Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto

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Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto
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Le novità 2013 per i servizi di locazione,
leasing e noleggio di mezzi di trasporto
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010,
con cui è stato recepito nell’ordinamento interno quanto disposto
dall’art. 4 della direttiva comunitaria n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008,
a decorrere DAL 1° GENNAIO 2013 entreranno in vigore
LE NUOVE REGOLE DI TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI LOCAZIONE,
LEASING, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE,
DI MEZZI DI TRASPORTO.
Viene sostituita la lettera e) dell’art. 7-sexies, del D.P.R. n. 633/1972.
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Locazioni, leasing e noleggi di mezzi
di trasporto A BREVE TERMINE
Locazioni, leasing e noleggi di mezzi
di trasporto A LUNGO TERMINE
Art. 7-quater, comma 1, lett. e)
Art. 7-sexies, comma 1, lett. e)
per i rapporti B2C
Art. 7-ter, comma 1, per i rapporti B2B
Deroga ASSOLUTA rispetto al criterio
base di territorialità ex art. 7-ter, comma 1
Criterio SPECIFICO (derogatorio) di
territorialità valido sia per i rapporti B2B,
sia per i rapporti B2C
Criterio di territorialità basato su
parametri OGGETTIVI:
(1) messa a disposizione del mezzo di
trasporto;
(2) luogo di utilizzo del mezzo.
Deroga RELATIVA rispetto al criterio
base di territorialità ex art. 7-ter, comma 1
Criterio SPECIFICO (derogatorio) di
territorialità solo per i rapporti B2C
Criterio di territorialità (derogatorio)
basato su un parametro SOGGETTIVO
(luogo di stabilimento del prestatore) ed
uno oggettivo (luogo di utilizzo dei servizi)
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Locazioni, leasing e noleggi di mezzi
di trasporto A BREVE TERMINE
Locazioni, leasing e noleggi di mezzi
di trasporto NON A BREVE TERMINE
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. g), del
D.P.R. n. 633/1972, per locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili a breve
termine di mezzi di trasporto, «si intende
il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo
di trasporto per un periodo non superiore
a trenta giorni, ovvero a novanta giorni
per i natanti»
Definizione
Sono definiti in via indiretta, quali
prestazioni di servizi dove il possesso o
l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto
dura per un periodo superiore a trenta
giorni, o a novanta giorni per i natanti
(c.d. «a lungo termine»).
Definizione
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
La durata del contratto
L’art. 39, par. 1, del Regolamento comunitario n. 282 del 15 marzo 2011, di esecuzione
della direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che la durata del possesso o dell’uso
ininterrotto del mezzo di trasporto «è determinata sulla base del contratto concluso fra
le parti».
Durata/uso e contratto
Il secondo paragrafo dello stesso art. 39 del Regolamento n. 282/2011, specifica che se
il noleggio (locazione o leasing) «è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le
stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di
trasporto prevista».
Contratti consecutivi
Con riguardo ai contratti consecutivi di cui al secondo paragrafo dell’art. 39 sopra
citato, l’Agenzia delle entrate ha compreso in tale fattispecie le proroghe contrattuali
(circolare n. 37/E del 29.07.2011, par. 3.1.6).
Proroghe contrattuali
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Nozione di mezzo di trasporto
L’art. 38, par. 1, del Regolamento comunitario n. 282/2011 contiene la definizione del
concetto di «mezzo di trasporto» (di cui agli artt. 56 e 59, primo comma, lett. g) della
direttiva 2006/112/CE), in cui rientrano «i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e
attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che
possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed
effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto»
Definizione
Nel secondo paragrafo dello stesso art. 38, è fornita una elencazione non tassativa (vedi
circolare Agenzia delle entrate n. 37/E del 29.07.2011, par. 3.1.6) dei mezzi di trasporto:
veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte (a); rimorchi e
semirimorchi (b); vagoni ferroviari (c); navi (d); aeromobili (e); veicoli concepiti
specialmente per il trasporto di persone malate o ferite (f); trattori e altri veicoli agricoli
(g); veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili (h).
Non sono considerati mezzi di trasporto
i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container
(art. 38, paragrafo 3, Regolamento n. 282/2011)
Attenzione!
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Le nuove regole di territorialità in vigore dal 1° GENNAIO 2013
riguardano ESCLUSIVAMENTE locazioni, leasing e noleggi
A LUNGO TERMINE (non a breve termine), in seguito
alla sostituzione della lettera e) dell’art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972,
integralmente riscritta,
ed all’inserimento della nuova lettera e-bis) dopo di essa.
Rimangono INALTERATE le regole di territorialità dei servizi di locazione, leasing e
noleggio:
 a breve termine (art. 7-quater, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 633/1972);
 a lungo termine nei rapporti B2B (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972)
Attenzione!
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Nuove regole di territorialità
Sono valide ESCLUSIVAMENTE
Introducono DISPOSIZIONI SPECIFICHE
per locazioni, leasing e noleggi
per locazioni, leasing e noleggi di
di mezzi di trasporto
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
A LUNGO TERMINE nei rapporti B2C
(art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis, del
(art. 7-sexies, comma 1, lett. e, del
D.P.R. n. 633/1972)
D.P.R. n. 633/1972)
a committenti non soggetti passivi
a committenti non soggetti passivi
comunitari ed extracomunitari (B2C)
comunitari ed extracomunitari
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Novità in vigore dal 1° gennaio 2013
Nuove regole di territorialità
per i mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto
Per la generalità dei mezzi di trasporto, diversi dalle
imbarcazioni da diporto, i servizi di locazione, leasing e
noleggio resi nei rapporti B2C saranno considerati
rilevanti ai fini IVA in Italia quando:
 il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza
domicilio all’estero, e le prestazioni di servizi sono utilizzate nel territorio
dell’Unione europea;
 i servizi sono resi ad un committente extracomunitario ed utilizzati nel
territorio dello Stato.
Art. 7-sexies,
lett. e
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Art. 7-sexies,
lett. e-bis
Nuove regole di territorialità
per le imbarcazioni da diporto
I servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da
diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai
fini IVA in Italia nei seguenti casi:
 quando ricorrono contemporaneamente i
seguenti presupposti:
 l’imbarcazione è messa a disposizione
del committente nel territorio dello Stato;
 l’imbarcazione è utilizzata nel territorio
dell’Unione europea;
 il servizio è reso da soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato.
 quando
sono
contemporaneamente
verificati i seguenti presupposti:
l’imbarcazione è messa a disposizione del
committente in un Paese extracomunitario;
l’imbarcazione è utilizzata nel territorio
dello Stato;
il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti
nello stesso Paese extracomunitario dove
è messa a disposizione l’imbarcazione.
Qualora, invece, “le imbarcazioni da diporto
siano messe a disposizione in uno Stato
diverso da quello di stabilimento del prestatore,
si applicheranno i criteri previsti, per gli altri
mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e)”.
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