Etilometro, legittimo accertamento guida stato ebrezza, ma

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Etilometro, legittimo accertamento guida stato ebrezza, ma
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CORTE DI
CASSAZIONE PENALE
Sezione IV
Sentenza nr.8805
del 26 febbraio 2009
Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con
misurazione mediante etilometro sul posto, cioe' sulla strada.
CORTE DI CASSAZIONE
PENALE
SEZIONE IV
(Sentenza commentata da: Avv. Alessandro Amaolo )
Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con misurazione
mediante etilometro sul posto, cioe' sulla strada
Corte di cassazione penale
sentenza 8805/09 del 26/02/2009
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 26 febbraio 2009, n. 8805
Diritto penale della circolazione stradale: è legittimo l’accertamento della
guida in stato di ebbrezza con misurazione mediante etilometro sul posto,
cioè sulla strada.
La sentenza penale che qui si annota, in primo grado, assolveva l’imputata dal reato
a lei ascritto di cui all’art. 186(1) c.d.s. (Guida sotto l’influenza dell’alcool(2),), in
quanto il fatto non sussisteva. Più in particolare, il giudice di primo grado rilevava
che nel caso di specie era stato rilevato un tasso di alcolemia di 0,8 mg/l., con
misurazione mediante etilometro sul posto, cioè sulla strada. Secondo il giudice la
predetta forma, che corrisponde a quella del terzo comma dell’art. 186 c.d.s non
costituiva una valida prova dell’esistenza del reato in quanto il sesto comma della
stessa disposizione di legge prescrive che, qualora dall’accertamento di cui ai commi
4 e 5 (quindi non del comma terzo) risulti un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato
di ebbrezza. Inoltre, dopo la novella legislativa di cui al D.L. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, “non ha più efficacia probatoria il ricorso ai
c.d. elementi sintomatici esteriori dello stato di ebbrezza”. Infatti, in tal senso
indurrebbe anche il testo della Raccomandazione 2201/115/CE, alla cui attuazione
obbediva la normativa nazionale. Nella motivazione della sentenza del Tribunale in
composizione monocratica il giudice osservava, inoltre, che quanto considerato
trovava applicazione ex art. 2, secondo comma, c.p., in quanto l’accertamento
mediante etilometro sul posto era avvenuto prima delle modifiche legislative.
Pertanto, ciò imponeva di assolvere ex art. 129 c.p.p. l’imputata poiché il fatto non
sussisteva, essendo mancata la prova dell’elemento costitutivo del tasso alcolemico.
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Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con
misurazione mediante etilometro sul posto, cioe' sulla strada
Nei confronti della sentenza di primo grado proponeva ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale il quale denunziava il vizio della violazione di legge.
In via preliminare, il sopraccitato Procuratore deduceva che il G.I.P. cadeva
nell’equivoco di considerare l’etilometro tra gli apparecchi di cui al comma 3.
Tra i vari motivi di ricorso addotti dal Procuratore della Repubblica il più
rilevante ai fini della decisione era quello di ritenere gli accertamenti di cui
al comma 4 dell’art. 186 c.d.s. come eseguibili direttamente sul posto. Infatti,
la conduzione nell’ufficio o comando deve ritenersi come solo eventuale (“anche
accompagnandolo”) e gli strumenti e le procedure per l’esecuzione di essi sono
determinati dal Regolamento di esecuzione al Codice della Strada. Quest’ultimo,
all’articolo 379, prevede l’uso dell’etilometro che è una cosa ben diversa dagli
apparecchi portatili previsti dal comma 3 dell’art. 186 c.d.s.
Inoltre, il P.G. nella sede requirente, dopo avere ritenuto “corrette e condivisibili” le
argomentazioni del ricorrente, deduceva che l’annullamento della sentenza di primo
grado doveva essere disposto in quanto la sentenza, pronunciata a norma dell’art.
129 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari e del procedimento disciplinato dal’art.
141 att. c.p.p., presentava indubbi profili di abnormità. Infatti, il giudice, in
sostanza, aveva fatto governo dell’art. 129 c.p.p. che riguardava il vero e proprio
processo, nel corso del procedimento, durante le indagini preliminari, che
appartengono alla fase anteriore al processo, nella quale trova applicazione il diverso
istituto dell’archiviazione.
Molto interessante e ben articolata è la motivazione dell’accoglimento del ricorso da
parte del giudice nomofilattico. Nella sentenza si legge che esiste un rapporto di
preliminarità fra gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 dell’art. 186 c.d.s.
con quelli effettuati mediante l’etilometro (comma 4 art. 186 cds). In sintesi, la
Suprema Corte osserva che una volta che si sia proceduto ad accertamenti
qualitativi non invasivi anche attraverso apparecchi portatili è possibile, poi, il
successivo accertamento quantitativo con gli specifici strumenti e le procedure
determinati dal regolamento. Si deve considerare che il terzo comma prevede solo la
facoltà per gli organi di Polizia stradale di procedere a quei preliminari accertamenti
qualitativi non invasivi. Invece, il successivo quarto comma dell’art. 186 c.d.s.
prevede l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento non
solo nel caso che gli accertamenti di cui al terzo comma abbiano dato esito positivo,
ma anche “in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica”.
Proprio su quest’ultimo punto, osservo, inoltre, che le indicazioni esplicative e
pragmatiche
di
cui
alla
Circolare
29
dicembre
2005,
n.
prot.
300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, a proposito degli accertamenti preliminari e delle caratteristiche degli
strumenti utilizzabili per gli accertamenti preliminari, recano: “Al solo scopo di
acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di un controllo con l’etilometro,
la nuova disposizione stabilisce che gli organi di polizia stradale possano
sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili; la norma ha l’evidente scopo di
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Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con
misurazione mediante etilometro sul posto, cioe' sulla strada
fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il
numero delle persone controllate e garantendo il carattere non invasivo
dell’esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzati è
molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o di
utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool
senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore”. Occorre precisare
che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione
secondo le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento. Inoltre, l’esito positivo
degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per
l’accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il
successivo
accertamento
tecnico
mediante
etilometro
(strumentazione
omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico
nel sangue. A questo punto, il Giudice delle Legge stabiliva che l’accertamento di
cui al quarto comma, con strumenti e procedure determinati dal regolamento,
poteva sicuramente avvenire “sul posto, cioè sulla strada”, come, nella specie,
riportava il provvedimento impugnato. Infatti, secondo la modesta opinione dello
scrivente, rigor di logica impone di ritenere l’accompagnamento presso il più vicino
ufficio o comando (indicato nello stesso quarto comma) come non necessario ed
indispensabile. Inoltre, ciò viene dimostrato dalla espressione anche ivi contenuta,
sicché, in definitiva nulla osta a che anche l’accertamento con strumenti e procedure
determinati dal regolamento possa avvenire “sul posto, cioè sulla strada”, ed
anche senza procedere ad accertamenti preliminari qualitativi (non quantitativi)
non invasivi. Questi ultimi accertamenti, in base alla volontà del legislatore, sono
semplicemente facoltativi per gli organi di Polizia stradale
In conclusione, si osserva che il ricorso del Procuratore della Repubblica veniva
ritenuto come fondato, tanto che il provvedimento impugnato per il giudice
nomofilattico doveva essere annullato senza rinvio e con gli atti trasmessi al
Tribunale per l’ulteriore corso. In sintesi, il giudice nomofilattico conveniva che la
sentenza impugnata presentava indubbi profili di abnormità che ne imponevano
l’annullamento.
In ultima analisi, il giudice nomofilattico ha stabilito, con questa sentenza, che per
la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza gli accertamenti qualitativi
non invasivi, non danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad
accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare,
come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l’ulteriore accertamento
con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Infatti, secondo la Suprema
Corte si deve ritenere consentito che tale ulteriore accertamento venga effettuato
anche sul posto, purché con apparecchi quali l’etilometro previsto e disciplinato
dall’articolo 379 del Regolamento C.d.S. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che
lo stato di ebbrezza può essere comunque desunto anche da circostanze
sintomatiche (3) (4), in presenza delle quali ed in mancanza di altri decisivi elementi,
deve ritenersi sussistente, per il principio del favor rei, l’ipotesi di minore gravità,
prevista dall’art. 186, comma 2, lett. a),C.d.S.
(1) Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186 del nuovo codice
della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso
sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi
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Legittimo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza con
misurazione mediante etilometro sul posto, cioe' sulla strada
la pericolosità della condotta. Cassazione
febbraio 2006, n. 3569
civile,
sezione
II,
sentenza
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(2) Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo
comma dell’art. 186 codice della strada dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono
autonome ipotesi incriminatrici, come emerge dalla previsione di pene differenziate
in ragione della diversità del tasso alcolimetro accertato. Cassazione penale,
sezione IV, sentenza 4 dicembre 2008, n. 45122
(3) Ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 186 codice dela strada, anche
dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del
conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non
necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di
attuazione dello stesso codice. Cassazione penale, sezione IV, sentenza 4
dicembre 2008, n. 45122
Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, pur nell’attuale
formulazione dell’art. 186 c.d.s. (quale da ultimo modificata dal D.L. n. 92/2008,
convertito con modif. in legge n. 125/2008), il suddetto stato può essere accertato,
per tutte e tre le ipotesi ivi previste, anche su base sintomatica, indipendentemente
dall’accertamento strumentale, fermo restando che dovrà comunque essere ravvisata
l’ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia
minima, non sia possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la
condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi. Cassazione
penale, sezione IV, sentenza 29 dicembre 2008, n. 48297
(4) Posto che lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e
provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la
strumentazione e le procedure indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed
esecuzione del codice della strada, il giudice può desumere lo stato di alterazione
psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico
dell’ebbrezza o dell’ubriachezza quale: la guida irregolare, l’alterazione della
deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso.
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 22 novembre 2002, n. 1124
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