ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07
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ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07
Alla luce dell'ordinanza n.9599 del 13 giugno 2012, il Giudice, modificando il proprio precedente orientamento, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle controversie in materia di TIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Ufficio del Giudice di Pace di Paternò II Giudice di Pace di Paternò, Dott.ssa Anna Motta, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18/012 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. da C. R. G. - opponente contro SERIT SICILIA S.P.A. -convenuta oppostacontro ATO CT 3 SIMETO AMBIENTE S.P.A. -convenuta-opposta contumace CONCLUSIONI: come in atti, verbale di udienza del 4.05.2012 e note autorizzate depositate solo DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07.2012 Numero: 545 ESTREMI: Giudice di Pace Paternò Data: 31.07.2012 Numero: 545 Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato per l'udienza del 10.01.2012, C. R. G., rappresentato e difeso come in epigrafe, impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 293______, disposto sul veicolo Honda SH 125 tg. _____, di proprietà dell'istante, ad istanza della Serit Sicilia S.p.A. per il mancato pagamento della tariffa smaltimento rifiuti (TIA) anno 2008. Deduceva l'opponente che l'atto impugnato doveva ritenersi nullo: 1) per mancata preventiva istituzione e regolamentazione del tributo ad opera del consiglio Comunale; 2) per mancata determinazione dell'importo della tariffa da parte del Consiglio Comunale. Per tali motivi chiedeva al Giudice di Pace adito di dichiarare 1'illegittimità della Tariffa di Igiene Ambientale applicata nella cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo e conseguentemente dichiarare nullo e inefficace 1'atto impugnato. Instauratosi il procedimento, si costituiva in giudizio solo la convenuta Serit Sicilia S.p.A. con comparsa così concludente "1) preliminarmente, dichiarare 1'assoluto difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Catania; 2) in subordine, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della presente opposizione, poichè proposta oltre i termini di legge; 3) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Serit Sicilia S.p.A., per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, ordinare l'estromissione dell'Ente di Riscossione dal presente giudizio; 4) ritenere e dichiarare infondato nel merito e pertanto non meritevole di accoglimento il ricorso avanzato dal Sig. C. R. G. Spese e compensi di causa" La ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria all'esito dell'udienza del 4.05.2012 il Giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, verbale di udienza e note autorizzate depositate solo dall'opponente. Motivazione Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A., regolarmente citata e non costituitasi. Senza entrare nel merito delle ragioni del ricorrente, giova anzitutto soffermarsi sulla questione inerente la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della presente domanda. La materia dei rifiuti solidi urbani, nel corso degli anni, è stata disciplinata da cinque diversi principali interventi legislativi (come ben puntualizzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 16.07.2009) II primo intervento (R.D. n. 1175 del 14/09/1931) prevedeva originariamente la corresponsione al Comune di un "corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche" ed attribuiva natura privatistica al rapporto tra utente e servizio comunale. Tale configurazione sinallagmatica del rapporto è stata, però, radicalmente mutata: 1) dall'art. 10 della Legge n. 366 del 20 marzo 1941; 2) dall'art. 21 del DPR n. 915 del 10 settembre 1982. In particolare, con tali modifiche, il legislatore ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "interni" sia l'applicazione della "tassa"; infine, con la Legge n. 144 del 24 aprile 1989, sono stati ricompresi anche i rifiuti solidi urbani "esterni", ribadendo la qualificazione di "tassa" (natura tributaria). Un secondo essenziale intervento legislativo è costituito dal D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, in base al quale, a decorrere dall'0l/0l/1994, i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" da applicarsi "in base a tariffa", secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso. In particolare, la tassa, mediante determinazione tariffaria da parte del Comtme, "può essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento". La natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è ulteriormente evidenziata sia dalla regola secondo cui "L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo" sia dalla previsione di una "tassa giornaliera". Un terzo intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore dall'1/1/1999 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), il quale ha previsto l'istituzione, da parte dei Comuni, di una "tariffa" per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Diversamente dalla normativa sulla TARSU, 1'art. 49 cit.: - evita di qualificare espressamente il prelievo come "tributo" o "tassa", pur mantenendo il riferimento testuale alla "tariffa"; - stabilisce che la TIA deve sempre coprire l'intero costo del servizio di gestione dei rifiuti; - dispone che detta tariffa è dovuta anche per la gestione dei rifiuti "esterni"; - non reca, con riguardo alla TIA, specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni (Cassazione, Sez. Tributaria - ordinanza n. 22377 del 3/11/2010). Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA/ 1 hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle Commissioni Tributarie rispetta il parametro costituzionale (Corte Costituzionale, n. 238/2009). La completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dall'1/1/1999, è stata via via differita dal legislatore il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l'abolizione del prelievo soppresso, ha previsto con numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio (oggi esaurito). II legislatore, con i vari interventi, ha previsto un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni, da ultimo fino a tutto il 2009, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1, comma 184, della L. 296 del 27.12.2006, quale modificato dall'art. 5, commi da 1 a 2 quinques, del D.L. 208 del 30.12.2008, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 13 del 27.02.2009). La quarta rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del D.Lgs n. 152 del 3.04.2006, che ha determinato la "tariffa integrata ambientale" (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1). Alla luce degli sviluppi normativi sopra esposti, abrogata la TARSU per gli anni 2010 e 2011, i Comuni devono obbligatoriamente adottare la TIA/ 1 od eventualmente possono optare per la TIA/2, utilizzando, però, le disposizioni dell'unico regolamento governativo adottato con il DPR n.158 del 27/04/1999 per la TIA/1 pur in mancanza del regolamento TIA/2 (sino ad oggi non ancora emanato). La Corte Costituzionale con sentenza n.238/2009 ha stabilito la natura tributaria della TIA1. Nonostante il preciso intervento della Corte Costituzionale il legislatore, con l'art. 14, comma 33, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, ha previsto in ordine alla TIA/2 che:”Le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”. L'enorme confusione e le molteplici ipotesi circa l'applicazione corretta delle varie norme che si sono susseguite nel tempo, hanno portato il Ministero delle Finanze, in data 11 novembre 2010, ad emanare apposita circolare in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani, precisando che il comma 33 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 2010 deve essere interpretato nel senso che anche la TIA1 non ha natura tributaria ed è pertanto soggetta ad IVA, e pertanto il sistema di quantificazione della tariffa previsto dalla TIA1 è pressocchè identico a quello della TIA2; quindi anche i riferimenti normativi previsti nei regolamenti relativi alla precedente tariffa sono da considerarsi riferiti alla TIA2, senza l'obbligo di un adeguamento degli stessi. Anche per quanto riguarda il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 per la TIA1 si chiarisce che lo stesso è applicabile anche per la TIA2. La Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite, a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Mascalucia affinchè venisse dichiarato “se la giurisdizione spetti al giudice tributario o al giudice ordinario” in relazione alle cartelle esattoriali relative alla Tia disciplinata dal D. Lgs. n.22 del 1997 art. 49, con Ordinanza n.9599 del 13 giugno 2012 ha dichiarato “la giurisdizione del Giudice Tributario” per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia, rimettendo così le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Alla luce di tale pronuncia e dell'art. 59 della legge 18/06/2009 n.69, che statuisce “la pronuncia sulla Giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni Giudice e per le parti anche in altro processo” questo Giudice, modificando il proprio precedente orientamento formulato sulla base della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che attribuiva alla Tia la natura non tributaria, nulla potrà statuire sul merito della domanda per difetto di giurisdizione del G.O. Per quanto concerne le spese processuali, ritiene questo decidente, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle peculiarità delle questioni trattate, che ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in causa. PQM II Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. R. G. Nei confronti della Serit Sicilia S.p.A. e della ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A., nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così decide: - dichiara la contumacia della ATO CT 3 Simeto Ambiente S.p.A - dichiara la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione Provinciale Tributaria territorialmente competente; - spese interamente compensate Così deciso in Paternò in data 29.07.2012 Il Giudice di Pace Dott.ssa Anna Motta Depositato in cancelleria il 31 luglio 2012