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Corso di formazione
Le successioni mortis causa
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A tutela dei creditori del de cuius
A tutela dei creditori del debitore chiamato
A tutela degli uni e/o degli altri
1) ‘actio interrogatoria’
2) impugnazione della rinuncia
3) eredità beneficiata
4) eredità giacente
5) separazione dei beni del de cuius
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Art. 481 C.C. - Fissazione di un termine
per l'
accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere
che l'
autorità giudiziaria fissi un termine
(Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il
chiamato dichiari se accetta o rinunzia
all'
eredità.
Trascorso questo termine senza che
abbia fatto la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto di accettare (488).
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Natura: dichiarativa
Scopo: abbreviare il termine decennale per
l’accettazione
Legittimazione attiva: chiunque ne abbia
interesse (creditore del de cuius, creditore del
chiamato)
Legittimazione passiva: il chiamato non in
possesso dei beni ereditari (per il chiamato in
possesso v. art. 485 C.C.) o in possesso se
minore o incapace
Modi: in via principale o in via incidentale
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Procedimento (art. 749 cpc):
In via incidentale: ricorso specifico o istanza a
verbale di udienza
In via principale: ricorso al Tribunale del luogo di
apertura della successione
Svolgimento: ricorso > decreto comparizione parti >
udienza > fissazione del termine
Provvedimento conclusivo: ordinanza
Se non vi è stata accettazione, dichiarazione di non
accettazione e decadenza dal diritto di accettare
Se vi è stata accettazione, dichiarazione di avvenuta
accettazione
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Reclamo: al Collegio in camera di consiglio
Provvedimento: ordinanza non impugnabile
Trascrizione dell’ordinanza positiva del giudice
o dell’ordinanza (positiva) del Collegio?
in caso di presenza nell’asse ereditario di diritti
immobiliari > art. 2648 C.C.
Trascrizione necessaria ai fini della continuità
delle trascrizioni
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In caso di mancata accettazione
Istanza per apertura eredità giacente (se il
credito è nei confronti del de cuius)
Impugnazione della rinuncia (art.524 C.C.),
qualora si ritenga la mancata accettazione
equivalente alla rinuncia (dottrina contraria)
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Art. 524 C.C. - Impugnazione della rinunzia da
parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a
un'
eredità con danno dei suoi creditori, questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'
eredità
in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo
di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla
concorrenza dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni
dalla rinunzia (2934 e seguenti).
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Presupposti > due tesi contrastanti:
È necessaria una rinuncia vera e propria,
non essendo sufficiente la perdita del diritto
di accettare per fatti diversi
E’ sufficiente il decorso del termine di cui
all’art. 481 C.C.
Ulteriore presupposto:
Che la rinuncia sia avvenuta con danno del
creditore del chiamato
Non è necessaria la consapevolezza del
danno
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Natura:
Nonostante alcune apparenti somiglianze,
non è riconducibile agli schemi delle azioni
surrogatoria, perché il debitore non è attuale
titolare di un diritto e perché l’azione non mira
all’acquisizione da parte del debitore dei beni
ereditari
revocatoria, perché non mira all’inefficacia di
atti di disposizione e non presuppone la frode
del debitore, anzi la esclude
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Procedimento:
L’azione di svolge nelle forma ordinarie e viene
introdotta con atto di citazione
Competenza: il Tribunale del luogo di apertura della
successione
Il provvedimento conclusivo è quindi una sentenza
Efficacia costitutiva ed effetto relativo
Legittimazione attiva: titolarità di una ragione di
credito, ancorché non liquido ed esigibile
Legittimazione passiva: il debitore rinunciante,
senza litisconsorzio necessario con gli altri chiamati
accettanti (Cass. 3548/95)
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Necessità di trascrizione della domanda,
laddove nell’asse ereditario siano
compresi beni immobili (art. 2652 n° 1
c.c.)
Effetto ‘prenotativo’ della trascrizione: art.
2652 n°1 ultima parte (“Le sentenze che
accolgono
tali
domande
non
pregiudicano i diritti acquistati da terzi in
base ad un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla domanda”)
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Art. 484 e segg. C.C.: accettazione degli eredi
con beneficio di inventario
Strumento a tutela degli eredi nei confronti dei
creditori del de cuius (ma anche dei creditori
del de cuius nei confronti degli eredi)
Scopo: tenere distinto il patrimonio ereditario
da quello personale degli eredi
L’erede è tenuto a:
Formare l’inventario
Procedere al pagamento dei creditori (art. 495) se
non vi sono opposizioni
Poteri dei creditori in questa fase: opposizione
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Se vi sono opposizioni (o se l’erede intende
comunque valersene - art. 503), si instaura la
procedura di liquidazione, vera e propria
procedura concorsuale ispirata al principio
della ‘par condicio’, perché:
Divieto per i creditori del de cuius di esperire azioni
esecutive individuali (art. 506)
Le azioni esecutiva in corso possono proseguire,
ma sono regolate dalle norme del beneficio di
inventario (piano di graduazione)
Esigibilità dei crediti a termine (art. 506/2)
Sospensione del corso degli interessi (art. 506/3)
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E inoltre l’erede è tenuto a:
Procedere (con l’ausilio di notaio) alla
liquidazione dell’attivo (art. 499/1°c.)
Formare (con l’ausilio di notaio) il piano di
graduazione dei crediti (art. 499/2°c.)
Procedere quindi al pagamento dei creditori,
una volta definitivo lo stato di graduazione,
con riguardo alle prelazioni
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In alternativa alla liquidazione, l’erede può
rilasciare tutti i beni ereditari ai creditori (artt.
507-508)
Nomina di curatore da parte del Tribunale
(composizione monocratica – art. 51 bis disp.att.
C.c.)
Liquidazione concorsuale dell’attivo
Poteri dei creditori > in caso di inerzia
dell’erede (art. 509 c.c. – art. 779 cpc):
Ricorso del creditore al Tribunale (composizione
monocratica – art. 51 bis disp.att. C.c.)
Ordinanza camerale non impugnabile > nomina del
curatore (art. 779/3 cpc)
Liquidazione concorsuale dell’attivo
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Art. 528 e segg. C.c.
Strumento a tutela dei creditori del de cuius,
nel caso di mancanza di chiamati all’eredità (o
di rinuncia da parte degli stessi)
Potere di impulso:
Chiunque vi abbia interesse
D’ufficio
Decreto
del
Tribunale
(composizione
monocratica – art. 51 bis disp.att. C.c.) di
nomina del curatore
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Il curatore è tenuto a:
Redigere l’inventario (attivo e passivo)
Amministrare l’eredità e promuovere azioni
Pagamento dei creditori, previa
autorizzazione del Tribunale (art. 530)
Presentare rendiconto a fine gestione
Poteri dei creditori > opposizione
In tal caso > liquidazione (art. 530/2)
Si applicano le norme di cui all’art. 498 e
segg. (eredità beneficiata)
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Strumento a tutela dei creditori del de cuius
(art. 512 e segg.)
Termine: tre mesi da apertura successione
Scopo: assicurare il soddisfacimento con i beni
del defunto dei creditori di lui, a preferenza dei
creditori dell’erede
Effetto singolare: attribuisce prelazione solo sui
beni cui si riferisce
A determinate condizioni (art. 514) assicura
anche il soddisfacimento dei creditori
separatisti a preferenza degli altri creditori non
separatisti
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Beni mobili (art. 517):
Ricorso al Tribunale del luogo di apertura
della
successione
(composizione
monocratica – art. 51 bis disp.att.c.c.)
Procedimento di volontaria giurisdizione, con
emissione di decreto, che può contenere
anche provvedimenti cautelari
Vincolo di indisponibilità (analogia con
sequestro conservativo)
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Beni immobili (art. 518):
Iscrizione del credito sopra ciascuno dei
beni
Stesse forme dell’iscrizione ipotecaria, ma:
Dichiarazione espressa di separazione di beni
Non è necessario esibire alcun titolo
Tutte le iscrizioni in separazione prendono il
grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede,
anche se anteriori
Rinvio alle norme sulle ipoteche
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I provvedimenti emessi dal Tribunale sia in
composizione monocratica che collegiale sono
reclamabili, laddove non siano espressamente
dichiarati non impugnabili?
Art. 742 bis cpc > applicazione degli artt. 737 e
segg. a tutti i procedimenti camerali
Ne consegue (art. 739 cpc):
Tribunale monocratico > Tribunale Collegio in
camera di consiglio
Tribunale Collegio (I° grado) > Corte Appello
camera di consiglio