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COMUNE DI VICENZA
REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA E ANNONA
Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 5 maggio 1926 n. 7095 e reso esecutorio dal Regio
Prefetto il 12 giugno 1926 n. 5414/Div. II
DISPOSIZIONI GENERALI
Materia disciplinata dal Regolamento di Polizia Urbana
Art. 1
Il presente regolamento disciplina nel territorio del comune l’occupazione del suolo e degli spazi
pubblici, il transito sul suolo pubblico, il decoro cittadino e l’ordine pubblico, l’incolumità e la sanità
pubblica, l’esercizio di industrie, arti e mestieri, i mercati ed il servizio pubblico delle vetture e delle
autovetture.
Art. 2 - Spazio pubblico
Per spazio o luogo pubblico od altra locuzione consimile s’intende in questo regolamento lo spazio
demaniale, relativo sottosuolo e soprasuolo, e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di
godimento pubblico od anche solo di pubblico passaggio.
Art. 3 - Osservanza di altre leggi
Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione ai disposti delle leggi
civili e penali, dei regolamenti generali, nonché degli altri regolamenti municipali.
Art. 4 - Ordini verbali
Oltre le disposizioni di questo regolamento, si devono osservare gli ordini anche verbali che circa
le materie costituenti oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie
dalla Autorità comunale o dai funzionari e dagli agenti di polizia urbana.
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Titolo I
OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO
Art. 5 - Occupazione ed alterazione di aree pubbliche
E’ vietata l’occupazione o l’alterazione in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo di aree pubbliche
senza il permesso dell’autorità comunale.
Art. 6 - Diritti dei terzi
La concessione di occupazione di spazio od area pubblica s’intendono date salvi i diritti dei terzi e
salva l’osservanza delle speciali disposizioni di legge.
Art. 7- Tassa di plateatico
L’autorizzazione municipale di occupazione di spazi pubblici è sempre vincolata al pagamento di
speciale tassa di posteggio ed è sempre revocabile.
Art. 8 - Divieto di esporre mercanzie, insegne, ecc.
Salva la concessione speciale municipale, nei luoghi pubblici è vietato:
a) di tenere esposto qualunque oggetto e qualunque mercanzia appesa alle volte e ai soffitti dei
sottoportici e sui muri all’esterno dei negozi;
b) di accumulare, dall’aprire al chiudersi delle botteghe, i pezzi dei serramenti;
c) di esporre insegne, vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità di ogni specie;
d) di apporre o fare sui muri esterni e sui marciapiedi qualunque scritta, segno o figura.
Art. 9 - Divieto di occupazione
E’ negata l’occupazione del suolo pubblico quando esso ostacoli comunque il transito e quando vi
ostino ragioni di igiene e di estetica.
Art 10 - Occupazioni notturne
Nelle ore di notte ogni permesso di occupazione s’intende sospeso salvo diversa disposizione
contemplata nella relativa licenza.
Art. 11- Tende nei portici
Le tende che sogliono essere messe alle arcate d’ingresso dei portici per riparo del sole dovranno
essere dalle parte del pubblico passaggio alte da terra almeno m. 2,50 e larghe quanto lo è il
sottoposto marciapiede.
Art. 12- Tende delle botteghe
Le tende alle botteghe od ai negozi privi di portico dovranno, senza eccezione, avere le braccia o i
sostegni all’altezza minima da terra di m. 2,20 e non dovranno superare in larghezza il sottoposto
marciapiede. Le parti pendenti laterali dovranno distare da terra almeno m. 2,20e quelle
prospicienti il negozio m. 0,50. quando la linea tranviaria sia distante dalla linea esterna del
marciapiede meno di m. 1,20, l’Autorità municipale determinerà, caso per caso, l’altezza dei
sostegni e la distanza dalla stessa linea tranviaria.
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Art. 13 - Mostra delle merci dei negozi
La merce dei negozi esposta alla vista del pubblico non dovrà oltrepassare il filo esterno del muro
che chiude la bottega stessa e gli oggetti da mettere in mostra all’esterno delle botteghe dovranno
essere collocati in vetrine previamente autorizzate.
Art. 14 – Prescrizioni per il caso di pioggia
In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, i vasi
e simili dai marciapiedi.
Titolo II
TRANSITO SUL SUOLO PUBBLICO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15 …omissis... sino all’art. 24
Art. 25 - Carretti a mano
I carretti a mano devono essere trascinati e non spinti. Questa disposizione non si applica ai
venditori ambulanti.
Art. 26 - Rotolamento e strascico di oggetti
E’ vietato sugli spazi pubblici par rotolare botti, cerchioni, ruote e simili, nonché trasportare oggetti
o veicoli a strascico.
Art. 27 ……..omissis……… sino all’art. 34
Art. 35 - Gruppi di animali - cani - rimorchi.
Non è permesso di far transitare gruppi di animali, sebbene condotti, né lasciar vagare per le vie e
piazze della città o per altro pubblico luogo, animali di qualsiasi specie, esclusi i cani. E’ pure
proibito il rimorchio di qualunque veicolo nell’interno dell’abitato. Gli animali diretti al macello vi
accederanno per i Viali Margherita e Giuriolo; quelli diretti al foro boario vi accederanno solo dai
viali esterni di circonvallazione della città.
Art. 36 - Marciapiedi - ingombri con carichi.
E’ vietato di camminare o sostare sui marciapiedi portando qualsiasi cosa che possa riuscire di
ostacolo e di molestia al libero cammino o bagnare e lordare il marciapiede stesso.
Art. 37 - veicoli pericolosi e indecenti.
Per il trasporto di persone o di merci non possono adoperarsi veicoli che, per vizio di costruzione o
per vetustà, siano di uso pericoloso, o che per il loro stato non siano riconosciuti tollerabili col
decoro della città.
Art. 38 …omissis… sino all’art. 46
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Art. 47 - Divieto di aggrapparsi ai veicoli.
E’ vietato di aggrapparsi ai veicoli di qualsiasi specie.
Art. 48
(Sostituito con deliberazione del 26 giugno 1928, n. 10558-1715, approvata da S.E. il Prefetto il 13
luglio 1928 sub. 12064).
Il transito in corso Palladio resta vietato a tutti i veicoli muniti di ruote con cerchioni di ferro.
E’ vietato altresì il transito per corso Palladio ai veicoli carichi di derrate e di merci che non siano
destinate agli abitanti od ai negozi siti lungo il suddetto corso nonché ai veicoli pesanti o
ingombranti , autocarri, ecc. anche se muniti di cerchioni di gomma pneumatici o piena. E’ fatta
eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di persone o per i carrettini trascinati a braccia destinati al
carico ed allo scarico di derrate e di merci per uso degli abitanti e dei negozi lungo il corso stesso a
condizione però che tali veicoli percorrano sia nell’andata che nel ritorno il minor tratto possibile del
detto corso seguendo cioè la via laterale più vicina al punto dove devono fermarsi per il carico e lo
scarico.
Art. 49 e 50 ...omissis...
Capo II
VETTURE TRAMVIARIE
Art. 51 - Norme per i passeggeri.
E’ vietato per le vetture tramviarie:
di salire e scendere da parte diversa dalla destinata ed in località diverse da quelle stabilite per la
fermata e quando la vettura è in moto;
1. di trattenersi sui predellini ed aggrapparsi comunque alle parti esterne;
2. di salire o tentare di salire quando la vettura sia segnalata completa;
3. di ingombrare i passaggi ed occupare più di un posto;
4. di fumare nell’interno e di sputare sul pavimento;
5. di portare seco fucili carichi. Chi porta arma da fuoco deve far constatare, prima di entrare
all’interno della vettura, che la sua arma è scarica. Il divieto non si estende agli agenti della
forza pubblica;
6. di portare seco oggetti, che, per natura o forma di volume, possano riuscire molesti o
pericolosi;
7. di parlare al guidatore;
8. di insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchi della vettura.
Art. 52 - Ubriachi, malati, ecc.
Non è assolutamente tollerata la permanenza sulle vetture tranviarie di ubriachi e di coloro che,
per segni di malattia ributtante, per poca pulizia della persona o per indecenza di abiti, possano
recare noia o disgusto.
Art. 53 - Canti, suoni, schiamazzi, ecc. - Distribuzione e vendita di oggetti - Questua
E’ pure vietato nelle vetture tranviarie di cantare, di suonare, di schiamazzare, di mangiare e bere,
di far questua e di contenersi in modo sconveniente, nonché di distribuire oggetti a scopo
pubblicitario o esercitarvi qualsiasi commercio nonché di distribuire o vendere oggetti, anche a
scopo di beneficenza, senza permesso dell’autorità comunale.
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Art. 54 - Cani
E’ vietato rigorosamente di introdurre nelle vetture tranviarie cani, salvo i piccoli da tenersi sulle
ginocchia. E’ pure proibito di condurre cani con cordicella, stando sulle piattaforme della vettura.
Art. 55 - Sportelli delle piattaforme
E’ vietato al pubblico di aprire gli sportelli delle piattaforme.
Art. 56 - Lancio di oggetti
E’ vietato di lanciare dalle vetture oggetti che possano recare danno ai passanti.
Art. 57 - Biglietti - acquisto e conservazione - cambio della moneta
Il prezzo del biglietto deve essere pagato al bigliettaio ed il biglietto rilasciato deve essere
conservato sino al termine della corsa per esser presentato aperto ad ogni richiesta. I bigliettai non
sono obbligati al cambio per un valore superiore ad una lira.
Art. 58 - Mancanza del biglietto
Il passeggero che al controllo non è in grado di presentare il biglietto, sarà obbligato a munirsi del
biglietto stesso ed a pagare la sopratassa prescritta.
Art. 59 - Bagagli
E’ permesso il trasporto di un bagaglio a mano purché possa tenersi sulle ginocchia.
Art. 60 - Osservanza delle indicazioni date dagli agenti
Il passeggero delle vetture tranviarie è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni che
verranno date dagli agenti e le norme emanate dalle autorità competenti, nell’interesse della
sicurezza e della regolarità del servizio e deve usare la massima prudenza per evitare disgrazie.
Titolo III
NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 61 - Manomissione, deturpazione, ecc. dello spazio pubblico.
(aggiunti i commi 2°, 3° e 4° con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
E’ vietato manomettere deturpare o lordare lo spazio pubblico, anche solo gettandovi bucce o
pezzi di carta.
In particolare, in occasioni quali il Carnevale, il Capodanno così come durante i festeggiamenti
privati in suolo pubblico quali, ad esempio, le feste di laurea, è vietato molestare ed imbrattare
persone o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco
o assimilati, nonché schiuma , sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e,
comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante.
E’ altresì vietato, salvo deroga da parte dell’Amministrazione Comunale, scoppiare mortaretti,
prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio di libera vendita, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, in particolare nei pressi (100 metri) di ospedali, case di cura e/o riposo e nel
Centro Storico delimitato dalla zona a traffico limitato.
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Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle sostanze
usate per lordare o dei materiali esplodenti ancora in possesso del trasgressore, ai sensi dell’art.
13 L. 689/81 e l’eventuale confisca ai sensi del comma 3 art. 20 L. 689/81.
Art. 62 - Pulizia dei cortili, sgombero della neve, gelo. Pulizia dei marciapiedi, delle arcate, dei
portici, dei muri, ecc.
I proprietari, inquilini ed amministratori hanno l’obbligo di tenere sempre sgombri e netti i cortili
delle case da loro possedute o abitate e di sgombrare la neve appena caduta dai marciapiedi che
fronteggiano le loro case e le adiacenze, di tener sempre netto il marciapiede stesso, le arcate dei
sottoportici aderenti alla loro abitazione ed i muri di loro proprietà, cancellandone subito ogni
iscrizione, segno o figura che vi fosse praticata; di rompere il ghiaccio del marciapiede ed i
ghiaccioli che si formassero sulle grondaie o balconi ed altre sporgenze delle loro abitazioni,
spargendo, ove il ghiaccio esisteva, sabbia, terra o cenere per mantenere il suolo viabile. Lo
sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi e da qualunque posto elevato sopra il livello
del suolo deve farsi sempre senza getto verso il suolo pubblico, ove assoluta urgenza e necessità
verificate dalla Autorità comunale non permettano altrimenti.
(Neve sui tetti - vedi art. 51 Reg. Ed. e Ornato).
Art. 63 - Pulizia del suolo
I venditori di qualsiasi merce o derrata che, provvisti di licenza, occupano nelle località prestabilite
lo spazio comunale, dovranno sempre tenere pulito il suolo sotto e dintorno al rispettivo banco, e,
nel lasciare il posto, non abbandonarvi rimasugli o traccia di immondezza.
Art. 64
E’ vietato di riversare sul suolo pubblico, nei cortili e giardini anche interni delle case materie
immonde liquide o solide.
Art. 65 - Scarichi di acque
E’ vietato di far terminare sugli spazi pubblici canali di scarico di acque piovane e scarichi di
lavandini che devono, con opportune tubazioni, essere condotti nella galleria stradale previo
assenso dell’Autorità Comunale.
Art. 66 - Spandimenti
Il trasporto di qualsiasi materia dovrà essere fatto in modo da evitare nel percorso lo spandimento
o qualunque molestia, con obbligo di spazzatura e sgombero immediato nel caso che il carico
cada anche solo in parte.
Art. 67 - Divieto di pulitura dei veicoli in luogo pubblico
E’ vietato nei luoghi pubblici di pulire i veicoli, i finimenti o gli utensili di stalla e rimessa.
Art. 68 - Spazzature ed immondezze - Carico e scarico di merci - Legna da ardere
Le spazzature e le immondezze dovranno essere raccolte e tenute in luoghi adatti e coperti per
essere trasportate quotidianamente dai pubblici spazzini nelle forme e nelle ore fissate da apposito
regolamento.
E’ vietato di introdurre spazzature e qualsiasi altra materia liquida e solida nelle gallerie stradali.
E’ pure proibito di ingombrare la via depositando sul suolo pubblico per scarico e carico mobili,
derrate o simili.
La legna da ardere non potrà essere riversata sulla strada, ma scaricata direttamente dal carro per
essere trasportata nelle abitazioni.
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Art. 69 - Polvere
E’ vietato nell’interno delle botteghe, delle abitazioni e dei cortili e negli anditi di fare qualsiasi
operazione che mandi polvere sul suolo pubblico.
Art. 70 - Esposizione di oggetti che lordino il suolo pubblico
E’ vietato di esporre fuori delle botteghe oggetti che possano lordare il suolo pubblico.
Art. 71 - Innaffiamenti
E’ proibito di innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo.
Titolo IV
ORDINE PUBBLICO E DECORO CITTADINO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 72 - Atti contrari alla decenza
E’ vietato di pronunciare in pubblico bestemmie e parole sconce, di compiere o esporre cose che
possano recare disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone ed in particolare:
a) di esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed oggetti in
genere che possano offendere o lordare i passeggeri;
b) di trasportare carni in carri o recipienti scoperti, e di mostrarsi in pubblico con vesti o attrezzi
macchiati di sangue;
c) di pettinarsi in vista del pubblico;
d) di tosare o strigliare gli animali;
e) di vagliare o rimondare cereali od altro sul suolo pubblico;
f) di esporre e battere biancheria di uso domestico, tappeti, tessuti e simili in qualsiasi parte del
suolo o dello spazio pubblico entro l’abitato;
g) di compiere in luoghi pubblici atti che possano offendere la decenza pubblica ed esporre
nudità, piaghe e deformità ributtanti;
h) di bagnarsi in vista del pubblico in stato di completa nudità o con costumi indecenti. L’Autorità
comunale determinerà con speciali ordinanze i luoghi in cui sarà permesso di bagnarsi e
stabilirà le norme per gli stabilimenti;
i) di esporre qualunque oggetto da cui possano derivare inconvenienti, pericoli ed offesa alla
decenza.
Art. 72 bis
(aggiunto con deliberazione 1-5-1941, n. 9104 approvato dalla G.P.A. il 23-6-1941, n. 7923-1207
Div. II)
La battitura e la spazzolatura dei tappeti di superficie non superiore a sei metri quadrati e dei
panni, fermo restando il divieto di cui all’art. 72, devono essere effettuate:
a) nei terrazzi quando le abitazioni ne siano provviste e mai al di fuori di essi;
b) dai poggioli e dalle finestre prospicienti cortili interni, quando le abitazioni non siano fornite di
terrazzi. In tal caso dovrà essere scelta la finestra che reca meno danno ai sottostanti inquilini.
Le operazioni suaccennate dovranno essere effettuate:
– dal 1° maggio al 30 ottobre dalle ore 07.00 alle ore 08.00;
– dal 1° novembre al 30aprile dalle ore 08.00 alle ore 09.00.
Quando le operazioni di cui sopra vengono effettuate al piano terreno dei giardini e dai cortili
interni delle abitazioni, possono essere eseguite non prima delle ore 08.00 fino al calar del sole.
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E’ rigorosamente vietato battere e spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli o lungo
le scale delle abitazioni.
Le battiture dei tappeti che superino le misure di cui al primo comma è vietata tranne che nei
luoghi che saranno stabiliti dall’Autorità comunale o in quelli per i quali l’Autorità stessa, a
domanda dell’interessato, abbia rilasciato speciale autorizzazione. La battitura di tali tappeti nei
luoghi permessi non potrà cominciare prima delle ore 8 né protrarsi oltre le ore 11.
Art. 72 ter – Consumo di bevande alcoliche.
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
Salvo le maggiori sanzioni previste dalla legge penale, è fatto divieto nei luoghi pubblici della Città,
ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande
somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso
sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.
Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate
dall’Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse, o
a seguito di deroga concessa dall’Amministrazione Comunale.
La norma non si applica alle zone individuate dall’Amministrazione Comunale o in determinati
periodi od orari parimenti individuati dall’Amministrazione Comunale.
Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione
Comunale e festeggiamenti o cerimonie di carattere rituale o tradizionale, ad esempio le feste di
laurea, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse.
Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai
sensi dell’art. 13 L. 689/81 e l’eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell’art. 20 L. 689/81.
Art. 73 - Stampati, disegni, ecc.
E’ vietato di esporre in pubblico, distribuire, ed offrire in vendita stampati, scritte, disegni od oggetti
contrari alla pubblica decenza ovvero che possano offendere l’onore, la riputazione o il decoro
delle persone.
Art. 74 …omissis…
Art. 75 - Luoghi di decenza
In qualsiasi luogo pubblico è vietato di soddisfare alle naturali occorrenze fuori degli appositi
manufatti. E’ vietato in qualsiasi modo di guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi
si trovano.
E’ pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi senza aver rimessi gli abiti
completamente in ordine.
Art. 76 - Luoghi di decenza negli esercizi e ritrovi pubblici
Tutti gli esercizi pubblici di qualche importanza e luoghi di pubblico ritrovo debbono avere, o nel
cortile o nel recinto interno della casa, orinatoio e latrina, disposti e costruiti secondo quanto sarà
per determinare L’Ufficio sanitario comunale.
Art. 77 - Trasporto di oggetti
E’ vietato fare trasportare oggetti che, per volume o peso, siano sproporzionati all’età o alle forze di
chi deve portarli.
Art. 78 - Custodia dei fanciulli
In ogni luogo i fanciulli di età inferiore ai sei anni devono sempre essere accompagnati e custoditi.
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Art. 79 - Maltrattamenti di animali
E’ vietato di maltrattare gli animali e sottoporli a fatiche eccessive, di farne uso quando siano affetti
da piaghe e difetti ributtanti, oppure siano in condizioni fisiche da non poter prestare il lavoro ad
essi imposto.
Art. 80 - Piccioni
Salvo le maggiori sanzioni del Codice Penale, è vietato rincorrere o prendere i piccioni di proprietà
comunale.
Art. 81 - Animali nei canali
E’ vietato lasciar diguazzare anitre, oche, ecc. nei canali attraversanti la città.
Art. 82 - Animali molesti
E’ vietato di tenere sulle finestre, sui balconi od in luogo di pubblico passaggio ed anche
internamente nelle case e cortili, animali che rechino disturbo o molestia ai passeggeri od ai vicini.
Art. 83 - Pulizia e decenza delle insegne
Le insegne, i serramenti, le chiudende e simili devono essere conservati sempre puliti e decenti.
L’Autorità comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione.
Art. 84 - Norme per le vetrine tinte di fresco
Le vetrine dei negozi e le loro decorazioni tinte o verniciate di fresco dovranno essere tenute
coperte verso i luoghi di pubblico passaggio fino all’altezza di metri due e fino a che non siano
bene asciutte.
Art. 85 - Stendimento di panni
I panni di bucato ed altri indumenti potranno essere distesi per l’asciugamento soltanto nelle
località allo scopo destinate dal Municipio.
Art. 86 - Trasporto di biancheria e di panni sporchi
Le biancherie ed i panni sporchi non possono essere trasportati per le pubbliche vie se non
diligentemente involti.
Art. 87 - Pulizia delle aree stradali
E’ proibito sulle pubbliche vie e piazze ed in qualsiasi altro luogo pubblico:
a) di spaccare legna;
b) di sdrucciolare sul ghiaccio;
c) di tenere giochi che possano riuscire di molestia ai cittadini;
d) di gettare palle di neve, pietre od altri oggetti atti ad offendere persone, e guastare e lordare
edifici o quanto trovasi esposto alla pubblica vista;
e) di rimuovere l’acciottolato;
f) di arrampicarsi sulle inferriate e cancellate delle case;
g) di spegnere o danneggiare i fanali della pubblica illuminazione.
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Art. 87 bis – Divieto di bivacco.
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 55 del 28.11.2011 P.G.N. 81126)
E’ vietato il bivacco nelle aree di parcheggio e sosta urbane di tutto il territorio comunale, da
intendersi come utilizzo improprio della strada quale luogo di propria dimora, con camper, roulotte,
furgoni e autoveicoli in genere.
Art. 87 ter – Disciplina nei parchi, giardini e altre aree verdi cittadine.
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, oltre a quanto già disciplinato, è vietato:
a) Bivaccare, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora anche occasionale;
b) Sdraiarsi sulle panchine o sedersi in modo altrimenti disordinato o improprio, appoggiando, ad
esempio, i piedi sui sedili;
c) Sdraiarsi sul manto erboso dal tramonto all’alba, con possibilità di deroga da parte del
competente settore comunale in occasione di particolari iniziative;
d) Occupare le panchine espressamente riservate, con appositi cartelli o targhe, alle persone
anziane che abbiano compiuto i 70 anni d’età, consentendone, peraltro, l’utilizzo anche ai loro
accompagnatori;
e) Non cedere il posto a sedere su una panchina in area pubblica a semplice richiesta di persone
anziane, genitori con bambini in età prescolare, donne in gravidanza, disabili o persone in
difficoltà motorie e/o altrimenti in difficoltà.
Art. 88 - Riunioni e trattenimenti all’aperto
Qualunque funzione in luogo pubblico deve, oltre alla autorizzazione prescritta dalla legge di P.S.,
regolarsi in modo che non resti incagliato il pubblico transito; quindi i promotori o direttori di esse
dovranno darne partecipazione al Sindaco almeno 24 ore prima e d attenersi alle sue disposizioni.
Art. 89 - Uffici ed edifici pubblici o di pubblico ritrovo e loro adiacenze
Senza speciale permesso, è vietato di trattenersi sia nell’interno che all’ingresso o nelle adiacenze
degli Uffici municipali o di altri edifici, uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per
offrire o esercitarvi qualsiasi commercio.
Art. 90 - Fontanini pubblici
Ad impedire lo sperpero d’acqua dei pubblici fontanini dell’acquedotto comunale è rigorosamente
vietato:
a) di attingere acqua con recipienti di grossa portata, come mastelli, botti od altro, il cui
riempimento richieda lungo tempo e impedisca ad altri l’uso dell’acqua;
b) di collocare e mantenere presso il fontanino qualsiasi recipiente od oggetto;
c) di condurre l’acqua a distanza servendosi di condutture di qualsiasi genere;
d) di servirsi dell’acqua in prossimità delle fontanelle per la pulizia personale, per lavare animali o
bagnare, fatta eccezione per quanto dispone l’art. 177 del regolamento di igiene, panni,
biancheria, rotabili o qualunque altro oggetto;
e) di ottenere il deflusso continuato dell’acqua, mantenendo aperte le valvole con chiodi od altri
artifici;
f) di usare di essa acqua, con qualsiasi mezzo di asporto, per adacquatura di ortaglie, giardini, o
per altro scopo qualsiasi, in tale quantità da poter recare danno o ostacolarne l’uso agli altri
utenti.
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Capo II
DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA
Art. 91 - Atti contrari alla pubblica quiete - limitazione, sospensione o cessazione
Salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995 n. 447,
sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati:
– le grida, gli schiamazzi o quant’altro possa arrecare disturbo al vivere sociale nelle pubbliche
vie ed all’interno dei locali, se aperti al pubblico;
– i rumori derivanti da attività o professioni nell’orario compreso tra le ore 23.30 e le ore 06.00
del mattino con deroga alle ore 24.00 per gli stando gastronomici.
Art. 91 bis – Disciplina della mendicità.
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 55 del 28.11.2011 P.G.N. 81126)
È vietata la richiesta di elemosina, la raccolta di fondi e le richieste di firme, di denaro o di offerte in
genere sulla pubblica via ed in particolare:
all’interno dell’area delimitata dalla circonvallazione interna, ovvero dalla cerchia cinquecentesca
delle mura cittadine;
nell’area che va dall’inizio di viale Dieci Giugno sino all’ingresso del parco di Villa Guiccioli - Museo
del Risorgimento, ivi compreso Piazzale della Vittoria;
all’ingresso e nelle adiacenze (250 mt.) delle strutture ospedaliere, all’ingresso, nelle adiacenze
(250 mt.) e all’interno delle aree cimiteriali, delle aree monumentali, dei luoghi di pregio storico e/o
turistico, dei musei e dei palazzi principali mete di turismo;
davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, alle residenze protette per anziani o
minori, nei parchi e nelle aree verdi, all’ingresso dei pubblici esercizi.
E’ comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori e/o con lo sfruttamento di
animali.
E’ inoltre vietato su tutto il territorio comunale l’accattonaggio molesto, intendendosi come tale la
richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa
offendere la pubblica sensibilità, mediante l’ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando
disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l’altrui pietà.
Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate da partiti o movimenti politici
a carattere nazionale o locale, dai comitati di cittadini, dalle organizzazioni sindacali e dalle
associazioni non lucrative, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali
preventivamente e opportunamente pubblicizzate sugli organi di informazione, patrocinate dal
Comune o da altri Enti pubblici, o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità.
I nominativi delle persone in stato di necessità che richiedono l’elemosina dovranno essere
segnalati immediatamente ai Servizi Sociali territoriali, affinché questi ultimi possano attivarsi con
la massima tempestività per i dovuti interventi assistenziali.
Si applicano inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto
della violazione e di quanto agevoli la commissione dell’illecito, come disposto dall’articolo 20 della
legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13.
Art. 91 ter – Norme contro l’esercizio della prostituzione su strada.
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
E’ fatto divieto dell’esercizio della prostituzione in qualsiasi modo esercitata in luogo pubblico o
aperto al pubblico, nelle strade interne e/o adiacenti alle zone che la Deliberazione di C.C. 23
febbraio 2011, n° 12, di classificazione acustica classifica 1, 2, 3 e 4, e comunque è fatto divieto di
stazionare, ingenerando la convinzione di esercitare l’attività della prostituzione consistente nella
11
offerta di prestazioni sessuali a pagamento.
Il divieto di cui al comma precedente si applica altresì nelle seguenti strade: strada Padana verso
Verona fino ai confini con i Comuni di Creazzo e Altavilla, via Frescobaldi, via Vecchia Ferriera,
strada della Carpaneda, in via dell’Oreficeria (inserita con deliberazione di G.C. n. 250 del 19 nov.
2013, P.G.N. 85576), in via del Lavoro dall’intersezione con via del Progresso fino a viale
Sant’Agostino e dall’intersezione da viale Sant’Agostino fino all’intersezione con via dell’Economia,
in via dell’Artigianato dall’intersezione da via del Progresso all’intersezione con via dell’Industria, in
Via della Tecnica dall’intersezione con via dell’Economia c.n. 12 fino all’intersezione con viale
Sant’Agostino, in Via dell’Economia (c.n. 3 - 47) dall’intersezione da via del Lavoro fino
all’intersezione con via della Tecnica, in viale Sant’Agostino, in via San Desiderio, in via
dell’Arsenale, in via Cecchin, in Strada Padana Verso Padova, in via Scolari ed in Viale della
Serenissima (inserita con deliberazione di G.C. n. 259 del 26 nov. 2013, P.G.N. 88803).
E’ altresì vietato a chiunque, nelle aree e strade suindicate, contattare soggetti che esercitano
l’attività di meretricio su strada o che, per l’atteggiamento, per l’abbigliamento o per altre modalità
comportamentali, manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in
prestazioni sessuali, nonché concordare prestazioni con gli stessi sulla pubblica via.
La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona, e/o
l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità
comportamentali, compreso l’abbigliamento indecoroso e/o indecente, che possano ingenerare la
convinzione che la stessa stia esercitando l’attività della prostituzione consistente nella offerta di
prestazioni sessuali a pagamento.
In attuazione delle disposizioni di cui sopra la Giunta Comunale potrà variare le aree e le strade
soggette a divieto in misura non superiore al 5% dell’area individuata, in aumento o in diminuzione.
Dal divieto di cui al presente articolo sono esclusi coloro i quali, per ragioni di servizio, operano
nell’ambito dei servizi istituzionali che perseguono fini di prevenzione sanitaria e di reinserimento
sociale nei confronti delle persone che si prostituiscono, nonché tutti gli addetti ai servizi di
sicurezza e di soccorso pubblico.
Art. 92 - Rumori nelle case
E’ vietato nelle case fare rumori molesti al vicinato quando non siano giustificati da necessità di
istruzione, nel qual caso saranno tollerati nelle ore diurne, tranne che dalle ore 12 alle 14.
Art. 93 - Spettacoli pubblici
L’uso di strumenti od altri apparecchi, come campanelli, sirene ecc. anche di semplici banditori, da
parte di imprenditori di spettacoli e di cinematografi, di direttori di chioschi, giostre e simili sarà
vietato nella città in qualunque ora; sarà però tollerato dalle 9 alle 23 nelle piazze destinate a tale
uso e nelle epoche fissate dalla Giunta municipale.
Art. 94 …omissis…
Art. 95 - Sirene
Il suono delle sirene degli opifici deve essere breve e tale da non recare disturbo.
Capo III
TUTELE DEI MONUMENTI, EDIFICI, GIARDINI E PASEGGIATE
Art. 96 - Monumenti, indicazioni ed edifici pubblici e privati
12
I monumenti ed i pubblici edifici sono posti sotto la salvaguardia dei cittadini. E’ vietato comunque
danneggiarli, deturparli, lordarli, fare su essi iscrizioni, segni, figure, arrampicarvisi, ecc.
E’ pure vietato di guastare, deturpare e insudiciare con iscrizioni, segni, figure o in qualsiasi altro
modo i fabbricati pubblici e privati, i parapetti, i muri di cinta, le tavolette recanti le denominazioni
delle vie o i numeri delle case od altre consimili indicazioni.
Art. 96 bis – Decoro delle aree pubbliche o aperte al pubblico
(aggiunto con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici, gli anditi e gli elementi
architettonici di palazzi e monumenti cittadini, è vietato sdraiarsi o bivaccare, nel senso di utilizzare
tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea.
Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli
ingressi degli edifici pubblici e privati.
I nominativi delle persone in stato di disagio dovranno essere segnalati immediatamente ai Servizi
Sociali territoriali, affinché questi ultimi possano attivarsi con la massima tempestività per i dovuti
interventi assistenziali.
Su richiesta dei Servizi Sociali territoriali potranno essere concesse specifiche deroghe al divieto di
cui sopra da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 97 - Viali e giardini pubblici
Nelle aree pedonalizzate, nei viali e nei giardini pubblici, è specialmente vietato:
a) di circolare nella parte riservata ai pedoni, con veicoli a motore in genere, velocipedi, carri,
cavalli od altri animali, fatte salve le deroghe stabilite con apposite ordinanze;
b) di passare per i luoghi erbosi, guastare o smuovere sedili e dormirvi o restarvi sdraiato,
guastare o smuovere scritte, salire sugli alberi, appendendovi od affiggendovi qualsiasi cosa,
scuoterli, scagliarvi contro sassi, bastoni e simili;
c) di staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie, i fiori e di tagliar l’erba;
d) di lasciar pascolare bestiame anche solo sui margini delle alberate, dei fossi, delle rive, delle
strade e dei sentieri;
e) dirompere o smuovere paletti di sostegni, fili di ferro e qualsiasi altro riparo dei pubblici giardini,
boschetti o tappeti erbosi.
Titolo V
INCOLUMITA’ E SANITA’ PUBBLICA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 98 - Getto di oggetti
E’ vietato di gettare o lasciar cadere sulla pubblica strada, sul suolo pubblico o nei cortili e giardini,
anche interni delle case, qualsiasi oggetto che possa dar luogo a pericoli od inconvenienti.
Art. 99 - Cautele contro la caduta di vasi
E’ vietato di tener vasi di fiori od altri oggetti mobili esposti sui davanzali delle finestre senza
l’opportuno riparo ed oltremodo sporgenti sullo spazio d’area pubblica e così d’adacquare essi fiori
in modo che l’acqua si riversi sulla via pubblica.
Art. 100 - Esposizione di oggetti pericolosi
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E’ vietato di esporre verso lo spazio pubblico falci, ferri taglienti ed oggetti pericolosi di qualsiasi
forma o materia, quando possano recare pregiudizio ai passanti.
Art. 101 - Collocamento di fanali, tubi per gas, ecc.
Per ragioni di pubblica utilità, la Giunta municipale può collocare fanali, tubi per gas, smaltitoi ed
eseguire opere analoghe, sui muri esterni di qualunque edificio pubblico o privato, salvo indennità
a sensi di legge.
Art. 102 - Segnali di pericolo
Oltre all’obbligo di porre i necessari ripari ed i fanali durante la notte, anche quando i luoghi e le
strade siano illuminate nel modo ordinario, coloro che, ottenuto il permesso dall’Autorità
municipale, fanno costruzioni, scavi e steccati, devono darvi opera senza interruzione non
necessaria e curare che non si lascino mai né materiali né detriti nei luoghi pubblici.
Art. 103 - Riparazione di guasti del suolo privato soggetto ad uso pubblico
Qualunque rottura o guasto verificatosi nel pavimento o nel suolo privato soggetto ad uso pubblico
devesi riparare prontamente a cura e spese del proprietario. Ove non si adempia, il Sindaco potrà
provvedervi a termini della legge comunale e provinciale.
Art. 104 - Trasporto di oggetti pericolosi
E’ vietato, senza gli opportuni ripari, il trasporto di vetri, ferri acuminati ecc. che possano recar
danno. Le aste ed i tubi, le scale a pioli, le verghe e spranghe di ferro od altro metallo o simili corpi
rigidi, di oltre m. 3 di lunghezza, non debbono essere trasportati a spalle o in altro modo pericoloso
e molesto da una sola persona.
Art. 105 - Battitura di pietre
Gli scalpellini, quando lavorano negli spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, devono munirsi di
grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.
Art. 106 - Uso delle scale a mano
Non si può fare uso di scala a mano senza che essa sia custodita sempre alla base.
Art. 107 - Corse di cavalli a scopo di prova
E’ proibito far correre cavalli in vendita sia sciolti che attaccati ai veicoli a scopo di prova,
eccettuato nei luoghi e nei tempi che saranno fissati dall’Auotirtà comunale.
Art. 108 - Illuminazione interna delle case
Durante la notte è fatto obbligo ai proprietari ed inquilini di tener chiuse le porte e portici delle case
e dei palazzi. In caso diverso, gli atri e gli anditi o le scale dovranno essere convenientemente
illuminati.
Art. 109 - Precauzioni contro gli incendi
Non è permesso accendere fuochi sulle vie e sulle piazze ed in qualsiasi altro luogo aperto al
pubblico, come non è permesso di gettarvi oggetti tuttora accesi. Le gole dei camini, delle stufe,
dei fornelli, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calorico dovranno essere
spazzati dalla fuliggine almeno una volta all’anno.
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I fabbri ferrai e qualunque altro esercente che in qualsiasi modo faccia uso di fuoco nelle botteghe,
dovrà adempiere a tutte quelle condizioni, che crederà di imporre l’Autorità comunale onde evitare
pericoli di incendi.
Art. 110 - Legna
Non si può accatastare, né tenere accatastata allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da
oltre due lati, legna o altre materie di facile accensione, tranne che con le cautele da prescriversi
secondo i casi.
Art. 111 - Infiammabili
Senza avere ottenuto speciale licenza dall’Autorità municipale, nessuno può fabbricare, negoziare,
tenere in deposito o impiegare sostanze che presentino pericolo d’incendio e di esplosione. La
concessione della speciale licenza sarà fatta secondo le norme del regolamento sulla
fabbricazione, deposito, vendita, trasporto ed impiego delle sostanze che presentano pericolo di
incendio o di scoppio.
Capo II
CUSTODIA DEI CANI
Art. 112 - Denuncia di possesso
Chiunque nel territorio del Comune di venga possessore o detentore di uno o più cani deve farne
denuncia al Municipio entro cinque giorni da quello del possesso o della detenzione.
La denuncia è obbligatoria anche per i possessori dei cani che a norma di legge hanno diritto alla
esenzione della tassa ed altresì in caso di sostituzione di un cane denunciato con un altro.
Qualunque cane non denunciato e non in regola con la tassa potrà essere requisito e sul
medesimo verrà provveduto secondo le disposizioni contenute nei regolamenti generali e speciali
riguardanti la sanità pubblica, la difesa contro la rabbia e la tassa sui cani.
Art. 113 - Museruola, collare, piastrina, guinzaglio
In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico compresi nel territorio del Comune e in qualunque ora
del giorno e della notte, i cani dovranno essere muniti di museruola solida ed a paniere fatta in
modo che impedisca la possibilità di mordere, nonché di collare con piastrina metallica portante
inciso il nome e cognome del proprietario e detentore ed il nome del Comune di residenza.
I cani bull-dogs, i mastini, i lupini, gli alani e gli altri di grosse dimensioni dovranno inoltre essere
tenuti al guinzaglio.
Art. 114 - Cani che possono vagare senza museruola - Accalappiamento ed abbattimento
Possono essere tenuti senza museruola, ma muniti di piastrina, i cani da caccia od a scopo di
caccia in aperta campagna, i cani in custodia di greggi e quelli di seguito ai carri purché legati.
I cani trovati a vagare in luogo aperto non muniti di museruola, o di collare con piastrina, saranno
accalappiati e trasportati nel canile per essere abbattuti, se non reclamati entro 48 ore.
Art. 115 - Cani sospetti idrofobi - Requisizione degli animali morsicati - Cani che hanno tendenza a
mordere
Qualora il detentore di un cane scorga nell’animale sintomi di malattia sospetta di rabbia, dovrà
immediatamente isolarlo e renderne avvertita l’Autorità municipale.
Tutti gli animali morsicati da cani affetti da rabbia o sospetti di essere tali saranno requisiti e, a
seconda dei casi, tenuti in osservazione per un determinato tempo, o uccisi.
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L’Autorità municipale ha inoltre facoltà di sequestrare e fare uccidere quei cani i quali quantunque
non idrofobi, avessero tendenza a mordere.
Art. 116 - Cani pericolosi
Anche nei cortili interni delle case, i grossi cani o d’indole pericolosa dovranno essere sempre
tenuti a catena in modo da non poter uscire all’esterno.
Capo III
CONDUTTURE ELETTRICHE - NORME GENERALI
Art. 117 …omissis… fino Art. 127
Capo IV
SANITA’ PUBBLICA
Art. 128 - Denunzia di apertura di stabilimenti, industrie, fabbriche, negozi, spacci ed esercizi
Oltre a quanto è disposto in materia nel regolamento comunale d’igiene, sono sottoposti alla
sorveglianza municipale nei riguardi d’ordine tutti gli spacci pubblici, nonché gli stabilimenti ed
esercizi, nei quali costantemente o frequentemente si compiano atti che possano, in date
circostanze, compromettere la salute pubblica o recare molestia al pubblico od alle proprietà
vicine. A tale uopo tutti i proprietari o conduttori di pubblici esercizi e magazzini sono tenuti a
denunciare l’apertura del loro esercizio al Sindaco, il quale rilascerà un certificato della denuncia
stessa.
Sono pure soggetti a tale obbligo tutti quegli altri negozianti, fabbricanti o industriali che sono
sottoposti alla vigilanza sanitaria.
Art. 129 - Vuotatura dei pozzi neri
Fino a che il Municipio non avrà diversamente provveduto a sistemare il servizio di fognatura, la
vuotatura dei pozzi neri dovrà essere praticata con botti pneumatiche a sistema inodoro.
Non si escludono però altri sistemi che potessero sorgere, quando fossero riconosciuti opportuni
per la pubblica igiene ed approvati dalle competenti autorità.
Art. 130 - Licenza e sorveglianza
Qualora per la completa vuotatura delle fogne non riuscisse sufficiente la botte a sistema
atmosferico, potrà essere concessa l’asportazione della materia con botti aventi sufficiente solidità
ed a perfetta chiusura da comprovarsi con apposita visita. Tale operazione però non potrà
eseguirsi che dalla mezzanotte all’alba, sotto la sorveglianza dei vigili urbani e previa licenza.
La licenza e la sorveglianza vanno soggette a tassa che sarà fissata dalla Giunta municipale. La
licenza non potrà avere durata superiore a giorni otto.
Art. 131 - Percorso da seguire dai carri - Pulizia e disinfezione del suolo
I carri entreranno esclusivamente per la Barriera Vittorio Emanuele, salvo licenza speciale della
Direzione del dazio, col tramite dell’Ufficio di P.U., di entrare per altra porta. Dovranno percorrere,
per giungere al loro posto di lavoro, le vie meno frequentate ed uscire dalla porta più vicina ad
esso.
L’apertura del pozzo nero non si deve fare prima dell’arrivo delle botti e ad operazione finita si
dovrà procedere al ripristino del suolo praticando la pulizia e la disinfezione dovute.
Art. 132 - Norme per il trasporto delle materie e loro utilizzazione
16
Le materie estratte si devono tosto trasportare fuori della città, in modo che non ne esali fetore e
non ne avvenga spandimento e si dovranno utilizzare in luoghi fuori della cinta daziaria ed alla
distanza non minore di 500 metri dalle abitazioni agglomerate e di 100 metri da ogni abitato isolato
o da ogni strada frequentata.
Volendosi farne deposito, o sottometterle a preparazioni, si dovrà prima ottenerne autorizzazione
dal Municipio.
Art. 133 - Concimazione dei terreni
Chiunque intendesse eseguire espurghi di fogne nella propria casa per utilizzare la materia a
concimazione dei propri terreni in città o borghi od entro i limiti indicati nel precedente articolo,
dovrà di volta in volta chiederne autorizzazione al Sindaco e sottostare a quelle prescrizioni che
sarà per imporre l’Ufficio sanitario municipale.
Art. 134 - Licenza - Cauzione
Gli esercenti pubblici per espurgo dei pozzi neri dovranno avere una speciale licenza che sarà
rilasciata dal Municipio previa domanda in carta bollata. Essi avranno obbligo di prestarsi ad ogni
richiesta di espurgo che loro venisse fatta da privati o dall’Ufficio di P.U. in qualsiasi stagione ed in
qualsiasi ora.
A garanzia di ciò presteranno ciascuno, al rilascio della licenza, cauzione da fissarsi dalla Giunta
municipale e da depositarsi nella cassa comunale.
Tale deposito sarà perduto in caso di inosservanza alle predette disposizioni ed in ogni caso dovrà
servire per la spesa necessaria alla sostituzione del servizio mancato.
Art. 135 - Pozzi neri delle case della città e borghi
I proprietari di case della città e borghi hanno obbligo di provvedere alla vuotatura dei pozzi neri
appena se ne riconosca il bisogno.
Art. 136 - Orario pel trasporto del letame - Sistema dei carri
Il letame potrà essere trasportato per le vie della città e borghi non oltre le ore dieci nei mesi da
novembre a tutto marzo e non oltre le ore otto per gli altri mesi; le materie dovranno essere
caricate in carri chiusi ai lati senza superare i lati stessi e coperte con teloni od altro in modo da
evitare spandimenti.
Art. 137 - Divieto di deposito sulla pubblica via
Nell’espurgo dei fossi, pozzi o condutture qualsiasi, le materie scavate non potranno essere tenute
esposte sulla pubblica via, né depositate, sia pure temporaneamente, all’aria aperta, ma caricate
su carri coperti e trasportate fuori città.
Art. 138 - Opere nell’alveo della roggia Seriola
Fino a che il Municipio non provvederà altrimenti, nessuno senza il permesso della Autorità
amministrativa può fare opera nell’alveo compreso tra le sponde della Roggia Seriola e delle sue
diramazioni. Queste opere si riferiscono alla formazione di chiuse, di ture o per l’esercizio della
pesca; alla costruzione di lavatoi ed abbeveratoi, alla manomissione delle scarpate, del letto o dei
manufatti, alle piantagioni lungo le scarpate ed in genere a tutto quanto possa recare alterazione al
regime dell’acqua e danno agli utenti della stessa.
Art. 139 - Scoli di latrine ecc. - Pascolo
E’ vietato:
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a) di introdurre negli alvei, scoli di latrina, di letamai, di stalle o porcili o sostanze che possano
comunque danneggiare il regime delle acque o recare nocumento alla vitalità dei pesci;
b) il pascolo, la permanenza ed il passaggio di bestiame sulle sponde;
c) il getto negli alvei di muricce, la macerazioni della canapa e del lino.
Titolo VI
INDUSTRIE, ARTI E MESTIERI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 140 - Partecipazione all’Autorità comunale all’apertura di esercizi
Chiunque intenda attivare, sia stabilmente che temporaneamente, negozi, magazzini, stabilimenti,
officine, fabbriche, uffici, ecc. destinati all’esercizio di qualsivoglia rivendita, commercio, arte,
industria, professione, ecc. deve darne preventiva partecipazione scritta all’Autorità comunale per
ogni sua disposizione, indicando la qualità dell’esercizio e la località dove il medesimo vuolsi
aprire.
Uguale partecipazione dovrà essere data all’Autorità comunale nel caso di cessazione
dell’esercizio o di cambiamento di località, o di esercente.
Art. 141 - Visite agli esercizi
E’ in facoltà dell’Autorità comunale di far visitare gli esercizi indicati nel precedente articolo per
accertare se i locali, i generi di commercio e gli utensili, pesi e misure sono conformi alle norme di
legge e dei regolamenti generali particolari.
Art. 142 - Vendita di commestibili
E’ necessaria la licenza dell’Autorità comunale a chiunque voglia intraprendere nel Comune la
vendita di carne fresca o congelata, la fabbricazione e la vendita del pane e delle paste alimentari,
la vendita del latte, nonché degli olii e grassi alimentari, conserve e latticini.
Art. 143 …omissis… fino Art. 151
Art. 152 - Noleggio di natanti
Chiunque intenda esercitare il noleggio ad uso del pubblico di natanti nelle correnti attraversanti la
città o territorio del Comune, dovrà farne denunzia al Municipio perché questo possa procedere
alla numerazione di ciascun natante e provvedere alla visita che sarà fatta da un tecnico
municipale.
Art. 153 - Vendita di pane
Il pane deve essere sempre venduto a peso e non a numero.
Art. 154
E’ proibito vendere il pane appena cotto e ancora caldo.
Art. 155 - Vendita del pollame morto
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Non è permesso vendere o porre in vendita pollame morto al quale non siano stati tolti il gozzo e
gli intestini.
Capo II
INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE
Art. 156 - Esercizi industriali e motori
Nessuno può attivare o modificare un esercizio industriale o un deposito di merci insalubri o
pericolose o moleste anche per le loro esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore,
recipienti di vapore, gasogeni, forni o macchine in genere senza prima avere ottenuta licenza della
Autorità municipale. La domanda dovrà essere corredata da un tipo planimetrico in congrua scala.
L’Autorità municipale, prima di far luogo alla concessione, farà procedere a visita tecnico sanitaria,
a spese dell’interessato.
La concessione della licenza è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali, non implica alcuna
responsabilità da parte della Autorità concedente ed è subordinata alla adozione di tutte le misure
preventive di incendio, di sicurezza, di igiene e sociali, contemplate dalle leggi e dai regolamenti
generali e locali. Non è necessaria la licenza per i motori di forza inferiore a mezzo cavallo vapore.
Art. 157 - Sospensione o limitazione del funzionamento di un opificio
L’Autorità municipale prescriverà tutte le misure che riterrà necessarie e potrà esigere che le
industrie moleste o dannose alla salute pubblica si stabiliscano secondo i casi o alla periferia o
fuori dell’abitato e potrà sospendere o limitare il funzionamento di un opificio che si appalesi
eccessivamente incomodo o molesto per il vicinato.
Art. 158 - Odori nauseabondi o molesti - Provvedimenti
I proprietari o conduttori di un’industria, di un deposito, di un magazzino ed in genere di qualsiasi
immobile saranno tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare la diffusione di odori
o vapori nauseabondi o molesti agli abitanti vicini ed ai semplici passanti lungo le vie attigue,
anche se dette esalazioni non siano di pregiudizio alla salute.
Ove, malgrado analoga diffida, l’odore permanga, l’Autorità comunale potrà ordinare la chiusura
dell’opificio, la rimozione del deposito, ed in genere la adozione di tutte quelle misure che valgano
a far cessare le cause dell’emanazione.
Art. 159 - Ispezione e revoca delle licenze
L’Autorità comunale, allo scopo di constatare l’osservanza delle disposizioni prescritte, potrà
procedere in ogni tempo a visite, ad ispezioni ed a controlli negli stabilimenti industriali, e qualora
non risultino osservate le prescrizioni contenute nella licenza o successivamente ordinate, potrà
disporre la revoca.
Art. 160 - Motori ed apparecchi pericolosi
I motori e tutti gli apparecchi che presentino particolari pericoli devono essere collocati in appositi
locali o recinti, nei quali possano entrare soltanto persone autorizzate.
Art. 161 - Mutamenti di proprietà
Il concessionario di una licenza deve notificare all’Autorità comunale ogni mutamento di proprietà
dell’industria.
Art. 162 - Vendita di commestibili cotti
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Coloro ai quali venga permessa la vendita sulla pubblica via di frutta o commestibili soggetti a
previa cottura non potranno valersi per la stessa di legna o di altro combustibile che emani fumo o
rechi comunque incomodo al vicinato od ai passanti.
Capo III
COMMERCIO E MESTIERI TEMPORANEI E AMBULANTI
Art. 163 …omissis…
Art. 164 - Suonatori - Saltimbanchi
I cantanti ed i suonatori ambulanti, i saltimbanchi, i ciarlatani e simili, anche se provveduti di
licenza prescritta dalla legge di pubblica sicurezza, non possono neppure momentaneamente
esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza averne riportato apposito permesso all’Autorità
comunale.
Art. 165 – Disciplina dell’attività degli artisti di strada nel territorio cittadino.
(sostituito con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013 - P.G.N. 80712)
Sono da considerare artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, danzatori, giocolieri,
madonnari, mimi, musicisti, ritrattisti e i saltimbanchi.
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito, senza necessità di autorizzazione e
di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP), su tutto il territorio comunale,
isole pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni:
- immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole in concomitanza con lo
svolgimento dell’attività didattica, luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni
religiose.
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito nei seguenti orari:
9:00 – 14:00 e 15:30 – 23:00
Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore alle 2 ore nello stesso
luogo. Trascorso tale termine gli artisti hanno l’obbligo di spostarsi in altro luogo a distanza non
inferiore a 150 metri.
In ogni caso l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente a
concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal
Comune, né creare intralci alla circolazione o alle attività commerciali.
Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l’impiego di strumenti di amplificazione
sonora. Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie.
L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo dove si svolge
l'esibizione, mediante contenitori posizionati a terra.
Art. 166 - Località escluse dal permesso di sosta.
(Deliberazione 1 ottobre 1930, n. 14124, approvata dalla G.P.A. il 17 novembre 1930, n. 11406 2729)
I venditori ambulanti di qualsiasi merce di cui all’articolo 163, forniti di carretto, ceste, valige od
altro, non potranno fermarsi sulle piazze e vie principali che per il tempo strettamente necessario
alle singole vendite. E’ però vietato loro di sostare anche per le semplici contrattazioni lungo Corso
Palladio, Viale Roma, Via Muscheria, Garibaldi, Cavour, nella Piazza dei Signori, in Piazzetta
Palladio, sotto le volte della Basilica Palladiana o sulle gradinate della medesima.
Art. 167 - Divieto delle grida smodate
E’ proibito di gridare smodatamente o in modo importuno i prezzi e le qualità dei generi offerti in
vendita.
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Art. 168 e 169 …omissis…
Art. 170 - Misure igieniche
(Deliberazione 1 ottobre 1930, n. 14124, approvata dalla G.P.A. il 17 novembre 1930, n. 11406 2729)
I venditori ambulanti devono curare la massima pulizia personale e, nel caso in cui esercitino il
commercio di dolciumi, devono astenersi dal toccare con le mani i generi stessi e munirsi all’uopo
di speciali pinze nonché di manicotti di tela bianca, mantenuti sempre puliti, e di recipienti per la
vendita.
Art. 171 e 172 …omissis…
Capo IV
FACCHINI E LUSTRASCARPE
Art. 173 - Obbligatorietà della licenza
Coloro che intendono esercitare il mestiere di facchino pubblico e di lustrascarpe devono, oltre
all’avere ottemperato alle disposizioni contenute nella legge di P.S., ottenere la relativa licenza dal
Municipio.
Art. 174 - Berretto e tariffa per i lustrascarpe - Uniforme dei facchini
La Giunta Municipale potrà prescrivere per i lustrascarpe un berretto uniforme con distintivo,
nonché fissare una tariffa per la loro prestazione d’opera.
I facchini pubblici devono, nell’esercizio del loro mestiere, indossare una blouse, portare un
berretto uniforme di colore bleu, nonché provvedersi di un distintivo e di una placca di ottone da
applicare rispettivamente sul berretto e sulla parte sinistra del petto della blouse.
Il distintivo recherà la scritta in smalto nero «facchino pubblico» e lo stemma del Comune e la
placca recherà inciso il numero d’ordine della licenza.
Art. 175 …omissis… fino ad Art. 178
Art. 179 - Tariffa per i facchini pubblici
Il facchino pubblico dovrà esattamente, prontamente e fedelmente eseguire il lavoro assunto
secondo la tariffa prescritta. Copia della tariffa sarà consegnata insieme con la licenza al facchino
pubblico il quale dovrà esibirla ad ogni richiesta.
Art. 180 - Contegno dei facchini e dei lustrascarpe
Il facchino pubblico manterrà regolare condotta, astenendosi rigorosamente da atti inurbani e
violenti, specialmente da pretese di servizio non richiesto. E’ vietato ai facchini ed ai lustrascarpe
di molestare i passanti con grida o cenni o con modi insistenti.
Art. 181 - Reclami e punizioni
L’ufficio di polizia urbana riceverà le denunce ed i reclami che venissero fatti dai vigili o dai cittadini
a carico dei facchini e dei lustrascarpe e provvederà alla punizione, la quale potrà essere
l’ammonizione, la multa, la sospensione o la revoca della licenza.
Art. 182 - Lavori da affidare ai facchini pubblici
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Tutti i servizi di facchinaggio che non siano eseguiti da personale dipendente da ditte o da privati
devono esserlo a mezzo dei facchini pubblici.
Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE LICENZE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ COMUNALE
Art. 183 e 184 …omissis…
TITOLO VII
PUBBLICI MERCATI
Art. 185 …omissis…
Art. 186 - Vendite all’ingrosso ed al minuto
Nei luoghi destinati al mercato all’ingrosso è vietata la vendita al minuto e viceversa.
Per vendita all’ingrosso s’intende quella fatta a collo intero, salve le eccezioni che potranno essere
stabilite.
Art. 187 - Divieto di effettuare operazioni fuori dai mercati
E’ proibito di effettuare acquisti e vendite in luoghi diversi da quelli stabiliti, anche se di dominio
privato.
Tutta la merce introdotta nel Comune per la vendita all’ingrosso dovrà essere portata sul mercato
apposito ed esclusivamente su questo potranno avvenire le contrattazioni.
Art. 188 - Libertà delle contrattazioni
Sui pubblici mercati, senza pregiudizio delle sanzioni della legge penale, è vietato qualunque atto
collettivo od individuale contrario alla libertà delle contrattazioni, specialmente di intromettenza,
non richiesta, sotto qualunque pretesto, anche per mediazione, e comunque senza compenso o
diretta al conseguimento del trasporto della merce.
Art. 189 - Contegno nei mercati
Gli accorrenti ai mercati e quelli che vi attendono alle contrattazioni devono astenersi dal vociare,
da ogni molesta insistenza di vendita e acquisto, da diverbi e da parole ed atti sconvenienti.
Tutti hanno l’obbligo di osservare ed eseguire le disposizioni dell’Autorità comunale e degli agenti
municipali.
Art. 190 …omissis… fino all’Art. 193
Art. 194 - Esclusione di veicoli ed animali dai mercati pubblici
Nei mercati è vietato di circolare in bicicletta e di condurre cani sprovvisti di museruola non tenuti
al guinzaglio.
I carri trainati da cavalli saranno condotti a mano.
Art. 195 - Visita sanitaria
Tutta la merce destinata ai mercati è soggetta alla visita sanitaria.
Art. 196 e 197 …omissis…
Art. 198 - Trasporto degli animali
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I buoi, le vacche ed i tori dovranno essere condotti al mercato muniti di capezza ed assicurati con
solidi cordami, oltre la mordacchia per i tori, restando vietato di condurre bestiame a branchi sciolti.
I vitelli, i suini e gli ovini dovranno essere trasportati ai mercati su carri.
Art. 199 e 200 …omissis…
Art. 201 - Sorveglianza
La sorveglianza diretta dei mercati è esercitata dall’Ufficio di polizia urbana, al quale incombe
l’obbligo d i mantenere l’ordine.
Art. 202 …omissis…
Art. 203 - Contravvenzioni e sanzioni
Salvo le sanzioni comminate dal codice penale o da leggi speciali, le contravvenzioni alle presenti
disposizioni sono punite a termini dell’art. 249 del presente regolamento.
Chiunque tenti di accaparrare le merci o di farne artificiosamente rialzare i prezzi potrà essere
espulso dai mercati, senza pregiudizio delle altre penalità sancite dalle vigenti leggi.
Uguali provvedimenti saranno adottati a carico di coloro che si trovino in istato di ubriachezza o
siano causa di disordini.
Titolo VIII
SERVIZIO PUBBLICO DELLE VETTURE ED AUTOVETTURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 204, 205 e 206 …omissis…
Art. 207 - Numero delle licenze - Posteggi ed orario
La Giunta municipale determina il numero delle licenze, le varie stazioni di posteggio e l’orario di
servizio di ciascun veicolo pubblico.
Art. 208 e 209 …omissis…
Art. 210 - Visita dei veicoli
I veicoli pubblici, prima di essere posti in servizio, devono essere assoggettati ad una visita
dell’Autorità comunale; tale visita potrà essere rinnovata in qualunque epoca dell’anno a giudizio
dell’Autorità stessa.
Non verrà concessa o rinnovata la licenza d’esercizio per i veicoli che non soddisfino alle
condizioni reputate necessarie per il regolare funzionamento.
Art. 211 - Tariffa
Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tariffa determinata dalla Giunta municipale ed è
pertanto proibito di pretendere, od anche solo di domandare, più di quanto è fissato dalla tariffa
stessa.
Questa, fornita e timbrata dal Municipio, deve essere costantemente tenuta esposta nell’interno dei
veicoli in modo visibile.
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Art. 212 …omissis…
Art. 213 - Persone ubriache o vestite indecentemente
E’ vietato ai conducenti di ammettere nei veicoli persone in istato di ubriachezza o vestite in modo
indecente.
Art. 214 - Sostituzione dei veicoli
E’ vietato di sostituire vetture o autovetture in servizio pubblico senza il previo consenso della
Giunta municipale.
Art. 215 - Contegno dei conducenti
E’ vietato altresì ai conducenti di tali veicoli:
a) di fumare durante le corse;
b) di esercitare il servizio in istato di ubriachezza;
c) di dormire a cassetta o nell’interno del veicolo;
d) di sollecitare i passeggeri perché prendano a nolo il veicolo;
e) di usare atti o parole sconce od arroganti, di bestemmiare e di rifiutare il servizio;
f) di deviare dalla strada più breve per recarsi alla destinazione fissata, senza ordine del
passeggero.
Art. 216 - Condizioni dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio pubblico devono essere mantenuti sempre puliti e decenti ed i
concessionari hanno l’obbligo di assicurarsi quotidianamente del buono stato dei veicoli stessi.
Art. 217 - Sospensione o cessazione del servizio
I concessionari dei veicoli in servizio pubblico non devono cessare dal servizio o sospenderlo
senza ragionevoli motivi e senza darne avviso, almeno dieci giorni prima, all’Autorità comunale.
Art. 218 - Ritorno al posto di stazionamento dopo la corsa
Al termine di ogni corsa i conducenti devono ritornare, per la via più breve, al posto di
stazionamento fissato, restando vietato di girare per la città in cerca di passeggeri.
Art. 219 - Sinistri
Il conducente di veicoli in servizio pubblico dovrà immediatamente dare notizia all’Ufficio di polizia
urbana di ogni sinistro avvenuto durante la prestazione del servizio o del quale sia comunque
consapevole a motivo del servizio medesimo.
Art. 220 - Durata del servizio e divieto di trasporto persone senza consenso del noleggiante
La durata del servizio si calcola dal momento in cui il richiedente ordina la corsa a quello in cui
licenzia il conducente.
Il veicolo è a disposizione esclusiva di chi l’ha noleggiato. Il conducente non deve permettere ad
alcuna persona di salire con lui neppure a cassetta, senza il consenso del noleggiante.
Art. 221 - Bagagli
Ciascuno può portare seco tutti gli oggetti che agevolmente stanno contenuti nel veicolo. Per quelli
che non possono essere collocati a motivo del loro volume, senza difficoltà o senza danno, o che
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vengono posti sul sedile o sulla copertura del veicolo sarà pagato un sopraprezzo a tenore della
tariffa fissata dalla Giunta municipale.
Art. 222 - Guasti
In caso di guasti di qualsiasi genere ai veicoli, il conduttore può sospendere immediatamente il
servizio, riscuotendo la quota registrata dal tassametro o quella proporzionata al numero dei
chilometri effettivamente percorsi e segnati dal contachilometri.
Art. 223 - Rinvenimento di oggetti
I conducenti devono verificare al termine di ogni corsa, se vennero abbandonati oggetti dei
passeggeri e rinvenendone sono tenuti a farne immediata consegna all’Economato municipale,
con le opportune e precise indicazioni, quando non ne possano eseguire l’immediata restituzione
al proprietario.
Art. 224 - Carattere della licenza e divieti
Le licenze per condurre veicoli in servizio pubblico sono strettamente personali e resta proibito ai
titolari di permettere che altri, sia pur munito di licenza, guidi i veicoli stessi.
Art. 225 - Malati contagiosi
Il conducente di veicoli in servizio deve ricusarsi al trasporto di persone affette da malattia
contagiosa e, ove ciò sia avvenuto, deve immediatamente avvisarne l’ufficio sanitario comunale
per le opportune disinfezioni.
Art. 226 - Disponibilità del veicolo
I veicoli pubblici, allorquando si trovano al loro posteggio, sono a disposizione del primo
richiedente. Quelli che fossero già impegnati devono ritirarsi dal posteggio.
Art. 227 - Solidità della vettura
Tutti i veicoli pubblici devono trovarsi sotto ogni rapporto in condizioni da poter intraprendere o
proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.
Art. 228 - Obbligo della esibizione della licenza
I conducenti di veicoli in servizio pubblico devono essere sempre muniti della loro licenza di
conduzione e della licenza relativa alla vettura, per esibirle ad ogni richiesta dei funzionari ed
agenti municipali e di pubblica sicurezza.
Art. 229 - Ubbidienza agli agenti - trasporto di malati o di feriti
I concessionari di veicoli pubblici devono ubbidire ad ogni ordine od istruzione degli agenti
comunali e della forza pubblica e dare la precedenza alle richieste di trasporto di malati o feriti.
Capo II
SERVIZIO DELLE VETTURE PUBBLICHE
Art. 230 e 231 …omissis…
Art. 232 - Tassametro
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E’ riservato alla Giunta Municipale il diritto di imporre per tutte le vetture pubbliche l’uso del
tassametro o di altro sistema automatico di conteggio dell’importo delle corse.
Art. 233, 234 e 235 …omissis…
Art. 236 - Veicoli degli alberghi
Anche gli albergatori che tengono vetture od autovetture per solo uso dell’albergo, devono essere
muniti di regolare licenza ed uniformarsi alle presenti prescrizioni.
Art. 237 - Reclami
All’ufficio di polizia urbana potranno essere presentati i reclami contro i concessionari del servizio
veicoli pubblici.
Art. 238 - Mancanze e punizioni
Salvo le sanzioni di legge, le contravvenzioni alle presenti disposizioni sono punite ai termini
dell’articolo 249 del presente regolamento; oltre alla penalità previste dal detto articolo, sarà
sempre in facoltà della Giunta di sospendere temporaneamente l’esercizio ai concessionari
segnatamente:
a) per mancanza al servizio della ferrovia;
b) per alterazioni dei prezzi portati alla tariffa;
c) per ubriachezza in servizio;
d) per contegno scorretto dipendente dall’uso della bestemmia e del turpiloquio.
Art. 239 - Sospensione, revoca e restituzione delle licenze
Tanto nel caso di sospensione dall’esercizio dei veicoli pubblici e dei conducenti quanto in quello di
revoca, la licenza rilasciata dall’Autorità comunale deve essere depositata all’Ufficio di polizia
urbana.
Art. 240, 241, 242, 243, 244 e 245 …omissis…
TITOLO IX
DISPOSIZIONI D’ORDINE E PENALI
Art. 246 - Vigili Urbani, Guardie Daziarie, Stradini e Cursori
I vigili urbani sono agenti diretti della polizia municipale; sono alla loro volta sussidiari degli agenti
della forza pubblica, alle cui richieste debbono sempre prestarsi concorrendo inoltre all’ordine della
città, anche reprimendo ed accertando i reati comuni.
I vigili urbani, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso agli esercizi aperti al
pubblico, ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle case.
Sono agenti sussidiari, le guardie daziarie, gli stradini, ed i cursori del Comune.
Art. 247 - Assistenza degli agenti della forza pubblica
Gli agenti comunali sono autorizzati a richiedere, occorrendo, l’assistenza degli agenti della forza
pubblica.
Art. 248 …omissis…
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Art. 249 – Sanzioni
Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, salvo sempre in materia di penalità
quanto dispongono altre leggi e regolamenti, sono punite a norma dell’articolo 106 della legge
comunale e provinciale approvata con R.D. 3-3-1934, n. 383, senza pregiudizio, qualora ne sia il
caso, dell’obbligo della riduzione in pristino del risarcimento dei danni e delle spese di giudizio,
anche riguardo alle persone civilmente responsabili.
Il Sindaco può inoltre, ove lo giudichi necessario ed opportuno, promuovere in determinati casi
l’azione penale contro i trasgressori, costituendosi anche parte civile, per apporre quella maggior
istanze e far valere quei mezzi di prova che ravvisi opportuni.
Art. 250 - Istruzioni speciali
E’ in facoltà della Giunta municipale di pubblicare quelle istruzioni speciali che potessero rendersi
necessarie per l’esecuzione del presente regolamento.
Art. 251 - Revoca delle disposizioni contrarie.
Dal giorno in cui entrerà in esecuzione il presente regolamento cesseranno di avere vigore tutte le
altre disposizioni regolamentari contrarie.
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