I tempi relativi all`avvio dell`attività di impresa e alla

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I tempi relativi all`avvio dell`attività di impresa e alla
L’impresa in un giorno
I tempi relativi all’avvio dell’attività di impresa e alla sua registrazione hanno sempre
rappresentato un punto debole per il sistema Italia in relazione alla competitività delle
imprese.
Il Governo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Suppl.
Ordinario n. 91 della legge 2 aprile 2007, n. 40 ''Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche e la nascita di nuove imprese'', ha approvato una serie di norme per la
semplificazione della nascita di attività d’impresa e per l’avvio di impianti produttivi.
La Comunicazione Unica
Questi i punti salienti della legge 2 aprile 2007, n. 40, in relazione all’avvio delle
attività d’impresa (art. 9):
gli adempimenti amministrativi di carattere nazionale previsti per l’iscrizione al
registro delle imprese, all’Inps, all’Inail e per l’ottenimento del codice fiscale e
della partita Iva verranno sostituiti da una Comunicazione Unica.
l’interessato , a fini dell’avvio dell’attività di impresa, presenta all’Ufficio del
registro delle imprese della Camera di Commercio, di norma per via
telematica o su supporto informatico, la Comunicazione Unica per gli
adempimenti necessari. Verrà così rilasciata subito una ricevuta che
costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, se
sussistono i requisiti di legge. Le amministrazioni pubbliche, naturalmente,
continueranno a svolgere i controlli sulle attività di impresa, ma questo non
potrà più ostacolare l’avvio delle attività.
la stessa procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell’attività d’impresa;
la Camera di commercio assicurerà, gratuitamente, d’intesa con le associazioni
imprenditoriali, l’aiuto necessario ai privati, considerato che, per garantire la
rapidità, le comunicazioni e gli atti amministrativi dovranno svolgersi per in via
telematica.
La sperimentazione
Dal 19 febbraio 2008 ,a sessanta giorni dalla pubblicazione del D.M. 2 novembre
2007 in G.U. in data 21 dicembre 2007 (decreto con il quale è stato approvato il
modello di Comunicazione unica), le imprese e gli intermediari interessati
possono decidere di applicare la nuova disposizione.
La fase di sperimentazione della Comunicazione Unica durerà sei mesi e si chiuderà il
19 agosto 2008, giorno dal quale la procedura sarà operativa in tutto il Belpaese.
Le modalità della sperimentazione
Come da accordi tra gli enti coinvolti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di
Commercio) la sperimentazione avverrà secondo le seguenti modalità:
•
•
•
le comunicazioni ai fini previdenziali potranno essere eseguite inizialmente solo
in alcune province “pilota” (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara,
Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto) e solo da alcuni soggetti tra
imprese, associazioni, professionisti che le Camere interessate
coinvolgeranno nella sperimentazione e formeranno sulla nuova procedura
in una seconda fase, previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione
verrà estesa a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti (tipi di impresa)
per quanto riguarda gli enti coinvolti, nel periodo sperimentale gli
adempimenti che sarà possibile assolvere mediante la Comunicazione Unica
saranno i seguenti:
o
o
o
o
Agenzia delle Entrate: tutti (dichiarazione di inizio attività ai fini IVA,
variazione dati, cessazione attività)
Camere di Commercio: tutti (iscrizioni, modifiche, cessazioni)
INAIL: solo iscrizioni
INPS: solo iscrizioni per titolari/soci di imprese del terziario e datori di
lavoro non artigiani. Sono esclusi nella prima fase gli imprenditori
agricoli.
A regime anche per INAIL ed INPS, la procedura varrà non solo per l’avvio, ma anche
per comunicare variazioni e cessazione dell’impresa.
È previsto un servizio di assistenza telefonica al numero 199 502 010 per guidare gli
utenti nella compilazione delle pratiche.
Su un sito (www.registroimprese.camcom.it) appositamente dedicato a questo
progetto, inoltre, è possibile reperire ulteriori informazioni sulla procedura
semplificata, registrarsi per accedere alla sezione a pagamento, spedire una
Comunicazione Unica seguendone lo stato di avanzamento, cercare un'impresa attiva
per denominazione, servizio o prodotto, collegarsi alle banche dati delle Camere di
commercio, previa autenticazione.
Prima e dopo
La situazione attuale
Adempimento e Ente destinatario Tipo di procedura
Richiesta codice fiscale e partita IVA
Invio Telematico
all’ Agenzia delle entrate
Iscrizione al Registro delle imprese
Per impresa individuale con
presentazione di modelli cartacei allo
sportello della Camera di Commercio
Per impresa individuale con
presentazione telematica Camera di
Commercio
Per società: presentazione telematica
Camera di Commercio
Comunicazione all’INPS nel caso
Presentazione di modelli cartacei allo
d’impresa artigiana o commerciale
sportello della Camera di Commercio
o dell’INPS
Comunicazione all’INPS nel caso
Presentazione di modelli cartacei allo
d’impresa con dipendenti
sportello dell’INPS o invio telematico
al sito dell’Istituto
Comunicazione all’INAIL nel caso
Presentazione di modelli cartacei allo
d’impresa soggetta ad obbligo
sportello dell’INAIL o invio
d’iscrizione
telematico al sito dell’Istituto
Tempi di risposta
In giornata
Iscrizione entro 10 giorni
Iscrizione entro 5 giorni
Iscrizione entro 5 giorni
Mediamente da 10 giorni fino a 40
giorni
Esito dell’iscrizione entro 30 giorni
Esito dell’iscrizione entro 30 giorni
La situazione con l’avvio della Comunicazione Unica
Adempimento e Ente destinatario Tipo di procedura
Invio Telematico o su supporto
Comunicazione Unica per
informatico
Agenzia entrate
INAIL
INPS
Registro Imprese
Tempi di risposta
Immediata consegna della ricevuta
titolo per l’avvio dell’attività, 5 giorni
per l’iscrizione nel registro delle
imprese, 7 giorni per le ricevute
d’iscrizione degli enti, ulteriori per le
ulteriori comunicazioni degli istituti
30 giorni ai sensi della legge
241/1990
REGIONE PUGLIA
Nuove Modalità per l’Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
L’art 9 del decreto legge bersani (legge 2 aprile 2007, n. 40), come abbiamo
visto, introduce regole più semplici per la costituzione delle imprese, che per la prima
volta sono state estese alle imprese artigiane.
La Regione Puglia insieme alla Regione Lombardia, infatti, sono le prime a snellire le
regole per l’iscrizione all’albo artigiani, dando così la possibilità, per chi abbia tutti i
requisiti in regola, di diventare artigiani anche nel giro di poche ore.
Con l’art 28 della Legge Regionale n.1 del 19 febbraio 2008 viene modificato il
procedimento di iscrizione (ma anche di modifica e cancellazione) all’albo delle
imprese artigiane previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale che
disciplina la materia (Legge 25 febbraio 2005 n. 6).
Le regole cambiano: mentre in passato la richiesta veniva inoltrata prima presso il
comune sede dell’attività che poi, compiuti tutti gli accertamenti di competenza,
inoltrava la domanda (entro 20 giorni dalla data di ricezione) alla Commissione
provinciale, che doveva deliberare, entro 60 giorni dalla data di presentazione al
Comune, ora basta una sola comunicazione direttamente alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, e se la comunicazione è conforme alla Legge l’iscrizione
avviene nello stesso momento.