Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto
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Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto
24/09/2012 116 Le novità 2013 per i servizi di locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto 1 24/09/2012 117 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 18 dell’11 febbraio 2010, con cui è stato recepito nell’ordinamento interno quanto disposto dall’art. 4 della direttiva comunitaria n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, a decorrere DAL 1° GENNAIO 2013 entreranno in vigore LE NUOVE REGOLE DI TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI DI LOCAZIONE, LEASING, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO. Viene sostituita la lettera e) dell’art. 7-sexies, del D.P.R. n. 633/1972. 2 24/09/2012 118 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Locazioni, leasing e noleggi di mezzi di trasporto A BREVE TERMINE Locazioni, leasing e noleggi di mezzi di trasporto A LUNGO TERMINE Art. 7-quater, comma 1, lett. e) Art. 7-sexies, comma 1, lett. e) per i rapporti B2C Art. 7-ter, comma 1, per i rapporti B2B Deroga ASSOLUTA rispetto al criterio base di territorialità ex art. 7-ter, comma 1 Criterio SPECIFICO (derogatorio) di territorialità valido sia per i rapporti B2B, sia per i rapporti B2C Criterio di territorialità basato su parametri OGGETTIVI: (1) messa a disposizione del mezzo di trasporto; (2) luogo di utilizzo del mezzo. Deroga RELATIVA rispetto al criterio base di territorialità ex art. 7-ter, comma 1 Criterio SPECIFICO (derogatorio) di territorialità solo per i rapporti B2C Criterio di territorialità (derogatorio) basato su un parametro SOGGETTIVO (luogo di stabilimento del prestatore) ed uno oggettivo (luogo di utilizzo dei servizi) 3 24/09/2012 119 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Locazioni, leasing e noleggi di mezzi di trasporto A BREVE TERMINE Locazioni, leasing e noleggi di mezzi di trasporto NON A BREVE TERMINE Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 633/1972, per locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto, «si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti» Definizione Sono definiti in via indiretta, quali prestazioni di servizi dove il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto dura per un periodo superiore a trenta giorni, o a novanta giorni per i natanti (c.d. «a lungo termine»). Definizione 4 24/09/2012 120 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 La durata del contratto L’art. 39, par. 1, del Regolamento comunitario n. 282 del 15 marzo 2011, di esecuzione della direttiva n. 2006/112/CE, stabilisce che la durata del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto «è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti». Durata/uso e contratto Il secondo paragrafo dello stesso art. 39 del Regolamento n. 282/2011, specifica che se il noleggio (locazione o leasing) «è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell’uso ininterrotto del mezzo di trasporto prevista». Contratti consecutivi Con riguardo ai contratti consecutivi di cui al secondo paragrafo dell’art. 39 sopra citato, l’Agenzia delle entrate ha compreso in tale fattispecie le proroghe contrattuali (circolare n. 37/E del 29.07.2011, par. 3.1.6). Proroghe contrattuali 5 24/09/2012 121 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Nozione di mezzo di trasporto L’art. 38, par. 1, del Regolamento comunitario n. 282/2011 contiene la definizione del concetto di «mezzo di trasporto» (di cui agli artt. 56 e 59, primo comma, lett. g) della direttiva 2006/112/CE), in cui rientrano «i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone, od oggetti da un luogo all’altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto» Definizione Nel secondo paragrafo dello stesso art. 38, è fornita una elencazione non tassativa (vedi circolare Agenzia delle entrate n. 37/E del 29.07.2011, par. 3.1.6) dei mezzi di trasporto: veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte (a); rimorchi e semirimorchi (b); vagoni ferroviari (c); navi (d); aeromobili (e); veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite (f); trattori e altri veicoli agricoli (g); veicoli a propulsione meccanica o elettronica per persone disabili (h). Non sono considerati mezzi di trasporto i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container (art. 38, paragrafo 3, Regolamento n. 282/2011) Attenzione! 6 24/09/2012 122 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Le nuove regole di territorialità in vigore dal 1° GENNAIO 2013 riguardano ESCLUSIVAMENTE locazioni, leasing e noleggi A LUNGO TERMINE (non a breve termine), in seguito alla sostituzione della lettera e) dell’art. 7-sexies del D.P.R. n. 633/1972, integralmente riscritta, ed all’inserimento della nuova lettera e-bis) dopo di essa. Rimangono INALTERATE le regole di territorialità dei servizi di locazione, leasing e noleggio: a breve termine (art. 7-quater, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 633/1972); a lungo termine nei rapporti B2B (art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) Attenzione! 7 24/09/2012 123 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Nuove regole di territorialità Sono valide ESCLUSIVAMENTE Introducono DISPOSIZIONI SPECIFICHE per locazioni, leasing e noleggi per locazioni, leasing e noleggi di di mezzi di trasporto IMBARCAZIONI DA DIPORTO A LUNGO TERMINE nei rapporti B2C (art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis, del (art. 7-sexies, comma 1, lett. e, del D.P.R. n. 633/1972) D.P.R. n. 633/1972) a committenti non soggetti passivi a committenti non soggetti passivi comunitari ed extracomunitari (B2C) comunitari ed extracomunitari 8 24/09/2012 124 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Nuove regole di territorialità per i mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto Per la generalità dei mezzi di trasporto, diversi dalle imbarcazioni da diporto, i servizi di locazione, leasing e noleggio resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia quando: il committente è domiciliato nel territorio dello Stato, o ivi residente senza domicilio all’estero, e le prestazioni di servizi sono utilizzate nel territorio dell’Unione europea; i servizi sono resi ad un committente extracomunitario ed utilizzati nel territorio dello Stato. Art. 7-sexies, lett. e 9 24/09/2012 125 Locazione, leasing e noleggio di mezzi di trasporto Novità in vigore dal 1° gennaio 2013 Art. 7-sexies, lett. e-bis Nuove regole di territorialità per le imbarcazioni da diporto I servizi di locazione, leasing e noleggio di imbarcazioni da diporto resi nei rapporti B2C saranno considerati rilevanti ai fini IVA in Italia nei seguenti casi: quando ricorrono contemporaneamente i seguenti presupposti: l’imbarcazione è messa a disposizione del committente nel territorio dello Stato; l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dell’Unione europea; il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. quando sono contemporaneamente verificati i seguenti presupposti: l’imbarcazione è messa a disposizione del committente in un Paese extracomunitario; l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dello Stato; il servizio è reso da soggetti passivi stabiliti nello stesso Paese extracomunitario dove è messa a disposizione l’imbarcazione. Qualora, invece, “le imbarcazioni da diporto siano messe a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applicheranno i criteri previsti, per gli altri mezzi di trasporto, dalla precedente lettera e)”. 10