Contratto a tempo determinato: i limiti quantitativi

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Contratto a tempo determinato: i limiti quantitativi
Contratto a tempo determinato: i limiti quantitativi
Tetto legale: a partire dal 21 marzo 2014, l’art. 1, co. 1 del D.lgs. n. 368/2001, come modificato dal D.L. n.
34/2014, stabilisce che il numero di lavoratori assunti a tempo determinato non può superare il 20% dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al medesimo datore di lavoro al 1° gennaio dell’anno di assunzione,
fatti salvi i diversi limiti stabiliti dal CCNL applicato dal datore. Rimane ferma, per le imprese che occupano
fino a cinque dipendenti, la possibilità di assumere un lavoratore a termine. Il tetto legale riguarda solo i
contratti a tempo determinato e non anche i rapporti a termine relativi ai lavoratori di cui il medesimo datore
di lavoro si avvalga nell’ambito di un rapporto di somministrazione.
Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo
determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono
avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono (quindi anche superiore ai 36 mesi).
Attraverso una disciplina transitoria si prevede che (fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi
stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali) per i datori che alla data del 21 marzo 2014 occupavano
lavoratori a termine oltre la soglia legale, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere
dal 1° gennaio 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o
un termine più favorevoli. Fino a quando il datore di lavoro non rientra nel limite non può stipulare nuovi
contratti a tempo determinato.
Si ricorda che l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 stabilisce che le intese di prossimità possono riguardare la
regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento, anche, ai
contratti a termine. Si ritiene, quindi, che con tali accordi si possa intervenire anche sulla definizione del tetto
legale (occorre fare attenzione a rispettare le disposizioni del diritto comunitario).
I limiti contrattuali: ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/01, l’individuazione, anche in misura non
uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato, fatto salvo il
nuovo tetto legale, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi (si veda la tabella allegata).
Esclusioni dal computo del tetto legale e contrattuale: sono in ogni caso esenti da limitazioni
quantitative, oltre che nell’ipotesi dei rapporti a termine degli enti di ricerca, i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Nel settore privato, sono altresì esclusi dal computo delle limitazioni quantitative, salvo diverse disposizioni
dei CCNL, anche i seguenti contratti a termine (in quanto non soggetti alle norme di cui al D.lgs. n. 368/2001):
• i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. n. 223/1991 (lavoratori in mobilità);
• rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato (art. 12, co. 2, D.lgs.
n. 375/1993);
• nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
(tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. 368/01);
 i contratti a termine per le supplenze sia del personale docente sia ATA; • i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione/importazione di prodotti
ortofrutticoli;
 i contratti a termine con i dirigenti.
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CCNL di settore
Abbigliamento
industria
Contratti a tempo determinato: limiti quantitativi
-
Il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l'azienda non può
superare il:
- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti (1);
è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale (2).
Alimentari - industria
Il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14%
in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (1) occupati nell’impresa
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche (3):
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da
quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito
dell’azienda;
- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche
dell’organizzazione d’impresa;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità
di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata
all’unità intera superiore.
La percentuale può essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale (2).
Chimici farmaceutici piccola industria
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e
somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel
corso dell'anno solare, non superiore al 15%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato (1) in forza al momento dell'assunzione.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di
lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto
sostitutivo, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni
(di cui in seguito).
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 15% dia un risultato inferiore a 3, le aziende potranno utilizzare
un massimo di 3 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine,
complessivamente intesi.
Commercio
(Confcommercio)
L'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà
superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva (1),
ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all'art. 67 del
CCNL e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni
caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni
caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la
stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei
lavoratori.
Cooperative sociali
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo
indeterminato (1), ad esclusione dei seguenti casi (3):
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‐
per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la totale
funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del CCNL durante il periodo annuale
programmato di ferie;
‐ per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della
cooperativa anche in collaborazione con Ministeri e altre Istituzioni pubbliche o
private;
‐ per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una
parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia,
maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio
civile);
‐ per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1 L. 381/91 il
cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato
per cooperativa.
Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono
ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia
di lavoro stagionale e a termine.
Deroghe al predetto limite massimo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti a
livello aziendale (2).
Edili - artigianato
Il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente
con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95 del CCNL, il 30%
dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa (1).
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con
contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti
la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno
solare precedente.
Fermo restando quanto predetto, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che
occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a
tempo determinato.
Farmacie
municipalizzate
La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a
termine o di cui l'azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a
termine, non potrà essere complessivamente superiore ad una percentuale calcolata come
media annua pari al 20% rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato
in forza nell’azienda, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori
assenti con diritto alla conservazione del posto (1).
In aggiunta a quanto previsto dalle norme di legge in vigore e fermo restando le percentuali
predette, le Parti convengono che l’azienda potrà far ricorso ad assunzioni con contratti di
lavoro a termine al fine di fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi
dell’anno dovuti all’incidenza stagionale di alcune patologie quali, ad esempio, patologie
influenzali e/o patologie allergiche.
Gomma
industria
plastica
-
Il numero di lavoratori occupati nell'azienda con contratti di lavoro a tempo determinato o
con contratto di somministrazione a termine, non potrà superare la percentuale del 25%,
complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori
con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente (1).
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale predetto è arrotondata
all'unità intera superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di
istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo
determinato.
Legno e arredamento piccola industria
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in un'azienda con contratto a termine e
con contratto di somministrazione a tempo determinato è pari al 25% calcolato sulla base dei
sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità
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produttiva (1). Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli senza.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno
comunque superare il 20% calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità
di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori di cui alle
due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze
aziendali (3).
Entrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche di cui sopra se
riferite alle seguenti ipotesi specifiche (2):
1) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
2) allestimento di stands fieristici, show-room;
3) attività connesse a corners ed esposizioni;
4) attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite ancorché non
presenti stabilmente in organigramma (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la
medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le
RSU o in assenza delle RSU, con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni;
5) avvio di una nuova attività che deve essere riferita all'inizio di attività produttiva, o di
servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una attività
produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende
operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente
contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche
di singoli comparti merceologici;
6) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato
prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di
sperimentazione non può superare i 12 mesi dall'inizio della produzione del prodotto o della
prestazione del servizio.
Portieri e custodi
I contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell'organico complessivo dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato (1) (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni
saranno arrotondate al valore unitario superiore.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi
per soddisfare le seguenti ipotesi (2):
‐ per sostituzione di lavoratori impegnati in attività formative;
‐
per sostituzione di lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente
trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
‐
per supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro;
‐
per lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
‐
per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
‐
per la conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
‐
per l'inserimento di lavoratori con età superiore ai 55 anni;
‐
per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo
aventi carattere straordinario o occasionale
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti
nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale
proroga. Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate
suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno
formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da
meno di sei mesi.
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Pubblici esercizi
Confcommercio
-
Pulizia
Scuole
private
Aninsei/Assoscuola
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato sarà contenuto in
ciascuna unità produttiva entro i limiti di seguito indicati, che possono essere ampliati dalla
contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale (3):
base di computo
n. lavoratori
0-4
4
5-9
6
10 - 25
7
26 - 35
9
36 - 50
12
oltre 50
20%
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli
rapporti (1). Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le frazioni di unità si computano per
intero. I limiti non si applicano alle aziende di stagione.
Le parti convengono che i contratti di somministrazione, i contratti di inserimento e a tempo
determinato, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, possono essere stipulati
nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei
dipendenti in forza a tempo indeterminato (1), con un massimo del 20% per ciascuna
tipologia contrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale
sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro.
Fino a 10 dipendenti, la proporzione è di uno a uno.
Da 11 a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di dieci contratti.
Le proporzioni di cui sopra si intendono, limitatamente alla predetta disciplina, con
riferimento al singolo appalto.
-
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del
personale in servizio presso l'Istituto (1), salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di
contrattazione decentrata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o le
OO.SS. della scuola territoriali firmatarie del C.C.N.L., la percentuale massima dei
lavoratori da assumere con contratto a termine può essere elevata in funzione delle
specifiche esigenze della Scuola (3).
Telecomunicazioni
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente (1) i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche (2):
a) esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso
all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni
climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo
dell'anno;
c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle
lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate;
d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate.
Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno
individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale
rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità
dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato.
A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali - in questo caso nel limite
massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto a tempo determinato per
le fattispecie predette (3).
Terziario - Fedarcom
Le Parti convengono che l'imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella
propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato pari al
25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'azienda
stessa (1).
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Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 5 lavoratori nelle
singole unità produttive con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a
30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere
alla sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di
somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.
Trasporto e spedizione
merci
Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili, il personale, anche a tempo parziale, assunto a
termine nelle seguenti ipotesi (2):
‐ commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
‐ manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini,
ecc.;
‐ incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o
sperimentali;
‐ esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
‐ assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
‐ esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
‐ necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile
sopperire con il normale organico;
‐ sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di
temporaneità;
non può eccedere mediamente nell'anno:
‐ nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato;
‐ nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella
consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo
sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione delle specifiche
esigenze aziendali (3).
Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli
assumendi è elevato all'unità superiore.
Vetro
Il numero di lavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoro a tempo determinato e
con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare la percentuale del
25% (1) complessivamente intesa per i due istituti, intesa come media annua e riferita a
lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31
dicembre dell’anno precedente.
L’eventuale frazione unità è arrotondata all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto
percentuale dia un risultato inferiore a 8 resta ferma la possibilità di istituire fino a 8
contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.
N.B.:

Nelle ipotesi in cui il limite contrattuale è riferito ai lavoratori dipendenti, devono ritenersi compresi anche i
lavoratori a tempo determinato in forza presso il datore di lavoro. In ogni caso, anche quando il riferimento è
rivolto, genericamente, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza, si ritiene che non sono computati, tra gli
altri: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento; i lavoratori somministrati; i tirocinanti
e stagisti. Sono invece parzialmente computabili nell'organico: i lavoratori con contratto di lavoro
intermittente (in proporzione all’orario svolto nel semestre precedente); i lavoratori con contratto di lavoro
ripartito; i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale per la quota di orario effettivamente svolto.
Se il CCNL non specifica che il conteggio è effettuato con riferimento alla singola unità produttiva, il calcolo
è effettuato rispetto a tutti i lavoratori in forza presso il medesimo lavoratore, secondo le predette modalità.

Quando i limiti contrattuali si riferiscono a specifiche ipotesi, per tutti gli altri casi non compresi
dall’elencazione trova applicazione il limite legale.

I contratti aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni
sindacali espressione delle Confederazioni firmatarie, operanti in azienda, se sono approvati dalla
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maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole dell’accordo interconfederale del 10.1.2014 o
se approvati dalle RSA di associazioni sindacali destinatarie della maggioranza delle deleghe sindacali
conferite l’anno precedente.
Devono ritenersi validi accordi aziendali anche successivi al D.L. n. 34/2014 (L. n. 78/2014) che, quando
viene consentito dal CCNL applicato, modificano i limiti contrattuali.
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