Capitolato d`Oneri

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Capitolato d`Oneri
Allegato B) al Disciplinare
CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI TRATTAMENTI
DIALITICI
OSPEDALIERI,
COMPRENSIVA
DI
MATERIALE
SANITARIO
ED
APPARECCHIATURE/MONITOR , PER IL CENTRO DIALISI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI–
ART.1 - PREMESSA
La Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Controlli e Governo S.S.R. prot.n.60275/2012 e
prot.n.506721/2012 ha autorizzato lo svolgimento della procedura aperta per l’assegnazione della fornitura
in service suddivisa in n. 3 lotti separati, di trattamenti dialitici ospedalieri, comprensiva di materiale
SANITARIO ED APPARECCHIATURE/MONITOR , occorrenti all’attività provinciale della Soc
Nefrologia dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo per un periodo di cinque anni, che si svolgerà presso:
- Soc Nefrologia Ospedale di Rovigo
- Soc Nefrologia Ospedale di Trecenta
- Servizio di Nefrologia Ospedale di Adria
La procedura in oggetto è stata indetta con Decreto del Direttore Generale n. 541 del 29/08/2013.
La fornitura dovrà avvenire secondo le norme previste dal presente Disciplinare di Gara, dal Capitolato
d’Oneri, dal Capitolato Tecnico, nonché secondo le norme prescritte dal D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e
s.m.i.
Le disposizioni del presente apitolato d’oneri si applicano ai contratti stipulati per ciascun lotto di fornitura.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO - IMPORTO A BASE D’ASTA
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura in service di trattamenti dialitici ospedalieri come descritti
all’art.1, necessari per l’esecuzione delle tipologie e quantità di esami descritti nei seguenti N. 3 Lotti di
fornitura:
Lotto 1)
Fornitura di trattamenti dialitici, per un periodo di cinque anni, destinati a pazienti con
segni di dismetabolismo e/o ipercatabolismo proteico e/o sovrappeso o obesi e che
necessitano di terapie ad elevata depurazione di molecole nel range del basso, medio peso
molecolare
Le caratteristiche tecniche sono analiticamente descritte nell’allegato “Capitolato Tecnico Lotto n. 1 /Allegato sub 1”
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) 5320374F80
Importo complessivo a base d’asta, A PENA DI ESCLUSIONE, per un periodo di 5 anni:
€.1.156.000,00 (IVA non compresa), di cui importo a base d’asta per:
Canone Noleggio €. 243.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
Materiale di consumo €. 912.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
DUVRI €. 1.000,00 (IVA non comp.), NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA.
Lotto 2)
Fornitura di trattamenti dialitici, per un periodo di cinque anni destinati a pazienti con
segni rilevanti di disfunzione dell’apparato cardiovascolare, pazienti diabetici e/o
cardiopatici con problemi di instabilità cardiovascolare durante e dopo il trattamento
dialitico.
Le caratteristiche tecniche sono analiticamente descritte nell’allegato “Capitolato TecnicoLotto 2 /Allegato sub 2”.
Lotto 3)
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) 5320412EDC
Importo complessivo a base d’asta, A PENA DI ESCLUSIONE, per un periodo di 5 anni:
€.1.232.000,00 (IVA non compresa), di cui importo a base d’asta per:
Canone Noleggio €. 243.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
Materiale di consumo €. 988.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
DUVRI €. 1.000,00 (IVA non comp.), NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA
Fornitura in service di trattamenti dialitici, per un periodo di cinque anni destinati a
pazienti dializzati affetti da malnutrizione e/o pazienti con problematiche coagulative
Le caratteristiche tecniche sono analiticamente descritte nell’allegato “Capitolato Tecnico Lotto 3/Allegato sub 3”.
Codice Identificazione Gara (C.I.G.) 5320473137
Importo complessivo a base d’asta, A PENA DI ESCLUSIONE, per un periodo di 5 anni:
€.1.156.000,00 (IVA non compresa), di cui importo a base d’asta per:
Canone Noleggio €. 243.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
Materiale di consumo €. 912.000,00 (IVA non c.), A PENA DI ESCLUSIONE;
DUVRI €. 1.000,00 (IVA non comp.), NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA)
ART. 2.1 CONDIZIONI DELLA FORNITURA IN SERVICE
Per fornitura in “service dei trattamenti dialitici” si intende la fornitura in noleggio della strumentazione,
nonché la fornitura, tramite contratto estimatorio con relativa consegna dei materiali di consumo in conto
deposito nella misura richiesta dalla stazione appaltante, necessaria per l’esecuzione dei trattamenti previsti
per ciascun Lotto e con le modalità operative indicate nei relativi Capitolati Tecnici –Lotto 1 – Lotto 2 –
Lotto 3 (Allegati sub/1 – sub/2 – sub/3).
ART.3 - DECORRENZA E DURATA DELLA FORNITURA IN SERVICE
Il presente contratto avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di collaudo positivo delle
attrezzature/monitor e della consegna del materiale di consumo secondo quanto previsto al successivo Art.4,
per ogni singolo lotto.
L’Impresa aggiudicataria, tuttavia, in caso di apposita richiesta avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle
condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova
Gara e comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.
ART.4 NOLEGGIO ATTREZZATURE/MONITOR
La fornitura in noleggio delle attrezzature/monitor necessarie per la corretta esecuzione dei trattamenti
dialitici previsti per ciascun Lotto viene descritta nei Capitolati Tecnici Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 Allegati
sub/1 – sub/2 – sub/3 al presente Capitolato d’Oneri e comprende:
trasporto, facchinaggio, smaltimento imballaggi e rifiuti, posa in opera, installazione, messa in
funzione e verifica di buon funzionamento delle apparecchiature/monitor (compresa eventuale
fornitura di sistemi di stabilizzazione di corrente elettrica e di distillazione d’acqua ad esclusione di
opere edili, elettriche e idrauliche e autorizzazioni all’uso finalizzato dei locali) sino al
raggiungimento della piena funzionalità;
eventuali forniture in noleggio, anche non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si
rendessero strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d’arte - dell’apparecchiatura;
qualunque mezzo d’opera occorrente per l’installazione delle apparecchiature/monitor nonché tutte
le manovalanze e le assistenze necessarie;
configurazione di tutte le apparecchiature/monitor fornite;
servizio di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo full risk per tutta la durata del noleggio con
decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo della strumentazione, sulle
apparecchiature/monitor che preveda:
Manutenzione preventiva;
Esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa CEI EN 62353 ed s.m.i.;
Manutenzione straordinaria, sulle apparecchiature/monitor oggetto di Gara;
Manutenzione correttiva illimitata su chiamata, sulle apparecchiature/monitor oggetto di Gara compresa
la sostituzione di filtri acqua in entrata sul monitor, membrane e batterie su ciascuna apparecchiatura;
La strumentazione offerta deve in particolare essere conforme alle seguenti normative:
Norme di sicurezza vigenti (IEC 1010-1, CEI66-5);
Direttiva Comunitaria 89/336 relativa alla compatibilità Elettromagnetica (Marcatura CE);
Direttiva Comunitaria 89/392, se prevista dal sistema diagnostico (Marcatura CE);
la Ditta aggiudicataria di ciascun Lotto dovrà provvedere senza oneri per l’Azienda ULSS18 a tutti i
collegamenti – n. 2 CAVI ADAPTER per ciascun apparecchiatura/monitor forniti ad €. 290,00/cad.
Iva non c. e all’acquisto di n. 12 SINED BOX ad €. 2.950,00 cad. Iva non c. dell’Impresa SINED srl
di Cadriano (BO) - e qualsiasi altro dispositivo di monitoraggio e di connessione atti al completo ed
idoneo funzionamento del Sistema SINED di raccolta dati in uso;
l’assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove, verifiche e
collaudo delle apparecchiature/monitor;
la formazione del personale sanitario della SOC Nefrologia all’utilizzo delle
apparecchiature/monitor;
la formazione del personale tecnico dell’Azienda ULSS 18 con un corso di assistenza tecnica primo
intervento.
Le apparecchiature/monitor devono essere opportunamente certificate e deve essere prodotta la
documentazione attestante il rispetto delle apparecchiature/monitor medesime alle direttive e alle norme
nazionali ed internazionali applicabili.
La fornitura in noleggio dovrà essere eseguita nella formula “chiavi in mano”, comprensiva di tutte le
apparecchiature/monitor, i programmi e i servizi necessari alla messa in esercizio di tali sistemi.
Le apparecchiature/monitor offerte dovranno essere di ultima generazione tecnologica, collocate al top della
gamma tra le apparecchiature/monitor commercializzate dall’Impresa offerente.
La fornitura in noleggio si intende comprensiva di messa in opera in tutte le sue parti. La fornitura in
noleggio dovrà pertanto includere l’assistenza per realizzare l’interfacciamento e la formazione degli
operatori.
L’Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire tutte le informazioni relative al corretto
funzionamento e all'utilizzo delle attrezzature/monitor fornite.
Al termine dell’attività di configurazione verrà redatto un verbale di collaudo firmato dalle parti che di fatto
renderà operativa la fornitura in noleggio.Tale collaudo dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla data di
consegna della merce.
ART. 4.1 TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE/MONITOR IN
NOLEGGIO
Le attrezzature/monitor oggetto della presente fornitura, dovranno essere consegnate ed installate, entro il
termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione scritta dell’ordine o
diversa data concordata tra le parti e collaudate in maniera tale da garantire il funzionamento, “chiavi in
mano”, di ogni apparecchiatura/monitor di ogni singolo lotto, con oneri a totale carico dell’Impresa
aggiudicataria entro 30 gg. dalla consegna.
La consegna avverrà durante il normale orario di lavoro e, comunque, entro e non oltre le ore 13,00 dei
giorni lavorativi, c/o il Magazzino Economale e/o in altro locale indicato nell’ordine.
All’atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta riportante l’esatta indicazione
del materiale consegnato.
In caso di consegna in altro locale indicato nell’ordine, copia della distinta o DDT dovrà essere trasmessa
tassativamente al Responsabile del Magazzino Economale o suo incaricato al numero di fax 0425 393077. In
caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra specificato, l’Azienda ULSS potrà applicare, a carico del
fornitore, le penali, con le modalità previste dal successivo Art.8.
Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione dovrà essere ritirata a cura e spese
dell’Impresa aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine della fornitura e
comunque dalla messa a disposizione dell’Azienda stessa.
ART.4.2- FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DELLE
ATTREZZATTURE FORNITE IN NOLEGGIO
L’Impresa aggiudicataria dovrà pianificare e organizzare d’intesa con l’Ufficio Formazione e
Aggiornamento dell’Azienda ULSS18 di Rovigo e con il Direttore dell’esecuzione del Contratto i corsi di
addestramento in loco a tutto il personale sanitario coinvolto nell’utilizzo delle attrezzature/monitor fornite in
noleggio.
L’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire un corso di primo intervento per il personale tecnico della
SOC Servizio Tecnico dell’Azienda Ulss 18.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comprendere nella fornitura in noleggio idoneo numero di giornate di
formazione per l’affiancamento e supporto nella fase di avvio, per il quale dovrà essere presentato idoneo
piano temporale.
Nel conteggio delle giornate di formazione e di assistenza all’avviamento dovranno essere escluse tutte
quelle utilizzate dall’Impresa aggiudicataria per consegnare ed installare l’hardware e il software e per il
collaudo.
I piani di formazione e addestramento potranno prevedere interventi successivi al completamento del
collaudo.
Tutte le attività previste in tali piani sono da intendersi interamente a carico dell’Impresa aggiudicataria.
L’effettivo svolgimento di tutte le attività previste nei piani di formazione dovrà essere documentato
mediante la presentazione di certificazioni di partecipazione da parte degli operatori interessati.
Le giornate di formazione e di assistenza dovranno essere svolte presso la sede dell’Azienda ULSS18 e/o
dell’Impresa aggiudicataria.
ART.4.3 COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE/MONITOR FORNITE IN NOLEGGIO
La fornitura in noleggio delle attrezzature/monitor, installata sarà soggetta a collaudo, per ogni singolo lotto,
secondo le specifiche norme tecniche in materia e secondo quanto previsto nei documenti di Gara,
nell’offerta dell’Impresa aggiudicataria e con il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, del Direttore dell’Esecuzione del contratto
stesso.
Ad ogni conseguente effetto contrattuale (vizi, copertura assicurativa/svincolo cauzione, liquidazione fatture
e termini di pagamento), il certificato di collaudo sarà considerato valido e regolare solo se recante
sull’originale la firma dell’Impresa aggiudicataria, dal Direttore dell’esecuzione e dai tecnici qualificati
dell’Azienda ULSS 18, salvo diversa specifica comunicazione.
L’Impresa aggiudicataria si impegna:
- messa a punto e taratura iniziale delle apparecchiature/monitor e all'avviamento della medesime, sino al
raggiungimento della piena funzionalità;
- a fornire tutte le informazioni relative al corretto funzionamento e all'utilizzo al personale sanitario
incaricato all'impiego;
- installare e configurare tutto il materiale fornito.
Documentazione annessa alla consegna delle apparecchiature/monitor:
Si richiedono obbligatoriamente, pena la non accettazione della fornitura, le sotto elencate condizioni per
ogni apparecchiatura/monitor fornita:
a) Manuale d'uso in lingua italiana (preferibilmente anche in formato digitale quale formato .pdf o
simili su CD o via e-mail) ed ogni altra documentazione riguardante l’apparecchiatura in dotazione,
nella quale si evidenzino le modalità di funzionamento, i riferimenti relativi all’assistenza tecnica in
b)
c)
d)
e)
f)
caso di guasti, mal funzionamenti o problemi similari, le norme di sicurezza da osservare, le
manovre da eseguire in caso di emergenza, nonché le operazioni di manutenzione preventiva e
controllo di competenza del personale utilizzatore;
Marcatura CE. Nel caso la marcatura CE non sia corredata del numero di codice dell’organismo
notificato, l’apparecchio dovrà essere accompagnato alla consegna dalla dichiarazione di conformità
CE del fabbricante o del suo mandatario (redatta secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 o secondo
l’equivalente facsimile della AUSL);
Certificazioni comprovanti quanto attestato in sede di partecipazione alla Gara anche con
riferimento alle certificazioni di qualità;
Dichiarazione di conformità alla Direttiva dispositivi medici e diagnostici;
L’Impresa aggiudicataria si impegna a fornire preliminarmente al collaudo le verifiche elettriche
secondo la norma CEI 62.5 su tutti i dispositivi offerti;
Certificati di partecipazione e addestramento del personale sanitario e tecnico.
In particolare, il collaudo delle apparecchiature/monitor fornite dovrà accertare:
1. VERIFICA DOCUMENTALE
• la rispondenza dei dati amministrativi definiti nell’ordine, con specifica indicazione di:
- Tipologia merceologica dell’apparecchiatura
- Nome del Produttore
- Modello
- Numero di matricola (numero seriale)
- Classe elettrica
- Tensione e modalità (rete/batterie) di funzionamento
- Copia delle certificazioni relative ai requisiti di qualità costruttiva dell’apparecchiatura ed alla
conformità della stessa in relazione alle normative di settore;
• la fornitura dei manuali d’uso contenente tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo e gestione
operativa di tutte le apparecchiature/monitor offerte. Questi manuali devono essere in lingua italiana
(d.lgs. 46 24/02/97 art.5 comma 4 e allegato I punto 13) e consegnati in un numero di copie pari al
numero di attrezzature/monitor + 1;
• dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza ed ai marchi di qualità;
• le apparecchiature/monitor dovranno essere provviste di marcatura CE con esplicito riferimento ai
modelli forniti;
• Documentazione attestante l’avvenuta formazione del personale medico, paramedico e tecnico
all’utilizzo delle apparecchiature/monitor oggetto della fornitura.
• Documentazione attestante la marcatura CE secondo la Direttiva Europea 93/recante esplicito
riferimento ai modelli forniti.
2. COLLAUDO TECNICO
• la rispondenza dei dati tecnici definiti nell’offerta dell’Impresa Aggiudicataria;
• verifica della corretta installazione di tutte le apparecchiature/monitor e sistemi di supporto offerti;
• controllo di sicurezza elettrica e sicurezza d’uso di ogni apparecchiatura e sistema di supporto
installato secondo quanto previsto dalla normativa e legislazione vigente;
• verifica della corretta esecuzione dei corsi di addestramento del personale utilizzatore
opportunamente documentato e certificato;
• verifica della funzionalità tecnica e clinica di ogni apparecchiatura e sistema di supporto installato.
• al momento della messa in funzione dell’impianto l’esecutore dovrà Garantire i controlli
batteriologici e chimico-fisici
• esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica (secondo norma CEI 62-5), a carico dell’Impresa
aggiudicataria ;
• esecuzione delle prove di accettazione e di qualità previste dai protocolli della Ditta costruttrice e
realizzate con attrezzatura (certificata e tarata) e con metodiche indicate dalla Ditta stessa o con
metodiche indicate dal responsabile della sicurezza del presidio.
Il collaudo definitivo della fornitura sarà effettuato e verbalizzato in contraddittorio con l’Impresa
aggiudicataria e sarà ritenuto valido solo se riporta le firme del:
•
•
•
•
Direttore dell’esecuzione contratto
Responsabile/Referente dell’Impresa aggiudicataria
Responsabile/Referente della SOC Innovazione e Gestione Tecnologie Informatiche e della SOS
Ingegneria Clinica
Responsabile/Referente SOS Prevenzione e Protezione.
Nell’arco dei 30 giorni successivi alla data di collaudo e presa in carico delle attrezzature/monitor, il
Direttore dell’esecuzione valuterà l’idoneità e la capacità dei sistemi dializzatori.
Superato tale test, la fornitura in noleggio dei monitors richiesti, a insindacabile giudizio del Direttore
dell’Esecuzione del contratto, verrà considerata a tutti gli effetti idonea e operativa.
Nel caso in cui il test-run non avesse esito favorevole, verrà concordata una ulteriore e definitiva ripetizione
nei 30 giorni successivi
Un nuovo esito sfavorevole, conferirà all’Azienda Ulss 18 la facoltà di recedere dalla fornitura.
ART. 4.4 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA -ON SITE - FULL RISK DELLE
ATTREZZATURE/MONITOR, PER TUTTA LA DURATA DEL NOLEGGIO
L’Impresa fornitrice si impegna a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature/monitor fornite per
tutto il periodo di noleggio.
L’assistenza è sempre da intendersi “ on site “ e si riferisce a tutto il materiale fornito, nulla escluso,
(compresa la fornitura di dispostivi medici quali membrane, filtri acqua in entrata sui monitor e
batterie) ed installato dal fornitore.
Durante il periodo di noleggio, il fornitore ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a tutte le
operazioni di riparazione dell’apparecchiatura guasta, compresa la sostituzione di quelle parti che dovessero
risultare difettose.
L’Impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà provvedere alle visite preventive e correttive su chiamata.
Il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione offerto dovrà essere full risk, comprendendo tutte le visite
di manutenzione correttiva, le visite di manutenzione preventiva, le verifiche di sicurezza ed i controlli di
qualità previsti dal costruttore e dalla normativa vigente ed applicabile e la sostituzione di eventuali KIT .
Il servizio di manutenzione coprirà inoltre tutte (nessuna esclusa), le parti di ricambio (esempio: filtri acqua
in entrata sui monitor, filtri a cartuccia, membrane, kit di manutenzione, batterie, ecc. ecc. ) e gli accessori
forniti con le apparecchiature/monitor.
Durante tutto il periodo del noleggio, l’Impresa aggiudicataria dovrà Garantire la fornitura del seguente
servizio di assistenza tecnica:
• Manutenzione preventiva programmata; l’Impresa aggiudicataria, durante il periodo di noleggio, dovrà
provvedere – senza alcun onere aggiuntivo – oltre che alla normale manutenzione prevista dalle
condizioni generali di garanzia, anche allo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione
preventiva previste dal costruttore (check list), con la cadenza da esso indicata. In caso di scostamento
delle prestazioni rispetto ai parametri previsti, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire a suo carico
le azioni necessarie al ripristino delle stessa (incluse parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta,
spese di spedizione, etc). La periodicità di tali controlli dovrà essere conforme a quanto specificato dal
produttore e comunque dovrà essere di almeno una visita di manutenzione preventiva all’anno. Le
attività svolte durante tali controlli dovranno essere conformi a quanto richiesto e a quanto specificato
nelle chek list del produttore che saranno allegate all’offerta e rispettare quanto previsto dalle vigenti
normative. Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà concordato con congruo
anticipo (almeno 3 mesi prima) con il Direttore dell’esecuzione del contratto, e comunicati al servizio di
Ingegneria Clinica; la Ditta fornitrice dovrà trasmettere i rapporti tecnici di manutenzione preventiva
tramite mail ai referenti dell’ULSS18, oltre che lasciarne copia cartacea in reparto;
•
Assistenza e manutenzione dell’Integrazione HL7/XML con il sistema informatico dell’Azienda Ulss18
e disponibilità a modificare il tracciato dei messaggi HL7/XML;
•
La Ditta si impegna a fornire compresi nel canone di noleggio per tutta la durata del servizio le batterie
dei monitor per emodialisi, i filtri acqua in entrata sui monitor e le membrane degli stessi;
•
Manutenzione correttiva su guasto: l’Impresa aggiudicataria dovrà effettuare tutti gli interventi di
manutenzione e riparazione sulla fornitura aggiudicata che si renderanno necessari per ripristinare la
completa funzionalità, nulla escluso, della fornitura, incluso i materiali di consumo delle stesse
attrezzature/monitor che dovessero esaurirsi/rompersi precocemente rispetto al ciclo di vita naturale,
anche delle componenti Hardware e Software, con tempi di intervento al massimo entro 3 giorni
lavorativi ( 1 giorno lavorativo = 8 ore) domenica e festività incluse - successive alla richiesta di
intervento) e il pieno ripristino funzionale all’uso con disponibilità dell’apparecchiatura presso l’utente
dovrà essere Garantito in un tempo massimo non superiore a 2 gg. lavorativi (domenica e festività
incluse) successivi alla richiesta di intervento. L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire un’
apparecchiatura sostitutiva nel caso di fermo superiore a 2 gg. lavorativi (domenica e festività incluse);
•
Assistenza tecnica full risk software e hardware, su tutti i prodotti forniti, compresa l’assistenza tecnica
sui dispositivi hardware e software quali appliance, licenze DB, licenze S.O., licenze di back up, licenze
antivirus, server, storage, motore HL7, interfacce di comunicazione e su tutto il materiale necessario ad
eseguire la diagnosi on line dell’ impianto;
•
Controlli di qualità e tarature delle apparecchiature/monitor fornite;
•
Analisi periodiche sui monitor per emodialisi : La Ditta fornitrice, per tutto il periodo del noleggio
dovrà Garantire l’effettuazione di:
•
Verifiche elettriche di sicurezza secondo la normativa 62.5;
•
Aggiornamento gratuito di tutte le procedure software fornite;
•
Formazione gratuita a tutti gli operatori;
Si precisa che l’Impresa aggiudicataria è responsabile della assistenza e manutenzione dei prodotti forniti.
Richieste di Intervento
Relativamente agli interventi di manutenzione su guasto, si precisa che gli interventi di manutenzione
vengono richiesti via fax/e-mail solamente dalla SOS Ingegneria Clinica in seguito a segnalazione degli
utilizzatori delle apparecchiature/monitor; successivamente i rapporti di lavoro concernenti gli interventi
effettuati dovranno essere consegnati in originale al medesimo Servizio, che manterrà i contatti sia con gli
operatori di reparto sia con i tecnici dell’Impresa sino alla completa risoluzione dei problemi riscontrati.
Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate solo ed esclusivamente dall’Ingegneria Clinica, pena la
non accettabilità delle spese della riparazione stessa.
Tutti i rapporti di lavoro e i DDT (in originale) dei materiali impiegati relativi alla richiesta di
intervento effettuata dalla SOC Servizio Tecnico - Ufficio Ingegneria Clinica, dovranno essere
consegnati in tempi brevi (massimo tre -3- giorni dalla data di esecuzione dell’intervento)
all’Ingegneria Clinica.
In particolare i rapporti tecnici, firmati (in modo leggibile) dal tecnico che ha eseguito l’intervento e dal
Personale del Reparto, dovranno evidenziare le operazioni previste dalla casa costruttrice e/o effettuate, i
valori eventualmente rilevati in occasione di verifiche di sicurezza/prove funzionali con riferimento ai valori
nominali, le parti di ricambio eventualmente sostituite e riportare:
•
gli estremi della richiesta di intervento dell’Ingegneria Clinica;
•
tutti i dati dell’apparecchio oggetto dell’intervento, compreso il numero di inventario;
•
la data di esecuzione dell’intervento.
ART.5 FORNITURA, TRAMITE CONTRATTO ESTIMATORIO, CON RELATIVA CONSEGNA
IN CONTO DEPOSITO DEI MATERIALI DI CONSUMO
La fornitura del materiale di consumo e dispositivi medici necessario per la corretta e puntuale esecuzione
del numero e tipologie dei trattamenti dialitici previsti per ciascun lotto, così come indicato per tipologia e
quantità nei capitolati tecnici relativi ai Lotti 1 – 2 e 3, allegati (sub/1 – sub/2 – sub/3) al presente Capitolato
d’oneri avverrà tramite contratto estimatorio con relativa consegna in conto deposito.
Il numero di trattamenti dialitici indicati per ciascun lotto è meramente indicativo essendo riferito al dato
storico annuale, pertanto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire la fornitura fino alla concorrenza del
20% in più o in meno dell’importo della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche fissate
con l’aggiudicazione.
L’Azienda Ulss, si riserva inoltre la facoltà, durante il periodo della fornitura, di procedere ad acquisti diretti,
per quantità ed importi limitati, sul libero mercato per particolari, contingenti e documentate necessità
cliniche diverse da quelle oggetto di gara.
Tutti i materiali di consumo offerti devono essere conformi a:
- Direttiva 92/42 CEE recepita con D.lgs 46/1997 e, s.m.i. - per i dispositivi medici;
- Farmacopea Ufficiale
- per quanto sopra non previsto, standard UNI-EN/ISO e altre norme internazionali universalmente
riconosciute
Nel formulare l’offerta l’Impresa deve tenere conto, oltre al materiale di consumo dedicato necessario per il
carico e le modalità di lavoro specificate per ciascun lotto di Gara, anche dell’eventuale consumo accessorio
dovuto alle caratteristiche delle attrezzature/monitor offerte (avviamenti, scarti, problemi tecnici dello
strumento, etc.).
L’Impresa aggiudicataria è tenuta alla corretta esecuzione della fornitura dei beni secondo quanto disposto
dal presente Capitolato d’Oneri.
Nella esecuzione l’Impresa è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione
qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi delle aziende
sanitarie.
L’Impresa aggiudicataria si impegna, entro e non oltre gli stessi termini previsti per la consegna delle
attrezzature/monitor a consegnare il materiale di consumo oggetto della fornitura secondo la formula “in
conto deposito”, con magazzino presso:
Presidio Ospedaliero di Rovigo: magazzini posti al piano seminterrato del corpo D
Presidio Ospedalieri di Trecenta: magazzino generale esterno, lato Est dell’Ospedale
Presidio Ospedaliero di Adria (Ro): magazzino dialisi al piano terra Palazzina dei Servizi
I quantitativi della scorta di sicurezza (scorta minima per ciascun prodotto e per ciascuna voce della stessa
serie) saranno comunicati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il reintegro delle scorte di magazzino dovrà comunque essere effettuato con scadenze idonee a garantire
l’esecuzione dei trattamenti dialitici per un periodo non inferiore ad almeno 15 gg. lavorativi.
Tutti i prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a tre quarti
della loro validità totale.
Ai fini della costituzione del conto deposito, l’Impresa provvederà ad emettere apposito documento di
trasporto con la causale “conto deposito”, con l’indicazione della quantità, del codice prodotto, del numero di
lotto di riferimento, della data di scadenza dei prodotti consegnati.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto e i suoi assistenti, sono tenuti al controllo della corrispondenza fra
il materiale consegnato e quello indicato nel documento di trasporto.
L’Impresa si obbliga per tutta la durata del contratto a mantenere invariato il materiale previsto come scorta
in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
L’Impresa provvederà ad effettuare il ripristino del materiale indicato entro 7 giorni (n. 1 giorno = 8 ore
lavorative – domenica e festività incluse) dalla trasmissione dell’ordine di reintegro che riporterà in dettaglio
quantità, tipologia, lotto e prezzo dei beni utilizzati.
L’Azienda Ulss 18 si impegna a pagare i beni utilizzati e restituire, al termine della fornitura, quelli non
utilizzati.
L’Impresa si impegna a mantenere presso i propri magazzini adeguata scorta al fine di assicurare la
tempestività dei reintegri e, comunque, mai inferiore ai 15 giorni del consumo ordinario/mese e alla
eventuale diversa richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Impresa si impegna a fornire, alle medesime, o migliorative, condizioni economiche praticate per il
materiale aggiudicato, le eventuali innovazioni tecnologiche immesse sul mercato dello stesso bene e/o
dispositivo medico aggiudicato, previo parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione.
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell’Azienda Ulss 18 non esonera l’Impresa
fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano
accertati al momento dell’impiego.
L’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di funzionalità, non imputabile
agli operatori dell’Azienda Ulss 18, o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima
sicurezza dell’intervento terapeutico.
L’Impresa si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Ulss 18 nel
caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore.
Con periodicità almeno semestrale, (giugno dicembre) su iniziativa dell’Impresa Aggiudicataria, il personale
dell’Impresa, previo appuntamento, provvederà in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione del
contratto o suo delegato ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia i prodotti presenti,
sia le scadenze dei medesimi che dovranno avere una validità residua non inferiore ad un terzo della validità
massima.
L’Impresa è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso l’Azienda
Ulss 18.
L’Azienda Ulss 18 si impegna, attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto a custodire con cura e
diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del
confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori
adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’Impresa.
Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui lo stesso è stato progettato e ad
informare immediatamente l’Impresa di eventuali danni ai materiali depositati in conseguenza dei quali
possa derivare perdita od inservibilità dei beni.
L’Azienda Ulss 18 risponde del perimento e deterioramento del materiale consegnato e giacente presso i
propri locali solo per danni, furti, manomissioni.
ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Impresa aggiudicataria, a Garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso
delle somme che l’Azienda ULSS abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura o
del servizio, dovrà costituire, con le modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, un deposito
cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, al netto di
I.V.A.
Il deposito cauzionale definitivo dovrà prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la
scadenza del contratto.
La Garanzia dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del
Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del C.C. - Dovrà, inoltre, essere indicato il formale impegno del fideiussore a pagare la somma Garantita
entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
ART. 7 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora durante il periodo di validità del contratto l’Impresa dovesse porre in commercio nuovi prodotti o
nuove apparecchiature/monitor, analoghi a quelli oggetto della fornitura in oggetto ma che presentino
migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, lo stesso fornitore potrà proporre all’Azienda
Ulss 18 di Rovigo di sostituire, ferme restando le condizioni economiche già previste, i prodotti nuovi in
sostituzione di quelli oggetto della presente fornitura.
ART. 8 PENALI
Le penali sono applicabili per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse, così
come specificato nel presente capitolato.
ART.8.1 NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE/MONITOR
Le penali saranno applicate durante tutto il periodo del noleggio delle apparecchiature/monitor, per ogni
singolo lotto
A) per ritardata consegna/collaudo
Qualora l’Impresa aggiudicataria non rispettasse il termine di 60 giorni indicato al precedente art. 4.1 “Tempi
e modalità di consegna delle attrezzature/monitor in noleggio” l’Azienda ULSS potrà applicare una penale,
per ciascun giorno di ritardo decorrente dal 61° giorno dalla data di comunicazione scritta dell’ordine, dell’1
per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo al canone di noleggio riferito all’intera durata del
contratto.
Qualora la consegna dell’attrezzatura non avvenisse entro 60 (sessanta) giorni dal termine dei 60 giorni
indicato al precedente art. 4.1 e fatti salvi gli ulteriori danni subiti, l’Azienda ULSS 18 si riserva il diritto di
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile e di agire per gli eventuali ulteriori danni
subiti.
B) per ritardo nei servizi correlati al noleggio
Qualora l’Impresa aggiudicataria non rispettasse i tempi previsti per il ripristino della funzionalità delle
attrezzature/monitor aggiudicate di cui al precedente punto 4.4, verrà applicata una penale dell’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale relativo al canone di noleggio riferito all’intera durata del contratto, per
ogni giorno di ritardo (n. 1 giorno = 8 ore lavorative - domenica e festività incluse), fatti salvi i maggiori
danni subiti dall’Azienda ULSS 18.
Il contratto di noleggio deve garantire la massima funzionalità ed efficienza delle attrezzature/monitor ed
assicurarne la continuità di funzionamento, l’affidabilità e la sicurezza.
Di conseguenza viene considerata inadempienza contrattuale qualsiasi fatto dell’Impresa aggiudicataria che
provochi l’arresto prolungato anche di una sola parte delle attrezzature/monitor o il perdurare di una
condizione di scarsa affidabilità o di inadeguata sicurezza.
Tra i fatti che possono costituire inadempienza contrattuale sono inclusi a titolo esemplificativo e non
esaustivo i seguenti:
-mancata o ritardata esecuzione di un intervento di natura correttiva;
-errata o inadeguata riparazione o ripristino;
-mancata esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria oltre i tempi richiesti stabiliti;
-mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva;
-mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica;
-mancata o negligente esecuzione dei controlli funzionali o di qualità;
-mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata.
Qualora l’importo complessivo delle penali applicate di cui ai precedenti punti 8.1 A) e 8.1.B) superi il 10%
dell’ammontare netto contrattuale complessivo relativo al noleggio, il Direttore dell’esecuzione del contratto
potrà proporre al Responsabile del procedimento la risoluzione del contratto per grave inadempimento, come
previsto dal comma 2 art. 298 del D.P.R. n.207/2010.
ART.8.2 MATERIALE DI CONSUMO- CONTRATTO ESTIMATORIO E CONTO DEPOSITO
La regolare esecuzione della fornitura dei dispositivi medici e del materiale di consumo verrà riscontrata dal
Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale dovrà verificare, per ogni singolo lotto, oltre alla qualità dei
prodotti consegnati, di volta in volta, anche la corrispondenza tra il fabbisogno previsto per l’esecuzione dei
trattamenti dialitici ed i consumi effettivi per l’esecuzione degli stessi trattamenti, mediante verifiche,
almeno, semestrali, dando notizia alla Soc Acquisizione e Gestione Beni e Servizi di Livello Aziendale
dell’Azienda Ulss 18, in caso di mancata corrispondenza.
Nel suddetto caso di mancata corrispondenza, l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire, su specifica richiesta,
in sconto merce, l’ulteriore materiale di consumo necessario così come dichiarato in offerta.
Il controllo quantitativo verrà effettuato, ove possibile, all’atto della consegna.
La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Magazzini dell’Azienda U.L.S.S. individuati
all’art.5 e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Pertanto la firma apposta dal personale addetto all’atto del ricevimento della merce non impegnerà l’Azienda
U.L.S.S. 18, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo
della merce consegnata.
L’accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, l’Impresa aggiudicataria dalla
responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione e rilevati
successivamente al momento dell’effettivo utilizzo presso il servizio utilizzatore.
In ogni momento, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, potrà essere verificata la corrispondenza
delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato nell’offerta e, le relative spese per analisi e
verifiche-qualitative saranno a carico del fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da
quelle indicate nella suddetta offerta.
I prodotti che presenteranno vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e l’Impresa fornitrice dovrà
provvedere alla loro immediata sostituzione e comunque entro il termine fissato nella lettera di
comunicazione.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’azienda sanitaria, presentassero difetti saranno
rifiutati e l’Impresa dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e
successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
In caso di ritardo nella sostituzione o nella consegna delle merci, per ciascun giorno di ritardo rispetto ai
termini concordati, sia con riferimento alla consegna iniziale che ai successivi ordini di reintegro l’Azienda
ULSS potrà applicare una penale pari al 1 per mille del costo complessivo del materiale di consumo per tutta
la durata del contratto, riferito ad ogni singolo lotto, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso,
il diritto dell’Azienda Ulss di risolvere il contratto, ex art. 1454 c.c. In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di
prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla
documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti, l’Azienda ULSS potrà, avvalendosi della
facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da
effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, risolvere di diritto il contratto.
L’Azienda Ulss si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, di acquistare presso altre
Imprese, il materiale non consegnato, con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese,
senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo in ogni caso, l’eventuale
risarcimento dei danni subiti.
Qualora l’Impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza
giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda Ulss 18 procederà ad introitare il deposito cauzionale definitivo
a titolo di penale e ad imputare alla stessa la maggiore spesa derivante dall’assegnazione della fornitura ad
altre Imprese disponibili, a titolo di risarcimento danno.
Le somme e le penali di cui sopra saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture relative alla
fornitura o, se necessario, sulla cauzione definitiva appositamente costituita dalla Ditta appaltatrice, che
successivamente ne provvederà all’integrazione.
ART. 9 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs n. 231/2002, così come
modificato dal D.Lgs n. 192/2012, entro il termine di 60 giorni dalla data di accertamento, da parte del
Direttore dell’Esecuzione del contratto, della rispondenza della fornitura effettuata, alle prescrizioni previste
nei documenti contrattuali, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di consegna della merce.
Il pagamento del corrispettivo, per ogni singolo lotto, sarà effettuato sulla base di distinta fatturazione come
disposto agli Art.9.1 e 9.2, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/02 così come modificato dal D.lgs. n.
192/2012.
I prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 115 del
D.lgs 163/06 me s.m.i.
Gli interessi moratori avranno in ogni caso la decorrenza indicata dall’art.4 del D.lgs.n.192/2012.
ART. 9.1 canoni di noleggio delle attrezzature/monitor comprensivo di assistenza e manutenzione fullrisk:
- I canoni annuali saranno quelli indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta economica per ciascun lotto
di fornitura.
I canoni di noleggio, per ciascun lotto, precisati nell’offerta saranno fissi per tutta la durata contrattuale.
Qualora le quantità indicate nell’offerta subissero uno scostamento, in positivo o negativo, per ciascun lotto,
si procederà all’aggiornamento del canone.
I canoni annuali verranno corrisposti trimestralmente nel termine di 60 giorni dalla data di avvenuta
conferma dell’utilizzo delle apparecchiature/monitor.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare regolare fattura ai sensi
della normativa vigente, all’Aziende Ulss 18.
Gli eventuali importi derivanti dall’applicazione di eventuali penali verranno portati in detrazione al
pagamento della prima fattura utile.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere
con la definizione della pendenza.
ART.9.2 Materiale di consumo-Contratto estimatorio-Conto deposito
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con cadenza mensile, comunicherà alla Soc Acquisizione Gestione
Beni e Servizi le tipologie e quantità di prodotti utilizzati, la quale provvederà a trasmettere il relativo buono
d’ordine all’Impresa aggiudicataria per l’emissione della relativa fattura dei beni utilizzati.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data della fattura di reintegro del
materiale di consumo.
ART.9.3 Obblighi di tracciabilita’ finanziaria
L’Impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto, con riferimento al contratto di service, assicura il pieno
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale o altro
strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda Ulss 18 entro sette giorni dalla loro
accensione o, comunque, entro sette giorni dall’avvio della fornitura o del servizio.
L’Azienda Ulss 18 risolverà di diritto il contratto, qualora le transazioni relative al presente appalto, siano
state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L.136/2010 e s.m.i.
ART.10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.
L’Impresa aggiudicataria di ogni singolo Lotto è consapevole che nel prezzo dell'offerta sono compresi tutti i
diritti e le eventuali indennità relative all'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
Si impegna, inoltre, a sollevare ed a tenere indenne l’Azienda ULSS18 di Rovigo da responsabilità, costi e
spese, comprese quelle legali, derivanti da qualsiasi azione promossa da terzi relativamente a diritti,
copyright, marchi o simili su beni e sistemi utilizzati per l’esecuzione delle attività.
ART. 11 PERSONALE DIPENDENTE E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO
L’Impresa aggiudicataria, in sede di esecuzione del contratto, deve avvalersi di proprio personale qualificato
e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
A tal fine l’Impresa aggiudicataria è tenuta, come previsto dall’art. 2 – comma 3 del D.P.R. 62/2013 “Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” a trasmettere e far osservare ai propri collaboratori le indicazioni
in esso contenute.
L’Impresa aggiudicataria dovrà pertanto impegnare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o
associato, che Garantisca corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni
che riguardano la fornitura di cui trattasi.
Il nominativo e la qualifica del personale impiegato dall’Impresa aggiudicataria per l’effettuazione delle
prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all’Azienda Ulss 18 prima dell’avvio
dell’esecuzione contrattuale; in caso di sostituzione la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto
meno con 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.
L’Azienda Ulss 18 si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell’Impresa
aggiudicataria qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
La sorveglianza da parte dell’Azienda Ulss 18 non esonera le responsabilità del fornitore per quanto riguarda
l’esatto adempimento dell’appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.
L’Impresa aggiudicataria è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni
oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si
svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere,
da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse.
L’Azienda Ulss 18 si riserva di effettuare controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti
contributivi e assicurativi.
L’Impresa aggiudicataria si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria
all’effettuazione dei controlli.
L’Impresa aggiudicataria dovrà, altresì, osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e
assicurazione degli infortuni sul lavoro e a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali
subappaltatori. A tal fine dovrà eseguire i servizi con idonee attrezzature/monitor, perfettamente conformi
alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza vigenti in Italia e nella CEE. L’Impresa sarà ritenuta
responsabile, a tutti gli effetti, per eventuali danni a cose o persone che si verificassero per l’inosservanza di
tali disposizioni.
In particolare l’Impresa aggiudicataria dovrà:
1. gestire l’appalto nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro;
2. Utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del contratto;
3. Fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego, se previsti;
4. Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel
piano di sicurezza da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
5. Predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
6. Impiegare materiali di ricambio o di consumo originali o idonei alle specifiche dell’apparecchiatura e
provvisti delle certificazioni di qualità previsti dalle norme;
7. Mantenere in continua e perfetta efficienza e funzionalità le apparecchiature/monitor in noleggio con
particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose. Esso è
pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata
manutenzione, esercizio non corretto delle apparecchiature/monitor in noleggio. Inoltre l’Impresa
aggiudicataria è l’unica responsabile, tanto verso il Committente che verso terzi, di tutti i danni, di
qualsiasi natura, arrecati sia durante che dopo le prestazioni per colpa o negligenza propria o dei suoi
dipendenti e subappaltatori o anche come conseguenza delle prestazioni medesime;
8. Adempiere a ogni disposizione di legge concernente il trattamento dei dati personali con riferimento ai
propri dipendenti
Qualora venissero riscontrate delle violazioni alle disposizioni in tema di contratti, retribuzioni,
assicurazioni, malattie ed infortuni, l’Azienda ULSS18 si riserva di sospendere i pagamenti per un valore
pari al valore dei debiti accertati.
Qualora l’Impresa, successivamente all’accertamento di tali violazioni, non dimostri di aver sanato la
situazione debitoria, l’Azienda ULSS18, potrà risolvere il contratto, nonché procedere secondo quanto
disposto dal D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed applicare le disposizioni di cui all’art. 16, delle Condizioni
Generali di contratto per le forniture di beni e servizi delle Aziende ULSS18
ART.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell’ Impresa aggiudicataria, fatto salvo il proprio
diritto di rivalsa per eventuali maggiori danni subiti, compresi quelli per l’esecuzione in danno, l’Azienda
ULSS18 di Rovigo potrà risolvere il contratto unilateralmente, con preavviso scritto di 3 mesi, quando non si
ritenga soddisfatta dell’operato dell’Impresa, per gravi motivi imputabili alla stessa e segnalati da più
contestazioni scritte o per reiterato e continuo mancato rispetto dei livelli di servizio o nell’ipotesi di cui
all’Art. 10 “Obblighi e Responsabilità dell’Impresa aggiudicataria”.
Resta salva, comunque, la possibilità di risoluzione per inadempimento in tutti gli altri casi previsti dal
Codice Civile e dall’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto approvate dall’Azienda Ulss 18.
All’Impresa aggiudicataria inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria
che ha risolto il contratto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate
dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’Impresa, fatto salvo il diritto
di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’Impresa aggiudicataria inadempiente.
ART.13 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. In caso
di violazione del disposto di cui al comma precedente l’ Azienda ULSS 18 si riserva la facoltà di risolvere di
diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di
agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane
unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Ulss.
L’Impresa aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere all’Azienda Ulss 18
la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione
nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l’ Azienda Ulss 18 almeno 20 (venti) giorni
prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
I subappaltatori trasmettono all’Azienda Ulss 18, per tramite dell’Impresa aggiudicataria, prima dell’inizio
della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.
Sarà fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti al
subappaltatore.
L’Impresa aggiudicataria si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L’Azienda Ulss 18 verificherà
l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
L’Impresa appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte
degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda Ulss 18 e la Prefettura – ufficio
territoriale del Governo.
ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO
Sono consentite le cessioni dei crediti derivanti dal contratto con l’Aziende Ulss 18, ai sensi dell’art. 117 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
ART. 15 RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Ulss 18 potrà in qualsiasi momento, motivatamente, anche nell’ipotesi in cui venisse aggiudicata
una Gara Regionale o di Area vasta o attivata una convenzione Consip per l’affidamento di fornitura analoga
a quella oggetto della Gara, e con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria
con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art.
21-sexies L. 241/90 e come previsto dalle Condizioni Generali di contratto dell’Azienda Ulss 18
ART. N. 16 COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate,
comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare da fatto proprio, dal
personale o da chiunque chiamato a collaborare.
L’Azienda Ulss 18 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al
personale di cui si avvarrà l’Impresa aggiudicataria nell’esecuzione del contratto.
L’Impresa aggiudicataria, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga
esplicitamente indicato che l’Azienda Ulss 18 è considerata "terza" a tutti gli effetti.
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di Garanzia non inferiori a €
500.000,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre Garantisca le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei
dipendenti dell’Impresa appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di Garanzia non
inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per ciascuna persona.
L’Impresa aggiudicataria prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto dovrà produrre all’Azienda Ulss 18
copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.
La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata all’Azienda Ulss 18 con la periodicità prevista
dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la
durata del servizio.
L'Azienda Ulss 18 potrà risolvere il contratto in caso di mancata presentazione/stipulazione della polizza, di
non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del
premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del
Codice Civile).
ART. N. 17 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto saranno effettuate dall’Azienda Ulss 18 a mezzo
PEC (osta elettronica certificata), indirizzate all’indirizzo PEC indicato dall’impresa aggiudicataria
nell’istanza di partecipazione.
Le comunicazioni dell’Impresa aggiudicataria devono essere effettuate dalla stessa a mezzo posta elettronica
certificata ed essere indirizzate a: AZIENDA ULSS 18 – –Viale Tre Martiri, 89 –45100 Rovigo– PEC:
[email protected], agli uffici che verranno specificatamente indicati nel contratto.
ART. 18 – RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’Impresa aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in
possesso nello svolgimento del servizio. L’Impresa aggiudicataria si assume pertanto l’obbligo di mantenere
riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di
sfruttamento. L’Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio
personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incaricato ai sensi del D.Lgs.
196/2003, mantenga l’assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.
In particolare l’Impresa aggiudicataria si impegna, per sé stessa e per il proprio personale, a:
• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, informazioni di
cui nel corso del periodo di contratto dovessero venire in possesso;
•
non effettuare fotografie nei luoghi di lavoro;
•
non effettuare pubblicazioni (articoli, libri, depliant e così via) su quanto fosse venuto a conoscenza,
senza avere ricevuto apposito benestare dall’Amministrazione dell’Azienda.
L’Azienda Ulss 18 pertanto farà allontanare dal servizio i collaboratori dell’Impresa aggiudicataria che
violeranno queste disposizioni.
ART. 19 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità
previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria, ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.., si
sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Ulss 18 si
riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di Gara, al fine di individuare il nuovo offerente
aggiudicatario.
L’Azienda Ulss 18 si riserva la facoltà di scorrere al graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda
dal contratto.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante scrittura privata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ulss 18 e per le specifiche attività
contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Rovigo.
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si applicano integralmente le Condizioni
Generali di Contratto dell’Azienda ULSS 18 – Rovigo, (allegato 13 all’Atto Aziendale approvato con
deliberazione D.G. n. 480 del 30/09/03 e s.m.i.) e che si intendono espressamente conosciute ed accettate
dall’Impresa offerente. Le stesse sono disponibili in visione sul sito Internet dell’Azienda ULSS 18:
www.azisanrovigo.it - Bandi e Gare – link Regolamento o direttamente presso la S.O.C. Acquisizione e
Gestione beni e servizi di livello aziendale. Per quanto non previsto da tali documenti si fa riferimento alle
norme vigenti in materia di pubbliche forniture (D.Lgs 163/2006, D.P.R.n.207/2010, nonché alle norme del
Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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DATA ___________________________
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(GENERALITA’, QUALIFICA E FIRMA)
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Il sottoscritto dichiara inoltre, di approvare, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del codice civile, le seguenti disposizioni:
- art. 4.1 Tempi e modalità di consegna delle attrezzature/monitor in noleggio
- art. 5 Fornitura, tramite contratto estimatorio con relativa consegna in conto deposito dei materiali
di consumo
- art. 8 Penali
- art. 9 Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 10 Obblighi e responsabilità dell’Impresa Aggiudicataria
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(GENERALITA’, QUALIFICA E FIRMA)
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