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il geometra ligure 2 aprile maggio giugno 2012 Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa Contiene I.R. Visita il nostro sito http://www.collegio.geometri.ge.it/ il geometra ligure anno 61° - 2 aprile - maggio - giugno 2012 Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54 Foto di copertina Adolfo Morasso Direttore Responsabile Arnoldo Juvara Segretario di Redazione Marco Russello Redattori Roberta Arena Pier Emilio Copello Alessio Danovaro Paolo De Lorenzi Ettore Fieramosca Filippo Finocchiaro Franco Garbarino Mauro Mattei Andrea Merello Adolfo Morasso Liliana Olcese Alessandro Ombrina Roberto Ombrina Adriano Rodari Simone Verucci Topografia aprile maggio giugno 2012 sommario Redattore onorario Lorenzo Traverso Direzione Amministrazione Redazione e Distribuzione 16129 Genova Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 Tel. 010.5700735 [email protected] www.collegio.geometri.ge.it Hanno collaborato a questo numero Vittorio Sirianni La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi Geometri e Geometri Laureati d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo. Stampato nel mese di maggio 2012 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana 2 34 36 37 39 44 47 54 56 59 64 65 68 74 84 Ettore ci ha lasciati Lettera alla Redazione Gerarchia di valori L’estensione ai professionisti della misura accessoria della sospensione in caso di mancata emissione di fatture Alcune riflessioni sulla formazione delle Tabelle millesimali ASITA 2011 - Resoconto Giornata di Studio Il cemento idraulico a pronta presa “Vicat” Intervista a Carlo Repetti Come scrivevamo: 1954 - 1990 Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri Il restauro dell’Oratorio dei “S.S. Nazario e Celso” in Genova - Multedo Informativa Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri Recensioni: “Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)” Ettore ci ha lasciati la Redazione C on tanta tristezza scriviamo sull’Amico fraterno, Geom. Ettore FIERAMOSCA, perché è mancato, ci ha lasciato, forse con il sorriso “sornione” che spesso lo accompagnava o forse con quell’ironia intelligente e costruttiva che lo contraddistingueva. Non lo sapremo, sappiamo invece che non è più con noi e che ha lasciato un vuoto incolmabile insieme ad un dolore tanto profondo quanto vero. Ettore, grande Uomo, ha vissuto, per oltre quarant’anni, l’esperienza e la fatica di condurre, con tanti altri amici, questa rivista che era diventata un po’ Sua. Le frequentazioni con Lui, ancorché saltuarie, Il geometra ligure - N° 2 / 2012 erano sempre forti e ricche di reciproca stima, fiducia e simpatia. Sapeva voler veramente bene, ora sembra tutto finito. Ma non è così, Lui ora, certo sorridendo, ci guarda da dove tutti vorremmo giungere. Lui è Lì, se no, quel Luogo, sarebbe vuoto o quasi perché Ettore aveva il dono di una fede profonda e razionale, vissuta con coerenza in tutti i momenti della Sua non facile esistenza, cosa per nulla frequente. Con questa certezza la perdita di un Caro Amico non porta rassegnazione ma speranza, certo unita al dolore, che Lui ci vede, ci protegge e ... ci aspetta. Non si può fare a meno di ricordare a tutti che Ettore era buono, generoso, ironico ma mai offensivo, Ettore ci ha lasciati 35 lavoratore intelligente, pensatore e quasi per logica conseguenza artista, anzi poeta. Ed allora come meglio ricordarlo se non riportando una tra le Sue tante e bellissime poesie? Eccola: Gocce di luce Lucide gocciole scendono, ad altre si uniscono su trasparenti finestre in una danza di luce che incanta; vorrei fossero lacrime a illuminare il mio volto, ma è solo pioggia che cade su un vetro. Con l’acutezza che lo distingueva unita ad uno spirito di osservazione eccezionale, riusciva a trasferire con la penna ciò che il Suo cuore, intriso di dolce tristezza, elaborava. Era un Uomo, come tutti noi vorremmo essere, quindi un esempio, quasi un’icona che mai dimenticheremo per l’affetto e per gli insegnamenti, veri, quelli della vita, che a tutti donava. Sembra giusto concludere, anche se tanto ci sarebbe ancora da scri- vere su questa eccezionale Figura, con un pensiero a Sara, la Sua meravigliosa figliola dicendo: hai avuto un Padre non “grande” molto, molto di più, che in Te ha concentrato tutto il Suo affetto perché eri la Sua unica consolazione nella “tempesta” della vita, e se ciò forse Ti farà soffrire di più, Ti deve anche rasserenare pensando non solo al dolore perché l’hai, qui, perduto quanto alla gioia perché l’hai “avuto”. Lui vuole certamente così. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Lettere alla Redazione Pubblichiamo di seguito la lettera alla Redazione inviataci dal Geom. Lorenzo Traverso Avevo vagamente sentito parlare delle poesie di Ettore, non so più quando, nè da chi, ma non le avevo mai lette nè viste. Oggi, grazie alla cortesia dell’amico Juvara, le ho qui davanti a me nel fascicoletto intitolato “Verso Ponente”, che mi ha inviato con gentile pensiero. Le ho lette, le ho rilette, mi sono commosso. Penso che Ettore, bravissimo tecnico nel suo campo, fosse prima di tutto un poeta: come suol dirsi, un poeta imprestato alla tecnica. La levità del suo pensiero, la dolcezza e l’intensità di certi sentimenti, la visione serena anche se dolcemente malinconica della vita e delle cose che lo circondavano (dalle nubi agli uccelli, dal mare alle piante) indicano la profonda umanità del suo sentire: quell’umanità che gli fa dire “...ora non ho più fretta / di raggiungere traguardi...” oppure “...vorrei fossero lacrime / a illuminare il mio volto / ma è solo pioggia / che cade su un vetro.”; quell’umanità che lo ha reso caro al mio animo di sincero amico. Lo ricordo sempre e tutti i giorni, da quando non c’è più, io ho mattina e sera una preghiera per lui. Grazie Ettore, per la nostra vecchia, fraterna amicizia e anche per questo libretto, per me postumo, che ci hai regalato. Geom. Lorenzo Traverso Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Gerarchia di valori geom. Ettore Fieramosca N el corso della mia unica esperienza di commissario d’esame per l’ammissione all’esercizio della professione di geometra, qualche anno fa, a quasi tutti i candidati ho chiesto – nel corso della prova orale – se erano a conoscenza dell’esistenza di un codice deontologico al quale si sarebbero dovuti attenere nello svolgimento della professione. Tutti dimostrarono, rispondendo positivamente, di conoscere bene l’argomento e di apprezzarne la sostanza. Mi fece piacere prendere coscienza che anche per quei giovani erano importanti certi valori. Prima di iniziare la prova scritta, tutti avevano depositato il proprio telefonino nell’apposito contenitore, come previsto dalle norme. Alla fine della prova, ognuno si è ripreso il suo apparecchio con un senso di liberazione da quella costrizione di essersi dovuti separare dal telefonino, come se fosse una loro appendice. Che, poi, quello che io chiamo “telefonino” è molto, ma molto di più di un telefono, tant’è vero che quando deve uscire un nuovo modello di una di quelle “diavolerie” si formano code di giovani che desiderano essere i primi ad averlo. Sicuramente sono apparecchi utili che all’utilità uniscono anche il passatempo e lo “status symbol” non tanto sotto l’aspetto economico, quanto piuttosto per manifestare la propria modernità; ma questo desiderio di essere e di dimostrare di essere aggiornati coi tempi suscita in me alcuni interrogativi sulla genuinità di certi atteggiamenti. E mi spiego: premesso che i giovani non sono meno sensibili degli anziani ai problemi dell’ambiente, che quando devono comprare ...perchè se ogni tanto non ci fermiamo a goderci le sfumature di un tramonto, la forza di una mareggiata... rischiamo di perdere molto che non ci costerebbe nulla. un prodotto alimentare sanno cosa cercare sull’etichetta in ordine alle sostanze contenute e alle caratteristiche della provenienza, che quando devono scegliere un vino o una birra, sanno cosa vogliono, quanto indicativamente può costare, con che cibo la bevanda “deve” essere abbinata; tutto ciò premesso, nutro qualche dubbio sulla circostanza che questi giovani conoscano il vero perché delle loro scelte, del loro comportamento, delle loro Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Gerarchia di valori 38 convinzioni. Tutto sommato, per noi anziani può anche tornare ipocritamente comodo che i giovani non conoscano a fondo il perché di certe loro scelte, perché altrimenti basterebbe che rivolgessero a noi la domanda se ci rendiamo conto di che ambiente, che cibo, che società abbiamo loro fatto trovare. Non parliamo, poi, degli esempi che abbiamo fornito in merito al rispetto della natura. Fatte queste premesse e autocritiche, ritorniamo ai giovani colleghi, all’obbligo per tutti di osservare le norme del codice deontologico, per aggiungere che non basta. Non basta essere onesti e corretti con i clienti, con i colleghi, con la Cassa, con lo Stato, con tutti; bisogna fare di più, anche e soprattutto ciò che non è dovuto in forza di norme scritte. Abbiamo tante occasioni per dare una mano, per dire una parola, per fare una donazione, per un’ora di compagnia a una persona sola, per compilare un modulo a una persona in difficoltà, per risolvere un problemino tecnico ad un anziano, e così per tante altre occasioni. Ma ritorniamo un attimo sul discorso degli apparecchi ultramoderni, del costante aggiornamento con l’ultimo ritrovato, con l’ultimo software. È proprio necessario, o anche solo opportuno, correre sempre più velocemente con l’automobile, la moto, il computer? Possedere sempre e subito l’ultimo modello tecnologico? Dedicare tutte le energie, lecite e meno lecite, per ottenere denaro e potere? Io credo di no. Anche perché se ogni tanto non ci fermiamo a goderci le sfumature di un tramonto, la forza di una mareggiata, i colori di una farfalla, il profumo di un fiore, il volo di un gabbiano, il canto di un merlo, rischiamo di perdere molto che non ci costerebbe nulla. E gli effetti disastrosi di un comportamento così ottuso si ripercuotono su tutti; sul nostro cervello che si atrofizza sempre più, sui nostri rapporti personali che si riducono a SMS o MMS o cose del genere, sui rapporti famigliari ridotti al rango di faccende da sbrigare. Quel dito pollice che muove velocissimo su una pulsantiera, quella scrittura fatta di abbreviazioni e simboli strani, quei cerchi rappresentanti volti sorridenti o tristi per esprimere sentimenti, quella ricerca del pettegolezzo del giorno, quella corsa in mezzo allo smog cittadino masticando chewing-gum, con due auricolari nelle orecchie e lo sguardo spento, siamo proprio sicuri che siano più importanti della lettura di un libro, della visita a una mostra di pittura, di due ore passate a teatro, di un concerto di musica classica, di un giro turistico nella nostra città? Ecco che allora viene automatica la domanda: quali sono valori veri, quali le priorità, quale la gerarchia? Ognuno può darsi la propria risposta. A monte di ogni obbligo che ci si assume deve essercene un altro; aver ben chiara la misura della propria forza, della propria resistenza, del proprio spirito di sacrificio; altrimenti assumersi un obbligo diventa di per se una colpa. Arthur Schnitzler Il geometra ligure - N° 2 / 2012 L’estensione ai professionisti della misura accessoria della sospensione in caso di mancata emissione di fatture I precedenti normativi di una disposizione non attuata e tacitamente abrogata dalla riforma delle sanzioni amministrative del 1997. Possibili profili di criticità circa l’applicabilità dopo la sua reintroduzione prevista dal D.L.13 Agosto 2011 n.13 geom. Franco Garbarino T ra le misure in tema di entrate contenute nel recente D.L. 13 agosto 2011, n. 1381 (c.d. “manovra di ferragosto”), particolare interesse ha suscitato sulla stampa specializzata la previsione che ha introdotto la sanzione accessoria per i professionisti della sospensione dall’albo o dall’ordine. L’art. 2, comma 5, del richiamato decreto è, infatti, intervenuto sull’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo i commi 2-sexies e 2-septies. La prima delle due disposizioni prevede che qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, da quindici giorni a sei mesi. Inoltre, allo scopo di dare pubblicità alla sanzione accessoria comminata, è stata prevista la comunicazione degli atti di sospensione all’ordine professionale, ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo, per la pubblicazione sul proprio sito internet. A mente del successivo comma 2-septies, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da studi professionali associati, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti i professionisti associati. Evoluzione storica Indicazioni utili per l’analisi delle nuove Il geometra ligure - N° 2/ 2012 40 L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture previsioni normative sono tratte dalla prassi e dalla giurisprudenza formatasi in ordine ad analoghe misure già in precedenza introdotte dal Legislatore per i professionisti; ciò in quanto, come si è detto poc’anzi, la sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività costituisce una previsione sostanzialmente inattuata, la quale, conseguentemente, non è stata oggetto né di specifici approfondimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria né, tantomeno, di pronunce in sede giurisdizionale. La ricognizione delle fonti normative consente di individuare un “precedente storico” nell’art. 6, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, il quale prevedeva - per i casi di notifica di avvisi di rettifica o di accertamento nei confronti di esercenti arti e professioni, per violazioni agli obblighi di fatturazione o registrazione - la possibilità per gli uffici tributari, di proporre all’organo competente alla tenuta dell’albo professionale la sospensione dell’iscrizione nell’albo stesso per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi. Il silenzio assoluto della prassi e della giurisprudenza in ordine all’attuazione di tale misura fa, tuttavia, ritenere che anche questa non abbia avuto una diffusa applicazione. Peraltro, a seguito della riforma delle sanzioni amministrative tributarie operata con i DD.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997, la stessa previsione è stata tacitamente abrogata. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Non essendo, infatti, stata prevista nel nuovo sistema sanzionatorio tributario una sanzione accessoria nei confronti dei professionisti equivalente a quella contenuta nel D.L. n. 697/1982, in virtù del c.d. principio del “favor rei” – secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” - esteso al campo tributario non penale dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 - essa deve ritenersi abrogata. Sul punto, la Circ. n. 18O/E del 10 luglio 1998, emanata dall’Agenzia delle Entrate a commento delle novità recate a seguito dell’entrata in vigore dei richiamati decreti, colloca l’art. 6, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, fra le disposizioni che “non trovano più riscontro nell’attuale normativa”,prevedendo conseguentemente che “i procedimenti irrogativi di tali sanzioni ancora pendenti alla data del 1 ° aprile 1998 dovessero essere abbandonati”. In verità, l’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997, concernente “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, contempla, al comma 1, lett. d), tra le sanzioni amministrative accessorie, la “sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa”, ma poi, al successivo comma 2, demanda a singole leggi d’imposta l’individuazione dei casi di applicazione delle sanzioni accessorie e la definizione dei relativi limiti temporali, misurati in ragione della “gravita dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale”. L’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività agli esercenti attività d’impresa. Tenuto conto dell’assenza, fra le previsioni L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture normative in tema di sanzioni accessorie, di disposizioni concretamente attuate nei confronti dei professionisti, il legislatore ritiene che l’esame delle novità introdotte sul tema con la recente manovra possa essere utilmente condotto prendendo le mosse dall’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 che regolano l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione agli esercenti attività commerciali al dettaglio. L’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede oggi per i casi di contestazione di quattro differenti violazioni all’obbligo di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale compiute in giorni diversi nell’arco di un quinquennio, l’emissione, da parte della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, di un provvedimento di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività oppure dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo variabile tra tre giorni e un mese, quale sanzione accessoria alle violazioni contestate. Per l’individuazione di tale platea di contribuenti, occorre,in primo luogo, fare riferimento all’art. 21 del D.P.R. n.633/1972, il quale stabilisce la regola generale secondo cui “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili”. 41 Passando ad analizzare la giurisprudenza formatasi in ordine all’applicazione, nei confronti degli esercenti il commercio al dettaglio, della sanzione accessoria della sospensione della licenza, occorre segnalare che una delle questioni maggiormente controverse ha avuto ad oggetto l’applicabilità della sanzione accessoria nei casi in cui una o più delle quattro sanzioni comminate per la mancata emissione del documento fiscale fosse stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. Quest’ultima disposizione - a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 20, lett. b), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 - prevede che, se il contribuente si è avvalso della definizione agevolata del provvedimento sanzionatorio, versando un terzo della sanzione comminata entro il termine per la proposizione del ricorso, nei suoi confronti è inibita l’irrogazione delle sanzioni accessorie. In particolare, le controversie hanno riguardato il rapporto esistente fra la previsione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (che, come visto, prevede la misura della sanzione accessoria della sospensione nel caso di reiterate mancate emissioni di scontrini/ricevute fiscali) e quella recata dal richiamato art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (che contempla la possibilità di definire le singole controversie in via agevolata). Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 è norma speciale rispetto a quella di portata generale recata dall’art. 16, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 472/1997 e pertanto l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza non sarebbe impedita dalla definizione agevolata prevista dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997. In questo senso, l’Amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 150/E del 4 Il geometra ligure - N° 2/ 2012 42 L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture luglio 2007, in linea di continuità con quanto affermato nella precedente circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, ha quindi osservato che “la sanzione della sospensione della licenza all’espletamento dell’attività deve essere irrogata anche quando il trasgressore ha fruito della definizione agevolata della sanzione principale”. Della questione ha avuto modo di occuparsi anche la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010, in cui i giudici di legittimità, in linea con l’esaminata prassi, hanno osservato che “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie ... il D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2 ... ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”. Altro profilo oggetto di osservazioni critiche riguarda la non necessaria definitività delle quattro violazioni per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza. In particolare - per effetto delle modifiche apportate dal collegato alla Finanziaria 2007 all’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 - è oggi previsto un iter per l’irrogazione della “sospensione della licenza” assai più celere rispetto a quello della disciplina previgente. A seguito di tale intervento è infatti sparito il riferimento alla definizione della violazione, trovando posto il principio della immediata esecutività del provvedimento di sospensione; pertanto l’impugnazione dello stesso non ne impedisce o ritarda l’esecuzione. Possiamo quindi affermare che la modifica ha comportato un accorciamento dei tempi necessari per l’irrogazione della sanzione accessoria e, su un piano più generale, una minore tutela per il contribuente. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Possibili profili di criticità in ordine alla concreta applicazione della sanzione accessoria nei confronti dei professionisti Molti dei profili di criticità che attengono all’estensione della misura accessoria in commento ai professionisti, derivano dalle differenze che intercorrono fra questi ultimi e gli esercenti attività d’impresa. In primo luogo, va considerato che, per l’esecuzione di molte prestazioni, il professionista non necessita di uno specifico luogo fisico. Proprio per tale ragione, il Legislatore, nell’estendere ai professionisti la misura accessoria, ha escluso il rinvio al comma 2quater dell’ari. 12 del D.Lgs. n. 471/1997. Altra peculiarità riguarda gli obblighi di certificazione dei corrispettivi: per i professionisti, infatti, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 l’obbligo di emissione della fattura sorge “al momento dell’effettuazione dell’operazione”. Ai sensi dell’ari. 6, comma 3, del medesimo decreto, tale momento coincide, per le prestazioni rese, con quello del pagamento delle stesse; l’obbligo di emissione della fattura sorge quindi soltanto all’atto del pagamento di compensi. Da ciò discende che i clienti di professionisti potrebbero, all’uscita dallo studio professionale, non essere in possesso di alcun documento certificativo dei corrispettivi perché la prestazione è “in itinere”, ovvero L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture la stessa è consistita nell’effettuazione di un preventivo. Ciò non esclude naturalmente la possibilità che gli enti tributari dispongano l’effettuazione di controlli alla regolare emissione dei prescritti documenti fiscali, in prossimità di studi professionali, che si sostanzieranno nella richiesta di informazioni ai clienti alle prestazioni rese nei loro confronti, nonché sui corrispettivi eventualmente corrisposti. 43 L’assenza nel richiamato comma 2-sexies di un esplicito riferimento al D.Lgs. n. 472/1997 non può essere ritenuta sufficiente a far sì che le contestazioni operate nei confronti dei professionisti e definite in via agevolata, ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, non rientrino nel computo delle quattro violazioni necessarie per l’applicazione della misura accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine professionale. Ciò in quanto, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, “... concorso fra le due norme (artt. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 e 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, N.d.A,) deve risolversi con prevalenza della prima sulla seconda in virtù del criterio della specialità”. FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA C’è chi onora il posto che occupa, e chi ne è onorato. Associazione & Formazione CENTRO RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL COLLEGIO BaltasarDIGraciàn y Morales PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA Viale Brigata Bisagno 8/2 – 16129 Genova Organizzato e gestito dall’ Associazione Geometri di Genova IBAN IT25 S034 4001 4000 0000 0145 000 Per conoscere i corsi ed i seminari in programma consultate il sito: www.associazionegeometri-ge.it cliccando su “formazione” o sul sito: www.collegio.geometri.ge.it cliccando “formazione continua” e poi “assogeo” La segreteria è aperta al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì ore 9,00÷12,30 e risponde telefonicamente al numero 393.9036079 (dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00) o scrivere a: [email protected] Per contattare i direttori chiamare il numero 393.9034346 (orario d’ufficio). Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Alcune riflessioni sulla formazione delle Tabelle millesimali geom. Arnoldo Juvara S enza spirito di presunzione, ma solo con intento costruttivo tendente a meglio approfondire alcuni “luoghi comuni” che a volte sovrintendono i criteri adottati per la formazione delle T.M., mi accingo a scrivere queste righe, in modo da creare, se mi riesce, una specie di rubrica che potrebbe anche divenire dibattito a vantaggio di tutti. Questa materia non è solo trattata ma, non infrequentemente, bistrattata, specie da chi crede di conoscerla, perché sembra semplice, ma così non è; essa è complessa e per questo affascinante, ma solo se la si conosce a fondo e la si verifica e migliora ogni volta che la si deve trattare. È abbastanza noto ch’io mi occupi da tempo, circa 45 anni, anche di questa materia e non ho riserve a dire che, ogni volta che l’affronto professionalmente, sono sempre assalito da dubbi che mi costringono a verifiche e revisioni continue, a dimostrazione della complessità della stessa, se la si vuole gestire al meglio. Intanto, come tutti sanno, la formazione delle T.M. è un’operazione che ricade nella logica di quelle dell’estimo e, per tale motivo, soggetta in misura significativa alla discrezionalità dell’elaboratore. Già questa considerazione invita noi tutti a tenerci aggiornati sia sull’evoluzione tecnica, sia su quella giuridica, mettendoci anche in grado di saper “leggere”, o meglio dire “interpretare”, i tanti testi e programmi che, sul punto, hanno invaso il mercato. Fatta questa necessaria premessa, vorrei, in questo – certo non primo – incontro, iniziare dissertando sul parametro base di riferimento, tra l’altro l’unico non soggetto alla discrezionalità del professionista (salvo per quanto dirò), che è la determinazione della consistenza delle varie Unità Immobiliari. Alcune delle cosiddette “scuole di pensiero” indicano come parametro base di riferimento il volume, altre, più frequenti, la superficie. Personalmente, ritengo che riferirsi al volume vada al di là di una mera interpretazione ma, in certi casi, concretizzi un vero e proprio errore, in quanto conduce a risultati iniqui La formazione delle Tabelle Millesimali ricade nella logica delle operazioni di estimo, quindi soggetta alla discrezionalità dell’elaboratore. Alcune delle cosiddette “scuole di pensiero” indicano come parametro base di riferimento il volume, altre, più frequenti, la superficie. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Tabelle Millesimali quindi errati, come cercherò di dimostrare. Prima, però, è bene comprendere l’obiettivo che si deve raggiungere. Si tratta, come lo stesso Codice Civile richiama in numerosi articoli, di ricercare un valore, che non deve essere quello di mercato (se non casualmente, ma la casualità non fa certo regola)(?), come l’art. 69 delle Disposizioni e di Attuazione del Codice Civile espressamente indica, quando nega che questo valore debba riferirsi allo stato di uso, alle finiture, al reddito ecc.. Il valore ottenuto sarà lo strumento che darà alle varie U.I. il peso della loro partecipazione nel Condominio. Cerchiamo, pertanto, di definire nel modo più compiuto questo “valore”, solo così potremo comprendere come meglio muoverci per ricercarlo. Esso vuol essere, secondo la mia opinione, il livello di “godibilità” di una U.I. rispetto a tutte le altre nel contesto dello stesso Condominio, cioè il “peso” delle varie U.I. nell’ambito dell’edificio che vanno a comporre. Peso che non dovrebbe portare – salvo situazioni particolari – ad enormi differenze a parità di consistenza e destinazione, perché ogni U.I. comunque gode dei servizi e dell’uso delle cose comuni, non dimenticando che - ove questo uso è differente – in base all’art. 1123 del C.C. anche la misura della partecipazione è differente. Per semplificare, la “godibilità” di un immobile, indipendentemente dai vari fattori esterni che lo migliorano o meno, ha un denominatore comune minimo al di sotto del quale non è ragionevole andare. Nel concetto di “godibilità” entrano numerosi fattori, a tutti ben noti (altezza del piano rispetto al suolo, luminosità, panoramicità, esposizione, orientamento, destinazione, ecc.) che, pur potendo incidere significativamente sulle varie U.I., non devono tendere ad annullarle o ad eccessivamente ridurle rispetto ad altre in migliore situazione. Se sono riuscito a trasferire questi concetti sul “valore”, rimarrà, per me e per Voi che mi leggete, più facile comprendere le considerazioni che andrò a fare sulla “consistenza” delle U.I.. 45 Non v’è dubbio che maggiori altezze interne consentono una migliore “godibilità” Asserendo che, secondo il mio punto di vista, la consistenza debba basarsi sulla superficie e non sul volume, non intendo sostenere che la presenza di diverse altezze interne non debba essere considerata. Non v’è dubbio che maggiori altezze consentono – di fatto e/o potenzialmente – una migliore “godibilità” dell’U.I. ma, quasi mai, risulta essere pari, e/o proporzionale, alla differenza d’altezza. Mi spiego meglio con un esempio. Consideriamo due U.I. di pari superficie, 100 mq., con rispettivamente altezze interne pari a m. 2,70 e m. 4,00. Operando con il volume la prima U.I. avrebbe consistenza di mc. 270, mentre la seconda di mc. 400, come a dire, ragionando con il criterio delle superfici, che l’immobile a maggiore altezza interna, invece che misurare 100 mq., misura 132,50 mq.. Facile quindi comprendere l’esagerata Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Tabelle Millesimali 46 differenza che si creerebbe tra le due U.I. se si valuta l’uso che delle stesse può farsi. Chi può pensare che 100 mq. di alloggio, per il fatto di avere m. 1,30 di altezza interna in più, sia “godibile” come un altro di mq. 132,50 di normale altezza di m. 2,70? Palese sarebbe l’incongruenza e quindi l’iniquità della scelta del volume come parametro di riferimento. Taluni sostengono che una significativa maggior altezza consentirebbe la formazione di soppalchi che andrebbero ad incrementare le superfici dell’U.I., da qui la conclusione che il riferimento al volume è corretto. Al riguardo diverse sono le considerazioni volte a “demolire” questo assunto, fermo restando il concetto che la diversa altezza va considerata adottando però specifici coefficienti che “valutino” gli effettivi vantaggi o svantaggi legati ad una diversa altezza interna. Le principali considerazioni in ordine di rilevanza sono, a mio parere: • incremento dell’uso “potenziale” di una U.I. non è fatto scontato in quanto soggiace ad una serie di condizioni e pesi: la fattibilità edilizio-urbanistica, la presenza di idonee fonti illuminanti esterne, il sacrificio degli spazi destinati alle scale, la variazione, a volte, dell’illuminazione del vano sottostante, i costi diretti ed indiretti per realizzare l’opera. Tali circostanze, se si attua la formazione di soppalchi anche parziali, danno la misura della rilevante differenza della nuova superficie che, forse, si verrebbe a realizzare rispetto a quella esistente. Differenza fortemente negativa, che – procedendo in base al volume – non verrebbe considerata. Ma v’è di più, la “soppalcabilità” quasi sempre non è possibile perché le maggiori altezze sono insufficienti, per cui il peso dell’“ingiustizia”, come più sopra evidenziato, sarebbe intollerabile. Per concludere, qual è l’atteggiamento più corretto, o meno imperfetto per valutare le differenze di altezza interna? Ritengo, come già accennato, che sia quello di inserire un nuovo “coefficiente di differenziazione”, che può ben essere “chiamato” di “altezza interna”. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Esso – sempre secondo la mia opinione – dovrebbe “spaziare”, per altezze superiori a quella minima presente in U.I. abitative del Condominio, da un punto sopra l’unità sino ad un massimo di 50 punti, salvo situazioni veramente particolari, che l’estimatore dovrà valutare volta per volta. Una interpretazione esemplificativa potrebbe essere quella di seguito riportata, che non ha certo la pretesa di essere infallibile, al contrario, ma ha solo lo scopo di fornire un riferimento provocatorio su cui “meditare”: a a a a a a a a a a a a m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 a a a a a a a a a a a a m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 e così via ogni 10 cm. di altezza 1 centesimo in più. Mi fermo, conscio di aver un po’ “mescolato le carte”, come si dice, col timore – forse – di aver portato anche un po’ di confusione ma, conoscendo le capacità professionali di chi mi legge, sono certo che saprà trarne il giusto e costruttivo significato. Per valutare le differenze di altezza dei locali occorre inserire un nuovo coefficiente di differenziazione di “altezza interna” Parliamo un pò di... ASITA 2011 Resoconto Giornata di Studio geom. Massimo Ratto Reggia di Colorno (PR) 15-18 Novembre 2011 N Vista della corte interna alla Reggia e l l a s u g g e s t iva collocazione della Reggia di COLORNO in Parma si è tenuta l’annuale conferenza di ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali) dal 15 al 18 novembre 2011, con numerose conferenze e dibattiti sulle discipline inerenti il rilievo, la topografia, la geodesia, la fotogrammetria e la moltitudine di applicazioni, dal rilievo dei monumenti con scanlaser, alla mappatura gis, ai rilievi di zone di frane o discariche con utilizzo di Droni (macchine volanti), presentati negli studi o nelle realizzazioni fatti dai poli Universitari, ricercatori, privati e anche Militari. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 ASITA 2011 48 Alcune novità esposte In alto da sinistra: Apparecchiatura di produzione cinese a basso costo Drone per telerilevamento. Gter unica società ligure presente alla manifestazione. Presenti, nella parte riservata all’Expo, le principali ditte di strumentazione topografica, geodesia e rilievo in genere per i più svariati utilizzi dal rilievo di zone alluvionate o pareti inaccessibili mediante l’utilizzo di droni e sistemi fotogrammetrici (vedi foto). Presenti oltre che a società di servizi per la cartografia, geodesia, gis, sia di indirizzo civile che militare, terrestre, nautico e dell’aviazione, anche le grandi Università italiane con progetti di ampio respiro sull’intera gamma delle discipline inerenti la federazione. Manifestazione di respiro Europeo come evidenziato anche dalle brochure preparate e distribuite. Erano presenti, oltre al CNG per tramite degli stands di GeoWeb, anche altre associazioni istituzionali. In tale occasione la Regione Emilia-Romagna, ha organizzato e presentato, mediante una sessione speciale svoltasi il 16 Novembre, un Convegno dal titolo “Il database topografico: uno strumento condiviso nella Community Network Emilia-Romagna per il governo del territorio“, a cui lo scrivente ha partecipato e di cui si riportano i passaggi di maggior rilievo. Interessantissimo convegno con interventi, tenuti persino da politici, tutti volti alla spiegazione del progetto, nonchè alle aspettative e motivazioni che lo hanno ideato. Chiaramente, di interesse maggiore per la nostra categoria, sono stati gli interventi dei tecnici interessati dal progetto, delle società private e dei tecnici responsabili, a vario livello, delle amministrazioni pubbliche dai Comuni fino alla regia Regionale. Di particolare interesse e riscontro nella platea l’intervento del collega geom. Tibe- Stand del CNG e GeoWeb posti all’ingresso delle sale espositive Il geometra ligure - N° 2 / 2012 ASITA 2011 49 Sala delle capriate sede dei convegni principali e Speciali rio Delprete, Presidente della Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’EmiliaRomagna. Fondazione nella regione molto attiva, avendo già partecipato a progetti di ampio respiro come ad esempio la progettazione e la gestione della rete geodetica GPS di stazioni permanenti dell’intera Regione Emilia-Romagna. Per il progetto specifico e per un approfondimento si rimanda al sito apposito: http://www.regionedigitale.net/communitynetwork Il geometra ligure - N° 2/ 2012 50 SITI di riferimento: ASITA 2011 www.regione.emilia-romagna.it - Il portale della Regione Emilia-Romagna, sito istituzionale che contiene informazioni sulle attività, sui bandi pubblici, bollettini, news ed eventi. Nell’home page del portale sono linkati i principali portali tematici della Regione. www.regionedigitale.net - Portale tematico che presenta e descrive i progetti, le azioni, i servizi indirizzati allo sviluppo della società dell’informazione regionale. All’interno è possibile trovare informazioni di dettaglio sul Piano Telematico dell’Emilia- Romagna. www.lepida.it - Sito della società in house Lepida S.p.a. contente informazioni di dettaglio su obiettivi, attività e destinatari dei servizi. www.self-pa.net - Sito del Sistema di e-Learning federato per la pubblica amministrazione in Emilia-Romagna - SELF. All’interno disponibili le sezioni Network, Catalogo, Materiali e Supporto. http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it - Sito del ParER, il Polo Archivisto Regionale dell’Emilia- Romagna. ParER nasce per conservare in un sistema sicuro ed evoluto, nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standards internazionali, il patrimonio documentale informatico dell’intero territorio regionale, sottraendolo ai rischi legati all’obsolescenza tecnologica e alla sottovalutazione delle procedure di salvaguardia. http://ccdispiegamento.cn-er.org - Il Centro di Competenza per il dispiegamento delle soluzioni di eGovernment (CCD) rappresenta uno dei supporti operativi della Community Network Emilia- Romagna configurandosi come “rete di sostegno” per gli Enti Locali sia in fase di implementazione delle soluzioni sia nella gestione corrente dei servizi, ma anche per l’integrazione ed evoluzione delle soluzioni a riuso. Supporta inoltre la Regione Emilia-Romagna nelle istruttorie tecniche per la qualificazione delle soluzioni software rispetto ad alcuni standards regionali. http://geoportale.regione.emilia-romagna.it - Il Geoportale è il nuovo canale di diffusione delle informazioni territoriali prodotte dalla Regione Emilia- Romagna. Il portale rappresenta il punto di riferimento e snodo della conoscenza “geo-localizzata” regionale sia a supporto delle attività istituzionali delle Amministrazioni Locali che operano a livello regionale sia dei singoli cittadini. www.mokagis.it - Sito di presentazione della soluzione Moka GIS, il Content Management System per la creazione delle applicazioni GIS. All’interno news e descrizioni sulla soluzione e i link ad applicazioni Moka e mappe on-line. www.progettoicar.it - Sito di ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa fra le Regioni), l’azione interregionale finalizzata al coordinamento dello sviluppo in tutti i territori regionali della cooperazione applicativa secondo le specifiche SPCoop. www.digitpa.gov.it - Sito di DigitPA, l’ente pubblico non economico che ha ereditato le funzioni del CNIPA, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione. Di seguito invece riporto, più approfonditamente alcune notizie e novità, apprese dall’intervento a chiusura della giornata di studio dell’ Ing. Flavio Ferrante (Responsabile Area Servizi Cartografici Agenzia del Territorio), con argomento: “L’evoluzione del Sistema Cartografico dell’Agenzia del Territorio verso l’Anagrafe Immobiliare Integrata”. Come sempre, un intervento interessante e omnicomprensivo delle molteplici attività dell’ Agenzia del Territorio e delle iniziative intraprese e di quelle in progetto, nonché di quelle già concluse. Tralasciando la storia dell’Agenzia e la sua evoluzione attuale, nella gestione delle banche dati, cappello introduttivo e già noto a molti, è invece emerso, e mi pare degno di essere qui riportato, che è in atto, e si concluderà già con questo anno, per entrare in vigore il prossimo, la trasformazione delle coordinate degli 800 punti origine dei fogli d’impianto del Catasto prima nel sistema Gauss-Boaga (già effettuato dall’agenzia) e poi in UTMWGS-84. Quest’ultima attività, svolta dall’IGM, con la certificazione delle trasformazioni tra sistemi di riferimento diversi, è realizzata Il geometra ligure - N° 2 / 2012 ASITA 2011 51 Programma di lavoro per le trasformazioni delle origini catastali da parte dell’IGM nel sistema UTMS-WGS-84 tramite una convenzione IGM - Agenzia del Territorio, portando di fatto all’unificazione dei sistemi di riferimento nazionale cartografici, essendo il catasto l’unico ancora ad adottare il sistema Cassini-Sodner, attraverso un lavoro di rilievo puntale delle coordinate delle origine di formazione del catasto e la successiva trasformazione. Altro capitolo, meritevole dal mio punto di vista di segnalazione, è certamente l’aggiornamento e l’integrazione della cartografia, anche molto spinta con sistemi esistenti Nuove cartografie e modelli tridimensionali per le ricerche cartografiche su base catastale Il geometra ligure - N° 2/ 2012 ASITA 2011 52 Nuove modalità di consultazione e ricerca delle banche dati terreni ed urbano 3D e DTM Il geometra ligure - N° 2 / 2012 e di facile utilizzo, quali GoogleEarth, o modelli matematici del territorio (DTM) di altri enti, quali ad esempio la Regione Emilia-Romagna o il già citato IGM, e il sempre più utilizzato PRG PUC nelle forme digitali, così da ottenere su un’unica base cartografica tutte le informazioni utili, oltre che per la progettualità, anche per il governo del territorio. L’Ing. Ferrante si è spinto fino ad illustrare le procedure che verranno messe in campo nel prossimo futuro, anche grazie ad innumerevoli convezioni, come quella con AGEA, presentando le nuove foto aeree (ortofoto+Oblique) ad altissima risoluzione, 20 cm al suolo su cui intervengono i software per il riconoscimento dei fabbricati non presenti in mappa. Particolare attenzione è stata posta alla presentazione in anteprima nazionale della nuova veste grafica tridimensionale per la ricerca delle unità immobiliari che, pur visualizzate in poche immagini di forte impatto scenografico, si è mostrata essere una procedura intuitiva e di facile utilizzo, sia per gli operatori tecnici specializzati, sia per le pubbliche amministrazioni. Procedure utilizzate per evitare anche i successivi controlli di operatori ed i sopralluoghi da parte dell’Agenzia stessa per i compiti istituzionali di lotta all’evasione dei fabbricati ed immobili in generale. In conclusione ci attendono grandi sfide, per raggiungere i livelli delle regioni confinanti, come l’Emilia-Romagna, sia in termini di gestione dei dati sia come gestione delle cartografie, ma anche dal punto di vista po- ASITA 2011 53 Nuove modalità di consultazione delle banche dati terreni ed urbano ed integrazione in altre applicazioni di Agenzie e Pubbliche Amministrazioni litico-amministrativo, per far si che tutto sia convergente, senza sprechi di denaro pubblico, e fatto bene una sola volta, portando semplici adattamenti. Anche dal punto di vista dell’agenzia, sembra che la strada sia l’informatizzazione spinta e l’integrazione tra le Agenzie, sia internamente sia al di fuori delle altre amministrazioni per il governo del territorio e la tassazione degli immobili. La nostra sfida è sicuramente quella di migliorare nella comprensione di tutte le tematiche inerenti la pratica della professione, continuando nella formazione ed apprendimento delle nuove tecnologie, trasmigrando il sapere delle precedenti generazioni nella tecnologia attuale. Tutte le giornate della manifestazione sono visionabili all’indirizzo internet sotto riportato, dimostrando anche in questo un’importante lungimiranza, tramite registrazioni audio e video di tutti gli interventi tecnici e dei più importanti dibattiti, oltre alle presentazioni e alle conferenze, (57 video): http://www.youtube.com/user/ASITAVIDEO2011 Nuove modalità di consultazione delle banche dati urbano complete di planimetria e rilascio di certificazione gestite in automatico dalla base cartografica 3D e integrate in PRG o PUC Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Il cemento idraulico a pronta presa “Vicat” geom. Adriano Rodari È necessario raccontare un po’ di storia per rinfrescare la memoria di chi queste informazioni conosce già e per informare chi, invece, ancora non le conosce. Occorre in primis raccontare delle calci idrauliche che sono i materiali base da costruzione tradizionali e che costituiscono una tappa fondamentale della storia dei leganti impiegati in architettura prima dell’avvento del cemento Portland: i primi esempi di impiego di malte idrauliche risalgono ai Romani e prima di loro ai Greci, questi popoli ottenevano composti idraulici mescolando calce aerea e pozzolana e non direttamente con calci idrauliche, così come noi le conosciamo, quali prodotti diversi e decisamente più recenti. L’esistenza di calci “particolari”, ottenute dalla cottura di calcari marnosi, note come calci “forti”, calci “morette” o calci “selvatiche”, ecc. è ben documentata nel corso della storia dell’architettura; solo nel Settecento fu capito che il meccanismo di reazione della calce idraulica era legato alla presenza di impurità argillose. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Nel 1793 l’inglese J. Smeaton scoprì che la cottura di una particolare roccia calcarea (Portland) contenente impurezze di argille, produceva un tipo di calce (la calce idraulica appunto) con caratteristiche analoghe a quelle della miscela calce-pozzolana. L’aggettivo “idraulico”, riferito ad un legante, si deve all’ingegnere francese Louis Vicat, che per primo stabilì in maniera precisa le proporzioni tra calcare e argille necessarie a produrre materiali in grado di fare presa e indurire anche in assenza di aria, ovvero in presenza di acqua: lo stesso Vicat, propose la prima, e sotto molti aspetti ancora valida, classificazione delle calce idrauliche. Con calci idrauliche si intendono i prodotti derivati dalla calcinazione di calcari marnosi o marne calcaree (miscele naturali che presentano un certo tenore, dal 6% al 22%, di argille o altri alluminosilicati idrati) sottoposti a cottura a temperature generalmente comprese tra 1000°C e 1250°C. In tali condizioni si forma ossido di calcio (CaO) che successivamente si combina in parte con la silice e l’allumina dell’argilla formando silicati e alluminati di calcio idraulici, composti, cioè, che reagendo chimicamente con l’acqua formano idrati stabili ed insolubili che permettono al materiale di indurire e rimanere stabile anche sott’acqua (azione idraulica). Vicat Louis-Joseph nasce a Nevers (Francia) nel 1786, da giovane compie con grande profitto studi matematici alla Faculté des Sciences di Grenoble ma viene sensibilmente attratto dagli studi dei problemi inerenti alle malte e ai calcestruzzi idraulici. Nel 1804 si laurea all’Ecole Polytechnic- Il cemento idraulico a pronta presa “Vicat” que e Des Ponts et Chaussées nel 1806, nel 1809 entra nel corpo degli ingegneri di ponti e delle strade ove ha modo, nei numerosi lavori eseguiti, di studiare il comportamento delle calci idrauliche. Nel 1812 a seguito delle numerose esperienze lavorative in ambito ingegneristico pubblica le prime ricerche sul “cemento moderno”. Nel 1817 studia scientificamente questo legante, ne scopre le grandi qualità e le rende note: diventa così l’inventore ufficiale del cemento; nel 1824 viene nominato ingegnere capo; lascia il servizio nel 1855 per dedicarsi interamente ai suoi studi che raccoglie in un volume, pubblicato nel 1856, con tutte le sue memorie relative agli agglomerati cementizi. Inoltre ha inventato l’Ago di Vicat che è ancora in uso oggi per la determinazione del periodo di presa dei calcestruzzi e dei cementi. L’attuale “Cemento di Vicat”, che è stata fondata da suo figlio Joseph, è oggi una grande azienda di produzione internazionale del cemento. Cemento Pronta Presa VICAT Il cemento pronto naturale Vicat deriva dalla cottura a temperatura moderata di un calcare argilloso, di composizione regolare, estratto da banchi omogenei, seguita da una frantumazione molto fine: la composizione mineralogica di questo cemento gli conferisce particolari proprietà di presa rapida (da qualche minuto a qualche ora), indurimento rapido e resistenza alle acque acide. Le molteplici vantaggiose proprietà del cemento pronto Vicat (indurimento rapido, presa rapida e regolabile, impermeabilizzazione e resistenza all’acqua di mare e alle acque sulfuree) ne raccomandano l’applicazione in settori diversi: fissaggi, opere rapide in muratura, rivestimento di pozzi, ecc. Il cemento a presa rapida Vicat, detto anche cemento a pronta presa, viene prodotto in maniera simile al cemento Portland, ma viene cotto a temperature inferiori: le molteplici van- 55 taggiose proprietà del cemento pronto Vicat (indurimento rapido, presa rapida e regolabile, impermeabilizzazione e resistenza all’acqua di mare e alle acque sulfuree) ne raccomandano l’applicazione in settori diversi: fissaggi, opere rapide in muratura, rivestimento di pozzi, ecc., quindi viene usato per lavori edili che necessitano di un immediato bloccaggio di certi materiali. Molti dei nostri colleghi lo conosceranno per averlo usato per bloccare dei ganci da scaldabagno a muro, oppure altre staffe di sostegno, per cui oggi è andato sostituendo il gesso in polvere per muratura, un prodotto similare, ma ottenuto dalla roccia del gesso, che ha pure esso dei tempi rapidi di essiccazione ma, contrariamente al cemento a pronta presa, non può essere usato per murare gli acciai, in quanto forma con il ferro una reazione chimica, che con il tempo porta alla corrosione di quest’ultimo. Per le sue molteplicità d’uso lo si può adoperare per: - Bloccaggio delle scatole degli impianti elettrici; - Bloccaggio dei corrugati delle canalizzazioni elettriche; - Messa in opera di telai di porte e finestre, in legno o in ferro; - Fissaggio di tubazioni idriche o di scarico; - Bloccaggio e sigillatura di fognature, chiusini stradali e altro; - Fissaggio di mensole di apparecchi sanitari; - Altri lavori dove necessita una presa rapida per un utilizzo immediato. La sua presa avviene in maniera veloce: circa 3-5 minuti dalla sua miscelazione con acqua, per cui l’operatore deve agire con una certa celerità, evitando di adoperarlo in quantità eccessive, ma effettuando, preferibilmente, una seconda miscelazione: una volta indurito assume una notevole resistenza meccanica, con assenza di ritiro per cui il suo impiego, oggi, è diventato utile per molti lavori edili. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Viaggio tra i personaggi della città Carlo Repetti “Quando quei geometri del Comune...” di Vittorio Sirianni Il direttore del Teatro “Stabile” racconta la sua città, il suo paesello. Il teatro e la cultura. Genova capitale... di tante cose. Un sogno: segnare un goal ai sampdoriani. C arlo Repetti è oggi il direttore dello Stabile genovese, confermato per la terza volta fino al 2015. È nato a Genova, in Via Nizza, il 2 agosto del 1948. È sposato, con tre figli, Lorenzo, Camilla e Benedetta. Lo incontro nel suo ufficio fra testi teatrali, manifesti e un depliant che annuncia il suo ultimo libro: “Insolita storia di una vita normale”, già uscito con successo. Nato in Via Nizza negli anni Quaranta... “Sono nato in casa dove sono rimasto fino a 30 anni. La mia casa domina tutto il golfo di Genova. Vedevo i più bei tramonti del mondo.” emigrato laggiù. Poi tornarono tutti a Genova. È la storia che ha ispirato il mio romanzo edito da “Einaudi”.” E gli studi superiori? “Li ho fatti al “Liceo Doria”. Avevo così nel banco dietro al mio Massimo D’Alema. Era pessimo negli studi. Ricordo anche in V ginnasio mi misero in collegio, dagli “Emiliani”, in quel terribile palazzo asburgico che domina il mare.” I tuoi studi... (Conosco da troppi anni Repetti per non dargli del “tu”). “Le elementari le ho fatte alla “Diaz”, la scuola poi diventata drammaticamente famosa. Poi andai alla “PascoIi”. Studiavo poco, giocavo molto per strada, come accadeva allora e nelle piazzetta. Giocavo alle “grette” e poi al pallone.” Ma alla laurea ci sei arrivato? “No, studiavo Lettere e Filosofia. Ma già allora avevo i primi fremiti... artistici. Nasceva il gruppo dei “Caracalla”, musica, cabaret, teatro con i vecchi amici Pescetto e Gadolla. E poi con Marco Sorrentino sostenemmo una specie di “concorso-prova” di scrittura teatrale allo “Stabile”. lncredibile: venni preso da Squarzina e da Chiesa nell’ufficio stampa. Fu quello il mio primo contatto con Io “Stabile”. Ebbi anche un regolare stipendio. Era il 1971. Rimasi per vent’anni fino alla nomina di vice-direttore.” Dovevi diventare un campione di calcio. “Giocavo piuttosto bene. Tantoché un allenatore di allora, Carapellese, grande ala genoana, mi voleva portare a Terni. Mio padre, si oppose, disse a Carapellese: “Non riesco io a farlo studiare, si figuri se lei potrà disciplinarlo. No, lo lasci stare”.” Domanda interessata, visto il tipo di rivista su cui ti raccontiamo, che rapporti hai con i geometri? “Risposta curiosa: come direttore di teatro pochi rapporti, ma quando ero assessore al Comune di Genova, avevo continui rapporti con i geometri.” Tuo padre era un conosciuto e apprezzato medico in città. “Sì, era nato in Cile perché mio nonno era Giudizio? “Quelli del Comune con cui ho lavorato hanno condotto rapporti molto attenti, respon- Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Intervista a Carlo Repetti sabili, con la voglia di risolvere i problemi. Collaborativi. Ricordo tanti incontri sia per le aree teatrali, ma soprattutto per gli impianti sportivi.” Hai avuto anche periodi di impegno politico. “Iniziai nel 1990, iscritto al PCI, mi incontrai con Burlando, Ferrari e altri. Il 2 agosto del ‘90 Burlando mi volle in Giunta a “Tursi”. Per tre anni fui assessore al turismo, sport e commercio. Aiutammo Genova a ripartire. Un’esperienza indimenticabile. Erano gli anni delle “Colombiane”. Mi fermai per tre anni e poi nel 1997, Pericu sindaco mi rivolle con lui per altri tre anni. Dal 2000 infatti mi occupo solo e soltanto dello “Stabile”.” Quanto la politica ti è servita per arrivare allo direzione dello “Stabile”? “Per nulla. Solo per meriti professionali. Tuttavia la politica mi ha insegnato moltissimo. Soprattutto il rapporto con la gente, con il territorio.” Ricordi di allora? “Il grande Rinaldo Magnani, Merlo, lo stesso Cerofolini. E quindi Burlando, Gambolato, la stessa Vincenzi. Nella seconda ondata appaiono Borzani e la Pinotti. La Giunta dal 90/93 fu una delle più qualificate per la città. Ricordo gli incontri con Renzo Piano per il porto, ricordo la sobrietà di Bemporad, la vivacità di Gustavo Gamalero, grandi collaborazioni con tutti al di là dell’appartenenza.” Come direttore teatrale le tue esperienze... “Ho vissuto due stagioni, quella storica di Chiesa-Squarzina e quella attuale con Marco Sciaccaluga. Gli anni squarziniani furono eccezionali, con Lina Volonghi, i grandi attori, dalla Albani a De Ceresa, dai registri stranieri come Arias e Besson, ai grandi “Goldoni” di Squarzina con i Pagni, gli Antonutti che crescevano. Gli ultimi quindici anni offrono la Melato e ancora Pagni; la ricostituzione della “Compagnia dello Stabile”, sulla falsariga del passato.” 57 Carlo Repetti, se fossi Ministro della Cultura, dimmi tre cose che faresti? “Legherei i Beni culturali al Turismo. Insieme potrebbero diventare un’industria importantissima. E poi darei fondi alla cultura, come avviene nei Paesi civili.” Dimmi un luogo culturale indimenticabile. “Direi la “Biblioteca di Melk” ed anche la “Gare d’Orsay” a Parigi.” Segui l’arte contemporanea? “Sì, ma raramente mi appassiona.” Cosa non ti pace del teatro di oggi? “Quando uno spettacolo cerca di truccare il gioco, nei riguardi del pubblico. E poi la mancanza di autori nuovi.” Qual è il posto migliore dove ti vengono le idee? “Passeggiando. O spesso nella vecchia cucina della casa di Cabella dove ho scritto il mio ultimo libro. A Cabella l’anno scorso mi hanno eletto cittadino onorario.” All’Inferno ti obbligano a guardare sempre lo stesso testo teatrale. Quale? “Probabilmente un Pirandello minore. Noiosissimo.” Di che cosa hai paura, Repetti? “Della morte dei figli.” Il tuo errore più grande fatto finora? “Non aver studiato con serietà nel liceo. Sento che mi mancano certe basi di storia, di filosofia...” Cosa potrebbe salvare la cultura oggi? “Riassestare tutto il sisteme culturale italiano. E poi, più in particolare, una defiscalizzazione importante sull’intervento dei privati.” Come ti rilassi? “Leggendo, ascoltando musica, a cena con amici.” Cosa ti piace di Marta Vincenzi, sindaco? “La passione con cui fa il suo mestiere.” Il geometra ligure - N° 2/ 2012 58 Carlo Repetti, dimmi una cosa che volevi e non hai avuto. “Non esiste. O forse giocare almeno una volta in Serie A o almeno in serie C quando Carapellese mi chiese e mio padre si oppose.” L’oggetto a cui sei più legato? “Una penna stilografica.” A dodici anni cosa volevi fare? “Lo scrittore. Cosa che riesco a fare oggi a 63 anni.” Se dico Italia qual è la prima cosa che ti viene in mente? “Che è il mio Paese. Come fosse il mio rapporto con Cabella.” Mi dici qual’è la tua scusa preferita? “Se ve la svelo non la posso più usare. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Intervista a Carlo Repetti Comunque “ero fuori Genova”.” Sei genoano, dicono convinto. Perché? “Credo perché vidi una partita del Genoa, da bimbo, che era un derby e il Genoa lo vinse. Mi innamorai della maglia rossoblù. Pensa, ho scritto anche un inno del Genoa. Ma nessuno lo conosce. Un giorno, magari...” Meglio Garrone o Preziosi? “Direi due presidenti importanti. Preziosi perché è il mio presidente, Garrone è un vero genovese che ha dato molto alle città.” Sei contento di vivere a Genova? “La città più bella del mondo. Dai tramonti che vedevo da bambino nella casa di Via Nizza, alla rinascita di oggi che penso sia in corso, non c’è di meglio che vivere sotto la Lanterna.” Come scrivevamo 1954 - 1990 P roseguiamo con questa nuova rubrica, istituita nel numero precedente, riportando alcune pagine del n. 3 del 1955. Nella prima pagina riprodotta si noti, tra l’altro, il numero dei partecipanti all’assemblea. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 60 Come scrivevamo...1954 - 1990 Proseguendo a leggere il verbale della stessa assemblea, non possiamo fare a meno di meditare, facendo il confronto con le assemblee dei tempi nostri, sul particolare che per gli assenti ingiustificati alle assemblee degli iscritti, scattava il provvedimento disciplinare. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Come scrivevamo...1954 - 1990 61 Altro spunto di meditazione può derivarci dalla lettura di questo stralcio di articolo del redattore geom. Enzo Ferretti in merito all’età degli iscritti, dei consiglieri del collegio, dei redattori di questa rivista. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 62 Come scrivevamo...1954 - 1990 Riteniamo possa risultare interessante per tutti, ma soprattutto stimolante per i redattori di questa rivista, leggere di quali argomenti trattava (e con che grinta) un redattore di allora (più di 55 anni fa), amico di oggi: il geom. Pietro Zunino. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Come scrivevamo...1954 - 1990 63 Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Cultura Ligure Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri G razie all’interessamento del Geom. Adolfo MORASSO per la Cultura, è stata rinnovata la Convenzione tra il “Comune di Genova - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed il Collegio Geometri della Provincia di Genova” che riconosce agli iscritti all’Albo (dotati di tesserino di riconoscimento) facilitazioni tariffarie per l’accesso ai civici Musei sia a gestione diretta sia in gestione a terzi. Al Geom. Morasso va il ringraziamento del Collegio per la dedizione e la sensibilità artistica che egli mostra con importanti contatti nel mondo della cultura. In allegato si riportano il testo e le tabelle delle facilitazioni tariffarie. Il Comune di Genova Direzione Valorizzazione Istituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville, Rapporti Università Ricerca - Settore Musei, ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 14/2008, concede l’ingresso ridotto ai Musei Civici, dietro presentazione di apposita tessera o altro documento identificativo, agli iscritti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova come da seguente tabella. La convenzione avrà validità fino al 31.12.2012. Il Settore Musei si impegna a fornire tutto il materiale e le informazioni necessarie per la MUSEI IN GESTIONE DIRETTA promozione dei Musei Genovesi e degli eventi legati al sistema museale genovese con cadenza periodica secondo le modalità che saranno concordate e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni tariffarie. Il Collegio provinciale dei Geometri si impegna a svolgere campagne promozionali mirate offrendo ai propri iscritti, membri e simpatizzanti informazioni sugli eventi realizzati nei musei civici promuovendone altresì la visita attraverso la divulgazione di opuscoli ed altro materiale informativo e la comunicazione sul proprio sito web. Tariffa intera Tariffa ridotta Museo Navale di Pegli € 4,00 € 2,80 Museo Archeologico € 4,00 € 2,80 Musei di Strada Nuova € 8,00 € 6,00 Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” € 4,00 € 2,80 Museo di Sant’ Agostino € 4,00 € 2,80 Museo del Risorgimento € 4,00 € 2,80 Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce € 4,00 € 2,80 Museo di Storia e Cultura Contadina € 4,00 € 2,80 Civiche Raccolte Frugone € 4,00 € 2,80 Museo “Giannettino Luxoro” € 4,00 € 2,80 Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” € 4,00 € 2,80 Museoteatro della Commenda di Prè € 4,00 € 2,80 Tariffa intera Tariffa ridotta Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo € 6,00 € 4,50 Museo delle Culture del Mondo - Castello D ‘Albertis € 6,00 € 4,50 Galleria d’Arte Moderna € 6,00 € 5,00 Wolfsoniana € 5,00 € 4,00 MUSEI IN GESTIONE TERZI Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Il restauro dell’Oratorio dei “SS. Nazario e Celso” in Genova - Multedo geom. Filippo Finocchiaro R iteniamo di grande risalto l’iniziativa intrapresa dalla “Confraternita dei SS. Nazario e Celso di Multedo” per il restauro dei pregiati affreschi del Tavarone che ricoprono l’intera superficie interna dell’Oratorio di Multedo, di cui sono venuto a conoscenza, quale componente della Commissione Cultura del Collegio, e che non poteva trovare insensibile la ns. Categoria sia per l’importanza dell’evento culturale a livello cittadino sia perché il Vice Priore della Confraternita è il Collega, Geom. Giampaolo CHIES, che ha offerto a titolo gratuito la propria lunga esperienza di cantiere. CENNI STORICI L’Oratorio dei SS. Nazario e Celso si trova all’inizio di salita Monte Oliveto, su una fascia sovrastante la Via Antica Romana di Pegli. La vecchia chiesa dei SS. Nazario e Celso era stata sede della parrocchia di Multedo sino al 1584, anno in cui, trasferito il titolo parrocchiale alla Chiesa di Santa Maria di Monte Oliveto del monastero dei Carmelitani dell’antica osservanza, era stata ceduta dai monaci al patrizio genovese Bartolomeo Lomellini in segno di gratitudine per avere contribuito a concludere la costruzione e l’abbellimento della loro chiesa. La concessione aveva avuto luogo a condizione che la Chiesa appena possibile fosse Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Il 66restauro dell’Oratorio dei “SS. Nazario e Celso” in Genova - Multedo ceduta alla Confraternita perché continuasse ad essere totalmente dedicata al culto divino e in nessun modo fosse adibita a usi profani: la condizione si realizzò due anni dopo, quando la Confraternita lasciò il suo vecchio oratorio, che sorgeva in località Campora entro i terreni della villa Lomellini (oggi Rostan-Reggio). L’oratorio è una semplice costruzione, dotata di copertura a capanna ad una sola navata, con una piccola abside quadrata orientata a sud-est. Fu edificata dalla confraternita tra il 1604 e il 1606 sul sito della vecchia chiesa dei SS. Nazario e Celso, della quale furono conservati l’abside ed i muri perimetrali, mentre fu demolito il campanile sino al primo piano e costruito dalle fondamenta il coro. Sia sul lato a monte sia su quello verso il mare, prospiciente la salita, sono contigue all’Oratorio costruzioni realizzate successivamente; in particolare, il locale della sacrestia vecchia, che si trova sul lato a nord/est verso l’abside, è stato edificato là dove era ubicata una casetta ceduta nel 1620 dai Carmelitani alla Confraternita, mentre il piccolo vano, ove è conservata la settecentesca cassa processionale col gruppo ligneo dei SS. Nazario e Celso, prospetta sul sagrato. schi di palazzi e ville genovesi. Fu allievo di Luca Cambiaso, con cui nel 1583 si recò in Spagna per lavorare alla reggia di Filippo II, “L’Escorial”. Tra le sue opere genovesi si ricorda: la decorazione di “Palazzo Spinola” in Strada Nuova nel 1592; gli affreschi della “Villa di Pegli” realizzati intorno al 1590; la decorazione della facciata a mare di “Palazzo San Giorgio” nel 1608; la decorazione della “Villa Paradiso” in Albaro nel 1614. Tra le opere religiose sono da annotare: la volta del presbiterio della “Chiesa di S. Maria delle Vigne” nel 1612; la decorazione dell’“Oratorio della Confraternita dei Santi Nazario e Celso” di Multedo, tra il 1627 e il 1634.) IL RESTAURO Nel 1634 Lazzaro Tavarone completò gli affreschi per la totalità delle superfici interne dell’oratorio rappresentando otto episodi della vita dei Santi Nazario e Celso e tre momenti del Giovedì Santo. (Lazzaro Tavarone, Genova 1556 – 1640, fu pittore manierista, specializzato in affre- Il geometra ligure - N° 2 / 2012 La Confraternita, che ha intrapreso interventi di restauro che comportano un forte impegno economico, auspica di ottenere sponsorizzazioni e risorse economiche che consentano di affrontare gradualmente gli interventi di restauro, nell’arco temporale previsto in almeno quattro/cinque anni. In sintesi l’encomiabile obiettivo dell’intervento è finalizzato a salvaguardare il meraviglioso insieme di affreschi, in gran parte aggrediti da fenomeni di umidità ascendente sulle murature di perimetro, nonché da umidità diffusa e da alcuni fenomeni fessurativi e di distacco che richiederanno integrali opere di risanamento e consolidamento. Ad oggi con i fondi e le regalie fin qui raccolte è stato possibile progettare e realizzare l’installazione di ponteggi di servizio Il restauro dell’Oratorio dei “SS. Nazario e Celso” in Genova - Multedo che servono tutte le superfici affrescate da restaurare. La Curia genovese ed una impresa di ponteggi hanno consentito la realizzazione delle opere provvisionali necessarie allo studio preliminare ed alla progettazione degli interventi. In primo luogo, dopo aver messo in sicurezza il supporto murario della volta, dovrà essere realizzato il risanamento delle murature con una idonea metodologia e, poi, saranno realizzati gli interventi di consolidamento. L’ultima fase riguarderà gli interventi, più lunghi e delicati, di restauro pittorico degli affreschi che saranno affidati a specialisti del settore, previo un delicato lavoro di fissaggio del supporto. Ovviamente, ogni fase di lavorazione è sottoposta all’approvazione della Soprintendenza ai Monumenti della Liguria con le procedure di competenza. 67 Si ritiene nobilitante l’interesse per quest’opera che, dopo oltre quattro secoli di vita, potrà assicurarsi la conservazione per un altro lungo periodo di tempo. Ogni contributo che i Colleghi riusciranno ad offrire, sia sotto il profilo scientifico-esecutivo e di diffusione del progetto sia per le risorse economiche, potrà essere senz’altro motivo di vanto per la ns. Categoria. POLIZZA RC PROFESSIONALE É stata rinnovata la convenzione tra IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA e SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Agenzia Principale di Genova - Guido Carosini, Filippo e Francesco Parodi S.a.s. Piazza Dante 8/4, 16121 Genova (GE) (Italia) - tel. 010 5957567 per individuare con competenza specifica la migliore scelta Assicurativa legata alla Professione e suggerire soluzioni personalizzate. La copertura “Base” (RC Terzi + RC Dipendenti/Collaboratori) prevede anche le seguenti garanzie: A - Danni alle opere B - Danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici C - Mancata corrispondenza delle opere A richiesta è possibile inserire la condizione facoltativa: D - Consulenza in materia di sicurezza D.L.G.S. n° 494/96 e succ. Reale Mutua Assicurazioni dà anche copertura per la “Legge Merloni” Per informazioni rivolgersi a: Geom. Favafabbri Mauro c/o Agenzia Principale di Genova - Tel. 010 5957567 e-mail: [email protected] Per i sottoscrittori della polizza professionale sono previste condizioni favorevoli nei seguenti rami assicurativi: AUTO, GLOBALE CASA, INFORTUNI, MALATTIA, VITA (Forme Pensionistiche*, Piani Individuali di Accumulo, Investimenti a Capitale Garantito e Temporanee Caso Morte). * Premio completamente denunciabile dal modello UNICO. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Informativa Disegno di legge delega Disposizioni per la revisione del sistema fiscale “Si ritiene utile, data l’importanza e l’attualità dell’argomento, pubblicare il seguente Disegno di Legge organizzato in 17 articoli ed avente per oggetto le Disposizioni per la revisione del sistema fiscale” Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale) 1. Tenuto conto dell’esigenza di perseguire lo sviluppo e la competitività delle attività economiche e della necessità di ricondurre ad una maggiore razionalità ed equità il sistema fiscale, di contrastare i fenomeni dell’evasione, dell’elusione e dell’erosione, nonché di instaurare con i contribuenti un rapporto basato su fiducia reciproca e collaborazione, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge. CAPO I (Disposizioni generali rivolte all’equità e alla razionalità del sistema) Articolo 2 (Revisione del catasto dei fabbricati) 1. Al fine di migliorare i livelli di equità, perequazione, trasparenza e qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare, il governo è delegato ad attuare una revisione del catasto dei fabbricati in collaborazione con i comuni in cui i fabbricati stessi sono collocati, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna Unità immobiliare il relativo Il geometra ligure - N° 2 / 2012 valore patrimoniale e la rendita, applicando in particolare per le unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi: 1.1. riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale; 1.2. definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare; 1.3. rideterminazione delle destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali; 1.4. determinazione del valore patrimoniale medio ordinario: a) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che: – utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale; – utilizzi il metro quadrato come unità di consistenza; – applichi i procedimenti di cui alla successiva lettera b), qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui alla presente lettera; b) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo estimativo che: – operi sulla base di procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi Disegno di legge delega standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale; qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, mentre il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente. 2. Determinazione della rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che: a) utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni; b) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, sempre riferibili ad un arco temporale triennale. 3. Previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle unità immobiliari urbane. 4. Riguardo alle modalità del processo di riforma: a) ridefinizione delle funzioni, delle competenze e della composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di introdurre strumenti deflativi del contenzioso; b) articolazione del processo di riforma del sistema catastale tale da assicurare la collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni, la possibilità di poter impiegare mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli Ordini professionali e fermo restando comunque all’Agenzia il compito di garantire, a livello nazionale, l’uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto 69 ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali; c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio, in deroga alle disposizioni recate dall’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; d) ricognizione, riordino, variazione e abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale, in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo; e) determinazione della decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove rendite e dei valori patrimoniali delle unità immobiliari urbane, nonché dei nuovi redditi e dei valori patrimoniali dei terreni. 5. Al fine di evitare che dalla revisione delle rendite catastali derivi un aggravio del carico fiscale, previsione della contestuale riduzione delle aliquote, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti. Articolo 3 (Misurazione e monitoraggio dell’evasione) 1. Definizione di una metodologia di rilevazione dell’evasione, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti dall’anagrafe tributaria. Utilizzo a tal fine di criteri trasparenti, stabili nel tempo, avallati da esperti scientifici, e loro pubblicizzazione. Previsione che i risultati siano calcolati e pubblicati a cadenza annuale, eventualmente prevedendo l’istituzione di una commissione indipendente, con partecipazione dell’ISTAT, dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni pubbliche. 2. Introduzione dell’obbligo di redigere un rapporto annuale, all’interno della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti sul fronte delle misure di contrasto all’evasione. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 70 Disegno di legge delega Articolo 4 (Monitoraggio e riordino dell’erosione fiscale) 1. Introduzione dell’obbligo di redigere, all’interno della procedura di bilancio, un rapporto annuale sulle spese fiscali (ovvero tax expenditures, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta, regime sostitutivo di favore), sulla base di metodi e criteri basati sulle migliori pratiche internazionali e stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo la costituzione di una commissione indipendente. 2. Previsione della possibilità di eliminare, ridurre o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione. Articolo 5 (Destinazione del gettito riveniente dal recupero di imponibili) 1. Confluenza del gettito conseguente alla riduzione dell’evasione, valutato secondo le metodologie di cui all’articolo 3, a un apposito fondo strutturale, destinato a finanziare sgravi fiscali. Attribuzione al medesimo fondo dell’eventuale gettito conseguente alla riduzione dell’erosione, eccedente le eventuali necessità di copertura rivenienti dall’attuazione della presente delega. CAPO II (Contrasto all’evasione e all’elusione e revisione del rapporto tra fisco e contribuente) Articolo 6 (Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale) 1. In conformità ai principi della giurisprudenza comunitaria e alle migliori pratiche Il geometra ligure - N° 2 / 2012 europee e internazionali, introduzione di una norma generale di definizione dell’abuso del diritto, unificandola con quella dell’elusione e rendendola applicabile a tutti i tributi, con la finalità di contrastare operazioni di pianificazione fiscale prive di adeguate autonome finalità economiche, diverse dall’ottenimento di risparmi di imposta, basate sulla costruzione di schemi articolati, anche se legittimi nelle singole componenti; estensione delle responsabilità a chiunque partecipi a tale pianificazione; salvaguardia della legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario; previsione di specifiche regole procedimentali, che garantiscano un efficace contradditorio con l’amministrazione fiscale e salvaguardino il diritto di difesa del contribuente in ogni stato e grado del giudizio. Articolo 7 (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale e tutoraggio) 1. Al fine di instaurare un rapporto basato sul dialogo, la fiducia reciproca e la collaborazione, definizione di nuovi istituti che consentano di coniugare, secondo le indicazioni dell’OCSE, il rispetto dello spirito (oltre che della lettera) delle norme tributarie con l’esigenza di preservare la certezza del diritto, tramite forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, che prevedano anche, per i soggetti di maggiori dimensioni, l’introduzione di sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni; eventuale introduzione di sistemi che incentivino, anche soltanto in termini di minori adempimenti, la realizzazione dei predetti sistemi di controllo interno del rischio fiscale. 2. Revisione ed ampliamento del “tutoraggio” al fine di attuare una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare quelli di minori Disegno di legge delega 71 dimensioni e operanti come persone fisiche, per l’assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo delle imposte. 3. Revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale. 2. Definizione della portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale effettuato entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza. Articolo 8 (Semplificazione) Articolo 10 (Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo) 1. Revisione sistematica dei regimi fiscali e loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue. Revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Revisione, nell’ottica della semplificazione, delle funzioni dei sostituti d’imposta e di dichiarazione, dei Centri di Assistenza Fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell’utilizzo dell’informatica. Articolo 9 (Revisione del sistema sanzionatorio) 1. Revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; esclusione della rilevanza penale per i comportamenti ascrivibili all’elusione fiscale; revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi, o di applicare sanzioni amministrative anziché penali. 1. Rafforzamento dell’utilizzo da parte dell’Amministrazione finanziaria di controlli mirati, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche dati e prevedendo, laddove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nell’ottica di migliorare l’efficacia delle metodologie di controllo. 2. Previsione dell’obbligo di garantire l’assoluta riservatezza nell’attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell’accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell’attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell’attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale. 3. Potenziamento e razionalizzazione della tracciabilità dei pagamenti. 4. Potenziamento dell’utilizzo della fatturazione elettronica. 5. Potenziamento degli effetti dell’accertamento sintetico attraverso l’introduzione di una previsione esplicita volta a stabilire che, salvo prova contraria, il maggior reddito accertato sinteticamente a fini Irpef assume rilevanza anche ai fini degli obblighi contributivi, nonché delle altre imposte, in quanto dovute per effetto della natura dell’attività svolta. Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Disegno di legge delega 72 Articolo 11 (Revisione del contenzioso tributario) 1. Revisione del contenzioso tributario al fine di accelerare la definizione delle controversie di competenza delle commissioni tributarie, prevedendo a tal fine procedure stragiudiziali di definizione delle liti di modesta entità. 2. Estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione. 3. Miglioramento dell’efficienza delle commissioni tributarie e della professionalità dei collegi giudicanti. CAPO III (Revisione della tassazione in funzione della crescita, dell’internazionalizzazione delle imprese e della tutela dell’ambiente) Articolo 12 (Tassazione dei redditi prodotti dalle imprese e dai lavoratori autonomi) 1. Assimilazione dell’imposizione su tutti i redditi prodotti nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo (compresi quelli prodotti in forma associata) dagli attuali soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES, assoggettandoli a un’imposta unica; in particolare, prevedendo la deducibilità dalla predetta imposta unica delle somme prelevate dall’artista o professionista o dai soci o associati ovvero dall’imprenditore o dai soci, e la concorrenza delle predette somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell’artista o del professionista e dei soci o associati e dell’imprenditore o dei soci. 2. Possibilità di istituire, per i contribuenti di minori dimensioni, regimi che prevedano il pagamento a forfait di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché a tendenziale invarianza dell’importo complessivo dovuto, coordinandoli con analoghi regimi vigenti. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Articolo 13 (Razionalizzazione della determinazione del reddito d’impresa e della produzione netta) 1. Al fine di ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e di favorire l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia: a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti; b) revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere al fine di adeguarla alle migliori pratiche internazionali, con particolare riferimento all’individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti, al regime dl rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all’estero; c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi. Articolo 14 (Razionalizzazione dell’IVA e di altre imposte indirette) 1. Razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati e attuazione del regime del gruppo 73 Disegno di legge delega IVA previsto dall’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE. 2. Revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, con l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti e della razionalizzazione delle aliquote, con previsione dell’eventuale accorpamento o soppressione di fattispecie particolari. Articolo 15 (Tassazione ambientale) 1. In considerazione delle posizioni emerse nel dibattito europeo in materia di green economy, introduzione di nuove forme di imposizione finalizzate a preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green taxes) e revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, prevedendo che il gettito riveniente dall’introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili. CAPO IV (Disposizioni finali) materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; tale termine può essere prorogato di dieci giorni su espressa richiesta delle Commissioni stesse alle rispettive Camere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o il numero dei decreti legislativi; qualora sia stata chiesta la proroga e limitatamente alla materia per cui essa sia concessa, i termini per l’esercizio della delega sono prorogati di dieci giorni; trascorso il termine previsto per l’emissione del parere o quello eventualmente prorogato, il parere s’intende espresso favorevolmente. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al presente articolo. 2. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili. Articolo 16 (Procedura) Articolo 17 (Oneri finanziari) 1. Gli schemi dei decreti di cui all’articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per 1. Dai decreti delegati di attuazione della presente delega non possono derivare nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Le sirene cantano pù dolcemente quando vogliono tradire. Michael Drayton Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Consiglio Nazionale Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri Prot. n° 0000645 del 19/01/2012 Serv. Area 4 OGGETTO: Provvedimenti legislativi in materia catastale. Come noto, gli ultimi provvedimenti legislativi in materia fiscale hanno inciso significativamente sulla nostra attività catastale, per cui si ritiene opportuno che i Collegi pongano all’attenzione degli iscritti gli aspetti più significativi. Le istanze per richiedere l’attribuzione della classificazione nelle categorie A/6 e D/l0, per ottenere l’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali aventi titolo, possono essere presentate e saranno ritenute valide con le stesse modalità già previste dall’Agenzia deI Territorio (ancora presenti sul sito dell’Agenzia stessa), anche dopo l’originaria scadenza di settembre 2011 e fino al prossimo 31 marzo 2012. Va sottolineato, a sostegno delle tesi già più volte da noi espresse e condivise dall’Agenzia, che l’accoglimento delle richieste di cui sopra, per quanto riguarda gli immobili rurali ad uso abitativo, non produrranno variazione di categoria negli atti del Catasto, ma saranno unicamente utili per l’esenzione dall’ICI per quanto, fino all’attualità, eventualmente dovuta. Infatti, le modalità per l’inserimento in atti Catastali dell’esito di dette istanze saranno definite con apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ma è lecito attendersi che si tratterà unicamente di una “annotazione” presente nella visura dell’immobile, utile fin tanto che i soggetti interessati potranno dimostrare di possedere i noti requisiti della “ruralità”. Detta annotazione, dunque, potrà agevolmente essere eliminata dagli archivi catastali, al momento della cessazione dei requisiti di cui sopra, senza inficiare la qualità e classe corretta, già presente al Catasto dei Fabbricati a seguito dell’avvenuto puntuale accatastamento. Tutto ciò significa che gli accatastamenti dei fabbricati residenziali “rurali”, già presentati al Catasto dei Fabbricati, rimarranno inalterati in atti e non saranno più soggetti al trasporto d’ufficio nella categoria A/6. Questo a dimostrazione della correttezza dell’atto tecnico presentato dal professionista, della puntuale inventariazione dello stesso in conformità delle caratteristiche dell’immobile e soprattutto, diventa fondamentale per la tranquillità del committente. Quest’ultimo sarà certo che l’accatastamento doveva, e deve ancora essere definito nella categoria e classe più consona e non nella “fittizia” A/6, unicamente a scopo di esenzione fiscale ICI. Pertanto, i colleghi interessati, che ne avessero l’opportunità, dovranno presentare le istanze di cui sopra, fino alla scadenza del 31 marzo prossimo, con l’avvertenza - che l’effetto dell’istanza (a responsabilità dell’istante) produrrà una semplice annotazione catastale, con improbabile verifica tecnica dell’Ufficio e con effetto pratico, limitato alla sola esenzione ICI, fino ad esaurimento nel tempo, della applicazione della stessa imposta. Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri 75 Ma l’aspetto più concreto della manovra governativa nell’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) è che detta imposta è riferita a tutti gli immobili e sarà calcolata in funzione della rendita catastale in atti. Per cui l’IMU, pur concedendo peraltro agevolazioni, aliquote diversificate e detrazioni ai possessori di inmobili, non esenta alcun immobile dall’imposta stessa. Quindi la doverosità del corretto accatastamento va oltre ogni possibile condizione esentativa, proprio in funzione dell’IMU e per la necessità di garantire, per l’edificato, la corrispondenza tra edificato, assentito ed accatastato. Quindi la norma in parola (art. 13 legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201) sancisce univocamente la doverosità dell’accatastamento di tutto l’edificato, includendovi anche i fabbricati “rurali”, già inseriti soltanto in mappa al Catasto dei Terreni, per i quali il termine utile ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre 2012. È appena il caso di sottolineare che sicuramente si tratta di una notevole opportunità di lavoro per la nostra categoria, visto che da stime ragionevolmente realistiche, risulta che i fabbricati “rurali”, attualmente presenti soltanto sulla mappa catastale ed ancora da censire all’Urbano con la procedura DOCFA, possano essere più di un milione. Va ricordato infine, che tale obbligatorietà diventa (comma 14 quater del sopracitato art. 13) assolutamente inderogabile e può essere supportata anche (nelle more delle tempistiche necessarie per l’esecuzione dell’accatastamento) dall’eventuale rendita presunta, calcolata dai nostri colleghi con le consuete modalità, ai fini della determinazione della prima rata dell’IMU che scadrà nel prossimo mese di giugno. In mancanza della rendita catastale definita dall’accatastamento, per il quale, come detto, ci sarà tempo fino al 30 novembre 2012, il calcolo dell’IMU dovuta potrà essere eseguito in base alla rendita presunta, calcolata con riferimento ad immobili già censiti e presenti aI Catasto Urbano, aventi caratteristiche simili all’immobile in corso di accatastamento o ancora da accatastare. Detta definizione é assolutamente provvisoria e l’imposta che sarà corrisposta con questo particolare accorgimento (a responsabilità del contribuente), sarà considerata a titolo di acconto, da conguagliare con la rata a saldo prevista in dicembre, in funzione della rendita catastale. In caso di inadempienza, l’Agenzia potrà attivare le procedure per eseguire l’accatastamento in surroga, già previste dal famoso comma 336 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, procedure che si ritiene opportuno evitare. Pertanto, si invitano i Collegi in indirizzo a pubblicizzare gli aspetti qui rappresentati, anche in assenza di apposite segnalazioni delle organizzazioni di categoria del mondo agricolo, nell’interesse della Categoria, ma soprattutto dei committenti. Cordiali saluti Il Presidente Geom. Fausto Savoldi Il geometra ligure - N° 2/ 2012 76 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri Prot. n° 0001318 del 07/02/2012 Serv. Area 4 OGGETTO: Trattamento catastale delle istanze di demolizione concernenti fabbricati con rendita presunta. La Direzione dell’Agenzia del Territorio ha indirizzato ai propri uffici una circolare esplicativa, nel merito delle procedure da attivare per l’eventuale demolizione dei fabbricati già identificati come “nascosti”. Vista l’importanza dei temi in oggetto e la doverosa necessità di applicazione, per quanto di competenza dei professionisti, si trasmette in allegato la suddetta circolare. Cordiali saluti Il Presidente Geom. Fausto Savoldi * * * Agenzia del Territorio Direzione Centrale Catasto e Cartografia Prot. n° 4260 Roma 26/01/2012 OGGETTO: Trattamento catastale delle istanze dl demolizione concernenti fabbricati con rendita presunta. È pervenuta alla scrivente la comunicazione n. 222 deI 10 gennaio 2012, della Direzione regionale Toscana, con la quale si richiedono chiarimenti in merito alla corretta modalità operativa da seguire per i fabbricati accertati dall’Ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti. Al riguardo la citata Direzione “ritiene che, in tali casi, sia sufficiente accettare dalle parti un docfa che riporta nel quadro B l’indicazione di “unità in soppressione” (con data di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e che nelle note si faccia riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione della rendita presunta. Si ritiene inoltre necessario indicare che il docfa sia presentato insieme ad una istanza con cui richiedere la cancellazione dei segni grafici, che sono stati introdotti in mappa con l’attribuzione della rendita presunta, e l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T. per evidenziare la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente”. Sul tema, la scrivente concorda sulle modalità operative prospettate dalla richiamata Direzione regionale che prevedono l’esclusione dei tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d’intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. Si ritiene opportuno precisare le seguenti ulteriori modalità operative: 1. per la cancellazione del simbolo “<>” è necessaria un’apposita istanza della parte in bollo, in cui è specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa Il geometra ligure - N° 2 / 2012 77 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri all’avvenuta demolizione, resa ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto. 2. La dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la causale “Variazione 1-planimetrica / e-demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell’istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della PAC. 3. L’Ufficio, a seguito dell’istanza di cancellazione dei simbolo testuale “<>” al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa con le procedure “Wegls” disponibili ed il data base censuario con le cosiddette “Funzioni d’ausilio”, utilizzando la causale “Verifica d’ufficio”, indicando nel campo “Riferimenti” la dizione “Demolizione immobile oggetto di rendita presunta - Istanza n. xxxxx/aaaa” e sostituendo, nel nuovo stadio, l’annotazione in precedenza apposta con la seguente: “particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa, acquisita al prot. n. xxxxx”. Relativamente alla nota di variazione d’ufficio, ordinariamente, nel campo “Data validità” è da indicare la data di demolizione. Resta intesa che nell’ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità “FUA”, rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante mod. 26 o l’utilizzo della procedura Docte. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo richiamata al punto 1, se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità “FUA”. È opportuno che gli atti in precedenza richiamati, qualora necessari, siano unitariamente presentati o inoltrati all’Ufficio provinciale competente. Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali e verificarne la corretta applicazione. Cordiali saluti Il Direttore Centrale Franco Maggio * * * Prot. n° 0001355 del 07/02/2012 OGGETTO: Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti n. 1/2012 Si trasmette la nota di replica alla circolare che il Consiglio Nazionale degli Architetti ha recentemente inviato alle sedi periferiche dell’Ordine. Tale documento potrà essere utilizzato all’occorrenza mediante invio agli enti che inten- Il geometra ligure - N° 2/ 2012 78 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri dessero adottare provvedimenti in relazione alla circolare in oggetto. A disposizione per ogni ulteriore necessità porgo cordiali saluti Il Presidente Geom. Fausto Savoldi ALLEGATO c.s. Prot. n° 0001355 del 07/02/2012 Serv. ER-PL Area DG OGGETTO: Competenza dei Geometri Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza di una recente circolare emanata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, riguardante nuovamente la spinosa questione delle competenze professionali dei geometri. La circolare sembra finalizzata a tracciare una linea di comportamento, indirizzata ai Consigli degli Ordini Provinciali degli Architetti e tratta da recenti e noti pronunciamenti giurisprudenziali, in particolare delle sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011, Cassazione Civile. In questa occasione, il tema è stato trattato con quel tanto di imparzialità e distacco da rendere evidente quanto il nuovo corso di quella categoria punti verso alti obiettivi e consideri la “mission” degli Architetti professionisti non ristretta ad assicurarsi l’ambito di attività normalmente svolta dai geometri. Difatti, nella circolare, dopo aver svolto “alcune considerazioni di ordine sistematico, limitandosi a riportare il contenuto delle norme vigenti”, si ammette che “la semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto [competenze dei geometri]. Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali...” Tale pratica, posta in essere sull’onda emotiva di precedenti giurisprudenziali, oltre che inopportuna e lesiva delle formali attribuzioni dello scrivente Consiglio Nazionale dei Geometri, risulta non rispondente all’obiettivo di affermare l’auspicata chiarezza e, a causa della evidente contraddittorietà tra le “massime” contenute nelle diverse sentenze citate, genera più confusione che certezza. Comunque, attardarsi ancora oggi ad assegnare valore risolutivo alle pronunce giurisdizionali, oltre che sopravvalutare gli effetti delle sentenze, assume il significato di mancata percezione degli effetti straordinariamente stravolgenti avvenuti nel quadro legislativo degli ultimi mesi in Italia. Infatti, in primo luogo, la tesi di assegnare un valore di vincolo assoluto e generale a sentenze, a vario titolo richiamate dalla circolare menzionata, sia pure pronunciate da autorevolissimi organi di giurisdizioni superiori, si infrange innanzi al valore che nel nostro Paese assume la sentenza passata in giudicato, la quale decide il caso concreto e fa stato, quindi dispiega effetti, soltanto ed esclusivamente tra le parti in causa. Inoltre, in riferimento al petitutrn dedotto in giudizio, non pregiudica il diritto dei terzi. Tralasciando la sentenza della Corte Costituzionale, n. 345/1995, per le note vicende legislative che riguardano le tariffe, le sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011 della Cassa- Il geometra ligure - N° 2 / 2012 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri 79 zione Civile non riguardano fattispecie proponibili quali “casi di studio” adatti alla chiara definizione delle competenze stesse. Infatti oggetto del contendere nelle due cause è stato, non la determinazione delle competenze professionali, ma la lite sull’ammontare degli onorari. Per di più, la prestazione professionale di cui alla sentenza n. 6402/2011 della Cassazione Civile riguarda la progettazione di un capannone industriale prefabbricato con superficie pari, addirittura, a mq 3.600,00. Più o meno lo stesso vale per l’oggetto del contendere di cui alla sentenza n. 19292/2009 della Cassazione Civile. Quindi, stante la eccessiva diversità tra i giudicati (sei o sette in un quinquennio) in parte citati nella circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti e quanto forma normalmente oggetto di esercizio professionale dei geometri (100.000), non risulta praticabile l’indirizzo di assegnare indistintamente alle risultanze delle sentenze un valore assoluto o decisamente affidabile in merito alla definizione delle competenze. Il giudicato civile, penale, amministrativo, amministrativo-contabile e tributario di ciascuna sentenza dispiega i propri effetti incidendo soltanto ed esclusivamente nella sfera giuridica dei soli soggetti che siano stati parti regolarmente costituite nel giudizio, conclusosi con quella stessa sentenza divenuta res iudicata (artt. 2908 e 2909 c.c.), e in quanto tale non può legittimamente essere fatta valere quale fonte etero normativa integrativa di divieti non previsti dal legislatore. Il giudicato in questa materia, inoltre, non può essere inteso quale fonte secondaria di tipo “consuetudinario”, poiché la disciplina generale delle professioni, stanti le gravissime sanzioni previste anche in materia penale, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, terzo comma, della Costituzione) concorrente con quella delle Regioni solo in materia di formazione. A rafforzare tale principio, si richiama la recentissima legislazione in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che nel titolo II, art. 3, disciplina: “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”. Il parlamento, confermando pienamente la sua competenza in materia di professioni, nel comma 1, sancisce: “Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, con buona pace degli sforzi interpretativi prodotti finora dalla Suprema corte o da chiunque altro in materia di limiti alle competenze. Il principio è fondamento e tutela della leale concorrenza (comma 2). Il comma 5 della novella legislativa ribadisce i principi a cui tutti i regolamenti professionali dovranno essere uniformati entro brevissime e precise scadenze, primo tra i quali è il “dovere di garantire che l’esercizio dell’attività risponda, senza eccezioni, ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca la effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti”. Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (compresa quella di capitale), con buona pace, anche qui, della copiosa letteratura riguardante “l’unicità della prestazione” e la presunta irregolarità della “collaborazione tra tecnici”, appartenenti ad Ordini di diverso livello formativo, affermata da alcune sentenze della stessa Corte. Il concetto di “modesta entità” dell’opera, comunque, non può essere riferito a parametri arbitrari e non idonei a quantificarne il limite (la mera presenza del cemento armato, sismiIl geometra ligure - N° 2/ 2012 80 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri cità del territorio, ecc.), tanto meno a quelli con i quali si pretenderebbe, per effetto delle sentenze, di escludere completamente la competenza del geometra in materia di progettazione edilizia con uso del c.a. (il genericissimo “pericolo per l’incolumità delle persone”). Le sentenze, non sono più, per quanto non lo siano mai state, decisive per stabilire il limite delle competenze che possono, invero, essere contestate legittimamente e motivatamente solo in presenza di una specifica “legge” che le vieti. A conferma di quanto affermato ed a risoluzione di ogni possibile antinomia normativa e, quindi, di ogni eventuale residuale perplessità interpretativa, è sufficiente fare menzione del D.Lgs. 212/2010 – ormai non recentissimo ma ciò nonostante sistematicamente dimenticato nel quadro ricostruttivo di cui alla circolare diramata dal Consiglio Nazionale degli Architetti – con il quale il legislatore, ha espressamente abrogato il Regio Decreto n. 2229 del 16 novembre 1939, recante le “norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato” e che disponeva “Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l‘incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537” ed ha quindi, espunto dall’ordinamento la riserva speciale, in precedenza prevista per le opere in cemento armato in favore degli ingegneri e degli architetti, distruggendo l’unico riferimento normativo costituente sostegno di quasi tutte quelle disquisite sentenze pronunciate della Suprema Corte. E spunta dall’ordinamento la previgente riserva in favore degli ingegneri ed architetti, per espressa volontà del legislatore nazionale (unico potere competente), per i geometri residua, in materia di progettazione esecutiva e direzione di opere in conglomerato cementizio, la cogenza della normativa attualmente vigente, cioè “l’articolo 16 del R.D. 274/1929”, ecc. (vedi in calce la sintesi del quadro normativo vigente). Per i geometri, non vige alcun divieto espresso “nell’ambito delle loro competenze”, tant’è che nella stessa circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti, è espressamente ammesso che “la semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto [competenze dei geometri]. Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali...”. A tal proposito e al fine di assicurare ampia informazione “avverso dubbi o perplessità che da altra categoria possono essere sollevati”, può tornare utile osservare: • che l’art. 1 del D.L. 24/01/2012, n. 1, stabilisce l’adeguamento dei Comuni, Province e Regioni agli obblighi di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito in legge n. 148/2011), tra i quali è previsto che l’attività economica è libera ed “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” e, pertanto, tale adeguamento può costituire elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti; • che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti”; • che, ai sensi e per gli effetti della stessa L. 241/90, la pubblica amministrazione “non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”. Quindi, gli impiegati pubblici sono impegnati ad osservare le loro attribuzioni nel rispetto Il geometra ligure - N° 2 / 2012 81 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri dei doveri d’ufficio (parere urbanistico, ricevimento di SCIA o deposito atti, ecc.) e non sono legittimati a decidere sul limite delle competenze dei professionisti rifiutando o respingendo gli atti. La posizione eventualmente assunta dai pubblici impiegati, ove dovesse determinare il ritardo immotivato o l’illegittimo diniego, procurerebbe danni ingiusti ai privati cittadini richiedenti il provvedimento con l’ulteriore effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria professionale a diretto vantaggio di altre delle quali, spesso, gli stessi funzionari risultano portatori di interessi in qualità di iscritti all’Ordine. Da ultimo, si rileva che tale tipo di irrituale condotta espone a responsabilità di carattere patrimoniale, anche personale, il soggetto che osservi il comportamento reprensibile. Alla luce di quanto esposto, “si suggerisce” a chi di dovere di non modificare le regole fino ad oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare atteggiamenti suscettibili di provocare l’insorgenza di contenziosi copiosi e diffusi su tutto l’ambito territoriale di competenza. Con i migliori saluti Il Presidente Geom. Fausto Savoldi IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN VIGORE Come è noto ai sensi degli articoli 70 e 117 della Costituzione il potere legislativo è riservato al Parlamento e alle Regioni. In materia di competenza professionale dei geometri, il legislatore è intervenuto nel tempo attraverso l’adozione dei seguenti atti e regolamenti: R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”), art. 16: L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; c) misura e divisione di fondi rustici; d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili; e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi; g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle Il geometra ligure - N° 2/ 2012 82 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie; h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari; l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade viciniali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate; q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici”. R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”), provvedimento abrogato con D.lgs. 13 dicembre 2010 n. 212. L. 5 novembre 1971 n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), art. 2: “Progettazione, direzione ed esecuzione. La costruzione delle opere di cui all’articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze… omissis...”. L. 2 febbraio 1974 n. 64 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”), art. 17: “Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori... omissis...”; art. 18: “Autorizzazione per l’inizio Il geometra ligure - N° 2 / 2012 83 Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri dei lavori… omissis… I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), art. 64 (L): “Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità (legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma). 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”; art. 93. (R): “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19… omissis… 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. omissis…”; art. 94. (L): “Autorizzazione per l’inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18); … omissis… 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”. La merce buona trova facilmente un compratore Plauto Il geometra ligure - N° 2/ 2012 Recensioni Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) di Mario Di Nicola Maggioli EDITORE - San Marino 2011 - pagine 245 Prezzo € 34,00 geom. Liliana Olcese L a S.C.I.A. appare concepita dal legislatore con l’intento di voler facilitare le procedure burocratiche a cui deve sottoporsi chi è interessato ad ottenere un permesso per intraprendere un’attività o deve ottenere un titolo abilitativo. La segnalazione certificata di inizio attività, soprattutto al suo esordio, ha lasciato incertezza sulla sua applicabilità alle costruzioni, anche per le povere informazioni che il testo fornisce al riguardo della procedura. I dubbi erano tali da richiedere, inizialmente, una circolare esplicativa del Ministero della Semplificazione, e successivamente è stato il Decreto Sviluppo ad indicare i margini d’azione della nuova procedura. La segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i permessi necessari alla presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali. Sono altresì escluse anche le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche e gli interventi edilizi che alterino i parametri urbanistici, i volumi, la sagoma, le superfici delle unità immobiliari o la loro destinazione d’uso. Con la S.C.I.A., il cantiere può partire nello stesso giorno in cui è consegnata la richiesta, ma la Pubblica Amministrazione entro trenta giorni può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo alla presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Il testo “Segnalazione certificata inizio attività”è un manuale Il geometra ligure - N° 2 / 2012 operativo in grado di indicare il campo di applicazione della normativa e di aiutare nella parte pratica che interessa la stesura delle domande e dei nulla osta oltre che la parte per concludere la pratica. La guida alla progettazione viene attuata con relazioni e comunicazioni modello. La domanda deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni del tecnico sulla sussistenza dei requisiti richiesti e gli elaborati grafici. D’importanza per i tecnici è che la realizzazione degli interventi mediante la S.C.I.A. comporta l’assunzione di responsabilità per le asseverazioni rispetto alle norme degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, sugli impianti, sull’efficienza energetica e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. È opportuno perciò, oltre che conoscere il campo d’applicazione della S.C.I.A., saper leggere attentamente le suddette prescrizioni ed eventualmente acquisire preventivamente i nulla osta e le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti affinché la segnalazione possa essere ritenuta valida. Il libro “Segnalazione certificata inizio attività” comprende il capitolo che riguarda il procedimento amministrativo, il campo responsabilità e sanzioni nonché la normativa di riferimento contenuta anche nell’allegato Cd-Rom assieme alla modulistica già segnalata all’interno del volume. Visita il nostro sito http://www.collegio.geometri.ge.it/ il geometra ligure 2 aprile maggio giugno 2012 Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova In caso di mancato recapito restituire a: Collegio Geometri Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova che si impegna al pagamento della tariffa Contiene I.R.