I tempi relativi all`avvio dell`attività di impresa e alla
Transcript
I tempi relativi all`avvio dell`attività di impresa e alla
L’impresa in un giorno I tempi relativi all’avvio dell’attività di impresa e alla sua registrazione hanno sempre rappresentato un punto debole per il sistema Italia in relazione alla competitività delle imprese. Il Governo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Suppl. Ordinario n. 91 della legge 2 aprile 2007, n. 40 ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese'', ha approvato una serie di norme per la semplificazione della nascita di attività d’impresa e per l’avvio di impianti produttivi. La Comunicazione Unica Questi i punti salienti della legge 2 aprile 2007, n. 40, in relazione all’avvio delle attività d’impresa (art. 9): gli adempimenti amministrativi di carattere nazionale previsti per l’iscrizione al registro delle imprese, all’Inps, all’Inail e per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva verranno sostituiti da una Comunicazione Unica. l’interessato , a fini dell’avvio dell’attività di impresa, presenta all’Ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio, di norma per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione Unica per gli adempimenti necessari. Verrà così rilasciata subito una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, se sussistono i requisiti di legge. Le amministrazioni pubbliche, naturalmente, continueranno a svolgere i controlli sulle attività di impresa, ma questo non potrà più ostacolare l’avvio delle attività. la stessa procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa; la Camera di commercio assicurerà, gratuitamente, d’intesa con le associazioni imprenditoriali, l’aiuto necessario ai privati, considerato che, per garantire la rapidità, le comunicazioni e gli atti amministrativi dovranno svolgersi per in via telematica. La sperimentazione Dal 19 febbraio 2008 ,a sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 2 novembre 2007 in G.U. in data 21 dicembre 2007 (decreto con il quale è stato approvato il modello di Comunicazione unica), le imprese e gli intermediari interessati possono decidere di applicare la nuova disposizione. La fase di sperimentazione della Comunicazione Unica durerà sei mesi e si chiuderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la procedura sarà operativa in tutto il Belpaese. Le modalità della sperimentazione Come da accordi tra gli enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio) la sperimentazione avverrà secondo le seguenti modalità: • • • le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo in alcune province “pilota” (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto) e solo da alcuni soggetti tra imprese, associazioni, professionisti che le Camere interessate coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova procedura in una seconda fase, previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti (tipi di impresa) per quanto riguarda gli enti coinvolti, nel periodo sperimentale gli adempimenti che sarà possibile assolvere mediante la Comunicazione Unica saranno i seguenti: o o o o Agenzia delle Entrate: tutti (dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, variazione dati, cessazione attività) Camere di Commercio: tutti (iscrizioni, modifiche, cessazioni) INAIL: solo iscrizioni INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di lavoro non artigiani. Sono esclusi nella prima fase gli imprenditori agricoli. A regime anche per INAIL ed INPS, la procedura varrà non solo per l’avvio, ma anche per comunicare variazioni e cessazione dell’impresa. È previsto un servizio di assistenza telefonica al numero 199 502 010 per guidare gli utenti nella compilazione delle pratiche. Su un sito (www.registroimprese.camcom.it) appositamente dedicato a questo progetto, inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni sulla procedura semplificata, registrarsi per accedere alla sezione a pagamento, spedire una Comunicazione Unica seguendone lo stato di avanzamento, cercare un'impresa attiva per denominazione, servizio o prodotto, collegarsi alle banche dati delle Camere di commercio, previa autenticazione. Prima e dopo La situazione attuale Adempimento e Ente destinatario Tipo di procedura Richiesta codice fiscale e partita IVA Invio Telematico all’ Agenzia delle entrate Iscrizione al Registro delle imprese Per impresa individuale con presentazione di modelli cartacei allo sportello della Camera di Commercio Per impresa individuale con presentazione telematica Camera di Commercio Per società: presentazione telematica Camera di Commercio Comunicazione all’INPS nel caso Presentazione di modelli cartacei allo d’impresa artigiana o commerciale sportello della Camera di Commercio o dell’INPS Comunicazione all’INPS nel caso Presentazione di modelli cartacei allo d’impresa con dipendenti sportello dell’INPS o invio telematico al sito dell’Istituto Comunicazione all’INAIL nel caso Presentazione di modelli cartacei allo d’impresa soggetta ad obbligo sportello dell’INAIL o invio d’iscrizione telematico al sito dell’Istituto Tempi di risposta In giornata Iscrizione entro 10 giorni Iscrizione entro 5 giorni Iscrizione entro 5 giorni Mediamente da 10 giorni fino a 40 giorni Esito dell’iscrizione entro 30 giorni Esito dell’iscrizione entro 30 giorni La situazione con l’avvio della Comunicazione Unica Adempimento e Ente destinatario Tipo di procedura Invio Telematico o su supporto Comunicazione Unica per informatico Agenzia entrate INAIL INPS Registro Imprese Tempi di risposta Immediata consegna della ricevuta titolo per l’avvio dell’attività, 5 giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese, 7 giorni per le ricevute d’iscrizione degli enti, ulteriori per le ulteriori comunicazioni degli istituti 30 giorni ai sensi della legge 241/1990 REGIONE PUGLIA Nuove Modalità per l’Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane L’art 9 del decreto legge bersani (legge 2 aprile 2007, n. 40), come abbiamo visto, introduce regole più semplici per la costituzione delle imprese, che per la prima volta sono state estese alle imprese artigiane. La Regione Puglia insieme alla Regione Lombardia, infatti, sono le prime a snellire le regole per l’iscrizione all’albo artigiani, dando così la possibilità, per chi abbia tutti i requisiti in regola, di diventare artigiani anche nel giro di poche ore. Con l’art 28 della Legge Regionale n.1 del 19 febbraio 2008 viene modificato il procedimento di iscrizione (ma anche di modifica e cancellazione) all’albo delle imprese artigiane previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale che disciplina la materia (Legge 25 febbraio 2005 n. 6). Le regole cambiano: mentre in passato la richiesta veniva inoltrata prima presso il comune sede dell’attività che poi, compiuti tutti gli accertamenti di competenza, inoltrava la domanda (entro 20 giorni dalla data di ricezione) alla Commissione provinciale, che doveva deliberare, entro 60 giorni dalla data di presentazione al Comune, ora basta una sola comunicazione direttamente alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, e se la comunicazione è conforme alla Legge l’iscrizione avviene nello stesso momento.