L`impresa di autotrasporto merci per conto terzi fra frammentazione
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L`impresa di autotrasporto merci per conto terzi fra frammentazione
DAVIDE POLI L’IMPRESA DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI FRA FRAMMENTAZIONE, OUTSOURCING E SUBCONTRATTAZIONE SOMMARIO: 1 – Uno sguardo d’insieme. 2 – La subvezione: definizione e natura giuridica. Caratteri. 3 – Un inquadramento problematico. La posizione di dipendenza economica. 4 – Segue. Il cabotaggio stradale. 5 – Appunti per una riflessione. 1. Uno sguardo d’insieme Secondo recenti stime statistiche1 presentate dalla CGIA di Mestre2, il settore dell’autotrasporto di merci su strada, nel periodo intercorso fra il primo trimestre 2009 e il terzo trimestre 2013, ha fatto registrare la scomparsa di circa 16.000 imprese occupanti in media 4.3 addetti su base annua3, con una flessione relativa attestata al -14.7%; più di 90.000 operatori, di cui quasi il 69% è costituito da imprese artigiane4, continuano a prestare servizi di autotrasporto merci, affiancati da una sempre più ampia realtà di imprese (più di 40.0005) de facto prive della disponibilità di automezzi (facenti in alcuni casi ricorso anche a contratti di “nolo a caldo” ovvero di “nolo a freddo”), che tuttavia continuano ad operare nel settore attraverso un ruolo che si svolge spesso al limite fra l’attività di intermediazione e l’interposizione6. Sono dati che impongono necessarie riflessioni: la filiera dell’autotrasporto di merci su strada costituisce parte fondamentale nelle complessità dei processi di produzione di beni e servizi (circa l’85,6% 7 delle merci destinate alla piccola e grande distribuzione, nel 2012, ha viaggiato su gomma 8) all’interno di un Paese che, al netto della sensibile diminuzione dei volumi produttivi dell’ultimo decennio, continua ad essere una delle industrie manifatturiere di riferimento nell’area UE27; della sua centralità all’interno dell’attuale 1 I dati statistici del presente lavoro sono acquisiti dagli aggregati elaborati e forniti da Infocamere – Movimprese e dall’Ufficio studi Confcommercio. 2 Comunicato stampa CGIA, Autotrasporto in ginocchio: dall’inizio della crisi persi 16 mila padroncini, emesso in data 14 dicembre 2013, all’indomani della mobilitazione nazionale degli autotrasportatori causa del fermo nazionale delle attività di autotrasporto intercorso fra il 09 e il 13 dicembre 2013. 3 Per comprendere appieno l’impatto occupazionale della crisi del settore non si può fare a meno di considerare il contestuale incremento, con riferimento al medesimo periodo, delle imprese impiegate in attività di magazzinaggio e di supporto ai trasporti, aumentate del 5.64%. 4 Già nello studio condotto da I. Houtman, EU road freight transport sector: Work and employment conditions, EUROFOUND, 2004, si sottolineava la peculiare composizione del settore di autotrasporto merci su strada con riferimento all’intera area UE27, caratterizzata nella maggior parte dei casi da di imprese di medio – piccole dimensioni (fino a 9 addetti), oltre che dalla presenza di considerevoli percentuali di lavoro autonomo (cd. Self employment). 5 Secondo i dati diffusi da TIR, La rivista dell’autotrasporto, mensile a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, con riferimento al censimento aggiornato al 10 luglio 2013, su un totale di 142.675 imprese di autotrasporto iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, ben 41.637 (29,19%) non possiedono automezzi, mentre 36.438 (25.54%) sono le aziende dotate di un unico autoveicolo; all’interno della categoria delle imprese dotate di autoveicoli sono ricompresi i rimorchi. 6 A riguardo, si il notevole fermento politico sindacale scatenato dalla riforma del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori. Per approfondimenti si veda il Protocollo di intesa firmato in data 28 novembre 2013 dal Governo e dalle Associazioni di categoria dell’autotrasporto maggiormente rappresentative. 7 Dati: Eurostat data warehouse. 8 La quota modale dell’autotrasporto merci su strada, nel 2012, ha superato il 45.3%, rispetto al totale livelli in miliardi di ton-km percorsi. 1 sistema economico produttivo è fornita concreta testimonianza dalla risonanza mediatica delle recenti forme di protesta e di “fermo” dei servizi di autotrasporto. Il settore dell’autotrasporto di merci su strada si trova costretto ad affrontare una malcelata difficoltà nella gestione delle risorse umane coinvolte, oltre che nella salvaguardia dei propri livelli occupazionali 9, la cui eziologia si può in definitiva ricondurre a: 1) crescenti costi fissi di esercizio, rispetto ai quali i margini di intervento degli operatori sono pressoché irrilevanti10; 2) esacerbata competizione avviatasi a seguito della progressiva liberalizzazione dei servizi in ambito comunitario, con relativa intensificazione degli scambi commerciali e delle prestazioni di servizi di autotrasporto merci su strada transfrontalieri11; 3) fenomeni border line, da considerarsi ormai fisiologici, di frammentazione delle imprese di settore e di ricorso delle stesse a strategie di outsourcing per l’esecuzione dei servizi di trasporto12. L’autotrasporto di merci su strada per conto terzi, oggi, si mantiene ricorrendo perlopiù a pratiche di delocalizzazione e di riduzione delle soglie occupazionali rese possibili attraverso un ipertrofico sistema di subcontrattazione, mediante la definizione di uno o più livelli di subvezione, secondo una prassi del tutto ignorata così dalla disciplina codicistica come dalla disciplina speciale di riferimento, talora presa in considerazione dalla giurisprudenza, eppure particolarmente diffusa nella realtà, rilevante per le proprie caratteristiche di capillarità e sistematicità, di rado parimenti riscontrabili in altri settori di fornitura di servizi. Il presente lavoro si pone l’obiettivo di approfondire gli spunti di interesse suggeriti dalla figura del cd. “padroncino”13, tradizionalmente subvettore, lavoratore autonomo o imprenditore individuale, occasionalmente esso stesso datore di lavoro, il quale, privo delle capacità gestionali nonché delle risorse informative necessarie ad intercettare la domanda di servizi, anziché interfacciarsi con i mittenti, interagisce esclusivamente con il vettore di primo grado, offrendogli così l’agevole possibilità di strutturare la propria organizzazione imprenditoriale14 attraverso consistenti quote di esternalizzazione15. 9 D. Venturi, Il trasporto di merci su strada per conto terzi e la certificazione dei contratti: le esigenze di un settore sempre più alla ricerca di spazi di concorrenza leale, Bollettino n. 3/2012, Commissione di Certificazione Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro Studi Marco Biagi, 2012. 10 L’analisi dei costi totali per km percorso evidenzia costi al km per gli autotrasportatori italiani in media superiori del 29% rispetto a quelli sostenuti da autotrasportatori sloveni (€ 1.225/km rispetto ad € 0.869/Km). Per approfondimenti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, Indagine relativa al monitoraggio del posizionamento delle aziende di autotrasporto, Rapporto d’indagine, 2011. 11 Nel periodo intercorso dal primo trimestre 2007 al quarto trimestre 2012 i servizi di cabotaggio interno di aziende estere sono aumentati del 18.2%, ma soprattutto la percentuale di ton/km trasportata da operatori provenienti dall’Est Europa è aumentata, nello stesso periodo, dal 7% al 37.2%. 12 Per una ricostruzione giuridica e sociologica del fenomeno di disgregazione della tradizionale organizzazione di impresa, si rimanda a A. Salento, Postfordismo e ideologie giuridiche: nuove forme di impresa e crisi del diritto del lavoro, Franco Angeli, 2003; parimenti, i contributi di R. De Luca Tamajo, Ragioni e regole del decentramento produttivo, L. Golzio, L’evoluzione dei modelli organizzativi dell’impresa, e B. Busacca, Decentramento produttivo e processi di esternalizzazione: il mutamento dell’organizzazione produttiva, DRI, 2005, pp. 307 ss. 13 All’interno del corpus normativo della legislazione speciale di settore si può individuare una soddisfacente definizione del cd. “padroncino” facendo riferimento all’art. 3, co. 1, lett. e del D.lgs. 234 del 19 novembre 2007, norma di attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 14 GdP Milano 16 ottobre 2007, n. 18148, in RCP, 9/2008, pp. 1869 ss., nt. Facco. 15 Per un quadro del fenomeno si veda M. Caroli – A. Valentino, La strategia di “outsourcing”, An. Giur. Econ., 2/2011, pp. 255 ss. 2 2. La subvezione: definizione e natura giuridica. Caratteri Né l’esame del Codice Civile16, né la considerazione della legislazione speciale in materia17 si rivelano utili ai fini della definizione del contratto di subvezione o subtrasporto18, nonostante questo sia, di gran lunga, il modello contrattuale più diffuso nella prassi19, con particolare riferimento alle ipotesi in cui più soggetti siano contemporaneamente coinvolti nella fornitura di servizi di autotrasporto20. È necessario, così, fare riferimento all’individuazione operata dalla giurisprudenza di legittimità ed accolta in dottrina, secondo cui «si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del subtrasporto, che di fronte a quello agisce come ausiliario del vettore originario»21; ne segue che il contratto di subtrasporto22 vada individuato nel «contratto che il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore affinché parte o tutta la prestazione di trasporto da lui dovuta in forza di un precedente contratto di trasporto venga eseguita da quest’ultimo»23. Variegate sono le tesi avanzate circa la natura giuridica di tale contratto. Secondo parte della 24 dottrina il contratto di subtrasporto deve essere ricondotto alla categoria dei contratti derivati25, che si caratterizzano per l’essere dotati di schema, contenuto ed oggetto analogo a quelli del contratto principale26 variando solo, rispetto a questo, l’identità di uno dei due contraenti e mutando la posizione contrattuale dell’altro nella fase di passaggio dall’uno all’altro negozio. 16 Artt. 1683 – 1702. D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286; significativo che la Circ. Min. Lav. n. 17 dell’11 luglio 2012 in materia di chiarimenti sull’applicazione del regime di responsabilità solidale previsto ex art. 29 co. 2 D.lgs. 276/2003 alle fattispecie contrattuali di trasporto merci, prenda in considerazione anche l’ipotesi di subtrasporto. 18 N. Callipari, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi, Giuffré, 2009, pp. 111 ss. 19 Cassazione Civile, 30 gennaio 2009, n. 2483, Sez. III, in GC, 12/2010, p. 2917, nt. Comenale Pinto. 20 Il Codice Civile disciplina solamente, infatti, agli artt. 1699 e 1700, le fattispecie del Trasporto con rispedizione della merce e del Trasporto Cumulativo. 21 Cass. Civ. Sez. III, 7 febbraio 2006, n. 2529, cit., mutuando quanto sancito in Cass. Civ. Sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19050, oltre che quanto accennato in Cass. Civ. Sez. III, 01 agosto 1987, n. 6651; in senso conforme, negli anni successivi, ex plurimis: Cass. Civ. S.U., 15 marzo 2007, n. 5978; Cass. Civ. Sez. III, 04 giugno 2007, n. 12693; Cass. Civ. Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 245; Cass. Civ. Sez. III, 01 dicembre 2010, n. 24400. 22 Pur in assenza di tipizzazioni normative, a tale struttura fa riferimento, in via indiretta, lo stesso art. 7ter D.lgs. 286/2005 23 N. Callipari, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi cit., p. 112. 24 F. Messineo, Il contratto in genere, I, Giuffré, 1973, pagg. 733 ss.; G. Alpa, La subfornitura, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XI, Torino, 1984 pp. 87 ss. 25 Prestando il fianco all’eccezione relativa alla tipicità delle figure di subcontratto all’interno dello schema codicistico. 26 Rispetto al quale sono strettamente collegati da un punto di vista giuridico e funzionale, essendo conclusi sulla base del presupposto della loro validità ed efficacia, con la conseguenza che i primi risentono, inevitabilmente delle vicende di annullamento, nullità o rescissione che coinvolgono i relativi contratti principali. 17 3 Differenti posizioni dottrinali27, pressoché minoritarie, hanno cercato invece di ricondurre il contratto di subtrasporto allo schema giuridico dell’accollo interno, facendo leva sulla posizione obbligatoria del terzo creditore beneficiario, il quale rimane estraneo allo stesso senza veder riconosciuti diritti a proprio vantaggio28. Di gran lunga preferibile sembra quindi essere la ricostruzione operata da altra parte della dottrina 29 che ha individuato nello schema atipico di subvezione la presenza di due contratti “collegati tra di loro”, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia operativa e funzionale, «di cui il primo, concluso dal vettore principale con il committente, ha per oggetto il trasferimento su iniziativa e sotto la responsabilità del primo, della merce dal luogo di presa in carico a quello di destinazione ed il secondo, stipulato in nome proprio e nel proprio interesse dal vettore principale con il subvettore, ha per oggetto l’esecuzione del medesimo trasporto oggetto del primo contratto o di parte di esso»30. Essenziale rilevare come, lasciandosi preferire quest’ultima impostazione in ragione della indifferenza del contratto di subtrasporto rispetto alle vicende estintive o modificative del contratto di trasporto, la scelta per l’adozione dell’una o dell’altra impostazione fra quelle succitate si rivela non priva di conseguenze anche gravose in termini di responsabilità del subvettore e, per quanto qui interessa, di “rischiosità” dell’operazione economica che lo vede coinvolto31. Ferma restando la disciplina speciale di tutela del credito accordata ex art. 7ter d.lgs. 286/200532, occorre infine rilevare come, a fronte del silenzio normativo in materia e della relativa incertezza ermeneutica, la Circ. Min Lav. n. 17/2012 sia intervenuta, con lodevole sforzo classificatorio, analizzando le tipologie contrattuali più diffusamente impiegate nell’ambito dei servizi di autotrasporto, fra cui la subvezione, con specifico riferimento alla relativa applicabilità della normativa in materia di appalti introdotta ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, fornendo ulteriori elementi di utilità per la classificazione dello stesso contratto di subvezione. Riferendo il contratto di trasporto alla fattispecie negoziale della locatio operis33, caratterizzata per la specialità dell’opus dedotto con conseguente obbligo di risultato, l’interprete amministrativo riconduce la fattispecie atipica del contratto di subvezione «nell’alveo della disciplina del 27 C. Tincani, Il subtrasporto e l’azione di responsabilità del subvettore nel trasporto stradale, in Dir. Trasp., 1998, pp. 19 ss. 28 Mal si concilierebbe tale teoria con la ricostruzione operata in dottrina dei rapporti fra vettore e destinatario nel contratto di trasporto, la quale individua la costituzione di un contratto a favore di terzo che aderisce e profitta del contratto una volta arrivate le cose a destinazione e richiestane la consegna al vettore; poco percorribile, e non esente da profili di criticità, sembra l’ipotesi di considerare, a tal fine, il destinatario come mero ricevitore in senso materiale delle cose da trasportare, rimanendo il vettore-submittente unico destinatario in senso propriamente giuridico nei confronti del subvettore. 29 S. Busti, Il contratto di trasporto terrestre, Giuffré, 2007, p. 113 30 N. Callipari, Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi cit., p. 112. 31 Con precipuo riferimento ai rapporti obbligatori e di esercizio dell’azione di responsabilità che si instaurano fra il subvettore, il destinatario della merce ed il committente, oltre che, senz’altro alla possibilità di esercizio dell’azione di regresso da parte del vettore nei confronti del subvettore. 32 Che suscita più di qualche perplessità, considerando l’asserita autonomia tra contratto di trasporto principale e il collegato contratto di subvezione. 33 Ed escludendone l’assimilabilità al contratto di appalto, secondo un criterio di prevalenza. 4 contratto principale di trasporto»34, escludendo esplicitamente la sussistenza della responsabilità solidale35 di cui all’art. 29 co. 236. 3. Un inquadramento problematico. La posizione di dipendenza economica. L’inquadramento operato dalla linea interpretativa maggioritaria vuole il contratto di subvezione appartenente, parimenti al contratto di trasporto, all’ampio genus della locatio operis disciplinata nel Libro IV, Titolo III del Codice Civile, riconducendo l’attività operata dal subvettore nel modo di operare tipico dell’imprenditore che si occupa della fornitura di un servizio relazionandosi ai meccanismi di mercato 37 ed alle logiche contrattuali di cui i sistemi organizzativi dell’impresa di autotrasporto sono permeati38. Tale impostazione esclude la possibilità di raffigurare la subvezione quale specie della locatio operis più elementare disciplinata nel Libro V, Titolo III del Codice Civile, con riferimento al lavoro autonomo39, concrezione dell’esigenza di «differenziare sul piano giuridico il modo di operare tipico dell’artigiano ovvero del piccolo imprenditore, che impiega in misura prevalente il proprio lavoro esecutivo materiale per la fornitura di quel tipo di servizio»40. Né si può muovere alcun rimprovero a questa ricostruzione nel momento in cui si identifichi il subvettore nel titolare di una vera e propria struttura organizzativa di carattere imprenditoriale. Al contrario, siffatto inquadramento sembra mostrare margini di criticità se raffrontato al dato reale di settore, in cui «l’autonomia, per un verso è un tratto genuino e non simulato di esecuzione della prestazione lavorativa, per altro verso presenta uno stretto legame di dipendenza economica con il committente»41: il meccanismo di “integrazione verticale” tra operatori economici che si realizza nello schema della subvezione coinvolge, nella assoluta maggioranza dei casi, da un lato un soggetto submittente tradizionalmente organizzato in forma di impresa, dall’altro un soggetto subvettore usualmente identificato in un piccolo imprenditore o artigiano42 la cui attività autonoma sembra sfuggire ai tradizionali canoni di locatio operis, componendo un insieme poliedrico ed annebbiato di posizioni giuridiche. L’opportunità di un maggiore approfondimento a riguardo sembra intuibile nel momento in cui si consideri che dall’opzione di fondo adottata dipende l’inquadramento dogmatico da assegnare alla stessa 34 Circ. Min. Lav. 11 luglio 2012 n. 17, cit.; G. Gamberini – D. Venturi, La responsabilità solidale nel settore dei trasporti: commento alla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2012, DRI, 2012, pp. 859 ss. 35 E con essa la possibilità di identificare nella subvezione una ipotesi atipica di subappalto. 36 Secondo quanto già espresso in Cass. Civ. Sez. III, 10 gennaio 2008, n. 245. 37 P. Ichino, Il diritto del lavoro ai confini dell’impresa, Relazione introduttiva e Replica conclusiva alle giornate di studio AIDLASS di Trento, 4-5 giugno 1999, RIDL, 1999, pp. 150 ss. 38 R. Del Punta, Mercato o Gerarchia? Il disagio del diritto del lavoro nell’era delle esternalizzazioni, DML, 1/2000, pp. 48 ss. 39 Art. 2222 c.c. 40 O. Razzolini, Il piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, Giappichelli, 2012, p. 18; F. Galgano, Diritto Commerciale. L’imprenditore, Zanichelli, Bologna, 2000, pp. 192 ss. 41 F. Bano, Il popolo delle partite Iva all’ombra del lavoro a progetto, LD, 2/2013, pp. 191 ss. 42 Solo raramente esso stesso datore di lavoro 5 attività prestata dal subvettore: fornitura essenzialmente imperniata sul modello dell’imprenditore e della libera prestazione di servizi ovvero lavoro autonomo43 secondo gli schemi classificatori tradizionali. Accogliendo l’inquadramento del contratto di subtrasporto nell’alveo della fattispecie negoziale di locatio operis si pongono infine almeno due profili di particolare rilevanza: l’uno, con riferimento all’attività di cabotaggio terrestre nell’ambito della disciplina comunitaria44; l’altro, con riferimento alla posizione di dipendenza economica. Partendo dalla considerazione dell’oggettivo45 squilibrio contrattuale fra la posizione del vettoresubmittente e quella del subvettore, è necessario chiedersi se ed in quali termini sia individuabile una posizione di dipendenza economica del subvettore nei confronti del vettore di primo grado. A tal proposito, si possono riferire due distinte ricostruzioni del carattere di dipendenza economica. La prima fa riferimento alla disciplina normativa di cui alla l. 192 del 18 giugno 1998 46, in materia di rapporti di subfornitura nelle attività produttive, che, scontando una impostazione di tipo giuridico – commerciale, individua la dipendenza economica quale condizione extra giuridica, ricavabile dalle dinamiche di scambio dei mercati, trascinandola letteralmente all’interno del dato giuridico quale condizione caratterizzante l’intervento normativo in materia di subfornitura industriale47. La seconda fa riferimento alla ricostruzione operata da parte della dottrina giuslavorista48 che individua la dipendenza economica non tanto nella debolezza socio economica del lavoratore – operatore economico preesistente al momento contrattuale ed in esso perdurante, quanto nella debolezza contrattuale stessa del soggetto considerato, dando rilievo alla circostanza «che il committente sia in grado di annullare o ridurre sensibilmente la libertà contrattuale della controparte»49, con ciò specificandosi una singolare tipologia contrattuale di lavoro autonomo all’interno della quale è dedotta la prestazione di lavoro. Se da un lato pare indubbia l’individuazione di certe affinità di entrambe le nozioni proposte rispetto alla figura del cd. “padroncino”, dall’altra non si può fare a meno di sottolineare, ancora, come l’adesione all’una o all’altra opzione non sia esente da essenziali scelte dogmatiche di fondo. 4. Segue. Il cabotaggio stradale. L’assunta considerazione del contratto di subvezione quale schema atipico per la prestazione di servizi apre ulteriori profili problematici in considerazione della politica normativa comunitaria per la libera circolazione dei servizi, parte essenziale del progetto di realizzazione del cd. “mercato unico europeo”, con specifico riferimento all’attività di cd. “cabotaggio”, che consiste nella «fornitura di servizi da parte di 43 Lavoro autonomo di seconda generazione, si veda R. Pedersini – D. Coletto, Self employed workers: Industrial relations and Working conditions, EUROFOUND, 2010, e ripresa da S. Bologna – A. Fumagalli, Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia, Feltrinelli, 1997. 44 Infra, par. 4 45 Secondo la ricostruzione fattuale delle reciproche posizioni di mercato. 46 Che all’art. 9 definisce la dipendenza economica come «la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi». 47 G. Gamberini, Ai confini della certificazione dei contratti: la subfornitura industriale, DRI, 2012, pp. 1055 ss. 48 M.T. Carinci, Il dialogo fra Pino Santoro Passarelli e la dottrina. Dalla parasubordinazione al lavoro economicamente dipendente: la rivincita di una idea, ADL, 2007, pp. 907 ss. 49 G. Santoro Passarelli, Il lavoro parasubordinato, Milano, 1979, cit. in M.T. Carinci, Il dialogo fra Pino Santoro Passarelli e la dottrina. Dalla parasubordinazione al lavoro economicamente dipendente: la rivincita di una idea, ADL, 2007, p. 908 cit. 6 trasportatori, senza carattere di continuità, all’interno di uno stato membro nel quale questi non siano stabiliti»50. Il trasporto di merci su strada in ambito comunitario è stato interessato, sin dai primi anni ’90, da una intensa attività di regolamentazione, finalizzata al contempo alla garanzia delle regole di concorrenza e sicurezza, oltre che alla progressiva liberalizzazione del servizio. Così, partendo dal principio della cd. “riserva di cabotaggio”51 di cui era permeato l’originario regime autorizzativo – amministrativo, si è passati, nel corso di pochi anni, ad un sistema di tipo comunitario, fondato sulla uniformazione dei criteri di accesso alla professione di tipo qualitativo52. All’interno di questo contesto, fondamentale è il rilievo del Regolamento CE n. 1072 del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada «effettuato sul territorio della Comunità e che individua le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in un altro stato membro»53, a norma del quale «una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci […] sono autorizzati ad effettuare […] fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico […]»54 Il sistema di cabotaggio stradale, ideato originariamente oltre che per la progressiva liberalizzazione del servizio, anche per permettere alle imprese impegnate nei servizi di trasporto internazionali di collocarsi utilmente evitando così i cd. “carichi a vuoto”, non ha costituito, per lungo tempo, profili di particolare interesse, mantenendosi quale fenomeno dalla portata piuttosto limitata. È a partire dal 2004, con l’ingresso della Slovenia e di altri nove Paesi comunitari che il suo impatto è risultato più che notevole55 rispetto al mercato interno dell’autotrasporto; situazione aggravata, se possibile, con l’ingresso nell’Unione dei Paesi appartenenti all’ex blocco sovietico ed all’area balcanica. In mancanza di efficaci meccanismi di salvaguardia56 e controllo57 , nonché difettando una coordinata disciplina intesa ad uniformare le condizioni operative di esercizio e, soprattutto, di costo degli 50 M. Cottone, Il lavoro nell’autotrasporto, in Il lavoro nei trasporti, a cura di G.Camarda – M. Cottone, Giuffré, 2014, p. 172 cit. 51 Secondo cui la prestazione dei servizi di autotrasporto all’interno del territorio di uno Stato membro poteva essere offerta dai soli vettori nazionali, salva la possibilità d accesso al mercato da parte di un vettore proveniente da un Paese membro, previo conseguimento di idonea autorizzazione amministrativa, secondo quanto previsto da Regolamento CE n. 881 del 26 marzo 1992. 52 C. Alvisi – A. Romagnoli, L’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose, nel quadro della regolamentazione nazionale, locale e comunitaria, in Il diritto del mercato del trasporto, a cura di S. Zunarelli, Cedam, 2008, pp. 135 ss. 53 M. Cottone, ult. op. cit., p. 175 cit. 54 Art. 8.2 Regolamento CE 1072/2009 55 Nello stesso 2004, i dati diffusi dal Ministero registrarono ai valichi del Friuli un transito triplicato di tir sloveni da e per l’Italia: da 440 a 1032 veicoli di media giornaliera, per un incremento del 234,5% annuo. 56 La sola procedura di salvaguardia prevista ex art. 10, basandosi su requisiti di reciprocità, risulta difficilmente percorribile e spesso osteggiata. 57 Nel 2013 sono state accertate solamente 98 infrazioni dell’art. 46bis in materia di cabotaggio stradale; ad oggi, non si è giunti alla strutturazione di efficaci meccanismi di monitoraggio e controllo per arginare il fenomeno del cabotaggio abusivo. 7 operatori ammessi al mercato, i rischi fisiologicamente connessi al processo di piena liberalizzazione del settore che si sarebbe dovuto concludere entro il 2014 si sono ben presto concretizzati in patologiche alterazioni del sistema concorrenziale, aggravate dal fenomeno di abusivismo, con il rapido insorgere di fenomeni di dumping economico tra gli operatori coinvolti. Tra questi, i subvettori si trovano a pagare un prezzo elevatissimo, essendo tra gli elementi della filiera, quelli ontologicamente più esposti a pratiche di dumping, oltre che operatori economici quasi del tutto privi di strumenti di tutela ed autotutela validi per affrontare gli esacerbati meccanismi di competizione dei mercati. 5. Appunti per una riflessione. Se, come sembra, non si può fare a meno di immaginare lo sviluppo di un sistema di trasporto merci per conto terzi competitivo ricorrendo l’eliminazione ovvero la limitazione dei meccanismi di outsourcing mediante subcontrattazione che hanno condotto all’attuale polverizzazione del settore, sembra utile riflettere su quali soluzioni di tutela si possano ideare con riferimento ai soggetti più esposti dell’intera filiera. Appare da un lato poco fruttuosa la preferibilità di una normativa di tutela che intervenga ulteriormente in maniera netta fissando limiti di garanzia inderogabili attraverso una disciplina speciale 58; dall’altro, il ripensamento delle categorie tradizionali suggerisce una difficoltosa rincorsa della disciplina all’adattamento rispetto all’evolversi dei fenomeni economico produttivi che rischia, inevitabilmente, di condurre a crisi d’identità e frantumazione della disciplina stessa. Certamente più intrigante l’ipotesi di incentivare lo sviluppo di meccanismi autoimmunitari per la categoria attraverso l’ideazione di inediti fenomeni di aggregazione dell’impresa, promuovendo collettività consortili o cooperative ovvero sondando gli aspetti e le potenzialità, tutte da verificare, di sviluppo dei nuovi schemi di codatorialità. 58 La difficoltosa assimilazione sistemica degli schemi di subfornitura industriale e dei relativi correttivi rispetto all’abuso di dipendenza economica sembra emblematica in proposito. 8