COMUNE DI SANT`AGATA BOLOGNESE
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COMUNE DI SANT`AGATA BOLOGNESE
COPIA DELIBERA N. 123 COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12 L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE del mese di OTTOBRE alle ore 12:15 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. All'appello risultano: Carica 1 2 3 4 5 VICINELLI GIUSEPPE GUAZZALOCA MARIA RITA LIPPARINI JESSICA SERRA MAURIZIO BETTINI VINCENZO SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Presente Assente g. X X X X X Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12 LA GIUNTA COMUNALE - - - - - - - - - Premesso che: la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” prevede che la pianificazione comunale si articoli in Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), Piani Urbanistici Attuativi (PUA); il Comune di Sant’Agata Bolognese ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 30 del 07/04/2011 e n. 31 del 07/04/2011, immediatamente esecutive; ai sensi dell’art. 32 comma 13 e art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono entrati in vigore il 27/04/2011, data di pubblicazione dei relativi avvisi di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna; il primo Piano Operativo Comunale (POC) – a valenza quinquennale – è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/02/2015, rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000; il PSC, per quanto concerne gli ambiti a destinazione produttiva, ha recepito i contenuti dell’”Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Associazione Terre d’Acqua” sottoscritto nel maggio 2005 fra i Comuni aderenti all’Associazione Terre d’Acqua (ora Unione) e la Provincia di Bologna finalizzato a stabilire gli obiettivi strategici per lo sviluppo degli ambiti produttivi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000; in attuazione del citato Accordo l’ambito produttivo del Comune di Sant’Agata Bolognese è stato classificato “ambito produttivo di rilievo comunale” nel quale sono ammessi esclusivamente, in coerenza con l’art. 9.2 del vigente PTCP di Bologna, gli ampliamenti delle attività produttive già insediate, fermo restando che dette previsioni urbanistiche devono essere corredate da accordi, sottoscritti ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, o da atti unilaterali d’obbligo, che individuino puntualmente i soggetti attuatori, definiscano gli impegni a carico degli stessi nonché le effettive necessità; Preso atto che: Automobili Lamborghini S.p,A, azienda di grande rilievo internazionale del Gruppo Audi, produttrice di automobili supersportive, avente sede nel territorio di Sant’Agata Bolognese, ha manifestato a questa Amministrazione Comunale l’intenzione di porre in essere un articolato programma di interventi finalizzati a realizzare nel proprio stabilimento sia investimenti di carattere industriale che una serie di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale; Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giudicato gli interventi previsti da Automobili Lamborghini S.p.A. coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti nell’ambito delle strategia nazionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione; la Regione Emilia Romagna ha giudicato gli interventi previsti da Automobili Lamborghini S.p.A. coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in merito agli investimenti per supportare i processi DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015 - - - - di innovazione e consolidamento delle competenze di singole imprese o di comparti/filiere produttive e dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, in merito all’attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente che ha individuato nella Meccatronica e Motoristica uno degli ambiti prioritari su cui concentrare il sostegno alla ricerca e sviluppo e agli investimenti produttivi; a tal fine, in data 27 maggio 2015, è stato siglato un accordo interistituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (nel prosieguo anche “Invitalia”) che ha dato il via ad un Protocollo d’intesa con Automobili Lamborghini Spa; detto programma di investimenti, comprendente infrastrutturazione logistica e telematica, attività di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno all’occupazione, tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi energetici, comporterà un notevole impatto positivo sul territorio in termini di indotto, creerà nuova e qualificata occupazione e rafforzerà la competitività del sistema produttivo nazionale, oltre che consolidare ulteriormente la forte specializzazione industriale motoristica nel comparto top di gamma; per l’attuazione del programma di investimenti, di cui al citato Protocollo d’intesa, si rende necessario realizzare un ampliamento dell’insediamento produttivo esistente interessante sia le aree di proprietà aventi già destinazione urbanistica produttiva (ambiti produttivi consolidati “AP_4”, “AP_4*”, “AP_3”) che terreni contigui, della medesima proprietà, posti in stabile e diretto collegamento con l’insediamento principale da ampliare, attualmente ricompresi in territorio rurale; l’attuazione del programma di investimenti presuppone quindi la variazione degli strumenti urbanistici comunali, quanto ai parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti aventi già destinazione produttiva, nonché, limitatamente all’area contigua interessata, una nuova zonizzazione da rurale a produttiva. Riconosciuto nel progetto di crescita di Automobili Lamborghini, attività produttiva di eccellenza, un rilevante interesse pubblico per le complessive ricadute positive per il territorio e la comunità locale, come peraltro affermato anche nelle circolari della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0308657 del 13/05/2015 e PG 2015.0506148 del 16/07/2015; - - - - Visti: l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, che prevede che gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere negli strumenti urbanistici previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione; l’art. 11 della L. 241/90 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, che prevede che le amministrazioni procedenti, in accoglimento di proposte, possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo; l’art. A-13 della L.R. n. 20/2000 che stabilisce, relativamente agli ambiti del territorio per attività produttive, che gli accordi ex art. 18 della medesima legge regionale possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti. A tal fine gli accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici; l’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 che stabilisce misure urbanistiche straordinarie per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali già insediate nel territorio urbanizzato attraverso la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015 - - - - - - convocazione di una conferenza di servizi per valutare progetti di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti produttivi (già presenti nel territorio urbanizzato al 21 aprile 2009, data in cui è entrata in vigore la LR 6/2009) che comportino variante agli strumenti urbanistici; la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, con la quale si formula parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi; l’ipotesi progettuale di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., presentata in data 31/07/2015 prot 9741 e successive integrazioni; Considerato che: l’intervento proposto comporta la variazione a tutti i livelli di pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE, POC); all’ipotesi progettuale è allegata la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dell’intervento di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., nella quale sono descritti i potenziali impatti delle scelte operate, tenuto conto delle caratteristiche del territorio; fra le misure idonee per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica, sono state individuate diverse opere infrastrutturali, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio; dalla Valsat inoltre, relativamente alle attrezzature per l’istruzione del territorio, emerge una possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria di I grado. Detti plessi non possiedono sufficiente disponibilità di ulteriori spazi per accogliere anche bambini provenienti da comuni limitrofi (es. famiglie dei nuovi lavoratori di Automobili Lamborghini che per motivi di organizzazione della vita familiare, decidano di iscrivere i figli vicino al posto di lavoro anziché nel comune di residenza). Si tratta di una situazione di difficile soluzione a livello comunale, se non attraverso finanziamenti pubblici nell’ambito dei piani nazionali e regionali di Edilizia Scolastica; in fase di istruttoria del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo si sono svolti incontri negoziali con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., per giungere alla definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale, delle eventuali cessioni di aree e della realizzazione di opere pubbliche e dotazioni territoriali aggiuntive nonché delle misure per la sostenibilità dell’intervento di trasformazione urbanistica oggetto del presente accordo, coerentemente con le previsioni del PSC e del RUE vigenti; Ravvisata l’opportunità di approvare i contenuti dello schema accordo intervenuto con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., allegato alla presente deliberazione, nel quale sono indicati gli obblighi e gli impegni da assumere rispettivamente da parte del Soggetto attuatore e da parte del Comune; Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano: DELIBERA 1. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000 e dell’ art. 11 della Legge 241/1990, i contenuti dello schema di accordo urbanistico, allegato alla presente deliberazione, intervenuto tra DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 123 DEL 23/10/2015 l’Amministrazione Comunale ed la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., avente ad oggetto la definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale per recepire il programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12, in considerazione del rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità locale; 2. di dare atto che con nota PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, la Regione Emilia-Romagna ha formulato parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi; 3. di dare atto che l’accordo dovrà essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto; ad esso si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili; 4. di dare atto altresì che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione Comunale potrà recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato; 5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, che stipulerà in nome e per conto del Comune, di inserire in sede di stipula, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si renderanno necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso. 6. di stabilire che le spese connesse e conseguenti alla stipula dell’accordo sono a carico del Comune; 7. di pubblicare infine, ai sensi dell’art 39 comma 2 del D.Lg.vo 14/03/2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» la presente deliberazione sul sito web dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Pianificazione e governo del territorio”. Successivamente con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano: DELIBERA 1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i., al fine di poter dar corso all’opera di interesse pubblico. *** COPIA Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Vicinelli Giuseppe F.to Dott.ssa Iocca Filomena Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2015 al 14/11/2015. Dalla Residenza Municipale addì 30/10/2015 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO F.to Garuti Aldina COMUNICAZIONI Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione: X ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000) alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000) IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Iocca Filomena Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO Garuti Aldina La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 09/11/2015 23/10/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Iocca Filomena Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 Proposta di deliberazione per Consiglio Comunale Giunta Comunale X Seduta del 23/10/2015 Oggetto: n. 123 OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LR 20/2000 E DELL' ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE SITO IN VIA MODENA N. 12 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DATA: 22/10/2015 DATA: 22/10/2015 Servizio Proponente SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO X Favorevole Contrario IL RESPONSABILE DI AREA F.to Scacchetti Davide X Favorevole Contrario IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to Bonfatti Maria Grazia REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA Rep.n. ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E DELL’ ART. 11 DELLA LEGGE 241/1990 RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E AMPLIAMENTO DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE DELLA DITTA AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. L'anno duemilaquindici, il giorno ................... del mese di Ottobre, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge TRA Il COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE, rappresentato da ..............., domiciliato per la carica in Sant'Agata Bolognese (BO), via 2 Agosto 1980 n. 118, presso la residenza municipale del Comune di cui infra, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di cui infra e, come tale, legale rappresentante del COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE con residenza municipale in Sant’Agata Bolognese (BO), via 2 Agosto 1980 n. 118, avente Codice fiscale 00865820377 e partita IVA 00525081204, nel seguito del presente atto indicato anche come "Comune", e quindi in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune, a quanto infra autorizzato in forza del Decreto Sindacale n. .... del ....... e della delibera della Giunta Comunale n….del……., esecutiva ai sensi di legge, E 1 AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., con sede legale in Sant'Agata Bolognese (BO), Via Modena n. 12, Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Bologna: 03049840378, P. IVA 00591801204, rappresentata da ........... in qualità di ............... della società "AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.", quale proprietaria dei beni distinti nel Catasto del Comune di Sant’Agata Bolognese al Foglio 28 Mappali 174 (Sub. 14, 21, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43), 675, 705, 706, 707, 717, 718, 719, 128, 129 (Sub. 2, 3, 4, 5, 6), 631, 633, 653, 688 Sub.1, 689, 690, per una Superficie Fondiaria di circa 181.992,00 mq, classificati dal vigente strumento urbanistico quale ambito produttivo consolidato “AP_4 – aree di trasformazione per usi produttivi”, Mappali 614 (Sub. 3, 6, 7, 8, 9), 616 (Sub. 1, 2,3), 619, 620, 622, 625, 664, 665, 621, 615, 731, per una Superficie Fondiaria di circa 63.657,00, classificati dal vigente strumento urbanistico quale ambito produttivo “AP_3 – aree edificabili per funzioni produttive in corso di attuazione”, Mappali 121 (Sub.2, 3, 4, 5), 608, 611, 613, 732, 720, 721, per una Superficie Fondiaria di circa 68.780,00 mq, classificati dal vigente strumento urbanistico in parte in ambito “ARP – rurale di rilievo paesaggistico” ed in parte in ambito “URB” per infrastrutturazione tecnologica (Scheda normativa 3 del vigente POC) (All. 1). PREMESSO CHE: - la L.R. n. 20/2000 del 24/03/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” prevede che la pianificazione comunale si articoli in Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), Piani Urbanistici Attuativi (PUA); - il Comune di Sant’Agata Bolognese ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), rispettivamente con 2 deliberazioni consiliari n. 30 del 07/04/2011 e n. 31 del 07/04/2011, immediatamente esecutive; - ai sensi dell’art. 32 comma 13 e art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) sono entrati in vigore il 27/04/2011, data di pubblicazione dei relativi avvisi di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; - il primo Piano Operativo Comunale (POC) – a valenza quinquennale - è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23/02/2015, rendendo possibile il completamento del nuovo sistema di strumenti di pianificazione previsto dalla L.R. n. 20/2000; - il PSC, per quanto concerne gli ambiti a destinazione produttiva, ha recepito i contenuti dell’”Accordo Territoriale per gli ambiti produttivi dell’Associazione Terre d’Acqua” sottoscritto nel maggio 2005 fra i Comuni aderenti all’Associazione Terre d’Acqua (ora Unione) e la Provincia di Bologna finalizzato a stabilire gli obiettivi strategici per lo sviluppo degli ambiti produttivi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20/2000; - in attuazione del citato Accordo l’ambito produttivo del Comune di Sant’Agata Bolognese è stato classificato “ambito produttivo di rilievo comunale” nel quale sono ammessi esclusivamente, in coerenza con l’art. 9.2 del PTCP di Bologna, gli ampliamenti delle attività produttive già insediate, fermo restando che dette previsioni urbanistiche devono essere corredate da accordi, sottoscritti ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, o da atti unilaterali d’obbligo, che individuino puntualmente i soggetti attuatori, definiscano gli impegni a carico degli stessi nonché le effettive necessità. PRESO ATTO CHE: 3 - Automobili Lamborghini S.p,A, azienda di grande rilievo internazionale del Gruppo Audi, produttrice di automobili supersportive, avente sede nel territorio di Sant’Agata Bolognese, ha manifestato l’intenzione di porre in essere un articolato programma di interventi finalizzati a realizzare nel proprio stabilimento sia investimenti di carattere industriale che una serie di investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale; - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha giudicato gli interventi previsti dalla Automobili Lamborghini S.p.A. pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti nell’ambito delle strategia nazionale di specializzazione intelligente in materia di ricerca e innovazione; - la Regione Emilia Romagna ha giudicato gli interventi previsti dalla Automobili Lamborghini S.p.A. pienamente coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, in merito agli investimenti per supportare i processi di innovazione e consolidamento delle competenze di singole imprese o di comparti/filiere produttive e dal Programma Operativo Regionale, finanziato con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, in merito all’attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente che ha individuato nella Meccatronica e Motoristica uno degli ambiti prioritari su cui concentrare il sostegno alla ricerca e sviluppo e agli investimenti produttivi; - a tal fine, in data 27 maggio 2015, è stato siglato un accordo interistituzionale fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (nel prosieguo anche “Invitalia”) che ha dato il via ad un Protocollo d’intesa con Automobili Lamborghini Spa; 4 - detto programma di investimenti, comprendente infrastrutturazione logistica e telematica, attività di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno all’occupazione, tutela dell’ambiente e riduzione dei consumi energetici, comporterà un notevole impatto positivo sul territorio in termini di indotto, creerà nuova e qualificata occupazione e rafforzerà la competitività del sistema produttivo nazionale, oltre che consolidare ulteriormente la forte specializzazione industriale motoristica nel comparto top di gamma; - per l’attuazione del citato programma di investimenti da parte di Automobili Lamborghini, si rende necessario realizzare un ampliamento dell’insediamento produttivo esistente che interessa sia le aree di proprietà di AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. aventi già destinazione urbanistica produttiva (ambiti produttivi consolidati “AP_4”, “AP_4*”, “AP_3”) sia terreni contigui della medesima proprietà, posti in stabile e diretto collegamento con l’insediamento principale da ampliare ed attualmente ricompresi in territorio rurale; - quanto sopra presuppone pertanto la variazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti per quanto attiene ai parametri urbanistico-edilizi negli ambiti gia’ aventi destinazione produttiva, nonché, relativamente all’area contigua interessata, la trasformazione della zonizzazione da rurale a produttiva. RICONOSCIUTO Nel progetto di crescita di Automobili Lamborghini S.p.a., attività produttiva di eccellenza, un rilevante interesse pubblico per le complessive ricadute positive per il territorio e la comunità locale, come peraltro affermato anche nelle circolari della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0308657 del 13/05/2015 e PG 2015.0506148 del 16/07/2015. VISTI: 5 - l’art. 18 della citata L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, che prevede che gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere negli strumenti urbanistici previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione; - l’art. 11 della L. 241/90 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”, che prevede che le amministrazioni procedenti, in accoglimento di proposte, possono concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo; - l’art. A-13 della L.R. n. 20/2000 che stabilisce, relativamente agli ambiti del territorio per attività produttive, che gli accordi ex art. 18 della medesima legge regionale possono prevedere interventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazione o riassetto organico dei complessi industriali esistenti. A tal fine gli accordi possono prevedere adeguati incentivi urbanistici; - l’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 che stabilisce misure urbanistiche straordinarie per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali già insediate nel territorio urbanizzato e consistenti nell’obbligo di convocare una conferenza di servizi per valutare progetti di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti produttivi (già presenti nel territorio urbanizzato alla data del 21 aprile 2009, in cui 6 è entrata in vigore la LR 6/2009) che comportino variante agli strumenti urbanistici; - la nota della Regione Emilia-Romagna PG 2015.0254659 del 20/04/2015, ns. prot. 5222 del 21/04/2015, con la quale si formula parere positivo all’applicazione dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per il procedimento di ampliamento dello stabilimento produttivo di cui trattasi; - l’ipotesi progettuale di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., presentata in data 31/07/2015 prot 9741 e successive integrazioni. CONSIDERATO CHE: - l’intervento proposto comporta la variazione a tutti i livelli di pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE, POC); - all’ipotesi progettuale è allegata la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dell’intervento di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., nella quale sono descritti i potenziali impatti delle scelte operate tenuto conto delle caratteristiche del territorio; - fra le misure idonee per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica, sono state individuate le seguenti opere infrastrutturali: • la realizzazione di una rotatoria sulla SP 255 nell’intersezione con le vie 21 Aprile 1945 e Pettarella; • l’adeguamento dell’intersezione esistente fra le Strade Provinciali SP 255 e SP 16; 7 • l’allargamento della SP 255 (fronte Lamborghini) per la creazione di idonee corsie di accumulo; • l’allargamento e l’adeguamento normativo della sede stradale di via Montirone e del ponte di innesto con via Pedicello, oltre alla sua connessione con via F.Lamborghini attraverso una nuova strada di urbanizzazione; • la tombinatura di un tratto del canale consortile “Scolo Cerchia”, quale recettore della fognatura bianca del comparto produttivo, ed il relativo utilizzo della superficie sovrastante a parcheggio pubblico (circa 100 posti auto) - dalla Valsat inoltre, relativamente alle attrezzature per l’istruzione del territorio, emerge una possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria di I grado. Detti plessi non possiedono sufficiente disponibilità di ulteriori spazi per accogliere anche bambini provenienti da comuni limitrofi (es. famiglie dei nuovi lavoratori di Automobili Lamborghini che per motivi di organizzazione della vita familiare, decidano di iscrivere i figli vicino al posto di lavoro anziché nel comune di residenza). Si tratta di una situazione di difficile soluzione a livello comunale, se non attraverso finanziamenti pubblici nell’ambito dei piani nazionali e regionali di Edilizia Scolastica. - in fase di istruttoria del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo si sono svolti incontri con la Ditta Automobili Lamborghini S.p.a., per giungere alla definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale, delle eventuali cessioni di aree e della realizzazione di opere pubbliche e dotazioni territoriali aggiuntive nonché delle misure per la sostenibilità dell’intervento di trasformazione urbanistica oggetto del presente accordo, coerentemente con le previsioni del PSC e del RUE vigenti; 8 - con delibera della Giunta Comunale n.........del.......... è stato approvato il presente Accordo ed autorizzata la sua sottoscrizione. Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica comunale volti a recepire, nel rispetto della pianificazione sovraordinata, il programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento produttivo della Ditta Automobili Lamborghini S.p.a. in considerazione del rilevante interesse pubblico per il territorio e la comunità locale come in premessa descritto. ART. 2 – IMPEGNI DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE 1. Il Comune di Sant’Agata Bolognese si impegna: A) a convocare, entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, da parte di AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., dell’istanza di Permesso di Costruire per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12 in Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti, la conferenza di servizi di cui all’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000 per la valutazione del progetto da parte degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio; B) a sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione definitiva, alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi e della conseguente fase di pubblicità, la modifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale necessaria per l’attuazione del programma di investimenti e ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12, consistente nell’attribuzione di una destinazione urbanistica univoca, nonché di parametri 9 urbanistico-edilizi uniformi ai terreni in proprietà di AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. perimetrati nell’allegata planimetria (All. 2): • Destinazione urbanistica: area AP_4_AL – area per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente Automobili Lamborghini • Superficie fondiaria SF = 314.429,00 mq circa • Indice utilizzazione fondiaria UF = 0,5 mq/mq • Superficie Utile SU max = 157.214,50 mq (riconoscendo pertanto un incremento pari a 42.317,25 mq di SU rispetto all’attuale potenzialità edificatoria) • Modalità di attuazione: diretta mediante Permesso di costruire convenzionato • Altezza massima H = 30 mt • Parcheggi di urbanizzazione PU = 5mq/100 mq di SU. È ammessa la monetizzazione • Parcheggi di pertinenza Pp = 20mq/100 mq di SU di cui almeno il 5% di uso pubblico • Superficie permeabile in misura idonea ad assicurare il principio di invarianza idraulica • Distanze = rif. Art. 16 del RUE • Usi ammessi: U.9 - magazzini, depositi, U.11 - Piccoli uffici e studi professionali, U.12 - Attività terziarie e direzionali, U.13b - Piccole officine e laboratori artigianali, U.14 - Artigianato di servizio agli automezzi, U.15 - Attività artigianali e industriali, U.19 - Attività di rimessaggio veicoli, U.25 - Infrastrutture tecniche e tecnologiche, U.31 Distributori di carburante (limitatamente a servizio dell’attività produttiva) 10 C) a gestire le eventuali procedure espropriative e/o di acquisizione bonaria, a proprie cura e spese ed entro mesi sei dalla stipula della Convenzione Urbanistica di cui al successivo punto E), delle aree di altrui proprietà necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica dell’insediamento, meglio descritte al successivo art. 3; D) a garantire la disponibilità e l’accessibilità delle aree pubbliche interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica dell’insediamento, nel rispetto delle indicazioni che la Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione impartiranno al fine dell’esecuzione dei lavori, autorizzando pertanto l’occupazione dei relativi terreni e spazi di proprietà comunale per tutto il tempo occorrente alla realizzazione delle opere; E) a stipulare, entro 10 giorni dalla deliberazione con la quale il Consiglio Comunale si esprimerà sulla Variante, quale condizione per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12, una convenzione urbanistica con il Soggetto attuatore, sostitutiva del precedente atto convenzionale sottoscritto in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio Federico Rossi, che definisca nel dettaglio le tempistiche, gli elementi progettuali di massima e le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal progetto, i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica dell’insediamento, le relative idonee garanzie fideiussorie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro trasferimento 11 al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ecc.... F) a prendere in carico le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 3 entro 60 giorni dalla presentazione del Collaudo tecnico-amministrativo delle stesse, redatto da un tecnico abilitato nominato dal soggetto attuatore. Le attività di collaudo dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Dalla data di presa in carico delle opere di urbanizzazione si trasferirà all’Amministrazione Comunale ogni responsabilità ed ogni onere di manutenzione delle opere stesse, fermo restando la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile. 2. Le Parti convengono che, in sede di stipula della Convenzione sostitutiva del precedente atto convenzionale sottoscritto in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio Federico Rossi, si prenderà atto che le risorse corrisposte dalla Società Automobili Lamborghini S.p.a. all’Amministrazione Comunale ed introitate al capitolo 452021 “Contributo di sostenibilità da privati per diritti edificatori” del Bilancio 2012, accantonate in spesa quale Avanzo vincolato dall’Ente, saranno destinate ad interventi di edilizia scolastica e non più ad interventi infrastrutturali. ART. 3 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE 1. Il Soggetto attuatore si impegna: A) a presentare istanza di Permesso di Costruire, ai sensi della L.R. 15/2013 e dell’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000, per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12 attraverso la redazione di un 12 masterplan urbanistico esteso a tutte le aree in proprietà (Rif. All. 2), che individui: • lo sviluppo complessivo della capacità edificatoria in considerazione dei parametri urbanistico-edilizi uniformi meglio precisati al precedente art. 2; • la sistemazione delle aree pertinenziali private (viabilità, percorsi pedonali, parcheggi pertinenziali ecc..), la connessione con la viabilità pubblica e la rete dei percorsi ciclopedonali; • gli approfondimenti progettuali, alla scala opportuna, relativi alle opere infrastrutturali e dotazioni territoriali necessari per mitigare o compensare i potenziali impatti sul territorio, ed in particolare per risolvere le criticità viabilistiche e di efficienza idraulica. Il progetto deve risultare corredato dalla Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dell’intervento, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000. B) a riconoscere, al Comune di Sant’Agata Bolognese, a titolo di contributo di sostenibilità per l’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, una somma pari a € 51,50 al mq di SU aggiuntiva, come prevista dalla variante urbanistica (42.317,25 mq), per un totale di € 2.179.338,38. C) a progettare e realizzare, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Convenzione Urbanistica ed a scomputo parziale del contributo di sostenibilità per un importo di € 2.060.000,00, le seguenti opere e dotazioni territoriali funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, meglio individuate nell’allegata planimetria (All. 3): • realizzazione di una rotatoria sulla SP 255 nell’intersezione con le vie 21 Aprile 1945 e Pettarella; 13 • adeguamento dell’intersezione esistente fra le Strade Provinciali SP 255 e SP 16; • allargamento della SP 255 (fronte Lamborghini) per la creazione di idonee corsie di accumulo; • allargamento e adeguamento normativo della sede stradale di via Montirone e del ponte di innesto con via Pedicello, connessione con via F.Lamborghini attraverso una nuova strada di urbanizzazione, oltre alla successiva cessione a titolo gratuito delle aree di sedime stradale; • tombinatura di un tratto del canale consortile “Scolo Cerchia”, quale recettore della fognatura bianca del comparto produttivo, ed il relativo utilizzo della superficie sovrastante a parcheggio pubblico (circa 100 p.a.) per un onere finanziario complessivo stimato in complessivi € 2.060.000,00 circa, come da computo metrico estimativo di spesa agli atti al PG ...... del ....... Gli eventuali risparmi, i ribassi d’asta, le economie sui costi di esecuzione delle opere, rispetto al valore stimato ex-ante ai fini dello scomputo del contributo di sostenibilità, restano nella disponibilità del Soggetto Attuatore, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso secondo una logica di rischio imprenditoriale. I lavori di cui sopra dovranno essere definiti nel progetto esecutivo delle opere da realizzarsi a scomputo del contributo di sostenibilita’ di cui sopra, a cura e spese del soggetto attuatore, per il quale dovrà essere ottenuto il previsto titolo abilitativo edilizio. Si precisa che, trattandosi di opere funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio in diretta attuazione dello strumento urbanistica ed essendo l’importo di tali lavori inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, 14 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, il soggetto attuatore non e’ tenuto all’applicazione dei limiti e delle procedure contenuti in tale decreto legislativo. D) a presentare, a garanzia della esatta e completa osservanza delle obbligazioni assunte alle precedenti lett. B) e C), all’atto del ritiro del titolo edilizio relativo alle opere da realizzarsi a scomputo del contributo di sostenibilità di cui sopra, apposite garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, ai sensi degli artt. 1944 e segg. del Codice Civile, di importo complessivo pari a 2.060.000,00 €. Sulla garanzia prestata l’Amministrazione Comunale avrà diritto di valersi per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, per la realizzazione dei medesimi a regola d’arte, per eventuali difformità e vizi delle opere da denunciarsi entro due anni dalla data del collaudo tecnicoamministrativo, per eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, verificatasi nel corso dei lavori e copertura altresì del corretto ripristino delle opere danneggiate o distrutte. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta, del Comune. Le costituite garanzie potranno essere svincolate, anche parzialmente sulla base dell’attuazione per stralci funzionali, tramite comunicazione scritta del Comune, solo a seguito di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo delle relative opere. 15 E) a corrispondere all’Amministrazione Comunale l’importo residuo di contributo di sostenibilità dovuto, pari a € 120.000,00, nei tempi e nei modi da stabilirsi in sede di stipula della Convenzione Urbanistica di cui al precedente art. 2 lett. E), allo scopo di compensare la possibile situazione di sofferenza della fascia dell’obbligo delle scuole Primaria e Secondaria emersa dalla Valsat. Detto importo sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per interventi di edilizia scolastica ovvero per la redazione del progetto relativo alla realizzazione di un nuovo Polo Scolastico. F) a corrispondere al Comune, all’atto della definizione dei singoli titoli abilitativi edilizi per gli interventi in progetto, i contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, contributo di disinquinamento "D+S", costo di costruzione, ove dovuti per il tipo di destinazione d’uso prevista) con le modalità e secondo gli importi stabiliti dalle vigenti deliberazioni regionali e comunali. La proposta di variante urbanistica prevede la monetizzazione della dotazione di Parcheggi di Urbanizzazione (PU) in quanto non sono concretamente reperibili, all’interno dell’area di intervento, aree idonee ai fini dell’accessibilità e della fruizione pubblica. G) a stipulare con il Comune, entro 10 giorni dalla deliberazione con la quale il Consiglio Comunale si esprimerà sulla variante, quale condizione per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di Via Modena n. 12, una convenzione urbanistica, sostitutiva del precedente atto convenzionale stipulato in data 20/05/2013 con atto a ministero Notaio Federico Rossi, che definisca nel dettaglio le tempistiche, gli elementi progettuali di massima e le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal progetto, i termini di inizio e di ultimazione delle opere da realizzarsi a scomputo del contributo di 16 sostenibilità di cui sopra e funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica dell’insediamento, le relative idonee garanzie fideiussorie, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune, le sanzioni convenzionali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ecc... 2. Il Soggetto attuatore si impegna altresì a trasferire ai propri aventi causa, in caso di cessione degli immobili, gli obblighi di cui al presente Accordo. ART. 4 – EFFETTI DELL’ACCORDO E DURATA 1. Il presente Accordo ed i patti ivi contenuti vincolano le parti dalla data di sottoscrizione, pur essendo l’efficacia e la validita’ di tale accordo assoggettate alla condizione sospensiva del recepimento delle sue previsioni, da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione della variante urbanistica a conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui all’art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000. 2. L’Accordo avrà durata sino all’estinzione delle obbligazioni e degli adempimenti previsti dall’accordo stesso, salvo diverse determinazioni pattuite nella successiva Convenzione Urbanistica da stipularsi ai sensi del precedente art. 2. 3. Ai sensi dell’art. 11 comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4. Il Comune avvierà le procedure per far cessare gli effetti del presente accordo, qualora non abbiano avuto attuazione gli impegni assunti dal Soggetto Attuatore, entro i termini ivi stabiliti. 5. Il presente Accordo costituirà parte integrante del progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo esistente di via Modena n. 12 e sarà soggetto alle 17 medesime forme di pubblicità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale cui accede. ART. 5 - RICHIAMI NORMATIVI 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 18 L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.; le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. ART. 6 – CONTROVERSIE 1. La risoluzione di ogni controversia, che si riferisca alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo, è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 nella forma della scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge. 2. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso. 3. Le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del Comune. ******* Per l’Amministrazione Comunale Per il Soggetto Attuatore Costituiscono allegati del presente atto: All. 1) Planimetria con individuazione della vigente classificazione urbanistica All. 2) Planimetria con individuazione del nuovo ambito produttivo Automobili Lamborghini All. 3) Planimetria con individuazione delle opere di urbanizzazione funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio 18