DONAZIONE FACILE

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Il nuovo contributo
assicurativo alla
stabilizzazione della
donazione immobiliare
Caterina Tosello
Country Manager
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Chi può richiedere la polizza (contraenti)
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Donante
in occasione della donazione
per attribuire al donatario un benefit ulteriore
Donatario
in occasione della donazione o in una fase successiva, anche in assenza di una
vendita imminente
per dotarsi di uno strumento volto ad agevolare la futura commercializzazione del
bene immobile
Terzo acquirente
in sede di acquisto di un immobile con provenienza donativa
per diventare beneficiario della polizza, unitamente all’eventuale creditore
ipotecario
Creditore ipotecario
qualora avesse già erogato (a favore di terzi acquirenti) mutui ipotecari su
immobili di provenienza donativa
per diventare beneficiario della polizza, unitamente al mutuatario proprietario
dell’immobile, senza dover richiedere a quest’ultimo di contrarre la polizza
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Chi tutela la polizza (beneficiari)
➢
La polizza tutela in maniera automatica e omogenea due soggetti
A.
Proprietario pro tempore dell’immobile
•
B.
qualsiasi proprietario che abbia acquistato l'immobile dal donatario o da
qualsiasi successivo acquirente dello stesso
Creditore ipotecario
•
banca finanziatrice del proprietario pro tempore dell’immobile
➢
Il donatario e/o il suo creditore ipotecario non possono essere beneficiari
➢
Non è prevista alcuna appendice di vincolo per la banca in quanto già
beneficiaria
A.
Il prodotto rimane in vigore anche in caso di cartolarizzazione del mutuo
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Quali i rischi assicurati
➢
Il proprietario pro tempore è tutelato contro il rischio inerente all'obbligo di
restituzione dell'immobile al legittimario a norma dell'art. 563 c.c.
➢
Il creditore ipotecario è tutelato contro il rischio di sopravvenuta inefficacia
dell'ipoteca gravante sull'immobile, in base all'art. 561 c.c., in seguito alla
restituzione dell'immobile al legittimario, a norma dell'art. 563 c.c.
➢
La compagnia assicurativa indennizza versando direttamente al legittimario
l'equivalente in denaro previsto dall'art. 563, terzo comma, c.c. – sino a
concorrenza del massimale – al fine di impedire la restituzione dell'immobile
libero dall'eventuale ipoteca concessa al creditore ipotecario
➢
Aggravamento del rischio: l’art. 1898 c.c. non trova applicazione e quindi la
polizza non può essere annullata in seguito ad un aggravamento del rischio
derivante dal mutamento delle circostanze. Ciò rende la copertura più solida ed
affidabile per i soggetti assicurati
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Durata della copertura
➢
Fino a prescrizione del diritto di promuovere un’azione ai sensi dell’art. 563 c.c.
ed entro il massimale (che può essere aumentato):
• Esempio 1: trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione in assenza di
opposizioni
• Esempio 2: donante deceduto da oltre 10 anni (dall’apertura della
successione) senza che sia stata trascritta alcuna domanda di riduzione
➢
Fino ad estinzione del finanziamento, per gli assicurati che siano creditori
ipotecari
➢
La durata non risente di eventuali trasferimenti successivi dell’immobile o
del mutuo ipotecario
•
La polizza si trasferisce a favore di successivi acquirenti pro tempore dello
stesso e dei relativi creditori ipotecari
•
Sarebbe utile che i trasferimenti della polizza trovassero menzione nell’atto
di acquisto e risultassero nelle relazioni notarili
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Valore assicurato (massimale)
➢ Il massimale non potrà eccedere:
a) se il contraente è il donante o il donatario, il valore dell’immobile determinato con
perizia predisposta da un esperto (ai sensi della polizza) nominato dal contraente
oppure, a scelta del contraente
• il prezzo indicato nell’eventuale atto di vendita dell'Immobile in cui
intervenga il donatario quale venditore
• il valore indicato ai fini fiscali nella donazione dell’immobile
b) se il contraente è l’acquirente dell’immobile, il prezzo di acquisto indicato nell’atto
di compravendita oppure
• il valore indicato da una perizia predisposta da un esperto (ai sensi
della polizza) nominato dal contraente ovvero dalla banca finanziatrice
c) se il contraente è la banca, il valore dell’immobile determinato con perizia
➢ Nel corso della durata della polizza, il massimale può essere aumentato su
richiesta del contraente o del beneficiario verso il pagamento di un premio
addizionale e subordinatamente all’accettazione della compagnia assicurativa
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Meccanismo di indennizzo
Assicurato
riceve richiesta di restituzione
dell’immobile ex. art 563 cc
Invia comunicazione entro
7 giorni lavorativi
Compagnia assicurativa
Entro 30 giorni lavorativi...
Stabilisce che il pagamento ex
art. 563 cc non risulta coperto
dalla polizza, specificandone i
motivi (decadenze, esclusioni)
Richiesta palesemente fondata:
effettua subito il pagamento senza
richiedere che l'assicurato si imbarchi
in un lungo contenzioso
Altri casi:
pretende che l'assicurato resista in giudizio ed
effettua il pagamento all’emanazione del
provvedimentio giudiziale (anche di 1° grado) che
dispone la restituzione dell’immobile facendosi
carico delle spese legali
Il pagamento dell’indennizzo è
effettuato direttamente al
legittimario
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Importo dell’indennizzo
➢
L'importo dell’indennizzo spettante ai sensi di polizza sarà pari al minore tra
a)
il massimale e
b)
•
uno dei seguenti importi
l’importo stabilito dal giudice competente quale equivalente della restituzione
dell’immobile ai fini dell'art. 563 c.c. in caso di emanazione di un provvedimento
giudiziale che imponga la restituzione dell’immobile al legittimario oppure, in
mancanza
•
l’importo stabilito dal giudice competente quale valore dell’immobile nell'ambito
dell'azione legale instaurata dal legittimario nei confronti del donatario
dell’immobile a titolo di azione di riduzione oppure, in mancanza
•
l’importo richiesto dal legittimario nei confronti del beneficiario
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Come assicurarsi
➢ Il richiedente deve
➢ accedere e registrarsi al sito www.donazionefacile.it
➢ compilare, con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, un questionario redatto nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente le seguenti
caratteristiche
•
contenente una serie di informazioni e dati reperibili nei pubblici
registri unitamente a dichiarazioni del richiedente
•
necessario per l’analisi del rischio da parte dell’assicurazione e
prodromico alla decisione di emissione o meno della polizza
•
non comportante responsabilità professionale del notaio nei confronti
della compagnia assicurativa
➢ Nel termine di 3 giorni lavorativi, il richiedente riceverà conferma della possibilità
di emettere la polizza verso il pagamento di un premio una tantum
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Casi di non assicurabilità
➢ Al momento della richiesta della polizza
➢ Il diritto di opposizione alla donazione è stato esercitato
oppure
➢ È stata intrapresa un’azione legale che può comportare la restituzione
dell’immobile ai sensi dell’art 563 c.c.
Oppure
➢ La donazione ha contemporaneamente le seguenti caratteristiche
➢ Il donante ha donato il suo unico bene immobile ad un donatario che non è
legittimario
e
➢ Il donante ha altri legittimari che non hanno ricevuto beni in donazione
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Grazie per l’attenzione
Avv. Caterina Tosello
Tel. +39 02 3031 5126
[email protected]