aiutare un bambino in difficolta

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aiutare un bambino in difficolta
1. L’adozione internazionale
NOTIZIE UTILI PER LE FAMIGLIE
INTERESSATE ALL’ADOZIONE
INTERNAZIONALE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Che cos’è ?
Chi può adottare?
Chi può essere adottato?
Chi si occupa di adozioni?
Il percorso adottivo
I benefici introdotti dalla nuova normativa
2. Altre forme di solidarietà
2.1
Il sostegno a distanza
3. Appendice
3.1 Convenzione internazionale sui diritti
dell’Infanzia (New York, 20 novembre 1989)
3.2 La Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione
in
materia
di
adozione
internazionale (L’Aia, 29 maggio 1993)
3.3 Spunti per una riflessione
3.4 Moduli del tribunale per i minorenni
3.5 Indirizzi utili
Riferimenti bibliografici
1
2
1. L’Adozione internazionale
1.1 Che cos’è?
L’Adozione internazionale è l’adozione di un
bambino straniero da parte di coppie di coniugi
italiani residenti in Italia o all’estero.
L’ adozione di minori stranieri è disciplinata dalla
legge 31 dicembre 1998, n. 476 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993.
Modifiche alla L.4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri” e dalla L. 28 marzo
2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori, nonché al Titolo
VIII del libro primo del codice civile”.
La nuova legge sulle adozioni internazionali
introduce dei profondi cambiamenti al sistema
finora adottato. E’ necessario, quindi, conoscerne
bene i contenuti per iniziare correttamente le
pratiche e per potere godere delle facilitazioni
introdotte a beneficio delle coppie adottive.
L’aspetto più innovativo è rappresentato dal
principio
di
sussidarietà,
compiutamente
3
espresso, per la prima volta, nella Convenzione
sui diritti del fanciullo (New York 1989).
L’adozione internazionale è una misura di
protezione
residuale
da
prendere
in
considerazione nel superiore interesse del
minore solo dopo aver debitamente vagliato le
possibilità di affidamento nello Stato di origine.
Va innanzitutto compreso che il nuovo
procedimento di adozione internazionale
si
ispira, ad alcuni dei principi generali contenuti
nella Convenzione internazionale dell’Aja del 29
maggio 1993 e nelle nostre leggi sull’adozione.
Possiamo semplificarli così:
- ogni bambino ha diritto di essere amato e di
crescere nella propria famiglia;
- ogni famiglia ha diritto di essere messa in
condizione di poter svolgere il proprio ruolo
genitoriale;
- ogni bambino ha diritto di essere adottato nel
proprio Paese d’origine.
La legge qualifica in modo innovativo anche il
ruolo genitoriale:
infatti, alla coppia che intende adottare, viene
chiesto di rendersi disponibile ad accogliere un
bambino che non ha più la sua famiglia e di
aiutarlo a crescere seguendo un processo che è
suo e va rispettato.
4
Un figlio adottivo non può essere soltanto la
risposta ad un bisogno di maternità e paternità
altrimenti impossibile. Ma nemmeno può essere
soltanto la risposta al desiderio di compiere
un’opera di solidarietà.
Avere un figlio è qualcosa di più: è aprire nella
propria famiglia uno spazio per l’accoglienza di un
bambino o di una bambina, generato da altri, con
una sua storia, e con il bisogno di continuarla con
i nuovi genitori, con i quali formerà una vera
famiglia, come una sua seconda possibilità di vita.
Solo così, partendo dal naturale desiderio di
avere un figlio, e costruendovi sopra un percorso
personale e di coppia che sia di vera accoglienza,
si può iniziare correttamente la strada
dell’adozione.
1.2 Chi può adottare?
Possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni tra i quali non deve sussistere e
non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
Il requisito della stabilità del rapporto può
ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto prima del matrimonio per un
periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per
i minorenni accerti la continuità e la stabilità
5
della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
La differenza minima di età tra adottante e
adottato deve essere di 18 anni; la differenza
massima di età tra adottante e adottato deve
essere di 45 anni.
I limiti di età possono essere derogati, qualora il
Tribunale per i minorenni accerti che dalla
mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
L’adozione non è preclusa quando il limite
massimo di età degli adottanti sia superato da
uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni,
ovvero quando essi siano genitori di figli naturali
o adottivi dei quali, almeno uno, sia in età minore,
o quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già adottato dagli stessi. I
coniugi devono essere affettivamente idonei e
capaci di educare, istruire e mantenere i minori
che intendono adottare (tali requisiti sono
oggetto dell’indagine delle èquipe territoriali).
1.3 Chi può essere adottato?
L’adozione ha carattere di residualità e di
sussidarietà.
Ciò significa che un bambino può essere adottato
solo una volta che sia stato accertato il suo stato
di abbandono.
6
Ma le procedure per un’adozione internazionale
possono iniziare solo dopo che siano stati fatti
tutti i tentativi per un sostegno economico e
sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo
che il tentativo di trovare una famiglia adottiva o
affidataria nel suo stesso Paese sia fallito.
1.4 Chi si occupa di adozione?
j La Commissione per le adozioni internazionali
E’ l’Autorità centrale italiana referente generale
per le adozioni con gli stati esteri ed ha vari
settori di competenza:
- controlla le procedure di adozione, collaborando
con le Autorità degli altri Stati convenzionati;
- autorizza e vigila gli enti autorizzati, pubblici e
privati, attraverso l’istituzione di un albo;
- promuove iniziative di formazione, informazione
e studio sulle tematiche legate all’adozione.
j Il Tribunale per i minorenni
In Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e
sono organi misti, composti da giudici togati e
giudici onorari esperti nelle scienza umane.
Questa
composizione
assicura,
nel
caso
dell’adozione una valutazione finale equilibrata e
completa riguardo ai requisiti della coppia.
7
La nuova legge sull’adozione internazionale,
infatti, accentua il ruolo del giudice minorile
quale interprete delle norme e garante della loro
corretta applicazione. Le funzioni svolte dal
Tribunale in materia non sono solo formali, di
trasmissione e trascrizione degli atti, ma anche
di verifica e valutazione sulla documentazione,
italiana ed estera, relativa ai soggetti
dell’adozione, e di eventuale approfondimento dei
requisiti degli aspiranti genitori adottivi.
j La Regione
La Regione ha il compito di svolgere interventi di
formazione, di promuovere lo sviluppo di una rete
di servizi per l’adozione internazionale, di vigilare
sul funzionamento degli stessi.
La Regione può costituire, con legge propria, un
servizio per l’adozione internazionale che sia
l’equivalente di quello degli enti autorizzati.
La Regione Abruzzo ha approvato un protocollo
operativo e metodologico in materia di adozione
nazionale ed internazionale ed ha provveduto ad
istituire 12 èquipe territoriali.
j I servizi socioassistenziali
In Abruzzo sono state istituite 12 èquipe
territoriali per le adozioni internazionali con
sede nei Comuni di: L’Aquila, Chieti, Pescara,
8
Teramo, Avezzano, Giulianova, Montesilvano,
Lanciano, Roseto, Spoltore, Sulmona, Vasto.
Le 12 èquipe sono costituite da un assistente
sociale del Comune e da uno psicologo dei
Consultori familiari delle ASL.
Hanno il compito:
- di informare le coppie sull’adozione
internazionale e sulle relative procedure;
- di formare gli aspiranti all’adozione;
- di valutare i requisiti della coppia ai fini della
idoneità;
- di sostenere la famiglia ed i minori per una loro
corretta integrazione familiare e sociale.
Le attività di informazione, formazione e
sostegno possono essere realizzate anche in
collaborazione con gli enti autorizzati.
j Gli Enti autorizzati
Sono gli Enti che si occupano delle procedure in
materia di adozioni internazionali in Italia ed
all’estero, una volta che le coppie abbiano
ottenuta l’idoneità ed abbiano conferito loro
l’incarico.
Con la nuova legge l’intervento degli enti
autorizzati è obbligatorio in ogni pratica di
adozione internazionale.
Questi enti rappresentano lo strumento
attraverso il quale le famiglie possono avvicinarsi
9
al bambino, in quanto sono autorizzati a prendere
i necessari contatti con le istituzioni estere che
si occupano di minori in situazioni di abbandono.
Collaborano con le èquipe nel processo
informativo e formativo delle coppie.
Gli Enti non hanno fini di lucro, svolgono la loro
attività in base a precisi requisiti previsti dalla
legge e sono iscritti nell’ apposito albo, al cui
aggiornamento provvede la Commissione per le
adozioni internazionali.
1.5
1.
2.
a)
b)
3.
Il percorso adottivo
Prima fase
Gli aspiranti genitori adottivi presentano “la
dichiarazione di disponibilità” al Tribunale per
i minorenni del loro distretto unitamente ai
documenti richiesti ( Vedi in appendice).
Il Tribunale, esaminata la documentazione:
in caso di manifesta carenza di requisiti,
pronuncia
immediatamente
decreto
di
inidoneità;
trasmette
alla
èquipe
territoriale
competente la dichiarazione di disponibilità
entro 15 giorni dalla data di presentazione
della stessa ed incarica l’equipe di preparare
la relazione sui requisiti della coppia.
L’èquipe territoriale, entro 4 mesi, convoca la
coppia,
acquisisce
tutti
gli
elementi
10
conoscitivi necessari e trasmette al Tribunale
per i minorenni una relazione psicosociale
sugli aspiranti genitori adottivi secondo le
indicazioni contenute nel Protocollo operativo
della Regione Abruzzo.
4. Il Tribunale, sentita la coppia, entro 2 mesi,
decide con decreto per l’idoneità o l’inidoneità
della coppia, comunicandolo agli interessati.
5. Il decreto viene trasmesso immediatamente
alla Commissione per le adozioni internazionali
e, se già indicato dalla coppia, all’ente
autorizzato prescelto.
6. Durante questa prima fase la coppia può
seguire un percorso formativo organizzato
dalla equipe territoriale competente in
collaborazione con gli Enti Autorizzati. Il
percorso sarà personale e di coppia, come lo
sarà l'esperienza genitoriale, ed offrirà
spunti per un approfondimento sulle più
profonde ragioni di questa scelta. Una buona
preparazione sarà il più utile strumento per
vivere in modo positivo il percorso insieme al
nuovo figlio adottivo. L'impegno per questa
fase di formazione avrà valore soprattutto in
funzione dell'incontro con il bambino, e del
suo inserimento nella nuova famiglia.
11
Seconda fase
7. La coppia inizia la pratica con l’Ente
autorizzato prescelto e segue una fase di
informazione e preparazione.
8. L'Ente trasmette al Paese straniero tutta la
documentazione necessaria, opportunamente
tradotta, affinchè le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore.
9. L’Ente trasmette alla coppia tutte le
informazioni che riguardano il bambino da
adottare e verifica l'effettiva disponibilità
ad accogliere la proposta di incontro.
10. L'Ente raccoglie il consenso scritto della
coppia e l’assiste per portare a termine tutta
la procedura presso il Paese straniero.
11. La coppia si deve recare nel Paese di origine
del bambino e soggiornare per il periodo
richiesto dal singolo Stato.
12. Se gli incontri della coppia con il bambino si
concludono con un parere positivo delle
autorità del Paese estero, l’ente trasmette
tutta la documentazione riferita al bambino,
con il provvedimento del giudice straniero alla
Commissione per le adozioni internazionali ed
al Tribunale per i minorenni. In caso
contrario, l’ente ne prende atto e ne informa
la Commissione.
12
13. L'Ente vigila sulle modalità del viaggio del
bambino verso l'Italia e certifica la data
dell'inserimento del minore in famiglia.
Terza fase.
14. La Commissione autorizza l’ingresso e la
residenza permanente del bambino adottato
in Italia.
15. Dopo l’ingresso in Italia, e dopo che sia
trascorso l’eventuale periodo di affidamento
preadottivo, per gli Stati che lo richiedono, il
Tribunale per i minorenni del luogo di
residenza dei genitori nel momento del loro
ingresso in Italia con il minore. Verifica che
nel provvedimento di adozione straniero
risulti la sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 2 della Convenzione e, se accerta che
l’adozione non è contraria ai principi
fondamentali che regolano in Italia il diritto
di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interessa del minore, ordina la
trascrizione del provvedimento di adozione
nel registro di stato civile. Dal momento
dell'ingresso del bambino nella famiglia, su
richiesta
degli
interessati,
l'equipe
competente e l'ente autorizzato incaricato,
assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed
il minore.
13
1.6 I benefici introdotti dalla nuova normativa.
La nuova legge consente agli aspiranti genitori:
- di poter godere di un periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro durante i primi tre mesi
successivi all’ingresso del bambino in Italia,
anche quando questi abbia più di 6 anni d’età;
- di aver riconosciuta l’assenza dal lavoro sino a
che il bambino non abbia compiuto i 6 anni d’età;
- di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro
sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni
d’età;
- di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro
per tutto il tempo in cui si renda necessaria la
permanenza all’estero, secondo le norme del
paese del bambino;
- di poter dedurre le spese sostenute per
l’adozione (comprese quelle di viaggio) dalla
denuncia dei redditi nella misura del 50%.
A
tali
fini
è
necessaria
un'adeguata
certificazione da parte dell’Ente da cui risulti la
data di ingresso del bambino in Italia, la durata
delle necessarie assenze dal lavoro, le spese
sostenute dai genitori adottivi.
14
2. Altre forme di solidarietà
3 - Appendice
2.1 Il sostegno a distanza
Consiste nel sostenere economicamente, in
modo continuativo, progetti di cooperazione
internazionale che aiutano i minori nelle loro
famiglie d'origine.
Non esistono regole scritte, si crea
unicamente un vincolo morale.
Esistono molte associazioni, tra cui gli Enti
autorizzati alle adozioni internazionali, che
promuovono questa forma di solidarietà. Non
esiste un albo ma è possibile contattarli
trovando i loro recapiti ed i Paesi in cui
operano su internet.
3.1 – La Convenzione internazionale sui diritti
dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni unite il 20 novembre 1989, ratificata
in Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991.
"Non una semplice dichiarazione di intenti, ma una
vera e propria legge mondiale, che impone di
soddisfare i bisogni essenziali dei bambini e, più, in
generale, di rispettarne tutti i diritti civili, politici,
sociali, culturali ed economici esattamente come per
gli adulti. Conoscerla è essenziale per tutti: per gli
adulti, per cui rappresenta una vera e propria "carta
dei doveri"; per i giovani, chiamati ad essere
consapevoli dei propri diritti e dei diritti dei
coetanei di ogni parte del mondo".
Articoli estratti dalla Convenzione:
Articolo 3 “In tutte le decisioni relative ai fanciulli,
di competenza delle istituzioni pubbliche o private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità
amministrative o degli organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve essere una condizione
preminente.
Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo benessere
(…)”.
15
16
Articolo 6 “(…) ogni fanciullo ha un diritto inerente
alla vita.
Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.”
Articolo 7 “ Il fanciullo (…) ha diritto ad un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere
allevato da essi”.
Articolo 8 “Gli Stati parti si impegnano a rispettare
il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità (…)”.
Articolo 9 “Gli Stati parti vigilano affinchè il
fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la
loro volontà, a meno che le autorità competenti non
decidano che questa separazione è necessaria
nell'interesse preminente del fanciullo (…) ad
esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il
fanciullo”.
Articolo 13 “Il fanciullo ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, ricevere e di divulgare informazioni e
idee di ogni specie (…)”
Articolo 14 “Gli Stati parti rispettano il diritto del
fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione”.
Articolo 16 “Nessun fanciullo sarà oggetto di
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella
17
sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al
suo onore e alla sua reputazione”.
Articolo 19 “Gli Stati parti adottano ogni misura per
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale (…)”.
Articolo 21 “Gli Stati parti che ammettono e/o
autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse
superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia (…)”
Articolo 23 “(…) i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscono la
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino
una loro attiva partecipazione alla vita della
comunità”.
Articolo 24 “Gli Stati parti riconoscono il diritto del
minore di godere del miglio stato di salute possibile
e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”.
Articolo 28 “Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo all'educazione (…)”.
Articolo 29 “(…) l'educazione del fanciullo deve
avere come finalità:
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo
nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
18
(…) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi
genitori, della sua identità, della sua lignua e dei suoi
valori culturali (…)”.
3.2 - La Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale
(L’Aia, 29 maggio 1993)
Articolo estratto:
Articolo 2 “La Convenzione si applica allorchè un
minore, residente abitualmente in uno Stato
contraente (“lo Stato di origine”)è stato, è o
dev’essere trasferito in un altro Stato contraente
(“lo stato di accoglienza”), si a seguito di adozione
nello Stato di origine da parte dei coniugi o di una
persona residente abitualmente nello Stato di
accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato
d’accoglienza o in quello di origine (…)”.
3.3 - Spunti di riflessione
Dalla richiesta adottiva alla dichiarazione di
disponibilità
La dichiarazione di disponibilità, e non più domanda
di adozione, è il primo passo di una pratica di
adozione internazionale e va presentata al Tribunale
per i minorenni del distretto di residenza.
Perché questo cambiamento?
Si tratta di un cambiamento sostanziale:
la coppia "non chiede" più un bambino, ma si dichiara
disponibile ad accogliere un bambino. Il messaggio
implicito del percorso che il legislatore ha fatto, ed
invita a fare, è rappresentato dalla necessità di
passare dal desiderio di avere un bambino al
desiderio di accogliere un bambino.
L'adozione è l’atto di accoglienza di un bambino
bisognoso di una famiglia che possa prendersi cura
di lui. Siamo disposti ad accettarlo in tutta la sua
identità? Ad accompagnarlo nel suo inserimento
familiare e sociale?
L'incontro con il bambino
L'adozione internazionale è un viaggio reale ed
emozionale, che ha come meta l'incontro con il
bambino.
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20
Non si tratta soltanto di salire a bordo di un
aereo ma di fare un viaggio anche all'interno
delle proprie emozioni.
Sia il viaggio che il primo periodo di convivenza
nel
paese
d'origine
del
bambino
sono
fondamentali per conoscere e capire l'ambiente
da cui proviene e la sua storia e per verificare la
realizzazione di una prima reciproca accoglienza.
Il primo anno in famiglia
La nuova famiglia può contare sul sostegno degli
esperti delle equipe territoriali e dell'ente
autorizzato incaricato, che su richiesta, si
attiveranno per facilitare l'inserimento del bambino
adottato.
Potrebbero essere difficoltà di varia natura, in
relazione a problematiche di ordine psicologico o
sociale, che rendano necessaria anche dopo
l'assistenza degli esperti dei servizi.
passato. E quale preziosa risorsa è, invece, questo
bagaglio che il nuovo figlio porta con sé!
Ogni famiglia adottiva internazionale ha la
possibilità di divenire una famiglia multietnica: alla
sua aggiunge la razza, la lingua, i costumi del paese
del nuovo componente.
Solo così l'adozione diventa accoglienza di una
persona con tutta la sua storia e nel pieno rispetto
della sua identità culturale ed etnica.
Una nuova famiglia è nata
Si dice che nell'adozione internazionale la
famiglia acquisti, insieme al bambino, una nuova
identità nazionale: la sua. Come accogliere un
bambino se non insieme alla sua storia personale e
culturale? Non sarebbe certo una piena accoglienza
quella che pretendesse di cancellare tutto il
21
22
3.4 - Moduli del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila.
Dichiarazione di disponibilità con richiesta di idoneità
(art. 29 bis, I comma, legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modific.)
Al Tribunale per i Minorenni di ___________________
I sottoscritti:
____________________ nato a _______________e
____________________ nata a___________e residenti
in ________________________________ coniugati dal
______________, non separati neppure di fatto
dichiarano
di essere disponibili ad adottare uno o più minore/i
straniero/i e a tal fine
chiedono
di essere dichiarati idonei all’adozione internazionale.
_________________
_________________
Depositato in Cancelleria
Il Cancelliere
Elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione
(art. 29 bis, I comma legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif.)
Certificati di nascita
Certificato di matrimonio
Certificato di residenza
Stato di famiglia
Certificato di sana e robusta costituzione
psicofisica
Analisi mediche (H.I.V., epatiti, T.B.C.,
wassermann) da effettuarsi presso una
struttura pubblica
N.B. I documenti sopraelencati potranno
anche essere prodotti successivamente,
comunque non oltre quattro mesi dalla
data della presentazione della
dichiarazione di disponibilità.
Da presentare in duplice copia
23
24
3.5 - Indirizzi utili
Commissione per le Adozioni Internazionali
Via Fornivo, 8 – Pal. A - 00192 Roma
Telefax 06/48161722 – 06/36754403;
[email protected].
http://www.commissioneadozioni.it
Tribunale per i minorenni dell’Abruzzo
Via Acquasanta, 1 – 67100 L’Aquila
Tel. 0862/420341 – Fax 0862/27426
Regione Abruzzo
Servizio Servizi Sociali
Viale Bovio, 425 - 65100 Pescara
Tel. 085/7672094 o 7672035
Fax 085/7672016
www.regione.abruzzo.it
Equipe territoriali adozioni internazionali
COMUNE DI L’AQUILA:
Assistente Sociale
PATRIZIA DEL PRINCIPE
Psicologa
MARIA GRAZIA FEDERICI
SEDE:
c/o Comune di L’Aquila
Ufficio Protezione Sociale - Via San Sisto, 20
Tel. 0862/318348 - fax 0862/320161
COMUNE DI CHIETI:
Assistente Sociale
MARINA DI IORIO
Psicologa
ANNA MARIA GALASSI
SEDE:
c/o Comune di Chieti
Servizi Sociali - Via S.Eligio, 6
Tel. 0871/341527 o 341524 – fax 0871/
25
COMUNE DI PESCARA:
Assistente Sociale
DI GIAMBATTISTA MARIA RITA
Psicologo
DOMENICO ROMAGNOLI
SEDE:
Palazzo ex INPS
Piazza Italia, 13 - I piano
Tel. 085/4283627 o 085/4283646
fax 085/4283624
COMUNE DI TERAMO:
Assistente Sociale
MARISA DE DOMINICIS
Psicologa
GILDA DI GIAMMARCO
SEDE:
c/o Comune
Ufficio Attività Sociali – Via Irelli, 27
Tel. 0861/324347 – fax 0861/324350
COMUNE DI VASTO:
Assistente Sociale
BOLOGNESE EVELIANA
Psicologa
FILOMENA CIMINO
SEDE:
c/o Comune di Vasto
Servizio Tutela Sociale - Via Alcide De Gasperi
Tel. 0873/309219 - fax 0873/367669
COMUNE DI LANCIANO:
Assistente Sociale
SILVESTRI TIZIANA
Psicologo
BERARDO AIMOLA
SEDE:
c/o Comune di Lanciano
Ufficio Minori Assessorato Politiche Sociali Via Guido Rosato,1
Tel. 0872/7253204 fax 0872/717791
COMUNE DI SULMONA:
Assistente Sociale
PATRIZIA CINIGLIO
Psicologa
ORNELLA MASCI
SEDE:
c/o Comune di Sulmona
Via Mazara, 21 –
Tel. 0864/242282 - fax 0864/32199
26
COMUNE DI GIULIANOVA:
Assistente Sociale
CRISTINA TROSINI
Psicologa
TERESA FELICIONI
SEDE:
Centro Servizi Sociali
(parco Cerulli) - Via Orsini - Giulianova Lido
Tel. 085/8025776 – Fax 085/8026959
Gli enti autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale e
nella Regione Abruzzo:
COMUNE DI MONTESILVANO:
Assistente Sociale
ADALGISA FUSCHI
Psicologa
CLAUDIA AMICONE
SEDE:
c/o Comune di Montesilvano - Ufficio Servizi
Sociali – Piazza Beni (Stazione FF.)
Tel. 085/4455702 – 335/1241999 – fax 085/
Associazione Adozione Alfabeto
Piazzale Garibaldi, 16 – 61100 PESARO
Tel 0721/31652
COMUNE DI SPOLTORE:
Assistente Sociale
MIRELLA MASTRODICASA
Psicologa
LUCIANA CHIARIERI
SEDE:
Comune di Spoltore
Servizi Sociali - Via G.Di Marzio, 64
Tel. 085/4964234 - fax 085/4962923
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI:
Assistente Sociale
NATASCIA PARISCIANI
Psicologa
NATALIO FLARA’
SEDE:
c/o Villa Comunale di Roseto
Via Nazionale, 250
Tel 085/8930473 – fax 085/8931470
COMUNE DI AVEZZANO:
Assistente Sociale
ESTER DI DOMENICO
Psicologa
DANIELA MARRONE
SEDE:
c/o Comune di Avezzano - Settore Servizi
Sociali - Via Vidimari
Tel. 0863/501330 – Fax 0863/501363
27
Ai.Bi. Associazione Amici dei bambini
Via Frassi 19 – 20077 MELEGNANO (MI)
Tel 02/988221 – Fax 02/98232611
Ariete
Via Boiardo, 17 - 00180 ROMA
Tel/fax 06/70451850
Associazione Cicogna – Amici di Chernobil – Onlus
Via Monte Maiella, 51 – 66034 LANCIANO
Tel 0872/717839 – Fax 0872/702528
Associazione Italiana Pro Adozioni –A.I.P.A.–Onlus erga Pueros
Via F. Duodo, 10 – 00136 ROMA
Tel 06/39749770 – 5759711 Fax 06/5783160
Attraverso il Mondo per un Sorriso – Onlus
Via Mario Pagano, 6 – 61032 FANO (PS)
Tel 0721/831433 Fax 0721/835762
Azione per un Mondo Unito – Onlus
C.so Vittoria Colonna, 78/B – 00047 MARINO (RM)
Tel 06/9367071 – Fax 06/93663192
C.I.A.I. Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – Onlus
Via Tertulliano, 70 - 20137 MILANO
Tel 02/5510407 - Fax 03/5513412
28
C.I.F.A. Centro Internazionale Famiglie pro Adozione
Via della Repubblica, 6/b – 60015 FALCONARA (AN)
Tel 071/5903000 – Fax 071/9166399
Comunità S. Egidio
Piazza S. Egidio, 3/A – 00153 ROMA
Tel 06/585661 Fax 06/5800197
Gruppo di Volontariato e Solidarietà
Viale Dante, 104 – 85100 POTENZA
Telefax 0971/21517
Istituto La Casa
C/o Consultorio UCIPEM “Quintino Raccatti”
Via Campobasso, 11 – 65121 PESCARA
Telefax 085/28860
Missionarie della Carità
Piazza San Gregorio al Celio, 2 – 00184 ROMA
Tel 06/70474118
Procura Generale della Congregazione delle Missionarie Figlie
di San Girolamo Emiliani
Via Biagio Terzi, 10 – 00176 ROMA
Telefax 06/295783
Servizio Polifunzionale per l’Adozione Internazionale S.P.A.I.
Via Maratta, 3 – 60123 ANCONA
Tel 071203938 – Fax 0712082778
29
Riferimenti bibliografici
“Per una famiglia adottiva”
Pubblicazione della Commissione per le Adozioni
internazionali a cura del Centro Nazionale di
documentazione ed Analisi per l’Infanzia e
l’Adolescenza di Firenze;
“Adozioni Internazionali” – Quaderno n. 16 del
Centro Nazionale di documentazione e analisi per
l’Infanzia e l’Adolescenza.
Atti del Convegno “Infanzia oltre
Firenze 10 dicembre 1999;
le barriere”-
La redazione dell’opuscolo informativo è stata curata dalla
Direzione Regionale Qualità della Vita, Beni ed attività
Culturali, Promozione Sociale
Servizio Servizi Sociali – Ufficio Attuazione Politiche in
favore dei Minori e di prevenzione del disagio
Dr. Giancarlo Zappacosta – Direttore regionale
Dr. Ercole Vincenzo Orsini – Dirigente del Servizio
D.ssa Patrizia Radicci – Responsabile Ufficio
Si ringraziano per la collaborazione offerta:
D.ssa Anna Maria Galassi – ASL Chieti;
Dott. Domenico Romagnoli – ASL Pescara;
A.S. Cristina Trosini – Comune di Giulianova
D.ssa Luisa Quaranta del CIAI – Sede di Roma
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