ASSICURAZIONI - Capitolato tutela legale definitivo

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ASSICURAZIONI - Capitolato tutela legale definitivo
Comune di Potenza– polizza di tutela legale –
COMUNE DI POTENZA
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER
TUTELA GIUDIZIARIA SPESE LEGALI
DEGLI AMMINISTRATORI,
DEL DIRETTORE, DEI DIRIGENTI/FUNZIONARI,
DEL SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI
Comune di Potenza– polizza di tutela legale –
INDICE
DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO / AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO / BUONA FEDE /
ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEI RISCHI
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 6 - RECESSO
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 8 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 10 - ONERI FISCALI
ART. 11 - FORO COMPETENTE
ART. 12 - RINVIO DELLE NORME DI LEGGE
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 - INFORMAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
ART. 15 - COMUNICAZIONI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
ART. 2 - ESCLUSIONI
ART. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 4 - INTEGRAZIONE/ESAURIMENTO DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
ART. 5 - GARANZIE SPECIALI
ART. 6 - SINISTRI – OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 7- LEGITTIMAZIONE
ART. 8 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
ART. 9 - MASSIMALI
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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione.
Polizza:
Il documento che prova l’assicurazione.
Contraente:
il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:
a) l’ente contraente nella persona del legale rappresentante (ove previsto);
b) gli Amministratori (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali);
c) il Segretario Comunale;
d) i dipendenti in genere del Contraente.
Società:
La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
Premio:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro:
Il verificarsi del fatto dannoso - cioè l’insorgere della controversia - per il quale è prestata l’assicurazione.
Indennità:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO / AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO / BUONA FEDE /
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEI RISCHI
Fatto salvo quanto previsto agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, si prende atto tra le parti
che:
Il tipo di attività oggetto dell’Assicurazione è puramente indicativo, ma è comunque sempre inerente alle
attività istituzionali (amministrative, sociali, assistenziali, ricreative, culturali ecc.) dell’Ente previste da Leggi,
Regolamenti, Statuti ed effettuate sia per conto proprio che di terzi, sia nelle proprie sedi che presso terzi,
preliminari, complementari, collaterali, accessorie ed in genere nulla eccettuato od escluso purchè non sia in
contrasto con le disposizioni vigenti della Legge Italiana.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di segnalare se esistono cose o condizioni capaci di
aggravare il rischio.
L’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di
una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o
Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il
risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino
un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con
decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà
denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Per quanto coperto dalla presente assicurazione, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire
in regresso verso gli altri assicuratori (art.1910, comma 4).
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno ……………………. ancorché il premio venga versato
entro i 60 giorni successivi dalla consegna degli originali di polizza. I premi devono essere pagati alla
Società Assicuratrice o alla agenzia incaricata della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901
del Codice Civile.
Il contratto ha durata triennale dalle ore 00,00 del giorno …………………… alle ore 24,00 del giorno .
………………….. E’ facoltà del Contraente entro i 60 giorni antecedenti la naturale scadenza di richiedere
alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un termine massimo di giorni 90.
In caso di accertata convenienza e pubblico interesse l’Ente può richiedere all’assicuratore, ai sensi delle
vigenti norme, che ha facoltà di accettare o meno la proposta, il rinnovo del presente contratto di
assicurazione per un periodo massimo di tre anni.
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ART. 6 - RECESSO
Se il contratto è di durata superiore all'annualità, l’Ente e la Società hanno facoltà di recedere dallo stesso al
termine di ogni scadenza annuale mediante preavviso scritto inviato a mezzo lettera raccomandata A.R.
entro 90 giorni dalla data di scadenza annua.
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali
verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, si estende alle
controversie concernenti per fatti verificatisi negli altri Paesi Europei, esclusi quelli già facenti parte dell’ex
URSS.
ART. 8 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso
periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in
polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del
contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in
polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla
relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della
differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore
termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate
successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa
fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di
agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non e obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale
si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di
quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene
rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata
rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere
comunque inferiore al 75 per cento di quello dell'ultimo consuntivo.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato e tenuto a fornire i chiarimenti
e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124,
e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società entro trenta giorni dalla avvenuta
conoscenza formale ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915
C.C.).
Nel caso in cui il sinistro coinvolga gli amministratori dell’Ente, a costoro, nel caso di ricevimento di avviso di
garanzia e/o di altro atto di natura e rilevanza penale è riconosciuta la facoltà di far pervenire la denuncia del
sinistro anche direttamente alla Compagnia e/o alla agenzia di riferimento senza obbligo formale di transito
della documentazione dal protocollo dell’Ente. In questo caso la Società si impegna a tenere i rapporti e a
gestire il sinistro direttamente con l’assicurato e/o suo delegato o incaricato personale.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
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ART. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente e esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.
ART. 12 - RINVIO DELLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico
delle parole e delle espressioni. Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole le medesime vanno
interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal codice civile. In caso di
ulteriore dubbio o incertezza le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole
all’Assicurato e/o Contraente ai sensi dell’art. 1370 c.c..
ART. 14 - INFORMAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, nel termine massimo di 60 giorni dalla scadenza
annuale, il dettaglio dei sinistri riferito al periodo trascorso così impostato:
elencazione dei sinistri Denunciati;
sinistri Riservati, con indicazione dell’importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti
magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza
seguito” del sinistro stesso;
sinistri Liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
sinistri Respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di
accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per
liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data
d’accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico,
compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un
aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate
ART. 15 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata
a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il
contenuto.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne gli assicurati e l’Amministrazione/Contraente degli oneri posti a Suo
carico sin dall’apertura del procedimento, per le spese di assistenza e difesa legale per procedimenti che
coinvolgano i Suoi Amministratori Dirigenti/Responsabili, Dipendenti per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio e dell’adempimento dei compiti d’ufficio e cioè si obbliga, nei limiti dei massimali
previsti nell’allegata scheda, all’anticipazione delle spese legali per:
a) difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado,
avanti la giurisdizione penale e contabile (Corte dei Conti),
La garanzia comprende la tutela di cui sopra relativamente a tutti i procedimenti delle seguenti fattispecie:
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responsabilità penale
(precisazione)
Si intendono espressamente compresi nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali
avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a
condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza
passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con
decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis”. In caso di condanna dell’assicurato per
reato doloso la compagnia si riserva l’azione di rivalsa
responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile
La presente garanzia opera espressamente anche a copertura delle spese legali inerenti l’azione giudiziaria
civile dell’ente finalizzata ad ottenere l’adempimento contrattuale da parte della Compagnia di assicurazione
contraente del contratto di r.c.t/o dell’ente che rifiuti di assicurare l’operatività della clausola “spese legali” ai
sensi dell’art.1917, comma 3, c.c..
L’assicurazione si intende estesa, altresì, espressamente per.
- le spese di giustizia penale
- le spese di giustizia contabile
- le spese dovute alla controparte nel caso di soccombenza;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari
Si precisa, inoltre, a titolo esemplificativo, che la garanzia è valida anche nei casi di contestazione di
inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/94 e delle altre disposizioni
normative/regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (compreso il
d.lgs. 494/96), a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla Valutazione dei rischi
ed alla designazione dei Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione.
Le garanzie valgono espressamente anche per la materia della privacy (d.lgs. 196/03) e per la assistenza e
difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto dal d.lgs. 196/03; sono comprese
altresì le "opposizioni" al Tribunale dei luogo ove risiede il Titolare.
In ogni caso l’assicurazione non avrà valore nei casi di legge in virtù dei quali il contraente non sia tenuto ad
anticipare e/o a rifondere le spese legali alle persone/Assicurati precedentemente richiamate.
ART. 2 - ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia le controversie:
a) Derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti alla RCA di proprietà dell’Assicurato;
b) Che insorgano fra assicurati (persone fisiche);
c) Di natura contrattuale con la Società Assicuratrice;
d) Inerenti il recupero crediti, esclusi quelli derivati da entrate di tributi di competenza dell’Ente;
e) Le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di
registrazione di sentenze, atti in genere, altri oneri fiscali);
f) Nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in
materia assicurativa e previdenziale;
g) Relativi a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da
trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
h) Derivanti da vertenze sindacali o di lavoro.
ART. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia
dell’assicurazione e precisamente:
a) La garanzia viene prestata per le controversie iniziate nel periodo di validità della presente polizza
anche se relative ad atti o fatti, commessi non oltre 1 anno prima della data di effetto del presente
contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso;
b) La garanzia è operante per le denuncie di sinistro postume di anni 3 dalla cessazione della presente
polizza; ovvero per i sinistri presentati alla Società entro anni 3 successivi alla cessazione dello
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svolgimento del ruolo (per gli Amministratori) o di cessazione del rapporto di dipendenza, fatta eccezione
per i dipendenti licenziati per giusta causa;
Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso, si considera originato nel momento
in cui è stato posto in essere il primo atto.
I massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri
denunciati nei periodi della garanzia postuma, purchè gli stessi siano relativi a fatti originati nel periodo di
efficacia della garanzia.
ART. 4 - INTEGRAZIONE/ESAURIMENTO DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Nei casi in cui venga effettivamente prestata assistenza legale ai sensi dell’art.1917 del CC attraverso la
relativa clausola contrattuale contenuta nella copertura di Responsabilità Civile stipulata dall’Ente, la
presente garanzia, ove prestata, opera:
• Ad integrazione di quanto non previsto dalla richiamata garanzia;
• Ad esaurimento di quanto dovuto dalla stessa.
ART. 5 - GARANZIE SPECIALI
A)
SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, anche in caso di conflitto di interessi
con la Società: tale diritto si estende alla scelta del perito.
L’ Assicurato può nominare anche un collegio di difesa (due avvocati) fermo restando l’esposizione della
Società nell’ambito dei massimali previsti.
B)
SPESE DI SOCCOMBENZA
la Società liquiderà anche il rimborso delle spese di giudizio dovute dall'Assicurato all'avversario in caso di
soccombenza.
C)
TARIFFE PROFESSIONALI
Relativamente al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, allo stesso spetta la liquidazione delle
spese effettivamente sostenute anche nell'ipotesi di onorari superiori alle tariffe vigenti per ogni ordine
professionale, fatto salvo il diritto della Società di chiedere giudizio di congruità (opinamento) presso il
Consiglio dell’Ordine di appartenenza del Legale interessato.
D)
GARANZIA DANNI AMBIENTALI
La garanzia è operante anche per le controversie relative a sinistri di inquinamento ambientale,purchè
conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo,congiuntamente o disgiuntamente provocati
da sostanze di qualsiasi natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e
condutture.
E)
LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE SPESE
La Società Assicuratrice liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali
sostenute entro il limite dei massimale stabilito, anche anticipando, come previsto dall’art. 1 - oggetto
dell’assicurazione - gli importi iniziali di acconto, quelli in corso di causa per il prosieguo dell'azione e quelli
dovuti ai sensi del presente contratto.
Spetta alla Società Assicuratrice quanto liquidato all’Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per
spese, competenze ed onorari, nei limiti dell’esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'Art. 1916
del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Società Assicuratrice tiene indenne
l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.
F)
FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di
Potenza.
ART. 6 - SINISTRI – OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO
Qualora gli Assicurati ricevano un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la presente
polizza, entro 30 giorni dal ricevimento devono presentare denuncia di sinistro alla Società, anche tramite
l’Agenzia incaricata, allegando alla stessa denuncia, diffida, atto giudiziario, ecc. quanto segue:
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a) una copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia
b) una descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti
interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati,
c) il nominativo dei legali o dei periti a cui l’Assicurato ha assegnato la causa, accompagnati dagli Atti
interni,prodotti per il ricorso alle spese legali. L’Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche
direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché la copia di atti o documenti.
ART. 7- LEGITTIMAZIONE
Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall’Ente a favore degli Assicurati indicati nel
frontespizio in forza di provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge e con il loro espresso
consenso.
La Pubblica Amministrazione assume, pertanto, la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica
che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa ed esercita
conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il
consenso degli assicurati che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.
La società prende atto di quanto sopra e accetta espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.1891 c.c.
ART. 8 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO
N° 51 AMMINISTRATORI (n.1 Sindaco; n.10 Assessori; n.40 Consiglieri)
N° 1 SEGRETARIO GENERALE
N° 18 DIRIGENTI
N° 600 DIPENDENTI
ART. 9 - MASSIMALI
GARANZIA tutela legale
Sindaco/Presidente, Assessori, Consiglieri
D.G., Dirigenti,
Segretario
Dipendenti
Massimale per persona
€ 25.000,00
Massimale aggregato annuo
€ 150.000,00
€ 10.500,00