ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07

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ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07
Alla luce dell'ordinanza n.9599 del 13 giugno 2012, il Giudice, modificando il proprio precedente
orientamento, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle controversie in materia di TIA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
II Giudice di Pace di Paternò, Dott.ssa Anna Motta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18/012 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione
ex art. 615 c.p.c.
da
C. R. G. - opponente contro
SERIT SICILIA S.P.A. -convenuta oppostacontro
ATO CT 3 SIMETO AMBIENTE S.P.A. -convenuta-opposta contumace CONCLUSIONI: come in atti, verbale di udienza del 4.05.2012 e note autorizzate depositate solo
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07.2012 Numero: 545
ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07.2012 Numero: 545
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato per l'udienza del 10.01.2012, C. R. G., rappresentato
e difeso come in epigrafe, impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 293______,
disposto sul veicolo Honda SH 125 tg. _____, di proprietà dell'istante, ad istanza della Serit Sicilia S.p.A. per il
mancato pagamento della tariffa smaltimento rifiuti (TIA) anno 2008.
Deduceva l'opponente che l'atto impugnato doveva ritenersi nullo: 1) per mancata preventiva istituzione e
regolamentazione del tributo ad opera del consiglio Comunale; 2) per mancata determinazione dell'importo della
tariffa da parte del Consiglio Comunale.
Per tali motivi chiedeva al Giudice di Pace adito di dichiarare 1'illegittimità della Tariffa di Igiene Ambientale
applicata nella cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo e conseguentemente
dichiarare nullo e inefficace 1'atto impugnato.
Instauratosi il procedimento, si costituiva in giudizio solo la convenuta Serit Sicilia S.p.A. con comparsa così
concludente "1) preliminarmente, dichiarare 1'assoluto difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore
della Commissione Tributaria Provinciale di Catania; 2) in subordine, sempre in via preliminare, accertare e
dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della presente opposizione, poichè proposta oltre i termini di legge; 3)
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Serit Sicilia S.p.A., per i motivi esposti in
narrativa e, pertanto, ordinare l'estromissione dell'Ente di Riscossione dal presente giudizio; 4) ritenere e
dichiarare infondato nel merito e pertanto non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dal Sig. C. R. G.
Spese e compensi di causa"
La ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria all'esito dell'udienza del 4.05.2012 il Giudice poneva la
causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, verbale di udienza e note autorizzate
depositate solo dall'opponente.
Motivazione
Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A., regolarmente
citata e non costituitasi.
Senza entrare nel merito delle ragioni del ricorrente, giova anzitutto soffermarsi sulla questione inerente la
sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente domanda.
La materia dei rifiuti solidi urbani, nel corso degli anni, è stata disciplinata da cinque diversi principali interventi
legislativi (come ben puntualizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 16.07.2009)
II primo intervento (R.D. n. 1175 del 14/09/1931) prevedeva originariamente la corresponsione al Comune di un
"corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche" ed attribuiva natura privatistica al
rapporto tra utente e servizio comunale.
Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata: 1) dall'art. 10 della Legge n.
366 del 20 marzo 1941; 2) dall'art. 21 del DPR n. 915 del 10 settembre 1982.
In particolare, con tali modifiche, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi
relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "interni" sia l'applicazione della "tassa"; infine, con la Legge n. 144
del 24 aprile 1989, sono stati ricompresi anche i rifiuti solidi urbani "esterni", ribadendo la qualificazione di
"tassa" (natura tributaria).
Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, in base al
quale, a decorrere dall'0l/0l/1994, i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" da applicarsi "in base a tariffa",
secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso.
In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comtme, "può essere commisurata in
base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi producibili nei locali
ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento".
La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui
"L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo" sia dalla previsione di una "tassa giornaliera".
Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore dall'1/1/1999 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5
febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), il quale ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni, di una "tariffa" per la
copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio
comunale.
Diversamente dalla normativa sulla TARSU, 1'art. 49 cit.:
- evita di qualificare espressamente il prelievo come "tributo" o "tassa", pur mantenendo il riferimento testuale
alla "tariffa";
- stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti;
- dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni";
- non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni
(Cassazione, Sez. Tributaria - ordinanza n. 22377 del 3/11/2010).
Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA/ 1 hanno natura tributaria e la loro attribuzione
alla cognizione delle Commissioni Tributarie rispetta il parametro costituzionale (Corte Costituzionale, n.
238/2009).
La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere
dall'1/1/1999, è stata via via differita dal legislatore il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i
vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto
nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio (oggi esaurito).
II legislatore, con i vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da
ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione
sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni
stessi (art. 1, comma 184, della L. 296 del 27.12.2006, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2 quinques, del
D.L. 208 del 30.12.2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 13 del 27.02.2009).
La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del D.Lgs n. 152 del 3.04.2006, che
ha determinato la "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1).
Alla luce degli sviluppi normativi sopra esposti, abrogata la TARSU per gli anni 2010 e 2011, i Comuni devono
obbligatoriamente adottare la TIA/ 1 od eventualmente possono optare per la TIA/2, utilizzando, però, le
disposizioni dell'unico regolamento governativo adottato con il DPR n.158 del 27/04/1999 per la TIA/1 pur in
mancanza del regolamento TIA/2 (sino ad oggi non ancora emanato).
La Corte Costituzionale con sentenza n.238/2009 ha stabilito la natura tributaria della TIA1.
Nonostante il preciso intervento della Corte Costituzionale il legislatore, con l'art. 14, comma 33, del D.L. 78 del
31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, ha previsto in ordine alla
TIA/2 che:”Le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, si interpretano nel senso
che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria”.
L'enorme confusione e le molteplici ipotesi circa l'applicazione corretta delle varie norme che si sono susseguite
nel tempo, hanno portato il Ministero delle Finanze, in data 11 novembre 2010, ad emanare apposita circolare in
merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo concernenti la
gestione dei rifiuti solidi urbani, precisando che il comma 33 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 2010 deve essere
interpretato nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è pertanto soggetta ad IVA, e pertanto il
sistema di quantificazione della tariffa previsto dalla TIA1 è pressocchè identico a quello della TIA2; quindi anche
i riferimenti normativi previsti nei regolamenti relativi alla precedente tariffa sono da considerarsi riferiti alla TIA2,
senza l'obbligo di un adeguamento degli stessi. Anche per quanto riguarda il metodo di calcolo previsto dal
D.P.R. 158/1999 per la TIA1 si chiarisce che lo stesso è applicabile anche per la TIA2.
La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite, a seguito di ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione in un giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Mascalucia affinchè venisse
dichiarato “se la giurisdizione spetti al giudice tributario o al giudice ordinario” in relazione alle cartelle
esattoriali relative alla Tia disciplinata dal D. Lgs. n.22 del 1997 art. 49, con Ordinanza n.9599 del 13
giugno 2012 ha dichiarato “la giurisdizione del Giudice Tributario” per quanto riguarda le controversie
aventi ad oggetto la debenza della Tia, rimettendo così le parti innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale competente per territorio.
Alla luce di tale pronuncia e dell'art. 59 della legge 18/06/2009 n.69, che statuisce “la pronuncia sulla
Giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni Giudice e per le parti
anche in altro processo” questo Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla
base della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che attribuiva alla Tia la natura non tributaria, nulla potrà
statuire sul merito della domanda per difetto di giurisdizione del G.O.
Per quanto concerne le spese processuali, ritiene questo decidente, avuto riguardo alla natura della controversia
ed alle peculiarità delle questioni trattate, che ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in
causa.
PQM
II Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da C. R. G. Nei confronti della Serit Sicilia S.p.A. e della ATO CT 3
Simeto Ambiente S.p.A., nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così decide:
- dichiara la contumacia della ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A - dichiara la carenza di giurisdizione dell'A.G.O.
trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale Tributaria territorialmente
competente;
- spese interamente compensate
Così deciso in Paternò in data 29.07.2012
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Anna Motta
Depositato in cancelleria il 31 luglio 2012