1/51 AZIENDA U.L.S.S. N. 17 SCHEMA CONTRATTO DI

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1/51 AZIENDA U.L.S.S. N. 17 SCHEMA CONTRATTO DI
AZIENDA U.L.S.S. N. 17
SCHEMA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO
POLO OSPEDALIERO UNICO PER ACUTI DELL’AZIENDA ULSS N. 17
1/51
INDICE
Art. 1 - Premesse e definizioni
pag. 6
Art. 2 - Oggetto
pag. 11
Art. 3 - Durata
pag. 13
Art. 4 - Utilizzo delle Opere durante la Concessione
pag. 13
Art. 5 - Rappresentanti delle Parti
pag. 13
Art. 6 - Progettazione Esecutiva
pag. 15
Art. 7 - Autorizzazioni
pag. 15
Art. 8 - Realizzazione delle Opere
pag. 16
Art. 9 - Sospensione
pag. 17
Art. 10 - Varianti
pag. 18
Art. 11 - Arredi, Attrezzature e Hardware
pag. 20
Art. 12 - Collaudo in corso d'opera
pag. 22
Art. 13 - Collaudo provvisorio e definitivo
pag. 23
Art. 14 - Presa in consegna anticipata delle Opere
pag. 25
Art. 15 - Modalità d'uso dell'Area
pag. 26
Art. 16 - Servizi
pag. 26
Art. 17 - Modifiche e/o varianti ai Servizi
pag. 29
Art. 18 - Qualità dei Servizi e Market Test
pag. 30
Art. 19 - Prezzo
pag. 30
Art. 20 - Canoni - Condizioni economico-finanziarie
pag. 31
Art. 21 - Revisione dei Canoni
pag. 34
Art. 22 - Forza Maggiore
pag. 35
2/51
Art. 23 - Penali e premio di accelerazione
pag. 36
Art. 24 - Modifiche legislative
pag. 36
Art. 25 - Assicurazioni
pag. 38
Art. 26 - Garanzie di conformità ambientale
pag. 39
Art. 27 - Recesso e revoca
pag. 41
Art. 28 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario
pag. 42
Art. 29 - Subentro - Cessione di partecipazioni al capitale del
Concessionario - Appalto a terzi
pag. 45
Art. 30 - Conseguenze della cessazione del Contratto
pag. 47
Art. 31 - Cessione di Prezzo e Canoni
pag. 48
Art. 32 - Riservatezza
pag. 48
Art. 33 - Controversie e clausola compromissoria
pag. 49
Art. 34 - Varie
pag. 49
Art. 35 - Comunicazioni
pag. 50
Art. 36 - Allegati
pag. 51
3/51
CONTRATTO DI CONCESSIONE
tra
Azienda U.L.S.S. N. 17, con sede in Este (Pd), Via Salute, 14/B, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
0348220286, in persona del suo Direttore Generale Dott. [●], nato a [●] il giorno [●], domiciliato per
la carica presso l’Azienda di cui sopra, autorizzato con decreto di nomina n. [●] in data [●] e
deliberazione in data [●] deliberazione che, in estratto copia conforme, si allega al presente atto sotto
la lettera A/1, (qui di seguito l’ “Azienda”);
e
La Società [●]
(qui di seguito il “Concessionario”);
(di seguito anche “Parte”, al singolare, o, collettivamente “Parti”)
Premesso che:
A) Con delibera della Giunta Regionale Veneto n. 66 del 21 gennaio 2005 è stata inserita tra le opere
di interesse regionale, per il decennio 2004-2013, la realizzazione, in sostituzione degli
Stabilimenti Ospedalieri di Este e di Monselice, del nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti (il
"Nuovo Ospedale Unico") dell'Azienda ULSS n. 17 (l' "Azienda");
B) Con delibera dell'Azienda n. [●] del [●] è stata aggiudicata la gara per l'affidamento di servizi di
progettazione per la redazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale Unico;
C) Con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda del 28 febbraio 2007 n. 253, è stato
approvato il progetto definitivo delle Opere;
D) In data 26 marzo 2007 la Commissione Tecnica Regionale ha espresso valutazione favorevole,
subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera, con
parere n. 9;
E) Con deliberazione dell'Azienda del 12 dicembre 2007, n. 1134, l'opera Nuovo Ospedale Unico è
stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008 - 2010, nonché
nell'elenco annuale per l'anno 2008;
F) Per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico è stato previsto lo stanziamento di contributi
pubblici a fondo perduto nella misura di: € 72.000.000,00 (settantaduemilioni/00) attribuiti con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 66 del 21 gennaio 2005; € 2.542.224,40
(duemilionicinquecentoquarantaduemila duecentoventiquattro/40) attribuiti con Deliberazione
della Giunta Regionale del Veneto n. 4439 del 28 dicembre 2006; € 12.000.000,00
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(dodicimilioni/00) attribuiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 743 del 20
marzo
2007,
per
un
importo
complessivo
pari
a
€
86.542.224,40
(ottantaseimilionicinquecentoquarantaduemiladuecentoventiquattro/40);
G) Dalle somme di cui alla premessa F) che precede, l'Azienda trattiene a parziale copertura delle
spese generali di procedura e di progettazione preliminare e definitiva, un importo pari ad €
2.282.314,33 (duemilioni duecentoottantaduemila trecentoquattordici/33), rimanendo pertanto a
disposizione per la realizzazione del Nuovo Ospedale Unico la somma di € 84.259.910,07
(ottantaquattromilioni duecentocinquantanovemila novecentodieci/07), ridotta ad € [●] ([●])
come da offerta dell'aggiudicatario della Gara di cui alla premessa H) che segue;
H) In data [●] l'Azienda ha pubblicato bando di gara (di seguito, la "Gara") per l'affidamento della
concessione di costruzione e gestione ex art. 144 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (il "Codice
dei Contratti Pubblici") del Nuovo Ospedale Unico sulla base del Progetto Definitivo, sulla
G.U.R.I., quinta serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. [●]; il bando è stato poi trasmesso
all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data [●] (G.U.C.E. del [●]), e
pubblicato sul sito informatico presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici e, per estratto, sui
quotidiani nazionali [●] e [●] e regionali [●] e [●] rispettivamente del [●] e del [●]; il bando di
gara, in versione integrale, è stato pubblicato infine sul sito internet dell'Azienda;
I) La lettera di invito è stata inviata in data [●];
J) A seguito dell’esperimento della Gara, con deliberazione n. [●]del [●] l'Azienda ha aggiudicato al
raggruppamento composto da [●], [●] e [●], di cui [●] è la capogruppo mandataria, la
Concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale Unico che prevede la progettazione
esecutiva nonché la costruzione del Nuovo Ospedale Unico e lo sfruttamento economico dello
stesso anche attraverso la gestione coordinata dei servizi strumentali all’attività sanitaria e di
servizi commerciali di vario tipo;
K) Ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici ed in esecuzione dell’espressa previsione
contenuta nella documentazione di Gara il raggruppamento aggiudicatario della Concessione di
cui al presente Contratto in data [●] ha costituito la società di progetto denominata [●], con sede
legale in [●], [●], capitale sociale interamente versato pari ad Euro [●] ([●]) Codice Fiscale e
Partita IVA n. [●], che è pertanto subentrata agli aggiudicatari in tutti i diritti ed obblighi del
rapporto di Concessione qui disciplinato;
L) L’equilibrio economico-finanziario di cui all’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, relativo
alla Concessione di cui al presente Contratto, si basa sui presupposti descritti nel Piano
Economico Finanziario allegato al presente contratto (Allegato “B”); in particolare il Piano
Economico Finanziario prevede il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario del
Progetto attraverso il pagamento, da parte dell’Azienda al Concessionario, del Prezzo di cui
all’art. 19 del presente Contratto per la realizzazione delle Opere, del Canone Integrativo per la
Disponibilità ad ulteriore integrazione dell'investimento per la realizzazione delle Opere, dei
Canoni dei Servizi descritti all’art. 20 del presente Contratto a fronte della prestazione dei Servizi,
nonché mediante la gestione dei Servizi Commerciali, per tutta la durata di cui all’art. 3 del
presente Contratto;
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M) Le Parti intendono pertanto stipulare il presente Contratto al fine di disciplinare termini e
condizioni del loro rapporto di Concessione.
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (qui di
seguito il “Contratto”).
1.2
Tranne ove diversamente specificato i termini qui di seguito riportati ove utilizzati con la
lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato di seguito loro
attribuito:
Altre Strutture Ospedaliere:
indica le altre strutture ospedaliere dell’Azienda
esterne al perimetro del Nuovo Ospedale Unico;
Area:
indica l’area in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda sulla quale verrà realizzato il Nuovo
Ospedale come evidenziato nella planimetria con
elenco mappali qui di seguito allegata sub “C”;
Arredi:
indica gli arredi che il Concessionario dovrà fornire
all’Azienda ed installare presso il Nuovo Ospedale
Unico ai sensi dell’art. 11 che segue, come meglio
individuati all'Allegato "D";
Attrezzature:
indica le apparecchiature elettromedicali di cui
all’Allegato "E", che il Concessionario dovrà
mettere a disposizione dell’Azienda, installare e
mantenere ai sensi dell’art. 11 che segue;
Autorizzazioni:
indica cumulativamente tutte le autorizzazioni, i
permessi, le concessioni edilizie/permessi di
costruire, i pareri, le licenze, i nulla osta e gli altri atti
di assenso comunque denominati, qualunque sia
l’autorità, l’ente o l’organismo emanante – ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, la competente
Sovrintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici, Nucleo regionale di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (NUVV),
Commissione Tecnica Regionale Lavori Pubblici e
Vigili del Fuoco – necessari per la realizzazione
dell’Ospedale e per l’inizio della realizzazione
nonché per l’agibilità e sicurezza delle Opere – ivi
inclusi, a titolo esemplificativo, concessioni edilizie,
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certificazioni di agibilità, abitabilità e Vigili del
Fuoco – anche sulla base di eventuali modificazioni
e/o integrazioni della normativa applicabile;
Azienda:
indica l’Azienda U.L.S.S. N. 17 con sede in Este
(Pd), Via Salute, 14/B nonché i suoi successori e
aventi causa;
Canone Integrativo per la Disponibilità: indica l’importo che il Concedente si impegna a
corrispondere
al
Concessionario,
a
fronte
dell'effettiva disponibilità delle Opere, a titolo di
ulteriore
e
parziale
integrazione
della
controprestazione dovuta al Concessionario per la
realizzazione delle Opere, di cui al successivo art. 20;
Canoni dei Servizi:
indica i canoni riconosciuti dall'Azienda al
Concessionario a titolo di controprestazione per
l’attività di gestione dei Servizi di cui al successivo
art. 20, nonché del Servizio di cui all’art. 11.2 per la
durata dello stesso;
Canoni:
indica complessivamente il Canone Integrativo per la
Disponibilità ed i Canoni Servizi;
Cantiere:
indica l’area cantierizzata in cui sarà realizzato il
Nuovo Ospedale Unico;
Certificato di Collaudo Provvisorio:
indica il Certificato di Collaudo provvisorio, di cui
all’art. 199, terzo comma del Regolamento, relativo
alle Opere e di cui all’art. 12;
Certificato di Ultimazione:
indica il certificato attestante l’ultimazione dei
lavori, di cui all’art. 172 del Regolamento;
Codice dei Contratti Pubblici:
indica il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Collaudo in Corso d’Opera
indica il collaudo in corso d’opera delle Opere, di cui
al successivo art. 12;
Collaudo Provvisorio:
indica il collaudo delle Opere di cui al successivo art.
13;
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Commissione di Collaudo:
indica la commissione di collaudo di cui al
successivo art. 13;
Concessione:
indica la concessione di costruzione e gestione ex art.
143 del Codice dei Contratti Pubblici relativa al
Progetto e come disciplinata dal presente Contratto;
Contratto:
indica il presente contratto ed i suoi allegati A, B, C,
D, E, F, G, H, I e L;
Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione:
Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione Esecutiva:
indica il soggetto individuato dall’Azienda ed
incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
indica il soggetto individuato dal Concessionario
incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
Cronoprogramma
indica il programma di realizzazione del Progetto di
cui all'Allegato "F";
Difformità Minori:
indica eventuali vizi e/o mancanze nell’esecuzione
riscontrati in sede di Collaudo Provvisorio relativo
alle Opere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 197,
comma 2, del Regolamento, in presenza dei quali, se
i difetti e le mancanze riscontrati dalla Commissione
di Collaudo non impediscano l’esercizio regolare e
complessivo delle attività ospedaliere da parte
dell’Azienda, nonché siano riparabili in non oltre 45
(quarantacinque) giorni e siano di importo
complessivo
non
superiore
allo
0,2%
(zerovirgoladuepercento) del valore delle Opere, è
assegnato al Concessionario un termine per porvi
rimedio secondo le pattuizioni contrattuali dell’art.
13 del presente Contratto;
Direttore dei Lavori:
indica il soggetto nominato dall'Azienda ed incaricato
dei compiti di vigilanza e cooperazione per conto
dell'Azienda nella fase di esecuzione dei lavori ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del
Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento ove
applicabili;
Hardware
i componenti hardware del sistema informatico del
Nuovo Ospedale Unico di cui all'Allegato E ed
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oggetto del Servizio informatica distribuita previsto
dall’art. 16.1 n);
Informazione Riservata:
indica tutte le informazioni, accordi, dati, opinioni
resi noti da una delle Parti all’altra o diversamente
ottenute dalla Parte, inerenti il Progetto e/o il
presente Contratto oppure inerenti l’altra Parte,
incluse, senza limitazioni di sorta, documentazioni
contrattuali commercialmente sensibili o dati
patrimoniali rilevanti, dati relativi ai prezzi, alle
conoscenze tecniche, progetti, modelli, formulari,
processi, registrazioni, fotografie, disegni, condizioni
di contratto, software, programmi e modelli ed ogni
altra proprietà intellettuale ed industriale;
Istituti Finanziatori:
indica gli istituti di credito che partecipano al
finanziamento del Progetto nonché i loro successori
e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Opere:
indica cumulativamente i lavori e le opere, ivi
compresi quelli edili ed impiantistici ed i lavori
ancillari di allacciamento impianti;
Piano Economico Finanziario:
indica il piano economico finanziario predisposto
dall'aggiudicatario della Gara, relativo al Progetto,
contenente le condizioni di equilibrio economicofinanziario dello stesso, asseverato da [●] in data [●]
e allegato sub “B”;
Prezzo:
indica il contributo pubblico riconosciuto, ai sensi
dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici,
dall'Azienda al Concessionario al fine di assicurare il
perseguimento
dell’equilibrio
economico
e
finanziario degli investimenti e della connessa
gestione di cui alla premessa G) che precede e in
particolare all’art. 19 che segue;
Progetto:
indica congiuntamente tutte le attività oggetto della
Concessione qui disciplinata;
Progetto Definitivo:
indica il progetto definitivo del Nuovo Ospedale
Unico che l'Azienda ha fatto predisporre in
conformità all’art. 93, comma 4, del Codice dei
Contratti Pubblici, nonché dell’art. 25 e ss. del
Regolamento, come approvato ai sensi delle
premesse B), C) e D);
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Progetto Esecutivo:
indica il progetto di cui al successivo art. 6.6,
completo del fascicolo informativo di cui all’art. 91,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
9 aprile 2008 e del piano di manutenzione di cui
all’art. 40 del Regolamento che il Concessionario
dovrà redigere ai sensi dell’art. 93 del Codice dei
Contratti Pubblici, nonché dell’art. 35 e ss. del
Regolamento;
Programma:
indica il programma di realizzazione delle Opere
previsto nel Cronoprogramma;
Rappresentante del Concessionario
per i Lavori:
Rappresentante del Concessionario
per i Servizi:
indica il soggetto nominato dal Concessionario ai
sensi dell’art. 5.3.
indica il soggetto che rappresenta il Concessionario
in tutti i rapporti contrattuali con l’Azienda in
relazione alla gestione dei Servizi nonché alle attività
propedeutiche e preparatorie connesse o finalizzate
alla gestione dei Servizi, ed avente le funzioni di cui
all’art. 5.7.
Regolamento:
indica il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e
successive modifiche e/o integrazioni;
Responsabile dei Lavori:
indica il Responsabile Unico del Procedimento nelle
sue funzioni di cui agli articoli 88 e seguenti del
D.Lgs. n. 81/2008;
Responsabile Unico del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento
nominato dall’Azienda per la realizzazione del
Progetto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento e che
fungerà altresì da Responsabile dei Lavori ai sensi
degli articoli 88 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008;
Servizi:
indica cumulativamente i Servizi di cui all’art. 16.1 e,
limitatamente alla durata ivi indicata, all’art. 11.2,
prestati dal Concessionario presso il Nuovo Ospedale
Unico e, ove previsto, nelle Altre Strutture
Ospedaliere;
Servizi Commerciali:
indica i servizi commerciali di cui al successivo art.
2.3 che il Concessionario avrà diritto di svolgere
all'interno del Nuovo Ospedale Unico nei confronti
dei terzi;
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1.3
Soggetto Subentrante:
indica il soggetto di cui all’art. 29.1 del presente
Contratto;
Verbale di Consegna:
ha il significato di cui all’art. 8.1 del presente
Contratto.
Tranne ove diversamente previsto, ai termini del Contratto si applica l’art. 3, commi 3 e 4, del
Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio datato 3 giugno 1971.
Art. 2 – OGGETTO
2.1
Il presente Contratto ha per oggetto la concessione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 143 del
Codice dei Contratti Pubblici, il tutto come meglio descritto al successivo art. 2.2.
2.2
Il Concessionario, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, si obbliga a dare
esecuzione alle seguenti attività:
a)
predisporre il Progetto Esecutivo delle Opere, in conformità al Progetto Definitivo,
posto a base della gara di cui alla premessa H) che precede;
b)
realizzare le Opere necessarie per la realizzazione del Progetto così come risultanti dal
Progetto Esecutivo;
c)
gestire e fornire i Servizi ed i Servizi Commerciali;
d)
fornire gli Arredi ai sensi dell’art. 11.1 che segue;
f)
mettere a disposizione dell’Azienda ed installare le Attrezzature ai sensi dell’art. 11.2
che segue;
g)
mettere a disposizione dell’Azienda ed installare l'Hardware ai sensi dell’art. 11.3 che
segue;
il tutto secondo le disposizioni del presente Contratto, relativi allegati e documentazione
tecnica posta a base della Gara (di seguito, i “Documenti Contrattuali”).
In caso di contraddizioni tra quanto previsto nei singoli Documenti Contrattuali ci si
regolerà come segue:
a)
le clausole e le prescrizioni contenute nel presente Contratto prevarranno su quelle
contenute negli altri Documenti Contrattuali;
b)
persistendo contraddizione, varrà come norma contrattuale la prescrizione meno
onerosa per l’Azienda e che porta ad un risultato di miglior qualità tecnica ed estetica
delle Opere e Servizi oggetto della Concessione.
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Il Concessionario è comunque tenuto a segnalare per iscritto all’Azienda ogni eventuale
contraddizione non appena ne venga a conoscenza.
2.3
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2, nel corso del periodo di validità del
presente Contratto, il Concessionario gestirà direttamente nelle aree del Nuovo Ospedale
Unico espressamente indicate nel Progetto Definitivo, a propria cura e spese, sotto la propria
responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente anche i seguenti Servizi Commerciali:
a) Bar;
b) Edicola;
c) Rivendita Fiori;
d) Parrucchiere;
e) Gestione Spazi Pubblicitari, secondo le indicazioni e direttive stabilite dal Comitato Etico
dell'Azienda e in coordinamento con l'Area tecnica dell'Azienda;
f) Distributori di Bevande e Snack
g) Baby Park
2.4.
Resta invece facoltà del Concessionario provvedere alla gestione direttamente nelle
aree del Nuovo Ospedale Unico espressamente indicate nel Progetto Definitivo, a propria
cura e spese, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della legislazione vigente, di
ulteriori Servizi Commerciali, con espressa esclusione della locazione o concessione d'uso di
spazi destinati ad Istituti di Credito e Bancomat, quali:
[●]
2.5.
Si precisa, infine, che i ricavi per Servizi Commerciali indicati dal Concessionario nel Piano
Economico Finanziario restano validi per tutta la durata della Concessione, pertanto il
Concessionario, qualora non eserciti la facoltà di cui sopra ovvero rinunci a qualche Servizio
Commerciale, ovvero realizzi ricavi inferiori alle previsioni purché non per fatto imputabile
all'Azienda, non potrà in alcun modo richiedere il riequilibrio del Piano Economico
Finanziario per effetto dell’ottenimento di ricavi dai Servizi Commerciali inferiori a quanto
indicato nel Piano Economico Finanziario, costituendo quanto precede parte del rischio del
Concessionario insito nella concessione di costruzione e gestione ex artt. 143 e ss. del Codice
dei Contratti Pubblici.
2.6
Resta inteso che per tutto il termine di durata del Contratto l’Azienda si obbliga a non gestire
e/o concedere e/o rinnovare a terzi ad alcun titolo, salvo il previo consenso del
Concessionario, la facoltà di gestire all’interno del Nuovo Ospedale Unico alcuna attività e/o
servizio che per natura e/o caratteristiche sia simile ai Servizi Commerciali prestati dal
Concessionario e comunque suscettibile di essere ritenuto concorrente con uno o più di tali
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Servizi. Fermo restando quanto precede, l’Azienda si riserva il diritto di esercitare all’interno
del Nuovo Ospedale Unico, dell’Area e delle Altre Strutture Ospedaliere ogni altra attività o
servizio commerciale, direttamente o tramite terzi individuati in conformità alle applicabili
procedure ad evidenza pubblica.
Art. 3. – DURATA
3.1
Il presente Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di
[●]. Tale termine di durata sarà automaticamente prorogato in relazione ad eventuali
estensioni del termine per il completamento dei lavori ammesse ai sensi del presente
Contratto od in relazione a estensioni concesse dall’Azienda anche ai sensi dell’art. 143,
comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero negli altri casi espressamente previsti nel
presente Contratto, nel rispetto dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 4. – UTILIZZO DELLE OPERE DURANTE LA CONCESSIONE
4.1
L’Azienda riconosce al Concessionario l’utilizzo dell’Area e delle Opere da questi realizzate
per consentirgli lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto per un periodo
corrispondente a quello di durata della Concessione.
La natura pubblica dell’Area e delle Opere realizzande e la corrispondente proprietà delle
medesime in capo all’Azienda comporta che il Concessionario potrà utilizzarle solo al fine di
gestirle funzionalmente e di sfruttarle economicamente così come previsto dall’art. 142 e ss.
del Codice dei Contratti Pubblici per il raggiungimento delle finalità proprie della
Concessione come individuate nel presente Contratto. E’ fatto divieto al Concessionario di
utilizzare le Aree e le Opere per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto, senza il previo
consenso scritto dell’Azienda.
4.2
Ove la Concessione dovesse interrompersi per eventi indipendenti dalla volontà delle Parti
ovvero per l’avverarsi di una delle cause di risoluzione, recesso e revoca previste dal presente
Contratto, il Concessionario non avrà più diritto all’uso ed al godimento delle Aree e delle
Opere, senza che abbia su di queste alcunché a pretendere, fermo restando il riconoscimento
al Concessionario di quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del presente Contratto.
Art. 5. – RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
5.1
Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dall’Azienda ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento. Eventuali sostituzioni del Responsabile Unico del Procedimento dovranno
essere comunicate per iscritto dall’Azienda al Concessionario a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e produrranno i propri effetti nei confronti del Concessionario solo
alla data di ricevimento da parte di questi della suddetta raccomandata.
5.2
Le Parti convengono che ai fini del presente Contratto, e fermo restando il disposto di cui
all’art. 141, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici nonché all’art. 8 del Regolamento, in
quanto applicabile, il Responsabile Unico del Procedimento sarà a tutti gli effetti considerato
come il rappresentante dell’Azienda per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile
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Unico del Procedimento svolgerà altresì le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
5.3
Nei limiti di seguito indicati, la rappresentanza del Concessionario per la realizzazione delle
Opere è conferita al Rappresentante del Concessionario per i Lavori sino al decorso dei
termini previsti per il collaudo definitivo delle Opere.
5.4
In particolare competono al Rappresentante del Concessionario per i Lavori la rappresentanza
del Concessionario nel corso dell’ottenimento delle Autorizzazioni e della redazione del
Progetto Esecutivo, nonché:
a) la rappresentanza del Concessionario in Cantiere per la realizzazione delle Opere;
b) la sottoscrizione per conto del Concessionario dei verbali di inizio e fine lavori, eventuali
richieste di sospensione delle Opere e quanto altro attenga alla conduzione delle attività
di Cantiere;
c) il coordinamento per conto del Concessionario delle attività di verifica di cui al
successivo art. 12 nonché di Collaudo di cui al successivo art. 13;
d) convenire eventuali Varianti nei limiti previsti dal presente Contratto.
5.5
Il Direttore dei Lavori, nominato e remunerato dall'Azienda ha la funzione di monitorare
nell'interesse dell'Azienda i lavori e di segnalare a quest'ultima eventuali difficoltà nella loro
esecuzione rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo e relativi allegati. Resta inteso
che il Direttore dei Lavori non potrà interferire nei rapporti tra il Concessionario ed i diretti
esecutori delle Opere.
5.6
Competono invece al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione Esecutiva,
nominato e remunerato dal Concessionario, ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, nominato e remunerato dall'Azienda, i compiti, le funzioni e le responsabilità
stabiliti dagli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, nonché
quelli eventualmente previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto legislativo,
ancorché emanati successivamente alla stipula del presente Contratto.
5.7
Compete esclusivamente al Responsabile dei Servizi, che è a tutti gli effetti il delegato del
Concessionario per la gestione di Servizi nel rispetto delle previsioni del presente Contratto,
la rappresentanza del Concessionario per l’esecuzione dei Servizi.
5.8
Il Rappresentante del Concessionario per i Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione Esecutiva e il Rappresentante del Concessionario per i Servizi possono essere
sostituiti dal Concessionario in ogni momento a condizione che tale sostituzione,
adeguatamente motivata, sia comunicata al Responsabile Unico del Procedimento con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla nomina dei sostituti, restando inteso
che la sostituzione produrrà effetto alla data di ricevimento da parte dell'Azienda della
relativa comunicazione del Concessionario.
14/51
5.9
L’Azienda e per essa il Responsabile Unico del Procedimento, potranno chiedere la
sostituzione del Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione Esecutiva in caso di gravi
ed accertate inadempienze commesse nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 6. – PROGETTAZIONE ESECUTIVA
6.1
Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, il Concessionario dovrà fare
avere all’Azienda il Progetto Esecutivo, con i contenuti di cui all’art. 35 e ss. del
Regolamento, in triplice copia, di cui 2 (due) su supporto cartaceo ed una su supporto
elettronico non modificabile.
6.2
L’Azienda sarà tenuta a comunicare per iscritto al Concessionario entro 30 (trenta) giorni
dalla sua ricezione, l’approvazione del Progetto Esecutivo, ovvero le proprie eventuali
proposte di modifica che dovranno essere formulate in modo dettagliato ed analitico e
dovranno essere recepite, a cura e spese del Concessionario, qualora fondate sulla non
conformità del Progetto Esecutivo alle leggi ed ai regolamenti applicabili ovvero al Progetto
Definitivo.
6.3
Qualora invece l'Azienda richieda modifiche progettuali al Progetto Esecutivo che non siano
fondate sulla non conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo, assunto a base
della Gara, ovvero a norme di legge e regolamenti applicabili alla data di sottoscrizione del
Contratto, l’Azienda stessa dovrà rimborsare al Concessionario gli eventuali maggiori oneri
di progettazione sostenuti dal Concessionario in conseguenza del recepimento di tali richieste
di modifica. Qualora le modifiche al Progetto Esecutivo di cui al precedente periodo del
presente art. 6.3 comportino altresì un incremento del costo di costruzione tale da determinare
una modifica dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione, troverà applicazione la
disciplina di cui ai seguenti artt. 10.2 e 10.3.
6.4
Il Concessionario modificherà il Progetto Esecutivo in accoglimento delle richieste di
modifica dell’Azienda pervenute ai sensi dei precedenti artt. 6.2 e/o 6.3, restituendolo
all’Azienda entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni. L’Azienda dovrà approvare il
Progetto Esecutivo così modificato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
6.6
Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla procedura di validazione che si concluderà nei 30
(trenta) giorni successivi alla consegna all'Azienda del Progetto Esecutivo stesso da parte del
Concessionario ai sensi dell’art. 6.1 che precede.
6.7
Senza pregiudizio per l'applicazione in fase di esecuzione delle Opere dell’art. 24.2 che
segue, resta inteso che il Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto, sempre a carico ed
onere del Concessionario, nel rispetto delle norme tecniche vigenti alla data della sua
redazione da parte del Concessionario stesso, ivi incluse, a solo titolo esemplificativo, quelle
dettate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 settembre 2005
"Norme Tecniche per le Costruzioni" e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18
settembre 2002.
Art. 7. – AUTORIZZAZIONI
15/51
7.1
Le Parti danno atto che il Progetto Definitivo è stato approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Azienda del 28 febbraio 2007 n. 253, che la Commissione Tecnica
Regionale Lavori Pubblici ha espresso altresì la sua approvazione al Progetto Definitivo in
data 26 marzo 2007 ed il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha rilasciato in data 12
febbraio 2007 il proprio parere di conformità antincendio. Fermo restando quanto
precede, l’Azienda si farà carico di curare l’ottenimento di ogni eventuale altra
Autorizzazione di propria competenza e presso le altre Amministrazioni interessate.
7.2
L’Azienda si impegna ad espletare tempestivamente e con la migliore diligenza tutti gli atti,
le attività, le formalità necessari ai fini della presentazione di ogni relativa domanda, istanza e
richiesta e dell’ottenimento delle predette Autorizzazioni. Resta convenuto fra le Parti che,
ove necessario ai fini dell’esecuzione delle attività di cui al presente art. 7, il Concessionario
potrà essere autorizzato ad agire in nome e per conto dell’Azienda la quale formalizzerà il
conferimento di tale potere di rappresentanza mediante rilascio di separata procura nelle
forme di legge.
7.3
Le Parti espressamente concordano che, in ipotesi di un mancato rilascio da parte dei
competenti organi di ogni altra necessaria Autorizzazione entro e non oltre 180 (centottanta)
giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto per colpa non imputabile al
Concessionario, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal presente Contratto mediante
comunicazione scritta inviata alle altri Parti a mezzo lettera raccomandata A.R.
7.4
Nell’eventualità di recesso di cui al precedente art. 7.3, l’Azienda dovrà rimborsare al
Concessionario unicamente, con esclusione, a titolo esemplificativo, di qualsiasi indennizzo
per mancato guadagno, eventuali commissioni di mancato utilizzo pagate ad istituti di credito,
fino al massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), entro e non oltre 30
(trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso.
Art. 8. - REALIZZAZIONE DELLE OPERE
8.1
8.2
Il Concessionario si obbliga a realizzare e completare le Opere in un periodo di [●], come da
Cronoprogramma, salvo eventuali proroghe ai sensi del presente Contratto, decorrenti dalla
data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori di cui all’art. 130 del Regolamento
che dovrà essere emesso entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione scritta da
parte dell’Azienda al Concessionario del verificarsi dell’ultimo tra i seguenti eventi:
a)
l’approvazione da parte dell’Azienda del Progetto Esecutivo;
b)
il rilascio da parte dei competenti organi amministrativi di tutte le Autorizzazioni ai
sensi dell’art. 7 che precede.
Le Parti procederanno in contraddittorio alla formale consegna dei lavori da parte
dell’Azienda al Concessionario, dandone atto in apposito Verbale di Consegna, restando
inteso che sarà onere e cura dell’Azienda consegnare al Concessionario l’Area libera da
persone e/o cose, vincoli e diritti di terzi ed in condizioni tali da consentire la realizzazione
delle Opere secondo quanto previsto dal Progetto Esecutivo nonché fare in modo che venga
16/51
effettivamente consentito l’accesso al Concessionario ai fini dell’esecuzione delle attività
contemplate dal presente Contratto per tutta la durata dei lavori.
8.3
Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che, in tutte le ipotesi di ritardo dovute ad
inadempimenti da parte dell’Azienda agli obblighi di cui al precedente art. 8.2 nella messa a
disposizione del Concessionario dell’Area, ai fini della realizzazione delle Opere rispetto al
Cronoprogramma, ivi compresa l’ipotesi in cui l’Azienda abbia preventivamente comunicato
al Concessionario tali ritardi, troverà integrale applicazione la disciplina prevista in materia di
sospensione dal successivo art. 9.2. Parimenti, in caso di mancata presa in carico dell'Area da
parte del Concessionario nei 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'Azienda di cui all'art.
8.1, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa del
Concessionario, restando intenso che nulla sarà dovuto in tal caso dall'Azienda al
Concessionario per le attività svolte sino a tale data (a titolo esemplificativo, l'elaborazione
del Progetto Esecutivo, oneri finanziari, ecc.) e fatto comunque salvo il risarcimento del
danno subito dall'Azienda.
8.4
Il personale impiegato dal Concessionario per l’esecuzione delle Opere dovrà essere di
provata capacità ed in numero adeguato agli obblighi da esso assunti e dovrà essere dotato di
idoneo contrassegno identificativo.
8.5
Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi in
materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese le disposizioni riguardanti le modifiche e
le integrazioni delle norme sul collocamento, il regolamento generale di igiene del lavoro, le
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro o malattie professionali, le previdenze varie per disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, e altre malattie professionali, la tutela dei lavoratori negli
appalti con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ogni altra disposizione in vigore o
che potrà intervenire nel corso della realizzazione delle Opere per la tutela dei lavoratori.
8.6
Durante l’esecuzione delle Opere il Concessionario dovrà provvedere ad allacciarsi, a propria
cura e spese, alle reti di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, essendo inteso che i
costi per tali utenze rimarranno a carico del Concessionario.
8.7
Con la stipulazione del presente Contratto il Concessionario ha presentato una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2, del Codice dei
Contratti Pubblici, mediante polizza conforme allo schema tipo 1.2 approvato con decreto
ministeriale 13 marzo 2004, n. 123, rilasciata da [●], per un importo pari al [●] dell’importo
dei lavori, come riportato nel Piano Economico-Finanziario. In caso di Varianti in aumento ai
sensi dell’art. 10 che segue, la predetta garanzia dovrà essere aumentata proporzionalmente al
valore delle predette Varianti. Tale garanzia dovrà essere svincolata secondo quanto previsto
dall’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici e cesserà di avere effetto alla data di emissione
del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Art. 9. - SOSPENSIONE
9.1
L'Azienda si riserva in qualunque momento la facoltà, per motivi di pubblico interesse, ai
17/51
sensi e per gli effetti di cui all’art. 133, comma 2, del Regolamento, di sospendere i lavori per
la realizzazione delle Opere dando un preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15
(quindici) giorni tenendo in ogni caso in debito conto che ogni sospensione che ritardi anche
solo parzialmente il completamento delle Opere avrà per l’effetto anche quello di incidere
sull’equilibrio economico – finanziario del presente Contratto con particolare riferimento, ma
non limitatamente, all'incremento degli oneri finanziari.
9.2
Nell’eventualità di cui al precedente art. 9.1 nonché ove altrove richiamato nel presente
Contratto:
a)
qualora la sospensione non ecceda per tutta la durata del periodo di realizzazione
delle Opere complessivamente i 60 (sessanta) giorni, i termini di completamento si
intenderanno automaticamente prorogati di un numero di giorni equivalente a quello
di durata della sospensione e conseguentemente anche il termine di completamento
finale delle Opere nonché il periodo di validità del presente Contratto come
disciplinato al precedente art. 3.1;
b)
nell’ipotesi in cui la durata complessiva della sospensione, o delle sospensioni se più
di una, eccedano complessivamente i 60 (sessanta) giorni, ferma restando
l’automatica proroga dei termini di completamento delle Opere in generale, nonché
del periodo di validità del presente Contratto per un numero di giorni equivalente a
quello di durata della sospensione, l’Azienda dovrà tenere indenne il Concessionario
da ogni conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dalla suddetta
sospensione, anche mediante corresponsione degli importi economici a ciò necessari,
al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della
Concessione come disciplinato al successivo art. 20.6. Tali importi dovranno essere
liquidati dall’Azienda al Concessionario in corrispondenza del pagamento dell’ultima
rata di Prezzo di cui al successivo art. 19.
9.3
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9.2, l'Azienda si riserva la facoltà, per
comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesso allo svolgimento delle attività
sanitarie, di richiedere al Concessionario di sospendere parzialmente l'esecuzione dei lavori in
qualunque momento, alla condizione che tale sospensione non interferisca sul Programma di
realizzazione delle Opere da parte del Concessionario e non comporti alcun maggior onere o
costo e che sia fornito al Concessionario un preavviso scritto non inferiore a 15 (quindici)
giorni e comunque tale da consentire a quest'ultimo di organizzare la realizzazione delle
Opere durante tale periodo di preavviso.
9.4
Resta in ogni caso espressamente inteso e convenuto che al di fuori delle ipotesi previste dai
precedenti artt. 9.1 e 9.3, non saranno possibili e/o consentite alcune ulteriori sospensioni,
ferma restando esclusivamente la sola ipotesi di forza maggiore di cui al successivo art. 22.
Art. 10. – VARIANTI
10.1
Le Parti convengono, anche in considerazione della necessità di mantenere l’equilibrio
economico-finanziario previsto alla base del presente Contratto, che non saranno possibili
18/51
modifiche (le “Varianti”) al Progetto Esecutivo, salvo i casi di cui all’art. 132 del Codice dei
Contratti Pubblici, come specificati all’art. 134 del Regolamento ed all’art. 10 del D.M. 145
del 2000. In particolare i casi in cui possono essere richieste Varianti sono esclusivamente i
seguenti:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per
l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non
alterino l’impostazione progettuale;
c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni verificatisi in corso d’opera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) casi previsti dall’art. 1664, comma 2, del codice civile;
e) manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in
parte, la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
f) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione
di altra amministrazione aggiudicatrice;
g) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di
tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici.
10.2
Nell’ipotesi di Varianti ammesse di cui al precedente art. 10.1, ciascuna delle Parti avrà
facoltà, in qualunque momento in cui durante l’esecuzione delle Opere si ravvisasse la
necessità di una qualunque modifica quantitativa e/o qualitativa al Progetto Esecutivo ai sensi
dell’art. 10.1, di darne comunicazione scritta all’altra Parte, nella persona del Rappresentante
del Concessionario per i Lavori (se la comunicazione è inviata al Concessionario) o del
Responsabile Unico del Procedimento (se la comunicazione è inviata all’Azienda). Entro 30
(trenta) giorni da tale comunicazione o (se la comunicazione è inviata dal Concessionario)
contestualmente alla stessa, il Concessionario dovrà altresì indicare gli interventi ritenuti
necessari, con l’indicazione della relativa quantità e materiali, dei tempi di realizzazione
connessi a tali interventi e dei relativi eventuali maggiori costi (ivi compresi anche quelli di
progettazione), restando inteso che l’Azienda dovrà esaminare le valutazioni tecniche
proposte dal Concessionario e far pervenire a quest’ultimo le proprie determinazioni con
comunicazione scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
In tutti i predetti casi, al fine di garantire il perseguimento dell’equilibrio economicofinanziario del presente Contratto, le Parti dovranno incontrarsi al fine di ristabilire, entro i 30
(trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del Concessionario della comunicazione
scritta recante le determinazioni dell’Azienda di cui all’ultima parte del precedente periodo,
19/51
l’equilibrio economico-finanziario, restando inteso fin d’ora che i prezzi unitari previsti nel
Progetto Esecutivo saranno utilizzati quale base di riferimento per procedere al riequilibrio
stesso. Resta in ogni caso inteso e convenuto che nell’ipotesi di cui al precedente art. 10.1,
lett. e), i relativi costi ed oneri rimarranno a carico esclusivo del Concessionario.
10.3
Le Parti convengono che, in caso di mancato accordo circa la misura e le modalità di
riequilibrio, l’Azienda compenserà il Concessionario per l’esecuzione delle Varianti, se e
nella misura in cui tali Varianti siano state eseguite per ovviare ad una o più fra le evenienze
di cui al precedente art. 10.1 (ad esclusione di quelle di cui alla lett. e) di tale art. 10.1), in
quanto i relativi oneri economici e maggiori tempi di esecuzione rimarranno ad esclusivo
carico del Concessionario), mediante la liquidazione del relativo importo calcolato in base ai
prezzi unitari previsti nel Progetto Esecutivo, come segue:
a) 80% (ottanta percento) sulla base di stati di avanzamento lavori a cadenza trimestrale, in
corrispondenza e con le modalità di pagamento del Prezzo ai sensi dell’art. 19 che segue.
Il primo stato di avanzamento lavori sarà pagabile al Concessionario previo adeguamento
da parte di quest’ultimo dell’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 8.7 che
precede;
b) il saldo del prezzo residuo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal Certificato di Collaudo
Provvisorio.
10.4
Le Parti concordano che la somma complessiva delle Varianti, anche in diminuzione,
introdotte dall’Azienda ai sensi del precedente art. 10.1, non potrà in ogni caso: (i) superare il
20% (ventipercento) del valore originario delle Opere, come calcolato ai sensi dell’art. 10,
commi 4 e 5, del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000; (ii) comportare una modifica essenziale
delle Opere previste dal presente Contratto.
10.5
Le Varianti che dovessero superare la percentuale indicata al precedente art. 10.4 non
obbligano il Concessionario a darvi esecuzione e potranno essere oggetto di un separato
contratto tra l’Azienda e il Concessionario, nei limiti consentiti dalla legge applicabile,
restando inteso che in tale eventualità le stesse dovranno essere liquidate al Concessionario
nei termini di cui al precedente art. 10.3.
Art. 11. – ARREDI, ATTREZZATURE, HARDWARE
11.1
Arredi:
a) Il Concessionario provvederà a fornire gli Arredi di cui all'allegato D e ad installarli entro
la data di ultimazione delle Opere di cui all’art. 13.1 che segue.
b) Sarà inoltre obbligo del Concessionario provvedere per tutta la durata della Concessione
alla manutenzione e ripristino degli Arredi, così come meglio descritto nel capitolato del
Servizio manutenzione e conduzione di cui all’art. 16.1 a) che segue.
11.2
Attrezzature:
20/51
a) Il Concessionario provvederà a mettere a disposizione dell'Azienda e ad installare le
Attrezzature di cui all'Allegato E, nonché ad eseguire i necessari lavori di completamento
dei locali interessati dall’installazione, coordinati con le dotazioni, entro la data di
ultimazione delle Opere di cui all’art. 13.1 che segue.
b) La messa a disposizione delle Attrezzature è comprensiva del relativo Servizio di
manutenzione full risks come meglio disciplinato nel relativo capitolato prestazionale di
cui all'Allegato G per una durata pari ai primi 8 (otto) anni della fase di gestione delle
Opere a decorrere dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
c)
Il rischio di perimento delle Attrezzature resterà in capo al Concessionario per tutta la
durata del relativo Servizio. Il Concessionario provvederà inoltre ad assicurare contro
tutti i rischi le Attrezzature per un valore non inferiore al loro valore di rimpiazzo. Al
termine degli 8 (otto) anni di fornitura del relativo Servizio, il Concessionario farà sì che
le medesime Attrezzature siano trasferite automaticamente in proprietà dell’Azienda,
previo esercizio gratuito da parte di quest’ultima dell'eventuale diritto di opzione, anche
per solo parte di esse, e senza alcun ulteriore costo a carico dell’Azienda stessa.
d) Le Parti danno atto che, in considerazione delle continue evoluzioni tecnologiche e del
tempo che necessariamente trascorrerà tra la stipulazione del presente Contratto e
l’utilizzazione delle Attrezzature da parte dell’Azienda, quest’ultima avrà facoltà non
oltre i 9 (nove) mesi antecedenti alla data prevista di ultimazione dei lavori come
risultanti dal Cronoprogramma, di ordinare al Concessionario eventuali modifiche nella
composizione delle Attrezzature oggetto di fornitura rispetto a quanto riportato
nell’Allegato "E" al presente Contratto. Qualora tali modifiche comportino un incremento
del costo capitale complessivo delle Attrezzature, rispetto a quanto riportato nell’Allegato
"E" al presente Contratto, per le eventuali forniture in eccedenza a tale soglia troveranno
applicazione gli artt. 20.5 e 20.6, fatto salvo che l’Azienda non decida di provvedere a
tali forniture in eccedenza in via autonoma.
11.3
Hardware:
a) Il Concessionario provvederà a mettere a disposizione dell’Azienda e ad installare
l'Hardware di cui all'Allegato E, entro la data di ultimazione delle Opere di cui all’art.
13.1 che segue.
b) La messa a disposizione dell’Hardware è comprensiva del relativo Servizio di
informatica distribuita, come meglio disciplinato nel relativo capitolato prestazionale di
cui all’Allegato G per tutta la durata della Concessione a decorrere dall’emissione del
Certificato di Collaudo Provvisorio.
c)
Il rischio di perimento dell’Hardware resterà in capo al Concessionario per tutta la
durata del Servizio di cui sopra. Il Concessionario provvederà inoltre ad assicurare contro
tutti i rischi l’Hardware per un valore non inferiore al relativo valore di rimpiazzo.
21/51
d) Le Parti danno atto che, in considerazione delle continue evoluzioni tecnologiche e del
tempo che necessariamente trascorrerà tra la stipulazione del presente Contratto e
l’utilizzazione dell'Hardware da parte dell’Azienda, quest’ultima avrà facoltà non oltre i
9 (nove) mesi antecedenti alla data prevista di ultimazione dei lavori come risultanti dal
Cronoprogramma, di ordinare al Concessionario eventuali modifiche nella composizione
dell'Hardware oggetto di fornitura rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al
presente Contratto. Qualora tali modifiche comportino un incremento del costo capitale
complessivo dell'Hardware, rispetto a quanto riportato nell’Allegato "E" al presente
Contratto, per le eventuali forniture in eccedenza a tale soglia troveranno applicazione gli
artt. 20.5 e 20.6, fatto salvo che l’Azienda non decida di provvedere a tali forniture in
eccedenza in via autonoma.
Art. 12. – COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
12.1
Fermo restando il diritto dell’Azienda di accedere in ogni tempo al Cantiere per verificare lo
stato di realizzazione delle Opere, sia direttamente sia tramite propri ausiliari e purché detto
accesso non sia causa di alcun impedimento alla regolare esecuzione delle Opere da parte del
Concessionario, le Parti convengono, ai sensi dell’art. 141, comma 7, lettera c), del Codice
dei Contratti Pubblici ed ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera c), del Regolamento, nonché
ai sensi dell’art. 49 legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 e s.m.i., che le Opere saranno
soggette a Collaudo in Corso d’Opera come di seguito disciplinato.
12.2
L'Azienda provvederà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Consegna
dei lavori di cui al precedente art. 8.1 a nominare la Commissione di Collaudo, incaricata dei
collaudi in corso d’opera, di cui agli artt. 187 e 188 del Regolamento.
12.3
Per il Collaudo in Corso d’Opera, le visite verranno effettuate con la cadenza che la
Commissione di Collaudo riterrà adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione delle Opere e comunque con frequenza almeno trimestrale.
12.4
Le operazioni di Collaudo in Corso d’Opera saranno effettuate in contraddittorio tra la
Commissione di Collaudo, il Concessionario ed il Direttore dei Lavori.
12.5
Per ogni singola visita, la Commissione di Collaudo dovrà comunicare al Concessionario e al
Direttore dei Lavori, per iscritto - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - la data
prevista con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.
12.6
Alla data della visita, il Concessionario sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a
disposizione della Commissione di Collaudo gli operai ed i mezzi d’opera necessari ad
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, le prove, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico.
12.7
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna visita la Commissione di Collaudo
dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali, che, ai sensi
dell’art. 194, comma 3, del Regolamento, dovranno riferire sull’andamento dei lavori, sul
rispetto del Programma cronologico delle Opere, sulla conformità o meno delle Opere
22/51
eseguite al Progetto Esecutivo.
12.8
Nell’ipotesi in cui l’Azienda dovesse rilevare, in esito alle visite, una non corretta esecuzione
delle Opere rispetto al Progetto Esecutivo, sarà tenuta a darne evidenza nei rispettivi verbali
ed il Concessionario dovrà attivarsi tempestivamente per un loro immediato ripristino al fine
di evitare che le procedure di collaudo di cui al successivo art. 13 non abbiano esito positivo
ovvero siano in alcun modo ritardate.
12.9
Per i costi relativi alle operazioni di Collaudo in Corso d’Opera si applica l’art. 13.12 che
segue.
Art. 13. – COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO
13.1
Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto all’Azienda la data di avvenuta
ultimazione delle Opere, al fine di consentire al Direttore dei Lavori l'emissione del
Certificato di Ultimazione.
13.2
La Commissione di Collaudo darà inizio alle attività di collaudo entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla data di avvenuta ultimazione delle Opere come risultante dal Certificato di
Ultimazione di cui all’art. 13.1 e dovrà ultimare le operazioni di collaudo entro il termine
perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione delle Opere.
13.3
Rimane inteso che in caso di mancato completamento del Collaudo Provvisorio delle Opere
entro il termine di cui sopra, purché per cause non imputabili al Concessionario, ivi inclusa a
titolo esemplificativo la necessità di eseguire opere di ripristino e rettifica riscontrata ai sensi
dell’art. 12.8 che precede, l’Azienda, al fine di assicurare il mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario del presente Contratto dovrà tenere indenne il Concessionario da ogni
conseguenza pregiudizievole, onere o danno derivante dal mancato rispetto dei suddetti
termini ai sensi dell'art. 20.6.
13.4
Le Parti convengono inoltre che, qualora alla scadenza dei termini per il completamento delle
operazioni di collaudo di cui all’art. 13.2, la Commissione di Collaudo non abbia rilevato, per
iscritto, alcun vizio e/o difetto, l’Azienda sarà tenuta al pagamento della parte dei Canoni di
cui al successivo art. 20 necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.
13.5
All’inizio delle operazioni di collaudo il Concessionario deve consegnare al Responsabile
Unico del Procedimento la certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati
che hanno incidenza sul costo complessivo delle Opere pari o superiore al 5% (cinque per
cento), ai sensi del combinato disposto dell’art. 141, comma 6, del Codice dei Contratti
Pubblici e dell’art. 207 del Regolamento; nonché entro i successivi 5 (cinque) giorni, 2 (due)
copie degli elaborati “as built”, di cui una su supporto cartaceo e una su supporto elettronico
non modificabile. Gli elaborati devono essere completi del fascicolo informativo di cui all’art.
91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del Piano di manutenzione di
cui all’art. 40 del Regolamento, aggiornati all’ultimazione dei lavori.
23/51
13.6
Nel corso delle operazioni di Collaudo, la Commissione di Collaudo verificherà, alla
presenza del Concessionario e del Direttore dei Lavori, se le Opere per cui si procede al
collaudo sono state realizzate in conformità alle Autorizzazioni e al Progetto Esecutivo, fatte
salve eventuali Varianti ai sensi del precedente art. 10. Il Collaudo Provvisorio sarà effettuato
anche sugli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici, meccanici, antincendio, idraulici,
di riscaldamento e condizionamento, che dovranno essere pronti e funzionanti per le relative
operazioni di Collaudo.
13.7
Nel caso in cui la Commissione di Collaudo non riscontrasse difformità alcuna, verrà redatta
apposita relazione ai sensi dell’art. 195 del Regolamento nella quale verrà dato atto della
collaudabilità delle Opere e la Commissione di Collaudo emetterà il Certificato di Collaudo
Provvisorio entro il termine di cui al precedente art. 13.2. Nel caso in cui siano state
riscontrate esclusivamente Difformità Minori, le stesse dovranno essere elencate a pena di
decadenza (e fatti salvi i soli eventuali vizi occulti) nella relazione di Collaudo con
l’indicazione della relativa misura da adottare da parte del Concessionario per porvi rimedio.
Il Concessionario sarà tenuto a porvi rimedio nel più breve tempo possibile e, comunque,
entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni restando inteso che in tale eventualità il Collaudo
Provvisorio si intenderà come positivo ai soli fini della decorrenza della parte dei Canoni di
cui al successivo art. 20, necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.
13.8
Nel caso in cui in esito al procedimento di collaudo emergessero difformità, carenze o vizi in
eccesso rispetto alle Difformità Minori la Commissione di Collaudo darà atto nella relativa
relazione della non collaudabilità delle Opere, essendo comunque onere e cura della
Commissione di Collaudo di rilevare a verbale, ovvero allegare allo stesso, a pena di
decadenza tutte le proprie riserve e/o eccezioni (fatti salvi i soli eventuali vizi occulti),
specificando la natura delle difformità, delle carenze o dei vizi riscontrati; al Concessionario
sarà assegnato un termine entro il quale porvi rimedio non inferiore a 45 (quarantacinque)
giorni.
13.9
Nell’ipotesi di cui agli artt. 13.7 e 13.8 il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta
all’Azienda della data di avvenuta ultimazione dei lavori di rimedio con un preavviso di
almeno 10 (dieci) giorni indicando la data a partire dalla quale avranno inizio le operazioni
volte ad accertare l’avvenuta esecuzione di lavori di rimedio applicando per analogia la stessa
procedura di cui ai precedenti articoli con termini dimezzati.
13.10
Qualora la Commissione di Collaudo accertasse, nel rispetto delle procedure che precedono,
la corretta ed integrale esecuzione dei lavori di rimedio, emetterà il Certificato di Collaudo
Provvisorio. In caso negativo si seguirà la procedura di contestazione delle difformità e di
esecuzione dei lavori di rimedio di cui al precedente art. 13.7.
13.11 Trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio senza
che siano intervenute contestazioni in relazione a vizi e/o difetti, il Collaudo Provvisorio
assume comunque il carattere definitivo, ai sensi dell’art. 199, comma 3, del Regolamento
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi successivi dalla
scadenza del suddetto termine. Ai vizi ed alle difformità riscontrate prima che il Collaudo
Provvisorio assuma carattere definitivo, si applicano le procedure di cui agli artt. 13.7, 13.8 e
24/51
13.9, in quanto compatibili. Ai sensi dell’art. 201 del Regolamento, con riferimento agli
impianti previsti dal Progetto, il Collaudo Provvisorio assume carattere definitivo al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a)
dovranno essere verbalizzati positivamente 2 (due) distinte prove e verifiche “a
caldo” stagionali, previo preavviso scritto del Concessionario non inferiore a 20 (venti) giorni
per l’impianto di riscaldamento e per l’impianto di condizionamento;
b)
dovranno essere verbalizzati positivamente 2 (due) distinte prove e verifiche “a
caldo” periodiche agli impianti diversi dal riscaldamento e condizionamento (es. centrale
tecnologica).
13.12 I costi relativi alle operazioni di Collaudo Provvisorio verranno sostenuti dall’Azienda, salvo
l’obbligo per il Concessionario di mettere a disposizione della Commissione di Collaudo, a
propria cura e spese, gli operai ed i mezzi utili per eseguire tutte le necessarie operazioni ai
sensi dell’art. 193 del Regolamento.
Art. 14. – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE
14.1
L’Azienda potrà procedere alla presa in consegna delle Opere prima che intervenga il
Collaudo Provvisorio ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, qualora si verifichino le
condizioni di seguito indicate:
a)
che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b)
che sia stata tempestivamente attestata dal Responsabile Unico del Procedimento,
l’agibilità delle Opere, previa acquisizione del parere della Commissione di Collaudo e
del Direttore dei Lavori;
c)
che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubblici servizi;
d)
siano state eseguite le opere previste dal Progetto Esecutivo;
e)
che siano state presentate le pratiche richieste dalla legge agli enti competenti.
14.2
Per effetto della consegna di cui al precedente art. 14.1 l’Azienda assumerà ogni rischio in
relazione alle relative Opere con espresso esonero del Concessionario, da tale data, da ogni
responsabilità per danni diretti o indiretti dovuti anche a fatti dolosi o colposi di terzi ivi
inclusi i furti con o senza scasso.
14.3
Le Parti convengono che l’ottenimento di tutti i permessi, certificazioni e/o autorizzazioni
connessi all’utilizzo delle Opere per cui si è perfezionata la consegna (ivi comprese, a titolo
meramente esemplificativo, eventuali certificazioni di agibilità, abitabilità, Vigili del fuoco)
sarà a cura e onere esclusivo del Concessionario, che si obbliga ad attivarsi tempestivamente
in tale senso con le competenti Amministrazioni a propria cura e spese restando inteso che
25/51
durante tali fasi sarà comunque obbligo dell’Azienda cooperare con il Concessionario
fornendo il supporto ed ausilio, anche tecnico, necessario. Il Concessionario, quindi, a proprie
spese e cura, preparerà la documentazione tecnica necessaria per la richiesta di tali permessi
e/o certificati e provvederà direttamente all’inoltro della stessa presso le competenti
Amministrazioni. Qualora necessario l’Azienda rilascerà opportuna procura al
Concessionario per l’espletamento delle attività che precedono nei confronti delle
Amministrazioni interessate.
14.4
Qualora, ai fini dell’ottenimento di alcuno dei permessi e/o certificati di cui al precedente art.
14.3, si rendessero necessarie e/o opportune modifiche e/o integrazioni ad alcuna delle Opere
già oggetto di Collaudo in Corso d’Opera, ai sensi del precedente art. 12:
a) il Concessionario procederà tempestivamente a sua esclusiva cura e spese qualora tali
interventi siano dovuti a seguito di una non corretta esecuzione ai sensi del Progetto
Esecutivo;
b) qualora gli interventi richiesti non siano dovuti ad una non corretta esecuzione delle
Opere da parte del Concessionario rispetto al Progetto Esecutivo, le relative opere
dovranno essere eseguite dal Concessionario in conformità al disposto degli artt. 146 e
147 del Regolamento previo accordo tra l’Azienda ed il Concessionario sul controvalore
di tali opere aggiuntive che dovrà essere liquidato separatamente dall’Azienda al
Concessionario negli stessi termini e condizioni di cui ai precedenti artt. 10.2 e 10.3. Il
Concessionario avrà altresì in ogni caso diritto all’estensione del termine per il
completamento delle Opere.
14.5
Al momento della presa in consegna dell’Opera il Concessionario inizierà la gestione dei
Servizi nel Nuovo Ospedale Unico e da tale momento decorrerà il pagamento dei Canoni di
cui al successivo art. 20.
Art. 15 – MODALITA’ D’USO DELL’AREA
15.1
Ai fini della realizzazione delle Opere, l’Azienda garantisce al Concessionario l’esclusiva
disponibilità delle aree di cantiere fino al Collaudo Provvisorio. In fase di gestione delle
Opere, al Concessionario saranno assegnati gli spazi individuati nella planimetria dell'Area
per uso uffici, depositi e magazzini.
15.2
L’Azienda si impegna ad utilizzare, custodire e conservare le Opere in conformità a quanto
stabilito dalle regolamentazioni e leggi vigenti, e comunque in modo da permettere il corretto
svolgimento da parte del Concessionario, e/o dei suoi subappaltatori, dei Servizi, per quanto
non espressamente a carico del Concessionario ai sensi del presente Contratto.
15.3
Le Opere saranno utilizzate dall'Azienda esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
prestazioni di carattere sanitario ed ospedaliero di cui al D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
Art. 16 – SERVIZI
26/51
16. 1
In conformità al disposto dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, l’oggetto del
presente Contratto comprende la gestione economica e funzionale da parte del
Concessionario dei Servizi Commerciali ai sensi dell’art. 2.3 che precede, e dei seguenti
Servizi come meglio descritti e specificati nei relativi capitolati prestazionali di cui
all’Allegato G:
a) Manutenzione e Conduzione (per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori,
posta pneumatica, impianto trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere
edili, Arredi e relativi rimpiazzi al termine del ciclo di vita utile);
b) Manutenzione, conduzione e servizio energia (impianti di climatizzazione)
c) Manutenzione, conduzione e servizio idrico (impianti idrico-sanitari e scarico)
d) Manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica (impianti elettrici)
e) Servizio Telefonia
f) Lavanolo
g) Pulizia e Sanificazione
h) Pulizia Esterna (viabilità e parcheggi)
i)
Servizio Verde (sfalcio, potatura, parcheggi)
j)
Ristorazione Degenti
k) Ristorazione Dipendenti
l)
Ristorazione Esterni (parenti ed assistenti dei degenti presso le camere di degenza)
m) Rifacimento Letti e Sanificazione
n) Servizio Informatica Distribuita
o) Portineria e Vigilanza
p) Smaltimento Rifiuti
q) Trasporti Interni
r) Servizio CUP
s) Consegna referti e Cassa
t)
Automezzi
27/51
u) Sterilizzazione
v) Manutenzione "full risks" delle attrezzature elettromedicali
Il tutto come meglio descritto e disciplinato nei rispettivi capitolati prestazionali di cui
all’allegato "G" al presente Contratto. I Servizi di cui alle lettere f), g), j), k), l) e n) saranno
prestati dal Concessionario anche in favore delle Altre Strutture Ospedaliere, come meglio
descritto nell'Allegato G.
16.2
L’erogazione dei Servizi e dei Servizi Commerciali nel Nuovo Ospedale Unico da parte del
Concessionario avrà inizio a partire dalla data di presa in consegna anticipata delle Opere di
cui al precedente art. 14 ovvero, in mancanza, dalla data del Certificato di Collaudo
Provvisorio. L’erogazione degli eventuali Servizi svolti dal Concessionario sulle Altre
Strutture Ospedaliere avrà inizio a partire dalla data di consegna da parte dell’Azienda al
Concessionario dei relativi locali, unitamente a tutta la documentazione tecnica relativa agli
stessi ed agli impianti ivi installati (ivi inclusi a titolo d’esempio, libretti d’uso e
manutenzione, disegni “as built”, permessi, autorizzazioni e ogni altra documentazione
necessaria), che avverrà all'atto dell'attivazione del relativo Servizio presso il Nuovo
Ospedale Unico. Resta espressamente salva la facoltà dell’Azienda, nel rispetto di quanto
previsto al successivo art. 16.3 e art. 20.3, lettera c), di richiedere l’erogazione dei Servizi in
misura anche parziale, pagando il relativo Canone in misura proporzionale.
16.3
Resta inteso e convenuto fra le Parti che qualora l’erogazione di uno o più Servizi o Servizi
Commerciali non abbia inizio per effetto della mancata presa in Consegna anticipata delle
Opere ovvero per effetto della mancata emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio per
cause non dipendenti dal Concessionario, nessuna responsabilità sarà imputabile a
quest’ultimo in conseguenza della mancata erogazione dei Servizi e l’Azienda, al fine di
assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, sarà
tenuta a pagare al Concessionario la parte di Canoni a ciò necessaria, fatto salvo il maggior
danno. Si precisa in ogni caso che a partire dall’eventuale Consegna anticipata delle Opere
ovvero, in mancanza, dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio e fino a 90
(novanta) giorni dall’emissione di tale Certificato, l’Azienda provvederà al trasferimento
delle proprie attività presso il Nuovo Ospedale Unico. Durante tale periodo, dovranno essere
attivati da parte del Concessionario esclusivamente i Servizi ed i Servizi Commerciali che si
renderanno necessari e come saranno meglio identificati nel piano di trasferimento che
l’Azienda fornirà al Concessionario nel corso delle operazioni finali di collaudo.
16.4
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente art. 16 è fatto rinvio per quanto
concerne la disciplina dei Servizi e dei Servizi Commerciali, ai rispettivi capitolati
prestazionali posti a base di Gara. Resta comunque inteso che nell’esecuzione dei Servizi il
Concessionario avrà cura di non intralciare lo svolgimento dell’attività sanitaria dell’Azienda
e che quest’ultima dovrà collaborare con il Concessionario al fine di consentire un’efficiente
esecuzione dei Servizi. Si precisa, infine, che le utenze per energia elettrica e termica, gas e
acqua saranno a carico del Concessionario per tutta la durata della Concessione.
28/51
16.5
Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 8.7 che precede è condizionato, ai sensi
dell’art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, alla consegna all’Azienda da parte
del Concessionario di una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri e delle penali per
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nella fornitura dei Servizi.
La garanzia fideiussoria avrà valore pari alla misura del 10% (diecipercento) del Canone
annuale dei Servizi (comprensivo, per la durata del medesimo, del Canone del Servizio di
manutenzione full risks di cui all’art. 11.2 ). A titolo di chiarimento si precisa che per il primo
anno di gestione dei Servizi il valore della garanzia fideiussoria sarà pari a Euro [●] ([●]),
anno base 2008. La predetta garanzia fideiussoria dovrà essere rinnovata annualmente dal
Concessionario e per un importo pari al 10% (diecipercento) del valore dei Canoni dei Servizi
di cui sopra come maturato nel corso dell’anno precedente, senza tenere conto di eventuali
penali sui Servizi, diminuito del valore dei Servizi che non saranno svolti nel nuovo anno ed
incrementato del valore stimato dei Servizi di cui è prevista l’introduzione nel nuovo anno.
Nell’osservanza delle modalità di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, la
garanzia fideiussoria dovrà essere di tipo a prima domanda, nonché prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività entro 15 (quindici)
giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
16.6
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 153, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, la
mancata presentazione della garanzia fideiussoria nell’osservanza delle modalità e dei termini
di cui al precedente art. 16.5 costituisce grave inadempimento contrattuale da parte del
Concessionario, ferma restando l’applicazione di cui al successivo art. 28.2 del presente
Contratto.
Art. 17. – MODIFICHE E/O VARIANTI AI SERVIZI
17.1
Nel caso in cui:
a) l’esecuzione di alcuna delle Varianti; ovvero
b) qualsiasi modificazione di leggi o regolamenti; ovvero
c) eventuali modifiche che fosse necessario apportare al Progetto Esecutivo su richiesta
dell’Azienda,
comportino una modifica dei Servizi e/o una modifica delle Opere che possa avere un impatto
(in termini di tempi di esecuzione, qualità e quantità) anche sull’esecuzione dei Servizi, tale
per cui venga alterato l’equilibrio economico-finanziario del Progetto, le Parti dovranno
incontrarsi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Parte che vi ha
interesse e comunque prima che si produca alcun impatto negativo sull'esecuzione dei
Servizi, al fine di apportare quelle modifiche al Piano Economico-Finanziario, ai sensi
dell’art. 20.6 che segue, necessarie a ristabilirne l’equilibrio.
17.2
Laddove, entro 20 (venti) giorni dal primo incontro tra le Parti ai sensi dell’art. 17.1 che
precede, non siano state condivise eventualmente le modalità con cui ristabilire l’equilibrio
29/51
economico-finanziario, il Concessionario, ove non sia stato ristabilito l’equilibrio economicofinanziario della Concessione, avrà facoltà di recedere dal Contratto, ed avrà diritto alla
corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 27.1.
17.3
Qualora l’Azienda ne faccia richiesta, il Concessionario valuterà l’opportunità di avvalersi di
personale distaccato dell’Azienda nell’esecuzione di uno o più Servizi. Resta comunque
inteso che qualsiasi distacco di personale dell’Azienda presso il Concessionario sarà
subordinato a separato previo accordo scritto delle Parti circa opportunità, termini e
condizioni di tale distacco, il quale accordo dovrà in ogni caso prevedere che l’Azienda si
impegni ad esercitare il proprio potere direttivo su tale personale in costante coordinamento
con il Concessionario e, in ogni caso, in conformità alle istruzioni del Concessionario.
Art. 18 – QUALITA’ DEI SERVIZI E MARKET TEST
18.1
I Servizi saranno sottoposti a costanti verifiche sotto il profilo della qualità, avendo come
riferimenti i parametri contrattuali e con le modalità individuate nei capitolati prestazionali
servizi di cui all'allegato "G" al presente Contratto.
18.2
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni biennio a partire dalla data di rilascio del
Certificato di Collaudo Provvisorio, sarà condotta una verifica dei Canoni di ciascun Servizio,
sulla base delle specifiche di cui ai relativi capitolati prestazionali, adottando come
riferimento i listini prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Padova, in vigore al
momento della verifica stessa, nonché n. 3 (tre) offerte da richiedere, quanto a 1 (una), da
parte del Concessionario, e 2 (due) da parte dell’Azienda, ad operatori del settore di ciascun
specifico Servizio, dotati delle necessarie qualifiche e competenze. La media tra il costo del
singolo Servizio come determinato applicando i prezzi desunti dai listini depositati presso la
Camera di Commercio di Padova e le 3 (tre) offerte ricevute rappresenterà il benchmark di
mercato di riferimento del relativo Servizio. Qualora all’esito delle predette verifiche si
evidenziasse per uno o più Servizi, uno scostamento tra il relativo Canone (per la sola parte
relativa ai costi come meglio evidenziati nel Piano Economico e Finanziario allegato al
presente Contratto) ed il corrispondente benchmark di mercato calcolato ai sensi di quanto
precede, in più o in meno superiore al 10% (diecipercento), il corrispettivo per tale Servizio
sarà rinegoziato al fine di riportarlo a valori congruenti con il benchmark di mercato. Qualora
il Concessionario non accetti di prestare il Servizio alle nuovi condizioni, l'Azienda potrà
affidarlo a terzi, fatto salvo quanto previsto all’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici e nel
rispetto dell’equilibrio economico finanziario della Concessione.
Art. 19 – PREZZO
19.1
L’Azienda, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, corrisponderà al
medesimo a titolo di contributo pubblico, ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti
Pubblici, il Prezzo per un importo complessivo pari ad Euro [●], come da offerta del
Concessionario in fase di Gara.
30/51
19.2
Il Prezzo di cui al precedente art. 19.1 verrà liquidato in corso d’opera in conformità alle
previsioni del Piano Economico Finanziario, attraverso acconti calcolati con cadenza
trimestrale in base a stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e nel rispetto del Cronoprogramma,
senza pregiudizio per quanto previsto all’art. 8.1 che precede e agli artt. 102 del Regolamento
e 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla Legge n.
140/1997.
19.3
Allo scadere di ogni trimestre il Direttore dei Lavori emette il relativo stato di avanzamento
lavori che sarà trasmesso all’Azienda, la quale entro e non oltre i 15 (quindici) giorni
successivi alla ricezione dovrà provvedere ad effettuare le necessarie verifiche ed a rilasciare
il relativo certificato di pagamento per la quota di competenza del Prezzo. Resta inteso che il
Direttore dei Lavori non potrà interferire nei rapporti tra Concessionario e gli Istituti
Finanziatori in relazione in particolare all'emissione dei S.A.L. e relativi certificati di
pagamento riconosciuti agli esecutori delle Opere.
19.4
Il pagamento della fattura avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione
della stessa.
19.5
Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro il termine indicato al precedente art. 19.4
spetteranno al Concessionario gli interessi moratori ai sensi dell’art. 133, comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici, ferma restando l’applicazione del successivo art. 28.5 nel caso
in cui il ritardo nel pagamento della rata di Prezzo si protragga per almeno 90 (novanta)
giorni.
19.6
L’Azienda, sino alla scadenza del 5° (quinto) anno successivo al Collaudo Provvisorio delle
Opere si riserva la facoltà di corrispondere ulteriori somme a titolo di contributo pubblico ai
sensi dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici fino ad un massimo pari ad Euro
30.000.000,00 (trentamilioni/00), anche a seguito di cessione degli immobili attualmente
utilizzati per le attività ospedaliere. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
dell'Azienda, le Parti provvederanno a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario della
Concessione riducendo di conseguenza il Canone Integrativo per la Disponibilità quale quota
parte della controprestazione, restando inteso che il relativo pagamento da parte dell’Azienda
avverrà contestualmente alla scadenza di un periodo di interessi del contratto di
finanziamento stipulato dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori. Ai fini di cui al
presente art. nel riequilibrio non si terrà conto di eventuali oneri per anticipata estinzione da
corrispondersi da parte del Concessionario agli Istituti Finanziatori purché tale parziale
rimborso anticipato avvenga in coincidenza con la scadenza del primo periodo di interessi
successivo alla comunicazione dell'Azienda di cui sopra.
Art. 20 – CANONI – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
20.1
Le Parti si danno reciprocamente atto che il puntuale ed esatto pagamento da parte
dell'Azienda degli importi dovuti al Concessionario ai sensi del presente art. 20 costituisce,
unitamente al pagamento del Prezzo, uno degli elementi principali su cui si fonda l'equilibrio
economico e finanziario della Concessione.
31/51
20.2
Canone Integrativo per la Disponibilità:
a) L’Azienda riconoscerà al Concessionario, a fronte dell'effettiva disponibilità delle Opere,
a titolo di ulteriore e parziale integrazione della controprestazione dovuta al
Concessionario per la realizzazione delle stesse, un canone annuale secondo quanto
previsto nel Piano Economico Finanziario pari a: Euro [●] ([●]), oltre IVA di legge (il
"Canone Integrativo per la Disponibilità").
b) Gli importi relativi al Canone Integrativo per la Disponibilità verranno liquidati
dall’Azienda al Concessionario in rate semestrali anticipate scadenti il 1 gennaio per il
periodo 1 gennaio – 30 giugno ed il 1 luglio per il periodo 1 luglio – 31 dicembre di
ciascun anno di riferimento.
c) La prima rata del Canone Integrativo per la Disponibilità risulterà automaticamente
dovuta, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal Collaudo Provvisorio (ovvero dalla presa
in Consegna anticipata), e per un importo pari alla parte di Canone semestrale dovuta fino
alla scadenza del primo in ordine di tempo dei semestri di cui alla lettera b) che precede,
mentre le successive rate semestrali saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dall’inizio di
ciascuno dei successivi semestri.
d) Resta inteso e convenuto fra le Parti che, fatte salve solo le ipotesi di anticipata
cessazione del presente Contratto per i casi qui tassativamente previsti, nonché per
quanto previsto al successivo art. 23.5, il Canone Integrativo per la Disponibilità sarà
dovuto dall’Azienda, indipendentemente da qualsiasi sospensione, interruzione o altra
circostanza afferente all’erogazione dei Servizi. Ad ulteriore chiarimento di quanto
precede, le Parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento del
Concessionario nell’erogazione dei Servizi, l’Azienda non potrà sospendere il pagamento
del Canone Integrativo per la Disponibilità.
e) In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dall'Azienda al
Concessionario a titolo di Canone Integrativo per la Disponibilità ai sensi del presente
Contratto saranno automaticamente dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo
pagamento, interessi di mora calcolati in conformità all'art. 113 del Codice dei Contratti
Pubblici e all'art. 30 del D.M. n. 145/2000.
20.3
Canoni dei Servizi:
a) a fronte della gestione dei Servizi da parte del Concessionario, l'Azienda riconoscerà a
quest'ultimo i Canoni dei Servizi.
b) Fermo restando quanto previsto all’art. 16 che precede, i Canoni dei Servizi saranno
determinati in proporzione alla concreta attività di gestione espletata dal Concessionario
in relazione al singolo Servizio e verranno corrisposti mensilmente, nella misura di volta
in volta maturata, entro 90 (novanta) giorni dalla data della relativa fattura, la prima delle
quali sarà emessa alla fine del mese in cui l’erogazione del relativo Servizio ha avuto
inizio.
32/51
c) Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera b), resta inteso e convenuto fra le
Parti che qualora,l’importo dei Canoni annui di gestione dei singoli Servizi risulti
inferiore al 70% (settantapercento) del valore evidenziato nel Piano Economico
Finanziario, per il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 143, comma 8, del Codice
dei Contratti Pubblici e, in particolare, in ragione di determinazioni adottate dalla
Azienda o da altri soggetti pubblici che possano avere l'effetto di incidere sui Canoni dei
Servizi, riducendoli nella percentuale sopra indicata (quali, a titolo esemplificativo, la
riduzione delle modalità di accesso al Nuovo Ospedale Unico, la chiusura parziale anche
temporanea di reparti e/o settori del Nuovo Ospedale Unico, la realizzazione di altre
strutture sanitarie pubbliche o private in area limitrofa), le Parti dovranno incontrarsi per
ristabilire l’equilibrio economico finanziario ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice
dei Contratti Pubblici nelle forme e nei modi previsti al successivo 20.5. Le Parti si danno
atto e convengono che, in caso di inadempimento del Concessionario nell’erogazione dei
Servizi, l’Azienda non potrà esercitare le relative eccezioni di inadempimento né potrà
altrimenti sospendere il pagamento dei Canoni dei Servizi, fatta salva esclusivamente la
facoltà di dedurre l’importo delle penali eventualmente maturate ai sensi dei capitolati
prestazionali servizi di cui all'Allegato G, restando inteso che, in caso di indebita
applicazione di dette penali, il relativo importo dovrà essere restituito dall’Azienda al
Concessionario maggiorato degli interessi di mora maturati, nella misura di cui alla
seguente lettera d), dalla data di applicazione della relativa deduzione sino alla data di
effettiva restituzione dei relativi importi.
d) In caso di ritardo nel pagamento di alcuno degli importi dovuti dall'Azienda al
Concessionario per Canoni dei Servizi ai sensi del presente Contratto saranno
automaticamente dovuti, dalla data di scadenza a quella dell'effettivo pagamento,
interessi di mora calcolati in conformità al disposto di cui all'art. 58 della Legge
Regionale Veneto n. 18/1980 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto precede
vale anche per gli importi da corrispondersi al Concessionario anche per l’ipotesi di
revoca, recesso e/o risoluzione del presente Contratto come disciplinate agli artt. 27 e 28
che seguono.
20.4
Ai fini del pagamento di quanto dovuto dall’Azienda al Concessionario ai sensi del presente
art. 20 il Concessionario provvederà ad emettere regolare fattura, fiscalmente valida, per i
relativi importi, con la specifica delle voci e servizi che vengono fatturati. Tutti i pagamenti
saranno di norma effettuati dall’Azienda mediante rimessa bancaria sul conto corrente
specificato dal Concessionario. L’Azienda, fermo restando quanto precede, prende atto che il
Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 160 del Codice dei Contratti Pubblici,
concederà privilegio generale, ai sensi degli articoli 2475 e seguenti del cod. civ., sui beni
mobili, inclusi i crediti, di sua proprietà a favore degli enti finanziatori del Progetto.
.
20.5
Le Parti si danno atto che il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Progetto
è essenziale affinché lo stesso sia eseguito in modo soddisfacente, alla luce della disciplina
dell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici. Laddove ai sensi di detta disciplina e nei casi
espressamente previsti dal presente contratto, e comunque in linea con le previsioni contenute
33/51
nell’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici, dovessero intervenire fattori che modifichino
e/o alterino l’equilibrio economico-finanziario, le Parti si incontreranno quanto prima
possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta formulata da
una delle Parti, per valutare la situazione al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario del Progetto.
20.6
Ai sensi dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui, in
particolare, l’Azienda dovesse apportare variazioni ai presupposti o condizioni di base che
assicurano il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del Progetto (ivi inclusa,
tra l'altro, la chiusura parziale anche temporanea di reparti e/o settori del Nuovo Ospedale
Unico, per motivi non dipendenti dall'inadempimento del Concessionario), come emerge dal
Piano Economico Finanziario, oppure nuove norme legislative e/o regolamentari stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari obbligatori ovvero più gravose condizioni per l'esercizio di alcune
delle attività previste nel Contratto, e ciò determini una modifica dell'equilibrio economicofinanziario riportato nel Piano Economico Finanziario, con esclusivo riferimento agli indici
relativi al Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIR di Progetto) ed al Debt Service
Cover Ratio (DSCR), ivi riportati, le Parti dovranno incontrarsi entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla richiesta scritta della Parte più diligente al fine di apportare le modifiche che
consentano di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario, anche tramite la proroga del
termine di scadenza del Contratto. In mancanza della predetta revisione entro 60 (sessanta)
giorni, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell’art. 27 che segue,
restando espressamente inteso che in tale eventualità l’importo di cui alla lett. c) dell’art 27.1
verrà corrisposto nella misura ridotta del 50% (cinquanta percento). Le Parti in ogni caso
concordano che, laddove le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte ai sensi del
presente art. 20.6 risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del Piano Economico
Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’Azienda in conformità all’art. 143,
comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 21. – REVISIONE DEI CANONI
21.1
Le Parti si danno atto che al fine di mantenere inalterato il corretto equilibrio economicofinanziario della Concessione, il Canone Integrativo per la Disponibilità di cui al precedente
art. 20 dovrà essere automaticamente adeguato qualora dovessero, per qualunque motivo,
variare le aliquote IVA applicabili ai costi di qualunque natura che il Concessionario sosterrà
per la realizzazione delle Opere vigenti alla data del Contratto, restando espressamente inteso
che ogni eventuale variazione di tali aliquote, ovvero una loro diversa applicazione (a titolo
meramente esemplificativo su tutte le opere aventi ad oggetto attività di costruzione e/o
ristrutturazione viene considerata applicabile l'aliquota del 10% (diecipercento)) comporterà
un'automatica corrispondente revisione del Canone Integrativo per la Disponibilità che tenga
conto anche degli eventuali maggiori oneri finanziari connessi.
21.2
Nell’eventualità in cui, anche in virtù di sopravvenute disposizioni di legge, gli importi che il
Concessionario dovrà fatturare all’Azienda ai sensi del presente Contratto non siano più
soggetti ad IVA, in tutto o in parte, ovvero risultino assoggettati ad un’aliquota IVA inferiore
a quella rispettivamente applicabile ai Canoni con la conseguenza che il Concessionario sarà
tenuto a chiedere il rimborso dell’IVA corrispettiva ai competenti uffici, le Parti si
34/51
incontreranno entro 15 (quindici giorni) dalla variazione di tale aliquota, al fine di definire i
correttivi da applicare per ristabilire l’equilibrio economico finanziario del Progetto.
21.3
I Canoni, ad eccezione dei Servizi di cui all'art. 21.4 che segue, verranno automaticamente
rivalutati, all’inizio di ogni anno solare mediante applicazione agli stessi del [●]% della
variazione dell’indice ISTAT annuo nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività
(i.e. indice NIC), intervenuta tra [●] 2008 e [●] dell’anno precedente a quello di
rivalutazione.
21.4
Il Canone relativo ai Servizi di cui all'art. 16.1, lettere b), c) e d), sarà adeguato con le
modalità previste nel rispettivo capitolato prestazionale.
21.5
Le Parti si danno atto e convengono, a titolo di chiarimento, che i costi di costruzione
sostenuti dal Concessionario non sono soggetti a revisione non trovando applicazione al
presente Contratto l'art. 133, commi 3, 4 e ss., del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 22. – FORZA MAGGIORE
22.1
Il Concessionario, qualora per il verificarsi di qualsiasi evento, sia esso derivante da fenomeni
naturali o da condotte od omissioni umane, non imputabile al Concessionario e da
quest’ultimo non evitabile o superabile, ovvero qualsiasi altro evento che integri il caso
fortuito o la forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi nazionali e/o
di categoria, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, colpi di stato, epidemie, esplosioni,
radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, embarghi, guerre o altri atti di ostilità,
comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, insurrezioni e altre
agitazioni civili, nonché fatti e/o provvedimenti della pubblica amministrazione o di autorità
giudiziarie, modifiche di leggi esistenti e/o introduzione di nuovi leggi e/o regolamenti) non
sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte ovvero debba sospendere in tutto od in
parte la realizzazione delle Opere ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Azienda
fornendo una descrizione dettagliata dei motivi unitamente ad un elenco dei Servizi che non
risulta possibile prestare ovvero delle Opere in relazione alle quali è necessaria la
sospensione.
22.2
Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa delle
Opere e dei Servizi, per ogni giorno in cui si protragga il periodo di sospensione delle Opere,
i termini di completamento delle Opere rispetto a quanto previsto nel Programma si
intenderanno automaticamente posticipati di un numero di giorni uguale alla sospensione.
22.3
In tutte le ipotesi di sospensione della realizzazione delle Opere, ovvero di ritardo nel
completamento delle stesse, per cause di forza maggiore o caso fortuito, troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 9.2 del presente Contratto, ma i termini ivi previsti
si intenderanno di 90 (novanta) giorni.
22.4
Nell’eventualità che il ritardo suddetto imputabile a forza maggiore o caso fortuito si
protragga per oltre 180 (centoottanta) giorni complessivi, ciascuna delle Parti avrà facoltà di
recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta inviata all’altra Parte a
35/51
mezzo raccomandata AR. In tal caso, l’Azienda dovrà riconoscere al Concessionario gli
importi indicati al successivo art. 27.1 con espressa esclusione dell’importo di cui alla lett. c).
Detti importi dovranno essere corrisposti dall’Azienda al Concessionario entro 90 (novanta)
giorni dalla data di esercizio del diritto di recesso.
Art. 23. – PENALI
23.1
Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle Opere, rispetto al termine di cui al
precedente art. 8.1, eccedente 30 (trenta) giorni, il Concessionario dovrà corrispondere
all’Azienda, anche in conformità al disposto dell’art. 117, comma 3, del Regolamento, un
importo per ogni giorno di ritardo pari all'1 0/00 (uno per mille) del valore delle Opere, al netto
di IVA, così come risultante dal Progetto Esecutivo. Resta inteso in ogni caso che, sempre in
conformità al disposto dell’art. 117, comma 3, del Regolamento, le penali maturate a carico
del Concessionario relativamente a ritardi occorsi nel completamento delle Opere non
potranno superare il limite massimo del 10% (dieci percento) del valore delle Opere, al netto
di IVA.
23.2
L’importo delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'art. 23.1 dovrà essere corrisposto
dal Concessionario all’Azienda mensilmente entro il giorno 10 del mese di calendario
successivo a quello di riferimento e a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori
inizialmente prevista dal Programma.
23.3
Relativamente ai Servizi il Concessionario sarà tenuto a corrispondere all’Azienda penali alle
condizioni e nelle percentuali previste nei relativi capitolati prestazionali allegati al presente
Contratto, restando comunque inteso che per i primi 60 (sessanta) giorni di erogazione dei
Servizi - decorrenti dall’inizio della loro erogazione, come determinato ai sensi dell’art. 16.2
che precede –, da considerarsi quale periodo di avvio della gestione, le penali eventualmente
maturate saranno decurtate del 50% (cinquantapercento).
23.4
Le penali maturate ai sensi dell’art. 23.3 in un anno di esercizio per ciascun Servizio non
potranno superare il limite massimo del 10% (diecipercento) del valore annuo di quel
Servizio risultante dal relativo capitolato prestazionale. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda
di risolvere parzialmente il Contratto ai sensi del successivo art. 28.3, ricorrendo i presupposti
e alle condizioni ivi tassativamente previsti.
23.5
A decorrere dalla data di inizio di erogazione dei Servizi ai sensi dell'art. 16.2 che precede, in
caso di indisponibilità di tutte o parte delle aree e/o superfici oggetto della presente
Concessione, per fatto imputabile al Concessionario, l’Azienda potrà applicare una penale da
calcolarsi, con riferimento alla disponibilità delle aree e/o superfici e da applicarsi al Canone
Integrativo per la Disponibilità, secondo i parametri indicati nell’Allegato "I" al presente
Contratto, che comunque potranno comportare una riduzione di detto Canone Integrativo per
la Disponibilità non superiore al 20% (ventipercento) dello stesso.
Art. 24. – MODIFICHE LEGISLATIVE
36/51
24.1
Il presente Contratto in quanto non diversamente regolato, risulta integrato dalle seguenti
norme:
-
Codice dei Contratti Pubblici;
-
Regolamento;
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
24.2
Resta espressamente incluso negli obblighi del Concessionario ogni onere e/o costo
necessario per adeguare alcuna delle Opere e/o dei Servizi a disposizioni di legge, di
qualunque genere, vigenti alla data di presentazione dell'offerta in sede di Gara. Eventuali
obblighi di adeguamento introdotti da leggi e/o regolamenti che dovessero entrare in vigore
successivamente a tale data, qualora comportino alcun onere e/o costo per il Concessionario
saranno trattate come Varianti ai sensi del precedente art. 10.1 e trattate in conformità al
disposto di cui ai precedenti artt. 10.2 e 10.3.
24.3
Al di fuori dei casi di cui all’art. 10, qualora, durante il periodo di efficacia del presente
Contratto, dovesse entrare in vigore alcuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare
che comporti alcuna modifica delle Opere ovvero dei Servizi e/o dei loro tempi e/o delle loro
modalità di erogazione e che comunque determini un costo e/o onere a carico del
Concessionario, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione scritta all'Azienda indicando
i costi connessi all’intervento necessari per fare sì che rispettivamente le Opere e/o i Servizi
siano conformi a tali nuove disposizioni, da calcolarsi con i prezzi di cui al Progetto
Esecutivo (ed, in caso di contestazione, quelli vigenti a tale data nel listino della Camera di
Commercio di Padova, ovvero, in mancanza, determinati ai sensi dell'art. 136 del
Regolamento), nonché indicando gli eventuali maggiori tempi necessari.
24.4
L’Azienda, nell’ottica di perseguire il riequilibrio economico-finanziario del Progetto ai sensi
dell’art. 143, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà fornire le proprie
determinazioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte del Concessionario restando comunque inteso che, ogni qualvolta tali
modifiche siano urgenti e non differibili il Concessionario, decorso tale termine, sarà
comunque tenuto alla realizzazione di tutti tali interventi, integrazioni e/o modificazioni alle
Opere e ai Servizi e che, ferma restando l’applicazione dei Canoni di cui all’art. 20, i
maggiori costi sostenuti dal Concessionario a tale fine dovranno essere in ogni caso liquidati
dall’Azienda nei termini di cui all’art. 10.3 che precede se relativi ad Opere, ovvero
mensilmente se relativi ai Servizi.
24.5
Qualora, ulteriormente, durante il periodo di efficacia del presente Contratto, dovesse entrare
in vigore alcuna nuova disposizione legislativa, interpretativa e/o giurisprudenziale che
comporti una maggiorazione degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli
previsti nel Piano Economico Finanziario, ad esclusione dell’aumento delle aliquote delle
imposte sui redditi, il Concessionario ne informerà tempestivamente l’Azienda e ogni
importo dovuto dall’Azienda ai sensi del presente Contratto, dovrà essere adeguato dalle Parti
37/51
entro i successivi 30 (trenta) giorni in modo da coprire tali eventuali maggiori oneri fiscali,
secondo quanto originariamente previsto nel Piano Economico Finanziario qui allegato.
Art. 25. – ASSICURAZIONI
25.1
Il Concessionario, ferme restando le sue responsabilità, stipulerà e manterrà operanti per tutto
il periodo di realizzazione delle Opere le polizze assicurative di seguito elencate con primarie
compagnie di assicurazione:
a)
Polizza CAR (Contractors All Risks)
Tale polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle Opere e dovrà contenere
condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza.
Saranno oggetto della garanzia assicurativa:
-
le Opere;
-
opere ed altri manufatti preesistenti, che siano comunque interessati
dall’esecuzione delle Opere.
Il capitale assicurato sarà pari al valore delle Opere. La copertura assicurativa sarà
estesa alla responsabilità civile verso terzi (RCT) per qualsiasi danno che possa essere
arrecato a terzi (persone e/o cose) durante l’esecuzione dei lavori, e sino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio con un massimale per evento/anno
non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). La copertura assicurativa verrà
stipulata per tutte le Opere. Resta inteso che verrà attribuita all’Azienda espressa
qualifica di assicurato aggiuntivo ai fini della copertura riguardante i danni e la
responsabilità civile.
b)
Polizza Indennitaria Decennale Postuma
Tale copertura indennitaria decennale postuma dovrà decorrere dalla data di emissione
del Certificato di Collaudo Provvisorio relativo alle Opere e dovrà essere stipulata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi con un massimale pari al valore massimo previsto dall'art. 104
del Regolamento da rivalutarsi annualmente a partire dalla data di collaudo dei lavori in
funzione dell’inflazione registrata nel periodo precedente. Resta inteso che verrà
attribuita all’Azienda espressa qualifica di assicurato aggiunto ai fini delle previsioni
relative ai danni ed alla responsabilità civile.
c)
Polizza ALOP (Advance Loss of Profit)
Tale polizza avrà ad oggetto la copertura dei danni economici - finanziari indiretti al
Concessionario per una somma assicurata di Euro [●] ([●]).
38/51
Il Concessionario è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere all'Azienda la
polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i
rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo delle Opere
oggetto della Concessione che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi a carico del Concessionario o dell'Azienda, prevista dall’art. 105 del
Regolamento.
25.2
Il Concessionario stipulerà e manterrà operante per tutto il periodo di erogazione dei Servizi
con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa della responsabilità civile verso
i terzi e i prestatori d’opera a copertura del rischio di danni che il Concessionario possa
arrecare a terzi e/o prestatori d’opera nell’esecuzione dei Servizi. L'assicurazione
responsabilità civile verso i terzi (RCT) e prestatori d’opera dovrà avere un massimale per
evento e per anno non inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).
25.3
Laddove uno o più dei rischi sopra evidenziati dovessero divenire non più assicurabili, il
rischio associato al verificarsi degli eventi non più coperti da assicurazione resterà ad
esclusivo carico dell’Azienda.
25.4
Ciascuna Parte consegnerà o farà in modo che sia consegnata all'altra Parte copia dei
certificati assicurativi inerenti a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere da tale Parte e,
nel caso di polizze assicurative prossime alla scadenza, ciascuna Parte dovrà consegnare
copia dei relativi certificati di rinnovo entro 20 (venti) giorni rispettivamente dal rilascio e/o
dal rinnovo.
25.5
Nell’ipotesi in cui in fase di realizzazione delle Opere si verifichi un sinistro coperto da
alcuna delle polizze di cui al presente art. 25 che comporti la necessità di provvedere alla
ricostruzione totale o parziale delle Opere e tale evento incida per una superficie complessiva
dell’Area superiore ad un terzo, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente
Contratto con comunicazione scritta da inviare all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del relativo evento.
Per effetto del recesso, saranno dovuti al Concessionario gli importi di cui alle lettere a) e b)
del successivo art. 27.1 mentre l’Azienda diventerà il beneficiario di tali polizze. Resta in
ogni caso inteso che ove non venga esercitata la facoltà di recesso prevista dal presente art.
25.5, gli importi liquidati dalle assicurazioni dovranno essere utilizzati prioritariamente per
finanziare le attività di ricostruzione delle Opere danneggiate e solo in via residuale per
soddisfare i diritti del Concessionario e quelli degli Istituti Finanziatori, senza pregiudizio per
quanto previsto all’art. 20.6.
25.6
Fintanto che il Concessionario non abbia eventualmente esercitato la facoltà di recesso dal
presente Contratto, ai sensi del precedente art. 25.5, e successivamente a tale termine, in
ipotesi di mancato recesso, l’Azienda sarà comunque tenuta a corrispondere, alle scadenze
previste, la parte di Canoni necessari all’equilibrio economico e finanziario. L’obbligo di cui
al presente art. rimarrà in vigore per tutto il periodo di durata delle eventuali attività di
ricostruzione secondo il programma di volta in volta concordato fra le Parti.
Art. 26. – GARANZIE DI CONFORMITA’ AMBIENTALE
39/51
26.1
L’Azienda promette e garantisce la conformità dell’Area, incluso il sottosuolo, alla normativa
ambientale vigente e l’assenza di oneri ambientali gravanti sugli stessi. In particolare,
l’Azienda promette e garantisce la conformità dell’Area alle vigenti norme ambientali
comunitarie, nazionali o regionali, ai regolamenti ed ai provvedimenti amministrativi
riguardanti la tutela e la protezione dell’ambiente.
26.2
L’Azienda si impegna, a prescindere da pretese di terzi nei confronti del Concessionario, a
tenere indenne il Concessionario dagli eventuali costi necessari per rendere conforme alla
vigente normativa ambientale l’Area oggetto del Contratto che dovessero successivamente
rivelarsi non essere tali, o che scaturissero dalla presenza di oneri ambientali specifici con
particolare riferimento, ma non limitatamente, a tutti gli eventuali maggiori oneri finanziari
connessi anche in ipotesi di ritardo nel completamento delle Opere rispetto al Programma
relativo all’effettuazione dei necessari interventi.
26.3
Le Parti convengono che i lavori resi necessari per rendere conforme alla vigente normativa
ambientale l’Area saranno considerati a tutti gli effetti quali Varianti così come disciplinate
dall’art. 10 del presente Contratto ed i relativi importi dovranno essere liquidati dall’Azienda
al Concessionario nei termini e condizioni ivi previste.
26.4
Le metodiche di campionamento e di analisi per accertare detta conformità ambientale sono
definite dalle vigenti norme nazionali. In mancanza di queste, i parametri e le metodiche in
base ai quali appurare in modo puntuale la conformità dei beni e delle attività oggetto del
Contratto alle norme ambientali sono definiti dalle vigenti norme europee e, in difetto di
queste ultime, dalle norme internazionali.
26.5
In aggiunta alle garanzie di cui ai commi 1 e 2 del presente art., l’Azienda si impegna a tenere
indenne e manlevare il Concessionario da pretese di terzi dirette a contestare situazioni di
illecito ambientale, relative all’Area, imputabili a qualsiasi titolo all’Azienda. In particolare, a
puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Azienda si impegna a tenere indenne e
manlevare il Concessionario nel caso in cui:
a)
venga iniziata un’azione civile rivolta nei confronti del Concessionario e diretta ad
ottenere il risarcimento di danni ambientali o un’altra azione fondata su
responsabilità di natura extracontrattuale in conseguenza di fenomeni di
inquinamento pregresso, imputabile all’Azienda, e da cui continuino a promanare
effetti dannosi, ovvero quando vengano iniziate azioni di natura inibitoria o
risarcitoria per danni causati da fenomeni di inquinamento attuale, le cui cause siano
però imputabili alla non conformità ambientale dell’Area, preesistente alla data del
presente Contratto;
b)
vengano emanate nei confronti del Concessionario ordinanze amministrative con cui
venga imposta la bonifica od il ripristino di aree o immobili, o parti di essi, oggetto
del Contratto, o con cui venga ordinato l’adeguamento di impianti o di immobili, o di
parti di essi, non conformi alla vigente normativa ambientale e la cui conformità era
normativamente dovuta già prima della data del Verbale di Consegna.
40/51
26.6
L’Azienda si impegna a dichiarare all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 8.2 di
disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nullaosta, permessi o altri atti di
consenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa ambientale. L’Azienda si
impegna a dichiarare altresì, sempre all'atto della consegna dei lavori di cui all'art. 8.2 che i
detti atti sono legittimi, efficaci e validi e non esiste presupposto alcuno in base al quale
possano essere annullati, revocati, sospesi o non rinnovati ove richiesto.
26.7
L’Azienda dichiara di non essere attualmente sottoposta ad alcun contenzioso amministrativo
o giurisdizionale insorto per violazioni della normativa ambientale e/o per la mancanza degli
atti di consenso in relazione all’Area, fatte salve le procedure espropriative in corso.
26.8
Resta inteso che il Concessionario rimarrà responsabile per qualsiasi danno di natura
ambientale, per inquinamento, mancato o errato smaltimento rifiuti, da esso causato a persone
e/o cose dell'Azienda e/o di terzi sia in fase di esecuzione delle Opere sia in fase di
svolgimento dei Servizi.
Art. 27 - RECESSO E REVOCA
27.1
Le Parti convengono che nell'ipotesi in cui una qualsiasi delle Parti si avvalga della facoltà di
recesso anticipato nei casi espressamente previsti dal presente Contratto, ovvero l’Azienda
revochi la Concessione oggetto del presente Contratto per motivi di pubblico interesse ai
sensi dell’art. 158 del Codice dei Contratti Pubblici o altrimenti ne disponga l’annullamento,
l’Azienda dovrà corrispondere al Concessionario i seguenti importi:
a) un importo pari alla somma fra
(i) il valore complessivo quale risultante dai prezzi unitari allegati al Progetto Esecutivo,
della parte di Opere ultimata alla data di cessazione del rapporto di Concessione e
(ii) l’ammontare degli oneri accessori (ivi inclusi tutti i costi ed oneri, compresi quelli
finanziari) come risultanti dal Piano Economico Finanziario, nella misura in cui non
siano stati conteggiati ai fini della determinazione del valore delle Opere ai sensi del
punto (i), sostenuti dal Concessionario per la realizzazione di tale parte di Opere, il
tutto come risultante dal Piano Economico Finanziario ed al netto degli
ammortamenti effettivi che, alla medesima data, siano maturati secondo il piano di
ammortamento di cui al prospetto riportato nello stesso Piano; e
b) un importo a titolo di rimborso pari all’ammontare complessivo delle penali e dei costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza della cessazione anticipata del presente
Contratto, ivi inclusi a titolo esemplificativo penali, indennizzi, risarcimenti e ogni altro
importo che il Concessionario abbia pagato o sia tenuto a pagare agli Istituti Finanziatori
o comunque in dipendenza del finanziamento del Progetto, ovvero a propri appaltatori,
prestatori d’opera e/o fornitori di beni o servizi, per effetto di tale cessazione anticipata
del Contratto; e
41/51
c) limitatamente ai casi di recesso dell’Azienda e revoca per pubblico interesse della
Concessione, un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari a:
(i) il 10% (dieci per cento) del valore, come risultante dal Piano Economico Finanziario,
delle Opere non ancora realizzate alla data di cessazione del rapporto di Concessione;
ovvero se il recesso o la revoca interviene successivamente all'emissione del
Certificato di Collaudo Provvisorio,
(ii) il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dei Canoni dei Servizi che l’Azienda
avrebbe dovuto pagare al Concessionario per i Servizi ancora da erogare, determinato
sulla base delle risultanze del Piano Economico Finanziario, per la durata residua del
rapporto di Concessione, secondo quanto previsto dall’art. 3.1. Si precisa che nel
calcolo di detto importo non sarà tenuta in considerazione la componente delle utenze
(elettriche, idriche, gas) dei Servizi previsti all'art. 16.1 lettere b), c) e d).
27.2
Il Concessionario, laddove intenda far valere le facoltà di recesso di cui al presente art. 27,
dovrà darne comunicazione scritta all’altra Parte, indicando altresì gli importi dovuti ai sensi
del precedente art. 27.1 ed i criteri applicati per la liquidazione degli stessi, mediante
raccomandata A.R. con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.
27.3
Gli importi indicati nella comunicazione di cui al precedente art. 27.2, previa verifica degli
stessi da parte dell’Azienda unitamente ad ogni altro importo dovuto dall’Azienda al
Concessionario per altri titoli, ivi compresi i Servizi forniti sino alla data di efficacia del
recesso, dovranno essere pagati dall’Azienda al Concessionario, ogni eccezione esclusa salvo
il disposto dell’art. 1462 c.c., entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal prodursi dalla cessazione
degli effetti del presente del Contratto.
Art. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
28.1 Le Parti si danno atto della natura complessa del presente Contratto e che il ritorno
dell’investimento del Concessionario è basato sulla naturale scadenza del presente Contratto
come prevista al precedente art. 3.1. Le Parti, anche in considerazione di quanto precede,
convengono che sarà considerato inadempimento grave al presente Contratto, ai sensi e per
gli effetti di cui al successivo art. 28.4, il mancato completamento delle Opere entro 18
(diciotto) mesi dalla data prevista al precedente art. 8.1, come eventualmente prorogata ai
sensi del presente Contratto, ovvero il diverso termine inferiore entro il quale sia stato
raggiunto il livello massimo di penali per ritardo di cui al precedente art. 23.1. Resta inteso
che si farà riferimento alla data di ultimazione delle Opere come comunicata dal
Concessionario all’Azienda ai sensi dell’art. 13.1.
Le Parti, tenuto conto dell’interesse che entrambe hanno alla continuazione del presente
Contratto e dell’incentivo economico del Concessionario al rapido completamento delle
Opere, concordano che l'ipotesi summenzionata è l’unica che costituirà grave inadempimento
ai sensi dell’art. 1455 c.c. e dell'art. 136 del Codice dei Contratti Pubblici. Ad eccezione di
quanto sopra previsto, nessun altro caso di ritardo nel completamento o ultimazione delle
Opere, darà diritto alla risoluzione del Contratto, ritenendosi l’Azienda adeguatamente
42/51
compensata dalle penali di cui all’art. 23.1 e ritenendo altresì che il Concessionario sia
adeguatamente sanzionato per effetto del conseguente differimento nella maturazione del
diritto ad esigere i relativi corrispettivi previsti dal presente Contratto.
28.2
In espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., in tutte le ulteriori ipotesi di
inadempimento da parte del Concessionario ad alcuno degli altri obblighi di cui al presente
Contratto, ad eccezione degli obblighi relativi ai Servizi in relazione ai quali troverà
esclusivamente applicazione la disciplina di cui al successivo art. 28.3, l’Azienda avrà la
facoltà di invitare il Concessionario ad adempiere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno inviata per conoscenza agli Istituti Finanziatori, indicando lo specifico obbligo
inadempiuto e concedendo un congruo termine per attivarsi al fine di porvi rimedio, in ogni
caso non inferiore a 90 (novanta) giorni, restando inteso che, in difetto, e solo
successivamente, l’Azienda avrà facoltà di intimare la risoluzione del Contratto ai sensi e per
gli effetti di cui al successivo art. 28.4.
28.3
In espressa deroga alla disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., in tutte le ipotesi di
inadempimento da parte del Concessionario nella gestione di alcuno dei Servizi e/o Servizi
Commerciali, l’Azienda potrà avvalersi esclusivamente dei seguenti rimedi, da esercitarsi nei
termini e alle condizioni tutti di seguito indicati, rimanendo inteso che l’inadempimento del
Concessionario conferirà all’Azienda la facoltà di risolvere parzialmente il presente Contratto
in relazione ai soli Servizi e/o Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento
nei termini di seguito indicati:
a) se, nell’arco di un qualsiasi anno di durata del presente Contratto, trascorsi 180
(centoottanta) giorni dall’inizio dei servizi nel Nuovo Ospedale Unico, il Concessionario
ha maturato, nell’arco del medesimo anno di durata del presente Contratto, per un
determinato servizio un importo di penali maggiore o uguale al 3% (trepercento) del
valore annuo del singolo Canone dei Servizi, il Concessionario entro e non oltre 30
(trenta) giorni dal superamento di tale limite dovrà predisporre e consegnare all’Azienda
un piano di interventi correttivi con identificazione delle procedure da applicarsi al fine di
ripristinare la regolare erogazione dei Servizi;
b) qualora in un periodo di 180 (centoottanta) giorni di calendario successivi al periodo nel
quale il Concessionario si sia trovato nella situazione disciplinata dalla precedente lett. a),
il Concessionario stesso abbia maturato per uno o più servizi un importo complessivo di
penali maggiore o uguale al 8% (ottopercento) del valore annuo del singolo Canone
Servizi, l’Azienda potrà ottenere che il Concessionario provveda alla sostituzione (ai
sensi del seguente art. 29.7) dei soggetti incaricati dell’esecuzione dei Servizi in relazione
ai quali si è verificato l’inadempimento;
c) qualora, in un periodo di tempo di 2 (due) anni decorrenti del verificarsi della fattispecie
di cui alla precedente lett. b) il Concessionario abbia maturato per alcuni dei Servizi per i
quali si era verificata la fattispecie di cui alla precedente lett. b) un importo complessivo
di penali su base 360 (trecentosessanta) giorni di valore superiore al 10% (diecipercento)
del Canone del relativo Servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione parziale del
43/51
presente Contratto limitatamente a tale servizio, nei termini e modalità al successivo art.
28.4.
Quanto precede non pregiudica la facoltà per l’Azienda di procedere comunque alla
risoluzione integrale del presente Contratto in tutte le ipotesi in cui l’inadempimento del
Concessionario abbia per effetto quello del verificarsi di almeno 2 (due) gravi disservizi di
cui all'Allegato "L" nell'arco di 180 (centoottanta) giorni.
28.4
Fermi restando gli oneri di preventiva comunicazione previsti dall’art. 159 del Codice dei
Contratti Pubblici come richiamati dal successivo art. 29, qualora l’Azienda intenda avvalersi
della facoltà di risolvere integralmente il Contratto, oltre ad adempiere agli obblighi di
comunicazione e agli altri obblighi assunti in base ai suddetti articoli, dovrà darne apposita
comunicazione scritta al Concessionario, ed in copia agli Istituti Finanziatori, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo telefax, avvertendo che, in caso
di mancato adempimento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,
l’Azienda procederà in base all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo il
disposto del successivo art. 29.1 e seguenti.
28.5
Il Concessionario avrà la facoltà di determinare la risoluzione del presente Contratto ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nel caso in cui l’Azienda sia inadempiente ad uno o
più fra i propri obblighi di pagamento di cui ai precedenti artt. 19 e 20 e tale inadempimento
si sia protratto per almeno 90 (novanta) giorni consecutivi in relazione al pagamento di alcuni
degli importi dovuti al Concessionario ai sensi del presente Contratto ovvero qualora la
somma complessiva dei giorni di ritardo da parte dell’Azienda nel pagamento di alcuno degli
importi dovuti al Concessionario superi, in un qualunque anno di calendario di validità del
presente Contratto, il numero di 180 (centottanta) giorni, ancorché non consecutivi.
28.6
Senza pregiudizio per l’obbligo del Concessionario di risarcire secondo le applicabili norme
di legge gli eventuali maggiori danni patiti dall’Azienda in conseguenza dell’inadempimento
del Concessionario, le Parti convengono espressamente che in tutti i casi di risoluzione del
Contratto per fatto e colpa del Concessionario l'Azienda sarà tenuta a corrispondere al
Concessionario gli importi di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 27.1, con espressa
esclusione dell'importo di cui alla lettera c) di detto art. 27.1.
28.7
In tutte le ipotesi di risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'Azienda,
quest’ultima dovrà corrispondere al Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del
Codice dei Contratti Pubblici, gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 27.1.
28.8
Dato atto della natura complessa del presente Contratto e del comune interesse delle Parti ad
assicurare il suo proseguimento sino alla naturale scadenza di cui al precedente art. 3.1, le
Parti convengono che le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente art. 28 per
l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di risolvere il presente Contratto per
inadempimento del Concessionario sono da intendersi in espressa deroga alla disciplina di cui
agli artt. 1453 e ss. c.c. e, comunque, sostitutivi ed esclusivi di qualsiasi altra modalità e
procedura previste dalla legge per l’esercizio di tale facoltà.
44/51
Art. 29. – SUBENTRO - CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEL
CONCESSIONARIO – APPALTO A TERZI
29.1
Al fine di consentire la designazione da parte degli Istituti Finanziatori di un soggetto
subentrante nel rapporto concessorio qui disciplinato (il “Soggetto Subentrante”) in
conformità al disposto dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Azienda si impegna,
al verificarsi delle condizioni previste da tale norma di legge e, comunque, non prima della
scadenza del termine di 90 (novanta) giorni di cui al precedente art. 28.4, a dare preventiva
comunicazione scritta agli Istituti Finanziatori e al Concessionario della propria intenzione di
risolvere il presente Contratto per motivi attribuibili al Concessionario ai sensi del precedente
art. 28. Entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento da parte degli Istituti Finanziatori
della comunicazione scritta di cui al precedente periodo, i medesimi Istituti Finanziatori
dovranno procedere alla designazione del Soggetto Subentrante. Rimane fermo che, ai fini
del subingresso del Soggetto Subentrante, ai sensi dell'art. 159, comma 1, lettera b), del
Codice dei Contratti Pubblici, l'inadempimento del Concessionario deve cessare entro i 90
(novanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel presente art. 29.1 per la
designazione da parte degli Istituti Finanziatori del Soggetto Subentrante.
29.2
Ai sensi e per gli effetti della lettera a) del comma 1 dell’art. 159 del Codice dei Contratti
Pubblici, l’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e
del Soggetto Subentrante, che la condizione di cui alla predetta norma di legge si intenderà
verificata qualora il Soggetto Subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
equivalenti a quelle possedute dal socio uscente che ha concorso a formare i requisiti per la
qualificazione stabiliti dalla vigenti norme legislative e regolamentari, fatta salva, in ogni
caso, la facoltà del Soggetto Subentrante di costituire una società di progetto che subentri nel
rapporto di Concessione ai sensi dell’art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici.
29.3
Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni
regolamentari richiamate al comma 2 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici,
l’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del
Soggetto Subentrante, che ai fini dell’esercizio della facoltà di subentro prevista dall’art. 159
del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario, i soci di quest’ultimo, gli Istituti
Finanziatori e il Soggetto Subentrante, potranno convenire, di porre in essere i seguenti
negozi giuridici in ogni caso di risoluzione del rapporto concessorio disciplinato dal presente
Contratto:
a) trasferimento dal Concessionario al Soggetto Subentrante dell’intera azienda del
Concessionario, comprensiva di ogni attività, passività e rapporto giuridico ad essa
inerente, ivi incluso il presente Contratto; ovvero
b) cessione da parte dei soci del Concessionario al Soggetto Subentrante dell’intero capitale
sociale del Concessionario.
Salvo quanto disposto imperativamente da norme di legge, ivi incluse le disposizioni
regolamentari richiamate al comma 2 dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, le Parti
si impegnano sin d’ora, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
45/51
dell’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto
di loro competenza necessario al fine di perfezionare e dare piena efficacia ai predetti negozi
giuridici e al subentro.
29.4
In ogni caso, gli effetti della risoluzione si intenderanno sospesi e differiti sino all’infruttuoso
completamento della procedura di cui all’art. 159 del Codice dei Contratti Pubblici, restando
altresì inteso che gli effetti del subentro, ove accettato dall’Azienda ai sensi della medesima
norma di legge, retroagiranno alla data di ricevimento della comunicazione scritta di cui al
primo periodo del precedente art. 29.1.
29.5
E’ consentito l’ingresso di nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, laddove ciò non
sia contrario alla normativa applicabile.
In ogni caso:
a)
l’ingresso nel capitale sociale del Concessionario da parte di un nuovo socio è sempre
ammesso, laddove avvenga al fine di sostituire un socio del Concessionario, diverso
dal socio di maggioranza, che sia stato sottoposto a procedura fallimentare. In tale
eventualità, il Concessionario avrà facoltà di indicare all’Azienda il soggetto
subentrante che dovrà essere di gradimento da parte dell'Azienda;
b)
i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione ai fini della
costruzione sono tenuti a partecipare al capitale del Concessionario ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del Concessionario, sino alla
data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, restando inteso che i
predetti soci sino a detta data, dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via
diretta di almeno il 25% (venticinquepercento) del capitale sociale del
Concessionario;
c)
successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, i soci di cui
alla lettera b) che precede dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via
diretta di almeno il 5% (cinquepercento) del capitale sociale del Concessionario fino
a che il Certificato di Collaudo Provvisorio non assume carattere definitivo ai sensi
dell'art. 199, comma 3, del Regolamento;
d)
successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio i soci cui viene
affidata dal Concessionario l'esecuzione dei Servizi e che detengano i requisiti per la
qualificazione dovranno avere, complessivamente, la proprietà in via diretta di
almeno il 20% (ventipercento) del capitale sociale del Concessionario per tutta la
restante durata del presente Contratto,
e)
fuori dai casi di cui alle lettere b), c) e d) i soci del Concessionario potranno cedere la
propria quota di partecipazione al capitale del Concessionario a investitori terzi anche
senza il consenso dell’Azienda.
46/51
f)
fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere, l’ingresso nel capitale sociale
del Concessionario e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri
investitori istituzionali, oltre che di controllate di questi ultimi, che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono avvenire in qualsiasi
momento anche senza il consenso dell'Azienda.
29.6
Ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario si riserva la facoltà
di appaltare a terzi l’esecuzione delle Opere e dei Servizi nei limiti della percentuale
eventualmente indicata in sede di Gara ex art. 144 del Codice dei Contratti Pubblici. La
selezione di tali terzi da parte del Concessionario avverrà nel rispetto delle disposizioni di
legge in materia di appalti pubblici.
29.7
Le Parti si danno atto che il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal presente
Contratto costituisce presupposto fondamentale per la capacità dell’Azienda di garantire la
continuità delle proprie attività, nonché del Concessionario di completare nei tempi previsti le
Opere ed adempiere regolarmente ai propri obblighi nei confronti degli Istituti Finanziatori.
Pertanto le Parti convengono, senza pregiudizio per quanto previsto ai precedenti paragrafi
del presente art. 29, che in caso di inadempimento da parte di uno o più dei soci partecipanti
al capitale del Concessionario agli obblighi relativi alla realizzazione delle Opere e/o alla
prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, che siano stati ad esso affidati ai sensi
dell’art. 156, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il Concessionario (il quale, per
quanto occorrer possa, sarà ritenuto agire in tal caso anche nell’interesse degli Istituti
Finanziatori) avrà facoltà di designare, senza necessità del previo consenso dell’Azienda,ma
con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso scritto all’Azienda, un nuovo soggetto in
possesso dei necessari requisiti di legge, anche ai sensi dell’art. 159, comma 1, lettera a), del
Codice dei Contratti Pubblici, il quale, acquisti parte della quota di partecipazione del socio
inadempiente al capitale del Concessionario e subentri al socio inadempiente nell’esecuzione
delle Opere e/o Servizi originariamente affidati a quest’ultimo, fermo restando l’obbligo del
socio inadempiente a partecipare al capitale del Concessionario e garantire il buon
adempimento dei propri obblighi ai sensi dell’art. 156, comma 3 del Codice dei Contratti
Pubblici sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Per effetto
dell’attivazione da parte del Concessionario della procedura di subentro di cui al presente art.
29.7, i termini dilatori di cui ai precedenti artt. da 28.2 a 28.4 si intenderanno
automaticamente sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.
29.8
L’Azienda riconosce e stipula sin d’ora, anche in favore degli Istituti Finanziatori e del
Soggetto Subentrante, che la facoltà di designare, ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt.
da 29.1 a 29.4, un Soggetto Subentrante sarà riconosciuta agli Istituti Finanziatori anche in
caso di proposizione alle competenti autorità giudiziarie di istanza volta a far dichiarare il
fallimento del Concessionario, a condizione che detta istanza non sia stata respinta entro 90
(novanta) giorni dalla data di deposito. In tal caso, il termine di 40 (quaranta) giorni di cui al
penultimo periodo del precedente art. 29.1 decorrerà dalla scadenza del predetto termine
senza che l’istanza sia stata respinta.
Art. 30 – CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
47/51
30.1
In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente Contratto da qualunque motivo
determinata, ivi comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, le Parti dovranno
provvedere alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo
stato effettivo delle Opere alla data di cessazione degli effetti del presente Contratto.
30.2
Alla scadenza del presente Contratto, il Concessionario dovrà garantire all’Azienda o ai nuovi
soggetti dalla medesima incaricati della gestione dei Servizi, un facile subentro. A tal fine, è
fatto obbligo al Concessionario, nei 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza del
presente Contratto, di affiancare il proprio personale al personale del soggetto subentrante
quale affidatario dei Servizi su indicazione dell'Azienda, al fine di assicurare la continuità
nell’erogazione dei Servizi nel periodo immediatamente successivo la scadenza del presente
Contratto.
30.3
Le Parti convengono che:
a)
le somme dovute al Concessionario in qualsiasi caso di cessazione anticipata del
presente Contratto, ivi incluso quanto previsto al precedente art. 28.6, si intenderanno
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Istituti Finanziatori,
nonché delle banche o altri istituti finanziari fornitori degli strumenti finanziari c.d. di
“hedging” sottoscritti dal Concessionario al fine di mitigare il rischio di fluttuazione
dei tassi di interesse; e
b)
ai fini del presente Contratto le espressioni “oneri finanziari” e “costi finanziari”, si
intenderanno comprensive, oltre che dei costi e oneri finanziari derivanti dai contratti
di finanziamento stipulati dal Concessionario con gli Istituti Finanziatori, altresì dei
costi e oneri sostenuti dal Concessionario in forza degli accordi di “hedging” di cui al
precedente paragrafo a).
Art. 31 – CESSIONE DI PREZZO E CANONI
31.1
Salvi i casi di subentro di cui al precedente art. 29, il presente Contratto non può essere
ceduto da alcuna delle Parti né in tutto né in parte senza il preventivo consenso scritto
dell’altra Parte e comunque nei limiti delle normative di volta in volta vigenti.
31.2
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 31.1, l’Azienda riconosce preventivamente
e concede fin d’ora irrevocabilmente il proprio consenso alla cessione da parte del
Concessionario in favore di uno o più Istituti Finanziatori, ivi inclusi i loro successori e/o
aventi causa, o di altri soggetti di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, di tutti i crediti
maturati e maturandi in favore del Concessionario a titolo di Prezzo e di Canoni ai sensi dei
precedenti artt. 19 e 20 del presente Contratto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 117 del
Codice dei Contratti Pubblici, impegnandosi altresì sin d’ora, ove richiesto dal
Concessionario, a conferire al proprio tesoriere mandato irrevocabile a effettuare alla loro
rispettiva scadenza i pagamenti dei crediti ceduti in favore dei relativi cessionari.
Art. 32 – RISERVATEZZA
48/51
Ciascuna Parte dichiara, in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti,
nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:
a)
qualsiasi Informazione Riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi
forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze
parti indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come
confidenziale o meno;
b)
tale Informazione Riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano
solamente ed esclusivamente quelli relativi all’esecuzione del Contratto.
Art. 33 – CONTROVERSIE
33.1
Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere
avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del
Concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.
33.2
La comunicazione di cui al comma 1, deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla data in cui la Parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La
contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi.
Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.
33.3
Durante la fase di costruzione ed ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo
bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire il
parere o la relazione del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo. L'Azienda
comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni entro il termine di 20 (venti) giorni
della scadenza del termine previsto dal precedente art. 33.2.
33.4
Espletato il procedimento di contestazione indicato nei precedenti artt. 33.1 e 33.2 e fuori
dai casi di cui al primo comma dell’art. 240 del Codice dei Contratti Pubblici e comunque
nel caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice
dei Contratti Pubblici, ogni controversia che dovesse insorgere nel corso della
progettazione, della costruzione e/o della gestione sarà devoluta alla competente Autorità
giudiziaria.
Art. 34 - VARIE
34.1
Ogni modifica del presente Contratto sarà valida se effettuata per iscritto nel rispetto delle
norme di volta in volta applicabili e sottoscritta dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.
34.2
In ipotesi di nullità parziale di alcune delle clausole del presente Contratto non si produrrà la
nullità dell’intero Contratto, e le Parti si incontreranno quanto prima possibile al fine di
sostituire la clausole dichiarate nulle con altre clausole che riflettano quanto più possibile il
disposto sostanziale delle clausole invalide.
49/51
34.3
Sono a carico del Concessionario tutte le spese, anche di bollo inerenti agli atti e ai certificati
occorrenti per la realizzazione delle Opere, degli Impianti e la prestazione dei Servizi per
tutta la durata del presente Contratto.
Art. 35 – COMUNICAZIONI
35.1
35.2
Qualsiasi notificazione o altra comunicazione scritta fatta nell’ambito o in relazione alle
questioni contemplate dal presente Contratto sarà considerata regolarmente effettuata secondo
le seguenti procedure:
a)
se consegnata a mano, al momento della consegna all’indirizzo della parte in
questione;
b)
se spedita per posta, al momento effettivo del ricevimento;
c)
se trasmessa via facsimile, al momento indicato nel relativo rapporto di trasmissione
con esito positivo e leggibile.
In base al presente art. 35 il destinatario, l’indirizzo e il numero di fax di ciascuna Parte ai fini
di questo contratto:
AZIENDA U.L.S.S. N. 17
Indirizzo:
Via Salute 14/B, 35042 Este (Pd)
All’attenzione di
:
No. fax:
Direzione Generale
[●]
CONCESSIONARIO
[●]
35.3
Indirizzo
:
[●]
All’attenzione di
:
[●]
No. fax
:
[●]
Ciascuna Parte dovrà notificare all’altra Parte per iscritto, nelle modalità contemplate al
presente art. 35, eventuali variazioni dell’indirizzo, del destinatario e del numero di telex o di
fax come indicati nel presente art. 35.2 restando inteso che la variazione non sarà opponibile
se non quando ritualmente comunicata ai sensi del presente art. .
50/51
35.4
Qualsiasi notifica o comunicazione fatta, consegnata o fatta da una Parte a un’altra Parte
nell’ambito o in relazione al presente Contratto sarà effettuata in lingua Italiana.
Art. 36 – ALLEGATI
Formano parte integrante del presente Contratto i documenti sotto elencati, che, previa disamina ed
approvazione delle parti, si allegano al presente atto, dopo essere stati sottoscritti dai rappresentanti
dell’Azienda e del Concessionario:
ALLEGATO A/1 – A/2: Poteri dell'Azienda e Poteri del Concessionario
ALLEGATO B - Piano Economico e Finanziario
ALLEGATO C - Planimetria dell'Area ed Elenco Mappali
ALLEGATO D - Elenco Arredi
ALLEGATO E - Elenco Attrezzature e Hardware
ALLEGATO F - Cronoprogramma
ALLEGATO G - Capitolati Prestazionali
ALLEGATO H - Canoni dei Servizi
ALLEGATO I - Meccanismo di Rettifica del Canone Integrativo per la Disponibilità
ALLEGATO L - Gravi Disservizi
*** ***
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo: Este data [●]
____________________
__________________
(L’AZIENDA)
(IL CONCESSIONARIO)
51/51