La cooperazione amministrativa e giudiziaria e lo scambio di
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La cooperazione amministrativa e giudiziaria e lo scambio di informazioni tra i paesi UE ed extra UE stato dell’arte e sviluppi futuri. Gianluigi D’Alfonso 11 ottobre 2013 1 Premessa CENTRALITA’/IMPORTANZA PROBLEMATICA DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEI CONSESSI INTERNAZIONALI (G-20, OCSE, UE,CIAT) per: • • • • • • • • Contrasto a fenomeni di Elusione ed Evasione fiscale; Contrasto alla competizione fiscale dannosa (Harmful Tax Competition); Contrasto a fenomeni di riciclaggio; Contrasto a fenomeni di economia criminale (finanziamento terrorismo internazionale); Prevenire e risolvere fenomeni di doppie imposizioni a tutela del contribuente; Discriminare tra Paesi virtuosi/corretti e Paesi non virtuosi (Paradisi fiscali , Off-Shore); Riscontrare la correttezza di singole operazioni economiche (es. Transfer Pricing); Evitare l’erosione di basi imponibili dalla giusta tassazione, la perdita di gettito fiscale, a danno della finanza pubblica dei singoli Paesi; 2 DIVERSE ANGOLAZIONI PER TRATTARE IL TEMA Natura della Cooperazione: AMMINISTRATIVA , GIUDIZIARIA, di POLIZIA; DIVERSA TIPOLOGIE DI IMPOSTE A CUI SI APPLICA (II.DD. , Indirette, IVA, Doganali); PROCEDURE AMMINISTRATIVE a cui si applica (Riscossione, recupero crediti, ecc.); AREE GEOGRAFICHE DIVESE (Europa, USA, Sud-America, Africa); 3 Principali fonti sulla collaborazione internazionale amministrativa in materia fiscale (Imposte Dirette) • Convenzioni bilaterali (contro le Doppie Imposizioni) Convenzioni contro le doppie imposizioni elaborate secondo: - il Modello OCSE; - il Modello ONU; - il Modello USA. 4 Principali fonti sulla collaborazione internazionale amministrativa in materia fiscale • Convenzioni, Trattati, Direttive, Regolamenti multilaterali sull’assistenza amministrativa in materia fiscale - Convenzione OCSE/Consiglio d’Europa, del 25 gennaio 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale; - Convenzione tra i Paesi Scandinavi del 7 dicembre 1989; - Modello di Convenzione fiscale approvato nel 1971 dalla Comunità Andina; - Direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 (abrogata dalla D. 2011/16/UE); - Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011; - Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003; - Regolamento n. 904/2010/UE; - Convenzioni di “Napoli I” e “Napoli II”; - Regolamento 2073/2004/Ce del 16 novembre 2004. 5 Principali fonti sulla collaborazione internazionale amministrativa in materia fiscale • Accordi amministrativi su scambi di informazioni o di collaborazione in materia fiscale - Modello OCSE “Tax Information Exchange Agreement” (TIEA); - accordi amministrativi per lo scambio di informazioni (secondo il Modello di Convenzione dell’OCSE); - accordi per le verifiche simultanee (secondo un Modello OCSE elaborato nel 1992). 6 La collaborazione amministrativa internazionale: ambiti Collaborazione amministrativa Settore Imposte Dirette e IVA (Art. 26 Modello di Convenzione OCSE) 1: l’articolo si applica sia alle imposte dirette che alle imposte indirette e stabilisce la regola generale riguardo allo scambio di informazioni 2: contiene talune limitazioni della regola generale, a favore del Paese interpellato Scambio di informazioni: modalità operative Commentario all’art. 26 Modello di Convenzione OCSE su richiesta automatico spontaneo Regolamento CE n. 1798/2003 È previsto l’utilizzo di banche dati elettroniche integrate tra le autorità fiscali europee, cd. VIES (Vat Information Exchange System). Settore doganale e delle accise (Convenzione di Napoli) La convenzione di Napoli è finalizzata a realizzare una proficua azione di prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni, consumate o tentate, alle leggi ed ai regolamenti doganali relativi all’importazione, all’esportazione ed al transito delle merci [Cfr. infra Convenzione di “Napoli I”, del 7.09.1967, e “Napoli II” del 18.12.1997; Convenzione SID del 26.07.1995; Regolamento CE 515/1997, 13.03.1997] Possibili modalità operative - scambiare informazioni tra le Amministrazioni competenti - scambiare informazioni tra le Amministrazioni competenti ed effettuare, a richiesta o anche su iniziativa, la sorveglianza di persone, veicoli e merci - porre in essere un vero e proprio “scambio di funzionari” Convenzione SID (Sistema Informativo Doganale) Per lo scambio di informazioni a livello comunitario si utilizza il “Sistema SID”, gestito dall’OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), che si avvale della rete CCN/CSI (Common Communication Network/Common System Interface) 7 La collaborazione internazionale giudiziaria Collaborazione giudiziaria Strumenti di cooperazione di diritto internazionale Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio del 8 novembre 1990 Accordi bilaterali sottoscritti dall’Italia con altri Paesi Mandato di Arresto Europeo Strumenti di cooperazione di diritto interno Artt. da 696 a 746 c.p.p.: forme di cooperazione internazionale Estradizione Convenzione europea di estradizione sottoscritta a Parigi il 13.12.1957 L’estradizione viene concessa in conformità alle disposizioni che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, ad un reato della stessa natura e che l’estradizione non può essere rifiutata per il solo motivo della diversa disciplina tributaria della materia fra le legislazioni dei due Stati Commissione rogatoria internazionale Deliberazione sentenze straniere Artt. da 723 a 729 c.p.p. Artt. da 730 a 741 c.p.p. Tipologia L’aspetto più rilevante ai fini di un eventuale riconoscimento di una sentenza penale emessa per reati fiscali è la possibilità, per chi ne ha interesse, di far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per gli altri effetti civili Attiva Passiva 8 Criticità • in diverse disposizioni internazionali manca qualsiasi riferimento ai termini entro i quali debba concludersi, nell’interesse contemperato di ciascuno Stato e dei rispettivi contribuenti e non in quello esclusivo del primo, la procedura di scambio di informazioni; • assenza, nella maggior parte degli ordinamenti, di disposizioni che permettano al Fisco nazionale di coinvolgere nella procedura di scambio informativo, sia nella fase di raccolta che in quella di scambio effettivo, i contribuenti cui i dati e le notizie che si richiedono fanno riferimento; • rischi di fishing expedition “speculative requests for information that have no apparent nexus to an open inquiry or investigation” • rischi di lesione della riservatezza; • rischi di condotta che si sostanzi nella configurazione di una raccolta illegale di informazioni; • lentezza delle procedure; • Investire nella formazione; 9 Sviluppi Futuri COOPERAZIONE COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA GIUDIZIARIA Piena attuazione della DIRETTIVA 2011/16/UE Verso il Procuratore Europeo In vigore dal 1 gennaio 2013; Entro il 1 gennaio 2014 gli SS.MM. Comunicheranno alla Commissione EU le categorie di reddito per le quali dispongono informazioni per lo scambio automatico. Lo scambio automatico di informazioni posticipato al 1 gennaio 2015, informazioni disponibili da questa data su : redditi da lavoro, compensi per dirigenti, redditi da prodotti di assicurazioni sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Verso un F.A.T.C.A. Europeo Il Congresso USA nel 2010 ha approvato il Foreign Account Tax Cmpliance Act (obblighi informativi a carico delle Istituzioni Finanziarie non USA che detengono, direttamente o indirettamente, investimenti negli USA). Il 26 luglio 2012, FR, GE, IT, UK, ES hanno adottato il modello di accordo intergovernativo FATCA per facilitare lo scambio automatico di informazioni (una sorta di alleanza contro la fuga di capitali), decorrenza: luglio 2014. Il 9 aprile 2013, gli stessi Stati hanno annunciato piani per un’azione pilota sullo scambio automatico utilizzando come base il modello FATCA concordato con gli USA. Art. 86 del Trattato di Lisbona del 2008 sul Funzionamento dell’Unione Europea – prevede la costituzione di una Procura Europea. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Il 17 luglio 2013, la Commissione Europea ha emanato una proposta di regolamento per la figura del P.E. e di riforma di EUROJUST. Problematiche: quale procedura si applica ? Locus regit actum 10