Azione risarcitoria CNA Fita_FAQ

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Azione risarcitoria CNA Fita_FAQ
Azione risarcitoria per cartello autocarri: alcune
indicazioni pratiche di CNA Fita
1. Chi può partecipare all’azione collettiva gestita dalla società A.L.I. Antitrust litigation Investment S.r.l. contro il
cartello dei produttori di camion?
Possono partecipare all’azione risarcitoria tutti i soggetti che hanno acquistato camion di medie (da 6 a 16
tonnellate) e grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) delle marche DAF, Daimler/Mercedes-Benz, Iveco,
MAN/Volkswagen, Volvo/Renault e Scania immatricolati dal 1997 al 2011.
Il diritto al risarcimento è riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (Cass. civ. n. 2305/2007), da quella dell’Unione
(Corte Giust. Ue Caso C-295/04) ed oggi anche dalla Direttiva 2014/104/Ue sia agli acquirenti diretti che a quelli
indiretti.
POSSONO, PERTANTO, AGIRE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CHI HA ACQUISTATO, ANCHE ATTRAVERSO
LEASING, I CAMION SIA NUOVI SIA USATI, CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI NEL PERIODO TRA IL 1997 AL 2011.
2. Perché può chiedere il risarcimento anche chi ha acquistato il camion usato?
Anche chi ha acquistato i camion usati può agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, in quanto anche il
prezzo dell’usato, di cui un fattore importante è il prezzo del nuovo, ha subito le conseguenze negative del cartello.
Poiché la responsabilità per la violazione delle norme a tutela della concorrenza è di natura extracontrattuale le case
costruttrici partecipanti al cartello sono tenute a risarcire tutte le conseguenze negative causate dal cartello,
compreso l’aumento dei prezzi dei camion usati.
A titolo meramente esemplificativo, nel caso in cui il sovraprezzo causato dal cartello fosse del 20% del costo di un
camion nuovo pari a € 100.000, è evidente che se dopo 6 mesi lo stesso camion viene venduto a € 90.000 il nuovo
acquirente paga un prezzo più alto per l’usato di quello che avrebbe corrisposto in assenza del cartello, considerato
che lo stesso camion sarebbe costato nuovo € 80.000.
3. Può richiedere il risarcimento dei danni chi ha noleggiato il camion?
Anche il prezzo del noleggio risente del prezzo di acquisto del camion. Teoricamente, quindi, anche chi noleggia i
camion può agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, la partecipazione all’’azione legale è conveniente solo se il
valore della pretesa risarcitoria sia economicamente rilevante. Per tale motivo l’adesione all’azione risarcitoria di chi
ha noleggiato il cambio è condizionata alla previa verifica degli importi corrisposti a titolo di canone e al numero
complessivo degli autotrasportatori interessati da questa fattispecie.
4. Quale è la documentazione necessaria per l’istruzione della causa che le Associazione territoriali CNA Fita
devono raccogliere?
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la documentazione comprovante l'acquisto/leasing dei camion,
copia di un documento d'identità del legale rappresentante della ditta di autotrasporto,
una visura della società se l’attività di autotrasporto è esercitata in forma societaria,
la procura alle liti o in alternativa l'atto di cessione del diritto al risarcimento, e
l'eventuale documentazione riguardante la vendita/permuta/rottamazione dei camion.
5. Nel caso in cui non fosse disponibile la documentazione comprovante l’acquisto/leasing del camion e/o quella
relativa la sua vendita/permuta/rottamazione, quale documentazione l’autotrasportatore deve fornire per poter
aderire all’azione collettiva?
Nel caso in cui manchino i documenti di cui alle lettere a) ed e) del punto precedente l’autotrasportatore dovrà
fornire l’estratto cronologico del camion del PRA, da cui risulti anche il prezzo di acquisto del mezzo, nonché
dell’eventuale vendita.
6. Perché nella scheda allegata alla convenzione che sottoscrivono gli autotrasportatori è chiesto di indicare anche
i camion acquistati fino al 2013 e fornire l’eventuale documentazione?
Secondo la letteratura economica dopo la fine del cartello i prezzi non tornano immediatamente ad un livello
competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni. Pertanto, appare probabile che chi ha acquistato camion
immatricolati anche nel 2012 e nel 2013 possa agire per il risarcimento del danno, in quanto il loro prezzo potrebbe
aver risentito dell’effetto del cartello.
Per tale motivo è utile fornire anche le informazioni dei camion immatricolati fino a tutto il 2013. La decisione se
agire per il risarcimento anche per il prezzo corrisposto per i camion immatricolati nel 2012 e 2013 sarà presa dopo
aver verificato quanti autotrasportai siano interessati da tale fattispecie segmento e studiato l’andamento dei prezzi
post-cartello.
7. Come verrà quantificato il danno causato dal cartello?
Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una consulenza tecnica
d’ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo dei camion in assenza del cartello e il
conseguente danno. Nel caso in cui la quantificazione del danno si rivelasse troppo difficoltosa il giudice potrà
procedere alla sua liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
A mero titolo indicativo si fa presente che il sovraprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di cartello è del
20%.
Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno sarà distribuito tra i vari
proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato e poi rivenduto il camion il risarcimento
ammonterà ad una percentuale della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
8. È possibile che le case costruttrici predispongano volontariamente una procedura per il rimborso diretto dei
danni agli acquirenti di camion, senza la necessità per gli autotrasportatori di agire per vie legali?
È molto improbabile che le case costruttrici autonomamente e volontariamente predispongano una procedura per il
rimborso diretto del sovraprezzo pagato dagli autotrasportatori, per i seguenti motivi:
a) Se offrissero a tutti gli acquirenti un serio rimborso incontrerebbero gravi difficoltà economiche;
b) Al contrario nei casi di violazioni delle norme a tutela della concorrenza le imprese responsabili dell’illecito
confidano nell’inerzia delle vittime per incamerare i profitti illecitamente conseguiti da utilizzare, ove il
cartello venisse scoperto, per il pagamento delle sanzioni amministrative;
c) Essendo, inoltre, coinvolte nel cartello tutte le maggiori case costruttrici, nessuna ha necessità di riparare al
danno di immagine rispetto alle dirette concorrenti. Nello scandalo Volkswagen dei test sulle emissioni
nocive truccati, uno dei motivi che ha spinto la compagnia automobilistica tedesca a procedere al richiamo
delle autovetture diesel è stata la necessità di difendere la propria reputazione nei confronti degli altri
costruttori;
d) Infine la predisposizione di una procedura volontaria di rimborso sarebbe molto complessa, in quanto le case
costruttrici si dovrebbero accordare sulla quota di responsabilità di ciascuna di essa. Inoltre, le modalità di
ripartizione del risarcimento tra gli acquirenti di prima e seconda mano potrebbe essere impugnata innanzi
al giudice, con il rischio per le case costruttrici di dover pagare lo stesso danno due volte.
9. Quanto costa partecipare all’azione collettiva?
Per gli associati CNA Fita, tutti i costi dell’azione collettiva saranno anticipati dalla società A.L.I. Antitrust litigation
Investment S.r.l. che avrà la gestione dell’azione e a far fronte a tutte le spese necessarie per ottenere il risarcimento
dei danni. Come corrispettivo, in caso di successo ALI riceverà una quota dei proventi dell’azione legale, pari al 35%
di quanto effettivamente incasserà l’autotrasportatore.
A titolo esemplificativo: un autotrasportatore che ha acquistato camion per un valore totale di € 300.000 e ottiene
come risarcimento il 10% del prezzo di acquisto pari, quindi, a € 30.000 dovrà corrispondere ad ALI € 10.500, solo
dopo aver incassato il risarcimento.
In caso di insuccesso, tutto il rischio è a carico di ALI, nulla sarà dovuto dall’autotrasportatore.
10. Quale è il termine ultimo per aderire all’azione collettiva?
Nell’interesse di tutti gli autotrasportatori ad ottenere nel più breve tempo possibile il risarcimento dei danni causati
dal cartello dei camion, il termine ultimo per aderire all’azione collettiva è il 1° novembre 2016. Per conto di chi avrà
aderito per quella data lo Studio legale Scoccini & Associati procederà ad inviare una richiesta risarcitoria alle case
costruttrici e successivamente, in caso di esito negativo della richiesta ad istruire la causa.
Chi aderirà tardivamente, dopo il 1° novembre 2016, dovrà attendere che si formi un secondo gruppo di
autotrasportatori il cui danno sia di un valore sufficiente a giustificare l’instaurazione di una seconda azione legale.
Per tale motivo è importante aderire all’azione il prima possibile, l’adesione tardiva non garantisce la partecipazione
all’azione collettiva.
11. Quali sono i tempi previsti per ottenere il risarcimento del danno?
Le cause di risarcimento per i danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza sono molto complesse in
quanto, sebbene l’esistenza del comportamento illecito sia provato dalla stessa decisione della Commissione, esse
richiedono l’intervento degli economisti per la quantificazione del danno. La conclusione del giudizio di primo grado
può essere, quindi, prevista in 4 anni dal suo inizio. Tuttavia è frequente, specialmente dopo che il consulente del
giudice abbia provveduto alla quantificazione del danno, che le imprese partecipanti al cartello siano disponibili ad
una soluzione transattiva, anche per evitare una sentenza di condanna che potrebbe essere un pericoloso
precedente nei loro confronti. La soluzione transattiva abbrevia in maniera consistente i tempi per ottenere il
risarcimento ed in tali ipotesi è possibile ottenere il risarcimento anche nel giro di un paio di anni.
12. Gli autotrasportatori non associati alla CNA Fita possono aderire all’azione collettiva?
Anche gli autotrasportatori non associati alla CNA Fita possono aderire all’azione collettiva, tuttavia non potranno
godere delle particolari condizioni di favore concordate per i nostri associati. Chi, infatti, non è associato alla CNA
Fita, per aderire all’azione collettiva, dovrà corrispondere alla società ALI un contributo che potrà variare da € 1.000
a € 3.000 a seconda della dimensione dell’impresa e del valore della pretesa risarcitoria. Tale contributo non sarà
dovuto nel caso in cui l’autotrasportatore decida di diventare associato.
Inoltre…
L’azione è possibile per imprese che nel frattempo abbiano cessato od abbiano subito trasformazioni? In caso di
risposta affermativa, quale documentazione (es. visure storiche, etc) dobbiamo inserire?
Possono partecipare anche imprese che hanno chiuso ad oggi l’attività, ma che negli anni di riferimento
(1997/2011) esistevano ed avevano acquistato veicoli?
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Possono partecipare tutte le società che risultino ancora iscritte al registro delle imprese anche se in fase di
liquidazione. La convenzione tra autotrasportatore e Ali dovrà pertanto essere firmata dal legale
rappresentante della società o nel caso dal liquidatore.
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Nel caso di società che hanno subito trasformazioni, ai sensi dell’art. 2498 c.c. sarà titolare del diritto al
risarcimento e potrà agire in giudizio la società risultante dalla trasformazione. Dell’avvenuta trasformazione
occorrerà dare evidenza attraverso una visura storica da cui risulti che la società che ha acquistato/preso in
leasing/ noleggiato a lungo termine i camion è la stessa società oggi trasformata. La convenzione tra
autotrasportatore e Ali dovrà pertanto essere firmata dal legale rappresentante della società trasformata.
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Nel caso di società fallite, potrà agire per il risarcimento del danno il fallimento nella persona del curatore,
che dovrà firmare la convenzione dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazione dal giudice.
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Nel caso in cui una ditta individuale abbia cessato l’attività, potrà agire per il risarcimento del danno la
persona fisica che era titolare della ditta cessata, che dovrà firmare anche la convenzione.
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Nel caso in cui la società (di persone o di capitali) sia estinta e quindi cancellata dal registro delle imprese, la
questione è più incerta. Secondo la giurisprudenza i diritti di credito controversi che non siano stati indicati
nel bilancio di liquidazione si intendono rinunciati e quindi estinti. Tuttavia, poiché l’esistenza del cartello e il
relativo diritto al risarcimento sono diventati conoscibili solo a seguito della decisione della Commissione
europea, il diritto al risarcimento del danno causato dal cartello potrebbe essere considerato una
sopravvenienza attiva sorta dopo la cancellazione che spetta agli ex soci in regime di contitolarità o
comunione indivisa. Pertanto, la convenzione dovrà essere firmata da tutti quelli che erano soci al momento
in cui la società è stata cancellata dal registro delle imprese sarà necessario che consegnino copia del
bilancio di liquidazione. La questione sarà oggetto di ulteriori approfondimento, pertanto sarà opportuno
avvisare gli ex-soci delle società cessata che la loro adesione all’azione collettiva viene accettata con riserva.
Per quanto riguarda i veicoli Scania quando si avranno notizie ?
Scania ha rifiutato di patteggiare e pertanto il procedimento nei suoi confronti si concluderà molto probabilmente
con un provvedimento di accertamento dell’infrazione. Alla luce delle confessioni rese dalle altre case costruttrici è
praticamente certo che anche Scania sarà sanzionata pesantemente per il cartello. Considerati i tempi della
Commissione, il provvedimento finale arriverà nell’arco di 6 mesi. Pertanto, all’azione collettiva potranno
partecipare sin da subito gli acquirenti di camion Scania, in quanto il provvedimento di accertamento arriverà molto
probabilmente quando staremo redigendo l’atto di citazione.