CASI DI CASA N. 84/2016 21 ottobre 2016 Quale aliquota IVA per

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CASI DI CASA N. 84/2016 21 ottobre 2016 Quale aliquota IVA per
CASI DI CASA
N. 84/2016
21 ottobre 2016
www.agefis.it
Quale aliquota IVA per lavori di rimozione amianto e rifacimento del tetto di
un capannone artigianale?
Domanda
Un privato proprietario di un capannone artigianale locato deve procedere
con la rimozione del tetto in eternit e relativo rifacimento della copertura.
Quale aliquota IVA deve essere applicata alle fatture afferenti i lavori?
Risposta
Il rifacimento completo del tetto di copertura (struttura e manto superiore) è un
intervento classificabile quale opera di "manutenzione straordinaria" (ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001); se l'intervento invece
fosse limitato alla sola sostituzione del manto superiore, o di parte del manto
superiore o ad altri limitati interventi, allora si sarebbe in presenza di "manutenzione
ordinaria" (secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n.
633/1972 sono "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti”). Per un fabbricato ad uso diverso da quello abitativo, come nel
caso di quello oggetto della domanda, l'IVA applicabile alle fatture derivanti da un
contratto d’appalto per la realizzazione del rifacimento del tetto è quella ordinaria del
22% sia che si tratti di manutenzione ordinaria sia che si tratti di manutenzione
straordinaria, quindi l’ipotetica diversa classificazione in manutenzione ordinaria
piuttosto che in manutenzione straordinaria nulla cambia agli effetti dell'applicazione
dell'IVA che, in entrambi i casi, è, come detto, dovuta nella misura ordinaria del 22%.
Solo nel caso in cui l'intervento di rifacimento del tetto rientrasse in un intervento più
consistente, ovvero in opere di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia o
ristrutturazione urbanistica, allora tornerebbe applicabile l'IVA al 10% sugli appalti per
la realizzazione delle opere. In sostanza la legge, per i fabbricati a destinazione
diversa dall'abitazione, agevola - con l'aliquota IVA del 10% - la realizzazione degli
interventi di recupero più consistenti (risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ristrutturazione urbanistica) rispetto agli interventi di recupero cosiddetti
"minori" (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria) soggetti invece
all'aliquota IVA del 22%.