1/51 AZIENDA U.L.S.S. N. 17 SCHEMA CONTRATTO DI
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1/51 AZIENDA U.L.S.S. N. 17 SCHEMA CONTRATTO DI
AZIENDA U.L.S.S. N. 17 SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO UNICO PER ACUTI DELL’AZIENDA ULSS N. 17 1/51 INDICE Art. 1 - Premesse e definizioni pag. 6 Art. 2 - Oggetto pag. 11 Art. 3 - Durata pag. 13 Art. 4 - Utilizzo delle Opere durante la Concessione pag. 13 Art. 5 - Rappresentanti delle Parti pag. 13 Art. 6 - Progettazione Esecutiva pag. 15 Art. 7 - Autorizzazioni pag. 15 Art. 8 - Realizzazione delle Opere pag. 16 Art. 9 - Sospensione pag. 17 Art. 10 - Varianti pag. 18 Art. 11 - Arredi, Attrezzature e Hardware pag. 20 Art. 12 - Collaudo in corso d'opera pag. 22 Art. 13 - Collaudo provvisorio e definitivo pag. 23 Art. 14 - Presa in consegna anticipata delle Opere pag. 25 Art. 15 - Modalità d'uso dell'Area pag. 26 Art. 16 - Servizi pag. 26 Art. 17 - Modifiche e/o varianti ai Servizi pag. 29 Art. 18 - Qualità dei Servizi e Market Test pag. 30 Art. 19 - Prezzo pag. 30 Art. 20 - Canoni - Condizioni economico-finanziarie pag. 31 Art. 21 - Revisione dei Canoni pag. 34 Art. 22 - Forza Maggiore pag. 35 2/51 Art. 23 - Penali e premio di accelerazione pag. 36 Art. 24 - Modifiche legislative pag. 36 Art. 25 - Assicurazioni pag. 38 Art. 26 - Garanzie di conformità ambientale pag. 39 Art. 27 - Recesso e revoca pag. 41 Art. 28 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario pag. 42 Art. 29 - Subentro - Cessione di partecipazioni al capitale del Concessionario - Appalto a terzi pag. 45 Art. 30 - Conseguenze della cessazione del Contratto pag. 47 Art. 31 - Cessione di Prezzo e Canoni pag. 48 Art. 32 - Riservatezza pag. 48 Art. 33 - Controversie e clausola compromissoria pag. 49 Art. 34 - Varie pag. 49 Art. 35 - Comunicazioni pag. 50 Art. 36 - Allegati pag. 51 3/51 CONTRATTO DI CONCESSIONE tra Azienda U.L.S.S. N. 17, con sede in Este (Pd), Via Salute, 14/B, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0348220286, in persona del suo Direttore Generale Dott. [●], nato a [●] il giorno [●], domiciliato per la carica presso l’Azienda di cui sopra, autorizzato con decreto di nomina n. [●] in data [●] e deliberazione in data [●] deliberazione che, in estratto copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A/1, (qui di seguito l’ “Azienda”); e La Società [●] (qui di seguito il “Concessionario”); (di seguito anche “Parte”, al singolare, o, collettivamente “Parti”) Premesso che: A) Con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 66 del 21 gennaio 2005 è stata inserita tra le opere di interesse regionale, per il decennio 2004-2013, la realizzazione, in sostituzione degli Stabilimenti Ospedalieri di Este e di Monselice, del nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti (il "Nuovo Ospedale Unico") dell'Azienda ULSS n. 17 (l' "Azienda"); B) Con delibera dell'Azienda n. [●] del [●] è stata aggiudicata la gara per l'affidamento di servizi di progettazione per la redazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Unico; C) Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda del 28 febbraio 2007 n. 253, è stato approvato il progetto definitivo delle Opere; D) In data 26 marzo 2007 la Commissione Tecnica Regionale ha espresso valutazione favorevole, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera, con parere n. 9; E) Con deliberazione dell'Azienda del 12 dicembre 2007, n. 1134, l'opera Nuovo Ospedale Unico è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008 - 2010, nonché nell'elenco annuale per l'anno 2008; F) Per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico è stato previsto lo stanziamento di contributi pubblici a fondo perduto nella misura di: € 72.000.000,00 (settantaduemilioni/00) attribuiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 66 del 21 gennaio 2005; € 2.542.224,40 (duemilionicinquecentoquarantaduemila duecentoventiquattro/40) attribuiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4439 del 28 dicembre 2006; € 12.000.000,00 4/51 (dodicimilioni/00) attribuiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 743 del 20 marzo 2007, per un importo complessivo pari a € 86.542.224,40 (ottantaseimilionicinquecentoquarantaduemiladuecentoventiquattro/40); G) Dalle somme di cui alla premessa F) che precede, l'Azienda trattiene a parziale copertura delle spese generali di procedura e di progettazione preliminare e definitiva, un importo pari ad € 2.282.314,33 (duemilioni duecentoottantaduemila trecentoquattordici/33), rimanendo pertanto a disposizione per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico la somma di € 84.259.910,07 (ottantaquattromilioni duecentocinquantanovemila novecentodieci/07), ridotta ad € [●] ([●]) come da offerta dell'aggiudicatario della Gara di cui alla premessa H) che segue; H) In data [●] l'Azienda ha pubblicato bando di gara (di seguito, la "Gara") per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione ex art. 144 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (il "Codice dei Contratti Pubblici") del Nuovo Ospedale Unico sulla base del Progetto Definitivo, sulla G.U.R.I., quinta serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [●]; il bando è stato poi trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data [●] (G.U.C.E. del [●]), e pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici e, per estratto, sui quotidiani nazionali [●] e [●] e regionali [●] e [●] rispettivamente del [●] e del [●]; il bando di gara, in versione integrale, è stato pubblicato infine sul sito internet dell'Azienda; I) La lettera di invito è stata inviata in data [●]; J) A seguito dell’esperimento della Gara, con deliberazione n. [●]del [●] l'Azienda ha aggiudicato al raggruppamento composto da [●], [●] e [●], di cui [●] è la capogruppo mandataria, la Concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale Unico che prevede la progettazione esecutiva nonché la costruzione del Nuovo Ospedale Unico e lo sfruttamento economico dello stesso anche attraverso la gestione coordinata dei servizi strumentali all’attività sanitaria e di servizi commerciali di vario tipo; K) Ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici ed in esecuzione dell’espressa previsione contenuta nella documentazione di Gara il raggruppamento aggiudicatario della Concessione di cui al presente Contratto in data [●] ha costituito la società di progetto denominata [●], con sede legale in [●], [●], capitale sociale interamente versato pari ad Euro [●] ([●]) Codice Fiscale e Partita IVA n. [●], che è pertanto subentrata agli aggiudicatari in tutti i diritti ed obblighi del rapporto di Concessione qui disciplinato; L) L’equilibrio economico-finanziario di cui all’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, relativo alla Concessione di cui al presente Contratto, si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario allegato al presente contratto (Allegato “B”); in particolare il Piano Economico Finanziario prevede il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario del Progetto attraverso il pagamento, da parte dell’Azienda al Concessionario, del Prezzo di cui all’art. 19 del presente Contratto per la realizzazione delle Opere, del Canone Integrativo per la Disponibilità ad ulteriore integrazione dell'investimento per la realizzazione delle Opere, dei Canoni dei Servizi descritti all’art. 20 del presente Contratto a fronte della prestazione dei Servizi, nonché mediante la gestione dei Servizi Commerciali, per tutta la durata di cui all’art. 3 del presente Contratto; 5/51 M) Le Parti intendono pertanto stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare termini e condizioni del loro rapporto di Concessione. Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (qui di seguito il “Contratto”). 1.2 Tranne ove diversamente specificato i termini qui di seguito riportati ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro attribuito: Altre Strutture Ospedaliere: indica le altre strutture ospedaliere dell’Azienda esterne al perimetro del Nuovo Ospedale Unico; Area: indica l’area in corso di acquisizione da parte dell'Azienda sulla quale verrà realizzato il Nuovo Ospedale come evidenziato nella planimetria con elenco mappali qui di seguito allegata sub “C”; Arredi: indica gli arredi che il Concessionario dovrà fornire all’Azienda ed installare presso il Nuovo Ospedale Unico ai sensi dell’art. 11 che segue, come meglio individuati all'Allegato "D"; Attrezzature: indica le apparecchiature elettromedicali di cui all’Allegato "E", che il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell’Azienda, installare e mantenere ai sensi dell’art. 11 che segue; Autorizzazioni: indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i permessi, le concessioni edilizie/permessi di costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la competente Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici e Vigili del Fuoco – necessari per la realizzazione dell’Ospedale e per l’inizio della realizzazione nonché per l’agibilità e sicurezza delle Opere – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, concessioni edilizie, 6/51 certificazioni di agibilità, abitabilità e Vigili del Fuoco – anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile; Azienda: indica l’Azienda U.L.S.S. N. 17 con sede in Este (Pd), Via Salute, 14/B nonché i suoi successori e aventi causa; Canone Integrativo per la Disponibilità: indica l’importo che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, a fronte dell'effettiva disponibilità delle Opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione della controprestazione dovuta al Concessionario per la realizzazione delle Opere, di cui al successivo art. 20; Canoni dei Servizi: indica i canoni riconosciuti dall'Azienda al Concessionario a titolo di controprestazione per l’attività di gestione dei Servizi di cui al successivo art. 20, nonché del Servizio di cui all’art. 11.2 per la durata dello stesso; Canoni: indica complessivamente il Canone Integrativo per la Disponibilità ed i Canoni Servizi; Cantiere: indica l’area cantierizzata in cui sarà realizzato il Nuovo Ospedale Unico; Certificato di Collaudo Provvisorio: indica il Certificato di Collaudo provvisorio, di cui all’art. 199, terzo comma del Regolamento, relativo alle Opere e di cui all’art. 12; Certificato di Ultimazione: indica il certificato attestante l’ultimazione dei lavori, di cui all’art. 172 del Regolamento; Codice dei Contratti Pubblici: indica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; Collaudo in Corso d’Opera indica il collaudo in corso d’opera delle Opere, di cui al successivo art. 12; Collaudo Provvisorio: indica il collaudo delle Opere di cui al successivo art. 13; 7/51 Commissione di Collaudo: indica la commissione di collaudo di cui al successivo art. 13; Concessione: indica la concessione di costruzione e gestione ex art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici relativa al Progetto e come disciplinata dal presente Contratto; Contratto: indica il presente contratto ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I e L; Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva: indica il soggetto individuato dall’Azienda ed incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; indica il soggetto individuato dal Concessionario incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; Cronoprogramma indica il programma di realizzazione del Progetto di cui all'Allegato "F"; Difformità Minori: indica eventuali vizi e/o mancanze nell’esecuzione riscontrati in sede di Collaudo Provvisorio relativo alle Opere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 197, comma 2, del Regolamento, in presenza dei quali, se i difetti e le mancanze riscontrati dalla Commissione di Collaudo non impediscano l’esercizio regolare e complessivo delle attività ospedaliere da parte dell’Azienda, nonché siano riparabili in non oltre 45 (quarantacinque) giorni e siano di importo complessivo non superiore allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) del valore delle Opere, è assegnato al Concessionario un termine per porvi rimedio secondo le pattuizioni contrattuali dell’art. 13 del presente Contratto; Direttore dei Lavori: indica il soggetto nominato dall'Azienda ed incaricato dei compiti di vigilanza e cooperazione per conto dell'Azienda nella fase di esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento ove applicabili; Hardware i componenti hardware del sistema informatico del Nuovo Ospedale Unico di cui all'Allegato E ed 8/51 oggetto del Servizio informatica distribuita previsto dall’art. 16.1 n); Informazione Riservata: indica tutte le informazioni, accordi, dati, opinioni resi noti da una delle Parti all’altra o diversamente ottenute dalla Parte, inerenti il Progetto e/o il presente Contratto oppure inerenti l’altra Parte, incluse, senza limitazioni di sorta, documentazioni contrattuali commercialmente sensibili o dati patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle conoscenze tecniche, progetti, modelli, formulari, processi, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni di contratto, software, programmi e modelli ed ogni altra proprietà intellettuale ed industriale; Istituti Finanziatori: indica gli istituti di credito che partecipano al finanziamento del Progetto nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo; Opere: indica cumulativamente i lavori e le opere, ivi compresi quelli edili ed impiantistici ed i lavori ancillari di allacciamento impianti; Piano Economico Finanziario: indica il piano economico finanziario predisposto dall'aggiudicatario della Gara, relativo al Progetto, contenente le condizioni di equilibrio economicofinanziario dello stesso, asseverato da [●] in data [●] e allegato sub “B”; Prezzo: indica il contributo pubblico riconosciuto, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, dall'Azienda al Concessionario al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione di cui alla premessa G) che precede e in particolare all’art. 19 che segue; Progetto: indica congiuntamente tutte le attività oggetto della Concessione qui disciplinata; Progetto Definitivo: indica il progetto definitivo del Nuovo Ospedale Unico che l'Azienda ha fatto predisporre in conformità all’art. 93, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 25 e ss. del Regolamento, come approvato ai sensi delle premesse B), C) e D); 9/51 Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui al successivo art. 6.6, completo del fascicolo informativo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e del piano di manutenzione di cui all’art. 40 del Regolamento che il Concessionario dovrà redigere ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell’art. 35 e ss. del Regolamento; Programma: indica il programma di realizzazione delle Opere previsto nel Cronoprogramma; Rappresentante del Concessionario per i Lavori: Rappresentante del Concessionario per i Servizi: indica il soggetto nominato dal Concessionario ai sensi dell’art. 5.3. indica il soggetto che rappresenta il Concessionario in tutti i rapporti contrattuali con l’Azienda in relazione alla gestione dei Servizi nonché alle attività propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate alla gestione dei Servizi, ed avente le funzioni di cui all’art. 5.7. Regolamento: indica il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modifiche e/o integrazioni; Responsabile dei Lavori: indica il Responsabile Unico del Procedimento nelle sue funzioni di cui agli articoli 88 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008; Responsabile Unico del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento nominato dall’Azienda per la realizzazione del Progetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento e che fungerà altresì da Responsabile dei Lavori ai sensi degli articoli 88 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008; Servizi: indica cumulativamente i Servizi di cui all’art. 16.1 e, limitatamente alla durata ivi indicata, all’art. 11.2, prestati dal Concessionario presso il Nuovo Ospedale Unico e, ove previsto, nelle Altre Strutture Ospedaliere; Servizi Commerciali: indica i servizi commerciali di cui al successivo art. 2.3 che il Concessionario avrà diritto di svolgere all'interno del Nuovo Ospedale Unico nei confronti dei terzi; 10/51 1.3 Soggetto Subentrante: indica il soggetto di cui all’art. 29.1 del presente Contratto; Verbale di Consegna: ha il significato di cui all’art. 8.1 del presente Contratto. Tranne ove diversamente previsto, ai termini del Contratto si applica l’art. 3, commi 3 e 4, del Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio datato 3 giugno 1971. Art. 2 – OGGETTO 2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la concessione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, il tutto come meglio descritto al successivo art. 2.2. 2.2 Il Concessionario, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, si obbliga a dare esecuzione alle seguenti attività: a) predisporre il Progetto Esecutivo delle Opere, in conformità al Progetto Definitivo, posto a base della gara di cui alla premessa H) che precede; b) realizzare le Opere necessarie per la realizzazione del Progetto così come risultanti dal Progetto Esecutivo; c) gestire e fornire i Servizi ed i Servizi Commerciali; d) fornire gli Arredi ai sensi dell’art. 11.1 che segue; f) mettere a disposizione dell’Azienda ed installare le Attrezzature ai sensi dell’art. 11.2 che segue; g) mettere a disposizione dell’Azienda ed installare l'Hardware ai sensi dell’art. 11.3 che segue; il tutto secondo le disposizioni del presente Contratto, relativi allegati e documentazione tecnica posta a base della Gara (di seguito, i “Documenti Contrattuali”). In caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli Documenti Contrattuali ci si regolerà come segue: a) le clausole e le prescrizioni contenute nel presente Contratto prevarranno su quelle contenute negli altri Documenti Contrattuali; b) persistendo contraddizione, varrà come norma contrattuale la prescrizione meno onerosa per l’Azienda e che porta ad un risultato di miglior qualità tecnica ed estetica delle Opere e Servizi oggetto della Concessione. 11/51 Il Concessionario è comunque tenuto a segnalare per iscritto all’Azienda ogni eventuale contraddizione non appena ne venga a conoscenza. 2.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, nel corso del periodo di validità del presente Contratto, il Concessionario gestirà direttamente nelle aree del Nuovo Ospedale Unico espressamente indicate nel Progetto Definitivo, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente anche i seguenti Servizi Commerciali: a) Bar; b) Edicola; c) Rivendita Fiori; d) Parrucchiere; e) Gestione Spazi Pubblicitari, secondo le indicazioni e direttive stabilite dal Comitato Etico dell'Azienda e in coordinamento con l'Area tecnica dell'Azienda; f) Distributori di Bevande e Snack g) Baby Park 2.4. Resta invece facoltà del Concessionario provvedere alla gestione direttamente nelle aree del Nuovo Ospedale Unico espressamente indicate nel Progetto Definitivo, a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente, di ulteriori Servizi Commerciali, con espressa esclusione della locazione o concessione d'uso di spazi destinati ad Istituti di Credito e Bancomat, quali: [●] 2.5. Si precisa, infine, che i ricavi per Servizi Commerciali indicati dal Concessionario nel Piano Economico Finanziario restano validi per tutta la durata della Concessione, pertanto il Concessionario, qualora non eserciti la facoltà di cui sopra ovvero rinunci a qualche Servizio Commerciale, ovvero realizzi ricavi inferiori alle previsioni purché non per fatto imputabile all'Azienda, non potrà in alcun modo richiedere il riequilibrio del Piano Economico Finanziario per effetto dell’ottenimento di ricavi dai Servizi Commerciali inferiori a quanto indicato nel Piano Economico Finanziario, costituendo quanto precede parte del rischio del Concessionario insito nella concessione di costruzione e gestione ex artt. 143 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici. 2.6 Resta inteso che per tutto il termine di durata del Contratto l’Azienda si obbliga a non gestire e/o concedere e/o rinnovare a terzi ad alcun titolo, salvo il previo consenso del Concessionario, la facoltà di gestire all’interno del Nuovo Ospedale Unico alcuna attività e/o servizio che per natura e/o caratteristiche sia simile ai Servizi Commerciali prestati dal Concessionario e comunque suscettibile di essere ritenuto concorrente con uno o più di tali 12/51 Servizi. Fermo restando quanto precede, l’Azienda si riserva il diritto di esercitare all’interno del Nuovo Ospedale Unico, dell’Area e delle Altre Strutture Ospedaliere ogni altra attività o servizio commerciale, direttamente o tramite terzi individuati in conformità alle applicabili procedure ad evidenza pubblica. Art. 3. – DURATA 3.1 Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di [●]. Tale termine di durata sarà automaticamente prorogato in relazione ad eventuali estensioni del termine per il completamento dei lavori ammesse ai sensi del presente Contratto od in relazione a estensioni concesse dall’Azienda anche ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto, nel rispetto dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici. Art. 4. – UTILIZZO DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE 4.1 L’Azienda riconosce al Concessionario l’utilizzo dell’Area e delle Opere da questi realizzate per consentirgli lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto per un periodo corrispondente a quello di durata della Concessione. La natura pubblica dell’Area e delle Opere realizzande e la corrispondente proprietà delle medesime in capo all’Azienda comporta che il Concessionario potrà utilizzarle solo al fine di gestirle funzionalmente e di sfruttarle economicamente così come previsto dall’art. 142 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici per il raggiungimento delle finalità proprie della Concessione come individuate nel presente Contratto. E’ fatto divieto al Concessionario di utilizzare le Aree e le Opere per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto, senza il previo consenso scritto dell’Azienda. 4.2 Ove la Concessione dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti ovvero per l’avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal presente Contratto, il Concessionario non avrà più diritto all’uso ed al godimento delle Aree e delle Opere, senza che abbia su di queste alcunché a pretendere, fermo restando il riconoscimento al Concessionario di quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente Contratto. Art. 5. – RAPPRESENTANTI DELLE PARTI 5.1 Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dall’Azienda ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico del Procedimento dovranno essere comunicate per iscritto dall’Azienda al Concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produrranno i propri effetti nei confronti del Concessionario solo alla data di ricevimento da parte di questi della suddetta raccomandata. 5.2 Le Parti convengono che ai fini del presente Contratto, e fermo restando il disposto di cui all’art. 141, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici nonché all’art. 8 del Regolamento, in quanto applicabile, il Responsabile Unico del Procedimento sarà a tutti gli effetti considerato come il rappresentante dell’Azienda per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile 13/51 Unico del Procedimento svolgerà altresì le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 5.3 Nei limiti di seguito indicati, la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle Opere è conferita al Rappresentante del Concessionario per i Lavori sino al decorso dei termini previsti per il collaudo definitivo delle Opere. 5.4 In particolare competono al Rappresentante del Concessionario per i Lavori la rappresentanza del Concessionario nel corso dell’ottenimento delle Autorizzazioni e della redazione del Progetto Esecutivo, nonché: a) la rappresentanza del Concessionario in Cantiere per la realizzazione delle Opere; b) la sottoscrizione per conto del Concessionario dei verbali di inizio e fine lavori, eventuali richieste di sospensione delle Opere e quanto altro attenga alla conduzione delle attività di Cantiere; c) il coordinamento per conto del Concessionario delle attività di verifica di cui al successivo art. 12 nonché di Collaudo di cui al successivo art. 13; d) convenire eventuali Varianti nei limiti previsti dal presente Contratto. 5.5 Il Direttore dei Lavori, nominato e remunerato dall'Azienda ha la funzione di monitorare nell'interesse dell'Azienda i lavori e di segnalare a quest'ultima eventuali difficoltà nella loro esecuzione rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo e relativi allegati. Resta inteso che il Direttore dei Lavori non potrà interferire nei rapporti tra il Concessionario ed i diretti esecutori delle Opere. 5.6 Competono invece al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva, nominato e remunerato dal Concessionario, ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nominato e remunerato dall'Azienda, i compiti, le funzioni e le responsabilità stabiliti dagli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nonché quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo, ancorché emanati successivamente alla stipula del presente Contratto. 5.7 Compete esclusivamente al Responsabile dei Servizi, che è a tutti gli effetti il delegato del Concessionario per la gestione di Servizi nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, la rappresentanza del Concessionario per l’esecuzione dei Servizi. 5.8 Il Rappresentante del Concessionario per i Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva e il Rappresentante del Concessionario per i Servizi possono essere sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione, adeguatamente motivata, sia comunicata al Responsabile Unico del Procedimento con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla nomina dei sostituti, restando inteso che la sostituzione produrrà effetto alla data di ricevimento da parte dell'Azienda della relativa comunicazione del Concessionario. 14/51 5.9 L’Azienda e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, potranno chiedere la sostituzione del Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione Esecutiva in caso di gravi ed accertate inadempienze commesse nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 6. – PROGETTAZIONE ESECUTIVA 6.1 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, il Concessionario dovrà fare avere all’Azienda il Progetto Esecutivo, con i contenuti di cui all’art. 35 e ss. del Regolamento, in triplice copia, di cui 2 (due) su supporto cartaceo ed una su supporto elettronico non modificabile. 6.2 L’Azienda sarà tenuta a comunicare per iscritto al Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, l’approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero le proprie eventuali proposte di modifica che dovranno essere formulate in modo dettagliato ed analitico e dovranno essere recepite, a cura e spese del Concessionario, qualora fondate sulla non conformità del Progetto Esecutivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili ovvero al Progetto Definitivo. 6.3 Qualora invece l'Azienda richieda modifiche progettuali al Progetto Esecutivo che non siano fondate sulla non conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo, assunto a base della Gara, ovvero a norme di legge e regolamenti applicabili alla data di sottoscrizione del Contratto, l’Azienda stessa dovrà rimborsare al Concessionario gli eventuali maggiori oneri di progettazione sostenuti dal Concessionario in conseguenza del recepimento di tali richieste di modifica. Qualora le modifiche al Progetto Esecutivo di cui al precedente periodo del presente art. 6.3 comportino altresì un incremento del costo di costruzione tale da determinare una modifica dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione, troverà applicazione la disciplina di cui ai seguenti artt. 10.2 e 10.3. 6.4 Il Concessionario modificherà il Progetto Esecutivo in accoglimento delle richieste di modifica dell’Azienda pervenute ai sensi dei precedenti artt. 6.2 e/o 6.3, restituendolo all’Azienda entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni. L’Azienda dovrà approvare il Progetto Esecutivo così modificato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. 6.6 Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla procedura di validazione che si concluderà nei 30 (trenta) giorni successivi alla consegna all'Azienda del Progetto Esecutivo stesso da parte del Concessionario ai sensi dell’art. 6.1 che precede. 6.7 Senza pregiudizio per l'applicazione in fase di esecuzione delle Opere dell’art. 24.2 che segue, resta inteso che il Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto, sempre a carico ed onere del Concessionario, nel rispetto delle norme tecniche vigenti alla data della sua redazione da parte del Concessionario stesso, ivi incluse, a solo titolo esemplificativo, quelle dettate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2002. Art. 7. – AUTORIZZAZIONI 15/51 7.1 Le Parti danno atto che il Progetto Definitivo è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda del 28 febbraio 2007 n. 253, che la Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici ha espresso altresì la sua approvazione al Progetto Definitivo in data 26 marzo 2007 ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato in data 12 febbraio 2007 il proprio parere di conformità antincendio. Fermo restando quanto precede, l’Azienda si farà carico di curare l’ottenimento di ogni eventuale altra Autorizzazione di propria competenza e presso le altre Amministrazioni interessate. 7.2 L’Azienda si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti, le attività, le formalità necessari ai fini della presentazione di ogni relativa domanda, istanza e richiesta e dell’ottenimento delle predette Autorizzazioni. Resta convenuto fra le Parti che, ove necessario ai fini dell’esecuzione delle attività di cui al presente art. 7, il Concessionario potrà essere autorizzato ad agire in nome e per conto dell’Azienda la quale formalizzerà il conferimento di tale potere di rappresentanza mediante rilascio di separata procura nelle forme di legge. 7.3 Le Parti espressamente concordano che, in ipotesi di un mancato rilascio da parte dei competenti organi di ogni altra necessaria Autorizzazione entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto per colpa non imputabile al Concessionario, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta inviata alle altri Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. 7.4 Nell’eventualità di recesso di cui al precedente art. 7.3, l’Azienda dovrà rimborsare al Concessionario unicamente, con esclusione, a titolo esemplificativo, di qualsiasi indennizzo per mancato guadagno, eventuali commissioni di mancato utilizzo pagate ad istituti di credito, fino al massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Art. 8. - REALIZZAZIONE DELLE OPERE 8.1 8.2 Il Concessionario si obbliga a realizzare e completare le Opere in un periodo di [●], come da Cronoprogramma, salvo eventuali proroghe ai sensi del presente Contratto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori di cui all’art. 130 del Regolamento che dovrà essere emesso entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione scritta da parte dell’Azienda al Concessionario del verificarsi dell’ultimo tra i seguenti eventi: a) l’approvazione da parte dell’Azienda del Progetto Esecutivo; b) il rilascio da parte dei competenti organi amministrativi di tutte le Autorizzazioni ai sensi dell’art. 7 che precede. Le Parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna dei lavori da parte dell’Azienda al Concessionario, dandone atto in apposito Verbale di Consegna, restando inteso che sarà onere e cura dell’Azienda consegnare al Concessionario l’Area libera da persone e/o cose, vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione delle Opere secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo nonché fare in modo che venga 16/51 effettivamente consentito l’accesso al Concessionario ai fini dell’esecuzione delle attività contemplate dal presente Contratto per tutta la durata dei lavori. 8.3 Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad inadempimenti da parte dell’Azienda agli obblighi di cui al precedente art. 8.2 nella messa a disposizione del Concessionario dell’Area, ai fini della realizzazione delle Opere rispetto al Cronoprogramma, ivi compresa l’ipotesi in cui l’Azienda abbia preventivamente comunicato al Concessionario tali ritardi, troverà integrale applicazione la disciplina prevista in materia di sospensione dal successivo art. 9.2. Parimenti, in caso di mancata presa in carico dell'Area da parte del Concessionario nei 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Azienda di cui all'art. 8.1, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa del Concessionario, restando intenso che nulla sarà dovuto in tal caso dall'Azienda al Concessionario per le attività svolte sino a tale data (a titolo esemplificativo, l'elaborazione del Progetto Esecutivo, oneri finanziari, ecc.) e fatto comunque salvo il risarcimento del danno subito dall'Azienda. 8.4 Il personale impiegato dal Concessionario per l’esecuzione delle Opere dovrà essere di provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti e dovrà essere dotato di idoneo contrassegno identificativo. 8.5 Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli appalti con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della realizzazione delle Opere per la tutela dei lavoratori. 8.6 Durante l’esecuzione delle Opere il Concessionario dovrà provvedere ad allacciarsi, a propria cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i costi per tali utenze rimarranno a carico del Concessionario. 8.7 Con la stipulazione del presente Contratto il Concessionario ha presentato una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, mediante polizza conforme allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 13 marzo 2004, n. 123, rilasciata da [●], per un importo pari al [●] dell’importo dei lavori, come riportato nel Piano Economico-Finanziario. In caso di Varianti in aumento ai sensi dell’art. 10 che segue, la predetta garanzia dovrà essere aumentata proporzionalmente al valore delle predette Varianti. Tale garanzia dovrà essere svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici e cesserà di avere effetto alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Art. 9. - SOSPENSIONE 9.1 L'Azienda si riserva in qualunque momento la facoltà, per motivi di pubblico interesse, ai 17/51 sensi e per gli effetti di cui all’art. 133, comma 2, del Regolamento, di sospendere i lavori per la realizzazione delle Opere dando un preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni tenendo in ogni caso in debito conto che ogni sospensione che ritardi anche solo parzialmente il completamento delle Opere avrà per l’effetto anche quello di incidere sull’equilibrio economico – finanziario del presente Contratto con particolare riferimento, ma non limitatamente, all'incremento degli oneri finanziari. 9.2 Nell’eventualità di cui al precedente art. 9.1 nonché ove altrove richiamato nel presente Contratto: a) qualora la sospensione non ecceda per tutta la durata del periodo di realizzazione delle Opere complessivamente i 60 (sessanta) giorni, i termini di completamento si intenderanno automaticamente prorogati di un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione e conseguentemente anche il termine di completamento finale delle Opere nonché il periodo di validità del presente Contratto come disciplinato al precedente art. 3.1; b) nell’ipotesi in cui la durata complessiva della sospensione, o delle sospensioni se più di una, eccedano complessivamente i 60 (sessanta) giorni, ferma restando l’automatica proroga dei termini di completamento delle Opere in generale, nonché del periodo di validità del presente Contratto per un numero di giorni equivalente a quello di durata della sospensione, l’Azienda dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dalla suddetta sospensione, anche mediante corresponsione degli importi economici a ciò necessari, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione come disciplinato al successivo art. 20.6. Tali importi dovranno essere liquidati dall’Azienda al Concessionario in corrispondenza del pagamento dell’ultima rata di Prezzo di cui al successivo art. 19. 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.2, l'Azienda si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesso allo svolgimento delle attività sanitarie, di richiedere al Concessionario di sospendere parzialmente l'esecuzione dei lavori in qualunque momento, alla condizione che tale sospensione non interferisca sul Programma di realizzazione delle Opere da parte del Concessionario e non comporti alcun maggior onere o costo e che sia fornito al Concessionario un preavviso scritto non inferiore a 15 (quindici) giorni e comunque tale da consentire a quest'ultimo di organizzare la realizzazione delle Opere durante tale periodo di preavviso. 9.4 Resta in ogni caso espressamente inteso e convenuto che al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti artt. 9.1 e 9.3, non saranno possibili e/o consentite alcune ulteriori sospensioni, ferma restando esclusivamente la sola ipotesi di forza maggiore di cui al successivo art. 22. Art. 10. – VARIANTI 10.1 Le Parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario previsto alla base del presente Contratto, che non saranno possibili 18/51 modifiche (le “Varianti”) al Progetto Esecutivo, salvo i casi di cui all’art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici, come specificati all’art. 134 del Regolamento ed all’art. 10 del D.M. 145 del 2000. In particolare i casi in cui possono essere richieste Varianti sono esclusivamente i seguenti: a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale; c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del codice civile; e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione; f) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice; g) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici. 10.2 Nell’ipotesi di Varianti ammesse di cui al precedente art. 10.1, ciascuna delle Parti avrà facoltà, in qualunque momento in cui durante l’esecuzione delle Opere si ravvisasse la necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 10.1, di darne comunicazione scritta all’altra Parte, nella persona del Rappresentante del Concessionario per i Lavori (se la comunicazione è inviata al Concessionario) o del Responsabile Unico del Procedimento (se la comunicazione è inviata all’Azienda). Entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario) contestualmente alla stessa, il Concessionario dovrà altresì indicare gli interventi ritenuti necessari, con l’indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi anche quelli di progettazione), restando inteso che l’Azienda dovrà esaminare le valutazioni tecniche proposte dal Concessionario e far pervenire a quest’ultimo le proprie determinazioni con comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In tutti i predetti casi, al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio economicofinanziario del presente Contratto, le Parti dovranno incontrarsi al fine di ristabilire, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione scritta recante le determinazioni dell’Azienda di cui all’ultima parte del precedente periodo, 19/51 l’equilibrio economico-finanziario, restando inteso fin d’ora che i prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere al riequilibrio stesso. Resta in ogni caso inteso e convenuto che nell’ipotesi di cui al precedente art. 10.1, lett. e), i relativi costi ed oneri rimarranno a carico esclusivo del Concessionario. 10.3 Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo circa la misura e le modalità di riequilibrio, l’Azienda compenserà il Concessionario per l’esecuzione delle Varianti, se e nella misura in cui tali Varianti siano state eseguite per ovviare ad una o più fra le evenienze di cui al precedente art. 10.1 (ad esclusione di quelle di cui alla lett. e) di tale art. 10.1), in quanto i relativi oneri economici e maggiori tempi di esecuzione rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario), mediante la liquidazione del relativo importo calcolato in base ai prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo, come segue: a) 80% (ottanta percento) sulla base di stati di avanzamento lavori a cadenza trimestrale, in corrispondenza e con le modalità di pagamento del Prezzo ai sensi dell’art. 19 che segue. Il primo stato di avanzamento lavori sarà pagabile al Concessionario previo adeguamento da parte di quest’ultimo dell’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 8.7 che precede; b) il saldo del prezzo residuo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal Certificato di Collaudo Provvisorio. 10.4 Le Parti concordano che la somma complessiva delle Varianti, anche in diminuzione, introdotte dall’Azienda ai sensi del precedente art. 10.1, non potrà in ogni caso: (i) superare il 20% (ventipercento) del valore originario delle Opere, come calcolato ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5, del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000; (ii) comportare una modifica essenziale delle Opere previste dal presente Contratto. 10.5 Le Varianti che dovessero superare la percentuale indicata al precedente art. 10.4 non obbligano il Concessionario a darvi esecuzione e potranno essere oggetto di un separato contratto tra l’Azienda e il Concessionario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, restando inteso che in tale eventualità le stesse dovranno essere liquidate al Concessionario nei termini di cui al precedente art. 10.3. Art. 11. – ARREDI, ATTREZZATURE, HARDWARE 11.1 Arredi: a) Il Concessionario provvederà a fornire gli Arredi di cui all'allegato D e ad installarli entro la data di ultimazione delle Opere di cui all’art. 13.1 che segue. b) Sarà inoltre obbligo del Concessionario provvedere per tutta la durata della Concessione alla manutenzione e ripristino degli Arredi, così come meglio descritto nel capitolato del Servizio manutenzione e conduzione di cui all’art. 16.1 a) che segue. 11.2 Attrezzature: 20/51 a) Il Concessionario provvederà a mettere a disposizione dell'Azienda e ad installare le Attrezzature di cui all'Allegato E, nonché ad eseguire i necessari lavori di completamento dei locali interessati dall’installazione, coordinati con le dotazioni, entro la data di ultimazione delle Opere di cui all’art. 13.1 che segue. b) La messa a disposizione delle Attrezzature è comprensiva del relativo Servizio di manutenzione full risks come meglio disciplinato nel relativo capitolato prestazionale di cui all'Allegato G per una durata pari ai primi 8 (otto) anni della fase di gestione delle Opere a decorrere dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. c) Il rischio di perimento delle Attrezzature resterà in capo al Concessionario per tutta la durata del relativo Servizio. Il Concessionario provvederà inoltre ad assicurare contro tutti i rischi le Attrezzature per un valore non inferiore al loro valore di rimpiazzo. Al termine degli 8 (otto) anni di fornitura del relativo Servizio, il Concessionario farà sì che le medesime Attrezzature siano trasferite automaticamente in proprietà dell’Azienda, previo esercizio gratuito da parte di quest’ultima dell'eventuale diritto di opzione, anche per solo parte di esse, e senza alcun ulteriore costo a carico dell’Azienda stessa. d) Le Parti danno atto che, in considerazione delle continue evoluzioni tecnologiche e del tempo che necessariamente trascorrerà tra la stipulazione del presente Contratto e l’utilizzazione delle Attrezzature da parte dell’Azienda, quest’ultima avrà facoltà non oltre i 9 (nove) mesi antecedenti alla data prevista di ultimazione dei lavori come risultanti dal Cronoprogramma, di ordinare al Concessionario eventuali modifiche nella composizione delle Attrezzature oggetto di fornitura rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al presente Contratto. Qualora tali modifiche comportino un incremento del costo capitale complessivo delle Attrezzature, rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al presente Contratto, per le eventuali forniture in eccedenza a tale soglia troveranno applicazione gli artt. 20.5 e 20.6, fatto salvo che l’Azienda non decida di provvedere a tali forniture in eccedenza in via autonoma. 11.3 Hardware: a) Il Concessionario provvederà a mettere a disposizione dell’Azienda e ad installare l'Hardware di cui all'Allegato E, entro la data di ultimazione delle Opere di cui all’art. 13.1 che segue. b) La messa a disposizione dell’Hardware è comprensiva del relativo Servizio di informatica distribuita, come meglio disciplinato nel relativo capitolato prestazionale di cui all’Allegato G per tutta la durata della Concessione a decorrere dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. c) Il rischio di perimento dell’Hardware resterà in capo al Concessionario per tutta la durata del Servizio di cui sopra. Il Concessionario provvederà inoltre ad assicurare contro tutti i rischi l’Hardware per un valore non inferiore al relativo valore di rimpiazzo. 21/51 d) Le Parti danno atto che, in considerazione delle continue evoluzioni tecnologiche e del tempo che necessariamente trascorrerà tra la stipulazione del presente Contratto e l’utilizzazione dell'Hardware da parte dell’Azienda, quest’ultima avrà facoltà non oltre i 9 (nove) mesi antecedenti alla data prevista di ultimazione dei lavori come risultanti dal Cronoprogramma, di ordinare al Concessionario eventuali modifiche nella composizione dell'Hardware oggetto di fornitura rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al presente Contratto. Qualora tali modifiche comportino un incremento del costo capitale complessivo dell'Hardware, rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al presente Contratto, per le eventuali forniture in eccedenza a tale soglia troveranno applicazione gli artt. 20.5 e 20.6, fatto salvo che l’Azienda non decida di provvedere a tali forniture in eccedenza in via autonoma. Art. 12. – COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 12.1 Fermo restando il diritto dell’Azienda di accedere in ogni tempo al Cantiere per verificare lo stato di realizzazione delle Opere, sia direttamente sia tramite propri ausiliari e purché detto accesso non sia causa di alcun impedimento alla regolare esecuzione delle Opere da parte del Concessionario, le Parti convengono, ai sensi dell’art. 141, comma 7, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici ed ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera c), del Regolamento, nonché ai sensi dell’art. 49 legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 e s.m.i., che le Opere saranno soggette a Collaudo in Corso d’Opera come di seguito disciplinato. 12.2 L'Azienda provvederà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Consegna dei lavori di cui al precedente art. 8.1 a nominare la Commissione di Collaudo, incaricata dei collaudi in corso d’opera, di cui agli artt. 187 e 188 del Regolamento. 12.3 Per il Collaudo in Corso d’Opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che la Commissione di Collaudo riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle Opere e comunque con frequenza almeno trimestrale. 12.4 Le operazioni di Collaudo in Corso d’Opera saranno effettuate in contraddittorio tra la Commissione di Collaudo, il Concessionario ed il Direttore dei Lavori. 12.5 Per ogni singola visita, la Commissione di Collaudo dovrà comunicare al Concessionario e al Direttore dei Lavori, per iscritto - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - la data prevista con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni. 12.6 Alla data della visita, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione della Commissione di Collaudo gli operai ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. 12.7 Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna visita la Commissione di Collaudo dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali, che, ai sensi dell’art. 194, comma 3, del Regolamento, dovranno riferire sull’andamento dei lavori, sul rispetto del Programma cronologico delle Opere, sulla conformità o meno delle Opere 22/51 eseguite al Progetto Esecutivo. 12.8 Nell’ipotesi in cui l’Azienda dovesse rilevare, in esito alle visite, una non corretta esecuzione delle Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sarà tenuta a darne evidenza nei rispettivi verbali ed il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino al fine di evitare che le procedure di collaudo di cui al successivo art. 13 non abbiano esito positivo ovvero siano in alcun modo ritardate. 12.9 Per i costi relativi alle operazioni di Collaudo in Corso d’Opera si applica l’art. 13.12 che segue. Art. 13. – COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO 13.1 Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto all’Azienda la data di avvenuta ultimazione delle Opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavori l'emissione del Certificato di Ultimazione. 13.2 La Commissione di Collaudo darà inizio alle attività di collaudo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta ultimazione delle Opere come risultante dal Certificato di Ultimazione di cui all’art. 13.1 e dovrà ultimare le operazioni di collaudo entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione delle Opere. 13.3 Rimane inteso che in caso di mancato completamento del Collaudo Provvisorio delle Opere entro il termine di cui sopra, purché per cause non imputabili al Concessionario, ivi inclusa a titolo esemplificativo la necessità di eseguire opere di ripristino e rettifica riscontrata ai sensi dell’art. 12.8 che precede, l’Azienda, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del presente Contratto dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dal mancato rispetto dei suddetti termini ai sensi dell'art. 20.6. 13.4 Le Parti convengono inoltre che, qualora alla scadenza dei termini per il completamento delle operazioni di collaudo di cui all’art. 13.2, la Commissione di Collaudo non abbia rilevato, per iscritto, alcun vizio e/o difetto, l’Azienda sarà tenuta al pagamento della parte dei Canoni di cui al successivo art. 20 necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario. 13.5 All’inizio delle operazioni di collaudo il Concessionario deve consegnare al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo delle Opere pari o superiore al 5% (cinque per cento), ai sensi del combinato disposto dell’art. 141, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e dell’art. 207 del Regolamento; nonché entro i successivi 5 (cinque) giorni, 2 (due) copie degli elaborati “as built”, di cui una su supporto cartaceo e una su supporto elettronico non modificabile. Gli elaborati devono essere completi del fascicolo informativo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del Piano di manutenzione di cui all’art. 40 del Regolamento, aggiornati all’ultimazione dei lavori. 23/51 13.6 Nel corso delle operazioni di Collaudo, la Commissione di Collaudo verificherà, alla presenza del Concessionario e del Direttore dei Lavori, se le Opere per cui si procede al collaudo sono state realizzate in conformità alle Autorizzazioni e al Progetto Esecutivo, fatte salve eventuali Varianti ai sensi del precedente art. 10. Il Collaudo Provvisorio sarà effettuato anche sugli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici, meccanici, antincendio, idraulici, di riscaldamento e condizionamento, che dovranno essere pronti e funzionanti per le relative operazioni di Collaudo. 13.7 Nel caso in cui la Commissione di Collaudo non riscontrasse difformità alcuna, verrà redatta apposita relazione ai sensi dell’art. 195 del Regolamento nella quale verrà dato atto della collaudabilità delle Opere e la Commissione di Collaudo emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio entro il termine di cui al precedente art. 13.2. Nel caso in cui siano state riscontrate esclusivamente Difformità Minori, le stesse dovranno essere elencate a pena di decadenza (e fatti salvi i soli eventuali vizi occulti) nella relazione di Collaudo con l’indicazione della relativa misura da adottare da parte del Concessionario per porvi rimedio. Il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni restando inteso che in tale eventualità il Collaudo Provvisorio si intenderà come positivo ai soli fini della decorrenza della parte dei Canoni di cui al successivo art. 20, necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario. 13.8 Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi in eccesso rispetto alle Difformità Minori la Commissione di Collaudo darà atto nella relativa relazione della non collaudabilità delle Opere, essendo comunque onere e cura della Commissione di Collaudo di rilevare a verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena di decadenza tutte le proprie riserve e/o eccezioni (fatti salvi i soli eventuali vizi occulti), specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati; al Concessionario sarà assegnato un termine entro il quale porvi rimedio non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni. 13.9 Nell’ipotesi di cui agli artt. 13.7 e 13.8 il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta all’Azienda della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni indicando la data a partire dalla quale avranno inizio le operazioni volte ad accertare l’avvenuta esecuzione di lavori di rimedio applicando per analogia la stessa procedura di cui ai precedenti articoli con termini dimezzati. 13.10 Qualora la Commissione di Collaudo accertasse, nel rispetto delle procedure che precedono, la corretta ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, emetterà il Certificato di Collaudo Provvisorio. In caso negativo si seguirà la procedura di contestazione delle difformità e di esecuzione dei lavori di rimedio di cui al precedente art. 13.7. 13.11 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio senza che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo Provvisorio assume comunque il carattere definitivo, ai sensi dell’art. 199, comma 3, del Regolamento ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi dalla scadenza del suddetto termine. Ai vizi ed alle difformità riscontrate prima che il Collaudo Provvisorio assuma carattere definitivo, si applicano le procedure di cui agli artt. 13.7, 13.8 e 24/51 13.9, in quanto compatibili. Ai sensi dell’art. 201 del Regolamento, con riferimento agli impianti previsti dal Progetto, il Collaudo Provvisorio assume carattere definitivo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) dovranno essere verbalizzati positivamente 2 (due) distinte prove e verifiche “a caldo” stagionali, previo preavviso scritto del Concessionario non inferiore a 20 (venti) giorni per l’impianto di riscaldamento e per l’impianto di condizionamento; b) dovranno essere verbalizzati positivamente 2 (due) distinte prove e verifiche “a caldo” periodiche agli impianti diversi dal riscaldamento e condizionamento (es. centrale tecnologica). 13.12 I costi relativi alle operazioni di Collaudo Provvisorio verranno sostenuti dall’Azienda, salvo l’obbligo per il Concessionario di mettere a disposizione della Commissione di Collaudo, a propria cura e spese, gli operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai sensi dell’art. 193 del Regolamento. Art. 14. – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 14.1 L’Azienda potrà procedere alla presa in consegna delle Opere prima che intervenga il Collaudo Provvisorio ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, qualora si verifichino le condizioni di seguito indicate: a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; b) che sia stata tempestivamente attestata dal Responsabile Unico del Procedimento, l’agibilità delle Opere, previa acquisizione del parere della Commissione di Collaudo e del Direttore dei Lavori; c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; d) siano state eseguite le opere previste dal Progetto Esecutivo; e) che siano state presentate le pratiche richieste dalla legge agli enti competenti. 14.2 Per effetto della consegna di cui al precedente art. 14.1 l’Azienda assumerà ogni rischio in relazione alle relative Opere con espresso esonero del Concessionario, da tale data, da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti anche a fatti dolosi o colposi di terzi ivi inclusi i furti con o senza scasso. 14.3 Le Parti convengono che l’ottenimento di tutti i permessi, certificazioni e/o autorizzazioni connessi all’utilizzo delle Opere per cui si è perfezionata la consegna (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, eventuali certificazioni di agibilità, abitabilità, Vigili del fuoco) sarà a cura e onere esclusivo del Concessionario, che si obbliga ad attivarsi tempestivamente in tale senso con le competenti Amministrazioni a propria cura e spese restando inteso che 25/51 durante tali fasi sarà comunque obbligo dell’Azienda cooperare con il Concessionario fornendo il supporto ed ausilio, anche tecnico, necessario. Il Concessionario, quindi, a proprie spese e cura, preparerà la documentazione tecnica necessaria per la richiesta di tali permessi e/o certificati e provvederà direttamente all’inoltro della stessa presso le competenti Amministrazioni. Qualora necessario l’Azienda rilascerà opportuna procura al Concessionario per l’espletamento delle attività che precedono nei confronti delle Amministrazioni interessate. 14.4 Qualora, ai fini dell’ottenimento di alcuno dei permessi e/o certificati di cui al precedente art. 14.3, si rendessero necessarie e/o opportune modifiche e/o integrazioni ad alcuna delle Opere già oggetto di Collaudo in Corso d’Opera, ai sensi del precedente art. 12: a) il Concessionario procederà tempestivamente a sua esclusiva cura e spese qualora tali interventi siano dovuti a seguito di una non corretta esecuzione ai sensi del Progetto Esecutivo; b) qualora gli interventi richiesti non siano dovuti ad una non corretta esecuzione delle Opere da parte del Concessionario rispetto al Progetto Esecutivo, le relative opere dovranno essere eseguite dal Concessionario in conformità al disposto degli artt. 146 e 147 del Regolamento previo accordo tra l’Azienda ed il Concessionario sul controvalore di tali opere aggiuntive che dovrà essere liquidato separatamente dall’Azienda al Concessionario negli stessi termini e condizioni di cui ai precedenti artt. 10.2 e 10.3. Il Concessionario avrà altresì in ogni caso diritto all’estensione del termine per il completamento delle Opere. 14.5 Al momento della presa in consegna dell’Opera il Concessionario inizierà la gestione dei Servizi nel Nuovo Ospedale Unico e da tale momento decorrerà il pagamento dei Canoni di cui al successivo art. 20. Art. 15 – MODALITA’ D’USO DELL’AREA 15.1 Ai fini della realizzazione delle Opere, l’Azienda garantisce al Concessionario l’esclusiva disponibilità delle aree di cantiere fino al Collaudo Provvisorio. In fase di gestione delle Opere, al Concessionario saranno assegnati gli spazi individuati nella planimetria dell'Area per uso uffici, depositi e magazzini. 15.2 L’Azienda si impegna ad utilizzare, custodire e conservare le Opere in conformità a quanto stabilito dalle regolamentazioni e leggi vigenti, e comunque in modo da permettere il corretto svolgimento da parte del Concessionario, e/o dei suoi subappaltatori, dei Servizi, per quanto non espressamente a carico del Concessionario ai sensi del presente Contratto. 15.3 Le Opere saranno utilizzate dall'Azienda esclusivamente per lo svolgimento delle attività e prestazioni di carattere sanitario ed ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Art. 16 – SERVIZI 26/51 16. 1 In conformità al disposto dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, l’oggetto del presente Contratto comprende la gestione economica e funzionale da parte del Concessionario dei Servizi Commerciali ai sensi dell’art. 2.3 che precede, e dei seguenti Servizi come meglio descritti e specificati nei relativi capitolati prestazionali di cui all’Allegato G: a) Manutenzione e Conduzione (per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, posta pneumatica, impianto trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere edili, Arredi e relativi rimpiazzi al termine del ciclo di vita utile); b) Manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione) c) Manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarico) d) Manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici) e) Servizio Telefonia f) Lavanolo g) Pulizia e Sanificazione h) Pulizia Esterna (viabilità e parcheggi) i) Servizio Verde (sfalcio, potatura, parcheggi) j) Ristorazione Degenti k) Ristorazione Dipendenti l) Ristorazione Esterni (parenti ed assistenti dei degenti presso le camere di degenza) m) Rifacimento Letti e Sanificazione n) Servizio Informatica Distribuita o) Portineria e Vigilanza p) Smaltimento Rifiuti q) Trasporti Interni r) Servizio CUP s) Consegna referti e Cassa t) Automezzi 27/51 u) Sterilizzazione v) Manutenzione "full risks" delle attrezzature elettromedicali Il tutto come meglio descritto e disciplinato nei rispettivi capitolati prestazionali di cui all’allegato "G" al presente Contratto. I Servizi di cui alle lettere f), g), j), k), l) e n) saranno prestati dal Concessionario anche in favore delle Altre Strutture Ospedaliere, come meglio descritto nell'Allegato G. 16.2 L’erogazione dei Servizi e dei Servizi Commerciali nel Nuovo Ospedale Unico da parte del Concessionario avrà inizio a partire dalla data di presa in consegna anticipata delle Opere di cui al precedente art. 14 ovvero, in mancanza, dalla data del Certificato di Collaudo Provvisorio. L’erogazione degli eventuali Servizi svolti dal Concessionario sulle Altre Strutture Ospedaliere avrà inizio a partire dalla data di consegna da parte dell’Azienda al Concessionario dei relativi locali, unitamente a tutta la documentazione tecnica relativa agli stessi ed agli impianti ivi installati (ivi inclusi a titolo d’esempio, libretti d’uso e manutenzione, disegni “as built”, permessi, autorizzazioni e ogni altra documentazione necessaria), che avverrà all'atto dell'attivazione del relativo Servizio presso il Nuovo Ospedale Unico. Resta espressamente salva la facoltà dell’Azienda, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 16.3 e art. 20.3, lettera c), di richiedere l’erogazione dei Servizi in misura anche parziale, pagando il relativo Canone in misura proporzionale. 16.3 Resta inteso e convenuto fra le Parti che qualora l’erogazione di uno o più Servizi o Servizi Commerciali non abbia inizio per effetto della mancata presa in Consegna anticipata delle Opere ovvero per effetto della mancata emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio per cause non dipendenti dal Concessionario, nessuna responsabilità sarà imputabile a quest’ultimo in conseguenza della mancata erogazione dei Servizi e l’Azienda, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, sarà tenuta a pagare al Concessionario la parte di Canoni a ciò necessaria, fatto salvo il maggior danno. Si precisa in ogni caso che a partire dall’eventuale Consegna anticipata delle Opere ovvero, in mancanza, dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e fino a 90 (novanta) giorni dall’emissione di tale Certificato, l’Azienda provvederà al trasferimento delle proprie attività presso il Nuovo Ospedale Unico. Durante tale periodo, dovranno essere attivati da parte del Concessionario esclusivamente i Servizi ed i Servizi Commerciali che si renderanno necessari e come saranno meglio identificati nel piano di trasferimento che l’Azienda fornirà al Concessionario nel corso delle operazioni finali di collaudo. 16.4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente art. 16 è fatto rinvio per quanto concerne la disciplina dei Servizi e dei Servizi Commerciali, ai rispettivi capitolati prestazionali posti a base di Gara. Resta comunque inteso che nell’esecuzione dei Servizi il Concessionario avrà cura di non intralciare lo svolgimento dell’attività sanitaria dell’Azienda e che quest’ultima dovrà collaborare con il Concessionario al fine di consentire un’efficiente esecuzione dei Servizi. Si precisa, infine, che le utenze per energia elettrica e termica, gas e acqua saranno a carico del Concessionario per tutta la durata della Concessione. 28/51 16.5 Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 8.7 che precede è condizionato, ai sensi dell’art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, alla consegna all’Azienda da parte del Concessionario di una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri e delle penali per mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella fornitura dei Servizi. La garanzia fideiussoria avrà valore pari alla misura del 10% (diecipercento) del Canone annuale dei Servizi (comprensivo, per la durata del medesimo, del Canone del Servizio di manutenzione full risks di cui all’art. 11.2 ). A titolo di chiarimento si precisa che per il primo anno di gestione dei Servizi il valore della garanzia fideiussoria sarà pari a Euro [●] ([●]), anno base 2008. La predetta garanzia fideiussoria dovrà essere rinnovata annualmente dal Concessionario e per un importo pari al 10% (diecipercento) del valore dei Canoni dei Servizi di cui sopra come maturato nel corso dell’anno precedente, senza tenere conto di eventuali penali sui Servizi, diminuito del valore dei Servizi che non saranno svolti nel nuovo anno ed incrementato del valore stimato dei Servizi di cui è prevista l’introduzione nel nuovo anno. Nell’osservanza delle modalità di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia fideiussoria dovrà essere di tipo a prima domanda, nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. 16.6 Resta inteso che, ai sensi dell’art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, la mancata presentazione della garanzia fideiussoria nell’osservanza delle modalità e dei termini di cui al precedente art. 16.5 costituisce grave inadempimento contrattuale da parte del Concessionario, ferma restando l’applicazione di cui al successivo art. 28.2 del presente Contratto. Art. 17. – MODIFICHE E/O VARIANTI AI SERVIZI 17.1 Nel caso in cui: a) l’esecuzione di alcuna delle Varianti; ovvero b) qualsiasi modificazione di leggi o regolamenti; ovvero c) eventuali modifiche che fosse necessario apportare al Progetto Esecutivo su richiesta dell’Azienda, comportino una modifica dei Servizi e/o una modifica delle Opere che possa avere un impatto (in termini di tempi di esecuzione, qualità e quantità) anche sull’esecuzione dei Servizi, tale per cui venga alterato l’equilibrio economico-finanziario del Progetto, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Parte che vi ha interesse e comunque prima che si produca alcun impatto negativo sull'esecuzione dei Servizi, al fine di apportare quelle modifiche al Piano Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 20.6 che segue, necessarie a ristabilirne l’equilibrio. 17.2 Laddove, entro 20 (venti) giorni dal primo incontro tra le Parti ai sensi dell’art. 17.1 che precede, non siano state condivise eventualmente le modalità con cui ristabilire l’equilibrio 29/51 economico-finanziario, il Concessionario, ove non sia stato ristabilito l’equilibrio economicofinanziario della Concessione, avrà facoltà di recedere dal Contratto, ed avrà diritto alla corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 27.1. 17.3 Qualora l’Azienda ne faccia richiesta, il Concessionario valuterà l’opportunità di avvalersi di personale distaccato dell’Azienda nell’esecuzione di uno o più Servizi. Resta comunque inteso che qualsiasi distacco di personale dell’Azienda presso il Concessionario sarà subordinato a separato previo accordo scritto delle Parti circa opportunità, termini e condizioni di tale distacco, il quale accordo dovrà in ogni caso prevedere che l’Azienda si impegni ad esercitare il proprio potere direttivo su tale personale in costante coordinamento con il Concessionario e, in ogni caso, in conformità alle istruzioni del Concessionario. Art. 18 – QUALITA’ DEI SERVIZI E MARKET TEST 18.1 I Servizi saranno sottoposti a costanti verifiche sotto il profilo della qualità, avendo come riferimenti i parametri contrattuali e con le modalità individuate nei capitolati prestazionali servizi di cui all'allegato "G" al presente Contratto. 18.2 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni biennio a partire dalla data di rilascio del Certificato di Collaudo Provvisorio, sarà condotta una verifica dei Canoni di ciascun Servizio, sulla base delle specifiche di cui ai relativi capitolati prestazionali, adottando come riferimento i listini prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Padova, in vigore al momento della verifica stessa, nonché n. 3 (tre) offerte da richiedere, quanto a 1 (una), da parte del Concessionario, e 2 (due) da parte dell’Azienda, ad operatori del settore di ciascun specifico Servizio, dotati delle necessarie qualifiche e competenze. La media tra il costo del singolo Servizio come determinato applicando i prezzi desunti dai listini depositati presso la Camera di Commercio di Padova e le 3 (tre) offerte ricevute rappresenterà il benchmark di mercato di riferimento del relativo Servizio. Qualora all’esito delle predette verifiche si evidenziasse per uno o più Servizi, uno scostamento tra il relativo Canone (per la sola parte relativa ai costi come meglio evidenziati nel Piano Economico e Finanziario allegato al presente Contratto) ed il corrispondente benchmark di mercato calcolato ai sensi di quanto precede, in più o in meno superiore al 10% (diecipercento), il corrispettivo per tale Servizio sarà rinegoziato al fine di riportarlo a valori congruenti con il benchmark di mercato. Qualora il Concessionario non accetti di prestare il Servizio alle nuovi condizioni, l'Azienda potrà affidarlo a terzi, fatto salvo quanto previsto all’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della Concessione. Art. 19 – PREZZO 19.1 L’Azienda, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, corrisponderà al medesimo a titolo di contributo pubblico, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, il Prezzo per un importo complessivo pari ad Euro [●], come da offerta del Concessionario in fase di Gara. 30/51 19.2 Il Prezzo di cui al precedente art. 19.1 verrà liquidato in corso d’opera in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario, attraverso acconti calcolati con cadenza trimestrale in base a stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e nel rispetto del Cronoprogramma, senza pregiudizio per quanto previsto all’art. 8.1 che precede e agli artt. 102 del Regolamento e 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/1997. 19.3 Allo scadere di ogni trimestre il Direttore dei Lavori emette il relativo stato di avanzamento lavori che sarà trasmesso all’Azienda, la quale entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche ed a rilasciare il relativo certificato di pagamento per la quota di competenza del Prezzo. Resta inteso che il Direttore dei Lavori non potrà interferire nei rapporti tra Concessionario e gli Istituti Finanziatori in relazione in particolare all'emissione dei S.A.L. e relativi certificati di pagamento riconosciuti agli esecutori delle Opere. 19.4 Il pagamento della fattura avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della stessa. 19.5 Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il termine indicato al precedente art. 19.4 spetteranno al Concessionario gli interessi moratori ai sensi dell’art. 133, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando l’applicazione del successivo art. 28.5 nel caso in cui il ritardo nel pagamento della rata di Prezzo si protragga per almeno 90 (novanta) giorni. 19.6 L’Azienda, sino alla scadenza del 5° (quinto) anno successivo al Collaudo Provvisorio delle Opere si riserva la facoltà di corrispondere ulteriori somme a titolo di contributo pubblico ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici fino ad un massimo pari ad Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00), anche a seguito di cessione degli immobili attualmente utilizzati per le attività ospedaliere. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Azienda, le Parti provvederanno a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario della Concessione riducendo di conseguenza il Canone Integrativo per la Disponibilità quale quota parte della controprestazione, restando inteso che il relativo pagamento da parte dell’Azienda avverrà contestualmente alla scadenza di un periodo di interessi del contratto di finanziamento stipulato dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori. Ai fini di cui al presente art. nel riequilibrio non si terrà conto di eventuali oneri per anticipata estinzione da corrispondersi da parte del Concessionario agli Istituti Finanziatori purché tale parziale rimborso anticipato avvenga in coincidenza con la scadenza del primo periodo di interessi successivo alla comunicazione dell'Azienda di cui sopra. Art. 20 – CANONI – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il puntuale ed esatto pagamento da parte dell'Azienda degli importi dovuti al Concessionario ai sensi del presente art. 20 costituisce, unitamente al pagamento del Prezzo, uno degli elementi principali su cui si fonda l'equilibrio economico e finanziario della Concessione. 31/51 20.2 Canone Integrativo per la Disponibilità: a) L’Azienda riconoscerà al Concessionario, a fronte dell'effettiva disponibilità delle Opere, a titolo di ulteriore e parziale integrazione della controprestazione dovuta al Concessionario per la realizzazione delle stesse, un canone annuale secondo quanto previsto nel Piano Economico Finanziario pari a: Euro [●] ([●]), oltre IVA di legge (il "Canone Integrativo per la Disponibilità"). b) Gli importi relativi al Canone Integrativo per la Disponibilità verranno liquidati dall’Azienda al Concessionario in rate semestrali anticipate scadenti il 1 gennaio per il periodo 1 gennaio – 30 giugno ed il 1 luglio per il periodo 1 luglio – 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. c) La prima rata del Canone Integrativo per la Disponibilità risulterà automaticamente dovuta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal Collaudo Provvisorio (ovvero dalla presa in Consegna anticipata), e per un importo pari alla parte di Canone semestrale dovuta fino alla scadenza del primo in ordine di tempo dei semestri di cui alla lettera b) che precede, mentre le successive rate semestrali saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio di ciascuno dei successivi semestri. d) Resta inteso e convenuto fra le Parti che, fatte salve solo le ipotesi di anticipata cessazione del presente Contratto per i casi qui tassativamente previsti, nonché per quanto previsto al successivo art. 23.5, il Canone Integrativo per la Disponibilità sarà dovuto dall’Azienda, indipendentemente da qualsiasi sospensione, interruzione o altra circostanza afferente all’erogazione dei Servizi. Ad ulteriore chiarimento di quanto precede, le Parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento del Concessionario nell’erogazione dei Servizi, l’Azienda non potrà sospendere il pagamento del Canone Integrativo per la Disponibilità. e) In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dall'Azienda al Concessionario a titolo di Canone Integrativo per la Disponibilità ai sensi del presente Contratto saranno automaticamente dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento, interessi di mora calcolati in conformità all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici e all'art. 30 del D.M. n. 145/2000. 20.3 Canoni dei Servizi: a) a fronte della gestione dei Servizi da parte del Concessionario, l'Azienda riconoscerà a quest'ultimo i Canoni dei Servizi. b) Fermo restando quanto previsto all’art. 16 che precede, i Canoni dei Servizi saranno determinati in proporzione alla concreta attività di gestione espletata dal Concessionario in relazione al singolo Servizio e verranno corrisposti mensilmente, nella misura di volta in volta maturata, entro 90 (novanta) giorni dalla data della relativa fattura, la prima delle quali sarà emessa alla fine del mese in cui l’erogazione del relativo Servizio ha avuto inizio. 32/51 c) Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera b), resta inteso e convenuto fra le Parti che qualora,l’importo dei Canoni annui di gestione dei singoli Servizi risulti inferiore al 70% (settantapercento) del valore evidenziato nel Piano Economico Finanziario, per il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, in ragione di determinazioni adottate dalla Azienda o da altri soggetti pubblici che possano avere l'effetto di incidere sui Canoni dei Servizi, riducendoli nella percentuale sopra indicata (quali, a titolo esemplificativo, la riduzione delle modalità di accesso al Nuovo Ospedale Unico, la chiusura parziale anche temporanea di reparti e/o settori del Nuovo Ospedale Unico, la realizzazione di altre strutture sanitarie pubbliche o private in area limitrofa), le Parti dovranno incontrarsi per ristabilire l’equilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici nelle forme e nei modi previsti al successivo 20.5. Le Parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento del Concessionario nell’erogazione dei Servizi, l’Azienda non potrà esercitare le relative eccezioni di inadempimento né potrà altrimenti sospendere il pagamento dei Canoni dei Servizi, fatta salva esclusivamente la facoltà di dedurre l’importo delle penali eventualmente maturate ai sensi dei capitolati prestazionali servizi di cui all'Allegato G, restando inteso che, in caso di indebita applicazione di dette penali, il relativo importo dovrà essere restituito dall’Azienda al Concessionario maggiorato degli interessi di mora maturati, nella misura di cui alla seguente lettera d), dalla data di applicazione della relativa deduzione sino alla data di effettiva restituzione dei relativi importi. d) In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dall'Azienda al Concessionario per Canoni dei Servizi ai sensi del presente Contratto saranno automaticamente dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento, interessi di mora calcolati in conformità al disposto di cui all'art. 58 della Legge Regionale Veneto n. 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto precede vale anche per gli importi da corrispondersi al Concessionario anche per l’ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione del presente Contratto come disciplinate agli artt. 27 e 28 che seguono. 20.4 Ai fini del pagamento di quanto dovuto dall’Azienda al Concessionario ai sensi del presente art. 20 il Concessionario provvederà ad emettere regolare fattura, fiscalmente valida, per i relativi importi, con la specifica delle voci e servizi che vengono fatturati. Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dall’Azienda mediante rimessa bancaria sul conto corrente specificato dal Concessionario. L’Azienda, fermo restando quanto precede, prende atto che il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 160 del Codice dei Contratti Pubblici, concederà privilegio generale, ai sensi degli articoli 2475 e seguenti del cod. civ., sui beni mobili, inclusi i crediti, di sua proprietà a favore degli enti finanziatori del Progetto. . 20.5 Le Parti si danno atto che il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Progetto è essenziale affinché lo stesso sia eseguito in modo soddisfacente, alla luce della disciplina dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici. Laddove ai sensi di detta disciplina e nei casi espressamente previsti dal presente contratto, e comunque in linea con le previsioni contenute 33/51 nell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, dovessero intervenire fattori che modifichino e/o alterino l’equilibrio economico-finanziario, le Parti si incontreranno quanto prima possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta formulata da una delle Parti, per valutare la situazione al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Progetto. 20.6 Ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui, in particolare, l’Azienda dovesse apportare variazioni ai presupposti o condizioni di base che assicurano il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Progetto (ivi inclusa, tra l'altro, la chiusura parziale anche temporanea di reparti e/o settori del Nuovo Ospedale Unico, per motivi non dipendenti dall'inadempimento del Concessionario), come emerge dal Piano Economico Finanziario, oppure nuove norme legislative e/o regolamentari stabiliscano nuovi meccanismi tariffari obbligatori ovvero più gravose condizioni per l'esercizio di alcune delle attività previste nel Contratto, e ciò determini una modifica dell'equilibrio economicofinanziario riportato nel Piano Economico Finanziario, con esclusivo riferimento agli indici relativi al Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIR di Progetto) ed al Debt Service Cover Ratio (DSCR), ivi riportati, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta della Parte più diligente al fine di apportare le modifiche che consentano di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario, anche tramite la proroga del termine di scadenza del Contratto. In mancanza della predetta revisione entro 60 (sessanta) giorni, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell’art. 27 che segue, restando espressamente inteso che in tale eventualità l’importo di cui alla lett. c) dell’art 27.1 verrà corrisposto nella misura ridotta del 50% (cinquanta percento). Le Parti in ogni caso concordano che, laddove le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte ai sensi del presente art. 20.6 risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’Azienda in conformità all’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. Art. 21. – REVISIONE DEI CANONI 21.1 Le Parti si danno atto che al fine di mantenere inalterato il corretto equilibrio economicofinanziario della Concessione, il Canone Integrativo per la Disponibilità di cui al precedente art. 20 dovrà essere automaticamente adeguato qualora dovessero, per qualunque motivo, variare le aliquote IVA applicabili ai costi di qualunque natura che il Concessionario sosterrà per la realizzazione delle Opere vigenti alla data del Contratto, restando espressamente inteso che ogni eventuale variazione di tali aliquote, ovvero una loro diversa applicazione (a titolo meramente esemplificativo su tutte le opere aventi ad oggetto attività di costruzione e/o ristrutturazione viene considerata applicabile l'aliquota del 10% (diecipercento)) comporterà un'automatica corrispondente revisione del Canone Integrativo per la Disponibilità che tenga conto anche degli eventuali maggiori oneri finanziari connessi. 21.2 Nell’eventualità in cui, anche in virtù di sopravvenute disposizioni di legge, gli importi che il Concessionario dovrà fatturare all’Azienda ai sensi del presente Contratto non siano più soggetti ad IVA, in tutto o in parte, ovvero risultino assoggettati ad un’aliquota IVA inferiore a quella rispettivamente applicabile ai Canoni con la conseguenza che il Concessionario sarà tenuto a chiedere il rimborso dell’IVA corrispettiva ai competenti uffici, le Parti si 34/51 incontreranno entro 15 (quindici giorni) dalla variazione di tale aliquota, al fine di definire i correttivi da applicare per ristabilire l’equilibrio economico finanziario del Progetto. 21.3 I Canoni, ad eccezione dei Servizi di cui all'art. 21.4 che segue, verranno automaticamente rivalutati, all’inizio di ogni anno solare mediante applicazione agli stessi del [●]% della variazione dell’indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (i.e. indice NIC), intervenuta tra [●] 2008 e [●] dell’anno precedente a quello di rivalutazione. 21.4 Il Canone relativo ai Servizi di cui all'art. 16.1, lettere b), c) e d), sarà adeguato con le modalità previste nel rispettivo capitolato prestazionale. 21.5 Le Parti si danno atto e convengono, a titolo di chiarimento, che i costi di costruzione sostenuti dal Concessionario non sono soggetti a revisione non trovando applicazione al presente Contratto l'art. 133, commi 3, 4 e ss., del Codice dei Contratti Pubblici. Art. 22. – FORZA MAGGIORE 22.1 Il Concessionario, qualora per il verificarsi di qualsiasi evento, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da quest’ultimo non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri il caso fortuito o la forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o di categoria, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili, nonché fatti e/o provvedimenti della pubblica amministrazione o di autorità giudiziarie, modifiche di leggi esistenti e/o introduzione di nuovi leggi e/o regolamenti) non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte ovvero debba sospendere in tutto od in parte la realizzazione delle Opere ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Azienda fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi che non risulta possibile prestare ovvero delle Opere in relazione alle quali è necessaria la sospensione. 22.2 Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle Opere e dei Servizi, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle Opere, i termini di completamento delle Opere rispetto a quanto previsto nel Programma si intenderanno automaticamente posticipati di un numero di giorni uguale alla sospensione. 22.3 In tutte le ipotesi di sospensione della realizzazione delle Opere, ovvero di ritardo nel completamento delle stesse, per cause di forza maggiore o caso fortuito, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 9.2 del presente Contratto, ma i termini ivi previsti si intenderanno di 90 (novanta) giorni. 22.4 Nell’eventualità che il ritardo suddetto imputabile a forza maggiore o caso fortuito si protragga per oltre 180 (centoottanta) giorni complessivi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta inviata all’altra Parte a 35/51 mezzo raccomandata AR. In tal caso, l’Azienda dovrà riconoscere al Concessionario gli importi indicati al successivo art. 27.1 con espressa esclusione dell’importo di cui alla lett. c). Detti importi dovranno essere corrisposti dall’Azienda al Concessionario entro 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio del diritto di recesso. Art. 23. – PENALI 23.1 Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle Opere, rispetto al termine di cui al precedente art. 8.1, eccedente 30 (trenta) giorni, il Concessionario dovrà corrispondere all’Azienda, anche in conformità al disposto dell’art. 117, comma 3, del Regolamento, un importo per ogni giorno di ritardo pari all'1 0/00 (uno per mille) del valore delle Opere, al netto di IVA, così come risultante dal Progetto Esecutivo. Resta inteso in ogni caso che, sempre in conformità al disposto dell’art. 117, comma 3, del Regolamento, le penali maturate a carico del Concessionario relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle Opere non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci percento) del valore delle Opere, al netto di IVA. 23.2 L’importo delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 23.1 dovrà essere corrisposto dal Concessionario all’Azienda mensilmente entro il giorno 10 del mese di calendario successivo a quello di riferimento e a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori inizialmente prevista dal Programma. 23.3 Relativamente ai Servizi il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’Azienda penali alle condizioni e nelle percentuali previste nei relativi capitolati prestazionali allegati al presente Contratto, restando comunque inteso che per i primi 60 (sessanta) giorni di erogazione dei Servizi - decorrenti dall’inizio della loro erogazione, come determinato ai sensi dell’art. 16.2 che precede –, da considerarsi quale periodo di avvio della gestione, le penali eventualmente maturate saranno decurtate del 50% (cinquantapercento). 23.4 Le penali maturate ai sensi dell’art. 23.3 in un anno di esercizio per ciascun Servizio non potranno superare il limite massimo del 10% (diecipercento) del valore annuo di quel Servizio risultante dal relativo capitolato prestazionale. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere parzialmente il Contratto ai sensi del successivo art. 28.3, ricorrendo i presupposti e alle condizioni ivi tassativamente previsti. 23.5 A decorrere dalla data di inizio di erogazione dei Servizi ai sensi dell'art. 16.2 che precede, in caso di indisponibilità di tutte o parte delle aree e/o superfici oggetto della presente Concessione, per fatto imputabile al Concessionario, l’Azienda potrà applicare una penale da calcolarsi, con riferimento alla disponibilità delle aree e/o superfici e da applicarsi al Canone Integrativo per la Disponibilità, secondo i parametri indicati nell’Allegato "I" al presente Contratto, che comunque potranno comportare una riduzione di detto Canone Integrativo per la Disponibilità non superiore al 20% (ventipercento) dello stesso. Art. 24. – MODIFICHE LEGISLATIVE 36/51 24.1 Il presente Contratto in quanto non diversamente regolato, risulta integrato dalle seguenti norme: - Codice dei Contratti Pubblici; - Regolamento; - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 24.2 Resta espressamente incluso negli obblighi del Concessionario ogni onere e/o costo necessario per adeguare alcuna delle Opere e/o dei Servizi a disposizioni di legge, di qualunque genere, vigenti alla data di presentazione dell'offerta in sede di Gara. Eventuali obblighi di adeguamento introdotti da leggi e/o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente a tale data, qualora comportino alcun onere e/o costo per il Concessionario saranno trattate come Varianti ai sensi del precedente art. 10.1 e trattate in conformità al disposto di cui ai precedenti artt. 10.2 e 10.3. 24.3 Al di fuori dei casi di cui all’art. 10, qualora, durante il periodo di efficacia del presente Contratto, dovesse entrare in vigore alcuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare che comporti alcuna modifica delle Opere ovvero dei Servizi e/o dei loro tempi e/o delle loro modalità di erogazione e che comunque determini un costo e/o onere a carico del Concessionario, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione scritta all'Azienda indicando i costi connessi all’intervento necessari per fare sì che rispettivamente le Opere e/o i Servizi siano conformi a tali nuove disposizioni, da calcolarsi con i prezzi di cui al Progetto Esecutivo (ed, in caso di contestazione, quelli vigenti a tale data nel listino della Camera di Commercio di Padova, ovvero, in mancanza, determinati ai sensi dell'art. 136 del Regolamento), nonché indicando gli eventuali maggiori tempi necessari. 24.4 L’Azienda, nell’ottica di perseguire il riequilibrio economico-finanziario del Progetto ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà fornire le proprie determinazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Concessionario restando comunque inteso che, ogni qualvolta tali modifiche siano urgenti e non differibili il Concessionario, decorso tale termine, sarà comunque tenuto alla realizzazione di tutti tali interventi, integrazioni e/o modificazioni alle Opere e ai Servizi e che, ferma restando l’applicazione dei Canoni di cui all’art. 20, i maggiori costi sostenuti dal Concessionario a tale fine dovranno essere in ogni caso liquidati dall’Azienda nei termini di cui all’art. 10.3 che precede se relativi ad Opere, ovvero mensilmente se relativi ai Servizi. 24.5 Qualora, ulteriormente, durante il periodo di efficacia del presente Contratto, dovesse entrare in vigore alcuna nuova disposizione legislativa, interpretativa e/o giurisprudenziale che comporti una maggiorazione degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario, ad esclusione dell’aumento delle aliquote delle imposte sui redditi, il Concessionario ne informerà tempestivamente l’Azienda e ogni importo dovuto dall’Azienda ai sensi del presente Contratto, dovrà essere adeguato dalle Parti 37/51 entro i successivi 30 (trenta) giorni in modo da coprire tali eventuali maggiori oneri fiscali, secondo quanto originariamente previsto nel Piano Economico Finanziario qui allegato. Art. 25. – ASSICURAZIONI 25.1 Il Concessionario, ferme restando le sue responsabilità, stipulerà e manterrà operanti per tutto il periodo di realizzazione delle Opere le polizze assicurative di seguito elencate con primarie compagnie di assicurazione: a) Polizza CAR (Contractors All Risks) Tale polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle Opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza. Saranno oggetto della garanzia assicurativa: - le Opere; - opere ed altri manufatti preesistenti, che siano comunque interessati dall’esecuzione delle Opere. Il capitale assicurato sarà pari al valore delle Opere. La copertura assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone e/o cose) durante l’esecuzione dei lavori, e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio con un massimale per evento/anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa verrà stipulata per tutte le Opere. Resta inteso che verrà attribuita all’Azienda espressa qualifica di assicurato aggiuntivo ai fini della copertura riguardante i danni e la responsabilità civile. b) Polizza Indennitaria Decennale Postuma Tale copertura indennitaria decennale postuma dovrà decorrere dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio relativo alle Opere e dovrà essere stipulata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un massimale pari al valore massimo previsto dall'art. 104 del Regolamento da rivalutarsi annualmente a partire dalla data di collaudo dei lavori in funzione dell’inflazione registrata nel periodo precedente. Resta inteso che verrà attribuita all’Azienda espressa qualifica di assicurato aggiunto ai fini delle previsioni relative ai danni ed alla responsabilità civile. c) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) Tale polizza avrà ad oggetto la copertura dei danni economici - finanziari indiretti al Concessionario per una somma assicurata di Euro [●] ([●]). 38/51 Il Concessionario è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere all'Azienda la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo delle Opere oggetto della Concessione che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi a carico del Concessionario o dell'Azienda, prevista dall’art. 105 del Regolamento. 25.2 Il Concessionario stipulerà e manterrà operante per tutto il periodo di erogazione dei Servizi con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d’opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario possa arrecare a terzi e/o prestatori d’opera nell’esecuzione dei Servizi. L'assicurazione responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d’opera dovrà avere un massimale per evento e per anno non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni). 25.3 Laddove uno o più dei rischi sopra evidenziati dovessero divenire non più assicurabili, il rischio associato al verificarsi degli eventi non più coperti da assicurazione resterà ad esclusivo carico dell’Azienda. 25.4 Ciascuna Parte consegnerà o farà in modo che sia consegnata all'altra Parte copia dei certificati assicurativi inerenti a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere da tale Parte e, nel caso di polizze assicurative prossime alla scadenza, ciascuna Parte dovrà consegnare copia dei relativi certificati di rinnovo entro 20 (venti) giorni rispettivamente dal rilascio e/o dal rinnovo. 25.5 Nell’ipotesi in cui in fase di realizzazione delle Opere si verifichi un sinistro coperto da alcuna delle polizze di cui al presente art. 25 che comporti la necessità di provvedere alla ricostruzione totale o parziale delle Opere e tale evento incida per una superficie complessiva dell’Area superiore ad un terzo, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto con comunicazione scritta da inviare all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del relativo evento. Per effetto del recesso, saranno dovuti al Concessionario gli importi di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 27.1 mentre l’Azienda diventerà il beneficiario di tali polizze. Resta in ogni caso inteso che ove non venga esercitata la facoltà di recesso prevista dal presente art. 25.5, gli importi liquidati dalle assicurazioni dovranno essere utilizzati prioritariamente per finanziare le attività di ricostruzione delle Opere danneggiate e solo in via residuale per soddisfare i diritti del Concessionario e quelli degli Istituti Finanziatori, senza pregiudizio per quanto previsto all’art. 20.6. 25.6 Fintanto che il Concessionario non abbia eventualmente esercitato la facoltà di recesso dal presente Contratto, ai sensi del precedente art. 25.5, e successivamente a tale termine, in ipotesi di mancato recesso, l’Azienda sarà comunque tenuta a corrispondere, alle scadenze previste, la parte di Canoni necessari all’equilibrio economico e finanziario. L’obbligo di cui al presente art. rimarrà in vigore per tutto il periodo di durata delle eventuali attività di ricostruzione secondo il programma di volta in volta concordato fra le Parti. Art. 26. – GARANZIE DI CONFORMITA’ AMBIENTALE 39/51 26.1 L’Azienda promette e garantisce la conformità dell’Area, incluso il sottosuolo, alla normativa ambientale vigente e l’assenza di oneri ambientali gravanti sugli stessi. In particolare, l’Azienda promette e garantisce la conformità dell’Area alle vigenti norme ambientali comunitarie, nazionali o regionali, ai regolamenti ed ai provvedimenti amministrativi riguardanti la tutela e la protezione dell’ambiente. 26.2 L’Azienda si impegna, a prescindere da pretese di terzi nei confronti del Concessionario, a tenere indenne il Concessionario dagli eventuali costi necessari per rendere conforme alla vigente normativa ambientale l’Area oggetto del Contratto che dovessero successivamente rivelarsi non essere tali, o che scaturissero dalla presenza di oneri ambientali specifici con particolare riferimento, ma non limitatamente, a tutti gli eventuali maggiori oneri finanziari connessi anche in ipotesi di ritardo nel completamento delle Opere rispetto al Programma relativo all’effettuazione dei necessari interventi. 26.3 Le Parti convengono che i lavori resi necessari per rendere conforme alla vigente normativa ambientale l’Area saranno considerati a tutti gli effetti quali Varianti così come disciplinate dall’art. 10 del presente Contratto ed i relativi importi dovranno essere liquidati dall’Azienda al Concessionario nei termini e condizioni ivi previste. 26.4 Le metodiche di campionamento e di analisi per accertare detta conformità ambientale sono definite dalle vigenti norme nazionali. In mancanza di queste, i parametri e le metodiche in base ai quali appurare in modo puntuale la conformità dei beni e delle attività oggetto del Contratto alle norme ambientali sono definiti dalle vigenti norme europee e, in difetto di queste ultime, dalle norme internazionali. 26.5 In aggiunta alle garanzie di cui ai commi 1 e 2 del presente art., l’Azienda si impegna a tenere indenne e manlevare il Concessionario da pretese di terzi dirette a contestare situazioni di illecito ambientale, relative all’Area, imputabili a qualsiasi titolo all’Azienda. In particolare, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Azienda si impegna a tenere indenne e manlevare il Concessionario nel caso in cui: a) venga iniziata un’azione civile rivolta nei confronti del Concessionario e diretta ad ottenere il risarcimento di danni ambientali o un’altra azione fondata su responsabilità di natura extracontrattuale in conseguenza di fenomeni di inquinamento pregresso, imputabile all’Azienda, e da cui continuino a promanare effetti dannosi, ovvero quando vengano iniziate azioni di natura inibitoria o risarcitoria per danni causati da fenomeni di inquinamento attuale, le cui cause siano però imputabili alla non conformità ambientale dell’Area, preesistente alla data del presente Contratto; b) vengano emanate nei confronti del Concessionario ordinanze amministrative con cui venga imposta la bonifica od il ripristino di aree o immobili, o parti di essi, oggetto del Contratto, o con cui venga ordinato l’adeguamento di impianti o di immobili, o di parti di essi, non conformi alla vigente normativa ambientale e la cui conformità era normativamente dovuta già prima della data del Verbale di Consegna. 40/51 26.6 L’Azienda si impegna a dichiarare all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 8.2 di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nullaosta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa ambientale. L’Azienda si impegna a dichiarare altresì, sempre all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 8.2 che i detti atti sono legittimi, efficaci e validi e non esiste presupposto alcuno in base al quale possano essere annullati, revocati, sospesi o non rinnovati ove richiesto. 26.7 L’Azienda dichiara di non essere attualmente sottoposta ad alcun contenzioso amministrativo o giurisdizionale insorto per violazioni della normativa ambientale e/o per la mancanza degli atti di consenso in relazione all’Area, fatte salve le procedure espropriative in corso. 26.8 Resta inteso che il Concessionario rimarrà responsabile per qualsiasi danno di natura ambientale, per inquinamento, mancato o errato smaltimento rifiuti, da esso causato a persone e/o cose dell'Azienda e/o di terzi sia in fase di esecuzione delle Opere sia in fase di svolgimento dei Servizi. Art. 27 - RECESSO E REVOCA 27.1 Le Parti convengono che nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle Parti si avvalga della facoltà di recesso anticipato nei casi espressamente previsti dal presente Contratto, ovvero l’Azienda revochi la Concessione oggetto del presente Contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici o altrimenti ne disponga l’annullamento, l’Azienda dovrà corrispondere al Concessionario i seguenti importi: a) un importo pari alla somma fra (i) il valore complessivo quale risultante dai prezzi unitari allegati al Progetto Esecutivo, della parte di Opere ultimata alla data di cessazione del rapporto di Concessione e (ii) l’ammontare degli oneri accessori (ivi inclusi tutti i costi ed oneri, compresi quelli finanziari) come risultanti dal Piano Economico Finanziario, nella misura in cui non siano stati conteggiati ai fini della determinazione del valore delle Opere ai sensi del punto (i), sostenuti dal Concessionario per la realizzazione di tale parte di Opere, il tutto come risultante dal Piano Economico Finanziario ed al netto degli ammortamenti effettivi che, alla medesima data, siano maturati secondo il piano di ammortamento di cui al prospetto riportato nello stesso Piano; e b) un importo a titolo di rimborso pari all’ammontare complessivo delle penali e dei costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata del presente Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi, risarcimenti e ogni altro importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori o comunque in dipendenza del finanziamento del Progetto, ovvero a propri appaltatori, prestatori d’opera e/o fornitori di beni o servizi, per effetto di tale cessazione anticipata del Contratto; e 41/51 c) limitatamente ai casi di recesso dell’Azienda e revoca per pubblico interesse della Concessione, un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari a: (i) il 10% (dieci per cento) del valore, come risultante dal Piano Economico Finanziario, delle Opere non ancora realizzate alla data di cessazione del rapporto di Concessione; ovvero se il recesso o la revoca interviene successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, (ii) il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dei Canoni dei Servizi che l’Azienda avrebbe dovuto pagare al Concessionario per i Servizi ancora da erogare, determinato sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario, per la durata residua del rapporto di Concessione, secondo quanto previsto dall’art. 3.1. Si precisa che nel calcolo di detto importo non sarà tenuta in considerazione la componente delle utenze (elettriche, idriche, gas) dei Servizi previsti all'art. 16.1 lettere b), c) e d). 27.2 Il Concessionario, laddove intenda far valere le facoltà di recesso di cui al presente art. 27, dovrà darne comunicazione scritta all’altra Parte, indicando altresì gli importi dovuti ai sensi del precedente art. 27.1 ed i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante raccomandata A.R. con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. 27.3 Gli importi indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 27.2, previa verifica degli stessi da parte dell’Azienda unitamente ad ogni altro importo dovuto dall’Azienda al Concessionario per altri titoli, ivi compresi i Servizi forniti sino alla data di efficacia del recesso, dovranno essere pagati dall’Azienda al Concessionario, ogni eccezione esclusa salvo il disposto dell’art. 1462 c.c., entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal prodursi dalla cessazione degli effetti del presente del Contratto. Art. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 28.1 Le Parti si danno atto della natura complessa del presente Contratto e che il ritorno dell’investimento del Concessionario è basato sulla naturale scadenza del presente Contratto come prevista al precedente art. 3.1. Le Parti, anche in considerazione di quanto precede, convengono che sarà considerato inadempimento grave al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 28.4, il mancato completamento delle Opere entro 18 (diciotto) mesi dalla data prevista al precedente art. 8.1, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Contratto, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente art. 23.1. Resta inteso che si farà riferimento alla data di ultimazione delle Opere come comunicata dal Concessionario all’Azienda ai sensi dell’art. 13.1. Le Parti, tenuto conto dell’interesse che entrambe hanno alla continuazione del presente Contratto e dell’incentivo economico del Concessionario al rapido completamento delle Opere, concordano che l'ipotesi summenzionata è l’unica che costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. e dell'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici. Ad eccezione di quanto sopra previsto, nessun altro caso di ritardo nel completamento o ultimazione delle Opere, darà diritto alla risoluzione del Contratto, ritenendosi l’Azienda adeguatamente 42/51 compensata dalle penali di cui all’art. 23.1 e ritenendo altresì che il Concessionario sia adeguatamente sanzionato per effetto del conseguente differimento nella maturazione del diritto ad esigere i relativi corrispettivi previsti dal presente Contratto. 28.2 In espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., in tutte le ulteriori ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario ad alcuno degli altri obblighi di cui al presente Contratto, ad eccezione degli obblighi relativi ai Servizi in relazione ai quali troverà esclusivamente applicazione la disciplina di cui al successivo art. 28.3, l’Azienda avrà la facoltà di invitare il Concessionario ad adempiere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata per conoscenza agli Istituti Finanziatori, indicando lo specifico obbligo inadempiuto e concedendo un congruo termine per attivarsi al fine di porvi rimedio, in ogni caso non inferiore a 90 (novanta) giorni, restando inteso che, in difetto, e solo successivamente, l’Azienda avrà facoltà di intimare la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 28.4. 28.3 In espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., in tutte le ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario nella gestione di alcuno dei Servizi e/o Servizi Commerciali, l’Azienda potrà avvalersi esclusivamente dei seguenti rimedi, da esercitarsi nei termini e alle condizioni tutti di seguito indicati, rimanendo inteso che l’inadempimento del Concessionario conferirà all’Azienda la facoltà di risolvere parzialmente il presente Contratto in relazione ai soli Servizi e/o Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento nei termini di seguito indicati: a) se, nell’arco di un qualsiasi anno di durata del presente Contratto, trascorsi 180 (centoottanta) giorni dall’inizio dei servizi nel Nuovo Ospedale Unico, il Concessionario ha maturato, nell’arco del medesimo anno di durata del presente Contratto, per un determinato servizio un importo di penali maggiore o uguale al 3% (trepercento) del valore annuo del singolo Canone dei Servizi, il Concessionario entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal superamento di tale limite dovrà predisporre e consegnare all’Azienda un piano di interventi correttivi con identificazione delle procedure da applicarsi al fine di ripristinare la regolare erogazione dei Servizi; b) qualora in un periodo di 180 (centoottanta) giorni di calendario successivi al periodo nel quale il Concessionario si sia trovato nella situazione disciplinata dalla precedente lett. a), il Concessionario stesso abbia maturato per uno o più servizi un importo complessivo di penali maggiore o uguale al 8% (ottopercento) del valore annuo del singolo Canone Servizi, l’Azienda potrà ottenere che il Concessionario provveda alla sostituzione (ai sensi del seguente art. 29.7) dei soggetti incaricati dell’esecuzione dei Servizi in relazione ai quali si è verificato l’inadempimento; c) qualora, in un periodo di tempo di 2 (due) anni decorrenti del verificarsi della fattispecie di cui alla precedente lett. b) il Concessionario abbia maturato per alcuni dei Servizi per i quali si era verificata la fattispecie di cui alla precedente lett. b) un importo complessivo di penali su base 360 (trecentosessanta) giorni di valore superiore al 10% (diecipercento) del Canone del relativo Servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione parziale del 43/51 presente Contratto limitatamente a tale servizio, nei termini e modalità al successivo art. 28.4. Quanto precede non pregiudica la facoltà per l’Azienda di procedere comunque alla risoluzione integrale del presente Contratto in tutte le ipotesi in cui l’inadempimento del Concessionario abbia per effetto quello del verificarsi di almeno 2 (due) gravi disservizi di cui all'Allegato "L" nell'arco di 180 (centoottanta) giorni. 28.4 Fermi restando gli oneri di preventiva comunicazione previsti dall’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici come richiamati dal successivo art. 29, qualora l’Azienda intenda avvalersi della facoltà di risolvere integralmente il Contratto, oltre ad adempiere agli obblighi di comunicazione e agli altri obblighi assunti in base ai suddetti articoli, dovrà darne apposita comunicazione scritta al Concessionario, ed in copia agli Istituti Finanziatori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo telefax, avvertendo che, in caso di mancato adempimento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Azienda procederà in base all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo il disposto del successivo art. 29.1 e seguenti. 28.5 Il Concessionario avrà la facoltà di determinare la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’Azienda sia inadempiente ad uno o più fra i propri obblighi di pagamento di cui ai precedenti artt. 19 e 20 e tale inadempimento si sia protratto per almeno 90 (novanta) giorni consecutivi in relazione al pagamento di alcuni degli importi dovuti al Concessionario ai sensi del presente Contratto ovvero qualora la somma complessiva dei giorni di ritardo da parte dell’Azienda nel pagamento di alcuno degli importi dovuti al Concessionario superi, in un qualunque anno di calendario di validità del presente Contratto, il numero di 180 (centottanta) giorni, ancorché non consecutivi. 28.6 Senza pregiudizio per l’obbligo del Concessionario di risarcire secondo le applicabili norme di legge gli eventuali maggiori danni patiti dall’Azienda in conseguenza dell’inadempimento del Concessionario, le Parti convengono espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Concessionario l'Azienda sarà tenuta a corrispondere al Concessionario gli importi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 27.1, con espressa esclusione dell'importo di cui alla lettera c) di detto art. 27.1. 28.7 In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'Azienda, quest’ultima dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 27.1. 28.8 Dato atto della natura complessa del presente Contratto e del comune interesse delle Parti ad assicurare il suo proseguimento sino alla naturale scadenza di cui al precedente art. 3.1, le Parti convengono che le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente art. 28 per l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di risolvere il presente Contratto per inadempimento del Concessionario sono da intendersi in espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. e, comunque, sostitutivi ed esclusivi di qualsiasi altra modalità e procedura previste dalla legge per l’esercizio di tale facoltà. 44/51 Art. 29. – SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEL CONCESSIONARIO – APPALTO A TERZI 29.1 Al fine di consentire la designazione da parte degli Istituti Finanziatori di un soggetto subentrante nel rapporto concessorio qui disciplinato (il “Soggetto Subentrante”) in conformità al disposto dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Azienda si impegna, al verificarsi delle condizioni previste da tale norma di legge e, comunque, non prima della scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui al precedente art. 28.4, a dare preventiva comunicazione scritta agli Istituti Finanziatori e al Concessionario della propria intenzione di risolvere il presente Contratto per motivi attribuibili al Concessionario ai sensi del precedente art. 28. Entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento da parte degli Istituti Finanziatori della comunicazione scritta di cui al precedente periodo, i medesimi Istituti Finanziatori dovranno procedere alla designazione del Soggetto Subentrante. Rimane fermo che, ai fini del subingresso del Soggetto Subentrante, ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, l'inadempimento del Concessionario deve cessare entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel presente art. 29.1 per la designazione da parte degli Istituti Finanziatori del Soggetto Subentrante. 29.2 Ai sensi e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la condizione di cui alla predetta norma di legge si intenderà verificata qualora il Soggetto Subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie equivalenti a quelle possedute dal socio uscente che ha concorso a formare i requisiti per la qualificazione stabiliti dalla vigenti norme legislative e regolamentari, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Subentrante di costituire una società di progetto che subentri nel rapporto di Concessione ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici. 29.3 Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni regolamentari richiamate al comma 2 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che ai fini dell’esercizio della facoltà di subentro prevista dall’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario, i soci di quest’ultimo, gli Istituti Finanziatori e il Soggetto Subentrante, potranno convenire, di porre in essere i seguenti negozi giuridici in ogni caso di risoluzione del rapporto concessorio disciplinato dal presente Contratto: a) trasferimento dal Concessionario al Soggetto Subentrante dell’intera azienda del Concessionario, comprensiva di ogni attività, passività e rapporto giuridico ad essa inerente, ivi incluso il presente Contratto; ovvero b) cessione da parte dei soci del Concessionario al Soggetto Subentrante dell’intero capitale sociale del Concessionario. Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni regolamentari richiamate al comma 2 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, le Parti si impegnano sin d’ora, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 45/51 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza necessario al fine di perfezionare e dare piena efficacia ai predetti negozi giuridici e al subentro. 29.4 In ogni caso, gli effetti della risoluzione si intenderanno sospesi e differiti sino all’infruttuoso completamento della procedura di cui all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, restando altresì inteso che gli effetti del subentro, ove accettato dall’Azienda ai sensi della medesima norma di legge, retroagiranno alla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al primo periodo del precedente art. 29.1. 29.5 E’ consentito l’ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, laddove ciò non sia contrario alla normativa applicabile. In ogni caso: a) l’ingresso nel capitale sociale del Concessionario da parte di un nuovo socio è sempre ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio del Concessionario, diverso dal socio di maggioranza, che sia stato sottoposto a procedura fallimentare. In tale eventualità, il Concessionario avrà facoltà di indicare all’Azienda il soggetto subentrante che dovrà essere di gradimento da parte dell'Azienda; b) i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione ai fini della costruzione sono tenuti a partecipare al capitale del Concessionario ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, restando inteso che i predetti soci sino a detta data, dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via diretta di almeno il 25% (venticinquepercento) del capitale sociale del Concessionario; c) successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, i soci di cui alla lettera b) che precede dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via diretta di almeno il 5% (cinquepercento) del capitale sociale del Concessionario fino a che il Certificato di Collaudo Provvisorio non assume carattere definitivo ai sensi dell'art. 199, comma 3, del Regolamento; d) successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio i soci cui viene affidata dal Concessionario l'esecuzione dei Servizi e che detengano i requisiti per la qualificazione dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via diretta di almeno il 20% (ventipercento) del capitale sociale del Concessionario per tutta la restante durata del presente Contratto, e) fuori dai casi di cui alle lettere b), c) e d) i soci del Concessionario potranno cedere la propria quota di partecipazione al capitale del Concessionario a investitori terzi anche senza il consenso dell’Azienda. 46/51 f) fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere, l’ingresso nel capitale sociale del Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali, oltre che di controllate di questi ultimi, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono avvenire in qualsiasi momento anche senza il consenso dell'Azienda. 29.6 Ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario si riserva la facoltà di appaltare a terzi l’esecuzione delle Opere e dei Servizi nei limiti della percentuale eventualmente indicata in sede di Gara ex art. 144 del Codice dei Contratti Pubblici. La selezione di tali terzi da parte del Concessionario avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici. 29.7 Le Parti si danno atto che il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto costituisce presupposto fondamentale per la capacità dell’Azienda di garantire la continuità delle proprie attività, nonché del Concessionario di completare nei tempi previsti le Opere ed adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti degli Istituti Finanziatori. Pertanto le Parti convengono, senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente art. 29, che in caso di inadempimento da parte di uno o più dei soci partecipanti al capitale del Concessionario agli obblighi relativi alla realizzazione delle Opere e/o alla prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, che siano stati ad esso affidati ai sensi dell’art. 156, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario (il quale, per quanto occorrer possa, sarà ritenuto agire in tal caso anche nell’interesse degli Istituti Finanziatori) avrà facoltà di designare, senza necessità del previo consenso dell’Azienda,ma con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso scritto all’Azienda, un nuovo soggetto in possesso dei necessari requisiti di legge, anche ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, il quale, acquisti parte della quota di partecipazione del socio inadempiente al capitale del Concessionario e subentri al socio inadempiente nell’esecuzione delle Opere e/o Servizi originariamente affidati a quest’ultimo, fermo restando l’obbligo del socio inadempiente a partecipare al capitale del Concessionario e garantire il buon adempimento dei propri obblighi ai sensi dell’art. 156, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Per effetto dell’attivazione da parte del Concessionario della procedura di subentro di cui al presente art. 29.7, i termini dilatori di cui ai precedenti artt. da 28.2 a 28.4 si intenderanno automaticamente sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni. 29.8 L’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del Soggetto Subentrante, che la facoltà di designare, ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt. da 29.1 a 29.4, un Soggetto Subentrante sarà riconosciuta agli Istituti Finanziatori anche in caso di proposizione alle competenti autorità giudiziarie di istanza volta a far dichiarare il fallimento del Concessionario, a condizione che detta istanza non sia stata respinta entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito. In tal caso, il termine di 40 (quaranta) giorni di cui al penultimo periodo del precedente art. 29.1 decorrerà dalla scadenza del predetto termine senza che l’istanza sia stata respinta. Art. 30 – CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 47/51 30.1 In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, le Parti dovranno provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo delle Opere alla data di cessazione degli effetti del presente Contratto. 30.2 Alla scadenza del presente Contratto, il Concessionario dovrà garantire all’Azienda o ai nuovi soggetti dalla medesima incaricati della gestione dei Servizi, un facile subentro. A tal fine, è fatto obbligo al Concessionario, nei 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza del presente Contratto, di affiancare il proprio personale al personale del soggetto subentrante quale affidatario dei Servizi su indicazione dell'Azienda, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei Servizi nel periodo immediatamente successivo la scadenza del presente Contratto. 30.3 Le Parti convengono che: a) le somme dovute al Concessionario in qualsiasi caso di cessazione anticipata del presente Contratto, ivi incluso quanto previsto al precedente art. 28.6, si intenderanno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori, nonché delle banche o altri istituti finanziari fornitori degli strumenti finanziari c.d. di “hedging” sottoscritti dal Concessionario al fine di mitigare il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse; e b) ai fini del presente Contratto le espressioni “oneri finanziari” e “costi finanziari”, si intenderanno comprensive, oltre che dei costi e oneri finanziari derivanti dai contratti di finanziamento stipulati dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori, altresì dei costi e oneri sostenuti dal Concessionario in forza degli accordi di “hedging” di cui al precedente paragrafo a). Art. 31 – CESSIONE DI PREZZO E CANONI 31.1 Salvi i casi di subentro di cui al precedente art. 29, il presente Contratto non può essere ceduto da alcuna delle Parti né in tutto né in parte senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte e comunque nei limiti delle normative di volta in volta vigenti. 31.2 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 31.1, l’Azienda riconosce preventivamente e concede fin d’ora irrevocabilmente il proprio consenso alla cessione da parte del Concessionario in favore di uno o più Istituti Finanziatori, ivi inclusi i loro successori e/o aventi causa, o di altri soggetti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, di tutti i crediti maturati e maturandi in favore del Concessionario a titolo di Prezzo e di Canoni ai sensi dei precedenti artt. 19 e 20 del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici, impegnandosi altresì sin d’ora, ove richiesto dal Concessionario, a conferire al proprio tesoriere mandato irrevocabile a effettuare alla loro rispettiva scadenza i pagamenti dei crediti ceduti in favore dei relativi cessionari. Art. 32 – RISERVATEZZA 48/51 Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che: a) qualsiasi Informazione Riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno; b) tale Informazione Riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all’esecuzione del Contratto. Art. 33 – CONTROVERSIE 33.1 Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento. 33.2 La comunicazione di cui al comma 1, deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati. 33.3 Durante la fase di costruzione ed ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo. L'Azienda comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni della scadenza del termine previsto dal precedente art. 33.2. 33.4 Espletato il procedimento di contestazione indicato nei precedenti artt. 33.1 e 33.2 e fuori dai casi di cui al primo comma dell’art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici e comunque nel caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici, ogni controversia che dovesse insorgere nel corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria. Art. 34 - VARIE 34.1 Ogni modifica del presente Contratto sarà valida se effettuata per iscritto nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti. 34.2 In ipotesi di nullità parziale di alcune delle clausole del presente Contratto non si produrrà la nullità dell’intero Contratto, e le Parti si incontreranno quanto prima possibile al fine di sostituire la clausole dichiarate nulle con altre clausole che riflettano quanto più possibile il disposto sostanziale delle clausole invalide. 49/51 34.3 Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo inerenti agli atti e ai certificati occorrenti per la realizzazione delle Opere, degli Impianti e la prestazione dei Servizi per tutta la durata del presente Contratto. Art. 35 – COMUNICAZIONI 35.1 35.2 Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell’ambito o in relazione alle questioni contemplate dal presente Contratto sarà considerata regolarmente effettuata secondo le seguenti procedure: a) se consegnata a mano, al momento della consegna all’indirizzo della parte in questione; b) se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento; c) se trasmessa via facsimile, al momento indicato nel relativo rapporto di trasmissione con esito positivo e leggibile. In base al presente art. 35 il destinatario, l’indirizzo e il numero di fax di ciascuna Parte ai fini di questo contratto: AZIENDA U.L.S.S. N. 17 Indirizzo: Via Salute 14/B, 35042 Este (Pd) All’attenzione di : No. fax: Direzione Generale [●] CONCESSIONARIO [●] 35.3 Indirizzo : [●] All’attenzione di : [●] No. fax : [●] Ciascuna Parte dovrà notificare all’altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al presente art. 35, eventuali variazioni dell’indirizzo, del destinatario e del numero di telex o di fax come indicati nel presente art. 35.2 restando inteso che la variazione non sarà opponibile se non quando ritualmente comunicata ai sensi del presente art. . 50/51 35.4 Qualsiasi notifica o comunicazione fatta, consegnata o fatta da una Parte a un’altra Parte nell’ambito o in relazione al presente Contratto sarà effettuata in lingua Italiana. Art. 36 – ALLEGATI Formano parte integrante del presente Contratto i documenti sotto elencati, che, previa disamina ed approvazione delle parti, si allegano al presente atto, dopo essere stati sottoscritti dai rappresentanti dell’Azienda e del Concessionario: ALLEGATO A/1 – A/2: Poteri dell'Azienda e Poteri del Concessionario ALLEGATO B - Piano Economico e Finanziario ALLEGATO C - Planimetria dell'Area ed Elenco Mappali ALLEGATO D - Elenco Arredi ALLEGATO E - Elenco Attrezzature e Hardware ALLEGATO F - Cronoprogramma ALLEGATO G - Capitolati Prestazionali ALLEGATO H - Canoni dei Servizi ALLEGATO I - Meccanismo di Rettifica del Canone Integrativo per la Disponibilità ALLEGATO L - Gravi Disservizi *** *** Letto, confermato e sottoscritto Luogo: Este data [●] ____________________ __________________ (L’AZIENDA) (IL CONCESSIONARIO) 51/51