Gli interventi dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas in materia di

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Gli interventi dell`Autorità per l`energia elettrica e il gas in materia di
Gli interventi dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in materia di piccola
cogenerazione
Convegno FIRE
La professione dell’energy manager: esempi e opportunità
Milano, 4 dicembre 2007
Andrea Galliani
Direzione Mercati
Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Ruolo dell’Autorità in materia di cogenerazione
A. Definizione delle condizioni per la qualifica di
cogenerazione ad alto rendimento e relativi controlli;
B. Definizione delle modalità tecnico-economiche per la
connessione alla rete;
C. Regolazione delle modalità per l’accesso al mercato
dell’energia elettrica;
D. Definizione delle modalità tecnico-economiche per lo
scambio sul posto per impianti fino a 200 kW.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto
rendimento:
situazione attuale e orientamenti dell’Autorità
(vds. doc. cons. n. 30/07)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto rendimento attuale
Fino al 31 dicembre 2010 è considerata cogenerazione ad alto
rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui
all’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
Quindi la cogenerazione ad alto rendimento è quella che
soddisfa le condizioni previste dalla deliberazione n. 42/02 e n.
296/05:
Ec
IRE = 1 −
≥ IRE min
Ee
Et civ Et ind
+
+
ηes ⋅ p η ts,civ η ts,ind
Et
LT =
≥ LTmin
Ee + Et
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto rendimento futura
Dall’1 gennaio 2011 è considerata cogenerazione ad alto
rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione
dell’Allegato III alla direttiva 2004/8/CE;
L’Allegato III prevede due modalità di calcolo alternative,
entrambe basate sull’indice PES (= IRE):
la prima introduce il concetto di gradualità e calcola il PES
con l’energia termica utile, l’energia elettrica qualificabile
come cogenerativa e l’energia primaria associata;
la seconda calcola il PES con l’energia termica utile,
l’energia elettrica complessiva e l’energia primaria
complessiva, e prevede un rendimento di primo principio
minimo pari al 70% per gli impianti di potenza superiore a
25 MW.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La cogenerazione ad alto rendimento:
orientamenti dell’Autorità
I valori dei parametri definiti dalla delibera n. 42/02 e aggiornati
dalla delibera n. 296/05 dovranno essere nuovamente
aggiornati entro il 31 dicembre 2007. A tal fine, l’Autorità
intende valutare l’opportunità di:
modificare la delibera n. 42/02 in modo da definire un
raccordo più o meno graduale con la direttiva 2004/8/CE;
non modificare la delibera n. 42/02.
Si tenga conto che la delibera n. 42/02 e la direttiva 2004/8/CE,
seppur concettualmente simili, non si differenziano solo per i
valori dei rendimenti di riferimento ma anche per le modalità di
calcolo degli indici e che non tutti gli elementi necessari per
l’applicazione della direttiva 2004/8/CE sono ad oggi disponibili.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni:
situazione attuale e orientamenti
dell’Autorità
(vds. doc. cons. n. 30/07 e n. 32/07)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni: la situazione attuale
Il servizio è erogato dalle imprese distributrici sulle reti di
distribuzione e da Terna sulla RTN;
L’Autorità sta definendo le condizioni tecnico-economiche
per la connessione:
Livello di
tensione
Trasmissione
Distribuzione
AAT/AT
AT
MT
BT
Condizioni
procedurali ed
economiche
Delibera n. 281/05
Delibera n. 89/07
Regole tecniche di
connessione
Delibera n. 250/04
Codice di rete - Terna
Procedimento delibera
n. 136/04
Tali condizioni includono sconti e semplificazioni per gli
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso della AT e MT (1)
Attualmente sono definiti i principi che Terna e le imprese
distributrici applicano nel definire le proprie procedure e le proprie
condizioni economiche ai fini delle connessioni in AT e MT che poi
sono verificate dall’Autorità.
Tali principi includono semplificazioni per le fonti rinnovabili, tra
cui:
priorità nella gestione delle richieste;
diritto di realizzare in proprio l’impianto di rete per la
connessione;
nessun corrispettivo dovuto per interventi su rete esistente
derivanti dalla richiesta di connessione;
riduzione delle garanzie finanziarie (50%).
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso di AT e MT (2)
Per quanto riguarda le condizioni economiche, il produttore
riconosce al gestore di rete:
un corrispettivo, pari a 2500 euro, per la definizione della
soluzione tecnica minima generale per la connessione
(scontata del 50% per le fonti rinnovabili);
un corrispettivo, pari a 2500 euro, per la definizione della
soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione
(scontata del 50% per le fonti rinnovabili);
un corrispettivo, definito dal gestore di rete, per la
realizzazione della connessione, definito sulla base dei costi
effettivi della soluzione tecnica minima. Ad esso, per le fonti
rinnovabili, si applica uno sconto parametrato alla lunghezza
dell’eventuale linea elettrica realizzata per la connessione.
Sconti ed esenzioni sono coperte tramite la A3.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni – il caso della BT (1)
Le condizioni procedurali ed economiche sono state definite
tenendo conto della standardizzazione e della numerosità delle
connessioni in BT. Quindi:
Definizione di una procedura dettagliata per la richiesta di
connessione alla rete.
Definizione di termini temporali vincolanti per l’impresa
distributrice.
Definizione di indennizzi automatici a favore del soggetto
richiedente qualora l’impresa distributrice non rispetti i termini
temporali vincolanti.
Definizione di corrispettivi forfetari per la connessione, distinti
tra diritto fisso, quota potenza e quota distanza. Tali corrispettivi
sono ridotti del 50% per le fonti rinnovabili, ponendo la
differenza in capo alla componente tariffaria A3.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni: gli orientamenti dell’Autorità per
la cogenerazione ad alto rendimento
La direttiva 2004/8/CE (e il d.lgs. n. 20/07) impone
l’adozione di condizioni “particolari” rimandando alle
medesime condizioni della direttiva 2001/77/CE
(produzione da fonti rinnovabili);
L’Autorità, con il doc. cons. n. 30/07, ha proposto di:
estendere alla cogenerazione ad alto rendimento le
condizioni particolari già adottate o da adottare per le
fonti rinnovabili;
applicare uno sconto del 20% sul corrispettivo per
la connessione.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Connessioni: ulteriori orientamenti dell’Autorità
L’Autorità, con il doc. cons. n. 32/07, ha proposto, tra l’altro,
di:
armonizzare, in un testo unico, le condizioni procedurali ed
economiche per la connessione degli impianti di produzione
di energia elettrica, qualunque sia il livello di tensione;
estendere le procedure per la connessione in BT anche alle
connessioni in MT, inclusi gli indennizzi automatici, con
riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto
rendimento;
rivedere gli indennizzi automatici e i tempi massimi per la
connessione al fine di rimuovere le criticità emerse;
estendere i corrispettivi a forfait anche ai casi di connessioni
in media tensione, precisando le situazioni in cui verrebbero
comunque applicati corrispettivi “a costo”.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Il ritiro dedicato:
decisioni dell’Autorità
(vds. delibera n. 280/07)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Chi può accedere al ritiro dedicato
Tipologie di energia individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della
legge n. 239/04
Energia elettrica prodotta da impianti (*):
FONTI
RINNOVABILI
1.1
< 10 MVA entrati in esercizio in data qualsiasi
1.2
>= 10 MVA alimentati dalla fonte eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica ad acqua fluente
1.3
Centrali ibride < 10 MVA
Produzione
imputabile alle
fonti rinnovabili
>= 10 MVA programmabili
FONTI NON
RINNOVABILI ED
ECCEDENZE
2.1
< 10 MVA cogenerativi (del. n. 42/02)
2.2
< 10 MVA altri non rinnovabili e non cogenerativi
2.3
Centrali ibride < 10 MVA
2.4
Eccedenze da impianti rinnovabili programmabili >=
10 MVA purchè nella titolarità di autoproduttori
Altri impianti da fonti non rinnovabili >= 10 MVA
ENERGIA
ELETTRICA DI
CUI
ALL'ARTICOLO
13, COMMI 3 E 4,
DEL D.LGS. N.
387/03
Al mercato
Produzione non
imputabile alle
fonti rinnovabili
ENERGIA
ELETTRICA DI
CUI AL COMMA
41 DELLA
LEGGE N. 239/04
Al mercato
Autorità
per l’energia elettrica e il gas
(*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 387/03 e su richiesta
del produttore al gestore di rete.
Cosa è il ritiro dedicato
Il ritiro dedicato è la cessione dell’energia elettrica immessa in
rete dagli impianti di cui alla tabella precedente, su richiesta del
produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di
semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di
mercato.
Il ritiro dedicato prevede quindi semplificazioni, non incentivi.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La regolazione del ritiro dedicato dal 2008
Distributori
(Terna per
RTN)
Distributori
Connessioni
Misura
CTR
GSE
Produttori
Rapporto regolato
e semplificato
(sulla base di una
convenzione
unica)
CCSE
(conto A3)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Terna
Trasmissione
Aggregazione
misure
Sbilanciamenti
GME
Vendita energia
Il rapporto tra produttori e GSE
a partire dall’1 gennaio 2008
Il GSE ritira commercialmente l’energia elettrica oggetto del ritiro
dedicato. A tal fine, i produttori che accedono al ritiro dedicato
stipulano una sola convenzione con il GSE. La convenzione
comprende tutto tranne le connessioni e la misura (questi servizi
continuano ad essere erogati delle imprese distributrici). Il GSE
predisporrà un opportuno portale informatico per la gestione delle
informazioni con i produttori.
Il GSE vende al mercato l’energia elettrica oggetto del ritiro
dedicato e regola con Terna e con le imprese distributrici tutti i
corrispettivi per l’accesso alla rete di tale energia.
La differenza tra i costi e i ricavi del GSE si scarica sulla
componente tariffaria A3.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
La convenzione tra produttore e GSE
Nell’ambito dell’unica convenzione, il GSE:
a) riconosce i prezzi definiti dall’Autorità per l’energia elettrica
immessa in rete e maggiorata delle perdite standard;
b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore) e il corrispettivo di
trasmissione (è un costo per il produttore);
c) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50
kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle
misure delle immissioni;
d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i
corrispettivi di sbilanciamento;
e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore
dell’energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi,
fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto:
orientamenti dell’Autorità
(vds. doc. cons. n. 30/07 e n. 42/07)
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto: introduzione
e
M1
u
Rete
Nel corso dell’anno l’utente dello
scambio consuma e produce energia
elettrica
senza
vincoli
di
contemporaneità:
quando
la
produzione e il consumo non sono
simultanei si registra un flusso di
energia elettrica scambiato con la rete
(di immissione o di prelievo).
Lo scambio sul posto è un servizio commerciale che consiste
nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in
rete e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il
punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica
scambiata con la rete coincidono.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto per la cogenerazione ad
alto rendimento - 1
Il d.lgs. n. 20/07 prevede che, con riferimento agli impianti di
cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW, le
condizioni per lo scambio sul posto tengano conto della
valorizzazione dell’energia elettrica scambiata con il sistema
elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per
l’accesso alle reti:
non è esclusa a priori la vendita contestuale dell’energia elettrica
qualora le immissioni superano i prelievi;
il soggetto che sceglie lo scambio sul posto non deve essere
necessariamente considerato un cliente;
occorre definire modalità secondo cui tenere conto:
• della valorizzazione dell’energia elettrica scambiata;
• degli oneri per l’utilizzo delle reti;
• delle condizioni per l’accesso alle reti.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto per la cogenerazione ad
alto rendimento - 2
Con il doc. cons. n. 30/07 l’Autorità ha proposto, nel caso di
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, a partire dall’1
gennaio 2008, che:
il GSE regoli a condizioni amministrate non solo i saldi negativi
(cioè in prelievo) ma anche quelli positivi (cioè in immissione). Ciò
per semplificare l’operatività dello scambio sul posto e per
rendere quantificabili e controllabili i costi evitati per i soggetti
aventi accesso allo scambio sul posto. Cioè, il GSE avrebbe
gestito sul mercato il totale delle immissioni e dei prelievi e
avrebbe poi regolato con gli utenti dello scambio sul posto solo il
saldo, scaricando la differenza sulla A3;
siano riconosciute maggiori semplificazioni per gli impianti ad
efficienza particolarmente elevata.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Lo scambio sul posto per la cogenerazione ad
alto rendimento - 3
La principale osservazione alla nuova disciplina proposta, tra le
varie pervenute, è quella che non si ritiene che il GSE abbia
titolo a costituirsi come soggetto che svolge attività di
intermediazione nel mercato rivolta alla vendita di energia
elettrica ai clienti finali, poiché tale attività dovrebbe essere
affidata alle società di vendita.
Pertanto l’Autorità ha pubblicato il doc. cons. n. 42/07, in cui si
propone che lo scambio sul posto per la cogenerazione ad alto
rendimento si traduca nella possibilità, per un cliente finale che
installi impianti di cogenerazione, di vedersi gestire
l’immissione di energia elettrica a condizioni semplificate e
senza oneri amministrativi.
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Grazie per l’attenzione
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e
impatto ambientale
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
[email protected]
Tel: 02 – 65565336
Fax: 02 – 65565222
Autorità per l’energia elettrica e il gas