Rapporti tra UNIVERSITA` e SSN alcune Sentenze della

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Rapporti tra UNIVERSITA` e SSN alcune Sentenze della
Focus su ricercatori, dottori di ricerca
ed assegnisti :
- compatibilità o meno di un loro rapporto con il
SSN
20 aprile 2012
Federico Gallo
Il Ricercatore Universitario a tempo determinato ed il SSN :
Nuova figura del ricercatore a tempo determinato ex art. 24 L. 240/10 :
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché
delle attività di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251
dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature
nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori
universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
Dubbio : La 240 si limita a fare semplicemente un accenno per i medici ….
aggravando la procedura del reclutamento con un titolo di ammissione aggiuntivo …
Questione : Ma allora un ricercatore di area clinica si convenziona o no con il SSN!?
Risposta: occorre prevedere questa possibilità ricorrendo allo
strumento regolamentare …..introducendo nel Regolamento di
Ateneo un’apposita clausola !
Abstract …. espunto dal vigente Regolamento di Ateneo dell’Università del
Piemonte Orientale A. Avogadro
art.12 comma 8
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Qualora l’assunzione del Ricercatore a tempo determinato si verifichi presso
una struttura della Facoltà di Medicina e Chirurgia convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell’ambito dell’attività prevista
dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel
rispetto degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Università.
L’orario di lavoro e la valorizzazione economica per lo svolgimento della
predetta attività assistenziale sono disciplinati dal D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni, dall' art. 6 del D.Lgs. n. 517/99 nonché dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'area della Dirigenza Medica del
Servizio Sanitario Nazionale e dalle relative applicazioni regionali.
Particolarità : Un dirigente del SSN diventa ricercatore a tempo
determinato
ART. 14
( espunto dal vigente Regolamento di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro)
REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI
RETRIBUITE
“..
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, per tutta la durata dei
contratti di cui al presente regolamento, sono collocati, senza assegni né
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo
nei casi in cui tale posizione sia prevista negli ordinamenti di
appartenenza.(comma introdotto ex art. 33 del D.L. n. 5/2012
convertito in L. 35 del 4/4/2012)…”
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca
1.
Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita'
che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca
presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo
massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente il grant e la relativa
retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La
retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non
puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del
profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2.
Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle
universita' che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa
attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si
applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il Dottorando e il SSN
Un dato acquisito ed ormai consolidato :
I dottorandi di ricerca presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia possono
richiedere, previo parere favorevole della struttura a cui afferisce il Dottorato,
di svolgere attività assistenziale.
Come si realizza?
Stipula di un apposito Accordo
Tre Università a confronto :
UNIBO
UNISI
UNIPMN
Proiezione dei Testi degli Accordi
Analogie e differenze
Particolarità : Un dirigente del SSN diventa dottorando …
Uno scenario possibile e praticato ……
CCNL Dirigenza medica dell’8 giugno 2000 art. 11 comma 2 :
“i dirigenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.476 che
usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989
n.398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio
senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa …..
Art. 19 comma 3 lettera a) della l.240/10
al primo periodo, dopo le parole: «è collocato a domanda» sono inserite le
seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
Recenti dubbi di interpretazione : applicazione dell’art. 19 comma 1 lettera c)
COSA prevede la L.240/10 ?
“…dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. È consentita la frequenza congiunta del corso di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la
durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni»;…”
Molti Atenei hanno provveduto alla modifica dei propri regolamenti
recependo questa “formula normativa” … ed inserendo
“ È consentita la frequenza al corso di specializzazione medica (ai sensi dell'art. 19 comma 1 della
Legge 240/2010) e in questo caso la durata del corso è ridotta ad un minimo di due anni per i
laureati in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica (ai sensi del Dlgs
17 agosto 1999 n. 368)”.
Nota MIUR 2550 del 18 gennaio 2012 a firma del Dirigente Teresa Cuomo che
rispondendo al quesito di Università Bicocca di fatto blocca l’immediata applicazione della
norma contemplata dalla l.240/10 rinviando a successivi provvedimenti le disposizioni
applicative ….
Prevale l’Autonomia ?!: una possibile proposta di soluzione ….
Decisione demandata al Collegio dei Docenti del Dottorato….
L’assegnista di ricerca ed il SSN…
Anche per questa figura è possibile immaginare un suo
coinvolgimento sotto il profilo dell’attività assistenziale ….
Come ?!
Ad esempio prevedendo un apposito articolo nell’ambito del
Regolamento di Ateneo che disciplina il conferimento degli
assegni di ricerca
Proposta UNIPMN :
Art. 10
(Medici assegnisti per l’area scientifico- disciplinare delle Scienze Mediche)
I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche, possono svolgere attività di
assistenza e cura per quanto strettamente attinente all’attività di ricerca. Agli stessi
non possono essere affidati autonomi compiti assistenziali. L’attività è svolta senza
oneri.
ART. 6
(Divieto di cumulo)
1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca degli assegnisti.
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di
ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle previste all’art. 2. La partecipazione dell’assegnista a
master universitari è incompatibile. L’assegno di ricerca non è cumulabile con rapporti di lavoro subordinato, a tempo
determinato ovvero a tempo indeterminato, con soggetti privati.
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni, possono svolgere attività libero-professionali
ovvero altre attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi dall’Università previa autorizzazione del responsabile
scientifico, dandone comunicazione al Dipartimento, a condizione che l’attività:
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all’Ateneo.
4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica, sentito il responsabile
scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento relativo all’attribuzione dei contratti di insegnamento. Gli assegnisti
possono partecipare ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti.
5. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il responsabile
scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all’esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi, commissionate al
Dipartimento, attinenti il programma di ricerca svolto dall’assegnista, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 382/80, e alla ripartizione dei
relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.
6. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività comportante prestazioni rese a titolo gratuito
presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale
attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei
propri compiti di ricerca.
Tutto si configura diversamente
quando passiamo dal regno delle
astrazioni a quello della realtà.
Carl (Karl) von Clausewitz
Grazie ……… per l’attenzione