Nota alla Regola Tecnica di Progettazione

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Nota alla Regola Tecnica di Progettazione
dipvvf.COM-VE.REGISTRO
UFFICIALE.I.0021516.05-09-2014
dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0010694.05-09-2014
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
S0103.ll.06
Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
- LORO SEDI
OGGETTO: D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell'Allegato I.
Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti.
Giungono a questa Direzione, da parte della Società SNAM, richieste di chiarimento in
merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del
D.P.R.151/11 e del D.M.7 agosto 2012 per le attività indicate in oggetto e di seguito riportate:
n.2 Impiantì di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con
potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale
inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
n.6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine
petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con
pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
Al riguardo, e con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", si chiarisce quanto segue.
1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone
Per "luoghi di concentrazione di persone" - di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17
aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di la specie,
visto l'elenco seppure non esaustivo delle attività riportate - si ritiene che debbano intendersi quei
luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento
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presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non
presentino tale condizione.
Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, tìsicamente
separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più
vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.
2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati
Con riferimento al punto 2.5.1 dello stesso Allegato A, si ritiene di poter escludere dalla
applicazione delle distanze di sicurezza ivi indicate quei manufatti monopiano caratterizzati
dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche
in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.
3. Modifiche di attività esistenti
Con particolare riguardo per le attività n.6, che ai sensi della precedente disciplina erano
soggette ai controlli di prevenzione incendi una tantum, si evidenzia che eventuali modifiche
apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad
opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4,
commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto dal citato D.M.17
aprile 2008 qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; ndn risultino più
soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.
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IL DIRBTTOF E CENTRALE