DONAZIONE FACILE
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DONAZIONE FACILE
Donazione Facile www.donazionefacile.it Donazione Facile Il nuovo contributo assicurativo alla stabilizzazione della donazione immobiliare Caterina Tosello Country Manager Donazione Facile www.donazionefacile.it Chi può richiedere la polizza (contraenti) ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Donante in occasione della donazione per attribuire al donatario un benefit ulteriore Donatario in occasione della donazione o in una fase successiva, anche in assenza di una vendita imminente per dotarsi di uno strumento volto ad agevolare la futura commercializzazione del bene immobile Terzo acquirente in sede di acquisto di un immobile con provenienza donativa per diventare beneficiario della polizza, unitamente all’eventuale creditore ipotecario Creditore ipotecario qualora avesse già erogato (a favore di terzi acquirenti) mutui ipotecari su immobili di provenienza donativa per diventare beneficiario della polizza, unitamente al mutuatario proprietario dell’immobile, senza dover richiedere a quest’ultimo di contrarre la polizza Donazione Facile www.donazionefacile.it Chi tutela la polizza (beneficiari) ➢ La polizza tutela in maniera automatica e omogenea due soggetti A. Proprietario pro tempore dell’immobile • B. qualsiasi proprietario che abbia acquistato l'immobile dal donatario o da qualsiasi successivo acquirente dello stesso Creditore ipotecario • banca finanziatrice del proprietario pro tempore dell’immobile ➢ Il donatario e/o il suo creditore ipotecario non possono essere beneficiari ➢ Non è prevista alcuna appendice di vincolo per la banca in quanto già beneficiaria A. Il prodotto rimane in vigore anche in caso di cartolarizzazione del mutuo Donazione Facile www.donazionefacile.it Quali i rischi assicurati ➢ Il proprietario pro tempore è tutelato contro il rischio inerente all'obbligo di restituzione dell'immobile al legittimario a norma dell'art. 563 c.c. ➢ Il creditore ipotecario è tutelato contro il rischio di sopravvenuta inefficacia dell'ipoteca gravante sull'immobile, in base all'art. 561 c.c., in seguito alla restituzione dell'immobile al legittimario, a norma dell'art. 563 c.c. ➢ La compagnia assicurativa indennizza versando direttamente al legittimario l'equivalente in denaro previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c. – sino a concorrenza del massimale – al fine di impedire la restituzione dell'immobile libero dall'eventuale ipoteca concessa al creditore ipotecario ➢ Aggravamento del rischio: l’art. 1898 c.c. non trova applicazione e quindi la polizza non può essere annullata in seguito ad un aggravamento del rischio derivante dal mutamento delle circostanze. Ciò rende la copertura più solida ed affidabile per i soggetti assicurati Donazione Facile www.donazionefacile.it Durata della copertura ➢ Fino a prescrizione del diritto di promuovere un’azione ai sensi dell’art. 563 c.c. ed entro il massimale (che può essere aumentato): • Esempio 1: trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione in assenza di opposizioni • Esempio 2: donante deceduto da oltre 10 anni (dall’apertura della successione) senza che sia stata trascritta alcuna domanda di riduzione ➢ Fino ad estinzione del finanziamento, per gli assicurati che siano creditori ipotecari ➢ La durata non risente di eventuali trasferimenti successivi dell’immobile o del mutuo ipotecario • La polizza si trasferisce a favore di successivi acquirenti pro tempore dello stesso e dei relativi creditori ipotecari • Sarebbe utile che i trasferimenti della polizza trovassero menzione nell’atto di acquisto e risultassero nelle relazioni notarili Donazione Facile www.donazionefacile.it Valore assicurato (massimale) ➢ Il massimale non potrà eccedere: a) se il contraente è il donante o il donatario, il valore dell’immobile determinato con perizia predisposta da un esperto (ai sensi della polizza) nominato dal contraente oppure, a scelta del contraente • il prezzo indicato nell’eventuale atto di vendita dell'Immobile in cui intervenga il donatario quale venditore • il valore indicato ai fini fiscali nella donazione dell’immobile b) se il contraente è l’acquirente dell’immobile, il prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita oppure • il valore indicato da una perizia predisposta da un esperto (ai sensi della polizza) nominato dal contraente ovvero dalla banca finanziatrice c) se il contraente è la banca, il valore dell’immobile determinato con perizia ➢ Nel corso della durata della polizza, il massimale può essere aumentato su richiesta del contraente o del beneficiario verso il pagamento di un premio addizionale e subordinatamente all’accettazione della compagnia assicurativa Donazione Facile www.donazionefacile.it Meccanismo di indennizzo Assicurato riceve richiesta di restituzione dell’immobile ex. art 563 cc Invia comunicazione entro 7 giorni lavorativi Compagnia assicurativa Entro 30 giorni lavorativi... Stabilisce che il pagamento ex art. 563 cc non risulta coperto dalla polizza, specificandone i motivi (decadenze, esclusioni) Richiesta palesemente fondata: effettua subito il pagamento senza richiedere che l'assicurato si imbarchi in un lungo contenzioso Altri casi: pretende che l'assicurato resista in giudizio ed effettua il pagamento all’emanazione del provvedimentio giudiziale (anche di 1° grado) che dispone la restituzione dell’immobile facendosi carico delle spese legali Il pagamento dell’indennizzo è effettuato direttamente al legittimario Donazione Facile www.donazionefacile.it Importo dell’indennizzo ➢ L'importo dell’indennizzo spettante ai sensi di polizza sarà pari al minore tra a) il massimale e b) • uno dei seguenti importi l’importo stabilito dal giudice competente quale equivalente della restituzione dell’immobile ai fini dell'art. 563 c.c. in caso di emanazione di un provvedimento giudiziale che imponga la restituzione dell’immobile al legittimario oppure, in mancanza • l’importo stabilito dal giudice competente quale valore dell’immobile nell'ambito dell'azione legale instaurata dal legittimario nei confronti del donatario dell’immobile a titolo di azione di riduzione oppure, in mancanza • l’importo richiesto dal legittimario nei confronti del beneficiario Donazione Facile www.donazionefacile.it Come assicurarsi ➢ Il richiedente deve ➢ accedere e registrarsi al sito www.donazionefacile.it ➢ compilare, con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, un questionario redatto nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente le seguenti caratteristiche • contenente una serie di informazioni e dati reperibili nei pubblici registri unitamente a dichiarazioni del richiedente • necessario per l’analisi del rischio da parte dell’assicurazione e prodromico alla decisione di emissione o meno della polizza • non comportante responsabilità professionale del notaio nei confronti della compagnia assicurativa ➢ Nel termine di 3 giorni lavorativi, il richiedente riceverà conferma della possibilità di emettere la polizza verso il pagamento di un premio una tantum Donazione Facile www.donazionefacile.it Casi di non assicurabilità ➢ Al momento della richiesta della polizza ➢ Il diritto di opposizione alla donazione è stato esercitato oppure ➢ È stata intrapresa un’azione legale che può comportare la restituzione dell’immobile ai sensi dell’art 563 c.c. Oppure ➢ La donazione ha contemporaneamente le seguenti caratteristiche ➢ Il donante ha donato il suo unico bene immobile ad un donatario che non è legittimario e ➢ Il donante ha altri legittimari che non hanno ricevuto beni in donazione Donazione Facile www.donazionefacile.it Grazie per l’attenzione Avv. Caterina Tosello Tel. +39 02 3031 5126 [email protected]