Scarica l`opera in formato PDF

Transcript

Scarica l`opera in formato PDF
REGOLAMENTO EDILIZIO
DEL COMUNE 01 MILANO
approvato dal Consiglio Comunale nelle Sedut.e 18 e 20 luglio 1920
e dalla Giw1ta Pro' inciale .1\mministrntiva I' 8 dicembre 1920
aggiornato ~ecomlo le ultime modifiche
con note espllcatlve dell'lng. 01<;8AH.E .ALHERTINI
Lgs.Jge sul LC>iano ~g ,olatorg
!disposizioni spgeiali pgr h~ opgrg
in @onglorqgrato @gn~gntizio sgmplieg
gd
BPIT\StO
111. EIHZIUX !<:
J
Pri~zo
L. 5. -
~
•
M 11, A N O
\
l>IT'l'J. 'l'JP.· El>l'l'lllOl~-J.lllllAlUA L. IJI G. l'llWI • .<
V1~ Aroit>'-IOO•'odo, ~ ll'faua nuomn\
t 928 (VI)
N. 660
REGOLAMENTO EDILIZIO
DEL COMUNE DI MILANO
approvato dal Consiglio Comunale nelle Sedute 13 e 20 lugli.o 1920
e dalla Giunta Provinciale .\rnministrativa l' 8 dicembre 1920
aggiornato secondo le ultime modifiche
con note esplicative dell' lng. OE SARE ALBERTINI
Loggo sul IC>iano F{ggolatoPo
JC>ispoeizioni epoeiali poP lo opoPo
in @onglornoPato @ornontizio sornplieo
ocl aPrnato
•
M l L AN O
OITT.A TIP.-EDITRI OE-J.IBRABIA L . J>I G. PIBOL.A
Via Arahie•aot11Jt:lo. I (PllJUIJ Duomo)
1928 (VI)
N. 660.
INDICE
RBGOLAMBNTO EDlLIZlO :
Capitolo I. - Denuncia di opere edilizie : richiesta e ~oucessione del nulla osta
>
II. - Commissione Igienico-Edilizia
"
III. - Opere 1m1nisionah per_l'esecnzione ,lei lavori
,.
IV.
Solidità, sicnreua e decoro dei fabbricati
i.
V. - Norme igienico-ediliiie •
"
VI. - Opere esteriori ai fabbricati .
" VII. - Prevenzione o difes:L dai pericoh dell'incendio
» VUI.
Norme speciali 11er i Quartieri a Giardino .
"
IX. - Horveglianza - Contrnvvonziom - Disposizioni varie
NORME Plrn. lL COLLAUDO B L'uso DB1 PON1'1 MOBII.l, DBLLB SCALE
AEREE E DBOLl APl'ARKCCHI DI SOJ,t.B\'AMBr>TO
No101E EDILlZIB PER LA NUOVA VlA DA PIAZZA ANDUEA DoRIA A
VIA GIUSEPPE VERDI .
CAPITOLI SPECIALI PElt Lll: }'ADURICH1' DA KSEGUlR::.1 LUNGO LA NUOYA
VIA DAL CoRDUsto AL FoRo BoNAPARTB (ORA Vu DANTB), DE·
LlBBRATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NBL GIORNO 11 GENNAIO 1887
CAPITOLI RELATIVI ALl,8 COSTRUZIO?>I !SOi.ATE CON GIARDIN1':1'Tl 1~
VIA
SBl'TKMBRB .
PIANO RBGOLATORB BDl!.lZIO B DI AMPLIAMENTO - Legge 12 luglio 1912,
n. 866 .
REGOLAMENTO PBR L'BSBCUZlON'B DBLLA LBGGE 12 LUGLIO 1912 n. 866.
R. D. 14 dicembre 1913. n . 1429
Pag. !>
> 14
.. 17
"
~:;
26
)' 36
> 41
.. 49
,.
51
,,
56
,. 59
"
61
>
G!>
"
6!t
xx
REGOLAMENTO EDILIZIO
nEr,
COMUNE DI MILANO l 1>
CAPl'.l'OIAJ I.
Denuncia di opere edtllzle, rlcblest a e concessione de l nulla osta.
Rirhil'sla dcl 11111/a osta per opere cdilì:.ù>.
\rt. 1.
ChiullqlH' i11lc11<la cii C:::>e~llÌl'I' nl'l wuitoriu dcl Comune
di :\lilano OlK'l'l' l'dil izi<', siano costn1zicmi di t><lifici nuovi, siano a~­
g-iu11tc>, modificazioni o d1•111olizioni da. compit·r~i in fabbricali ,,..,j_
si.enti, o i11t-0nda iutrodmro 'ar ianti ad O}H'l'lù gii1 a1mrovate, prima r1
doPQ che.sia inizi tt<L 111 1se1·uzin11C', devo lai uc denuncia al Sindaco e
p1 e;entaro allo :::.tL'sso il r0lalh·c1 progetto 1 cd atto e completat<i noi
modi prc,.,critli dull'a1 l. :i 1' d1iodl I\\ il nulla osta r..Jla :'Ua c:-lìCllzione. agli cffplfi d0l we~nto reg-.llamt nlo (:.?).
~el caso ehc il dt•m1nci1rnl<• 11011 :-;ia ad un tempo proprietario del
L rreno ~u cm 1'01>e1<L cfo,c l':-,.<;e1\' 1segt1ita, la •lnnun<'ia deYc c''l'l'\'
fat!a in coucor.:>o l'OI proprictnrio dc•I ta-n•no ste.-;..-;o.
X<'11 è 1n'C5<'1·itta In richiesi.a <Id nulla o-.la !)Cl' i lnYori di 01·dinn1 ia manutcnziont'.
.r 01'. I.
tJ S f•l ver i la i· ore. di ordi11111 ia ma111 i ri!J11a1Yli 1111n1111e1itc cdili:i. Jln dt 1·1
/.a ricliù=sfo dr/ n 111/11
n11 ten;;inne 111m 1' 11cccs,«•ria
r.~~e1:l /"tt.cr. af1/i r.ffctti ,l, l .'ct111la111.r.nto sul/ti . fa;.,a dfl;;Ìnri11 .-11i n.11fl11ah us"ti pr.1· lo 111111111/cn:w/ll dt i /ab~r1c11t1, .w1ln ccccftunlt 11 01>t re.
contemplatr. rl11l1'111f.
WOI 1/1/
r:.
f'. , rw1\ :
(1) Dal 10 giugno m7 11 pn•tit•nlc rOlfOH\111t•nlu Ml ILl'Jlli<'a a tutto il l-twnt.orio
ooanunale. D,L qtwlln. <TiiT1t h1t•1110 <'l'~llto tli 11\'\'r v1gor<' i rN?olanwnti l'tlilizi ,J,•I
Comuni agirr1•gnti.
(Z) Vedi nnclw:
:..ri. 3 per nullii-u~tu dl'lltt <'ommi~~ìout• d1 \'igilanzu dl'i 'l'eatri 1• <klla l'>O·
vraintendenz:t dei 111onurm•uti;
art. 20 per nulla·oata 11~r 00<·111i.tziu11n ~t.nuln lc;
art. 57 lll'l' nulla-<>btll l'l'r 1li1>i111u1·1• 11 1k<'Orar.io111 dc-LI<.' facdatc;
art. 59 per nulh~-o•la 1>1•r rntlssi, in~t'Kll('. ('('(\.;
art. 68 Jl<'r nnlln-osw. 1>c1· 1mpi1wt i di gth• " <I i ''°rrt•nt.- elettri\''1:
art. 78 )ll'r nnllao0sta. l•l'r clt 1>ositl <h 11~1 tedi' 1111la mmnbili;
art. 80 pPr null:i-oBln. 1•er desti11111101H d'arca 11 qual'tlere giardiuo:
a.rt. 94 Ile.I' Lulln-o ta l•••r n1i<lrtnr11 t• • h111s111·11 •li l!tr 1de private, <'00.
a.rt. 26 e 27 tier nulla-<llltn IP('r ln111in11to •Il f<>gnatnra
. Vedi nnclie Regola men t o SMr 11 serviiio d i fognatu r a (o. GG1 della Collezione l.cr:i•lativa Pirola).
7
6
Le r•pnruz1".t111i di 11irr.o/11 mn.nu!e1~zio11e, c!1c stanno a car.ico dell'in quilino ( 1576). sr 11on i •t i'. p(ltio i.n contrario, .~ono d_l'terminate c{allo
ronSttctudinn dei,_ l11oglii, e fra .le. 0;Zt1·e sono .le npara!-1011e .dfl; far3t;
..Jì focofor1, fro11f<m1, .~t1p1ti erl arclHtra!'i dei _camrni;
.
All'i.ncrostamr·nto del ba"so delle muraglie negli appartamenti ,
11egli oltn lunghi di ol,ifnzio11r. a/l'altezza di un mrtro;
Al pm·i.nÌf 11/rJ ul ,,• r111flrlrclli rlcllr r.amr:re, quando solament•
alcuni. di eR11i .~iena rotti:
J i rt t ri, cccl tto c~1e si!lnn st(~ti rotti dalla. (lrandine, o. P~r. quaJr,lu
altro accidentr strnordmarw e rl1 forza magg'Mre, per etti l 111qutlmo
1101• •ia responsabile; .
.
.
.
.
.
Alle 1mpo:;te deyh 11sc1, az telai delle fmestl'e, alle tavole dez. tm
mezzi 0 alle iu1 po.~te · dellr boftPglie, ai cardini, ai "li iavistelli r ollf'
di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie complete su
tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza agli effetti degli articoli 45, 46, 48, 50 e 51 del Regolamento di Igiene, i pozzi e le distribuzioni di acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonchè
il sistema di allontanamcnlo di tutLi i rifiuti domestici, delle materie
immonde e delle acque pluviali, secondo il disposto dei Regolamenti
d'Igiene e di Fognatura (1). Il Sindaco potrà anche richiedere che il
progetto sia. corredato di uno ~chizzo prospettico dei fabbricati contigui laterali con la indicazione dello altezze dei medesimi, di un
saggio in acquarello dei colori che si intende dare alle facdat1:l verSù
~trada, ·e di tutti quegli altri dati che ritenesse necessario od opporhmo conoscere ~r un aduguatu giudizio sulla nuova opera.
Ove gli scarichi si effetLuino a ml'Zzo di tubazioni. o di corsi d'ac4 uadi privata ragione, i progeLti di fabbrica. devono essere con~ati
anche dell'atto legale di corrispondente concessione.
Quando trattisi di cctifìci dcst.inati a sbabilimenti industriali, tea.ti-i, cinematografi, caffè e altri luoghi idi ritrovo, semole, magaz~ini.
serrat11re (1600).
/Jr·111111tit1
di
O/H' l'f'
su flfe,, di Pùrno regolatore (1).
\rt. 2 (2). - Pc!' lo ope1·e di nuova costruzione di rLfOrmo o di m1:.rliodo n. fahhricati esistf'nti, da eseguil'o:3i in stabili cles~ìnnti nd <'SJll'DÌniaziom' pn.rzialo o totak in vi~'lù_ di progetti di Piani ~·cg~latori o d1
ampliamento n.dotLati dal Cons1.gl10 comunale e puhblloati a norma
dell'ni L. 11 della lcg-!XC d'espropriazione per causa di pubblica uLilitù
riel !..!5 ~i uµ;no 186!1, n. ~:~50, la denuncia dovrà essei e preseutata almeno un anno prima drl\'inizio delle opel'e, cotTPùata di 1111 progctlc·
almeuo di massima, O\ e fratti-. i di nuove costruzioni, o del progetto
rlefiniti\"O negli altri C<l$Ì.
E' dscrvat.a. tuttavia facoltà al Sindaco di e.--igere la presentn~io­
ne d<>l Jll"O~ctto definitivo anche per nuove oosti,uzioni.
.llor/alltrì /Ji:'T /i> tle111rncic.
-:Vonne speci,tli /H'r speciali crliffri.
Firmr. - {)rnunrie di opere di poco importan-:.n. - Domicilio rl 1•i
{ìrm111nri.
Rnponsahililà loro.
I disegni dovono ooutl'noro tutto lo pittnto doi v:ui pia.ni, 1qunudo non sinno
Identiche tra. di lor<>; tutto le fu.cela.te, nonchò quollc interne, quando possono es·
stlre vedute in tutto o ìn parte dalla pubblico. via.: una sezione trasversa.le fatta.
seeondo una linea. che più po.rtioolarmcnto n1n.nifesti ìl sistema. di costruzione: i
dettagli ornamentali comiprendenti unn inh•rn. oo.mpa.t.1. di fronte. ed uun planimetria generale- della. lO<lo.liW.\, In !sroln. minorr. ove ~io.no identificate le esistenti
co-truzioni e quelle da t>&eiruirsi.
Con cifre numeriche e! dovranno rndioore &pcoialmente:
a) Le altezze nei singoli piani dn. pn..-imento a. p:i.vimento e le altez.ze nette
interne dei locali di ()gni piano mi~urn.te in conformità all"art. 50 del Retrolamento d'lgiene;
b) Le altezze dei muri Crontalì di fabbrica o <li cinta verso gli spazi scoperti sia. pubblici cllo pr;,a.ti;
e) Le dimensioni plauimetrioltc dci:li "J>atj Jlubbliei e priva.ti circostanti, dei
cortili e dei ca.vedi di compendio del proiretto;
di Tutti quei dati ano vn.lgnno n. far conoeoore i preci•i rapPOrti altime·
irici e planimetrici dcll"edif,cio collo proprietà confinanti.
.\d. ~;.
Le demmcic per l'esecuzione delle opere edilizie, come
anche· di v11N ianti n progetti già approvati, devono cssero scritte m
compct..cnte carta da. bollo, su moduli stabiliti dall'Autorità comunalP
e corredato dai relati\ i di~gni, anch'essi ili compctento bollo, sn tela
o ca.rl"t bianca., in triplo originale, coll'indicazione ~e1ll'o~·i:nt~m~nto,
e della denuncia por la tassa. daziaria, secondo le d1spos1z1oni v1gen
ti (3), o clevo110 c·onlcne11 e, oltl"e ad una particolareggiala dcscriziono
(1) Vedi anoho la logge dol Piano regolatore \'lgent<• per fa, oitti\. di 'Mila.no in
<·a.lco al tosto dol 1>rcect1to ·regolamento.
(2) J proe:rttl di nuove oo~trnzioni, e le donun<'ÌIJ fo gct10ro ~11'1" l'osNnilono di
Olllll'l' cdilìzil'. di <"ul UA'li nrt. 1 e 2 del \"ÌJ.!CJHC: H<.·1<olarrwnto ediliiio, coDll>iluli "
clomunl'ntati 1·0111r è 1 rcs<"ritto <lall'nrt. 3 <kl Rt•go\iunl'Jlto 11(1".-o. <l<l'r1t11110 ""'t11'1•
prcai•nt.nt.i <liri•tt.1.mrnto alla. Dire1iont> per l'Edilità o l'Urhanis'Dlo, !'!l'?.iono I <lrl
'lluni<'i1>io. U<1tto Uffi<';o, ri~contrnta <'on <!Ommario esame la Tc~olaritù. ronmit~ dogli atti ·J lrodottf, m• antorizzn1~ l'inoltro al Protocollo Generale.
(3\ I 11isrg11! Ai devono Jll'rsentare in tripla <»J>4'\, 1n <'OlllP<'t~nl" !~e-Ilo, i<u ~n.rta
hinnoa. 0 Ali t~la in fogli di ~twerfìcie non mage;ioro di 1 mq. pingnh nrllc• 1hmcn· •
•ioni di 0.21 J)C!r 0,31, in l'<"'nla, n1ctrlc.a nel ra1>porto da t a 100 J>l'r l'insieme e di
almeno 1 n. 20 11ei detta.gli, Halvo cnsi eccezionali. Tnoltre. per 11•0 interno d'11rfl·
<·io si •levo 1>re•cntare una quarta copia. iu carta ,pmplicc di uno. delh• 11mnto
ilello nuove opere. Il tipo della. fognatura. donà <'''rre intlip<'ndrnlc dnl rimn·
nnnlc ciel progl'ttO.
•••
In seguito a ciro.Jlnrc 14 <!icembre 1923. n. 10670 dcl :\linistero delle Finanze:
•Le lettere con lo quali i clttndini <'hc intendono eseguire opere edilizie nell'abitato no Jnforwnno provcnti~amcnlo I' \utorìtà. comunale, hanno ca.ra.ttore di
semplici denunzie. e, oomc tali, po~i!ono l'••<'rO n'<lntte su (){Irta. semplice (").
•Lo stesso è a dirsi per i di•c,gni cho l'\"Cntunlmcnte vengano alliga.ti alla denunzia, anche se fll'Illati da un lni:cirnor•• o do. ;iltro tecnico, trattandosi dì d<>0t1menti oompilati 11oll'intoresse pubhlko n. oondizionc cht> negli stessi disegni veniia.
fatto constare <1oll'11so c•olusivo oul dovono sel"Vire • (•").
Per quanto rigu:l.l"da il computo dci cortili e lo convenzioni relative a.i cortili
•i richia;m.a qua.nto già <letto all'articolo relati1·0. Dovranno pure allegarsi le altre eventuali convenzioni oh<' fossero ncc<•s~nrio n. completare il progetto, come
convenzioni per scarichi dello accrne. At>rvitfi attive o passivo e simili.
Si avverte cbe d'ordinario l'cHnmo ilei proi::ctto e le pratiche di aP1Provazione
llon PO&lono espletar.si se Il progetto 11011 \•iene completato in tutti i suoi elementi.
(1) Vedi art. 127 e RCll'll'· dcl Rcqol. Jl<'t" il ~ervizio di Fognatura..
()•) SI rlehiede perù elle le aemrn"e sla110 ste.<e .ni fo1111 inte1·i di carta resistente (iuo
o11o • Sono esclusi i ml"::I fogli.
a te< .. \ La. cllcltw·a cla a tottarsl ~ ta uoitenu ".\ti UiO e<clnslvo del Comune di Milano
rm1ne dell'art. 1 ciel Reirotam .. nto l'dilizio.
N.B. - I moctu11 ,,,,. le ctumn:le $0110 111 vendita p1·esso la clltla ! .. cli G. Pirola, Via Arclvesco11acto t (PlaHa 1Jt1omo)
i
8
ecc., i relaltv i progetti devono 1·ont.r11cre l'ind icazio11e preci:::.a ùoUv
scopo a cui devono servire o clell'indust.ria C!he si intende esorcit.a.rvi.
nonrhè la descrizione esatta delle coerC'nze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricaLi ad uso mdustria, depositi pericolosi ooc.., e devono pumo soddisfare ·Ui tutti quei requisiti SJ?eciali
che wno imposti dal pregenlc regolamento, da quello di Igiene o <li
Polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune
di Milano, o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro ~li
incendi o por altra p11bblicu nooessil.à, per il che al Sindaco è riservata la faooltà di interpellare la. Commissione municipale per la pi·evenzione degli incendi e ogni rorpo consultivo di cui ritenesse opportuno udire il parere.
Per i terut.ri, cinomatografi e luoghi di pubblico 1·i~1·ovo si deve
unire al pro~tto la prova di avere riportato le presC"ritte approvazioni od autorizzazioni dello Autorità competenti.
I progetti di opere in edifici di int.<'resse storico o di pregio artistico contemplati dallo leggi 28 giugno 1009 n. 364. e 23 giugno 1912,
n. 688 devono essere co1"1"€'lati del corrispondente nrtùla osta da parte
della Ìocale Sovraint.. ndenza sui Mo1111 menti, con l'imJl('gno di <>&;ervare, nella loro esernzione, anche le disposizioni speciali contennte
in dotte leggi (i).
(1) Si riJ>Ortano qui lo norme contenute 111~lla leggtl 23 ~hlgno 1912 11. 1"'3 ·
Art. 1. - &no di~·hiarnte so1r1rcttc a s1wciale protc7.ione le <'.O•<' immobili la.
cui conservazione 1Jrc~<mhi un notevole inler<'~~o publ' lioo a cau ...1 della. loro b.el·
lezza. naturale e della. loro particolar!' relazione con Ili storia eh ile e letti' rana.
Sono 11rolettc altresl dalla. pre~ente Jee-ic<' le bellezze panoramiche. .
Art 2. - r,e eo~e t·ontemplate nella prim•i parte del precedc-nte articolo non
pouono. essere distrutto 11ò altero.ti• •N1z.i. il consenso dcl :Minislt'ro dell'iijtr1u:ione
pubblioa.
·
·
·
li Ministero dell'istruzione pulll>Jicu un rnooltà di 1>rocedere, lll via ammiru"t.rativn, alln. notificazione della dioltiara.zione del notevole intere••o pubblico al
proprietari ed ai POS!'e-•ori o deteni.ori n qualsiasi titolo degli immobili di oui è
parola nel prf.'OO<lente articolo. Taio dlch iarnzlone dev'ce8ere. sn iRt:lnza del mini·
~tro atesso, iRCritta. nei rPs;"lstri catastali e tra,critta noi registri delle ConAorvatoric delle i!lot~'C.he, ()(l ha cfftea<'i1i ttl'i oonrronti di ogni suceesRivo proprietario.
i>Ossei;i;ore o detentore a qualsiasi titolo.
I proprietari J)Ollscs-ori o detcutori :i. 1p1aloiasi titolo degli immobili i quali
siano sta.ti oirgetto di detta diobiarazioue. sono tenuti n. Prc.<cn_tarc preventiva-.
m<>uto alla <~11etente Sovrn.intendl'11zn -t.•i momunimli i proi::Ht1 delle opere di
qunJqlasi acnere relativ 11 <tgii in>Jnobili RlOS~l, per ottenere l'n11t-0ri~zaz~orll• nel
cfe~uirle dal Mini~tcl'O dell'istruzione 1rnbblioo. il qualr 1~ron-ede sentito 11 Parere
dC'lln Giunta del Consiglio i;up-0rioro per le anticJ1ità. e bC>lle arti.
Contro la dlchiarnziono ministeriale e :tmme~><e i\ ricor.io al Go\"erno ilei Re
oh<> decide, 11enlila la G innla del Oonsil!'lio •n Jl!'riore P<'r le antkhit;. e h<'llc ai· ti,
e il Oonsiglio di Stato. Hltlvo il ricorso alla I V se?-io1w 11<'1 Consiglio di Stato o il
rk.ono in via .·traordlnnria al n(.,
'.
.\rt. 3.
,\ uchc indi)Jendi'nkmcnte d:lllu prevt'ntivn notilk:iz1ono dellt• dl<-hia.razione di J>Ubblico inU!res.•e, di <"lli nel pn-c«lente articolo, il )finiflte~o dPll~
istruzione pubblica hn fa.ooltà. di ordinar!' la 8oSJ>en~ionc dei lavori iniziM• . u !!11
J11U:nobili SQ.INCtti alta prl'sente lcgg~.
Entro il tf'rmfoe di un mca<> 1 1 M.iniatcro della i.struzionr 1J1t1bblica dovrà
r•roocdCTe alln notifioozìone della <li<·lliarazlone di cui all'a.rt. 2.
Tra•oor•o que.sto LA>nnine !<('nza che il )Jlnistero nhhin. proyveduto alla noti·
fkazione, l'oroine di
pcn•ionr •i considero. reçooato.
Nel ca~o di non nvvrnuta ~iri·veutiva notil\cazlonP di cui nll'nrt. 2, te ;a.
<iOBJl<lllllÌOne 11011 è revocatn, è 1·i«•1'\•ata niili ttventi diritto l'azlonll per indennità
lìmitata a I rlmliori.o <1<'111' "llC"'"
0
"°
9
Le demmcie e i tipi devono portare la firma della pcr~ua per cui
conto l'opera deve essere esegiuita, onrcchè dal proprietario del krreno nel caso di cui al ~condo comma dell'art. 1 o del 1·is11ettivo le!?'ale r.appresentante, quella del dirèltore delle opere, - chi.' dov1·à cs"ere Ingegnere o Architetto laureato in una sede delle Scuole di Appliicuzione diel !legno o romuncflw autorizzato ad ese1·citan' nel Regno
la profe.<>.sionc d'Ingegllere o d'.\rchitetto, con lit.oli equipollenti a
quelli conseguiti in dett.c scuolt' di a})f>lil"tz.ionc, o, :soltanto però per
le costruzioni rurali, Pc1ito Agl'imensorp (Geomell'a); - L' quella dell'esccntore, - ehe dovrà esse1·e o Ingegncro o Architetto laureato c0me sopra, o Costruttore t' dile (Capomastro) debitamente al ilitato dalla Giunta municipale <:d esercitare la sua profcs:>ione i11 :\lilano, in
ba.so a. cerliftrato d'icloncit.à dPlla locale Sonola dei Co~trultori eu1li
o di altra Scuola di eguale grado e natura.
~el caso di opere di pora irn1xwt.anza i11 edifici csiste11li, la denuucia potrà es...;~rc presentata se11z1b di-z.egni e a fii ma soltanto del pMprictario e <lell'ooccutorc nelle opel'C, tìf'crva.to !l't'irò al Sindaco il diritto di t ichitdrre, quando lo creda. opportuno, i tipi cl Pile opere da
cseg-uirsi e la firma di un Ingegnel'e o di nn Architetto lameato come
wpra, o di un Per i to Agrimensore l Gwmetral.
T11ilti i firmatari delle clenuncie dev,ono indif'arvi la lol'U l'l'Sidenza
o il loro domicilio, e in ogni caso devono a.vere un recapito a Milano
per le comu11icazioni del Sindaco.
I•'inchè miwca la ftrm,t de!l'11!';~unto1·c dell'esecuzione dt!i lavori, <li
f:ronto all'Auto1·ità comunale spelta al direttore cl.elle opere l'cl al pr0prictario oltrechi\ ai suoi mandanti anche la. respon~hilil;'1 riflett.Pnte
l'e&.>cuzione.
Art. 4. - Nei luo1p•i nei qua.li si lro,··mo ()Osc illl.lllobili so~gcl\t' alle d1 SJ>ORizioni 1ll'lla pr"5rntc leçg<'. nei casi di nuoH costruzioni • d attuazioni di r1inni
regolatori po.>sono c.-ere I>re<;Critte dnll'a.utorità. 'l'Oçenwtin1 le di<tnnze. le m l~ure •• lt• altre 11orp1e m.'<'\'s~nri<'. afflm:hò le 1111<>,·1• opere n<>n d:luneitgino l'3:;11i•tto
" lo Fl1tto di 11i1'110 godimenl-0 dcllr C<he e d1•lle bellezze µn norn n11ohc con km·
Pinte Mll'art. 1.
L'aut.-Olità •o\·crnativu potr-:'l altn·-l J>re~•·rin·re operi• di tm..J.1 8trl'!tam1•11to
ncce'"n rw JlCr im1W'dirc dn 111.cl!"~am<•nt i a bf'llczzc i.a turali.
Art. o. - t vietala l'nrtl"'ione con qualshbi ml'zzo di (•artt•lli e •li alti·i m1~zi
di puhblit•ità. i qunli dann••ggino l'nHpdto e lo 11tato di 1>1l'TIO i:otlimc·nto •h•lk
co~e o d(.1110 bl'll1•ize ,pmornm!cl.e di cnri all'art. 1.
Qrn••to divi<'to rl'ltrnrdl\ nucl.e i Ntrtl'lli, e gli altri IDl'Z?.i di vabhlieità arfl •i
1interionneut-0 n 1111 prcseull' legge.
JI M inisteru d1•1l'i~truz1011e pubbhet1. a mezzo dcl rrc·retto o Aotto pN.'(•·t lo.
ordi1,;1 In, rimozionr dei C..'\rtclli e degli nitri ml'z7.i di Jlnbhlfoitii. del qnoli è ,·ie·
Inta l'nrll•.•iOu<' a norma dc•! -r~rcseutc 1irticoio.
Art. 6. - Chiunque conW-an·ieul' 01rli obbli«hi Nl agli ordini di •·ni negli ar·
licoll 2. 3 e 5 d"lla pr~ent(.I legge, l> !•Unito Còtt l'amm••uda da I.1. 300 n L. lOOO.
lndip1•ndenteml'nte d91l'azione -pcnah'. 11 ~linistcro dcll'i,truzione pubblica con
ordinanza molivat11 rluò ordirw.re l:l !11•molizio1w delll' 01wr<' ahu-in1 ll>t'nte e •c·
rrnito e In rimozieno dei cartelli e degli altri mezzi di l'llhblicità. iudrbitamcnto
nff;~si o mnnl!'nuti.
'l'r:lBOOrH qumd1Ci ,!?torni dalla notil\<:n.zionl' tll'll'-0rdin:1nui in "" nmmini'Lrativ.1, la. demolizione dclii opere abu ha.mente fatte e la rimozionp all'i cartelli
r. degli nitri mc"t7.i di pubhlicitll. indehitnml'ntt• nffi.,4 o mantenuti (• p;eg111tn.
d'ufficio, t1 <'ari<'o dcl 11roprìt.'lnrio dcl fourJo, dlll\'O il diritto !li rimb•H'Po eia purl<>
di P"•o çoutro l re"pou~n.bill della trnsgrrs.,i01w.
11
10
.Y01'.I
Si fa presente l'opportunità rhe.1•mgano allegati al prn·
getto in 01·iginale tutti gli atti che servono a dimostrarne la re{lolamen_•
larita, come con1·r11zioni coi ro11fi11a11ti, concessio·ni di sconco. 111 parti·
r·ola.rc dtvcmo indù·ars1: i rapporti <li ronfinanza, ai•1•erteruloH" tale i;cop 1>
die le com·rnzùmi altius non tollendi sui confini devono essere ei;tcse n
tnle zona, clie sia r1mantita lo 1·egolamentarità degli 11pazi ci cortile anche
;,, ar1·c11ire.
Circa l'equipollr.n::a ai titoli di Ingegnere o .Arcltitcito laurcfllo nelle
'\1·110/r di applica::ione del Re{Jno si ai1verte che la sezioM cli Trit ~te de/.
I'. f.<'10ciazione nazionale ingegneri italiani ha ritenuto equi pollrnt i ,: ti·
t11li ,<('ffllf'1!1i:
. .
.
n) titolo di lr1geg11ere civile autorizzato; b) attestato del 1>tcondo
esame di Stato conseg1iito fo un Politecnico della cessa.ta ,Vonarchia
Austro-Ungarica e dell'ultimo esame cli Stato della scuola superiore di
aqronomia in Vienna, e delle scuole superiori numtrrnistiche; e) l'a.~.~o1;ttori<i conser;uita nelle stesse sc1wle superiori ~li c!ii ab) prima del 1885;
d) il diploma di laurea cU Ingegnere conseg1eito in Politecnici r. Sc1wle
fpcn?°chl' stiperiori non austriache equiparato al secondo csnme dalla, or·
rlina11za ministeriale 27 dicembre 18~3, B. L. I. N. 1197; e) i diplomi con11r·auiti in altri Stati p1·esso Istituti non compresi m~ll(l, nrrrlt'tt" ordinànza e qùì ?'iconosc'Ì/uti valid1' eil equipollenti in casi indi11irl11ali dalle
autorità 'rninistl'riali austriache.
Jt titolo di r·ostrnttore edile _(Capo1~iastro) è. stato ..~o.~t~tuito coi~ rft./1:
bcrr1zione 1925 dal titolo <71' Perito Erble che viene rrlasr1afo dng/I bt1.
f11fi ùulu.~triali rdili.
r'on dr1ibrrr1zio~11' 4 gr.1111a10 1~2,'3 la
.
. .
,
Gt!mtn. mu111r:1pale lw <l<J1bt'ro.ln
rhr rul interprr.ta·1011I' dell'art. 3 R. E. il titolo <h Gr.ometm ( Prnto
''flri111c11.çore) dc1•P. ritrmer.~i ~q1dpollente a quello di Co.çfrnttorr edili'
dr/la lorrile scuola agli rffrtt1 dello .~tesso art. 3.
*
**
Per le ro~truzioni 111 ro11glomerato cementizio Re111plice ed armafo
dt 1·0110 altrc11ì oi;sr.n•flr.~i le norme contenute nel R. J). L. ~ s<'tfembrr. 192i
11. 1931 cl1r f)Ui .~i riportano:
. .
.
1. - Ogni opr.r,a i~t c<>nglomuato cenienti.zio, se~11phrr. od armato,
do1 r<1 C·serf' costn11ta 1n base ad 1111 progetto eseruf1vo. firmalo da 1111
i1111r.(111< re.
.
•
· Dal progrtto dovranno 1·isultare le dispo.~izioni e le d1111.r.ns1or!1; <!elle
111rmhmt11rr. del r.onglomerato e de{ metallo che le ~n'!''• lr. 1pote.~1.di carico; lo natum, la q11alitrì e le 1·e.~1.~tenze dei materiali: le 111orl.ol1ta dello,
w.~truzione del disarmo e del rollaiwo, comprese q11elle degli e1•r.nt11al1
qi11nti di rÌilafazione 11011chè i relativi calcoli statici gi11.~ti/irativi ..
·
2.
J,,. qualità r 'woprir·tà dei materialf da i?11-P,ieunrsì.11r.fl'r-'r.wz1011r:
cli <Jo.ni oprra, .~ara11110 comprovate da certificati nlasctrtt1 da lnborator1
11lf1rtali.
.
.
3.
l'e1:ecmio11e dellr 1111ere in conglomerato sa?·à d1ref!a da tm .rn
r1rr1nrre, e dt>vrrì es.~cre affidntn .~pltanto ~ costrutt?r1 1 q11n{1 1·om.pro_vino
la loro idot1f'Ìfrì in questo particolare s1stem{I- di costrfizwne .mr.rha?1fe
appositi rertificati àa r,,ui 1·isulti eh.e essi abb;ano eseg1i1to o diretto im
port<wti la11oi-i· di t<d ,qenere con r1sultat<> r,nenamenfe favore~ol~ . .
1. - f I prefrt to 7Jro1•1•edr.1·à alla_ sorveglianza 8lflle costruzio.rii HL cr ·
111r11to a1·mato. A talr scopo il comm1ttente lta l'obbligo di pnsrntarr altri
Ln nota <ll'llo ~Jl<!so r<>latiYC è resa esecutoria. con ordinnnz:~ d\•l. :Mlrvi~tero
1ll'll'istr11z10111•, <1 1·imo.<sn all'esattore competente che nl' fu. hi ril'OOHH•On<' n!'lll1
rorme e t'Oi priv ilcgl d<'llc lm.poste prediali.
.
,
.
•\rt. 7. - Clii i•p<'ltori onorari. le Oomwissioni provincinli Jln•v•R~<' . n!'ll _art1·
oolo 47 tll•lla lei;i:t• 27 giugno 19G7 n. 386 ~li uffici wmum\!li e 1>rovlno1ah, ih uf·
ftci di dipartimenti forestali <' d~l Genj~ civile e gli uffici t<'-Onici di finnnza di?·
vono tieicnu.larc nlle Sopraintendenze dei mom;menti e nl )[inistcro dell'istruzione
pubblica I<• O;Y-'T<' progettato o iniziate. noncbè l'afft.,;ioM elci cn.rtclH <'d altri
rnet7.i 111 1rnhhll<'it~ dli' oontrnn-~rranno :tlle <lispo-izibni della prt'sente kiri:e.
prefettura prima. dl/l'inizio dri lav<>ri il progrtto dell'opera. in doppio
esemplare c9lle firme dd rommittrntc e dcl progetlÌ$:ta. 'llno di tali esem·
plari, munito di bollo della prefettura, 1•err<Ì re.~tituito al committentl
per es~ere co-nserMto in cantiere a dispo.~izi-one dell'mitorità. Il committente dovrà inoltre com1micare al prefetto il nome del direttore dei lavori e quello dell'a11paltatorc, a1•rertenrlo altre.~ì immedintamente dellr
e?•entuali sOBtituzioni.
••*
I monumenti, le lapidi ed altri ricordi pernurncnt~ sono soggetti alte
prescrizioni della legge 23 giugno 1927 n. 1188 dove si stabilisce èhe nessun
monumento. lapide od altro 1'iconlo permanente può essere dedicato i11
l11ogo pubbliro o apt rto f/l 7n11Jblico, a persone che non sia1W decedute
da almeno 10 anni. Risplfto al luogo de1•e sentirsi~ il parere della Rerria
Commùsione provinciale dei monumenti.
·
Tali disposizioni non i;i ap,,licano ai monumenti, lap1ab o ricordi
situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari eccle·
siastici od a benefattori.
·
Tali disposizioni nO'n .~i applicano n.Ur 71m·sone della Famiglia Reale,
nè ai Oaàut1: in m1erra o per i•mt.~n nazionale. E' inoltre in facoltà del
!Jfinistro per l' J nterno di c<msrntfrf' la deroga alle suindicate disposi
zioni in casi ec1·ezi9nali, quando si .tratti rli persone clie abbiano benr·
meritato della Nazione.
Esame del progetto e comunicazioni dell'esito. dei lavori.
Termine per l'ini:.io
.\rt. 4 (1). - Il Rinda<·o IH'CtH.lcrh in esame il progetto a mezzo òei
~uoi uffici, c,onsultando, se dcl caso, la Comrni~ione igienico-edilizia
e le altre Commissioni od enti competenti, e ne comunicherà l'esito
al proprietario, entro il termino di tre1ita giorni dalla presentazione
del progetto stesso. Ove si tratti di progetti di costruzioni di particolare importanza, il Sindaco potrà stabilire un termine maggiore, non
superioie però a 00 giorni, per l'esame dandone aYviso per iscritto
1.11 prcprietario.
Per l'esame dei progetti sono stabilite le seguenti tasse edilizie:
a) esame dei tipi di nuo\'a
struzione, ~opralzi, ampliamenti
e trasformazioni di ca:::eggiali esistenti:
500
L. O, 10 per mc.
fino a mc.
))
))
))
))
))
))
»
,,
,,
1000
2000
5000
))
))
))
10000
)) 0,09
)) 0,08
))
))
))
))
O,CJ7 »
"
)) 0,06 ))
))
»
,,
"
2()(X)() e o\Lrc
,, 0,05 » »
La tassa è commisu1·ata nlla c11hattwa dello stabile vuoto pel'
pieno.
La oubatu11:a si calcola lonenùo conto delJa superficie coperta da
fahbriooti e della loro altezza misnrat.a dal paviment-0 delle cantine
al pavimento del solaio o all'appoggio dcl tetto o della terrazza di
cope;tura.
b) Esame delle istam-0 e elci tipi per i lavori di piccola entità
pei qua.li sia richi~tn licenza edili1.ia - cadauna L. iO.
»
(l) C-0sì modificat-0 con dcliherazione del H Oommi-snrio in data 11 no\'t>mbre
19"~ li. 176476.
13
\c~'illll !;nor-o polril e::sere intrapreso, se non dopo trascorsi i termini sopraindicati, eccetto che si !r&tti:
.
.
a ) <li nron-cdimenli richiesti da urgenti ? 1mprowis~ ra~10111
di :-ict1n zza e 11'igit 1ll' che dovranno e.::sere ~pec1fìcat~1me>nlP 1ncltcalc;
b rti 1110<11ti r ·1zioni interne dei fabbt i cali industriali;
t ) di opere provvisionali e di costruzioni eh JX)l'ticati o ~loocati
P\'l' 1·a11liP1·i ..dilizi: fp1 mo però anche per tutti q11csti ca~i, la l'l'=>Jl01l!:ittbilili1 e gli ohhli~hi di cui al segu~nte c.a•pove11:>0.
. ,.
Qualora i t,1nnini :;O~l1 ai.ndieati siano lra.~;c?isi senza. c~l? 11 ~in­
daco abbia dato comm11caz1one della conce::s1011i1. o d•'l nf1ulo dcl
nulla. osta, potrà il p1oprictl1io dar prin~ipio ai larn1i, rcsLlu1ù? p~r?
picnamcnlo responsabile della co~f?rm~ki delle 01~1 e. allo. d1spos1zioni dci ltpgolamenli e delle Leggi in v1go1e, cun 0L.bl1t.So ù1 sogpendet li in C•UISO e.li rifiuto drl nulla osta, e di attenP1·si al10 we>scrizioni
tutt.o C'hO veniss.cro in seguito date dal Sindaco, tanto per l<' opere gitì
csog·11itr, rr11anlo per quelle da eseg11J1irc.
()lJbl if]O di ossnvare il presr>nl<' rf'gnlamenfl); errc:io11i.
.\ 1 t. t>.
Non polrnnno ottener~ il nulla o~ta quui p1 ogclli elle
in qualsias i mo<.lo contravvengono alle pres<Tizioni del presente i·c~
~olamcnto 0 cli quelli d'igi1me e di polizia ut·bana, salvo q11an<lCl "t
tmlli cli ri<'o:;lrnzione totale o parziale o di riforme di edifici O:i·
stenti; nei qual 1 r·asi potranno, su conforme parere della ~omnn~­
sionc idcnko-cdiliziuo, ottenere il nulla osta quei progetti <11 fahlmctt che rapp1 e.senti no Hidenli e importanti mi~lio1 ic, anco1 chi• in
essi le dette p1 e>,;c1izioni non siano state tutte r1gom:::a1C1C'11ll' o..;:;m·vato ( I) ( ~ ).
43-44, del pre~ente Regolamento.
12) r: temJl<>raneaml'nte ,.il'tata la coetruzionc. dl. baracche 1• 1·.1pa1111011! . con·
formo al doorPto c>Odl'stadle 8 ottobre 1921 che qui ~1 riporta:
(1) Vedi art.
IL POD&>TA.
ConsidC'rnto il i;ra,·(' t>regiudil!'iO igiPlli"o. edilizio <' di s icurt'nn cl~'}'anl<' dn 11.t
OOMlrn~ion<' dì bar1wch1· ,•seguite in divcr~i punti della 11er1fcrla «•Undma, l'<I ~h11·
aivam1•11to adihitt• t'Om<' locali di abitazione 11er quaulo priv(I di 01,nu rc11nts1to
atal1llit.o clni rc•l".olnnwnti in11nici11ali in vigore:
N<>l 1n<•ntr11 ><i t'ikf•na di <'m11na1·0 ulteriori pronedimt•nt1 inll'Mi nll!t couiplc·l't
ROPI' r<'M,ionc• <11•!111 ha1·a.c·«h<' <'Mi~tenti;
Allo AC<>J)O di hn11cdin• la rorm~ione o nm pianto di 1~1wve:
l!ilcnuio <·ho nella fo.LtiApecie rioorrono gli cstr!'mì prcvioti chL1lo :i tlieolo 153
della lt•t,go <·onm1i:tlc e provinciale 'i gente;
A sen1d <li tal<' U·rticcilo e l'Otto le c-0n1mi11atori<' d1•ll't<1 t. 226 d<'llll •uc;:>it1tla.
Jpgyc• <'l()nl 11nalc1 e pro,· incinlc;
Acntito l'Ufficiale Sanitario del Oomune,
determina
quanto Fe1:uo ·
.
in vin temporan11,.'I.. a far tempo dalln data della presente e lino u. nuovo 1·1h11e:
10)' t. vietato in tutto il territori<> dt>l C'<:>mune l'inwiunto t' l'~r1•zlonC' ~li h.\·
raocbo e di qirnlMinsi altra costruzione del "cne~e, a c1u:>luuque .~1~0 "'ano d?8t1untc;
Zol Devono .ospendersi immediat:unente i la".ori che 1:1u. fossero rn OONO
per <'-Ostruzioni del llencre, eia pure per 11~0 dl.'po•1to e mng:ir.zcno, e nono'lhtnte
dte ì lavori J'isultiuo già autorizzati.
NOTA. - .lccadr a.~.~11i .~pc,.~i;o clir. l'i11terfls1u elci costruttori tenda u
cnaa tq11i1·o~·i nel/tl intrl'prcfazio111 tir[ pnsrnfc articolo, in q11anfo si
vurrebbc e/te in base lld e.~.~o /JOft .~se m·cunlnrsi qualsiasi derooa, solo r:lu
si tratti di ri/Qrma di L'tr:r·liic <'<tf.t. Sì 1' 'JUindi roluto sost.enere per esempio, che if .<opralwre 1u111 ('(t.,a roxtitu1.~se importante. miolioria solo perchl- al riman< nte ddfa c11 t1 si da1•11 dnti11aziont ad uflicìo anzichè a pic1·ule qbitazio,11i del cclu più umile rlrlla popolaz_ione. Ora l'articolo in
qucst10111 rmra al r111n11a111< 11to <hl1a pal"te vecclt1a dr/la città, e si p-rr
or,cupa 11011r<1t11tto dei casi in cui l'ott1 fllpera11Z11 alle norme regolamentar.
~arebbe .fi~ica111u1te impoi;.,ibilc p<'r r11r1i1111i di <limt 11.,ioni dell'area, del
cortile e del fab1Jr1rrdo. Qurmrlo 1111 fabbrirnto pos.~a i•enir 1nioliorato
trasformandu_ne i {orafi, 11l.t11 i•'è r11r1io11r di ùwoctire ['Qpplicazione del
tJ'lesente art1colo .1/ <111alc 11011 potrebbe concedere nulla più tf,z'. quanto
le norme gent rqh c<n1.~< 11tono, nè p11ò ro11.~iderarsi compensatzi·a la rii orma <li. al~1111.1 locai~ rolla f ormyzione di 1111 n uo 1•0 via no che pegr;iori
l-e co11dtz1om fJlà caft11•e clr'l rorl1lr. In a< neralr dunqui l'articolo si applica ai ras~ cl i rifabbrica di i•crrh ir cau nella qual contingenza per lo
pÌ1Ì, l'articolo mira fld e11il«re cl1f' l'applirazion<· rigida delle norme 1·egolamentari ·inceppi fa ri1111011r1zionr di 1Jecrhi rdifici. E' chiaro che se
chi oggi possiede ima rasa di cinque piani e la volesse rifabbricare dovesse
rirfu,rla a tre, 71rolmbiJmente 11011 r11 1rebbe il tornaconto alla. ricostruzione. 111 nn caso sim•i/p in ne.111 rale quando non ùitervcnoG/no altri correttivi, non si consentinì la 1·iros/ ruz1onc n cinq11e pinn1:, ma a qtiatko,
do,,<mdo la concessione r0Rfit11irr 11110 sfato intermedio tra quanto sarpl1/Je voluto dall'applicazio11r ~trettu de/f,. normt' rli Regolamento e lo
!itato non 1·< golamPntarr prr<'s1~fc11ft'.
Uf/f>lti del nulla osta.
Art. 6. - Il nulla osta <lt>I Sindaco alla ei:;ecuzione di opere edilizie costituisce solo una pr<>Sunz.ione òella conformità delle operie
stesse alle Legg-i e Regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassatiYo di attcnc1":'Ì strettamente a. dette Leggi e
Regolamenti sotto la propria oocltr~irn l'esponsabiliit, anche nei riguardi dei diritti dei t 'l'Zi, con tutte lo conseguenze di cui all'art. R.
NOT..J. - Acrade a1;~a; B[Jlsso rlie i reclami di clzi si sente leso 11e1
propri diritti dallr cn.~truzion i del r1ci 110 alJbinno f onna raoa ed i 11
determinata. Percl1i sia po11.~ibilr na111inare tali ricorsi colla sollec1t11
àfme. che è ric!zicsta drd/'n1·r10111t nto,. oc~orre l'!ic. rssi siano circostan.
~~ati, corredati da tipi. r da u11suri:, 1nrlt~a11~lf? prec{saml}nte in .c~1e con:
si.sto, secondo il 1"1:clam<1 nfr, ln lt .c:1011r. d1 thr1tto if1 cui esso ntienc d1
soffrire.
Umill' di raliditr> df'l nulla osta.
Art. 7. - II nulla osta ha !ti validità di sci mesi dalla di1ta d1
Le 011Prc non iniziate entro que.sl.o Lermine e quelle iniziate, ma rimaste sospeso pc1~ oltr e sei mesi, non potranno esset'e
intl"aprese o ri.prcse, so non ('1'J'Cvia nuova denuncia e nuovo nulla
emissiion~.
osta.
Il tutto ><Otto c.ommiuutorlu di d1•1110li7.10n<' di autorilil. a s1>eoe e carico del
tlropr-ietario del teneno, o di (•bi eomnn que ri•nlti intestato nella i>roprietà su
Cui la costruzioni\ insiste, a SNU!i 1• 1wr 1Cli lllTettl del precitato arlioolo 153 deli:i.
l ri:tge oomunnle o provinoialc> vlgNltc. <• <CllZ'.l prcgiudi?.io del procedimento penale
Vel'&o il pl'oprictario .mcdcehno. e teli .iventuuli altri re~pousabili.
Il Corpo della Vi~lanzti t•rhnntl e tutti gli nitri Agenti e F11.1lzionari oomu·
nali •ono iueariCllli <l<•ll'l'M'<"ltZÌ011<• dolln prC$CDtc ordinanza.
D Podestà
Il Segr. Generale
E. Belloni
Pizzagalli
15
14
tf
V07' 1 _ I'el' le opere per le quali il 'nulla osta sia. dcc;du~o,
r'o":une • 1"uò richùdere lei presentazione di nuova d_enutJ.-cia. a a s
·h se a/tatto della nuoi•a denuncia fo8sero entrate in vigore n?rme re, <l'
· d'ff
t · da quelle v1'.genti all'atto della concessione 4el
qo
t eren i
~ ll' ·
· . amentari
ed te null<i
osta, 1ion. competera.
a tstq,ntc azcun a·trt'tt o d'1 8~u"7'e•
prec en
· itivo rlie deve co-nsiderars1 decadtilo e pertanto ovra
i { progettdo.fi1~1;!t'on t'11 1~lazio11e alle norme entrate in vigo,.e nel f rattenipo
, 3.~1 re 1no 1 • ••
•
Provvedimenti per opere arbitrarie.
\ ·t 8 _ Spettai al Sindaco di far sospendere le opere arbitra,.;
.· ai~~I~le ·intraprese o non conformi al progetlo approvato o, ~r
~~alsiasi ragione, non regolamentari, oon facoltà cli ord.ina!e la riforma. di questo ultime e di pro~care, ove ocoorru., dal. g1u~1oe oom:
petente la saniziione di farle demolire a spese del pror>r~ot.a.i:10 ~ salvi
quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle s1:1e ~ttnbu~1om a .tenore dell'iart. 153 della Legge oomrunale e .provino1ale (Tosto Umoo
~ foblbiraio 1915, n. 148 (1).
Richiesta e consegna di '])'Unti fissi.
Art 9 _ Quando l'edificio debba sorgere d~ll~ f?nclame~1ta ~.n
LOnfln~ c~lla sede di una strada aperta o da apr1rs1, il. propr10tar1?
al Sindaco in tempo utile, la determmaz1ono dei
cl 0\,e Ch'edere
I
'
f
r d • po.i o::,attamento
punti fissi di linea e di livello, ai qua i eg 1 ~vra
Entro 2:;
. Ue
.· enza ve11una sporgenza., neppure d1 zocoolo:
.
!·or~~r~:ll~a presentazione della domanda si dovrà. adù1vemr~ <i:lla.
~~nSèb"Il~ di detti punti fissi e alla redazione e firma del relativo
,·erbalc.
p .
polr:~~:
·
· · · dell'art 4 non si
d' questa :pratica e ferme le disposlZ10fil
·
~struire muri fuori. terra confinanti colla strada pub-
blic;~r la consegna. dei
punti fissi l'edificante deve fornir~ g~i oper~i
gli
attrezzi
oc.correnti
e prestarsi. a tuy-0 .quelle. ~pe.r~ioni che ale
0
l'uopo gli verranno indicate d~l'mcancat~mumf~:lid:l ~~~~~tto
spose, comprese quelle per bolli e tasse
reg
verbale.
CAPITOLO Il.
OommiHlone Iglenieo- E<llllzia..
Costituzione della Commissione igienico-edilizia. -
Durata in carica.
La CommiSc<>-ione igienico-edilizia è coml?°stia dal Sinr · ·
A...<:Sessore da lui delegalo ohe la pre51.edP.: dal SJùaco o dn un . M
n menti 0 da altra pel'sona. appartenente allu
1 0
vrint.en<lente sm
u h
'r1 otrà delega~ volta per volta e perSovrintendentz~ ds~ssma~-~c~ e!poP ufficiale sanitario municipale o do.
manentemen e, ai. ~
A t 10 _
tl) Vedi nrt. 43-44 del 1m:» ente Regolamento.
un rnedlCO dell'l.!fficio di igiene da lui volta per volta., delrgato;
da dodici mAmbri n1Jrninati dal Consiglio c~>munale scelli fra prr~ne di notoria e rioonosciut.a competenza teonica. e artistica in materia edilizia e urbanistica, preferibilmente tra ingegneri, architetti,
costruttori, oultori <li arte.
l Cornrnissairi di nomina comunale dm-ano in carica tre anni e
~i rim ovano per un terw ogni anno. Alla fine del primo e alla
fine del secondo anno dalla nomina ~:nerale la rinnovazione del
terzo si farà per sorteggio, successivamente per anzianità. Quelli
ohe escono di carica non sono rieleggibili che dopo un anno.
Si riterranno rinunciare alla carica quei Commissa1~ che senzi:i
giustificazione risultassero a6senti JX>r più di tre sedute consecutiYe.
Sua competen:.a.
Art. 11. - La Commh:;sion-0 dà pa:i·cre :
i). Siui progetti di nuovi fablbi1\icati, di ampliamento, di rtforme e ricostl'lu1zione di qualche rilievo, 1>oi quali sia presoritta la
approvàzione o il nulla osta del Sindaco, sulla dipintura e ornamentazione delle faccialo, .ainche di e.a.sa già esistenti, sulla apposizione di insegne ùi ogni genere o in generale su quanto può inter~are il i•egime edilizio, l'igieno o l'ornato, anche in riguardo
agh interessi dell'arto e dell'archoologia;
2). Sui piani regolatori di edilizia di ampliamento·
3). Sull'interpretazione,' sull'esecuzi~ne e sulle eventuali morlificaz.ioni del presente regola-mento.
I progetti di cui al oomma primo devono essere preYiamenle
esaminati dall'Ufficio tecnico municipale.
Il giudizio della Commis.<:.ione edilizia rifletterà il rispetto alle
disposizioni regolamentari, il Yalore artistico, il decoro dei progetti
che vengono presentalì al suo esame, allo scopo sopratutt-0 di evitare che si esegu1sca.no deturpazioni architettoniche, discordanze di
'Stile e di colore, decoraizioni che scemino di pregio agli edifici in
ispecie, quando rivelano assoluta deficienza di studio sia nel loro
oomplooso, sia nelle loro parti.
La Commissione rispetterà negli aut.ori libertà nella se.ella dello
stile architettonico. Dovrà però <'llJ aro che gli edifici risultino est.eticamente adatti alle località in oui dlovranno sorgere, oon particolare risiu©'ldo ai luoghi che abbiano importanza storica od artisti-eia ed all'a vicinanza di edifici <li carattere monumentale o comunque di interesso iper La st.oria e l'estetica della oittà, .curando di
ronoiliare la liberlà e l'uLilc del 11roprietario con l'abbelliment-0 della
città, col rispetto delle sue pc<mliari caratteristiche e col pubblico
YanLaggio.
Il voto della Commissione edilizia è semplicemente consultivo
e non costituisce presunzione dell'emissione del nulla osta di oui
all'art.. 4 che è r iservat-0 esclusivamente all'autorità com1malc.
1
17
16
Seduti'. -
CAPITOLO III.
J11teri•ento di funzionari <lei Comune.
IXL Commissione si riurusce m~dinaria.mente, una
, olf,a per seLtirn>él!na in giorno fisso, l' slraordi narìamente ogni 'volta
ehe il Sindaco lo C"rcda opportuno.
Per la validità delle sue adunauze è n('cc.-,saria la presenza d~
uhncno sette Commissari eletti' L quando ::;i lratli di dar parere sui
piani regolatori, edilizi e di ampli~mento, .sull'interpr~~~ione,. ::mlla
1~$l>cuzione, e stùle eventuali modifiche ù 1 norme cd1hz1e, sui pro~clti di edifici g-rand iosi o dc::;tinati a :-ede di servizi pubblici.
Per rapprovazione delle costruzioni ordinarie lo sedut.e s&ranno
valide quando :-:ia110 presenti almeno tre membri di oui due eletlivi.
l1n ingegnere municipale as:;i..ste c-0me segr<•lario alle adunanze
della. Commissione, rife1·i~ce sui progetti sottoposti ad esame di questa e stende i verbali delle deliberazioni.
'Quando si dovessero LratLaro airgom~nti di indole lega.le amministrativa, pot1·à essere i1~vilato ad :155i.s~.ei~'<'. od avrà yoto co.nsulti\'o, n Segretario pcl H1part-0 dell Edll1zw..; do~endoi:;1 esarmn.a.rc
progetti di edifici nei quali sia parti~lar~wnll' ml.er?ssat.a la s1cu.rezza c.ontrn ali incendi potl'à essere invitato a.cl assistere ed a.vra
Yoto consulti\~>, l'Ingegn~te comandante il Corpo dei Pompieri. che
potrà deleirare a sostiLuirlo altro in..!!"egncre da lui dipendent.e.
Opere provvisionali per l'esecuzione del lavori.
\rt. J2.
l\OT.I. - .I/lo sropo rii 1cnrlr'.re pi~ 1:apido .r1sa1111 .cl< i progetti è
ronsigliabile rlte le norme prereT?tive nei ?"'l!Jll<lrd1 della .~1rU;re~z~ :antro
!fl,i incendi vengono concordf!-lC diretta~ente rol Oomantl,, dn civici Pom·
puri prim<i dello preaentnzwne del p1 ngetto.
Rl'lazione del parere dellu. Commissione.
ATt. i3. -
Dcl pm~re della Gommìssiouo il Segretario riferira
sull'incarto relali\o tùla denuncia presentata e, quando il parere sia
favore\'ole apporri1 sul rclatiYo progetto la ùata del verbale d'apJ)l'OYazion~ e il timbro della Commis...;ionc, 1·ho farà vidimare con
la firma di un membro di essa.
. I .~tnt.Sione cli singoli rom mi.ssari1.
Art. 14. - Quando la Commissione ahbia. a tl'u.tla1·e al"goment,i
nei quali &i trovi <lir'cttamente od indiretLa.mcnfo in~eressaLo alouno
dci :moi membri, qucsli se presente, devo denunciare tale sua co~­
dizione e non dE>ve assistere all'esame, alla. di~cus..<:.ione e al giud~ ..
zio relativo all'u.1 gomcnto stesso. Dell'osser vanza di questa prescrizione dev·e.;;sere 1u·~a nota nel verbale.
Cautele contro danni
t'
rrwlestie.
~hiurn;1uo
voglia eseguire opere edilizie, siano nuovo
riformo o demoliiz.ioni di fa.l.>ùututte lo cautele atte a rimuovere
?gn1 i:i:e~1colo ~il. danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto
e ~1b1l~, gli mcomodi che i terzi J)():;':'-0110 risentire dalla l'st.'CllArt .. 15: -
cos~ru~_1om. o s18:no rq>a.razioni o
cati. g1a .es1ste11~1, deve osservare
cnz10ne di dette opere.
Cauteli• colt/ro danni a manu/alli per snvi:;i pubblici.
Ai:t. iù. - Pe1· lu c;;ecu?.ione di orl<!rc per cui occorra manomettere. 11 sotto:rnolo pu1bblico o costruiro assiti o ponteggi a normu
degh. art 19, 20, 21 o 22 del presento regolamento, il oos~rutLorc
deve m prc~denzu prendere accordi con l'UHìcio Tecnico comunali.!
per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblil'i
usa.re in seguii.o o~ni cautela per non danrtcggiarli, e dare oontcm:
por~n~ament.e U.\:Vl:SO :tgli uffieli od impr~ t:he eserci,:.c.ono quei
sernz1, IK'J-:cliè prenda.no gli opportuni provvedimenti.
Cautele per la tutela di
t//l(ltl':.l
storici
1•
artistici.
Ari. iì. - Se nel rootaurare o nel demolire un edificio t1ualsiasi
s1. :·e~ga a S<:Ol_>rire ~ualche monumento o avanzo che abbia pregio
a1 t1Shco o storico, s1 deve olLrec.hè os."-01'vtu·c gli obblighi rwcsoritti
~:lalle leggii dello Stato, darne immediatamente avviso al Sind'aco,
il Lflrn~e. orùincrà i provvedimenti che siano richiesti dalla t1J"genle
necess1t.a dE>l mo1Jument-0 o oggetto scoperto.
L"so dei canali p11/Jblic1.
ia ..\rt. 18. "
:\cssuno può, :::.enza :;pecialc conces:;ione, valer:,.i per
.Sl~a C~bric~ dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè diver-
ee1 n1: 0
impedirne il corso.
<'ostru:.ione di assiti.
8c<e:.ioni.
Art. 19. --: Oyo le oper'0 di cui all'at•t. 15 dobbano essel'o e:;eguite
sul. confin<~ d1 vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il propricta.~1~ d~ve cl.11udi're il luo.go destinalo all'opera lungo i lati prospicienti le v1~ o sp~zi pubblici con m1 a.s;ito, fatta ecceziono:
. .a) .che s1 . tr~lh.di opere di pochissima entità o da e.<:eguirs.i.
nei p1am ~up~r_iori d1 un fabbricato, nei quali e.usi il proprietario
not.ra: a giud1;;.10. del Sindaco, essere esoncrat0 dall'obbligo di C·>·
st_l"l1z~one del.l assito e autorizUl.to invece a ~tituire altri corWl'·
menti segnalt che se1·vano di manifeslo av\'iso ai passanti;
- 660 - JtJdi;:.
Ptl\01.A.
18
Hl
b) quando, in caso ù1 sovcl'Ohio incaglio al puhbhco transito, il Sindaoo non possa permettere chi" venga 1 ngornbll"ata coll'assito alcuna parte del suolo pubblico; nella qual contingenz.a il
costruttore dovrò. provvede1·c altri menti, n. tel'mine dC'll'art. 21-22
e a seconda delle migliori norme dell'arte, a tutela della sicurezza pulbblica.
Vonne
]Jf>T
la costru:;ionf• degli
a.~~in.
-
Segnali e la11/r.m,.,
- t/-
[i.ssioni sugli assili.
Art. 20. - Gli assiti debbono essere eh aspetto dt'coroso, alfa
c•lm(•no m. 3,50, costrmti secondo le linoo e le modalità prescritte
dal SinrlaC'o.
PE'r costruzioni di as.-,ili che possano inv€stire condulllll'e o •cavi
aerei 1a dernmcia idi cui all'art. 1 1levo esseoo corredata a.nrihe dalla
prova di aver dato avviso &Ile ditte esercenti le condutture e i
eavi ~u<Metli, a nonna dell'art. 16.
Quando le 011ere di chiusura importino l'occupazione temporanea ù1 area pubblica, il pro.rrietario, o chi pc1r esso, id.evo prima
ottenerne licenza dal Sindaco a tenore delle dispo,..izioni contenute
nel Regolamento di Stato per la polizia stradale e dal Regolamento
per l'applicazione della f.a.::;.sa di occupazione d1 spctzi cd aroo pubbliche, prescntando11c domanda con la indicazione d0lla località,
rstensione e durata presumibile dell'ocoupaz.ione, e procedendo, in
concorso coi funzionari municipali, alla consl.ataziono dei marciapiedi o materiali stradali, che ven·anno compre.si nell'assito o comunque occupati o manomes.«i. Se il recinto Yeni&-;e a racchiuder<•
manufatti c'1o int-ercssano sel'\'izi pubblici, si dovranno adoWa.re
disposizioni per il wonto e libero accesso d~li a~cnti 1~ funzionari
deì Comune.
Il proprietario, o clù per esso, deve pure, prima dell'impianto.
eseguire il pagamento delle tasse relativo, oltrechè di una somma
ila determinarsi caso per caso dal Sindaco, a titolo d'anticipo delle
eventuali spose di ripristino stradale, a tenore dell'ad. 28, e delle
ulteriori tasse dO\·ute.
Ove sia noceSSU!l'io prolungare l'occupazione oltre il termine ::.tabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per e~. devo present.a.re
in tempo utile mtOVi~ domanda, indicando la presum~bilc durata
della ulteriore occupazione, e riportare nuova licenza.
Lo porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiu::;e durante la sospensione dei lavori.
Gli angoli sporgenti degli assili o di altro genere di riparo devono essere imbiancali per tutta. la loro altez.z.a. e muniti di una
lanterna. a. velri ro&:;i, che deve restare accesa, pe1• oura o a spese
di chi fabbrica, dal tramonto alla levata del sole.
Il c-0llooamenlo e la dimen~one di qu<'sta lanterna. d'abbono assero tali da rendere fa.cilmento visibile il recinto o il riparo su cui
essa è posta.
In casi s~iali .e llet' i soli assiti ùi farb!brioa il Srndaco potr:.t
esonerare dall obbligo della lanterna.
.11 Comune ha sempre la facoltà .di ~~rvirsi - senza corrispondei e alcun ~mpcnso, ma.senz'.1.Preg1ud1Z10 delle eventuali esigenze
dell~ oostru~1?no - degh asis1t1 come sopra concessi verso vio 0
spaz.1 P 1.bbl1c1, come anc.he dei graticci e dei ripari cl'oo'lll 0cr1::nere
~st~ ~ttomo ai fé!J?b~catì in costruzione o in riparazion~ - 11er il
serv~z10 delle atryss1on1 du. ~ ei::;erc1to con diritto di privativa, a
sensi .dello speciale_ ~~gol~mento ~ocale, applicandovi gli appositi
qu!ldri per la pubbhc1ta. E però riservata al proprietano della fabbnca pcl qu.ale ~rvc l'assito, la, facoltà di apporYi, senza com~nso~ a~1s~ o? mse?Ilo che riflettano unicamente affitlnnz.e orl
,Jt~e md1caz1om relatwc al fabbricato medesimo, cd anche l'ind1Laz10ne de~la diLta: C~·l'uttrice, semprcchè tali avvi:;i od insegni·
non occup1n,o, ~utt1 m~1eme, più di una decima parte della facciaf[I
cste:na ~ell assito, e Siano oollocati nei punti che saranno indicati
dal! ufficio comunale delle affissioni.
Ponti di servi:.io.
A:t. 21.
Quando non sia per1111:.~a. o non -;m nec~·:-aria. la costnt~zion.c dell'assito, il primo ponte di st·1'Vizio vcr:so il pubblico
pas,,aggio deve essen· costruito acl un'alki.za tale, che il punto più
~a~o ctclla st~a a~"D'la.lura. disti .nou mrno di. 3 metri, o deve avere
I ano CS€\:,"'Uito m modo da ripa.rare con srcmezza lo spazio sot-
tostante.
Nel caso di. ponti a sbalzo l'alt.e-zza d<:l punto più basso della
nrmatUl'a sul piano della strada non potrà e!';sere inferiore a m. 4.
Norme per la loro costruzione. -
,?.i
ProN' di resistenza.
At~. 22. - I p~nti
serviz~o devono aveic tutti i requ1siLi neper 1Xar~n~1re 1 mcolum1tà dei laYoratori e im11edirc la caduta dc1 materiali.
Per i ponti o~inari .,i ossencrar110 le no1·me seguenti:
~ abetelle (pianta.ne), quando siano di .altezza superiore a ~
metri, sarn.nno composte di legni accoppiati 11or tutta la loro lungheu.iz.~, o fino, ad un metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavorc.
. Pe1 collegamenti dei legnami ~i devono impieame le fa.sciatme
ct~ ferTo ineihiodale, od altro sistema equipollente° escluse le funi
~1 .cana1~. o di alt1a fibra; in modo analogo debbono pure. essere
d~icuxah i beccatf'lli, per il cui collegamento ai trm·i ai quali aùenscon~ non può essere usata la semphce ch1uda~ura.
Lo impalcaturo saranno forma.te con tavole dello spesso1·0 di 1tln:ieno 1!1· 0,035, debita.men.te assicurate ai sottostanti travicelli. Spe('J_alc r1s:uardo deve usarsi nelle impalcature dei ponU a sbalzo 0
d1 q.uelh oh~ sono sostenuti da antenne non ra~hiuse, verso lo
Spazio. pubblico, d~ assiti, in modo che la viabilità cittadina c:ia
g-aranL1ta da qualsiasi pericolo, danno o molestia.
<'€SSar1
20
Ozni impalcatura sopra cnì -.1 \'Ompia110 lavori de\e spmpr~
a\·et'<' un :;ottoponle a una distanzol nor, maggioro di m. 2.:10. TalP
distanza nell'interno dci locali potl';ì rsse1'e aumentata fino a '1 meLri, quando il sottoponte :.:ia ~>~lituit.o da. una impalcatu1 a completa
di s111fficienlo resistenza.
I pnnti e le rampe devono e..~crc muniti di r>nt apetli composti dì
alnwi10 due robuc>li correnti, <lei quali l'infcr ioru <leve Pssere costituil<i da una tavola poggiante s.ulla impalt-aturn.
Le fronti dei ponti ve1-:50 strada drhbono e.ssere munite di ~tuo1c
o gr.ati<'ci di giunchi, o altrimt:nti <'h1use, in g11i:sa da t•\'itarc la cudl\.Jla di oggetti u mate1•iali su lla strada (t).
• l costruttori ed esecutori di qnalsiai:.i opera. di fabbric.n hanno ohhligo, per tutto quanto :si rifeh:-;ce alla escn1zio1w delle opere stesse.
di usare tutte le pi!.•eviclenze cd i migliori sistomi suggeriti dalla
scienza l lialla pratica per l'\1 ilare q11aluN1ue causa di danno aill'
persone addette al lavoro e ad ogni altra wroona, eco~• anche allo
<'OSe in genere (con speciale riguardo al rnao<"11i nario, <'Ordami, attrezzatura, mezzi pro,·visionali, ecc.).
Il Sindaco potrà pre.::.crin-re Lutte le onere l'l1t• 1·ilc1 ra a lal ri~rnardo neoe&;a11·io cd opiportu 110.
Nelle pro,·e di resistenza <!elle impakat11re l' in genere di tuttt•
le parti che costituiscono l'ar)parato l'retto pe1 la cOl:>tru,zione delli.
case si dovranno adottai e tutte le cautele che valg;ano ad allonlana1e ogni pericolo per le pe1sone. Per le imp.1lcahuc in cemcnt-0 arm<1to non si potranno eseguire pl'ove Sè non siasi wevia.menle provverluto a un'armatu1 a di presidio. In ogni <·aso :;;i clovru11110 pre11der1•
f)recauzioni atte a pre\ enire le 1•onscguenze di eventuale rovina dellf'
padi ohe si provano.
.VOT.A.
Jllo scopo di pr1 ,,, nirf !Ili tn/rrrtuni Nlilizi dcriv_f111ti do
11rc111at1iro disarmo, l .lm1111n1xirazio11,· com1111nfr di J/1/ano 111 dato
5 ottobre 1!1'26 ha dcten111nnto q11fl11/o .~cgue:
I) Lr prc.~rr1zio11i 111inisti rial i w·r l'a1·1·ettazio11c dtqli flf/f/lo:iura11ti e irlraulic~, P l'eseruzionc df':llc 0µ1 re 111 r.011r1lom-erato cemc11tiziu
semplice trl armato, ro11tu111t1 1lf I Bolli ttinn f"f/irialr del ,lfini.çtcro de
f,a1•o r i Pulibtici N. 7-8 d('[ J92;3 (2), so1w da llJl!'licnr.~i a,nC/I(; alle costru
;;ioni ~la e.,<f/llÌn:i
di .lftlano
11fll'i11trrt""'' µri1•nfo, entro il ffrritorÙ>
riel Oomun1
2) Non potranno 111 rlctnfo <'.~seri• tolti 1: 1·a811en, le armflfllrr di so
xfC!JnO deJlr Mr11ff1irr in ronylrnnPra/o remPnfizio srmplir,, f'd arma.to.
sr 110// ·~IO ncreri<ffO d1c
f'Oll(~lo111('f'(lfo af1/iÙ! _rO~f!llUnfo ,'l fl/'(lr/o d1
111ai11r11zw11r prcr1.~fo ~lall r~rt. 1,, t{fll1 vrcx1·nuo111 s11cr.1ff1tr: .
;~) .Allo 11copo d1· r111N11'11r11rl' l o.~N1 r1Janza di fidi d1x110.ç1z111111, gl1
in.ttrr.~.~ati. <lorrauno, fe111f'c.~tf1'11111entc, denunrÌQrc. 11<'1' ii;critto a/l'Uf
{icio Tec111ro 111u111r.1palt I 11lt1111nz1n11r. rlf'lle 1111n·nz1()11Ì di I/' lto, prr l r
nea.~sorie ronstafflzioni. Xrm ,,; /IOtrrì proCl'dt I'( ol di.<11n11n: .« uon prr.
ff
(1) Con dl•liherM:iouc 15 marLO 1910 l.i Uì1111ta mu11kipalc• lul detl•rniimU.o eh<' l'articolo de>e lt-ttC'ralmentc :lPJllicar,;i -al'l'O sohanto Pili 1><>11ti o fl(lrti di 4>0nti seiiuenti:
a ) 11.no n. m. 10 d'alt<-7.za dal &uolo so il poutu tro,·aMi nd alnu•no m. 1,50 di
rlistanzo, dallo .. toocat.o (OOHllll~) che lo rn<'C'llinde;
b) anelli' oltre i m. 10 d'nlt<'zza, «' la. di"ta'lzll dallo :;tooeato sia almeno
.ti m. 2.50.
(2) Ora ..o..tituit<• da. altr,. a.pp1·01·atc co11 R. D. J,. 4 8<'ltembrl' 19'.:7 n. 1981 (\ .
11 • 737 his drlht Collrzlouc l<>irislatiYa J>iroln).
21
ria 11111J1·u rrm.,fata711111r riti/o I''"""'" 11zr1 ch-111 nr111at11re, d11 ei;e(l11 •1'.<1
dallo .~fc~.ço li jficio.
Il rof?t/111to del .1u riotlo di -"fn{f1111111l 111·a fU•rrì inizio dal f/lorno della
, fmstr1taziont d'1,ff1r10.
Lr den1111cie d1 f'll/~ :"ll/11·a. pofra~1110 CiJs.err .~teM in ~orta f'.emplirt,
r. d_ol'l'Onno <'.~8ere r11;111ut11lt' 111 1!1111hrr• copia affct lJ1rezwne. Vl l (!?dil1tu rd 11rba111.~mo), ,'.;rz1111u I 1·/11 m nla~rtrrì nrei·ut(I, dallr orr 15 alle
ore l'i r 'i Ofllli giorno ff rlo/r.
1) Qualora, d11llr ix11< zÙJ/11 tiri/' l'.f/irw 1•onw11ale, r1w/ta.~u la
11cre.~.Hfà di prele1•11H r<111111i<>11i r/, i malr nali o degli i1111m1>.ti rhc .~1·
1111a1w 11(/ !Idio. o l'lu .,11111n 1,,1111wq111 qÙJr(lif1 i11 rnntir11. l'ef11rw
flllrà. /aroltr( (li prof'l t!f'rf allr 01·rorrr11ti .o/X!.razioni,; rd P. fatto e11/)rr.\.<o_
r1bbfif/O, Il rfll 1'0JJJll'f-8f'llfll lii llll>f/11 {(! t/1/'fZ1'071(' de•/ lal'Orl, ifj JJl'C!lfQ/'SI
" tuffo_ q11a11lo 1•rrrrì dal j1111zio1111rio 11111niciwilr ritr 1111fo mrr11F.flrio, ''
r·onr1111r 11tc, 11rr lo r1 fJ11foilfrì dd 11rt!rrr1111f'nlo f.11ddtfto.
.
~) .J1. r·o11t;a111•111t111i dtllr_ 11ormr .q1i11dic".'c 1•rrra1111n a71plicf1lr le
1h.çp01:1.vo!11 drll m:t. 226 rfrl 1•1gr 11fe 'l'<Hlo fh11ro dl'ff(( le!l'lf ro111111/(/lr·
, 1n·o1•111l'111lr, 111od1/1roto ron R. D. 30 112-100'3 ,Y, 2839, r nel1'11•entua/itù
•-lte i moterial1 na11 r·orrixponde.~.~ero a/11 prc.~1·r1zicm1 111i11i,,11.,.iali .rnnr1·en11<1tr-, 1•e1Trì d'uffici() 11ro1•ved11to 11r1 In df 11u11ci" dei n-~11ons11bili
oll'.1 utorità Giudiziflrin.
6) lo 71rr~enff ordi11a11:11 enfrn in rigorr rol f7Ìnr110 6 ()ffnhrf l!l26.
Sralr• arree, ponti mobili, t>cc.
.\il 23. - Le scale élHl'L, i p1mti mobili e 1 princi1lali apparecch;
di sollr.vamPnlA> non pr;K,ono venire posti in uso, 8€ non dopo che
s iano stati ispezionati ,, muniti di C<'rliflcato di CHJla.udo cta rinn·1Yal'::>i d'anno in anno, "Pconòo I<' norme s1>ee1ali stabilite dal Rin,faco ( t ).
C" ul rlr tifi
"'fl 11ir1• 111'!/{> o JJl'rP
di demo! i :Jow•.
.\!'[. :?4.
Nellr opl'l'l' rii demol izione, e. ~pecialrnent.e nello stac·
di materiali vol11mino~i e pf'santi. dPYono usarsi tutte IP cautele
atte ad cvilnro quul..,iasi r\anno a rose e a persone l", in particolare,
scotimenti dcl terreno e <·011!;'(11n1f'nte dannpg12,·i,amPnto o molestia ai
fahlmcctti \'irini.
E' vietato ten0rr ac,.urnulat.i in qualsìa:-.i luogo mater iali pro\'e11ienti da demolizioni. quando possa esscrYi pericolo di incendio r.d
" nt1lato l'accumulHre materiali pesanti nei piani s~1periori di un
Pdificio.
E' vietato altrcsì calan• materiali di demolizione \'Cl'$0 la Yia pubbliCJa; quando ciò ;.-;ia re~ neces.,a.rio dalla natura clì'lle opere, i m,ttcrial i stessi dovranno 'cnir calati entro panieri o per al?posiLi condotti u mediante corde orl a1tri mezzi pree~wzionali.
DcYono altresì osscn-ar.:>i le wescrizìùni :-.tabililt• dall'art. 129 del
llegolumento rl'l gienc e ad'ottars i tutte queillc altre speciali c.autcle
l'he il Sindaco pohii imporre a. ~coon<la. dei ca.si.
1·<1
Divu•to di ingombare spazii pubbliti .
.\ t·l. :?!:>.
E' \ictato ingomhriu·e le Yic e gli
nmti nllu. fa1b1brica.
Il)
(;1•
norme .-igc11ti
~ono
~paz1i
m1bblici aclia-
r11H·odotto in eakt• al tc•lo del 11rc:-ente Rct?oln.mrnto.
23
:!:!
Solo nel caso di assoluta ncoessiLà il Sindaco, a riohiesla, polrà
concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e
cautele rhe in ogni singolo caso vl'rranno stabilite, osserva.orlo le
disposh:ioni del R~olamento di P olizia urbana e del prooedente
art. i9, 11onchè del Regolamento speciale per l'oooupazione d'i spazi
ed are<' pubbliche.
lnlerruzionr· dr!i lavori ed obblighi relativi.
Art 26. - Nel caso 111 ciui il proprietario d'un edificio in costrt zione sia costretto a interrompere l'csoouzione, dovrà far eseg1ulirc
le operr necessarie <t garantir<' la solidità delle parti costruite e a
to~lierE> eventuali sconci.
In cnso di inadempionza il Sindaco provvederà d'ufficio a termine degli articoli i53 della Logge comunale o provinoiale e 76 della
Legge su i Lavori pub hl wi ( 1-4 .
Traseorw u.n mese dalla interruzione delle opere e salvo il caso
qhe questa dipenda da cause di forta maggiore (che l'interessato
do\Tà specificare e dimostrare), sarà in facoltà del Sindaco di far
c~are roocupazione del suolo pubblico eventualmente concessa (2).
Termine per la riforma delle facciate.
.\rt. 27. - l..R opero di riforma o di ricoolruzione delle fronti dei
fabbrirati verS'O spazi pubblici devono inoomin.ciarr appena oompi11to l'impianto dell'assito e degli occorrenti ponti di serviz.io, ed
L>SSere oontinuate senza intermimioni, e compiute nol più bl"cve termine pos."ibik.
Obbligo cli riJJrfstirw delle strade.
Art. 28. - Compiuti i lavori, il proprielario dell'edifizio dovrà
r·ìronsegnare, perfettamente sgombra, a tutte sue CU!l'e e spese,
l'area pubblica che venne racchiusa nell'aSSiito o oomunquo ocouipala per la. fabbrica. (3).
Le opere di ripristino del suolo stradalP sa1·anno eseoauite, a cura
della Amministraziono oomun{tle, a spes.e dcl proprietario J:>el quale
venne fatta la manomissione; detta spesa, quale risulte1rà dalla liquidazione dell"Cfficio tecnico municipale, d ovrà essere rifusa. entro
15 i.giorni dall'avviS-O di pagamento.
(1) Vedi articolo 23 dcl Regolamento sulln tassa daziariu (o. 650 della Coli,~
;do ne Pirola).
(2) VC'di ao<'h<' art. 7 dcl pr~ontc Ro~lnmento.
(3) Vedi art. 19·2D del presente Regolamento.
(4) l't·r la lc1nw comtrnnle e 1>rovincialc e ~r qnen:i s~i lav~ri pubblici Vl'tlunsi riM·P<'ttivamrnlo i nn. 541 e 125 della <'ollez1onc lcgislo.t1vn. Pirola.
CAPITOLO IV.
Solidità., slcurezza e decoro del tabbrìeatl.
Obbli11hi qenerali per la espr;uzione di opere edilizie.
Art. i9. - Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti pci quali sia stato concesso il nulla osta,
e seoondo le migliori normo dell'arte, ed a.V'er'e tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla. sua destinazione ( 1).
NO'L'.l. - J/.lmmir/;/strazione Co11mmde ·in data 15 novembre 19216
allo .~copo di prei•eni1 e il ripetersi di infortuni edilizi, e far defi11itil'(lfrte1. ft.; <'ls.~ar1 le sistematiche infrazioni ai regolamenti locali, le quali
oltre citi' risoftoersi in 11n imfrbito vantaggio per 71artr di proprietari
"" costr 1it tori meno scrupolosi, -in da:nno della collettività. costituisconr1
un inttmmi.ssibil< sfregio alla Autorità del C01nu~1e;.
.
.
v1~fo I art. 133 riel/a. legge cf>rllmwle e 7J1"ov1•nc1ale vigente, modrfinito 1·nt n. Decreto 30 dir:embn 1923, N. 2839;
. visti !Ili a1:t. 8, 29 e 1?9 del 11igen.te Re,g9lame._nto Eç!.ilizi.o, efl allo scopo
d1 da·rc P.f/ett11•a esecuzione alle chsposi.ztoni rn tali <Wticoh contenute;
ha ,/f'fermìuato le S(guenti norm<':
I) Fermo restando nei cosfrutton l'obbligo di chiedere le visite
di cui all'art. 124 Rf'golamento Igirnr vigente, e qui.lle rtlative alle
opere ì11 conglomerato re.menti-zio, di 1•11i al decreto N. 153618 del 5 ottobre 19-26. ogni cantiere di fabbrica do1-r<Ì essere visitatn periodicament1·
daUa 1Jir1::ionr T'Il (l?dilità ed urlJC111i'.<mu) Sezione!, per acc1 rtarsi cl1t
11ia ri,~pet~ato il >'Uc~(t<~to art. 29 Reoolamento Edi_lizio, il quale dispone_
r!te << 0011.,, opera td1hz1a de've csr'g1iil'si in rno1lo piemnm•nte con/orme at,, pro11ettì pei 1111.rif; Sia stato co11ces1w 111111lla osta, e s1condo l< migliori
tt n-0rme dell'arte».
2) Delle 1•i.~ite eseguite si redìgrr1ì vubalr in duplo su apposito
foglio di co11trollo, una copia riel quale dour<Ì resta1·1' permanentemente
nel rantiere di lavo1·&, l'altra presso l'Ufficio romu1udc.
a) Per aqe1•olare il controllo di wi .~opra dour1ì co11sermrsi nei
r·antieri di la1;orn, ed esibirsi a ricltic.<tn degli incarica.ti dcli' Autorità
com·unale, il 1111//n osta alle costnizioni e la copitt de1 ttpi recanti l'a11µr<>i-azio11e dell' .1 vtoritrì comunale, romr è tassa ti· va mente prescritto
dall'art. 89 Regolamento Edilizio.
4) Qualora dalla 11isita risttlti e/Jr le ovae n<?n siano conf<>nni al
f11 ogetto appro Mto, e rhe le varianti siano cont1·arie alle norme regolo
mentori r1 siano tali da rende,re ?t~ce.~.<<lri? .nnovq esame da 'f!<l1"te de(Tli
urqani rompetrnt ~, e ciò a g11ubzzo dc gli 1 Mar1cati della visita, l' Uf •
ficio romunalf>, <t mezzo della Delegazione di Sorvealio11za. farà elevare
contrq,1111enzio11e, e provocherà dall'A11fol'ità rnunici71ale l'ordine di. so.spen.sio•1e dei l<u•or1.
·
I im•ori do1•rannn rimaner< sospe11i .<in q11rnu/o ~i .~;,, 71nJ<l11tt a alla
/Jirezinne per /'Edilità e l'Urbanlismo (Sezione I) nelle forme voliste,
domarul<t di rendere 7·enolari le opere, " si .~io ottemita l'approvazione
dt:lle 110rianti introdotte. D1trante q11e11f o periodo l' A 11torit<l commiale
.~orveu.lif'rà clic nel cantiere non .~i UP(11tisca110 opere, tenendo in luogo
apposito incaricato.
La spesa di detto incaricato, determi'/1,afa in L. 100,- oiornaliere,
sarà <i ra1-ico del prop1·ieta1-io della. rostruzione risultante frregolare, e
1•errù riscos11a nei modi e nelle forme stabiliti dal precitato art. 163
della legge co1111111ale e provinciale.
(l) Vedi anche art. 8, 45 e seguenti del t>resentc Regola.mento.
25
5) Le prnc nti disposizioni entrano in
11embre 1926.
11 i.r1ort
rol gwnzo 20 no
Le. Direzione per l'FAlililà e l'U:rbanismo ha di&llOl!t-O cht venga :unme~~o che
nei cantieri di ln:voro, amichi; i li.Pi originah \l-Orta.ntl il n1tlla. osta. dello. Co111r
missione Edilizia. si tl'ngano a disposizione dci funzionari :mirnicipali incaricati
dcl OODtrollo tipi t•onlo1•m1 M\"li origirutli. d1cllinrati tali d'alla Direzione Vll
Sezione I.
Tale dìobiarnP.Jouo ~i ott<'rrà rpresontando nlla Direziono Jl()r l'F.dìlità. e l'Urha·
nie:DJo (Sezione 1) ((lullo oro 14 alle [6,30) lo. copia dci tiQ>i a1pprovati oon quella
~u cui si desidera In. dic.hlarn.zione di conformità all'orLi:inn.lo. Taio eopia dovrà
<'@sere in oomJ)et<'ntn hoilo.
oli altri matr ria/1 di co~tru:;i•u1t "'llfl11no da rir/iìa 111011 / 1 " " '
mr. /1,~mfe. per la loro (l('Ctfla:;ionr dal .lh11iRlro dei ln1•ori 111111bfiri.
P_cr
Obblighi di mr11111ft·11:ionf'.
Art. 30. - <J_gni p~opr~etario dew mantenere il pr:oiprio edifìc.io
~ t.utt: le. par1~1 c~1 osso m p1_ei:a. confo1·n~it.à <'On le disIJ()sizioni vigcnli
in 1!1a!ena dli s1c~:r~oo, d1 ig1e~e e rh decoro pulbblic.o, avendo al-
lrPs1 nguardo aiglr mteres&'i clell art<.' (' rlpJl'amheologia.
*
**
NOJ' A. - ,..,, dovninno altresì osser,.arc /( 11(Jrme contenute nel
R. D. L. 13 marzo 1927, n. 431, delle quali qui s1 riporta la parte più
i m.portante vc1 rosi rtfi ton.
.
.
. .
.
.
Art. 63. - /<)' 1•ilfato costruire edifici .~ul czgho o al pÌ.eà<; deg/L
appicchi; su, terreni franosi o comunque atti (1 scoucn.dere; sul con/in•
fra terreni di nat11r<1 o resistenza diveno, .e so11ru un suo.lo a forte pe71
dio, sal·l/o il caRo clte le fondazioni appogr1ino .~ii,_ 1·occw. viva e cornpatta.
Art. 64. - Le f<>ndaziCJni, quando è pos11ib1l<', deb[1ono posare sulla
roccia viva e compatta <}PJ!Ortunamente ridottn rr p1ani orizzontali 11
rl~111udata dcl cappelfaccio, qvvero su t(f1Tcno J)f'rfettamente sodo nel
quale debbono ,.~ure convenien~emente !ncassate.
.
Quando non si )J()/l.~a f'ag[Jl/illll[JCre i[ terreno CO-t11pf?,ttO, e. Si debbo
fabb1-icare su trrrf'111'. rii riporto recente o com11nq1te Rciolti, si debbon."
adottare i mezzi dr:ll'ortc del costruttore 71e1· ottr nrrr 1t.n solido appoggio
delle fondazioni, 011p11rr que.~tr debbono Nserr eost1tu1te da ttn(l platt'n
qenerale.
.
·
Àri. O:J. - le murature debbono essel'e CRrgu1te se1·onào le migliori
regole di arte, ron buoni ~nateri(llt'. e con f1Cr?traffJ mano d'opera.
l~·ezza m11rat11ra di pietrame sarà da viictarr l'uso dei ciottoli di
forma rotonda ~1 11nn ront•enientemente spacc11t1. Qu.(lndo il 71ietrcw1f'
non presenti piani di j)OW regolar.e doi•rt~ 7n·eUl'l1'Crs.1 elze la !11Ut;at1i.ro
Rtesso venga interrotta da C<l'ri;i orizzontal1 di mattoni a due filq.ri o. da
/ascie continue di c~dcr.sfrnzzo d~ cemento dello r;pessoz·e non in/~riorr
a cm. 112 estesi ri tutt.n la larghezza del muro, r che fa distanza rrciproca
di tali corsi o /<w:i non .~ia S1fperio,re f1 me,tri 1,~.
.
.
.
.
I muri do,.,·anno a11t'rt' dtmensioni tah c/w il carico unitario su di
essi esi.stente non ri.rn1l i wperiore a 1/6 del <·ar11·0 di rottura del mate
ri.ale di cni .~0110 1·0.~tit11iti.
.
Art. 6G.
Xri pfoni super·iori a quello tr rrrn<> tlorranno e~sere vie
tate le str11tt1i.n ,,p1nr1r.11li contro ì rrwri pcrimdrnli OM mJn stano mt1
nite di robuste catrne.
I tetti dovr11n110 rsscrr costruiti ;n modo da escludere qu.alsin.H
,;pinta orizzontale. /.r travature dei· solai do1•ra11n-0 esure incastrate net
mw·i pertmetr"li per nq11 meno di metri 0.25.
. .
.
Art. 67. - I la11or1 di muratura, gu.altt11f/U< sia il sz,qtema costrf!oi
tivo adottato, do111Y111110 rsurr sospesi 11ci periodi di gelo, nei qllali eioè
fa temperaturc1 si ma11fr,nga, per moltf' 01·e, nl disotto di zero gradi
centiJlradi.
. .
(Juando il r1elp .~i .1Jer1/1clti solo pe1· alcwu. or<' della notte., le ope1'1'
in muratura ordinaria votranno essere eseg1Hte wllr ore meno f reddf'
del giorno, purrhè, al distaap del la1Joro, vengano adottati ~ pro1Jvr
dimenti di uso com11nl' per d1fendere le mnrature dal (!elo notturno.
Nelle sfr//tturc rii cemento armato dovmn1w eRsere strettarn~nte.
ossen•(ltr le pre11crizioni per l'.accettazion<' d1 (lii n.rm?a!11er(lti Ujraultci ,.
ver l'esecuz•onc dellt n11n·t rl1 con{1lomernfo remf'11f1.z10 semplice od ar·
mato approi·ate con durrto Presidenziale 15 111/l{J(!IO 1925 (1) ed cven·
tu.ali successive rnodi/imzioni.
(1) V. nota ( ~) a 1•:•i· 23.
Provvedimenti rrmtro i /H'riwf; />l.'7 la Sicure:;:,:.a.
. A~t. 31. - Nel caso che al Sindaco pavenga denuncia che un
ed1?c.1.0 o qualche sua parte minacci H)\ 111a o che si compiano lavon m modo da destare prooc.cupazio11i per l'incolumità delle pe1 "'Olle e delle C-OSC, egli incaricherù J'l fficio tecnico di far le relative
cc~1stat~zio~i e, ove la notizia risulti folldnta, ingiungerà al prù1.m~ta-""10 di prendere immedialamenle i ne<:e.%ari provvedimenti
e, rn caso di inia.dcmpien:?ia, pron·edrra a sensi de-ll'art. l 53 dclii~
1..ie.ggo comunale provinoiale.
. Quando la denuncia su indie.afa ros$Ll rwesentata da privati. il
Srndaco potrà richiedC'1·c 0he essa sia c·m r L'clata da parere scritto r:I i
1m tecnico (l).
r ... S<?T:~· -:- 4llq scopo di ac:~.elcra1t In prucrdura delle .visite di. .~ic11:
1,(;.-f e co11sif!llllbt/e elle u.,c. ,.~uino ,,f<:·" '1" perttOrt(l tf'CJZIC<f •. clu /1r111
!:.._a.ndza stes.sa ul rl'/U111f!a, c1n-ostannatarnt>n1e e con prerns1one le ,.,_
fil~,.1
r 1 ree1f11no
Ffot>sfre d<'i so1t1•rrrmei.
. Att. 3"2. - Lo finestre dei sotter1·a11c·i, sulvo quelle di Clii all'ar·
Lwolo 65 dcl Regolamento d'~giene, devono essere aperte nello 7..0cc?lo _dei fabbri<»ati o nelle soglie d<'lll' aperture e munite di lastr1•
Lh pietra forate o di difese di met.allo.
. Dt:vono inoltr~ essere munite di 111w n•te metallica a fitta maglia.
che s1 llOSS<i fa<'il mente IPYare (2).
Canne da
11
.\rt. 33. -
/111110.
Ogni focolare, camino, fomcllo, stufa o cucina, t&nlo
~1.le case di abitazione, quanto neg:li l'...'i.Ol'cizi pubblici e negli ::;tt1bJhmenti industriali, etc., cleve essere fornito di un proprio condotto
P~r 1a eliminazione del fumo e dei J1roclotti ~·azosi della comhusho~e. 'l'alo ~ondotLo deve essere costr111ito in modo che se ne pos!-\a
l>raticare la p11lit urn mooeanioa senza fo1·lo percorrere dallo spaz7.~camino. Il condotto dovrà essere !'ingoio per ogni apparc::c.chio di
nscaldamento nelle cast:> di nuova <'ostrnzione; potrà essere comuno
1
Ul Vedi art.. a9 d<'I J>J'6.'ente Ro.:ol:tmento.
121 Vedi aooh•• 1'11 rt. 58 e 71.
:!7
26
a pil• apparecchi nelle !'ase t':OSknite prima dell'e~tratu in vigore
dP! Locale regolamento d'igiene del 1001, qualora ciò non po~ recare pregiudizio alla salute delle persone e nelle case C?stru1to postcnormcntc qualora le <lette cucine, slu fe, scaldabagni, occ. funzionino esclusivamente a gas.
.
.
.
Per vgni singolo alloggio non csclu~ le portmene, si dove predisporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa, anche
se vi sia. st<tbililo il riscaldamento centrale (3).
Fumaioli.
Art. 34. - I fumaioli non possono essere collocali a distanza
minore di un metro dalla fronte della casa :erw strada e ?evon_o
essere ~olidament..e costruiti e posti in opera 1!1 _modo da _evitare 11
pc>ricolo di caclul.e; essi saranno inoltre! poss~b1lmenU: d_1 modello
uniformo 0 convcnient.emeno raggruppati per 11 loro. m1gh_ore aspe~
to. Anche lo C06idelte canne morte donanno avere. 1 corrispondenti
fumaioli (1).
('arnini industriali.
Arl. 35. _ Salvo speciali ooncessioni che il Sindaco potrà dar(',
tenendo conto d~lla nat..u_r~ ~lell'.impia_nt:o1 .su con_foi:mL parert:" de~~
Commissiono ig1enico-e<lihz1u., 1 oam1m mdustr1ah oltre a ~
sfare a tutte le prescrizioni di cui all'art. 71, de,.on<;> <l;ver~ _dai confini della proprietà su cui sorgono, verso le. propnetit v1cm_o, u~'.t
distanza uguale ad ahm'llo met..it dell~ loro altem,a, 1 una d1sl.8:11z~
di almeno m. 6,50 dalla pubblica. v~a, avere almeno 30 metr1 d1
altezza ed essere muniti d1 para.fulmme.
Scanrhi df'i motori a scoppio.
I gas di scarico dei molor~ ~ scoppio dey~no e:~rn im~es...;1 netl'atmo~fera a mez.zo di appositi tubi, e.ho s1 !nn?-lzmo verbcalmente
oltre il culmine dci t.elli dci fabbricati contigui.
CAPITOLO V.
Norme l &;i e nico-Edlllzte .
Reqolamenli di igiene e di fognatura.
Art. 36. _ Per quanto riguarda le n<?'r~e. s~iali d:i~ienc ~ ~i
evono ossen:are le prescnz1001 dm relativi Regolafogna t ura s1 (J
menti (2).
(1) Vedi n~t. 71. t•. nm"nte ì nn 437 e 368 della Oollezione le~isla.tiva Pirola.
(Z) Vedan~1 n pc .1v
.!
•
<li Vedi art.. '11 del pTeaente Re1olam1·nto.
1llte:;:;a mnssi111a <if>lfr ca~r.. -
Par:;ial 1
1•0 1•:.ioni.
Art. 67. - L'altezz.a. delle case di nuova. costruzione non può.
111:lla zona interna. dell~ città, c>~rc> su1>eriore ai 5 'i della. larghezza
degli spa:zi pubblici verso cui prospettano; e nella. zona esterna. non
può oo.<:erc superiore a detta, larghe7.za. Per zona interna della città
s'intende quella che è determinata dni viali rii circonvallazione.
questi compre::;i e, P<'I tm·too che inlercedc fra Porta Tenaglia e
Porta Magenta, dal \'ialc Elvezia, Via Cesariano. Via :\f. Pagano
fino nll'incont..ro di ' m Ariosoo) e> Yia Ariosoo.
La larghena delle vie, tronchi di via e piazze è quella risullant.e dall'elenco ufficiale depositaoo ne.gli Uffici del Comune, determinata in baso alla. lhri:rhczza effettiva per le vio a fronti parallele,
l' alla media dei 'ingoli tronchi per le altre, salrn per le nuove
~tradQ non ancom elencate, la cui lai "'hezza è quella stabilita 1.fal
Piano generale regolatore e di ampliamento.
A pal"'.1.iale derog-a di quanto è stabilitD nel in ·omma del presente
orticolo gli edifici fronteggianti strade che abbiano da 15 a 16 metri
di larghezza potranno avere l'alte'tza di m. 20 nella zona interna e
di 1G nella zona C'Sberna; e quelli fronteggianti strade che abbiano
rta 12 a 13 metri di lnrghnza, potranno av-ere l'altrzza di m. 16,25
:ic-Ua zoniL interna. e 1:~ nella. est..erna.
In tutto il territorio ciel Comune, qualunque . ia la larghezza
della strada, si potrtt raggiungere> colle costl"tnioni i m. 12 di alti~zza, e non si potrà mai oUrcpa."Sarc, sia ''erso le Yio che verso i
cortili, l'alle-.lza di m. 24, salvo nei casi consirl<'rati nell'art. 43.
Misurn::;ionf' dell'alte:.za df'lle
C(Trn.
Art. 38. - L'altc;1,z;1. cii una casa si misura dal piano spiooato
corrispondente alla quota più alla del marciapiede stradale cho 1 a.
fronteggia fino al punto più elevato della faccia.la dell'erlificio, comprendendo cioè nella migura il cornicione di gronda. Si oomprendorit anche l'attico nelle "trade di larghezza minore di m. 12.
A.ltezze rons1>nlilf' agli etlifìci fronteggianti !iJJfl=.i 111.1bblici di rfi·
versa larghezza .
.\rt. 39.
Qua,ndo un edificio ::;ia oretoo all'angolo di due spaz.i
pubblici, lvic, piazze, ecc.) di larghc:z1.a. diversa, oppute prospetti
due tratti di spazio 1mbblico conligui e di diversa larghezza, e la
fronte o la parto di fl'onll• prospiciente lo spazio più largo abbia
I estensione di almeno 7 metri a.llortt ove non ostino motivi di igiene
o di estetica o di decoro, che dehbm{o c>s<O.Cre .:;yx>eiflcati, è in facoltà
del proprietario:
a) che la maggior altezza. che l'edificio può a.vero, a norma
<iell'nrticolo 37, sulla fronte o trat..to di fronte pirosipiciente k ~pazio
Più largo. continui anl'he nella fronte o trallQ d1 fronte prospi-
28
cienle lo spai.io più stretto, per una estensione, pe1·ò, d1 non oltre
una volta o mez7..0 l'estensione della fronte prospiciente lo spazio
più largo, fino al limite mas.<>imo ùi i5 metr1. Tale C'-'tensione, nel
caso di un angolo con smusso o rae<~ordo che non raggiunga i 7
metri, rle\c misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte all'edificio vc1~ lo spazio più largo.
b' oppure che tutte le due frouti o tratti di fronte dell'ootfido abbiano un'unica altezza (di co11guaglio), quale risulterà d1vidnndo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la. superficie comples~i\'a. che esse o es..c:a avrebbc>ro. se si applicassc-ro.
per ciasnm lato o ti alto, le norme dell'art. 37, purchè lai o allezza
lii conguaglio non superi di più che 4 metri l'altezza consentita, in
base a <h:tle norme, per la fronte prospiciPnle k spnzio più strello.
Ovo la fronte prospicienle lo spazio più largo nbh1u. ì'ampiez.za.
cli almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui ve1so ~razi più
slrl'Ui cJ,11.lJ'una e dall'altra estremità di essa, lo facoltà cli cui ai
precedenti commi a e b lX)tranno, o l'una o l'altra., C$Hure appll ·
ca.te !:>U ambeduo quesl.i spazi più strctbi.
Potrà ~uitnvia ammeltersi che l'edificio, anz.ichè ,all'altezza l\Jnica
di conguaglio, sia c-0skuito ad allezze diverse, a condivione che la
~uperfìcie totale delle pareti non superi quella risuH<tnto dall'appliraziono dell'articolo 37 e che in nessuna. parte l'allezza dell'edificio crccda quella; consentita dall'art. 37 verso lo spazio più largo,
1• quella di cong11aglio verso lo spazio più stretto.
In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo ~pa­
zio o gli spazi pitt stretti non dovranno avere altezza sur>oriorc d.
quella. stabilita d!tll'art. ':rf e sulla. testata o frontispizio che, pel'
tal modo, si viene a. formare nella parte sovralzala della. c,asa, sul
confine dell'altra parte di altezza mino1c. clovmnno essere continuali lo stile architettonico, la. gronda e le JH i ne i pali dC<'oraziom
della fronte prospiciente lo ~pazio pubblico, almeno por tutto qu. l
tratto che tln questo è visibile.
XOT.I. - f,'nrttcofo slatuisce la f!OSsibi{itri di 1·1~i;tnun 1111 u(if!.rt1J
rtn:::irld coll'"lt1 zzn unica di conouagli-0 ari alt~zzf'. d1111 nr 11 co11d1:1011r·
1·/u· la .<11111 rfì1·ii totale delle pareti 1101i .rnpen qurllfl r11;11/t1111lf d_aJZ.11
applfr"zio111 dell'art. 37 r, rht in ne.•suma parte /'11/t.1zzfl rlr//'cd1fic111
ecceda q11rlli co1111r11titc dall'art. 37 i•n·.~o lo .~pazio p11/ larao < 11arlf,.
di cOl1(Jll•1r1l10 1•cr.~o fo i:pazio pi1ì str<tfo.
A qu< .<in :nonna ncnN'alr l' A mmi 11 i.~t razione rom 1111alc
11.ot tt(o f <il'f.
qualc!w trr·1·~wr1e. " "orquando xi trattò di. di.~cipli n_a ,.,, {11 /rtblJ1·11·!1z1onl ·"'
111trn
111 modo da escfodere la jablJncaztonf' clt11<w sui marn1111
delle p./rralr, (({a 11en11<tterr In fornwzio11r· di 1JÌI< Ùilf'rne e di rortili <Jfll'?'fi
,,11 !la xtrurla. JtJ' evidrnte in t<!l ca.so rhe il 11ant11rmio ìoir11iro rhe i/1 l'f,1•11
11io. a/fo co~lrnzioni del quart1ere rhr o r111cllr. finitime pr·r f/frtto dr!lla
mirtlior dùtrilwzirme.dPllr cost1·?izioni, .rhe vri:mefte 1111 più .r/ficr1N' .w!fefl
1iia111tnfo rlrlfe pr11·f'f1 de1•r cong1derars1 un e11i(lc11ir corre/11110 <tlle d1spo
J1a.
""""'"'l'I
.~iz1011i normali.
.
Però tait l'f'if< rio può esu1·e app~iraùilc· ~olo W'." infrrì q11artiN·1:
r, q 11 a 11 do ,,; t1f1biano lr. 1•ol1~te qr~r~nz1e conr< 11z1nnal1: non srucblu da
ndottarsi nel raso di singoli echf1c1.
29
Obblighi nel caso di ado::.ione riel m.f'todo di conguaglio.
,,. ~r~. 4.~. - . Un , fal~m·irato pel quale si adotti il metodo di confua.g~10 di c~1 al.I a.:t1colo p1~den.t.e dovrà presentare nelle sue
ron.b _un unico 1.ns1~~~ arch1tcttomco, e ciò anche quando fosse
costituito da oorp1 d1v1s1 o divisibili, nel quale e~ non sarà am~essa la costruz1ono non simultanea dei vat·i corpi se non
d
s1 dia la pr-e d
o
.,
ce en1..a a 11 a r>arte fI onteg0 fante la. •via o lo quan
spazio
PlU largo.
o
suor'adozio,ne. ~ol ~~todo di conguaglio toglie al proprietario e ai
rt su~s....;;ori. il d1r1lto di qualunque sopralzo frontale, anche nella
pa e d1 fabbricato pr-ospellanto lo spazio di ampiezza maggiOr'e.
Costruzioni in arretramento
<'
obblighi e facoltà inerenti.
. Art. 41.
E' o~bli?ntoria la costruzione a filo della I irn•a
slJ.adale, quando non ~1 stipuli convenzione tra tutti i frontisti di
~na ~trada .° Lron.~ di ~Lrnda. o c~ll'intervenlo del Comune per in1e~~a1.o la. Ime.a .dt fab.lmca- dalla lmea sll'adalo, in modo da evitare
a. 01~az10ne d1 muri n11di cli froutispizio.
Ch~ tuttavia inten<le~:,.c arre(rai·e il proprio fabbricato dalla linea ~ 1 s.trada, potrà l'hicdetnc il 1ie1 In<'SSO al Comune il quale h·
ae<"oideia solo quando l'i$11lti ~arant.ito che si adotteranno tutti i
(1) -
11) L'articolo i> , 1 to
l
.
.
.
del 14 dicembre l9?.S ·~
eo.;
m~lill<.nto ''?11 d•:hberaz1one del Con•iglio oomunah•
r ..Jazione:
· 4 1 1 roiK>~t.i cli 111od1fkaz1on<> era preceduta dalla ~eguente
· · f r<'t111e11t1 l;l'U1'1·a11 d 111'1LJ>plicazione dei regolamenti ~liHzi l.:no
del t'd~li
• d.''<'Onci .1nu
1 ~Ul'lh in uso nc•llP l>ri11<'iJ1ali ciltà d'Italia. è certa.me11t<> do.-uto
aJ fatto
1
ragJie eh~ ~ ,~;'~ <.'OUEl'.11 ~110., <>. alml'no ~10.n ,·ietauo. In formazion.e di alte mrdeturpare 1·1 0 :t-tano i;h t.'<hfk1 0011tt•nn1111. e •1 adergono a dominarli eo•l d·\
•li edi;,~.
J>roftlo che la città dehnl' 1 ul 'lelo.• e eo;>ratutto du o<t.teolarc '1:i. v.e.fo•,:,
,.,, monum<'ntal'1
. . .
.
muraglie Ud
•-Ui:t tt • r1M1e1
.•\llre voltP si offrono ulla pubblica vista ampi"
obè il J>r~rie~ ~ Ut•l>Pna interrotte dnlla. ""iono ine<'ltetica di un oa•edio, e ciò per·
come i S'Uoi.
d~ 1.•n ILPil<'unmt'ltto non ho an'<luto di OO>itruire a filo di ~traci~,
"llnzio libero con enyrni. ma h.1 <'rcduto <X>t1\·enie11te di n.rretrnrsi per lasciare uno
.
avauti 11 f)r<l<J>rìo •'<lifi<'io
:-;o
l ·
·
·
·
·
oe1la città, i ca-i di v .
.
· '. n•> ~~s 11m11.mC'r1. i;pecte net nuon quartieri
cri e Pronir1 S<-onc1 t•<hliz1 don1ti alla formazione di queste ine8 tetiohe aie di m
0
decora.re _ se u:r;:
non è <'<"rto hilt!ta.to n COM'Nl'lr<'re lo sconcio l'n•er obbligato n
1
deoora?.i?no l>~lò 1>:.1-rlarsl in questo ca.so - il muro in question~.
0 l'averlo ric·o~~ ·t
Certo i"
tt•O COn Ac>8tJUlJICdah nrft~~Ì.
'" que,. tono «eYe a e , Il
I J
•
•
<tetica. generale <li una. cit ~ r~ :1. ra !IO 11 7. one, JJON'~tè in~ubbinmente pò~1 nuoce all'e·
non qnal< he mpn,ola.
t . I C\ idonzo. dl <iu<'sto d1t!Ord1ne della fabbr1caz.ione, che
0
dì naa faeciata.
cinalçhp All•1tomo, mono corretta. nei pa.rtiC<>la.ri rurchitettonici
'":°
r:o
...
Nè si credo che a termini d 1, 1 ,.
• .
. .
. .
impongano senz'altro 0011 J>
•
'•ltNtlt• Cod1()(• Cll'Jle ,.;a, poss1b1le che i Comnui
1
1>rcYJJrietà, 8-0rpaAsnnti il t ~~"
fNr<>lnmonti che_ le pon:ioui di mu.ri divisori fra dm
~iano decora.te con risvolto ell 0 e 0 !a •>ro1>ri('tà Più ba"'a e quindi SCO:Perti e visibili .
~etto irnlle i>roprìetà dl'l vi~in:-rmc1atunt t~ dl\ll'ome e cnnnli e oon decorazioni iu av·
'n favore dell'ediftc·int!' cb
. • In ciunuto ll Oomune creerebbe m realtà una. servltu
Non deve JJOi ~rsi cl:l' VJl'ue 11 (\rl•_1tre 1w fa.tlo in contrasto oo~1'est~tica. .
'ticbe sagomature oo,, titu· • lu~ x:iuro Ca'OO, ~10. J>uro decorato colle 1>1ù bello e più arti·
mam· titubanti 11 '<'ll'i:O ~;:;o . a 0 oonf06Sionc di Ùl&ineerìlì\,. a.rohitettonica che si ri·
mente lo ,;roi>o <·rea.nd:°u
':.:i,~ 111d.1iro\•vechmcnh che rn.lf~tungerebbero incomplet:t
11
I dcoorat'E' il ~uro non ev~t: bt 1 <'Olle 111•r molti n,;pctt! deJ>l?rn.bil.e; tanto più elw
r(' <' 1a H'<lntit d1 tDD.esc• d1 muri nudi sovrastanti gli
1
;rn
nrovvedimenti necessari per evitare che ri~angano sc<>pertì i:iun
~mdi di frontispizio. provvedendo a una raz1onal~ ornamenlaz10~e
dei fianchi delle case later0:1i, c~e per effetto dell arretramento rimangono es1.){)~li alla mtb'b1hca vista.
.
Chi fabbrica in arretrato rispetto a~la line~ stradale. deve m~n­
tenere la facciùala parallela a. dett8: linea. e rn. caso diverse;> ~eve
adottare una dis.posfaione che il Sindaco, senttia la Comm1ss1one
altri ediftoi, ma -e dr·
1111! ro
oho
1~011
perdo110 il loro c.irnttere inestetico per venU11tà
c!i decorazioni olle loro til upp:ic.bi. blema una. >oluziono t•er ultra yia. New York nel
<>c.:iMTe dan 1ne •'<'r<are a. . pro lJ t. tti i mnn <'ho si ole,·ano oltre la rnn,-ima
-uo ultimo regolamento pnioC'l'l\e <· ~ u·a. devauo C'H<'rt~ oompre•i entro l'angolo !or·
altezza consentita dalla larghezza de~ ! ~ll'zz·l• Ìn eh-lii\ .trad ~ c dalla congiungent••
ma.to dall'orizzontale <,.,n YCrtll"' "~ ~ alte;za <'Qn,entita in fregio a.Ila via. Chi si
51
la mez>:aria della •trudl~ <--olla. mu.. mta ' . eia'.; <'onf\ni in mOdo da non forwaro mu·
elevi olh·e l'nltC>z7.n uormnl.1 deve ane .rars1 d oor1tto oonvcnicntemonte anobo so non
ra.glie ciP<:lle; ta1i muraglie d1•\·ouo cosere e
1
1
siano vibibili dalla 11tradu. . .
ento dNta una ~crio di norme intese a.d
1
Berlino, nt'I HtlJO l'l'CC~tlissn:~io. r~o ~ 'zid Ad '~'n11Pio è reso obbligatorio il oocvita.re la voouta dl'i muri nttdt di, ront ~;ne. 11 <'Ol\C{'N~o solo quando. sia. accertato
1
etru.ire sulla, liJ1ca di fabbrica; e. arr~ r w<'ni<•ntì estetici per l'aspetto delle strade,
cJ11; da tale arrctl'auwntl'I n~n uascano rnco1
delle località. o dcl J>acsniri::~o. I'1110 d'1 11. 11 """ f.one in cui la fabbrieaY.ione deve c~.,cre
Poicbè il n•golnruento dt ll••r
" ,_;.ntntto 0 7..onc in <-"lli b. fabbricazione
"
.
.
t · li ><lillci de,·ono essere a ~
•
. .
I' · • t•
ehmsa, os~1ai tut 1 ll ! . . 'Cl 1·Ilei 0 ~rngohrnwntt• 0 aggnippah 111 n11mero '":11 1a '
deve cs•:ere ~tp..•rtn. 0!!$lll çh.11' . rdc il regola.mento •ta.biliSC'C che allorquando 111 un
deYOno ~t1tmrc .li;olo .tr~
H'
'11 ero di J>iani mai;giort. :Ii quanto ..arebb1• am·
\òolato · e~i•tano Jllu t'<hfki <'.On un
diftci <·onwrmini "upcriuo l'a.ltcZ?.a n.-golamesso nella zonn, Bi J>e.rmclte1111c~e t!.~a~ento dt'l , 1ua<lro urbano, e oiò purcbè non
mentarc appunto 41cr <·ntaTc
. ene prcsc-itto da. csi"cnzo igieniche.
s1 oltrePa.>:oi l'indice di fl~~ibri~;~termioar~
le altezze cd i profili degli edifici, i t~ttl
1
Si fa ~i speciale obbltgo
di ·tribu7.ionc e per decorazione non turbmo
·
od c.-11o 11er ·i.~petto per ti
•
rti
,. le fronti, 111 m o
, . '
81.· 11'chiede c.-ltc i rronte,pizi vengano :ncope ·
il quadro stlradale; 111 pa.rticolarc.
, occupa dc>ll'cstelic:.L generale della oittà, .e uou
E poicbè qut>l ro17olamc11t..o a1 pre bbl'
,. ta esso m·ci;crive ancora obe 1 corpi
solo dj quanto può ,._.oro offerto alla •PU ,'<'~"'. ~ts • confine' quu.udo sull'a'!)pczzamento
1
.
.
"iat'
po.c~auo
costru11s1
· che
laterali int.erru dci oiUJcg~ . 1 •
la lar<'tl' Ml
di•l ciunlo si copra. ool)'-·"fi
<-ul c10
vicino esista :.cià un (d1flc10 1~ter"'d
~
l<'' ·nmt•nli ~i obblighino a costruire t111l
si costruh~. o se i pro11r1et_ar1 cli. ued J>I Zù
couftue comune c~ifld <•he H con"l?pon.::;-rda ,tmdl'. piazze e altri luoghi frrqt!cn:
Infine le Pareti d<'ll•• oootrnzio~ n.!1
vl<>abill po.robi anche se si tratti <h
bbl.
·
•t•ie· ferrovte, iwque nn
•
•
•
d'
lati dal pu
1co, mde,ono
ISP<
·
1t1 buon or ine.
Jl.lrcti V(•r,o oortc>,
<'-sr·re
mantena t e oo.tantf"mcmtc
'
°f.
ea·
Evidcntemeute a Ilo Malo attuale ck!ll.t Jiostl.ali i·t•l(ol:Lmcntazione
ra enuncia.te. edilizia.
si ritienenon
tutta.·
rebbe 11>ossìbile in.trodu~m in ~"a norme oomc qne <'. -a~i •uonti, o.be rlentrnuo in certo
\'Ìa che Ria. raggiung1h1lc lo KlO<JIO fts•audo le non:iH ~ I: olnmeuti stessi.
modo nell'ambito dei critl'l'i ad<>tt~tì in altre l~rl~ dN rl'lra.ud non ai stiPuu convon·
a) :€ obbligatori~ Iii COHtruz1one a filo d1 .~;~~~'~:n~ delo Oomun.e, per arretmrfl
ziono
trad1~utti
i .~rondt~l~ia c~ln~~u,a::~!f~. ~oc~ddo dn. evitare la formazione di mu.rl
la
Unelli
fa.bb11ca.
di f.rontc'lpizio'. .
.
.
trare il ~>roprio fabbricato dalla lin~a di strada
Chi tmtta.v1a iotend1;i;'o ~ ~: il quale lo ™>OO.rdorù. solo quando r111u~ti ga.ran·
potrà chiederne co11>1•11so a~t· ~11>ro~cdimenti nooe•suri per ovita.re che run.anga.no
tito che si adottern.uno ~u ' •
.
•coperti muri di front<·~mzio.1 i d'1 f bbrioo. interni intt•nd,\ •u.perare l altezza oompob) Ohi. anche con ~0~1 •
a ~trnda io rdaziou,• alla larghezza: della, ~~IL
lente ai cas1~giat1 J>r?•JH<~n~~~~l Pll'Ol>ril'tù. in modo ohe ogni faccia dcli ed1f\c10
~tessa don-à n.rrctra.r•t 1.hu.
roYarsi dall' Autorith. comunale.
.
passa. decoraroi e<"OOn<lo. t•~• da. app '-UPeri l'altezza dellr fronti stabilita dall'art. 37
Chiunq11e per qnal•iasi ra~one~r; •trare il proprio rabbriai.to dal oonfl.ne. P.or al·
dovt·à per tutta l'altcz.za predetta.
". modo cho 1108•auo risvoltarsi le cormcu1ture
meno 3 metri e ~i•tema.re <td~os~~~te, ~~t>riore nll'alt<'zza normale.
e la gronda <lelln. 11nr P 1 ~
•
1
1
31
edilizia, giudichi rispondente ai concetti informatori del Piano Regolatore, specialmente nei riguardi dell'est.etica.
In ogni caso si dovrà provvedere a.cl una deoorosa sistemazione
della zona in arretramento.
Tanto se l'arretramento si fa a ·Piano terreno, quanto se si fa ai
piani superiori cli una casa, l'altezza massima dell'edificio a1Tetrato
sarà detomninata. in base alle norme dell'art. ~ (escluse pertanto
le facoltà di oui all'art. 39) aggiungendo alla larghezza della via.
quella della zonai di arretramento. Di questa maggiore larghezv.t
non potranno beneficiare i proprietari dogli edifici di fronte per
dare a que$t.a una maggiore altezza St· non abbiano axnt-0 il consenso del proprietario dell'edificio arretrato risultante da atto nota
rile coll'intervento dcl C-Omune e da f.rasrrivere.
"y01'A. - In !/C11erale non è facile che c/1 i <'di/ira in a rrctra(Q possa
provvedere alla. razionale ornamentazione dei fianchi e f rontespizì dellr
1·ase lf!.lera,li clic r>cr c·ff.<'tto delt'arrelramrnto rirnangono esposti alla
pubbhca v1.~ta;J;ier lo più conviene che l'arretramento av1•enga solo sull<~
parte centrale r.lt'cdificio, in modo clic sulle <'stremità si abbfono corpi
che vadano a rovrirf' ·i frontespizi muli denli edifici a.~liacenti.
Oirca quanto ,1 df'tto nell'ultimo ca.pov('rs<> dell'articolo occorrr cltia
11 ;re clie l'iò .si ri/rrisrc ('.~rtu.çivamente art/i a1·rrt1nmenti rlie lianno inizù1
1
' }JÌanO t('rreno, in quanto in questo caso l 0t'l"Cframenfo Cql'1°1'0[(' a lll()g
f!lor la rglic::za strad(I/e.
, Per clii si a_rrrtra solo ,~ J~art_irc_ d[ii p~anj 811(Jf'riori l'articolo no11
puo essere a.ppllrautlr. perche r p1an1 1nfcrion alt arretramento 1·erreblU'.ro a prospettrrrt• .~11 unn .~fl'ada in cui il rnpporfo tra larg/1p.zzn sfra
dnlP f' altnzo drg/i rdifìri nnn sarebbe regolnmcntarc.
·
Tetti a mansnrdr.
Art. 112. - Gli l'difici possono essere coperti con tetti u. man
sarde, il oui profilo sia contenuto entro 11n angolo di 60 gradi dall'orizzonte, purchè stano risipettafR le norme che il regolam-0nto
d'igiene prescrivo per l'tiltimo piano dei fabbricati.
Dal profilo della parete ooterna del piano a mansarde possono
sporgere fino a m metro le parti di contorno delle relatiYe finestr9.
e la somma delle larghezze delle finesfre stes.-;e, se sporgenti, comPrffii i cont-Orni dì <\."5e, non deve superare i 2/5 della larghEYLza di
lutta la fronte <·.operta. a mansarde.
e) Le naret i dl';rl1 edi601 offerti comnuqur :i.Ila 1n1hblion. \'ista. e Tisi bili da luoi:hl
frequenta.ti dal pnbblioo, come st.r:ide, ipiazzc, rerrovfo, oorsi d'acqua na,·iga.bili e
~imiti, dora-anno C•"<'ro mantenuti oostantemento iu buon ordine.
E' in facoltà. de>l Oomunr di ingiungere e:istemnzioni. di f.rooti cli edifici elle si trovfoo nelle oondizlo11i indimto nt>I presento articolo, aneho quando si tratti di edifici
f1"'eesistenti alla. •J>rl)Rt'llll' delibera.
'l'a.Ji i criteri che 'i crede por ora. ba.stino a rimediu,ro all'inconveniente este~ico
<'11" Ri ,.a llf'nipre :wccntunndo nella. nostri. città. J1 rimC'<lio fondamentale cons1stc
J'erò 1>rcl1ahilmcatc fn una. 11<vvedut.a. e prudent~ regolnmontazione per zone che dovrà.
PS<ere oonsaorata llf'l unovo regola.mento edilizio allo studio e che confidiamo sarà
l\l>Provata daJle autorità 8llperiori, se un soffio di modernità Yorrl\. finalmente alci:·
t:iare anche in QU<',tn. mat<•rin, ohe dall'emanazione dei Primi regolamenti ad oggi !dal
1880 se non errin.mo) •i p111') dire che non abbia. n:nto.to, nonostante il radioale ;riTol·
;imento avvenuto nelle a.l>itudini di vita e nelle <'~igenze e•tetiohe, economiche, ieie•iche della città.
Concludendo: gli articoli 41 e 45 dovrebbero e••l'rc a.b~ti e s0o<tiluiti dai seguenti:
!VNti ii test.o degli :i.rtiooli modificati n. p~. 29 e 35).
Agli effeLti dcll'altpzz,t della casa il piano a rMnsardt• ~i considei•erit. come un piu110 a1-rckato, e l'ar1·ctramento si misurerà. sino
alla linea terminall' ~upcriore della parote inclinata della mansartf,. hL quale linC'.a Hon polrà mai superare i 24 metri, secondo
il dbpo~to dell'ultimo comma dell'art. 37.
Al cti~opra della linea di gronda. :-.ia negli arretramenti che con
k mr111Mrde, non polrit formarsi t>iù di un piano abitll!bile che oltrernssi la ma<:sima elevazione rii g"1-onda consentita dalla. larghezza
<lclla via.
J'OJ'.I.
Si dtl'l' d1ia1 i11 l'/ir dur .w110 le. condizioni 11. cui devono
.,odd14a1e gli edifici cfJJll rti con te.tti, 11 m,a.n.çarde. Il loro 1n-ofilo deve
r.~/Urt' co1tiCJ.11io rnfrfJ 1111 angolo dt 60 grtrdt roll'orizzontf'. Inoltre n<m
si rllrc .-u 11erare roll'allczzu. m1s11rafa nd modo indicato nl trrzo capoverso, 'Jllnntu i:. ro11.,r11filo all'ari. a7.
lJero{Jtt
alle normr sull'alt1•::.::.n delle case.
t\l"L. -13. - Nella r.ont~ interna. della ciLla, determinala 1·omei all'ad. 37 sarà, in facoWt del Podeslii peJ'metlcn~ che siano superate
le aHez~ consentite da.gli art. 37, 39, 10, .41, ~.fino ad un mas:
simo di mt. 28 e nei limiti di un metro <11 maggior a.l.tezza. ?ltre 1
rnt. v... ogni due metri di maggio1·~ al.tt.'7.za dello spazio ant!s~tt•
olltò i mt. 19; e ciò quando, sentito 11 yarere della
Comm1~1on.t>
igienico-edilizia, la wnccssione di 1~a~g10re ~tezza non prngiud1<'hi l'estetica ~ia nei riguardi dell'cd1fict0 considerato per se stesso,
sia in 1·upporto con gli rdifici ~o~lilA1C'n.ti ~on esso il qna,dro urbano.
Nella zona esterna della c1ttù, dcluni~ta come s~pra è detto,
sara ammesso che gli l'difici po&-;ano raggiungere un aH:ezza. superio1·e a m. 24 fino ad un massimo di m. 28, l'Onsente~d~1 un metro
di maggiorP. altezza all'ectificJo per 0101i ch11.. metri d1 maggiore
la1·ghczza. stradale olt1c i 2~ mAfri ( I).
(l) J,;0 motivn7.iOni doll:L <lulihurn.ziou.e 27 tli<'eml111• 1923 <'Oli oui 11 ConMiglio l'omu.nalc
nioditlcuvri l'articolo -ono 111 •l't;tl<'Hh:
.
La Giunta Comunnlt• i• n•nutn nella <J011vì112io111• dn• ,in d'orn Ri dt•vu. consen~1rc
al Riutlat•o di ooncodi•n• d•l' fil 8 nperi l'alte7.?.:t di m . ?A•• o.r;i .indknt!" <v>me ma ..,nna
uell'wrt. 37 d1•l \'iz<'nto rl'~oln111 .. nto <'dilizio, in tutti quei cn-1 10 ow da tale• oonccE·
~ionl' 11011 derivi alla dttf\ pi·•,gmdizio nei ri~1H'tt1 1.cinruci ed Cktetit'i.
.
1'1•r tutta. la zona 111-l t.•rrltorio del Oomt111I' dw ,j tro'.a c•ten1n nlln lrnea della
v1·<·chia •·ìl"('()uvall,tzione non può e:;i,tere 1>r•~X'<.-i1110zione '-Ott.O oue•ti riguardi. L'am·
pi1,,;z 1 •l,.lle ·trtt!rie 'tt".ltlah. la lar~hezza dt <'1·ill•r1 con oui il piano rc1tolalore è stato
co11co11ito dauno 1>w110 :tllld:1111cnto che •Otto 11 ri~11etto dell'igiene non .'Or1?erehbe pre·
giudl 7,io auche ove ~i <:-OllKl'nti~•<· di !c'lliPcrt1.ro h\ tru.diziouale alt~zzf\ di metri 24.
Nel riguardi cstPti<'.I ln. Oiunt.s. mt1niei11alt• <'.fl'flc di dover r1levn.rc CNDC n.Jl'J)unto
1,1 <t•H'•la 11arte della 1·itlil. q11a11i tutta di r1-cN1t1• formazione, non <'lliKta. ulcu.no d~
ctttCi 11 wuln oorntteri1<tici <11'1 quali ,;i ,·orrcbhc ir<•losa.m.eute oou~ervttrl' irh elewenb
uscnziaÌi lll'l' non :;nat.nrun• l'~mhien.t<" tradiiiona.h• milanese. Q~ tutto Ìl nuo.\'O, QUl
htito iuteude c-011 rer.-11!0 .111elito ali a.Yvcu1-P'. quJ ,;1 crea la. ruttà.. 1h domani. ~ è
j,. n IHLtnrale che qui -i formi, cou ed1fic1 elio r1s111~·chmo ~e carnttcrullolu• costruttive
con.-l'nt.itc ,\Ila ruoderna t1.'<·niro. 1I quadro della. nuova Milan~.
. .
•
:-;, a;;giun~..t. clte h1ddovt• •i ~0110 formate :utcno 9tradah va<1ttssUD':· u a 11resn·
mrrsi i·lw il nouscntir<• lt\ co.~truzione di ed11\z1 d1 all.<..-zza :magg1orc dell attuale con·
trilmi..ca u. creare 1111u. :mQ.f:irlore armonia. di 1>_roporzioni _in confronto d~ ~uel e.be
ol{ll'i<h :ivd1>ne, oome mo11tr1•rebhe la l!)rat1ca e...perwru:a COID1P.1ut!" in al<1une c1t.tà os~e~e.
Quu.lont tnttavhi kUHsistllll~!! quale.hl' ll<l'"~u,pu.z1one ~01 rttrua.rdi e~tetie1. od 1g1e·
nioi, , 1 fu. pre-entl' <·he 1, 1>r<>JJOijta della Cl111nta P<'r m1~ura 11rudcnzmlc• ql c•autela
33
Q11anrlo si tratti di edifìc1 n1 cruali sia consentita un'altezza verso
ltt strada compresa fra mt. 24 e mt. 28 e I.ali edifici. siano eretti all'angolo di due spazi rp.ulibtlici di larghooza. divreirsa qppur·c prospettino due tratti di spazio rmbblico contiguo e di lM·ghezza di' er-st " la fronte verso lo s1iaz1c più largo abbia l'est.ensione di almeno 7 metri, si ammetterà che la maggior altezza che l'edificio
può :nere ve1'$0 lo spazio pi li largo possa continuare nella. fronte
prospit'ient(' lo spazio pili sll"elto, limitatamente ad uno svilu'Ppo
della fronte non supcriOl"l' alla metà della larghezza della via
più stretta.
Sal'ft ~om1m~ in fac:ollù dcl Podeslà impoue i .provvedimenti ne·
cessa.ri 1)('rchè sia as~iou~·ato il rispetto delle norme est.otiche cd
i~ienichc, anche più restritli\'amente di quanto è prescritto, n~i casi
ordinari, dai vigenti 1·e~olamenLi, sopratutoo per quanto rigua.tda
l~ dbpu:--izioni dell'art.. 30 Nl allo scopo li evitate la formazione
di IDlH'i nudi di frontespizio che sovrastino le altre costru7jo11i e
la formaz ione di cortili e chiostrine che non garantiscano le migliori "nnò~zioni igienieihc• cl<•i locali che vi prospetta.no (1).
anzitutto <ll'l \OW che sui prog,•tt 1 do\J·ì• dare la ComtniA~iooc edilizia, '010 <'lii' terrà
certo nel debito oonto gli evl'ntunli raJ>1>or1i che qne•ti edif\ci di altezza m3~jore dei·
J'(',:rdiDario potrebbero aYere col 11uadro tlJrbano e "°l>ratutto Pronederù. l'Id impedire
la formazione di muri nudi di frontiST>izio ohe si ele\•ino 80pra le costruzioni I\ nit ime,
coll"imporn·, ooiuc le viene data faoolti\. il rb\'olto tlellc oornil'iaturc p,u11 ll<•lamente
alle linee di oontlne.
La Giuutn. Jlc1· le considerazioui "ue~J>Oste è quindi d'•wvi"o elle il limite UJas.-i.mo
delle oostiruzioni 1p er la zona del Com unl' elle n. dal11i llnea della circouvnlluziooe
all'Nitcrno, e~'n. linea. puil"e oomp1·l'~u. P<>••a raggiungere :m. 28.
Gli l'dif\ci eo11tcL1uti in que-tn zona <'lhc prosPt•tliuo strade l:wghe non più di
ruetri 24 a\·riumo le altezze 0011.~ent ik• dalle 1 orme srià. oitll'i Yig1>11ti. QualOTa ll'li ooif\ci
prosp.:-ttiuo ,pazi ~liù lnt'!\"hi di nwtd 24 ~i oonsontirù ad c~;.i 1111 metro d1 ma1n:iore
altezza <>l{ui <1111• nwtri di mngl{tOr<' lnr'lil"hl'zzn 'trndale OOnf<>l'lne a qunnto mo•trn il
pr<>'"{>etto -l·i:n1•11u•:
f,(lri:hezw della .u adn. m. 25 altezza ID<l~-ima degli ('(!ifici m. 25
28
• Zii
~o
• llGO - Ediz.
dolhi
PtROLA.
l'itti~.
~
qtwlla cioè comva·l••u, llll~ro lu. cei'ci.lin dt•lhi clr·
couvallazione, l'Amlnllnistirnzlone ckçe andwre a,;.<iai i>nd.rdinga. nel conscntirt• dero·
:;:he dalll• noruH• regolanti l'altczzn dl'.ltli cdi1lci. Xon 11ossono CJtù certamente milit:i re
a fa'<ore di uu,i rua.c;lliore u.Itezzu tutte le ragioni cl1e •opra htx011-0 esposte: <'h~ ami
r~~loont•rt\ntcnto giù note'<ole ddle <'O~trtuioui, la ne<'e,.~itù. di non prcgiudil"arl' con
con~~-ioui ()('()('-~in la e .. ecutionc di n.rditi provn><iìmenti di piano re~latorc, :a
<-onvenil'IUI\ di ris!><'ttare le pl'Oltliuri ca.rntteristicbe dt'I quadro urbano e eopr:itutto
il riguardo d1e i<i deve ai più iu•i;rni monumenti dcllti aittù. nostra che ,1>0tr1.lbbero
\'eni.re JannPg:fiati dnlla vi<'inanzn <li roidoi di noteYole nltczzu dowl'bbl'ro impedire
in Q1t<htU zonn, in hopooic date Il' eondìzioni della. nostrn c·ittù.. l'esecuzione di edifici
d1 a.ltl'ZZ<• 111ai;1riori di quelle orn <101wcutit<'.
Non vuolo t><lI'ò l'A.m.ministra-1.ion<' comunale eKCl11dC'rc a uwiori conoe•dioui dove
<liu P<>Ssu ri<;ert• con,iitlinto da. PlM'<'inll 1'ondizioni, e so11ratl1tto quando la oo~trtuiolle
di edifici co0n1,• qul'llj di Oli.i si di><'ute. 1>0«sa. torna.re di dooo1·0 alla. città, e J)<)roiò
oredu chi• •i <lt·l1h.t rllllettere oimi (.'()uce.,•ione a. superu.re i ml't.ri 24 e :raggiruuiere i
metri 28. alla farnltà del S1ndaoo, il quale sentirà. in 1u·opo,.ito di ~oltn in volta Il
l'ar<'re d1•lla C'ommi•,.ione lgieufoo.J.~lilizin appunto 11N"«hè rhultino tulcltttt• le ra·
~Ioni ùl!ll'4:1<-nl' e quelle dell'ei;.tetioa.
11) L:i modiflooz1011e di quei;.t(' di1<Jl<kizioni fu det<'nn.inatn oon decreto 1><><lesta·
1·ilr 29 n.i•rill• lil'Z7 ~ullc motivU7.!0ni seguenti della Commib•ione edilizia:
• 11 Jlrimo 001J>OVeNo dell'art. 43 dù. fn<.'-0ltà n1 P0<1l>-;tù ili permett<-re el1c nella.
P1•1· la zonn
1ut~l'na
• t7
..•>
ll Sindaco potra imporre tull1 i pruvvetlimcnli nec~ sari a prevenire p-0ricoli d'inccnrlio ed a garantire un sufficiente approvvigi•)namenoo d'acqua.
Ogni altra deroga alle norme per l'alte'lza delle ca~, non puo
essere oonsentit.a. che rlal Consiglio comunale, su conforme parere
della Commissione Edilizia, e solo per edifici di particolare importanza artistica con speciale riguardo a quelli dcstinaLi ad uso pubblico o pros11icicnti Yie o spazi pubblici di larghezza supe1 iore ai
metri 21t:. Per la conr.\.'ssione di maggiore altezza entro i limiti 1e!?'Olamentari giustificata da ragioni di estetica. o di decoro edilizio
~ho dia luogo per qualsiasi tioolo a. reddito poi proprietari, sarà ùovut..a la seguente tn..'-'!'.a edilizia:
Per ogni rnelro cubo di sopra elevazione al di sopra ~el piano
di massima altezza regolamentare e normale, calcolando il volumi'
ci.1·.coscritto dai mmi esterni e dalla copertura con terrazzo o <'<Hl
tetto (vuoto per pieno) :
1). In sLrndc o piazze classifica.te ne111;1- prima ~ seconda
oato~oria nel regolamen Lo ocC1Upazwne spaz1 cd nrcc
pubblicl1c lJN' mc. ,
.
1~. 1-1
2). In ~lrndc o pil1zzc di terza 0 quada catogorm pc1· mo. 11 11,
3). In slradc o piam.e di quinta e sesta ca~~goria per mc. » I,
NC'l caso di stabili m angolo a due o p1u strade, lét tassa do' ra
rif, ril'si alla via o piazza di categoria più elevai a.
i\'OJ' I. - I.a di::irJ1u rii questo art~'colo hn dato l1wr10 a. 111trrprrfazioni rstcnsii·c, Ropmfufto cla pnrte rh coloro rlu, uolr..1•<11!0 111/t;rulerll
i·omc 1111 111 coraqgiamcnfo cul tmo sfrufta.mnz.to, '''!che fll1Ì 1ntenJ1l•ro dc:
['flfi11fl{c, dr:/ ,;urfcri centrale del!a. c.ttt<!· S! è n,te111!tO rli1 IJ11sfasse tl
sriddisfn.cimento d~i criteri. estet1c1 Md1c!it1, 11cfl nrlzcolo pcrchè sc.11:11
altro il /'orlc~tù nellrt zona 111terna r/Plla c1tta rlorc8.<f darr ln cn11rcss10nr.
r/ 1 mqgi1111 gN·c mrtri 2S di altezza.
,
•
,
~
1 C?·•t . COmr C
('o:•Ì 11im 1\ : Ol'f'. flOn !Ja.•fn_,•se la /etiC,rrt dcl/ art1c9?
rsprc .•·.w, la ftftum dr lfo rPlazivne cl~te1:rn111a la nccç.•.•rla d1 p1 oce~lrr_r.
ro 11 rinrndl' r11ufrln i 11 simili c<mces~ion1 nclfo zona intcn1<1 dcl?a crtfa,
RoprÌitntlo ; 11 ron.~i<lr ra:io 1rn del già notci·olr. ngglomeramenfo r/1 costr":ioni rhr: 11 ~i 1:riifira.
. . . . .
.
.
I'< rtanto 11< i rig110.rrli puramente. tf11e111ct 1H $fflllono 211 pratica 11rr
zon!1 inll•rnn delln. citti\, siano superate le altezze r10Mllali flno ad 11 11 IDtt•simo dì tnl'·
tri 28; e di> fenz:i. elle si ten;{a. conto alcuno della larghezza dello s1>nzio \'Crao il Q•1.•lo
l'cdifldo proRpcttn..
. .
.
l'<>mhr;1 nllo. OommiR-io11c opportuno clle venga esplte1t::urumto 11._,nto •.1n ra;ppo110
1
tra In. m11swi11Ht n.lt<'zzn. da a11H•gnarsi ai fabbricati e In. la.J'!(l~czza d<'i;:l1 spaz•. o.nt1ata H1,
fflnchll non si prcs1~ma <>be il Podestà p03aa, a.cco1'(!n1·e un o.ltczzi;i di me~r1 ?.8 in Il":..,
J~rnqn<' luogo crC'ltndo illneioni sulla. pos.;ihilitll. d1 fn.bbirica.rc cd1flc1 n..1t1 vor~o le ;1"
an1rustc <'-On' evidente danno dell'igiene pel pregiudizio H0t•1pre m~u,~g1oro che dl\r VIL
~lnll'iiwglomcramento delle. 'l)Opolaz'one nel nucleo interno d<>lla <'itt1l.. .
.
Oocorro 11 u 1·o dìl'Ciplinare il risvolto degli edifici cho t1ua>o1n.110 i metri Z4 d1 a,ltC1i1i!L
·
vlo che non consentono tale altezza.
vl'rijo
r edifici 6 ino all'altezza. di metri 24 l!lTovvcdc già l'art. 39. <'hl' .pNml'lt<' d1
Per I:~ ,.
la. via più 6tretta coll'altezz.i competente alla vit\ 1•iil ltirg~ por nno
rl~voltnrcd' ~ 80 t . PI' gli edifici l'altezza. dei quali è oom1m'till t•m mct1·1 24 o inc·
11
~;: ;.:ll~ot:<'bhcm~~:~·re ~regìndizievole all'igiPnc il. riRvolto Ctit~so. a un? «;vi.I UPl>O,
!5 metri on:uido 11011 si trattn"c di sm-a.de _nmp1c. Ln. Com:mrns10110. 1'~1liz1n a~•~ a.
l
. lt·
1 u t ·1 criterio di vieta.re 11 risvolto <'On altcne eupor1011 n metri 24.
a trn ~o ;~. 0~,v~•li~~n~o port:n:.i. facilmente a. soluzioni :.i.rcl:titc.tlonìch1• con.trarlo a.li!\
:~,.:~a~ ~mbra tll'reiò opportu.no ohe si conceda di effottuaro 11 ~1racfolto r1svolto, m~
•
s\'lluppo non •ttperiore a metà. della .larghezza. dc.Ila.. \'la. ip1ò ~trcttn. 'l'l~lo 'J)ro'·
1 11110
~~dimcuto ~emhr.1. 1>ossa tutelare in equa misura le ra1non1 dcl decoro e dcli iglcme •·
5
1
?i
:·)5
lo piu a?cuui c1 iteri rlu t(.m/rmo a dt~c1p{t,nuf'I i dt~1cie1 i ccctssiui delf,,
speculaztoT!e .a conciliarli coll'intcruse generale.
. Una. lf1r1:itazicme alle co11reMi<>ni di altezza può nascer<.. d.alla form"
dez cpr:til! 1~i q1wntu i 1'trib1/ito clic w relazione appunto alle speciali
condi~t.<>ni l'lSlfltanti wi rortili potrrì o no il J'orlcstrì aderire al/e ricliif'-<te .dz. conc.esszone e i;fo_bilirc. 011clu per questo caNo prescri::.ioni più rc~tri~tu·e dt .ri.uel{c stabilite per co.~i urdinari dall'art. •N Regol. Iuien<:.
T_alt prescr:1z10111 po.<sn111J 1·011suf1 rr. ml ric/i;rdFre unn .<11perficie di c1j1
ti,le .maggiore della
i 11tu flfll'f c 1frllc. part ti che lo ree i ngono, nel
ncli~ede1·e: clif:. 1111ri- d~ le pardi dr! cortile. sw pi1ì bas$a delle altre co~ì
ria fa!Jonre tl solcm11amc11lo dtll'1 tli/icio e 1·ìn via. Tutto et"ò in ccmsideraz10~1e .che la regolo ordinm·ia sanc.:ta dall'art. •i-1 Rcgol. Igiene ·'"
T1 ~tre già 111 mofti ca~; risulta d1'ietto.w1, di2·ic11e rapidamente· insuf/i,.~ente quanto p1U. si aumenti l'altr:za rhlle 7u1rcti clie circuiscono il cortt!~ e però è nece.ssarto apportarvi quei corrrttiri che la prf!tica consiulla. Lo sresso 1•ale p1 r le 1·hiost1 i11r.
.Tei .nfluardi _<.<frtiri /l!ti ffl ronr1.~sio11c di .s11pr11lzo µ11ò essere limi
tata dai rapporti ~hc.. l'ed1/(1:10 lw co{lli altri edifici che lo attornia1111
e che._ con cs.~o c<>.•t1t 111,,cono 1{ quw/ro 11rba1w. ll 1·1·gnlamrnto lia uolutu
"C!-'~cire, almeno nella 111ntr N,t·c!ii~1 <{dia cilf1ì, ìl p'rincipio clic un fd1/1cio non può e non <hi•c ro11s1der11 rs1 <t .~t', ma nei rapporti cogli ediffri
rii/, esso v1c1ni. /J/oltc uolte 1111 gruppo di etlifi1·i che pre.~i singolarmenfr
non !tarmo varticolare prlfJIO ro.~fit11ioco110 1111 maqnifico qUAdro clu•
.~m·ebbe del-itto di.~trnuoe.re (<:selll/IÙ) ti11ico: la r1iazza clelte l!Jrbe di V<1:<>n.~). ~l.'alc q~iarlro 11011 il tufelatn r.lu' «-'&ai li111itatame11te dalle legr11
1~al~ane. l'erc1ò., c,r·rl'tfo cli_e per fl/i c<(ifiqi <-lencati nt;i cataloahi, u/Jrf'tah, non t- pos.•1b1le 1111pechr1 le stow1zw111 r.he 111t ul1/Lciu modcrnisst1111>
anche, per .sè prcgr.1•0/r; può 11ort111·1 i·n una i•cccl11a I /'(Jnquilla piazza riti!' antica czttà. 1'01chè /Jf'l'rÌ "i (; in lc111<r di r:onre.~.~ioni oltre quanto il
1egolame11to r;on:~entc, il Si11dtu•o .~i i ,.i,.eri•cda la facoltrì di ade1·i1·t>
o ~ncno al't l'lch"stc tenendo conio 1111r./1e di q11esto criterio che, ripetesi.
"~ira a conservare P< r fJ.Uanto 1\ p11ss1bilc nl/n parte vecchia della nostra
r1ttà la Slla con1.'teristira fi.~ionomio.
. Va notato /~Ot clie resf<1 ftrma i11 Of711i rn.so per tififi;;i di particolar
ll'l},portan:Cf arti. t,ica, spcrir. se d1 stim1ti nrl mo p11l1b/i,.o o 7>rospicic11ti
ne o. i;pau p11lJbl1ci t!i lrtrqh zza sup rio1c 1t 111. 24 la /acuità di ottc11en
µrei· io 11a re re fa r•orf' 1 nlr• rl~ //11 Co111111is~t'rme cdii i::ia, mag!liori co11ces111onr.
Quanto so111·a, ad eccr::ionc di r.iò clic ,,i P. detto nei riguardi estetici.
rloi·rf:b~e 1·ipetcr.,i 11< 1 la zona e,çfe1·11a dello citt1ì. Qui' 1101~ occorronr1
.<peciah concessioni dd J'ndcstr}, clie nel cri.go precedente p11rì consentire
o negar~ il rnggiimgi111c11to di altez:e .s11]1criori a 111: 24-. Qu:· il co~trut
to:re. p110 ottenere si 11:'a/1rn lrr co11u~;;1011c quando s1 i1'oui nt'1 casi prr11st1 dall'artù·olo Rtcs.~o. Solo il PnrfrMa p111ì limitare lrr co11ces,ç1onc
11 llo s~o110 clic 11011 si form:no 11111n' di fr11ntispizio che .so1•ra.~tino lr. altri
fa!Jbrzcl1e, o rortili 0 rliio~tri11r• ù1 ratti1•e ro11Jizio11i iqie11icl1P. Per 11
portata fii toli limitazioni mli quanto ,,i i' detto pe1· li zona i11fe1'1la.
Va inf111!· 11ofato rl1e la 1·011rts.çiour l data "01n·atutfo ~oli ed ifi"rr
··he frontegg1(mo lrr ,çtrada. Dal frsto de,ll'ctrt. 1 delln. relnzione apporc
•·ome la conce...~io11e di aftrzzo dcl fabbricato 1•er.~o le corti e cl1iostri·11c
><ia qu..isi con.çidrmtn co111r• 1111" ronscr111f'11zn della concession<' di altqz:fl
1·crso ki strada. 'J'rr11tu l'l'l'O r·fie 11(t/trzz11 1;c1wo la st1·11da può e.sser lm11la/a se il cortile non 71crmrtta lt• /111·mazio11e rii locali verso esso prosvic1e11ti in buone ronr/1z~n11ì ioie11iohf.
Nf- deriua. clre in vratfr" non f. ron.sentit<L 11erso le rorti wn'altez.zfl
magmore di 171. 21 sal110 nel ca.~o rl1F la fro11tr verso strada possa fnnre
della conces.~ionc rli 1·aggÌ1mgcrr maggiore altezza.
1"
.llte;;za delle casr' ricostruite o riformate.
Art. ·H. - Per le 1 icoslruzioni l'I le radicali irasformazioni dell1•
··ase esistenti don-anno ossorvar.-:i le altezze prescritte per le ca:-t
rii nuova costruzione, !'ah·o il ct i~post-0 rlell'nrt. 5.
87
C.\l'l'l'OLO \" I.
Opere esterlorl al fabbricati.
Ifi,111'tffl
fl!lr
e~1gr11:1• <frl
dt•r:i)f11
. E' pe~·ò in f~collit dl'l Smdaco di l'.011-..t•nlirc, fermo l'obbligo d E>i
1~mpens1 dovuti per og111 0<·1·11p.1zio1w. kmporanea o iwrmanenk
d1 a~·~ i~ubblic8:, SJlt'<'iali <'Olll'l'ssioni a 1!(-rog-a delle precedenti di:
"!JOS1z10m, ove r1oor1'l1110, a "Ilo giudizio p ' l i l'.Onformc> parert• dt'lla
<.omm1s.;1one e<lilizia, cin•ostanz1• ~J><'l'iali.
1-difl>.
\1 t. 'i5. (I) - Tutte Jr. parti dea-li l'd1fki dcsl111atc a rinuuu•rc
'i-..1hili pcrma1w11lcrnent .. da vie o spazi puhhli!'Ì ed in 1>arlicolan•
i muri di f 1011fr·.pizio i 11 "opralw 1·is1wtto ug-Ji slnhil i limitrofi, rlt''0110 con pedalo riguardo al luogo in cui sorgono dctli rrlifici, cor11spo11dc11• ullo (•si~c11zc rlel det"oro edile per ciò clw si rifPl'ÌS<'t' ·1i
materiali da irnpil'!.mr:-i, ulk linee ornamentali, alle lini(\ alh~ 1lt· ·
t"orazio111. ~1·(' ., l'ill' ollr1· a1l t>s.....cre per !"'<' ste~~ clt'l'o1 osu e ri:-po11 <hmli alh• <.lSH~enzl· p:;tdichc, dovranno anclw armonizzaro coi materiali, con le' lìnet•, dc<·orazioni, tinte, eec., ckgli Pdiftoi vicini, c·o11
specialo riguardo alla eventuale i mporlanza a1·lislica di questi.
Doll'osscnanza cli late norma è pc•r ~ia~11n cdi,fkio J'Pst>Oll!'\<t·
hilc il prnpril'lario, ::;alvo qnanto è :;tabilito dal 2'' !'Otnma dl'll'arl. li I.
Chi attCll(' cott C'Orpi di fabbrira inlt>mi intPndu ~ll·P<'l'iHo l'a! ·
l1·zza compt>h•nU.• ai caseggiati prospicienli li~ ::;lrad<L i11 n•laziorn·
alla lar~l11 zrn delllL glrada gtessa, doYrit aJ'I'\ lnusi dai ('Otlfit1i cli
proprif'ti1 in modo clw rnrni facc:ia cleJl'cdifll'io possa clc'l'Ol'ai·... j :;e·
condo li !ti du approvar~i dall'auto1·ità comm1ah•
Cl1i11nqtw 1;e1· quabia:-i r·lgione. superi l'•lll<>zza clPlh• fronti .;tahilita ctall'm<t. :r; do,·1-à ner tutta l'altezza. :-upcrim·\· all'allezza pn·rldla arnlh'arc il 111 opi io fabbricato dal conflm• 111.•r alnwno :~ m1 I! i
1• sistemare •Jlh.:""l<t parl.P in modo d~c po_ssa_no i i:-.\O~l<u-si I~ t:o111ic.iatu1·0 t' l:t "roml.1 cll'lla. parte <h edific10 s11pN1orc ali nllezz.l
normnlf'.
IA.· 1><u·oti dcll 'eclificio offerti comu11q11t• alla puhhlku \ i:-la u '1·
c::1bil'i da luo~hi frequentati dal pubblico, conw strnde, piazzi', fer
rovi1•, 1·01::.1 d'acqua e -.imili. d0\·ra11111> p:;.-.l'l'1' ma11te1111li r,o-..lanh·
111e11 l(} i 11 huon orrlinc·.
r~· in fncolla clC'l Comune ingiung-ne sislcrna:t.ioni di fronti 111
1 d ifk:i cho i li ov1110 nelle condizioni indica ll' 11rl pre::;cnh• a1·li1·ol• 1,
ailC'hu q11and1, l'i li·att.i di rclifìci ~ia P:-istt~nti alla cl ala <li apJ>rO' a·
zimw dPI p1•pc:.pnl<> arlil'olo.
l'o/foo1:iu11t• rii i11sl'u111'.
.\~·t. ~7 ·. - . La h1t·c1u_la elci faohricati di 11um a costruzione, ~011
1
:~e.ah
destrnah Il: ne~~z10, clona l·:;:-;cn• p1 cd isposta per la collor 1-
zwne delle. relat_1ve diti<' ed insmme, dw do\'rit far:>i ::;oltanto m•l
posto o nei posti pr1·--t11hiliti dt>lla rarciala sl<.'SSa.
<'on/orni
.\rt. 118. - \'erso la puhblic·a 'ia, anclll' per 1 fabbr1l'ati c·oslr11il1
in arretramento dalla li1wa :-;trndall', i ('onlorni delle apert11rei fii
.
1:0:.te,_ ?ot~ghe e
fln<'sl~·l' , 1. l'oprifnscia delle cornici dei rnri piani
".n:1il1, ~l evono e~•ro 111 p1<>lra 11at111·all' o artificiale di provala sol1<hh1 o m terracotta.
l.
Zocco/~J.
1
J)mile rl i spor(lenza dl'lll' decorazioni.
Art. 'ili.
J,c ùecornzioui degli Nlifiei (' .\)i 1nfhsi di qualunque gcnl'rO tino all'alt1.;zza di m. 2,20 dal suolo 1,·1hhlil'o, 11011 clP\'01111
1>0iw,n• piu di m. 0,0~. sull'area straclalo.
J..o zol·,coJ11 non poli'it oc<.;11pare 11esc:1111a 1u11 lt· <h•I suolo 1111h·
hlico (:.?).
(I) At0<lltlç.11o 000 n>lo 14 cl1'X'Whre 1926.
(21 \' "TI. 97.
Yc,laoi r elaziono in 11otn all'arc . 41.
dl'/11• "1u•r/11ri•.
.\l'l. t9. - lf> ZOC< o)o, t'ùgl dt.:lll' l'è~I' come dei !lilli Ì di CÌllla,
COSlltllllO da lastrt' o \'Olll'Ì Jarnrati, r}j malpJ"ial1 d111i l'
n·!"1stenl1, e aYer(' un'alt('zzn. di ahllL·110 m. o 60.
Questa disposizionti 'alo a11clw Jl<'I" i fabbricati co.:'l! uili in arr<'tramu1to, quando la zrnm cli arrf1 l1 a1111·nto non ,·enga r1't'i11ta.
ÒC\C e~re
/lalco"' .
.\rt. ?''· 1) - Il hakoni e tcrraz~i11i. PL'nsili, sì aperti l'hc chiusi
(bow-wrnrfows ) prcr.-pic!l'nti spazi pubblici, devono avere il pian~
d_ell~ soglia ad altc-.lza 11011 in f crior1• ai n1. 4,20 dal piano ciel 111arc_1ap1ecl~ strada_Ie e unu :-porgt•nza 11011 mai.:-giore di m. 1,20 dalla
lmea d1 p_roprietà o, in caso di 1.'difizio costruito in arretramento
non maggiore di m. t ,30 dp I ma~i mo sport-0 dello wcoolo.
'
I balc0ni chiusi cll•hhono awn• dai.rii edifizi confinanti una distanza non minore di ll·(1 metri.
Il Sindaco può 1~1· ~1X'ciali 1·a~10111 architettoniche e su <'I Htformc par~re della Co1111nissio11c 1·ctili'l.ia. consentiro deroghe a ll t'
norme proo.etto.
. ~Y~n''-1. :-- E'. c1•(tlr nl1 1·/11 111111111'//1 ud11.<i la di.~tanza di 111. :~ d11f1/i
nL1f1ci ro11/1.11ant1, .~/ "'.i 111 1111p/tl'llr1111l 1111 a ,,fabilire la 111Ì11Ìfnr1 i/i.
~janza fr(J 1 .balrolll <"/i111~i rii rl11r di1·11··1 111·0,,rietà i11 111. 6. Q11i11d1
"lorq11a11d11 111trrN flf/11 11111tlo!J11 r11111·111:i11 111 lr11 i co11/t11<111ti, ,· 110.<>1il111r
<1/ La. JITOJX>t'ta dì m~lifk:1z1or11• .. ra lH"<lOlllJlaKflata dalla 1>e~ente relazionr
L UffiC1o Tt'<."lllOO mWllt'll)3le1 ron r1•f1'f'lO 26 febbraio 1926 a\'anzava la segu<'nte
proposta:
'L'art. 50 Recolamt>nlo Edili, io, •'Ofl\ dispone a Jlrt'tlO"ito del bakoni ~hiosì:
39
38
Ripari ai tetti inclinati.
,.,,, 1wo dei du<' ·,·on/inanti rr1<fr11ixr:a il ·'110 balcone a mr no di 111. 3 dal
rnn,fi11c, J)1trr/,i ['altro ~; o11lif;ghi a co.~tn1Ìrc a ]n'OJ)l'iu balcone a m. 6
,/" 'f1'C1lo del rià nn.
Facoltà di 11i,,tar-11,. la
ro.~tru-;io1u•.
\rl. 51.
Nelle Yie la1·1.1;he me110 <li 12 metti la costruzione dci
hakoni o terrazzini apcrli può essere limitata o 'idata; quella dci
balconi chi ll"i è ::.empre 'ietala.
In dette vie il Sincl1H·o può limitare anche ln. sporgenza dellr
comici cl i g-ronda.
J.atrine
f'
abbaini visibili da spa:.i 7mbblici.
\!'l. 5:2.
Xon ::i po:--..'-Ono costrniro latrino sporgenti dai muri
nL conse1Tarc quelle gii\ esistenti, quando siano yi:;ibili da spazi
pubblici; nè possono co11se1•varsi qnrllc che di\ t'ngano tali in :wg-ui to a modificazione del fnbbrir.ato, fatta ccccziione, in questo
ca<;o, di quelle di.:.i·)()sle in colonna a gui~ di torri chiuse, q11anclo
siano decorosamente r..ollc·~ale col rC'sl.o dell'edificio.
Le finestre sopra il tetto. dello abbaini, quando non siano in
armonia cmi la rtecora;r,ìouc della ri·onh' o drl trtto, non deYono
"~sere visihili dalla pubhlirn \'1a.
• I ba.looni chiusi debbono a\'1 I'(' dagli • d1ll<:i oonJ\uanti una dista11za non ml• nore di 8 metri. Xon ;x>tranno e •en·i balconi <hl11 i in più di <1110 1>iani consre11tivi •.
Tale ,u •OSlzicme. rit• nutu l:i ampiezza normnlc dE>lle fronti d<•i lotti rahhrkn·
hìli in eirCIL m. 20, equi'rn.11• 1 rP -ocbè a 'i<•t.1re la eo~tnl7.ionc dci balconi chiusi.
mentre in tnlnni <·n. i, conw, r11·r c·sC'ntpio. quando la front<' i: OJ'i<•ntn,ta verso noni,
<'Slòi possor10 cogtituire 1111 h11011 1ipicA"c> 1ne1· ottc1wr<' quaklw 1•n•v1do di sole a lo<,ali
dw ne sarebl1t•1o pri\'i. f'i a-·1·r,·a Jl-Oi d1c in Jincu <'!'tetica non i• forse desicll'ntllil<'.
111"lla. ~en<'rulltì~ d• i c.a>'i. t•hl' - nhhia tina linen di halc-011i ehin~i ,oJc> al <'<'ntro d<'l·
1'1'<lifi.cio, mc11trc tale cJc.1nc11to <)('('(}rati\'o J••·r lo J>ii1 •i ;;io\;l di un:i. di:<11o~izio11f'
~unmctric-.t. An<'hc il dhieto ili <lO!truire ha!l'()ni obiu...i in piu dì due viani 0011 .,.
'11tiYi in getu raie dÌI. luo~o 11 &oluzioni 11011 lode,·oli nei rig11nrdì 1·steticì, o n.ppunto
f>r.r ciò la Comn1 i •ioni' falilf1.iu. <"on sno J>r<'<'Nll'Ute ,·oto. ammise che si pote ,e
1l1•rogare da <1•11·llu. 11orma cruando . estc·ticanwnt<• non 111• Yf'lliSl'c tlnnno . .'.\In. Jll'>'
111mnto :rigun1·1ht le clistn.nzc tlni <'oilfiui 1>0tC'ndo evnutualnw11te i11ao,,~erc t'f'Clnml d<1
l't• rte di terzi, O<'<'-OJ'l'e <'h<'. qua IO'ra la Co111mi"io11e Edilizin 1lia voto fn ''or<>voh•.
eS..o ,·enl:':l 1'1.lllZ onato <·on 1111:1 regolarE> moclill<"a dr! Tiegol:imc>nto, 11rc\'ic le• nppro·
n1zioni di J!'gi;-e.
•
La Comm eionc Ii:deuioo I lilizia cmettc\a su que:;ta i>IOJlOSI \ il >Ogucnl\' \'Oto. '
•La Commi•s1one F.dill7.i3 •·oun•twndo ucgh urgomenti s\'olti n<'lla rela7ion1• dc>I·
I.• lTli'icio 'frcuìco. c>~pr1m<· il \oto <l1e il <.~1 110,er 0 rlell'art. 50 lleirol. Edil. relativo ni
• haJcoui oh111•i Vl'llga modlfli.ito <·omc b!'gue:
"I balconi <>hiu.si dP.\'0110 t1n•rc da,gli e<lifki <twflnauti nmt cli~ta.nza non :ro!norc
•di 3 m<'tri.
• ProJ>Oll<'bi poi di .-011!1>1 inwl'c 11 re~to dt>I MIPO"cr~o rc•lnti\•o ulla limitazlono dt'i
• hulooni diiusi a 11on più di dnr i>iani <'onaN·uthi •.
L:i. Giuntn ronYinta clcll'o1 portunità dcl J>ro\'\'Cdimcnto. 111' ìta l'Onor. Con&ig!io
.1cl appro\'nrlo: vot:i ndo ln f!<'i:IU'lltf!
PROPO~I'l.10~
t:
• Il C'on•iglio oomunn.k. ~1·11\ita h GiunlU, <IPlibC'l'a di abrogare il com11111 8<'·
• condo dell'int. SO dcl lh•golunwnto Edilizio, 8o•tituendolo <·omc l!Cgue:
• 1 balroni chin~i 1\ev<'no H""r<· da~li ( 1\ifki confinanti mm cli8t:i.nza non mino•c
• di tre metri. !lci;ta fenna la !"ione dci rommf primo t• te1zo <lell'articolo HC~"()
Il Sinclnco
T,' ,.\si.;4\SSOrC.
I.. :llA~OL\GAT.LT
CHIOlH
Art. 53. - I tetti che per la loro inclinazione o esposizione possano provocare caduta di neve Jon-anno essere muniti di ripari
adatti (1).
Gorr.iolatoio. -
Canali di uronàa e tubi pluviali.
.Art. 5'1. - Le gronde in struttura muraria debbono avere il fronlal.mo costruito in pietra naturale o artificiale di prornta solidità,
o. m terracotta,. ed C'SSere munit~ di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle uoque piovane. Dai e.anali suddetti le acque
<l~vono_ essere immci-"Be negli appositi condotti sotlerranei 11 mezzo
d1 tubi verticali, i quali, nella parte inferiore sino all'altezza di
almeno m. 3,60 dal piano di spierai.o, non d~bbono sporgere dal
muro. I tubi non devono trovarsi a contatto c·on le pareti della rispettiva incassatura.
Riparazioni a tubi pluviali.
..\rt. .55. - Xel ca:;o <li rottura di qualche tubo conduttore delle
<1oque. p1~vane ...er:;o la pubblica via, il proprietario è tenuto a fame
ese.:,,"1.111·0 11nmediatamenle la riparazione.
Il tu!bo proYvisorio. di deviazione durante la riparazione di cui
sopra deve essere applicato a un'altezza non minore di m. 3 GO dal
:,uol? e sporger~ in .guisa ~he l'acqua cada fuori del marci~piede,
se ciò è e.onsenbt-0 dalla larghezza ciel marciapiede <::tesc;o.
Intonaco e coloritura dei muri.
. Art. 56. - Tutti 1 muri di fabbrica, ad eccezione di quelli in
pietra uaturale o stilali a pietra vista a perfeltit regola d'arte devono, quando siano '\;sibili da spazi pubblici, essere intonac~ti o
convenionlomente decorali (2).
. I muri nuovi o ifalt.nli devono venire intonac.ali entro il termine
<11 un anno dalla loro costruzione.
Il. Sindaco poti à, :-nlo in via eccezionale, e.onsentire proroghe al
lerrmnc suddetto.
~ fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo
a.rclntcttonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle Linte .
Qualora le tinte dci prospetti di fabbriche o dei muri di cinta
non presentino un a.spello decoroso il Sindaco ordinerà una nuova
coloritura, fissando un congn10 tcri~ine per l'esecuzione (1).
(1) V. :u•t. 97 .
(2) V <'<li n,rt. 40, 57, 61. 97 •
-i I
40
.YOT.I.
I.o rim1ora:t"111r dr/le coloriture dellr, farc iate. avnr.ru·
aeron1lo un 11rdi11r prestabilito dalla ..1111mini.~trazill'ne. comrrnal~, /a, q 1111/1,
i;1t pro]Jo~to drlla Dirczio111· 11t r l'Edilità e l' fTrbantsmo, dett rmù111 1111
nrmlmente p1·r 1ual1 ~trade, ~i rh l'ft pr·ot'l·edere rr/ tntro quali trr11 ;,, i
ma&&iJm. riò allo ocopo ài mautcncrr la t•olutci (ll"JflQntfl di (l~Jlltio tm
le 1.'<lrir ra.« di 1111.a m~dc.<in111 stra1fo. Perlft1Jio non è p()~11ibilc ro11ruh 1r
proronfu; aZfe, i_nf11°11nzfrmi d~ _rinTlof'O di tt11le{[qiaturr. llC 111111 r11tn1 I
limiti 11r1 /111$nil r1"11u .Ammrn111traz1one. camu11ale.
Vufla osta per di7Ji,nturr Pd altri ornamenti.
Art. 5i. - Non si po:;sono e:'ìie'guire sulle fa.ociate dello ca.54' e
su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture figura.Uve o<l
omamcnli cii qualunque genere o restaurare quelli e:;.istenti senzR.
a.vero prima presentato al Sindaco i relativi cli~.gni (O<'correndo
nnchf' a colori) e olll.'nnto il nulla osta (i).
Tubazioni di gas e canne da fumo sulle /aeriate.
Art. 58. -
E' vietalo apopli<'.a1•c tubazioni per il gas sullo fac-
ciate verso strada.
E' allr<'SÌ vietato costruir~ canne da fumo applio<tle alltt pa1•ctc
esterna od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica. via.
Potrà tollerarsi la costruzione di c.anne inCU$8.lo nel muro frontale,
quando sia.vi applicata, per il loro intero sviluppo, una oontrocanna
in modo che vi sia. fra le due cannf: una. intercapedine di alme.no :~
wnlim!'lri, nella quale possa cir<'olare l'aria {2).
Jnfìs~i.
Art. 50. - Gli infìs.-.i i quali debbano applicarsi alle fronti do\le
ca.se in modo che siano comunque visibili da spazi pubblici, rlovranno, anche nei riguardi dell'estetiica, ottenere il nulla. osta ds:l
Sinda<'O, il quale può anche riehiedere la Pl't>sentazion<' ciel n'lativo rl i segno.
Serramenti.
Art. GO. - Tutte le aperture di porte e cli botteghe verso stra.da
devono rs....;cro munite di serramenti che non si apl'a.nc verso l'esterno, ec.cclto che la .apertura verso l'ostm.·no siu. richicsl..a da. ragioni
di siourezzu. (1), nel ql1al caso dovranno e~re costruile con ca11tele
atte ad eliminaro ogni mole.stia e pericolo.
Anche le finestre del piano terreno non po,"6<>110 0$t•rc m\lniLe
di serramc-nLi che si aprano all'esterno verso slt·acla, ia.rt altczr.a minore di m. 2,00.
Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porle e fìn<."3lre
terroni• cli c11 i sopra, con ante trasportabili.
Il ) Vf'<li a•ll'h" art. l3. 71 e 97.
t•Z. 13 1• 97.
(Z) Vl'di art
,, . ~'. \'ietat~ la ferrah~ra. c.w.1. '<' lllpl1n· /Jaion1•1ta e µilelt(J, delle
~:1g 1e e d_ei contro~·clr1 upnh1lt all't•slerno, che devono invece vem~ fermati con ferri a collo d\wa , a:-$iCurali in occhio/i fis.;.;ati alla
ma;;:.ella della ftnestr.a o al tela.io mat•,fro delle vetrate (i ).
rfl{l[~~~TJ- '"'."" Anrlie <111" 1ul11 l'r!JI"''"" ril·so l'esterno è 1·icldesto r!(I
raie 1 ''. sicurezza (/I~ / 'B'."''"" .111 l ms11 r/1 i ci nc11u:ltO(lrnfi) in (lt•nr.le 11011 _.s1 con.,rntr. t11 a/)nrc 1·/1111tl111dt· sull'area stradale Jr.1 'l'et·i~il'i~e //"~}colo <'li,, 18Re pr~~-('11ta1111.111 r lit t•fol1ilitrì. bi.questi 'cn~si si ron t!rlla JI'< ~pet!o delle.. no1 1!ir. ~1111 : 1 t1• 111 / pn sente articolo colle e11i111 nzr.
tro
l ·dt;nzi~iu
pcnr11lt dlJ><.llrlrntt d11/l'ince11dio, costruendÒ dit i' int1~· o1 zn<111e r .1111.•11re. drlfr "p1•rt '' r r., d•i11.•ll re che si aprono ,., """
111 ~'!1 '"'' ~" Tm~.~olu, ""' aprentisi. i·erllo l'oli 1
!n~:~
110
las~ia
a
t lo '<-. fn'.Jb1111111J • • -' r1'11ml111r11tr nellr. ore. dt spetlrrcolo si
intt>rnn ~~~cflr. ~r~in;-!a ~xtt-r~w /'1 ,m 11 rl". _rl11 · 111 .sola efficace 1i.•1J/li fo
lei
jft?fz "''}"/'"re
,
' ' r 1•111.•11111
1 1
11 1 .~, n•1:111 11111:1onn. la
porta ortlin111·in.
Eçenzioni da/11• 11r1•rf'dl'l1li norme.
Art. 61. - JÀ) dis1xi~izio11i cli qup.... to c.rupitolo, salvo l'ultimo
comma. d~U'art. 00, non :--Ono 11ppli<"<ìhili alle <'-OSll'uzioni rm·ali ù
a m11ri provvisori di cintn.
CAP J'l'O LO \ 11.
Prevenzion e e difesa dal p erlc oll dell'Incendio (2J.
Scale r> oabbie di scale.
stità del fabbricato.
\
111111•m rfr/11•
:>cale rn rela:.ione alla
1•11_
Art. 62. - Le S<'éile i pa...'Sa~·~i allo ~aie e le gabbie di scah d evono e..".c;;ere costruite ~on mal<malc rl':-1slcnt.e al fuoco; i gradini e
(1) Yedi
nrt. 97.
deu2 . OH.re a quant'allro il "11~dn.c:o 1>ole11-c• 111ea<:nvere di ca~o
111 CO.SO nei rìi:uardi
dal c~~i:r·a c:°n~r~ i:h in~t1<1! 'al11ano <-Ome òir~ttint le norme .. etuentì stahìlite
Pre;,crizio~ · o dei C!~1c1 Pomuwn ti 13 lu.iilio 19'll .
1 g:nero .1 •o.mm:u-1e i.t•r gli t•1lilk i eh altt•ua 81)J)Criore a 2Z metri (altezz a
no
1
.::O~e
<>l.IC1 M.'nll' n•·rl'c' ,.,,n 1rot.whì a s\tlum><> adQllernte dni Pompieri!.
1
tezi~ne d etrrruaone cO'lllpll'tGmentci res1stc-rt1e :t i (u<'l'O. Spe"'•ore dello strato di iiro·
e1 erro almeno c·m. 6.
2. - Po~no e~-cr(' tollc•rati • Pn'jnw11t1 a • 1>arQU('t. npplicau din·tlam• •ntn
Hl11~ lltrato d1 calC~AtrU%ZO 8C'llZU !nll'l'<''1l)C'clini.
. · - OalooJo dl'lfo ml'mhraturc 1'><>rlnnti in ba ·o ad un •OHneearioo del 25% ,upe.
rtore a quello cfl'ettivo.
clovr~.,; Le pnrcti .dclii' 1tabhi1• di ~·ahi 1h•lt1• 1mhhie dt'Jfli nscon•ori. <' dt•i ('an•cli.
·_o ~&Eere ti't<!Bte?ti nl fu<t<'o c•d 11\NI' 1mo •l><'l:"-OMl di almeno om. 35.
5
vrnn~
e comumcnztom <'01 11ottc-r1·n1wo 11 11tt•zzo 1lrllc son.le o degli !LlfC()nsol'i tlo
o metter<' IJl()aalhilm('ntc ull'o.perto
6
Le
ea bb'1 ~ d'1 l!('-llI I\ o dt•gli O.!IO!·ll•C>I
.
le P; ti
i dli\ ranno emèrgHo dalle ooperturo· ,.
re
~erge1~t1 saranno 1>rovv<'Ch1te tli llill'~lrt• 11.prihili anche a.utomaticanwnlo
ne I caso d'rncend10.
don.;; - Le gabbie di senla e• dNcll tl~<'Cll 01 i dal ~1ia110 tnreno al piani supet ìori
n:o e~ere. <.~mplt>ln?1l'ntc1 bolatt• c11111li amlu('nl i M>ttl'rrnn.ei.
voo 8t·. d' I c.o:rpi lii fahbrw:i di nlt<>zza g11)'<'Mo..1• ai 2.2 metri do,-ranno essere 1>rovu .1 1 scale proU-ttc1 dalle flnmmo• (I dnl fumo.
m<>n:~
;ondu~lun> ~i ciunlKÌMi nat11r.1, per ~ di illuminazione, di rl•calda·
• di l~ nb1u101w cl aeqna. N'• • do\1:i11no c·~·•·n• eollooate cst<>mamenl<• ni ri"I'·
- .r:
4:!
4:l
i 1iianerottoli in ltllilre ùi marmo debbono i.:ssere sostenuti da con
YE'nienti armature ( 1).
LB gabbie di scale che servano quattro o più piani e che 11011
ahbiano finestre con serramenti, debbono essere sopralzate di almeno m. J ,50 sopl'a. il tetto E'-d a.vere in que::-ta parte in SQpralzo ant:Slre facilmente apribili; ~ sono oopcrte da lucernario a vetri.
questi dovranno essere retinati, in modo però da non impedire il
passaggio di I uce sufficien t<'.
Ogni vano di scala deve ~ere 'in diretta comunicazione con
una strada o con cortili aperli; se questa comunicazione è munii.t
di porla, essa dovrit aprirsi dall'intcwno verso l'esterno.
Gli edifici ad uso di abitazioni, di uffici. di depositi commerciali, di officine indL1slriali, di albcl'ghi, di semole e di collegi, dowanno essere prOYYisti di almono due scalt' continue dalla b..'l$
alla sommità, opportu namentc. distanziate una dall'altra, quando
l'area coperta, sia superiore a 350 mq. e fino a seicento mq.
~e l'arca coperta è l'u~riore al limite dii 000 mq., dovrà csso1·e
pn·disposto un numero maggiore di scale in proporzione alla ecce<l<>nza. e cioè 11na srala in più ogni 300 mq. o fraz.ione, ammettenclosi <li poter ritenere per trascurabile un r<>siduo non superiore ai
:1:--,<1 mq., sentito in proposito il parere della Commissiono edilizin.
N0gli edifici I)Cl uso cli uffltio o di depositi o d1 officina, oimi
scala deyc e.ssP1'(> Jnr~n non meno di m. 1.20.
Parte dei /abbrictl/i supniore ai 1 ' metri e sottotetti.
1
\ rl. 64 ( ). - Allorquando i sottotetti di una casa sia.no abitati ,
l~ coperLura della. cac:a ste::~1, lo pareti di divisione dei vari ambienti, dov:anno .essere costrutti con mat~riali rc>Sistenti al fuoco.
Potranno r1 ~eners1 H'sistenti al fuoco anche le strutture in le"no
rru:rndo. a. ~1~1diz.io <~<'.l ~indaco siano convenientemente protett~. ·
" ;utti gli. 1mprnnt1ti d1 sottotcHi pruiticabili, in kgno, deYono es
· ei t p10.tett1 coi~ nno strato di materiale incombu-stibile e difficilmente d1sgrcgab1lo (pavimento cli ta,vclle di cotto o di piastrelle- di
cemento) dPl lo l'[les" re di al meno centimetri 4.
Membrature mf'talliche "portantz '"
.
.\ii. 65. -
Le rncmbiaturc metalliche portanti colonne travi
~~<!~tel1a~uro, e~c: nogli edi?ci destinati ad uso ùi abita:zi~nc, ciÌ
1
1'.ficto, clt depos1lt d1 mat.ena·le combustibile, de,·ono essere rive:st1fo con. n:a.teria.le resistente al fuoco e coi'b-Onte (cemento, terra
cotta e s1m1h) dello spessoro di almeno cu1tìmetri 3.
1
In
.c.15:i
speciali, ai gi~1diz-.io della Commissione edilizia, PO'trà e~­
~e:e nch1_esto o consentito un rivestimento di spessore mag-cioi·o
'~
mrnore d1 cent. 3.
0
, Lcc,,ssi al tef/o.
Po::.;i (/t-(!li
a'ccn~ori.
Art. 63. - 11 i1ozzo degli ascensori ohe non sia nella gabuia di
scalai deYe essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco,
ed essere munito di porte pun• resistenti al fuoro.
Ftimeuti dello.i o.rd1ture metallichl' e gli attraver-amentl dei muri e dei soff1Ui do·
\Tanno csser11 fatti in modo dn non dnrc adito a pa.stia(fgl di a.ria o di go.e da a.mbirnte nd ambiente.
10. - Impianto di i;f!l'gnimento intrrno oon •l'rbatoìo ~opraele•oto. l're•c 11"0.cqua
~ulll' ~cale, (a giudizio del Comamlo l'oropit'rì). Jmipinnto di spruzuito.ri automa.ti<"
nf'1 ~otterram~i cbl• non pre•<>ntano aJ)('rture dirette T<'l""O -trada o Tcr•o oortc. <•<l
in ti1tti i loeali a.venti destinazione di,crsa. dalla oom11ne ,.i1itnzione.
U. - Illlpianto di tubazioni rnf'talli<'he P<'r u•o dei Pompieri, con attaN·hi IJ~l'
autopompe c pcr le p0mpe n ,·ai>orc a~Jì rni;re--i dci rorpl di febbric.~ Ca • udizio
<'Ome sopra).
a2. - Impianto di lllnminnzione f('COlldo ll· llorlllt'. dl'tt:ltf' dalla AssociaziOn('
elcttrotccnic:t itali:111a. J11tern1tto1·1 -ezionali Jll'r riaMnm piano. Ioterrutlore eeneralP.
:r.e. pratica J1a più tnrdi eon..iglia~o la. 111·cdi•Posfaion(• di colo~nc di ba.l<~(>Di o
ballatoi 110 nnppo.,tJ in zone dellit f:tc.nnÙI interna do'"" non ì abbiano oornic1aturl·
a forte agg;•tto <'lH' ~lC'l"lllc·tta,no. h•. a.1>11lica.z1one <klle -enlc a gancio 1~r In. rapida
.11ita ni piani ~uperiorl dell ed1flo10..
.
VednRi inoltre il R<'!?Olamento d1 preTf'nz1onc contro trii in<'endi in ,·igo>'C do I
22 aprili' 1927 (n. 776 d1•Jla C'ollez. lPl!.'iRlntivn Pit"ola).
(1 l \"rdì I rt, 65.
,\rt. 6~. - 0.gni fabbricato dern essere munito di comodi accessi
Letto, m numoro di uno a.lmeno TX'r ogni campata o parto di
campata compresn.
due succe:-~ivi muri tag-liafuooo (2).
tt l
lra
r•>
Ooi;\. mod11ìcato <'-On deliberazione dt'l Consiglio Comunnlo del 26 luglio 1922
nJ " ;(\ ,!.~<>dtflc.."\. era l>rescntata dalla Gimita colla. motiva.zlone segu1'nto (circo!. 26
I Il~
IO
7•- ~ :
T.'art. 64 .dcl .Regolamento cdili?.io oosl si eNPrimc:
• dci T~e Parti. dci. fnhbri<'ati ~111wriori ai 18 mt·tri. (compresi i tetti o fo dh·i~ioni
r . ottt<?kt ti nb1tnhlli a qualnnquf' altezza) devono a.Tere ~>:ireti e impaleat11 rc
" '~'"1en 1 a 1 ~uooo. l>otrranno >'itcDf•r.<i r<'~iHtenti al fuoco nuche le ~trutture in le·
• re 1 ~', qu~n<lo "mno · ' irindizio .tel Sinda<'O - <>-onvenientemente prot<'tte... (omi.sis) •.
.
• ~:i;t1colo è dettato dnlJn P>"i'<>CCUPazion<' evidente t·he I meni di •J)elrnimcnto a
<I :sr ~ · 1z1ono del .C<irrpo del civici 111ompiC'ri non ~!ano ·~ufficianti per domare nn in<'end~ c~c •l snlupp;i ~e ad. una alt~Z1.a maggiore di m. 18 dalla umda.
.
aLrn ~art-O la presc-r1z1onc dcli urt. l4 oo?Hc orn stillato nella 11a interpreta1.1ouc 'Più n1Jt~ <'0Rtri11grrebhc a ~i\·1>~tirc di intonu.co <' a plafona1•c 1 1ottotrtti d!'lla
naude ~l\1:~1oranza. dcli<> <'.lse <'l1e O!rl?i - · oo'trnj!'OOno e che pC'r lo più supcrnuo
1 18 .m_ctr1 <h alt<>zza. Rl'nza dire dcJla irraw?.za di tnlr p.rN!Orizione n<'i riirnardi l'C011.0m1<'1'. tanto. più se mes8a. di fronte ul numero relntirnmcnte l'•iiruo di incendi pericoh"1 chc •1 -0110 \"Crifioati nt>llo oond1zioni del )>r('C<'df'ntl' regolamento. deve ossor" 1r~ 1 rhc lo. p.Jnfonat11ra e Il .riYestimento con inoanniceiato del i;ottotetto rende la
tnanut<•n.zionc difTicilr. sopmtutt.o neoi rii:-u:ndi d(•Jla t!'nutn del trtto. Poiohb d'altra
'"' te Ili: Pi:<>ba.bilità di inC()ndio ~<>no nol<''l"Obnmte 11remlenti htddo'fe i !<ottoletti
~<Hl<? nb1tnt1, o in qul'sto cnso, cli fronte nll'cv<>11tunlltà. di pE>rioolo per fo persone
·m ~·raTc?.Zu. di reirolamcnto POtreblle e•sc•re gin.stiftc.a.ta.. rosi 1<i p1·opone di limi·
I.ire a aucRt1 enei la prcs<'riziolli di <·11! all'art. 64 modiflrondo <'Otnf' •<'l?U<':
1
°'
(Z)
Vedi art. 67
1•
!Segue 1! tc•lo !'<>pr1ri1>0rtato).
prf'sentc R<'irolamt•nto.
75 dcl
4~>
4-l
Abbaini.
Gli .;ibbair11 nel caso che. lei stame in cui e&>i sono aperli siano
abitat..e o abitabili, devono avere le pareti incombustibili o ri,·c:;tite
<la strato incombustibile, ed essere di:;tanli non meno di :1 rnerri
dal muro tagliafuoco.
Gronde.
Nelle viP. e nei cortili larghi meno <li 15 metri le gronde devono
essere di ma~ale r~istente al fuoco (1).
I tubi di condotta. e Lulli gli apparecchi rhc ~rvouo alba <lblribuzione. dcl ~as ncll'iu~rno dcglt edifici, compr0.">i i tubi di atta.coo
dei contatori, dovono e5sero rostruiti in fcrl'o od in ottone ·<-' collocali in modo da. cs.<>et" visihi11 o facilmente ispezionabili (1).
Quando 1111 tubo da gas d<'bl>ai essere incas...c;aw o debba atlraver~re lii
1>arc~ o una impalcatura. ovvero un vano non facilmcnw
ac<:€5Sib1l1• (un vespaio od alLra int.ercapedin<>) dovTà in tult.a la
pa• te non ispezionabile esspre sen2a giunte e rivc-.lito cla un 5 'condo t.uho dì ferro, oppure di piombo nei gomiti, e presentare suffirient1 .t1·1H'<'c esteriori della linea percorsa. Il ~condo tubo cle>C'
essere di 1111 solo 11ezzo, avere il dirumetro di un centimetro alml':HI
maggion· dd diametro <lel tubo interno, srlOrgcre di un centimetro
t~r parh• dnl corpo che ath-.1\·ersa ed essere aperto ai due e.."trem1.
od almf•no all'ffill'cmo più alto ~ non è collocato orizwntalmt nle.
~~· falt.a t\('n·ziono per k t11hazioni che servono a oondurre il llU"
·ialla $h arla al <'On latore, J)('r lt• q11ali l'intercapedine fra j due tubi
drwra 1"'>ì'l't' riompita f'On materiale cementizio non poroso (2).
1
lf uri tagliaf11oco.
Art. 67. _ l fabbt kat1 contigui dovranno esser<.> ~t·1mralt eia
muri Laglirufuoco dello spe660re di alm.m_io !fletri. 0,~5 e ~cll'ull~z~
di metri 0,60 sopra il tetto, salvo presc1 ~z1om speciali. Se 1 fabbr~cat1
!'<>no di differente altC'z1.a, il muro f.agluifuoco dovrà super~ d1 almeno m. o,60 il fabbric.1lo più ba~, q;uu1do lill! diff~renz~ ù1 allezz~
sia. inferiore a tale limite; se la differenza è ~uperiore~ il muro d1
divi"ionc deve esser OObtruil-0 in modo da proteggere mteramonte.
con ~uno spessore di almeno 15 centi~dri
~~teriale resistente al
fiuoco tuLtc le parti in legname dell ed1fk10 pm elevato.
.
so' una campata cli tetto, super~ i 30 metri di lunghezza, do' ra
e.sscro divisa con se1Htrazioni a taghafu<X'o 12).
?i
Impianti di condutfuri• pn gas t•d elettrichr.
Art. 68. - Chi vuole inlrodun'\ì in luoghi di sua proprietà. ~
tenuti 11 godimento, il gas illuminante e di riscaldamento o oon·ent1
eleltricho ad elevato polcn~iale (oltre 600 volts .per .corren~o c~n­
tinua 0 300 per cor11'ntc alternata), ovvero eseguir~ r1leva.nl1 va~1:CJ­
zioni nei preesistenti impianti, deve darne preventivo av:1so sc:i;tto
al Sindaco, firmato ùal p1oprietario 1' dal\'as.-;untorc cle1 lavori, e
ottenere il relativo nulla o::t.a..
Norme per uli irnpiauli rii romlutture per gas.
Ad. 69. - 11 pet.w di u.tt.acco della tubazione dal gm; t11lltL co~­
dott.a stra.dati.e deve e.::scre disposto in modo da. P?L<:r C's.s<'rc fac1~­
menle :;coperto e schiacciato nel lrall-0 c ... tcrno v1crn10~·c al fabb.n:.:.ato. ,\ tale scopo sarà c~llO<'ato_ e manlc11t1to sopra. ~h osso un 1~­
.!icatoi e c·ollat lettera. G e 111 corrispondenza a questo 1l tubo appo,..,grrìt sopi a un dado di p1€tra.
(I) Vedi
a.rt.
({T
e 75 ilei J>l'l'•c>nte Reiroltu.01•11\0.
•2> Vt>di a,rt. 97 dl·I 111'c·cnte Regolamento.
Xor111t• pf'r gli im,,ianti di condutlurt• eleflriclw.
.\rl. ;o. -
Per la csecu'Ziom' <11 1mp1anh d1 <'~mdutturc (•kllriche
le norme cl1•ttate dalla Assol'iazion(' Eh~ttrol.c<"·
s1 ÙO\ 1·a11110 :-.l !{11ire
uica ltal iana.
Per li• linee cli cond11tl1m• 1•!\'ltriche nd alt.a tcnsiorw (l'i1~\ c;11perio1·p a li()() volts pel' rorrenll' rontinua e a .:mo per correnLl' td1crnat.1), oll n• le altre lWl':<.< 1·i zioni dell' Associaz1<)JlC Elelt rolren i ca
ltaliaru.·, si dO\ ranno os:;erv<u t> u11che le .se~Wl'llli norm~:
(/) ogni tirante, oltre acl ps,.c;ere bolat.o dalla linea, St• è a..;sicurato a 1111 fahh1 icalo dC\'i\ puri' l"•scre isolalo d.11 fa1 hric.alo stt'!'..;o;
h) ll<'i luog:hi accessibili e liOCO sol\ "~liati. i pali dc\ono e ...,~ore muniti cli una iscrizione chi.1rn., che metta in guardia il pubhli<'o contro il l)ericolo ili toc<'are i fili. Altrettanto deyc farsi per
11 mcrnioll• srmr.l i letLi. Tutti q11<•sli -::;egnali dP\ono mantenersi in
huono stato;
e) i 1><1li, le mcnsoh· e ~li <1llri so,..t~ni ~,. conduttori , -.11i
quali si abbiano potenziali pericolosi, <kibhono .essero muniti cli riJ)ari atti ad impedii-e che si acceda ai conclHttori stessi sem.a l'aiulo
rii scale 11whili o di mC'ai ·11111.loghi e i fiJ; clebhono collOCitrsi a
tal di:-tm1za d1'llc fine:>b'C', clnlk h'JTM,7,C' e· 1\ai l<>lti. da non pol<·r
l 1S&.>te lo<'<'ali;
d) 1 <'ottdiutlori fra i qttali c.siste diffrl'l'llz.a di potenziale dchb.)110 colloc.ai-:-i in modo che non po~ano, c11clt't1Clo od allungando~i.
,·eni1"(' in <'..onlatto l'uno dcll'allro. Xci casi in rni questa condizione
non possa· agcYolmentc soddi:-.fnr.-1. ....,i curcri1 l'interposizione f1 a i
duC' cond11ltori <li una rele di sici1r('zza. di 1 oh11Sl<'Z7~1 ~uflìcicnlP e
convcnicn!C'rnl'nl~ dispo.->ln <' i ...olata:
0
ti) Y1•d1 art. !J9.
121 Yo~l 1 :ne, 97
-ti
46
r.) i trasforma.tori clclll'ici devono c-....:;cro collocati in locali St gregati e riconoscibili mcdia11tp indicazioni ~pcc1ali e visibili a òist.anza;
f i fili dello conùullure elettriche de'l:ono essere collocali a
conveniente distanza dai Lubi del fr.Ut->, co::.ì 1'110 sia assicurato l'i-=olamcnto reciproco.
Gli impianti <li lu<Xl dcU1 ica dèbhouo csscl'O p1ovvbti di mi interruttoro cli facile manov1 a, per ogni appartamento od ufficio, e
dispo::;to vicino ull'ingrc:;so ( 1).
.\rl. il. - 1 condotti cl 1 i umo ch:\ùllo:
a) essere ros 111iti 0011 111al..e1iah' incombustibile ccl a regola
d'arto m modo che si possa. ,f acilmente prO\ vrdere alla. loro puliLurn
con mezzi rncccmuci e, quando 11on siano costituiti con tuhi continui di tc1 r;~ colta, grès o l"etnento, ahhiano gli angoli arrotondati
è le pal'cli liscie cd impc> nu•abili al fumo, o n"::.c impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto, cllP valga ad impcdin>, dO\f'
i condotti aUraver.:;iuo o rm;entino locali di .ahitru.ione la fil\1 azione
di gas irrc i>irabih ed il sovc1chio riscnldamcnto di mobilio o ni
oggetti posti in contatto colle pareti;
•
b) essere provv1st i di 'bocchette o s1io1 lell 1 per lll! ispcz;ione ~
la spazzatura, i 11 c.orrisponò nza ai ~oltotetli e nogli altri punti ove
sia rn:ccssario. · Que,ti ;,porl0l\i devono c,&;er n distanti, 1)()so.:ih1lmenlc, m. O/rO eia ogn; strultu1 a 311 legno, a pl"lfctla tenuta, I' eosli uiti
con male.rialc rcsist~nto al fuO<'o;
e) essere ~.opraele\ ali sulla copc1 lur a di .il mono un metro o
di quelle maggiori nllezr.e 1 rnsc.ritte in ca i speciali da alti e dt"-IlOsizioni o g1uilicate nece snrie dal ~indaco, in modo da r.vit11rc, in
ogni C«l.60, che le esalazioni 1' il fumo ahhinno n 1ecare danno o mulestia o pericolo agli ~difici 'icini.
Se i c',Ondnt.li del fumo non sono inra:,;sali nelle murature, e ath'avcr::5ano !"lrutl11re di nnterialc combustibile, 1levono, nello tratte
cli att1·ave1·samento·, essor1• difu::.i da una eonlroc.anna dì m·t·ggio1'<'.
:,ezione, cosicchè si;wi fin lo duo canne una intercapedine òi nlml'110
:3 C{lntimclri, nella quale possa circola1 e l'aria·.
1•
drl/"afltl
1
nr:q11a
l~ C<tli
·~~ ~;.t ~meno due u~c1tc, opport1111amcntc ubicate
~· 1 • a a, con 110111! ·~~rentisi d,11l'intcrno verso
1
Co,,tr11:io11i in lcgnfJ.
Art. ì4_.
L<' lX>;,lru~ioni l'.':;('lusi\'amentc u pn•rnlentemeulc 111
1egno od 111 all1·0 malcnalo di facilo combuslio1w sono soggPt1c a
111cscrizi011i :;r~iali c.a!'o pe1· ~a1-o 1 I).
Fabbrtenli per
ì?. -
u~v
i11rl11slriale o co1111ni:rciale.
,\rl.
14 c~wa~ità di un 5ingolo ambirnlc dcstimto ad 11,
:ummerc1ale od_
non può essere supc/ioro a
!n dcterm1:1,1h casi, e quando <'sbt.ono co11diz1om ~peciali alt,
•' hm1ta1e suffic1e11lPmente l'estcndrl'"'i di un incendio, potrà il' Sin
daco, su c.onfo1 rnc parere della Cnmmis.s.ione edilizia, ammclt.: ,
t!C'roghe alla norma precedente.
. Dt!c .ambienti oon1 igui di uso oommerciale od industriale che
ri:-~lhno C_?mple!::-ivan!ente di <.'apacit.a superiore a metri cubi ìOOO,
dO\ono_ es.~m e so1 arati con strnttura a tagliafuoco. Le aperture di
c~mumc~z1ono fra i <lue ambienti tle,ono essere limitate al minimo
ri'. cess~r10, ta.nto r_iel numero cho nellf' dimensioni 1'd es:,;ere munite
d1 sen amenti resistenti al fuoco.
. Quando una parte di un fahhric.ato è adibita ad abitazione 1'
l altra a magazzino od opificio, lo due parti devono essere sepamtc
da struttura a tagliafuoco e Il' aperture di comunicazione deYono
e,se1·e muniti' •li inl~laiaturn \' ili ~cn·amenti re::,ist~nli on-1 fuoc-0 (:?).
.'00?·
1n~ustr~ale,
~netri cull~
tocali per /'Jrni, rucinc, 1•cc.
~rt. ~G.
. I _1~.ali nei quali sono collocati fornì per pane, p\!1
pa:::.llccene o smniI, o forni metallurgici o fucine fornelli di fu,ionc e simili, e dasouna. c.ostnn.iono in ~ssi locali' esistente de\'ono
l~sere in ogni loro parte di materiale r~sistente ul fuoro(3).
(!)
(1) VNll nrt. 97.
CZ) V!'<lt a1whc nrt. 33, 34, .>.~. 58.
I locali. destinati
.~contenere
40 persone o piit de,·ono
e distanziate runa
l'esterno e risponmcl ,~ ~utto I~ p~·c ...cr1·1.1oni _special.i vigenti in malc1 ia (1).
1 1 lo~ah d'. lab~n:a~-01'10 yotrn l'""erc imposl.a tnlo ca.utela, an·I
c~i; ::so ab'b:iano ca11.1c1t-0 mfcr1on• a q11ella indicnta nel comma 1>1cl't,.t<'nte.
.
.\rt. 73. -
di riunione r1 dt illbfJTa/01 io.
calda.
I condotti dcl fumo, 1h ll'arin. ca1cl<L e dcl vapore dchh<ino c.sser o
distanziali dalle traYi e pa1Ai di legno almeno ccntimeb i ~o o i condotti cli nc<pm ca·lda non meno di centimelt i 10 (iì.
E' vietata la costruzione di canne da. e.amino nei muri adiacenti
ai fienili (2).
. :\rt. 7~ . -:- Noli .:.;01.10 per~lc!>~t' di re~ola installazioni di caldah•
,1 ,':ap?re ,td all<1 P'.'l'·"~_1onc (cioè ma~gioro di Kg. 2 per cmq.} in crliftc1 d1 romunc1 al11taz1011e (1).
!:
Condotti del fumo.
('ondotli drl "''pori·
l'aldaia a "" 11urt' ad a/In 11rr"i1>111'.
IZ)
\'l.'di nnoh'1 nrt 77 • 9i.
Ve<li n.nchc art
Il) Vl'tli art. 97 ,
l{; t• ~7.
,lpparerchi di
ri~f·aldan1P11lo
r foc()/01 in genere.
Oli apparocchi di riscaldamento, con J'bcolai di ca.lorikri, le
:stuf<\ a canbone, a legna, a gas ed elettri.che, i caminett.i, le cucine
cosidetle economiche, l'CC. debbono ~re oomenientementc dislun
ziati ed isolali dalle stnittu re di matE:rial•~ combustibile itramcm<>
di ll'gllo, soffitti, pcwimenti in legno, ecc.).
]~'isolamento dei pavitnellti in l'egno Jeve ~Cl'C ottenuto mediante uno o 'J)iù sh1ati di tavelle di cotto, sporgenti cenL 50 dalla
p11rh• <lPlla bocc.a d • al 1m1•nlazione del foro In.re e cent. 30 dall<' alh'e
parli.
I condotti dei caloriferi ad aria calda devono t'SSl're costruiti con
mat<>riale incombustibile e le hocche di immis,-ic,ne nei locali dt•\flno csg<>1·e rrovvedute di c·h111rlC'nrl.1 metallica.
49
tml.ri il legname), chiudersi con serra.menti in cemento armai.o od
in legno d1 essenza lforle non resinosa rivestito sulle due faecie con
lamiera metallica, ed avere una apertura. dalla quale entri luce dil'etta,. e si deve per t·ssi ottenere- speciale nulla osta dal Sindaco
ol~, s'intende, uniforntaro la costruzione alle norme t.ecniche pub~
hlir,ate dal Ministero dell'Interno (J-2).
I lluminazione nei lor·afi di accumulatori..
Art. 79. - Nei lk>oé!Jli dovo sono installati aooumulatori elettrici
non si impioghera alLra illuminazione cbC' quella fatta oon lampade
Plettrich1• aò incand~nza (I).
C:\PlTOU> VIII.
Norme speclall per I Quartieri a Giardino.
Edifì.ri per ,.ui vi è obbligo di impirmll intnni rli ·'/JCfJniou•11to.
Dona11110 c:s::.cre protetti rne<liante irn1pia11li i11lt·1·ni di
~pegnimento ad acqua sollo lH'essionc ~ufficicnle:
i ) i Iahbricati di allezza suJ>eTior<' <.ii m. 20. l'1.· prest~ d'acqua
sollo 1~restiionc Soa!ranno cl isposle, oltre l'he al pi uno ten·eno, nelle
gabbi.e di !iCala, una I><'I' ogni piano per la parte su1101·iote ai m. 20,
a piani alternati per la parte inferiore;
2) i fahbricat.i, di qualsiasi itlt~zza, e.tic abhia110 una dt-lle seg11enti rlesLinazioni ~veoiali:
a) alberghi, collegi, pubblici dormilol'i, ecc.;
b grandi sale di riunione (capaci di iailme110 trJO pcr:;.one),
sale da 1·i11ematografo, da ba.Uo, per l'appt't'se11ta.i'.in11i, anche se :;ia
amnies."'o puhbli<:o non JlU.gantl\ ~and1 magaY.zini di ,·en<lita;
e) titabilimenti industriali, lal>oratori. oflkirw che impieglùno più di 150 operai. fa.Ua eccezione pcl c.aso in cui :-ii lavorino
materiali totalmente incombustibili;
d) dùpositi di combustibili od infiammahili, sostre di legname, oondt·rit-, rimesse per automobili:
3) le costruzioni cli qualunque altt•z:Zit e r·on qualunque dt'iStinazionc• le quali coprano una. sll]'.)Clficie cli almeno mq. 3000 crl abbiano una profondità supN·anlc i m. 100 clalla front(' stradale.
J.ie prese d'acqmt d(•g-li irn1>ia.nti interni 1iovranno essere rnunilt'
di raccordi uguali a quelli stabiliti dall'An11ninisLrazionc comunale
pf•r il pubblico s(,l'\'izio di spegnimento, Pcl esSol're conrPnicnlPmente
c<11Tcd11.(e di f.\1~Jo flps...;.i(}ik P di lancia \I'.
Art. 77. -
f,11/Joratori
t• tfrpositi
di nu1toir• iufiammabili.
Art. 78. - I locali cle~linali a. de1iosit11 o a lavorazione di rnatcl'ie
rnfiammabili o <'he pr<'sentino pericolo di sc-0ppi'O dovono c9St1re coslrniti con materiali re.-.;istenti al fuoco (cf;clusa ogni struttura in cui
11 )
\'w•
art. 97.
..irea
t'
strad1• p<•r i qu(/rfieri a giardino.
A1i xu. - Un quartier<' a _!!Ìar<lino devl' oco11parP per intero
un'arca fol'mia-nte uno o ipiù isolati del imitati da strade pubbliche
ape~e o da apriro S(:,>eondo i Piani regolatori e di ampliamento vigenti, OJ>J>ure andw eia nuove strade <la. introdursi in corrcla.ziono
alk reli ::;tradali clei Piani stessi.
Per la largl1ezz.a1 delle strade valgono le disposizioni del 3n e ,1°
comma. dell'art. 9~.
Se il quarlic1t: a giartliuo è stabilito dalla legge del Piano regolatore (3) vulgoll(\ le norm<' ivi fiS...;:,afo c, in cruanto non contrastino
con esse l' siano a11plicabili, lE.' norme oontenute nel presente cwpitolo.
In caso <li\c1'iti() i pnmrielari.i dell'arca. sulla quale ~i intende oostr:uiro un quartier(' a giardino ,levono prcs-entare al Sindaco il rel~tivo progetto d'insil'mc C' di lottizzazione, o ottenutane l'approvazione, ol~lJ~i,ga1si a. osservare lutto le prescrizioni di que:;to <'.apilolo
ron alto pubblico da lra.<.;<TiYe1-e a favore del Comune con iscrizione
di ipot..ec.a legale p(>r ron!.ffua Romma eia rletetminarc cÙ voJl.a in volta
dalla Giunta Comunale. Questa ipote~a sar~ ca.noollatai ad istanza
degli inleressnli, solo ()llando questi ah-hiano adempiuti auii obblighi loro spettanti.
r"
Edifici dci quartieri a giardino.
Arl. 81. - Ogni edificio dove es..;;ere costituito da una oasa. isol~tn.~ anch<' da. un gruppo di case, in numero però non maggiott~
(1) Vedi art. 97.
. (2) Mini,<tero .dell'Interno.
)òornw t.·rniclw imr lo. rr1rnla1uenta~1ou(' d\'i dc1>0~iti,
ot11fl01 l' tr~l)l)rt1 delle so;..to.nzc cl1e presentano perioolo di eoopp!o o di incendio.
(In vendita prt'"<IO la hbrl'ria P;rola. • ~Jilano, Via Al'Oivceoavado. 1).
(3) Nel Piallo rl)ftolatoro ·nopoprova.to oon leirge 12 luglio, n. 866, attnahnente in "i·
coro. le aree giì'I. destinate a villini ltt0lati vengono IC&'llati oon X. Qtwlle destina.te
a. coet.rusioni Isola.te, oon Y, e le 'Pre8Cr~ioni relative rieultano daglt Allega.ti A e B
alla lene prcdrtta. ob,• è 1mbblirata in calCl' al prt>sent.- regolamento.
- 660 • F.diz.
PIROT.A.
4
50
f> I
di t.re. ~cssun cdific!o deve 1nr~ re yiit di I.re piani compreso il terreno,. ne la fronto d1 111ngh07.za maggiore, cornples.sivamento di 30
metr1: es.50 do\·e ispirarsi arl un unico concdto architettonico' e non
deve occupare più di '.!/5 dell'area <lt'l lotto :;11 <'lii soro-e n'etta di
strade,. ancho 11)J"iva~<': ì\cl rapporto di 2/5 non verra.nn~ ~mputate
le scall~ate., lo pcns1ltnP e le costru:1.ioni rustiche a.oc.essorie che non
sorpa.~mo I a.Hozza dello 'l.océOlo dello dh·isioni rnterno dci lntti (J
Spazi intermedi e circostanti.
Art. 82. -: Gli sp~zi circostanti ugli edifici o tra. o.ssi oornpresi dPvono css_er~ s1stom.ati e. mantenuti decorosamento a giardino, esc1 11 •
so qualsins1 def)0:'1f.o, sia puro prowisorio, di materiali o altro.
,l [Lez;;a interna dei 1Ji.ani.
Art. 85. - In deroga all'art. 62 del Hogolamento d'igiene, l'altezza netta interna doi ::.ingoli piani vuò limitar:-i a un minimo d;
rn. 3,30 per il piano temmo e di m. 3 per gli altri due. Il pavimento
dcl piano terreno do\'e essere sopraelevalo di almeno m. 0,50 sul
piano di strada, fatta eccezione per locali evidentemente non destinati ad abitazione, corno bagni, ritirai.e, pas.5aggi.
Divieto di ravedi.
Art. 86. -
l\cll·• case dei quartierJ a giardino :;ono viPl.ati i e<t\'odi.
Distanze minimi' fra {Jli l'difìci.
A~. 83. :-- I~.disl<wza minima fra. gli edifici, fatta occcziono per
le ed1colo d1 portmc1'ia. dern essere:
n) di m. ~ nel senso P<U'allclo alla skada e di m. 8 in senso
perpendkolare pe1· gli edifici co:stitucnti case isolate e ad un solo
piano;
b) rispetliYamcnl.-0 di m. ù e 12 per gli edifici costiluenli ca~
isolate a due o tre piani o gruppi di due case a non più <li due pia.rn ·
. e). di m. 7 e_My0r gli edifici costit1wn~i ~ruppi di dut. e~,~
tre prnm, o gruppi <'11 tre caso a duo o tre mani.
S~ gli editi.ci C?m1rre11d~no un. diverso nymero di caso o di piani,
la distanza d1 om sopra r1sulte1a dalla distanza cha compct.ercbbc
all'oditìcio che ha mu~gior numero di piani.
Potrà limitarsi la distanza tra le CflSC e i gruppi di case di duo
o tro piani nel senso parallelo .alla strada. sino a m. 5 su uno dei lati
dçll'cdifìcio, quando però il totale di questa distanza e di quella 11
cui il lato opposto dcll'P.dificio si trova dagli edifici più vicini sia
di almeno m. 1.2 per lo case o gr11ppi di ca.so di d1w piani o di f4 per
k oose e i gru'Ppi di case di tre piani.
. I'? spazio intercedente tanto ka In r..-ise isolalo qunnto tra i grupi;1 d1 duo? tre case, potrà occ111>an:;i oon scalinalo o con pcnsilino
fino a ra.ggnmgerc 1/f> della sua larghe>;-;za o per non più di J/2 dell 1
lunghezza della fronto r.he l'edificio ha. :;111 lato in cui le scalinalo
e pensiline sono costruite.
Verso kllc spazio l'edifir.io potrà aurho avcr:o un rorpo avanzato
per J/4 della lunghez.za della fronte e per non oltre 1/5 della distam.a 1lell'edificio più vicino, purchè ::i com1wnsi con un arretramento, in altra pnrlc della stf'..ss11 fronte, di nna suporficie equi-
valente.
\' urnf'To degli appartament;.
Art. 84. - Ogni casa non deve avere J>iù di un appartamento per
ogni piano, e deve avl're un proprio accesso separato ::iul terre110 circostante.
'Il Vtdi art. 87.
Sepam:.irnw dei vnri lotti.
Art. 87. - T,,a separazione dei vari lotti da Ila :-!rada e tra Iort\
donà e:s5(>re c-OStituila da rancellatc o da reti rnclallidic su zoccolo.
Ven;o la strada lo zoccolo dovn\ es:_:,erc di rnale1 iall' duro e oon.si~lente e uon potrà superare l'al!L'IZZa cli m. J,50 dal piano stradale
o la canccllatn sovrappo::;ta nou potrà su1K\rarL' l'alte?.1..a di altri
Ili. 2,00.
Nelle diYisioni interne lo zoccolo non potrà ::;11 perare l'altezza di
m. 1,25 e la cancellata di m. 1,75.
Applicabilità delle norme {Jenerali.
.
Art. 88. - Anche ai quartieri-giardino sono applicabili le normo
generali stabilite 1·el presente Regolamento.
GAPITOT.O IX.
Sorveglianza. - Oontravvenzionl. - Disposizioni vade.
risi/e
f>
ispc:.ioni nlfr ca.)t'.
llimbor.\o di
S/H'Sl'.
Art. 80 (1). - li Si11daco, a mc:1.w dt•1 suoi incaricu·li, muniti di
::ipecialc autorizw?,ione scritta, potrà. far i>1ocetlc10 d'ufficio alla visita dei Lavori in cor1:io ili costruzione t>e1• conslatnre il 1ergolare loro
and<imento e la esatta esecvzio1w del p10gctto clcnunciat-0; e il 11roprietario o l'agmntorc dei la-vori dovmn110 c:;ibin>, a richil''t.'ll, i tipi
d el progetto approvalo e foniirc tutti gli sc.him i menti del caso.
P er le visito di controllo di c11 i sopra, è stabilita la tas,,;a edilizia.
di L. 0,01 per mc. da J)agarsi all'atto dcll'cmi::.-"'-Ìol1l' d<>l nulla osta
di costruzione.
I..a. cubatura. si calcola ten!'nclo cc)J)to della bUperficic coperta da
fabbricati e della loro altezza misurata dal pinirncnto delle cantine
(11)
Cosi modtlkato con deliberuzìone <Id lt.. Oommi-c:irio 11 non•mbre 19"..6 n. 17M76.
5~
~>:!
a.I 11avime11lo d1 1 l :-olaio o all'appoi:z11, dt I lelf..o o della ll'rrW'.2a di
1·op1·rtura.
Oltre cho 111•i 1·asi pr\·vi:-ti nal regola.mento d'igfunc sarà in fa··oltà dcl Sindaco di far procedt·re a i.-;pez.ioni llP.i fabbricati esistenti
og11i qualvolta ne <~ppaia l'opporlnnW1 f)(•r rdgioni <li pubblico inter<ESC cd ingiungN-e i prrn·,·edimenti dcl ca.-m.
Quando la 11ecc~~i1i1 ctelle ,·isilt· ~·lu(';e <1t1ellc d1 cui al primo
cornm<~ del presento a1 ti colo, ..;ia delnm inat.~ da ne'!?ligfl11za o corn1111q11t> <la ino$f'rva11:i-.H da partt• dPl proprietario, delle cli:'-posiz.i~
ni \ igPnli opp111·u quando lrallh-i cli ,·1:-itr -.ttaordina1·ie o ~11pplelive
•ilio vi ·ile ordinark., il prnpriuta1•iu òonù wrsarc al Comune per
ogni vi:=:.ita la :-:om111<L di J,. 50 iL titolo di rimhor::;o ctcll€1 :-pese IXll'
la vi-:ifa "lc•-.:-a.
QuC'sla somma, nel 1"<1:-.0 dt•lle \'isilll di cui al capover.-,o dell'articolo :il dnvrr1 e::;... ,,~p 1111tiripala <lal ri<·hicd1•11tc all'ntto <IC'lla ri
f•IJÌL"Stll
f.,.
XOT.I.
1•11.~f 111zio11i iu N>11fll'""' 11tf11 1·11ue11tiz111 .v 1111J/1ce 1 ti
11r111nfr1 -u1111 .<f1!Jfftlf1 011t!1r ."li! 1111rm1 c1111frn11fr 1/(1 N. /). ! .. 4 uttu11l1rr \!)27 1 Il. rn:~I, rflf f(I// X/ l"!Jlflf"frt/111:
,
.
11 Il Prt/tffo, fJl/flflflo !,, r1t111!f" 1111p11rt111111
1 11rdt1urà 1&pcz10111 xu/111
ro.(ff'uziont, 11ffirlfl11t!11ft fld 11/ii1·1. tr1·11iri u11w1ci7mli n f/f!. inr1t:g111 ri rii
ri1·oruJBri11t11 1·011111r /f 11:11 in mrd1 rio
Q1111loro /11 1·osf111zi1111< 1w11 r111·1i"fl'"1tl11 11 /lr 111cxrrizio11i dr/ prtxenfe
tl<'t'ftfo, il 111(/lflp orrli111 rrì 111 si1sfJ1J1sioT1t: d11: lf11•111:i rd ~1/fic/1 rri 11! pr.r.<tmt1IP. 1mpra 1111/rrr1ftJ u11n 111,./1•1.<fo 1•'r 1 711·11i.:n;d1111r11t1 riti 1·rrsrJ,
.t!Jli 111[/<'!I'" ri /ilio 111:nfr·x.<im11xti inrarir~1tf dr.1/r i.'l." :ioni s11rl1!t ,,, è,r~fl/
//1111 " " ' ' '·" ' " /,, 100 fil,. fl[llll 1•1.s1ftt "IX/ll'Zl~ITU o~lrt· ,,
1111lt11111/n <11 f ro-'f11 In f1'~:''~f1 tlollr:
1 11 fl(/1 1u r ' l1111z/f11iar·i ddfo
,\'f11to tir l yr11d11 6" I'' 1 1•1.~llc J11ll1 11 1ll 111/1 rts<< 1/r.lfo ,<::tuf o.. •
•
la 1wddt fin r11t1.7/<1 ~f/rfÌ t1rlr1ff1t " mrln q11a1"lo fruita.o tlt 1nqr.{1ncrt
11111111rtr11111ti ntl 11ft'1<'"; frr11iri 111/l'}Ìt'ipali.
.
· ·
.ll tr r111i11t r/11: f111·111i 1/ 1111111111tfr11fr drJ/'rtì 111r.,r11l111·1 •11 11rrfrttu,-a
il r ( rtijrc1tfo di ,.off1111fl1J, 1 'if/llilo ,., ,,,,,,., t/11 //// 1'11qrg11r1(; di rir-p11<1·
.w·11iln rflm1ufe11:11, 11riuw tli 1dt111r11 lu l•1rn·11 di "''' drlltt «1Jstruz1on#!,
Dallr f'l'i'CNI< nti di11po.~i:1111!i xr1111J '~l'T1lafr. lr 111wr1 ruffuitr. prr
1fJt1lfJ o ~r1ffr1 /11 tlirr ff11 ~fl1'l'f'{l[1,,n:r1 11FI/,, Staffi 11.
''!''
f
''"I','!'
\ '11111r• ro r·i1•fr,,
•\rt. 90 (1).
d1>-i
fnbl>ricnti.
Il Con11111e as:-l..-g-11a ud ogni fabhrir·1l-O il m1mcro
ti' ico 1• fa apporn' a 1n·o1n·it· ~pe~
__ l'inclicalor(' del nunwro nss~­
gnato.
Il propriet~1rio r1cf•\c 111 -consegna l'indicatore ed è ohbligato n
I n cal".<1 di dcmolizio11l' dei fahl>11L·ntJ d1l' wm d1:bl>0111> p111 l':-.s1•r1•
ricoslmili. o in ca....-;o di :-opprc:i:>.10111"' di porle 1•stl'nle d'ac·r(•~s.o. i I
proprid.ario deve nolifi<'<ll\' al Com11111." il 11111111"111 o i 1111mcri ci\.ici
1·ho \ èngono co:.ì ad e:;: 1u uholil i 1' r e,I ilrn1 !!I i i ('OrriSJ)Olldt>nli indiralivi
Quaudo si co~tn1isco110 1u10\ i fnhlirii..:alt so1>1 a al'eC 11111lc fi unl~g­
gianli .spazi i Ilit.1hblic1, i prop1 i1•tari <Il'\ ono cl<1111anda1·l' al SinclR.('..o
i numeri civici da. appli<•a1. i nll1• po:11• d'in!!rc,-.11 d1 1i fahln i1•ati mt
desimi.
Apposi:.ionr• di i11tfi1 ti/uri,. t/1 altri llJl/Jllff'<'Chi .
.\1·t. 01. - .\l Si11ùaco i 1 i:-<'1 ,·ala. Jll.'r ragioni di pubhheo ser\' izio, e quando non si 110:'-sa lllt>glio 1n·o\·v1·de11• in altro modo, 11
tac...11f;t di applicue o far a11plicare, pN•\ io n,·,·iso agli inll'l't•:"Sali e
1lietro IHll"e1
·0 d('lla Con1111i~c::;iorw ed ilizia, alle fronti d ei fabbricat.,
o delle f'o::;lruzioni, di quabiasi natura. pro:"pctlanti le puhblicht•
,·ie, le i11dica.zio11i e gli apparccd1i rPlati,·i ai "l'I vizi, ~tra<lali o specialrnenlc:
a) le indicazioni òei nomi drlle piazzt•, C'orsi, vi<'. vicoli r'rl
altri spazi simili;
b) le nicchie<' lo la..,tre
..
per orinatoi;
r.) Le piastrine e i ca.risaldi per indiC'uzioni a.ltimdrichc, d1
tran·iamcnti e di idranti;
d) le mensole, i ganci, i lnhi. ece., Jll'I' la pubbli('a. illumina1
ZiOU\';
g-li orologi elcll1 ici;
/) i sosletgni P<W i fili co111iutlo11 elclhil'i;
g) gli avvisatori l lctlrki sll"adali, 1•oi lm·o acces:-0ri.
lìli indicatori delle \ ie, Il' piasu 111e, i ~npi~.lldi, ~li aHisatori e
gli orologi cletlrici, L'('C'., 11011 d ern110 e~e11• .sottratti alla. 1>ubblic:t
V isl~L .
Q11L'sti indicatori e appar.cd1i Vl 11go110 applicali a !"pese del Co111111w nei 1110ghi !'tahiliti dal Sindaco.
lJil. fo('OllìL cli apporr1• le i11<licazioni di cui alla h•ll{'l't\ a), è e~l.E'sa
.tnche nife etra.dc di cui .1ll'arl.. !H .
e)
1
i:ono 19 H>Copo di doni <on eolk<1t111l1111 I' d11un·u.1 11nohcai1011u d<•I numero BB•O
.:nat-0 :--,d uno ititahilt'. <'<>sl fi l pro1wnu~ u1rOnor"'olP Ui11ntn di 4lPlPrrniunr•ti in ,·iu
dì
1011
.ima quanto
a\ Il
fl'itUe:
~tabilll.o
ro <"ivkn d••\o• •• -· H' •Xtll<Knto ... nnu('.Q tlln 1>0rln <l'ingro• o. a
cle-t.ra dì d11 fruar<ln la porta. ad u11'ultt»1.a \'3.I' .1htl• ila 111. Z.50 n 3:50.
• . .
b) Quando i proplict:ira intcnc\nno a1Jll'lli<'l\le a loro 11pe.st• in1hnitor1 da lll>O
<livc.>r~o d'L Qu(lllO adottato <lall',\ntorità oon111unl1• •·ii> 1>0trà. 1'.sl!Cre t."OnCOS o, l>Ut'(!bè
1 mnm•rl 1fo·t-.i110 fncilm1'11to l< i; 11Jl11 n d io•t:u1za '"'" mi uorr cli c1111•lln ohe rende
11tj~ibìli gli indi<·atori di ti;po orùl11,1rio :'ar lllllO eia n!!rlmhmd l<' 01frt• ohe troppo
Ml
-t:l(•('hino <fol ti110 COllVl'J1ZÌ011al1'.
r:art.
Jt<,gohlm!'llto F..<11tizio nffida al l'omnne l'u ...... i;-11az1unt•
numefi ohìd
•• l'wPPh<-aaionc dl.'ll'indicatorc.
Poichè è invalilQ l'uso dì llNtlica.n:• nmnerl oI·dl'i •li ti.J>O dhenio 1kl normale h•
loc.'Cllìtà. della fa<x·1ata 11in1·~a dell'ordina l"Ìll I' 1>oichè ~Hl 11er
oceutrìcitil. d~lla
<.ollocv.zione. 111a !Pt•r la fle:ll"'l!à h•J;!ltlbìhtiL 1lri eamthori, tali indicatori 11011 ru-1reiun·
~u pro1>0Etn dcll'On. ,,,., ~'""' 1wr l'E1lili•1n H«'<lllll•• 11 \"Oto clcll'l'tfido T1'<'11ko
l'<I n1•1•rorn. l'interprrta~n11c 1ldl'.1r1, 90 ilei Hei:otu.nu•n\o Edilizio ••l<'Ondo quanto è
1-ont1•11uto 111'1 su ri1iortato 11i.1•10 cl1•1l'l ffil'tn T1'C'llH""·
Il 8r~e1ar[o Ocncr11l.,
JJI' A~Me~,..01 e·
Il :'ltldOOO
r.» P izza ga lli
r.u Chiodi
I • Ma n 1 ia1a111
co11servarlo o a mant1•11erlo si.·mpm nel po:=;to ove fil collocalo. in
m01 lo facilmente \ isihile.
(\) C'on t1rlthc1 ,,,1011l' 5 ''""'IUhH 192S la 1;11111tu
qnan.to ~1·gm•:
1.'t'fftdo 'l'e<mi<"o )hmio"i.ale (Ili\. I\') rifontKe:
oo
m111tlu1!:'llle
hn
llllTllJ
L,\ !:Il;:.; l'A l'l ;xH 11'.\W-:
ti•·•
r.
55
I.oro larght•:za.
Obblighi r1'lalivi dei proprietari.
Art. 9"2. - ll proprietario, prima di iniziaro qualsiasi lavoro nella
r>arto della fronto di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli
<tppar~·chi o indicatori di cui all'articolo preoodenle, dovrà dame
avviso al Sindaco, il qunle prescriverà, nel più breve tempo possihile, i provvedimenti del caso.
fJbbli{Jo di coucorso alla ~pesa di sistemazione dei marciapiedi.
Art. 03. - Lu11go tutl1 gli edifki o muri di cinta posti in fregio
n spazi plil blici 1.."0rnunali i I Si nclaco provwderà a far sislemaro i
marcia11iedi nel modo che riterrà più opportuno. I proprietari saranno tenuti a co11co1 rerl', I>t'r una metà, nella spesa di prima sist11ma:TJonc défì.nitiYn e> di nc<'t'"'Si,-a paYimcnt.azione dei marciapiedi
f1ont.eggianti le loro rispettive proprietà, effettuando alla Cassa comuna.lt· il versamento dell"imporlo in bnsc al pre\'·o nlivo e prima
doll'esecnzione dci lavori. ;i semplic<> ri<'hic ta del Sindaco, salvo
liquidazione ad <"SCrnzione anenuta.
Se- la sistemazione n marcia1>iede :-i eslcnde oltre i 4 metri, l'obtiligo dcl concor::o dci proprirtari è limitalo ad una zona larg:i
~metri .
Quando un medosuno aocc::.:-:<1 serve uon ::;()lt,a.nl-0 n proprietari
. rontisti ma altresì a proprietari di case prospettanti vcr$ l'interno
dci corlili, la. quota nss<'gnata per il marcia.piede dell'intero prr>i;;peHo sa.rit rirartitn fra tutti i proprietari frontisti ed interni in
proporzione della SUJ~rficie dei locali co1>erti cho a ciascuno di c...,,._i
iq1pm-tcngono in lutti i piani computata solo per metà con l'avvc•rlenl..1 però r-he si intend ·1·à ri<lottn alln mcUt la superficie <lei locali
11011 prosf)(lttanti la vin .
\rt. 91.
Quando uno o }liù proprietari intendano di aprire
una strada privata o anche solo di iniziai ne la oostm1zione, devono
presentare al Sindaoo 11 relati\ o progetto , •Jllenernc l'approvazione
e arldh·onire alla i;tipulazione, a loro spe'-'l'. di un atto notarile da
trascrivere, dal q11alP risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere
e illuminare la ::.tradu stessa. nei modi che 'erranno prescritti dal
Sinda<'D e rli provvcclel't' anch~ l'l"li scarichi a norma dci Rcgola111e11ti municipali (1).
A garanzia doll'o.serrn11:t.a di questi obblighi i proprietari do' ranno fare un <leposit-0 in danaro, il cui ammontare sarà stabilito
<la.1 Sindaoo e risulh~rlt rlall'atto notarili'.
' ) Yed1 Regol. di Foi:t attua art
8. 12 r !!A.
Le strade costruitl• Jl<'l perimetro dci Piani regolatori e di amplia.monto o anche nella zona. immediatamente adiacente, dovranno
essere in piena conformità o in correlazione organica con detti Piani;
dovranno a.vero una larghezza non minore di J2 metri, riducibili
sino ad 8 per strade fiancheggiate da zone a giardino che garantiscano una l'egolare distanza di almeno metri 12 tra le fronti dei fabbricati; e dovranno, orn siano a fondo cieco, essere chiuse, nella
,,arte comunicante con la spazio pubblico, con muro o cancello, anche apribile, il cui dis,e.gno dovrà essere prima approvato dal Sindaco.
Le ca6e e le costruzioni in genere cho dovesseiro sorgere lungo
11 strade approvate come sopra, saranno soggelt.e alle disposizioni
\igenti, procisamenh• c-omc se prospettassero uno spazio pubblico.
Chiusura delle vie a fondo cieco.
Anche le vie private già esistenti e comunicanti colle vie e pia1.ze
r>·ubbliche dovranno - ove siano a fondo cioco - es.sere chiuse con
muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi conforme a disegno
prima approvato, e dovranno in ogni ca.so essere provviste di pavimentazione e di regolari scarichi delle> acquo.
Il Sindaco avrà la. facoltà. di applicare questa risposiz.ione anche
alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando,
per inosservanza delle condizioni stipulale, ciò si rendesse neC<.'S~o nell'intnesse pubblico.
Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici.
Art. 95. - Chi intendes.so di fabbricaro su aree non fronteggianti
strade o piazze già a~rlo al pubblico passaggio, dovrà prima com11rovarc di avere stabililo nel Comune gli accordi per un eventuale
ac.cesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o ò.a
--trada. privata aperta al pubblico passaggio.
.
Tale obbligo è da ossen arsi anche per le costruzioni che si v~lcs­
sero eseguire secondo lin~ di Piano regolatore, eccetto che,. prnna
dell'inizio dei lavori, siano intervenuti col Comune accordi per la
esecuzione nel Piano stesso
Non sono applicabili le di~posizioni di questo. artico~o alle costn1zioni che si trovano oltrE; i limiti del Piano d1 ampliamento.
Chiusura di aree fabbricabili e di cave.
Art. 00. - E' in facoltà del Sindaco di prescrivere che ~e ~r~ di
fabbrica in fregio a spazi pubblici sieno chi~ e<;>~ mun ò1 cinta
o almeno con a..~iti solidi e di aspetto. n suo g1ud1z10, decoroso.
r.
,)
56
Le cave di sabbia e simili dovranno csser ru.oohluse oon rcciulo
•Iltando rronteggi no i;lrade pubbliche o privale, o quando lo sca.vo
,\rhhia raggiunto l'acqua del rotto~uolo.
Norme (lpplicnbili alfr cnse già esistt>nti.
Art. 'n. - Sono applica.bili immc<lìatamento alle ca.so e ugh rn1pianti esistenti prima. dell'entraLa in vigore dpl presente Regola·
mento, sa.lvi casi cccozionali da ammèltersi , volta per volta, a giudizio del Sindaco, le prescrizioni degli articoli 3'2 'i5, 't6, 52 (1° comma), 54. 56, 57, 58, 00, 66 (i° e 'Z' comma), 67, f.>9, 70 71 72 73 71,
75, 76, 77, 78. 79. 9'• (5° comma).
'
• • • '
Co11 l ra n ,.,.,,::,ioni.
Art. 98. _.. Le oontraVVt·nz101~1 alle pre:::crizioni del presente regolamento sono ammesse a t'Ot)(' 1lrnz1one a n01 ma dogli art. 226 e :?'28
della Leggo comunale provinciale (1).
E n t rata in vigort• dl'I vreSt·nte r1•golamrnto.
A r t. 00. - il presente H.cgol;Lmcnto entrerà in vigoru il g ior110
i. 0 del terzo n1PSO seguente a quello in cu i ~arh 1•ubl>licnto al1'a1ho
comunale.
NORM~
per U eoIJaudo e l'uso del ponti mobili, de lle s cale aeree
e degli appare cchi dl solle va m e nto.
.''°
Art. 1. ~110 Mroc, i ponti mobili e gli a1>parcc.chi di soll~vamcn~ uz10~att d~ m.oto1·i ~oceanici impiegati lk... r l'ost>eu7.io11c
d 1 ~a.Y~r1 entro •.I t~r:1tor 1? del Com_uno di Milano, dovranno <issoro
penod1camcnk is1X'z1onati onde 'enficar110 la. sicurezza <inlla. A ss11tia:.ione fra gli ITulll~'lri~li d'/~11firr per prf'i•1•11irP. gli i~/ortuni tJ,•/
ta1Joro o da altra lslttll7JOne n<'.on00<·i11t<t competente dolln. Giunht
comunale.
Lo ispezioni devono essero richieste dai ri J>etlivi ch•teutori od
utent i delle macchinè od apparocchi.
Art. 2. - Le •~pezioni <IC:Yonn c-.,,"t're richie...;L.• ('d csc-trnilP:
a) Per Il> SCfllc flt>ree f'd i ponti mobili di oltr1• 12 m1•trt di s1:iluppo, prima di farne 11so, so nuovi, e in seguilo alm0no una volta
b) P 1•r fr .,r.rdc r. ponti fino a lf/('/ri 12 di s1•iluppo. prima. d i
metl<•rle in uso, se m1ovi. e i11 ~~gt1 i to una volla ogni d ue anni;
(1) V. 11. 541 ct.•Ib
e) Per oli ap/){Jrt·ccltz di ,nlfevauw11to fl:..fonoti dai motori mucanir.i, ogni qualvolta vengano installali di nuovo e- solo quando
l'in:;tallamento sia. <'.Ompiuto e g-Ji apparecchi gi trovino pronti 1wl
funziona.mento, ma .runc·ora. non abbiano -comincialo a flmzionare.
P er gli apparecchi di sollevmnmtfo 11:..io11ati a rnano. comt• verr icelli, t ..i.rli<', carrucole, differoniiali, parunchi, sl.a.ffoni e simili,
l'ispezione sarà eseguita d'ufficio, ogni qualvolt.a. l'.\ul.oritit comunale lo riterrà opportuno, s<1lvn all'ulonlt• la facoltà di farne rkhiesla speC'ialo al Sindaco.
'Pa.nto nell'uno come nell'altro ('.U•·o dovrà dall'utonte dcll'tl.l>Pt1·
reoohio versarsi al Comune la t.a~~'l di lj. IO per ogni sopraluogo
riel funz ionario munìcipale .
.\rt. 3. - L'esito favorevole della \'t•rifìcn <leve ri~ull.arP:
n) da corrispondenh., certificalo da sc1·1vet-:>i in appo::;ito li·
brelt.o, a firma del verifi<'atorc, seoronclo i I modello in vondila prC.."-"'0
il civico Economato·
b) da. timbri <~ ftIOCo 1wr lo si.;ale a1'n'A\ J>ei 1xinli mobili l' JX'I'
le mao1:hine <li ~JleYamonto con parli cli kgno; o da timbrature sn
1>arti metalliche facenti pari.o integranl<' e llC('<'SSnria dei::-li apparecchi, per l e altro ma.oo~hinc in ft>rro l' ghi~'l.
1 timbri dovranno portare l'i11d1e<tzionc:
fl) d cl numero di malricola, oorri:spo11dl•nle a quello che sar.
~nato nel libretto surriferito;
11) <lell'Islituto che hn Mmpi11h l'bp~zionc.
Art. 4. - Sui libretti devono <'~re c::-po$te.~>Jl'indicazionc d1•1la
data della vm"ifka. le S})('('iali 1m.~;;c1·izioni ratte, nonchò gli speciali
limi ti<' le modalità d'uso nei singoli appnrCC\.'h i , a. f:"aranziu dellai si<'u r f•zzn dei lavoratori.
Art. 5. - .\ chi1Jnquc~ usi scale al'rt'.('. ponti mobili o apparcc·chi
d i :.;ol h•vamenlo sog~et.ti a. colla.udo, è> fnlto luogo di tener sopra\uo-.
go C'd 1's.ibirl' a richkst.a degli agenti mun1e.ip11li il JibreLto che vi ·si
l'ifC'risro, onde sia flSt'vole <".On~taU\r1' St' il modo con cui ~li appn1 ec.ehi sono usali, nonchè> gl i sforzi a cui :;onn sottoposti, eorri::.pondano alle precise con<h,,,ìoni di collu11ùo.
Art.. G. - JA) inc.astt:llat1m• deslinah~ alla applic-~lzi01w di appa·
1 C!'Cchi di ::.'<>lleYamento per carichi di ollH• venti quintali nelle fabbriche - così ind ii:x•ndcnti, come formanti parte nei ponteggi -devono offrire per la loro struttura, COlll'gl\mt'llto e dimensioni dello.'
sinsol<' membrature solidita e sl<tbilitil :--uffidenti per n~istere a l
cloppi<1 dell<' solledt~zioni e.ii pos::;ono anelar soggc'lli in ogn i dire-
zione.
J~ travi, i piani, l<' mensole N~gcnti a ppar01,,-chi d i sollevam1mlo
.rndw di minor portata, d evono sodclisfor\' ad eg.ual requ isito di ::;i1·u1'<'Zzn.
Con analo~a Tll•rma devono \':\'ni r c·osl r uit i i ponto~i destinati
a so1-rPggcl"<1 i hinari p rovvis.orìi per 10 scorri mento dei car n 1li <'<l·
richi di materiale o reggenti aPJ)rlrcochi di sollevamento.
\rt . 7. - Salvo e ri"'1n ·a.le le ~r.e<'i1l ll pn'~rìiioni, d i eui al pr\•
1
all'anno;
C-Oll~z1one
!1~1~lntna
Pirola.
.
~
3!1
58
tcdcnle ~t. 4, ".algon.o in ge~erale le norme seguenti, delle quali
quelle a1 numeri dall 1 al 5 incluso, dovranno essere riport.at.e in
taralteri facilmente legg-ibili, su apposite tabelle da. mantenere e~po­
ste a cura dell'imprenditore in ogni cantiere di laworo, per opere di
nuova costruzione od_ i:O:,por~ti riforme di edifici esistenti, per norma e pe1• quanto è di r1spettLva spett.anza, tanto di chi dirige corno
di chi sorveglia e di chi eseguisce i lavori:
'
1) Le catene e le funi devono essere mantenute in perfetf,o
condiznoni di funzionamento, non mai assoggettate ad uno sforzo di
trazione superiore a<l i/6 dcl carico di rottura pel sollevamento, e
di 1/10 per l'imbrag11tura e fissa.te aooura.tamente cosl al carioo come all'apparecchio di sollc•vamento, in relazione albe tabelle appro' ate dall'ufficio tecnico municipale.
Se, per la forma e st1,uttUtra. del ca•rico, vi è pericolo che le catene e le funi possano essere danneggiale, si proteggeranno ooll'inle1··posizione di materiale idoneo;
2) Gli ap11arecchi di sollevamento e le scale aeree, azionati
da. manovella o da fune devono essere provvi<:;ti di un efficace di:;posiLivo di arresto.
Nel sollevamento del carico o dellai scala il nottolino deve sempn:• trovarsi a contatto dalla ruota denti di sega;
3) 1 ruotismi e meccanismi, che permettono variazioni di Vf'locitit nel solleYamenl.o d_el carico, devono essere muniti di argani
di arresto, che ne garantiscono le diverse posizioni. AllorDhè la di.;cesa del carico è oLLenu La a mez~o di fireno, l'azione ùi questo derve
('ssere csei·cit.a.t.a in modo uniforme, in modo da evitaire gli urti·
4) Quando gli uppareooM di sollevamento non sono cosl~iti
1.·011 accorgimenti inte::;i ad impLdire che le ma.novelle girino all'in·
<lietl'o clui-ante ln. discesa. del carico, si avrà cura di non allentare il
Jreno fìno n che gli operai addetti alle manovelle non le :a•bbiano
abbandonate e si siano tirati da parte;
5) Gli argani dovranno essere colloca.li in modo che. gli ope1·ai, che vi sono addetti, possano agire in modo normale sulle ma.novelle;
6) Nelle scale aeree, sul settore del pendolino che indica le
diverse inclinazioni alle quali si può usa.re la scala, dovrà essere
nettamente indicata, l'inclinazione minima ammeS$a rispetto 11.ll'orizzonte;
7) Nell'uso delle s~le aeree non è permessa alcuna incltnazionc laterale;
8) Prima di far uso delle :)Calo aeree dovrà es.5er bene as1;ic11rata la Rtabilità del <'arl'ç, che per le scale di altert..za superiore ai metri 12 dovrà avere le ruote munite di calzatoie. Gli spostamenti e le
variazioni di inclinazione devono sempre avvenire a scala sraricn:
9) Dovendo muovere una scala in vicinanza. a condutture elettriche di qualsiasi tensione, si donà abbas.<;are la volai® in modo eh
l vi taJ•e qualsiasi contatto.
I...ie presenti norme avranno 'igote col giorno i 0 gennaio 1912.
1
I termini di rinnovnzione dei e.olla.udi di cui all'art. 2, dec-0rn'ranno dal i 0 gcnnafo 1911 inùi~tintamenl:e per tutti i meccanismi
collaudati dal 1° maggio al 31 dicemhN 1910.
NORME EDILIZIE
per la nuova vta da Piazza Andrea Doria a Via Giuseppe Ve rdi.
Colla deliberazione 9 luglio 1924 de1l Consiglio Comunale, colh
quale si approvava il nuovo Piano regolatore dolla ~trada da Piazza
Ancb·ca Doria a Via Ginsepipe Verd~, venivano anche stabilite aleui:e Norme Edilizio per rt'golare la fabbricazione lungo quella arter ia e neUo zone adiacenti.
·
La. Profettura ha approvai.o di massima con suo decreto N. 30390
del 20 novembre 1924 il Piano, suggerendo solo alcune- modifi100'ljoni alle Norme Edilizie.
Il Consiglio comunrue accogliendo tali modifit.azioni, dPliberavn
definitivamente il J6 dicembre 1924, il testo delle Norme edilizie
("Ome segue:
a) Pia:;::.ali circostanti alla nuova Sta-:.ione. - I.ie fronti degli
edifici dovranno a.vere l'altezza unica obbligatoria in gronda di m. 2s(vcnt.otto) escludendo la COtitruzione di piani sopra gronda.
Gli edifici nrm potranno avere più di 7 piani compreso il pian0
terreno. L'altezza minima dcl piano terreno sarà quella prescritta
dama.rt. 59 d8l yigentc. Regolamento d'Igic.nc, per taluno degli altri
1>iani potrà csscro tollerata. un'altezza minima. netta di m. 3.
Si a1,pliche1·à l'art. 30 del RC-o""Olamcnto Edilizio, in quant.o non
rontrasti con le norme predette e ciò in particolare per quanto ri!'Uarda l'ult.imo capoverso dcll'al'ti<'olo stesso.
Lo sviluppo planimetrico delle facdato delle singole c.:ise, o di
parecchie cas... oo;:;til.nt'nli unit.à arohitcltonit~a,, non dovrà essere inferfore a metri 27.
b) l'ia Vittor Pisani. - In caso di rifabbrica le fronti dovranno ave1e l'altezza obbligatoria di 28 (Yentotto) metri ed .aiVere
<'.arattere di particolare aecoro. In caso di sopralzo degli edifici attualmente esistenti, dotto sopralzo dovrà raggiungere l'altezza di 2~
(ventotto) metl'.i e la parte di edificio aggiunta. doVTà fondersi organicamente colla faccia prccsistentP in modo da ottenerei una corretta airmonia architettonica tra le varie parti dcll'c<lific.io.
c) Nuovo Corso dalla T'ia Vittor Pisani (!/ Piazzale Fiume.
L.a larghezza di questo cor~o sarà quclln. dell'attuale Piazzale \fiani.
Gli edifici che prospettano qucslo piazzale avranno la fronte dell'alle2za obbligatol'ia di m. 2H (ventotto) e J1tll rimanente saranno regolat.i alle norme di oui sopra in a) .
Gli edifici paralleli all'asse del oorso saranno dot.ati di portici
che saranno a<l nrchi e con soffitti e cassettoni ed avranno interassi
li I
t>O
di ci~ca metri 4. La profondità del portioo sarà di m. 6 misurata. dal
margine della ~tra.da al muro interno paraJJelo alla strada. L'alt~zza doL pavimento del primo piano nobile sul piano di stracJ.a, sar..i
d1 m. 9. ln con-ispondenza alla Via Gasati e al suo iprolungament-0
s1 dovra.n_no costruire d'ei cavalcavia che si leghino architettonioamento coi porticati degli edifici attigui.
d) Piazza Fiume. - Prescrizioni come per· le norme in b).
e) Prolunganwnto di J'ia Principe Atnedeo. - Gli iediflci dovran_no av~ro_ l'n!tezzn. obbligatoria. cli m. 211. Non si ammett.e la formaz~~ne.d1 p1.a_n1 ~he SUlf>erioo tale alle1.za. Non si dovra11no forma'.l' rnu. d1 sei JHam oompreso il tel"l"Cno. Il primo piano ndbile avi·à
11 pav1menl? a. m. 8,50 <;I.al piano stradale. I portici cta costruirsi
nella lra.tta mchcata sul JHa.no annesso avranno int-0rass 1 di m. 4 circ~, saram~o ad aroo e soffittati a cassettoni ed avranno profondità
d1 m. 6 misurata come in e).
DELWER.t
che a ohiarimento od integrazione della. deliberazione del Consiglio
Comunale in data 16 dicem!bll'e 102~ aipprovata dalla Giunta Provinoia.lci Amministr.a1tiva nella seduta del 4 febbraio 1925, n. 336 r esta
stabilito:
1) ohe l'altem.a. obbligatoria di m. 28 fissata colla deliberazione consigliare suddetLa per gli edifici prospicienti i p•i azzali ci1·co~tanti alla NnoVJai Stazione J~erroviaria da Via Viltor Pisani al piazza.le Fiumo od il piawzale Fume può ris\"Oltarsi verso le vie laterali
più ~trelte shoccali in detti piazzali o strade per uno svilupIJO pa1·i
alla metà della larghozmi. delle vie laterali più strette;
2) che l'altezza obbligatoria di m. 28 per gli edifici del pia-zzale Fiume deve mii'lurarsi dalle quote del viale di Circonvallazione.
Il Podestà
f. to : B ELLONI
Il Sindaco
L.
MANGIAGALLI
L'Assessore
CESARF: Cmoor
Il Segretario Gennale
ll Direttore
li Srgrelario Generale
f.to: PIZZAGALLl
f .to: BASELLl
PIZZAGALLI
La preseutc <leliberazio11e è stata integrata dalla dl'libera '[JOde'ilarile 6 lnglio 1927 rhr qui si riportu:
CAPITOLI SPECIALI
IL PODES1'A'
P:omesso ohe con dolibE\razione d~l Con:;iglio Comunale in data
J.6 dicembre 1924 approvata dalla Giunta ProYinciall' Ammini~lra­
h v~ nella sedu.ta de~ 4 ,f .cbbraio, 1925, N. 336, veniva stabilito che
'' 1 alt~tza. ob.bl 1igato7Ifl. cl.H~ do vrn ~::;.sere raggiunta e non superata.
" neglt ed1fic1 pr~p1t1e11t~ 1 ~1a~zal} rircostanti alla Nuova Stazione
" non~1è la Vi~t \ 1ttor P1sam, il Nuovo Col"SO d<L via \'ittor Pisa.ni
" al .P1~a~e Fiume ed il Pia.7..zale Fiume è quella. cli m<'tri .:?8 e che
" gh ed1fic1 non potran~10 avere ~iù di sette pfaJ1 i .... ,, ;
che è stato 91"~ chie~to da rl11versi interessa.ti por quale sviluppo tale ~lk'ZIZa 0J;>hllga~-0na possa 1·isvolt.<wsi ve•1'S0t le vici più strdte
sb<>ccant1 nelle .Y1c e 1nazzc sopra indicate; rom<" 1;ure è stato richiesto, da quale JiHano de~ba misnraJ'Si l'aillezza obbligatoria di m. 2~
11el caso del p1az1,.ale l<'1ume che, come è noto ei:isendo a piano inclinato presenta notcrnli dislivelli;
'
visto in merito il voto della Commissione Edilizia in data 25
maeoigio 19:27 La .qual.e qua~1to .a·l m:imo. qt~e.--ito ha proposto cho l'altrzza obbhgator1a d1 m. -8 per glt ed1fic1 che sorgeranno in fregio
alle strade <' piazze suddette pos~t rbvollarsi verso le vie più strette
per uno sviluppo pari alla metà_ della larghezza di <lette vie più
~tretti•; e quanto al secondo que..;1to ha proJlQsto che l':&Hezza obbligatoria di m. 28 d•ebba. •per il Piazzale Fiume misurarsi dalla quota
del viale di Circonvallazione;
1
1
per le fabbriche da eseguirsi longo la nuova vla dal Oorduato
a.I Foro Bonaparte (ora Via Dante), deliberato dal Oonstgllo
Oomunale nel giorno 11 gennaio 1887 (atti 00529-1891).
Art. i. - [ fabbric.at1 erigendi lungo liL nuova via dal Cordusio al
!<'oro Bonaparfti si <lichiruntno soggetti <tllo pr<'S1·rizioni generali edili:z..ie vigenti all'epoca in cui si JlrocederiL effettivamente alla csecurz.ione dei fabbricali lungo la nucwa via <'d inoltro ai segu.e nti capitola.li specìali.
Art. 2. - I disegni di falbbric'i. dovrnnno L-ssero firmati d.a. u11
i ngegnero arcihi tetto o da un ingegnere o dal Capo M11..:;t1 o che as.-;utn<' la fabbrica.
Art. 3. - I fabbricati avranno l'altezza dal piano del rnarciaipirdP
lllla linea superiore di finimento dello gronde. attici e parapetti non
maggioro di metri 23.
Airt. 4. - I pi•iùlli terreni devono essere alti almeno metri 5 ed i
piani chci '$iCguono, in media non meno di m. 3,66 misurati da. pavimc•nto a pavimento compreso un J)iano dell'altezza nell<L di m. :~ a
termini delle 1n-escrizioni generali. Il solo ammn.zato immediata·
mente sup(•riore al 1pinno Lerreno potrà avere da pavimento a paNimPnto l'altezza di m. 3. Si d ichiarano vietati i locali nbil<lbili sotto
tetto e quelli al di sotto del pia110 cfoll~1 ~lraùa.
U3
Art. 5. - QuanLunque si permetta di adottare qualsiasi stile ar1·hitottonico, sist.ema di cosilruzione o tipo moderno di casai civile (,
di commercio, le ,fl"onti dei fabbricati dovranno essere convenientemento decorose sia per la. qualità dei materiali ohe per lo stile o gli
ornati in relazione all'importanza dE>lla via, presentare un unico
concetto architettonico su tutti i l&ti contigui del lotto, ancorcht'>
l'area di questo corrisponda a più piedi di. diverse proprietà, e terminare in oima o sotto l'attico, mediante cornice proporzionata alla
grandezza e al decoro delln fabbrica.
.Nrt. 6. - Potranno in via <li eccezione e dietro domanda di parte
essere concessi sporti ed occupazioni del suolo stradale maggiori di
ruelli portati dalle prcoorizioni generali edilizie quOJndo tL·attisi di
parti ornamentali della fabbrica.
ArL 7. - Le rientranze degli edifici o di alcune loro parti, dalla
linea stabilita, per la falblbrioazione dovranno esse.re ooeguite in modo da non lasciare in vista i fianchi delle case vicine se non convenientemente ornamentali. Del pari dovranno essere convenientemente ornamentali i fianohi delle case in sopralzo.
Art. 8. - I contorni delle luci di porto, bottelghe, finestre, comprese anche quelle di cantina e così le cornici dovl'anno essere di
l'egola in pietra da taglio escluse perciò :>emprc le sagomature in
gesso e quelle lirate in posto (dima).
Art. 9. - Gli infissi da applicarsi alle fronti delle caso, oomo
ditte cartelli vetrino, tende, serrande, ecc. dovranno trovare oppo1·; una' sede fra le lince architett.onicho per modo da non intcrrompe1·e o nascondere la vistai.
Art. rn. - T.ie port.o delle case e successivi anditi, i corrispondenti serramenti, le pustierle, nonchè i serramenti delle bottegh.o
o delle luci verso strada dovranno conferire al decoro della fabbri
1·a. Si dichiarano Yielali i sistemi di chiusura delle botteghe con anh•
trasportabili e quelli di pcrsiaine apribili all'esterno.
Art. 11. - Orni casa sarà provveduta di una. corte civile della
superficie almell(~ di mq. 70 col lato più piooolo non minoro di metri cinque. I.ie misure per le determinazioni delle superficie dell<
<'Orli, s'intendono preso da muro a muro, non tenuto conto degh
:-;porli dei poggioli, balconi e ballatoi.
I cavedi avranno la ~upoifìcie risultante dalla seguente t.aibella:
per corpo di filib1 iea fino a 15 m., la supedìcie di m. 2-4 col
lato minimo di m. 1,60;
per corpo di faibbr~ca da.i 15 a, H> m. la superficie di m. 6 col
lato minimo di m. 2;
per corpo di fabbrica oltre 19 m. la superficie di m. 8 col
lato minimo di m. 2,50.
r cortili ùi sei vizio al di sotto della surporlicie di 30 metri avranno
il lato minore uguale almeno alla me~ d~l lal-0. ~gio~e! e non
potranno servire che per dar luce cd aria a·i locali dl se1"Vlz10 come
oucine e simili. I cavedi non polranno servire che per dar luce alle
latrjne, ai corridoi e simili.
Nel caso ohe sul confine delle proprietà si uniscano in mod•J
regolamentare due cortiletti, per modo di da.re una. superficie .complessiva di metri quaranta col lato più piccolo di metri 5 e oonsterà dell'obbligo fra. i confinanti medesimi di conservarli uniti .in
perpetuo nelle dimensioni minime suindicate, si potranno a.pr1re.
verso i singoli oortJlotti delle finestre od aiUri vani anche per locali
di abitazione.
Ad. 12. - I cortili dovranno es:-:;e1~0 convenientemente pavimentati e fino alle <limensioni regolamentari tenut.i scoperti e sgombri
di ogni costruzione.
Art. 13. - Le finestre verso oorte sa1·anno convenientemenle
contornate. Le luci nude saranno tollerato solo in quant.o richieste
dal curattPre architettonico dell'edificio, gli sporti dei balc~mi e
ballatoi nelle corti a dimensioni 1·egolamentari non potranno essere
maggiori di rn. 0,80.
Le latrine corno pure le loro owne di scarico ed i condotti degli
acquai dovranno es.~re sottratte alla vista.
Art. 14. - I tetti, quando non siano completamente nascosti
ciall'atlico, dovranno prei;.entare e per la forma e per il genere di
copertura un aspetto regolare e decoroso anche in ciò che riguarda
i luoerna.ri, gli abbaini, i torrazzi, i fumaioli; que:>te parti dovranno
essere rapprc:;en1.a·te sui tipi da. approYarsi. I fumaioli non potranno sporgere dalle falde dei tetti a distanza minorn di m. 2 d!!.lla
parte frontale; saranno inoltre possibilmente di uniformo modclJ<)
r convenienkmente aggruppati per il loro miglior aspetto.
ArL. i5. - Gli edifici allo sbooco della via ,-erse il Foro Bonaparte avranno l'altezza di m. 23. Le rispettive fronti, dovranno
ricon·ere nelle principali linee architettoniche, ed essere particr,larmente decorose sotto ognuno dei rapporti già menzionati nel , recedente art. 5. I tetti delle tes~te saranno identici nella confonnazione o nella qualità della copertura.
Art. 16. - Le latrine e loro scarichi si dovranno costl"llire in
;nodo da essere facilmente coordina.bili col sistema. di fognatura
tout à l'égaut come sar/"1. stabilito in uno speciale regolamento da
-imana.rsi dalla Giunta. Municipale.
.
Art. 17. - I muri divisori da erigersi fra duo contigui lotti d1
f~bbrica, si dovranno ele' are a cavaliere della linea di confine e
dovranno essere resi comuni per tuttai la loro altezza.
Art. 18. - Gli scttrichi rn~lle fogne stradali delle pluYiali_ interne
1;, delle acque lorde dovranno effettuarsi medi.ante ~~bo ·~ ~utto
conformi al tipo che in appresso prescriverà 1A~tont':l' Mumc1pa.le
anche se di tali dimensioni da poter contenere 1 tubi ll:elle acque
potabili, i conduttori elettrici per illuminaziooo e. telefom, ed eventualmente delle materie fecali e da pol.er essere r1pa:ate ~!1Z8: manomettere il suolo stradale a norma altre.si delle d1spos1z1om che
~aranno a stabilirsi.
()5
Art. 19. - L'Autorila Municipale si riserva di conoed-01'0 in oo.si
...pedali la dis~nsa dell'ossenanza. cii taluno dci capitoli del presente regolamento sentita p1roviamc1nte la Commissione Edilizia. e
Sanitaria.
11'.lo GAETANO NgoRr, Sindaco
J<~.to F'\BRIZIO COLONNA
Ji'.to
G10VANNf MARSAGLIA
Art. 18. - Si dichiarano (•Sclusi i letti co~rti da lcg-ole 1wstrane, salvo il caso che siano richiesti dal carattere 'Speciale dell'ccl ificio.
J tetti e loro acC.e.5SOJ'i dovranno conformar~i per modo da ~r­
Yire di decorazione e di abbellimento delle nuoYe costruzioni.
Art. J9. - L'Antoritìt municipale si riserva all'atto detrappr11vazionc dei pl"Ogelti di dare tutl.e quelle prescrizioni che fo~eru richieste da casi SJX'Ciali.
PIANO REGOLA.TORE
CAPI1'0LI
Telatld alle eostruzlonl i solate con giardinetti in via XX Settembre (t).
Arl. 12.
I p1 ogetti clello palazv.ìne bolate con giardinetti, oltre
di quanto venne stabililo nei preoedenti articoli e dal regolamento
l'clilizio generale, in quank> non &iano in opposizione col presente,
~iovranno uniformarsi .nU.e seguenti prescribioni
Ar! 13. - Le· palazzine ed ogni o~r a atc'1>.Ssoria <lov1·anno esse1 P vartirolarmente decorose, sia in rapporto all'arte rhe allai qualità dci materiali da imp iega!'si: non conten•anno più d1 tre piani
comprc'-0 il tcn-eno, che donil es..<>ere elc\'ato sul piano !'I r.1dale ùa
cirra metri I a metri 1,50.
Art. H.
Le costruzioni stacca•le d1 wmplemento delle p alazzine non potranno essere che a due piani, compreso il terreno.
Art. 15.
L'ai·ea oompl~iva fulbbricata d.clle pn,lazzine e aegli
6Ventuali ann~i staccali c..:clu::;i gli ...;pazi d< 4inali a <·ortili 111stki recinti da semplici ;nur1, non potra supm·arP i due quinti d1
quelÌa dell'inte10 lotto in cmi verranno costruite. 'rutta la rimanente are& <lel lotto w1rà :;.istemat.a. a giardin· tti.
Nel computo <lell'arC'a (]uella OC{~upala dallo cancellate fig-11rerà
rome area libera.
Art. i6. - Nellu co::>truzioni, ùi cui nei precedenti èU Lic.oh non
si potranno esercii.are nè officine, nè industrie, nè aJYrirt' b?LtC'ghe,
nè allo fronti dello medesime si potranno applicare ditte od m:->egn\?.
Art. i7. - Il recinto della. propl'iel:à ~arà f<l rmat.o dia canct>llatie
ornamentali ~opr1L zoccoli a hase d1 ,.i,,,
f)a.U.em<t delle canc.cllate clovrù essere dai metri 2,50 a1 metri ~
dal suolo, quella rlegli zoccoli non maggiore di metri 1.
L'applicazione delle lamie1 e f~rate ~' difesa dalla vista <li r~~léL
dalla i:;trada non potrà farsi che m corrispondenza a.1 ca.ncello. d ingresso della r>roprietà, e la loro altezza non s.arà maggiore d1 m<'lri 1,80 dal ~uolo.
edilizio e di amplio.mento e norme edilizie per le o.ree indicate
nel plano colle lettere X e Y.
Legge 12 luglio 1912, n. 866, 7m bblicala Slllla Gazzetta Cfficiale del
Regno n. 193 dt!l i6 aqosto 1912 (colla rettifica susscguentement"
'JfUbblicata sul n. 1.8 del 23 gennaio 1913, in /or;:,n dl'l R. nccreto n. 1426 del 28 novembre HH2) pPr l'appro1•a:;io11t' del
PIANO GENERALE EDil,IZIO HEGOT,,.\TORE E DI A\lPLIA'-lE:\TO DELL.\ GITTA' DI MU~AXO
1
(1) D:.il Refi'. Edilizio del 22 febl1ro.io 1989.
secondo il progelto odotu1fo dal Con~iglio Comunale 11Pll<' ~P­
dutt• 31 maggio e 7 giugno !910, la HP/a;:,ionl' 16 febbraio 1911
del Corpo Rra/r> del Genio Civiif' (3° Compartimento), il 1•oto
24 aprile HH1 del Consiglio Prorinciale Sanittirio e l'approv.-1zione 10 maggio 1911 della Giunta Provinciale J mministrath·t1.
\Tl'TORIO EMANUELE lll
PER GRAZIA DI DIO E PER YOLOl\T\ DELLA N.\ZIONE
RE D'IT. \LIA
Il Senato e la Camcia. dei Deputati hanno approvato:
Noi ablbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
ATt. 1. ~ E' appro,·ato il piano gene1 ale edilizio regola.tore e «i
ampliamento della ciWt di Milano compilato in data del 28 maggio 1910 dMdi ingegneri Pavia e Masera.
Un esemplare di questo piano, munito del Yisto dcl ministro proponente, sarà depositato all'archivio di SLaito.
Art. 2. - Il piano generalo si s.uùdi' ide in tre zone:
la prima zona comprende la parte della cittii interna. allo. linea determinata rlai bastioni e dallo seguenti si.rade: Viale Elvezia,
vi ai Gcsarx~ Cesarin.no, \ ia Be.rtani, corso Sempione, Yia \1asrsena.,
via Ginrgio Pallavicino, via Alberto da Giussano, piazza Magenta;
- 660 - Ediz.
PIROLA
r;
61
66
la &~onda zona si stende all'cstA:n10 della. prima zona fino
al limite del piano regolai.ore edilizio e <l'ampliamento a.pprovak>
oolla 1eggo 11 luglio 1889 e succ.c~ivament.e modifknto coi oocreli
Reali 2'.l fPbbraio 1891, H fobhraio 1892, 10 agosto 1803, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1800, 30 giugno 1001 e
18 agosto 1004;
la. terw. zon~l• si estende all'cstorno di dello limite fino a !SO
metri oltre la linea segnala nel 1>iano regolai.ore pcl lato ost.erno
delle strade perimetrclli.
Per la. prima zona sono approvati i piani particolareggiati di
esecuzione, allegali al progetto cd a firma. ingegneri Pavia e Masera in data 15 maggio 1912.
Per le z.one 2" e 3" i piani pariicolart"g'giati di csoouzione saranno approvati successivamente dal Prefetto della Provincia di
~1 ilano a norma degli articoli 17 e seguenti della. Legge di espro-priazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359 (1 ).
.-\rt.. 3. - P~r l'attuazion('o del piano sano prestabili i seguenti
termini:
PER LA PRIMA ZONA.
Pei piani giil c~>eutivi ~no mantenuti i termini fissali dai rispettivi decreti reali.
Per tutti gli altri piani di questa zona, comr)~i 1rnl piano generale, è n.s.~ig11ato il termine rli 1Lnni 25 dalla [)ltbblioa.z.ionc della
presente legge, fatta ecc~ione per la parte dol piano del \'erzicrc,
via. S. Pict.ro in G~ttc e a.d:iacen~. già contemplata da quello precedente. approvato eon H. Decrc>lo 29 aprile 1888, por la quale venne già mnnknulu il termirn• !liil as:-;egnato e scadente al 29 aprile 1913.
PEn J,A 81<:cONDA ZONA.
E' mantenuto il termine flssafo dalla legge 11 luglio 1889, n. 62l0,
terza, SRlvo per !a parte oho si riferisce i<ll1la lottizzazione delle
:-;edi fel'TOviaric oll() verranno abbandonate, per la quale è assegnato
un t(.>.rmino di anni 20 dalla 1>ubblicaz.ione della· 1m~nte legge.
~erie
'
PER J,A TEHZA ZONA.
E' as.-.egnato il lcnnine cli unni trenta a decorrere dalla pubblic<tziono della 1>re:;cnte legge.
Art. 1.. - PPr l'attuiaflione del suddetto pia.no genera.le è ooncessa
al Comuno di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei lx•ni confinanti o oontigui alle opere nel medesimo comprese, a margine degli urtkoli 77, 78, 79, ~. 8t rlel1a legge 25 giugno t865, n. 2.'l.~9.
(1)
V. n. 731 della oolh.•zlo11e lrgi~latlva Pirola.
Art. 5. - Per la seconda e ter-a wna di cui al J)recedenh· art. 2
l'i.ndennit.à cii <.'SJ>TOpriaz.ione del suolo deslinato a Yie, piazze e giardini, seconoo il suddetto piano gcn\'rale, dovrà S()mpre ragguagliarsi al puro valoro del terreno consideroto indìpendentemento dall11
sua edificahili~ì. · e così senza. riguardo al maggior valore che l'approvazione 0 r~i.ouzione, a.oche soltanto parziale, ciel piano ahllia
potuto conf<"rire al terreno stesso .
.\rt. 6. - Nell'c~uzionc del pia.no generaile il Comune di ~.li­
luno polril valersi della faooltà di cui all'art. :.>'l della. legge 2~ giugno 1865, n. 2359, nei limiti ind'icati nei rispettivi piani JX~rt1001a­
reggiali di e6eeuzione per le opero eomp:re.;e nella prima zona; 11nu
alla profondità di metri quaranta rx~r le opt.>re compre.-.e nelle altre
due zone.
• Art. 7. - Per le 8trade tanto vicilWl•li, quanto private, non tracciate nel piano generale, che s.i formeranno nei limiti ciel piano
stesso. le fronti dei nuovi faibbrioati dovranno distaro dall'asse della
:,;trada non meno di metri sei; il loro tracdato dovriL ooordinar;;i al
piano genera.le e la loro sigtema.zione a mam1lenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.
Art. 8. - Il Ci-0verno del Re, mediante l'osservanza delle ·pror...eJure stabilite da.ll'art. 87 della legg-e 25 giugno 1865, n. :..>3.19, avrà
facoltà di approvare le modificazioni del piano gent,rale che veni-;sero riconosciute opportune dal Comune di Milano nel corso della.
sua attuazione e di ~tendere alle medesime le disposizioni cleUn
presente leggi'.
Art. 9. - Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato
dal Consiglio comunale di Mila.no uno speciale r~lamento da af?·
provarsi per decreto Reale, previo parere della Gnmta pr<>v. amministrativa e del Consiglio di Stato.
Ordiniamo, ec<:. - Data a S. Rossore, addì 12 luglio HH~.
VITTORIO EMANuELE.
Il Ministro: SACClll.
Visto - Il Guardasigilli: FINOCCHIARO·APRILE.
Alll'flOlo A'. - Prescrizioni relative alle costruzioni isolati• <1 v~llir1con giardino da erigere sulle art'<' a cià tassativam.enLt• drstrnat1•
e marcate colla lettera X nel pùmo.
Art. t. - I progetti delle palazzine isolate con giardinetti, oh~
dovessero sorgere sulle a.ree ma.roo.te con X, oltre quant.o è stabilito
dai regolamenti looali edilizio, di igiene e di fognatum. dovranno
unifoM116.rsi alle prescrizioni s~nti.
Ari. 2. - Le pa.lmuz.ine ed ogni opera 60Ce880ria dovranno esse.re
part.ioolarment.e decorose sia in rapporto a.ll'art.e che alla. qualità dei
materia.li da impiegarsi; non oont.erra.nno più di tre piani, compreso
il terreno che dovrà essere etevat.o sul piano stradaile da cm. 80 ad
un met.ro.
69
68
3. - Le cost ·uz1on1
· · st.accate di com 1
non.\rt.
po lranno essere i c.he
a d
.. .
P emento delle palazzino
- L'area
C?mpreso il terreno.
,
Art.
ern.ntl!alt annessi staccati e..:;clu ~ fi&~bnc~la diclle palaZllinc e deo-li
da scmpHci m111·i, 'non
destinati a cortili rustici
m ero lotto m etti ven-anno
t .
rare un terzo dt quella delJotto ,·e1·rà sistemata a giard~. nute. Tutta. la rimanente area del
~.
::'°~nit
XOTJ
• ·
compl~~~vp1cm1,
1~1r~1~::1
Si {I e11e usservare ·l.
l'
·
.
011
~~/1~~~ / 8</1.11~egorh eamento
debbano ri.~p;/t~rs?'~~~r~:.; ~ della vresrnte norrelatfrr. ai cortili. po1aneamen,te le 1u>rm~·
1
7
.\rl. 5· - Il recinto della pro ri t
.
ornm_nenLali oopra zoccoli in 1 t P e à ~'tra formato eia cancellate
r<'s~stcnti. L'altezza. delle ca::i~ o conci lavorati di materiali duri
mdn 3 ~lal suolo; quella degli
ate/ovrà.
esser~ dai metri 2,50 a1
1
Art. 6. - Si dichiarano csclt~<:> i:on m~giore di metri i.
e.anale, salvo il caso che sian ~~ t ~tt~ coperti da tegole comuni u.
I edificio. I tetti e i loro acce~ 1_~c~ws~1 <lal cara.ttere speciale delda :-er\'ire di decorazione e d·~~ ll~v1an110 conformars~ per modo
. .\rt. 7. - L'A\uto1·ità mun'i · . e n!1ei:ito delle nuove oosh'U2ioni.
z1~n~ dei prog-elfi di darP tut~~p;.ile ~1 r15?1"'~· <J:ll'a.tto dell'apprOV'a1111ei e p1escnz1oni ch(l fossero richw::;te dai casi :-peciali.
e
.tllr'{f{~o
D. - Prrscri-:.io1ti r<'fatine allr costnri ..
dwo da f'ri(Jt're sullr> arer> a 'ò t
.
om isolate con giarrz
assatwarnenl<' et 'l ·
rate c'fJ//n leLLera y nel pia no.
e:; mare e marM
Art.marcate
1. - Ioon
progelli
delle case i solail e che dovessero sorgere sulle
ru ce
y oltre
l·?il i~i,
di igiene e
z1on1 seguenti.
di
fogn \ quaintf è stabilito _clat regolamenti locali
a ura. <onanno uniformarsi alle prcscri-
.\rt. 2 · - Gli
front~
p~rimetrali
edifici dovra
.
a libero ag nt~~ essere tsolati, cioè con tutl.e 16
tronll di ciascun edificio d
ge . e. prospetto. Una almeno delle
esscme parallela in al'reb·n~~;t~otc1~ere con un lato stradale od
\rt. 3. - Ciascun co < r
< t ~meno m. 3.
alti'i non meno di mctr' ri~ < 1 . faibbnca dovrà essete distante dao-l
.t"~~genz.1
degh zoccoli ·
i
, misurata tale distanza dalla Sl'V\1o I
.\rii: -1. - Gli edifici non conterra
., .
preso. 11 terreno. Le fronti non dovr nno pm .<11 quattro piani commagg1ore di metri 30.
anno mai avere una larghezza
. \rt.. 5. - Gli spazi fru un.a cost.ruzi
,
c0:;truzwni e la ~trada dovrann
. onc e. l a~tra e quelli fra le
\ t 6
• o essere colt1vah
. d'
. : '. · · - Lo chiusul'le di k'llli s
·
& g1ar mo.
tl1Y1::.1oni int.erne fra le proprietà ~~1 verso la strada pubblica e 10
cellale in fcrl'o sn roccolo al!.o non ;and~o essere formate da canArt. 5 _ Cl
. .
.
.
pn 1 m. 1,50.
.
li \Og1ia erigere ti proprio edificio alla dIS' ,,
i.a.nza m1-
nore di metri 5 dal confine, dovrà riportare l'atltsione del confinante
da ratificarsi con apposita conven21one registrata e trascritta col·
l'intervento anche <ld Comune e ciò agli effetti dell'art. 3 delle presen l 1 prescrizioni.
Regolamento per l'esrcu:.ione della Legge 12 luglio i9i2, n. 866 di
awrovazione del piano generale edili~io regolatore e di ampiamento della città di Jfilano deliberato dal Consiglio comunale di
Milano il 17 febbraio 1913 ed approvato con R. Decreto H dicembre 1913, n. 1420, vubblicato sul n. 1i della Gazzella Ufficiale
del Regno d 1•l 15 gennaio H)i!1.
Arl. i. -- Nell'esecuzione dcl piano generale regolat.ore edilizio
e <li aropiamento della. citlà approYat.o con leg.~e 12 luglio 1912,
n. 866, si ossorveranno le normo seguenti.
Art. 2. - Per roooupa.zione delle aree destinal.c a. pubbliche sedi
stl'adali (vie, corsi. viali, piazze, giardini, ecc.), nonchè delle zo~1e
fabbricabili a cui si riferisce l'art. 6 della. legge 12 luglio 1912, n. ~66,
i1 Comune procederà in con fJ·ont..o dici rispettivi proprietari a norm:t
delle disposizioni speciali della le!Z"ge ~tessa, del presente regola
mento e di quelle gene1•n.li diella leggo di e.spropria."òione per pubblica utilità 25 giugno 18G5, n. 2359 (i).
Art. 3. - Per la. wna. primru le espropria'llioni soguiranno in ba~c
ai piani part.icolareggiati d'esecuzione, approvali coll'art. 2 della.
legge 12 luglio 1012, n. 866. Per la zona sC'conda e terza, si darà
corso di Yolta in Yolta alle prn.ticho per l'npproYazione dei singoli
piani particolareggiati, comprendenti anche le iione di oui all'ia·rlicolo 6 della legge medesima. A tale effetto i detti piani Yerrauno
cleliberati dal Co1•siglio Comunale e tl'asmessi al Prefetto per l'a!'·
provazione e 1>er l'c>spletarnento delle pratiche di cui agli articoli 17
L' seguenti della legge 25 ~ingno 1865, n. 2'359 (1) .
Art. i., - La determinazione delle linee di fabbrica per la zona
prima• ,·enà fatta in base al piano parlicolareggiato approvalo coll'art. 2 della leggo 12 luglio 1912, IL 866, per le zone seconda e terza
111 base ai tracciamenti sul terreno del piano generale; in tutli i t:nc:;i
medinnle assegnazione d<'.i pun\,i fissi da farsi <'..on Yerbale secondo
le prescnzioni del reg0lamento edilizio del Comune.
.
Art. G. - Per le offerte delle indennità di. esproprio e per le d0mandt rti contributo la Giunta municipale provvederà simultaul'a·
menlc n1le pratiche di cui all'articolo precedente, trasmettendo poi1
al Prefetto i relathi elenchi, a sensi cd agli effetti degli articoli 2 1
e sra:uent.i della leggo 25 giuf);no 1865, n. 2359 .
Art. G. - L'elenco P,el-\e in.d~n11ità di esproprio e dei contribut1
:i.rcettati o concordali col• Ctmu'ne, sarà trasmesoo al Prefetto a senso
;iegli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2350.
In confronto dei l)l'Ofirietari pei quali non siasi nn1ltt la espressa
\1) V. n. 731. della Collezione legMalha Pirola.
70
·1ccettazione, si procederà alle perizie a. sensi della legge 25 giugno
1865. 11. 2359; la determinazione dei contributi verrà fatta contemporaneamente a quella dell'indennità cli esproprio e dagli stessi periti, e dovrà risultare dalla medesima relaziono peritale.
Nel dec~to prefettizio in cui si prollunci.ai l'espropriazione si dovrà in<licar'e, oJtre l'ammontare dell'indennità di esproprio, anche
i beni soggetti a contributo o l'ammontare dei contrilhuti, secondo
le risu Hanze della perizia. Tal o decreto sarà notificato a ciascuu
proprietar'io di stabile esproprriato o colpito da contributo, per le
rispettive r>airW.-0i, nella formn. delle citazioni, perr tutti gli effetti fii
cui all'art. 5J della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 7. - La scadenza della prima quota dei oontribnti ooinmdorù çon quetla della prediale dell'anno su~essivo a quello in cui
le sedi stradali (vie, corsi, piazze, viali, giru•dini, eoo.) saranno
aperte al pubblico, per proseguire a decimi d'anno in anno; .ciascun
decimo sarà ripartito in frazioni per bimestre sempr<; ~condo la
scadenza della prediale, giusta quanto dispone l'al. 78 della legge
25 giugno 1865, n. 2359. 1 proprietari clei teneni gravati da oontribuw saranno noliziati della data di inizio dcl pagamento dcl contributo stesso.
E' faU.a. facolta al contribuente di eseguire in 1una sola. volta. il pagamento del contributo che in questo caso sara ridotto a valore presente al tC'mpo del 'l>élS'llmcnlo collo seonto dell'interesse legale.
Art. 8. - Le pratiche e lo spese per la oanoelliazionc dell'ipotcc;.1
iscritta dal Comune a sensi dell'articolo 81 della legigo 25 giugno
1865 spetteranno al proprietario del fondo colpito.
Art. 9. - Anche nella località in oui il Comune non abbia ancora
dato esoouzione a.I piano generale regolatore edilizio e d'ampliamonto <' senza pregiudizio della facoltà del Comune stesso per quanto
rigu.arda l'attuazione del piano e l'applicazione dei oontributi, tutte
le fabbricazioni dovranno essere eseguite secondo le norme tracciate
nel piano a sensi degli art. 89 e 90 della Lreigge 25 giugno 1865 e della
Jogige :12 luglio 1912 e coll'osserwwza delle disposizioni dei regolamenti munici1>a11i in vigore.
32~~}3 4
28 I f!f~ 19~6
Ditta Ti1>.-1~111 u·.-Libi-. L. di G. PIWOLA
MILANO (104) -
Vin Arolvesoovado, 1 (Piazza Duomo)
Conoes~ionnrlH della Libreria dello Stato
Dello stesso editore :
Regolamento J~tlilizio del Comune di Milano, con note . L. O.Regolamento di Jll'even:doue contro gli incendi per il
i.oO
Com1me di l\lilauo
.
.
.
.
Regol1Lnurnto dcl Co1111111e di Milano per l'applicazione della "
l .f)()
tassit ditziaria sui !llatcriali impiegati nelle costruzioni
"
Pt·escrizioui 111i11lstt•riali per l'accettazione degli agglomeranti idrnuli<'i e l'esecuzione tielle opere in conglo., ~."o
merato cc1ue11tizio so111plice ed armato.
.
.
Norme e co11«lizio11I del )linistero dei L.L. P.P. per le
provo e l'accot taziono dei materiali ferrosi. - D. P.
,, 1.15 luglio 1025
.
Norme t~cniehe suggerite dalla Commissione Reale per la
regolameutnzione dei de11ositi, opifici e trasporti tielle
sostanze che presentano pericolo di scoppio o di in3.cendio
.
.
.
.
.
.
"
J,Rvori 1mhhllcl - Legge 20 marzo 1865, 11. 2248 - H. D.
25 mnggio 1895, 11. 3f>O e disposizioni successive a
S.
tutto il 1925
.
.
.
.
.
.
.
.
"
Ae<1ne 1n1hhlirho - t~egislazione completa aggiornata a
tutto il 10~5
.
.
.
.
.·
. ,, 10.Tntcl1i del titolo e dcll'cscrcizio professionale degli ingegnot'i ed nrl'hitelti
Logg·e 24 giugno 1923, n. 1395
,, .... e H. D. 2B ollohre l !l25, n. 21)31
.
.
Contl'ollo dl'llit co111h11sti01rn. - IW. DD. 9 luglio 1926,
,, 3.
11. 1B3 l o 12 maggio l!l:.!7, 11. 824
.
.
.
Appart•C(~hi a 111·••sto1io1u•.
Normo integrative del rego,, 1.00
la1ue11to - D. l\.l. HO agosto 1927
.
Moduli dcl Comune di ~lilano per istanze edilizie e demmcie daziarie <I i nm t erinli da costruzione.
Igiene tltll lavoro. - D. L. l.t li> muggio 1919, 11. 818
- L. 17 aprile 1925, 11. 4i3 -- R. D. 1:1 aprile 1927,
,, 2
n. 530
•
.
.
•
SvlluJ>po edilizio e 1111orn costrnzioni. - R. D. L. 23 gen., 1.naio 1928, 11 20.
.,
.-
...
/