Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità
Transcript
Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità
Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità Informazioni generali e istruzioni Contesto generale Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (SAI) dell’OCSE, Union Bancaire Privée, UBP SA (di seguito «UBP») è tenuta, ai sensi delle leggi e delle normative locali in vigore, a raccogliere determinate informazioni relative allo status fiscale e alla residenza fiscale dei suoi clienti. Le definizioni riportate in appendice sono intese come aiuto alla compilazione del presente modulo, in particolare per classificare l’entità titolare di conti e comprendere meglio alcuni termini relativi al SAI dell’OCSE. Se un titolare di conti è residente fiscale in uno o più Paesi firmatari di un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera (cfr. l’elenco aggiornato dei Paesi all’indirizzo https://www.sif.admin.ch/), dal 2018 (in base ai dati raccolti dal 1° gennaio 2017) UBP comunicherà alle autorità fiscali elvetiche le informazioni riguardanti il suddetto titolare di conti e il/i conto(i) al/ai quale(i) quest’ultimo è collegato, ad esempio il saldo e i proventi in determinate date. Conseguentemente, tali informazioni saranno trasmesse alle autorità fiscali del Paese o dei Paesi di residenza fiscale del/dei titolare(i) di conti. Se un titolare di conti non è residente in un Paese firmatario di un accordo concernente lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera, nessuna informazione sarà trasmessa alle autorità fiscali elvetiche e, di conseguenza, scambiata automaticamente con le autorità fiscali del Paese o dei Paesi di residenza fiscale del titolare di conti. Tuttavia, a determinate condizioni, le informazioni potrebbero essere comunicate alle suddette autorità fiscali del titolare di conti nell’ambito di una richiesta basata, ad esempio, su un trattato sulla doppia imposizione e tali informazioni potrebbero riguardare anche conti estinti. Istruzioni per la compilazione del modulo Le autorità fiscali elvetiche richiedono a UBP di determinare lo status fiscale e la residenza fiscale di tutti i titolari di conti: UBP richiede pertanto che Lei indichi la/le residenza(e) fiscale(i) dell’entità identificata come titolare di conti per il conto finanziario in questione. In caso di conto con titolari multipli, si prega di utilizzare un modulo separato per ogni entità. Si prega inoltre di considerare che se il titolare di conti è: un’entità non finanziaria (NFE) passiva o un’entità (i) il cui reddito lordo deriva principalmente da un’attività d’investimento, di reinvestimento o di negoziazione di attivi finanziari, (ii) che è gestita da un’altra istituzione finanziaria e (iii) è residente fiscale in un Paese che non è una giurisdizione partecipante, Lei è tenuto anche a fornire informazioni sulla(e) persona(e) fisica/fisiche che esercita/esercitano un controllo sull’entità (il/i «detentore/i del controllo») mediante il «Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per i detentori del controllo». In ogni caso La preghiamo di compilare le seguenti sezioni in base alle istruzioni e di fornire tutte le informazioni supplementari richieste. I campi contrassegnati da un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente compilati. Il presente modulo ha importanti conseguenze fiscali e legali per Lei e per UBP: si prega di compilarlo con la massima accuratezza e, se necessario, di rivolgersi a consulenti fiscali professionisti. Il presente documento e qualunque spiegazione scritta o orale ad esso pertinente non costituiscono in alcun caso una consulenza fiscale: in caso di domande sulla compilazione del modulo oppure sulla determinazione dello status di residenza fiscale La esortiamo a rivolgersi al suo consulente fiscale o alle autorità fiscali locali. ESC *ESC* A26 I - 12.2016 Si prega inoltre di considerare quanto segue: Non utilizzi il presente modulo se il titolare di conti è una persona fisica o una società individuale. La invitiamo invece a compilare e fornire il «Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per persone fisiche titolari di conti». Se il titolare di conti è contribuente negli Stati Uniti oppure se ha altri rapporti con gli Stati Uniti, è possibile che rientri nella categoria «Specified US Person» ai sensi della normativa dell’autorità fiscale statunitense («Internal Revenue Service», di seguito «IRS»). In tal caso deve compilare il modulo W-9 dell’IRS o un modulo equivalente di autocertificazione fornito da UBP su richiesta. Nel caso in cui le informazioni fornite di seguito concernenti lo status dell’entità titolare di conti e il suo status di residenza fiscale non fossero più attuali, la suddetta entità è tenuta a fornire a UBP un nuovo modulo aggiornato di autocertificazione entro 30 giorni dal cambiamento intervenuto. Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità Secondo le disposizioni concernenti il SAI, qualora la residenza fiscale del titolare di conti non possa essere chiaramente stabilita, UBP dovrà dichiarare la suddetta entità residente fiscale in tutti i Paesi che figurano nei nostri dossier che la riguardano. Parte 1 – Identificazione del titolare di conti A. Ragione sociale dell’entità/della succursale* B. Paese di costituzione o di organizzazione* C. Indirizzo di residenza Riga 1 (ad es. nome della casa/ dell’appartamento/della suite, n°, via) Riga 2 (ad es. città/località/provincia/Paese)* Codice postale Città/Località Paese* Parte 2 - Status a) L’Entità è un’istituzione finanziaria del tipo «entità d’investimento sottoposta a gestione professionale» («Professionally Managed Investment Entity»)? Le entità generalmente considerate come istituzioni finanziarie del tipo «entità d’investimento sottoposta a gestione professionale» comprendono i veicoli d’investimento privati e i veicoli d’investimento collettivi (ad es. le società d’investimento private, i trust, le fondazioni o i fondi) che sono sottoposte a gestione professionale, in virtù del fatto che hanno conferito un mandato di gestione patrimoniale discrezionale a un’istituzione finanziaria (ad esempio a UBP o a un gestore esterno). Sì i) Se l’entità è residente in una «giurisdizione non partecipante» («Non-participating Jurisdiction»), si prega di passare direttamente al punto d) e completare i dettagli relativi al/ai detentore(i) del controllo). Si prega altresì di compilare e rinviare a UBP il «Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per i detentori del controllo» per ogni detentore del controllo. ii) Se l’entità è residente in una «giurisdizione partecipante» («Participating Jurisdiction»), si prega di passare direttamente alla parte 3. L’elenco delle giurisdizioni partecipanti è pubblicato nel sito dell’OCSE.(all’indirizzo http://www.oecd.org/tax/transparency/ AEOI-commitments.pdf). b) L’Entità rientra nella categoria «Istituzione finanziaria di altro tipo»? Con l’espressione «Istituzione finanziaria di altro tipo» sono intesi gli istituti di deposito, gli istituti di custodia, gli istituti di gestione di investimenti («Managing Investment Entities») e le imprese di assicurazioni specificate («Specified Insurance Companies»). In generale queste entità sono in particolare banche, broker, gestori/consulenti in investimenti e compagnie di assicurazione sulla vita. Sì Si prega di passare direttamente alla parte 3; No Proseguire al punto c). ESC *ESC* A26 I - 12.2016 No Proseguire al punto b). 1/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) c) Si prega di confermare lo status di entità non finanziaria (NFE) dell’entità (contrassegnare la casella corrispondente): NFE passiva Si prega di passare al punto d). NFE attiva che risponde ai criteri in materia di reddito e attività finanziarie (cfr. appendice, «Entità non finanziaria (NFE) attiva», punto (a) Si prega di passare direttamente alla parte 3). NFE attiva – NFE quotata in borsa Si prega di indicare il nome della borsa valori regolamentata nella quale la NFE esegue transazioni regolari, poi passare direttamente alla parte 3. NFE attiva – Società di capitali («corporation») non finanziaria che è l’entità correlata («Related Entity») di una «corporation» quotata in borsa Si prega di indicare il nome della «corporation» quotata in borsa la cui entità è un’entità correlata. Si prega inoltre di precisare il nome della borsa valori regolamentata nella quale la «corporation» esegue transazioni, poi passare direttamente alla parte 3. NFE attiva – Entità governativa o banca centrale Si prega di passare alla parte 3. NFE attiva – Organizzazione internazionale Si prega di passare alla parte 3. NFE attiva di altro tipo Si prega di passare alla parte 3. d) Elencare i detentori del controllo della «entità d’investimento sottoposta a gestione professionale» o della NFE passiva. Si prega di indicare nella tabella seguente il nome e la data di nascita del/dei detentore(i) del controllo del titolare di conti. Si prega inoltre di compilare (o di far compilare) il «Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per i detentori del controllo» per ogni detentore del controllo, quindi di rinviarlo a UBP. Nome Data di nascita Parte 3 – Paese(i)/Giurisdizione(i) di residenza fiscale e codice(i) di identificazione fiscale (TIN) associato(i) Ogni Paese/giurisdizione ha proprie regole per quanto riguarda la definizione della residenza fiscale. In proposito, nel portale «Automatic Exchange Portal» dell’OCSE dedicato al SAI (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/), sono state messe a disposizione informazioni riguardanti il modo di determinare in quale misura un’entità è residente fiscale nel/nei suddetto(i) Paese(i) o nella(e) suddetta(e) giurisdizione(i). Se il titolare di conti non è residente fiscale in alcun Paese/alcuna giurisdizione (ad es. per il fatto di essere fiscalmente trasparente), si prega di indicare la sua sede direzionale effettiva o la giurisdizione nella quale si trova il suo ufficio principale. Ai fini del SAI i trust sono generalmente residenti fiscali nel Paese/nella giurisdizione di residenza fiscale del/dei loro trustee e le succursali sono residenti fiscali nel Paese/nella giurisdizione di residenza fiscale della sede sociale dell’entità di cui sono succursali. *ESC* A26 I - 12.2016 Si prega di compilare la seguente tabella indicando (i) tutti i Paesi/tutte le giurisdizioni di residenza fiscale del titolare di conti e (ii) il codice di identificazione fiscale (di seguito «TIN») o un codice equivalente del titolare di conti per ogni Paese/giurisdizione menzionato(a). È obbligatorio indicare tutti i Paesi/tutte le giurisdizioni in questione. 2/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) Se non è stato indicato il TIN nella tabella, si prega di precisarne il motivo nella colonna di destra. Motivo A – il Paese/la giurisdizione di residenza fiscale del titolare di conti non attribuisce codici TIN ai suoi residenti. Motivo B – il titolare di conti non è in grado di ottenere un codice TIN o un codice equivalente o l’ottenimento è in corso [in questo caso si prega di precisare il motivo per cui il codice TIN non ha potuto (ancora) essere ottenuto]. Motivo C – il codice TIN non è richiesto. Attenzione: selezionare questo motivo soltanto se la legislazione interna nel Paese/nella giurisdizione in questione non chiede il codice TIN emesso da tale Paese/giurisdizione. Paese/Giurisdizione di residenza fiscale* Codice TIN Se non è stato indicato il TIN, si prega di precisarne il motivo (A, B o C). Se viene selezionato il motivo B, si prega di indicare perché non è stato (ancora) ottenuto un codice TIN. 1 2 3 Firmando il presente modulo, certifico che il titolare di conti identificato è residente fiscale unicamente nel/nei Paese(i)/nella(e) giurisdizione(i) in questione. Parte 4 – Dichiarazioni e firma ESC *ESC* A26 I - 12.2016 Prendo atto che le informazioni da me fornite saranno soggette alle leggi e alle normative svizzere in materia di scambio automatico di informazioni che disciplineranno come UBP può utilizzare e condividere tali informazioni. Riconosco e accetto che le informazioni fornite in questo modulo e le informazioni concernenti il/i conto(i) possono essere comunicate alle autorità fiscali elvetiche, quindi scambiate con le autorità fiscali di un altro Paese o di altri Paesi dove l’entità e/o il/i detentore(i) del controllo può/possono essere residente(i) fiscale(i) qualora tale Paese o tali Paesi abbia/abbiano sottoscritto accordi di scambio di informazioni sui conti finanziari. Mi impegno a comunicare a UBP, al massimo entro 30 giorni, qualunque cambiamento nelle circostanze che renda inesatte le informazioni qui contenute (comprese le informazioni relative al/ai detentore(i) del controllo) e a fornire a UBP un nuovo modulo di autocertificazione debitamente aggiornato. Prendo atto che una mancata rettifica delle informazioni da parte mia implica la possibilità che le informazioni relative ai conti finanziari siano trasmesse a un Paese diverso da quello in questione, con possibili conseguenze fiscali negative per il titolare di conti e/o il/i detentore(i) del controllo. 3/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) Per quanto riguarda il/i detentore(i) del controllo menzionato(i) alla parte 2, punto d), confermo di aver informato quest’ultimo/questi ultimi del contenuto del presente modulo e certifico che egli/essi accetta/accettano, in particolare, il fatto che il suo/loro nome e le sue/loro coordinate personali siano comunicate alle autorità fiscali al di fuori della Svizzera nelle fattispecie menzionate nel presente documento. Confermo altresì che il/i suddetto(i) detentore(i) del controllo riconosce/riconoscono l’obbligo di compilare il pertinente modulo di autocertificazione. Certifico che tutte le informazioni fornite nel presente modulo sono, a quanto mi consta, corrette e complete [in particolare il fatto che il/i detentore(i) del controllo non è/sono residente(i) fiscale(i) in un Paese diverso/in una giurisdizione diversa da quello(i)/quella(e) menzionato(i)/menzionata(e) sopra] e mi impegno a risarcire qualunque danno UBP possa subire nel caso in cui qualsiasi informazione contenuta nel presente modulo sia errata o non veritiera. Sono consapevole che, ai sensi dell’articolo 35 della legge federale svizzera sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), il fatto di fornire intenzionalmente informazioni non corrette in un modulo di autocertificazione o di non segnalare, mediante un nuovo modulo di autocertificazione aggiornato, qualunque cambiamento nelle circostanze, o ancora di fornire informazioni non corrette su qualunque cambiamento nelle circostanze è passibile di sanzioni penali. Firma* Nome in stampatello* Data (GG.MM.AAAA)* SI prega di indicare in quale funzione ha firmato il presente modulo. Funzione* Esclusivamente a uso interno Data Visto Firma *ESC* A26 I - 12.2016 Conferma da parte del consulente secondo la direttiva DM02200 – Gestion de la relation avec un client privé – Annexe 3 4/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) «Conto finanziario» («Financial Account») Se nessuna persona fisica è identificata come detentore del controllo dell’entità, il/i controllante(i) è/sono chi assume le funzioni di dirigente («Senior Managing Official(s)»). L’espressione indica un conto presso un’istituzione finanziaria e comprende conti di deposito, conti di custodia, titoli di partecipazione o di credito di alcune entità d’investimento nonché contratti assicurativi con valore di riscatto e contratti di rendita. Se almeno uno dei detentori del controllo di un’entità non finanziaria («NFE») passiva è una «persona oggetto di comunicazione» («Reportable Person»), il conto deve essere trattato come un conto oggetto di comunicazione («Reportable Account»). «Conto oggetto di comunicazione» («Reportable Account») «Entità» («Entity») Conformemente allo standard CRS alle Sezioni II-VII, indica un conto detenuto da una o più «persona(e) oggetto di comunicazione» («Reportable Person(s)») o da un’entità non finanziaria («NFE») passiva di cui uno o più «detentore(i) del controllo» («Controlling Person(s)») è/sono persone oggetto di comunicazione. Indica una persona giuridica o un istituto giuridico, tra cui una società di capitali («corporation»), un’organizzazione, una società di persone («partnership»), un «trust» o una fondazione. «Controllo» («Control») Si tratta di un’«entità correlata» a un’altra entità se una delle due entità controlla l’altra o se queste due entità sono poste sotto un controllo congiunto. A tal fine il controllo comprende la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50% dei diritti di voto e del valore di un’entità. Appendice Il «controllo» di un’entità è generalmente esercitato dalla(e) persona(e) fisica/fisiche che detiene/detengono una partecipazione di controllo nell’entità. Se nessuna persona fisica esercita un controllo sulla base di una partecipazione di controllo, il/i detentore(i) del controllo dell’entità sarà/saranno la/le persona(e) fisica/fisiche che esercita/esercitano un controllo sull’entità con qualunque altro mezzo. Se nessuna persona fisica è identificata come detentore del controllo dell’entità, il/i detentore(i) del controllo dell’entità è/sono pertanto colui/coloro che assume/assumono le funzioni di dirigente(i) («Senior Managing Official(s)»). «Detentore del controllo» («Controlling Person») ESC *ESC* A26 I - 12.2016 Si tratta di una persona fisica che esercita un controllo su un’entità. Il «controllo» di un’entità è generalmente esercitato dalla(e) persona(e) fisica/fisiche che detiene/detengono una partecipazione di controllo nell’entità. Questa definizione corrisponde al termine di «avente economicamente diritto» («Beneficial Owner») come descritto nella raccomandazione 10 delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) nella versione adottata nel mese di febbraio del 2012. Il termine «detentore del controllo» deve essere interpretato conformemente alla trasposizione nella normativa svizzera delle suddette Raccomandazioni, in particolare, per quanto riguarda le relazioni bancarie in Svizzera, conformemente alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB). Nel caso di un trust, il termine «detentore del controllo» indica il/i costituente(i) («settlor»), il/i fiduciario/fiduciari («trustee»), il/i protettore(i) («protector(s)») (se del caso), il/i beneficiario/beneficiari o la/le categoria(e) di beneficiari o qualunque altra persona fisica che eserciti in ultima istanza un controllo efficace sul trust (anche attraverso una catena di controllo o di proprietà). Il/I costituente(i), il/i trustee, il/i protettore(i) (se del caso) e il/i beneficiario/beneficiari o la/le categoria(e) di beneficiari sono sempre considerati come detentori del controllo di un trust, indipendentemente dal fatto che qualcuno di essi eserciti il controllo sulle attività del trust (salvo menzione contraria nelle direttive locali). Nel caso di un istituto giuridico diverso da un trust, il termine indica le persone la cui situazione è equivalente o analoga. Se nessuna persona fisica esercita un controllo in virtù di una partecipazione di controllo, il/i detentore(i) del controllo dell’entità sarà/saranno la/le persona(e) fisica/fisiche che esercita/esercitano un controllo sull’entità in qualsiasi altro modo. «Entità correlata» («Related Entity») «Entità d’investimento» («Investment Entity») Il termine designa ogni entità a) che svolge principalmente quale attività economica una o più delle seguenti attività o operazioni a nome o per conto di un cliente: i. negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, banconote, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), di valuta estera, di strumenti finanziari su cambi, su tassi d’interesse e su indici, di valori mobiliari o di future su merci; ii. gestione individuale o collettiva di portafogli; oppure iii. altre attività d’investimento, di amministrazione o di gestione di fondi o di denaro per conto di terzi; oppure b) il cui reddito lordo deriva principalmente da attività d’investimento, di reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie, se l’entità è gestita da un’altra entità che è un istituto di deposito, un istituto di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entità d’investimento di cui al precedente punto (a). Un’entità svolge principalmente una o più attività descritte in precedenza o il reddito lordo di un’entità è attribuibile principalmente alle attività d’investimento, di reinvestimento o negoziazione di attività finanziarie se il reddito lordo dell’entità generato dalle corrispondenti attività è superiore o uguale al 50% del suo reddito lordo nel più breve dei due periodi seguenti: (i) nel triennio che scade il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata la determinazione o (ii) il periodo di esistenza dell’entità se inferiore a tre anni. L’espressione «entità d’investimento» esclude un’entità che sia una NFE attiva poiché risponde ai criteri di cui ai capoversi D(9)(d) - (g). Il presente paragrafo è interpretato conformemente alla definizione dell’espressione «Istituzione finanziaria» che figura nelle raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI). 5/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) «Entità non finanziaria (NFE)» («NFE») Il termine designa ogni entità che non sia un’istituzione finanziaria. «Entità non finanziaria (NFE) attiva» («Active NFE») ii. è esente dall’imposta sulle società nella sua giurisdizione di residenza; Un’entità è classificata come una NFE attiva se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri: iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; a) meno del 50% del reddito lordo della NFE per l’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 delle attività detenute dalla NFE nel corso dell’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo; iv. le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi dell’entità non consentono che il reddito o il patrimonio della NFE siano distribuiti a persone fisiche o a organizzazioni a scopo di lucro o utilizzati a loro vantaggio, salvo che tale utilizzo sia riferibile a scopi di natura caritatevole della NFE ovvero costituiscano il pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi ovvero costituiscono il pagamento, al prezzo di mercato, di beni acquistati dalla NFE; e b) le azioni della NFE sono regolarmente negoziate su una borsa valori regolamentata o l’NFE è un’entità correlata a un’entità le cui azioni sono regolarmente negoziate su una borsa valori regolamentata; c) l’NFE è un’entità governativa, un’organizzazione internazionale, una banca centrale o un’entità detenuta al 100% da una o più delle strutture suindicate; d) le attività della NFE consistono essenzialmente nella detenzione, in tutto o in parte, delle azioni emesse da una o più filiali le cui attività non sono quelle di un’istituzione finanziaria o nella proposta di finanziamenti o servizi a tali filiali. Una NFE non soddisfa i requisiti suindicati se opera (o si qualifica) quale fondo d’investimento, fondo di private equity, fondo di venture capital, leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società a fini d’investimento; e) la NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria, fermo restando che questa eccezione non si applica a una NFE decorsi ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione; *ESC* A26 I - 12.2016 f) la NFE non è stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a svolgere transazioni o attività economiche diverse da quelle di un’istituzione finanziaria; ESC civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale; g) la NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento di entità correlate che non sono istituzioni finanziarie e di operazioni di copertura con o per conto di queste ultime e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entità che non siano entità correlate, a condizione che il gruppo al quale appartengono queste entità correlate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; oppure h) la NFE soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti: i. è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è costituita e gestita nella sua giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’organizzazione patronale, una camera di commercio, un’organizzazione sindacale, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione v. le leggi applicabili nella giurisdizione di residenza della NFE o gli atti costitutivi della NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento della NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un’entità governativa o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo del Paese di residenza della NFE o a una sua suddivisione politica. «Entità non finanziaria (NFE) passiva» («Passive NFE») Il termine designa (i) una NFE che non è una NFE attiva e (ii) un’entità d’investimento come descritta al capoverso A(6) b) della sezione VIII dello standard CRS. «Giurisdizione partecipante» («Participating Jurisdiction») Si riferisce a una giurisdizione con la quale vige un accordo in base al quale essa s’impegna a comunicare le informazioni richieste ai sensi dello standard CRS dell’OCSE e che figura in un elenco pubblicato. «Giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction») È una giurisdizione con la quale vige l’obbligo di fornire informazioni sui conti finanziari e che figura in un elenco pubblicato. «Impresa di assicurazioni Insurance Company») specificata» («Specified L’espressione designa un’entità che è un’impresa di assicurazioni (o la società holding di un’impresa di assicurazioni) che emette un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato («cash value insurance contract») o un contratto di rendita ovvero che, in relazione a tali contratti, è tenuta ad effettuare pagamenti. «Istituzione di deposito» («Depository Institution») L’espressione designa ogni entità che accetta depositi nell’ambito consueto della propria attività bancaria o di attività simili. 6/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) «Istituzione di custodia» («Custodial Institution») L’espressione designa ogni entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, attività finanziarie per conto di terzi. È il caso se il reddito lordo di questa entità attribuibile alla detenzione di attività finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre o l’ultimo giorno di un esercizio precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l’entità è esistita se inferiore a tre anni. «Persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction Person») Si tratta di un’entità che è residente fiscale in una/più giurisdizione(i) oggetto di comunicazione ai sensi delle leggi tributarie di questa(e) giurisdizione(i) – in riferimento alla legislazione locale del Paese dove l’entità ha sede, è costituita o gestita. Un’entità che non ha residenza a fini fiscali (ad es. una società di persone «partnership» fiscalmente trasparente) è considerata residente nella giurisdizione in cui si trova la sua sede direzionale effettiva. «Persona oggetto di comunicazione» («Reportable Person») «Istituzione finanziaria» («Financial Institution») Il termine designa un’«Istituzione di custodia» («Custodial Institution»), un’«istituzione di deposito» («Depository Institution»), un’«entità d’investimento» («Investment Entity») o un’ «impresa di assicurazioni specificata» («Specified Insurance Company»). Per ottenere maggiori precisazioni riguardo alle definizioni delle istituzioni finanziarie, si prega di consultare le normative fiscali dei Paesi in questione e lo standard CRS. iii. un’entità governativa; L’espressione designa (i) ogni istituzione finanziaria che sia residente fiscale in una giurisdizione partecipante, escludendo ogni succursale di questa istituzione finanziaria situata al di fuori del territorio di questa giurisdizione partecipante e (ii) ogni succursale di un’istituzione finanziaria non residente fiscale di una giurisdizione partecipante se questa succursale è costituita in questa giurisdizione partecipante. vi. un’istituzione finanziaria (fatta eccezione per le entità d’investimento descritte al capoverso A(6) b) dello standard CRS che non sono istituzioni finanziarie di una giurisdizione partecipante; queste entità d’investimento sono considerate NFE passive). - un fondo pensioni a larga partecipazione; un fondo pensioni a partecipazione limitata; un fondo pensioni di un’entità governativa, di un’organizzazione internazionale o di una banca centrale; oppure un emittente qualificato di carte di credito; - ogni altra entità con basso rischio di abusi per sottrazione d’imposta, figurante nell’elenco delle istituzioni finanziarie non dichiaranti pubblicate da ogni giurisdizione CRS; - A26 I - 12.2016 ii. una società di capitali («corporation») che è un’entità legata a una società di capitali di cui al punto (i); iv. un’organizzazione internazionale; Il termine designa ogni istituzione finanziaria che è: *ESC* i. una società di capitali («corporation») i cui titoli sono negoziati regolarmente su uno o più mercati mobiliari regolamentati; «Istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante» («Participating Jurisdiction Financial Institution») «Istituzione finanziaria non dichiarante» («Non-Reporting Financial Institution») ESC Il termine designa una «persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione» («Reportable Jurisdiction Person») che non sia: - un organismo d’investimento collettivo esente, che fa generalmente riferimento a un’entità d’investimento regolamentata come organismo d’investimento collettivo, a condizione che tutti gli interessi del suddetto organismo siano detenuti da o per il tramite di persone fisiche o di entità che non sono persone oggetto di comunicazione, ad eccezione di una NFE/NFFE (entità estera non finanziaria) passiva con detentore(i) del controllo e oggetto di comunicazione («Reportable Controlling Persons»); oppure un trust a condizione che il fiduciario («trustee») del trust sia un’«istituzione finanziaria dichiarante» («Reporting Financial Institution») e dichiari tutte le informazioni richieste ai sensi della Sezione I dello standard CRS in merito a tutti i conti dichiarabili del trust. v. una banca centrale; oppure «Residente fiscale» («Tax Resident») Una persona fisica è sempre residente fiscale in almeno un Paese. Un’entità o una persona fisica è residente fiscale in una giurisdizione quando è considerata residente in virtù della legislazione fiscale della suddetta giurisdizione e vi è integralmente assoggettata al fisco. La nozione di residenza fiscale può variare da una giurisdizione all’altra. I criteri internazionali comuni che possono essere presi in considerazione in materia di residenza fiscale sono in particolare i seguenti: domicilio in una giurisdizione, oppure per le entità: luogo effettivo di gestione/direzione o della costituzione/dell’organizzazione, oppure nazionalità. Si noti che un soggiorno temporaneo in una giurisdizione può essere considerato in materia di residenza fiscale. D’altro canto è possibile essere considerati residenti fiscali in più di una giurisdizione. Gli esponenti del governo, i diplomatici e il personale militare sono generalmente residenti fiscali nella giurisdizione del loro domicilio. La determinazione effettiva della residenza fiscale è effettuata in virtù del/dei regime(i) fiscale(i) locale(i). Per maggiori informazioni sulle condizioni si invita a rivolgersi al governo del Paese in questione o a consultare il sito dell’OCSE all’indirizzo http://www.oecd.org/ tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxresidency/. 7/8 Modulo di autocertificazione della residenza fiscale per le entità (seguito) «TIN» («TIN») Indica il codice di identificazione fiscale o, in mancanza di esso, il suo «equivalente funzionale». Il TIN è una combinazione unica di lettere e/o numeri attribuita da una giurisdizione a una persona fisica o a un’entità e serve a identificare la persona fisica o l’entità con lo scopo di applicare le leggi tributarie di tale giurisdizione. Per maggiori dettagli sui TIN riconosciuti si invita a consultare il sito dell’OCSE, in particolare il portale chiamato «Automatic Exchange Portal» (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/). Alcune giurisdizioni non emettono TIN. Tuttavia, tali giurisdizioni utilizzano spesso altri numeri a elevata integrità con una funzione equivalente («equivalente funzionale»). A titolo d’esempio, per le persone fisiche può trattarsi del numero della previdenza sociale o dell’assicurazione, di un codice o di un numero di carta d’identità o di identificazione personale o di servizio o ancora di un numero di registrazione come residente. «Titolare di conti» («Account Holder») Indica la persona registrata o identificata come il titolare di un conto finanziario. Una persona, che non sia un’istituzione finanziaria e che detiene un conto finanziario per conto o a favore di un’altra persona in qualità di mandatario, depositario, prestanome («nominee»), firmatario, consulente in investimenti, intermediario o tutore legale, non è considerata il titolare di conti; in questo caso l’altra persona è il titolare di conti. Per quanto riguarda un conto congiunto, ogni cointestatario è considerato titolare di conti. Nota: maggiori dettagli sono contenuti nel testo dello standard comune di comunicazione dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari («CRS» – Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) e nei commenti allegati nonché presso le autorità locali. Questi documenti (disponibili in francese e in inglese) possono essere consultati nel sito dell’OCSE, nella sezione relativa allo scambio automatico di informazioni (http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-derenseignements-fiscaux/). ESC *ESC* A26 I - 12.2016 In caso di domande si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale o alle autorità fiscali del proprio Paese. 8/8