ORDINANZA DECORO ott 2010

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ORDINANZA DECORO ott 2010
COMUNE DI CORDIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Via Vittorio Veneto, 2 – 31016 Cordignano – TV
e.mail : [email protected]
tel. 0438 779731 – fax 0438 995445
ORDINANZA nr. 56
Prot. 16308
MISURE ATTE A CONTRASTARE OGNI COMPORTAMENTO LESIVO DEL DECORO.
IL SINDACO
Considerato che alla luce delle norme contenute nel “pacchetto sicurezza” che hanno
radicalmente modificato la natura giuridica e le prospettive applicative delle ordinanze sindacali,
il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che non configurano
ipotesi di reato, ma che comunque siano tali da compromettere la vivibilità della comunità
creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché vengono lese le regole sociali o di
costume, che reggono una corretta, ordinata, civile convivenza e che pertanto debbono trovare
una disciplina nell’ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;
Rilevato che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi che
ledono, in particolare, il bene del decoro e della sicurezza urbana che si sostanzia nel diritto,
proprio di ogni appartenente alla comunità, di poter godere dei propri beni, in particolare degli
spazi pubblici, oltre che di un contesto urbano che siano integri e perfettamente idonei ad
assolvere le funzioni per cui sono stati progettati e realizzati;
Che il decoro è un valore che va preservato e tutelato in tutti i suoi aspetti: decoro dei luoghi,
dell’ambiente, degli immobili, delle piazze e dei comportamenti in generale;
Ritenuto che i sopraccitati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative, sono
estrinsecati dall’attività incivile dell’abbandono dopo l’uso, in piazze e strade, di contenitori di
bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai passanti o pregiudicando
in questo modo il decoro e la tutela del patrimonio dell’intera comunità;
Premesso inoltre che mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado gli immobili ubicati
nel territorio comunale, oltre ad arrecare pregiudizio all’immagine del Comune, incide
negativamente sulla sicurezza urbana poiché sovente tale situazione favorisce l’occupazione degli
immobili, che vengono utilizzati come rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna, da parte di
persone che, oltre a mettere a repentaglio la loro sicurezza, compromettono anche la sicurezza
degli altri cittadini e possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o
senza fissa dimora o irregolari presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere, oltre che
creare problematiche igienico-sanitarie con particolare riferimento all’accatastamento di rifiuti;
Atteso che tali fabbricati spesso hanno anche la necessità di essere posti in sicurezza, in quanto
a volte lo stato di degrado costituisce anche pericolo per l’incolumità pubblica;
Considerato che le situazioni di incuria, di omessa custodia e manutenzione di cui sopra,
riscontrate sulla base di segnalazione pervenute all’Ufficio di Polizia Locale e ad altri Organi di
Polizia, e lamentate dai cittadini residenti, riguardano sia complessi industriali, sia luoghi una
volta adibiti a privata dimora, sia pure aree private scoperte indipendentemente dalla loro
destinazione urbanistica;
Atteso che agli inconvenienti in premessa individuati è possibile porre rimedio provvedendo
attraverso semplici ed immediati interventi, quali, ad esempio, l’interclusione degli accessi e la
costante pulizia delle aree;
Premesso altresì che durante le ore notturne si verificano con maggior frequenza
comportamenti imprudenti e temerari che mettono a repentaglio la sicurezza della circolazione
stradale e che molti di questi comportamenti avventati, comunque effettuati in violazione al
Codice della Strada, avvengono nelle strade e nelle aree in cui è esercitata la prostituzione e che
sono da mettere in relazione con lo svolgersi della trattativa per la prestazione sessuale da parte
dei conducenti dei veicoli;
Considerato che tali comportamenti per le modalità del loro esercizio offendono la pubblica
decenza, turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici rendendo difficoltosa la
fruizione o il libero accesso agli stessi e favoriscono il verificarsi di situazioni igienico-ambientali
pericolose per la salute pubblica nei luoghi frequentati dalle persone dedite alla prostituzione.
L’attività di meretricio costituisce infatti grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione per i
comportamenti imprudenti di coloro che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di
prestazioni sessuali a pagamento, ovvero sono indotti in distrazione per l’abbigliamento
indecoroso e indecente utilizzato per adescare i clienti, da parte di soggetti che esercitano
l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, oltre per l’abbigliamento, ovvero per
le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività
consistente in prestazioni sessuali.
Preso atto che il fenomeno della prostituzione sulle strade e nelle aree attigue, pubbliche e/o
private, continua ad essere rilevante e che interessa sempre con maggiore frequenza i centri
abitati con comportamenti, da parte delle persone dedite alla prostituzione, lesivi della quiete
pubblica nonché del decoro e della dignità urbana;
Ritenuto che l’abbigliamento indecoroso e indecente delle persone dedite alla prostituzione
sollecita e induce alla domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed
occasione dei predetti comportamenti che interferiscono con la sicurezza della circolazione
stradale ed il decoro urbano;
Considerato che la scarsità di organico della Polizia Locale non consente, in modo particolare
durante le ore notturne, un costante presidio del territorio volto a prevenire comportamenti
imprudenti e trasgressivi collegati alla trattativa di prestazioni sessuali a pagamento;
Visto l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 che punisce con una sanzione
amministrativa i comportamenti che invitano al libertinaggio in modo scandaloso e molesto o che
invitano con atti e parole al libertinaggio;
Considerata la presenza di soggetti che, specie nelle vie del centro, presso le intersezioni
stradali, davanti le chiese, l’ingresso dei cimiteri, dei supermercati ed in altri analoghi luoghi
dove maggiore è la concentrazione ed il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo
strumento dell’accattonaggio, attività svolta in forma spesso petulante e molesta, a volte
accompagnandosi con bambini ed avvalendosi di minori oppure atteggiandosi in modo
vessatorio, ovvero utilizzando mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà;
Considerato altresì che il fenomeno, in più occasioni segnalato dagli stessi cittadini, oggetto di
particolare attenzione da parte dei Servizi Sociali comunali al fine di attivare ogni opportuna
iniziativa volta ad aiutare quanti versino in situazioni e condizioni di indigenza, deve essere
altresì oggetto di specifico controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si
associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio di incolumità degli
stessi mendicanti quando si soffermano in mezzo alle intersezioni stradali, ovvero alle
speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli comunque impiegati per mendicare, quali
in particolare i minori e le donne;
Rilevata la necessità di tutelare i diritti sopra richiamati utilizzando gli strumenti consentiti dal
sistema normativo vigente;
Considerato che tutte le situazioni sopra descritte costituiscono elemento turbativo della
fruibilità del territorio e degli spazi pubblici e fonte di pericolo potenziale, anche perché possono
generare condizioni di precarietà sotto il profilo igienico sanitario, nonché fonte di continui oneri
per l’Amministrazione Comunale che ha l’obbligo di tenere costantemente puliti ed in stato di
assoluto decoro i luoghi ed i manufatti, per cui appare doveroso, per la Pubblica
Amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce nuovo quadro normativo in
materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e reprimere i sopraccitati fenomeni
degenerativi del decoro e della convivenza urbana e sociale;
Ritenuto che al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo
che di contrasto, per consentire la salvaguardia e la tutela del bene del decoro come
sopraindicato, occorre vietare i fatti e le situazioni degenerative in argomento, da cui si generano
ed ai quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli che rappresentano un
vulnus per il decoro e la sicurezza urbana;
Considerata l’estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l’effettivo e concreto
conseguimento della tutela oggetto del presente provvedimento, statuendo come misure
sanzionatorie non solo quelle pecuniarie, ma pure, la misura accessoria dell’obbligo di ripristino e
restauro a cura e spese dei responsabili;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela del decoro, intesa quale tutela dell’igiene della
sicurezza pubblica, della incolumità delle persone e del decoro urbano e per rendere più efficace
l’azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, di vietare:
A)
l’abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande,
alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori, nonché di altri oggetti che
possano creare pericolo ai fruitori delle aree in oggetto;
B)
comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di
abbandono, incuria, degrado;
C)
comportamenti volti a contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti
dediti alla prostituzione o che per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali
manifestino comunque l’intenzione di fornire prestazioni sessuali a pagamento. Consentire
la salita sul proprio veicolo a uno o più soggetti come sopra identificati costituisce
evidente e palese conferma di violazione della presente ordinanza;
D)
Il divieto a chiunque, sulla pubblica via, su tutte le aree soggette a pubblico passaggio o
che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, ed in tutte le loro adiacenze, del
territorio del Comune di Cordignano, di tenere abbigliamenti, comportamenti ed
atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni
sessuali a pagamento. Tale divieto, per coloro che esercitano l’attività di meretricio, oltre
ad essere motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, é
preordinato altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono alla domanda
di prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del
traffico e con la sicurezza della circolazione veicolare;
E)
Il divieto di effettuare l’accattonaggio con modalità particolarmente invasive e moleste,
come richiamate in premessa, e tali che possano ledere l’incolumità pubblica o la
sicurezza urbana, nell’intero centro abitato del territorio del Comune con particolare
riguardo ai punti di seguito indicati:
Presso le intersezioni stradali;
All’interno e in prossimità dell’area del mercato;
Nelle aree prospicienti le fermate delle autolinee;
Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
Davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
Considerato altresì che con precedente ordinanza sindacale n. 50 del 9 settembre 2010, si era
già intervenuti con dei divieti circa il profilo dell’abbandono rifiuti;
Ritenuto che l’ordinanza che si và ad adottare è un provvedimento sicuramente più organico, in
quanto, oltre ad occuparsi dell’abbandono rifiuti interviene anche su molti altri profili, tutti
comunque connessi alla tutela dei valori del decoro e della sicurezza urbana, e quindi risulta
opportuno avere un unico provvedimento che disciplini quanto in parola;
Visti:
- L’art. 54 commi 1 lett c), 4 e 6 TUEL 267/2000, come modificato dall’articolo 6 del D.L.
92/08, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2008;
- l’art. 7 bis del D. L. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008;
- l’art. 16 della L. 21 novembre 191 n. 689, come modificato dall’art. 6 bis della L. 24 luglio
2008 n .125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008 n. 92;
- la legge 15 luglio 2009 n. 94;
- lo Statuto Comunale;
- vista la precedente ordinanza n. 50 del 9 settembre 2010 avente ad oggetto “divieto di
abbandono in aree pubbliche di contenitori, bevande e rifiuti in genere, lordura delle
strade e getto dei rifiuti dai veicoli”, con la quale
ORDINA
1. la revoca dell’ordinanza sindacale n. 50 del 9 settembre 2010;
2. In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque:
A) l’abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande,
alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori, nonché di altri oggetti che
possano creare pericolo ai fruitori delle aree in oggetto;
B) comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di
abbandono, incuria, degrado;
C) Comportamenti volti a contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti
dediti alla prostituzione o che per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali
manifestino comunque l’intenzione di fornire prestazioni sessuali a pagamento.
Consentire la salita sul proprio veicolo a uno o più soggetti come sopra identificati
costituisce evidente e palese conferma di violazione della presente ordinanza.
D) Il divieto a chiunque, sulla pubblica via, su tutte le aree soggette a pubblico passaggio o
che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, ed in tutte le loro adiacenze, del
territorio del Comune, di tenere abbigliamenti, comportamenti ed atteggiamenti
indecorosi ed indecenti preordinati ad indurre alla domanda di prestazioni sessuali a
pagamento. Tale divieto, per coloro che esercitano l’attività di meretricio, oltre ad essere
motivato da esigenze di tutela del decoro e della decenza in luogo pubblico, é preordinato
altresì ad evitare comportamenti ed atteggiamenti che inducono alla domanda di
prestazioni sessuali, con conseguente interferenza con il regolare svolgimento del traffico
e con la sicurezza della circolazione veicolare;
E) Il divieto di effettuare l’accattonaggio con modalità particolarmente invasive e moleste,
come richiamate in premessa, e tali che possano ledere l’incolumità pubblica o la
sicurezza urbana, nell’intero centro abitato del territorio del comune con particolare
riguardo ai punti di seguito indicati:
Presso le intersezioni stradali;
All’interno e in prossimità dell’area del mercato;
Nelle aree prospicienti le fermate delle autolinee;
Davanti ed in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
Davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
Davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
In particolare, relativamente ai punti A e B:
1°.
è fatto obbligo ai proprietari di stabili privati dismessi e di aree private scoperte,
catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d’uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla pulizia e alla manutenzione
di detti stabili ed aree, al fine di evitare situazione di pericolo per gli occupanti
abusivi stessi e per le persone che si trovano nelle immediate vicinanze degli
immobili stessi sia per prevenire i fenomeni di degrado urbano, le occupazioni
abusive e l’utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscono quali impropri
rifugi e/o ricoveri temporanei di fortuna;
2°.
è fatto obbligo ai proprietari, nel rispetto delle norme di settore, di:
a) porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l’accesso e l’ingresso
indiscriminato negli stabili e nelle aree di cui al punto 1. del presente
dispositivo;
b) provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli
stabili e le aree scoperte di cui al punto 1, nel rispetto della vigente normativa
anche mediante la realizzazione di strutture di ponteggi secondo le modalità
tecniche e con l’utilizzo delle strutture in conformità alle normative sulla
sicurezza vigenti, fornendo agli uffici comunali le opportune certificazioni
previste dalla legge (quali ad es. il documento “Pimus” o simile, perizie,
certificato di corretto montaggio, ecc.);
c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti negli stabili e nelle aree,
nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi
comprese le opere di demolizione, nel rispetto della vigente normativa e alla
completa pulizia degli spazi di pertinenza, compreso il taglio dell’erba;
d) sarà ulteriore facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora ritenuto
necessario per motivi di sicurezza, chiedere che venga posta in opera una
idonea struttura di mascheramento dell’edificio, attraverso l’installazione di
specifica pannellatura, telone o altro, che presenti i requisiti di decoro, da
valutare con l’Ufficio Tecnico;
e) in caso di immobili fatiscenti, che devono essere demoliti per motivi di igiene,
ordine e sicurezza pubblica, il Comune potrà riconoscere le superfici ed i volumi
demoliti come esistenti ai fini della verifica della disciplina urbanistica ed
edilizia a seguito di idonea documentazione preventiva;
f) ai fini dell’applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli
stabili privati - quali a puro titolo di esempio luoghi una volta adibiti a privata
dimora o complessi industriali – e le aree private scoperte, indipendenti dalla
loro destinazione urbanistica, indipendentemente dalla loro attuale situazione
giuridica e dai procedimenti in atto che versino in stato di abbandono, incuria
e/o degrado;
g) il verbale di accertamento e la relazione sullo stato dei luoghi redatto
dall’Ufficio di Polizia Locale deve essere trasmesso al competente Responsabile
del Ufficio Tecnico Competente il quale intimano al trasgressore di provvedere,
ricorrendo le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, ai
sensi dei punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo; in caso di inottemperanza il
Responsabile del Servizio competente dispone d’ufficio l’esecuzione di quanto
intimato con addebito delle spese al trasgressore.
La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova
applicazione l’art. 13 della Legge 241/1190.
Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione, ai sensi dell’art. 16 della succitata L.
689, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
Dalla violazione in esame consegue, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione, dell’immediato ripristino dello stato dei
luoghi a proprie spese. In caso di inottemperanza, fermo restando il deferimento all’autorità
giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 C.P., ove si rendesse necessario l’intervento
dell’Amministrazione Comunale, si provvederà con totale addebito delle spese.
AVVERTE
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento, chiunque ne
abbia interesse, potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli vizi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio in applicazione del DPR 24/11/1971 n. 1199.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e
regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione di una
sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. Per
quanto attiene alla diversa quantificazione del pagamento in misura ridotta in deroga ai principi
dell’art. 16 L. 689/1981, ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito con legge n.
125/2008, si provvederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
La presente ordinanza, ai sensi di legge già preventivamente controllata dal Prefetto di Treviso, è
resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.
Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Treviso, al
Comando Arma dei Carabinieri di Vittorio Veneto, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Conegliano e al Corpo Forestale dello Stato di Treviso, per la sorveglianza e l’esecuzione della
medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza.
Alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale è demandato di far osservare le disposizioni della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 22.10.2010
IL SINDACO
Dott. Roberto Campagna