la tutela del diritto d`autore on-line

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la tutela del diritto d`autore on-line
Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
“Sostegno integrato all’internazionalizzazione delle PMI”
LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE ON-LINE
1. Inquadramento generale della tutela del diritto d’autore on-line e delle forme di pirateria
informatica – 2. Gli strumenti normativi di contrasto alla pirateria - 3. Cenni sugli strumenti
tecnologici di contrasto alla pirateria – 4. Cenni sulle iniziative relative agli e-books.
1. Inquadramento generale della tutela del diritto d’autore on-line e delle forme
di pirateria informatica.
Napster. Questo nome evoca nella memoria di molti se non il primo, certamente il più
rinomato dei casi di pirateria online. Per la prima volta dall’apertura di internet al grande
pubblico, si mise in dubbio la convinzione, diffusa seppur errata, che tutto ciò che viaggia sulla
rete sia gratuito. Napster metteva a disposizione dei propri utenti (i.e. di tutti coloro che
creavano un account e scaricavano gratuitamente da internet il suo programma proprietario)
una vastissima libreria musicale, da cui era possibile prelevare gratuitamente i brani prescelti.
Come noto, i giudici del Nono Circuito della U.S. Court of Appeal condannarono Napster
al risarcimento di svariati milioni di dollari per violazione dei diritti d’autore connessa allo
scaricamento da parte dei propri utenti di brani musicali senza autorizzazione e senza il
pagamento di alcun corrispettivo1.
L’industria musicale, tuttavia, non è l’unica ad essere stata colpita dalla pirateria. A
mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si possono citare fenomeni quali il
downloading e lo streaming di film, lo scaricamento e la diffusione di e-books, la modifica di
consolles per videogiochi e il cracking di software.
Istituzioni nazionali e internazionali, coadiuvate dai titolari dei diritti d’autore e dei
relativi diritti di sfruttamento economico, si battono ormai da anni per tentare di arginare un
fenomeno in continua espansione, mettendo a punto diversi strumenti normativi e tecnologici.
La presente scheda tematica intende offrire una panoramica delle principali attività
poste in essere in tal senso, soffermandosi in chiusura sulle nuove iniziative relative ai diritti
d’autore e agli e-books, che, grazie anche alla rapida diffusione dei tablet, stanno assumendo
una sempre maggiore rilevanza.
2. Gli strumenti normativi di contrasto alla pirateria.
Onde tentare di contrastare il fenomeno della pirateria on-line, che risulta di particolare
rilievo economico in primis per l’industria cinematografica e musicale, i governi nazionali
stanno elaborando procedure amministrative che consentano di porre fine alla violazione, nel
caso di specie consistente nello scaricamento illegale di files, nel più breve tempo possibile.
Il metodo più diffuso (adottato, tra gli altri, anche dagli Stati Uniti e dall’Unione
Europea) è quello denominato “notice and take down”. La caratteristica di tale sistema,
introdotto in Italia attraverso il D. Lgs. 70/03 che ha recepito a sua volta la Direttiva
Comunitaria 2000/31/CE, consiste nel prevedere una generale esenzione di responsabilità nei
1
Per maggiori dettagli sul caso Napster si rinvia a P. Cerina, “Il caso Napster e la musica on-line: cronaca della
condanna annunciata di una rivoluzionaria tecnologia”, in Dir. Ind. n. 1/2001, p. 48 e S. Stabile, “Gli MP3 File ed il
diritto d’autore”, in Dir. Ind., n. 3/2001, p. 273.
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confronti di chi svolga un’attività economica on line, il quale non è tenuto a verificare
spontaneamente se sul proprio spazio internet vengano pubblicati dagli utenti contenuti lesivi
della proprietà intellettuale o industriale di terzi.
L’esenzione, tuttavia, viene meno nel momento in cui il gestore del sito internet,
definito dalla normativa italiana sopra richiamata “prestatore di un servizio della società
dell’informazione”, venga avvertito della presenza di contenuto illecito. Onde evitare
qualsivoglia responsabilità, il prestatore del servizio dovrà rimuoverlo o comunque impedirne
l’accesso tempestivamente, salvo comunque il fatto che il gestore non abbia in alcun modo
influito sul contenuto pubblicato. Su richiesta delle autorità competenti, tale soggetto è, altresì,
tenuto a fornire senza indugio le informazioni in suo possesso al fine di consentire
l’identificazione di chi abbia pubblicato il contenuto pirata.
Un esempio pratico di come funziona questo sistema lo si può trovare sul sito internet
http://www.youtube.com/. Da un lato, ciascun utente può segnalare un contenuto che ritiene
inappropriato “flaggandolo”2. In concreto, tale strumento non è rivolto alla rimozione di video
pubblicati in violazione dei diritti d’autore di cantanti, artisti (o anche major musicali) o case
cinematografiche, ma anche perché offensivi, splatter o in altro modo inadeguati secondo le
policy del sito. Una volta ricevuta la segnalazione, YouTube provvede a esaminare il video e,
qualora ritenga la segnalazione fondata, provvederà alla rimozione del contenuto.
Se lo strumento del flagging è generale, vi è, inoltre, una procedura riservata ai titolari
di diritti d’autore, che possono inviare a YouTube un formulario on-line compilato con i propri
dati e i dettagli della violazione. Anche in questo caso, se il reclamo viene considerato fondato,
il video viene rimosso.
Quanto sopra descritto è rivolto, come detto, ai prestatori di un servizio della società
dell’informazione, ma, il più delle volte, non determina alcuna conseguenza pregiudizievole
rilevante per l’utente che pubblichi il contenuto lesivo. Salvo che non si tratti di una condotta
sistematica, sovente i titolari dei diritti si accontentano di far rimuovere il contenuto, senza poi
perseguire con gli strumenti civili e penali né i gestori dei siti né gli utenti, i quali spesso
vengono “semplicemente” sospesi dal gestore del sito.
Tale condotta trova giustificazione, in primo luogo, nelle tempistiche, spesso molto
lunghe, entro cui il titolare dei diritti riuscirebbe ad ottenere una pronuncia e, in secondo
luogo, nei costi che un procedimento giudiziario comporta.
Per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, alcuni Paesi, tra cui anche l’Italia, si
stanno dotando di procedure amministrative più snelle, volte a sanzionare la condotta illecita.
In Europa si possono riscontrare due distinti approcci: alcuni tentano di rendere più effettiva la
lotta alla pirateria sanzionando direttamente l’utente di internet che scarichi files non originali;
altri, invece impongono sanzioni e limitazioni tecniche ai gestori dei siti.
Il primo caso noto, riconducibile alla prima delle due categorie di cui sopra, è quello
francese, con la promulgazione della c.d. Legge Hadopi (acronimo per Haute Autorité pour la
diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l'Internet). Il meccanismo introdotto da
tale legge non sostituisce le sanzioni penali previste dal codice penale francese, ma vi si
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Il flagging consente di segnalare un video inappropriato attraverso la selezione di un pulsante posto, solitamente, sotto
il video in questione.
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affianca con una procedura di “réponse graduée”. Il titolare dell’abbonamento a internet
attraverso cui vengano scaricati files illegalmente sarà destinatario di un primo avviso inviato
via e-mail dall’Hadopi. Qualora la violazione persista, il medesimo soggetto riceverà un
secondo avviso via lettera raccomandata e, se ancora non desiste, gli verrà sospeso
l’abbonamento al servizio di accesso ad internet per un periodo variabile da 3 mesi a un anno.
Il periodo di sospensione dal servizio potrà essere ridotto da uno a tre mesi, se il destinatario
della sanzione accetti di transigere, sottoscrivendo una dichiarazione in cui riconosce di aver
violato la legge. Naturalmente la sospensione dell’abbonamento non interrompe l’obbligo da
parte del titolare di corrispondere quanto dovuto mensilmente alla compagnia telefonica.
Anche il Regno Unito ha optato per sanzionare direttamente l’utente, prevedendo di
introdurre una procedura (ancora non operativa a quanto consta) del tutto simile a quella
prevista in Francia con l’invio, nel caso inglese direttamente da parte dell’Internet Service
Provider, di un massimo di tre comunicazioni all’utente diluite nel tempo. Qualora, nonostante
gli avvertimenti, l’utente non si astenga dal porre ulteriormente in essere la condotta lesiva,
verrà iscritto in un apposito registro tenuto dall’Internet Service Provider e sarà destinatario di
sanzioni tecniche stabilite dal competente Ministero.
Germania, Spagna e Paesi Bassi, invece, stanno discutendo sull’adozione di misure che
saranno più che altro volte ad impedire l’accesso a determinati siti internet che mettono a
disposizione materiale pirata.
Una soluzione simile sembra sarà adottata anche in Italia, dove è attualmente oggetto
di consultazione pubblica lo “Schema di Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore
sulle reti di comunicazione elettronica” 3 (lo “Schema”) predisposto dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (l’”Autorità”).
Il procedimento, come attualmente delineato nello Schema, si colloca sulla scia di
quanto previsto dal D. Lgs. 70/2003. Qualora, nonostante l’invio di una richiesta formale da
parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale al gestore del sito a provvedere alla
rimozione del contenuto “pirata”, lo stesso non venga rimosso entro 4 giorni dal ricevimento
della comunicazione, il soggetto che si ritiene leso potrà investire della questione direttamente
l’Autorità entro 7 giorni dalla scadenza del precedente termine.
A seguito di un’attività istruttoria, l’Autorità potrà ordinare ai gestori dei siti i cui nomi a
dominio siano stati registrati da soggetto residente o stabilito in Italia la rimozione selettiva dei
contenuti, eventualmente richiedendo che venga fornita evidenza di tale circostanza.
Lo Schema prevede, inoltre, la possibilità per l’Autorità di chiedere la rimozione dei
contenuti anche ai gestori di siti esteri. Qualora ciò non avvenga nei termini previsti, l’Autorità
segnalerà il caso all’Autorità giudiziaria competente.
3. Cenni sugli strumenti tecnologici di contrasto alla pirateria.
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Allegato A alla Delibera n. 398/11/CONS del 6 luglio 2011 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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Le industrie cinematografica ed audiovisiva non sono le uniche ad essere danneggiate
dal fenomeno della pirateria. Secondo la Business software Alliance4 l’Italia è il Paese con il
maggior numero di software “pirata” nella regione dell’Europa, Medio Oriente e Africa 5.
Nel tentativo di arginare questo fenomeno, da lungo tempo produttori di software e
hardware stanno investendo risorse umane ed economiche per creare dispositivi anti-accesso6
e anti-copia7 sempre più efficienti.
La Direttiva Comunitaria 2001/29/CE, recepita in Italia da D. Lgs. 68/2003 che ha a sua
volta modificato la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), ha attribuito protezione legale a
tali misure, purchè siano efficaci, ossia, con le parole della Direttiva, purchè “[…] realizz[ino]
l’obiettivo di protezione”8. L’art. 6 della Direttiva, infatti, prevede che i titolari dei diritti di
proprietà intellettuale possano agire sia contro l’elusione di tali mezzi da parte di soggetti
consapevoli di compiere un atto illecito, sia contro coloro che fabbrichino, distribuiscano,
importino, ecc., dispositivi tecnologici atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione.
4. Cenni sulle iniziative relative agli e-books.
Con la diffusione sempre maggiore dei tablets, il fenomeno degli e-books, ossia dei libri
digitalizzati, sta prendendo sempre più piede. Sebbene ancora un fenomeno relativamente di
nicchia e quindi non ancora fortemente colpito dalla pirateria, vi sono diverse iniziative, prima
fra tutte Google Books ma anche Europeana (www.europeana.eu), per digitalizzare il maggior
numero possibile di opere protette dal diritto d’autore, con relativa necessità di trovare accordi
e compromessi con i titolari degli stessi.
Come noto, Google Books è stata oggetto di class actions promosse dalla Author's Guild
e dagli editori nei confronti di Google, rispettivamente il 20 settembre 2005 e il 19 ottobre
2005, entrambe di fronte alla United States District Court, Southern District of New York.
Sebbene i contendenti sembravano aver trovato un accordo soddisfacente, il 22 marzo 2011 il
giudice ne ha negato l’approvazione, costringendo, pertanto, le parti a riprendere il dialogo.
L'attenzione dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione delle informazioni si è
recentemente indirizzata verso la possibilità di rendere accessibili on-line le c.d. “opere orfane”
(c.d. “Arrow project” - http://www.arrow-net.eu). La proposta di normativa europea si prefigge
di consentire l'accesso transfrontaliero a tali opere senza che alcun diritto venga violato.
4
La Business Software Alliance (http://www.bsa.org/country.aspx ) è un’organizzazione, che rappresenta tutte le
aziende del settore software nel mondo.
5
http://internet.bsa.org/overview/home.aspx consultato il 12 agosto 2011
6
I dispositivi anti-accesso hanno la funzione, appunto, di controllare l’accesso all’opera digitale, ad esempio
richiedendo l’immissione di credenziali di accesso. Si veda, anche, F. P. Regoli, “Misure Tecnologiche di Protezione,
software e interoperabilità nell’era digitale”, in Il Diritto d’Autore, 2008, fasc. 3, pp. 340 e ss. gg.
7
I dispositivi anti-copia, invece, operano una volta ottenuto l’accesso, impedendo agli utenti di effettuare copie del
software protetto e di trasmetterlo sulle reti telematiche. Si veda, anche, F. P. Regoli, “Misure Tecnologiche di
Protezione, software e interoperabilità nell’era digitale”, in Il Diritto d’Autore, 2008, fasc. 3, pp. 340 e ss. gg.
8
Sul concetto di efficacia applicato alle misure tecnologiche di protezione, il comma II dell’art. 102 quater della Legge
sul Diritto d’Autore come modificata a seguito del recepimento della direttiva Comunitaria 2001/29/CE stabilisce che:
“Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto
sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale
la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato
mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.”
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Più in dettaglio, la normativa prevederà che, prima di effettuare la copia digitale, una
biblioteca, un museo o un archivio esegua un'approfondita ricerca per individuare il titolare dei
diritti d'autore dell'opera, ad esempio, pubblicata sotto pseudonimo o di cui non pare possibile
identificare l'autore.
Qualora dalle ricerche risulti impossibile risalire all'autore, l'opera verrà considerata
“orfana” e acquisirà tale status in tutta l'UE. Potrà quindi essere accessibile on-line senza la
preliminare e altrimenti necessaria autorizzazione da parte del proprietario dei diritti d'autore
almeno finché non verrà rintracciato.
La data prevista di entrata in vigore della normativa europea è il 2012; entro i 18 mesi
successivi, ogni Stato dovrà adeguare la propria legislazione nazionale.
Ulteriore interessante iniziativa avente come protagonisti gli e-books consiste nella
possibilità di concederli in prestito temporaneo da parte delle biblioteche.
In Italia, il sito internet http://www.medialibrary.it/home/home.aspx, gestito
dall’omonima società, ha raggiunto un accordo con Edigita, la società per la distribuzione degli
e-book partecipata in parti uguali da RCS Libri, Messaggerie Italiane e Gruppo Feltrinelli, per
fornire a pagamento alle biblioteche la possibilità di dare in prestito ai propri clienti tutte le
ultime novità editoriali in formato digitale. Il servizio è già attivo in alcune biblioteche italiane a
partire dal 12 maggio 2011. L'e-book oggetto del “prestito” rimarrà disponibile presso l'utente
per 14 giorni, dopodiché il file diventerà illeggibile. Un sistema analogo è già in uso in America,
dove si sta discutendo sull'introduzione di licenze temporanee per le biblioteche. In sostanza,
la biblioteca avrà la possibilità con la licenza acquistata di concedere in prestito agli utenti un
determinato libro solo per un numero stabilito di volte, dopodiché dovrà acquistare una nuova
licenza.
Disclaimer
La presente schede è aggiornata al mese di luglio 2011; nessuna responsabilità derivante da
un utilizzo improprio del contenuto della presente scheda, da eventuali modifiche intervenute
nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata alle Camere di Commercio, a
Unioncamere Lombardia o agli estensori della scheda
Per ogni specifica esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere
Lombardia raccomanda di utilizzare in aggiunta a questa scheda un parere qualificato.
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