La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Innovazioni e

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La cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. Innovazioni e
La cooperazione amministrativa fra gli
Stati membri:
la Direttiva 2011/16/UE.
Innovazioni e possibili scenari
evolutivi.
Luigi Vinciguerra
Ancona, 5 luglio 2013
2 maggio 2013 - Relazione Parlamento europeo
sulla lotta contro la frode fiscale, l’evasione fiscale
e i paradisi fiscali
Obiettivo
principale
della
Comunità
internazionale: affrontare la perdita di gettito
fiscale:
• ogni anno nell’UE evasione fiscale per 1000
miliardi di euro;
• ogni anno elusione fiscale da prezzi di
trasferimento per 125 miliardi di Euro.
• Ab origine, principio di non collaborazione
fiscale (cd. “Non enforcement”).
SUCCESSIVAMENTE
•
•
•
•
dimensione globale dell’economia,
considerevole mobilità di merci e capitali,
contrasto international tax evasion and avoidance,
esigenza tutela entrate statali
determinano la necessità di una più efficace
ed effettiva cooperazione fiscale.
DIRETTIVA 77/799/CEE
DIRETTIVA 2011/16/UE
Direttiva
77/799/CEE:
base
giuridica
cooperazione fiscale in ambito U.E. fino al
31.12.2012;
Applicazione pratica denota forti limiti operativi
rilevati da:
- Rapporto Gruppo ad hoc sulla frode fiscale n.
8668/00 del 22 maggio 2000;
- COM (2004) 611 final (cd. Parmalat
Communication) del 27 settembre 2004;
- COM (2006) 254 final del 31 maggio 2006 –
lotta contro la frode fiscale.
Principali limiti della Direttiva 77/799/CEE
1. Assenza di meccanismi volti a favorire lo
sviluppo
di
una
comune
“cultura
amministrativa” tra le AA.FF.;
2. Assenza di norme istituenti forme di
“comitologia”
necessaria
ai
fini
dell’implementazione della Direttiva;
Principali limiti della Direttiva 77/799/CEE
3. Possibilità di opporre un diniego alla richiesta
di EOI a causa del segreto bancario;
4. Scambio spontaneo ed automatico limitato;
5. Assenza di termini entro i quali dare seguito ad
una richiesta di assistenza amministrativa.
PROPOSTA di Direttiva del 2 febbraio 2009
•
Doc. COM (2009) 29 def. del 2.2.2009 –
proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
•
Art. 26 prevedeva abrogazione della Direttiva
77/799/CEE dall’1.1.2010.
Dibattito in seno alle Istituzioni europee
a. 10 nov. 2009 - riunione del Consiglio europeo
- Austria e Lussemburgo esprimono riserve in
ordine al potenziamento dello scambio di
informazioni “automatico”;
b. 20 apr. 2010 – Garante europeo protezione
dati – critica la proposta di Direttiva 2009/29
in quanto non prevede richiamo a strumenti di
tutela della confidenzialità dei dati personali.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
 7 dicembre 2010 accordo politico;
 15 febbraio 2011 adozione Direttiva;
 in vigore dal 1 gennaio 2013.
Prevede norme più chiare e precise
(considerando n. 7);
applicabilità delle norme sulla privacy (direttiva
95/46/CE del 24 ottobre 1995 e regolamento
n. 45/2001 del 18 dicembre 2000).
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Principali apporti innovativi
Ambito soggettivo:
-non si rilevano riferimenti al requisito della
residenza fiscale del contribuente interessato in
uno S.M.;
- fa eccezione lo scambio automatico che per
espressa previsione si applicherà unicamente ai
residenti di SS.MM..
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Ambito oggettivo:
- si applica alle imposte di qualsiasi tipo, riscosse da
o per conto di uno S.M. o delle sue ripartizioni
territoriali;
- imposte sui redditi o indirette, laddove non oggetto
di autonoma disciplina (ad es., IVA, dazi doganali e le
accise);
- non si applica ai contributi previdenziali obbligatori;
- si ispira alla Convenzione multilaterale OCSEConsiglio d’Europa di Strasburgo in tema di
reciproca assistenza del 1988.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Efficacia temporale:
- entrata in vigore il 12 marzo 2011 (giorno successivo
alla pubblicazione sulla GUUE);
- salvo lo scambio automatico (posticipato al 1
gennaio 2015), la data di riferimento è il 1 gennaio
2013;
- art. 18(2) esclude possibilità applicazione retroattiva
per periodi d’imposta antecedenti al 1 gennaio 2011.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Definizioni:
- l’art. 3 introduce una pluralità di definizioni al fine di
rendere più chiara l’applicazione della direttiva;
- novità: definizione di “persona”:
a. persona fisica;
b. persona giuridica;
c. trust, fondazioni, fondi di investimento;
d. eventuali nuovi strumenti.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
SCAMBIO SU RICHIESTA
- trasmissione informazioni “prevedibilmente pertinenti” per
l’A.F.;
- nei “considerando” della Direttiva citata la preclusione
di “fishing expeditions” (richieste generiche probabilmente
non pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente);
- possono essere richieste indagini amministrative
specifiche;
- previa richiesta, trasmissione documenti in originale;
- formulari.
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SCAMBIO SU RICHIESTA:
- Art. 7 - Termini: “al più presto e comunque entro SEI
MESI dalla data di ricevimento della richiesta”;
- DUE MESI se informazioni già in possesso;
- per casi specifici possono essere convenuti termini
diversi a seguito di apposito accordo;
- l’A.F. interpellata accusa ricevuta entro 7 giorni ed
entro un mese segnala eventuali carenze, o che non è
in possesso delle informazioni necessarie o non può
dar seguito alla richiesta.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8:
- Destinato a conoscere un netto potenziamento;
- Limitato (per il momento) a talune tipologie di reddito;
- informazioni disponibili dall’1.1.2015 su:
1. redditi da lavoro;
2. compensi per dirigenti;
3. redditi da prodotti di assicurazione sulla vita;
4. pensioni;
5. proprietà e redditi immobiliari.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8:
- Lo S.M. “comunica” almeno una volta l’anno entro i sei
mesi successivi al termine dell’anno fiscale;
- Entro il 1 gennaio 2014 gli SS.MM. comunicheranno
alla Commissione le categorie di reddito (tra quelle
individuate) per le quali dispongono di informazioni;
- facoltà opt-out sulla domanda: può essere manifestata
l’assenza di un interesse a ricevere informazioni (i) con
riferimento a specifiche categorie reddituali ovvero (ii) al
di sotto di determinate soglie quantitative.
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SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO - art. 8:
- Presunzione: se uno S.M. non comunica alla
Commissione una singola categoria di reddito per la quale
dispone di informazioni si intende che non desidera
ricevere informazioni su base automatica;
- entro il 1 gennaio 2017: relazione della Commissione
sui costi amministrativi ed i benefici dello scambio
automatico. Potrà proporre l’estensione a dividendi,
plusvalenze e canoni;
- utilizzo formato elettronico “FISC 153”, già in uso ai fini
della “Direttiva Risparmio”.
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 9 aprile 2013 – FR, GE, UK, IT, ES hanno
annunciato piani per un’azione pilota sullo scambio
automatico utilizzando come base il modello FATCA
concordato con gli USA;
 il fatto che alcuni SS.MM. hanno concluso o
concluderanno accordi con gli USA riguardo alla FATCA
significa che essi presteranno una cooperazione più estesa
agli altri SS.MM., ex art. 19 Direttiva 2011/16/UE;
 l’ampliamento dello scambio automatico a livello UE
eliminerebbe la necessità e l’incentivo per gli SS.MM. di
invocare l’art. 19.
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 22 maggio 2013 – Consiglio europeo chiede che lo
scambio automatico sia esteso a livello UE;
 COM (2013) 348 final del 12 giugno 2013 – Proposta
di modifica della Direttiva 2011/16/UE con riferimento
allo scambio automatico;
 eliminare il riferimento ad un importo minimo al di
sotto del quale uno S.M. può non desiderare ricevere
informazioni;
 introdurre lo scambio automatico di informazioni
dall’1.1.2014 per dividendi, plusvalenze e altri redditi
generati da attività detenute in un conto finanziario.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
SCAMBIO SPONTANEO - artt. 9 e 10:
- Lo S.M. “comunica” ove ricorrano situazioni
ritenute fiscalmente rilevanti;
- Termini: “al più presto e comunque entro un mese dalla
loro disponibilità”;
- l’A.F. interpellata accusa ricevuta delle informazioni
ricevute entro 7 giorni.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
a. Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione
alle indagini amministrative;
b. notifica amministrativa.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle
indagini amministrative
- Previo accordo tra le AA.FF. interessate e in base alle
modalità stabilite dall’A.F. interpellata;
- Funzionari dell’A.F. richiedente possono essere presenti al
fine di scambiare informazioni:
a. negli uffici dell’A.F. interpellata;
b. durante le indagini amministrative condotte sul
territorio dello S.M. interpellato.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle
indagini amministrative
- Possibilità copia documenti ai funzionari presenti;
- Se consentito da legge S.M. interpellato, possibile
interrogare le persone ed esaminare documenti.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Notifica amministrativa
Richiesta di
richiedente:
notifica
soltanto
quando
l’A.F.
a. non è in grado di procedere ad una notificazione
secondo la legge interna ovvero
b. qualora
la
notifica
comporti
difficoltà
sproporzionate.
Possibile notifica per posta raccomandata o
elettronica direttamente ad una persona in altro S.M.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Condizioni per la cooperazione amministrativa
1. Comunicazione di informazioni e documenti
2. Limiti;
3. Obblighi.
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Comunicazione di informazioni e documenti
- segreto d’ufficio;
- protezione accordata alle informazioni di analoga
natura dalla legislazione nazionale dello Stato che
riceve le informazioni.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
-utilizzo informazioni:
a. per fini diversi (anche extrafiscali), previa
autorizzazione S.M. che comunica le notizie e soltanto
nella misura consentita nello S.M. ricevente;
b. anche ai fini dell’assistenza in materia di
recupero crediti – direttiva 2010/24/UE;
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
c. trasmissione ad un terzo S.M.. Lo S.M. di origine
può opporsi entro 10 giorni;
d. informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o
copie conformi o estratti degli stessi ottenuti dall’A.F.
estera in conformità della direttiva possono essere
addotti come elementi di prova allo stesso titolo di
quelle trasmesse da un’autorità interna.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Limiti
 i limiti allo scambio di informazioni non possono in
nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare
lo S.M. richiesto a rifiutare di fornire informazioni solo
se sono detenute da una banca, da un altro istituto
finanziario, da una persona designata o che agisce in
qualità di agente o fiduciario;
 riproduce art. 26 (5) OECD MTC;
 S.M. può rifiutarsi di trasmettere informazioni
antecedenti all’1.1.2011.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Obblighi
 utilizzo specifici formulari;
 formulari possono essere accompagnati da
relazioni, attestati e altri documenti, o copie
conformi o estratti degli stessi.
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Confermato Most-Favoured-NationTreatment
Art. 19
«Quando uno S.M. presti ad un Paese terzo una
cooperazione più estesa di quella prevista dalla direttiva non
può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro S.M.
che desideri partecipare a tale cooperazione(….)».
Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011
Scambio informazioni con Paesi terzi
Lo S.M. che riceve da un Paese terzo informazioni
«verosimilmente rilevanti» può, se previsto da un accordo
con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni ad:
- altri SS.MM. per i quali tali informazioni potrebbero
essere utili;
- ad ogni A.F. richiedente.
Disciplina interna
Art. 31-bis D.P.R. 600/1973 (introdotto dal
D.Lgs. 215/2005) riprende, sostanzialmente, i
contenuti della Direttiva 77/799/CEE.
Necessità aggiornamento della norma alla luce
delle novità della Direttiva 2011/16/UE.
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Scenari evolutivi
• progressiva estensione e rafforzamento
collaborazione tra Stati in materia fiscale;
della
• valorizzazione e rafforzamento scambio automatico;
• alla luce della persistente crisi economica globale la
cooperazione fiscale diviene strumento essenziale della
lotta all’evasione e del recupero del gettito per le
Amministrazioni nazionali;
• i consessi internazionali (G-20, OCSE, UE)
considerano lo scambio di informazioni quale mezzo
indispensabile per la stabilizzazione e la crescita
economica, evitando l’erosione di base imponibile.
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Un nuovo approccio “condiviso”
• Strategia “multilaterale”:
- contenuti Modello OCSE adottati anche al di
fuori degli Stati aderenti;
- 31 marzo 2010 - Protocollo alla Convenzione
multilaterale OCSE/CoE;
- 15 febbraio 2011 - nuova Direttiva UE;
• Istanbul, 15-16 settembre 2010 - Rapporto del
OECD Forum on Tax Administration - Nuovi
modelli di cooperazione (Joint audits);
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Ma permane l’unilateralismo…..
Accordi Rubik:
In cosa consistono? Obbligo per gli agenti pagatori
svizzeri di redditi da risparmio di applicare una
ritenuta alla fonte se i beneficiari (persone fisiche)
sono residenti in un altro Stato, senza disvelarne
l’identità;
-parere favorevole della Commissione europea;
-accordi con Austria e U.K.;
-recente stop all’accordo con la Germania (No della
Camera alta).
E la frammentazione……
Accordi F.A.T.C.A.
Compliance Act
(Foreign
Account
Tax
Cosa sono? “Nuovi” obblighi informativi a carico
delle istituzioni finanziarie non USA che detengono
direttamente od indirettamente, investimenti negli
USA;
Obiettivo: individuare gli investitori statunitensi che
si avvalgono di “veicoli” esteri al fine di occultare i
propri redditi in patria;
Accordi F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax
Compliance Act
26 luglio 2012 - FR, GE, IT, UK, ES hanno
adottato il modello di accordo intergovernativo
FATCA per facilitare lo scambio automatico di
informazioni (una sorta di “alleanza” contro la
fuga di capitali);
9 aprile 2013 – gli stessi Stati hanno annunciato
piani per un’azione pilota sullo scambio
automatico utilizzando come base il modello
FATCA concordato con gli USA.
«PUOI AVERE UN SIGNORE, PUOI AVERE
UN RE, MA L’UOMO DI CUI AVER PAURA E’
L’ESATTORE DELLE IMPOSTE»
SUMERI, VI millennio A.C.