Documenti per stranieri

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Aggiornamento: Maggio 2013
Documenti per stranieri
Arrivare e soggiornare in Italia. Procedure e informazioni utili per chi proviene da Paesi
che non appartengono alla UE o allo Spazio Economico Europeo.
Introduzione
Il visto di entrata
Tipologie, rilascio e requisiti
Il permesso di soggiorno
Contributo per rilascio e rinnovo
del permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno)
Permesso di soggiorno per lavoratori
altamente qualificati (Carta Blu UE)
La cittadinanza italiana
Altri documenti
Lʼiscrizione anagrafica
Carta dʼIdentità
Codice Fiscale
Patente di guida
Traduzione ufficiale dei documenti
Link
Informazioni locali
Introduzione
Questa scheda ha lo scopo di fornire una guida semplificata dei principali documenti
utili agli stranieri che intendono venire in Italia, soggiornarvi e partecipare alla vita
sociale del paese.
Per stranieri intendiamo solo le persone che non appartengono allʼUnione Europea e
allo Spazio Economico Europeo, i due organismi politico-economici che comprendono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Spagna, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Le leggi, i regolamenti e le procedure che riguardano gli argomenti trattati in questa
scheda sono soggetti a frequenti aggiornamenti e modifiche, pertanto è opportuno
verificare sempre le informazioni utilizzando i riferimenti utili e le informazioni locali.
Lʼingresso in Italia per gli stranieri provenienti da Paesi esterni allo Spazio Schengen[1]
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è consentito ad alcune condizioni:
passare attraverso un valico di frontiera;
possedere un passaporto o un documento equivalente[2];
avere a disposizione documenti che giustificano lo scopo del viaggio e i mezzi
finanziari sufficienti[3];
possedere un regolare visto di ingresso[4];
non essere segnalato nel Sistema Informativo Schengen al fine della non
ammissibilità;
non essere considerato pericoloso per lʼordine pubblico, la sicurezza o le
relazioni internazionali da uno degli Stati Schengen.
Il visto di entrata
Il visto rappresenta lʼautorizzazione allʼingresso di un cittadino straniero non
comunitario nel territorio della Repubblica Italiana e deve essere richiesto, prima della
partenza per lʼItalia, presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel
Paese di residenza. Un cittadino straniero che è già residente in un Paese dello Spazio
Schengen ed è in possesso di un permesso di soggiorno valido, è esente dal visto per
soggiorni non superiori a 3 mesi quando lʼingresso in Italia non avviene per motivi di
lavoro (subordinato o autonomo) o di tirocinio.
Per sapere se (sulla base del paese di provenienza, del motivo e della durata del
soggiorno) si deve richiedere il visto[5] e conoscere le modalità di rilascio e i relativi
costi è possibile consultare il sito http://www.esteri.it/visti/home.asp.
I cittadini stranieri non hanno automaticamente diritto a ottenere il visto. Questo infatti
può essere rifiutato con un provvedimento scritto, motivato e tradotto in una lingua
comprensibile allʼinteressato, al quale deve essere anche comunicata la procedura per
il ricorso. Al momento dellʼingresso in Italia, anche se in possesso del visto, le Autorità
di frontiera sono autorizzate a richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti
previsti per lʼottenimento del visto stesso. Il visto non garantisce dunque la certezza
dellʼingresso poiché alla frontiera le autorità preposte hanno la facoltà di respingere lo
straniero se è privo di mezzi di sostentamento, oppure se non in grado di dare
sufficienti indicazioni sulle ragioni del proprio soggiorno o ancora per motivi di
sicurezza e ordine pubblico.
Non è possibile il rilascio o la proroga di un visto a un soggetto che già si trovi in
territorio italiano.
Un cittadino straniero in possesso del suo passaporto (o documento equivalente) e di
un permesso di soggiorno rilasciato, sulla base di un visto per soggiorno di lunga
durata, da un Paese dello Spazio Schengen, può circolare liberamente per un periodo
non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo
straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri
Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi
dall'ingresso.
Il rientro in Italia, per uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, è
consentito dietro la presentazione alla frontiera del documento stesso e del passaporto
in corso di validità.
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, che si trovano momentaneamente
allʼestero e sono sprovvisti del documento di soggiorno (per furto o smarrimento), se
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intendono rientrare in Italia devono fare richiesta di un visto di reingresso. Lo stesso
vale per chi è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (da non più di 60
giorni). Alla richiesta si deve allegare la denuncia di furto o smarrimento resa alle
competenti autorità locali di polizia.
Tipologie, rilascio e requisiti
I visti rientrano attualmente in 20 tipologie diverse: adozione, affari, cure mediche,
diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento
familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
La domanda deve essere presentata per iscritto, su apposito modulo in un unico
esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto, unitamente a una fototessera, ed
essere rivolta alle autorità diplomatiche italiane (ambasciata o consolato) del Paese in
cui si risiede. Deve essere allegato il passaporto (o un documento equipollente), e la
documentazione eventualmente richiesta ai fini della valutazione dei requisiti necessari
al rilascio del visto.
La durata del visto varia a seconda della tipologia. Informazioni precise e aggiornate
su questo e altri aspetti legati al rilascio si possono ottenere consultando il sito del
Ministero degli Affari Esteri.
I termini per il rilascio: la rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro
90 giorni dalla presentazione della domanda (30 giorni per lavoro subordinato, 120 per
quello autonomo), anche se è prevista la possibilità di prolungare i termini di fronte alla
necessità di ulteriori accertamenti.
Nota bene: i visti richiesti per motivi di lavoro sono rilasciati sulla base di quote che
vengono definite ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
avere notizie aggiornate e tempestive sul regolamento annuale dei flussi è utile la
consultazione dei siti di associazioni che si occupano di problematiche legate
allʼimmigrazione.
Il permesso di soggiorno
E' il documento che autorizza la permanenza di un cittadino straniero sul territorio
nazionale e gli consente di accedere ai servizi e usufruire delle prestazioni[6], tranne
per ciò che concerne i visti di durata inferiore ai 90 giorni, che non consentono la
fruizione dei servizi offerti dal nostro welfare. La validità è estesa allʼintero territorio
nazionale mentre la durata è uguale a quella del visto, con lʼeccezione dei permessi
rilasciati per motivi di lavoro o famiglia. In ogni caso la durata non può essere:
superiore a 3 mesi per affari e turismo; superiore a 1 anno (rinnovabile) per la
frequenza di un corso di studio o formazione; superiore a 2 anni per lavoro autonomo,
per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dallʼingresso
in Italia. A seguito della convenzione stipulata tra il Ministero dellʼInterno e le Poste
Italiane, tanto per i primi rilasci quanto per i rinnovi ci si può rivolgere agli Uffici Postali
abilitati[7].
Le istanze devono essere compilate sugli appositi moduli contenuti nei kit in
distribuzione presso gli uffici postali e consegnate personalmente. Gli impiegati
identificano gli stranieri che presentano la domanda, alla quale si deve allegare la
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documentazione richiesta che varia a seconda della tipologia di permesso.
Lʼoperatore delle Poste rilascia una ricevuta che ha lo stesso valore del cedolino della
Questura. Dopo la spedizione della domanda il richiedente riceverà una prima
convocazione presso la Questura per lasciare le impronte digitali e consegnare 4
fotografie necessarie alla stampa del permesso di soggiorno elettronico (permessi con
durata superiore ai 90 giorni). Con la seconda convocazione si ritira il documento.
Per la compilazione dei moduli gli interessati possono avvalersi anche dellʼaiuto dei
Patronati.
Presso lʼUfficio Stranieri del Comune di Torino è possibile effettuare la compilazione
elettronica del kit.
Contributo per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
Il Decreto del Ministero dellʼEconomia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre, prevede che, dal 30 gennaio 2012, la
richiesta di rilascio e di rinnovo del titolo di soggiorno sia sottoposta al versamento di
un contributo che varia da € 80 a € 200.
I cittadini migranti dovranno pagare:
€ 14,62 per la marca da bollo da apporre sullʼistanza;
€ 27,50 per il rilascio del titolo in formato elettronico;
€ 30 per la spedizione tramite poste italiane;
€ 80 per il rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi e
inferiore o pari ad un anno;
€ 100 per il rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno di durata superiore ad un anno e
inferiore o pari a due anni;
€ 200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di
lungo periodo e per i titoli di soggiorno rilasciati ai sensi dellʼart. 27 comma 1
lettera a), T.U. 286/98 ovvero per i dirigenti o personale altamente specializzato
che ha fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote previste dai decreti flussi.
Saranno esclusi dal pagamento:
1. i cittadini stranieri non comunitari che chiedono la conversione o lʼaggiornamento
del proprio titolo di soggiorno;
2. i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti sul territorio italiano di
età inferiore ai diciotto anni e tutte le categorie che hanno ottenuto il nulla osta
per ricongiungimento familiare ai sensi dellʼart. 29, comma 1, lettera b) del T.U.
286/98;
3. i cittadini stranieri non comunitari che fanno ingresso nel territorio nazionale per
ricevere cure mediche ed i loro eventuali accompagnatori;
4. i cittadini stranieri non comunitari che richiedono il rilascio ed il rinnovo del titolo
di soggiorno per status rifugiato, richiesta asilo politico, protezione sussidiaria e
motivi umanitari.
Per ulteriori informazioni su tutte le procedure per il rilascio e il rinnovo dei permessi si
consiglia di consultare il Portale Immigrazione http://www.portaleimmigrazione.it.
Su questo sito è possibile verificare lo stato della propria pratica tramite unʼarea
riservata, accessibile allʼutente. Sul portale si trovano inoltre gli elenchi dei patronati e
degli uffici postali abilitati. Sono stati predisposti anche dei servizi di informazione
telefonica:
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800309309 numero verde gratuito di informazioni generali, in più lingue e
funzionante 24 ore su 24;
848855888 (costo pari a tariffa urbana) per informazioni sullo stato di
avanzamento delle pratiche, lunedì-venerdì 8.00-20.00;
803160 numero verde per informazioni sugli uffici postali abilitati, lunedì-venerdì
8.00-20.00.
Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto per soggiorni di durata
superiore a 3 mesi per motivi di visite, affari, turismo e studio breve (per il quale è
previsto il Visto C).
In questi casi è sufficiente informare le autorità competenti: lʼufficio della Polizia di
frontiera al momento dellʼingresso in Italia oppure, nel caso in cui lʼingresso avvenga
attraverso un Paese dellʼArea Schengen, la Questura della provincia in cui ci si trova
entro 8 giorni lavorativi.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le stesse
modalità del rilascio, da 3 mesi prima a massimo 2 mesi dopo la scadenza. Si consiglia
però di rinnovare quanto più possibile vicino alla data di scadenza.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno)
Dallʼ8 gennaio 2007[8] la carta di soggiorno è stata sostituita da questo documento che
autorizza gli stranieri a soggiornare a tempo indeterminato in Italia. Può essere
richiesto da:
uno straniero che soggiorni regolarmente in Italia da 5 anni;
chi è sposato e convive con un cittadino straniero già titolare di carta di
soggiorno;
chi è figlio minorenne di straniero titolare di carta di soggiorno;
straniero coniuge, figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
un cittadino di uno stato dellʼUnione Europea residente in Italia.
Non può invece essere richiesto dagli stranieri che:
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
soggiornano per asilo;
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.
Il richiedente è tenuto a dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
di sé e dei suoi familiari.
Il permesso può essere rifiutato agli stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello stato.
Nella maggior parte dei casi la richiesta può essere inoltrata agli Uffici Postali, ai
comuni e ai patronati abilitati, presentando lʼistanza di rilascio completa e sottoscritta,
copia del documento di identità (passaporto o equipollente), copia della dichiarazione
dei redditi o ultimo CUD[9], il certificato del casellario giudiziale, il certificato che attesti
lʼassenza di provvedimenti penali in corso, una fototessera[10].
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è richiesto tramite
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procedura di spedizione del Kit. Solo in caso di rilascio di carta di soggiorno per
parentela con cittadino/a comunitario/a occorre recarsi in corso Verona 4 a Torino per il
primo rilascio.
Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è
richiesto il certificato di idoneità abitativa (sia nel caso che lo si chieda per sé, sia nel
caso in cui lo si chieda per il proprio nucleo familiare). La pratica per il certificato può
essere presentata, a Torino, presso lʼUfficio Stranieri del Comune. Per informazioni
consultare il sito http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri/servizi
/fare/id_abitativa.htm dal quale sono scaricabili i moduli necessari per la pratica. Nelle
pagine “Informa Stranieri & Nomadi”, sul sito del Comune di Torino, è consultabile
inoltre un elenco di tecnici professionisti abilitati (iscritti allʼalbo professionale) con
indicazione di tariffe, indirizzi e modalità di contatto. Infatti è sulla base della perizia
tecnica che verrà rilasciato il certificato di idoneità abitativa dal Comune di Torino.
Il permesso di soggiorno CE è valido come documento di identificazione personale per
5 anni, al termine dei quali è possibile richiederne il rinnovo presentando nuove
fotografie.
Allʼatto del cambiamento del passaporto il permesso deve essere aggiornato. Ogni
variazione inerente a passaporto, residenza oppure al cambio di cognome in caso di
divorzio per le donne di alcune nazionalità, deve essere comunicata e aggiornata in
Questura.
Il possesso di questo documento consente allo straniero di entrare nel territorio italiano
senza il visto, svolgere tutte quelle attività lecite che per legge non siano
esplicitamente riservate al cittadino italiano o comunitario (per esempio gli impieghi
nella Pubblica Amministrazione), accedere a servizi e prestazioni di enti pubblici. Chi
ne è in possesso non può inoltre essere espulso se non per gravi motivi di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale o perché ritenuto socialmente pericoloso.
Dal 9 dicembre 2010 è in vigore lʼart 9, comma 2-bis, del Testo Unico in materia di
Immigrazione, disciplinato dal Decreto del Ministero dellʼInterno del 4 giugno 2010, che
prevede, tra i requisiti necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, il superamento di un test di lingua italiana. La richiesta
di partecipazione al test va presentata on-line accedendo al sito del Ministero
dellʼInterno https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare le pagine dedicate sul sito
http://www.meltingpot.org/Il-Permesso-di-soggiorno-CE-per-soggiornantidi-lungo.html#.UahbJaFzY3A.
Permesso di soggiorno per lavoratori altamente qualificati (Carta Blu
UE)
Dallʼ agosto 2012 è stato introdotto un nuovo permesso di soggiorno, denominato
“Carta Blu UE”, riservato a lavoratori extracomunitari altamente qualificati che vogliono
svolgere un lavoro in Italia.Le qualifiche professionali devono essere idoneamente
certificate dai Paesi di origine e lʼattività lavorativa svolta in Italia deve essere, nei primi
due anni di permanenza, conforme alle qualifiche per le quali si è ottenuto il permesso.
Questo tipo di permesso consente lʼingresso e il soggiorno al di fuori delle quote
annualmente stabilite dal decreto flussi.
La Carta Blu può essere rilasciata a:
stranieri residenti in uno Stato terzo;
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stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale;
stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dellʼU.E;
stranieri titolari di Carta Blu rilasciata da altro Stato membro.
Il permesso di soggiorno (Carta Blu) è rilasciato con durata biennale nel caso di
contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure con una durata pari a quella del
rapporto di lavoro.,I titolari di Carta Blu U.E possono effettuare il ricongiungimento
familiare, in conformità con le disposizioni del T.U. sullʼimmigrazione, a prescindere
dalla durata del permesso di soggiorno.
Entro un mese dall'ingresso nel territorio la domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati deve essere presentata dal datore di lavoro allo
Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio territoriale del governo
esclusivamente utilizzando il servizio di inoltro telematico a cui si accede dal sito
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie
/immigrazione/0807_2008_05_14_invio_telematico_ex_art_27_TU_immigrazione.html
Informazioni più dettagliate sono reperibili, oltre che sul sito del Ministero degli Interni,
anche su
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_rispondecarta_blu_ue_di_cosa_si_tratta_le_risposte_dell_esperto_15679.html
La cittadinanza italiana
Lʼacquisizione della cittadinanza comporta lʼessere soggetti agli stessi diritti e doveri
dei cittadini italiani. Un cittadino straniero può ottenere la cittadinanza italiana sulla
base di diverse motivazioni: per matrimonio, per residenza, sulla base di leggi
speciali[11].
La Legge 94/2009[12] ha introdotto una serie di novità anche in materia di cittadinanza,
in particolare per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenerla. E' stato previsto,
inoltre, per le nuove istanze, il versamento di un contributo di € 200 (articolo 1, comma
12, della Legge).
La cittadinanza si ottiene a seguito del matrimonio con un/a italiano/a dopo 2 anni di
residenza legale in Italia oppure, nel caso in cui i coniugi risiedano allʼestero, dopo 3
anni dalla data del matrimonio. In entrambi i casi non ci deve essere stato
scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione
legale.
La cittadinanza può essere concessa sulla base della residenza nel territorio italiano ai
cittadini:
stranieri non comunitari che vi risiedono legalmente da almeno 10 anni;
apolidi o rifugiati politici che vi risiedono da almeno 5 anni;
stranieri con un genitore o uno degli ascendenti in linea diretta che è stato
cittadino italiano per nascita o che è nato nel territorio italiano e vi risiede
legalmente da almeno 3 anni;
straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in
Italia da almeno 5 anni successivi allʼadozione;
straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche
allʼestero, per almeno 5 anni.
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Maggiori dettagli e informazioni su queste casistiche e sulla concessione della
cittadinanza sulla base di diverse leggi speciali si trovano sul sito del Ministero
dellʼInterno http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza
/sottotema002.html.
La domanda di cittadinanza, compilata sullʼapposito modello con contrassegno
telematico (ex marca da bollo), va presentata presso la Prefettura della provincia in cui
si risiede.
I cittadini stranieri, che hanno presentato domanda di cittadinanza, possono controllare
a che punto è la propria pratica on-line da un qualsiasi computer, collegandosi al sito
del Ministero dellʼInterno http://www.interno.it e accedendo alla sezione "Cittadinanza",
dove si trovano le informazioni sulla procedura alla voce "Consulta la tua pratica".
Per informazioni a Torino contattare:
PREFETTURA DI TORINO - Ufficio Cittadinanza - piazza Castello 199 - 10124
Torino - tel. 0115589550 - 0115589498 fax 0115589518. Per informazioni
telefoniche è possibile chiamare il martedì e il giovedì, orario: 10.00-13.00.
Nel sito http://www.prefettura.it/torino cʼè una sezione dedicata allʼimmigrazione,
che contiene la modulistica necessaria per la domanda. E-mail:
[email protected]
Sempre sul sito della Prefettura di Torino, a partire dall'11 maggio 2011, i cittadini
e le cittadine stranieri/e non comunitari/e che abbiano presentato istanza di
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo possono
verificare la data della convocazione e l'Istituto scolastico dove sostenere il test
di lingua italiana.
Altri documenti
Lʼiscrizione anagrafica
Può essere richiesta da uno straniero maggiorenne in possesso di un permesso di
soggiorno con durata superiore a 3 mesi. Certifica il luogo in cui la persona
abitualmente dimora.
È possibile farne richiesta presso gli Uffici Anagrafici del Comune di appartenenza
dove sono reperibili i moduli per la domanda.
Lo straniero oltre alla domanda è tenuto a presentare i seguenti documenti:
passaporto valido;
codice fiscale;
autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (lʼobbligo
sussiste per quanti presentano la domanda per la prima volta) o la ricevuta di
pagamento della tassa rifiuti;
permesso di soggiorno valido.
Questʼultimo documento può essere sostituito:
dalla ricevuta di primo rilascio e dal nulla osta al ricongiungimento familiare
rilasciato dallo Sportello Unico per permesso di soggiorno per motivi familiari;
dalla ricevuta di primo rilascio, dal nulla osta al lavoro e dal contratto di soggiorno
rilasciati dallo Sportello Unico per coloro che abbiano sottoscritto il contratto di
soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e siano in attesa di
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permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dalla ricevuta di primo rilascio e dal contratto di soggiorno rilasciato dallo
Sportello Unico per lʼemersione del lavoro irregolare;
dalla ricevuta di rinnovo e dalla copia del permesso scaduto per ogni tipo di
permesso di soggiorno.
Nel caso in cui lo straniero risieda in una struttura di accoglienza o in una comunità
dovrà presentare una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della
struttura.
In seguito alla domanda, al richiedente verrà consegnata una ricevuta cui seguirà il
controllo da parte della Polizia Municipale al fine di verificare lʼeffettiva residenza.
Il cittadino straniero ha lʼobbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro
60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, con una
comunicazione diretta allʼAnagrafe comunale che, in caso contrario, provvede alla
cancellazione dalle liste dei residenti nel comune.
Lʼiscrizione anagrafica è indispensabile per ottenere il rilascio della carta dʼidentità, per
usufruire delle prestazioni socio-assistenziali e per poter presentare la domanda per
lʼassegnazione degli alloggi popolari.
Carta dʼIdentità
Lo straniero regolarmente residente in Italia, con residenza anagrafica, può richiedere
questo documento di riconoscimento personale che ha una validità circoscritta al
territorio italiano. Per ottenere la carta dʼidentità lʼinteressato deve rivolgersi di persona
allʼanagrafe della località in cui vive presentando 3 fotografie uguali e recenti, un
documento di identificazione e il permesso di soggiorno non scaduto, oppure
permesso scaduto e ricevute del rinnovo, oppure nulla osta e ricevuta prima richiesta,
rilasciato dalla Questura competente. La carta dʼidentità deve essere rinnovata dopo
10 anni e non è valida per lʼespatrio.
Codice Fiscale
Eʼ una tessera che riporta una serie di lettere e di numeri che riproducono in codice i
dati anagrafici del cittadino. Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione
dei contribuenti nei rapporti con il fisco e si esibisce in una molteplicità di atti, anche
amministrativi, tra i quali lʼiscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, lʼassunzione come
lavoratori dipendenti o autonomi, la stipula di contratti (affitto, compravendita),
lʼapertura di un conto corrente.
Il cittadino straniero lo deve richiedere agli Uffici Locali delle Agenzie delle Entrate,
presentando il permesso di soggiorno o la ricevuta del rinnovo e la fotocopia del
passaporto in corso di validità. Nel caso in cui venga richiesto un visto per lavoro
subordinato in Italia, il codice fiscale è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero insieme al visto.
Patente di guida
Ai cittadini stranieri, come agli italiani, è richiesto questo documento per poter guidare
un veicolo. Ai titolari di una patente non comunitaria, che possiedano un permesso
internazionale di guida o una traduzione giurata della patente, è consentita la guida dei
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veicoli che la loro patente abilita fino a un anno dallʼacquisizione della residenza.
Dopo un anno dalla residenza è necessario convertire la patente estera in una patente
italiana, cosa possibile per i permessi di guida rilasciati dagli stati esteri con i quali
lʼItalia ha stabilito rapporti di reciprocità. Lʼelenco dei paesi è consultabile sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://www.mit.gov.it/mit/site.php.
La domanda di conversione deve essere rivolta allʼUfficio Provinciale della
Motorizzazione competente allegando: modello TT2112 (si ritira presso gli Uffici della
Motorizzazione); ricevuta del versamento di due tasse dovute per la conversione;
patente estera posseduta (in visione); traduzione in bollo della patente estera
autenticata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente stessa
e convalidata dalla Prefettura; 2 foto recenti in formato tessera; certificato medico (e
relativa fotocopia) in bollo con foto recente, rilasciato da un medico convenzionato con
lʼASL o da un Ufficiale sanitario; permesso o carta di soggiorno in corso di validità o
ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio per motivi di lavoro
subordinato (in visione).
La richiesta di conversione della patente può essere presentata anche da una persona
diversa dal diretto interessato, munita di delega in carta semplice e fotocopia di un
documento di identità dell'interessato.
La conversione comporta lʼemissione di una nuova patente italiana che sostituisce
quella straniera.
Per informazioni più approfondite contattare gli Uffici Provinciali della Motorizzazione
Civile.
Traduzione ufficiale dei documenti
In molti casi il cittadino straniero deve presentare la traduzione ufficiale di un
documento redatto in lingua straniera. Il traduttore, che può essere una persona
esperta della lingua o un traduttore iscritto allʼAlbo del Tribunale, deve giurare e firmare
davanti al Cancelliere un verbale in cui dichiara di aver tradotto fedelmente quanto
scritto nel documento (in originale o copia autentica) da allegare alla traduzione.
Il verbale, detto di asseverazione, è soggetto a tassa di concessione governativa.
Presso il tribunale gli stranieri interessati trovano lʼelenco dei traduttori cui rivolgersi per
questo tipo di servizio.
[1] I paesi che applicano la Convenzione di Schengen sono: Austria, Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
[2] Per esempio: titolo di viaggio per rifugiati e per stranieri, libretto di navigazione,
lasciapassare. Informazioni si possono reperire sul sito del Ministero degli Affari Esteri
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia
/Passaporti_documenti.htm.
[3] Lo straniero che intende entrare nel territorio nazionale deve essere in grado di
dimostrare che dispone dei mezzi finanziari che possano garantirne il sostentamento
per la durata del soggiorno esibendo: denaro contante, fideiussioni bancarie, polizze,
titoli di credito, titoli di servizi prepagati o atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti
di reddito.
La tabella che consente di determinare lʼentità dei mezzi di sussistenza richiesti è
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consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.esteri.it/MAE/IT
/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/Mezzi_finanziari.
[4] Con le nuove disposizioni in materia di visti Shengen, il visto sarà visto unico
Shengen: potrà quindi essere rilasciato da una delle rappresentanze consolari dei
paesi aderenti allʼarea Shengen e non vi saranno più distinzioni tra visto di transito e di
ingresso.
[5] Sono in ogni caso soggetti a obbligo di visto i cittadini dei seguenti paesi:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia,
Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize,
Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia,
Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio,
Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea,
Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia,
Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau,
Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia,
Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar,
Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius,
Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica
Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa,
Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta),
Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia,
Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam,
Yemen, Zambia, Zimbabwe.
[6] Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27/03/2007. Modificato dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti
per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei
cittadini di Paesi terzi irregolari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
5/08/2011.
Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2009 - Supplemento ordinario n. 128.
[7] La nuova procedura si applica ai seguenti casi: adozione, affidamento,
aggiornamento permesso/carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento
figli/e, cambio passaporto), attesa riacquisto cittadinanza, attesa occupazione, asilo
politico (rinnovo), carta soggiorno per stranieri, conversione permesso di soggiorno,
duplicato permesso/carta di soggiorno, famiglia, famiglia minore 14-18 (non primo
rilascio), lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro sub-stagionale, missione, motivi
religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolide (rinnovo), studio, tirocinio
formazione professionale, turismo. Le domande devono essere presentate presso le
Questure nei casi di: affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico,
minore età, giustizia, status apolide (rilascio), integrazione minore, invito.
[8] Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione direttiva CE 2003/109 relativa
allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.
[9] Ogni anno il lavoratore riceve dal datore di lavoro il CUD su cui viene riportato il
reddito complessivo percepito e le relative trattenute.
[10] Il certificato si richiede a qualsiasi casellario giudiziale presso le Procure della
Repubblica, dietro lʼesibizione di un documento di identità e lʼapposizione sulla
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richiesta di una marca da bollo.
[11] Legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/1992.
[12] Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24/07/2009 - Supplemento ordinario n.
128.
Link
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione - sezione
del sito del Ministero dellʼInterno che riporta notizie, provvedimenti normativi,
procedure in materia di immigrazione.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/ServReteConsolare.htm sezione del sito del Ministero degli Affari Esteri con informazioni relative ai visti di
ingresso e alle Rappresentanze straniere in Italia.
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione - sito del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
http://www.poliziadistato.it - sito della Polizia di Stato con informazioni e
documentazione utile sullʼingresso e la permanenza dei cittadini stranieri in Italia.
http://www.portaleimmigrazione.it - portale promosso dal Ministero dell'Interno in
collaborazione con Poste Italiane e ANCI - Associazione Nazionale Comuni
Italiani, dedicato alle procedure di rilascio e di rinnovo dei permessi e delle carte
di soggiorno.
http://www.permessidisoggiorno.anci.it - sito dellʼANCI - Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con informazioni su rilascio e rinnovo permessi di soggiorno.
http://www.immigrazione.biz/index.php - portale di riferimento per immigrati in
Italia. Contiene informazioni aggiornate e guide sulla normativa che regola
lʼimmigrazione.
http://www.stranieriinitalia.it/normativa - portale per i nuovi cittadini.
http://www.meltingpot.org/articolo15951.html - sito del progetto Melting Pot
Europa per la promozione dei diritti di cittadinanza con informazioni sul test di
lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE.
http://www.respi.it - portale della Provincia di Cuneo sul Progetto Rete Servizi
Sportelli Pubblici Immigrati. Contiene informazioni sullʼingresso e il soggiorno in
Italia di cittadini comunitari ed extracomunitari, approfondimenti sullʼaccesso ai
servizi del territorio e aggiornamenti sulle iniziative in tema di immigrazione e
cittadinanza attiva.
Informazioni locali
QUESTURA DI TORINO - UFFICIO IMMIGRAZIONE - corso Verona 4 - 10152
Torino - tel. 01155881 (centralino Questura) - 0115588400 - 0115588500 (URP
Questura) - Orari per informazioni, distribuzione moduli e presentazione delle
istanze: lunedì-venerdì 8.30-13.30
http://questure.poliziadistato.it/torino - E-mail:
[email protected]
PREFETTURA DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO UFFICIO CITTADINANZA - piazza Castello 199 - 10124 Torino - Ricevimento
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00. Sportello telefonico: martedì e
giovedì 10.00-13.00 - tel. 0115589498 - 0115589550 (informazioni di carattere
generale, stato delle pratiche) - E-mail: [email protected]
http://www.prefettura.it/torino
SPORTELLO UNICO PER LʼIMMIGRAZIONE - via del Carmine 12 - 10122
Torino - Decreto flussi: sportello telefonico 0115221477 (lunedì-mercoledì
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14.00-15.00; giovedì-venerdì 9.00-13.00). Ricevimento pubblico: lunedì-venerdì
9.00-11.30. Ricongiungimento familiare: sportello telefonico 0115221431 0115221432 - 0115221433: lunedì-venerdì 9.00-11.30. Ricevimento pubblico:
lunedì, giovedì, venerdì 9.00-12.00
E-mail: [email protected]
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO - CASELLARIO GIUDIZIALE corso Vittorio Emanuele II 130, ingresso 2 piano terra - 10138 Torino - tel.
0114327413 (sportello telefonico 8.30-13.00) fax 0114327363 - Orario: lunedìvenerdì 8.30-13.00; sabato 9.00-12.00
http://www.procura.torino.it/segreterie_casellario.aspx - E-mail:
[email protected]
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO - LEGALIZZAZIONE ATTI UFFICIO ATTI GIUDIZIARI E NOTARILI - corso Vittorio Emanuele II 130 - scala
A, piano 6°, stanza 61406 - 10138 Torino - tel. 0114327395 - Orario: lunedìvenerdì 9.30-13.30.
http://www.procura.torino.it/legalizzazioni.aspx
UFFICI AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO
Orario unico per tutti gli uffici: lunedì-mercoledì 9.00-13.15/14.30-15.30; giovedì
9.00-13.15; venerdì 9.00-13.00
Ufficio Locale Torino 1 (Circoscrizioni 1 e 3) - corso Bolzano 30 - 10121
Torino - tel. 0115523111 fax 0115523272
Ufficio Locale Torino 2 (Circoscrizioni 4 e 5) - via Paolo Veronese 199/A 10148 Torino - tel. 0112297111 (centralino) fax 0112297290
Ufficio Locale Torino 3 (Circoscrizioni 2, 8, 9 e 10) - via Sidoli 35 - 10135
Torino - tel. 0113163611 fax 0113163821
Ufficio Locale Torino 4 (Circoscrizioni 6 e 7) - via Padova 78 - 10152 Torino
- tel. 0112873000 fax 011282100
http://piemonte.agenziaentrate.it
UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE - via Bertani 41 - 10137
Torino - tel. 0113012100 (centralino) - numero verde 848782782 (informazioni su
credito punti patente) - 800232323 (informazioni su duplicato patente, rinnovo,
cambio residenza patente e carta di circolazione) - Orario: lunedì-venerdì
8.30-11.30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana 14.30-16.00
http://www.motorizzazionetorino.it
CITTAʼ DI TORINO - ANAGRAFE CENTRALE - via della Consolata 23 - 10122
Torino - tel. 0114425380 (informazioni telefoniche lunedì-venerdì 8.00-20.00,
sabato 8.00-16.00). Per prenotazione certificati a domicilio: tel. 0114425200 Orario ricevimento pubblico: lunedì-giovedì 8.15-15.00; venerdì 8.15-13.50
http://www.comune.torino.it/anagrafe - E-mail: [email protected]
Anagrafi decentrate
Per orari e dati aggiornati si consiglia di visitare il sito: http://www.comune.torino.it
/guide/anagrafe
Circoscrizione 2 - via Guido Reni 102 - 10137 Torino - tel.
0114435280/82/83
Circoscrizione 3 - corso Racconigi 94 - 10141 Torino - tel. 0114421060 0114421061
Circoscrizione 3 - via De Sanctis 12 - 10141 Torino - tel. 0114428768
Circoscrizione 4 - via Carrera 81 - 10146 Torino - tel. 0114437245 0114437250
Circoscrizione 5 - piazza Montale 10 - 10151 Torino - tel. 0114431060
Circoscrizione 5 - via Stradella 192 - 10147 Torino - tel. 0114439577
Circoscrizione 6 - via Leoncavallo 17 - 10154 Torino - tel. 0114436650
Circoscrizione 6 - piazza Astengo 7 - 10156 Torino - tel. 0114432610
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Circoscrizione 7 - corso Vercelli 15 - 10152 Torino - tel. 0114435780. Per le
richieste di pratiche di residenza si riceve solo su prenotazione: tel.
0114435785
Circoscrizione 8 - via Campana 30 - 10125 Torino - tel. 0114435880 0114435881
Circoscrizione 8 - corso Moncalieri 18 - 10131 Torino - tel. 0114438827 01144388278 - 0114438829
Circoscrizione 9 - corso Corsica 55 - 10135 Torino - tel. 0114435987 0114435989. Per le pratiche di immigrazione occorre fissare un
appuntamento presentandosi allo sportello o telefonando ai numeri:
0114435987 - 0114435989 - 0114435910
Circoscrizione 9 - via Nizza 168 - 10126 Torino - tel. 0114432166
Circoscrizione 10 - via Negarville 8/48 bis - 10135 Torino - tel. 0114438080
CITTAʼ DI TORINO - UFFICIO STRANIERI - via Bologna 51 - 10152 Torino - tel.
0114429433 - 0114429455 fax 0114429400. Sportello informativo, consulenza e
accoglienza: lunedì e mercoledì 14.00-17.30; sportello idoneità abitativa: martedì
e giovedì 9.30-11.30; sportello accoglienza rifugiati e richiedenti asilo politico:
lunedì e mercoledì 9.30-12.30; sportello Ancitel per richiesta, rinnovo e
aggiornamento titoli di soggiorno: solo su appuntamento.
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri.htm - E-mail:
[email protected]
Il servizio offre informazioni e sostegno per lʼinserimento sociale, facilitando
lʼaccesso degli stranieri ai servizi e alle risorse presenti sul territorio cittadino.
SPORTELLO STRANIERI - via Vigone 76/B c/o Associazione AmericaLatina 10139 Torino - tel. 3395743725 - Orario: lunedì 15.30-17.30; venerdì 9.30-12.30;
sabato 15.00-18.00
http://www.americalatina.info E-mail: [email protected]
Offre gratuitamente informazioni e consulenza sulle pratiche burocratiche per i
ricongiungimenti familiari e su altre questioni legate all'immigrazione.
CITTAʼ DI TORINO - INFORMAGIOVANI - via delle Orfane 20 - 10122 Torino tel. 0114424981
Presso lo sportello ci sono anche un mediatore interculturale di lingua rumena,
Marcelin, e una mediatrice di lingua araba, Ghizlane. Per conoscere l'orario di
presenza dei mediatori telefonare al Centro.
http://www.comune.torino.it/infogio/cig/mediazione_stranieri.htm
CGIL PIEMONTE - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO CAMERA DEL LAVORO - Ufficio Immigrati - via Pedrotti 5 - 10152 Torino - tel.
011244399 fax 0112442263 - Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
14.30-18.00
http://www.cgiltorino.it/Ufficio-immigrati - E-mail: [email protected]
LʼUfficio Immigrazione fornisce assistenza, consulenza e informazioni sui diritti a
tutti i lavoratori stranieri che si rivolgono alla CGIL.
CISL PIEMONTE - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere - Ufficio Stranieri - via
Madama Cristina 50 - 10125 Torino - tel. 0116520081 fax 0116520554 - Orario:
lunedì-venerdì 14.30-18.00
http://www.torino.cisl.it - E-mail: [email protected]
Offre un servizio di accoglienza e orientamento per i lavoratori stranieri alle prese
con la burocrazia e il lavoro in Italia.
UIL PIEMONTE - UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - via Bologna 11 - Sportello
CPO - UIL - via Bologna 15 - 10152 Torino - tel. 0115793335 fax 0112417191
http://www.uil.it/uilpiemonte - E-mail: [email protected]
Patronato ITAL - via Bologna 11 -10152 Torino - tel. 0112417190 - Orario:
lunedì-venerdì 8.30-12.00/14.30-17.30
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http://www.uil.it/uilpiemonte/servizi/ITAL/Immigrazione.htm
PATRONATO E CAF ACLI - via dei Quartieri 6/L - 10122 Torino - tel. e fax
0117650499 - Sportello Immigrazione: lunedì 9.00-12.00/14.00-16.00; martedì,
mercoledì e giovedì 9.00-12.00 (al pomeriggio solo su appuntamento); venerdì
solo su appuntamento 9.00-12.00/14.00-16.00
http://www.aclitorino.it/User
Sportello a cui possono rivolgersi gli immigrati per ricevere informazioni circa la
documentazione necessaria per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno e per ricevere assistenza gratuita per la compilazione e lʼinvio
telematico della domanda di rilascio/rinnovo.
SPORTELLO IMMIGRATI USB - corso Marconi 34, 1° piano, 10125 Torino - tel.
011655454 fax 0116680433 - Orario: lunedì-venerdì 9.30-13.30/14.30-17.00
http://www.piemonte.usb.it/ - E-mail: [email protected]
Sportello informativo e di erogazione servizi per gli stranieri. Assiste nella
compilazione delle pratiche di rinnovo, rilascio, aggiornamento dei permessi di
soggiorno, offre consulenza fiscale tramite il CAF e consulenze pratiche abitative,
lavorative e legali.
UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI - via Ceresole 42 - 10155 Torino
- tel. 0112462092 - 0112462443 fax 011202542 - Orario: lunedì-venerdì
8.00-12.00/13.30-17.00; mercoledì pomeriggio chiuso
http://www.migrantitorino.it - E-mail: [email protected]
Altre e-mail: per consulenze su ingresso e soggiorno
[email protected] e per problematiche inerenti il lavoro
[email protected]
Tra le diverse attività lʼUfficio svolge funzioni di accoglienza, ascolto e dialogo;
fornisce informazioni su servizi e risorse presenti sul territorio (pubbliche,
ecclesiali, di volontariato e private). Eʼ possibile aver consulenze su diversi settori
tra i quali: leggi, lavoro, questioni legali, orientamento professionale, corsi di
lingua.
Per gli apiranti rifugiati politici la Pastorale Migranti ha aperto un apposito
sportello:
PUNTO DI DOMANDE - Centro aiuto elaborazione storie richiedenti asilo - via
Porporati 3 - 10152 Torino - tel. 0114368038 - Orario ricevimento: lunedì
14.30-18.00. Solo su appuntamento, e dopo primo incontro, in altri giorni della
settimana.
E-mail: [email protected] [email protected]
E' uno sportello che offre gratuitamente sostegno e orientamento a chi vuole fare
domanda di asilo politico e a chi ha già presentato la richiesta. Aiuta i migranti a
ricostruire la propria storia e li prepara al colloquio da effettuarsi presso la
Commissione Territoriale di Torino. Fornisce inoltre informazioni sui servizi legali.
http://www.piemonteimmigrazione.it/site - sito dellʼOsservatorio regionale
sullʼimmigrazione del Piemonte, che contiene numerosi link utili.
URL di origine: http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/node/1637
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