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novità Spese di rappresentanza e pubblicità La disciplina degli omaggi e delle cessioni gratuite, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi, si differenzia a seconda: - che i beni rientrino o meno nell’oggetto dell’attività d’impresa, arte e professione; - che i destinatari dei beni siano clienti o dipendenti. Si deve inoltre tenere presente che, ai fini delle imposte dirette, la Finanziaria 2008 ha previsto la deducibilità del costo nell’esercizio in cui sono sostenute purché rispondenti a criteri di congruità e inerenza, e l’aumento a 50 euro del limite entro il quale sono integralmente deducibili le spese relative a beni distribuibili gratuitamente (c.d. omaggi). Beni la cui produzione o commercio NON rientra tra le attività d’impresa Trattamento I.V.A. Costituiscono SEMPRE spese di rappresentanza: di conseguenza, l’IVA è detraibile per le spese sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82, ed è indetraibile le spese di costo unitario superiore al predetto importo. Ai fini dell’individuazione del limite di euro 25,82 si deve sempre considerare il costo del singolo bene al netto dell’imposta. Qualora oggetto dell’omaggio sia un insieme di beni costituenti un'unica confezione, occorrerà valutare il costo dell’intera confezione e non dei singoli prodotti che la compongono. La cessione gratuita di beni non rientranti nell’oggetto dell’attività d’impresa costituisce operazione non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 4 del D.P.R. n. 633/72, a prescindere dalla detraibilità o meno operata in sede di acquisto. Trattandosi di operazione fuori campo IVA non sussiste alcun obbligo di emettere la fattura per la cessione gratuita; tuttavia, al solo fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa, è consigliabile predisporre un registro degli omaggi, o in alternativa un documento di trasporto (D.D.T.) con causale “omaggio” o “cessione gratuita”, su cui indicare, in entrambi i casi, la descrizione dei beni ed il destinatario degli stessi. Trattamento Imposte Dirette Analogamente a quanto avviene per l’IVA anche ai fini delle imposte sui redditi i costi dei beni non rientranti nell’attività d’impresa e destinati ad essere ceduti gratuitamente sono considerati spese di rappresentanza. La suddetta disposizione prevede in linea generale la possibilità di dedurre integralmente le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio purché rispondenti a criteri di inerenza e congruità, anche in funzione della natura e destinazione delle stesse spese, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa nonché dell’attività internazionale della medesima. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. 1 novità Le spese di importo superiore, per essere considerate deducibili devono essere: - inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa; - effettivamente sostenute e documentate; - effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, - rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero essere coerenti con pratiche commerciali di settore. È stata in particolare fornita una dettagliata esemplificazione delle spese in questione: - le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione Dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa; - le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa; - ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati. Soddisfatti i requisiti di congruità ed inerenza previsti dalla norma, entra in gioco un ulteriore vincolo: la deducibilità delle spese di rappresentanza è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: - all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; - allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; - allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. In sostanza le spese di rappresentanza potranno essere pienamente deducibili se di ammontare pari o inferiore alle suddette percentuali applicabili ai ricavi per scaglioni. In ogni caso non costituiscono spese di rappresentanza e sono, pertanto, pienamente deducibili: - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; - le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. 2 novità Documentazione richiesta ai fini della deducibilità La deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti. I controlli dell’amministrazione finanziaria potranno poi riguardare sia il dettaglio delle spese di rappresentanza soggette ai limiti di deducibilità, sia delle altre spese (quelle relative agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro e delle spese di viaggio, vitto e alloggio per clienti),sia l’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità. Imprese in fase di start up Per le imprese appena costituite la deducibilità delle spese di rappresentanza può essere rinviata ai periodi d’imposta in cui si conseguono i primi ricavi se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. IRAP A seguito delle novità della Finanziaria 2008, le spese di rappresentanza saranno interamente deducibili ai fini IRAP così come imputate a bilancio a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di inerenza e congruità previsti in ambito Ires o Irpef. Per le ditte individuali e le società di persone che non hanno optato per le regole delle società di capitali, le spese in esame potranno essere deducibili, nel rispetto delle regole Irpef, solo se rientranti tra i servizi rilevanti ai fini del tributo. Beni la cui produzione o commercio RIENTRA tra le attività d’impresa Trattamento I.V.A. Non costituiscono spese di rappresentanza e pertanto le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta. E’tuttavia prevista la facoltà di non esercitare il diritto alla rivalsa dell’imposta, evitando in tal modo di chiedere al cliente destinatario dell’omaggio il pagamento dell’IVA indicata in fattura, se si adotta una delle seguenti procedure: - emettere autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, oppure riepilogativa per le cessioni effettuate in un mese, indicando, oltre alla dicitura “autofattura per omaggi ai sensi dell’art. 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72”, il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta. Tale documento dovrà essere numerato secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed annotato nel registro delle fatture emesse; l’imponibile concorrerà al volume d’affari; - annotare in apposito registro degli omaggi, non più vidimato ma solo numerato progressivamente e tenuto a norma dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633/72, l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate giornalmente con indicazione dell’IVA distinta per aliquote nonché dei dati dei cessionari. L’imposta annotata concorrerà anch’essa alla liquidazione periodica dell’IVA; 3 novità - emettere regolare fattura in duplice esemplare indicando che trattasi di “cessione gratuita ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72, SENZA rivalsa dell’IVA ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del D.P.R. n. 633/72”; la fattura dovrà essere contabilizzata e la relativa imposta liquidata. Nel caso in cui l’impresa opti per l’esercizio della rivalsa IVA dovrà richiederne il pagamento al proprio cliente mediante emissione di regolare fattura in duplice esemplare indicando che trattasi di “cessione gratuita ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72, CON rivalsa dell’IVA ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del D.P.R. n. 633/72”. Si ricorda che qualora i beni in commento siano donati ad enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficienza, ricerca scientifica, studio, educazione ecc…, nonché alle ONLUS, la cessione gratuita è esente da imposta ex articolo 10, punto 12 del D.P.R. n. 633/72, e certificata da regolare fattura su cui indicare la natura gratuita dell’omaggio. Trattamento Imposte Dirette e Irap Il trattamento reddituale dei costi per l’acquisto di beni, destinati ad omaggio, siano essi rientranti o meno nell’attività dell’impresa è il medesimo. Omaggi a dipendenti Trattamento I.V.A. Gli acquisti di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa destinati ad essere omaggiati ai dipendenti non costituiscono spese di rappresentanza per mancanza del requisito dell’inerenza all’esercizio dell’impresa, arte o professione; ragion per cui l’IVA su tali beni risulterà indetraibile. Viceversa, gli acquisti di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e destinati ad omaggi a dipendenti, non costituendo spese di rappresentanza, danno origine alla detraibilità dell’IVA. Le relative cessioni gratuite, in questo caso ai dipendenti, devono essere assoggettate ad imposta secondo una delle seguenti modalità: emissione di autofattura; registrazione della cessione nel registro degli omaggi; emissione di fattura senza rivalsa dell’IVA; emissione di fattura con rivalsa dell’IVA. Rimane facoltà dell’impresa decidere di non operare la detrazione dell’imposta sugli acquisti dei beni destinati ad omaggio per evitarne l’assoggettamento in occasione della successiva cessione gratuita. Trattamento Imposte Dirette e Irap Come accennato, gli omaggi ai dipendenti rappresentano delle liberalità in natura il cui costo rientra tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili dal reddito d’impresa a norma dell’articolo 95 del TUIR. Gli Omaggi del professionista Trattamento I.V.A. Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente costituiscono per il professionista spese di rappresentanza col conseguente effetto di: detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle 4 novità spese sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82; indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, per tutte le spese di rappresentanza di costo unitario superiore ad euro 25,82. Trattamento Imposte Dirette e Irap Sono deducibili, qualunque sia il valore unitario, nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per quanto concerne gli omaggi ai dipendenti del professionista valgono le stesse regole già presentate per gli omaggi ai dipendenti dell’impresa. Omaggi intracomunitari Trattando il caso della spedizione di un omaggio a clienti della comunità europea, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’articolo 41 del D.L. n. 331/1993 dispone espressamente che costituiscono cessioni NON imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro. Nel caso in cui l’omaggio sia destinato a clienti residenti in paesi extra CEE occorre fare riferimento ai fini dell’IVA al concetto di cessioni all’esportazione (Art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72).L’invio di omaggi in paesi extracomunitari dovrà essere sottoposto, ai fini di corretta fatturazione, alle seguenti modalità operative: - emissione di fattura non imponibile ex articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72 intestata al cliente estero; - indicazione del valore normale dei beni; - indicazione della dicitura “omaggi ceduti a titolo gratuito”. Campioni gratuiti di modico valore A norma dell’articolo 2, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 633/72, risultano escluse dall’imponibilità IVA le cessioni che presentano contestualmente i seguenti requisiti: - la cessione deve essere gratuita; - il valore del campione ceduto deve essere “modico”; - l’indicazione “campione gratuito” deve essere impressa in modo indelebile sulla confezione dello stesso. Per ogni ulteriore informazione si prega di contattarci ai seguenti numeri di telefono 02.81.311.34/02.81.34.997/02.89.11.507 e nei seguenti orari: lun-gio 8.30-12.30/14.00-18.00 :: ven 7.30-14.30 5