Scarica - Collegio Geometri Genova

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il geometra
ligure
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aprile
maggio
giugno
2012
Tariffa Regime Libero:
“Poste Italiane S.p.A.” Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
In caso di mancato recapito restituire a:
Collegio Geometri Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 – 16129 Genova
che si impegna al pagamento della tariffa
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il geometra
ligure
anno 61° - 2 aprile - maggio - giugno 2012
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A.”
Sped. abb. post. 70% - DBC Genova
Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54
Foto di copertina Adolfo Morasso
Direttore Responsabile
Arnoldo Juvara
Segretario di Redazione
Marco Russello
Redattori
Roberta Arena
Pier Emilio Copello
Alessio Danovaro
Paolo De Lorenzi
Ettore Fieramosca
Filippo Finocchiaro
Franco Garbarino
Mauro Mattei
Andrea Merello
Adolfo Morasso
Liliana Olcese
Alessandro Ombrina
Roberto Ombrina
Adriano Rodari
Simone Verucci
Topografia
aprile
maggio
giugno
2012
sommario
Redattore onorario
Lorenzo Traverso
Direzione Amministrazione
Redazione e Distribuzione
16129 Genova
Viale Brigata Bisagno, 8/1-2
Tel. 010.5700735
[email protected]
www.collegio.geometri.ge.it
Hanno collaborato a questo numero
Vittorio Sirianni
La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti
all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi Geometri
e Geometri Laureati d’Italia. La riproduzione degli articoli, schizzi e
fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli
Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né
la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo.
Stampato nel mese di maggio 2012
dalle Grafiche Fassicomo
Via Imperiale, 41 - 16143 Genova
Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana
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Ettore ci ha lasciati
Lettera alla Redazione
Gerarchia di valori
L’estensione ai professionisti della misura
accessoria della sospensione in caso di mancata
emissione di fatture
Alcune riflessioni sulla formazione
delle Tabelle millesimali
ASITA 2011 - Resoconto Giornata di Studio
Il cemento idraulico a pronta presa “Vicat”
Intervista a Carlo Repetti
Come scrivevamo: 1954 - 1990
Convenzione tra il Comune e il Collegio dei Geometri
Il restauro dell’Oratorio dei “S.S. Nazario e Celso” in
Genova - Multedo
Informativa
Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
Recensioni: “Segnalazione certificata
inizio attività (S.C.I.A.)”
Ettore ci ha lasciati
la Redazione
C
on tanta tristezza scriviamo sull’Amico fraterno, Geom. Ettore
FIERAMOSCA, perché è mancato, ci ha lasciato, forse con il sorriso
“sornione” che spesso lo accompagnava
o forse con quell’ironia intelligente e costruttiva che lo contraddistingueva. Non lo
sapremo, sappiamo invece che non è più
con noi e che ha lasciato un vuoto incolmabile insieme ad un dolore tanto profondo
quanto vero.
Ettore, grande Uomo, ha vissuto, per
oltre quarant’anni, l’esperienza e la fatica
di condurre, con tanti altri amici, questa
rivista che era diventata un po’ Sua. Le
frequentazioni con Lui, ancorché saltuarie,
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erano sempre forti e ricche di reciproca
stima, fiducia e simpatia. Sapeva voler veramente bene, ora sembra tutto finito. Ma
non è così, Lui ora, certo sorridendo, ci
guarda da dove tutti vorremmo giungere.
Lui è Lì, se no, quel Luogo, sarebbe vuoto o quasi perché Ettore aveva il dono di
una fede profonda e razionale, vissuta con
coerenza in tutti i momenti della Sua non
facile esistenza, cosa per nulla frequente.
Con questa certezza la perdita di un Caro
Amico non porta rassegnazione ma speranza,
certo unita al dolore, che Lui ci vede, ci
protegge e ... ci aspetta. Non si può fare
a meno di ricordare a tutti che Ettore era
buono, generoso, ironico ma mai offensivo,
Ettore ci ha lasciati
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lavoratore intelligente, pensatore e quasi per
logica conseguenza artista, anzi poeta.
Ed allora come meglio ricordarlo se non
riportando una tra le Sue tante e bellissime
poesie? Eccola:
Gocce di luce
Lucide gocciole scendono,
ad altre si uniscono
su trasparenti finestre
in una danza di luce
che incanta;
vorrei fossero lacrime
a illuminare il mio volto,
ma è solo pioggia
che cade su un vetro.
Con l’acutezza che lo distingueva unita
ad uno spirito di osservazione eccezionale,
riusciva a trasferire con la penna ciò che
il Suo cuore, intriso di dolce tristezza,
elaborava.
Era un Uomo, come tutti noi vorremmo
essere, quindi un esempio, quasi un’icona
che mai dimenticheremo per l’affetto e per
gli insegnamenti, veri, quelli della vita, che
a tutti donava. Sembra giusto concludere,
anche se tanto ci sarebbe ancora da scri-
vere su questa eccezionale Figura, con un
pensiero a Sara, la Sua meravigliosa figliola
dicendo: hai avuto un Padre non “grande”
molto, molto di più, che in Te ha concentrato tutto il Suo affetto perché eri la Sua
unica consolazione nella “tempesta” della
vita, e se ciò forse Ti farà soffrire di più, Ti
deve anche rasserenare pensando non solo
al dolore perché l’hai, qui, perduto quanto
alla gioia perché l’hai “avuto”. Lui vuole
certamente così.
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Lettere alla Redazione
Pubblichiamo di seguito la lettera alla Redazione inviataci dal Geom. Lorenzo Traverso
Avevo vagamente sentito parlare delle poesie di Ettore, non so più
quando, nè da chi, ma non le avevo mai lette nè viste. Oggi, grazie
alla cortesia dell’amico Juvara, le ho qui davanti a me nel fascicoletto
intitolato “Verso Ponente”, che mi ha inviato con gentile pensiero.
Le ho lette, le ho rilette, mi sono commosso.
Penso che Ettore, bravissimo tecnico nel suo campo, fosse prima
di tutto un poeta: come suol dirsi, un poeta imprestato alla tecnica.
La levità del suo pensiero, la dolcezza e l’intensità di certi sentimenti, la visione serena anche se dolcemente malinconica della vita
e delle cose che lo circondavano (dalle nubi agli uccelli, dal mare alle
piante) indicano la profonda umanità del suo sentire: quell’umanità
che gli fa dire “...ora non ho più fretta / di raggiungere traguardi...”
oppure “...vorrei fossero lacrime / a illuminare il mio volto / ma è
solo pioggia / che cade su un vetro.”; quell’umanità che lo ha reso
caro al mio animo di sincero amico.
Lo ricordo sempre e tutti i giorni, da quando non c’è più, io
ho mattina e sera una preghiera per lui. Grazie Ettore, per la nostra
vecchia, fraterna amicizia e anche per questo libretto, per me postumo, che ci hai regalato.
Geom. Lorenzo Traverso
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Gerarchia di valori
geom. Ettore Fieramosca
N
el corso della mia unica esperienza di commissario d’esame
per l’ammissione all’esercizio
della professione di geometra, qualche anno
fa, a quasi tutti i candidati ho chiesto – nel
corso della prova orale – se erano a conoscenza dell’esistenza di un codice deontologico al quale si sarebbero dovuti attenere
nello svolgimento della professione. Tutti
dimostrarono, rispondendo positivamente,
di conoscere bene l’argomento e di apprezzarne la sostanza. Mi fece piacere prendere
coscienza che anche per quei giovani erano
importanti certi valori.
Prima di iniziare la prova scritta, tutti
avevano depositato il proprio telefonino nell’apposito contenitore, come previsto dalle
norme. Alla fine della prova, ognuno si è
ripreso il suo apparecchio con un senso di
liberazione da quella costrizione di essersi
dovuti separare dal telefonino, come se fosse
una loro appendice.
Che, poi, quello che io chiamo “telefonino” è molto, ma molto di più di un telefono,
tant’è vero che quando deve uscire un nuovo
modello di una di quelle “diavolerie” si formano code di giovani che desiderano essere
i primi ad averlo.
Sicuramente sono apparecchi utili che
all’utilità uniscono anche il passatempo e
lo “status symbol” non tanto sotto l’aspetto
economico, quanto piuttosto per manifestare
la propria modernità; ma questo desiderio di
essere e di dimostrare di essere aggiornati coi
tempi suscita in me alcuni interrogativi sulla
genuinità di certi atteggiamenti.
E mi spiego: premesso che i giovani non
sono meno sensibili degli anziani ai problemi
dell’ambiente, che quando devono comprare
...perchè se ogni tanto non ci fermiamo a goderci
le sfumature di un tramonto, la forza di una
mareggiata... rischiamo di perdere molto
che non ci costerebbe nulla.
un prodotto alimentare sanno cosa cercare
sull’etichetta in ordine alle sostanze contenute
e alle caratteristiche della provenienza, che
quando devono scegliere un vino o una birra,
sanno cosa vogliono, quanto indicativamente
può costare, con che cibo la bevanda “deve”
essere abbinata; tutto ciò premesso, nutro
qualche dubbio sulla circostanza che questi
giovani conoscano il vero perché delle loro
scelte, del loro comportamento, delle loro
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convinzioni. Tutto sommato, per noi anziani
può anche tornare ipocritamente comodo che
i giovani non conoscano a fondo il perché di
certe loro scelte, perché altrimenti basterebbe
che rivolgessero a noi la domanda se ci rendiamo conto di che ambiente, che cibo, che
società abbiamo loro fatto trovare. Non parliamo, poi, degli esempi che abbiamo fornito
in merito al rispetto della natura.
Fatte queste premesse e autocritiche, ritorniamo ai giovani colleghi, all’obbligo per tutti
di osservare le norme del codice deontologico,
per aggiungere che non basta.
Non basta essere onesti e corretti con i
clienti, con i colleghi, con la Cassa, con lo
Stato, con tutti; bisogna fare di più, anche e
soprattutto ciò che non è dovuto in forza di
norme scritte. Abbiamo tante occasioni per
dare una mano, per dire una parola, per fare
una donazione, per un’ora di compagnia a
una persona sola, per compilare un modulo
a una persona in difficoltà, per risolvere un
problemino tecnico ad un anziano, e così per
tante altre occasioni.
Ma ritorniamo un attimo sul discorso degli
apparecchi ultramoderni, del costante aggiornamento con l’ultimo ritrovato, con l’ultimo
software. È proprio necessario, o anche solo
opportuno, correre sempre più velocemente con l’automobile, la moto, il computer?
Possedere sempre e subito l’ultimo modello
tecnologico? Dedicare tutte le energie, lecite
e meno lecite, per ottenere denaro e potere?
Io credo di no. Anche perché se ogni tanto
non ci fermiamo a goderci le sfumature di un
tramonto, la forza di una mareggiata, i colori
di una farfalla, il profumo di un fiore, il volo
di un gabbiano, il canto di un merlo, rischiamo
di perdere molto che non ci costerebbe nulla.
E gli effetti disastrosi di un comportamento
così ottuso si ripercuotono su tutti; sul nostro
cervello che si atrofizza sempre più, sui nostri
rapporti personali che si riducono a SMS o
MMS o cose del genere, sui rapporti famigliari
ridotti al rango di faccende da sbrigare.
Quel dito pollice che muove velocissimo
su una pulsantiera, quella scrittura fatta di
abbreviazioni e simboli strani, quei cerchi
rappresentanti volti sorridenti o tristi per
esprimere sentimenti, quella ricerca del pettegolezzo del giorno, quella corsa in mezzo
allo smog cittadino masticando chewing-gum,
con due auricolari nelle orecchie e lo sguardo
spento, siamo proprio sicuri che siano più
importanti della lettura di un libro, della visita
a una mostra di pittura, di due ore passate a
teatro, di un concerto di musica classica, di
un giro turistico nella nostra città?
Ecco che allora viene automatica la domanda: quali sono valori veri, quali le priorità, quale la gerarchia? Ognuno può darsi la
propria risposta.
A monte di ogni obbligo che ci si assume deve essercene un altro;
aver ben chiara la misura della propria forza,
della propria resistenza, del proprio spirito di sacrificio;
altrimenti assumersi un obbligo diventa di per se una colpa.
Arthur Schnitzler
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L’estensione ai professionisti
della misura accessoria della
sospensione in caso di mancata
emissione di fatture
I precedenti normativi di una disposizione non attuata e
tacitamente abrogata dalla riforma delle sanzioni amministrative
del 1997. Possibili profili di criticità circa l’applicabilità dopo
la sua reintroduzione prevista dal D.L.13 Agosto 2011 n.13
geom. Franco Garbarino
T
ra le misure in tema di entrate
contenute nel recente D.L. 13
agosto 2011, n. 1381 (c.d. “manovra di ferragosto”), particolare interesse
ha suscitato sulla stampa specializzata la
previsione che ha introdotto la sanzione accessoria per i professionisti della sospensione
dall’albo o dall’ordine.
L’art. 2, comma 5, del richiamato decreto
è, infatti, intervenuto sull’art. 12 del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 471, aggiungendo i
commi 2-sexies e 2-septies.
La prima delle due disposizioni prevede
che qualora siano state contestate a carico
di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini
professionali, nel corso di un quinquennio,
quattro distinte violazioni dell’obbligo di
emettere il documento certificativo dei
corrispettivi, compiute in giorni diversi, è
disposta in ogni caso la sanzione accessoria
della sospensione dell’iscrizione all’albo o
all’ordine per un periodo da tre giorni a
un mese e, in caso di recidiva, da quindici
giorni a sei mesi.
Inoltre, allo scopo di dare pubblicità alla
sanzione accessoria comminata, è stata prevista la comunicazione degli atti di sospensione
all’ordine professionale, ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell’albo, per la pubblicazione sul proprio sito internet.
A mente del successivo comma 2-septies, nel caso in cui dette violazioni siano
commesse da studi professionali associati, la
sanzione accessoria è disposta nei confronti
di tutti i professionisti associati.
Evoluzione storica
Indicazioni utili per l’analisi delle nuove
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L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture
previsioni normative sono tratte dalla prassi
e dalla giurisprudenza formatasi in ordine
ad analoghe misure già in precedenza introdotte dal Legislatore per i professionisti;
ciò in quanto, come si è detto poc’anzi, la
sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività costituisce una previsione sostanzialmente inattuata, la quale,
conseguentemente, non è stata oggetto né di
specifici approfondimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria né, tantomeno, di
pronunce in sede giurisdizionale.
La ricognizione delle fonti normative
consente di individuare un “precedente
storico” nell’art. 6, comma 4, del D.L. 1°
ottobre 1982, n. 697, il quale prevedeva - per
i casi di notifica di avvisi di rettifica o di
accertamento nei confronti di esercenti arti
e professioni, per violazioni agli obblighi di
fatturazione o registrazione - la possibilità
per gli uffici tributari, di proporre all’organo
competente alla tenuta dell’albo professionale
la sospensione dell’iscrizione nell’albo stesso
per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a tre mesi.
Il silenzio assoluto della prassi e della
giurisprudenza in ordine all’attuazione di tale
misura fa, tuttavia, ritenere che anche questa
non abbia avuto una diffusa applicazione.
Peraltro, a seguito della riforma delle sanzioni amministrative tributarie operata con i
DD.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997, la stessa
previsione è stata tacitamente abrogata.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Non essendo, infatti, stata prevista nel
nuovo sistema sanzionatorio tributario una
sanzione accessoria nei confronti dei professionisti equivalente a quella contenuta nel
D.L. n. 697/1982, in virtù del c.d. principio
del “favor rei” – secondo cui “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere
assoggettato a sanzioni per un fatto che,
secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” - esteso al campo
tributario non penale dall’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 472/1997 - essa deve ritenersi
abrogata.
Sul punto, la Circ. n. 18O/E del 10
luglio 1998, emanata dall’Agenzia delle
Entrate a commento delle novità recate a
seguito dell’entrata in vigore dei richiamati
decreti, colloca l’art. 6, comma 4, del D.L.
1° ottobre 1982, n. 697, fra le disposizioni
che “non trovano più riscontro nell’attuale
normativa”,prevedendo conseguentemente
che “i procedimenti irrogativi di tali sanzioni
ancora pendenti alla data del 1 ° aprile 1998
dovessero essere abbandonati”.
In verità, l’art. 21 del D.Lgs. n. 472/1997,
concernente “disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie”, contempla, al comma
1, lett. d), tra le sanzioni amministrative
accessorie, la “sospensione, per la durata
massima di sei mesi, dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa”,
ma poi, al successivo comma 2, demanda a
singole leggi d’imposta l’individuazione dei
casi di applicazione delle sanzioni accessorie
e la definizione dei relativi limiti temporali,
misurati in ragione della “gravita dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi della
sanzione principale”.
L’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione
dell’attività agli esercenti attività
d’impresa.
Tenuto conto dell’assenza, fra le previsioni
L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture
normative in tema di sanzioni accessorie,
di disposizioni concretamente attuate nei
confronti dei professionisti, il legislatore
ritiene che l’esame delle novità introdotte
sul tema con la recente manovra possa
essere utilmente condotto prendendo le
mosse dall’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997
che regolano l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della licenza
o dell’autorizzazione agli esercenti attività
commerciali al dettaglio.
L’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
471/1997 prevede oggi per i casi di contestazione di quattro differenti violazioni
all’obbligo di rilascio della ricevuta o dello
scontrino fiscale compiute in giorni diversi
nell’arco di un quinquennio, l’emissione, da
parte della Direzione regionale dell’Agenzia
delle Entrate competente per territorio, di un
provvedimento di sospensione della licenza o
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
oppure dell’esercizio dell’attività stessa per
un periodo variabile tra tre giorni e un mese,
quale sanzione accessoria alle violazioni
contestate.
Per l’individuazione di tale platea di
contribuenti, occorre,in primo luogo, fare
riferimento all’art. 21 del D.P.R. n.633/1972,
il quale stabilisce la regola generale secondo
cui “per ciascuna operazione imponibile il
soggetto che effettua la cessione del bene
o la prestazione del servizio emette fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella
e simili”.
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Passando ad analizzare la giurisprudenza
formatasi in ordine all’applicazione, nei
confronti degli esercenti il commercio al
dettaglio, della sanzione accessoria della
sospensione della licenza, occorre segnalare
che una delle questioni maggiormente controverse ha avuto ad oggetto l’applicabilità
della sanzione accessoria nei casi in cui
una o più delle quattro sanzioni comminate
per la mancata emissione del documento
fiscale fosse stata definita in via agevolata
ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs.
n. 472/1997.
Quest’ultima disposizione - a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 20, lett. b), della L. 13 dicembre 2010,
n. 220 - prevede che, se il contribuente si
è avvalso della definizione agevolata del
provvedimento sanzionatorio, versando un
terzo della sanzione comminata entro il
termine per la proposizione del ricorso, nei
suoi confronti è inibita l’irrogazione delle
sanzioni accessorie.
In particolare, le controversie hanno
riguardato il rapporto esistente fra la previsione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
471/1997 (che, come visto, prevede la misura
della sanzione accessoria della sospensione
nel caso di reiterate mancate emissioni di
scontrini/ricevute fiscali) e quella recata dal
richiamato art. 16, comma 3, del D.Lgs.
n. 472/1997 (che contempla la possibilità
di definire le singole controversie in via
agevolata).
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria
ha sempre sostenuto che l’art. 12, comma
2, del D.Lgs. n. 471/1997 è norma speciale
rispetto a quella di portata generale recata
dall’art. 16, comma 3, ultimo periodo, del
D.Lgs. n. 472/1997 e pertanto l’irrogazione
della sanzione accessoria della sospensione
della licenza non sarebbe impedita dalla
definizione agevolata prevista dall’art. 16,
comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
In questo senso, l’Amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 150/E del 4
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
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L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture
luglio 2007, in linea di continuità con quanto
affermato nella precedente circolare n. 23/E
del 25 gennaio 1999, ha quindi osservato
che “la sanzione della sospensione della
licenza all’espletamento dell’attività deve
essere irrogata anche quando il trasgressore
ha fruito della definizione agevolata della
sanzione principale”.
Della questione ha avuto modo di occuparsi anche la Suprema Corte di Cassazione,
nella sentenza n. 22976 del 12 novembre
2010, in cui i giudici di legittimità, in linea
con l’esaminata prassi, hanno osservato che
“in tema di sanzioni amministrative per
violazione di norme tributarie ... il D.Lgs.18
dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2 ...
ha carattere speciale rispetto alla norma
generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione
non è impedita dalla definizione agevolata
prevista da quest’ultima disposizione”.
Altro profilo oggetto di osservazioni critiche riguarda la non necessaria definitività
delle quattro violazioni per l’applicazione
della sanzione accessoria della sospensione
della licenza.
In particolare - per effetto delle modifiche
apportate dal collegato alla Finanziaria 2007
all’art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997 - è oggi
previsto un iter per l’irrogazione della “sospensione della licenza” assai più celere rispetto a quello della disciplina previgente.
A seguito di tale intervento è infatti
sparito il riferimento alla definizione della
violazione, trovando posto il principio della
immediata esecutività del provvedimento di
sospensione; pertanto l’impugnazione dello
stesso non ne impedisce o ritarda l’esecuzione.
Possiamo quindi affermare che la modifica
ha comportato un accorciamento dei tempi
necessari per l’irrogazione della sanzione
accessoria e, su un piano più generale, una
minore tutela per il contribuente.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Possibili profili di criticità in ordine alla concreta applicazione
della sanzione accessoria nei
confronti dei professionisti
Molti dei profili di criticità che attengono all’estensione della misura accessoria in
commento ai professionisti, derivano dalle
differenze che intercorrono fra questi ultimi
e gli esercenti attività d’impresa. In primo
luogo, va considerato che, per l’esecuzione
di molte prestazioni, il professionista non
necessita di uno specifico luogo fisico.
Proprio per tale ragione, il Legislatore,
nell’estendere ai professionisti la misura
accessoria, ha escluso il rinvio al comma 2quater dell’ari. 12 del D.Lgs. n. 471/1997.
Altra peculiarità riguarda gli obblighi di
certificazione dei corrispettivi: per i professionisti, infatti, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 l’obbligo di
emissione della fattura sorge “al momento
dell’effettuazione dell’operazione”.
Ai sensi dell’ari. 6, comma 3, del medesimo decreto, tale momento coincide, per le
prestazioni rese, con quello del pagamento
delle stesse; l’obbligo di emissione della
fattura sorge quindi soltanto all’atto del
pagamento di compensi.
Da ciò discende che i clienti di professionisti potrebbero, all’uscita dallo studio
professionale, non essere in possesso di alcun documento certificativo dei corrispettivi
perché la prestazione è “in itinere”, ovvero
L’estensione ai professionisti della sospensione per mancata emissione di fatture
la stessa è consistita nell’effettuazione di un
preventivo. Ciò non esclude naturalmente la
possibilità che gli enti tributari dispongano
l’effettuazione di controlli alla regolare
emissione dei prescritti documenti fiscali,
in prossimità di studi professionali, che si
sostanzieranno nella richiesta di informazioni
ai clienti alle prestazioni rese nei loro confronti, nonché sui corrispettivi eventualmente
corrisposti.
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L’assenza nel richiamato comma 2-sexies
di un esplicito riferimento al D.Lgs. n.
472/1997 non può essere ritenuta sufficiente a far sì che le contestazioni operate nei
confronti dei professionisti e definite in via
agevolata, ex art. 16, comma 3, del D.Lgs.
n. 472/1997, non rientrino nel computo delle
quattro violazioni necessarie per l’applicazione della misura accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine
professionale.
Ciò in quanto, come costantemente affermato dai giudici di legittimità, “... concorso fra le due norme (artt. 12, comma 2
del D.Lgs. n. 471/1997 e 16, comma 3, del
D.Lgs. n. 472/1997, N.d.A,) deve risolversi
con prevalenza della prima sulla seconda in
virtù del criterio della specialità”.
FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA
C’è chi onora il posto che occupa,
e chi ne è onorato.
Associazione & Formazione
CENTRO
RIFERIMENTO
PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL COLLEGIO
BaltasarDIGraciàn
y Morales
PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI GENOVA
Viale Brigata Bisagno 8/2 – 16129 Genova
Organizzato e gestito dall’ Associazione Geometri di Genova
IBAN IT25 S034 4001 4000 0000 0145 000
Per conoscere i corsi ed i seminari in programma consultate il sito: www.associazionegeometri-ge.it
cliccando su “formazione” o sul sito: www.collegio.geometri.ge.it cliccando “formazione continua” e poi “assogeo”
La segreteria è aperta al pubblico nei giorni di mercoledì e venerdì ore 9,00÷12,30 e risponde telefonicamente
al numero 393.9036079 (dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00) o scrivere a:
[email protected]
Per contattare i direttori chiamare il numero 393.9034346 (orario d’ufficio).
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Alcune riflessioni sulla formazione
delle Tabelle millesimali
geom. Arnoldo Juvara
S
enza spirito di presunzione,
ma solo con intento costruttivo
tendente a meglio approfondire
alcuni “luoghi comuni” che a volte sovrintendono i criteri adottati per la formazione delle
T.M., mi accingo a scrivere queste righe, in
modo da creare, se mi riesce, una specie di
rubrica che potrebbe anche divenire dibattito
a vantaggio di tutti.
Questa materia non è solo trattata ma, non
infrequentemente, bistrattata, specie da chi
crede di conoscerla, perché sembra semplice,
ma così non è; essa è complessa e per questo
affascinante, ma solo se la si conosce a fondo
e la si verifica e migliora ogni volta che la
si deve trattare.
È abbastanza noto ch’io mi occupi da
tempo, circa 45 anni, anche di questa materia
e non ho riserve a dire che, ogni volta che
l’affronto professionalmente, sono sempre
assalito da dubbi che mi costringono a verifiche e revisioni continue, a dimostrazione
della complessità della stessa, se la si vuole
gestire al meglio.
Intanto, come tutti sanno, la formazione
delle T.M. è un’operazione che ricade nella logica di quelle dell’estimo e, per tale
motivo, soggetta in misura significativa alla
discrezionalità dell’elaboratore. Già questa
considerazione invita noi tutti a tenerci aggiornati sia sull’evoluzione tecnica, sia su
quella giuridica, mettendoci anche in grado di
saper “leggere”, o meglio dire “interpretare”, i
tanti testi e programmi che, sul punto, hanno
invaso il mercato.
Fatta questa necessaria premessa, vorrei,
in questo – certo non primo – incontro, iniziare dissertando sul parametro base di riferimento, tra l’altro l’unico non soggetto alla
discrezionalità del professionista (salvo per
quanto dirò), che è la determinazione della
consistenza delle varie Unità Immobiliari.
Alcune delle cosiddette “scuole di pensiero” indicano come parametro base di
riferimento il volume, altre, più frequenti,
la superficie.
Personalmente, ritengo che riferirsi al volume vada al di là di una mera interpretazione
ma, in certi casi, concretizzi un vero e proprio
errore, in quanto conduce a risultati iniqui
La formazione delle Tabelle Millesimali ricade nella
logica delle operazioni di estimo, quindi soggetta alla
discrezionalità dell’elaboratore.
Alcune delle cosiddette “scuole di pensiero” indicano
come parametro base di riferimento il volume, altre,
più frequenti, la superficie.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Tabelle Millesimali
quindi errati, come cercherò di dimostrare.
Prima, però, è bene comprendere l’obiettivo che si deve raggiungere. Si tratta, come
lo stesso Codice Civile richiama in numerosi
articoli, di ricercare un valore, che non deve
essere quello di mercato (se non casualmente,
ma la casualità non fa certo regola)(?), come
l’art. 69 delle Disposizioni e di Attuazione del
Codice Civile espressamente indica, quando
nega che questo valore debba riferirsi allo
stato di uso, alle finiture, al reddito ecc..
Il valore ottenuto sarà lo strumento che darà
alle varie U.I. il peso della loro partecipazione nel Condominio. Cerchiamo, pertanto, di
definire nel modo più compiuto questo “valore”, solo così potremo comprendere come
meglio muoverci per ricercarlo. Esso vuol
essere, secondo la mia opinione, il livello
di “godibilità” di una U.I. rispetto a tutte le
altre nel contesto dello stesso Condominio,
cioè il “peso” delle varie U.I. nell’ambito
dell’edificio che vanno a comporre.
Peso che non dovrebbe portare – salvo
situazioni particolari – ad enormi differenze
a parità di consistenza e destinazione, perché
ogni U.I. comunque gode dei servizi e dell’uso delle cose comuni, non dimenticando
che - ove questo uso è differente – in base
all’art. 1123 del C.C. anche la misura della
partecipazione è differente.
Per semplificare, la “godibilità” di un
immobile, indipendentemente dai vari fattori
esterni che lo migliorano o meno, ha un denominatore comune minimo al di sotto del
quale non è ragionevole andare. Nel concetto
di “godibilità” entrano numerosi fattori, a
tutti ben noti (altezza del piano rispetto al
suolo, luminosità, panoramicità, esposizione,
orientamento, destinazione, ecc.) che, pur
potendo incidere significativamente sulle
varie U.I., non devono tendere ad annullarle
o ad eccessivamente ridurle rispetto ad altre
in migliore situazione. Se sono riuscito a
trasferire questi concetti sul “valore”, rimarrà,
per me e per Voi che mi leggete, più facile
comprendere le considerazioni che andrò a
fare sulla “consistenza” delle U.I..
45
Non v’è dubbio che maggiori altezze interne
consentono una migliore “godibilità”
Asserendo che, secondo il mio punto
di vista, la consistenza debba basarsi sulla
superficie e non sul volume, non intendo
sostenere che la presenza di diverse altezze
interne non debba essere considerata. Non
v’è dubbio che maggiori altezze consentono
– di fatto e/o potenzialmente – una migliore
“godibilità” dell’U.I. ma, quasi mai, risulta
essere pari, e/o proporzionale, alla differenza
d’altezza. Mi spiego meglio con un esempio.
Consideriamo due U.I. di pari superficie, 100
mq., con rispettivamente altezze interne pari
a m. 2,70 e m. 4,00. Operando con il volume la prima U.I. avrebbe consistenza di mc.
270, mentre la seconda di mc. 400, come a
dire, ragionando con il criterio delle superfici,
che l’immobile a maggiore altezza interna,
invece che misurare 100 mq., misura 132,50
mq.. Facile quindi comprendere l’esagerata
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Tabelle Millesimali
46
differenza che si creerebbe tra le due U.I. se
si valuta l’uso che delle stesse può farsi. Chi
può pensare che 100 mq. di alloggio, per il
fatto di avere m. 1,30 di altezza interna in più,
sia “godibile” come un altro di mq. 132,50
di normale altezza di m. 2,70? Palese sarebbe
l’incongruenza e quindi l’iniquità della scelta
del volume come parametro di riferimento.
Taluni sostengono che una significativa maggior altezza consentirebbe la formazione di
soppalchi che andrebbero ad incrementare le
superfici dell’U.I., da qui la conclusione che
il riferimento al volume è corretto.
Al riguardo diverse sono le considerazioni volte a “demolire” questo assunto, fermo
restando il concetto che la diversa altezza va
considerata adottando però specifici coefficienti che “valutino” gli effettivi vantaggi o
svantaggi legati ad una diversa altezza interna. Le principali considerazioni in ordine di
rilevanza sono, a mio parere:
• incremento dell’uso “potenziale” di una
U.I. non è fatto scontato in quanto soggiace
ad una serie di condizioni e pesi: la fattibilità
edilizio-urbanistica, la presenza di idonee fonti
illuminanti esterne, il sacrificio degli spazi
destinati alle scale, la variazione, a volte,
dell’illuminazione del vano sottostante, i costi
diretti ed indiretti per realizzare l’opera.
Tali circostanze, se si attua la formazione
di soppalchi anche parziali, danno la misura
della rilevante differenza della nuova superficie che, forse, si verrebbe a realizzare rispetto
a quella esistente. Differenza fortemente negativa, che – procedendo in base al volume
– non verrebbe considerata.
Ma v’è di più, la “soppalcabilità” quasi
sempre non è possibile perché le maggiori
altezze sono insufficienti, per cui il peso
dell’“ingiustizia”, come più sopra evidenziato,
sarebbe intollerabile.
Per concludere, qual è l’atteggiamento più
corretto, o meno imperfetto per valutare le differenze di altezza interna? Ritengo, come già
accennato, che sia quello di inserire un nuovo
“coefficiente di differenziazione”, che può ben
essere “chiamato” di “altezza interna”.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Esso – sempre secondo la mia opinione
– dovrebbe “spaziare”, per altezze superiori
a quella minima presente in U.I. abitative del
Condominio, da un punto sopra l’unità sino
ad un massimo di 50 punti, salvo situazioni
veramente particolari, che l’estimatore dovrà
valutare volta per volta.
Una interpretazione esemplificativa potrebbe essere quella di seguito riportata, che
non ha certo la pretesa di essere infallibile, al
contrario, ma ha solo lo scopo di fornire un
riferimento provocatorio su cui “meditare”:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
0,71
0,74
0,77
0,80
0,83
0,86
0,89
0,92
0,95
0,97
0,98
0,99
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
e così via ogni 10 cm. di altezza 1 centesimo
in più.
Mi fermo, conscio di aver un po’ “mescolato le carte”, come si dice, col timore – forse
– di aver portato anche un po’ di confusione
ma, conoscendo le capacità professionali di
chi mi legge, sono certo che saprà trarne il
giusto e costruttivo significato.
Per valutare le differenze di altezza dei locali occorre
inserire un nuovo coefficiente di differenziazione di
“altezza interna”
Parliamo un pò di...
ASITA 2011
Resoconto Giornata di Studio
geom. Massimo Ratto
Reggia di Colorno (PR)
15-18 Novembre 2011
N
Vista della corte interna alla Reggia
e l l a s u g g e s t iva
collocazione della Reggia di COLORNO in Parma si è tenuta
l’annuale conferenza di ASITA
(Federazione delle Associazioni
Scientifiche per le Informazioni
Territoriali e Ambientali) dal
15 al 18 novembre 2011, con
numerose conferenze e dibattiti
sulle discipline inerenti il rilievo, la topografia, la geodesia, la
fotogrammetria e la moltitudine
di applicazioni, dal rilievo dei
monumenti con scanlaser, alla
mappatura gis, ai rilievi di
zone di frane o discariche con
utilizzo di Droni (macchine
volanti), presentati negli studi o
nelle realizzazioni fatti dai poli
Universitari, ricercatori, privati
e anche Militari.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
ASITA 2011
48
Alcune
novità esposte
In alto da sinistra:
Apparecchiatura di produzione cinese a basso costo
Drone per telerilevamento.
Gter unica società ligure presente alla manifestazione.
Presenti, nella parte riservata all’Expo, le
principali ditte di strumentazione topografica,
geodesia e rilievo in genere per i più svariati
utilizzi dal rilievo di zone alluvionate o pareti
inaccessibili mediante l’utilizzo di droni e
sistemi fotogrammetrici (vedi foto).
Presenti oltre che a società di servizi per la
cartografia, geodesia, gis, sia di indirizzo civile
che militare, terrestre, nautico e dell’aviazione, anche le grandi Università italiane con
progetti di ampio respiro sull’intera gamma
delle discipline inerenti la federazione.
Manifestazione di respiro Europeo come
evidenziato anche dalle brochure preparate
e distribuite.
Erano presenti, oltre al CNG per tramite
degli stands di GeoWeb, anche altre associazioni istituzionali.
In tale occasione la Regione Emilia-Romagna, ha organizzato e presentato, mediante
una sessione speciale svoltasi il 16 Novembre, un Convegno dal titolo “Il database
topografico: uno strumento condiviso nella
Community Network Emilia-Romagna per
il governo del territorio“, a cui lo scrivente
ha partecipato e di cui si riportano i passaggi
di maggior rilievo.
Interessantissimo convegno con interventi,
tenuti persino da politici, tutti volti alla spiegazione del progetto, nonchè alle aspettative
e motivazioni che lo hanno ideato.
Chiaramente, di interesse maggiore per la
nostra categoria, sono stati gli interventi dei
tecnici interessati dal progetto, delle società
private e dei tecnici responsabili, a vario
livello, delle amministrazioni pubbliche dai
Comuni fino alla regia Regionale.
Di particolare interesse e riscontro nella
platea l’intervento del collega geom. Tibe-
Stand del CNG e GeoWeb posti all’ingresso delle sale espositive
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
ASITA 2011
49
Sala delle capriate sede dei convegni principali e Speciali
rio Delprete, Presidente della Fondazione
Geometri e Geometri Laureati dell’EmiliaRomagna. Fondazione nella regione molto
attiva, avendo già partecipato a progetti di
ampio respiro come ad esempio la progettazione e la gestione della rete geodetica GPS
di stazioni permanenti dell’intera Regione
Emilia-Romagna.
Per il progetto specifico e per un approfondimento si rimanda al sito apposito:
http://www.regionedigitale.net/communitynetwork
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
50
SITI di riferimento:
ASITA 2011
www.regione.emilia-romagna.it - Il portale della
Regione Emilia-Romagna, sito istituzionale che
contiene informazioni sulle attività, sui bandi
pubblici, bollettini, news ed eventi. Nell’home
page del portale sono linkati i principali portali
tematici della Regione.
www.regionedigitale.net - Portale tematico che
presenta e descrive i progetti, le azioni, i servizi
indirizzati allo sviluppo della società dell’informazione regionale. All’interno è possibile
trovare informazioni di dettaglio sul Piano
Telematico dell’Emilia- Romagna.
www.lepida.it - Sito della società in house Lepida
S.p.a. contente informazioni di dettaglio su
obiettivi, attività e destinatari dei servizi.
www.self-pa.net - Sito del Sistema di e-Learning
federato per la pubblica amministrazione in
Emilia-Romagna - SELF. All’interno disponibili le sezioni Network, Catalogo, Materiali
e Supporto.
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it
- Sito del ParER, il Polo Archivisto Regionale dell’Emilia- Romagna. ParER nasce per
conservare in un sistema sicuro ed evoluto,
nel pieno rispetto della normativa vigente e
degli standards internazionali, il patrimonio
documentale informatico dell’intero territorio
regionale, sottraendolo ai rischi legati all’obsolescenza tecnologica e alla sottovalutazione
delle procedure di salvaguardia.
http://ccdispiegamento.cn-er.org - Il Centro
di Competenza per il dispiegamento delle
soluzioni di eGovernment (CCD) rappresenta
uno dei supporti operativi della Community
Network Emilia- Romagna configurandosi
come “rete di sostegno” per gli Enti Locali
sia in fase di implementazione delle soluzioni sia nella gestione corrente dei servizi, ma
anche per l’integrazione ed evoluzione delle
soluzioni a riuso. Supporta inoltre la Regione
Emilia-Romagna nelle istruttorie tecniche per la
qualificazione delle soluzioni software rispetto
ad alcuni standards regionali.
http://geoportale.regione.emilia-romagna.it - Il
Geoportale è il nuovo canale di diffusione delle
informazioni territoriali prodotte dalla Regione
Emilia- Romagna. Il portale rappresenta il
punto di riferimento e snodo della conoscenza “geo-localizzata” regionale sia a supporto
delle attività istituzionali delle Amministrazioni
Locali che operano a livello regionale sia dei
singoli cittadini.
www.mokagis.it - Sito di presentazione della
soluzione Moka GIS, il Content Management
System per la creazione delle applicazioni GIS.
All’interno news e descrizioni sulla soluzione e
i link ad applicazioni Moka e mappe on-line.
www.progettoicar.it - Sito di ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa fra le
Regioni), l’azione interregionale finalizzata
al coordinamento dello sviluppo in tutti i territori regionali della cooperazione applicativa
secondo le specifiche SPCoop.
www.digitpa.gov.it - Sito di DigitPA, l’ente
pubblico non economico che ha ereditato
le funzioni del CNIPA, con competenza nel
settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione nell’ambito della pubblica
amministrazione.
Di seguito invece riporto, più approfonditamente alcune notizie e novità, apprese dall’intervento a chiusura della giornata di studio
dell’ Ing. Flavio Ferrante (Responsabile Area
Servizi Cartografici Agenzia del Territorio),
con argomento:
“L’evoluzione del Sistema Cartografico
dell’Agenzia del Territorio verso l’Anagrafe
Immobiliare Integrata”.
Come sempre, un intervento interessante
e omnicomprensivo delle molteplici attività
dell’ Agenzia del Territorio e delle iniziative
intraprese e di quelle in progetto, nonché di
quelle già concluse.
Tralasciando la storia dell’Agenzia e la sua
evoluzione attuale, nella gestione delle banche
dati, cappello introduttivo e già noto a molti,
è invece emerso, e mi pare degno di essere
qui riportato, che è in atto, e si concluderà
già con questo anno, per entrare in vigore il
prossimo, la trasformazione delle coordinate
degli 800 punti origine dei fogli d’impianto
del Catasto prima nel sistema Gauss-Boaga
(già effettuato dall’agenzia) e poi in UTMWGS-84.
Quest’ultima attività, svolta dall’IGM,
con la certificazione delle trasformazioni tra
sistemi di riferimento diversi, è realizzata
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
ASITA 2011
51
Programma di lavoro per le trasformazioni delle origini catastali da parte dell’IGM nel sistema UTMS-WGS-84
tramite una convenzione IGM - Agenzia del
Territorio, portando di fatto all’unificazione
dei sistemi di riferimento nazionale cartografici, essendo il catasto l’unico ancora ad
adottare il sistema Cassini-Sodner, attraverso
un lavoro di rilievo puntale delle coordinate
delle origine di formazione del catasto e la
successiva trasformazione.
Altro capitolo, meritevole dal mio punto
di vista di segnalazione, è certamente l’aggiornamento e l’integrazione della cartografia, anche molto spinta con sistemi esistenti
Nuove cartografie e modelli tridimensionali per le ricerche cartografiche su base catastale
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
ASITA 2011
52
Nuove modalità di consultazione e ricerca
delle banche dati terreni ed urbano 3D e DTM
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
e di facile utilizzo, quali GoogleEarth, o
modelli matematici del territorio (DTM)
di altri enti, quali ad esempio la Regione
Emilia-Romagna o il già citato IGM, e il
sempre più utilizzato PRG PUC nelle forme
digitali, così da ottenere su un’unica base
cartografica tutte le informazioni utili, oltre
che per la progettualità, anche per il governo
del territorio.
L’Ing. Ferrante si è spinto fino ad illustrare le procedure che verranno messe in
campo nel prossimo futuro, anche grazie
ad innumerevoli convezioni, come quella
con AGEA, presentando le nuove foto aeree
(ortofoto+Oblique) ad altissima risoluzione,
20 cm al suolo su cui intervengono i software
per il riconoscimento dei fabbricati non presenti in mappa. Particolare attenzione è stata
posta alla presentazione in anteprima nazionale della nuova veste grafica tridimensionale
per la ricerca delle unità immobiliari che,
pur visualizzate in poche immagini di forte
impatto scenografico, si è mostrata essere
una procedura intuitiva e di facile utilizzo,
sia per gli operatori tecnici specializzati, sia
per le pubbliche amministrazioni.
Procedure utilizzate per evitare anche i
successivi controlli di operatori ed i sopralluoghi da parte dell’Agenzia stessa per i compiti
istituzionali di lotta all’evasione dei fabbricati
ed immobili in generale.
In conclusione ci attendono grandi sfide,
per raggiungere i livelli delle regioni confinanti, come l’Emilia-Romagna, sia in termini
di gestione dei dati sia come gestione delle
cartografie, ma anche dal punto di vista po-
ASITA 2011
53
Nuove modalità di consultazione delle banche dati terreni ed urbano ed integrazione in altre applicazioni di
Agenzie e Pubbliche Amministrazioni
litico-amministrativo, per far si che tutto sia
convergente, senza sprechi di denaro pubblico,
e fatto bene una sola volta, portando semplici
adattamenti.
Anche dal punto di vista dell’agenzia,
sembra che la strada sia l’informatizzazione
spinta e l’integrazione tra le Agenzie, sia
internamente sia al di fuori delle altre amministrazioni per il governo del territorio e
la tassazione degli immobili.
La nostra sfida è sicuramente quella di
migliorare nella comprensione di tutte le tematiche inerenti la pratica della professione,
continuando nella formazione ed apprendimento delle nuove tecnologie, trasmigrando
il sapere delle precedenti generazioni nella
tecnologia attuale.
Tutte le giornate della manifestazione sono
visionabili all’indirizzo internet sotto riportato,
dimostrando anche in questo un’importante
lungimiranza, tramite registrazioni audio e
video di tutti gli interventi tecnici e dei più
importanti dibattiti, oltre alle presentazioni e
alle conferenze, (57 video):
http://www.youtube.com/user/ASITAVIDEO2011
Nuove modalità di consultazione delle banche dati urbano complete di planimetria e rilascio di certificazione
gestite in automatico dalla base cartografica 3D e integrate in PRG o PUC
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Il cemento idraulico
a pronta presa “Vicat”
geom. Adriano Rodari
È
necessario raccontare un po’ di
storia per rinfrescare la memoria
di chi queste informazioni conosce già e per informare chi, invece, ancora
non le conosce. Occorre in primis raccontare
delle calci idrauliche che sono i materiali
base da costruzione tradizionali e che costituiscono una tappa fondamentale della storia
dei leganti impiegati in architettura prima
dell’avvento del cemento Portland: i primi
esempi di impiego di malte idrauliche risalgono ai Romani e prima di loro ai Greci,
questi popoli ottenevano composti idraulici
mescolando calce aerea e pozzolana e non
direttamente con calci idrauliche, così come
noi le conosciamo, quali prodotti diversi e
decisamente più recenti.
L’esistenza di calci “particolari”, ottenute
dalla cottura di calcari marnosi, note come
calci “forti”, calci “morette” o calci “selvatiche”, ecc. è ben documentata nel corso della
storia dell’architettura; solo nel Settecento fu
capito che il meccanismo di reazione della
calce idraulica era legato alla presenza di
impurità argillose.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Nel 1793 l’inglese J. Smeaton scoprì che
la cottura di una particolare roccia calcarea
(Portland) contenente impurezze di argille,
produceva un tipo di calce (la calce idraulica
appunto) con caratteristiche analoghe a quelle
della miscela calce-pozzolana.
L’aggettivo “idraulico”, riferito ad un
legante, si deve all’ingegnere francese Louis
Vicat, che per primo stabilì in maniera precisa
le proporzioni tra calcare e argille necessarie
a produrre materiali in grado di fare presa e
indurire anche in assenza di aria, ovvero in
presenza di acqua: lo stesso Vicat, propose
la prima, e sotto molti aspetti ancora valida,
classificazione delle calce idrauliche.
Con calci idrauliche si intendono i prodotti
derivati dalla calcinazione di calcari marnosi
o marne calcaree (miscele naturali che presentano un certo tenore, dal 6% al 22%, di
argille o altri alluminosilicati idrati) sottoposti
a cottura a temperature generalmente comprese tra 1000°C e 1250°C.
In tali condizioni si forma ossido di calcio
(CaO) che successivamente si combina in
parte con la silice e l’allumina dell’argilla formando silicati e alluminati di calcio idraulici,
composti, cioè, che reagendo chimicamente
con l’acqua formano idrati stabili ed insolubili che permettono al materiale di indurire
e rimanere stabile anche sott’acqua (azione
idraulica).
Vicat Louis-Joseph nasce a Nevers (Francia) nel 1786, da giovane compie con grande
profitto studi matematici alla Faculté des
Sciences di Grenoble ma viene sensibilmente
attratto dagli studi dei problemi inerenti alle
malte e ai calcestruzzi idraulici.
Nel 1804 si laurea all’Ecole Polytechnic-
Il cemento idraulico a pronta presa “Vicat”
que e Des Ponts et Chaussées nel 1806, nel
1809 entra nel corpo degli ingegneri di ponti
e delle strade ove ha modo, nei numerosi
lavori eseguiti, di studiare il comportamento
delle calci idrauliche.
Nel 1812 a seguito delle numerose esperienze lavorative in ambito ingegneristico
pubblica le prime ricerche sul “cemento
moderno”.
Nel 1817 studia scientificamente questo
legante, ne scopre le grandi qualità e le rende note: diventa così l’inventore ufficiale del
cemento; nel 1824 viene nominato ingegnere
capo; lascia il servizio nel 1855 per dedicarsi
interamente ai suoi studi che raccoglie in un
volume, pubblicato nel 1856, con tutte le sue
memorie relative agli agglomerati cementizi.
Inoltre ha inventato l’Ago di Vicat che è
ancora in uso oggi per la determinazione
del periodo di presa dei calcestruzzi e dei
cementi.
L’attuale “Cemento di Vicat”, che è stata
fondata da suo figlio Joseph, è oggi una
grande azienda di produzione internazionale
del cemento.
Cemento Pronta Presa VICAT
Il cemento pronto naturale Vicat deriva
dalla cottura a temperatura moderata di un
calcare argilloso, di composizione regolare,
estratto da banchi omogenei, seguita da una
frantumazione molto fine: la composizione
mineralogica di questo cemento gli conferisce particolari proprietà di presa rapida (da
qualche minuto a qualche ora), indurimento
rapido e resistenza alle acque acide.
Le molteplici vantaggiose proprietà del
cemento pronto Vicat (indurimento rapido,
presa rapida e regolabile, impermeabilizzazione e resistenza all’acqua di mare e alle acque
sulfuree) ne raccomandano l’applicazione in
settori diversi: fissaggi, opere rapide in muratura, rivestimento di pozzi, ecc.
Il cemento a presa rapida Vicat, detto anche
cemento a pronta presa, viene prodotto in
maniera simile al cemento Portland, ma viene
cotto a temperature inferiori: le molteplici van-
55
taggiose proprietà del cemento pronto Vicat
(indurimento rapido, presa rapida e regolabile,
impermeabilizzazione e resistenza all’acqua di
mare e alle acque sulfuree) ne raccomandano
l’applicazione in settori diversi: fissaggi, opere rapide in muratura, rivestimento di pozzi,
ecc., quindi viene usato per lavori edili che
necessitano di un immediato bloccaggio di
certi materiali.
Molti dei nostri colleghi lo conosceranno
per averlo usato per bloccare dei ganci da
scaldabagno a muro, oppure altre staffe di
sostegno, per cui oggi è andato sostituendo
il gesso in polvere per muratura, un prodotto
similare, ma ottenuto dalla roccia del gesso,
che ha pure esso dei tempi rapidi di essiccazione ma, contrariamente al cemento a
pronta presa, non può essere usato per murare
gli acciai, in quanto forma con il ferro una
reazione chimica, che con il tempo porta alla
corrosione di quest’ultimo.
Per le sue molteplicità d’uso lo si può
adoperare per:
- Bloccaggio delle scatole degli impianti elettrici;
- Bloccaggio dei corrugati delle canalizzazioni
elettriche;
- Messa in opera di telai di porte e finestre,
in legno o in ferro;
- Fissaggio di tubazioni idriche o di scarico;
- Bloccaggio e sigillatura di fognature, chiusini
stradali e altro;
- Fissaggio di mensole di apparecchi sanitari;
- Altri lavori dove necessita una presa rapida
per un utilizzo immediato.
La sua presa avviene in maniera veloce:
circa 3-5 minuti dalla sua miscelazione con
acqua, per cui l’operatore deve agire con una
certa celerità, evitando di adoperarlo in quantità eccessive, ma effettuando, preferibilmente,
una seconda miscelazione: una volta indurito
assume una notevole resistenza meccanica,
con assenza di ritiro per cui il suo impiego,
oggi, è diventato utile per molti lavori edili.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Viaggio tra i personaggi della città
Carlo Repetti
“Quando quei geometri del Comune...”
di Vittorio Sirianni
Il direttore del Teatro “Stabile” racconta la sua città, il suo paesello.
Il teatro e la cultura. Genova capitale... di tante cose.
Un sogno: segnare un goal ai sampdoriani.
C
arlo Repetti è oggi il direttore
dello Stabile genovese, confermato per la terza volta fino al
2015. È nato a Genova, in Via Nizza, il 2
agosto del 1948. È sposato, con tre figli,
Lorenzo, Camilla e Benedetta. Lo incontro
nel suo ufficio fra testi teatrali, manifesti
e un depliant che annuncia il suo ultimo
libro: “Insolita storia di una vita normale”,
già uscito con successo.
Nato in Via Nizza negli anni Quaranta...
“Sono nato in casa dove sono rimasto
fino a 30 anni. La mia casa domina tutto il
golfo di Genova. Vedevo i più bei tramonti
del mondo.”
emigrato laggiù. Poi tornarono tutti a Genova.
È la storia che ha ispirato il mio romanzo
edito da “Einaudi”.”
E gli studi superiori?
“Li ho fatti al “Liceo Doria”. Avevo così
nel banco dietro al mio Massimo D’Alema.
Era pessimo negli studi. Ricordo anche in V
ginnasio mi misero in collegio, dagli “Emiliani”, in quel terribile palazzo asburgico che
domina il mare.”
I tuoi studi... (Conosco da troppi anni Repetti per non dargli del “tu”).
“Le elementari le ho fatte alla “Diaz”, la
scuola poi diventata drammaticamente famosa.
Poi andai alla “PascoIi”. Studiavo poco, giocavo molto per strada, come accadeva allora
e nelle piazzetta. Giocavo alle “grette” e poi
al pallone.”
Ma alla laurea ci sei arrivato?
“No, studiavo Lettere e Filosofia. Ma già
allora avevo i primi fremiti... artistici. Nasceva
il gruppo dei “Caracalla”, musica, cabaret,
teatro con i vecchi amici Pescetto e Gadolla.
E poi con Marco Sorrentino sostenemmo una
specie di “concorso-prova” di scrittura teatrale
allo “Stabile”. lncredibile: venni preso da
Squarzina e da Chiesa nell’ufficio stampa. Fu
quello il mio primo contatto con Io “Stabile”. Ebbi anche un regolare stipendio. Era il
1971. Rimasi per vent’anni fino alla nomina
di vice-direttore.”
Dovevi diventare un campione di calcio.
“Giocavo piuttosto bene. Tantoché un
allenatore di allora, Carapellese, grande ala
genoana, mi voleva portare a Terni. Mio
padre, si oppose, disse a Carapellese: “Non
riesco io a farlo studiare, si figuri se lei potrà
disciplinarlo. No, lo lasci stare”.”
Domanda interessata, visto il tipo di rivista
su cui ti raccontiamo, che rapporti hai con
i geometri?
“Risposta curiosa: come direttore di teatro
pochi rapporti, ma quando ero assessore al
Comune di Genova, avevo continui rapporti
con i geometri.”
Tuo padre era un conosciuto e apprezzato
medico in città.
“Sì, era nato in Cile perché mio nonno era
Giudizio?
“Quelli del Comune con cui ho lavorato
hanno condotto rapporti molto attenti, respon-
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Intervista a Carlo Repetti
sabili, con la voglia di risolvere i problemi.
Collaborativi. Ricordo tanti incontri sia per le
aree teatrali, ma soprattutto per gli impianti
sportivi.”
Hai avuto anche periodi di impegno politico.
“Iniziai nel 1990, iscritto al PCI, mi incontrai con Burlando, Ferrari e altri. Il 2 agosto
del ‘90 Burlando mi volle in Giunta a “Tursi”.
Per tre anni fui assessore al turismo, sport e
commercio. Aiutammo Genova a ripartire.
Un’esperienza indimenticabile. Erano gli anni
delle “Colombiane”. Mi fermai per tre anni e
poi nel 1997, Pericu sindaco mi rivolle con lui
per altri tre anni. Dal 2000 infatti mi occupo
solo e soltanto dello “Stabile”.”
Quanto la politica ti è servita per arrivare
allo direzione dello “Stabile”?
“Per nulla. Solo per meriti professionali.
Tuttavia la politica mi ha insegnato moltissimo. Soprattutto il rapporto con la gente, con
il territorio.”
Ricordi di allora?
“Il grande Rinaldo Magnani, Merlo, lo
stesso Cerofolini. E quindi Burlando, Gambolato, la stessa Vincenzi. Nella seconda ondata
appaiono Borzani e la Pinotti. La Giunta dal
90/93 fu una delle più qualificate per la città.
Ricordo gli incontri con Renzo Piano per il
porto, ricordo la sobrietà di Bemporad, la
vivacità di Gustavo Gamalero, grandi collaborazioni con tutti al di là dell’appartenenza.”
Come direttore teatrale le tue esperienze...
“Ho vissuto due stagioni, quella storica di
Chiesa-Squarzina e quella attuale con Marco
Sciaccaluga. Gli anni squarziniani furono eccezionali, con Lina Volonghi, i grandi attori,
dalla Albani a De Ceresa, dai registri stranieri
come Arias e Besson, ai grandi “Goldoni”
di Squarzina con i Pagni, gli Antonutti che
crescevano. Gli ultimi quindici anni offrono
la Melato e ancora Pagni; la ricostituzione
della “Compagnia dello Stabile”, sulla falsariga del passato.”
57
Carlo Repetti, se fossi Ministro della Cultura, dimmi tre cose che faresti?
“Legherei i Beni culturali al Turismo.
Insieme potrebbero diventare un’industria
importantissima. E poi darei fondi alla cultura,
come avviene nei Paesi civili.”
Dimmi un luogo culturale indimenticabile.
“Direi la “Biblioteca di Melk” ed anche
la “Gare d’Orsay” a Parigi.”
Segui l’arte contemporanea?
“Sì, ma raramente mi appassiona.”
Cosa non ti pace del teatro di oggi?
“Quando uno spettacolo cerca di truccare
il gioco, nei riguardi del pubblico. E poi la
mancanza di autori nuovi.”
Qual è il posto migliore dove ti vengono le
idee?
“Passeggiando. O spesso nella vecchia
cucina della casa di Cabella dove ho scritto
il mio ultimo libro. A Cabella l’anno scorso
mi hanno eletto cittadino onorario.”
All’Inferno ti obbligano a guardare sempre
lo stesso testo teatrale. Quale?
“Probabilmente un Pirandello minore.
Noiosissimo.”
Di che cosa hai paura, Repetti?
“Della morte dei figli.”
Il tuo errore più grande fatto finora?
“Non aver studiato con serietà nel liceo.
Sento che mi mancano certe basi di storia,
di filosofia...”
Cosa potrebbe salvare la cultura oggi?
“Riassestare tutto il sisteme culturale
italiano. E poi, più in particolare, una defiscalizzazione importante sull’intervento dei
privati.”
Come ti rilassi?
“Leggendo, ascoltando musica, a cena con
amici.”
Cosa ti piace di Marta Vincenzi, sindaco?
“La passione con cui fa il suo mestiere.”
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
58
Carlo Repetti, dimmi una cosa che volevi e
non hai avuto.
“Non esiste. O forse giocare almeno una
volta in Serie A o almeno in serie C quando
Carapellese mi chiese e mio padre si oppose.”
L’oggetto a cui sei più legato?
“Una penna stilografica.”
A dodici anni cosa volevi fare?
“Lo scrittore. Cosa che riesco a fare oggi
a 63 anni.”
Se dico Italia qual è la prima cosa che ti
viene in mente?
“Che è il mio Paese. Come fosse il mio
rapporto con Cabella.”
Mi dici qual’è la tua scusa preferita?
“Se ve la svelo non la posso più usare.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Intervista a Carlo Repetti
Comunque “ero fuori Genova”.”
Sei genoano, dicono convinto. Perché?
“Credo perché vidi una partita del Genoa,
da bimbo, che era un derby e il Genoa lo vinse.
Mi innamorai della maglia rossoblù. Pensa, ho
scritto anche un inno del Genoa. Ma nessuno
lo conosce. Un giorno, magari...”
Meglio Garrone o Preziosi?
“Direi due presidenti importanti. Preziosi
perché è il mio presidente, Garrone è un vero
genovese che ha dato molto alle città.”
Sei contento di vivere a Genova?
“La città più bella del mondo. Dai tramonti
che vedevo da bambino nella casa di Via
Nizza, alla rinascita di oggi che penso sia in
corso, non c’è di meglio che vivere sotto la
Lanterna.”
Come scrivevamo
1954 - 1990
P
roseguiamo con questa nuova rubrica, istituita nel numero precedente, riportando alcune
pagine del n. 3 del 1955. Nella prima pagina riprodotta si noti, tra l’altro, il numero
dei partecipanti all’assemblea.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
60
Come scrivevamo...1954 - 1990
Proseguendo a leggere il verbale della stessa assemblea, non possiamo fare a meno di meditare, facendo il confronto con le assemblee dei tempi nostri, sul particolare che per gli
assenti ingiustificati alle assemblee degli iscritti, scattava il provvedimento disciplinare.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Come scrivevamo...1954 - 1990
61
Altro spunto di meditazione può derivarci dalla lettura di questo stralcio di articolo del redattore geom. Enzo Ferretti in merito all’età degli iscritti, dei consiglieri del collegio, dei
redattori di questa rivista.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
62
Come scrivevamo...1954 - 1990
Riteniamo possa risultare interessante per tutti, ma soprattutto stimolante per i redattori di
questa rivista, leggere di quali argomenti trattava (e con che grinta) un redattore di allora
(più di 55 anni fa), amico di oggi: il geom. Pietro Zunino.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Come scrivevamo...1954 - 1990
63
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Cultura Ligure
Convenzione tra il Comune
e il Collegio dei Geometri
G
razie all’interessamento del Geom. Adolfo MORASSO per la Cultura, è stata
rinnovata la Convenzione tra il “Comune di Genova - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed il Collegio Geometri della Provincia di Genova” che
riconosce agli iscritti all’Albo (dotati di tesserino di riconoscimento) facilitazioni tariffarie
per l’accesso ai civici Musei sia a gestione diretta sia in gestione a terzi. Al Geom. Morasso
va il ringraziamento del Collegio per la dedizione e la sensibilità artistica che egli mostra
con importanti contatti nel mondo della cultura.
In allegato si riportano il testo e le tabelle delle facilitazioni tariffarie.
Il Comune di Genova Direzione Valorizzazione
Istituzioni, Patrimonio Culturale, Parchi e Ville,
Rapporti Università Ricerca - Settore Musei,
ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n.
14/2008, concede l’ingresso ridotto ai Musei
Civici, dietro presentazione di apposita tessera
o altro documento identificativo, agli iscritti del
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati
di Genova come da seguente tabella.
La convenzione avrà validità fino al
31.12.2012.
Il Settore Musei si impegna a fornire tutto
il materiale e le informazioni necessarie per la
MUSEI IN GESTIONE DIRETTA
promozione dei Musei Genovesi e degli eventi
legati al sistema museale genovese con cadenza
periodica secondo le modalità che saranno concordate e a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni tariffarie.
Il Collegio provinciale dei Geometri si impegna a svolgere campagne promozionali mirate
offrendo ai propri iscritti, membri e simpatizzanti
informazioni sugli eventi realizzati nei musei civici
promuovendone altresì la visita attraverso la divulgazione di opuscoli ed altro materiale informativo
e la comunicazione sul proprio sito web.
Tariffa intera
Tariffa ridotta
Museo Navale di Pegli
€ 4,00
€ 2,80
Museo Archeologico
€ 4,00
€ 2,80
Musei di Strada Nuova
€ 8,00
€ 6,00
Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone”
€ 4,00
€ 2,80
Museo di Sant’ Agostino
€ 4,00
€ 2,80
Museo del Risorgimento
€ 4,00
€ 2,80
Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce
€ 4,00
€ 2,80
Museo di Storia e Cultura Contadina
€ 4,00
€ 2,80
Civiche Raccolte Frugone
€ 4,00
€ 2,80
Museo “Giannettino Luxoro”
€ 4,00
€ 2,80
Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria”
€ 4,00
€ 2,80
Museoteatro della Commenda di Prè
€ 4,00
€ 2,80
Tariffa intera
Tariffa ridotta
Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo
€ 6,00
€ 4,50
Museo delle Culture del Mondo - Castello D ‘Albertis
€ 6,00
€ 4,50
Galleria d’Arte Moderna
€ 6,00
€ 5,00
Wolfsoniana
€ 5,00
€ 4,00
MUSEI IN GESTIONE TERZI
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Il restauro dell’Oratorio
dei “SS. Nazario e Celso”
in Genova - Multedo
geom. Filippo Finocchiaro
R
iteniamo di grande risalto l’iniziativa intrapresa dalla “Confraternita dei SS. Nazario e Celso di
Multedo” per il restauro dei pregiati affreschi
del Tavarone che ricoprono l’intera superficie
interna dell’Oratorio di Multedo, di cui sono
venuto a conoscenza, quale componente della
Commissione Cultura del Collegio, e che non
poteva trovare insensibile la ns. Categoria
sia per l’importanza dell’evento culturale a
livello cittadino sia perché il Vice Priore della
Confraternita è il Collega, Geom. Giampaolo
CHIES, che ha offerto a titolo gratuito la
propria lunga esperienza di cantiere.
CENNI STORICI
L’Oratorio dei SS. Nazario e Celso si trova
all’inizio di salita Monte Oliveto, su una fascia
sovrastante la Via Antica Romana di Pegli.
La vecchia chiesa dei SS. Nazario e Celso
era stata sede della parrocchia di Multedo
sino al 1584, anno in cui, trasferito il titolo
parrocchiale alla Chiesa di Santa Maria di
Monte Oliveto del monastero dei Carmelitani dell’antica osservanza, era stata ceduta
dai monaci al patrizio genovese Bartolomeo
Lomellini in segno di gratitudine per avere
contribuito a concludere la costruzione e
l’abbellimento della loro chiesa.
La concessione aveva avuto luogo a condizione che la Chiesa appena possibile fosse
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Il
66restauro dell’Oratorio dei “SS. Nazario e Celso” in Genova - Multedo
ceduta alla Confraternita perché continuasse
ad essere totalmente dedicata al culto divino e
in nessun modo fosse adibita a usi profani: la
condizione si realizzò due anni dopo, quando
la Confraternita lasciò il suo vecchio oratorio,
che sorgeva in località Campora entro i terreni
della villa Lomellini (oggi Rostan-Reggio).
L’oratorio è una semplice costruzione, dotata di copertura a capanna ad una sola navata,
con una piccola abside quadrata orientata a
sud-est. Fu edificata dalla confraternita tra il
1604 e il 1606 sul sito della vecchia chiesa dei
SS. Nazario e Celso, della quale furono conservati l’abside ed i muri perimetrali, mentre
fu demolito il campanile sino al primo piano
e costruito dalle fondamenta il coro.
Sia sul lato a monte sia su quello verso
il mare, prospiciente la salita, sono contigue
all’Oratorio costruzioni realizzate successivamente; in particolare, il locale della sacrestia
vecchia, che si trova sul lato a nord/est verso
l’abside, è stato edificato là dove era ubicata
una casetta ceduta nel 1620 dai Carmelitani
alla Confraternita, mentre il piccolo vano,
ove è conservata la settecentesca cassa processionale col gruppo ligneo dei SS. Nazario
e Celso, prospetta sul sagrato.
schi di palazzi e ville genovesi. Fu allievo di
Luca Cambiaso, con cui nel 1583 si recò in
Spagna per lavorare alla reggia di Filippo
II, “L’Escorial”. Tra le sue opere genovesi si
ricorda: la decorazione di “Palazzo Spinola”
in Strada Nuova nel 1592; gli affreschi della
“Villa di Pegli” realizzati intorno al 1590; la
decorazione della facciata a mare di “Palazzo
San Giorgio” nel 1608; la decorazione della
“Villa Paradiso” in Albaro nel 1614. Tra le
opere religiose sono da annotare: la volta del
presbiterio della “Chiesa di S. Maria delle Vigne” nel 1612; la decorazione dell’“Oratorio
della Confraternita dei Santi Nazario e Celso”
di Multedo, tra il 1627 e il 1634.)
IL RESTAURO
Nel 1634 Lazzaro Tavarone completò gli
affreschi per la totalità delle superfici interne
dell’oratorio rappresentando otto episodi della
vita dei Santi Nazario e Celso e tre momenti
del Giovedì Santo.
(Lazzaro Tavarone, Genova 1556 – 1640,
fu pittore manierista, specializzato in affre-
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
La Confraternita, che ha intrapreso interventi di restauro che comportano un forte
impegno economico, auspica di ottenere
sponsorizzazioni e risorse economiche che
consentano di affrontare gradualmente gli
interventi di restauro, nell’arco temporale
previsto in almeno quattro/cinque anni.
In sintesi l’encomiabile obiettivo dell’intervento è finalizzato a salvaguardare il meraviglioso insieme di affreschi, in gran parte
aggrediti da fenomeni di umidità ascendente
sulle murature di perimetro, nonché da umidità
diffusa e da alcuni fenomeni fessurativi e di
distacco che richiederanno integrali opere di
risanamento e consolidamento.
Ad oggi con i fondi e le regalie fin qui
raccolte è stato possibile progettare e realizzare l’installazione di ponteggi di servizio
Il restauro dell’Oratorio dei “SS. Nazario e Celso” in Genova - Multedo
che servono tutte le superfici affrescate da
restaurare.
La Curia genovese ed una impresa di
ponteggi hanno consentito la realizzazione
delle opere provvisionali necessarie allo studio preliminare ed alla progettazione degli
interventi.
In primo luogo, dopo aver messo in sicurezza il supporto murario della volta, dovrà
essere realizzato il risanamento delle murature
con una idonea metodologia e, poi, saranno
realizzati gli interventi di consolidamento.
L’ultima fase riguarderà gli interventi, più
lunghi e delicati, di restauro pittorico degli
affreschi che saranno affidati a specialisti del
settore, previo un delicato lavoro di fissaggio
del supporto.
Ovviamente, ogni fase di lavorazione è sottoposta all’approvazione della Soprintendenza
ai Monumenti della Liguria con le procedure
di competenza.
67
Si ritiene nobilitante l’interesse per quest’opera che, dopo oltre quattro secoli di vita,
potrà assicurarsi la conservazione per un altro
lungo periodo di tempo.
Ogni contributo che i Colleghi riusciranno
ad offrire, sia sotto il profilo scientifico-esecutivo e di diffusione del progetto sia per le
risorse economiche, potrà essere senz’altro
motivo di vanto per la ns. Categoria.
POLIZZA RC PROFESSIONALE
É stata rinnovata la convenzione tra
IL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GENOVA e SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
Agenzia Principale di Genova - Guido Carosini, Filippo e Francesco Parodi S.a.s.
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B - Danni conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici
C - Mancata corrispondenza delle opere
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Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Informativa
Disegno di legge delega
Disposizioni per la revisione
del sistema fiscale
“Si ritiene utile, data l’importanza e l’attualità dell’argomento, pubblicare il seguente Disegno di Legge organizzato in 17 articoli ed avente
per oggetto le Disposizioni per la revisione del sistema fiscale”
Articolo 1
(Delega al Governo per la revisione
del sistema fiscale)
1. Tenuto conto dell’esigenza di perseguire
lo sviluppo e la competitività delle attività
economiche e della necessità di ricondurre ad
una maggiore razionalità ed equità il sistema
fiscale, di contrastare i fenomeni dell’evasione,
dell’elusione e dell’erosione, nonché di instaurare con i contribuenti un rapporto basato su
fiducia reciproca e collaborazione, il Governo
è delegato ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, recanti la revisione del
sistema fiscale secondo i principi e i criteri
direttivi indicati nella presente legge.
CAPO I
(Disposizioni generali rivolte all’equità
e alla razionalità del sistema)
Articolo 2
(Revisione del catasto dei fabbricati)
1. Al fine di migliorare i livelli di equità,
perequazione, trasparenza e qualità delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore
immobiliare, il governo è delegato ad attuare
una revisione del catasto dei fabbricati in collaborazione con i comuni in cui i fabbricati
stessi sono collocati, con l’obiettivo di attribuire a ciascuna Unità immobiliare il relativo
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
valore patrimoniale e la rendita, applicando
in particolare per le unità immobiliari urbane
censite al catasto fabbricati i seguenti principi
e criteri direttivi:
1.1. riferimento ai rispettivi valori medi
ordinari espressi dal mercato in un arco temporale triennale;
1.2. definizione degli ambiti territoriali del
mercato immobiliare;
1.3. rideterminazione delle destinazioni
d’uso catastali ordinarie e speciali;
1.4. determinazione del valore patrimoniale medio ordinario:
a) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo
estimativo che:
– utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la
localizzazione e le caratteristiche edilizie dei
beni per ciascuna destinazione catastale e per
ciascun ambito territoriale;
– utilizzi il metro quadrato come unità di
consistenza;
– applichi i procedimenti di cui alla successiva lettera b), qualora i valori non possano
essere determinati sulla base delle funzioni
statistiche di cui alla presente lettera;
b) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo
estimativo che:
– operi sulla base di procedimenti di
stima diretta con l’applicazione di metodi
Disegno di legge delega
standardizzati e di parametri di consistenza
specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale; qualora non sia possibile fare
riferimento diretto ai valori di mercato, si
utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale,
mentre il criterio reddituale per gli immobili
per i quali la redditività costituisce l’aspetto
prevalente.
2. Determinazione della rendita media
ordinaria per le unità immobiliari mediante
un processo estimativo che:
a) utilizzi funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione
medi, la localizzazione e le caratteristiche
edilizie dei beni per ciascuna destinazione
catastale e per ciascun ambito territoriale
qualora sussistano dati consolidati sul mercato
delle locazioni;
b) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione
ai valori patrimoniali di specifici saggi di
redditività desumibili dal mercato, sempre
riferibili ad un arco temporale triennale.
3. Previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite delle
unità immobiliari urbane.
4. Riguardo alle modalità del processo di
riforma:
a) ridefinizione delle funzioni, delle competenze e della composizione delle commissioni censuarie provinciali e della commissione
censuaria centrale, anche al fine di introdurre
strumenti deflativi del contenzioso;
b) articolazione del processo di riforma del
sistema catastale tale da assicurare la collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni,
la possibilità di poter impiegare mediante
apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni,
tecnici indicati dagli Ordini professionali e fermo restando comunque all’Agenzia il compito
di garantire, a livello nazionale, l’uniformità e
la qualità dei processi e il loro coordinamento
e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto
69
ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei
rispettivi ambiti territoriali;
c) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla
notifica mediante affissione all’albo pretorio,
in deroga alle disposizioni recate dall’articolo
74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
d) ricognizione, riordino, variazione e
abrogazione delle norme che attualmente regolano il sistema catastale, in coerenza con la
riforma del sistema estimativo dei fabbricati
di cui al presente articolo;
e) determinazione della decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove rendite e dei
valori patrimoniali delle unità immobiliari
urbane, nonché dei nuovi redditi e dei valori
patrimoniali dei terreni.
5. Al fine di evitare che dalla revisione
delle rendite catastali derivi un aggravio del
carico fiscale, previsione della contestuale
riduzione delle aliquote, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti.
Articolo 3
(Misurazione e monitoraggio dell’evasione)
1. Definizione di una metodologia di
rilevazione dell’evasione, riferita a tutti i
principali tributi, basata sul confronto tra i
dati di contabilità nazionale e quelli acquisiti
dall’anagrafe tributaria. Utilizzo a tal fine di
criteri trasparenti, stabili nel tempo, avallati
da esperti scientifici, e loro pubblicizzazione.
Previsione che i risultati siano calcolati e
pubblicati a cadenza annuale, eventualmente
prevedendo l’istituzione di una commissione
indipendente, con partecipazione dell’ISTAT,
dell’Amministrazione finanziaria e di altre
amministrazioni pubbliche.
2. Introduzione dell’obbligo di redigere
un rapporto annuale, all’interno della procedura di bilancio, sulla strategia seguita e sui
risultati conseguiti sul fronte delle misure di
contrasto all’evasione.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
70
Disegno di legge delega
Articolo 4
(Monitoraggio e riordino
dell’erosione fiscale)
1. Introduzione dell’obbligo di redigere,
all’interno della procedura di bilancio, un
rapporto annuale sulle spese fiscali (ovvero
tax expenditures, intendendo per tali qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell’imponibile o dell’imposta, regime sostitutivo di favore), sulla base di metodi e criteri
basati sulle migliori pratiche internazionali e
stabili nel tempo, che consentano anche un
confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo la costituzione di una
commissione indipendente.
2. Previsione della possibilità di eliminare,
ridurre o riformare le spese fiscali che appaiono in tutto o in parte ingiustificate o superate
alla luce delle esigenze sociali o economiche
o che costituiscono una duplicazione.
Articolo 5
(Destinazione del gettito
riveniente dal recupero di imponibili)
1. Confluenza del gettito conseguente alla
riduzione dell’evasione, valutato secondo le
metodologie di cui all’articolo 3, a un apposito
fondo strutturale, destinato a finanziare sgravi
fiscali. Attribuzione al medesimo fondo dell’eventuale gettito conseguente alla riduzione
dell’erosione, eccedente le eventuali necessità
di copertura rivenienti dall’attuazione della
presente delega.
CAPO II
(Contrasto all’evasione e all’elusione
e revisione del rapporto tra fisco
e contribuente)
Articolo 6
(Disciplina dell’abuso del diritto
ed elusione fiscale)
1. In conformità ai principi della giurisprudenza comunitaria e alle migliori pratiche
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
europee e internazionali, introduzione di una
norma generale di definizione dell’abuso del
diritto, unificandola con quella dell’elusione
e rendendola applicabile a tutti i tributi, con
la finalità di contrastare operazioni di pianificazione fiscale prive di adeguate autonome
finalità economiche, diverse dall’ottenimento
di risparmi di imposta, basate sulla costruzione di schemi articolati, anche se legittimi
nelle singole componenti; estensione delle
responsabilità a chiunque partecipi a tale
pianificazione; salvaguardia della legittimità
della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario; previsione di specifiche regole procedimentali, che
garantiscano un efficace contradditorio con
l’amministrazione fiscale e salvaguardino il
diritto di difesa del contribuente in ogni stato
e grado del giudizio.
Articolo 7
(Gestione del rischio fiscale,
governance aziendale e tutoraggio)
1. Al fine di instaurare un rapporto basato sul dialogo, la fiducia reciproca e la
collaborazione, definizione di nuovi istituti
che consentano di coniugare, secondo le indicazioni dell’OCSE, il rispetto dello spirito
(oltre che della lettera) delle norme tributarie con l’esigenza di preservare la certezza
del diritto, tramite forme di comunicazione
e cooperazione rafforzata tra le imprese e
l’amministrazione finanziaria, che prevedano
anche, per i soggetti di maggiori dimensioni,
l’introduzione di sistemi aziendali strutturati
di gestione e controllo del rischio fiscale, con
una chiara attribuzione di responsabilità nel
quadro del complessivo sistema dei controlli
interni; eventuale introduzione di sistemi
che incentivino, anche soltanto in termini
di minori adempimenti, la realizzazione dei
predetti sistemi di controllo interno del rischio
fiscale.
2. Revisione ed ampliamento del “tutoraggio” al fine di attuare una migliore assistenza
ai contribuenti, in particolare quelli di minori
Disegno di legge delega
71
dimensioni e operanti come persone fisiche,
per l’assolvimento degli adempimenti, la predisposizione delle dichiarazioni e il calcolo
delle imposte.
3. Revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità
anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale.
2. Definizione della portata applicativa
della disciplina del raddoppio dei termini,
prevedendo che tale raddoppio si verifichi
soltanto in presenza di effettivo invio della
denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice
di procedura penale effettuato entro un termine
correlato allo spirare del termine ordinario di
decadenza.
Articolo 8
(Semplificazione)
Articolo 10
(Rafforzamento dell’attività conoscitiva
e di controllo)
1. Revisione sistematica dei regimi fiscali e
loro riordino, al fine di eliminare complessità
superflue. Revisione degli adempimenti con
particolare riferimento a quelli superflui o
che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, o risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività
di controllo e di accertamento o comunque
non conformi al principio di proporzionalità.
Revisione, nell’ottica della semplificazione,
delle funzioni dei sostituti d’imposta e di
dichiarazione, dei Centri di Assistenza Fiscale
e degli intermediari fiscali, con potenziamento
dell’utilizzo dell’informatica.
Articolo 9
(Revisione del sistema sanzionatorio)
1. Revisione del sistema sanzionatorio
penale secondo criteri di predeterminazione e
proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione
del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione
e utilizzo di documentazione falsa; esclusione
della rilevanza penale per i comportamenti
ascrivibili all’elusione fiscale; revisione del
regime della dichiarazione infedele e del
sistema sanzionatorio amministrativo al fine
di meglio correlare, nel rispetto del principio
di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva
gravità dei comportamenti; possibilità di
ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi, o di applicare sanzioni amministrative
anziché penali.
1. Rafforzamento dell’utilizzo da parte
dell’Amministrazione finanziaria di controlli
mirati, utilizzando in modo appropriato e
completo gli elementi contenuti nelle banche
dati e prevedendo, laddove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nell’ottica di
migliorare l’efficacia delle metodologie di
controllo.
2. Previsione dell’obbligo di garantire
l’assoluta riservatezza nell’attività conoscitiva
e di controllo fino alla completa definizione
dell’accertamento; effettiva osservanza, nel
corso dell’attività di controllo, del principio
di ridurre al minimo gli ostacoli al normale
svolgimento dell’attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto
del principio di proporzionalità; rafforzamento
del contraddittorio nella fase di indagine e
subordinazione dei successivi atti di accertamento e liquidazione all’esaurimento del
contraddittorio procedimentale.
3. Potenziamento e razionalizzazione della
tracciabilità dei pagamenti.
4. Potenziamento dell’utilizzo della fatturazione elettronica.
5. Potenziamento degli effetti dell’accertamento sintetico attraverso l’introduzione
di una previsione esplicita volta a stabilire
che, salvo prova contraria, il maggior reddito
accertato sinteticamente a fini Irpef assume
rilevanza anche ai fini degli obblighi contributivi, nonché delle altre imposte, in quanto
dovute per effetto della natura dell’attività
svolta.
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Disegno di legge delega
72
Articolo 11
(Revisione del contenzioso tributario)
1. Revisione del contenzioso tributario al
fine di accelerare la definizione delle controversie di competenza delle commissioni
tributarie, prevedendo a tal fine procedure
stragiudiziali di definizione delle liti di modesta entità.
2. Estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di
revocazione.
3. Miglioramento dell’efficienza delle
commissioni tributarie e della professionalità
dei collegi giudicanti.
CAPO III
(Revisione della tassazione in funzione
della crescita, dell’internazionalizzazione
delle imprese e della tutela dell’ambiente)
Articolo 12
(Tassazione dei redditi prodotti
dalle imprese e dai lavoratori autonomi)
1. Assimilazione dell’imposizione su tutti
i redditi prodotti nell’esercizio di attività di
impresa o di lavoro autonomo (compresi quelli
prodotti in forma associata) dagli attuali soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRES, assoggettandoli a un’imposta unica; in particolare,
prevedendo la deducibilità dalla predetta imposta unica delle somme prelevate dall’artista
o professionista o dai soci o associati ovvero
dall’imprenditore o dai soci, e la concorrenza
delle predette somme alla formazione del
reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF
dell’artista o del professionista e dei soci o
associati e dell’imprenditore o dei soci.
2. Possibilità di istituire, per i contribuenti
di minori dimensioni, regimi che prevedano
il pagamento a forfait di un’unica imposta in
sostituzione di quelle dovute, purché a tendenziale invarianza dell’importo complessivo
dovuto, coordinandoli con analoghi regimi
vigenti.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Articolo 13
(Razionalizzazione
della determinazione del reddito d’impresa
e della produzione netta)
1. Al fine di ridurre le incertezze nella
determinazione del reddito e della produzione
netta e di favorire l’internazionalizzazione dei
soggetti economici operanti in Italia:
a) introduzione di criteri chiari e coerenti
con la disciplina di redazione del bilancio, in
particolare per determinare il momento del
realizzo delle perdite su crediti, ed estensione
del regime fiscale previsto per le procedure
concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti
dalla riforma fallimentare e dalla normativa
sul sovraindebitamento, nonché alle procedure
similari previste in altri ordinamenti;
b) revisione della disciplina impositiva
delle operazioni transfrontaliere al fine di adeguarla alle migliori pratiche internazionali, con
particolare riferimento all’individuazione della
residenza fiscale, al regime di imputazione per
trasparenza delle società controllate estere e
di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei
dividendi provenienti dagli Stati con regime
fiscale privilegiato, al regime di deducibilità
dei costi di transazione commerciale dei
soggetti insediati in tali Stati, al regime di
applicazione delle ritenute transfrontaliere,
al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all’estero e di quelle insediate in
Italia di soggetti non residenti, al regime dl
rilevanza delle perdite di società del gruppo
residenti all’estero;
c) revisione dei regimi di deducibilità
degli ammortamenti, delle spese generali e
di particolari categorie di costi.
Articolo 14
(Razionalizzazione dell’IVA
e di altre imposte indirette)
1. Razionalizzazione dei sistemi speciali
in funzione della particolarità dei settori interessati e attuazione del regime del gruppo
73
Disegno di legge delega
IVA previsto dall’articolo 11 della Direttiva
2006/112/CE.
2. Revisione delle imposte di registro, di
bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni
governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, con l’obiettivo della semplificazione
degli adempimenti e della razionalizzazione
delle aliquote, con previsione dell’eventuale
accorpamento o soppressione di fattispecie
particolari.
Articolo 15
(Tassazione ambientale)
1. In considerazione delle posizioni emerse nel dibattito europeo in materia di green
economy, introduzione di nuove forme di
imposizione finalizzate a preservare e garantire l’equilibrio ambientale (green taxes)
e revisione della disciplina delle accise sui
prodotti energetici in funzione del contenuto di
carbonio, prevedendo che il gettito riveniente
dall’introduzione della carbon tax sia destinato
prioritariamente alla revisione del sistema di
finanziamento delle fonti rinnovabili.
CAPO IV
(Disposizioni finali)
materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione; tale termine può essere
prorogato di dieci giorni su espressa richiesta delle Commissioni stesse alle rispettive
Camere qualora ciò si renda necessario per
la complessità della materia o il numero dei
decreti legislativi; qualora sia stata chiesta la
proroga e limitatamente alla materia per cui
essa sia concessa, i termini per l’esercizio
della delega sono prorogati di dieci giorni;
trascorso il termine previsto per l’emissione
del parere o quello eventualmente prorogato,
il parere s’intende espresso favorevolmente. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui alla presente legge
possono essere adottate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e dei criteri direttivi previsti dalla presente
legge e con le stesse modalità di cui al
presente articolo.
2. Entro il medesimo termine di cui al
comma 2, il Governo è delegato ad adottare
i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per
l’abrogazione delle norme incompatibili.
Articolo 16
(Procedura)
Articolo 17
(Oneri finanziari)
1. Gli schemi dei decreti di cui all’articolo 1 sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per
1. Dai decreti delegati di attuazione della
presente delega non possono derivare nuovi
oneri per il bilancio dello Stato.
Le sirene cantano pù dolcemente quando vogliono tradire.
Michael Drayton
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
Consiglio Nazionale
Comunicazioni dal Consiglio
Nazionale Geometri
Prot. n° 0000645 del 19/01/2012
Serv. Area 4
OGGETTO: Provvedimenti legislativi in materia catastale.
Come noto, gli ultimi provvedimenti legislativi in materia fiscale hanno inciso significativamente sulla nostra attività catastale, per cui si ritiene opportuno che i Collegi pongano
all’attenzione degli iscritti gli aspetti più significativi.
Le istanze per richiedere l’attribuzione della classificazione nelle categorie A/6 e D/l0, per
ottenere l’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali aventi titolo, possono
essere presentate e saranno ritenute valide con le stesse modalità già previste dall’Agenzia
deI Territorio (ancora presenti sul sito dell’Agenzia stessa), anche dopo l’originaria scadenza
di settembre 2011 e fino al prossimo 31 marzo 2012.
Va sottolineato, a sostegno delle tesi già più volte da noi espresse e condivise dall’Agenzia,
che l’accoglimento delle richieste di cui sopra, per quanto riguarda gli immobili rurali ad uso
abitativo, non produrranno variazione di categoria negli atti del Catasto, ma saranno unicamente utili per l’esenzione dall’ICI per quanto, fino all’attualità, eventualmente dovuta.
Infatti, le modalità per l’inserimento in atti Catastali dell’esito di dette istanze saranno
definite con apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
ma è lecito attendersi che si tratterà unicamente di una “annotazione” presente nella visura
dell’immobile, utile fin tanto che i soggetti interessati potranno dimostrare di possedere i
noti requisiti della “ruralità”.
Detta annotazione, dunque, potrà agevolmente essere eliminata dagli archivi catastali, al
momento della cessazione dei requisiti di cui sopra, senza inficiare la qualità e classe corretta,
già presente al Catasto dei Fabbricati a seguito dell’avvenuto puntuale accatastamento.
Tutto ciò significa che gli accatastamenti dei fabbricati residenziali “rurali”, già presentati
al Catasto dei Fabbricati, rimarranno inalterati in atti e non saranno più soggetti al trasporto
d’ufficio nella categoria A/6.
Questo a dimostrazione della correttezza dell’atto tecnico presentato dal professionista,
della puntuale inventariazione dello stesso in conformità delle caratteristiche dell’immobile
e soprattutto, diventa fondamentale per la tranquillità del committente. Quest’ultimo sarà
certo che l’accatastamento doveva, e deve ancora essere definito nella categoria e classe
più consona e non nella “fittizia” A/6, unicamente a scopo di esenzione fiscale ICI.
Pertanto, i colleghi interessati, che ne avessero l’opportunità, dovranno presentare le istanze di cui sopra, fino alla scadenza del 31 marzo prossimo, con l’avvertenza - che l’effetto
dell’istanza (a responsabilità dell’istante) produrrà una semplice annotazione catastale, con
improbabile verifica tecnica dell’Ufficio e con effetto pratico, limitato alla sola esenzione
ICI, fino ad esaurimento nel tempo, della applicazione della stessa imposta.
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
75
Ma l’aspetto più concreto della manovra governativa nell’istituzione dell’IMU (Imposta
Municipale Unica) è che detta imposta è riferita a tutti gli immobili e sarà calcolata in
funzione della rendita catastale in atti.
Per cui l’IMU, pur concedendo peraltro agevolazioni, aliquote diversificate e detrazioni
ai possessori di inmobili, non esenta alcun immobile dall’imposta stessa.
Quindi la doverosità del corretto accatastamento va oltre ogni possibile condizione esentativa, proprio in funzione dell’IMU e per la necessità di garantire, per l’edificato, la corrispondenza tra edificato, assentito ed accatastato.
Quindi la norma in parola (art. 13 legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 del
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201) sancisce univocamente la doverosità dell’accatastamento di tutto l’edificato, includendovi anche i fabbricati “rurali”, già inseriti soltanto in
mappa al Catasto dei Terreni, per i quali il termine utile ultimo di presentazione è fissato
al 30 novembre 2012.
È appena il caso di sottolineare che sicuramente si tratta di una notevole opportunità di
lavoro per la nostra categoria, visto che da stime ragionevolmente realistiche, risulta che i
fabbricati “rurali”, attualmente presenti soltanto sulla mappa catastale ed ancora da censire
all’Urbano con la procedura DOCFA, possano essere più di un milione.
Va ricordato infine, che tale obbligatorietà diventa (comma 14 quater del sopracitato art.
13) assolutamente inderogabile e può essere supportata anche (nelle more delle tempistiche
necessarie per l’esecuzione dell’accatastamento) dall’eventuale rendita presunta, calcolata
dai nostri colleghi con le consuete modalità, ai fini della determinazione della prima rata
dell’IMU che scadrà nel prossimo mese di giugno.
In mancanza della rendita catastale definita dall’accatastamento, per il quale, come detto,
ci sarà tempo fino al 30 novembre 2012, il calcolo dell’IMU dovuta potrà essere eseguito
in base alla rendita presunta, calcolata con riferimento ad immobili già censiti e presenti
aI Catasto Urbano, aventi caratteristiche simili all’immobile in corso di accatastamento o
ancora da accatastare.
Detta definizione é assolutamente provvisoria e l’imposta che sarà corrisposta con questo particolare accorgimento (a responsabilità del contribuente), sarà considerata a titolo di
acconto, da conguagliare con la rata a saldo prevista in dicembre, in funzione della rendita
catastale.
In caso di inadempienza, l’Agenzia potrà attivare le procedure per eseguire l’accatastamento
in surroga, già previste dal famoso comma 336 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, procedure che si ritiene opportuno evitare.
Pertanto, si invitano i Collegi in indirizzo a pubblicizzare gli aspetti qui rappresentati,
anche in assenza di apposite segnalazioni delle organizzazioni di categoria del mondo agricolo, nell’interesse della Categoria, ma soprattutto dei committenti.
Cordiali saluti
Il Presidente
Geom. Fausto Savoldi
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
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Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
Prot. n° 0001318 del 07/02/2012
Serv. Area 4
OGGETTO: Trattamento catastale delle istanze di demolizione
concernenti fabbricati con rendita presunta.
La Direzione dell’Agenzia del Territorio ha indirizzato ai propri uffici una circolare esplicativa, nel merito delle procedure da attivare per l’eventuale demolizione dei fabbricati già
identificati come “nascosti”.
Vista l’importanza dei temi in oggetto e la doverosa necessità di applicazione, per quanto
di competenza dei professionisti, si trasmette in allegato la suddetta circolare.
Cordiali saluti
Il Presidente
Geom. Fausto Savoldi
*
*
*
Agenzia del Territorio
Direzione Centrale Catasto e Cartografia
Prot. n° 4260 Roma 26/01/2012
OGGETTO: Trattamento catastale delle istanze dl demolizione
concernenti fabbricati con rendita presunta.
È pervenuta alla scrivente la comunicazione n. 222 deI 10 gennaio 2012, della Direzione
regionale Toscana, con la quale si richiedono chiarimenti in merito alla corretta modalità
operativa da seguire per i fabbricati accertati dall’Ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti.
Al riguardo la citata Direzione “ritiene che, in tali casi, sia sufficiente accettare dalle
parti un docfa che riporta nel quadro B l’indicazione di “unità in soppressione” (con data
di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e che nelle note si faccia
riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione della rendita
presunta. Si ritiene inoltre necessario indicare che il docfa sia presentato insieme ad una
istanza con cui richiedere la cancellazione dei segni grafici, che sono stati introdotti in mappa
con l’attribuzione della rendita presunta, e l’apposizione di una opportuna annotazione nel
data base censuario del C.T. per evidenziare la demolizione del manufatto ed il ripristino
dello stadio precedente”.
Sul tema, la scrivente concorda sulle modalità operative prospettate dalla richiamata Direzione regionale che prevedono l’esclusione dei tipo mappale, in quanto le particelle oggetto
d’intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. Si ritiene opportuno
precisare le seguenti ulteriori modalità operative:
1. per la cancellazione del simbolo “<>” è necessaria un’apposita istanza della parte in
bollo, in cui è specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
77
Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
all’avvenuta demolizione, resa ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o
altro idoneo atto.
2. La dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la causale
“Variazione 1-planimetrica / e-demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del modello
D la data dell’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita presunta, la data di
redazione dell’istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile
la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia
avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della PAC.
3. L’Ufficio, a seguito dell’istanza di cancellazione dei simbolo testuale “<>” al catasto
terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa con le procedure “Wegls” disponibili
ed il data base censuario con le cosiddette “Funzioni d’ausilio”, utilizzando la causale “Verifica d’ufficio”, indicando nel campo “Riferimenti” la dizione “Demolizione immobile oggetto
di rendita presunta - Istanza n. xxxxx/aaaa” e sostituendo, nel nuovo stadio, l’annotazione in
precedenza apposta con la seguente: “particella interessata da immobile urbano oggetto di
attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con
istanza del gg mm aaaa, acquisita al prot. n. xxxxx”. Relativamente alla nota di variazione
d’ufficio, ordinariamente, nel campo “Data validità” è da indicare la data di demolizione.
Resta intesa che nell’ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità “FUA”, rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di
variazione colturale, mediante mod. 26 o l’utilizzo della procedura Docte. In tale fattispecie
la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo richiamata
al punto 1, se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli
atti precedentemente all’apposizione della qualità “FUA”.
È opportuno che gli atti in precedenza richiamati, qualora necessari, siano unitariamente
presentati o inoltrati all’Ufficio provinciale competente.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra
rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali
e verificarne la corretta applicazione.
Cordiali saluti
Il Direttore Centrale
Franco Maggio
*
*
*
Prot. n° 0001355 del 07/02/2012
OGGETTO: Circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti n.
1/2012
Si trasmette la nota di replica alla circolare che il Consiglio Nazionale degli Architetti ha
recentemente inviato alle sedi periferiche dell’Ordine.
Tale documento potrà essere utilizzato all’occorrenza mediante invio agli enti che inten-
Il geometra ligure - N° 2/ 2012
78
Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
dessero adottare provvedimenti in relazione alla circolare in oggetto.
A disposizione per ogni ulteriore necessità porgo cordiali saluti
Il Presidente
Geom. Fausto Savoldi
ALLEGATO c.s.
Prot. n° 0001355 del 07/02/2012
Serv. ER-PL Area DG
OGGETTO: Competenza dei Geometri
Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza di una recente circolare emanata dal
Consiglio Nazionale degli Architetti, riguardante nuovamente la spinosa questione delle
competenze professionali dei geometri.
La circolare sembra finalizzata a tracciare una linea di comportamento, indirizzata ai
Consigli degli Ordini Provinciali degli Architetti e tratta da recenti e noti pronunciamenti
giurisprudenziali, in particolare delle sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011, Cassazione
Civile.
In questa occasione, il tema è stato trattato con quel tanto di imparzialità e distacco da
rendere evidente quanto il nuovo corso di quella categoria punti verso alti obiettivi e consideri la “mission” degli Architetti professionisti non ristretta ad assicurarsi l’ambito di attività
normalmente svolta dai geometri.
Difatti, nella circolare, dopo aver svolto “alcune considerazioni di ordine sistematico, limitandosi a riportare il contenuto delle norme vigenti”, si ammette che “la semplice lettura,
senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non appare sufficiente a fornire
un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto [competenze dei geometri].
Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali...”
Tale pratica, posta in essere sull’onda emotiva di precedenti giurisprudenziali, oltre che
inopportuna e lesiva delle formali attribuzioni dello scrivente Consiglio Nazionale dei Geometri, risulta non rispondente all’obiettivo di affermare l’auspicata chiarezza e, a causa della
evidente contraddittorietà tra le “massime” contenute nelle diverse sentenze citate, genera
più confusione che certezza.
Comunque, attardarsi ancora oggi ad assegnare valore risolutivo alle pronunce giurisdizionali, oltre che sopravvalutare gli effetti delle sentenze, assume il significato di mancata
percezione degli effetti straordinariamente stravolgenti avvenuti nel quadro legislativo degli
ultimi mesi in Italia.
Infatti, in primo luogo, la tesi di assegnare un valore di vincolo assoluto e generale a
sentenze, a vario titolo richiamate dalla circolare menzionata, sia pure pronunciate da autorevolissimi organi di giurisdizioni superiori, si infrange innanzi al valore che nel nostro Paese
assume la sentenza passata in giudicato, la quale decide il caso concreto e fa stato, quindi
dispiega effetti, soltanto ed esclusivamente tra le parti in causa. Inoltre, in riferimento al
petitutrn dedotto in giudizio, non pregiudica il diritto dei terzi.
Tralasciando la sentenza della Corte Costituzionale, n. 345/1995, per le note vicende
legislative che riguardano le tariffe, le sentenze n. 19292/2009 e n. 6402/2011 della Cassa-
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
79
zione Civile non riguardano fattispecie proponibili quali “casi di studio” adatti alla chiara
definizione delle competenze stesse.
Infatti oggetto del contendere nelle due cause è stato, non la determinazione delle competenze professionali, ma la lite sull’ammontare degli onorari.
Per di più, la prestazione professionale di cui alla sentenza n. 6402/2011 della Cassazione Civile riguarda la progettazione di un capannone industriale prefabbricato con superficie
pari, addirittura, a mq 3.600,00. Più o meno lo stesso vale per l’oggetto del contendere di
cui alla sentenza n. 19292/2009 della Cassazione Civile.
Quindi, stante la eccessiva diversità tra i giudicati (sei o sette in un quinquennio) in parte
citati nella circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti e quanto forma normalmente
oggetto di esercizio professionale dei geometri (100.000), non risulta praticabile l’indirizzo
di assegnare indistintamente alle risultanze delle sentenze un valore assoluto o decisamente
affidabile in merito alla definizione delle competenze.
Il giudicato civile, penale, amministrativo, amministrativo-contabile e tributario di ciascuna
sentenza dispiega i propri effetti incidendo soltanto ed esclusivamente nella sfera giuridica
dei soli soggetti che siano stati parti regolarmente costituite nel giudizio, conclusosi con
quella stessa sentenza divenuta res iudicata (artt. 2908 e 2909 c.c.), e in quanto tale non
può legittimamente essere fatta valere quale fonte etero normativa integrativa di divieti non
previsti dal legislatore.
Il giudicato in questa materia, inoltre, non può essere inteso quale fonte secondaria di
tipo “consuetudinario”, poiché la disciplina generale delle professioni, stanti le gravissime
sanzioni previste anche in materia penale, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato
(art. 117, terzo comma, della Costituzione) concorrente con quella delle Regioni solo in
materia di formazione.
A rafforzare tale principio, si richiama la recentissima legislazione in materia di misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, che
nel titolo II, art. 3, disciplina: “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio
delle professioni e delle attività economiche”. Il parlamento, confermando pienamente la sua
competenza in materia di professioni, nel comma 1, sancisce: “Comuni, Province, Regioni e
Stato, entro un anno, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa
e l’attività economica privata sono libere ed “è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge”, con buona pace degli sforzi interpretativi prodotti finora dalla Suprema
corte o da chiunque altro in materia di limiti alle competenze.
Il principio è fondamento e tutela della leale concorrenza (comma 2).
Il comma 5 della novella legislativa ribadisce i principi a cui tutti i regolamenti professionali dovranno essere uniformati entro brevissime e precise scadenze, primo tra i quali è
il “dovere di garantire che l’esercizio dell’attività risponda, senza eccezioni, ai principi di
libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale,
alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca la effettiva possibilità di scelta da
parte degli utenti”.
Lo stesso comma 5 prevede, inoltre, la possibilità di esercitare la professione in forma
societaria (compresa quella di capitale), con buona pace, anche qui, della copiosa letteratura
riguardante “l’unicità della prestazione” e la presunta irregolarità della “collaborazione tra
tecnici”, appartenenti ad Ordini di diverso livello formativo, affermata da alcune sentenze
della stessa Corte.
Il concetto di “modesta entità” dell’opera, comunque, non può essere riferito a parametri
arbitrari e non idonei a quantificarne il limite (la mera presenza del cemento armato, sismiIl geometra ligure - N° 2/ 2012
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Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
cità del territorio, ecc.), tanto meno a quelli con i quali si pretenderebbe, per effetto delle
sentenze, di escludere completamente la competenza del geometra in materia di progettazione
edilizia con uso del c.a. (il genericissimo “pericolo per l’incolumità delle persone”).
Le sentenze, non sono più, per quanto non lo siano mai state, decisive per stabilire il limite delle competenze che possono, invero, essere contestate legittimamente e motivatamente
solo in presenza di una specifica “legge” che le vieti.
A conferma di quanto affermato ed a risoluzione di ogni possibile antinomia normativa
e, quindi, di ogni eventuale residuale perplessità interpretativa, è sufficiente fare menzione del D.Lgs. 212/2010 – ormai non recentissimo ma ciò nonostante sistematicamente
dimenticato nel quadro ricostruttivo di cui alla circolare diramata dal Consiglio Nazionale
degli Architetti – con il quale il legislatore, ha espressamente abrogato il Regio Decreto
n. 2229 del 16 novembre 1939, recante le “norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato” e che disponeva “Ogni opera di conglomerato
cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l‘incolumità
delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni,
ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537” ed ha
quindi, espunto dall’ordinamento la riserva speciale, in precedenza prevista per le opere
in cemento armato in favore degli ingegneri e degli architetti, distruggendo l’unico riferimento normativo costituente sostegno di quasi tutte quelle disquisite sentenze pronunciate
della Suprema Corte.
E spunta dall’ordinamento la previgente riserva in favore degli ingegneri ed architetti, per
espressa volontà del legislatore nazionale (unico potere competente), per i geometri residua,
in materia di progettazione esecutiva e direzione di opere in conglomerato cementizio, la
cogenza della normativa attualmente vigente, cioè “l’articolo 16 del R.D. 274/1929”, ecc.
(vedi in calce la sintesi del quadro normativo vigente).
Per i geometri, non vige alcun divieto espresso “nell’ambito delle loro competenze”, tant’è
che nella stessa circolare del Consiglio Nazionale degli Architetti, è espressamente ammesso
che “la semplice lettura, senza alcuna pretesa interpretativa delle norme sopraindicate, non
appare sufficiente a fornire un quadro esauriente e completo sulla problematica in oggetto
[competenze dei geometri]. Appare, quindi, necessario esaminare i precedenti giurisprudenziali...”.
A tal proposito e al fine di assicurare ampia informazione “avverso dubbi o perplessità
che da altra categoria possono essere sollevati”, può tornare utile osservare:
• che l’art. 1 del D.L. 24/01/2012, n. 1, stabilisce l’adeguamento dei Comuni, Province e
Regioni agli obblighi di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito in
legge n. 148/2011), tra i quali è previsto che l’attività economica è libera ed “è permesso
tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” e, pertanto, tale adeguamento può
costituire elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti;
• che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, “l’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano i singoli procedimenti”;
• che, ai sensi e per gli effetti della stessa L. 241/90, la pubblica amministrazione “non
può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria”.
Quindi, gli impiegati pubblici sono impegnati ad osservare le loro attribuzioni nel rispetto
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Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
dei doveri d’ufficio (parere urbanistico, ricevimento di SCIA o deposito atti, ecc.) e non sono
legittimati a decidere sul limite delle competenze dei professionisti rifiutando o respingendo
gli atti.
La posizione eventualmente assunta dai pubblici impiegati, ove dovesse determinare il
ritardo immotivato o l’illegittimo diniego, procurerebbe danni ingiusti ai privati cittadini
richiedenti il provvedimento con l’ulteriore effetto di penalizzare gli appartenenti ad una
categoria professionale a diretto vantaggio di altre delle quali, spesso, gli stessi funzionari
risultano portatori di interessi in qualità di iscritti all’Ordine.
Da ultimo, si rileva che tale tipo di irrituale condotta espone a responsabilità di carattere
patrimoniale, anche personale, il soggetto che osservi il comportamento reprensibile.
Alla luce di quanto esposto, “si suggerisce” a chi di dovere di non modificare le regole
fino ad oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare atteggiamenti
suscettibili di provocare l’insorgenza di contenziosi copiosi e diffusi su tutto l’ambito territoriale di competenza.
Con i migliori saluti
Il Presidente
Geom. Fausto Savoldi
IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE IN VIGORE
Come è noto ai sensi degli articoli 70 e 117 della Costituzione il potere legislativo è
riservato al Parlamento e alle Regioni.
In materia di competenza professionale dei geometri, il legislatore è intervenuto nel tempo
attraverso l’adozione dei seguenti atti e regolamenti:
R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (“Regolamento per la professione di geometra”), art.
16:
L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a
lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali
ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano
tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione,
stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di
danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione
per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi
di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori
in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste
costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi
bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle
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Comunicazioni dal Consiglio Nazionale Geometri
acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole
importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore
ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per
uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole
costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di
calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade
viciniali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua
per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque,
la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che
implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici”.
R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 (“Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”), provvedimento abrogato con D.lgs. 13 dicembre
2010 n. 212.
L. 5 novembre 1971 n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”), art. 2:
“Progettazione, direzione ed esecuzione. La costruzione delle opere di cui all’articolo 1
deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o
geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze… omissis...”.
L. 2 febbraio 1974 n. 64 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”), art. 17: “Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei
progetti. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 3 della presente legge, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto,
notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la
residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da
un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive
competenze, nonché dal direttore dei lavori... omissis...”; art. 18: “Autorizzazione per l’inizio
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dei lavori… omissis… I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra
o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.
T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”), art. 64 (L): “Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma). 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità. 2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 3.
L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell’opera comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno
per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera”;
art. 93. (R): “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19… omissis… 2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori. omissis…”;
art. 94. (L): “Autorizzazione per l’inizio dei lavori (legge 2 febbraio 1974, n. 64, art.
18); … omissis… 4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o
perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
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Plauto
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Recensioni
Segnalazione certificata
inizio attività (S.C.I.A.)
di Mario Di Nicola
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geom. Liliana Olcese
L
a S.C.I.A. appare concepita dal legislatore con l’intento di voler facilitare
le procedure burocratiche a cui deve sottoporsi
chi è interessato ad ottenere un permesso per
intraprendere un’attività o deve ottenere un
titolo abilitativo. La segnalazione certificata
di inizio attività, soprattutto al suo esordio, ha
lasciato incertezza sulla sua applicabilità alle
costruzioni, anche per le povere informazioni
che il testo fornisce al riguardo della procedura.
I dubbi erano tali da richiedere, inizialmente,
una circolare esplicativa del Ministero della
Semplificazione, e successivamente è stato il
Decreto Sviluppo ad indicare i margini d’azione
della nuova procedura.
La segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i permessi necessari alla
presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e
culturali. Sono altresì escluse anche le nuove
costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche e
gli interventi edilizi che alterino i parametri
urbanistici, i volumi, la sagoma, le superfici
delle unità immobiliari o la loro destinazione
d’uso.
Con la S.C.I.A., il cantiere può partire nello
stesso giorno in cui è consegnata la richiesta,
ma la Pubblica Amministrazione entro trenta
giorni può adottare provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell’attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi. Decorso questo
termine, all’amministrazione è consentito intervenire solo alla presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale,
per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale. Il testo “Segnalazione certificata inizio attività”è un manuale
Il geometra ligure - N° 2 / 2012
operativo in grado
di indicare il campo di applicazione della normativa
e di aiutare nella
parte pratica che
interessa la stesura
delle domande e
dei nulla osta oltre che la parte per concludere la pratica. La guida alla progettazione
viene attuata con relazioni e comunicazioni
modello. La domanda deve essere corredata
dalle attestazioni ed asseverazioni del tecnico
sulla sussistenza dei requisiti richiesti e gli
elaborati grafici. D’importanza per i tecnici è
che la realizzazione degli interventi mediante la
S.C.I.A. comporta l’assunzione di responsabilità per le asseverazioni rispetto alle norme degli
strumenti urbanistici, dei piani territoriali e le
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico sanitarie, sugli impianti, sull’efficienza energetica e le disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio.
È opportuno perciò, oltre che conoscere
il campo d’applicazione della S.C.I.A., saper
leggere attentamente le suddette prescrizioni ed
eventualmente acquisire preventivamente i nulla
osta e le autorizzazioni rilasciate dagli organi
competenti affinché la segnalazione possa
essere ritenuta valida. Il libro “Segnalazione
certificata inizio attività” comprende il capitolo che riguarda il procedimento amministrativo,
il campo responsabilità e sanzioni nonché la
normativa di riferimento contenuta anche nell’allegato Cd-Rom assieme alla modulistica già
segnalata all’interno del volume.
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Contiene I.R.