Segreto professionale

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Segreto professionale
Il segreto - l’articolo 2 della 69/1963
Diritti e doveri. È diritto insopprimibile dei giornalisti la
libertà di informazione e di critica, limitata
dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il
rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre
i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono
essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e
riparati gli eventuali errori. GIORNALISTI E EDITORI
SONO TENUTI A RISPETTARE IL SEGRETO
PROFESSIONALE SULLA FONTE DELLE NOTIZIE,
QUANDO CIÒ SIA RICHIESTO DAL CARATTERE
FIDUCIARIO DI ESSE, e a promuovere lo spirito di
collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti
e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.
Segreto professionale e Carta dei
doveri
PRINCIPI
Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico
interesse nonostante gli ostacoli che possono essere
frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per
garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo
degli atti pubblici. (…)
Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto
professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il
giornalista deve dare la massima trasparenza alle
fonti.
La Carta sulle fonti
Il giornalista deve sempre verificare le informazioni
ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità
e per controllare l'origine di quanto viene diffuso
all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la
verità sostanziale dei fatti. NEL CASO IN CUI LE FONTI
CHIEDANO DI RIMANERE RISERVATE, IL GIORNALISTA
DEVE RISPETTARE IL SEGRETO PROFESSIONALE E
AVRÀ CURA DI INFORMARE IL LETTORE DI TALE
CIRCOSTANZA. In qualunque altro caso il giornalista
deve sempre rispettare il principio della massima
trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai
lettori o agli spettatori con la massima precisione
possibile. (..) In nessun caso il giornalista accetta
condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la
soppressione di una informazione
Segreto professionale e Codice della
Privacy
Art. 138
1. In caso di richiesta dell'interessato di
conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano
ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Il segreto professionale
Articolo 622. Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte,
di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se
dal fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.
Art 200 cpp
• "Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno
l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (…)
• d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale;
• 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali
persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone
deponga.
• 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti
professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario
nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue
informazioni".
Convenzione diritti uomo
• Articolo 10 – Libertà di espressione
• 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la
libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza
considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati
sottoponganoa un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione,
di cinema o di televisione.
• 2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può
essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società
democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine
pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della
morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire
la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l’autorità e la
imparzialità del potere giudiziario.
Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7
Consiglio ministri stati membri
• Principio 3 (Limiti al diritto di non-divulgazione) stabilisce
che “nel determinare se un interesse legittimo alla
divulgazione - rientrante nel campo dell'articolo 10,
paragrafo 2, della Convenzione - sopravanza l'interesse
pubblico a non divulgare le informazioni identificanti una
fonte, le autorità competenti degli Stati membri porranno
un'attenzione particolare all'importanza del diritto di nondivulgazione e alla preminenza che gli é data nella
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e
non potranno ordinarne la divulgazione salvo che, come
contemplato dalle disposizioni del paragrafo b, esista un
imperativo preponderante di interesse pubblico e nel caso
in cui le circostanze presentino un carattere
sufficientemente vitale e grave”.
Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7
Consiglio ministri stati membri
• Principio 6 (Intercettazione delle comunicazioni, sorveglianza e
perquisizioni giudiziarie e sequestri)
• Non applicare misure per aggirare il diritto dei giornalisti a non
divulgare le proprie fonti.
• i. le decisioni o misure d'intercettazione concernenti le
comunicazioni o la corrispondenza dei giornalisti o dei loro datori di
lavoro,
• ii. le decisioni o misure di sorveglianza concernenti i giornalisti, i
loro contatti o i loro datori di lavoro, o
• iii. le decisioni o misure di perquisizione o di sequestro concernenti
il domicilio o il luogo di lavoro, gli effetti personali o la
corrispondenza dei giornalisti, o dei loro datori di lavoro, o dei dati
personali che abbiano un legame con le loro attività professionali.
Raccomandazione 8 marzo 2000 n.7
Consiglio ministri stati membri
• quando “le informazioni identificanti una fonte siano
state ottenute in modo regolare dalla polizia o dalle
autorità giudiziarie attraverso una qualunque delle
azioni sopra citate, anche se questo potrebbe non
essere stato lo scopo di queste azioni, delle misure
dovrebbero essere prese per impedire l'ulteriore
utilizzo di queste informazioni come prove in
tribunale (…)”.
Raccomandazione 1950 (2011)
Assemblea parl. Consiglio d’Europa
• réaffirme que la protection des sources
d’information des journalistes constitue une
condition essentielle au libre exercice du journalisme
et au respect du droit du public d’être informé des
questions d’intérêt général, comme l’énonce la Cour
européenne des droits de l’homme dans sa
jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention.
Raccomandazione 1950 (2011)
Assemblea parl. Consiglio d’Europa
• exprime son inquiétude face au nombre élevé de cas,
en Europe, où les pouvoirs publics ont contraint, ou
tenté de contraindre, les journalistes à divulguer
leurs sources, malgré les règles claires énoncées par
la Cour européenne des droits de l’homme et le
Comité des Ministres. Ces violations sont plus
répandues dans les Etats membres dépourvus d’une
législation claire
Raccomandazione 1950 (2011)
Assemblea parl. Consiglio d’Europa
• La divulgation d’informations identifiant une
source devrait par conséquent être limitée à des
situations exceptionnelles dans lesquelles des
intérêts publics ou privés vitaux sont en jeu et
peuvent être déterminés de manière
convaincante. Les autorités compétentes qui
demanderaient, à titre exceptionnel, la
divulgation d’une source doivent indiquer pour
quelles raisons l’intérêt vital à la divulgation
l’emporte sur l’intérêt à la non-divulgation et dire
si les voies alternatives ont été épuisées, comme
les autres preuves.
Raccomandazione 1950 (2011)
Assemblea parl. Consiglio d’Europa
• Le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs
sources d’information est un privilège professionnel,
destiné à encourager des sources à leur transmettre
des informations importantes qu’elles ne fourniraient
pas sans un engagement de confidentialité. La même
relation de confiance n’existe pas par rapport aux
non-journalistes, par exemple les personnes qui
disposent d’un site internet ou d’un blog. Par
conséquent, les non-journalistes ne peuvent pas
bénéficier du droit des journalistes de ne pas révéler
leurs sources.
Corte Strasburgo: il caso Tillack
Sequestri e perquisizioni per scoprire il funzionario dell’Ue
che aveva fornito le informazioni al giornalista.
La Corte stabilisce che il segreto è esteso a computer, archivi,
dispositivi vari
Corte Strasburgo: il caso Goodwin
Ribaltata la sentenza dell’Alta Corte inglese nei confronti di
William Goodwin autore di un’inchiesta su una
multinazionale.
William Goodwin era uno STAGISTA
Corte Strasburgo il caso Roemen
• perquisizioni aventi per oggetto di scoprire la fonte di un giornalista
costituiscono - anche se restano senza risultato - un'azione più
grave dell'intimazione di divulgare l'identità della fonte. Infatti, gli
inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono
un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine
estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a
tutta la documentazione in possesso del giornalista.
La Corte è quindi del parere che le perquisizioni effettuate presso il
giornalista erano ancora più lesive nei confronti della protezione
delle fonti di quelle adottate nel caso Goodwin. In considerazione di
ciò, la Corte giunge alla conclusione che il Governo non ha
dimostrato che l'equilibrio degli interessi in oggetto, vale a dire, da
un lato, la protezione delle fonti e, dall'altro, la prevenzione e
repressione dei reati, sia stato salvaguardato.
Cassazione sentenza 85 -22397/04
Un giornalista presenta un ricorso in Cassazione nonostante
fosse stato assolto in primo grado dal Tribunale di Como il 22
novembre 2002 dal reato di false dichiarazioni, articolo 371
bis del Codice penale “perché nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero in sede di sommarie
informazioni testimoniali, taceva le informazioni richieste ed
in particolare si rifiutava illegittimamente di indicare i numeri
telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000, perché
non punibile per erronea supposizione di causa di
giustificazione”.
Cassazione sentenza 85 -22397/04
il giornalista il quale, sentito come testimone, si astiene dal
deporre opponendo legittimamente il segreto professionale,
anche in ordine a indicazioni che comunque possono essere
utilizzate per risalire alla fonte delle notizie pubblicate, non si
rende colpevole del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.p. per
aver taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti su cui
viene sentito.
Cassazione sentenza 85 -22397/04
Il giornalista è stato incriminato per il reato previsto dall'art.
371 bis cp per essersi rifiutato illegittimamente di indicare i
numeri telefonici che aveva in uso il giorno 30 marzo 2000,
ossia nella data cui si riferisce l’informazione fiduciaria ricevuta,
la cui indicazione gli era stata richiesta al fine evidente di
individuare l'autore dell’informazione stessa, per l'ipotesi che
potesse essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico
servizio punibile per il reato previsto dall'art. 326 cp. In realtà,
in base alla disposizione dell'art. 200 cpp il giornalista non
avrebbe potuto essere co-stretto a deporre e di conseguenza
non avrebbe potuto essere incriminato per il reato previsto
dall'art. 371 bis cp, che perciò non sussiste.
Il caso di Brescia: il sequestro revocato
In ogni caso, anche quando l’intervento del magistrato è
legittimo, esso deve essere proporzionato allo scopo e
rispettoso delle prerogative costituzionali. Il sequestro di un
intero hard-disk consentirebbe, infatti, anche l’acquisizione di
dati che esulano dal contesto per il quale l’atto è disposto.
Per questo, il Tribunale di Brescia ha annullato il provvedimento
con cui la Procura aveva disposto il sequestro del computer di
un giornalista con conseguente clonazione della memoria
dell'hard disk.
Il caso di Brescia: il sequestro revocato
Secondo il Tribunale, gli atti di ricerca della prova operati dal Pm
devono necessariamente presupporre la “preventiva individuazione
della cosa da acquisire” e l'esistenza di “uno stringente collegamento
tra la res da apprendere al terzo ed il reato oggetto di indagini
preliminari”.
Nel caso concreto, tale valutazione doveva essere ancora più
stringente dal momento che il sequestro presentava “connotati
pesantemente intrusivi ed esplorativi”, avendo ad oggetto una sfera
personalissima quale il personal computer, e che lo stesso giornalista
all'atto del sequestro aveva opposto il segreto professionale, “la cui
compressione può ritenersi legittima solo nel caso in cui
l'acquisizione” del materiale sequestrato “risulti necessario alle
indagini”.
Il caso di Brescia: il sequestro revocato
. Con sentenza del 16 febbraio-4 luglio 2007, n. 25755 la
Cassazione convalida il comportamento del Tribunale di Brescia,
il quale, muovendosi in riferimento al disposto degli articoli 200
e 256 c.p.p., ha correttamente e nuovamente specificato che, in
caso di opposizione del segreto, l'autorità deve attuare gli
opportuni accertamenti e può promuovere il sequestro, ma
solo se questo riveste i caratteri di necessità ai fini delle indagini
Il pubblicista e il segreto: il tribunale di Enna
Erano imputati di favoreggiamento, per non aver rivelato l’identità
della “fonte confidenziale” che fornì a entrambi delle notizie, ritenute
riservate, sulle indagini in corso per l’omicidio di Carmelo Governale,
ambulante di Piazza Armerina, ucciso il 20 ottobre 2007. Il Tribunale
di Enna ha assolto con formula piena i giornalisti Giulia Martorana e
Josè Trovato, dopo circa quattro anni.
Quando i carabinieri e il sostituto procuratore Marcello Cozzolino li
avevano interrogati, ai due giornalisti – che avevano fornito notizie di
interesse pubblico, tra cui l’identificazione dei resti della vittima –
non era stato riconosciuto il diritto di avvalersi del “segreto
professionale”, in quanto giornalisti pubblicisti e non professionisti.