novità

Transcript

novità
novità
Spese di rappresentanza e pubblicità
La disciplina degli omaggi e delle cessioni gratuite, sia ai fini dell’IVA che delle imposte sui redditi, si
differenzia a seconda:
-
che i beni rientrino o meno nell’oggetto dell’attività d’impresa, arte e professione;
-
che i destinatari dei beni siano clienti o dipendenti.
Si deve inoltre tenere presente che, ai fini delle imposte dirette, la Finanziaria 2008 ha previsto la deducibilità
del costo nell’esercizio in cui sono sostenute purché rispondenti a criteri di congruità e inerenza, e l’aumento
a 50 euro del limite entro il quale sono integralmente deducibili le spese relative a beni distribuibili
gratuitamente (c.d. omaggi).
Beni la cui produzione o commercio NON rientra tra le attività d’impresa
Trattamento I.V.A.
Costituiscono SEMPRE spese di rappresentanza: di conseguenza, l’IVA è detraibile per le spese sostenute
per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82, ed è indetraibile le spese di costo unitario
superiore al predetto importo.
Ai fini dell’individuazione del limite di euro 25,82 si deve sempre considerare il costo del singolo bene al
netto dell’imposta. Qualora oggetto dell’omaggio sia un insieme di beni costituenti un'unica confezione,
occorrerà valutare il costo dell’intera confezione e non dei singoli prodotti che la compongono.
La cessione gratuita di beni non rientranti nell’oggetto dell’attività d’impresa costituisce operazione non
rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, numero 4 del D.P.R. n. 633/72, a
prescindere dalla detraibilità o meno operata in sede di acquisto. Trattandosi di operazione fuori campo IVA
non sussiste alcun obbligo di emettere la fattura per la cessione gratuita; tuttavia, al solo fine di scongiurare
la presunzione di cessione onerosa, è consigliabile predisporre un registro degli omaggi, o in alternativa un
documento di trasporto (D.D.T.) con causale “omaggio” o “cessione gratuita”, su cui indicare, in entrambi i
casi, la descrizione dei beni ed il destinatario degli stessi.
Trattamento Imposte Dirette
Analogamente a quanto avviene per l’IVA anche ai fini delle imposte sui redditi i costi dei beni non rientranti
nell’attività d’impresa e destinati ad essere ceduti gratuitamente sono considerati spese di rappresentanza.
La suddetta disposizione prevede in linea generale la possibilità di dedurre integralmente le spese di
rappresentanza sostenute nell’esercizio purché rispondenti a criteri di inerenza e congruità, anche in
funzione della natura e destinazione delle stesse spese, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica
dell’impresa nonché dell’attività internazionale della medesima.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.
1
novità
Le spese di importo superiore, per essere considerate deducibili devono essere:
-
inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa;
-
effettivamente sostenute e documentate;
-
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni,
-
rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente,
benefici economici per l’impresa ovvero essere coerenti con pratiche commerciali di settore.
È stata in particolare fornita una dettagliata esemplificazione delle spese in questione:
-
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte
significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce
oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
-
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze
aziendali o di festività nazionali o religiose;
-
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione
Dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
-
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre,
fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
-
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati
gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di
inerenza sopra indicati.
Soddisfatti i requisiti di congruità ed inerenza previsti dalla norma, entra in gioco un ulteriore vincolo: la
deducibilità delle spese di rappresentanza è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla
gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in
misura pari:
-
all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
-
allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
-
allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
In sostanza le spese di rappresentanza potranno essere pienamente deducibili se di ammontare pari o
inferiore alle suddette percentuali applicabili ai ricavi per scaglioni.
In ogni caso non costituiscono spese di rappresentanza e sono, pertanto, pienamente deducibili:
-
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di
mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o
in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
-
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione
di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e
servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
2
novità
Documentazione richiesta ai fini della deducibilità
La deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla
quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della
manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
I controlli dell’amministrazione finanziaria potranno poi riguardare sia il dettaglio delle spese di
rappresentanza soggette ai limiti di deducibilità, sia delle altre spese (quelle relative agli omaggi di valore
unitario non superiore a 50 euro e delle spese di viaggio, vitto e alloggio per clienti),sia l’ammontare dei
ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale
di deducibilità.
Imprese in fase di start up
Per le imprese appena costituite la deducibilità delle spese di rappresentanza può essere rinviata ai periodi
d’imposta in cui si conseguono i primi ricavi se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano
inferiori all’importo deducibile.
IRAP
A seguito delle novità della Finanziaria 2008, le spese di rappresentanza saranno interamente deducibili ai
fini IRAP così come imputate a bilancio a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di inerenza e congruità
previsti in ambito Ires o Irpef.
Per le ditte individuali e le società di persone che non hanno optato per le regole delle società di capitali, le
spese in esame potranno essere deducibili, nel rispetto delle regole Irpef, solo se rientranti tra i servizi
rilevanti ai fini del tributo.
Beni la cui produzione o commercio RIENTRA tra le attività d’impresa
Trattamento I.V.A.
Non costituiscono spese di rappresentanza e pertanto le relative cessioni gratuite devono essere
assoggettate ad imposta.
E’tuttavia prevista la facoltà di non esercitare il diritto alla rivalsa dell’imposta, evitando in tal modo di
chiedere al cliente destinatario dell’omaggio il pagamento dell’IVA indicata in fattura, se si adotta una delle
seguenti procedure:
-
emettere autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione, oppure riepilogativa per le cessioni
effettuate in un mese, indicando, oltre alla dicitura “autofattura per omaggi ai sensi dell’art. 2, comma
2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72”, il valore normale dei beni, l’aliquota applicabile e la relativa imposta.
Tale documento dovrà essere numerato secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed
annotato nel registro delle fatture emesse; l’imponibile concorrerà al volume d’affari;
-
annotare in apposito registro degli omaggi, non più vidimato ma solo numerato progressivamente e
tenuto a norma dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633/72, l’ammontare globale dei valori normali delle
cessioni gratuite effettuate giornalmente con indicazione dell’IVA distinta per aliquote nonché dei dati
dei cessionari. L’imposta annotata concorrerà anch’essa alla liquidazione periodica dell’IVA;
3
novità
-
emettere regolare fattura in duplice esemplare indicando che trattasi di “cessione gratuita ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72, SENZA rivalsa dell’IVA ai sensi dell’articolo 18,
comma 3 del D.P.R. n. 633/72”; la fattura dovrà essere contabilizzata e la relativa imposta liquidata.
Nel caso in cui l’impresa opti per l’esercizio della rivalsa IVA dovrà richiederne il pagamento al proprio cliente
mediante emissione di regolare fattura in duplice esemplare indicando che trattasi di “cessione gratuita ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. n. 633/72, CON rivalsa dell’IVA ai sensi dell’articolo 18,
comma 3 del D.P.R. n. 633/72”.
Si ricorda che qualora i beni in commento siano donati ad enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi
finalità di assistenza, beneficienza, ricerca scientifica, studio, educazione ecc…, nonché alle ONLUS, la
cessione gratuita è esente da imposta ex articolo 10, punto 12 del D.P.R. n. 633/72, e certificata da regolare
fattura su cui indicare la natura gratuita dell’omaggio.
Trattamento Imposte Dirette e Irap
Il trattamento reddituale dei costi per l’acquisto di beni, destinati ad omaggio, siano essi rientranti o meno
nell’attività dell’impresa è il medesimo.
Omaggi a dipendenti
Trattamento I.V.A.
Gli acquisti di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa destinati
ad essere omaggiati ai dipendenti non costituiscono spese di rappresentanza per mancanza del requisito
dell’inerenza all’esercizio dell’impresa, arte o professione; ragion per cui l’IVA su tali beni risulterà
indetraibile.
Viceversa, gli acquisti di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa e
destinati ad omaggi a dipendenti, non costituendo spese di rappresentanza, danno origine alla detraibilità
dell’IVA. Le relative cessioni gratuite, in questo caso ai dipendenti, devono essere assoggettate ad imposta
secondo una delle seguenti modalità: emissione di autofattura; registrazione della cessione nel registro degli
omaggi; emissione di fattura senza rivalsa dell’IVA; emissione di fattura con rivalsa dell’IVA.
Rimane facoltà dell’impresa decidere di non operare la detrazione dell’imposta sugli acquisti dei beni
destinati ad omaggio per evitarne l’assoggettamento in occasione della successiva cessione gratuita.
Trattamento Imposte Dirette e Irap
Come accennato, gli omaggi ai dipendenti rappresentano delle liberalità in natura il cui costo rientra tra le
spese per prestazioni di lavoro deducibili dal reddito d’impresa a norma dell’articolo 95 del TUIR.
Gli Omaggi del professionista
Trattamento I.V.A.
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente costituiscono per il professionista spese di
rappresentanza col conseguente effetto di: detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle
4
novità
spese sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82; indetraibilità dell'imposta
sul valore aggiunto, per tutte le spese di rappresentanza di costo unitario superiore ad euro 25,82.
Trattamento Imposte Dirette e Irap
Sono deducibili, qualunque sia il valore unitario, nella misura dell’1% dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta. Per quanto concerne gli omaggi ai dipendenti del professionista valgono le stesse regole già
presentate per gli omaggi ai dipendenti dell’impresa.
Omaggi intracomunitari
Trattando il caso della spedizione di un omaggio a clienti della comunità europea, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, l’articolo 41 del D.L. n. 331/1993 dispone espressamente che costituiscono cessioni NON
imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.
Nel caso in cui l’omaggio sia destinato a clienti residenti in paesi extra CEE occorre fare riferimento ai fini
dell’IVA al concetto di cessioni all’esportazione (Art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72).L’invio di omaggi in paesi
extracomunitari dovrà essere sottoposto, ai fini di corretta fatturazione, alle seguenti modalità operative:
-
emissione di fattura non imponibile ex articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72 intestata al cliente
estero;
-
indicazione del valore normale dei beni;
-
indicazione della dicitura “omaggi ceduti a titolo gratuito”.
Campioni gratuiti di modico valore
A norma dell’articolo 2, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 633/72, risultano escluse dall’imponibilità IVA le
cessioni che presentano contestualmente i seguenti requisiti:
-
la cessione deve essere gratuita;
-
il valore del campione ceduto deve essere “modico”;
-
l’indicazione “campione gratuito” deve essere impressa in modo indelebile sulla confezione dello
stesso.
Per ogni ulteriore informazione si prega di contattarci ai seguenti numeri di telefono
02.81.311.34/02.81.34.997/02.89.11.507
e nei seguenti orari: lun-gio 8.30-12.30/14.00-18.00 :: ven 7.30-14.30
5