A) Informazioni sulle formalità per la richiesta di concessione della

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A) Informazioni sulle formalità per la richiesta di concessione della
Consolato Generale d’Italia
Marsiglia
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CONIUGI DI CITTADINI ITALIANI
(art.5 della legge 05.02.1992, n.91 e successive modifiche art 1 comma 11 della legge 15.7.2009 n.94)
Dal 1º agosto 2015 le domande di cittadinanza italiana per matrimonio e relativa
documentazione devono essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
direttamente dagli interessati, registrandosi sul portale del Ministero dell’Interno:
https://cittadinanza.dlci.interno.it e utilizzando le credenziali d’accesso ricevute per
compilare la domanda.
N.B. I richiedenti, domiciliati in questa circoscrizione consolare, devono essere titolari di regolare
permesso di soggiorno francese (Titre de séjour) in corso di validità ed il coniuge italiano deve essere
iscritto all’A.I.R.E.
Si fa presente che il sito del Ministero dell’Interno è esclusivamente in italiano. Questo Consolato Generale non
può fornire traduzioni né assistenza nella registrazione o nella compilazione della domanda on-line. Il manuale:
“Sistema inoltro telematico” è disponibile sul sito del Ministero.
La conoscenza della lingua italiana, pur non essendo un requisito per la concessione della cittadinanza del
nostro Paese, rappresenta un elemento di grande rilievo dell’appartenenza alla comunità nazionale italiana. Si
ricorda, peraltro, che, alla conclusione del processo di naturalizzazione, è fatto obbligo a tutti i richiedenti di
pronunciare in italiano il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Prima di iscriversi sul portale del Ministero dell’Interno https://cittadinanza.dlci.interno.it è indispensabile
verificare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, residente all’estero con il coniuge cittadino italiano, può presentare istanza per la concessione
della cittadinanza italiana dopo tre anni dal matrimonio o dopo tre anni dalla data di acquisto per
naturalizzazione o riacquisto della cittadinanza italiana del coniuge, ossia il calcolo dei termini ha inizio dalla
data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge e non dalla data del matrimonio. Questi
termini sono ridotti a metà (ossia 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- La trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile presso il Comune in Italia costituisce un
presupposto della domanda di cittadinanza che deve preesistere ad essa e che come tale non potrebbe essere
sanata durante l'iter istruttorio. Pertanto, in mancanza di trascrizione dell'atto, l'istanza presentata può essere
dichiarata inammissibile. L’atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano in cui è stato trascritto fa parte
della documentazione necessaria all’istruttoria della pratica.
- Al momento della domanda e del suo iter, come pure al momento dell’adozione del decreto di concessione
della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi (i coniugi devono essere conviventi).
- Il richiedente deve essere titolare di regolare permesso di soggiorno francese in corso di validità ed il coniuge
italiano deve essere iscritto all’A.I.R.E.
- I documenti da allegare alla domanda devono essere in corso di validità e devono essere correlati delle dovute
traduzioni, legalizzazioni o eventuali apostille (vedi *Nota*sull’ultima pagina).
Si ricorda che i certificati devono essere in corso di validità. Il DPR 445/2000 stabilisce all’art. 41 che i certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Il certificato di matrimonio e il certificato penale hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo quando non sia indicata una
validità diversa.
Per inserire la domanda bisogna selezionare la funzione 1 –“Gestione domanda” e scegliere il modello AE da
compilare con cura.
In caso di errato inserimento dei propri dati anagrafici è necessario procedere alla cancellazione della
registrazione al portale utilizzando la funzione del menu “Cancella la registrazione al portale” ed effettuare una
nuova registrazione.
ATTENZIONE : Una volta inviata la domanda on-line non è più possibile modificarla né cancellare la propria
registrazione. Pertanto, se il Modello AE è stato compilato in modo errato o incompleto, l’istanza sarà respinta
da questo Consolato per permettere al richiedente di ripresentare una nuova domanda.
Il COGNOME – NOME – DATA DI NASCITA inseriti dal richiedente nel modello AE, devono
corrispondere ai dati indicati sull’atto di nascita. Le donne devono inserire solo il loro cognome da nubile
(quello da sposate non va indicato).
Si raccomanda di verificare che i dati anagrafici presenti su tutti i documenti siano concordanti e che vi sia
l’esatta indicazione del Comune di nascita.
I documenti da allegare alla domanda - avendo cura di inserire ciascuno di essi nella propria voce specifica sono i seguenti :
 CERTIFICATO DI NASCITA : allegare l’estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Paese di
origine con paternità e maternità con traduzione, legalizzazione o apostille ove necessario (vedi *Nota*
sull’ultima pagina)
;
 CERTIFICATO PENALE : allegare il certificato penale del Paese di nascita, o suo equivalente e di
tutti i Paesi ove il richiedente ha avuto stabile residenza dopo i 14 anni, inclusa la Francia, con
traduzione, legalizzazione o apostille ove necessario(vedi *Nota* sull’ultima pagina)
N.B. Il certificato penale italiano non è richiesto.
(Il certificato del casellario giudiziale francese (Bulletin n. 3) può essere richiesto per posta a:
Casier Judiciaire National 44317 NANTES CEDEX, oppure on-line su: https://www.cjn.justice.gouv.fr
e deve essere tradotto da un traduttore giurato in Francia (Vedi lista dei traduttori nel sito internet del
Consolato di Marsiglia www.consmarsiglia.esteri.it “Banche Dati” – “Lista Traduttori”);
 DOCUMENTO GENERICO : allegare l’Atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano in cui
il matrimonio è stato celebrato o trascritto e, nello stesso file, qualunque altro documento che il
richiedente riterrà utile allegare ai fini dell’istanza;
 DOCUMENTO RICONOSCIMENTO : allegare un documento di riconoscimento (se il richiedente
non è cittadino UE allegare la fotocopia del passaporto in corso di validità insieme al permesso di
soggiorno francese);
 RICEVUTA PAGAMENTO : allegare la ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00
previsto dalla legge n. 94/2009, a favore del Ministero dell’Interno da effettuare sul conto corrente
postale intestato a "Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza"
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020,
Causale: Richiesta cittadinanza ex art. 5 legge 91/92 di: “ Cognome e nome del richiedente”
con le seguenti modalità:
a) bonifico estero - Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX;
b) circuito EUROGIRO - Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA.
POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA
I documenti composti di più fogli devono essere salvati in un unico file comprensivo di più pagine.
In particolare, il certificato penale del Paese d’origine e quello francese devono essere scansionati in un unico
file insieme alle rispettive traduzioni e legalizzazioni. (vedere Nota*)
Si suggerisce la scansione in formato PDF.
Una volta inviata la domanda e inserita la suddetta documentazione, verrà generato un documento riepilogativo
e la ricevuta di invio.
Questo Consolato Generale sarà informato automaticamente della presentazione della domanda on-line e
procederà alle necessarie verifiche e il loro esito sarà comunicato on-line al richiedente.
La domanda esaminata potrà essere:
1) ACCETTATA quando il formulario di domanda AE è stato compilato in modo corretto e la documentazione
richiesta è completa.
2) ACCETTATA CON RISERVA quando il formulario di domanda AE è stato compilato in modo corretto
ma la documentazione richiesta NON è completa. Il richiedente sarà informato dei documenti mancanti. Il loro
invio potrà essere effettuato esclusivamente on-line dal richiedente stesso. La domanda sarà accettata
definitivamente solo quando sarà completa.
3) RIFIUTATA quando il formulario di domanda AE è stato compilato in modo errato o in modo incompleto,
e ciò anche se tutti i documenti richiesti sono stati allegati correttamente. Non è infatti possibile apportare
correzioni sul formulario di domanda AE già inviato. Tuttavia il richiedente potrà ripresentare una nuova
istanza on-line seguendo i suggerimenti forniti nella risposta di rifiuto.
N.B. Ogni nuova domanda dovrà essere completa di tutta la documentazione prevista, anche se allegata
precedentemente.
Il richiedente, la cui domanda è stata accettata, sarà invitato a presentarsi - alla data ed ora che saranno
concordate telefonicamente- presso l’Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale per consegnare i
documenti in originale che saranno trattenuti dall’ufficio.
Il richiedente dovrà essere accompagnata dal coniuge e munita della seguente documentazione:
- passaporto
- carta di soggiorno francese (eccetto per i cittadini UE)
- certificato di cittadinanza italiana del coniuge oppure il suo Decreto di Naturalizzazione + 9 euro
- documento di identità italiano del coniuge
- tutta la documentazione originale corrispondente a quella trasmessa on-line
- la somma di 10 euro in contanti per l’autentica della firma da apporre sull’istanza in nostra presenza.
Successivamente alla presentazione della documentazione in originale presso questo Consolato Generale, la
pratica sarà di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.
L’interessato potrà verificare personalmente lo stato della sua pratica direttamente sul sito del Ministero
dell’Interno.
Il termine per la definizione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto
dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (D.P.R. 18 aprile 1994, n.362), è di 730 giorni a partire dal
giorno di inserimento online della domanda da parte del richiedente o nel caso di accettazione con riserva dalla
data di invio del documento che completa la domanda.
Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana verrà notificato all’interessato mediante lettera
raccomandata R.R. A tal fine si prega di voler tempestivamente comunicare ogni eventuale variazione di
indirizzo all’Ufficio Cittadinanza del Consolato Generale allegando un giustificativo di domicilio.
Entro sei mesi dalla notifica del Decreto di concessione della cittadinanza italiana, l’interessato dovrà
presentarsi in Consolato per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed alle Sue leggi.
--------------------------------------*NOTA*: I documenti rilasciati dalle Autorità francesi non debbono essere legalizzati ma unicamente tradotti da un
traduttore giurato.
Sono esenti da legalizzazione i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia,Olanda,
Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Gli atti e documenti rilasciati dagli altri Stati debbono essere legalizzati secondo le seguenti modalità :
a) per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’AJA la legalizzazione avviene presso le autorità locali con
l’apposizione della Apostille;
b) per gli altri Paesi, la legalizzazione deve essere effettuata presso le competenti Autorità locali e successivamente
presso le Autorità diplomatico-consolari italiane sul posto.
Tali documenti, dopo la loro legalizzazione, dovranno essere tradotti in lingua italiana da un traduttore giurato
presso il paese di origine con legalizzazione della firma da parte della competente rappresentanza diplomaticoconsolare italiana.