attività dello stesso svolta, un
compenso lordo annuo di C 37.800,00 omnicomprensivi oltre
IVA e CPA (a presentazione della fattura) e dei contributi previsti
per legge a carico dell’Ente Regione se dovuti;
2. di gravare la spesa complessiva di C 3.855,60 sull’apposito capitolo 1002108 del bilancio regionale, giusto impegno n.
91 del 4/2/2004 – D.G.R. n. 1094 del 9/2/2004.
VISTA le note del Dirigente Generale del Dipartimento F.P.
con le quali si attesta che il consulente ha svolto l’attività di consulenza come previsto nella convenzione, nel periodo: febbraio
2004;
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
Il presente provvedimento sarà pubblicato interamente sul
BUR.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
SCHEDA CONTABILE
Consulenti di cui alla L.R. 13/96
D.G.R. n. 364 del 20/5/2003
Capitolo: 1002108
Periodo: Febbraio 2004
N.
1
Cognome nome
Calderazzo Lanfranco
Data
di nascita
C.F.
Compenso
lordo
IVA
C.P.A.
Rimborsi
vari
Totale
lordo
Somma da
impegnare
23/6/1951
CLDLFR51H23M208K
3.150,00
705,60
—
3.855,60
3.855,60
Totali generali
3.150,00
705,60
—
3.855,60
3.855,60
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Longo
12466
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4459 del 20 aprile 2004
Avv. Alessandro Pellegrino, nato il 20/9/1972 – Consulente
e/o Assessorato al Personale di cui alla D.G.R. n. 1069 del
13/11/2002 – Liquidazione rimborso spese periodo: gennaiomarzo 2004 + Rimborso spese.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare all’Avv. Alessandro
Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, la somma lorda di C
12.211,20 comprensiva di IVA e C.P.A. relativa al compenso
spettante allo stesso per il periodo: gennaio-marzo 2004, debitamente documentate, per come risultante dall’allegato prospetto
contabile, redatto dal competente ufficio del Settore Economico
dell’Assessorato al Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che l’impegno della citata spesa va assunto sul
capitolo 1002108, n. 977 del 7/4/2004 – D.G.R. n. 2213 del 10/
3/2004;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge regionale n. 7 del 13/5/1996;
VISTO il decreto P.G.R. n. 354 del 24/6/1999 per come modificato ed integrato con D.P.R. n. 206 del 15 dicembre 2002;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto
dalla L.R. n. 7/96;
VISTO l’art. 130 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi;
ATTESTATO che si sono verificate le condizioni dettate dall’art. 45 della L.R. n. 8/2002 e che sono stati acquisiti i documenti che comprovano il diritto del creditore;
DECRETA
VISTA la L.R. n. 13/96;
VISTA la D.G.R. n. 1069 del 13/11/2002, con la quale l’Avv.
Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, è stato nominato consulente esterno dell’Assessore al Personale Umberto
Pirilli;
VISTO il contratto di che trattasi sottoscritto in data 4/11/2002
dove è stato stabilito che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà termine con la cessazione dalla
carica dell’Assessore Umberto Pirilli e di corrispondere all’Avv.
Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972 per l’attività
dello stesso svolta, un compenso lordo annuo di C 37.800,00
omnicomprensivi oltre IVA e CPA, da liquidare in rate mensili di
C 3.150,00 oltre IVA e C.P.A. oltre il rimborso delle spese
perché residente fuori Regione;
1. di liquidare all’Avv. Alessandro Pellegrino, nato a Messina il 20/9/1972, la somma lorda di C 12.211,20 comprensiva di
IVA e C.P.A. relativa al compenso spettante allo stesso per il
periodo: gennaio-marzo 2004, debitamente documentate, per
come risultante dall’allegato prospetto contabile, redatto dal
competente ufficio del Settore Economico dell’Assessorato al
Personale e che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di gravare la spesa complessiva di C 12.211,20 sull’apposito capitolo 1002108 del bilancio regionale, giusto impegno n.
977 del 7/4/2004 – D.G.R. n. 2213 del 10/3/2004.
Il presente provvedimento sarà pubblicato interamente sul
BUR.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
VISTO il D.D.S. n. 5704 del 30/4/2003;
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
VISTA la nota dell’Assessorato al Personale, con la quale si
trasmettono le fatture emesse dall’Avv. Alessandro Pellegrino
per la liquidazione riguardante il periodo: gennaio-marzo 2004,
in cui lo stesso ha svolto le prestazioni previste dal contratto;
SCHEDA CONTABILE
Consulenti di cui alla L.R. 13/96
D.G.R. n. 64 del 10/2/2004
Capitolo: 1002108
Periodo: Gennaio/Marzo + rimborso spese
N.
1
Cognome nome
Pellegrino Alessandro
Data
di nascita
20/9/1972
C.F.
PLLLSN72P20F158E
Totali generali
Compenso
lordo
IVA
C.P.A.
Rimborsi
vari
Totale
lordo
Somma da
impegnare
6.300,00
1.411,20
4.500,00 12.211,20
12.211,20
6.300,00
1.411,20
4.500,00 12.211,20
12.211,20
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Longo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 4460 del 20 aprile 2004
Dipendente Melchionda Vincenzo nato il 4 marzo 1937.
Collocamento a riposo per superati limiti di età. Decorrenza
1 aprile 2004.
12467
2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale
del dipendente in trattazione sono i seguenti:
Descrizione
AA
MM
GG
Regione Calabria – Ruolo
– dall’1/2/1981 al 31/3/
2004
23
2
00
VISTI:
Edis Calabria – Ente per il
diritto allo studio
1
3
00
— le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001;
Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 2
1
4
25
Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 6
3
5
00
Servizio militare dal 13/3/
57 al 30/4/59
2
1
18
TOTALE
31
4
13
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— i Decreti del Presidente della G.R. n. 354 del 24/6/99 e n.
206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione;
— la delibera di G.R. n. 11891 del 17 aprile 1985 con la quale
è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 1/2/1981, nella fascia funzionale di «Applicato Operaio
Specializzato» Livello IV, del dipendente Sig. Melchionda Vincenzo, nato il 4/3/1937;
CONSIDERATO che il predetto dipendente, con decreto del
Dirigente n. 1334 del 12/2/02, su propria richiesta e ai sensi di
legge, è stato mantenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre
il limite di 65 anni previsto per il collocamento a riposo e che,
trascorso il periodo in discussione, lo stesso deve essere collocato a riposo per superati limiti di età;
VISTI, inoltre:
— il D.Lgs. 30/12/92 n. 503;
— il D.L. 28/3/1997 n. 79, convertito in legge 28/5/1997 n.
140;
— i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»;
1. provvedere, con successivo provvedimento, a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/
1986 e successive modificazioni;
2. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico
dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente,
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 2004;
3. dare mandato all’ufficio Pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità
premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa.
Il presente decreto, verrà trasmesso alle Strutture competenti
con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del
Dirigente Generale ex 4o Dipartimento – n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
— l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 n. 9 che prevede benefici al
personale combattente e assimilati;
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Longo
— l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata
dalla L.R. n. 2/1992;
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento
«Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 – di
conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al
Dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento;
DECRETO n. 4472 del 20 aprile 2004
Dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o
novembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
DECRETA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1. collocare a riposo con decorrenza 1o aprile 2004, per superati limiti d’età, ai sensi della normativa vigente in materia,
nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente
sig. Melchionda Vincenzo, nato il 4 marzo 1937;
PREMESSO:
— che il dipendente Lista Leonardo nato il 23/10/39 –, in
servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo –
per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/11/2004;
12468
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— che lo stesso dipendente, con nota del 15/3/2004, acquisita
agli atti il 22/4/04 con prot. n. 8701, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il Sig. Lista Leonardo non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o novembre 2004 il Sig. Lista Leonardo nato il 23/10/39, in servizio
di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
503/92;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 15/
3/04, acquisita agli atti con prot. n. 8701 del 22/3/2004, con la
quale il dipendente Lista Leonardo, nato il 23/10/39 – in servizio
di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92;
2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n.
5743 del 18/3/03;
DECRETO n. 4481 del 20 aprile 2004
Dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/1939 –
Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o settembre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
— che il dipendente Falvo Giovanni Battista nato il 12 agosto
1939 –, in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi
dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo – per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/9/
2004;
— che lo stesso dipendente, con nota del 9/3/2004, acquisita
agli atti il 19/3/04 con prot. n. 9312, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il Sig. Falvo Giovanni Battista non ha
raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o settembre 2004 il Sig. Falvo Giovanni Battista nato il 12/8/39, in
servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16
del D.Lgs. 503/92;
3) di mantenere in servizio il Sig. Lista Leonardo, nato il
23/10/39, fino al 31/10/2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per
l’esecuzione del presente atto.
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale;
Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le
modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n.
200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 9/3/04,
acquisita agli atti con prot. n. 9312 del 19/3/2004, con la quale il
dipendente Falvo Giovanni Battista, nato il 12/8/39 – in servizio
di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n.
5743 del 18/3/03;
3) di mantenere in servizio il Sig. Falvo Giovanni Battista,
nato il 12/8/39, fino al 31/8/2006;
4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per
l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le
modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n.
200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.
12469
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o luglio
2004 il Sig. Trentinella Francesco nato il 27/6/1939, in servizio
di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
503/92;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
Catanzaro, lı̀ 20 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
DECRETO n. 4494 del 21 aprile 2004
Dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal
1o luglio 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
— che il dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939,
in servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo –
per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/7/2004;
— che lo stesso dipendente, con nota del 9/3/2004, acquisita
agli atti il 25/3/04 con prot. n. 9271, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;
1) di prendere atto della facoltà espressa con nota del 9/3/04,
acquisita agli atti con prot. n. 9271 del 25/3/2004, con la quale il
dipendente Trentinella Francesco nato il 27/6/1939 – in servizio
di ruolo nella fascia funzionale D –, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.lgs. n. 503 del 30/12/92;
2) di prendere atto della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n.
5743 del 18/3/03;
3) di mantenere in servizio il Sig. Trentinella Francesco,
nato il 27/6/1939, fino al 30/6/2006;
4) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per
l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le
modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n.
200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DECRETO n. 4495 del 21 aprile 2004
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99);
Dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – Mantenimento in servizio per un ulteriore biennio decorrente dal 1o
ottobre 2004. D.Lgs. n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il Sig. Trentinella Francesco non ha
raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici;
PREMESSO:
— che il dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939, in
servizio di ruolo nella fascia funzionale D, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo –
per raggiunti limiti di età – con decorrenza 1/10/2004;
— che lo stesso dipendente, con nota del 10/3/2004, acquisita
agli atti il 19/3/04 con prot. n. 9346, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 30/12/92;
12470
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della Legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n 162/97 e sent. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’Assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il Sig. Morabito Stefano non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o ottobre
2004 il Sig. Morabito Stefano nato il 28/9/1939, in servizio di
ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
503/92;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico-Previdenziale;
DECRETO n. 4496 del 21 aprile 2004
Sig. Casuscelli Gaetano nato il 24/1/47 matricola 151975 –
Distacco sindacale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la nota del 25/3/04, della Segreteria CGIL F.P., con
sede in Vibo Valentia alla Via Kennedy, con la quale si chiede il
collocamento in distacco sindacale retribuito al 50% con decorrenza 1/4/2004 del dipendente Casuscelli Gaetano nato a Zambrone il 24/1/47 e residente in C/da Cocari – Vibo Valentia matricola 151975 Cat. C, in servizio presso il Dipartimento Obiettivi Strategici – Servizi Sociali di Vibo Valentia, in quanto
Dirigente sindacale della CGIL F.P.;
CONSIDERATO che la richiesta trova fondamento normativo
nel CCNQ sottoscritto il 7/8/98;
CONSIDERATO che, fermo restando il loro numero complessivo, i distacchi sindacali sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1
del CCNQ anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre
mesi ciascuno per come previsto dall’art. 7 comma 1 dello stesso
CCNQ;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNQ variazioni ai distacchi e alle aspettative vanno comunicate all’Ente
Regione entro il 31 gennaio di ogni anno;
RILEVATO altresı̀ che, ai fini del trattamento economico previsto si fa riferimento all’art. 17 comma 3 del succitato contratto,
il quale esplica che in caso di distacco ai sensi dell’art. 7 comma
2, al Dirigente sindacale è garantito:
— il trattamento economico complessivo nella misura intera
con riferimento a tutte le competenze fisse e ricorrenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
— della facoltà espressa con nota del 10/3/04, acquisita agli
atti il 19/3/04 con prot. n. 9346, con la quale il dipendente Morabito Stefano nato il 28/9/1939 – in servizio di ruolo nella fascia
funzionale C –, ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del
D.lgs. n. 503 del 30/12/92;
— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
2) di mantenere in servizio il Sig. Morabito Stefano nato il
28/9/1939, fino al 30/9/2006;
3) di dare mandato all’Ufficio Pensioni del Servizio Trattamento Previdenziale-Assistenziale di questo Dipartimento, per
l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto verrà trasmesso alle strutture competenti con le
modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n.
200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Longo
— il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al
servizio pieno prestato nell’Amministrazione anche ai fini del
trattamento pensionistico e per il diritto alle ferie previsto dagli
artt. 17 comma 2 e 5 del CCNQ – 7/8/98, si applicano le norme
previste nel CCNL vigente per il rapporto di lavoro part/time
orizzontale o verticale;
RITENUTO dover procedere di conseguenza avendo accertato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 5 comma
1 e 11 comma 1;
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
— prendere atto della richiesta della Segreteria Comprensoriale CGIL-F.P. di Vibo Valentia pervenuta in data 1/4/04 con
prot. n. 10429 prodotta ai sensi del CCNQ del 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali;
— collocare in distacco sindacale part/time e precisamente
con articolazione della prestazione di servizio al 50%, con decorrenza 1/4/2004, il dipendente Casuscelli Gaetano matricola
151975 Categoria C, nato a Zambrone il 24/1/47, e residente in
C/da Cocari – 89900 Vibo Valentia, in servizio presso il Dipartimento Obiettivi Strategici – Servizi Sociali di Vibo Valentia;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12471
— notificare il presente decreto alla Sig.ra Letteria Lotronto,
alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— notificare il presente provvedimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri «Dipartimento della Funzione Pubblica»,
alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, Ufficio Relazioni
Sindacali, alla Segreteria Nazionale CGIL F.P. con sede in Roma
in Via L. Serra 31, al Dirigente del Dipartimento Obiettivi Strategici Via Orsi Catanzaro, al dipendente medesimo, nonché al
Settore Economico del Personale;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente sul
BUR Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004
Catanzaro, lı̀ 21 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4693 del 22 aprile 2004
Dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA l’istanza del 5/3/2004, pervenuta al protocolo in data
30/3/2004 ed acquisita al n. 9975, con la quale la dipendente
regionale Sig.ra Letteria Lotronto, nata a Reggio Calabria il 30/
6/1953 ed ivi residente in via S. Caterina Trav. Privata n. 21,
matricola n. 454125, Categoria D, in servizio presso il Dipartimento «Bilancio – Finanze – Programmazione e Sviluppo Economico» – Ufficio Patrimonio di Reggio Calabria, ha chiesto di
essere trasferita al Dipartimento «Formazione Professionale,
Economato ed Autoparco», Ufficio «Innovazioni Tecnologiche»
di Reggio Calabria, sito in via Caserma Borrace n. 67;
CHE con nota n. 10199 del 31/3/2004, sono stati chiesti i pareri ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti succitati;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
DECRETO n. 4710 del 22 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Enrico Meduri – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
Con istanza del 17/2/2004, il dipendente regionale Sig. Enrico
Meduri, nato a Reggio Calabria il 2/1/1949 ed ivi residente in via
Santa Lucia al Parco n. 8, matricola n. 528500, Categoria C, in
servizio presso il Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», Coordinamento Attività Delegata e Rendiconti – C.R.F.P. ex INAPLI, con sede a Reggio Calabria, ha
chiesto di essere trasferito al Dipartimento «Bilancio – Finanze –
Programmazione e Sviluppo Economico», Servizio Patrimonio,
Ufficio Patrimonio, con sede a Reggio Calabria;
VISTA la nota n. 94 del 24/2/2004, pervenuta al protocollo in
data 8/3/2004 ed acquisita al n. 7650, con la quale il Dirigente
del Servizio Patrimonio ha espresso parere favorevole al trasferimento del dipendente in argomento;
VISTA la nota n. 3744/Dip. del 10/3/2004, pervenuta al protocollo in data 30/3/2004 ed acquisita al n. 9971, con la quale il
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», ha concesso il nulla-osta al trasferimento di che trattasi;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare la dipendente regionale Sig.ra Letteria Lotronto,
nata a Reggio Calabria il 30/6/1953 ed ivi residente in via S.
Caterina Trav. Privata n. 21, matricola n. 454125, Categoria D, al
Dipartimento «Formazione Professionale, Economato ed Autoparco», Ufficio «Innovazioni Tecnologiche» di Reggio Calabria,
sito in via Caserma Borrace n. 67;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare il dipendente regionale Sig. Enrico Meduri, nato
a Reggio Calabria il 2/1/1949 ed ivi residente in via Santa Lucia
al Parco n. 8, matricola n. 528500, Categoria C, al Dipartimento
«Bilancio – Finanze Programmazione e Sviluppo Economico»,
Servizio Patrimonio, Ufficio Patrimonio, con sede a Reggio Calabria;
12472
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— notificare il presente decreto al Sig. Enrico Meduri, alla
Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, al Dipartimento Obiettivi Strategici, nonché a tutte le
Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Catanzaro, lı̀ 22 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 4963 del 27 aprile 2004
Struttura Ausiliaria Dipartimento «Organizzazione e Personale».
DECRETO n. 4711 del 22 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
Con istanza del 6/4/2004, pervenuta al protocollo il 14/4/2004
ed acquisita al n. 11101, il dipendente regionale Sig. Giuseppe
Gaglione, nato a Palermo il 4/2/1948 e residente a Vibo Valentia
in via S. Domenico Savio n. 7, matricola n. 334875, Categoria C,
in servizio presso i Servizi Sociali U.O. di Vibo Valentia, ha dato
la propria disponibilità ad essere trasferito all’Unità Organizzativa Autonoma dei Servizi Ispettivi Ufficio di Vibo Valentia;
RITENUTO, per una migliore organizzazione ed efficienza
dell’Unità Operativa di che trattasi, dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare, in via provvisoria e per un periodo di sei mesi,
il dipendente regionale Sig. Giuseppe Gaglione, nato a Palermo
il 4/2/1948 e residente a Vibo Valentia in via S. Domenico Savio
n. 7, matricola n. 334875, Categoria C, all’Unità Organizzativa
Autonoma dei Servizi Ispettivi – Ufficio di Vibo Valentia;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— notificare il presente decreto al Sig. Giuseppe Gaglione,
alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
IL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
PREMESSO CHE:
— con deliberazione n. 3186 del 21 settembre 1999 la G.R.
ha deliberato ex art. 5 della L.R. 7/96 di autorizzare i Direttori
Generali ad istituire la segreteria prevista alla lettera a) del citato
articolo, componendola di quattro membri dei quali uno esterno;
— con nota n. 183 del 23/4/2004, il Dirigente Generale Vicario del Dipartimento «Organizzazione e Personale», a seguito
del collocamento a riposo dall’1 aprile 2004, del Capo Struttura
del predetto Dipartimento, sig. Bonapace Paolo, matricola
326030, Categoria D, ha designato dalla medesima decorrenza e
con le stesse funzioni il sig. Mosciaro Saverio, matricola 568070,
Categoria C, già componente della stessa;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTA la L.R. n.7/96;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/
2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 24/
9/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2002;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto della nota n. 183/04 con la quale il Dirigente
Generale Vicario del Dipartimento «Organizzazione e Personale», ha designato quale Capo Struttura del proprio Diparti-
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
mento, a decorrere dall’1 aprile 2004, il sig. Mosciaro Saverio,
già componente della stessa, in sostituzione del sig. Bonapace
Paolo, collocato a riposo in tale data;
— statuire che la Struttura Ausiliaria del Dipartimento «Organizzazione e Personale», è cosı̀ rideterminata:
− Mosciaro Saverio, nato a Cosenza il 17/10/1965 e residente a Catanzaro in Via Conti di Loritello n. 19, dipendente
regionale, matricola n. 568070, Categoria C – Capo Struttura;
− Mungo Mirella, nata a Vallefiorita il 10/6/1955 ed ivi residente in Corso Europa n. 17, dipendente regionale, matricola n.
569685, Categoria B – Componente;
− Serra Maria Rosa, nata a San Giovanni in Fiore il 7/10/
1948 e residente a Cosenza in Via delle Medaglie d’Oro n. 93,
dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Cosenza, Collaboratore Amministrativo (Cat. D ex VII livello) – Componente
(in qualità di comandata);
− Lupia Salvatore, nato a Cerva il 17/6/1960 ed ivi residente in Via Ia Traversa A. Gramsci, dipendente regionale, matricola n. 457100, Categoria A – Autista (giusta decreto dirigenziale n. 7310 del 29/5/2003);
— statuire che il presente provvedimento, ha efficacia fino a
nuove e/o diverse disposizioni del Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» e, comunque fino alla
cessazione dell’incarico conferito al suddetto Dirigente;
— il Settore Economico del Personale provvederà ad indicare
l’ammontare dell’indennità di Struttura, tenendo conto del livello retributivo degli interessati, nonché delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 47 del 15/1/2002 e n. 837 del 24/9/
2002;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
— notificare il presente decreto agli interessati e a tutte le
Strutture competenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 27 aprile 2004
12473
VISTI i decreti dirigenziali n. 16343 e n. 16344 del 4/12/02
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
del Pollino la somma di C 163.158,00, già liquidata;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi;
ACCERTATO che la Comunità Montana del Pollino ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico, il programma operativo annuale e il programma d’intervento per cui si può procedere alla liquidazione della somma di
C 468.214,00 pari all’80% della somma complessiva assegnata
di C 585.268,00;
CHE già si è provveduto a liquidare la somma di C
283.322,00, per cui per raggiungere la quota dell’80%, occorre
liquidare la somma di C 184.892,00;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2004;
DATO ATTO che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/2002;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
DECRETA
DI LIQUIDARE a favore della Comunità Montana del Pollino
la somma di C 184.892,00 autorizzando la ragioneria generale
ad emettere il relativo mandato di pagamento;
DI IMPUTARE la somma di C 127.490,00 sul capitolo
2232203, residui 2003, impegno n. 3562 del 24/9/2003 e la
somma di C 57.402,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 6708
del 27/12/02;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento
per intero nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5360 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5356 del 30 aprile 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000-01. Liquidazione a favore della Comunità Montana Pollino.
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti dirigenziali (n. 9237 del 22/7/2002, n. 15.572 e
n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale
per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana del Pollino la
somma di C 422.110,00;
Liquidazione Comunità Montana Alto Jonio – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha verificato:
CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C
513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità
Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n.
4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7;
12474
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CHE la Comunità Montana Alto Jonio ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 55.034,05,
per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate;
CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno
n. 4127 del 30 ottobre 2003;
RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità
Montana Alto Jonio la somma di C 55.034,05;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si
sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge
regionale n. 8/02;
VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/
1978;
CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno
n. 4127 del 30 ottobre 2003;
RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità
Montana Versante Tirrenico Meridionale la somma di C
135.663,11;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si
sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge
regionale n. 8/02;
VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/
1978;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale la somma di C 135.663,11;
DECRETA
DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Alto Jonio la
somma di C 55.034,05;
DI imputare la spesa di C 55.034,05 sul capitolo 2232102,
giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003;
DI imputare la spesa di C 135.663,11 sul capitolo 2232102,
giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003;
DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto
sul BUR.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto
sul BUR.
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Del Grande
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Del Grande
DECRETO n. 5364 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5362 del 30 aprile 2004
Liquidazione Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n.
4/74 e n. 7/78.
Liquidazione Comunità Montana Versante Jonico Meridionale – Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n.
4/74 e n. 7/78.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha verificato:
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha verificato:
CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C
513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità
Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n.
4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7;
CHE la Comunità Montana Versante Tirrenico Meridionale ha
presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003,
pari ad C 135.663,11, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate;
CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C
513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità
Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n.
4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7;
CHE la Comunità Montana Versante Jonico Meridionale ha
presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003,
pari ad C 74.142,39, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate;
CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno
n. 4127 del 30 ottobre 2003;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità
Montana Versante Jonico Meridionale la somma di C 74.142,39;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si
sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge
regionale n. 8/02;
VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/
1978;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
12475
DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si
sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge
regionale n. 8/02;
VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/
1978;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Silana la
somma di C 37.212,67;
DI imputare la spesa di C 37.212,67 sul capitolo 2232102,
giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003;
DECRETA
DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante Jonico Meridionale la somma di C 74.142,39;
DI imputare la spesa di C 74.142,39 sul capitolo 2232102,
giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003;
DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto
sul BUR.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Del Grande
DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto
sul BUR.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
DECRETO n. 5367 del 30 aprile 2004
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Del Grande
Liquidazione Comunità Montana Versante dello Stretto –
Spese personale enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78.
IL DIRIGENTE
DECRETO n. 5366 del 30 aprile 2004
Liquidazione Comunità Montana Silana – Spese personale
enti disciolti. Leggi regionali n. 4/74 e n. 7/78.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha verificato:
CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C
513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità
Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n.
4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7;
CHE la Comunità Montana Silana ha presentato il rendiconto
delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C 37.212,67, per il
pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti
disciolti di cui alle leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che il servizio competente per l’istruttoria
ha verificato:
CHE nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2003, al capitolo 2232102, risulta uno stanziamento di C
513.000,00 cosı̀ specificato «Contributo a favore delle Comunità
Montane per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, nonché di quelle relative al personale proveniente dagli
enti disciolti di cui all’art. 26 della legge regionale 29/1/1974, n.
4 ed alla legge regionale 31/5/1978, n. 7;
CHE la Comunità Montana Versante dello Stretto ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per l’anno 2003, pari ad C
133.594,03, per il pagamento delle spettanze al personale proveniente dagli enti disciolti di cui alle leggi sopra richiamate;
CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno
n. 4127 del 30 ottobre 2003;
RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità
Montana Versante dello Stretto la somma di C 133.594,03;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
CHE con decreto n. 15721 del 3 novembre 2003 è stata impegnata sul capitolo 2232102 la somma di C 513.000,00, impegno
n. 4127 del 30 ottobre 2003;
DATO ATTO che per la liquidazione della suddetta spesa si
sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge
regionale n. 8/02;
RITENUTO, pertanto, liquidare a favore della Comunità
Montana Silana la somma di C 37.212,67;
VISTE le leggi regionali n. 4 del 29/1/1974 e n. 7 del 31/5/
1978;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
12476
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETA
DI assegnare e liquidare alla Comunità Montana Versante
dello Stretto la somma di C 133.594,03;
DI imputare la spesa di C 133.594,03 sul capitolo 2232102,
giusto impegno n. 4127 del 30/10/2003;
DI disporre la pubblicazione per intero del presente decreto
sul BUR.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro;
VISTO l’art. 7 dell’accordo integrativo del 15/2/96 del
C.C.N.L. inerente i termini di preavviso;
VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/2002;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
DECRETA
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Del Grande
DECRETO n. 5382 del 30 aprile 2004
Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata il 6/12/54 matricola
56900 – Risoluzione rapporto di lavoro art. 2 comma 12
Legge 335/95.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE la Sig.ra Barletta Giovanna Maria nata a
Reggio Calabria il 6/12/54 Categoria D matricola 56900 in servizio presso il Centro Formazione Professionale ex INIASA di
Reggio Calabria, è stata riconosciuta permanentemente non
idonea al servizio con verbale n. 38 del 10/2/2004 dalla Commissione medico-legale dell’ASL n. 11 di Reggio Calabria;
CHE la medesima, in data 24/10/03 aveva chiesto di essere
sottoposta a visita medico-collegiale, ai sensi dell’art. 2, comma
12, della Legge 335/95;
VISTO il verbale della Commissione medico Ospedaliera del
Centro Militare di Medicina Legale di Messina, pervenuto in
data 23/4/04, dal quale si evince che alla sopranominata dipendente sono state riscontrate infermità che costituiscono impedimento permanente alla prestazione lavorativa e che, pertanto,
sussiste l’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
CONSIDERATO che l’inabilità è determinata da infermità
non dipendenti da causa di servizio;
CONSIDERATO inoltre che allo scadere dei cinque anni è
fatto obbligo riproporre visita di revisione secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 187/97 e dall’art. 9 del D.P.R. 222/84;
DATO ATTO che la sig.ra Barletta Giovanna ha facoltà di far
rivalere il riconoscimento di cui al verbale ASL 11 di Reggio
Calabria prot. 38 del 102/04, qualora lo ritenesse opportuno;
Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente confermato:
— di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con la
sig.ra Barletta Giovanna Maria, nata a Reggio Calabria il
6/12/54, matricola 56900, dipendente regionale Categoria D, in
servizio presso il Centro F.P. ex INIASA di Reggio Calabria a
seguito del giudizio emesso dalla competente Commissione
Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Messina,
a far data dal 14/4/2004 secondo le disposizioni di cui all’art. 2
comma 12 della Legge 335/95;
— di dare disposizione al Settore 15 – Gestione Economica e
Previdenziale del Personale – perché corrisponda l’indennità sostitutiva del preavviso e perché provveda ad ogni altro adempimento di competenza;
— di dare atto che allo scadere dei cinque anni, è fatto obbligo riproporre visita di revisione secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.M. 187/97 e dall’art. 9 del D.P.R. 222/84;
— di notificare il presente Decreto al Settore 15 dell’Assessorato al Personale, Servizi 52 e 53, all’interessata sig.ra Barletta
Giovanna Maria residente in Filippini 1/B Reggio Calabria, e al
Dirigente Responsabile del Centro Formazione Prof.le, Via Pio
XI Dir. I – 89133 Reggio Calabria, ove risulta funzionalmente
assegnata;
— provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento
in formato integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5383 del 30 aprile 2004
Sig. Costa Rosario nato il 29/4/57 matricola 210600 – Distacco sindacale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 21, comma 4 del C.C.N.L. per il Personale del
Comparto Regioni Enti Locali;
VISTA la Legge 335 dell’8/8/95 art. 2, comma 12;
VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 dell’8/5/97
concernente le modalità applicative delle disposizioni contenute
nell’art. 2, comma 12 della già citata legge 335 dell’8/8/95;
VISTA la circolare n. 57 del 24 ottobre 1997 dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica, recante disposizioni in materia;
VISTA la nota del 14/4/04, della Segreteria CISAL, con sede
in Roma alla Via Giulio Cesare, con la quale si chiede il collocamento in distacco sindacale retribuito al 50% con decorrenza
3/5/2004 del dipendente Costa Rosario nato a Catanzaro il 29/
4/57 e residente in Via Carso n. 2 – S. Maria di Catanzaro –
matricola 210600 Cat. C, in servizio presso l’Assessorato alla
Formazione Professionale di Catanzaro, in quanto Dirigente sindacale della CISAL;
CONSIDERATO che la richiesta trova fondamento normativo
nel CCNQ sottoscritto il 7/8/98;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12477
CONSIDERATO che, fermo restando il loro numero complessivo, i distacchi sindacali sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1
del CCNQ anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre
mesi ciascuno per come previsto dall’art. 7 comma 1 dello stesso
CCNQ;
DECRETO n. 5385 del 30 aprile 2004
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del CCNQ variazioni ai distacchi e alle aspettative vanno comunicate all’Ente
Regione entro il 31 gennaio di ogni anno;
VISTA la Legge regionale 12 agosto 2002 n. 34 «Riordino
delle Funzioni Amministrative Regionali e Locali»;
RILEVATO altresı̀ che, ai fini del trattamento economico previsto si fa riferimento all’art. 17 comma 3 del succitato contratto,
il quale esplica che in caso di distacco ai sensi dell’art. 7 comma
2, al Dirigente sindacale è garantito:
— il trattamento economico complessivo nella misura intera
con riferimento a tutte le competenze fisse e ricorrenti;
— il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
— i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al
servizio pieno prestato nell’Amministrazione anche ai fini del
trattamento pensionistico e per il diritto alle ferie previsto dagli
artt. 17 comma 2 e 5 del CCNQ – 7/8/98, si applicano le norme
previste nel CCNL vigente per il rapporto di lavoro part/time
orizzontale o verticale;
RITENUTO dover procedere di conseguenza avendo accertato i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 5 comma
1 e 11 comma 1;
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate:
— prendere atto della richiesta della Segreteria Confederale
CISAL pervenuta in data 14/4/04 con prot. n. 10924 prodotta ai
sensi del CCNQ del 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi
sindacali;
— collocare in distacco sindacale part/time e precisamente
con articolazione della prestazione di servizio al 50%, con decorrenza 3/5/2004, il dipendente Costa Rosario matricola 210600
Categoria C, nato a Catanzaro il 29/4/57, e residente in Via Carso
n. 2 – 88060 S. Maria di Catanzaro, in servizio presso l’Assessorato alla F.P. Coordinamento Provinciale, Via degli Angioini n.
143/B – Catanzaro;
— notificare il presente provvedimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri «Dipartimento della Funzione Pubblica»,
Ufficio Relazioni Sindacali, alla Segreteria Nazionale CISAL,
con sede in Via Giulio Cesare n. 21 – 00192 Roma, al Dirigente
del Coordinamento Provinciale Formazione Professionale, Via
degli Angioini n. 143/B – Catanzaro, al dipendente medesimo,
nonché al Settore Economico del Personale;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente sul
BUR Calabria.
Distacco in utilizzo dipendenti regionali presso Amministrazione Provinciale di Cosenza.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO in particolare il Capo III della predetta legge: «Trasferimento delle Risorse Finanziarie, Umane, Strumentali ed Organizzative»;
VISTA la nota n. 24001/1130 del 6/11/2003, dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza – Assessorato Formazione Professionale, con la quale chiede il distacco presso i propri uffici dei
sottoelencati dipendenti regionali, in servizio presso il Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale di Cosenza:
— Scagliola Domenico S., nato a Melito Porto Salvo l’1/1/
1962 e residente a Paola in via Nazionale Strada T. n. 37/B, matricola n. 744700, Categoria C, per 3 giorni alla settimana;
— Caruso Antonio, nato a Cosenza il 28/10/1954 ed ivi residente in via Degli Stadi n. 113, matricola n. 146800, Categoria C,
per tutta la settimana;
— Burza Camillo, nato a S. Mango D’Aquino l’11/9/1944 e
residente a Cosenza in via F.lli Cervi n. 17/C, matricola n. 99000,
Categoria C, per tutta la settimana;
— D’Ambrosio Maria Franca, nata a Trenta l’8/2/1946 e residente a Marano Principato in via Pantusella n. 18/D, matricola
n. 233500, Categoria C, per 3 giorni alla settimana;
CHE per la richiesta di cui sopra, il Dirigente del Servizio
Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale, ha
espresso parere favorevole al distacco in argomento;
ACCERTATA la fattibilità per poter procedere al distacco,
anche provvisorio, del personale di che trattasi, in considerazione
di voler rilanciare e consolidare il rapporto tra la Provincia di
Cosenza ed il Servizio di Coordinamento Provinciale di Formazione Professionale;
CHE i dipendenti interessati al distacco in argomento, sono
disponibili in tal senso;
VISTI i Decreti Legislativi n. 112/98, n. 267/2000, n. 165/
2001;
VISTA la Legge Regionale n. 31/2002;
VISTA la Legge regionale n. 39/2002;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti,
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
— prendere atto della nota della Provincia di Cosenza n.
24001/1130 del 6/11/2003, con relativi nominativi, che allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12478
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— distaccare, in utilizzo ed in via provvisoria, presso l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, per le esigenze delle Strutture richiedenti e per le finalità di cui alla Legge regionale n. 34
del 12 agosto 2002 «Riordino delle Funzioni Amministrative Regionali e Locali», da concordare con la predetta Amministrazione Provinciale, i seguenti dipendenti della Regione Calabria:
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
1. Scagliola Domenico S., nato a Melito Porto Salvo l’1/1/
1962 e residente a Paola in via Nazionale Strada T. n. 37/B, matricola n. 744700, Categoria C, per 3 giorni alla settimana;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
2. Caruso Antonio, nato a Cosenza il 28/10/1954 ed ivi residente in via Degli Stadi n. 113, matricola n. 146800, Categoria C,
per tutta la settimana;
3. Burza Camillo, nato a S. Mango D’Aquino l’11/9/1944 e
residente a Cosenza in via F.lli Cervi n. 17/C, matricola n. 99000,
Categoria C, per tutta la settimana;
4. D’Ambrosio Maria Franca, nata a Trenta l’8/2/1946 e residente a Marano Principato in via Pantusella n. 18/D, matricola
n. 233500, Categoria C, per 3 giorni alla settimana;
— stabilire che il presente provvedimento, ha decorrenza immediata, fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il
Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— notificare il presente decreto ai dipendenti interessati, alla
Provincia di Cosenza sita in via Galliano n. 6, a tutte le Strutture
regionali interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione
Istituzionale», sito in via Alberti n. 2;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— assegnare il dipendente regionale Sig. Francesco Scalise,
nato a Sorbo San Basile il 18/8/1945 e residente a Catanzaro in
via Schipani n. 48, matricola n. 746500, Categoria D, al Dipartimento «Presidenza», Settore «Legislativo»;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Settore, all’assegnazione dello stesso in uno
degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore;
— notificare il presente decreto al Sig. Francesco Scalise, alla
Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5390 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5388 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Scalise Francesco – Assegnazione.
Dipendente regionale Vero Roberto – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA l’istanza del 16/4/2004, con la quale il dipendente regionale Sig. Francesco Scalise, nato a Sorbo San Basile il 18/8/
1945 e residente a Catanzaro in via Schipani n. 48, matricola n.
746500, Categoria D, in servizio presso il Comitato Regionale di
Controllo sede Centrale, ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Presidenza», Settore Legislativo;
CHE nella succitata nota i Dirigenti preposti hanno concesso i
nulla-osta al trasferimento del dipendente in argomento;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.Lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
— con nota n. 637 del 12/3/2004, il Dirigente del Settore
«Programmazione, Sviluppo Economico, Interventi Comunitari», ha fatto richiesta di un autista e di un’autovettura da utilizzare presso la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza
del POR Calabria 2000-2006, istituita con delibera della Giunta
regionale n. 15 del 14/1/2003;
— con nota n. 1007 dell’11/3/2004, pervenuta al protocollo il
22/3/2004, acquisita al n. 8647, il Dirigente del Servizio Autoparco, ha comunicato che il sig. Vero Roberto Giovanni, matricola 849100, presta servizio dal 23 febbraio 2004 presso la Struttura «Coordinamento e Attuazione dei Fondi Comunitari»;
— con nota n. 480/04, il Dirigente del Settore «Programmazione, Sviluppo Economico, Interventi Comunitari», ha comunicato che il sig. Vero Roberto Giovanni, ha preso regolarmente
servizio in tale data al suddetto Settore, in qualità di Autista;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
12479
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
ALLA LUCE di un attento esame dei riferimenti legislativi e
giurisprudenziali senza trascurare l’emergente indirizzo nazionale che tende ad aumentare l’età per l’entrata in quiescenza;
VISTA la Delibera di G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2002;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l’istanza del dipendente Barillà Sebastiano, trattenendolo in servizio, sino al raggiungimento del limite massimo previsto e comunque non oltre
il 70o anno di età;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto delle note n. 1007/04 del Dirigente del Servizio Autoparco e n. 480/04 del Dirigente del Settore Programmazione Sviluppo Economico Interventi Comunitari;
— assegnare, con decorrenza 23 febbraio 2004, in qualità di
Autista, il sig. Vero Roberto, nato a Pontebba il 24/6/1951 e residente a Taverna in Viale I Maggio n. 7, matricola 849100, Categoria A, presso la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 2000-2006, istituita con delibera della
Giunta regionale n. 15 del 14/1/2003;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
— notificare il presente decreto all’interessato e a tutte le
Strutture competenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:
DISPORRE il mantenimento in servizio presso la Regione
Calabria sino al raggiungimento del limite massimo previsto e
comunque non oltre il settantesimo (70) anno di età, del dipendente sig. Barillà Sebastiano nato a Sambatello di Reggio Calabria il 4/7/1937 – matricola 51125 in atto in servizio presso il
Dipartimento F.P. Servizio Coordinamento Attività Delegata di
Reggio Calabria;
STATUIRE che il presente ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
NOTIFICARE il presente provvedimento al sig. Barillà Sebastiano, residente in Via Esperia n. 58 – 89100 Reggio Calabria e
al Settore Economico Servizio Previdenziale e Assistenziale per
l’esecuzione dei successivi adempimenti;
PROVVEDERE alla pubblicazione in formato integrale del
presente provvedimento sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5395 del 30 aprile 2004
DECRETO n. 5392 del 30 aprile 2004
Sig. Barillà Sebastiano nato l’11/6/37 matricola 51125 –
Mantenimento in servizio.
Sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49 matricola 999464 –
Collocamento in aspettativa ai sensi della L.R. n. 7/97.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con istanza dell’8/4/04 acquisita col prot.
11094, il sig. Barillà Sebastiano, nato a Sambatello di Reggio
Calabria l’11/6/1937, dipendente regionale matricola n. 51125 in
servizio presso il Dipartimento Formazione Professionale – Servizio Coordinamento Attività Delegata di Reggio Calabria, ha
manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore
triennio sino al raggiungimento del limite massimo previsto e
comunque non oltre il sessantesimo (70) anno di età;
VISTO l’art. 61 comma 2 della L.R. n. 9 del 28 marzo 1975,
che prevede per il dipendente che abbia compiuto il 65o anno di
età senza aver maturato il diritto al trattamento minimo di pensione, il mantenimento in servizio fino al 70o anno di età;
PREMESSO che la sig.ra Tulelli Berenice nata il 5/9/49, con
delibera di G.R. n. 6886 del 14/12/98, è stata assegnata con decorrenza 1/1/99 al BIC Calabria presso la sede di Bruxelles nel
quadro delle disposizioni di cui alla Legge 52/96;
VISTA l’istanza del 28/1/04 acquisita al protocollo del Settore
Giuridico con il n. 4044 dell’11/2/2004, con la quale la sig.ra
Tulelli Berenice chiede il collocamento in aspettativa ai sensi
della L.R. 7/97 con decorrenza 1 maggio 2004;
VISTO l’art. unico della L.R. n. 7 del 12 aprile 1997 avente
per oggetto: «Estensione dei benefici previsti dalle Leggi statali
n. 26 dell’11 febbraio 1980 e n. 333 del 25 giugno 1985 ai dipendenti regionali»;
12480
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la certificazione (certificato di servizio all’estero del
coniuge) prodotta a corredo dell’istanza;
VISTO l’art. 13, commi 2 e 3 del CCNL del 14/9/2000;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99, avente per oggetto «Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo,
da quella di gestione»;
RILEVATO CHE il periodo trascorso in aspettativa non è utile
ai fini giuridici ed economici e che peraltro lo stesso può essere
riscattato a domanda ai fini pensionistici, ai sensi del D.Lgs.
184/97;
DATO ATTO che l’aspettativa può, in qualsiasi momento essere revocata per sopravvenute esigenze di servizio o per difetto
di effettiva permanenza all’estero;
RITENUTO dover provvedere a riguardo sussistendo le condizioni per il collocamento in aspettativa di cui alla citata legge
regionale n. 7/97;
VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/02;
DECRETO n. 5397 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Pasquale Aiello. Concessione nullaosta proroga distacco.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con decreto dirigenziale n. 4002 del 12/4/2002, è stato
concesso il nulla osta al comando del sig. Pasquale Aiello, nato a
Rende il 19/9/1942 ed ivi residente in Via Kennedy n. 56/D, dipendente regionale, matricola n. 10250, Categoria D ex VIII q.f.
Funzionario, presso la Commissione Regionale per l’Emersione
del lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;
— il suddetto ha regolarmente preso servizio il 18 aprile
2002;
— con decreto dirigenziale n. 6862 del 26/5/2003, è stata disposta la proroga del distacco in argomento fino al 17 aprile
2004;
DECRETA
— con nota prot. 79 del 22/3/2004, la Commissione per
l’Emersione del Lavoro non Regolare, con sede a Lamezia
Terme, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della predetta
collaborazione, per un ulteriore periodo di un anno, ai sensi dell’art. 78, comma 5 della legge n. 448 del 23/12/1998;
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente confermate:
— il sig. Aiello Pasquale, con nota in atti, ha dichiarato la
propria disponibilità alla proroga del distacco di cui trattasi;
— accogliere l’istanza della dipendente Tulelli Berenice, nata
il 5/9/49 matricola 999464, e di collocarla in aspettativa ai sensi
della L.R. n. 7/97, con decorrenza 1/5/2004;
RITENUTO dover provvedere alla proroga del distacco del
sig. Aiello Pasquale presso la Commissione Regionale per
l’Emersione del lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme,
fino al 17 aprile 2005;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate
— dare atto che l’aspettativa di cui trattasi, ai sensi dell’art. 2
della Legge statale 26/80, può avere una durata corrispondente al
periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata e
che può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute
esigenze di servizio o per difetto di effettiva permanenza all’estero;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
— dare atto che alla dipendente medesima, ai sensi del citato
art. 2 della Legge statale n. 26/80 non spetta alcun assegno e che
ai sensi dell’art. 3 della stessa legge, il periodo trascorso in aspettativa, non è utile ai fini giuridici ed economici e può essere
riscattato a domanda ai fini pensionistici;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/
2002;
— dare mandato al Settore Gestione Economica del Personale, di provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti di
competenza;
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
DECRETA
— notificare il presente decreto, al Servizio 52 e Servizio 53
del Settore Gestione Economica del Personale e all’interessata
Sig.ra Tulelli Berenice residente in Avenue du Père Damien, 88
boite 8 − B-1150 Bruxelles;
— provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento
in formato integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Per quanto espresso in premessa e qui si intende ripetuto e
confermato:
— concedere il nulla-osta alla proroga del distacco del sig.
Pasquale Aiello, nato a Rende il 19/9/1942 ed ivi residente in Via
Kennedy n. 56/D, dipendente regionale, matricola n. 10250, Categoria D, presso la Commissione Regionale per l’Emersione del
lavoro non regolare, con sede a Lamezia Terme, per ulteriori dodici mesi e fino al 17 aprile 2005, salvo proroga e/o risoluzione
anticipata;
— dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, resta a carico della Regione Calabria, in ossequio al disposto di cui all’art. 78 – comma 5 – legge n. 448/98;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
12481
SU proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
DECRETA
— notificare il presente decreto al sig. Pasquale Aiello e a
tutte le Strutture competenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5398 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Albanese Anna Teresa. Concessione
nulla-osta proroga comando.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati:
— concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria,
della dott.ssa Albanese Anna Teresa, nata a Reggio Calabria il
23/1/1958 ed ivi residente in Pandiloro Prol. Spirito Santo, matricola 12875, Categoria D, per ulteriori dodici mesi a decorrere
dall’1 giugno 2004 e fino al 31 maggio 2005;
— dare atto che la spesa conseguente al comando in argomento sarà a totale carico della Provincia di Reggio Calabria, che
dovrà rimborsare, ai sensi di legge, le competenze ed oneri connessi anticipati da questa Amministrazione alla suddetta dipendente, fatti salvi i rapporti finanziari con la stessa Provincia e
l’ATO 5;
— stabilire che alla conclusione del comando, la predetta dipendente dovrà rientrare presso l’Amministrazione di appartenenza;
PREMESSO CHE:
— con decreto dirigenziale n. 1605 del 22/2/2002, è stato disposto il comando presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria della dott.ssa Albanese Anna Teresa,
nata a Reggio Calabria il 23/1/1958 ed ivi residente in Pandiloro
Prol. Spirito Santo, matricola 12875, Categoria D, per il periodo
di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;
— con nota prot. 16160 del 12/6/2002, la Provincia di Reggio
Calabria – Settore e Sviluppo delle Risorse Umane, ha trasmesso
la determinazione dirigenziale n. 2034 del 5/6/2002, relativa al
suddetto comando disposto per il periodo di un anno a decorrere
dall’1/6/2002;
— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento;
— notificare il presente decreto alla dott.ssa Albanese Anna
Teresa e a tutte le Strutture competenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
— con decreto dirigenziale n. 6865 del 26/5/2003, è stata disposta la predetta proroga fino al 31 maggio 2004;
— con nota n. 304/04, pervenuta al protocollo il 21/4/2004,
acquisita al n. 11582, il Dirigente Generale dell’ATO 5 – di
Reggio Calabria, permanendo le condizioni che hanno motivato
il suddetto comando, ha comunicato che intende continuare ad
avvalersi della predetta collaborazione;
— con nota in atti la dott.ssa Albanese Anna Teresa, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso;
RITENUTO dover prendere atto di quanto sopra rappresentato e concedere il nulla-osta alla proroga del comando presso la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 5 di Reggio Calabria,
della dott.ssa Albanese Anna Teresa, per ulteriori dodici mesi a
decorrere dall’1 giugno 2004 e con scadenza il 31 maggio 2005;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47 del 15/1/
2002;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
DECRETO n. 5400 del 30 aprile 2004
Dipendenti regionali sigg.ri: Strati Antonio e D’Ascola
Matilde − Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione n. 30 del 24 febbraio 2004,
il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Forestale della Regione Calabria, ha sollevato di qualsiasi incarico, nell’ambito
degli Uffici A.F.O.R., i dipendenti regionali:
— Strati Antonio, nato ad Africo Nuovo il 6/10/1958 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale n. 234 – Riace di Lazzaro, matricola n. 792850, Categoria C;
— D’Ascola Matilde, nata ad Ardore il 31/7/1949 ed ivi residente in via Manzoni n. 22 matricola n. 237280, Categoria C e ne
autorizza il rientro presso la Regione Calabria;
VISTE le istanze con le quali i dipendenti succitati chiedono
di essere assegnati presso il Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
12482
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001;
VISTA la deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— prendere atto della deliberazione n. 30 del 24 febbraio
2004, del Consiglio di Amministrazione dell’A.F.O.R.;
— disporre, il rientro presso la Regione Calabria, dei dipendenti regionali:
1. Strati Antonio, nato ad Africo Nuovo il 6/10/1958 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale n. 234 – Riace di Lazzaro, matricola n. 792850, Categoria C;
2. D’Ascola Matilde, nata ad Ardore il 31/7/1949 ed ivi residente in via Manzoni n. 22 matricola n. 237280, Categoria C e
ne autorizza il rientro presso la Regione Calabria;
— assegnare, con decorrenza immediata, i dipendenti succitati al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», Ufficio Agricolo di Zona di Caulonia;
sponsabilità dello stesso ufficio, al dipendente regionale Sig. Romolo Marchese, nato a Rende l’8/9/1941 ed ivi residente in via
A. Magno n. 103, matricola n. 490250, Categoria D;
CONSTATATO che il suddetto dipendente è in possesso dei
requisiti richiesti;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo;
VISTA la L.R. n. 7/96, art. 30;
VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del
4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
SU CONFORME proposta dell’Ufficio competente, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto della nota n. 3432 del 26/2/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca»;
— notificare il presente decreto ai dipendenti regionali Strati
Antonio e D’Ascola Matilde, al Responsabile del Servizio Provinciale A.F.O.R. di Reggio Calabria, alla Segreteria Operativa
per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le
Strutture interessate;
— attribuire al dipendente regionale Sig. Romolo Marchese,
nato a Rende l’8/9/1941 ed ivi residente in via A. Magno n. 103,
matricola n. 490250, Categoria D, la responsabilità dell’Ufficio
n. 463 «Pubbliche Relazioni», con sede a Cosenza;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle
funzioni affidate;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— statuire che il presente atto, con decorrenza 1/1/2004, ha
efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
— revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il
presente;
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5402 del 30 aprile 2004
Dipendente regionale Sig. Romolo Marchese – Affidamento responsabilità Ufficio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la nota n. 3432 del 26/2/2004, pervenuta al protocollo
in data 8/3/2004 ed acquisita al n. 7660, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca», al fine
di organizzare la propria Struttura e, in occasione del collocamento a riposo a far data dall’1/1/2004 del titolare dell’ufficio
463 «Pubbliche Relazioni», con sede a Cosenza, propone la re-
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il
Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— notificare il presente decreto al Sig. Romolo Marchese,
alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5403 del 30 aprile 2004
Corsi di aggiornamento per i Dirigenti della Regione Calabria – Ente attuatore Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Liquidazione II rata (saldo).
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/
6/1999;
— di trasmettere l’originale della quietanza alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Servizio Ragioneria –
Centro residenziale e studi – Corso Trieste, 2a – 81100 Caserta;
— di prendere atto:
— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;
— di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 30 aprile 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giustino Ranieri
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del
Bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;
VISTO il decreto del Dirigente Generale vicario del Dipartimento Organizzazione e Personale n. 15955 del 7 novembre
2003 avente ad oggetto Corso di aggiornamento per Dirigenti
della Regione Calabria;
VISTA la convenzione tra la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e il Dipartimento Organizzazione e Personale
della Regione Calabria, stipulata in data 29 ottobre 2003, che è
parte integrante del su richiamato decreto;
VISTO in particolare l’art. 5 che regola le modalità di erogazione delle somme da liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che sono state soddisfatte le condizioni di
cui all’art. 2 della predetta convenzione;
CHE pertanto si rende necessario liquidare alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione la somma di C 119.780,00
quale saldo per l’attività formativa svolta;
CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108
anno 2003 giusto impegno n. 4335 del 6/11/2003;
CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, L.R. n. 8
del 4 febbraio 2002;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
12483
DECRETO n. 5407 del 3 maggio 2004
Liquidazione Corso Referenti Formativi – Anticipo 50%
Corso Funzionari P.O. – Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 − Testo Unico Pubblico Impiego;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/
6/1999;
VISTO la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del
Bilancio e della contabilità della Regione Calabria»;
VISTA la convenzione tra la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e il Dipartimento Organizzazione e Personale
della Regione Calabria, stipulata in data 9 gennaio 2004;
VISTO il decreto n. 20209 del 23 dicembre 2003 avente ad
oggetto: impegno di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2003.
Formazione aggiornamento del personale regionale;
CONSIDERATO che è stato espletato il corso per i Referenti
Formativi di Dipartimento per il quale la S.S.P.A. ha presentato
la relazione di valutazione conclusiva per come previsto dall’art.
2 della predetta convenzione;
— di liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione la somma di C 119.780,00 quale saldo per l’espletamento dell’attività formativa rivolta ai dirigenti della Regione
Calabria;
CHE sono state avviate le procedure per l’attivazione dei corsi
per i funzionari titolari di Posizioni Organizzative (punto 1 art. 1
della convenzione);
— di imputare detta somma sul capitolo 1003108 anno 2003,
giusto impegno n. 4335 del 6/11/2003;
CHE l’art. 5 della convenzione, regola le modalità di erogazione delle somme da liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per l’espletamento delle attività formative concordate;
— di invitare il Dirigente del Settore ragioneria ad emettere il
relativo mandato di pagamento di C 119.780,00 alla Tesoreria
Provinciale dello Stato sul capitolo 3695-04 Capo X «Somme e
contributi dovuti da Regioni, Provincie, Comuni, Enti pubblici a
carattere nazionale ed Enti privati alla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione, reclutamento ed aggiornamento del proprio personale,
nonché per convegni, congressi ed altre manifestazioni, da iscrivere nel bilancio a reintegro delle spese sostenute dalla predetta
Scuola per conto delle stesse amministrazioni ed Enti»;
CHE pertanto si rende necessario liquidare alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione la somma complessiva di C
53.235,94 di cui:
— C 10.484,37 a saldo del corso per Referenti Formativi;
— C 42.751,57 quale anticipo del 50% dell’importo complessivo per la formazione dei funzionari titolari di Posizioni Organizzative;
12484
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo 1003108
anno 2003 giusto impegno n. 6095 del 18/12/2003;
CHE si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
— di liquidare alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione la somma di C 53.235,94 di cui:
− C 10.484,37 a saldo del corso per Referenti Formativi;
− C 42.751,57 quale anticipo del 50% dell’importo complessivo per la formazione dei funzionari titolari di Posizioni Organizzative;
— di imputare detta somma sul capitolo 1003108 anno 2003,
giusto impegno n. 6095 del 18/12/2003;
— di invitare il Dirigente del Settore ragioneria ad emettere il
relativo mandato di pagamento di C 53.235,94 alla Tesoreria
Provinciale dello Stato sul capitolo 3695-04 Capo X «Somme e
contributi dovuti da Regioni, Provincie, Comuni, Enti pubblici a
carattere nazionale ed Enti privati alla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione per l’organizzazione di corsi di formazione, reclutamento ed aggiornamento del proprio personale,
nonché per convegni, congressi ed altre manifestazioni, da iscrivere nel bilancio a reintegro delle spese sostenute dalla predetta
Scuola per conto delle stesse amministrazioni ed Enti»;
— di trasmettere l’originale della quietanza alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Servizio Ragioneria –
Centro residenziale e studi – Corso Trieste, 2a – 81100 Caserta;
— di prendere atto:
— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;
— di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 3 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Giustino Ranieri
DECRETO n. 5533 del 5 maggio 2004
Dipendente Buonsanti Michele – nato il 12 gennaio 1946 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— la delibera di G.R. n. 368 del 7/2/94 con la quale è stato
disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza
1/3/94, nella qualifica funzionale di Istruttore VI livello – del
dipendente sig. Buonsanti Michele, nato a Reggio Calabria il
12/1/1946, in applicazione della L.R. n. 15 del 16/3/90;
CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 13/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 19/3/02 al n. 7010, manifesta la propria volontà di essere collocato a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7,
modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12;
VISTI, inoltre:
— la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12;
— il D.lgs. 30/12/92 n. 503;
— il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 –
n. 140;
— i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»;
— la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59,
commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento
di pensione anticipata;
— l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al
personale combattente e assimilati;
— l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata
dalla L.R. n. 2/1992;
CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del
trattamento di pensione;
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento
«Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott.
Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente
provvedimento;
DECRETA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita al n. 7010
del 13/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o
aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7
dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/
2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente sig. Buonsanti Michele, nato il 12/1/1946;
2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale
del dipendente in trattazione sono i seguenti:
Regione Calabria – Ruolo – dal 1/3/94 al 31/3/04: anni 10,
mesi 1, giorni 0;
VISTI:
— le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001;
— i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n.
206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione;
Servizio militare – art. 1 L. 274/91 (dal 15/2/72 al 15/3/73):
anni 1, mesi 1, giorni 1;
Ricongiunzione – art. 2 L. 29/79: anni 24, mesi 3, giorni 24;
Totale: anni 35, mesi 5, giorni 25;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12485
— il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 –
n. 140;
3. provvedere, con successivi atti:
— ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2
dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma
3 dell’art. 3 della medesima L.R.;
— a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi
della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni;
4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico
dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente,
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8;
5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità
premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa.
Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti
con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del
Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. n. 19/2001.
— i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»;
— la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59,
commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento
di pensione anticipata;
— l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al
personale combattente e assimilati;
— l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata
dalla L.R. n. 2/1992;
CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del
trattamento di pensione;
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento
«Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott.
Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente
provvedimento;
DECRETA
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
DECRETO n. 5534 del 5 maggio 2004
Dipendente Trapani Paolo – nato l’11 novembre 1946 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004.
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1. accogliere l’istanza datata 6/3/2002, acquisita al n. 7010
del 13/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o
aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7
dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/
2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., il dipendente sig. Trapani Paolo, nato l’11/11/1946;
2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale
del dipendente in trattazione sono i seguenti:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
— le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001;
— i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n.
206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione;
Regione Calabria – Ruolo – dal 19/4/85 al 31/3/2004: anni 18,
mesi 11, giorni 12;
Servizio militare – art. 1 L. 274/91: anni 1, mesi 2, giorni 15;
Ente Provinciale per il Turismo – R.C. dal 22/5/75 al 18/4/85:
anni 9, mesi 10, giorni 27;
Ricongiunzione – art. 2 L. 29/79: anni 5, mesi 11, giorni 4;
— la delibera di G.R. n. 2092 del 6/6/88 con la quale è stato
disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 19/
4/85, nella qualifica funzionale di Applicato Operatore Specializzato IV livello – del dipendente sig. Trapani Paolo, nato a
Reggio Calabria l’11/11/1946, in applicazione della L.R. n. 13
del 28/3/1985;
CONSIDERATO che il predetto dipendente, con istanza datata 6/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 13/3/02 al n. 7010, manifesta la propria volontà di essere
collocato a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7,
modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12;
VISTI, inoltre:
— la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12;
— il D.lgs. 30/12/92 n. 503;
Totale: anni 35, mesi 9, giorni 28;
3. provvedere, con successivi atti:
— ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2
dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma
3 dell’art. 3 della medesima L.R.;
— a corrispondere le somme dovute ai sensi della L.R. n.
19/1986 e successive modificazioni;
4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico
dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente,
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8;
12486
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità
premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa.
Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti
con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del
Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. n. 19/2001.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
DECRETO n. 5535 del 5 maggio 2004
Dipendente Modafferi Francesca – nata il 7 aprile 1947 –
Collocamento a Riposo per dimissioni volontarie ai sensi
della L.R. 11 gennaio 2002, n. 7 modificata ed integrata dalla
L.R. 26 febbraio 2002, n. 12 – Decorrenza 1o aprile 2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONSTATATO il possesso dei requisiti anagrafici e di servizio del dipendente in questione, ai fini dell’attribuzione del
trattamento di pensione;
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento
«Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al dott.
Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente
provvedimento;
DECRETA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1. accogliere l’istanza datata 13/3/2002, acquisita al n. 7962
del 19/3/02 e, per l’effetto, collocare a riposo con decorrenza 1o
aprile 2004, per dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. n. 7
dell’11/1/2002, modificata e integrata dalla L.R. n. 12 del 26/2/
2002, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la dipendente sig.ra Modafferi Francesca, nata il 7/4/1947;
2. dare atto che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale
del dipendente in trattazione sono i seguenti:
Regione Calabria – Ruolo – dal 17/1/76 al 31/3/2004: anni 28,
mesi 2, giorni 14;
VISTI:
— le LL.RR. n. 7/96 e 19/2001;
— i decreti del Presidente della G.R, n. 354 del 24/6/99 e n.
206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e controllo, da quella della gestione;
— la delibera di G.R. n. 4016 del 18/10/79 con la quale è stato
disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con decorrenza 17/
1/1976, nella qualifica funzionale di Collaboratore – della dipendente sig.ra Modafferi Francesca, nata a Motta San Giovanni
(RC) il 7/4/1947, in applicazione della L.R. n. 9 del 28/3/1975;
CONSIDERATO che la predetta dipendente, con istanza datata 13/3/2002, acquisita al protocollo del Dipartimento del Personale il 19/3/02 al n. 7962, manifesta la propria volontà di essere collocata a riposo, ai sensi della L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7,
modificata e integrata dalla L.R. 26 febbraio 2002 – n. 12;
VISTI, inoltre:
— la L.R. 11 gennaio 2002 – n. 7 e 26 febbraio 2002 – n. 12;
— il D.lgs. 30/12/92 n. 503;
— il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 –
n. 140;
— i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»;
— la legge 27/12/1997 – n. 449, in particolare l’art. 59,
commi 6-7-8 e ss., relativi ai requisiti per l’accesso al trattamento
di pensione anticipata;
— l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al
personale combattente e assimilati;
Ricongiunzione – L. 29/79 art. 6 dall’1/10/68 al 14/2/69: anni
0, mesi 7, giorni 14;
Ricongiunzione – L. 29/79 art. 6 dall’1/10/68 al 14/2/69: anni
6, mesi 2, giorni 0;
Ricongiunzione – L. 29/79 art. 2: anni 0, mesi 7, giorni 17;
Totale: anni 35, mesi 7, giorni 15;
3. provvedere, con successivi atti:
— ad erogare l’indennità straordinaria prevista dal comma 2
dell’art. 2 della L.R. n. 7/2002 con le modalità indicate al comma
3 dell’art. 3 della medesima L.R.;
— a corrispondere le somme eventualmente dovute ai sensi
della L.R. n. 19/1986 e successive modificazioni;
4. dare atto che la partita di pensione è stata posta a carico
dell’INPDAP – Reparto Pensioni – territorialmente competente,
ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive modifiche, a decorrere dal 1o aprile 2004, essendo l’interessata in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
ai sensi della legge n. 449/1997 – art. 59, c. 8;
5. dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità
premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa.
Il presente decreto, verrà trasmesso alle strutture competenti
con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del
Dirigente Generale ex 4o Dipartimento n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. n. 19/2001.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
— l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata
dalla L.R. n. 2/1992;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5536 del 5 maggio 2004
Dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dall’1/8/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
— che il dipendente Rocca Aurelio – nato il 5/7/39, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo
per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/8/2004;
12487
2) di mantenere in servizio il sig. Rocca Aurelio, nato il
5/7/39, fino al 31/7/2006;
3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento,
per l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con
le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale
n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
— che lo stesso dipendente, con nota del 4/4/2004, acquisita
agli atti il 7/4/04 con prot. n. 10422, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92;
DECRETO n. 5537 del 5 maggio 2004
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99);
Dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dall’1/9/2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il sig. Rocca Aurelio non ha raggiunto
il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o agosto
2004 il sig. Rocca Aurelio nato il 5/7/39, in servizio di ruolo
nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
— della facoltà espressa con nota del 4/4/04, acquisita agli
atti il 7/4/04 con prot. n. 10422, con la quale il dipendente Rocca
Aurelio, nato il 5/7/39 – in servizio di ruolo nella fascia funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per
un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n.
503 del 30/12/92;
— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
PREMESSO:
— che la dipendente Varano Rosa – nata il 18/8/1939, in servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo
per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/9/2004;
— che la stessa dipendente, con nota del 1/4/2004, acquisita
agli atti l’8/4/04 con prot. n. 10446, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92;
CONSIDERATO che l’interessata era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che la sig.ra Varano Rosa non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o settembre 2004 la sig.ra Varano Rosa nato il 18/8/1939, in servizio
di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs
503/92.
12488
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTI:
— il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del
24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
— il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione
e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
— della facoltà espressa con nota del 1/4/04, acquisita agli
atti con prot. n. 10446 dell’8/4/04, con la quale la dipendente
Varano Rosa, nata il 18/8/1939 – in servizio di ruolo nella fascia
funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio
per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs
n. 503 del 30/12/92;
— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa, i dipendenti pubblici possono richiedere un periodo di congedo non
superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, a condizione
che il soggetto con handicap sia in situazione di gravità di cui
all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed accertata da almeno 5 anni;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione Sanitaria istituita
presso l’ASL 5 di S. Giovanni in Fiore prot. 113 del 7/1/1998,
attestante che per Oliverio Salvatore figlio del dipendente di cui
trattasi, sussistono le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 e 3
della L. 104/92;
RITENUTO dover provvedere al riguardo, ricorrendo nel caso
di specie, le condizioni di cui all’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/
2001;
ATTESO che il dipendente Oliverio Pietro Paolo, ha diritto a
percepire per il periodo di congedo una indennità corrispondente
all’ultima retribuzione e che lo stesso è coperto da contribuzione
figurativa;
PRECISATO altresı̀ che lo stesso dipendente, non ha ancora
fruito del congedo, in applicazione al D.lgs. 151 art. 42, comma
5;
VISTA la delibera di G.R. n. 1013 del 22/11/02;
2) di mantenere in servizio la sig.ra Varano Rosa, nata il 18/
8/1939, fino al 31/8/2006;
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’Istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento,
per l’esecuzione del presente atto.
DECRETA
Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con
le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale
n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
— accogliere l’istanza del dipendente Oliverio Pietro Paolo,
matr. 597777, nato a S. Giovanni in Fiore il 7/1/1947, in servizio
presso il Centro di Formazione Professionale di S. Giovanni in
Fiore e di collocarlo in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
D.lgs. 151/2001 con decorrenza 1/5/2004 e per mesi 4 (quattro);
Dott. Giuseppe Longo
— corrispondere per tutto il periodo di congedo, una indennità pari all’ultima retribuzione, precisando che lo stesso è
coperto da contribuzione figurativa;
DECRETO n. 5538 del 5 maggio 2004
Sig. Oliverio Pietro Paolo nato il 7/1/47 matr. 597777 –
Congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che con istanza datata 25/2/2004 acquisita in
data 24/3/2004 al protocollo del settore giuridico, il dipendente
Oliverio Pietro Paolo matr. 597777, in servizio presso il Centro
Formazione Professionale di S. Giovanni in Fiore, ha chiesto di
poter usufruire, con decorrenza 1/5/2004 di mesi 4 di congedo
per assistere il proprio figlio Salvatore con handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92;
VISTO l’art. 42 comma 5 del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità» ai sensi dell’art. 15 della L. 53/2000;
— Notificare il presente decreto al Servizio 52 e 53 del Settore Economico per gli adempimenti di competenza, all’interessato sig. Oliverio Pietro Paolo residente a S. Giovanni in Fiore in
via Monte Amiata, 100 e al Dirigente/Responsabile del Centro
Formazione Professionale ed Economato Coordinamento Attività Delegata – Rendiconti – via P. Colletta, 4 di Cosenza, ove il
medesimo risulta funzionalmente assegnato.
Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento in
formato integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5561 del 5 maggio 2004
Iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) personale Settore Strategie Organizzative Formazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 – Testo Unico Pubblico Impiego;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/
6/1999;
12489
— gravare la quota complessiva di iscrizione C 510,00 sul
capitolo 1003108 anno 2004 che presenta la necessaria disponibilità;
— Liquidare il predetto importo al momento dell’iscrizione,
tramite versamento sul C/C postale n. 18981209 intestato ad AIF,
Corso Magenta, 46 – 20123 Milano;
— di pubblicare il presente decreto sul bollettino ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 5 maggio 2004
Dott. Giustino Ranieri
VISTA la L.R. n. 7/96 art. 30 lettera B che dà ai dirigenti di
settore potere di spesa e di amministrazione delle risorse;
VISTO l’art. 43 della L.R. n. 8/2002;
CONSIDERATO che il Settore Strategie Organizzative Formazione, è competente in materia di formazione del personale
regionale;
CHE la formazione è una dimensione costante e fondamentale
del lavoro ed uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane per come indicato dalle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica dai contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle normative in materia di pubblico impiego;
CHE per far fronte alle esigenze di aggiornamento in materia
di formazione, considerata l’alta specializzazione richiesta per
progettare processi formativi complessi, si rende utile stabilire
una serie di relazioni e interscambi permanenti in ordine alla
materia di che trattasi, necessari al personale impegnato nell’ufficio (Analisi dei bisogni formativi e programmazione), al fine di
creare una base omogenea di competenza;
PRESO atto che l’AIF (Associazione Italiana Formatori) è tra
le più qualificate associazioni italiane di riferimento e aggiornamento per quanti si occupano di formazione nelle organizzazioni;
CHE offre per gli associati numerosi servizi a titolo gratuito;
CHE la quota associativa individuale per l’anno 2004, ammonta ad C 170,00 che si ritiene opportuno che il dirigente del
Settore Strategie Organizzative Formazione ed i dipendenti Tiani
Franca e Certomà Vincenzo, che operano nell’ufficio «analisi dei
bisogni formativi e programmazione», siano associati all’AIF,
per una quota associativa complessiva di C 510,00 da liquidarsi
all’atto dell’iscrizione;
CHE esiste la disponibilità economica sul capitolo n. 1003108
anno 2004;
DECRETA
DECRETO n. 5591 del 6 maggio 2004
Liquidazione a saldo delle fatture n. 6212/02, n. 3000144 e
n. 3000145/03 per fornitura servizio mensa ai dipendenti
della Giunta regionale – Società Ristomat Milano.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99;
VISTO il D.D.G. n. 17114 del 21/11/2003, relativo alla nomina di Dirigente di Settore del dott. Giuseppe Longo a far data
dall’1/1/2004;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»;
VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del
27/1/92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio
mensa per i dipendenti della G.R.;
VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula
del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del
12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000
presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione
Calabria e l’associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con
sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato di:
VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito
che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese
successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino
al 31/12/2005;
— effettuare l’iscrizione all’AIF (Associazione Italiana Formatori) del Dirigente del Settore Strategie Organizzative Formazione e dei dipendenti Tiani Franca e Certomà Vincenzo, per
l’anno 2004;
VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini
Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla
Società Ristomat s.r.l. che assume le vesti di impresa capogruppo;
— dare atto che si sono verificate le condizioni di cui all’art.
43 della L.R. n. 8/2002;
VISTE le fatture n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32 n.
30003144 e n. 3000145 del 21/3/2003 di C 479.344,32 cadauno
12490
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
per un totale di C 958.688,64, trasmesse dalla Società Ristomat
di Milano per la fornitura di buoni pasto relativi al servizio mensa
erogato ai dipendenti della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che con i decreti n. 16518 del 5/12/2002 e n.
9936 del 17/7/2003, si è provveduto a liquidare rispettivamente
la somma di C 479.232,00 ed C 958.464,00 quale acconto sulle
fatture sopra citate;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione
della restante somma di C 336,96 quale totale a saldo degli importi relativi alle fatture sopra richiamate;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione della spesa
artt. 43 e 45 L.R. 8/02;
VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1;
DECRETA
La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e
sostanziale:
— di liquidare la somma di C 336,96, quale totale saldo delle
fatture n. 6212 del 28/6/2002, n. 3000144 e n. 3000145 del 21/3/
2003, trasmesse dalla Società Ristomat s.r.l. con sede in via
Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157;
— di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l.,
quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione
Temporanea di Impresa tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini
Nord S.p.A.) per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI,
recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de
Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa
fornito ai dipendenti della Giunta regionale;
— di accreditare la somma di C 336,96, sul C/C n. 19700-1
Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603 – codice
cliente 19842;
— di imputare la somma di C 336,96 sul capitolo 1003116
del bilancio regionale anno 2004 in conto residui, giusto impegno di spesa n. 6308 del 31/12/03;
VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del
27/1/92, esecutive;
VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula
del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del
12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000
presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione
Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con
sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 2, dello stesso contratto, in cui viene stabilito che
la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino al
31 dicembre 2005;
VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini
Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla
Società Ristomat s.r.l. che assume le veste e le funzioni di Impresa Capo gruppo;
VISTA la fattura n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32 trasmessa dalla Ristomat s.r.l., quale società mandataria e capogruppo dell’ATI, per la fornitura di buoni pasto;
CONSIDERATO che, per il pagamento in oggetto, si sono
realizzate le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione,
per come indicato negli artt. 44 e 45, comma 2, lett. B, della L.R.
8/02;
DECRETA
La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e
sostanziale:
— di liquidare la somma di C 479.344,32 (quattrocentosettantanovemilatrecentoquarantaquattro/32), relativa alla fattura
sotto elencata trasmessa dalla Società Ristomat s.r.l. con sede in
via Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157;
— fattura n. 6212 del 28/6/2002 di C 479.344,32;
Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria.
DECRETO n. 16518 del 5 dicembre 2002
— di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l.,
quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione
Temporanea di Impresa) tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini
Nord S.p.A. per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de
Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa
fornito ai dipendenti della Giunta regionale;
Liquidazione fattura servizio mensa Società Ristomat –
Milano.
— di accreditare la somma di C 479.344,32 sul C/C n.
19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— di imputare la spesa sul capitolo 1003116 del bilancio regionale anno 2002 in conto competenze, giusto impegno di spesa
n. 1750 del 10/6/02;
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»;
Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria.
Catanzaro, lı̀ 5 dicembre 2002
Aldo Curto
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 9936 del 17 luglio 2003
Liquidazione in acconto fatture servizio Mensa Società Ristomat S.r.l. – Milano.
12491
— di liquidare la somma di C 958.464,00, quale acconto sulle
fatture sotto elencate trasmesse dalla società Ristomat S.r.l. con
sede in via Stromboli, 1 – Milano; P.I. 09315100157;
— fattura n. 30003144 del 21/3/2003 di C 479,344,32;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— fattura n. 30003145 del 21/3/2003 di C 479.344,32;
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»;
VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del
27/1/92, esecutive;
VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula
del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat S.rl. & Pellegrini Nord S.p.A., del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta regionale;
VISTO il contratto recante numero di repertorio 973/2000 del
12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000
presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione
Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con
sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito
che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese
successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino
al 31 dicembre 2005;
— di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l.,
quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione
Temporanea di Impresa) tra la società Ristomat S.r.l. e Pellegrini
Nord S.p.A. per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI, recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de
Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa
fornito ai dipendenti della Giunta regionale;
— di accreditare la somma di C 958,464,00, sul C/C n.
19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603;
— di imputare la somma di C 958.464,00 sul capitolo
1003116 del bilancio regionale anno 2003, in conto competenza;
— il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria.
Catanzaro, lı̀ 17 luglio 2003
Il Dirigente del Settore 15
Dott. Antonino Surace
DECRETO n. 5593 del 6 maggio 2004
Liquidazione fatture n. 30011692-30011693 del 28/11/03
per fornitura di buoni pasto anno 2003 servizio mensa dipendenti G.R. – Società Ristomat Milano.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTE le fatture n. 30003144 e n. 30003145 del 21/3/2003,
per un totale di C 958.688,64 trasmesse dalla Ristomat S.r.l.,
quale società mandataria e capogruppo dell’ATI, per la fornitura
di buoni pasto;
RITENUTO che per motivi tecnico contabili, consistenti nell’utilizzo da parte della Società Ristomat di 4 cifre decimali nel
prezzo singolo del buono pasto e dell’uso di 2 cifre decimali
nella nostra procedura CED, si procederà a liquidare la somma
di C 958.464,00, quale acconto sulle fatture sopra riportate e che
al saldo delle stesse, si provvederà con successivo atto;
VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini
Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla
società Ristomat S.r.l. che assume la veste di Impresa Capogruppo;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa art. 45 L.R.
8/02;
VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1;
DECRETA
la premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.lgs n. 165/2001;
VISTO il D.P.G. n. 354 del 24/6/99;
VISTO il D.D.G. n. 17114 del 21/11/2003, relativo alla nomina di Dirigente di Settore del dott. Giuseppe Longo a far data
dall’1/1/2004;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nelle
competenze del Dirigente responsabile del Settore Economico e
Previdenziale del Dipartimento del Personale, cosı̀ come previsto dalla L.R. n. 7/96, art. 30, lettera «C»;
VISTE le delibere di G.R. n. 4146 del 14/9/88 e n. 40 del
27/1/92, esecutive, che istituiscono e regolamentano il servizio
mensa per i dipendenti della G.R.;
VISTO il decreto n. 2963 del 12/12/2000 del Dirigente Generale del Dipartimento n. 4, con il quale viene disposto la stipula
del contratto di affidamento all’Associazione Temporanea di Imprese – Ristomat s.r.l. & Pellegrini Nord S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO il contratto, recante numero di repertorio 973/2000 del
12/12/2000 registrato al n. 32076 serie 2A in data 29/12/2000
presso l’Ufficio del Registro di Milano, stipulato tra la Regione
Calabria e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI), costituita dalle società (Ristomat S.r.l. e Pellegrini Nord S.p.A.) con
12492
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
sede legale in via Stromboli, 1 – Milano – per l’affidamento del
servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 2, del contratto sopra citato, in cui viene stabilito
che la validità del contratto decorre dal primo giorno del mese
successivo alla registrazione (1 gennaio 2001) ed ha validità sino
al 31/12/2005;
VISTO l’atto costitutivo dell’ATI, con cui la società Pellegrini
Nord S.p.A. conferisce mandato speciale con rappresentanza alla
Società Ristomat s.r.l. che assume le vesti di impresa capogruppo;
DECRETO n. 5634 del 6 maggio 2004
Dipendente dott. Giacomino Brancati – Riconoscimento
trattamento economico.
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto n. 10995 del 6 settembre 2002 a firma del
Dirigente Generale pro-tempore, del Dipartimento «Sanità»
avente ad oggetto «Adeguamento Strutture Organizzative del Dipartimento n. 11 «Sanità» e Conferimento dei relativi incarichi
dirigenziali», con il quale, fra l’altro, è stata conferita, al Dirigente regionale, dott. Giacomino Brancati, la responsabilità del
Settore «Prevenzione Sanitaria»;
VISTE le fatture n. 30011692 e n. 30011693 del 28/11/2003
relative alla fornitura di n. 48.000 buoni pasto emissione anno
2003, per un totale complessivo di C 383.385,60, trasmesse dalla
Ristomat s.r.l. quale società mandataria e capogruppo dell’ATI;
VISTA la delibera della G.R. n. 1157 del 17/12/2002, avente
per oggetto: «Proroga delle funzioni degli attuali dirigenti fino al
15/8/2003»;
ACCERTATO che sono stati acquisiti tutti i documenti che
comprovano il diritto del creditore e che quindi si sono realizzate
le condizioni stabilite per l’impegno e la liquidazione della spesa
artt. 43 e 45 L.R. 8/02;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 42 avente per oggetto: L.R.
7 agosto 2002, n. 31 – Provvedimento di assegnazione dei dirigenti al Dipartimento «Sanità», con la quale il Dirigente di cui
sopra è stato assegnato al medesimo Dipartimento di precedente
appartenenza;
VISTA la L.R. n. 51 del 27/12/2002 art. 1;
La premessa si intende qui trascritta quale parte integrante e
sostanziale:
VISTO il decreto n. 4374 dell’8 aprile 2003, del Dirigente
Generale pro-tempore del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Dipartimento Sanità: Conferimento incarichi dirigenziali», con il quale, fra l’altro, è stato conferita, al dott. Giacomino Brancati, la responsabilità del Settore «Prevenzione Sanitaria ed Epidemiologia»;
— di liquidare la somma di C 383.385,60 relativa alle fatture
sotto elencate, per la fornitura di n. 48.000 buoni pasto emissione
anno 2003, trasmesse dalla società Ristomat s.r.l. con sede in via
Stromboli, 1 Milano, P.I. 09315100157;
VISTO il decreto n. 11406 del 5 agosto 2003, del Dirigente
Generale, pro-tempore, del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Decreti n. 4374 dell’8/4/2003 e n. 8831 del 26/6/2003 –
Conferma», con il quale si è provveduto a confermare l’incarico
di cui sopra fino al 30/9/2003;
DECRETA
— fattura n. 30011692 del 28/11/2003 di C 191.692,80;
— fattura n. 30011693 del 28/11/2003 di C 191.692,80;
— Totale C 383.385,60;
— di chiedere alla Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società Ristomat S.r.l.,
quale società mandataria e capogruppo dell’ATI (Associazione
Temporanea di Impresa tra la società Ristomat s.r.l. e Pellegrini
Nord S.p.A.) per come stabilito nell’atto costitutivo dell’ATI,
recante n. 197.375 di repertorio, redatto dal dr. Landoaldo de
Mojana notaio in Milano, per il servizio sostitutivo di mensa
fornito ai dipendenti della Giunta regionale;
— di accreditare la somma di C 383.385,60, sul C/C n.
19700-1 Banca Cariplo di Milano – ABI 06070 – CAB 01603 –
codice cliente 19842;
— di imputare la somma di C 383.385,60 sul capitolo
1003116 del bilancio regionale anno 2004 in conto residui, giusto
impegno di spesa n. 6308 del 31/12/03;
Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR della Calabria.
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
VISTO il Decreto n. 14578 del 13 ottobre 2003, del Dipartimento «Sanità», avente ad oggetto: «Proroga incarichi e funzioni
dirigenziali», con il quale si è ulteriormente provveduto alla proroga dell’incarico dirigenziale;
VISTO, da ultimo, il decreto n. 17997 del 3 dicembre 2003,
del Dipartimento alla «Sanità», avente ad oggetto: «Conferimento incarichi dirigenziali Dipartimento Sanità», con il quale è
stato conferito l’incarico di responsabilità del Settore «Prevenzione sanitaria ed Epidemiologia», sempre, al Dirigente regionale di cui sopra;
ACCERTATO, che nonostante detti incarichi, al dott. Giacomino Brancati, viene corrisposta, in mancanza di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, la retribuzione di Dirigente di
Servizio;
RITENUTO, pertanto, dover riconoscere, in relazione agli incarichi di cui sopra, al dott. Giacomino Brancati, la retribuzione
di Dirigente di Settore, demandando al Settore Gestione Economica l’adozione degli atti necessari, per la corresponsione delle
differenze stipendiali, fra l’attuale trattamento economico e
quello spettante di Dirigente di Settore, con decorrenza dell’incarico del 6 settembre 2002, decreto n. 10995;
DI demandare, altresı̀, alla competente Struttura del Settore
Giuridico la stipula del contratto individuale di lavoro del Dirigente di cui sopra;
VISTA la L.R. 7/96;
VISTO il DPGR n. 354/99;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12493
DECRETA
DECRETA
— di riconoscere, per i motivi di cui sopra, al Dirigente regionale, dott. Giacomino Brancati, il trattamento economico di Dirigente di Settore, con decorrenza sin dall’incarico, conferito con
decreto n. 10995 del 6 settembre 2002, del Dipartimento «Sanità»;
— di riconoscere, al Dirigente regionale, avv. Giorgio Rotella
il trattamento economico di Dirigente di Settore, con decorrenza
dal conferimento dell’incarico della responsabilità del Settore
«Segreteria di Giunta», giusto decreto n. 11027 del 4/8/2003 cosı̀
come confermato con decreto n. 20640 del 30/12/2003;
— di demandare per l’effetto, al Settore Gestione Economica,
l’adozione degli atti necessari, per la corresponsione delle differenze stipendiali, al Dirigente di cui sopra, tra l’attuale trattamento e quello spettante di Dirigente di Settore, con la decorrenza di cui sopra, oltre accessori come per legge;
— di incaricare la competente Struttura, del Settore Giuridico, per la redazione e la stipula del contratto individuale di
lavoro con il Dirigente di cui sopra;
— di notificare il presente atto, all’interessato, e al Settore
Gestione Economica del Personale;
di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul BUR Calabria.
— di incaricare, per l’effetto il Settore Gestione Economica
per l’adozione degli atti necessari alla liquidazione delle differenze stipendiali, in favore del Dipendente di cui sopra, tra il
trattamento economico attuale e quello spettante di Dirigente di
Settore, con la decorrenza sopra indicata, oltre accessori come
per legge;
— di incaricare la competente Struttura, del Settore Giuridico, per la stipula con il Dirigente regionale di che trattasi del
contratto individuale di lavoro;
— di notificare il presente atto, al Dipendente interessato,
nonché al Settore Gestione Economica del personale;
di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul
BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5637 del 6 maggio 2004
Dipendente Giorgio Rotella – Riconoscimento trattamento
economico.
DECRETO n. 5639 del 6 maggio 2004
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto n. 11027 del 4 agosto 2003, del Dirigente
Generale pro-tempore, del Dipartimento della Presidenza, avente
ad oggetto: «avv. Giorgio Rotella. Conferimento incarico di Dirigente di Settore – Segreteria di Giunta»;
VISTO il decreto n. 20640 del 30 dicembre 2003, del Dipartimento «Presidenza» con il quale si è provveduto a confermare, il
Dirigente Regionale, avv. Giorgio Rotella nella responsabilità
del Settore «Segreteria di Giunta»;
ACCERTATO, che nonostante l’incarico di cui sopra, in mancanza del Contratto Individuale di Lavoro, il Dipendente in questione, gode del trattamento economico di Dirigente di Servizio;
RITENUTO, pertanto, in relazione all’incarico di cui sopra,
riconoscere all’avv. Giorgio Rotella, il trattamento economico di
Dirigente di Settore;
RITENUTO, quindi, demandare al Settore di Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari per la corresponsione delle differenze stipendiali, all’avv. Rotella, tra il trattamento economico attuale e quello spettante di Dirigente di Settore con decorrenza dall’incarico del 4/8/2003, decreto 11027,
demandando altresı̀ alla competente struttura del Settore Giuridico, la stipula, con il Dipendente in questione, del relativo contratto individuale di lavoro;
VISTA la L.R. 7/96;
VISTO il DPGR n. 954/99;
Dipendente Andricciola dr. Pietro – nato l’8/9/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente
dal 1o ottobre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
— che il dott. Pietro Andricciola – nato l’8/9/1939, in servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente dovrebbe essere collocato a riposto per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/10/
2004, ai sensi dell’art. 61, comma 1, della L.R. n. 9/75;
— che lo stesso dipendente, con nota del 26/4/2004, acquisita
agli atti in pari data con prot. n. 12061, ha manifestato la volontà
di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92;
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99);
12494
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i Dirigenti che ne
abbiano fatto richiesta, attesa la carenza di personale con tale
qualifica;
DECRETO n. 5640 del 6 maggio 2004
Dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/1939 – Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal
1o giugno 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ. INPDAP n.
16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTO, quindi, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dall’1/10/2004,
il dott. Pietro Andricciola nato l’8/9/39 in servizio di ruolo con la
qualifica di Dirigente ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 503/92;
VISTI:
— il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del
24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
— il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione
e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
— dell’istanza acquisita agli atti con prot. n. 12061 del 26/4/
2004, con la quale il dott. Pietro Andricciola, nato l’8/9/39 – in
servizio di ruolo con la qualifica di Dirigente – ha manifestato la
volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per
come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92, a far
data dal 1o ottobre 2004;
— della direttiva assessorile citata in premessa, emanata con
nota dell’8 marzo 2003, di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
2) di mantenere in servizio il dott. Pietro Andricciola fino al
30/9/2006;
PREMESSO:
— che il dipendente Gattuso Lorenzo – nato il 19/5/39, in
servizio di ruolo nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo
per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/6/2004;
— che lo stesso dipendente, con nota del 1/4/2004, acquisita
agli atti il 13/4/04 con prot. n. 10997, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
RILEVATO, quindi, che il sig. Gattuso Lorenzo non ha raggiunto il suddetto tetto contributivo massimo utile ai fini pensionistici;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o giugno
2004 il sig. Gattuso Lorenzo nato il 19/5/39, in servizio di ruolo
nella fascia funzionale C, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 503/92.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354
del 24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;
3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento,
per l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con
le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale
n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
— della facoltà espressa con nota dell’1/4/04, acquisita agli
atti il 13/4/04 con prot. n. 10997, con la quale il dipendente Gattuso Lorenzo, nato il 19/5/39 – in servizio di ruolo nella fascia
funzionale C – ha manifestato la volontà di permanere in servizio
per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs
n. 503 del 30/12/92;
— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
2) di mantenere in servizio il sig. Gattuso Lorenzo, nato il
19/5/39, fino al 31/5/2006;
3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale -- Assistenziale» di questo Dipartimento,
per l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con
le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale
n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01.
12495
VISTI:
— il decreto del Presidente della Giunta regionale: n. 354 del
24/6/99 sulla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella di gestione;
— il decreto del Dirigente del Dipartimento «Organizzazione
e Personale» n. 17114 del 21/11/2003 di conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore;
ATTESO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente del Settore Economico/Previdenziale;
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
DECRETA
Dott. Giuseppe Longo
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1) di prendere atto:
DECRETO n. 5641 del 6 maggio 2004
Dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/1939 –
Mantenimento in servizio per un’ulteriore biennio – Decorrente dal 1o dicembre 2004 – D.Lgs n. 503 del 30/12/92 – circ.
INPDAP n. 16/I.P./1993.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
— che il dipendente Gentiluomo Giovanni – nato il 12/11/39,
in servizio di ruolo nella fascia funzionale B, ai sensi dell’art. 61,
comma 1, della L.R. n. 9/75, dovrebbe essere collocato a riposo
per raggiunti limiti d’età con decorrenza 1/12/2004;
— che lo stesso dipendente, con nota del 30/3/2003, acquisita
agli atti il 15/4/04 con prot. n. 11137, ha manifestato la volontà di
permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto
dall’art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30/12/92;
CONSIDERATO che l’interessato era in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge 23/10/92 n. 421, requisito,
questo, necessario per esercitare la facoltà di che trattasi;
DATO ATTO che giurisprudenza della Corte Costituzionale
ha sancito la facoltà delle Regioni di determinarsi autonomamente sulla richiesta di mantenimento in servizio dei dipendenti
(sent. n. 434/00) in quanto dalla normativa nazionale non è dato
ricavare, in capo al dipendente, un diritto incondizionato al prosieguo del rapporto di lavoro (sent. n. 162/97 e sen. n. 113/99);
PRESO ATTO della direttiva sui criteri da seguire per il mantenimento in servizio del personale dirigenziale e non, emanata
dall’assessore al Personale con nota dell’8 marzo 2003, in forza
della quale si ritiene di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio rispetto alla data di pensionamento, i dipendenti che ne
abbiano fatto richiesta e che non abbiano ancora raggiunto i 40
anni contributivi, al fine di non recare pregiudizio sia sul trattamento di quiescenza sia sulla liquidazione del trattamento di fine
rapporto;
— della facoltà espressa con nota del 30/3/04, acquisita agli
atti con prot. n. 11137 del 15/4/03, con la quale il dipendente
Gentiluomo Giovanni, nato il 12/11/39 – in servizio di ruolo
nella fascia funzionale B – ha manifestato la volontà di permanere in servizio per un ulteriore biennio, per come previsto dall’art. 16 del D.lgs n. 503 del 30/12/92;
— della direttiva citata in premessa, emanata con nota assessorile dell’8 marzo 2003 – di cui al prot. n. 5743 del 18/3/03;
2) di mantenere in servizio il sig. Gentiluomo Giovanni, nato
il 12/11/39, fino al 30/11/2006;
3) di dare mandato all’Ufficio pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale – Assistenziale» di questo Dipartimento,
per l’esecuzione del presente atto.
Il presente atto, verrà trasmesso alle strutture competenti con
le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale
n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C. in forma integrale, ai
sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
DECRETO n. 5642 del 6 maggio 2004
Fondo nazionale per la montagna 2002 − Piano di riparto
in favore delle Comunità Montane.
IL DIRIGENTE
RILEVATO, quindi, che il sig. Gentiluomo Giovanni non ha
raggiunto il suddetto tetto contributivo utile ai fini pensionistici;
PREMESSO che la legge regionale n. 4 del 19/3/99 detta
norme in materia di ordinamento delle Comunità Montane, determinando modalità di attribuzione sia del fondo nazionale per
la montagna che del fondo regionale per la montagna;
RITENUTO, dunque, di mantenere in servizio per un ulteriore
biennio, oltre i previsti limiti di età ed a decorrere dal 1o dicembre 2004 il sig. Gentiluomo Giovanni nato il 12/11/39, in
servizio di ruolo nella fascia funzionale B, ai sensi dell’art. 16
del D.lgs 503/92.
CHE l’art. 52 della legge regionale n. 4/99, individua una
quota pari all’80% del fondo complessivo della montagna per
interventi speciali ed una quota per il 20% del finanziamento del
fondo per la concessione di contributi per le piccole opere ed
attività di riassetto idrogeologico;
12496
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CONSIDERATO che il fondo nazionale per la montagna assegnato alla Regione Calabria per l’annualità 2002 ammonta ad C
complessivi 4.540.362,00;
di rimandare ad un successivo provvedimento l’impegno e le
ripartizione della somma di C 908.072,00, destinata a contributi
per piccole opere ed interventi per il riassetto idrogeologico;
CHE ai sensi dell’articolo 52 della legge 4/99 l’ottanta% di
tale importo è destinato ad interventi speciali per la montagna ed
ammonta ad C 3.632.289,00 e che il 20% destinato a contributi
per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico ammonta
ad C 908.072,00;
di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero nel
BUR.
Catanzaro, lı̀ 6 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Del Grande
RITENUTO necessario procedere all’assegnazione dei fondi
destinati alle Comunità Montane per quanto riguarda gli interventi speciali per la montagna, secondo quanto previsto dell’art.
53 della legge regionale n. 4/99 e da quanto disposto dalla Giunta
regionale con deliberazione 819 dell’8/10/01;
RITENUTO altresı̀ precisare quanto segue:
Allegato «A»
Fondo nazionale per la montagna 2002 − interventi speciali
Comunità Montane
— l’erogazione dei fondi riportate nelle norme citate viene
effettuato nella misura del 50% a favore delle Comunità Montane che hanno presentato il piano di sviluppo socio-economico
ed il programma annuale operativo; del rimanente 50% una
quota pari al 30% viene erogata previa presentazione da parte
delle singole Comunità Montane dei provvedimenti amministrativi di utilizzo del fondo assegnato; il rimanente 20% viene erogato a saldo, previa trasmissione del rendiconto dell’intero 80%
accreditato;
PRESO ATTO che con decreto dirigenziale n. 15928 del
6/11/03 si è proceduto ad impegnare la somma di C 2.794.592,63
sul capitolo 2232203 del bilancio di previsione 2003;
PRESO ATTO che con deliberazione di giunta regionale n.
806 del 28/10/03 è stata effettuata variazione del bilancio;
TENUTO presente che il Consiglio regionale ha approvato il
bilancio di previsione 2004;
VISTO il DPGR n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
SULLA base dell’istruttoria compiuta dalla struttura responsabile;
Contributo Assegnato
1. Pollino
C
214.251,45
2. Dorsale Alto Tirreno
C
155.849,48
3. Sila Greca
C
234.128,18
4. Medio Tirreno Pollino
C
192.132,91
5. Serre cosentine
C
94.921,58
6. Destra Crati
C
218.252,02
7. Media Valle Crati
C
91.216,96
8. Silana
C
258.820,74
9. Savuto
C
145.298,03
10. Alto Ionio
C
207.615,73
11. Unione delle Valli
C
110.605,60
12. Alto Mesima
C
106.924,56
13. Serre calabre
C
129.785,78
14. Monti Tiriolo
C
149.238,04
15. Presila catanzarese
C
166.190,33
16. Versante ionico
C
108.595,69
17. Fossa del Lupo
C
82.653,80
18. Alto crotonese
C
223.143,88
19. Versante tirrenico meridionale
C
96.069,42
20. Versante tirrenico settentrionale
C
95.163,43
21. Aspromonte orientale
C
153.196,64
22. Limina
C
81.848,22
23. Stilaro Allaro
C
87.242,05
24. Versante Ionico meridionale
C
129.892,82
25. Versante dello Stretto
C
99.251,66
Totale
C 3.632.289,00
DECRETA
Per quanto indicato in narrativa che si richiama per intero:
— di ripartire ed assegnare a favore delle Comunità Montane
la somma di C 3.632.289,00 per come indicato nell’allegato «A»
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
— di far fronte alla spesa complessiva ammontante ad euro
3.632.289,00 nel modo seguente:
a) per C 2.794.592,63, con imputazione sul capitolo
2232203, giusto impegno n. 4.272 del 5/11/03, assunto con decreto dirigenziale n. 15.928 del 6/11/03;
b) per C 837.696,37 con imputazione della spesa sul capitolo
2232203 del bilancio di previsione 04 (deliberazione di giunta
regionale n. 806 del 28/10/03);
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5690 del 7 maggio 2004
Sig. Gualtieri Ferdinando – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12497
DECRETO n. 5694 del 7 maggio 2004
Sig. Muraca Carmine – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Gualtieri Ferdinando, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2836 del 30/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Muraca Carmine, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2835 del 30/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Gualtieri Ferdinando, nato a Bianchi il
18/10/1950 e residente a Bianchi in via Salita Margherita 49 –
C.F. GLTFDM50R18A842E – al Dipartimento «Forestazione e
Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004,
per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato
con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Muraca Carmine, nato a Bianchi il 15/4/
1955 e ivi residente in via Palinudo 229 – C.F.
MRCCMN55D15A842K – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004,
per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato
con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12498
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5695 del 7 maggio 2004
Sig. Stellato Aldo – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5703 del 7 maggio 2004
Sig. Mangione Salvatore – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Stellato Aldo, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2844 del 30/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Mangione Salvatore, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2840 del 30/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Stellato Aldo, nato a Montalto Uffugo il
6/12/1954 e residente a Montalto Uffugo in via Iegliarella 8 –
C.F. STLLGS54T06F416Z – al Dipartimento «Forestazione e
Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004,
per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato
con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Mangione Salvatore, nato a Lecce il 12/
11/1960 e residente a Rende in via Menotti 6 – C.F.
MNGSVT60S12E506C – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004,
per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato
con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5705 del 7 maggio 2004
Sig. Rizzuto Santo – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12499
DECRETO n. 5707 del 7 maggio 2004
Sig. De Filippis Giorgio – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Rizzuto Santo F., con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2834 del 30/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. De Filippis Giorgio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2843 del 30/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/03, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Rizzuto Santo F., nato a Cosenza il 22/2/
1964 e residente a Marzi in via Pedolata, 3 – C.F.
RZZSTF64B22D086Q – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per
come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con
lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. De Filippis Giorgio, nato a Cosenza il
24/12/1962 e residente a Castrolibero in via Fontanesi, 58 – C.F.
DFLGRG62T24D086B – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e
Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come
da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo
stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12500
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5709 del 7 maggio 2004
Sig. Scarpelli Eduardo – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5712 del 7 maggio 2004
Sig.ra Lamirata Santa – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Scarpelli Eduardo, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2756 del 21/4/04;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Lamirata Santa, con la quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2842 del 30/4/04;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Scarpelli Eduardo, nato a Cosenza il 25/
2/1946 e residente a Cosenza in via Antonio «Ninni» Cassarà 49
– C.F. SCRDRD46B25D086P – al Dipartimento «Agricoltura,
Caccia e Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004,
per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato
con lo stesso stipulato;
— assegnare, la sig.ra Lamirata Santa, nata a Acri il 24/7/
1954 e residente a Acri in via S. Giovanni Bosco, 63 – C.F.
LMRSNT54L64A053A – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e
Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come
da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo
stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5713 del 7 maggio 2004
Sig.ra Citrigno Raffaella – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12501
DECRETO n. 5716 del 7 maggio 2004
Sig. Guzzetti Antonio – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Citrigno Raffaella, con la quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2839 del 30/4/04;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Guzzetti Antonio, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2757 del 21/4/04;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, la sig.ra Citrigno Raffaella, nata a Cosenza il
24/6/1963 e residente a Cosenza in via Accattatis, 4 – C.F.
CTRRFL63H64D086U – al Dipartimento «Agricoltura Caccia e
Pesca» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come
da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo
stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Guzzetti Antonio, nato a Sersale l’1/9/
1948 e residente a Cosenza in via F.lli Cervi 4/A – C.F.
GZZNTN48P01I671X – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/
2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12502
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5724 del 7 maggio 2004
Sig. Cipparrone Pasquale – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5728 del 7 maggio 2004
Sig. Fago Pasquale – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Cipparrone Pasquale, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2841 del 30/4/04;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Fago Pasquale, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2755 del 21/4/04;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Cipparrone Pasquale, nato a Cosenza il
7/11/1952 e residente a Rende in via Ungaretti, 57 – C.F.
CPPPQL52S07D086W – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/
2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Fago Pasquale, nato a S. Marco Argentano il 5/12/1953 e residente a S. Marco Argentano in via c.da
Bonavita 6 – C.F. FGAPQL53T05A981B – al Dipartimento
«Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio di Cosenza, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5731 del 7 maggio 2004
12503
DECRETO n. 5734 del 7 maggio 2004
Sig. Costa Francesco – Assegnazione.
Sig. Celia Elio – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Celia Elio, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2536 del 7/4/04;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Costa Francesco, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2537 del 7/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Celia Elio, nato a Catanzaro il 9/1/1946
ed ivi residente in via Formia 55 – C.F. CLELEI46A09C352F –
al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato», sino
al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a
tempo determinato con lo stesso lavoratore stipulato;
— assegnare, il sig. Costa Francesco, nato a Catanzaro il 10/
3/1958 ed ivi residente in via M. Jannelli, 47 – C.F.
CSTFNC58C10C352H – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso
lavoratore stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12504
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5735 del 7 maggio 2004
Sig. Pandolfi Raffaele – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5737 del 7 maggio 2004
Sig. Tassone Salvatore – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Pandolfi Raffaele, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2754 del 21/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Tassone Salvatore, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2753 del 21/4/04;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Pandolfi Raffaele, nato a Papasidero il
24/4/1945 e residente a Catanzaro in via N. da Recco, 21 – C.F.
PNDRFL45D24G320I – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso
lavoratore stipulato;
— assegnare, il sig. Tassone Salvatore, nato a Stalettı̀ il 15/5/
1953 e residente a Vallefiorita in via Galluppi, 9 – C.F.
TSSSVT53E15I937X – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso
lavoratore stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5739 del 7 maggio 2004
Sig.ra Curto Rita – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12505
DECRETO n. 5742 del 7 maggio 2004
Sig.ra Gigliotti Gianfranca – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Curto Rita, con la quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2538 del 7/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Gigliotti Gianfranca, con la quale è stato
stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato
con repertorio n. 2539 del 7/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, la sig.ra Curto Rita nata a Catanzaro il 27/1/
1956 ed ivi residente in viale De Filippis, 320 – C.F.
CTRRTI56A67C352H – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa
stipulato;
— assegnare, la sig.ra Gigliotti Gianfranca, nata a Catanzaro
il 22/11/1953 ed ivi residente in via Chiriaco, 215 – C.F.
GGLGFR53S61C352K – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa
stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12506
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5744 del 7 maggio 2004
Sig.ra Spadea Annamaria – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5746 del 7 maggio 2004
Sig. Lavilla Aurelio – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Spadea Anna Maria , con la quale è stato
stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato
con repertorio n. 2542 del 7/4/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Lavilla Aurelio, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2361 del 31/3/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, la sig.ra Spadea Anna Maria, nata a Catanzaro
il 3/8/1954 ed ivi residente in via Orti, 34 – C.F.
SPDNMR54M43C352R – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa
stipulato;
— assegnare, il sig. Lavilla Aurelio, nato a Reggio Calabria il
20/9/1956 ed ivi residente in via Mortara trav. Giuffrè – C.F.
LVLRLA56P20H224U – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5748 del 7 maggio 2004
Sig. Mandaglio Antonino – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12507
DECRETO n. 5749 del 7 maggio 2004
Sig. Palco Giuseppe – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Mandaglio Antonino, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2360 del 31/3/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Palco Giuseppe, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2358 del 31/3/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Mandaglio Antonino, nato a Reggio Calabria il 6/8/1951 ed ivi residente in via Livari Sup. 42, Scala F. –
C.F. MNDNND51M06H224Y – al Dipartimento «Formazione –
Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio
Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro
individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Palco Giuseppe, nato a Reggio Calabria il
31/5/1952 ed ivi residente in via Calveri 111 – C.F.
PLCGPP52E31H224P – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12508
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5751 del 7 maggio 2004
Sig. Spinella Antonio – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5753 del 7 maggio 2004
Sig. De Benedictis Giacomo Nicola – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Spinella Antonio, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2354 del 31/3/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. De Benedictis Giacomo Nicola, con il quale è
stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2362 del 31/3/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Spinella Antonio, nato a Melito Porto S.
il 19/3/1964 ed ivi residente in Via Magna Grecia 17 – C.F.
SPNNTN64C19F112O – al Dipartimento «Formazione – Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. De Benedictis Giacomo Nicola, nato a
Reggio Calabria il 18/11/1956 ed ivi residente in via Siracusa 6 –
C.F. DBNGMN56S18H224J – al Dipartimento «Forestazione e
Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio
Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro
individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5755 del 7 maggio 2004
Sig. Nocera Pietro – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12509
DECRETO n. 5757 del 7 maggio 2004
Sig. Primavera Gianfranco – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Nocera Pietro, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2359 del 31/3/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Primavera Gianfranco, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2356 del 31/3/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Nocera Pietro, nato a Reggio Calabria il
30/10/1959 ed ivi residente in via Vico Scardella 18/a – C.F.
NCRPTR59R30H224D – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, il sig. Primavera Gianfranco, nato a Palermo il
5/2/1964 e residente a Reggio Calabria in via Stadio a Monte
trav. I, 24 – C.F. PRMGFR64B05G273B – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile
di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di
lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12510
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5758 del 7 maggio 2004
Sig. Scopelliti Antonino – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5763 del 7 maggio 2004
Sig.ra Zimbalatti Giuseppina – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Scopelliti Antonino, con il quale è stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con
repertorio n. 2355 del 31/3/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Zimbalatti Giuseppina, con la quale è stato
stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato
con repertorio n. 2353 del 31/3/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Forestazione e Protezione
Civile» con prot. n. 6951 del 9/7/2003, lo stesso ha dichiarato la
propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Scopelliti Antonino, nato a Reggio Calabria il 30/3/1963 e residente a Saline Joniche in Contrada Riace
VI trav., 6 – C.F. SCPNNN63C30H224J – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile
di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di
lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, la sig.ra Zimbalatti Giuseppina, nata a Reggio
Calabria l’8/1/1958 e ivi residente in via Stadio a Monte trav. I,
24 – C.F. ZMBGPP58A48H224X – al Dipartimento «Forestazione e Protezione Civile» – c/o Servizio Protezione Civile di
Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di
lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5774 del 7 maggio 2004
Sig. Polimeni Pietro – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
12511
DECRETO n. 5791 del 7 maggio 2004
Sig.ra Nosdeo Anna – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche il sig. Polimeni Pietro, con il quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2357 del 31/3/2004;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Nosdeo Anna, con la quale è stato stipulato
regolare contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con
scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio
n. 2540 del 7/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione – Patrimonio
ed Economato» con prot. n. 5188 del 2/7/2003, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità al riguardo;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, il sig. Polimeni Pietro, nato a Reggio Calabria il
14/12/1960 e ivi residente in via Pio XI Pal. INA Casa 71 – C.F.
PLMPTR60T14H224K – al Dipartimento «Formazione Patrimonio ed Economato» – c/o Servizio Economato di Reggio Calabria, sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro individuale a tempo determinato con lo stesso stipulato;
— assegnare, la sig.ra Nosdeo Anna, nata a Catanzaro il 12/
3/1958 e residente a Catanzaro in via Trav. degli Svevi, 13 – C.F.
NSDNNA58C52C352D – al Dipartimento «Agricoltura, Caccia
e Pesca» – sino al 31/12/2004, per come da contratto di lavoro
individuale a tempo determinato con la stessa stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
12512
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5796 del 7 maggio 2004
Sig.ra Quattromani Grazia Carmela – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
DECRETO n. 5845 del 10 maggio 2004
Dipendente regionale sig.ra Russo Vincenza – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
— con delibera n. 1037 del 16/12/2003 è stata prevista l’assunzione a tempo determinato di unità di personale collocato in
mobilità e già in servizio presso i Consorzi Agrari di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria;
— tra il personale interessato al suddetto provvedimento figura anche la sig.ra Quattromani Grazia Carmela, con la quale è
stato stipulato regolare contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, con scadenza improrogabile al 31/12/2004, registrato con repertorio n. 2541 del 7/4/2004;
ACCERTATO che con nota acquisita agli atti trasmessa dal
Dirigente Generale del Dipartimento «Agricoltura, Caccia e
Pesca» con prot. n. 11587 del 30/6/2003, lo stesso ha dichiarato
la propria disponibilità al riguardo;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/3/01 per come modificato ed integrato dalla Legge 15/7/02 n. 145;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/02;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/03;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori competenti;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e
confermato:
— assegnare, la sig.ra Quattromani Grazia Carmela, nata a
Catanzaro il 15/5/1957 e residente a Catanzaro in via Massara,
53 – C.F. QTTGRZ57E55C352O – al Dipartimento «Agricoltura, Caccia e Pesca» – sino al 31/12/2004, per come da contratto
di lavoro individuale a tempo determinato con la stessa stipulato;
— statuire che il presente provvedimento con decorrenza immediata, ha efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico ed
Economico del Dipartimento del Personale all’adozione degli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 7 maggio 2004
— con istanza del 30/1/2004, la dipendente regionale sig.ra
Vincenza Russo, nata a Catanzaro il 3/3/1961 ed ivi residente in
viale Isonzo n. 222 Coop. Gatto, matr. 628100, categ. B, in servizio presso l’Assessorato al Personale, Settore «Gestione Economica e Previdenziale», ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Presidenza», Settore «Segreteria di Giunta»;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti preposti;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTO il D.lgs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
— assegnare, la dipendente regionale sig.ra Vincenza Russo,
nata a Catanzaro il 3/3/1961 ed ivi residente in viale Isonzo n.
222 Coop. Gatto, matr. 628100, Categ. B, al Dipartimento «Presidenza», Settore «Segreteria di Giunta»;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— stabilire, che ai sensi della Legge regionale n. 7/96, provvederà il suddetto Settore all’assegnazione della stessa in uno
degli uffici della Struttura, dandone assicurazione a questo Settore;
— notificare il presente decreto alla sig.ra Vincenza Russo,
alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
–- provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Avv. Cesare Carlo Romano
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5846 del 10 maggio 2004
Dipendente regionale sig. Pasqualino Colosimo – Affidamento responsabilità Ufficio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la nota n. 6136/Dip. del 20/4/2004, pervenuta al protocollo in data 21/4/2004 ed acquisita al n. 11681, con la quale il
Dirigente Generale del Dipartimento «Formazione Professionale
Economato ed Autoparco», in relazione alla nota n. 541 del 15/
4/2004, del Dirigente del Servizio «Coordinamento Attività Delegata Turistico Alberghiera», relativa alla proposta di affidamento di responsabilità dell’Ufficio n. 658 al funzionario regionale sig. Pasqualino Colosimo nato a Cerseto il 12/8/1941 e
residente a Bagnara Calabra in Rione Lena n. 8, matr. n. 190450,
Categ. D, esprime parere favorevole alla formalizzazione dell’incarico di che trattasi;
CONSIDERATO che il suddetto dipendente è in possesso dei
requisiti richiesti;
RITENUTO dover provvedere al riguardo;
VISTA la L.R. n. 7/96, art. 30;
VISTO il D.lgs. 165/2001;
VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 1013 del 4/11/
2002;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
SU conforme proposta dell’ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto delle note n. 541 del 15/4/2004 del Dirigente
del Servizio «Coordinamento attività Delegata Turistico Alberghiera» e n. 6136/Dip. del 20/4/2004 del Dirigente Generale del
Dipartimento «Formazione Professionale, economato ed Autoparco»;
— conferire al funzionario regionale sig. Pasqualino Colosimo, nato a Cerseto il 12/8/1941 e residente a Bagnara Calabra
in Rione Lena n. 8, matr. n. 190450, Categ. D, la responsabilità
dell’Ufficio n. 658 «Programmazione – affari generali e gestione
del personale – patrimonio – coordinamento attività e rendicontazione C.R.F.P. del Servizio ex 173 – sede Operativa ex A.
Moro, Reggio Calabria;
— autorizzare il citato dipendente, per l’espletamento delle
funzioni affidate;
— statuire che il presente atto, con decorrenza immediata, ha
efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— revocare qualsiasi altro provvedimento in contrasto con il
presente;
— autorizzare gli uffici competenti del Settore Giuridico e il
Settore Economico del Personale, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
12513
— Notificare il presente decreto al sig. Pasqualino Colosimo,
alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 5850 del 10 maggio 2004
Legge n. 97/94 – Legge regionale n. 4/99 – Fondo nazionale
per la montagna – Saldo 2000 – Quota 01 – Fondo regionale
02 – Liquidazione a favore della Comunità Montana Fossa
del Lupo.
IL DIRIGENTE
VISTI i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002 e n. 15.572
e n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Fossa del
Lupo la somma di C 248.910,00;
VISTI i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Fossa del Lupo la somma di C 73.502,00;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi;
ACCERTATO che la Comunità Montana Fossa del Lupo ha
presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della
legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001,
il piano di sviluppo socio economico, il programma operativo
annuale ed il programma d’intervento, per cui si può procedere
alla liquidazione della somma di C 257.929,00 pari all’80% della
somma complessiva assegnata di C 322.412,00;
CHE già si è provveduto a liquidare la somma di C 108.250,00
per cui per raggiungere la quota dell’80% occorre liquidare la
somma di C 149.679,00;
VISTA la legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04;
DATO ATTO che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 8/02;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
DECRETA
— di liquidare a favore della Comunità Montana Fossa del
Lupo la somma di C 149.679,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento;
— di imputare la somma di C 36.111,00 sul capitolo
2232204, residui 2002, impegno n. 5.515 del 3/12/2002, la
12514
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
somma di C 75.178,00 sul capitolo 2232203, impegno n. 3.562
del 24/9/2003 e la somma di C 38.390 sul capitolo 2232203,
impegno n. 6.708 del 27/12/02;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Del Grande
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Del Grande
Allegato «A»
SPESE FUNZIONAMENTO 2003
Comunità montane
Contributo assegnato C
DECRETO n. 5855 del 10 maggio 2004
1. Pollino
4.747,26
Legge regionale n. 4/99, art. 50. Liquidazione a favore delle
Comunità Montane delle spese funzionamento 03.
2. Alto Tirreno
3.306,25
3. Sila Greca
5.260,64
4. Medio Tirreno Pollino
4.367,09
Visto il decreto dirigenziale n. 15.721 del 3/11/03, con il quale
è stata impegnata la somma di C 513.000,00 sul capitolo
2232102, per il pagamento a favore delle Comunità Montane
delle spese per il personale delle ex aziende disciolte (Legge regionale n. 7/78 articolo 1 – Legge regionale n. 4/74, articoli 15 e
26) e delle spese di funzionamento.
5. Serre Cosentine
1.904,38
6. Destra Crati
4.917,87
7. Media Valle Crati
1.772,56
8. Silana
5.744,86
Considerato che le Comunità Montane Versante dello Stretto,
Versante Jonico Meridionale, Alto Jonio, Versante Tirrenico Meridionale e Silana di cui alle leggi citate hanno presentato i rendiconti per le spese del personale per una somma complessiva
pari ad C 435.646,25.
9. Savuto
3.068,67
IL DIRIGENTE
10. Alto Jonio
4.520,42
11. Unione Delle Valli
2.201,98
12. Alto Mesima
2.151,34
13. Serre Calabre
2.714,06
Che con decreto dirigenziale n. 4.113 del 13/4/04, si è provveduto ad assegnare a favore delle Comunità Montane la somma di
C 77.353,70 secondo quanto disposto dall’articolo 50 della
Legge regionale n. 4/99.
14. Monti Tiriolo Reventino
3.202,67
15. Presila catanzarese
3.535,90
16. Versante Jonico
2.184,30
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
17. Fossa del Lupo
1.542,75
18. Alto Crotonese
3.169,16
19. Alto Marchesato Crotonese
2.363,77
20. Ver. Tirrenico Meridionale
1.865,24
21. Versante Tirrenico Settentrionale
1.844,06
22. Aspromonte Orientale
3.231,15
23. Limina
1.507,04
24. Stilaro E Allaro
1.624,05
25. Versante Jonico Meridionale
2.644,13
26. Versante dello Stretto
1.962,10
Che, pertanto, il fondo per le spese di funzionamento che si
può liquidare per l’anno 2003, ammonta ad C 77.353,70.
Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/2002.
Visto il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
Di liquidare alle Comunità Montane per le spese generali di
funzionamento, anno 2003, a norma dell’articolo 50 della Legge
regionale n. 4/99 la somma di C 77.353,70, cosı̀ come evidenziato nell’allegato prospetto «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando la ragioneria generale ad
emanare i relativi mandati di pagamento.
77.353,70
Di imputare la complessiva spesa di C 77.353,70 sul capitolo
2232102, residui 2003, giusto impegno n. 4.127 del 30/10/03.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5860 del 10 maggio 2004
12515
DECRETO n. 5866 del 10 maggio 2004
Dott. Oliva Giuseppe – Proroga comando
Rimborso spese viaggi signor Covani Demetrio – componente sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 8.621 del 23 giugno 2003, con
il quale, tra l’altro, sono stati corrisposti al signor Covani Demetrio i compensi spettanti quale componente del comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Vibo Valentia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
— con Decreto Dirigenziale n. 869/14 del 17/3/2000, è stato
disposto il comando, presso la Regione Calabria, del dott. Oliva
Giuseppe, nato a Mormanno il 10/1/1966 ed ivi residente in C.da
Pantano n. 59, dipendente della Regione Siciliana, ex VIII Q.F.,
per il periodo di un anno, a decorrere dal 18/4/2000;
— il suddetto ha preso servizio in data 27/3/2000;
Considerato che a norma dell’articolo 43 della legge n. 12/92,
ai componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del
comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un
quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di
distanza dalla sede di residenza.
Vista la nota del 19/4/04 con la quale il signor Covani chiede il
rimborso spese viaggi effettuati per raggiungere la sede di Vibo
Valentia per partecipare alle sedute dell’Organo di Controllo durante il periodo 1/12/2001-31/8/2002.
Considerato che il signor Covani, come risulta dagli atti d’ufficio, ha effettuato da Reggio Calabria a Vibo Valentia n. 27
viaggi, percorrendo 5.670 Km.
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore del signor Covani un rimborso spese (1/5 benzina 0,22 ) di C 1.247,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/2004, con la quale è
stato approvato il bilancio regionale di previsione 2004.
Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
Di liquidare al signor Covani Demetrio la somma di C
1.247,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la spesa di C 1.247,00 sul capitolo 1012101, residui 2002, impegno n. 6.568 del 18/12/2002.
— la Regione Siciliana, con nota prot. 14163/01, acquisita al
Settore Giuridico il 19/3/2002 al n. 7920, ha comunicato che con
Decreto Presidenziale n. 10 del 22/6/2001, pubblicato sulla G.U.
della suddetta Regione n. 33 del 2/7/2001, è stato approvato il
Contratto Collettivo Regionale dell’Area della Dirigenza, per cui
a far data dall’1/10/2002, al dott. Oliva Giuseppe è stata attribuita la qualifica di Dirigente di III;
— con decreti dirigenziali n. 2383 del 22/3/2001 e n. 9038 del
17/7/2002, è stata disposta la proroga del comando in argomento
fino al 27/3/2002;
— con nota prot. 1816 del 5/3/2004, il Dirigente Generale del
Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e l’Assessore preposto, in relazione alla «Figura Professionale» rivestita dal dott. Oliva Giuseppe, non fungibile con altre figure,
hanno chiesto la possibilità della prosecuzione dell’attività svolta
dal medesimo. Hanno altresı̀ fatto presente che le competenze
tecnico-professionali e soprattutto il titolo di studio posseduto
dallo stesso, è condizione indispensabile per lo svolgimento dei
compiti affidatigli;
— atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto
sopra, è condizione necessaria alla continuità del servizio;
— il Dott. Giuseppe Oliva, con nota in atti, ha dichiarato la
propria disponibilità in tal senso;
— con nota n. 7369 del 9/3/2004, è stato chiesto alla Regione
Siciliana il prescritto nulla-osta alla proroga di che trattasi;
— con nota n. 4685 del 30/3/2004, pervenuta al protocollo il
13/4/2004, acquisita al n. 10652, la Regione Siciliana, ha autorizzato la proroga al comando in argomento;
— il Dott. Giuseppe Oliva, con nota in atti, ha dichiarato la
propria disponibilità in tal senso.
RITENUTO pertanto, dover provvedere al riguardo.
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero
nel BUR.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004».
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
12516
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto della nota prot. 1816 del 5/3/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e dell’Assessore preposto, nonché dell’autorizzazione alla proroga in questione rilasciata dalla Regione Siciliana;
— disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Foreste, Forestazione,
Protezione Civile», fino al 26/3/2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del dott. Oliva Giuseppe, nato a Mormanno il
10/1/1966 ed ivi residente in C.da Pantano n. 59, dipendente
della Regione Siciliana – Dirigente di III;
— dare atto che la spesa relativa al trattamento economico
spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di
comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali
sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza;
— imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese
per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al
personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai
sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002.
Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e
alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni;
— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia
dello stesso al dott. Oliva Giuseppe, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e
l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale»,
sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Contratto Collettivo Regionale dell’Area della Dirigenza, per cui
a far data dall’1/10/2002, al dott. Oliva Giuseppe è stata attribuita la qualifica di Dirigente di III;
— con decreti dirigenziali n. 2384 del 22/3/2001 e n. 8593
dell’8/7/2002, è stata disposta la proroga del comando in argomento fino al 27/3/2002;
— con nota prot. 1816 del 5/3/2004, il Dirigente Generale del
Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e l’Assessore preposto, in relazione alla «Figura Professionale» rivestita dal dott. Forte Ernesto, non fungibile con altre figure, hanno
chiesto la possibilità della prosecuzione dell’attività svolta dal
medesimo. Hanno altresı̀ fatto presente che le competenze tecnico-professionali e soprattutto il titolo di studio posseduto dallo
stesso, è condizione indispensabile per lo svolgimento dei compiti affidatigli;
— atteso, che l’individuazione e l’importanza di quanto
sopra, è condizione necessaria alla continuità del servizio;
— il dott. Forte Ernesto, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso;
— con nota n. 7367 del 9/3/2004, è stato chiesto alla Regione
Siciliana il prescritto nulla-osta alla proroga di che trattasi;
— con nota n. 4685 del 30/3/2004, pervenuta al protocollo il
13/4/2004, acquisita al n. 10652, la Regione Siciliana, ha autorizzato la proroga al comando in argomento;
— il dott. Forte Ernesto, con nota in atti, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso.
RITENUTO pertanto, dover provvedere al riguardo.
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004».
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
DECRETO n. 5867 del 12 maggio 2004
Dott. Forte Ernesto – Proroga comando.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
— con Decreto Dirigenziale n. 870/14 del 17/3/2000, è stato
disposto il comando, presso la Regione Calabria, del dott. Forte
Ernesto, nato a Morano Calabro il 14/4/1965 e residente a Lagonegro (PZ) in via delle Orchidee n. 15, dipendente della Regione
Siciliana, ex VIII Q.F., per il periodo di un anno, a decorrere dal
18/4/2000;
— il suddetto ha preso servizio in data 27/3/2000;
— la Regione Siciliana, con nota prot. 14163/01, acquisita al
Settore Giuridico il 19/3/2002 al n. 7920, ha comunicato che con
Decreto Presidenziale n. 10 del 22/6/2001, pubblicato sulla G.U.
della suddetta Regione n. 33 del 2/7/2001, è stato approvato il
SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
— prendere atto della nota prot. 1816 del 5/3/2004, del Dirigente Generale del Dipartimento «Foreste, Forestazione, Protezione Civile» e dell’Assessore preposto, nonché dell’autorizzazione alla proroga in questione rilasciata dalla Regione Siciliana;
— disporre la proroga del comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Foreste, Forestazione,
Protezione Civile», fino al 26/3/2005, salvo proroga e/o anticipata risoluzione, del dott. Forte Ernesto, nato a Morano Calabro
il 14/4/1965 e residente a Lagonegro (PZ) in via delle Orchidee
n. 15, dipendente della Regione Siciliana – Dirigente di III;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— dare atto che la spesa relativa al trattamento economico
spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di
comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali,
sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Ente di provenienza;
— imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese
per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al
personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai
sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002.
Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e
alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni;
12517
— con nota n. 3351 del 10/2/2004, è stato chiesto il nulla-osta
al comando del suddetto all’Azienda Sanitaria Locale di Vibo
Valentia;
— con nota n. 975 del 21/4/2004, pervenuta al protocollo il
28/4/2004, acquisita al n. 12206, l’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo
Valentia, ha trasmesso la disposizione n. 17 del 10/3/2004, con la
quale ha concesso il nulla-osta al comando presso la Regione
Calabria, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa
servizio del sig. Papa Cosimo Nicola;
— il sig. Papa Cosimo Nicola, ha dichiarato la propria disponibilità in tal senso.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al riguardo.
— autorizzare il Settore Giuridico ed Economico del Personale per l’esecuzione del presente decreto, notificando copia
dello stesso al dott. Forte Ernesto, a tutte le Strutture interessate,
nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito
in via Alberti n. 2 – Catanzaro;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, per come
modificato ed integrato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
VISTO l’art. 43, commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 8 del
4/2/2002.
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 29/12/1993 «Autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’esercizio 2004».
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
DECRETO n. 5868 del 12 maggio 2004
Sig. Papa Cosimo Nicola – Comando.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SU conforme proposta dell’Ufficio interessato, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture competenti;
DECRETA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:
PREMESSO che:
— con decreto dirigenziale n. 367 del 15/1/2002, è stato disposto il comando, presso la Regione Calabria, «per le esigenze
del Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque del sig. Papa Cosimo
Nicola, nato a Brognaturo (VV) il 28/8/1960 ed ivi residente in
via Firenze n. 45, dipendente dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia,
profilo professionale Cat. A «Ausiliario specializzato» – fascia II
per il periodo di un anno a decorrere dalla data di presa servizio;
— con nota n. 703 del 31/1/2002, il Direttore Generale del
Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, ha comunicato che il
sig. Papa Cosimo Nicola, ha preso servizio al proprio Dipartimento il 31 gennaio 2002 ed è stato assegnato al Settore 19
«Opere Idropotabili Regionali»;
— con successiva nota n. 755 del 4/2/2002, il Dirigente dell’ex Settore n. 19, ha comunicato l’assegnazione del suddetto
all’Ufficio di Coordinamento Regionale del Corace, in data 4/2/
2002;
— con nota n. 51/P del 4/2/2004, il Dirigente Generale del
Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque, congiuntamente al Dirigente del Settore e del Responsabile di Zona, preposti, hanno
comunicato che la predetta collaborazione è indispensabile al
normale funzionamento del servizio, per la sorveglianza, nonché
per le necessità di interventi tempestivi nei casi di emergenza
presso l’impianto di potabilizzazione dell’Alaco versante ionico
e della Sorgente del Cicerone;
— disporre il comando presso la Regione Calabria, per le esigenze del Dipartimento «Lavori Pubblici ed Acque», Settore
«Idropotabile, Gestione Integrata, Risorse Idriche», Servizio
«Programmazione e Controllo Opere Ciclo Integrato delle
Acque, Attuazione Misure POR», del sig. Papa Cosimo Nicola,
nato a Brognaturo (VV) il 28/8/1960 ed ivi residente in via Firenze n. 45, dipendente dell’ASL n. 8 di Vibo Valentia, profilo
professionale Cat. A «Ausiliario specializzato» – fascia II, per il
periodo di un anno a decorrere dal 15 maggio 2004, salvo proroga e/o anticipata risoluzione;
— stabilire che allo scadere del comando in argomento fissato per il 14/5/2005, il sig. Papa Cosimo Nicola, dovrà rientrare
presso l’Azienda di appartenenza, senza necessità di ulteriore
comunicazione e provvedimento;
— dare atto che la spesa relativa al trattamento economico
spettante all’interessato, per l’intero periodo di collocamento di
comando, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali,
sono a carico della Regione Calabria, che successivamente provvederà a rimborsare quanto anticipato dall’Azienda di appartenenza;
— imputare la spesa complessiva al Cap. 1003125 «Spese
per il rimborso agli Enti di Provenienza degli stipendi dovuti al
personale comandato presso la Regione» per l’esercizio finanziario 2004, nelle disponibilità del bilancio pluriennale ed ai
sensi dell’art. 43, commi 7 e 8 della L.R. n. 8/2002.
12518
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Con la procedura degli stipendi si provvederà all’impegno e
alla liquidazione mensile, onde evitare duplicazioni di impegni;
— autorizzare il Settore Giuridico del Personale di adottare
gli atti conseguenti e di competenza, notificando copia del presente decreto al sig. Papa Cosimo Nicola, a tutte le Strutture interessate, nonché alla Segreteria Operativa per la Comunicazione
e l’Informazione, presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2 – Catanzaro;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
DECRETO n. 5872 del 10 maggio 2004
Impegno e liquidazione indennità componenti CORECO –
Mese di aprile 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
IL DIRIGENTE
DECRETO n. 5870 del 10 maggio 2004
Legge n. 144/99 – D.M. 28/1/2000. Assenso regionale alla
richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre
mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che per dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 34 della Legge n. 144/99 e al decreto del Ministro del
Tesoro 28/1/2000 che determina criteri e modalità per la contrazione dei mutui da parte delle Comunità Montane è stato costituito un apposito nucleo di valutazione, nominato dalla giunta
regionale con deliberazione n. 165 del 6/3/01.
CHE tale nucleo, ha valutato positivamente approvandolo il
progetto presentato dalla Comunità Montana del Savuto, per
l’importo di C 154.937,07, relativo al «Potenziamento delle risorse idriche».
VISTA la nota della Comunità Montana del Savuto, pervenuta
in data 29/3/04 prot. n. 167, con la quale veniva precisata la non
avvenuta contrazione del mutuo e che per poter riproporre la
richiesta di finanziamento occorreva una nuova formulazione di
assenso da parte della Regione.
Vista la L.R. n. 27/94 con la quale viene stabilito di corrispondere ai componenti del CO.RE.CO. una indennità mensile lorda
omnicomprensiva, per dodici mensilità annuali, nella misura di
1.807,60 C al presidente, di 1.549,37 C al vice Presidente, di
1.291,14 C ai componenti effettivi ed C 1.032,91 ai componenti
supplenti.
Considerato che a norma dell’art. 43 della legge n. 12/92, ai
componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del
comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un
quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di
distanza dalla sede di residenza.
Vista la nota prot. n. 219 del 22/4/04, con la quale è stato
trasmesso il prospetto delle presenze relative al mese di aprile
04.
Visto il prospetto di liquidazione predisposto dall’ufficio CO.RE.CO., sede centrale di Catanzaro.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Visto l’articolo 43 della Legge regionale n. 8/2002.
Dato atto che per la liquidazione si sono verificate le condizioni di cui all’articolo 45 della L.R. n. 8/2002.
CONSIDERATO che il nucleo di valutazione a suo tempo costituito per la valutazione dei progetti aveva già approvato nel
merito la progettazione presentata dalla Comunità Montana del
Savuto.
Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
RISCONTRATA la rilevanza dell’interesse pubblico conseguente alla realizzazione dell’intervento richiesto dalla Comunità Montana, per cui è opportuno confermare l’attualità dell’intervento a suo tempo proposto.
Di impegnare la spesa di C 14.314,61 sul capitolo 1012101
del bilancio di previsione 2004.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
Per quanto richiamato in premessa che si intende integralmente riportato:
Di confermare l’assenso regionale alla richiesta della Comunità Montana del Savuto per contrarre apposito mutuo presso
la Cassa Depositi e Prestiti per l’importo di C 154.937,07, relativo al progetto: «Potenziamento delle risorse idriche».
DECRETA
Di liquidare ai componenti del CO.RE.CO. per il mese di
aprile 04 i compensi loro spettanti, come da allegato tabulato,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo complessivo di C 14.314,61;
— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
per intero nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12519
DECRETO n. 5892 del 10 maggio 2004
Liquidazione fattura n. AD03086 del 29/9/2003 della società Il Sole 24 Ore di Milano – per partecipazione corso
Lemma F. e Pellegrino A..
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 – Testo Unico Pubblico
Impiego.
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24/6/
1999.
Vista la L.R. n. 7/96 art. 30 lettera B che dà potere di spesa e di
amministrazione delle risorse al Dirigente di Settore.
Vista la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria».
Visto il proprio decreto n. 13281 del 19 settembre 2003, con il
quale si autorizzava la partecipazione dei dipendenti Lemma
Francesco e Pellegrino Alessandro al convegno «Il nuovo Testo
Unico sulla protezione dei dati personali», organizzato dal II
Sole 24 Ore di Milano e svoltosi a Roma il 19 settembre 2003.
Vista la fattura n. AD03086 del 29/9/2003, per l’importo di C
1.380,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 L. 537/93
emessa da Il Sole 24 Ore di Milano e relativa alla frequenza al
corso di che trattasi.
Considerato che i dipendenti hanno partecipato al convegno
su richiamato presentando regolare attestato di frequenza.
Che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo 1003108
anno 2003 giusto impegno n. 3497 del 18/9/2003.
Che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45, comma a,
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002.
Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura emessa
da Il Sole 24 Ore di Milano;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
— di liquidare a Il Sole 24 Ore di Milano, la somma di C
1.380,00;
— di imputare detta somma, sul capitolo 1003108 anno 2003,
giusto impegno n. 3497 del 18/9/2003;
— di invitare il Dirigente del settore ragioneria ad emettere il
relativo mandato di pagamento di C 1.380,00 tramite bonifico
bancario C/o Banca Popolare di Lodi Sede di Milano – P.za Mercanti, 5 20123 Milano – CIN Q – ABI 05164 – CAB 01611 – C/C
000000359792;
— di prendere atto:
— che si sono realizzate le condizioni di cui all’art. 45 della
L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002;
12520
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— di pubblicare il presente decreto nella sua forma integrale
sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.
Vista la Legge regionale 7/96.
Visto il D.P.G.R. 354/99;
Catanzaro, lı̀ 10 maggio 2004
DECRETA
Dott. Giustino Ranieri
DECRETO n. 5995 del 12 maggio 2004
Dipendente Ricioppo Luigina – Presa d’atto Sentenza n.
653/04 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro.
IL DIRIGENTE
Vista la Sentenza n. 653/04, che costituisce parte integrante
del presente atto, emessa dal Tribunale di Cosenza – Seconda
Sezione Civile – Controversia di Lavoro, sul ricorso n. 5592/02
presentato dalla dipendente Ricioppo Luigina, spedita in forma
esecutiva il 12/3/04.
Rilevato che con detto provvedimento il Giudice di prime cure
ha:
1) dichiarato l’illegittimità del decreto n. 1472 del 2001 e
del decreto n. 14885 del 2001, quest’ultimo nella parte in cui
esclude la ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti
di dirigente della Regione Calabria di cui al decreto n. 4813 del
25/5/2001, entrambi adottati dal Dirigente generale di questo 4o
Dipartimento «Organizzazione e Personale».
2) Condannato la Regione Calabria ad inquadrare la ricorrente quale dirigente dell’Ente a decorrere dalla data d’inquadramento degli altri vincitori del concorso di cui sopra.
3) Condannato la Regione Calabria al pagamento delle spese
di lite, liquidate in C 1500,00 compensate al 30%.
— di prendere atto della Sentenza n. 653/04, che costituisce
parte integrante del presente decreto, emessa dal Tribunale di
Cosenza – Seconda Sezione Civile – Controversia di Lavoro, sul
ricorso presentato dalla dipendente Ricioppo Luigina, spedita in
forma esecutiva il 12/3/04;
— di provvedere, per l’effetto di detta decisione, facendo
salvi sin d’ora, gli effetti del giudizio di 2o grado, ad inquadrare
la Dipendente Ricioppo Luigina, nella qualifica di dirigente del
ruolo della Giunta Regionale, con decorrenza dalla data d’inquadramento degli altri vincitori del concorso in narrativa specificato: ossia dall’1/2/2002;
— di incaricare il Settore Gestione Economica del Personale,
per l’adozione degli atti necessari al pagamento delle differenze
stipendiali arretrate, tra la qualifica rivestita e quella dirigenziale
con la decorrenza di cui in sopra facendo salvo, in esito al giudizio d’appello, la ripetizione di detti emolumenti nonché all’aggiornamento dello stipendio, a seguito dell’assegnazione, con
atto separato, della responsabilità di una Struttura regionale e
alla firma del contratto individuale;
— di incaricare, altresı̀, il Settore Economico per la liquidazione delle spese di giudizio per come specificate in Sentenza;
— di incaricare il Competente Ufficio del Settore Giuridico
per la notifica del presente atto, all’interessata Ricioppo Luigina,
al Settore Gestione Economica, nonché all’Avvocatura Regionale;
— di disporre la pubblicazione integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
4) Rigettato il resto della domanda.
Rilevato che la dipendente ha provveduto a notificare, tramite
l’organo competente, la Sentenza di cui sopra, munita di formula
esecutiva e che, pertanto, la stessa ha titolo, in difetto di ottemperanza, a procedere esecutivamente nei confronti dell’Ente con
aggravio di spese.
Considerato, che avverso detta decisione sarà interposto appello giusta nota n. prot. 11684/04, trasmessa all’Avvocatura regionale.
Ritenuto, tuttavia, prendere atto di detta decisione, facendo
salvi gli effetti del giudizio di secondo grado, e, per l’effetto,
inquadrare la ricorrente nella qualifica dirigenziale con decorrenza della «data d’inquadramento degli altri vincitori» (1/2/
2002) del concorso di cui al decreto n. 4813 del 25/5/2001.
Di demandare al Settore Gestione Economica del Personale,
l’adozione degli atti necessari per il pagamento delle differenze
stipendiali arretrate, tra la qualifica rivestita e quella dirigenziale
con la decorrenza di cui in Sentenza, facendo salvo, in esito al
giudizio d’appello, la ripetizione di detti emolumenti nonché all’aggiornamento dello stipendio, a seguito dell’assegnazione,
con atto separato, della responsabilità di una Struttura regionale
e alla firma del contratto individuale.
II Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Tribunale di Cosenza
Seconda Sezione Civile
Controversie di Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
N. 653/04
N. 5592/02 R.G.A.L.
N. 1391 Cronol
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvana D. Ferrentino, quale giudice del lavoro, all’udienza del 20/2/2004 ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 5592/02 RGAC
TRA
Ricioppo Luigina, rappresentato e difeso dall’avv. V. Ferrari
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
E
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Talarico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricioppo Luigina, dipendente regionale esponeva:
— di aver partecipato al concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, riservato al personale dipendente della Regione Calabria per complessivi posti
63 di dirigente bandito con i decreti n. 4813/01 e 5058/01 del
Dirigente Generale Dipartimento 4;
— di aver superato il concorso riportando il punteggio di
51,15 e di essersi collocata utilmente in graduatoria al 12 posto;
— di essere stata esclusa dalla graduatoria con decreto n.
14885 del 2001 perché reinquadrata in forza di altro decreto
dall’8o livello alla VI qualifica funzionale.
Rilevando l’illegittimità di tale determinazione chiedeva che
fosse accertato il suo diritto a essere proclamata vincitrice del
concorso per 63 posti di dirigente della Regione Calabria, previo
annullamento, dichiarazione di nullità o comunque disapplicazione del Decreto del D.G. n. 14885 del 31/12/2001 e per gli
effetti chiedeva che fosse condannata l’amministrazione resistente a riconoscerle l’inquadramento quale dirigente della Regione Calabria a decorrere dalla data di inquadramento degli altri
vincitori con condanna altresı̀ al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva la Regione Calabria eccependo in via preliminare
la violazione del principio del contraddittorio nei confronti dei
soggetti che potrebbero subire conseguenze dalla presente decisione, nel merito l’infondatezza della domanda.
Eccepiva il difetto di giurisdizione ove la domanda fosse finalizzata all’accertamento di un diritto a ottenere l’inquadramento
nell’VIII livello atteso che detto accertamento avrebbe ad oggetto fatti afferenti a un periodo del rapporto di lavoro anteriore
al 30/6/98.
Sulla base degli atti, vertendo la controversia su questioni di
diritto, all’odierna udienza la causa veniva decisa, all’esito della
discussione, con lettura pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di esaminare la fondatezza o meno della domanda attorea appaiono necessarie alcune precisazioni in punto di fatto.
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è stata inserita nel
ruolo unico del personale regionale con delibera di G.R. 3601 del
1988 con la qualifica di collaboratore corrispondente al V livello,
successivamente veniva inquadrata prima nella VI qualifica funzionale nel 1991 con delibera di G.R. n. 563 e poi nella qualifica
di esperto e contestualmente in quella di funzionario corrispondente all’VIII livello retributivo con decorrenza giuridica dal
1985 e economica dal 1999 con Delibera di Giunta Regionale n.
1314 del 99.
Sulla base di tale ultimo inquadramento partecipava al concorso interno del quale oggi si discute.
12521
Risulta altresı̀ che la ricorrente è stata ammessa a partecipare a
detto concorso senza riserva e che solo successivamente alla approvazione della graduatoria ne è stata esclusa.
Fatta questa premessa occorre preliminarmente rilevare che la
Regione Calabria costituendosi ha eccepito il difetto di giurisdizione sul presupposto che essendo la domanda diretta all’accertamento di un diritto a ottenere l’inquadramento nell’VIII livello,
detto accertamento avrebbe ad oggetto fatti afferenti a un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/6/98 e per i quali non
sussisterebbe ai sensi dell’art. 69 D.Lgs. n. 165/2001 la giurisdizione del giudice adito.
In sede di discussione il procuratore della Regione ha poi sollevato detta eccezione anche con riferimento all’art. 63 comma 4
del suddetto decreto vertendosi in materia di procedura concorsuale sia pure interna. L’eccezione sollevata va rigettata sotto
entrambi gli aspetti.
In ordine al primo aspetto va preliminarmente rilevato con
riferimento all’art. 63 comma 4 va rilevato che detta norma riserva alla giurisdizione amministrativa la conoscenza delle controversie concernenti le «...procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».
All’indomani della riforma sul pubblico impiego, con riferimento alle procedure concorsuali è sorto un contrasto giurisprudenziale in materia di concorsi interni fra la giurisprudenza della
Corte costituzionale e quella della Cassazione, composto solo
con la pronuncia delle Sezioni Unite del 15/10/2003, n. 15403.
Oggetto del contrasto era la previsione dell’art. 63, 4o co.,
D.Lgs. 165/01, che riserva alla giurisdizione amministrativa la
conoscenza delle controversie concernenti le «...procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».
L’espressione utilizzata dalla norma ha indotto la Cassazione,
in diverse pronunce, ad affermare che tale riserva di giurisdizione operasse solo per i concorsi finalizzati alla prima assunzione in servizio del pubblico dipendente, rimanendone esclusa
tutta la materia dei concorsi interni, relativa alla progressione in
carriere dei dipendenti della P.A..
L’orientamento contrario della Corte Costituzionale si è
espresso in diverse sentenze che hanno cancellato disposizioni di
legge che prevedevano la copertura di posti nelle dotazioni organiche della P.A., attraverso procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente appartenente a qualifiche funzionali
inferiori a quelle vacanti. Ciò per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione, la Corte ritenendo che in tali casi si avesse
sempre l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, con la conseguente necessaria soggezione alla regola costituzionale del pubblico concorso, l’unica idonea a garantire la selezione dei più
capaci e, conseguentemente, il rispetto del principio di «buon
andamento» della pubblica amministrazione.
Al contrario la Cassazione ha per diverso tempo affermato
che, nel caso di concorsi interni, si fosse di fronte ad atti di gestione del rapporto di lavoro da parte della P.A., che, nell’ambito
di un rapporto ormai privatizzato, necessariamente fossero soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario. Detto contrasto è
stato, come detto sopra sanato con l’intervento delle SSUU con
la sentenza su citata.
Le Sezioni Unite, dopo avere ribadito il principio secondo cui
«...nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammi-
12522
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
nistrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, costituente, in definitiva,
un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita
anche la partecipazione di esterni», concludeva affermando: «...
il citato comma dell’art. 63, D.Lgs. 165/01 (il quarto, n.d.r.),
quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo “le
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle
prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già
assunto ad una fascia o area superiore: il termine “assunzione”,
d’altra parte, dev’essere correlato alla qualifica che il dipendente
tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di persone interne od esterne implica, esso
stesso, un ampliamento della pianta organica».
Tuttavia nel caso in esame è indiscutibile la estraneità della
fattispecie in oggetto rispetto a quelle prese in esame da detta
sentenza; non siamo di fronte a una procedura concorsuale ma a
una fase successiva all’espletamento del concorso, che termina
appunto nel momento in cui viene approvata la graduatoria, fase
che inizia con l’utilizzazione della graduatoria e termina con la
nomina in ruolo da parte dei competenti organismi.
Ne deriva che va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui la controversia investa le singole
procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va
riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si
agisca sul presupposto della definitività della graduatoria e allorquando, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso e il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina
alla qualifica superiore cui si aspira specificatamente contestando l’utilizzazione che viene fatta della graduatoria alla
stregua di circostanze successive all’esaurimento del concorso (e
ad essa estranee) denunziate come ostative alla nomina.
In tale senso si è posta la giurisprudenza della Suprema Corte
con la recentissima sentenza n. 1989/04 nonché con l’ordinanza
n. 9332 del 2002. Secondo tale orientamento in tema di impiego
pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono
attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di
incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato
art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il
successivo atto di nomina.
Ne deriva che vi è la giurisdizione del giudice ordinario allorquando la «res litigiosa» riguardi atti successivi alla graduatoria
definitiva, con cui si concludono le operazioni selettive, quando
cioè la controversia investe il solo atto di nomina.
La S.C., nell’enunciare detto principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia
concernente il conferimento – con provvedimento negoziale di
nomina ad opera del direttore generale della ASL sulla base di un
giudizio di idoneità formulato, all’esito della fase concorsuale,
da un’apposita commissione – dell’incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario».
Ciò perché secondo la Suprema Corte (SSUU 1989/04) la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda, il
quale va individuato mediante il criterio non già della prospettazione bensı̀ del petitum sostanziale risultante – in base all’allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa – dalla effettiva
natura della controversia in relazione alle particolari caratteristiche del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto se la
domanda stessa si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto
soggettivo volta all’assunzione in servizio o alla nomina – come
nel caso di specie – a un posto di ruolo di qualifica superiore,
deve essere affermata la giurisdizione del G.O.
Nel caso di specie la Ricioppo rivendica, come si è in precedenza ripetuto una posizione di diritto soggettivo alla nomina nel
ruolo di dirigente, non chiedendo l’annullamento del concorso o
della graduatoria ma basando la sua domanda su circostanze fattuali successive.
Sussiste la giurisdizione del giudice adito anche sotto l’altro
profilo pure dedotto.
Parte ricorrente non rivendica il diritto all’inquadramento superiore sull’assunto dello svolgimento di mansioni superiori, nel
qual caso questo giudice non avrebbe giurisdizione implicando
necessariamente un accertamento su fatti afferenti a un periodo
del rapporto di lavoro precedente al 30/6/98 ai sensi dell’art. 69
comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Ciò che rivendica la ricorrente è il diritto ad essere proclamata
vincitrice del concorso a dirigente, concorso cui aveva la stessa
partecipato perché in possesso dei titoli richiesti (qualifica di
funzionario) e all’esito del quale era stata utilmente collocata in
graduatoria.
Passando ora al merito della vicenda, rileva questo giudice che
punto cardine della controversia è se la Regione Calabria legittimamente poteva reinquadrare la ricorrente e collocarla dal livello 8o alla VI qualifica funzionale per poi escluderla dalla graduatoria approvata all’esito della procedura concorsuale riservata solo ai dipendenti inquadrati alla settima e ottava qualifica
funzionale, se dunque sono legittimi gli atti attraverso i quali si è
operato ciò.
Cosı̀ delineata la domanda non vi è dubbio che non si verte nel
caso di specie in una ipotesi di litisconsorzio necessario non lamentando la ricorrente la illegittimità della graduatoria sicché
nessun problema di integrazione del contraddittorio si pone.
Deve preliminarmente osservarsi che a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la pubblica amministrazione pone in essere, quale datore di lavoro, atti di gestione in
tutto e per tutto assimilabili a quelli di un qualsiasi datore di
lavoro privato.
Per espressa previsione normativa (art. 2 e 3 e art. 55 D.Lgs. n.
29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 80/98) al rapporto di lavoro
tra PA e dipendente si applicano le disposizioni che disciplinano
il rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel citato decreto, questo perché la PA anche nel
nuovo sistema privatizzato resta obbligata al perseguimento di
fini pubblici a cura degli interessi pubblici.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
In tal senso l’art. 2 del Decreto 29/93 precisava che l’assoggettamento del rapporto alle norme del codice civile «fa salvi i
limiti fissati per il perseguimento degli interessi generali cui
l’azione amministrativa è indirizzata», l’art. 2 del decreto 80/98
ha eliminato la parola «limiti» ma ha conservato l’inciso «salve
le diverse disposizioni contenute nel presente decreto «e analoga
è la previsione contenuta nel D.Lgs. n. 165/01. (Si pensi ad
esempio alla disciplina delle mansioni superiori e all’inapplicabilità nel pubblico impiego dell’art. 2103 cc).
L’ art. 5 del D.Lgs. n. 165/01 poi ha sancito che le PA agiscono
con i poteri del datore di lavoro privato ma per assicurare l’economicità, la speditezza e la corrispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.
La qualificazione dunque dell’atto datoriale come atto di gestione comporta la piena applicabilità degli strumenti di tutela
tipici del lavoro privato e sotto tale profilo va esaminata la questione della quale si discute.
La Ricioppo è stata inquadrata nella categoria dei funzionario
(VIII livello ) con atti deliberativi della Regione Calabria, suo
datore di lavoro e lamenta di essere stata reinquadrata nella VI
qualifica funzionale e poi, per come detto esclusa dalla graduatoria.
Detto provvedimento di reinquadramento, alla luce di quanto
detto in ordine alla privatizzazione e contrattualizzazione del
pubblico impiego, non può che qualificarsi sostanzialmente
come demansionamento che trova la sua disciplina nell’art. 2103
cc., norma applicabile alla PA in quanto l’esclusione di applicabilità dell’art. 2103 cc disposta dall’art. 56 D.Lgs. 80/98 riguarda
solo le norme sulle mansioni superiori.
Detta norma, che recita testualmente «il Prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte....ogni patto contrario è nullo», sancisce
dunque l’espresso divieto di dequalificare il dipendente, e ciò a
tutela e valorizzazione della professionalità acquisita dallo
stesso.
Né alcun rilievo ha la circostanza che il datore di lavoro, in
quanto ente pubblico, abbia agito in via di autotutela.
Ritiene questo giudice di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale in base al quale la privatizzazione del rapporto non
consente più al datore di lavoro pubblica amministrazione il modulo autoritativo del quale è espressione il potere di autotutela,
perché l’amministrazione agisce nella gestione dei rapporti con i
poteri e la capacità del privato datore di lavoro (Tribunale Genova 19/9/99 e 26/5/2000).
Né può ritenersi che si tratta nel caso di specie di un potere di
riponderazione-autocorrezione di una pregressa e erronea scelta
gestionale, da parte del datore di lavoro pubblico, come del privato, che porta a autoannullare, modificare o sospendere una
propria decisione in un sistema privatizzato e caratterizzato da
atti negoziali equiordinati, per mancanza dei presupposti.
Ed invero la riponderazione potrebbe esser ricondotta in un’ottica civilistica all’istituto della rettifica, della risoluzione per impossibilità sopravvenuta o della presupposizione ma nel caso di
specie nessuna di questi istituti si può configurare sicché l’intervento unilaterale modificativo è da ritenere espressione di un
inadempimento contrattuale e quindi illegittimo.
12523
Ad abundantiam va rilevato che non può venire in rilievo neppure il fine pubblico come necessità per l’azione amministrativa.
L’ autotutela è infatti una prerogativa di pubblici poteri diretta
a tutela di un interesse pubblico ma nel caso di specie nessun
interesse pubblico è addotto perché l’atto datoriale – il reinquadramento – è motivato da una asserita errata interpretazione delle
normativa regionale in base alla quale la Ricioppo aveva ottenuto l’inquadramento nell’VIII livello, non è cioè avvenuto per
necessità legate alla mera organizzazione degli uffici ma per
porre rimedio a un asserito errore a fronte del quale non pare
sussistere alcuna reale esigenza di interesse pubblico.
Non va poi sottaciuto che l’autotutela deve fare comunque
salvi i diritti di chi abbia fatto affidamento sugli effetti dell’atto
sicché qualora la situazione creata dall’atto presuntivamente illegittimo si sia consolidata per il decorso di un certo lasso di
tempo, l’eventuale interesse pubblico, che nel caso di specie comunque manca, deve compararsi con quello da sacrificarsi del
destinatario interessato che negli effetti dell’atto aveva fatto affidamento.
Deve dunque ritenersi che nel caso di specie si sia realizzata
una violazione dell’art. 2103 cc con l’adozione da parte della
Regione della delibera n. con la quale la ricorrente è stata reinquadrata nella VI qualifica funzionale. L’atto de quo, e cioè il
decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 14742
del 27/12/2001 con il quale si annulla in via di autotutela la delibera di Giunta Regionale n. 1314 del 1999 è dunque illegittimo;
ne deriva la illegittimità del decreto del Direttore Generale della
Regione Calabria n. 14885 del 2001 nella parte in cui esclude la
ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti di Dirigente della Regione Calabria di cui al Decreto n. 4813 del 25/5/
2001.
L’illegittimità di tali atti porta come conseguenza il diritto
della ricorrente a essere dichiarata vincitrice del concorso essendosi collocata utilmente in graduatoria.
La Regione Calabria va dunque condannata a inquadrare la
ricorrente quale dirigente della Regione Calabria a decorrere
dalla data di inquadramento degli altri vincitori.
Quanto detto sin qui esime questo giudice dall’esaminare la
questione, pure dedotta da parte ricorrente in ordine all’incompetenza dell’organo, Direttore generale, che ha annullato un atto
deliberativo della Giunta Regionale.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni.
Premesso che la domanda in esame deve ritenersi fondata su
una responsabilità extracontrattuale della P.A., atteso che «l’oggetto di simili controversie non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, ma si fonda sull’assenza della sua tempestiva costituzione» (ex multis Cass. S.U., n.
799/1999) è ormai pacifico in giurisprudenza l’orientamento secondo cui «Qualora sia stata dedotta davanti al giudice ordinario
una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A.
per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il detto giudice,
onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile
nello schema normativo delineato dall’art. 2043 c.c., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a)
in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) procederà quindi a stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su
un interesse rilevante per l’ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto sogget-
12524
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
tivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme dell’interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di
un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell’interesse
al bene che rileva ai fini in esame), o altro interesse (non elevato
ad oggetto di immediata tutela) ma giuridicamente rilevante (in
quanto preso in considerazione dall’ordinamento a fini diversi da
quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di
fatto); c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo
applicazione dei noti criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.; d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente essenziale della fattispecie della
responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 500/
1999, richiamata in Cass. S.L., n. 14432/2000 e in Cass. S.L., n.
11955/2001 nelle quali ultime due si sottolinea anche la non necessità di qualificare quale diritto soggettivo o interesse legittimo la situazione soggettiva asseritamene lesa, considerata la
estensione dell’area della risarcibilità ex art. 2043 c.c. operata
con la ripetuta pronuncia n. 500/1999 delle S.U.).
Applicando i criteri sopra indicati, non è revocabile in dubbio
che nel caso di specie l’accoglimento della domanda di condanna
della Regione Calabria a inquadrare la ricorrente quale dirigente
con decorrenza dalla data di inquadramento degli altri vincitori,
esclude la sussistenza di un danno. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara l’illegittimità del decreto del Direttore Generale della
Regione Calabria n. 1472 del 2001 e del decreto del Direttore
Generale della Regione Calabria n. 14885 del 2001, quest’ultimo
nella parte in cui esclude la ricorrente dalla graduatoria del concorso per 63 posti di Dirigente della Regione Calabria di cui al
Decreto n. 4813 del 25/5/2001 e per l’effetto dichiara il diritto
della ricorrente ad essere proclamata vincitrice del suddetto concorso.
Condanna la Regione Calabria a inquadrare la ricorrente quale
dirigente della Regione Calabria a decorrere dalla data di inquadramento degli altri vincitori.
titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia esecutiva è conforme all’originale esistente
presso questo Ufficio e viene rilasciata a richiesta dell’Avv. V.
Ferrari.
Cosenza, 12 marzo 2004
Il Cancelliere – C1
Domenico Lanzillotta
È copia conforme all’originale per uso notifica
Cosenza, 2 marzo 2004
Il Cancelliere C1
Domenico Lanzillotta
Cass. 76
Relazione di notifica
Ad istanza come in atti io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all’U.U.N.E.P., presso il Tribunale di Cosenza
ho notificato copia conforme all’originale, con formula esecutiva, della sentenza Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro,
n. 653/2004 (n. 5592/2002 RGAL; n. 1391 Cronol.) dell’8/3/
2004 a:
— Avv. Franceschina Talarico dell’Avvocatura Regionale
Calabria, quale procuratrice della Regione Calabria, in p.l.r.p.t.,
nel domicilio eletto in Rende (CS), via Adige n. 1, presso lo
studio dell’Avv. Maria Trifilio, e ciò ho eseguito mediante proprie dell’Avv. M. Trifilio.
Rende, 31/3/2004
L’ufficiale Giudiziario B3
Rotundo Roberto
Tribunale di Cosenza
Rigetta nel resto la domanda.
Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite
che liquida in C 1.500,00 compensate al 30%.
DECRETO n. 5996 del 12 maggio 2004
Dipendente Fava Maria Antonia – Presa d’atto – Sentenza
n. 666/04 – Consiglio di Stato – Quinta Sezione.
Cosenza, 20/2/2004
Il Giudice
Dott.ssa Simona D. Ferrentino
Depositato in Cancelleria
IL DIRIGENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Vista la Sentenza n. 666/04, che costituisce parte integrante
del presente atto, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta,
sui ricorsi in appello proposti dal Comune di Reggio Calabria
contro la dipendente Maria Antonia Fava e nei confronti della
Regione Calabria contro il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria per l’annullamento della Sentenza TAR Calabria
11 ottobre 1996 n. 878, con la quale il Tribunale Amministrativo
ha dichiarato la sussistenza di un rapporto d’impiego a tempo
indeterminato tra il Comune di Reggio Calabria e la Sig.ra Fava,
e ha condannato il Comune al pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate dall’aprile 1992 in poi.
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente
Considerato, che il Supremo Collegio, con la decisione di cui
sopra, previa riunione degli appelli, ha accolto quello del Co-
Lı̀ 8 marzo 2004
Il Cancelliere C1
Domenico Lanzillotta
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
mune, ed in riforma della Sentenza di primo grado, ha dichiarato
la sussistenza del rapporto di pubblico impiego con la Regione
Calabria e l’obbligo di quest’ultima, al pagamento degli eventuali arretrati, dichiarato inammissibile l’appello della Sig.ra
Fava e compensato integralmente le spese di giudizio.
Ritenuto, pertanto, anche al fine di evitare un aggravio di
spesa, dover prendere atto decisione di cui sopra e, per l’effetto,
demandare al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti necessari alla liquidazione degli eventuali emolumenti arretrati, dovuti e non corrisposti dall’aprile 1992 in poi.
Di dare atto che dette competenze stipendiali vanno rapportate
al 6o livello contributivo di cui alla deliberazione di G.R. n.
3459/98, allegato «A».
12525
contro
la signora Maria Antonia Fava, nata a Taurianova il 27 maggio
1956 ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Domenico De Santis e domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 10, presso lo studio dell’avvocato Saverio
Menniti;
e nei confronti
della Regione Calabria, non costituita in Giudizio:
2) (procedimento 10798/1997) dalla predetta signora Fava,
difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Vincenzo Arnò e domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 44, presso lo studio dell’avvocato Saverio Menniti:
Vista la L.R. 57/90.
contro
Vista la L.R. 7/96.
il comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
Visto il D.G.R. 354/99;
DECRETA
— di prendere atto della Sentenza n. 666/04, che costituisce
parte integrante del presente atto, emessa dal Consiglio di Stato –
Sezione Quinta;
— di demandare, per effetto di detta decisione, al Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione agli atti necessari,
per la liquidazione delle competenze arretrate non corrisposte
alla Sig.ra Maria Antonia Fava, dipendente appartenente al contingente della L.R. 57/90, con decorrenza dall’aprile 1992 in poi,
in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non di
ruolo, correlato al 6o livello retributivo, giusta D.G.R. 3459/98;
— di incaricare il competente ufficio del Settore Giuridico
per la notifica del presente atto, all’interessata Sig.ra Fava Maria
Antonia, al Settore Gestione Economica per gli atti di propria
competenza, nonché al Comune di Reggio Calabria per l’opportuna conoscenza;
— di disporre la pubblicazione integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
N. 666/04 Reg. Dec. N. 721 e 10798 Reg. Ric. – Anno 1997
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello proposti:
1) (procedimento 721/1997) dal comune di Reggio Calabria,
in persona del sindaco Italo Falcomatà, difeso dall’avvocato
Mario De Tommasi e domiciliato presso lo studio dell’avv. Giuseppe Consolo in Roma, via Claudio Monteverdi, 16;
per l’annullamento
della sentenza 11 ottobre 1996 n. 878, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Calabria ha dichiarato la sussistenza di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato tra il comune di Reggio Calabria e la signora Fava, e ha condannato il
comune al pagamento delle retribuzioni maturate e non pagate
dall’aprile 1992 in poi.
Visto il ricorso in appello del comune, notificato il 30 dicembre 1996 e il 7 gennaio 1997 e depositato il 30 gennaio 1997;
visto il controricorso della signora Fava, depositato il 23 gennaio 2001;
visto il ricorso in appello della signora Fava, notificato l’11 e il
14 novembre 1998 e depositato il 5 dicembre 1998;
vista la propria ordinanza 21 febbraio 1997 n. 344 resa nel
procedimento 721/1997, con la quale è stata sospesa l’esecutività
della sentenza impugnata;
viste le memorie difensive presentate nel procedimento 721/
1997, i1 28 dicembre 2001 dal comune appellante e il 12 gennaio
2002 dalla resistente signora Fava;
viste la propria decisione 11 luglio 2002 n. 3891, con la quale
è stata disposta la rimessione in ruolo d’udienza del giudizio n.
721 del 1997 per la riunione con il giudizio n. 10798 del 1997, e
l’analoga decisione 29 novembre 2002 n. 6595 resa nel giudizio
10798 del 1997;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 16 dicembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresı̀ l’avvocato Gianfranco Ruggieri, in
sostituzione dell’avvocato De Tommasi e l’avv. Giuseppe Pitaro;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La signora Fava, appartenente a uno dei gruppi di lavoro psico-socio-pedagogici istituiti dalla Regione Calabria e operante
presso il comune di Reggio Calabria dal 1991, con ricorso al
tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 7
e l’8 giugno 1993 rispettivamente alla regione e al comune, ha
chiesto di essere inquadrata in ruolo presso l’ente di apparte-
12526
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
nenza (senza specificare se il comune o la regione) in forza della
legge regionale della Calabria 5 maggio 1990 n. 57. Premesso
poi che dall’aprile 1992 non aveva ricevuto le retribuzioni, ha
chiesto la condanna degli enti al pagamento di L. 24.243.800 per
retribuzioni arretrate, 36.418.513 per rivalutazione e 4.068.875
per interessi.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe ha respinto la domanda d’inquadramento in ruolo, ha
accolto la domanda di accertamento di un rapporto d’impiego a
tempo indeterminato, cosı̀ come stabilito dalla predetta Legge
regionale che aveva appunto trasformato i rapporti convenzionali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; è pervenuto alla
conclusione che, nell’oscurità della Legge regionale circa l’ente
datore di lavoro, il rapporto si doveva intendere con il comune e
non con la regione; infine, avendo la ricorrente in corso di causa
dato atto di avere ricevuto pagamenti parziali delle retribuzioni
arretrate, ha emesso condanna generica al pagamento delle retribuzioni maturate alla data del ricorso che non fossero state ancora pagate, con rivalutazione e interessi.
Appella il comune il quale sostiene, citando precedenti decisioni di questo Consiglio, che il rapporto d’impiego a tempo indeterminato dei componenti dei gruppi di lavoro previsti dalla
citata legge regionale intercorre con la Regione Calabria, e non
già con il comune o altro ente presso cui essi prestano la loro
opera.
Appella anche la signora Fava, sostenendo la stessa tesi del
comune e censurando il capo della sentenza che ha dichiarato il
rapporto d’impiego con il comune anziché con la Regione. L’appellante ripropone poi la domanda di immissione in ruolo e
chiede che la Regione sia condannata a corrisponderle le retribuzioni ancora arretrate, con rivalutazione e interessi.
DIRITTO
I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti
ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile.
L’appello del comune va accolto, conformemente a quanto già
stabilito da questo Consiglio con numerose decisioni (quarta Sezione, 2 dicembre 1999 n. 1788, 28 ottobre 2001 n. 5617, 20
gennaio 1998 n. 29; di questa Sezione, decisioni del 2002 n.
6548, da 6550 a 6554, 6556, 6571, 6578, 6590, 6591, 6593 e
6594), secondo cui la Legge regionale della Calabria n. 57 del
1990 va interpretata nel senso che il rapporto pubblico impiego
si costituisce tra gli operatori dei gruppi di lavoro socio-psicopedagogici e la Regione Calabria.
Venendo all’esame dell’altro appello, la signora Fava in primo
grado ha proposto le domande, alternative, di riconoscimento del
rapporto d’impiego o con la regione o con il comune. Riconosciutole il rapporto d’impiego con il comune, ella non è soccombente e non può impugnare la sentenza che ha accolto la sua
stessa domanda.
Quanto alla domanda di pagamento degli arretrati, l’appellante, che in primo grado aveva quantificato il suo credito e che
in corso di causa ha ricevuto pagamenti parziali, chiede ora la
condanna generica al pagamento delle somme (che siano) ancora
dovute; condanna che è già stata pronunciata dal giudice di primo
grado.
Anche per quest’ultimo capo l’appello è privo di contenuto
impugnatorio e va dichiarato inammissibile. Se poi l’appello sul
punto è da intendere nel senso che la condanna generica al pagamento degli arretrati va riferita alla Regione anziché al Comune,
l’inamissibilità dell’appello su questo capo della sentenza discende da quella dell’appello sul capo precedente. In conclusione
l’appello della signora Fava deve essere dichiarato inammissibile, fermo restando il riconoscimento, per effetto dell’accoglimento dell’appello del comune, del suo rapporto d’impiego a
tempo indeterminato con la regione (la quale ovviamente dovrà
corrispondere gli eventuali arretrati).
Le spese di giudizio vanno compensate, sia tra il comune e la
regione per i due gradi sia tra la signora Fava e la regione per il
grado d’appello, stante l’obiettiva incertezza interpretativa già
riconosciuta dalla precedenti decisioni.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta,
cosı̀ provvede:
1) riunisce gli appelli indicati in epigrafe;
2) accoglie l’appello del Comune di Reggio Calabria e per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il rapporto d’impiego della signora Fava intercorre con la Regione
Calabria e non già con il comune appellante;
3) dichiara inammissibile l’appello della signora Fava;
4) compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina all’amministrazione regionale della Calabria di dare
esecuzione alla presente decisione.
Cosı̀ deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal collegio costituito dai signori:
Agostino Elefante – Presidente
Raffaele Carboni – Componente, estensore;
Corrado Allegretta – Componente
Francesco D’Ottavi – Componente
Claudio Marchitiello – Componente
L’Estensore
F.to: Illegibile
Il Presidente
F.to: Illeggibile
Il Segretario
F.to: Illeggibile
Depositata in Segreteria il ........................................ (Art. 55,
L. 27/4/1982, n. 186).
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
Relata di notifica
L’anno 2004, il giorno ......................................... del mese di
marzo, su istanza dell’Avv. Giuseppe Pitaro, nella sua qualità di
cui in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all’Ufficio Notificazioni della Corte d’Appello di Catanzaro ho notificato copia
conforme dell’atto che precede a:
— Regione Calabria in persona del Presidente in carica p.t. –
viale De Filippis – 88100 Catanzaro, ivi recandomi e consegnandola a mani di
ivi a mani di (F.to: illeggibile) impiegato addetto alla ricezione
degli atti.
Lì, 16 marzo 2004
Pecoraro
Ufficiale Giudiziario B3
Corte di Appello Catanzaro
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6073 del 12 maggio 2004
Interventi di solidarietà sociale. Liquidazione contributo
ordinario e straordinario.
12527
DECRETO n. 6252 del 14 maggio 2004
Rimborso spese signor Commisso Eugenio – componente
sezione CO.RE.CO. Vibo Valentia.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE
Viste le LL.RR. n. 23 del 31/7/87 e n. 15 del 7/7/88, che prevedono interventi assistenziali e provvidenze varie a favore del
personale di ruolo della Giunta regionale in servizio, di quello
cessato e delle loro famiglie.
Vista la delibera n. 1913 del 3/6/1999 con la quale la G.R. ha
approvato i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi stanziati
nonché il periodo di riferimento fissato: 1o ottobre-30 settembre
dell’anno successivo periodo, quindi, entro cui ricadono le fatture e/o le pezze giustificative presentate dai dipendenti o loro
aventi causa, prese in considerazione.
Visto il proprio decreto n. 15471 del 30/10/03, adottato dal
Dirigente del Settore del Dipartimento Organizzazione e Personale, con il quale è stata impegnata, al n. 4098 del 29/10/03 la
somma di C 1.100.000,00 sul capitolo 1003106 del bilancio
2003 per l’attuazione degli interventi assistenziali a favore dei
dipendenti della Giunta regionale in conformità ai criteri di cui
alla delibera n. 1913 del 3/6/1999.
Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio «Interventi di solidarietà sociale» del Servizio n. 49, Settore Giuridico del Personale
nel quale sono riportati i nominativi dei beneficiari, per un importo complessivo da erogare ammontante, ad C 663.237,68 per
spese sostenute nel periodo 1 ottobre 2002-30 settembre 2003.
Visto il decreto dirigenziale n. 8.621 del 23 giugno 2003, con
il quale, tra l’altro, sono stati corrisposti al signor Commisso
Eugenio i compensi spettanti quale componente del comitato regionale di controllo, sezione decentrata di Vibo Valentia.
Considerato che a norma dell’articolo 43 della legge n. 12/92,
ai componenti non residenti nel luogo in cui è ubicata la sede del
comitato, spetta anche un rimborso spese nella misura di un
quinto del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro di
distanza dalla sede di residenza.
Vista la nota del 31/3/04 con la quale il signor Commisso
chiede il rimborso spese viaggi effettuati per raggiungere la sede
di Vibo Valentia per partecipare alle sedute dell’Organo di Controllo durante il periodo 1/12/2001-31/8/2002.
Considerato che il signor Commisso, come risulta dagli atti
d’ufficio, ha effettuato da Melito Di Porto Salvo a Vibo Valentia
n. 27 viaggi, percorrendo 7.722 Km.
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore del signor Commisso un rimborso spese (1/5 benzina 0,22 ) di C 1.698,00.
Visto l’art. 45 della L.R. n. 8 del 4/2/02;
DECRETA
— sono approvati gli elenchi dei beneficiari per interventi di
contributo ordinario e straordinario di cui alla delibera G.R. n.
1913 del 3/6/1999, che allegati al presente provvedimento ne
costituiscono parte integrante e sostanziale distinti come appresso:
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/2004 con la quale è stato
approvato il bilancio regionale di previsione 2004.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
354/99 e successive modifiche ed integrazioni;
a) Interventi per Solidarietà Sociale pari ad C 12.613,06;
b) Contributo per Spese Mediche pari ad C 650.624,62;
— il settore Ragioneria Generale è autorizzato ad emettere i
relativi mandati di pagamento, per l’importo complessivo di C
663.237,68 facendo gravare la spesa sull’impegno residuo n.
4098 del 29/10/03 capitolo 1003106 per l’esercizio 2004 a favore dei beneficiari ricompresi negli allegati elenchi per l’importo a fianco di ciascuno di essi indicato ai sensi dell’art. 45
della L.R. n. 8 del 4/2/02;
— di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.C..
DECRETA
Di liquidare al signor Commisso Eugenio la somma di C
1.698,00 autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la spesa di C 1.698,00 sul capitolo 1012101, residui 2002, impegno n. 6.568 del 18/12/2002.
Di disporre la pubblicazione del presente decreto per intero
nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
12528
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6265 del 14 maggio 2004
DECRETO n. 6266 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana Limina.
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre.
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e
n. 13.571 del 24/9/03 ) con i quali si è ripartito il fondo nazionale
per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Limina la
somma di C 162.291,00.
Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e
n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale
per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana delle Serre
Calabre la somma di C 256.531,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Limina la somma di C 34.936,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
delle Serre Calabre la somma di C 84.653,00.
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Accertato che la Comunità Montana Limina ha presentato,
cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di
sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale,
per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C
98.613,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C
197.227,00.
Accertato che la Comunità Montana delle Serre Calabre ha
presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della
Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001,
il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo
annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma
di C 170.592,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata
di C 341.184,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 354 del
24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo
e di controllo da quella di gestione;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
DECRETA
DECRETA
Di liquidare a favore della Comunità Montana Limina la
somma di C 98.613,00, autorizzando la ragioneria generale ad
emettere il relativo mandato di pagamento.
Di liquidare a favore della Comunità Montana delle Serre Calabre la somma di C 170.592,00, autorizzando la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la somma di C 46.200,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C
17.772,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la
somma di C 17.164,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515
del 3/12/02 e la somma di C 17.477,00 sul capitolo 2232203,
impegno n. 3.562 del 24/9/03.
Di imputare la somma di C 73.028,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C
43.064,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la
somma di C 41.589,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515
del 3/12/02 e la somma di C 12.911,00 sul capitolo 2232203,
impegno n. 3.562 del 24/9/03.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR..
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6268 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02. Liquidazione
a favore della Comunità Montana Alto Mesima.
IL DIRIGENTE
12529
DECRETO n. 6272 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01 – Liquidazione a
favore della Comunità Montana Sila Greca.
IL DIRIGENTE
Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e
n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale
per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Alto Mesima
la somma di C 213.465,00.
Visto il decreto dirigenziale n. 9.237 del 22/7/2002, con il
quale si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo
all’anno 2000 (quota), legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità
Montana Sila Greca la somma di C 131.482,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Alto Mesima la somma di C 63.421,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Sila Greca la somma di C 185.447,00.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 del 8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Accertato che la Comunità Montana Alto Mesima ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge
regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il
piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo
annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma
di C 138.443,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata
di C 276.886,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
Accertato che la Comunità Montana Sila Greca ha presentato,
cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di
sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale,
per cui si può procedere alla liquidazione della somma di C
158.464,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C
316.929,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
DECRETA
Di liquidare a favore della Comunità Montana Alto Mesima la
somma di C 138.443,00, autorizzando la ragioneria generale ad
emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la somma di C 60.765,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C
32.263,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la
somma di C 31.158,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515
del 3/12/02 e la somma di C 14.257,00 sul capitolo 2232203,
impegno n. 3.562 del 24/9/03.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
DECRETA
Di liquidare a favore della Comunità Montana Sila Greca la
somma di C 158.464,00, autorizzando la ragioneria generale ad
emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la somma di C 131.482,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02 e la somma di C
26.982,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
12530
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6275 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01-02 – Liquidazione
a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro.
IL DIRIGENTE
DECRETO n. 6278 del 14 maggio 2004
Legge n. 97/94. Legge regionale n. 4/99. Fondo nazionale
per la montagna 2000. Fondo regionale 01. Liquidazione a
favore della Comunità Montana Silana.
IL DIRIGENTE
Visti i decreti dirigenziali (n. 9.237 del 22/7/2002, n. 15.572 e
n. 13.571 del 24/9/03) con i quali si è ripartito il fondo nazionale
per la montagna relativo all’anno 2000 e una quota del 2001,
legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Stilaro Allaro la somma di C 173.331,00.
Visto il decreto dirigenziale n. 9.237 del 22/7/2002 con il quale
si è ripartito il fondo nazionale per la montagna relativo all’anno
2000 (quota), legge n. 97/94, attribuendo alla Comunità Montana Silana la somma di C 144.456,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Stilaro Allaro la somma di C 39.063,00.
Visti i decreti dirigenziali n. 16.343 e n. 16.344 del 4/12/02,
con i quali si è ripartito il fondo regionale per la montagna relativo agli anni 2001 e 2002, attribuendo alla Comunità Montana
Silana la somma di C 196.138,00.
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 819 dell’8/10/
2001, con la quale si sono disciplinate le modalità di erogazione,
di rendiconto e revoca delle somme riferite ai citati fondi.
Accertato che la Comunità Montana Stilaro Allaro ha presentato, cosı̀ come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge
regionale n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il
piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo
annuale, per cui si può procedere alla liquidazione della somma
di C 106.197,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata
di C 212.394,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
Accertato che la Comunità Montana Silana ha presentato, cosı̀
come prevede il comma 4 dell’articolo 53 della Legge regionale
n. 4/99 e la deliberazione n. 819 dell’8/10/2001, il piano di sviluppo socio economico ed il programma operativo annuale, per
cui si può procedere alla liquidazione della somma di C
170.297,00 pari al 50% della somma complessiva assegnata di C
340.594,00.
Vista la Legge regionale n. 9 del 16/3/04, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 04.
Dato atto che si sono verificate le condizioni di cui all’articolo
45 della Legge regionale n. 8/02.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354
del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione;
DECRETA
Di liquidare a favore della Comunità Montana Stilaro Allaro
la somma di C 106.197,00, autorizzando la ragioneria generale
ad emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la somma di C 49.343,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02, la somma di C
19.872,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01, la
somma di C 19.191,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 5.515
del 3/12/02 e la somma di C 17.791 sul capitolo 2232203, impegno n. 3562 del 24/9/03.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR..
DECRETA
Di liquidare a favore della Comunità Montana Silana la
somma di C 170.297,00, autorizzando la ragioneria generale ad
emettere il relativo mandato di pagamento.
Di imputare la somma di C 144.456,00 sul capitolo 2232203,
residui 2002, impegno n. 2.669 del 19/7/02 e la somma di C
25.841,00 sul capitolo 2232204, impegno n. 12.272/01.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
intero nel BUR.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Del Grande
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6285 del 14 maggio 2004
Dipendente regionale Sig. Donato Luigi – Disposizione di
Servizio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
12531
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
PREMESSO che:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4564 del 22/9/
1998, al dipendente regionale Sig. Donato Luigi, nato a Caraffa
il 18/3/1957 ed ivi residente in via Trieste, matricola n. 276570,
Cat. B, è stato attribuito il profilo professionale di «conduttore di
macchine complesse e automezzi speciali» ed assegnato per
l’espletamento di tali mansioni al Settore della «Protezione Civile».
Con reiterati ordini di servizio, in ultimo in data 2 maggio
2002 prot. n. 1883, i Dirigenti del Settore alla Protezione Civile,
hanno comunicato la necessità della variazione del profilo professionale del dipendente di che trattasi, in considerazione anche
della precaria condizione di salute dello stesso, debitamente certificata.
Con istanza in data 21/4/2004, acquisita al protocollo il 22/4/
2004, lo stesso dipendente, in considerazione di quanto sopra, ha
richiesto il parere al Dirigente Generale del Dipartimento alla
Forestazione e Protezione Civile.
Il Dirigente Generale del Dipartimento alla Forestazione e
Protezione Civile con nota prot. n. 3122 del 22/4/2004, ha
espresso il proprio nulla osta al riguardo.
Tutto ciò premesso.
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 6287 del 14 maggio 2004
Dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso – Assegnazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
Con istanza del 19/4/2004, pervenuta al protocollo il 30/4/
2004 ed acquisita al n. 12639, la dipendente regionale Dott.ssa
Elisa Commisso, nata a Bianco l’11/2/1951 e residente a Reggio
Calabria in via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39 matr. n. 192100,
Categ. D, utilizzata presso l’Assessorato al Personale, Servizio
Giuridico-Economico, sito in via Tripepi n. 72, Reggio Calabria,
ha chiesto di essere trasferita al Dipartimento «Cultura – Istruzione – Beni Culturali» – Ufficio Diritto allo Studio, sito in via
D. Tripepi n. 72 Reggio Calabria.
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti preposti.
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, cosı̀ come
modificato ed integrato dalla legge 15/7/2002, n. 145.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;
RITENUTO dover provvedere al riguardo.
VISTO il D.Legs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa
— accogliere la richiesta del dipendente regionale Sig. Donato Luigi nato a Caraffa il 18/3/1957 ed ivi residente alla via
Trieste, matricola n. 276570, Cat. B;
— assegnare lo stesso, in via straordinaria e provvisoria, all’espletamento di mansioni riconducibili a «Collaboratore Amministrativo – Categ. B»;
— assegnare la dipendente regionale Dott.ssa Elisa Commisso, nata a Bianco l’11/2/1951 e residente a Reggio Calabria
in via Sbarre Inferiori Vico Cieco n. 39, matr. n. 192100, Categ.
D, al Dipartimento «Cultura – Istruzione – Beni Culturali» –
Ufficio Diritto allo Studio, sito in via D. Tripepi n. 72 Reggio
Calabria;
— stabilire che il dipendente di che trattasi resta assegnato al
Settore della Protezione Civile;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata. con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— notificare il presente decreto al Sig. Donato Luigi, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso
il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2,
nonché a tutte le Strutture interessate;
— notificare il presente decreto alla Dott.ssa Elisa Commisso, alla Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in
via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
12532
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
— notificare il presente decreto al Sig. Antonino Romeo, alla
Segreteria Operativa per la Comunicazione e l’Informazione
presso il Settore «Comunicazione Istituzionale», sito in via Alberti n. 2, nonché a tutte le Strutture interessate;
— il Settore Giuridico e il Settore Economico del Personale
sono incaricati di adottare i successivi provvedimenti;
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
— provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 6293 del 14 maggio 2004
Dipendente regionale Arch. Antonino Romeo – Assegnazione presso l’Unità Organizzativa Autonoma – Servizi Ispettivi – 626/94 – R.C..
DECRETO n. 6300 del 14 maggio 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che si rende necessario ed urgente, per motivi funzionali, assegnare all’Unità Organizzativa Autonoma-Servizio
Ispettivo – Ufficio 626/94 di Reggio Calabria, un dipendente in
possesso del profilo professionale – Categ. D.
Che per sopperire a quanto sopra detto, è stato individuato il
dipendente Arch. Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il
25/6/1949 ed ivi residente alla via Vecchia Prov.le Armacà Archi,
32 – matricola n. 706900 – Categ. D, funzionalmente assegnato
al Servizio Tributi e Contenzioso Tributario – Area Meridionale
di Reggio Calabria, anche in considerazione delle reiterate richieste del Dirigente del Servizio di che trattasi, sulla necessità
di utilizzare il predetto dipendente presso altra struttura regionale.
Ritenuto quindi procedere in tal senso ed assegnare il dipendente Arch. Antonino Romeo all’Unità Organizzativa Autonoma
– Servizio Ispettivo – Ufficio 626/94 – di Reggio Calabria.
VISTO il D.Legs. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1013 del 4/11/2002.
Dipendente Romeo Angela – nata il 18 febbraio 1937. Collocamento a riposo per superati limiti d’età. Decorrenza 1o
marzo 2004.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI:
— le LL.RR.: n. 7/96 e 19/2001;
— i Decreti del Presidente della G.R.: n. 354 del 24/6/99 e n.
206 del 15/12/2000, relativi alla separazione della Attività Amministrativa di indirizzo e Controllo, da quella della Gestione;
— la Delibera di G.R. n. 1761 dell’11 giugno 1982 con la
quale è stato disposto l’inquadramento nel ruolo regionale con
decorrenza 1/7/1973, nella fascia funzionale di «Collaboratore»,
della dipendente Sig.ra Romeo Angela, nata il 18/2/1937.
CONSIDERATO che il predetto dipendente, con decreto del
Dirigente n. 14634 del 21/12/01, su propria richiesta e ai sensi di
legge, è stato mantenuto in servizio per un ulteriore biennio oltre
il limite di 65 anni previsto per il collocamento a riposo e che,
trascorso il periodo in discussione, lo stesso deve essere collocato a riposo per superati limiti d’età.
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 14/3/2003.
VISTI, inoltre:
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi, nonché il regolamento per la costituzione del Servizio Ispettivo approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
512/03.
SU conforme proposta dell’Ufficio competente, formulata alla
stregua dell’istruttoria compiuta dalle Strutture interessate;
— il D.Lgs. 30/12/92 n. 503;
— il D.L. 28/3/1997 – n. 79, convertito in legge 28/5/1997 –
n. 140;
— i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto del personale «Regioni-autonomie locali»;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa
— assegnare, in via provvisoria, il dipendente regionale Antonino Romeo, nato a Reggio Calabria il 25/6/1949 ed ivi residente alla via Vecchia Prov.le Armacà Archi, 32 – matricola n.
706900 – Categ. D, all’Unità Organizzativa Autonoma – Servizio Ispettivo – Ufficio 626/94 – di Reggio Calabria;
— statuire che il presente provvedimento ha decorrenza immediata, con efficacia fino a nuove e/o diverse disposizioni;
— l’art. 49 della L.R. 28/3/1975 – n. 9 che prevede benefici al
personale combattente e assimilati;
— l’art. 1 della L.R. n. 19 del 2/5/1986, cosı̀ come modificata
dalla L.R. n. 2/1992.
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente del Dipartimento
«Organizzazione e Personale» – n. 17114 del 21/11/2003 – di
conferimento dell’incarico della Dirigenza di questo Settore al
Dott. Giuseppe Longo che ha competenza per la firma del presente provvedimento;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETA
Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato:
1. COLLOCARE a RIPOSO con decorrenza 1o marzo 2004,
per superati limiti d’età, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., la dipendente Sig.ra Romeo Angela, nata il 18 febbraio 1937.
2. DARE ATTO che gli anni di servizio, utili ai fini del trattamento di quiescenza, emergenti dagli atti del fascicolo personale
del dipendente in trattazione sono i seguenti:
Descrizione
AA
MM
GG
Regione Calabria – Ruolo –
dall’1/7/1973 al 29/2/2004
30
07
28
Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 2
—
—
—
Ricongiunzione periodi assicurativi L. 29/79 – art. 6
—
—
—
Totale
30
07
28
3. PROVVEDERE, con successivo provvedimento, a corrispondere
4. le somme eventualmente dovute ai sensi della L.R. n. 19/
1986 e successive modificazioni.
5. DARE ATTO che la partita di pensione è stata posta a carico dell’INPDAP – Reparto Pensioni territorialmente competente, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 131/1983 e successive
modifiche, a decorrere dal 1o gennaio 2004.
6. DARE MANDATO all’ufficio Pensioni del Servizio Trattamento «Previdenziale-Assistenziale» dell’Assessorato al Personale per la definizione delle pratiche di pensione e indennità
premio di fine servizio, ai sensi della vigente normativa.
Il presente decreto, verrà trasmesso alle Strutture competenti
con le modalità di cui al D.P.G.R. n. 206/00 ed alla circolare del
Dirigente Generale ex 4o Dipartimento – n. 200/00 e sarà pubblicato sul B.U.R.C., in forma integrale, ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. n. 19/01.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Dott. Giuseppe Longo
DECRETO n. 6301 del 14 maggio 2004
Dipendenti Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo
Maria Concetta, Garofalo Vincenza e Cava Patrizia – L.R.
57/90 – Regolarizzazione posizione economica.
IL DIRIGENTE
Premesso che i Dipendenti, Sigg. Bruno Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofolo Vincenza e Cava
Patrizia, tutti appartenenti al contingente della L.R. 57/90 preposti al Comune di Rogliano (CS), hanno promosso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Catanzaro,
12533
per l’ottemperanza della Sentenza n. 195/96 del medesimo Tribunale, confermata dalla Sentenza n. 65/98 del Consiglio di
Stato, Sezione IV.
Vista la Sentenza n. 605/04 emessa dal TAR Calabria – Catanzaro, sul ricorso della Sig.ra Falbo Maria Concetta, di condanna
dell’Ente, all’ottemperanza della citata Sentenza n. 195/96.
Considerato che detta Sentenza, in parziale accoglimento della
domanda dei ricorrenti, ha condannato l’Ente al Pagamento di
somme retributive per l’attività svolta, non corrisposte e dichiarato l’esistenza, con i ricorrenti, di un rapporto di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato.
Vista La Deliberazione n. 3459 del 6 luglio 1998, con la quale
la Giunta Regionale ha stabilito di procedere alla regolarizzazione della posizione retributiva, previdenziale ed assistenziale
del personale appartenente al contingente della L.R. 57/90 e segnatamente dei ricorrenti di cui sopra in relazione al 7o livello
retributivo.
Ritenuto, pertanto, dover dare esecuzione alla Sentenza n.
195/96, anche al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa
derivante dai giudizi di ottemperanza e dall’intervento dei Commissari ad acta.
Ritenuto, pertanto, demandare al Settore Gestione Economica
del Personale, in relazione ai ricorrenti per l’ottemperanza sopra
indicati, l’adozione degli atti necessari per la corresponsione
delle somme retributive di cui alla Sentenza n. 195/96 e per la
regolarizzazione delle corrispondenti posizioni previdenziali ed
assistenziali.
Vista la L.R. 57/90.
Visto il D.P.G.R. n. 354/99;
DECRETA
— di demandare, per le motivazioni di cui in premessa, al
Settore Gestione Economica del Personale, l’adozione degli atti
necessari per la liquidazione, in favore dei dipendenti Bruno
Maria Antonietta, Pagliaro Luigi, Falbo Maria Concetta, Garofolo Vincenza e Cava Patrizia delle somme retributive, oltre accessori, nascenti dalla Sentenza TAR n. 195/96, cosı̀ come confermata dal C.d.S. con Sentenza n. 65/98 e per la regolarizzazione delle corrispondenti posizioni assistenziali e previdenziali,
in relazione al 7o livello retributivo di cui alla D.G.R. n. 3459/98,
detraendo quanto già eventualmente corrisposto a pari titolo;
— di notificare il presente atto, ai dipendenti interessati, ai
Comune di Rogliano (CS), al Settore Gestione Economica del
Personale per l’adozione degli atti di competenza, nonché all’Avvocatura Regionale per quanto di competenza in relazione ai
giudizi per l’ottemperanza pendenti;
— di pubblicare in forma integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
12534
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6306 del 14 maggio 2004
Art. 52 D.Lgs. n. 165/01 – Assegnazione di mansioni superiori al Sig. Rocca Sergio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GIURIDICO
Premesso che, il Sig. Rocca Sergio, nato a Catanzaro, il 17/10/
1945, e residente a Catanzaro in via Della Quercia, 45, – Dipendente Regionale, matricola 702500, inquadrato nella categoria
C, posizione economica C4 – risulta in atto assegnato funzionalmente al Dipartimento Agricoltura.
Vista la nota n. 5591 del 24/3/04, con la quale il Dirigente
Generale del Dipartimento Agricoltura, nel rappresentare la carenza di personale di cat. D nell’ambito del Settore Politica dello
Sviluppo Rurale che non consente il normale svolgimento delle
funzioni cui risulta preposta la predetta Struttura Organizzativa,
ha chiesto espressamente a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 165/01
di attribuire le mansioni ascrivibili all’ex settima q.f., in atto Cat.
D al Sig. Rocca Sergio nato a Catanzaro il 17/10/1945, in quanto
lo stesso è in possesso della necessaria competenza ed esperienza
per svolgere alle mansioni proprie presso l’Ufficio «Valutazione
Tutela Patrimonio Ittico e Faunistico».
Vista la disposizione Assessorile prot. n 35 del 5/1/1983 dalla
quale è possibile rilevare che il succitato dipendente è stato assegnato all’Ufficio Caccia e Pesca dell’Assessorato all’Agricoltura
sin dalla data di emanazione della predetta disposizione, acquisendo cosı̀ la necessaria competenza.
Considerato che ai sensi dell’art. 56 comma 5, D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dell’art. 52 del D.Lgs. 165/01,
l’assegnazione del Dipendente allo svolgimento di mansioni superiori è possibile per le esigenze di servizio rassegnate nella
nota precitata e comunque per non più di sei mesi e sempre relativamente al posto vacante sopra specificato, fatta salva l’eventuale anticipata revoca nell’ipotesi di sopravvenuta copertura del
posto vacante con personale di corrispondente categoria.
Ritenuto, pertanto, in base all’esame degli atti di dover procedere a formalizzare l’assegnazione di mansioni corrispondenti
alla Cat. D per un periodo di mesi sei al Sig. Rocca Sergio al fine
di soddisfare le esigenze d’Ufficio richiamate nella succitata richiesta 5591/04, dalla quale si rileva, altresı̀, la necessità di assicurare il normale svolgimento dei compiti d’Istituto dell’Ufficio
di cui trattasi.
correnza dalla data di notifica del presente decreto e per un periodo massimo di mesi sei, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 29/93,
come modificato dall’art. 52 del D.Lgs. 165/01;
— di riservarsi, comunque, la revoca del presente atto anche
prima della scadenza dell’incarico di cui trattasi nell’ipotesi di
sopravvenuta copertura del posto vacante con personale di corrispondente categoria;
— di dare atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed economico del dipendente interessato (Categoria C – posizione economica C4) all’assegnazione di mansioni superiori
appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna differenza del trattamento economico tabellare;
— di incaricare la competente struttura del Settore Giuridico
per la notifica del presente atto al Settore Economico, al Dipartimento della Agricoltura e al Dipendente interessato Sig. Rocca
Sergio;
— di dichiarare la decadenza automatica del presente decreto
e del pedissequo incarico alla scadenza dello stesso senza necessità di alcuna preventiva o formale comunicazione;
— di stabilire che alla scadenza il Dipendente Sig. Rocca
Sergio è, pertanto automaticamente reintegrato nella posizione
economica giuridica di pregressa appartenenza;
di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul
BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 14 maggio 2004
Il Dirigente di Settore
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 6660 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità
fondi comunitari e nazionali» al Dott. Francesco Scarpelli –
Matr. 751300.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dato atto che per la posizione d’inquadramento giuridico ed
economico del dipendente interessato, l’assegnazione per mansioni superiori appartenenti alla categoria D posizione economica D1, non comporta in atto nessuna differenza del trattamento
economico tabellare.
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
Vista la L.R. 7/96.
Visto il D.P.G.R. 354/99;
DECRETA
Per le motivazioni enunciate in premessa e che si intendono
riportate e trascritte,
— di attribuire al Sig. Rocca Sergio, nato a Catanzaro il 17/
10/45 – dipendente regionale inquadrato nella categoria C posizione economica C4, – le mansioni superiori riconducibili alla
categoria D, posizione economica D1, in conseguenza della vacanza del posto presso la struttura indicata in premessa, con de-
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Agricoltura, Caccia e Pesca, n. 5040 del 27/4/2004, con il quale
revoca, con decorrenza 3/5/2004 il precedente decreto n. 1576
del 20/2/2004, con il quale si affidava l’incarico di Dirigente del
Servizio Statistica Agraria – Frantoi Oleari – UMA», al Dr. Francesco Scarpelli.
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali» al Dott.
Francesco Scarpelli, inquadrato nella Cat. D.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
CONSIDERATO che il Dott. Francesco Scarpelli, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed
ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Monitoraggio e contabilità fondi comunitari e nazionali»
al Dott. Francesco Scarpelli, inquadrato nella Cat. D – matr.
751300, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a).
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
Notificare il presente provvedimento al Dott. Francesco Scarpelli, residente a S. Nicola Dell’Alto (KR), in Corso Skanderberg, 160 ed a tutte le strutture interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
12535
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000».
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 610/dip del 4/3/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Cooperazione,
Emersione Lavoro non regolare, propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Cooperazione – Partneriato»
alla D.ssa Carmela Fedele, inquadrata nella Cat. D.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
CONSIDERATO che la D.ssa Carmela Fedele, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha
manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione – Partneriato» alla D.ssa Carmela Fedele,
inquadrata nella cat. D – matr. 293750, ai sensi del D.Lgs. 165/
2001 art. 52, 2o comma, lett. a).
Avv. Cesare Carlo Romano
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
DECRETO n. 6665 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Cooperazione-Partneriato»
alla D.ssa Carmela Fedele – matr. 293750.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
Notificare il presente provvedimento alla D.ssa Carmela Fedele residente a Vibo Valentia, in via Tiro a Segno – Coop. Minerva ed a tutte le strutture interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
12536
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6669 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000».
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a Fiere e Mercati alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100 inquadrata
nella Cat. D.
Notificare il presente provvedimento alla D.ssa Forciniti Giuseppina, residente a Corigliano Calabro (CS), in via Polino ed a
tutte le strutture interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 6672 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al dott. Greco Pietro, matr. 379300.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
CONSIDERATO che la D.ssa Forciniti Giuseppina, visto il
Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità
ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTO l’art. 52 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al Dott. Greco
Pietro, matr. 379300 inquadrato nella Cat. D.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio Promozione Prodotti Agroalimentari e Partecipazione a
Fiere e Mercati, alla D.ssa Forciniti Giuseppina, matr. 312100
inquadrata nella Cat. D, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o
comma, lett. a).
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
CONSIDERATO che il Dott. Greco Pietro, visto il Curriculum
formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio Distrettuale Agricoltura e Fitosanitario di Corigliano al
Dott. Greco Pietro, matr. 379300 inquadrato nella Cat. D, ai sensi
del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a).
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
12537
CONSIDERATO che il Dott. D’Agostino Nicola, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed
ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Notificare il presente provvedimento al Dott. Greco Pietro,
residente a Rossano, in C.da Ciminata ed a tutte le strutture interessate.
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi Oleari – Uma» al Dott.
D’Agostino Nicola, inquadrato nella Cat. D – matr. 232600, ai
sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o comma, lett. a).
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
Notificare il presente provvedimento al Dott. D’Agostino Nicola, residente a Acri, in via dei Salici, 218 ed a tutte le strutture
interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
DECRETO n. 6676 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Statistica Agraria – Frantoi
Oleari – Uma» – al Dott. D’Agostino Nicola – matr. 232600.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
IL DIRIGENTE GENERALE
DECRETO n. 6678 del 19 maggio 2004
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Statistica Agrario – Frantoi Oleari – Uma» al Dott. D’Agostino Nicola, inquadrato nella Cat. D.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» –
al Dr. Astone Oderico – matr. 43120.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000».
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
12538
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Fitosanitario Regionale» al Dott. Astone Oderico, inquadrato nella
Cat. D.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
CONSIDERATO che il Dott. Astone Oderico, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha
manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Studi
ricerche – Sperimentazione Agraria» al Dott. Cardamone Ezio,
inquadrato nella Cat. D.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
CONSIDERATO che il Dott. Cardamone Ezio, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed ha
manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Fitosanitario Regionale» al Dott. Astone Oderico, inquadrato nella Cat. D – matr. 43120, ai sensi del D.Lgs. 165/2001
art. 52, 2o comma, lett. a).
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Notificare il presente provvedimento al Dott. Astone Oderico,
residente a Calopezzati (CS), in via A. De Gasperi, 1 ed a tutte le
strutture interessate.
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche – Sperimentazione Agraria» al Dott. Cardamone Ezio, inquadrato nella cat. D – matr. 135750, ai sensi del
D.Lgs. 165/2001. art. 52, 2o comma, lett. a).
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
DECRETA
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
DECRETO n. 6685 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Studi ricerche − Sperimentazione Agraria» – al Dr. Cardamone Ezio – matr. 135750.
Notificare il presente provvedimento al Dott. Cardamone
Ezio, residente a Settingiano, in via Assunta, 35 ed a tutte le
strutture interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
DECRETO n. 6688 del 19 maggio 2004
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti
Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGP-ECC)» – al Dott. Marando Domenico – matr. 485850.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12539
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO l’art. 28 della L.R. 7/96 che individua le competenze
ed i poteri dei Dirigenti Generali.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», come modificato con L. 15/7/2002 n. 145.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari (DOP-IGPECC)» al Dott. Marando Domenico, inquadrato nella Cat. D.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
CONSIDERATO che il Dott. Marando Domenico, visto il
Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità
ed ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99 avente ad oggetto «separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella
di gestione, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206
del 15/12/2000.
VISTO il D.D.G. n. 17533 del 27/11/2003, conferimento delle
funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento «Organizzazione e Personale» all’Avv. Cesare Carlo Romano.
VISTA la deliberazione di G.R. n. 9 del 14/1/2003 recante ad
oggetto «Progressivo riordino della Struttura della Giunta Regionale».
VISTA la nota prot. n. 146/D.G. del 19/4/2004 con la quale il
Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Caccia e Pesca,
propone di conferire la dirigenza temporanea del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» al Dott. Augello Giancarlo, inquadrato
nella Cat. D.
VISTA, altresı̀, la particolare esigenza, in tal senso, rappresentata dal Direttore Generale il quale nella citata nota evidenzia la
necessità di assicurare la continuità amministrativa.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Valorizzazione Prodotti Agricoli ed Agroalimentari
(DOP-IGP-ECC)» al Dott. Marando Domenico, inquadrato nella
Cat. D – matr. 485850, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 52, 2o
comma, lett. a).
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
Notificare il presente provvedimento al Dott. Marando Domenico, residente a Marina di Gioiosa Jonica (RC), in via Dei Giardini, 120B ed a tutte le strutture interessate.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
CONSIDERATO che il Dott. Augello GianCarlo, visto il Curriculum formativo-professionale, ha la giusta professionalità ed
ha manifestato la disponibilità a coprire detto incarico.
VISTO l’art. 52, 2o comma, lett. a) del succitato D.Lgs. 165/
2001;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
Attribuire, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di sei mesi, l’incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» al Dott. Augello GianCarlo,
inquadrato nella Cat. D – matr. 45000, ai sensi del D.Lgs. 165/
2001 art. 52, 2o comma, lett. a).
Rinviare al contratto individuale, la regolamentazione del rapporto.
DECRETO n. 6690 del 19 maggio 2004
Notificare il presente provvedimento al Dott. Augello GianCarlo, residente a Catanzaro, in via Mons. Fiorentini, 2 ed a tutte
le strutture interessate.
D.Lgs. 165/01 art. 52, 2o comma, lett. a) – Attribuzione incarico di Dirigente del Servizio «Contenzioso – Usi Civici» –
al Dr. Augello GianCarlo – matr. 45000.
Provvedere alla pubblicazione del presente decreto in formato
integrale sul BUR Calabria.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante «Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni.
Catanzaro, lı̀ 19 maggio 2004
Avv. Cesare Carlo Romano
12540
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Dipartimento
URBANISTICA
DECRETO n. 5910 dell’11 maggio 2004
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Ditta: Previte Maria Immacolata – Comune di Gioia Tauro
– Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Licenza n. 39/04
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
n. 152/02 del Rep.
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
PREMESSO:
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 25/2/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 1 alla signora
Previte Maria Immacolata;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla signora Previte Maria
Immacolata, in data 25/2/04, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 1 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 37,13, situata
nel comune di Gioia Tauro;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima del lotto n. 1 della superficie di
mq. 37,13 situata nel Comune di Gioia Tauro;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 39 del 15/4/04, alla ditta Previte
Maria Immacolata, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già
rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto
n. 1 di mq. 37,13 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di
mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo.
— che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig.
D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente
a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione
Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di
R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita
l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il
periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna
delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e
precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di
Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il
pagamento del canone iniziale di C 1.996,79;
— che con quietanza in data 2/4/2004 di C 173,38, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al
30/9/04;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 25 febbraio
2004 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di
concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto
n. 1 di mq. 37,13 il titolo venisse intestato a nome della signora
Previte Maria Immacolata;
— che parimenti, la predetta Previte Maria Immacolata, nata
a Taurianova (R.C.) il 12/10/1966 e residente a Gioia Tauro in
via Matera, n. 9, C.F. PRVMMM66R52L063G ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del
ripetuto titolo di concessione;
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
12541
DECRETO n. 5911 dell’11 maggio 2004
Ditta: Patti Pasquale Andrea – Comune di Gioia Tauro –
Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
— la quietanza in data 2/4/04, comprovante il versamento
della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per
C 173,38;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
— l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557289 della
ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 11/3/04, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 2 al sig. Patti
Pasquale Andrea;
AUTORIZZA
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Patti Pasquale Andrea, in data 11/3/04, che chiede il subingresso nella concessione
n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 2 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.253,17, situata nel comune di Gioia Tauro;
il subingresso nella concessione predetta la signora Previte
Maria Immacolata, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel
titolo di concessione indicato in premessa.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima del lotto n. 2 della superficie di
mq. 1.253,17 situata nel Comune di Gioia Tauro;
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
La sottoscritta Previte Maria Immacolata dichiara di accettare
senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente
licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in
data 12/6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara
di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Matera n. 9.
Reggio Calabria, lı̀ 15 aprile 2004
Il Subentrante
Previte Maria Immacolata
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
È concesso il subingresso n. 162 del 19/4/04, alla ditta Patti
Pasquale Andrea, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già
rilasciata al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto
n. 2 di mq. 1.253,17 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di
mappa n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
12542
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Licenza n. 162/04
n. 40/04 del Rep.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
PREMESSO:
— che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig.
D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente
a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione
Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di
R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita
l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il
periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna
delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e
precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di
Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il
pagamento del canone iniziale di C 1.996,79;
— che con quietanza in data 3/4/2004 di C 305,56, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al
30/9/04;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 11 marzo 2004
la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto n. 2 di
mq. 1.253,17 il titolo venisse intestato a nome del sig. Patti Pasquale Andrea;
— che parimenti, il predetto Patti Pasquale Andrea, nato a
Gioia Tauro (R.C.) il 25/5/1976 e residente a Catania in via
Piazza G. Mirletta, n. 7 Piano 1, C.F. PTTPQL76E25E041U ha
inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di
beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
— l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557297 della
ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta il sig. Patti Pasquale
Andrea, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte
le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il sottoscritto Patti Pasquale Andrea, dichiara di accettare
senza restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente
licenza e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in
data 12/6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara
di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via De Rosa n. 161.
Reggio Calabria, lı̀ 19 aprile 2004
Il Subentrante
Pasquale Andrea Patti
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
— la quietanza in data 3/4/04, comprovante il versamento
della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per
C 305,56;
DECRETO n. 5913 dell’11 maggio 2004
Ditta: Ozzimo Pasquale – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 3 al sig. Ozzimo Pasquale;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Ozzimo Pasquale, in
data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n.
192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 3 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.174,89, situata nel comune di Gioia Tauro;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima del lotto n. 3 della superficie di
mq. 1.174,89 situata nel Comune di Gioia Tauro;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 33 del 13/4/04, alla ditta Ozzimo
Pasquale, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata
al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 3 di
mq. 1.174,89 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa
n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Licenza n. 33/04
n. 143/04 del Rep.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
PREMESSO:
— che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig.
D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente
12543
a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione
Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di
R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita
l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il
periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna
delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e
precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di
Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il
pagamento del canone iniziale di C 1.996,79;
— che con quietanza in data 30/3/2004 di C 282,75, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al
30/9/04;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre
2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di
concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto
n. 3 di mq. 1.174,89 il titolo venisse intestato a nome del sig.
Ozzimo Pasquale;
— che parimenti, il predetto Ozzimo Pasquale, nato a Gioia
Tauro (R.C.) l’1/2/1951 e residente in via Nuova Castigli, n. 2,
C.F. ZZMPQL51B01E041R ha inoltrato contestuale istanza, tesa
a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di
concessione;
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
— la quietanza in data 30/3/04, comprovante il versamento
della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per
C 282,75;
— l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557251 della
ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
12544
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta il sig. Ozzimo Pasquale, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte
le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il sottoscritto Ozzimo Pasquale, dichiara di accettare senza
restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza
e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/
6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Nuova Castigli n. 24.
Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004
Il Subentrante
Ozzimo Pasquale
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 4 dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.408,82, situata nel comune di Gioia Tauro;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima del lotto n. 4 della superficie di
mq. 1.408,82 situata nel Comune di Gioia Tauro;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 34 del 13/4/04, alla ditta Frachea
Francesco, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata
al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 4 di
mq. 1.408,82 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa
n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 5914 dell’11 maggio 2004
Ditta: Frachea Francesco – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Licenza n. 34/04
n. 144/04 del Rep.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
LICENZA DI SUBINGRESSO
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 4 al sig. Frachea Francesco;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Frachea Francesco,
in data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n.
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
PREMESSO:
— che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig.
D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente
a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione
Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di
R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita
l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il
periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna
delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e
precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di
Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il
pagamento del canone iniziale di C 1.996,79;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
— che con quietanza in data 29/3/2004 di C 342,46, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al
30/9/04;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre
2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di
concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto
n. 4 di mq. 1.408,82 il titolo venisse intestato a nome del sig.
Frachea Francesco;
— che parimenti, il predetto Frachea Francesco, nato a Gioia
Tauro (R.C.) il 5/1/1951 e residente in via Carrera Fonda II Trav.,
n. 2, C.F. FRCFNC51A05E041V ha inoltrato contestuale
istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto
titolo di concessione;
12545
Il sottoscritto Frachea Francesco, dichiara di accettare senza
restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza
e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/
6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Carrera Fonda II Trav., n. 2.
Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004
Il Subentrante
F.to Illeggibile
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
DECRETO n. 5915 dell’11 maggio 2004
Ditta: Copelli Concetta – Comune di Gioia Tauro – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTA
— la quietanza in data 29/3/04, comprovante il versamento
della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per
C 342,46;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
— l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Allianz Subalpina n. 105557239 della
ditta richiedente;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta il sig. Frachea Francesco, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le
condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza del Comune di Gioia T. (Rappr. Leg. D’Agostino Raffaele), in data 28/11/03, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 192/02 del lotto n. 5 alla signora
Copelli Concetta;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla signora Copelli Concetta, in data 28/11/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 192/02, relativa all’occupazione del lotto n. 5 dell’area
demaniale marittima della superficie di mq. 1.633,23, situata nel
comune di Gioia Tauro;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima del lotto n. 5 della superficie di
mq. 1.633,23 situata nel Comune di Gioia Tauro;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
12546
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CONSIDERATO
DECRETA
È concesso il subingresso n. 35 del 13/4/04, alla ditta Copelli
Concetta, nella concessione n. 192/02 del 12/6/02, già rilasciata
al Comune di Gioia T. (rappresentante legale D’Agostino Raffaele), relativa ad un’area demaniale marittima del lotto n. 5 di
mq. 1.633,23 situata nel Comune di Gioia Tauro, foglio di mappa
n. 30, particella n. 21, da adibire ad uso turistico ricreativo.
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Licenza n. 35/04
n. 145/04 del Rep.
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
PREMESSO:
— che il Comune di Gioia Tauro rappresentante legale il sig.
D’Agostino Raffaele, nato a Vibo Valentia il 7/7/1965 e residente
a Gioia Tauro (R.C.) in via Vallamena, n. 74 è titolare di concessione demaniale marittima n. 192/02 del registro delle concessioni e n. 118 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla Regione
Calabria in data 12/6/2002 e registrata all’Ufficio del Registro di
R.C. in data 29 luglio 2002 al n. 669, con cui è stata assentita
l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 8.334,74, per il
periodo 1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
riferita al periodo estivo dal 15/6/2002 al 30/9/2002 per ciascuna
delle predette annualità, allo scopo di realizzare una serie di strutture precarie ad uso turistico ricreativo a carattere stagionale, e
precisamente n. 7 lotti, in località lungomare del Comune di
Gioia Tauro foglio di mappa n. 30 – particella n. 21, previo il
pagamento del canone iniziale di C 1.996,79;
— che con quietanza in data 22/3/2004 di C 391,40, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 15/6/04 al
30/9/04;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 28 novembre
2003 la ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale, comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di
concessione, chiedendo nel contempo che relativamente al lotto
n. 5 di mq. 1.633,23 il titolo venisse intestato a nome della signora Copelli Concetta;
— che parimenti, la predetta Copelli Concetta, nata a Gioia
Tauro (R.C.) il 30/12/1956 e residente in via Tommaso Campanella, n. 32, C.F. CPLCCT56I70E041W ha inoltrato contestuale
istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto
titolo di concessione;
— la quietanza in data 22/3/04, comprovante il versamento
della 3a rata canone, relativa al periodo 15/6/04 al 30/9/04 per
C 391,40;
— l’attestazione di versamento comprovante la Polizza di assicurazione per cauzioni Fondiaria SAI n. 0922.0489671.77
della ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta la signora Copelli
Concetta, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di
tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di
concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
La sottoscritta Copelli Concetta, dichiara di accettare senza
restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza
e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 192/02 in data 12/
6/02, come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Gioia Tauro via Tommaso Campanella, n. 32.
Reggio Calabria, lı̀ 13 aprile 2004
Il Subentrante
Copelli Concetta
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5917 dell’11 maggio 2004
N. 164 del registro
Ditta: Mattiani Girolamo – Comune di Palmi – Rinnovo
concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Mattiani Girolamo (C.F.
MTTGLM65B28G288W) ha presentato istanza di rinnovo alla
concessione n. 18/2000, in data 2/3/04, presso l’Ufficio Demanio
di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di
mq. 648,00, situata nel Comune di Palmi;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 648,00 situata nel Comune di Palmi;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
12547
N. 44 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 2 marzo 2004
dal sig. Mattiani Girolamo, nato a Palmi il 28/2/1965 e residente
a Palmi, in via Nazionale Rilievo, n. 17;
VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
............................................................... (area Tecnica) con nota
n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso
manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di .....................
................................................................ (Area Amministrativa)
con nota n. .................... del ..............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/95 con nota n. .......... del ..........,
dall’Amministrazione provinciale di............................................
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............,
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 18/2000;
DECRETA
È approvata la concessione n. 164/04 del 19 aprile 2004, che è
parte integrante del presente decreto, alla Ditta Mattiani Girolamo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.
648,00, situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 6, particella n. 1, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
VISTA la quietanza in data 29/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 2.185,52 per il periodo 1/7/2004-30/6/2005 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0361 del 29/3/2004 di C
218,52 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneari FIPE.
CONCEDE
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Al sig. Mattiani Girolamo – codice fiscale
(MTTGLM65B28G288W); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 648,00; si-
12548
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
tuata nel comune di Palmi (R.C.), foglio di mappa n. 6 – p.lla n. 1
e precisamente in località Scinà, allo scopo di: mantenere uno
stabilimento balneare.
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72
dall’1/7/2004 al 30/6/2010.
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/7/2004-30/6/2005, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 1/7/2005 al 30/6/2010, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di-
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12549
vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con
R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di
Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Per accettazione delle condizioni speciali
Mattiani Girolamo
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Nazionale Rilievo n. 17 – Palmi (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 19 aprile 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Mattiani Girolamo
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
DECRETA
La licenza di concessione demaniale marittima n. 02 del aprile
2001 a favore della ditta Gullo Caterina, sopra meglio generalizzata, è revocata.
Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione,
la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno.
La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla
nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo
la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli
artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice.
Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Gullo Caterina, in via amministrative.
DECRETO n. 5918 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 02 del 30 aprile 2001 – Ditta: Gullo Caterina.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la licenza di concessione n. 02 del 30 aprile 2001, rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 64 ricadente nel
comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n.
345 (parte), per il mantenimento di un chiosco bar ed area asservita per la posa di sedie a tavoli, a favore della ditta Gullo Caterina nata a Palmi (RC) il 21 febbraio 1975, ivi residente alla via
Elice n. 26 C.F. GLL CRN 75B61 G288P;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso
il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è
addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del
porto di Taureana;
RITENUTO che sussistono i presupposti: l’opportunità e la
necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla
licenza n. 22 del 29 giugno 2001;
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120
(centoventi) dalla stessa data di notifica.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Dott. Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 5922 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 06 del 5 giugno 2000 – Ditta: Tedesco Carmine.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la licenza di concessione n. 06 del 16 giugno 2000,
rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 96,07 ricadente nel
comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n.
345 (parte), allo scopo di installare una struttura in legno per
12550
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
ristoro e posizionamento pedalò, a favore della ditta Tedesco
Carmine nato a Palmi (RC) il 18/5/1976, ivi residente alla via
Piave n. 79 C.F. TDSCMN76E18G288W;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso
il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è
addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del
porto di Taureana;
RITENUTO che sussistono l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 06 del 5
giugno 2000;
VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con
R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di
Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
DECRETO n. 5925 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 363 del 23 giugno 2003 – Ditta: D’Agostino Giuseppe.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la licenza di subingresso n. 363 del 23 giugno 2003,
rilasciata dal Servizio Demanio di Reggio Calabria, alla ditta
D’Agostino Giuseppe nato a Torino il 15 gennaio 1971 – C.F.
DGS GPP 78A 15L219X, relativa alla concessione demaniale
marittima n. 19/2001 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di
Gioia Tauro in data 29 giugno 2001, intestata alla ditta Grasso
Rosa, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.
562, ricadente nel comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa
n. 11 particella n. 1230 (parte), per il mantenimento di un chiosco
con annessa veranda coperta, area per video giochi, servizi igienici, cabine spogliatoio ed area adibita alla posa di ombrelloni e
sdraio a favore della ditta Rasso Rosa nata a Taurianova il 25
maggio 1945, residente a Palmi alla via V. Veneto Trav. 2a n. 4;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso
il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è
addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del
porto di Taureana;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
RITENUTO che sussistono i presupposti: l’opportunità e la
necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla
licenza n. 22 del 29 giugno 2001;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con
R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di
Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
VISTO il Codice della Navigazione;
DECRETA
La licenza di concessione demaniale marittima n. 06 del 5
giugno 2000 a favore della ditta Tedesco Carmine, sopra meglio
generalizzata, è revocata.
Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione,
la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno.
La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla
nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo
la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli
artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice.
Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Tedesco
Carmine, in via amministrativa.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120
(centoventi) dalla stessa data di notifica.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Dott. Ing. Claudio Bertullo
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
DECRETA
La licenza di concessione demaniale marittima n. 363 del 23
giugno 2003 a favore della ditta D’Agostino Giuseppe, sopra
meglio generalizzato, è revocata.
Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione,
la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno.
La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla
nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli
artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice.
Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta D’Agostino Giuseppe, in via amministrative.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120
(centoventi) dalla stessa data di notifica.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Dott. Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 5927 dell’11 maggio 2004
Comune di Palmi – Revoca concessione demaniale marittima n. 22 del 29 giugno 2001 – Ditta: Vincenzi Franca.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la licenza di concessione n. 22 del 29 giugno 2001,
rilasciata dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 2.271 ricadente nel
comune di Palmi, in catasto al foglio di mappa n. 11 particella, n.
345 (parte), per il mantenimento di un chiosco bar ed area asservita per la posa di sedie a tavoli, a favore della ditta Vincenzi
Franca nata a Palmi (RC) l’8/5/1969, ivi residente alla via Mancuso n. 33 C.F. VCN FNC 69E48G288T;
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso
il Comune di Palmi, in data 5 novembre 2003 con la quale si è
addivenuti alla conclusione di procedere alla revoca della concessione di cui sopra, al fine di consentire la realizzazione del
porto di Taureana;
RITENUTO che sussistono l’opportunità e la necessità di procedere alla revoca della concessione di cui alla licenza n. 22 del
29 giugno 2001;
VISTO l’art. 42 del codice della Navigazione approvato con
R.D. 30/3/1942, n. 327 e l’art. 26 del relativo Regolamento di
Esecuzione, approvato con D.P.R. 15/2/1952, n. 328;
12551
DECRETA
La licenza di concessione demaniale marittima n. 22 del 29
giugno 2001 a favore della ditta Vincenzi Franca, sopra meglio
generalizzata, è revocata.
Ai sensi dell’art. 42, 3o comma, del Codice della Navigazione,
la revoca non dà diritto a indennizzo alcuno.
La ditta è obbligata a lasciare libera l’area demaniale marittima indicata in premessa da qualunque opera e di riconsegnarla
nel pristino stato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che non ottemperandosi, sarà provveduto d’Ufficio a spese della ditta medesima, con recupero delle somme anticipate a tal fine secondo
la procedura prevista dall’art. 84 del Codice della Navigazione,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni generali previste dagli
artt. 1161 e 1164 dello stesso Codice.
Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta Vincenzi
Franca, in via amministrativa.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Calabria, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell’atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120
(centoventi) dalla stessa data di notifica.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Dott. Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 5932 dell’11 maggio 2004
Ditta: S.r.l. Borgo Nuovo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima (Licenza di Subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 184 del 30 marzo 2004;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta S.r.l. Borgo Nuovo ha presentato
istanza in data 15/7/2003, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il subingresso nella concessione n. 144/00, relativa
all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie
di mq. 16.400,00, situata nel comune di Pizzo;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento
12552
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti
dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 500/03 emessa dal Servizio Demanio
Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla
D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. 144/2000 del 4/5/2000;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la licenza di subingresso n. 500 del 29/9/2003,
che è parte integrante del presente decreto, alla ditta S.r.l. Borgo
Nuovo per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.
16.400,00 situata nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 9,
particella n. 353, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area
Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Ing. Claudio Bertullo
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione SIB
giusta quietanza n. 0068 del 24/7/03 di C 95,56.
CONCEDE
Alla ditta S.r.l. Borgo Nuovo codice fiscale (02007600790); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie
di metri quadrati 16.400,00 (sedicimilaquattrocento), situata nel
comune di Pizzo (VV), foglio di mappa n. 9 – p.lle 290 e 353
(parte) ex 1 e precisamente in località «Marinella», allo scopo di:
adibirla (uso) stabilimento balneare.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72
dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo di occupazione stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
N. 500 del registro
Concessioni – Anno 2003
VISTA l’attestazione Banca Monte dei Paschi di Siena del 23/
7/2003 comprovante il versamento del canone di C 2.819,00
(duemilaottocentodiciannove/00) per il periodo 1/1-31/12/2003
in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
N. 152 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio
Area Meridionale
Uffici di Reggio Calabria e Vibo Valentia
VISTA l’istanza presentata l’1/4/2003 dalla ditta Pasceri Gesualdo nato a Pizzo (VV) e ivi residente alla via S. Sebastiano;
VISTA l’istanza di Subingresso del 15/7/2003 a favore della
ditta S.r.l. Borgo Nuovo, con sede a Vibo Valentia (VV) alla via
Corso Vittorio Emanuele III n. 8 – Amm. Fusca Michele nato a
Vibo Valentia (VV) il 17/6/1942 ed ivi residente alla via Cavour;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Catanzaro con nota n. .................... del ..................................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia
con nota n. .................... del .......................................................;
VISTO la nota n. .................... del ..........................................
del Comune di ............................................................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs. n. ..............
dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione
Doganale di .................................................................................
con nota n. ..................................... del .....................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 rilasciata in sede di conferenza di servizi in data 31/1/2000, dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla sca-
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12553
denza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Vibo Valentia (VV) alla via Corso Vittorio
Emanuele III n. 8.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Geom. Angelo Colaci
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/1/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai
periodi annuali dall’1 gennaio-31 dicembre, dovranno essere
corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in
concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente
che verrà effettuato verso l’applicazione di corrispondenti indici
ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
lì, 29 settembre 2003
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
F.to Illeggibile
Regione Calabria – visto per l’autenticità della firma apposta
in mia presenza – Geom. Angelo Colaci
DECRETO n. 5936 dell’11 maggio 2004
Ditta: Caruso Aldo – Comune di Pizzo (VV) – Concessione
demaniale marittima (Licenza Suppletiva).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
12554
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia
con nota n. 173 del 17/3/2003;
VISTO il parere espresso dal comune di Pizzo con nota del
10/6/2002;
PREMESSO che la ditta Caruso Aldo ha presentato istanza in
data 27/9/2001, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il
rilascio della licenza suppletiva alla concessione n. 131/01, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 9.755, situata nel comune di Pizzo;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ...............
del ................................ rilasciata dal Capo della Circoscrizione
Doganale di .................................................................................
con nota n. .................... del ........................................................;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento
istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti
dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 6205/P del 4/2/
2003, dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali;
VISTA la concessione n. 382/03 emessa dal Servizio Demanio
Area Meridionale Reggio Calabria – Vibo Valentia;
VISTO il P.A.B. (Piano delle Aree Balneari) del Comune di
Pizzo;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla
D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002;
DECRETA
È approvata la licenza suppletiva n. 382 del 4/7/2003, che è
parte integrante del presente decreto, alla ditta Caruso Aldo per
l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 9.755,00
situata nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 6, particella n.
29, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area
Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi previsti dalla D.G.R. 614/2001.
VISTA l’attestazione del Credito Emiliano del 13/6/2003
comprovante il versamento del canone di C 3.355,00 (tremilatrecentocinquantacinque/00) per il periodo 1/6/2003-31/12/2003 in
riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
FIBA giusta quietanza n. 048 del 13/6/2003 di C 80,00.
CONCEDE
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dr. Ing. Claudio Bertullo
N. 382 del registro
Concessioni – Anno 2003
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
Alla
ditta
Caruso
Aldo
codice
fiscale
(CRSLDA55A01D762Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 9.755,00 (novemilasettecentocinquantacinque) di cui mq. 4.662,00 per stabilimento balneare a carattere annuale e mq. 5.093,00 posa attrezzature balneari mobili ed a carattere stagionale, situata nel
comune di Pizzo (VV) località Colamaio e precisamente al
N.C.T. foglio di mappa n. 6 – p.lle n. 29 (parte).
N. 137 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del Mare
Navigazione e Porti lacuali
LICENZA SUPPLETIVA
alla licenza n. 131/2001 del 28/6/2001
VISTA l’istanza presentata in data 27/9/2001 ed integrata in
data 14/11/2001 dalla ditta Caruso Aldo, nato a Francavilla Angitola (VV) l’1/1/1955 e residente a Filadelfia alla c/da Zagaria
n. 9;
VISTA l’istanza del 16/5/2003 con la quale la ditta ha chiesto
la riduzione del canone cosı̀ come previsto dalla D.M. 342/98;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Catanzaro con nota n. ........................... del ...........................;
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 24
dall’1/6/2003 al 30/5/2005, con periodo d’occupazione annuale
per mq. 4.662,00 e stagionale (dall’1/6-30/9) per mq. 5.093,00.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
12555
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/6/2003-31/12/2003, significando che le restanti rate riferite ai
periodi stagionali dall’1/1 al 31/12, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione di corrispondenti indici
ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite
sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di
opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in loc. Zagaria, 9 – 89814 Filadelfia (VV).
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Geom. Angelo Colaci
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
lì, 4 luglio 2003
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
F.to Illeggibile
Regione Calabria – visto per l’autenticità della firma apposta
in mia presenza − Geom. Angelo Colaci
12556
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 5946 dell’11 maggio 2004
N. 133 del registro
Ditta: Bellantoni Rocco Antonio – Comune di Scilla – Concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
N. 29 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378 − Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 31/7/2003 dal sig. Bellantoni Rocco Antonio, nato a Scilla il 7/6/1965 e residente a Scilla
prov. di Reggio Calabria, via Rinnovamento, n. 12;
VISTA la nota prot. n. 74/Dem datata 21/1/2004 con la quale il
Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria ha avviato
l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Reggio Calabria con nota n. 1218 del 3/2/2004;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Bellantoni Rocco Antonio (C.F.
BLLRCN65H07I537P) ha presentato istanza in data 31/7/2003,
presso l’Ufficio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, per il
rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300,00, situata nel Comune di Scilla;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 300,00 situata nel Comune di Scilla in località «Trunca»;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 133 del 31/3/2004, che è parte
integrante del presente decreto, alla Ditta Bellantoni Rocco Antonio per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.
300,00, situata nel Comune di Scilla località «Trunca», foglio di
mappa n. 11, particella n. 67, allo scopo di adibirla alla posa
ombrelloni sedie-sdraio e posizionamento chiosco omologato
del tipo «Motta».
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
VISTO il parere espresso dal Comune di Scilla con nota n. 642
del 20/2/2004;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di .........................................;
e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............,
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. ..............................................;
VISTA la quietanza in data 27/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 173,38 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. 53/110 del 27/3/2004 di C
17,34 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con Polizza di
assicurazione SAI n. 05872412 del 25/3/2004.
CONCEDE
Al sig. Bellantoni Rocco Antonio – codice fiscale
(BLLRCN65H07I537P); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 300,00; situata
nel Comune di Scilla, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 67 e precisamente in località «Trunca», allo scopo di: adibirla alla posa di
ombrelloni sedie-sdraio e posizionamento chiosco omologato
del tipo «Motta».
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo
dall’1/6/2004 al 30/9/2004 delle predette annualità.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
12557
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti (5) rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
12558
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di
mq. 1.152,36, situata nel Comune di Palmi;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
Per accettazione delle condizioni speciali
Rocco A. Bellantoni
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.152,36 situata nel
Comune di Palmi;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Rinnovamento n. 12 – 89058 Scilla (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
È approvata la concessione n. 108/04 del 22 marzo 2004, che è
parte integrante del presente decreto, alla Ditta Galastro Rocco
per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq.
1.152,36, situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11,
particella n. 369, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Reggio Calabria, lı̀ 31 marzo 2004
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Rocco A. Bellantoni
DECRETO n. 5947 dell’11 maggio 2004
Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
N. 108 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 21 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 24/2/2004 dal
sig. Galastro Rocco, nato a Taurianova il 18/11/1966 e residente
a Palmi, in Contrada Pietrenere, n. 7;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Galastro Rocco (C.F.
GLSRCC66S18L063K) ha presentato istanza di rinnovo alla
concessione n. 5/2000, in data 24/2/04, presso l’Ufficio Demanio
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
............................................................... (area Tecnica) con nota
n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso
manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di .....................
................................................................ (Area Amministrativa)
con nota n. .................... del ..............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il parere espresso dal Comune di ................................
......................... con nota n. ......................... del .........................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 5/2000;
VISTA la quietanza in data 8/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 1.809,08 per il periodo 1/6/2004-31/5/2005 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0789 dell’8/3/2004 di C
180,91 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneari FIPE.
CONCEDE
Al sig. Galastro Rocco – codice fiscale
(GLSRCC66S18L063K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.152,36; situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 369 e
precisamente in località Pietrenere, allo scopo di: mantenere uno
stabilimento balneare.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/6/2004 al 31/5/2010.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
12559
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/6/2004-31/5/2005, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 1/6/2005 al 31/5/2010, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
12560
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 22 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Galastro Rocco
DECRETO n. 5949 dell’11 maggio 2004
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Ditta: Galastro Rocco – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Galastro Rocco
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Galastro Rocco (C.F.
GLSRCC66S18L063K) ha presentato istanza di rinnovo alla
concessione n. 4/2000, in data 27/10/03, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 999,00, situata nel Comune di Palmi;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 999,00 situata nel Comune di Palmi;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Contrada Pietrenere n. 7 Palmi (RC).
È approvata la concessione n. 109/04 del 22 marzo 2004, che è
parte integrante del presente decreto, alla Ditta Galastro Rocco
per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 999,00,
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12561
situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11, particella n.
1246 (ex 369), allo scopo di adibirla a posa ombrelloni e sedie
sdraio.
C 267,50 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0790 dell’8/3/2004 di C
26,75 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneari FIPE.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
N. 109 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 22 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 27/10/2003 dal
sig. Galastro Rocco, nato a Taurianova il 18/11/1966 e residente
a Palmi, in Contrada Pietrenere, n. 7;
VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................
con la quale il Servizio Demanio di .............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................................................... (area Tecnica) con nota
n. .................. del .................. ed il concorde avviso manifestato
dall’Agenzia del Demanio – filiale di .........................................
(Area Amministrativa) con nota n. ................... del ...................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
con nota n........................................del.......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
con nota n. ..................................... del .....................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n........................................del.......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
CONCEDE
Al sig. Galastro Rocco – codice fiscale
(GLSRCC66S18L063K); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 999,00; situata
nel Comune di Palmi, foglio di mappa n. 11 – p.lla n. 1246 (ex
369) e precisamente in località Pietrenere, allo scopo di: adibirla
a posa ombrelloni e sedie sdraio.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
VISTA la precedente licenza n. 4/2000;
VISTA la quietanza in data 8/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
12562
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/6/2004-31/9/2004, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 1/6/2005 al 30/9/2009, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Galastro Rocco
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Contrada Pietrenere n. 7 Palmi (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 22 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Galastro Rocco
DECRETO n. 5956 dell’11 maggio 2004
Ditta: Baggetta Giuseppe – Comune di Roccella Jonica –
Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
12563
VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
............................................................... (area Tecnica) con nota
n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso
manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di .....................
................................................................ (Area Amministrativa)
con nota n. ..................................... del .....................................;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Baggetta Giuseppe (C.F.
BGGGPP66D17F112Y) ha presentato istanza in data 14/1/04,
per il rinnovo della concessione n. 41/00 relativa all’occupazione
dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 225,50, situata nel Comune di Roccella Jonica;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 130/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune di ................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di .........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............. del .............,
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
È approvato l’atto concessorio n. 130/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 41/00
per l’utilizzo da parte della Ditta Baggetta Giuseppe dell’area
demaniale marittima di mq. 225,50, situata nel Comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 42, particella n. 139, da adibire al
mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite ed area asservita scoperta.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 11 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 41/2000;
VISTA la quietanza in data 24/3/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 287,10 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. 0148 del 24/3/2004 di C 28,71
a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza Fidejussoria FIBA di C 2.500.
CONCEDE
N. 130 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 23 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
Al sig. Baggetta Giuseppe – codice fiscale
(BGGGPP66D17F112Y); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 225,50; situata
nel Comune di Roccella Jonica, foglio di mappa n. 42 – p.lla n.
139 e precisamente in località Lungomare; allo scopo di adibirla
al mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite ed area
asservita scoperta.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 14/1/04 dal sig.
Baggetta Giuseppe, nato a Melito P. Salvo il 17/4/1966 e residente a Roccella Jonica, in via C/da Paradisiello, n. ....;
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
12564
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 3.000,00 situata nel
Comune di Palmi;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
Baggetta Giuseppe
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via C.da Paradisiella n. ............... Roccella Jonica (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
È approvata la concessione n. 96/04 del 4 marzo 2004, che è
parte integrante del presente decreto, alla Società La Lampara
s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 3.000,00, situata nel Comune di Palmi,
foglio di mappa n. 11, particella n. 345, allo scopo di mantenere
uno stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Reggio Calabria, lı̀ 25 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
12565
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Il Concessionario
Baggetta Giuseppe
DECRETO n. 5998 del 12 maggio 2004
Società: La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. – Comune di Palmi – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. (Partita I.V.A. 02143920805) ha presentato istanza di
rinnovo alla concessione n. 11/01, in data 3/2/04, presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rinnovo della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 3.000,00, situata nel Comune di Palmi;
N. 96 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 15 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza di rinnovo presentata in data 3 febbraio 2004
dal sig. Fiorillo Carmelo, nato a Reggio Calabria il 7/8/1961 e
residente a Palmi, in via Tonnara, n. 7;
VISTA la nota n. ........................ Dem datata ........................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
............................................................... (area Tecnica) con nota
n. ............................ del ............................ ed il concorde avviso
manifestato dall’Agenzia del Demanio – filiale di .....................
................................................................ (Area Amministrativa)
con nota n. ..................................... del .....................................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
12566
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di .........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 11/2001;
VISTO il subingresso n. 18/02 del repertorio rilasciato in data
6/3/02 alla Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C.
VISTA la quietanza in data 1 marzo 2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4
del D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di C 4.118,00 per il periodo 22/4/2004-21/4/2005 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0279 dell’1/3/2004 di C
411,80 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneari FIPE.
CONCEDE
Alla Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo con sede in
Palmi via Tonnara, 7 – Partita I.V.A. 02143920805; di occupare
una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri
quadrati 3.000,00; situata nel Comune di Palmi, foglio di mappa
n. 11 – p.lla n. 345 e precisamente in località Tonnara, allo scopo
di: mantenere uno stabilimento balneare.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dal 22/4/2004 al 21/4/2010, per un periodo di sei anni cosı̀ come
stabilito dall’art. 10 della legge n. 88 del 16/3/2001.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
22/4/2004-21/4/2005, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 22/5/2005 al 21/4/2010, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
12567
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 4 marzo 2004
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Fiorillo Carmelo
DECRETO n. 6003 del 12 maggio 2004
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Ditta: Vadalà Sergio – Comune di Condofuri Marina – Rilascio concessione demaniale marittima.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Fiorillo Carmelo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Vadalà Sergio (C.F.
VDLSRG70L24L013X) ha presentato istanza in data 8/3/2002
presso l’Ufficio Demanio di Reggio Calabria, per il rilascio della
concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500, situata nel Comune di Condofuri Marina;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 500 situata nel Comune di Condofuri Marina;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
La presente licenza viene firmata dal legale rappresentante
della Società La Lampara s.a.s. di Carmelo Fiorillo & C. in segno
della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di
eleggere il proprio domicilio in via Tonnara n. 7 – Palmi (RC).
È approvata la concessione n. 182 del 20/5/2002, che è parte
integrante del presente decreto, alla Ditta Vadalà Sergio per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 500, situata nel
Comune di Condofuri Marina, foglio di mappa n. 68, particella
12568
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
n. 76, allo scopo di realizzare una struttura per posa ombrelloni e
sedie sdraio ed il posizionamento di un chiosco prefabbricato del
tipo omologato.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza assicurativa SAI n. m09 073985 11 del 17/5/2002 di C 1.000,00.
CONCEDE
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2002 al 31/12/2007 con limitazione d’uso del suolo
dall’1/6/2002 al 31/8/2002.
N. 182 del registro
Concessioni – Anno 2002
Al
sig.
Vadalà
Sergio
–
codice
fiscale
(VDLSRG70L24L013X); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 500,00; situata
nel Comune di Condofuri, foglio di mappa n. 68 – p.lla n. 76 e
precisamente in località Condofuri Marina, allo scopo di: realizzare una struttura per posa ombrelloni e sdraio ed il posizionamento di un chiosco prefabbricato del tipo omologato (Algida –
Motta).
N. 71 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Servizio 34 Ufficio Demanio
di
Reggio Calabria
VISTA l’istanza presentata in data 8/3/2002 dal sig. Vadalà
Sergio, nato a Susa prov. di Torino il 24/7/1970 e residente a
Condofuri prov. di Reggio Calabria, via Casaria, n. ....;
VISTA la nota n. 1041/Dem datata 17/4/2002 con la quale il
Servizio Demanio di Reggio Calabria ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Reggio Calabria (area Tecnica) con nota n. 1041 del 17/4/2002;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Condofuri con nota
n. 0202416 del 29/4/2002;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. ..............................................;
VISTA la quietanza in data 13/5/2002 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 166,82 per il periodo 1/6/2002-31/8/2002 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. 0055 del 13/5/2002 di C 16,68
a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 1/71.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
vieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Vadalà Sergio
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2002-31/8/2002, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
12569
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Casaria n. .... Condofuri Marina (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
F.to Illeggibile
Reggio Calabria, lı̀ 20 maggio 2002
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Vadalà Sergio
I Testimoni
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Firme Illeggibili
DECRETO n. 6010 del 12 maggio 2004
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Ditta: Siciliano Marco – Comune di Paola – Concessione
demaniale marittima.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il di-
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
12570
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Siciliano Marco (C.F.
SCLMRC72C03G317Y) ha presentato istanza in data 12/11/01,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata
nel Comune di Paola;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel Comune di
Paola;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 85/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Siciliano Marco per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata
nel Comune di Paola, foglio di mappa n. 13, particella n. 1
(parte), da adibire a stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio Calabria con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;
VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria
di Porto di ...................................................................................;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................;
VISTA l’attestazione n. 80850 del 15/10/03 comprovante il
versamento del canone di C 574,16 per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(FIBA) giusta quietanza n. 2239928 del 15/10/03 di C 80,00.
CONCEDE
A Siciliano Marco – codice fiscale (SCLMRC72C03G317Y);
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.600; situata nel Comune di Paola, foglio
di mappa n. 13 – p.lla n. 1 (parte) e precisamente in località Lotto
n. 8, allo scopo di: adibirla a stabilimento balneare di cui al canone di C 574,16 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
N. 85 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 539 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza, protocollata in data 12/11/01 di Siciliano
Marco, nato/a il 3/3/72 a Paola e residente in Paola (CS) – via
Fosse del Rango, 55;
VISTA la nota n. 3150 datata 10/6/03 con la quale il Servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. .............................. del ..............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n. ......................................... del .........................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota n.
7955 del 9/5/03;
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti im-
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
piantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge
n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/03-30/9/03, significando che le restanti rate
riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
12571
normative in materia di edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
......................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in .................... via .................... n. ....................
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
F.to Illeggibile
12572
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6016 del 12 maggio 2004
N. 137 del registro
Ditta: Niesi Simona – Comune di Bonifati – Rinnovo concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
N. 541 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza di rinnovo protocollata in data 20/2/2004
della Ditta Niesi Simona, nato/a il 7/1/1974 ad Cetraro (CS) e
residente in Bonifati (CS) – via T. Turati, 6;
VISTA la nota n. 411 datata 20/2/2004 con la quale il Servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune di ................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
PREMESSO che la ditta Niesi Simona (C.F.
NSISMN74A47C558J) ha presentato istanza in data 20/2/2004,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 54, situata nel
Comune di Bonifati;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provinciale di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 54 situata nel Comune di Bonifati;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato, l’atto concessorio n. 137/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Niesi Simona per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 54, situata nel Comune di Bonifati, foglio di mappa n. 42, particella n. 226, da
adibire a: posizionare un chiosco bar paninoteca su ruote (mq.
24,00) e posa tavolini e sedie (mq. 30).
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Cosenza;
VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria
di Porto di ...................................................................................;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................;
VISTA l’attestazione n. .......................... del ..........................
comprovante il versamento del canone di C 288,00 per il periodo
dall’1/5/04 al 31/10/04 in riconoscimento della demanialità del
bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione (c/c
postale FIPE) giusta quietanza n. 0126 del 5/4/04 di C 52,00.
CONCEDE
Alla ditta Niesi Simona – codice fiscale
(NSISMN74A47C558J); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 54; situata nel
Comune di Bonifati, foglio di mappa n. 42 – p.lla n. 226 e precisamente in località Spiaggia di Bonifati, allo scopo di adibirla a
posizionare un chiosco bar paninoteca su ruote (mq.24,00) e posa
tavolini e sedie (mq. 30) di cui al canone di C 288,00 per il
periodo dall’1/5/04 al 31/10/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
dall’1/1/04 al 31/12/2010 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
5/04 al 31/10/04 per il primo anno e dall’1/5 al 31/10 per il secondo anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
12573
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo dall’1/6/03 al 30/9/03 significando che le restanti rate riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere
corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in
concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente
che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
12574
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
......................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Bonifati via T. Turati n. 6.
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
pazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel
Comune di Paola, foglio di mappa n. 26, particella n. 47, Lotto
25, da adibire a stabilimento balneare di cui: mq. 1.200 per posa
sdraio e ombrelloni e mq. 400 per chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, WC, bagni, infermeria e giochi bambini
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi, previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Il Concessionario
F.to Illeggibile
DECRETO n. 6021 del 12 maggio 2004
N. 100 del registro
Ditta: Palma Marco – Comune di Paola – Concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
N. 540 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Bilancio e Finanze Politiche
Comunitarie e Sviluppo Economico
Settore 9
Tributi – Contenzioso Tributario − Patrimonio
Demanio regionale – Servizio 33
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza, protocollata in data 26/6/02 da Palma Marco,
nato/a il 4/3/74 a Paola e residente in Paola (CS) – c.da Pantani;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la nota n. ............................. datata .............................
con la quale il Servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Palma Marco (C.F.
PLMMRC74C04G317Q) ha presentato istanza in data 7/11/
2001, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione
dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata nel Comune di Paola;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza, ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza, relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel Comune di
Paola;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 100/2004, che è parte integrante del presente decreto, alla Ditta Palma Marco per l’occu-
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
......................... con nota n. ......................... del.........................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Paola con nota
n. .................... del ..............................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione Provinciale di .........................................;
VISTA la nota n. ................. del ................. della Capitaneria
di Porto di Vibo Valentia;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. ................... del ...................;
VISTA l’attestazione n. .......................... del ..........................
comprovante il versamento del canone di C 624,56 per il periodo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
dall’1/6/02 al 30/9/02 in riconoscimento della demanialità del
bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(Banco di Napoli) giusta quietanza n. 270 del 22/7/02 di C 80,00.
CONCEDE
A Palma Marco – codice fiscale (PLMMRC74C04G317Q); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie
di metri quadrati 1.600; situata nel Comune di Paola, foglio di
mappa n. 26 – p.lla n. 47 − L. 25 e precisamente in località Lungomare zona Pennelli, allo scopo di adibirla a stabilimento balneare di cui: mq. 1200 per posa sdraio e ombrelloni e mq. 400 per
chiosco bar, cabine spogliatoio, docce, deposito, WC, bagni, infermeria e giochi bambini di cui al canone di C 624,56 per il
periodo dall’1/6/02 al 30/9/02.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67 –
dall’1/6/02 al 31/12/07 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/02 al 30/9/02 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
12575
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/99; dalla Legge
n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/02-30/9/02, significando che restanti rate
riferite ai periodi stagionali 1/6-30/9, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
12576
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
......................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ..................... via ..................... n. .....................
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Palma Marco
REGIONE CALABRIA
Assessorato al Bilancio
Ufficio Patrimonio − Demanio − Tributi
Piazza Europa, 9 − Cosenza
Visto: per l’autenticità della firma del sig. Palma Marco nato il
4/3/1974 a Paola
Cosenza, lì 15 marzo 2004
Il Dirigente
F.to: Illeggibile
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Belcastro Marcello in data 21/10/
2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 136/2001 al Sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Archinà Domenico
soc. Morgana s.a.s., in data 21/10/2003, che chiede il subingresso
nella concessione n. 136/2001, relativa all’occupazione dell’area
demaniale marittima della superficie di mq. 400 più mq. 1.500 di
specchio acqueo situata nel Comune di Siderno;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso
nella concessione demaniale marittima della superficie di mq.
400 più mq. 1.500 di specchio acqueo situata nel Comune di
Siderno;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 141/2004 del 7/4/2004, alla ditta
Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s., nella concessione n. 136/
2001, già rilasciata alla ditta Belcastro Marcello, relativa ad
un’area demaniale marittima di mq. 400 più mq. 1.500 di specchio acqueo situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n.
33, p.lla 512, da adibire ad area per posa imbarcazioni e specchio
acqueo per corridoio di lancio ed attività parafly.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio Bertullo
DECRETO n. 6025 del 12 maggio 2004
Ditta: Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s. – Comune di
Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Licenza n. 141/04
n. 30/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139 – 26378 fax 323598
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
LICENZA DI SUBINGRESSO
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
PREMESSO:
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
— che il sig. Belcastro Marcello nato a Grotteria il 15/2/1960
e residente a Grotteria in via c/da Marmora, n. 41 è titolare di
concessione demaniale marittima n. 136/2001 del registro delle
concessioni e n. 227 del Repertorio degli Atti, rilasciata dalla
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Capitaneria di Porto in data giugno 2001 e registrata all’Ufficio
del Registro di R.C. in data 10/8/2001 al n. 784, con cui è stata
assentita l’occupazione di porzione di arenile pari mq. 400 più
1.500 di specchio acqueo, per il periodo 1/1/2001 al 31/12/2006
con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dal 25/6
al 5/9 per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla
ad area per posa imbarcazioni e specchio acqueo per corridoio di
lancio attività parafly, in località lungomare del Comune di Siderno foglio di mappa n. 33 – particella n. 512, previo il pagamento del canone iniziale di C 343,08 (trecentoquarantatre/otto);
— che con quietanza in data 14/10/2003 di C 329,89, la ditta
in parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 25/6/
2003-5/9/2003;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 21/10/2003 la
ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a
nome del sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s.;
— che parimenti, il predetto Archinà Domenico, nato a Siderno il 27/11/1971 e residente in via S. Marini, n. 16, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
12577
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il sottoscritto Archinà Domenico, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le
condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel
titolo di concessione n. 136/2001 rilasciato in data giugno 2001,
come se fosse stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il
domicilio in Siderno via S. Marini n. 16.
Reggio Calabria, lı̀ 6 aprile 2004
Il Subentrante
F.to Illeggibile
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
DECRETO n. 6036 del 12 maggio 2004
Ditta: Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra» – Comune
di Siderno – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
— la quietanza in data 14/10/2003, comprovante il versamento della 3a rata canone, relativa al periodo 25/6/2003 al 5/9/
2003 per C 329,89;
— l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla
Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta il sig. Archinà Domenico soc. Morgana s.a.s., il quale dovrà rispondere della esatta
osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite
nel titolo di concessione indicato in premessa.
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Paradise s.a.s. di Albanese Giuseppe in data 16/12/2003, con la quale chiede l’autorizzazione a
cedere la concessione n. 91/2001 e 152/2003 al sig. Galluzzo
Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra»;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Galluzzo Maurizio
s.n.c. «A Tutta Birra», in data 16/12/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 91/2001 e 152/2003, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
104 (conc. 91/2001) e di mq. 20 (conc. 152/2003), situata nel
Comune di Siderno;
12578
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 16/12/2003 la
ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a
nome della s.n.c. «A tutta birra» di Galluzzo Maurizio;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Reggio Calabria relativa al subingresso
nella concessione demaniale marittima della superficie di mq.
104 (con. 91/2001) e di mq. 20 (conc. 152/2003), situata nel Comune di Siderno;
— che parimenti, il predetto Galluzzo Maurizio, nato a Siderno il 6/8/1974 e residente a Siderno in via Mirto 4/B, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 104/2004 del 15/3/2004, alla ditta
Galluzzo Maurizio s.n.c. «A Tutta Birra», nella concessione n.
91/01 e 152/03 già rilasciata alla ditta Paradise s.a.s. di Albanese
Giuseppe, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 104 e
mq. 20 situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 34,
p.lla 302 (mq. 104), foglio di mappa n. 34 particella n. 263 (mq.
20) da adibire alla installazione di una tenda parasole per la posa
di tavolini e sedie e chiosco per la vendita bibite.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Licenza n. 104/04
n. 19/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Via Tenente A. Panella, 20
Tel. 0965-890139/26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio Area
Meridionale di Reggio Calabria;
PREMESSO:
— che la soc. «Paradise s.a.s.» di Albanese Giuseppe nato a
Siderno il 30/5/1953 ed ivi residente in via Nazionale 2, è titolare
di due concessioni demaniali marittime cosı̀ distinte:
— n. 91/01 del registro delle concessioni e n. 158 del Repertorio degli Atti, con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile in località Lungomare del Comune di Siderno
foglio di mappa n. 34 particella n. 302 di mq. 104,00, da adibire
alla installazione di una tenda parasole per la posa di tavolini e
sedie;
— n. 152/03 del registro delle concessioni e n. 25 del repertorio degli atti con cui è stata assentita l’occupazione di porzione
di arenile in località Lungomare del Comune di Siderno foglio di
mappa n. 34 particella n. 263 di mq. 20,00 da adibire al mantenimento di un chiosco per la vendita bibite;
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, attestante l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o
sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTE
— le quietanze in data 9/3/2004, comprovanti il versamento
della rata canone della lic. 91/01 di C 173,38 e in data 8/3/2004
della rata canone della lic. 152/03 di C 287,64;
— le attestazioni di versamento comprovante l’iscrizione alla
Federazione Italiana Balneari FIBA della ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta la s.n.c. «A Tutta
Birra» di Galluzzo Maurizio, il quale dovrà rispondere della
esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali
stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
Reggio Calabria, lì 15 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il sottoscritto Galluzzo Maurizio, dichiara di accettare senza
restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza
e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 91/01 e n. 152/03,
come se fossero stati a lui stesso rilasciati e dichiara di eleggere il
domicilio in Siderno via Mirto 4/B.
Reggio Calabria, lı̀ 15 marzo 2004
Il Subentrante
F.to Illeggibile
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6042 del 12 maggio 2004
N. 139 del registro
Ditta: Congiusta Girolamo – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
12579
N. 27 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTA l’istanza presentata in data 12/11/2003 dal sig. Congiusta Girolamo, nato a Siderno il 14/5/58 e residente a Siderno,
via Mediterraneo n. 19;
VISTA la nota n. ....................... / Dem datata .......................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Congiusta Girolamo (C.F.
CNGGLM58E14I725F) ha presentato istanza in data 12/11/
2003, per il rinnovo della concessione n. 95/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
1.200, situata nel Comune di Siderno;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTA la concessione n. 139/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 139/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 95/99
per l’utilizzo da parte della Ditta Congiusta Girolamo dell’area
demaniale marittima di mq. 1.200, situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 37, particella n. 143, da adibire al mantenimento di un chiosco per la rivendita di bibite e gelati e per la
posa di attrezzature ricreative.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 95/1999;
VISTA la quietanza in data 6/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 323,34 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0334 del 5/2/2004 di C
32,34 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con polizza assicurativa ass.ne Italiana n. 13 F74.00006397.
CONCEDE
Al sig. Congiusta Girolamo – codice fiscale
(CNGGLM58E14I725F); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 1.200; situata
nel comune di Siderno, foglio di mappa n. 37 – p.lla n. 143 e
precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla al
mantenimento di un chiosco per la rivendita di bibite e gelati
(16,00) e per la posa di attrezzature ricreative.
12580
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 −
dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo
dall’1/6 al 30/09 delle predette annualità.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12581
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
2003, per il rinnovo della concessione n. 38/00, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
2.000,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
Per accettazione delle condizioni speciali
Congiusta Girolamo
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Mediterraneo n. 19 89048 – Siderno (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
VISTA la concessione n. 89/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 89/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 30/
2000 per l’utilizzo da parte della ditta Zampaglione Antonio dell’area demaniale marittima di mq. 2.000,00, situata nel Comune
di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 42, particella n. 388, da
adibire alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Reggio Calabria, lı̀ 30 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Il Concessionario
Congiusta Girolamo
N. 89 del registro
DECRETO n. 6049 del 12 maggio 2004
Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo –
Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
Concessioni – Anno 2004
N. 12 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 20/10/2003 dal sig. Zampaglione Antonio, nato a Melito P. Salvo il 15/3/1974 e residente a
Melito P. Salvo (RC), via A. Costa, n. 26;
VISTA la nota n. ....................... / Dem datata .......................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
con nota n. ..................................... del .....................................;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Zampaglione Antonio (C.F.
ZMPNTN74C15F112Z) ha presentato istanza in data 20/10/
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
12582
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di ..........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 38/2000;
VISTA la quietanza in data 18/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 535,54 per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 in riconoscimento
della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0197 del 18/2/2004 di C
53,55 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneare (SIB).
CONCEDE
Al sig. Zampaglione Antonio – codice fiscale
(ZMPNTN74C15F112Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000,00; situata nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 42 – p.lla
n. 388 e precisamente in località Cacalupo, allo scopo di adibirla
alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio, cosı̀ come indicato nell’allegata documentazione.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo
dall’1/6/2004 al 30/9/2004 delle predette annualità.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 1/6/2004-30/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
12583
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 23 febbraio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Antonio Zampaglione
DECRETO n. 6057 del 12 maggio 2004
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Ditta: Zampaglione Antonio – Comune di Melito P. Salvo –
Rinnovo concessione demaniale marittima.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Zampaglione Antonio (C.F.
ZMPNTN74C15F112Z) ha presentato istanza in data 20/10/
2003, per il rinnovo della concessione n. 113/01, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
700,00, situata nel Comune di Melito P. Salvo;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 88/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
Per accettazione delle condizioni speciali
Antonio Zampaglione
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via A. Costa n. 26 – Melito P. Salvo (RC).
È approvato l’atto concessorio n. 88/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 113/
2001 per l’utilizzo da parte della ditta Zampaglione Antonio dell’area demaniale marittima di mq. 700,00, situata nel Comune di
Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 63, particella n. 206, da adibire ad area asservita alla struttura denominata «Rosa dei Venti»
utilizzata per la posa di tavolini e sedie.
12584
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
N. 88 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 11 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 20/10/2003 dal sig. Zampaglione Antonio, nato a Melito P. Salvo il 15/3/1974 e residente a
Melito P. Salvo (RC), via A. Costa, n. 26;
VISTA la nota n. ....................... / Dem datata .......................
con la quale il Servizio Demanio di ............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ....................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO il parere espresso dal Comune ....................................
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ...
........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. ........ del ........,
dall’Amministrazione provinciale di .........................................;
e relativa ratifica con prescrizione della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............ del ............;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione al
Sindacato Italiano Balneare (SIB).
CONCEDE
Al sig. Zampaglione Antonio – codice fiscale
(ZMPNTN74C15F112Z); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 700,00; situata
nel comune di Melito P. Salvo, foglio di mappa n. 63 – p.lla n.
206 e precisamente in località Torrente Cacalupo, allo scopo di
adibirla ad area asservita alla retrostante struttura denominata
«Rosa dei venti» ed utilizzata per la posa di tavolini e sedie, il
mantenimento di un forno a legna e quindi zona verde asservita,
nonché, infine, uno spazio scoperto antistante delimitato con paletti e fioriere, cosı̀ come indicato nella documentazione tecnicografica allegata.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 113/2001;
VISTA la quietanza in data 18/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone di
C 1.206,28 per il periodo 1/1/2004-31/12/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0196 del 18/2/2004 di C
120,63 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 1/71.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12585
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/1/2004-31/12/2004, significando che le restanti (5) rate riferite
al periodo 1/1/2005 al 31/12/2009, dovranno essere corrisposte
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Antonio Zampaglione
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via A. Costa n. 26 – Melito P. Salvo (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
Reggio Calabria, lı̀ 23 febbraio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Antonio Zampaglione
DECRETO n. 6061 del 12 maggio 2004
Ditta: Messineo Giuseppe – Comune di Bovalino – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
12586
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Fondacaro Giuseppe, in data 21/
11/2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 106/2001 al sig. Messineo Giuseppe;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dal sig. Messineo Giuseppe,
in data 21/11/2003, che chiede il subingresso nella concessione
n. 106/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.000,00, situata nel Comune di Bovalino;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq.
1.000,00, situata nel Comune di Bovalino;
PREMESSO:
— che il sig. Fondacaro Giuseppe, nato a San Luca (RC) il
31/8/1955 e residente a Bovalino in via Paolo Orsi, n. 1 è titolare
di concessione demaniale marittima n. 106/2001 del registro
delle concessioni e n. 185 del Repertorio degli Atti, rilasciata
dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 8/6/2001,
con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari
a mq. 1.000,00 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo
estivo dall’1 giugno al 30 settembre per ciascuna delle predette
annualità, allo scopo di adibirla stabilimento balneare, in località
Lungomare del Comune di Bovalino (RC) foglio di mappa n. 16
particella n. 97, previo il pagamento del canone iniziale di C
242,30;
— che con quietanza in data 10/3/2004 di C 246,54, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/200415/9/2004;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 21/11/2003 la
ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a
nome del sig. Messineo Giuseppe;
— che parimenti, il predetto Messineo Giuseppe, nato a Locri
(RC) il 2/11/1984 e residente in San Luca (RC) via Ugo Foscolo,
n. 3, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
CONSIDERATO
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 131/04 del 29/3/04, alla ditta
Messineo Giuseppe, nella concessione n. 106/01 dell’8/6/2001,
già rilasciata alla ditta Fondacaro Giuseppe, relativa ad un’area
demaniale marittima di mq. 1.000,00 situata nel Comune di Bovalino, foglio di mappa n. 16, particella n. 97, da adibire a stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio Bertullo
Licenza n. 13/04
n. 24/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria Via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139/26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria;
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
— la quietanza in data 10/3/2004, comprovante il versamento
della 1a rata canone relativa al periodo 1/6/2004 al 15/9/2004
per C 246,54;
— l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione alla
Federazione FIBA di Reggio Calabria della ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta il sig. Messineo Giuseppe, il quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le
condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12587
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
Il sottoscritto Messineo Giuseppe, dichiara di accettare senza
restrizione alcuna le condizioni contenute nella presente licenza
e quelle stabilite nel titolo di concessione n. 106/01 in data 8/6/
2001, come se fosse stato a lui stesso rilasciato e dichiara di
eleggere il domicilio in San Luca, via Ugo Foscolo n. 3.
È approvato l’atto concessorio n. 105/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativo al rinnovo dell’atto n. 23/
2000 per l’utilizzo da parte della ditta Circolo Nautico Amici del
Mare «Costa dei Gelsomini» dell’area demaniale marittima di
mq. 2.000, situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n. 32,
particella n. 138, da adibire al mantenimento di un’area per la
posa di ombrelloni e sedie sdraio.
Reggio Calabria, lı̀ 29 marzo 2004
Il Subentrante
Messineo Giuseppe
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
DECRETA
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
DECRETO n. 6064 del 12 maggio 2004
Ditta: Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» – Comune di Siderno – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Circolo Nautico Amici del Mare
«Costa dei Gelsomini» (C.F. 90009510802) ha presentato istanza
in data 18/12/2003, per il rinnovo della concessione n. 23/2000,
relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.000, situata nel Comune di Siderno;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 105/2004 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria;
N. 105 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 20 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
89100 – Reggio Calabria via T. Panella, 20
tel. 0965-26378-890139 Fax 323598
VISTA l’istanza presentata in data 18/12/2003 dal Circolo
Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» rapp. legale
sig.ra Carbonaro Anna Valeria, nata a Siderno il 26/3/1944 e residente a Siderno, via Letticugna, n. 38;
VISTA la nota n. ........................./Dem datata .........................
con la quale il Servizio Demanio di .............................................
ha avviato l’iter istruttorio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................ con nota n. ........................del ........................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di ...... con nota
n. ..............................................del ..............................................;
VISTO il parere espresso dal Comune.....................................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale
di ........................ con nota n. ........................del ........................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n...........................
del.................., dall’Amministrazione provinciale di..................;
e relativa ratifica con prescrizioni della Soprintendenza dei Beni
e le Attività Culturali rilasciata con nota n. ............. del .............,
12588
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001;
VISTA la precedente licenza n. 23/2000;
VISTA la quietanza in data 16/2/2004 rilasciata dal concessionario del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell’art. 4 del
D.lgs 9/7/1997, n. 237, comprovante il versamento del canone
di C 408,24 per il periodo 15/6/2004-15/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo
della presente concessione;
VISTA l’attestazione postale n. VCY 0798 del 16/2/2004 di C
40,82 a titolo di imposta regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
1/71.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con iscrizione alla
Federazione Italiana balneari FIBA.
CONCEDE
Al Circolo Nautico Amici del Mare «Costa dei Gelsomini» –
codice fiscale (90009510802); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 2.000; situata nel comune di Siderno, foglio di mappa n. 32 – p.lla n. 138
e precisamente in località Lungomare, allo scopo di adibirla a
posa di ombrelloni e sedie sdraio.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2004 al 31/12/2009 con limitazione d’uso del suolo dal
15/6 al 15/09 delle predette annualità.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am-
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
stagionale estivo 15/6/2004-15/9/2004, significando che le restanti 5 rate, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso
l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
L’omesso pagamento di una rata canone comporta la decadenza della concessione ex art. 47 lett. D del C.N.
Il concessionario è obbligato annualmente a trasmettere al Servizio Demanio di Reggio Calabria, via Tenente A. Panella n. 20
copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del canone
dovuto.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
12589
DECRETO n. 6067 del 12 maggio 2004
Ditta: Piscioneri Barbara – Comune di Caulonia – Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
VISTO il Codice della Navigazione;
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che
saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla
cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo
Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti
esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.
Per accettazione delle condizioni speciali
Carbonaro Anna Valeria
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Letticugna n. 38 – Siderno (RC).
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione
ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Demanio
Adelaide Bellia
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTA l’istanza della ditta Fragomeni Laura, in data 28/8/
2003, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 160/2001 alla sig.ra Piscioneri Barbara;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla sig.ra Piscioneri Barbara, in data 28/8/2003, che chiede il subingresso nella concessione n. 160/2001, relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.080,00, situata nel Comune di
Caulonia;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq.
1.080,00, situata nel Comune di Caulonia;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 134/04 del 31/3/2004, alla ditta
Piscioneri Barbara, nella concessione n. 160/01 del 5/7/2001, già
rilasciata alla ditta Fragomeni Laura, relativa ad un’area demaniale marittima di mq. 1.080,00 situata nel Comune di Caulonia,
foglio di mappa n. 116, particella n. 51, da adibire a stabilimento
balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Reggio Calabria, lı̀ 15 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
Il Concessionario
Carbonaro Anna Valeria
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
12590
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Licenza n. 134/04
n. 28/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
10890 – Reggio Calabria Via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139/26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
PREMESSO:
— che la sig.ra Fragomeni Laura, nata a Monza (MI) l’11/6/
1982 e residente a Lonate Bozzolo (VA) in v/le Ticino, n. 78 è
titolare di concessione demaniale marittima n. 160/01 del registro delle concessioni e n. 259 del Repertorio degli Atti, rilasciata
dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria in data 5/7/2001,
con cui è stata assentita l’occupazione di porzione di arenile pari
a mq. 1.080,00 per il periodo 1/1/2001-31/12/2006 con limitazione d’uso del suolo riferita al periodo estivo dall’1 luglio al 30
settembre per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla stabilimento balneare, in località c/da Allaro del Comune di
Caulonia foglio di mappa n. 116 particella n. 51, previo il pagamento del canone iniziale di lire (432.000);
— che con quietanza in data 21/6/2003 di C 304,74, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1 giugno-30
settembre 2003;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 28/8/2003 la
ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a
nome della sig.ra Piscioneri Barbara;
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta la sig.ra Piscioneri
Barbara, la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte
le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
La sottoscritta Piscioneri Barbara, alla presenza degli infrascritti testimoni, dichiara di accettare senza restrizione alcuna le
condizioni contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel
titolo di concessione n. 160/01 in data 5/7/2001, come se fosse
stato a lei stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in
Marina di Caulonia in via Ente Sila n. 11.
Reggio Calabria, lı̀ 31 marzo 2004
Il Subentrante
Piscioneri Barbara
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
— che parimenti, la predetta Piscioneri Barbara, nata a Siderno il 21/9/1980 e residente in via S/da XXVII, n. 11, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
CONSIDERATO
DECRETO n. 6080 del 12 maggio 2004
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
VISTA
— la quietanza in data 21/6/2003, comprovante il versamento
della 3a rata canone relativa al periodo 1 giugno al 30 settembre
per C 304,74;
Ditta: Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C. – Comune di Reggio Calabria (Catona) – Concessione demaniale
marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
— l’attestazione di versamento comprovante l’atto di Fideiussione (FIN. Roma S.p.A.) n. 222 3930/Ep della ditta richiedente;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
VISTO il Codice della Navigazione;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA l’istanza della ditta Le tre Fontane s.a.s. di Alvaro
Cama & C., in data 22/3/2004, con la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 19/2002 alla ditta Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla ditta Le Tre Fontane
s.a.s. di Maria Laganà & C., in data 22/3/2004, che chiede il
subingresso nella concessione n. 19/2002, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
590,00, situata nel Comune di Reggio Calabria (Catona);
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di
Reggio Calabria ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n.
614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq. 590,00,
situata nel Comune di Reggio Calabria;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
12591
assentita l’occupazione di porzione di arenile pari a mq. 590,00
per il periodo 1/1/2002-31/12/2007 con limitazione d’uso del
suolo riferita al periodo estivo dall’1 giugno al 30 settembre per
ciascuna delle predette annualità, allo scopo di adibirla alla posa
di ombrelloni e sedie sdraio, in località Marina di Catona del
Comune di Reggio Calabria foglio di mappa n. 9 particella n. 1,
previo il pagamento del canone iniziale di C 166,82 (centosessantasei/82);
— che con quietanza in data 28/2/2003 di C 169,44, la ditta in
parola ha corrisposto il canone dovuto per il periodo 1/6/03-30/
6/03;
— che frattanto con istanza pervenuta in data 22/3/2004 la
ditta concessionaria, adducendo motivi di carattere personale,
comunicava l’impossibilità di proseguire nel rapporto di concessione, chiedendo nel contempo che il titolo venisse intestato a
nome della ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.»;
— che parimenti, la predetta ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di
Maria Laganà & C.», nata a Reggio Calabria il 14/7/1963 e residente a Reggio Calabria in via Santa Caterina D’Alessandria, n.
69, ha inoltrato contestuale istanza, tesa a rappresentare la volontà di beneficiare del ripetuto titolo di concessione;
DECRETA
È concesso il subingresso n. 135/04 del 30/3/04, alla ditta Le
Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C., nella concessione n.
19/02 del 7/3/2002, già rilasciata alla ditta Le Tre Fontane s.a.s.
di Alvaro Cama & C., relativa ad un’area demaniale marittima di
mq. 590,00 situata nel Comune di Reggio Calabria, foglio di
mappa n. 9, particella n. 1, da adibire a posa ombrelloni e sedie
sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Reggio Calabria per gli adempimenti successivi, previsti
dalla D.G.R. 614/2001.
CONSIDERATO
— che con circolare n. 14 del 3/10/94 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha emanato direttive enuncianti l’ammissibilità dell’istituto del subingresso ai sensi degli artt. 46 del
Codice della Navigazione e 30 del regolamento per l’esecuzione
del suddetto anche in presenza di concessione assentita per licenza;
— che è stata acquisita dichiarazione sostitutiva della Certificazione Antimafia, attestante l’inesistenza di cause di divieto,
decadenza o sospensione nei loro confronti e dei relativi congiunti;
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Ing. Claudio Bertullo
Licenza n. 135/04
n. 26/04 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica – Demanio
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria – Vibo Valentia
Via T. Panella, 20
Tel. 0965-890139/26378 fax 323598
LICENZA DI SUBINGRESSO
Il dott. Santo Miduri Dirigente del Servizio Demanio di
Reggio Calabria e Vibo Valentia;
PREMESSO:
— che il sig. Alvaro Cama rappresentante legale della ditta
«Le Tre Fontane s.a.s. di Alvaro Cama & C.», nato a Reggio
Calabria il 15/4/1972 e residente a Reggio Calabria (Catona) in
via Valle del Canale, n. 6/b subentrato alla concessione demaniale marittima n. 19/2002 del Repertorio degli Atti, rilasciata
dalla Regione Calabria in data 7/3/2002 e registrata all’ufficio
del Registro di R.C. in data 14/3/2002 al n. 251, con cui è stata
VISTA
— la quietanza in data 28/2/03, comprovante il versamento
della 2a rata canone relativa al periodo 1/6/03 al 30/9/03 per C
169,44;
— l’attestazione di versamento comprovante l’iscrizione al
Sindacato Italiano Balneari della ditta richiedente;
Si fa presente che la ditta concessionaria si impegna, a pena di
decadenza ex art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione, a
produrre, entro 90 gg. dalla richiesta, e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica
necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzanti, comprensivi dei dati concernenti la
volumetria sviluppata da ± m. 2,70 dal piano di campagna. Nel
caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal
livello del mare stesso.
AUTORIZZA
il subingresso nella concessione predetta alla ditta «Le Tre
Fontane s.a.s. di Maria Laganà & C.», il quale dovrà rispondere
della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel titolo di concessione indicato in premessa.
12592
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Resta inteso da ultimo che la presente licenza viene rilasciata
ai soli fini demaniali marittimi, per cui non esime la ditta beneficiaria dal munirsi di tutte quelle altre concessioni e/o autorizzazioni, ove del caso necessarie per l’esercizio della concessione
cui viene assentito il subingresso.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
È approvato l’atto concessorio n. 91/2004, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 150/01
per l’utilizzo da parte della Ditta Saverino Rosa Maurilia dell’area demaniale marittima di mq. 396, situata nel Comune di
Tropea, foglio di mappa n. 3, particella n. 3, da adibire a stabilimento balneare.
La sottoscritta ditta «Le Tre Fontane s.a.s. di Maria Laganà &
C.», dichiara di accettare senza restrizione alcuna le condizioni
contenute nella presente licenza e quelle stabilite nel titolo di
concessione n. 19/2002 in data 7/3/2002, come se fosse stato a lei
stessa rilasciato e dichiara di eleggere il domicilio in Reggio Calabria via Santa Caterina d’Alessandria n. 69.
Reggio Calabria, lı̀ 30 marzo 2004
Il Subentrante
Laganà Maria Antonia
DECRETA
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area
Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Claudio Bertullo
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio autorizzazione
Il Funzionario Responsabile
F.to Illeggibile
N. 91 del registro
Concessioni – Anno 2004
DECRETO n. 6082 del 12 maggio 2004
Ditta: Saverino Rosa Maurilia – Comune di Tropea (VV) –
Rinnovo concessione demaniale marittima.
N. 10 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LICENZA SUPPLETIVA ALLA LICENZA N. 150/2001
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Saverino Rosa Maurilia (C.F.
SVRRMR67P53H271T) ha presentato istanza in data 31/1/03 ed
integrata il 6/2/04, per il rinnovo alla concessione n. 150/01 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 396, situata nel Comune di Tropea;
VISTA l’istanza presentata in data 31/1/2003 ed integrata il
6/2/2004 dal sig. Saverino Rosa Maurilia, nata a Ricadi (VV),
13/9/1967 e residente a Tropea (VV) alla via Largo Municipio;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Catanzaro con nota n............................. del............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di.................................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................
dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione
Doganale di................... con nota n.................... del...................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 5320 dell’11/4/
2001, dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento
istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti
dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla
D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la concessione n. 91/2004 emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia;
VISTA la precedente licenza n. 150/2001 del 31/7/2001 che la
presente sostituisce ed abroga;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA l’attestazione Banca Antonveneta del 20/2/2004 comprovante il versamento del canone di C 377,00 (trecentosettantasette/00) per il periodo 1/3-31/12/2004 in riconoscimento della
demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente
concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
S.I.B. giusta quietanza n. 0094 del 20/2/2004 di C 52,00.
CONCEDE
Alla ditta Saverino Rosa Maurilia – codice fiscale
(SVRRMR67P53H271T); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 396,00 (trecentonovantasei), situata nel comune di Tropea (VV), foglio di
mappa n. 3 – p.lla n. 3 (parte) e precisamente in località Marina
del Convento, allo scopo di adibirla (uso) stabilimento balneare
(chiosco-bar di mq. 216,00 con mantenimento annuale e mq.
180,00 per la posa di sedie a sdraio ed ombrelloni con mantenimento stagionale).
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 15 –
dall’1 marzo 2003 al 31 maggio 2005.
Per il rimanente periodo dall’1/1 al 31/5/2005 verserà il corrispettivo canone di C 189,00 previo aggiornamento del previsto
indice ISTAT.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
12593
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/3/2004 al 31/12/2004, significando che le restanti rate, riferite
ai periodi annuali dall’1/1 al 31/5/2005, dovrà essere corrisposta
anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che
verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici
ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere co-
12594
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
struite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Largo Municipio del Comune di Tropea
(VV).
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario
Pietro Telesa
PREMESSO che la ditta Cordı̀ Sabrina (C.F.
CRDSRN73R67F537B) ha presentato istanza in data 10/12/
2002, presso l’Ufficio Demanio di Vibo Valentia, per il rilascio
della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 4.028, situata nel Comune di
Pizzo;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia, ha avviato il procedimento
istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti
dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 226 dell’8/5/2003, che è parte
integrante del presente decreto, alla ditta Cordı̀ Sabrina per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 4.028, situata
nel Comune di Pizzo, foglio di mappa n. 9, particella n. 290, allo
scopo di adibirla a stabilimento balneare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area
Meridionale Reggio Calabria e Vibo Valentia per gli adempimenti successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
lı̀ 27 febbraio 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Claudio Bertullo
Il Concessionario
Saverino Rosa Maurilia
Regione Calabria − Visto per l’autenticità della firma apposta
in mia presenza.
Geom. Angelo Colaci
DECRETO n. 6094 del 12 maggio 2004
Ditta: Cordı̀ Sabrina – Comune di Pizzo (VV) – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
N. 226 del registro
Concessioni – Anno 2003
N. 114 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio – Politiche del mare
Navigazione e Porti lacuali
Ufficio prov.le di Vibo Valentia
VISTA l’istanza presentata il 10/12/2002 dalla ditta Cordı̀ Sabrina, nata a Vibo Valentia (VV), il 27/10/1973 e residente a
Pizzo (VV) alla via Marinella;
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Catanzaro con nota n............................. del............................;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Vibo Valentia
con nota n. 136 del 17/3/2003;
VISTO l’autorizzazione comunale n. 46 del 9/9/2002 del Comune di Pizzo;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................
dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione
Doganale di................... con nota n.................... del...................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 4113/P del 25/
10/2002, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Cosenza;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla
D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002;
VISTO il P.A.B. (piano delle Aree Balneari) del Comune di
Pizzo;
VISTA l’attestazione E.T.R. di Vibo Valentia del 15/3/2003
comprovante il versamento del canone di C 4.863,00 (quatromilaottocentosessantatre/00) per il periodo 1/1-31/12/2003 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
FIBA giusta quietanza n. 111 del 24/4/2003 di C 100,00.
CONCEDE
Alla ditta Cordı̀ Sabrina – codice fiscale
(CRDSRN73R67F537B); di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 4.028,00 (quattromilaventotto), situata nel comune di Pizzo (VV), foglio di
mappa n. 9 – p.lla n. 290 ex 1 (parte) e precisamente in località
Marinella, allo scopo di adibirla (uso) stabilimento balneare (locale-bar mq. 60,00, portico mq. 50,00, parcheggi coperti 325,00,
cabina spogliatoio e docce 60,00, WC mq. 36,00, gruppo servizi
e WC anche per disabili mq. 8,00, locale deposito e cabine spogliatoi mq. 30,00, pronto soccorso mq. 6,00, fossa biologica
6,00, pista pavimentata 468,00, area giochi 388,50, area comune
mq. 462,00, area libera asservita 2.128,50).
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/2003 al 31/12/2008, con periodo di occupazione annuale
dall’1/1 al 31/12 di ogni anno.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via am-
12595
ministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo
1/1/2003 al 31/12/2003, significando che le restanti rate, riferite
ai periodi annuali dall’1 gennaio al 31 dicembre, dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare
precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
12596
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Nazionale, pal. B – 89812 Pizzo (VV).
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il Funzionario
Pietro Telesa
lı̀ 8 maggio 2003
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
Il Concessionario
Sabrina Cordı̀
Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma apposta
in mia presenza.
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Pugliese Andrea (C.F.
PGLNRR65P17F537A) ha presentato istanza in data 19/3/2001,
presso la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, integrata in data
7/7/2003, per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
1.791,00 situata nel Comune di Parghelia;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Area Meridionale
Reggio Calabria, Vibo Valentia, ha avviato il procedimento
istruttorio, compiendo tutti gli atti e gli adempimenti previsti
dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Area Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq.
1.791,00 situata nel Comune di Parghelia;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvata la concessione n. 98 dell’8/3/04, che è parte integrante del presente decreto, alla ditta Pugliese Andrea per l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq. 1.791,00 situata nel Comune di Parghelia, foglio di mappa n. 2, particella n.
68, allo scopo di adibirla a posa sedie a sdraio – ombrelloni e
piccoli natanti da diporto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Area
Meridionale Reggio Calabria, Vibo Valentia per gli adempimenti
successivi, previsti dalla D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 12 maggio 2004
Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Claudio Bertullo
Il Funzionario
Pietro Telesa
DECRETO n. 6096 del 12 maggio 2004
Ditta: Pugliese Andrea – Comune di Parghelia – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
N. 98 del registro
Concessioni – Anno 2004
N. 11 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Servizio Demanio – Area Meridionale
Reggio Calabria e Vibo Valentia
Uff. prov.le di Vibo Valentia
VISTA l’istanza presentata alla Capitaneria di porto di Vibo
Valentia Marina in data 19/3/2001 ed integrata in data 7/7/2003
dalla Ditta Pugliese Andrea, nato a Vibo Valentia (VV), 17/9/
1965 e residente a Praia a Mare (CS) alla via Isola Dino, 5;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTO il parere espresso dall’Agenzia del Demanio – filiale
di Catanzaro con nota n............................. del............................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di.................................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. ................
dell’............................... rilasciata dal Capo della Circoscrizione
Doganale di................... con nota n.................... del...................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n........... del..........
dall’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001, per come integrata dalla
D.G.R. n. 8 dell’8/1/2002;
VISTO l’art. 542 del Regolamento d’esecuzione al Codice
della Navigazione (parte prima);
VISTA l’attestazione Banca C.C. di San Calogero (VV) del
14/10/2003 comprovante il versamento del canone di C 472,00
(quattrocentosettantadue/00) per il periodo 1/6-30/9/2004 in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
Milano Ass. giusta polizza n. 6166100561266 del 26/2/2004
di C 180,76.
CONCEDE
Alla ditta Pugliese Andrea – codice fiscale
(PGLNRR65P17F537A); di occupare un’area demaniale marittima della superficie di metri quadrati 1.791,00 (millesettecentonovantuno/00), situata nel comune di Parghelia (VV), e precisamente in località Marinella, foglio di mappa n. 2 – p.lla n. 68
(parte), allo scopo di adibirla (uso) posa sedie a sdraio − ombrelloni e natanti da diporto.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 67
dall’1 giugno 2004 al 31 dic. 2009 con periodo di occupazione
stagionale dall’1/6 al 30/9 di ogni anno.
Per il rimanente quinquennio verserà il corrispettivo canone
annuo di C 472,00 previo aggiornamento del previsto indice
ISTAT.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
12597
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993;
12598
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Salvo conguaglio che potrà essere operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato acquisito il succitato
decreto e rappresenta la rata del canone dovuto per il periodo 1
giu. 2004 al 30 sett. 2004, significando che le restanti rate, riferite ai periodi stagionali dall’1 giu. al 30 sett. dovranno essere
corrisposte anticipatamente rispetto il periodo d’uso dell’area in
concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente
che verrà effettuato verso l’applicazione dei corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili. Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta fognaria
avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica a tenuta
stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in via Isola Dino – 87028 Praia a Mare (CS).
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Comune di Rossano – Approvazione Variante al Piano Regolatore Generale per lavori di completamento e sistemazione «Largo Toscano», ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 327/01 e
ss. modif. ed integr.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;
PREMESSO che il comune di Rossano con nota n. 756 del
23/3/04, acquisita al protocollo dell’Assessorato all’Urbanistica
in data 25/3/04, n. 899, ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria a valutare la richiesta di approvazione del progetto di completamento Largo Toscano in variante al Piano Regolatore generale, già avanzata con nota 122 del 20/1/04 acquisita al protocollo in data 27/1/04 n. 268;
CHE lo stesso Comune è dotato di Piano Regolatore Generale
approvato con D.D.G. n. 5 del 12/11/2001;
CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 25/9/03 ha approvato il progetto preliminare dei
lavori di completamento di sistemazione Largo Toscano, redatto
dai tecnici Arch. Godino, ing. Madeo ed arch. Scalzo, in variante
allo strumento urbanistico vigente;
CHE tali lavori consistono nella realizzazione di un’area attrezzata con arredo urbano e parcheggio, previo «demolizioni di
muri di recinzione», «realizzazione di muri di contenimento in
muratura ordinaria», «ripristino di antiche gradinate», «pavimentazione» e «trasformazione di corti e di aree degradate e fatiscenti» in piazzette e slarghi pubblici, in variante alle norme
tecniche della zona A» del vigente Piano Regolatore Generale
che subordinano tali interventi a Piano di Recupero (art. 19
N.T.A.);
Il Funzionario
Pietro Telesa
CHE in atti è presente attestato del Responsabile del Procedimento del 15/11/03 circa l’esistenza di N.O. ai sensi dell’art. 13
legge 64/74;
Il Concessionario
F.to Illeggibile
CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni per come attestato dal Segretario Generale del Comune in
data 23/3/04 prot. 7533;
lı̀ 8 marzo 2004
Il Dirigente del Servizio
Dr. Santo Miduri
DECRETO n. 6449 del 17 maggio 2004
Regione Calabria – Visto per l’autenticità della firma apposta
in mia presenta.
Il Funzionario
Pietro Telesa
CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici
ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi;
CHE con deliberazione n. 266 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale di
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Rossano ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif.
ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in
conformità a quanto deliberato da quel Comune con atto consiliare n. 62 del 25/9/03, rimettendo l’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;
VISTO l’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
12599
CHE lo stesso Comune è dotato di Piano Regolatore Generale
approvato con D.P.G.R. n. 914/85;
CHE il predetto Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/4/00 ha approvato il progetto preliminare
relativo alla realizzazione di un campo di calcio e rugby in loc.
«Ravagnese», già inserita nel Programma delle OO.PP. per il
triennio 1999/2001 con delibera di C.C. n. 20 del 26/4/99;
CHE con nota n. 7687 del 9/12/03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria) ha espresso
il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge 64/74;
DECRETA
È approvata la Variante allo strumento urbanistico vigente nel
Comune di Rossano ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327
e ss. modif. ed integr. per la realizzazione dei lavori di cui in
premessa in conformità a quanto deliberato da quel Comune con
atto consiliare n. 62 del 25/9/03;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004
Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani
DECRETO n. 6451 del 17 maggio 2004
Comune di Reggio Calabria – Approvazione Variante al
Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un campo
di calcio e rugby in loc. Ravagnese, ai sensi dell’art. 19 D.P.R.
327/01 e ss. modif. ed integr.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
CHE con successiva deliberazione della Giunta comunale n.
43 del 13/2/04 è stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti
lavori;
CHE con nota n. 202 del 19/1/04 il comune di Reggio Calabria
ha comunicato che le aree oggetto d’intervento sono state acquisite al patrimonio comunale con regolare procedura espropriativa, perfezionata e completata senza osservazioni ed opposizioni, con l’emissione dei relativi decreti definitivi d’esproprio;
CHE alla realizzazione dell’opera provvederà la stessa l’Amministrazione Comunale;
CHE i relativi atti sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che nei termini di legge non sono state prodotte osservazioni, per come attestato dal Segretario Generale del Comune in
data 10/1/01;
CHE il competente Servizio Regionale Strumenti Urbanistici
ha espresso parere favorevole in merito al progetto di cui trattasi;
CHE con deliberazione n. 265 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante al Piano Regolatore Generale di
Reggio Calabria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss.
modif. ed integr., per la realizzazione dei lavori di cui in premessa, in conformità a quanto deliberato da quel Comune con
atto consiliare n. 10 del 19/4/00 e atto della Giunta comunale n.
43 del 13/2/04, rimettendo l’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;
VISTO l’art. 19 del D.P.R. 8/6/01 n. 327 e ss. modif. ed integr.;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/99 concernente «Separazione dell’Attività Amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella della gestione»;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
DECRETA
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;
PREMESSO che il comune di Reggio Calabria con nota n.
1209 del 3/3/04, acquisita al protocollo dell’Assessorato all’Urbanistica in data 4/3/04, n. 661, ha trasmesso la documentazione
integrativa necessaria a valutare la richiesta di approvazione del
progetto preliminare relativo alla realizzazione di un campo di
calcio e rugby in loc. Ravagnese in variante al Piano Regolatore
generale, già avanzata con nota 202 del 19/1/04 acquisita al protocollo in data 27/1/04 n. 272;
È approvata la Variante allo strumento urbanistico vigente nel
Comune di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 8/6/01
n. 327 e ss. modif. ed integr. per la realizzazione dei lavori di cui
in premessa in conformità a quanto deliberato da quel Comune
con atto consiliare n. 10 del 19/4/00 e atto della Giunta comunale
n. 43 del 13/2/04;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004
Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani
12600
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6453 del 17 maggio 2004
VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;
Comune di San Pietro Apostolo – Approvazione Variante
parziale al Programma di Fabbricazione.
VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n.
19/02;
IL DIRIGENTE GENERALE
DECRETA
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
È approvata la Variante parziale al Programma di Fabbricazione di San Pietro Apostolo, adottata da quel Consiglio Comunale con atto n. 32 del 12/11/03, a condizione che l’area interessata dalla Variante sia destinata esclusivamente a casa di riposo;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;
PREMESSO che il comune di San Pietro Apostolo è dotato di
Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione
approvato con D.P.G.R. n. 1053 del 3/11/94;
CHE con deliberazione n. 32 del 12/11/03 il Consiglio Comunale del predetto comune ha adottato una Variante parziale al
Programma di Fabbricazione concernente la modifica della destinazione d’uso di alcune aree per consentire la realizzazione di
una casa di riposo in località «Colla Monte Tiglio»;
CHE con nota n. 658 del 18/9/03 il Settore Geologico Regionale (ex Ufficio del Genio Civile di Catanzaro) ha espresso il
proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge 64/74;
CHE il Comune di San Pietro Apostolo con nota n. 3852 del
12/12/03, acquisita al protocollo in data 17/12/03, ha trasmesso
la Variante di cui trattasi all’Assessorato regionale all’Urbanistica;
CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la
propria istruttoria in data 20/1/04;
CHE la Commissione Urbanistica regionale, ai sensi della
legge regionale 16/94 e succ. modif., ha espresso nella seduta del
17/2/04 parere favorevole alla Variante in questione a condizione
che l’area interessata dalla Variante sia destinata esclusivamente
a casa di riposo;
CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3847 dell’1/3/04, ricevuta in data 5/3/04 è stato notificato al Comune ai sensi della
Legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;
CHE con nota n. 846 dell’8/3/04 il Comune ha chiesto il prosieguo della pratica ritenendo di non dover presentare controdeduzioni e, in ogni caso, sono decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, per cui la proposta regionale
si intende tacitamente accolta in ogni sua parte;
CHE con deliberazione n. 268 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante Parziale al Programma di Fabbricazione di San Pietro Apostolo, secondo il parere della C.U.R.
soprarichiamato, rimettendo l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del Dipartimento competente;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004
Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani
DECRETO n. 6454 del 17 maggio 2004
Comune di Marano Marchesato – Approvazione Variante
Parziale al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di
attuazione.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante
«norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta regionale e sulla dirigenza regionale» ed in particolare
l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con
funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 522 del 21/7/2003
con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Urbanistica al dott. Giancarlo Perani;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante «adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs
29/93 e successive integrazioni e modificazioni»;
VISTO il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente
della Regione recante «separazione dell’attività amministrativa
di indirizzo e di controllo da quella di gestione», rettificato con
D.P.G.R. n. 206 del 15/12/00;
PREMESSO che il comune di Marano Marchesato è dotato di
Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione
approvato con D.D.G. n. 18080 del 17/12/02;
CHE con deliberazione n. 45 del 29/11/03 il Consiglio Comunale del predetto Comune ha adottato una Variante parziale di
integrazione alle Norme Tecniche di attuazione ed al Regolamento Edilizio riguardate gli articoli 9, 16, 17, 20 e 21 delle
N.T.A. e 3, 28, 58, 61, 63, 83, 85 del R.E.;
CHE il Comune di Marano Marchesato con nota n. 7664
dell’11/12/03, acquisita al protocollo in data 16/12/03, ha trasmesso la Variante di cui trattasi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica;
CHE il Servizio Regionale Strumenti Urbanistici ha reso la
propria istruttoria in data 19/1/04;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
CHE la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi della
legge regionale 16/94 e succ. modif. ha espresso nella seduta del
17/2/04 parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
12601
DECRETO n. 6467 del 17 maggio 2004
Ditta: Farina Vincenzo – Comune di Roseto Capo Spulico
– Concessione demaniale marittima (subingresso).
Articoli relativi alle N.T.A.:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
1) Art. 15 venga esclusa porzione della parte riportata in aggiunta alla vigente normativa, con colore verde, relativa al titolo
«Norme comuni alle Zone C», in quanto la stessa sostituisce o/e
duplica il tipo d’attuazione nelle zone di espansione, vanificando
i piani esecutivi;
Articoli relativi al regolamento Edilizio:
2) Art. 61 segnalato dal progettista come oggetto di modifica, non risultando alcuna correzione s’intende trascritto per
come riportato nella proposta allegata;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
CHE detto parere con nota racc. a.r. n. 3834 dell’1/3/04 ricevuta in data 8/3/04, è stato notificato al Comune ai sensi della
legge regionale 16/94 e succ. modif. ed integr.;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
CHE essendo decorsi i termini assegnati al Comune dalla soprarichiamata legge, la proposta regionale si intende tacitamente
accolta in ogni sua parte;
CHE con deliberazione n. 267 del 26/4/2004 la Giunta regionale ha approvato la Variante Parziale al Regolamento Edilizio
ed alle Norme Tecniche di Attuazione di Marano Marchesato,
secondo il parere della C.U.R. soprarichiamato, rimettendo
l’emanazione dell’atto di esternazione al Dirigente Generale del
Dipartimento competente;
VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/72;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Moby Dick snc, in data 15/1/04,
con la quale chiede l’autorizzazione a cedere parte della concessione n. 16/02 alla Ditta Farina Vincenzo;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Farina Vincenzo,
in data 15/1/04, che chiede il subingresso nella concessione n.
16/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 2.074, situata nel Comune di Roseto Capo
Spulico;
DECRETA
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli
atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle
norme di legge in essa riportate;
È approvata la Variante Parziale al Regolamento Edilizio ed
alle Norme Tecniche di attuazione di Marano Marchesato, adottata da quel Consiglio Comunale con atto n. 45 del 29/11/03 con
le seguenti prescrizioni:
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.074
situata nel Comune di Roseto Capo Spulico;
VISTE le leggi regionali n. 16/94 e succ. modif. ed integr. e n.
19/02;
Articoli relativi alle N.T.A.:
1) Art. 15 venga esclusa porzione della parte riportata in aggiunta alla vigente normativa, con colore verde, relativa al titolo
«Norme comuni alle Zone C», in quanto la stessa sostituisce o/e
duplica il tipo d’attuazione nelle zone di espansione, vanificando
i piani esecutivi;
Articoli relativi al regolamento Edilizio:
2) Art. 61 segnalato dal progettista come oggetto di modifica, non risultando alcuna correzione s’intende trascritto per
come riportato nella proposta allegata;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È approvata la licenza di subingresso n. 20/2004 che è parte
integrante del presente decreto, alla ditta Farina Vincenzo, di
un’area demaniale marittima di mq. 2.074 situata nel Comune di
Roseto Capo Spulico, foglio di mappa n. 34, particella n. 146 da
adibire a stabilimento balneare, locale bar, servizi igienici, posa
tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004
Catanzaro, lı̀ 17 maggio 2004
Il Dirigente Generale
Dott. Giancarlo Perani
Ing. Claudio Bertullo
12602
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA
LICENZA DI SUBINGRESSO Rep. 599 n. 20 del 2004
OGGETTO: Ditta Farina Vincenzo – Legale rappresentante:......................................................................
– Concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Roseto Capo
Spulico – Foglio di mappa n. 34 particella n.
146.
VISTA la concessione demaniale marittima n. 16 rilasciata in
data 5/6/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9
Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 23/
9/02 al n. 4928, che in copia resa conforme viene allegata alla
presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Moby Dick
snc, legale rappresentante Farina Vincenzo per la durata dall’1/
1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.074 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico da adibire a Stabilimento balneare, locale bar,
servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e
sdraio previo pagamento del canone annuo di C 2.130,25 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;
VISTA la domanda datata 15/1/04 con la quale il suddetto
concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Farina Vincenzo, legale rappresentante .............,
nato a Roseto Capo Spulico il 20/7/66, con sede in Roseto Capo
Spulico, via Nazionale II trav. n. 2;
VISTA l’istanza in data 15/1/04 con la quale la ditta Farina
Vincenzo legale rappresentante....................................................
chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando
di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel
contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;
VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la
quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle
istanze sopradette;
VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con
R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione.
Il Dirigente
Dott. Emilio Surace
Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le
condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 16 del 5/6/02 sopra indicato, riflettente la concessione a
favore della ditta Moby Dick snc, gli obblighi del contratto stesso
derivanti come se fosse stato da lui stipulato.
Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di
questo atto in.................................. alla via..................................
F.to Illeggibile
DECRETO n. 6583 del 18 maggio 2004
Ditta: Nigro Rocco – Comune di Roseto Capo Spulico –
Concessione demaniale marittima (subingresso).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Moby Dick snc, in data 15/1/04,
con la quale chiede l’autorizzazione a cedere parte della concessione n. 16/02 alla Ditta Nigro Rocco;
AUTORIZZA
Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Farina
Vincenzo legale rappresentante....................................................
la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 16
del 5/6/02 valevole per il periodo 1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità
sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso
fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della
ditta Moby Dick snc (concessionario) legale rappresentante Farina Vincenzo a favore della ditta Farina Vincenzo (subentrante)
legale rappresentante....................................................................
dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a
parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza,
sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.
lı̀ 3 marzo 2004
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Nigro Rocco, in
data 15/1/04, che chiede il subingresso nella concessione n.
16/02, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima
della superficie di mq. 2.124, situata nel Comune di Roseto Capo
Spulico;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli
atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle
norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq. 2.124
situata nel Comune di Roseto Capo Spulico;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
12603
DECRETA
AUTORIZZA
È approvata la licenza di subingresso n. 21/2004 che è parte
integrante del presente decreto, alla ditta Nigro Rocco, di un’area
demaniale marittima di mq. 2.124 situata nel Comune di Roseto
Capo Spulico, foglio di mappa n. 34, particella n. 146 da adibire
a stabilimento balneare, locale discoteca, servizi igienici, posa
tavoli e sedie, recinzione, posa ombrelloni e sdraio.
Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Nigro
Rocco legale rappresentante.........................................................
la quale dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 16
del 5/6/02 valevole per il periodo 1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità
sancite dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso
fosse stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della
ditta Moby Dick snc (concessionario) legale rappresentante Farina Vincenzo a favore della ditta Nigro Rocco (subentrante) legale rappresentante.......................................................................
dei diritti inerenti alla cessione dovrà essere redatto e registrato a
parte, entro 20 (venti) giorni dalla data della presente licenza,
sotto pena di nullità della stessa, e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10 (dieci) giorni dalla sua registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
Ing. Claudio Bertullo
lı̀ 3 marzo 2004
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA
LICENZA DI SUBINGRESSO Rep. 593 n. 21 del 2004
OGGETTO: Ditta Nigro Rocco – Legale rappresentante: ................... – Concessione per l’occupazione
di un’area demaniale marittima nel Comune di
Roseto Capo Spulico – Foglio di mappa n. 34
particella n. 146.
VISTO la concessione demaniale marittima n. 16 rilasciata in
data 5/6/02, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9
Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza il 23/
9/02 al n. 4928, che in copia resa conforme viene allegata alla
presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Moby Dick
snc, legale rappresentante Farina Vincenzo per la durata dall’1/
1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di un’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.124 situata nel Comune di Roseto Capo Spulico da adibire a Stabilimento balneare, locale discoteca, servizi igienici, posa tavoli e sedie, recinzione, posa
ombrelloni e sdraio previo pagamento del canone annuo di C
2.518,43 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;
VISTA la domanda datata 15/1/04 con la quale il suddetto
concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Nigro Rocco, legale rappresentante ...................,
nato a Roseto Capo Spulico il 3/7/53, con sede in Roseto Capo
Spulico, via Sicilia, 9;
VISTA l’istanza in data 15/1/04 con la quale la ditta Nigro
Rocco legale rappresentante.........................................................
chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando
di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel
contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;
Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione.
Il Dirigente
Dott. Emilio Surace
Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le
condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 16 del 5/6/02 sopra indicato, riflettente la concessione a
favore della ditta Moby Dick snc, gli obblighi del contratto stesso
derivanti come se fosse stato da lui stipulato.
Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di
questo atto in.................................. alla via..................................
Nigro Rocco
DECRETO n. 6584 del 18 maggio 2004
Ditta: Rende Battista – Comune di Cassano allo Ionio –
Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la
quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle
istanze sopradette;
VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con
R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
12604
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
PREMESSO che la ditta Rende Battista (C.F.
RNDBTS78L16C002K) ha presentato istanza in data 29/1/02,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2000, situata
nel Comune di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di
Reggio di Calabria con nota n. 11467 del 29/7/03;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n. 1205 del 12/4/02
dall’Amministrazione provinciale di Cosenza;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 2.000 situata nel comune di
Cassano allo Ionio;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 17/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Rende Battista per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 2000, situata nel
Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 68 particella n.
12, da adibire a stabilimento balneare, chiosco bar, cabine spogliatoio, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
Ing. Claudio Bertullo
n. 17 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 608 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 29/1/02 di Rende Battista
nato/a il 16/7/78 a Cassano allo Ionio e residente in Cassano allo
Ionio (CS) – contrada Murate, 2;
VISTA la nota n. ............................. datata .............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 80660 del 29/1/04 comprovante il versamento del canone di C 696,16, per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 29 del 29/1/04 di C 1.400,00.
CONCEDE
A Rende Battista – codice fiscale (RNDBTS78L16C002K); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2000; situata nel comune di Cassano allo
Ionio, foglio di mappa n. 68 – p.lla n. 12; e precisamente in località Laghi di Sibari, allo scopo di: adibirla a stabilimento balneare, chiosco bar, cabine spogliatoio, servizi igienici, posa ombrelloni e sdraio di cui al canone di C 696,16 per il periodo
dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di Cosenza con
nota n. 8508 del 3/11/03;
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. 15359 del 22/10/03;
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgombe-
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 5736 del 18/12/03;
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
rare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
12605
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
......................................................................................................
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. .....................
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
lı̀ 10 marzo 2004
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Rende Battista
DECRETO n. 6585 del 18 maggio 2004
Ditta: Forte Maria -- Comune di Cassano allo Ionio – Concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
12606
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale di
Cosenza con nota n. 5078 del 10/4/03;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Forte Maria (C.F.
FRTMRA74L60C349A) ha presentato istanza in data 27/9/02,
per il rilascio della concessione relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.600, situata
nel Comune di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. 19130 del 17/12/03;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n...........................
del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la concessione emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza relativa all’occupazione dell’area demaniale
marittima della superficie di mq. 1.600 situata nel comune di
Cassano allo Ionio;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 18/2004, che è parte integrante del presente decreto alla Ditta Forte Maria per l’occupazione dell’area demaniale marittima di mq. 1.600, situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 44 particella n. 2,
da adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. .................... del ....................;
VISTA l’attestazione n. 80660 del 15/1/2004 comprovante il
versamento del canone di C 556,93, per il periodo dall’1/6/04 al
30/9/04 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 114 del 15/1/04 di C 1.113,80.
CONCEDE
A Forte Maria – codice fiscale (FRTMRA74L60C349A); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.600; situata nel comune di Cassano allo
Ionio, foglio di mappa n. 44 – p.lla n. 2; e precisamente in località................................................................................................,
allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone
di C 556,93 per il periodo dall’1/6/04 al 30/9/04.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/04 al 31/12/09 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/04 al 30/9/04 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
n. 18 del registro
Concessioni – Anno 2004
n. 607 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
VISTA l’istanza protocollata in data 27/9/02 di Forte Maria
nato/a il 20/7/74 a Castrovillari e residente in Cassano allo Ionio
(CS) – via Magna Grecia, 85 – Sibari;
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
VISTA la nota n. 1545 datata 7/4/03 con la quale il servizio
Demanio di Cosenza ha avviato l’iter istruttorio;
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
12607
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
......................................................................................................
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. .....................
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/04-30/9/04 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
lı̀ 10 marzo 2004
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Forte Maria
12608
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
DECRETO n. 6599 del 18 maggio 2004
n. 530 del registro
Ditta: Vizza Donatella – Comune di Cassano allo Ionio –
Rinnovo concessione demaniale marittima.
Concessioni – Anno 2003
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
n. 549 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Vizza Donatella nato/a il 10/2/72 a Varese e residente in Castiglione Olona
(VA) – via Fratelli Bandiera, 5;
VISTA la nota n. ............................. datata .............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ....................... con nota n. ....................... del .......................;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Vizza Donatella (C.F.
VZZDTL73B50L682U) ha presentato istanza in data 30/9/02,
per il rinnovo della concessione n. 47/99 relativa all’occupazione
dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 1.750, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione n. 530/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 530/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 47/99
per l’utilizzo da parte della Ditta Vizza Donatella dell’area demaniale marittima di mq. 1.750, situata nel Comune di Cassano
allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 45, da adibire a
posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
Ing. Claudio Bertullo
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n...........................
del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
VISTA la precedente licenza n. 47/99 del...............................;
VISTA l’attestazione n. 55 del 17/10/2003 comprovante il versamento del canone di C 597,54, per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 68 del 20/10/03 di C 1.195,08.
CONCEDE
A Vizza Donatella – codice fiscale (VZZDTL72B50L682U);
di occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 1.750; situata nel comune di Cassano allo
Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 45; e precisamente in località.................................................................................................
allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone
di C 597,54 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
12609
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni
in materia.
L’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure
eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.
Le attrezzature di servizio quali ombrelloni e sedie sdraio, dovranno essere dello stesso tipo e colore.
Il concessionario dovrà lasciare libera una fascia di arenile di
ml. 5 circa dalla battigia, misurata in riferimento al medio marino estivo, allo scopo di consentire il libero transito, con il divieto di sosta e di occupazione con sedie sdraio, mosconi, ombrelloni, pattini e barche, salve quelle di salvataggio. Il numero
di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull’arenile, non
dovrà mai essere tale da intralciare la circolazione dei bagnanti
sulle spiagge. Le recinzioni non dovranno essere fatte in modo
da costituire fonte di pericolo per il pubblico, escludendo l’uso
del filo spinato e debbono permettere il libero transito non protraendosi oltre ml 5 dalla battigia.
PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI
......................................................................................................
La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e
completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra
espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ....................., via ..................... n. .....................
12610
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
Accertata completezza e regolarità documentazione ai fini rilascio licenza di concessione demaniale marittima.
Ufficio Demanio
Umberto Barbagallo
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
lı̀ 22 marzo 2004
Ing. Claudio Bertullo
Il Dirigente del servizio
Dott. Emilio Surace
Il Concessionario
Vizza Donatella
DECRETO n. 6602 del 18 maggio 2004
Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo
Ionio – Concessione demaniale marittima (subingresso).
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
COSENZA
LICENZA DI SUBINGRESSO n. 31 del 2004 rep. 550
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 334/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001;
OGGETTO: Ditta Camping Raganello srl − Legale rappresentante: Vizza Angelo – Concessione per
l’occupazione di un’area demaniale marittima nel Comune di Cassano allo Ionio – Foglio di mappa n. 27 particella n. 5.
VISTA la concessione demaniale marittima n. 84 rilasciata in
data 17/4/03, approvata con decreto del Dirigente del Settore n. 9
Demanio registrata all’Ufficio delle Entrate di Cosenza l’8/5/03
al n. 2886, che in copia resa conforme viene allegata alla presente, mediante la quale venne concesso alla ditta Vizza Angelo,
legale rappresentante ...................................................................
per la durata dall’1/1/02 al 31/12/07, l’occupazione e l’uso di
un’area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio da adibire a campeggio,
sosta roulotte e camper, previo pagamento del canone annuo di C
12.126,24 corrisposto in via provvisoria salvo conguaglio;
VISTO il Codice della Navigazione;
VISTA l’istanza della ditta Vizza Angelo, in data 18/3/03, con
la quale chiede l’autorizzazione a cedere la concessione n. 84/03
alla Ditta Camping Raganello srl;
VISTA, altresı̀, l’istanza prodotta dalla Ditta Camping Raganello srl, in data 18/3/03, che chiede il subingresso nella concessione n. 84/03, relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 36.217, situata nel Comune di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio Provinciale di Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti gli
atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e dalle
norme di legge in essa riportate;
VISTA la concessione emessa dal responsabile del Servizio
Demanio Provinciale di Catanzaro, relativa al subingresso nella
concessione demaniale marittima della superficie di mq. 36.217
situata nel Comune di Cassano allo Ionio;
VISTA la domanda datata 18/3/03 con la quale il suddetto
concessionario chiede di essere autorizzato a cedere la concessione alla Ditta Camping Raganello srl, legale rappresentante
Vizza Angelo nato a Marzi il 6/12/34, con sede in S.S. 106 Km.
371 – Sibari – Cassano allo Ionio;
VISTA l’istanza in data 18/3/03 con la quale la ditta Camping
Raganello srl legale rappresentante Vizza Angelo chiede il subingresso nella concessione sopradetta, dichiarando di accettare
senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nel contratto sopracitato come se lo stesso fosse stato da lui direttamente sottoscritto;
VISTA la relazione istruttoria dell’ufficio Demanio, con la
quale si è espresso parere favorevole all’accoglimento delle
istanze sopradette;
VISTO l’art. 46 del codice della Navigazione, approvato con
R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
AUTORIZZA
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Responsabile del Servizio Demanio Provinciale, che attesta la completezza e la regolarità della documentazione;
DECRETA
È approvata la licenza di subingresso n. 31/2004 che è parte
integrante del presente decreto, alla ditta Camping Raganello srl,
di un’area demaniale marittima di mq. 36.217 situata nel Comune di Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27, particella n. 5
da adibire a campeggio, sosta roulotte e camper.
Il subingresso nella concessione predetta della Ditta Camping
Raganello srl legale rappresentante Vizza Angelo la quale dovrà
rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella concessione n. 84 del 17/4/03
valevole per il periodo dall’1/1/02 al 31/12/07 sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite
dal Codice della Navigazione, come se il contratto stesso fosse
stato da lui stipulato. L’atto per la cessione da parte della ditta
Vizza Angelo (concessionario) legale rappresentante..................
a favore della ditta Camping Raganello srl (subentrante) legale
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
rappresentante Vizza Angelo dei diritti inerenti alla cessione
dovrà essere redatto e registrato a parte, entro 20 (venti) giorni
dalla data della presente licenza, sotto pena di nullità nella stessa,
e dovrà essere esibito al Servizio Demanio di Cosenza entro 10
(dieci) giorni dalla sua registrazione.
lı̀ 22 marzo 2004
Riconosciuta e dichiarata la regolarità dell’atto, il presente titolo concessorio sarà trasmesso al Dirigente del Settore Demanio, per l’emanazione del decreto di approvazione.
Il Dirigente
Dott. Emilio Surace
Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna le
condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nel contratto n. 84 del 17/4/03 sopra indicato, riflettente la concessione a
favore della ditta Vizza Angelo, gli obblighi del contratto stesso
derivanti come se fosse stato da lui stipulato.
12611
VISTA la sottoscrizione del titolo concessorio da parte del Dirigente del Servizio, che attesta la completezza e la regolarità
della documentazione;
DECRETA
È approvato l’atto concessorio n. 531/2003, che è parte integrante del presente decreto, relativa al rinnovo dell’atto n. 43/99
per l’utilizzo da parte della Ditta Camping Raganello srl dell’area demaniale marittima di mq. 2.800, situata nel Comune di
Cassano allo Ionio, foglio di mappa n. 27 particella n. 5, da adibire a posa ombrelloni e sdraio.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e trasmesso al Servizio Demanio Provinciale di Cosenza per gli adempimenti successivi previsti dalla
D.G.R. 614/2001.
Catanzaro, lı̀ 18 maggio 2004
Ing. Claudio Bertullo
Dichiara altresı̀ di eleggere il proprio domicilio agli effetti di
questo atto in.................................. alla via..................................
Vizza Angelo
n. 531 del registro
Concessioni – Anno 2003
DECRETO n. 6606 del 18 maggio 2004
Ditta: Camping Raganello srl – Comune di Cassano allo
Ionio – Rinnovo concessione demaniale marittima.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 7/96;
VISTO il D.P.G.R. n. 354/99, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
n. 551 del repertorio
REGIONE CALABRIA
Dipartimento Urbanistica
Settore Demanio
Servizio di Cosenza
Piazza Europa, 9
Cosenza
VISTA l’istanza protocollata in data 30/9/02 di Vizza Angelo
nato/a il 6/12/34 a Marzi (CS) e residente in Cassano allo Ionio
(CS) – S.S. 106 Km. 371 – Sibari, legale rappresentante della
Camping Raganello srl con sede in.............................................;
VISTA la nota n. ............................. datata .............................
con la quale il servizio Demanio di Cosenza ha avviato l’iter
istruttorio;
VISTI i pareri espressi dall’Agenzia del Demanio – filiale
di ........................ con nota n. ........................ del ........................;
VISTO l’art. 105, comma 2, lettera l, del D.Lvo 112/98;
VISTA la legge regionale 3 marzo 2000, n. 3;
VISTA la D.G.R. n. 614/2001, per come modificata ed integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2002;
VISTO il Codice della Navigazione;
PREMESSO che la ditta Camping Raganello srl (C.F.
00780770129) ha presentato istanza in data 30/9/02, per il rinnovo della concessione n. 43/99 relativa all’occupazione dell’area demaniale marittima della superficie di mq. 2.800, situata
nel Comune di Cassano allo Ionio;
CONSIDERATO che il Servizio Demanio della Provincia di
Cosenza ha avviato il procedimento istruttorio, compiendo tutti
gli atti e gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 614/2001 e
dalle norme di legge in essa riportate;
VISTO il parere espresso dalla Regione Calabria Assessorato
ai LL.PP. Settore Affari Tecnici per la Provincia di .....................
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTO il parere espresso dal Comune di Cassano allo Ionio
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione ai sensi art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/
11/1990 rilasciata dal Capo della Circoscrizione Doganale di ....
con nota n. ...................................... del ......................................;
VISTA l’autorizzazione Paesistica rilasciata ai sensi della
Legge Regionale n. 3 del 28/2/1995 con nota n...........................
del .................. dall’Amministrazione provinciale di ..................;
VISTA la nota n....... del...... della Capitaneria di Porto di......;
VISTO il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
VISTO l’art. 36 del Codice della Navigazione;
VISTA la concessione n. 531/2003 emessa dal Servizio Demanio Provinciale di Cosenza;
VISTA la D.G.R. n. 614 del 9/7/2001 e la n. 8 dell’8/1/2002;
12612
15-6-2004 Supplemento straordinario n. 5 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell’1 giugno 2004
VISTA la precedente licenza n. 43/99 del...............................;
VISTA l’attestazione n. 80660 del 10/10/2003 comprovante il
versamento del canone di C 956,07, per il periodo dall’1/6/03 al
30/9/03 in riconoscimento della demanialità del bene concesso
ed in corrispettivo della presente concessione.
Prestata cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. con emissione
(SIB) giusta quietanza n. 67 del 20/10/03 di C 2.800,00.
CONCEDE
A Camping Raganello srl – codice fiscale (00780770129); di
occupare una zona di suolo demaniale marittimo; della superficie di metri quadrati 2.800; situata nel comune di Cassano allo
Ionio, foglio di mappa n. 27 – p.lla n. 5; e precisamente in località.................................................................................................
allo scopo di: adibirla a posa ombrelloni e sdraio di cui al canone
di C 956,07 per il periodo dall’1/6/03 al 30/9/03.
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti
dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi 72 –
dall’1/1/03 al 31/12/08 con limitazione d’uso del suolo dall’1/
6/03 al 30/9/03 per il primo anno e dall’1/6 al 30/9 per il restante
quinquennio.
La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:
Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie
spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione regionale,
salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi
prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
L’Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di
revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con
le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia
diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta.
Parimenti l’Amministrazione regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti
dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il
concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso
dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale
applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.
Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Amministrazione regionale, sulla semplice intimazione scritta dal
Dirigente del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà
luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per la durata di
giorni dieci, nell’Albo del Comune entro il cui territorio trovasi
la zona demaniale occupata.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello
sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione
della stessa, l’Amministrazione regionale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione regionale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle
proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà
erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non
potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre
alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei
manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell’Ufficio Demanio, e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite
allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà
dell’Autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato;
Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la
presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
Il concessionario si impegna a sollevare l’Amministrazione
regionale da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni
molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione.
Inoltre ogni eventuale danno subìto dovrà essere riparato a
cura e spese della ditta stessa.
Il canone per la concessione di cui al presente titolo, è stato
determinato sulla base di quanto stabilito dal Ministero dei Trasporti e della navigazione con decreto n. 342 del 5/8/1998; dalla
Giunta regionale con deliberazione 1209 del 6/4/1999; dalla
Legge n. 494, del 4/12/1993; salvo conguaglio che potrà essere
operato nel caso in cui all’atto del rilascio del titolo, non sia stato
acquisito il succitato decreto e rappresenta la rata del canone
dovuto per il periodo stagionale estivo 1/6/03-30/9/03 significando che restanti rate riferite al periodo stagionale 1/6-30/9,
dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto il periodo
d’uso dell’area in concessione, previo aggiornamento dell’ammontare precedente che verrà effettuato verso l’applicazione dei
corrispondenti indici ISTAT.
La licenza viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e
non dispensa la ditta dal munirsi di tutte quelle altre concessioni
e/o autorizzazioni che fossero previste dalla vigente legislazione.
In particolare la ditta non viene esentata dal rispetto delle vigenti
normative in materia di: edilizia in zona sismica, antinquinamento, paesaggistica-ambientale e sull’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’accesso ed i percorsi e i servizi del pubblico servizio in questione, dovranno essere eseguiti prevedendo la completa assenza
delle barriere architettoniche. In proposito si prescrive che la
struttura dovrà essere munita di locale WC per disabili.
Lo smaltimento delle acque reflue qualora non esiste condotta
fognaria avverrà attraverso il convogliamento in fossa biologica
a tenuta stagna da svuotare periodicamente con autospurgo, si
raccomanda la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizi