Quesito 628122 Censimento - Illegittimita` del contratto di lavoro
Transcript
Quesito 628122 Censimento - Illegittimita` del contratto di lavoro
Quesito 628122 Censimento - Illegittimita' del contratto di lavoro autonomo stipulato con dipendenti comunali del proprio ente. Domanda Nel nostro Comune e' stato costituito l'UCC indicando la sottoscritta come Responsabile dell'Ufficio ed il mio collega come componente. Assieme abbiamo svolto il lavoro d'ufficio nonche' la rilevazione, non ci siamo quindi avvalsi di collaboratori esterni per il lavoro di rilevatore. Domanda: e' corretto che per questa attivita' di rilevazione che abbiamo svolto fuori dall'orario di lavoro, venga stipulato un contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c., oppure dovevamo procedere in altro modo? Il lavoro svolto per l'attivita' di rilevazione deve risultare dalle timbrature del cartelino delle presenze? Risposta 01/03/2012 La scelta di stipulare contratti di collaborazione occasionale con dipendenti del proprio Comune non appare legittima. Consiglierei quindi di ritenerli nulli e di non utilizzarli ai fini della corresponsione degli emolumenti che spettano comunque ai due dipendenti che hanno svolto tutte le operazioni di censimento. Naturalmente, le operazioni di rilevazione dovranno essere state effettuate al di fuori dell'orario di lavoro, mentre le funzioni di componenti dell'UCC possono anche essere state esercitate in orario di lavoro, compatibilmente con il rispetto dei compiti e degli adempimenti previsti dal proprio rapporto di lavoro con l'ente. Per quanto riguarda i criteri di erogazione dei compensi, per la parte spettante come componenti dell'UCC, possono essere quantificati sulla base del lavoro straordinario, ma possono anche essere erogati a titolo di compenso incentivante. Per la parte di lavoro svolta in qualita' di "rilevatore", il compenso verra' erogato sulla base del numero e della tipologia dei questionari lavorati e con le modalita' previste all'art. 14, comma 5, del CCNL 1998-2001 per il quale e' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.