N. 197 - comune di Isola della scala
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N. 197 - comune di Isola della scala
ORIGINALE COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA PROVINCIA DI VERONA N° 197 del Reg. Delibere VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: L.R. 11/2001 - VENDITA ALLOGGIO A RISCATTO CEDUTO DAL DEMANIO AL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA. INTEGRAZIONE MOTIVAZIONI PER LA VENDITA A PRIVATI. L’anno duemilaotto, addì ventisette del mese di novembre alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello, risultano: Presenti 1 MIOZZI GIOVANNI Sindaco X 2 ARCOLINI TIZIANO Assessore X 3 LAGO ROMANO Assessore X 4 FACCIONI ALESSANDRO Assessore X 5 TOMIOLO GIOVANNI Assessore X 6 PEROBELLI PAOLA Assessore X 7 FILIPPINI MAURIZIO Assessore X 8 BRUTTI LUCA Assessore X Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO Assenti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato. N° 197 del Reg. Delibere Si è discusso relativamente all’oggetto seguente : L.R. 11/2001 - VENDITA ALLOGGIO A RISCATTO CEDUTO DAL DEMANIO AL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA. INTEGRAZIONE MOTIVAZIONI PER LA VENDITA A PRIVATI. LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la deliberazione consiliare n. 55 del 02.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvata la perizia di stima predisposta dal Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Berto Bertaso, in data 26.09.2008 e relativa alla valutazione di un fabbricato ad uso residenziale sito nella frazione Pellegrina, realizzato negli anni ’60 con i fondi di cui alla Legge n. 1676/1960 “ex braccianti agricoli” e pervenuto al demanio del Comune con atto n. 62 di Rep. del 19.04.2002 rogito del Direttore Tributario Sig. Claudio Paluani; Visto che con lo stesso provvedimento venne deciso di vendere l’immobile al Sig. Bonfante Roberto, figlio convivente dell’assegnatario dell’alloggio, Sig.ra Nascimben Patrizia, chiedere alla Regione Veneto, ai sensi della L.R. 11/2001, la relativa autorizzazione a destinare il ricavato della vendita alla manutenzione straordinaria degli altri immobili ERP di proprietà comunale; Visto che con nota del 27.11.2008 n. 631550 di prot. il Dirigente della Direzione Regionale per l’Edilizia Abitativa, in riferimento alla richiesta avanzata dal Comune, chiede di integrare la documentazione trasmessa precisando le motivazioni della richiesta; Ritenuto di dover confermare quanto già stabilito dal Consiglio comunale con provvedimento n. 55/2008, decisione adottata sulla scorta della perizia predisposta dal Capo Ufficio Tecnico; Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile della Ragioneria comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, DELIBERA 1) Precisare che lo stato di fatto dell’immobile di proprietà comunale sito in Via De Marchi n. 5, nella frazione di Pellegrina, è il seguente: cattivo stato di conservazione: manca guaina di impermeabilizzazione nè qualsivoglia stato di isolamento termico, manto di copertura in pessime condizioni con presenza di infiltrazioni d’acqua lungo la gronda esterna, il pavimento del balcone esterno è totalmente impraticabile, gli impianti elettrico e termosanitario sono da adeguare e/o sostituire, le pareti esterne dovrebbero essere dotate di cappotto esterno per migliorarne l’isolamento termico; 2) Integrare con il presente provvedimento la documentazione trasmessa alla Direzione Regionale per l’Edilizia Abitativa, precisando che le motivazioni che hanno indotto il Comune alla dismissione dell’immobile sono collegabili al notevole impegno finanziario che l’Amministrazione dovrebbe sostenere per il risanamento e la messa a norma dell’edificio, con evidente non convenienza ai fini dell’interesse pubblico, considerato, altresì, che nel lungo periodo di ristrutturazione l’Amministrazione dovrebbe sostenere gli oneri di residenza in altro appartamento della famiglia oggi ivi residente; 3) Dichiarare il presente provvedimento, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.