La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Innovazioni e
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La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Innovazioni e
La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri: la Direttiva 2011/16/UE. Innovazioni e possibili scenari evolutivi. Luigi Vinciguerra Ancona, 5 luglio 2013 2 maggio 2013 - Relazione Parlamento europeo sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale e i paradisi fiscali Obiettivo principale della Comunità internazionale: affrontare la perdita di gettito fiscale: • ogni anno nell’UE evasione fiscale per 1000 miliardi di euro; • ogni anno elusione fiscale da prezzi di trasferimento per 125 miliardi di Euro. • Ab origine, principio di non collaborazione fiscale (cd. “Non enforcement”). SUCCESSIVAMENTE • • • • dimensione globale dell’economia, considerevole mobilità di merci e capitali, contrasto international tax evasion and avoidance, esigenza tutela entrate statali determinano la necessità di una più efficace ed effettiva cooperazione fiscale. DIRETTIVA 77/799/CEE DIRETTIVA 2011/16/UE Direttiva 77/799/CEE: base giuridica cooperazione fiscale in ambito U.E. fino al 31.12.2012; Applicazione pratica denota forti limiti operativi rilevati da: - Rapporto Gruppo ad hoc sulla frode fiscale n. 8668/00 del 22 maggio 2000; - COM (2004) 611 final (cd. Parmalat Communication) del 27 settembre 2004; - COM (2006) 254 final del 31 maggio 2006 – lotta contro la frode fiscale. Principali limiti della Direttiva 77/799/CEE 1. Assenza di meccanismi volti a favorire lo sviluppo di una comune “cultura amministrativa” tra le AA.FF.; 2. Assenza di norme istituenti forme di “comitologia” necessaria ai fini dell’implementazione della Direttiva; Principali limiti della Direttiva 77/799/CEE 3. Possibilità di opporre un diniego alla richiesta di EOI a causa del segreto bancario; 4. Scambio spontaneo ed automatico limitato; 5. Assenza di termini entro i quali dare seguito ad una richiesta di assistenza amministrativa. PROPOSTA di Direttiva del 2 febbraio 2009 • Doc. COM (2009) 29 def. del 2.2.2009 – proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale; • Art. 26 prevedeva abrogazione della Direttiva 77/799/CEE dall’1.1.2010. Dibattito in seno alle Istituzioni europee a. 10 nov. 2009 - riunione del Consiglio europeo - Austria e Lussemburgo esprimono riserve in ordine al potenziamento dello scambio di informazioni “automatico”; b. 20 apr. 2010 – Garante europeo protezione dati – critica la proposta di Direttiva 2009/29 in quanto non prevede richiamo a strumenti di tutela della confidenzialità dei dati personali. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 7 dicembre 2010 accordo politico; 15 febbraio 2011 adozione Direttiva; in vigore dal 1 gennaio 2013. Prevede norme più chiare e precise (considerando n. 7); applicabilità delle norme sulla privacy (direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e regolamento n. 45/2001 del 18 dicembre 2000). Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Principali apporti innovativi Ambito soggettivo: -non si rilevano riferimenti al requisito della residenza fiscale del contribuente interessato in uno S.M.; - fa eccezione lo scambio automatico che per espressa previsione si applicherà unicamente ai residenti di SS.MM.. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Ambito oggettivo: - si applica alle imposte di qualsiasi tipo, riscosse da o per conto di uno S.M. o delle sue ripartizioni territoriali; - imposte sui redditi o indirette, laddove non oggetto di autonoma disciplina (ad es., IVA, dazi doganali e le accise); - non si applica ai contributi previdenziali obbligatori; - si ispira alla Convenzione multilaterale OCSEConsiglio d’Europa di Strasburgo in tema di reciproca assistenza del 1988. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Efficacia temporale: - entrata in vigore il 12 marzo 2011 (giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE); - salvo lo scambio automatico (posticipato al 1 gennaio 2015), la data di riferimento è il 1 gennaio 2013; - art. 18(2) esclude possibilità applicazione retroattiva per periodi d’imposta antecedenti al 1 gennaio 2011. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Definizioni: - l’art. 3 introduce una pluralità di definizioni al fine di rendere più chiara l’applicazione della direttiva; - novità: definizione di “persona”: a. persona fisica; b. persona giuridica; c. trust, fondazioni, fondi di investimento; d. eventuali nuovi strumenti. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO SU RICHIESTA - trasmissione informazioni “prevedibilmente pertinenti” per l’A.F.; - nei “considerando” della Direttiva citata la preclusione di “fishing expeditions” (richieste generiche probabilmente non pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente); - possono essere richieste indagini amministrative specifiche; - previa richiesta, trasmissione documenti in originale; - formulari. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO SU RICHIESTA: - Art. 7 - Termini: “al più presto e comunque entro SEI MESI dalla data di ricevimento della richiesta”; - DUE MESI se informazioni già in possesso; - per casi specifici possono essere convenuti termini diversi a seguito di apposito accordo; - l’A.F. interpellata accusa ricevuta entro 7 giorni ed entro un mese segnala eventuali carenze, o che non è in possesso delle informazioni necessarie o non può dar seguito alla richiesta. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8: - Destinato a conoscere un netto potenziamento; - Limitato (per il momento) a talune tipologie di reddito; - informazioni disponibili dall’1.1.2015 su: 1. redditi da lavoro; 2. compensi per dirigenti; 3. redditi da prodotti di assicurazione sulla vita; 4. pensioni; 5. proprietà e redditi immobiliari. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8: - Lo S.M. “comunica” almeno una volta l’anno entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale; - Entro il 1 gennaio 2014 gli SS.MM. comunicheranno alla Commissione le categorie di reddito (tra quelle individuate) per le quali dispongono di informazioni; - facoltà opt-out sulla domanda: può essere manifestata l’assenza di un interesse a ricevere informazioni (i) con riferimento a specifiche categorie reddituali ovvero (ii) al di sotto di determinate soglie quantitative. 18 Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8: - Presunzione: se uno S.M. non comunica alla Commissione una singola categoria di reddito per la quale dispone di informazioni si intende che non desidera ricevere informazioni su base automatica; - entro il 1 gennaio 2017: relazione della Commissione sui costi amministrativi ed i benefici dello scambio automatico. Potrà proporre l’estensione a dividendi, plusvalenze e canoni; - utilizzo formato elettronico “FISC 153”, già in uso ai fini della “Direttiva Risparmio”. 19 Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 9 aprile 2013 – FR, GE, UK, IT, ES hanno annunciato piani per un’azione pilota sullo scambio automatico utilizzando come base il modello FATCA concordato con gli USA; il fatto che alcuni SS.MM. hanno concluso o concluderanno accordi con gli USA riguardo alla FATCA significa che essi presteranno una cooperazione più estesa agli altri SS.MM., ex art. 19 Direttiva 2011/16/UE; l’ampliamento dello scambio automatico a livello UE eliminerebbe la necessità e l’incentivo per gli SS.MM. di invocare l’art. 19. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 22 maggio 2013 – Consiglio europeo chiede che lo scambio automatico sia esteso a livello UE; COM (2013) 348 final del 12 giugno 2013 – Proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE con riferimento allo scambio automatico; eliminare il riferimento ad un importo minimo al di sotto del quale uno S.M. può non desiderare ricevere informazioni; introdurre lo scambio automatico di informazioni dall’1.1.2014 per dividendi, plusvalenze e altri redditi generati da attività detenute in un conto finanziario. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 SCAMBIO SPONTANEO - artt. 9 e 10: - Lo S.M. “comunica” ove ricorrano situazioni ritenute fiscalmente rilevanti; - Termini: “al più presto e comunque entro un mese dalla loro disponibilità”; - l’A.F. interpellata accusa ricevuta delle informazioni ricevute entro 7 giorni. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 ALTRE FORME DI COOPERAZIONE a. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative; b. notifica amministrativa. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative - Previo accordo tra le AA.FF. interessate e in base alle modalità stabilite dall’A.F. interpellata; - Funzionari dell’A.F. richiedente possono essere presenti al fine di scambiare informazioni: a. negli uffici dell’A.F. interpellata; b. durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello S.M. interpellato. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative - Possibilità copia documenti ai funzionari presenti; - Se consentito da legge S.M. interpellato, possibile interrogare le persone ed esaminare documenti. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Notifica amministrativa Richiesta di richiedente: notifica soltanto quando l’A.F. a. non è in grado di procedere ad una notificazione secondo la legge interna ovvero b. qualora la notifica comporti difficoltà sproporzionate. Possibile notifica per posta raccomandata o elettronica direttamente ad una persona in altro S.M. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Condizioni per la cooperazione amministrativa 1. Comunicazione di informazioni e documenti 2. Limiti; 3. Obblighi. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Comunicazione di informazioni e documenti - segreto d’ufficio; - protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che riceve le informazioni. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 -utilizzo informazioni: a. per fini diversi (anche extrafiscali), previa autorizzazione S.M. che comunica le notizie e soltanto nella misura consentita nello S.M. ricevente; b. anche ai fini dell’assistenza in materia di recupero crediti – direttiva 2010/24/UE; Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 c. trasmissione ad un terzo S.M.. Lo S.M. di origine può opporsi entro 10 giorni; d. informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi ottenuti dall’A.F. estera in conformità della direttiva possono essere addotti come elementi di prova allo stesso titolo di quelle trasmesse da un’autorità interna. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Limiti i limiti allo scambio di informazioni non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare lo S.M. richiesto a rifiutare di fornire informazioni solo se sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario; riproduce art. 26 (5) OECD MTC; S.M. può rifiutarsi di trasmettere informazioni antecedenti all’1.1.2011. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Obblighi utilizzo specifici formulari; formulari possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi. Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Confermato Most-Favoured-NationTreatment Art. 19 «Quando uno S.M. presti ad un Paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla direttiva non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro S.M. che desideri partecipare a tale cooperazione(….)». Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 Scambio informazioni con Paesi terzi Lo S.M. che riceve da un Paese terzo informazioni «verosimilmente rilevanti» può, se previsto da un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni ad: - altri SS.MM. per i quali tali informazioni potrebbero essere utili; - ad ogni A.F. richiedente. Disciplina interna Art. 31-bis D.P.R. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. 215/2005) riprende, sostanzialmente, i contenuti della Direttiva 77/799/CEE. Necessità aggiornamento della norma alla luce delle novità della Direttiva 2011/16/UE. 35 Scenari evolutivi • progressiva estensione e rafforzamento collaborazione tra Stati in materia fiscale; della • valorizzazione e rafforzamento scambio automatico; • alla luce della persistente crisi economica globale la cooperazione fiscale diviene strumento essenziale della lotta all’evasione e del recupero del gettito per le Amministrazioni nazionali; • i consessi internazionali (G-20, OCSE, UE) considerano lo scambio di informazioni quale mezzo indispensabile per la stabilizzazione e la crescita economica, evitando l’erosione di base imponibile. 36 Un nuovo approccio “condiviso” • Strategia “multilaterale”: - contenuti Modello OCSE adottati anche al di fuori degli Stati aderenti; - 31 marzo 2010 - Protocollo alla Convenzione multilaterale OCSE/CoE; - 15 febbraio 2011 - nuova Direttiva UE; • Istanbul, 15-16 settembre 2010 - Rapporto del OECD Forum on Tax Administration - Nuovi modelli di cooperazione (Joint audits); 37 Ma permane l’unilateralismo….. Accordi Rubik: In cosa consistono? Obbligo per gli agenti pagatori svizzeri di redditi da risparmio di applicare una ritenuta alla fonte se i beneficiari (persone fisiche) sono residenti in un altro Stato, senza disvelarne l’identità; -parere favorevole della Commissione europea; -accordi con Austria e U.K.; -recente stop all’accordo con la Germania (No della Camera alta). E la frammentazione…… Accordi F.A.T.C.A. Compliance Act (Foreign Account Tax Cosa sono? “Nuovi” obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non USA che detengono direttamente od indirettamente, investimenti negli USA; Obiettivo: individuare gli investitori statunitensi che si avvalgono di “veicoli” esteri al fine di occultare i propri redditi in patria; Accordi F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act 26 luglio 2012 - FR, GE, IT, UK, ES hanno adottato il modello di accordo intergovernativo FATCA per facilitare lo scambio automatico di informazioni (una sorta di “alleanza” contro la fuga di capitali); 9 aprile 2013 – gli stessi Stati hanno annunciato piani per un’azione pilota sullo scambio automatico utilizzando come base il modello FATCA concordato con gli USA. «PUOI AVERE UN SIGNORE, PUOI AVERE UN RE, MA L’UOMO DI CUI AVER PAURA E’ L’ESATTORE DELLE IMPOSTE» SUMERI, VI millennio A.C.