La cooperazione amministrativa e giudiziaria e lo scambio di

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La cooperazione amministrativa e giudiziaria e lo scambio di
La cooperazione amministrativa e
giudiziaria e lo scambio di informazioni
tra i paesi UE ed extra UE
stato dell’arte e sviluppi futuri.
Gianluigi D’Alfonso
11 ottobre 2013
1
Premessa
CENTRALITA’/IMPORTANZA
PROBLEMATICA DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
NEI CONSESSI INTERNAZIONALI (G-20, OCSE, UE,CIAT)
per:
•
•
•
•
•
•
•
•
Contrasto a fenomeni di Elusione ed Evasione fiscale;
Contrasto alla competizione fiscale dannosa (Harmful Tax Competition);
Contrasto a fenomeni di riciclaggio;
Contrasto a fenomeni di economia criminale (finanziamento terrorismo internazionale);
Prevenire e risolvere fenomeni di doppie imposizioni a tutela del contribuente;
Discriminare tra Paesi virtuosi/corretti e Paesi non virtuosi (Paradisi fiscali , Off-Shore);
Riscontrare la correttezza di singole operazioni economiche (es. Transfer Pricing);
Evitare l’erosione di basi imponibili dalla giusta tassazione, la perdita di gettito fiscale, a
danno della finanza pubblica dei singoli Paesi;
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DIVERSE ANGOLAZIONI PER TRATTARE IL TEMA
Natura della Cooperazione: AMMINISTRATIVA , GIUDIZIARIA, di
POLIZIA;
DIVERSA TIPOLOGIE DI IMPOSTE A CUI SI APPLICA (II.DD. ,
Indirette, IVA, Doganali);
PROCEDURE AMMINISTRATIVE a cui si applica (Riscossione,
recupero crediti, ecc.);
AREE GEOGRAFICHE DIVESE (Europa, USA, Sud-America, Africa);
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Principali fonti sulla collaborazione internazionale
amministrativa in materia fiscale (Imposte Dirette)
• Convenzioni bilaterali (contro le Doppie Imposizioni)
Convenzioni contro le doppie imposizioni
elaborate secondo:
- il Modello OCSE;
- il Modello ONU;
- il Modello USA.
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Principali fonti sulla collaborazione internazionale
amministrativa in materia fiscale
• Convenzioni, Trattati, Direttive, Regolamenti multilaterali
sull’assistenza amministrativa in materia fiscale
- Convenzione OCSE/Consiglio d’Europa, del 25 gennaio 1988 sulla mutua
assistenza amministrativa in materia fiscale;
- Convenzione tra i Paesi Scandinavi del 7 dicembre 1989;
- Modello di Convenzione fiscale approvato nel 1971 dalla Comunità Andina;
- Direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 (abrogata dalla D. 2011/16/UE);
- Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011;
- Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003;
- Regolamento n. 904/2010/UE;
- Convenzioni di “Napoli I” e “Napoli II”;
- Regolamento 2073/2004/Ce del 16 novembre 2004.
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Principali fonti sulla collaborazione internazionale
amministrativa in materia fiscale
• Accordi amministrativi su scambi di informazioni o di
collaborazione in materia fiscale
- Modello OCSE “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA);
- accordi amministrativi per lo scambio di informazioni (secondo il Modello di
Convenzione dell’OCSE);
- accordi per le verifiche simultanee (secondo un Modello OCSE elaborato nel
1992).
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La collaborazione amministrativa internazionale: ambiti
Collaborazione amministrativa
Settore Imposte Dirette e IVA
(Art. 26 Modello di Convenzione OCSE)
1: l’articolo si applica sia alle imposte dirette che
alle imposte indirette e stabilisce la regola generale
riguardo allo scambio di informazioni
2: contiene talune limitazioni della regola generale,
a favore del Paese interpellato
Scambio di informazioni: modalità operative
Commentario all’art. 26 Modello di Convenzione
OCSE
su richiesta
automatico
spontaneo
Regolamento CE n. 1798/2003
È previsto l’utilizzo di banche dati elettroniche integrate
tra le autorità fiscali europee, cd. VIES (Vat Information
Exchange System).
Settore doganale e delle accise
(Convenzione di Napoli)
La convenzione di Napoli è finalizzata a realizzare una
proficua azione di prevenzione, ricerca e repressione
delle infrazioni, consumate o tentate, alle leggi ed ai
regolamenti doganali relativi all’importazione,
all’esportazione ed al transito delle merci [Cfr. infra
Convenzione di “Napoli I”, del 7.09.1967, e “Napoli
II” del 18.12.1997; Convenzione SID del 26.07.1995;
Regolamento CE 515/1997, 13.03.1997]
Possibili modalità operative
- scambiare informazioni tra le Amministrazioni competenti
- scambiare
informazioni
tra
le
Amministrazioni competenti ed effettuare, a
richiesta o anche su iniziativa, la sorveglianza
di persone, veicoli e merci
- porre in essere un vero e proprio “scambio di
funzionari”
Convenzione SID
(Sistema Informativo Doganale)
Per lo scambio di informazioni a livello comunitario
si utilizza il “Sistema SID”, gestito dall’OLAF (Ufficio
Europeo per la Lotta Antifrode), che si avvale della
rete
CCN/CSI
(Common
Communication
Network/Common System Interface)
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La collaborazione internazionale giudiziaria
Collaborazione giudiziaria
Strumenti di cooperazione di diritto
internazionale
Convenzione
europea
di
assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959
Convenzione di Schengen
del 19 giugno 1990
Convenzione del Consiglio
d’Europa sul riciclaggio del 8
novembre 1990
Accordi bilaterali sottoscritti
dall’Italia con altri Paesi
Mandato di Arresto Europeo
Strumenti di cooperazione di diritto interno
Artt. da 696 a 746 c.p.p.:
forme di cooperazione internazionale
Estradizione
Convenzione europea di
estradizione sottoscritta a Parigi
il 13.12.1957
L’estradizione viene concessa
in conformità alle disposizioni
che corrispondono, secondo la
legge della Parte richiesta, ad
un reato della stessa natura e
che l’estradizione non può
essere rifiutata per il solo
motivo della diversa disciplina
tributaria della materia fra le
legislazioni dei due Stati
Commissione rogatoria internazionale
Deliberazione sentenze
straniere
Artt. da 723 a 729 c.p.p.
Artt. da 730 a 741 c.p.p.
Tipologia
L’aspetto più rilevante ai fini di
un eventuale riconoscimento di
una sentenza penale emessa
per reati fiscali è la possibilità,
per chi ne ha interesse, di far
valere
in
giudizio
le
disposizioni penali di una
sentenza
straniera
per
conseguire le restituzioni o il
risarcimento del danno o per
gli altri effetti civili
Attiva
Passiva
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Criticità
•
in diverse disposizioni internazionali manca qualsiasi riferimento ai termini entro i quali
debba concludersi, nell’interesse contemperato di ciascuno Stato e dei rispettivi contribuenti
e non in quello esclusivo del primo, la procedura di scambio di informazioni;
•
assenza, nella maggior parte degli ordinamenti, di disposizioni che permettano al Fisco
nazionale di coinvolgere nella procedura di scambio informativo, sia nella fase di raccolta che
in quella di scambio effettivo, i contribuenti cui i dati e le notizie che si richiedono fanno
riferimento;
•
rischi di fishing expedition “speculative requests for information that have no apparent nexus
to an open inquiry or investigation”
•
rischi di lesione della riservatezza;
•
rischi di condotta che si sostanzi nella configurazione di una raccolta illegale di informazioni;
•
lentezza delle procedure;
•
Investire nella formazione;
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Sviluppi Futuri
COOPERAZIONE
COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
GIUDIZIARIA
Piena attuazione della DIRETTIVA 2011/16/UE
Verso il Procuratore Europeo
In vigore dal 1 gennaio 2013;
Entro il 1 gennaio 2014 gli SS.MM. Comunicheranno alla
Commissione EU le categorie di reddito per le quali dispongono
informazioni per lo scambio automatico.
Lo scambio automatico di informazioni posticipato al 1 gennaio
2015, informazioni disponibili da questa data su : redditi da lavoro,
compensi per dirigenti, redditi da prodotti di assicurazioni sulla vita,
pensioni, proprietà e redditi immobiliari.
Verso un F.A.T.C.A. Europeo
Il Congresso USA nel 2010 ha approvato il Foreign Account Tax
Cmpliance Act (obblighi informativi a carico delle Istituzioni
Finanziarie non USA che detengono, direttamente o
indirettamente, investimenti negli USA).
Il 26 luglio 2012, FR, GE, IT, UK, ES hanno adottato il modello di
accordo intergovernativo FATCA per facilitare lo scambio
automatico di informazioni (una sorta di alleanza contro la fuga di
capitali), decorrenza: luglio 2014.
Il 9 aprile 2013, gli stessi Stati hanno annunciato piani per
un’azione pilota sullo scambio automatico utilizzando come base il
modello FATCA concordato con gli USA.
Art. 86 del Trattato di Lisbona del 2008 sul Funzionamento
dell’Unione Europea – prevede la costituzione di una Procura
Europea.
La Procura europea è competente per individuare, perseguire
e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con
Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari
dell'Unione.
Il 17 luglio 2013, la Commissione Europea ha emanato una
proposta di regolamento per la figura del P.E. e di riforma di
EUROJUST.
Problematiche: quale procedura si applica ?
Locus regit actum
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